La Gestione Sostenibile delle Risorse Naturali

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COLDIRETTI MACERATA

LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (Z.P.S.) E AI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA(S.I.C.)



La gestione delle risorse naturali: ZPS e SIC

LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (Z.P.S.) E AI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA(S.I.C.) Premessa Il territorio provinciale di diversi comuni montani, che ricadono nel comprensorio dei Monti Sibillini, costituisce di fatto una rete territoriale con numerose aree facente capo alla Rete Natura 2000, tra loro connesse sotto il profilo geografico e funzionale. Queste ospitano al loro interno habitat e specie di notevolissimo valore da sottoporre a progetti di conservazione e valorizzazione con misure ed interventi specifici. La zona interessata dalla gestione Natura 2000 è in buona parte anche utilizzata per l’attività agricola. Legislazione Regionale La Regione Marche ha adottato la delibera n. 1471 del 27/10/2008 DPR 357/97Decreto ministeriale 17 ottobre 2007 che affronta l’adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. Pertanto gli imprenditori agricoli che svolgono la loro attività all’interno della zona di protezione speciale e di conservazione per i siti di importanza comunitaria devono rispettare delle misure minime di comportamento. A tal proposito la Regione Marche ha raggruppato tali misure in appositi allegati alla deliberazione n. 1471 del 27/10/2008, distinti sia per garantire la conservazione dei siti di importanza comunitaria sia per valorizzare le zone di protezione speciale.

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Lo scopo dell’opuscolo Scopo di questo lavoro è quello di fornire agli imprenditori agricoli un manuale, dove sono riportate le prescrizioni da rispettare per la normale gestione agricola, in quanto nella delibera regionale sono previsti diversi divieti. Per rendere più accettabili vincoli e divieti imposti dalla delibera Regionale, è bene illustrare brevemente cos’è “ Natura 2000”. Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’U.E ha assegnato ad un sistema coordinato e coeso di una “rete” di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell’Unione ed in particolare alla tutela di una serie di “Habitat” e “ Specie animali e vegetali” indicati negli allegati I e II della direttiva “ Habitat” e delle specie di cui all’allegato I della Direttiva “ Uccelli” e di altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia. Misure minime di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria ( SIC) I SIC non sono aree protette nel senso tradizionale, quindi non rientrano nella legge quadro sulle aree protette, ma nascono con la direttiva “ Habitat” , finalizzata alla conservazione dei luoghi naturali e delle specie animali e vegetali di interesse comunitaria. Essi sono designati per tutelare la biodiversità attraverso specifici piani di gestione. Possono comprendere varie tipologie di habitat,come: zone umide,formazioni erbose naturali e seminaturali,foreste,aree protette popolate da specie animali e vegetali protette, per le quali valgono le seguenti prescrizioni: a. E’ vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali e seminati, sulle superfici utilizzate per 2


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coltivazioni e mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali; b. Si deve garantire la copertura vegetale , naturale o artificiale durante tutto l’anno sulle superfici a seminativo, soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione. Su dette superficie si devono attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. c. Si devono effettuare dette operazioni almeno una volta all’anno , fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento, compreso fra il 1 marzo e il 31 luglio di ogni anno. d. E’ obbligatoria l’effettuazione di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. Deroghe In alternativa a quanto su esposto sono ammesse delle deroghe alla presenza di una copertura vegetale nei seguenti casi: 1-pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; 2-terreni interessati da interventi di ripristino di Habitat e biotipi; 3-colture a perdere per la fauna; 4-lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento fondiario; 5-lavorazioni eseguite per la messa a coltura i terreni ritirati dalla produzione per un anno o più anni, effettuate comunque non prima del 15 luglio dell’annata agraria precedente all’entrata in produzione. 3


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In deroga all’obbligo di sospensione delle pratiche agronomiche in periodo di divieto sono ammesse le seguenti operazioni, tese a limitare la disseminazione e la propagazione di vegetazione interessata: a-operazioni di sfalcio o trinciatura, (è comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso); b-pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, garantendo un equilibrato sfruttamento del cotico erboso. E’ vietata a- la conversione ad altri usi delle superficie a pascolo permanente; b- l’eliminazione dei seguenti elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario: tutte le piante protette, i muretti a secco, gli stagni, i maceri, le pozze di abbeverata, i fossi, le risorgive; c- il prelievo di acque stagnati, tranne che per l’abbeverata del bestiame; d- l’eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; e- l’esecuzione di livellamenti non autorizzati dall’ente gestore, sono fatti salvi i livellamenti ordinariamente eseguiti per la preparazione del letto di semina; f- la produzione e la coltivazione di specie che contengono OGM, per evitare le ibridazioni genetiche delle specie da salvaguardare. Attività venatoria Nei SIC o loro porzioni, in cui è consentita l’attività venatoria, valgono le seguenti prescrizioni: 4


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1- è vietata la caccia nel mese di gennaio ad eccezione della caccia al cinghiale, 2- non è consentita l’effettuazione della preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati, 3- è

vietato

l’abbattimento

di

esemplari appartenenti alle specie combattente( Plilomacus pugnax), moretta(Aythya fuligula). 4- Nella caccia al cinghiale valgono le seguenti disposizioni: a-la muta è costituita da un numero di cani non superiore a dodici, b-a

partire

dalla

stagione

venatoria

2009/2010

la

localizzazione preventiva della zona di rimessa del cinghiale sarà effettuata con un cane specializzato con funzione di limiere, c-durante l’esecuzione della braccata lo scioglimento della muta avviene solo in accertata presenza del cinghiale nella lestra,cioè nella tana.

Misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) Le ZPS

sono concepite per la tutela della biodiversità europea attraverso la

conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali. Non sono aree protette nel senso tradizionale , ma sono comunque previste e regolamentate dalla direttiva comunitaria “ Uccelli”. L’obiettivo della direttiva è quello della conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico,

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raggiunta non soltanto con la tutela delle popolazioni animali ma anche proteggendo i loro luoghi naturali. Pertanto per esse valgono le stesse misure minime di conservazione per i siti di importanza comunitaria, trasferendo a queste zone ZPS la stessa filosofia di protezione degli animali, luoghi ed ambiente. AttivitĂ da incentivare In queste zone (ZPS) sono da promuovere e incentivare le seguenti attivitĂ : -repressione del bracconaggio, -rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi, -informazione e sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000, -agricoltura biologica e integrata con riferimento ai programmi di Sviluppo Rurale, - forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali, - ripristino di Habitat naturali quali ad esempio zone umide,temporanee e permanenti,e prati tramite la messa a riposo dei seminativi,nonchĂŠ il mantenimento e il recupero dei prati-pascoli, - mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonchĂŠ della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale, almeno fino alla fine di febbraio,

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- creazione di complessi macchia-radura, zone umide e prati gestiti principalmente per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle superficie agricole situate

lungo le fasce

destinate a corridoi ecologici ed ai margini delle zone umide giĂ esistenti. Tipologie di zone di protezione speciale Le zone di protezione speciale hanno a loro volta una suddivisione in base alle tipologie ambientali di riferimento: -ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti delle montagne mediterranee, -ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee, -ZPS

caratterizzate

dalla

presenza

di

ambienti

misti

mediterranei, -ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide, -ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali, -ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti agricoli.

Le zps caratterizzate dalla presenza di ambienti agricoli, sono oggetto della presente trattazione Le aziende agricole, che svolgono la loro attivitĂ nella ZPS, devono sottostare alle regole dettate dagli organismi che gestiscono i siti di Natura 2000, che disciplinano le 7


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seguenti attività, nel rispetto della conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale: -il taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nel periodo di nidificazione; -l’utilizzazione e le limitazioni nell’uso dei fanghi di depurazione, in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione, come previsto dal decreto legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992. Attività all’interno delle ZPS E’ favorita tutta una serie di attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale analizzata. Esse sono: -la messa a riposo a lungo termine dei seminativi a- per creare zone umide (temporanee o permanenti), b- prati arbustivi gestiti, esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle zone umide, c- il mantenimento incolto dei terreni precedentemente ritirati dalla produzione dopo la scadenza del periodo di impegno, d- il mantenimento o il ripristino di elementi di interesse ecologico e paesaggistico tra cui siepi, frangivento,arbusti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, maceri e laghetti; e- la creazione di margini o bordi dei campi, quanto più ampi possibili, lasciati incolti, mantenuti a prato o con essenze arboree o arbustive, non trattati con principi chimici e sfalciati fuori dal periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto; 8


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f- l’adozione dei sistemi di coltivazione di agricoltura biologica e integrata; g- il mantenimento quanto più a lungo possibile delle stoppie o dei residui colturali prima delle lavorazioni del terreno; h- l’adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi ( come sfalci, andanatura, ranghinatura), di raccolta dei cereali e delle altre colture di pieno campo ( mietitrebbiatura). Tutte le operazioni

di raccolta, ove tecnicamente possibile, partiranno dal centro

dell’appezzamento verso l’esterno, per favorire la via di fuga ad eventuali animali protetti presenti in zona. Norme da rispettare per la condizionalità agricola L’imprenditore agricolo, che svolge la sua attività nell’ambito del territorio gestito “dall’Ente parco dei Sibillini”, deve rispettare anche le norme relative alla: - protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da sostanze pericolose, - protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, - protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. La norma relativa alla protezione delle acque sotterranee ha lo scopo di prevenire l’inquinamento delle stesse con sostanze pericolose e di ridurre o eliminare le conseguenze di un fortuito inquinamento. Sostanze quali: fanghi di depurazione e i nitrati, in quanto tossiche,persistenti e bioaccumulabili, non devono confluire nei sistemi idrici sotterranei, che rappresentano la fonte da cui si prelevano circa 2/3 delle acque utilizzate per il consumo umano. Esse sono contenute, normalmente, nei 9


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prodotti fitosanitari,negli oli esausti e nei carburanti. Tuttavia il rischio di inquinamento può derivare anche da un eventuale uso improprio degli apparecchi di distribuzione e trasporto dei fitofarmaci( autobotti, cisterne, irroratori, ecc.), che devono essere tarati e mantenuti in efficienza , onde evitare accumuli localizzati di principi attivi in grado di contaminare le falde. La protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura ha l’obiettivo di disciplinare l’utilizzazione controllata degli stessi, in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulle acque, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo, incoraggiandone nel contempo il corretto utilizzo. I fanghi provengono da processi di depurazione di acque reflue derivate da insediamenti civili o industriali. Per consentirne l’utilizzazione in agricoltura, i fanghi devono: -essere opportunamente trattati, cioè sottoposti a processi biologici,chimici o termici, finalizzati a ridurre i rischi sanitari connessi alla presenza di eventuali sostanze tossiche o di agenti patogeni; -possedere effetto concimante, ammendante e/o correttivo. Per una corretta utilizzazione agronomica, i fanghi devono essere interrati subito dopo lo spargimento. La loro applicazione deve essere evitata: a- nei terreni a pendio, dove è maggiore il rischio di erosione e ruscellamento, b- nei terreni saturi d’acqua, c- nei terreni innevati o gelati. LA PROTEZIONE DELLE ACQUE La protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole, ha l’obiettivo di contribuire a realizzare la massima protezione di tutte le

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acque dall’inquinamento da nitrati, riducendo l’impatto ambientale dell’attività agricola, attraverso una più attenta gestione del bilancio dell’azoto.

Tale norma contribuisce, inoltre,a: a-realizzare modelli di agricoltura ecocompatibili ed economicamente sostenibili; b-proteggere l’ambiente dagli eccessivi apporti di azoto, riducendo la fertilizzazione azotata in funzione degli effettivi fabbisogni nutrizionali delle colture, c-incoraggiare gli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, attribuendo un’attenzione particolare a quelle utilizzate a fini potabili. A tale scopo, la direttiva prevede la definizione di aree che, per le loro caratteristiche chimico-fisiche, pedologiche e ambientali, sono particolarmente vulnerabili ai nitrati provenienti dalle pratiche agricole. In tutte le aree agricole è raccomandata la messa in atto di

corrette pratiche agronomiche, al fine di mitigare gli effetti negativi

provocati dall’immissione dei nitrati nell’ambiente. Tali pratiche risultano obbligatorie nelle Zone Vulnerabili

ai Nitrati

(ZVN), nelle quali è necessario

rispettare specifiche indicazioni tecniche, quali: a- obbligo di tenuta di registro trattamenti e fertilizzanti, b- rispetto di impegni del programma di azioni in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Comunque le zone ZVN sono quelle aree che insistono in prossimità dei principali fiumi presenti sul territorio regionale.

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Produzioni editoriali: Bando misura 1.1.1. azione nel campo della formazione professionale e dell’informazione sottomisura b)- Attività informativa nel settore agricolo e forestale lettera c) anno 2009-domandfa n. 2040.

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PRODUZIONI EDITORIALI: BANDO MISURA 1.1.1. AZIONE NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’INFORMAZIONE SOTTOMISURA B)- ATTIVITÀ INFORMATIVA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE LETTERA C) ANNO 2009-DOMANDA N. 2040.


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