GUIDA INFORMATIVA SUPERBONUS 110%

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SUPERBONUS 110% guida informativa


Il gruppo Comoli Ferrari 91 anni di storia


Siamo il maggiore gruppo indipendente della distribuzione di materiale e soluzioni per impianti completamente italiano: il più longevo, dal 1929; il più giovane, per leadership. Con 110 punti vendiata e due 3E LAB (showroom della massima espressione tecnologica), Comoli Ferrari è il più grande hub di soluzioni e competenze per l’impiantistica dove i nostri 1.100 collaboratori lavorano ogni giorno per offrirti un servizio di altissimo livello: un magazzino fornitissimo, consegne rapidissime, supporto tecnico dedicato e tecnici altemente qualificati. In più, tutto il necessario per l’acquisizione e la realizzazione di importanti opere fornendo credito, consulenza tecnica, amministrativa e finanziaria. Improntati all’innovazione, proponiamo prodotti, soluzioni e competenza per: • efficientamento energetico • climatizzazione • idrotermosanitario • domotica e smart home • illuminazione tecnica e decorativa • mobilità elettrica • antintrusione e videosorveglianza • antenne • automazione • cablaggio strutturato, cavi e quadri elettrici • utensileria • impianti navali Con un fatturato pari a 427 milioni di euro nel 2019 siamo in costante crescita.


La normativa di riferimento


SUPERBONUS 110% - Art.119 DL 34/2020 convertito con modificazione dalla legge n.77 del 17/07/2020 e s.m.i. introdotte dal decreto-legge 104/2020 (Decreto Agosto) e dalla Legge n.178 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio 2021). Opzione di CESSIONE CREDITO o SCONTO IN FATTURA – Art. 121 DL 34/2020 convertito con modificazione dalla legge n.77 del 17/07/2020. Decreti attuativi «Requisiti» e «Asseverazioni» emanati dal MISE e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2020. Circolari, provvedimenti, FAQ, guide e risposte interpelli forniti dall’Agenzia delle Entrate e in continuo aggiornamento.

Il “Superbonus” corrisponde a una detrazione fiscale riconosciuta nella misura del 110% delle spese sostenute da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici, che alla data attuale si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Novità: Con la legge di bilancio 2021 è stato prorogato fino al 30 giugno 2022, con la detrazione da ripartire in 4 quote annuali di pari importo per le sole spese sostenute nel 2022 (con l’eccezione delle ulteriori proroghe espressamente previste concesse a specifici soggetti beneficiari).


Chi è interessato


CONDOMINI Novità: La Legge di bilancio 2021 ha prorogato, per chi alla data del 30 giugno 2022 ha eseguito almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% fino il 31 dicembre 2022.

PERSONE FISICHE al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni su un numero massimo di 2 unità immobiliari (fermo restando l’applicazione sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici). Novità: La Legge di bilancio 2021 ha inserito le persone fisiche che operano al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione con riferimento agli interventi realizzati su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Ha prorogato, per chi alla data del 30 giugno 2022 ha eseguito almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% fino il 31 dicembre 2022.

ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI (IACP) e enti aventi le stesse finalità sociali (solo per questa categoria l’arco temporale delle spese sostenute è fino al 30 giugno 2022).

Novità: La Legge di bilancio 2021 ha prorogato il Superbonus alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e se alla data del 1 dicembre 2022 sarà stato eseguito almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetterà anche alle spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

COOPERATIVE DI ABITAZIONE A PROPRIETÀ INDIVISA per immobili dalle stesse possedute e assegnati in godimento ai propri soci.

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE iscritte e limitatamente ai lavori destinati agli immobili o parti di essi adibiti a spogliatoi.

ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALI iscritte nei registri dedicati.

I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi effettuati dal Condominio sulle parti comuni nel caso l’edificio condominiale sia prevalentemente residenziale. La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo e siano in possesso di un reddito imponibile.

Gli interventi agevolabili si applicano a edifici e unità immobiliari esistenti, con esclusione delle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli) non aperti al pubblico.


Gli interventi agevolabili


TRAINANTI L’agevolazione spetta in caso dei seguenti interventi principali: • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza >25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Novità: La Legge di bilancio 2021 ha ricompreso tra gli interventi di isolamento termico, l’isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno. • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; • interventi antisismici, previsti già dalla normativa del c.d. “Sismabonus” di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

TRAINATI Il Superbonus è applicabile anche ad ulteriori tipologie di interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti (nel caso specifico del Condominio posso riguardare sia le parti comuni sia le parti private dei singoli condòmini): • efficientamento energetico rientrante nell’Ecobonus, previsto dall’art.14 del decreto-legge n. 63 del 2013 (es. building & home automation, termoregolazione, sostituzione serramenti ecc) • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del citato decretolegge n. 63 del 2013 • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 • installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati Novità: La legge di bilancio 2021 inserisce tra gli interventi trainati anche gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 16-bis comma 1 lett.e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore ai 65 anni). Nel caso di immobili sottoposti a vincolo dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” per i quali non sia possibile effettuare gli interventi Trainanti, il Superbonus spetta per qualunque opera che migliora la prestazione energetica di due classi o, se ciò non è possibile, fa conseguire la classe energetica più alta, nei limiti di quanto previsto per gli interventi di risparmio energetico di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, cd. Ecobonus.


Requisiti obligatori Limiti di spesa


Gli interventi devono: 1) rispettare i requisiti fissati dal MISE, che disciplinano i requisiti tecnici in ambito di efficientamento energetico da rispettare, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 2) assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile in quanto l’edificio è già nella penultima classe, il conseguimento della classe energetica più alta. Il miglioramento energetico è dimostrato dall’A.P.E. ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata, che certifica inoltre che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia, munita anche di computo metrico, sarà trasmessa telematicamente dal tecnico abilitato all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione. Sono ammessi dalla normativa un numero massimo di 2 SAL che costituiscano almeno il 30% dell’ammontare complessivo degli interventi oggetto dell’agevolazione fiscale. Novità: Con la legge di bilancio 2021, sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni del Superbonus, anche gli edifici privi di APE ante intervento, perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi (che devono comprendere anche gli interventi Trainanti di isolamento termico) raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente).

La normativa disciplina che ad ogni tipologia di intervento ammesso al Superbonus, sono attribuiti specifici limiti di spesa e requisiti di congruità di prezzi da rispettare per poter beneficiare sull’intero ammontare di spesa, della detrazione del 110%. Nel caso in cui la spesa dell’intervento sia superiore ai limiti di spesa previsti e/o i costi sostenuti per il compimento dell’intervento siano stati superiori ai “tariffari di riferimento che disciplinano la congruità” delle spese fissati dalla normativa, la parte eccedente tali limiti NON sarà oggetto di agevolazione fiscale.


ISOLAMENTO TERMICO DELLE SUPERFICI OPACHE verticali, orizzontale e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda totale (novità: è ricompreso anche l’isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno). Limiti di spesa 50.000 € per edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno 40.000 € per ogni unità immobiliare che compone l’edificio, per edifici composti da due a otto unità immobiliari 30.000 € per ogni unità immobiliare che compone l’edificio, per edifici composti da più di otto unità. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (G.U. n.259 del 6/11/2017).


SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ESISTENTI

1) con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, sulle PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Limiti di spesa 20.000 € per ogni unità immobiliare che compone l’edificio, per edifici composti fino a otto unità immobiliari 15.000 € per ogni unità immobiliare che compone l’edificio, per edifici composti da più di otto unità. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

2) sugli EDIFICI UNIFAMILIARI o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione con caldaie a biomassa e l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Limiti di spesa 30.000 € La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.


INTERVENTI TRAINATI INTERVENTI DI ECOBONUS (es. sostituzione serramenti, impianti di climatizzazione invernali su singole unità immobiliari all’interno di Condomìni) l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici, con installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, subordinata alla cessione a favore di GSE dell’energia non auto-consumata in sito. L’installazione degli impianti solari fotovoltaici può essere eseguita anche su strutture pertinenziali agli edifici. Limiti di spesa e limiti di detraibilità • ogni intervento di ECOBONUS ha attribuito il suo limite massimo detraibile (es. serramenti: 60.000 €) • limite massimo di spesa 48.000 € per impianti solari fotovoltaici e 48.000 € per sistemi di accumulo integrati, nel contestuale rispetto del limite di spesa di 2.400 € per ogni kW (ridotto a € 1.600 in caso di contestuale intervento ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica) di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico e di 1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.


INTERVENTI TRAINATI INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI La detrazione va riferita a una sola colonnina per unità immobiliare. Quella spettante per le spese sostenute nel 2022 va suddivisa in quattro quote annuali di pari importo. Limiti di spesa (nuovi limiti fissati dalla Legge di Bilancio 2021) 2.000 € per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari, situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno. 1.500 € per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano al massimo 8 colonnine. 1.200 € per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano più di 8 colonnine.


Cessione del credito Sconto in fattura


Il soggetto beneficiario, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, può optare • per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni/servizi (sconto in fattura) • o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. La cessione può essere disposta in favore: • dei fornitori di beni/servizi necessari alla realizzazione degli interventi • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti -con molta attenzione-) • di istituti di credito e intermediari finanziari.

SCONTO IN FATTURA • Esposto in fattura dal fornitore, non modifica l’imponibile IVA. • Applicabile SOLO dal fornitore di beni/servizi. • Contributo di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, e base di calcolo per il credito d’imposta spettante al fornitore.

Negli interventi del Superbonus, per poter esercitare l’opzione, il soggetto beneficiario deve richiedere il visto di conformità da un intermediario abilitato, il quale provvederà anche all’invio telematico della comunicazione all’Agenzia delle Entrate. A decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione (come da ricevuta telematica rilasciata dall’AdE) il cessionario potrà: • A. cedere ulteriormente i crediti d’imposta ad altri soggetti, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate • B. utilizzare direttamente la prima rata annuale del credito d’imposta ricevuto in compensazione con F24. Attenzione la compensazione non potrà avvenire prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. CESSIONE DEL CREDITO • è un metodo di pagamento da formalizzare con un contratto. • Applicabile da diverse tipologie di soggetti. • Corrispondente alla detrazione spettante. • Il cessionario stabilisce il prezzo di cessione. • Il beneficiario della detrazione per poter cedere il credito deve aver sostenuto la spesa e aver completato l’itero iter della procedura per il 110%, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di cessione del credito da parte del fornitore di beni/servizi per la propria fattura.


Processo Team superbonus


1) FASE PRELIMINARE:

2) FASE ESECUTIVA:

• sopralluogo e verifica requisiti oggettivi dell’immobile oggetto di intervento (es. regolarità urbanistica, edilizia e catastale, presenza eventuali vincoli paesaggisti e divieti urbanistici, dati categoria catastale);

• adempimenti burocratici per le obbligatorie e necessarie comunicazioni, richieste autorizzative e deposito pratica edilizia (CILA,SCIA, ecc.);

• verifica requisiti soggettivi del cliente beneficiario della detrazione (es. titolo abitativo idoneo);

• svolgimento come da cronoprogramma e sulla base degli elaborati del progetto predisposto;

• diagnosi energetica preliminare edificio da parte di un certificatore energetico - A.P.E. iniziale; • studio di fattibilità per l’individuazione degli interventi e simulazione A.P.E. post intervento da parte di un certificatore energetico; • stesura progetto per gli interventi da realizzare per il raggiungimento della classe energetica prevista; • presentazione offerta economica per gli interventi da eseguire.

• avvio lavori di cantiere;

• raggiungimento SAL o fine lavori approvati dal Direttore Lavori di cantiere; • emissione fattura (o fatture a condominio e singoli condòmini per interventi su parti private); • sostenimento della spesa da parte del cliente (bonifico al netto della quota oggetto di sconto in fattura o cessione del credito).

3) FASE CONCLUSIVA: • A.P.E. post interventi; • asseverazione del tecnico abilitato e invio copia all’Enea; • visto di conformità da parte di un intermediario abilitato e comunicazione all’Agenzia delle Entrate; • acquisizione del credito sul cassetto fiscale del cessionario.


Ulteriori OpportunitĂ 2021


ALTRE OPPORTUNITÀ DI AGEVOLAZIONI FISCALI 2021 Parallelamente al 110%, anche per l’anno 2021 rimangono in vigore le ulteriori le agevolazioni fiscali di: • BONUS CASA + BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI • installazione di IMPIANTI FOTOVOLTAICI e relativi sistemi di accumulo (facente parte del BONUS CASA) • ECOBONUS (pompe di calore, caldaia a condensazione, collettori solari, ecc.) • COLONNINE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI con la facoltà di usufruire dell’opzione di sconto in fattura o cessione del credito (con esclusione del Bonus Mobili). Si tratta di agevolazioni fiscali che seppur abbiano una detrazione fiscale pari al 50% o 65% da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, sono più semplici e veloci da realizzare con meno vincoli e requisiti da rispettare.


La Proposta Comoli Ferrari


COMOLI FERRARI HA SCELTO DI RIVOLGERSI AGLI INSTALLATORI IN QUALITÀ DI

FORNITORE DI SOLUZIONI E SERVIZI METTENDO A DISPOSIZIONE DEI PROPRI CLIENTI:

• pubblicazione guida informativa e FAQ in costante aggiornamento sul sito www.comoliferrari.it; • webinar informativi;

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• un’ampia gamma di prodotti selezionati fra i migliori brand sul mercato;

• assistenza e supporto nella scelta dei prodotti che meglio rispondono alle esigenze del proprio cliente.

SERVIZI AD HOC AGGIUNTIVI:

• consulenza dedicata di 1 ora via web digitale (su prenotazione) per rispondere alle esigenze specifiche del cliente e fornire le corrette indicazioni sugli adempimento normativi o sul piano di azione più efficace da seguire; • audit dedicato di controllo documentale digitale (non tecnico) sui documenti obbligatori da possedere e conservare ai fini del beneficio fiscale.


www.comoliferrari.it • info.cf110@comoliferrari.it via Enrico Mattei, 4 - Novara


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