COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE Provincia di Caserta GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE COPIA numero 65 del 20-05-2010
OGGETTO: TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, DI COMPETENZA COMUNALE, PER L’ ANNO 2010 In data 20-05-2010 alle ore 17:00 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:
N°
Cognome e Nome
Carica
Presenze
1
MAGLIOCCA GIORGIO
SINDACO
Presente
2
MAZZUOCCOLO PIERGIORGIO
ASSESSORE
Presente
3
DI LILLO CLAUDIO
ASSESSORE
Presente
4
FUCILE PIETRO
ASSESSORE
Presente
5
MAGLIOCCA GIOVANNI
ASSESSORE
Presente
6
PALUMBO ANTONIO
ASSESSORE
Presente
7
ROMAGNUOLO VINCENZO
ASSESSORE
Presente
PRESENTI: 7 - ASSENTI: 0 Partecipa il Segretario Comunale CARANGI VITO Constatato il numero legale degli intervenuti MAGLIOCCA GIORGIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato. Acquisiti i prescritti pareri di cui all'art. 49 - Comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00:
Premesso che: - il capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507, come successivamente integrato e modificato, stabilisce la disciplina della tassa dei rifiuti solidi urbani interni e, in particolare, l'articolo 61 dispone che il gettito complessivo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non può superare il costo d'esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati di cui al precedente articolo 58 né può essere inferiore alle precedenti ivi prescritte e, fra l'altro, indica gli elementi che compongono il costo dell'esercizio; - l'art.69, com ma 1, del citato D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, testualmente recita: "entro il 31 ottobre i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicarsi nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso". - l'art.33 della legge 23 dicembre 1998 n.488 ha modificato l'art.49 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n.22, nonché il d.p.r. 27 aprile 1999 n. 158, stabilendo che la data di soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è fissata nei termini previsti per il regime transitorio, disciplinato dall'art.11, comma 1, del citato d.p.r. 27 aprile 1999 n. 158, durante il quale i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa introdotta dal richiamato d.lgs. 5 febbraio 1997 n.22; Visto l'art.31, comma 23, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, il quale stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'art.61, comma 3-bis, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per l'anno 1999, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni;
Visto l'art.1, comma 7, del d.l. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2001 n.26, il quale prevede che, sino all'anno precedente l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei ciclo dei rifiuti di cui all'art.49 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n.22, continuano ad applicarsi le disposizioni dettate:
1. dall'art.31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, relativamente ai criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, adottati per le tariffe vigenti per gli anni 1998 e 1999; 2. dall'art.31, comma 23, della stessa legge 23 dicembre 1998 n. 448, relativamente alla deroga delle disposizioni di cui all'art.61, com ma 3-bis, del d.lgs. 15 novembre 1993 n.507. Visto l'art. 54, comma 1 e 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del d.lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'art.54 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, che testualmente recita: 1. "le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"; 2. le tariffe e i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti
incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo". Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28/12/2001 n. 448, il quale così dispone: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'lRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 28/9/1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'lRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione omissis ...”; Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del d.lgs. 18/8/2000 n. 267 il quale prevede che il consiglio comunale ha competenza, tra l'altro, relativamente alla istituzione e all'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; Visto l'articolo 48 dello stesso d.lgs.267/2000 che al comma 2 così dispone: “ la giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nella competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso”; Vista la parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del d.lgs. 152 del 2006 ed in particolare il titolo quarto "tariffa per la gestione dei rifiuti urbani"; Considerato che la finanziaria 2007 (art.1, comma 184, della legge 296/2006) ha previsto che nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal citato d.lgs. 3/4/2006 n. 152, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006, restava invariato anche per l'anno 2007 e che tale differimento opera anche per gli anni 2008 e 2009, in virtù di quanto stabilito dal comma 1, dell'articolo 5 del d.l. n.208 del 30.12.2008 convertito in legge 27/2/2009 n.13; Dato atto che questo ente ha, finora, adottato sempre il regime di prelievo relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui al d.lgs. n. 507/93; Visto l'articolo 8, comma 3, del d.l. 30.12.2009 n. 194, convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 25, il quale modifica l'articolo 5, comma 2- quater del d.l. 30.12.2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13 per cui i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale, in caso di mancata adozione, entro il 30 giugno 2010, del regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; Vista la circolare esplicativa dell'IFEL 2 marzo 2010, prot. 15/FL, con cui si evidenzia che la formulazione della norma riportata al precedente periodo costituisce "una evidente conferma del fatto che i due regimi (TARSU e TIA n.d.r.), tenuti in vita transitoriamente, sono ritenuti legittimi ed applicabili"; Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006 che così dispone: Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; Visto il decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 2009, pubblicato nella G.U. n. 301 del 29/12/2009, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 degli enti locali, fissato dal citato art. 151 del TUEL al 31 dicembre 2009, viene differito al 30 aprile 2010; Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 04 marzo 2009, con la quale venivano stabilite le tariffe per l'anno 2009 per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni; Visti gli atti relativi al contenzioso tributario, instauratosi tra alcune ditte operanti nella zona A.S.I. ed il Comune di Pignataro Maggiore, in particolare le relazioni note prott. 7196/09; 9478/09; 2541/10, nonchè l’ evoluzione del contenzioso in atto non ancora tradottosi in sentenze; Visto l'articolo 7 del d.l. 11/5/2007 n. 61 convertito in legge 5/7/2007 n.87 il quale ha introdotto una deroga specifica all'articolo 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilendo che i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere, dal primo gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa di igiene ambientale, siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; Dato atto che il termine del primo gennaio 2008, di cui sopra, è stato prorogato al 31.12.2008, per effetto dell'articolo 33 del d.l. n. 248 del 2007 convertito in legge n.31 del 2008; Visto il comma 30 dell'art. 77-bis del D.L. n.112 del 2008 convertito in L. n.133 del 2008, il quale stabilisce che resta confermata per il triennio 2009-2011, la sospensione, del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali ,delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote a essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 93 del 2008 convertito in L. n. 126 del 2008, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU); Visto l'articolo 11 "Regioni, province, società provinciali e consorzi" del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 26, ed in particolare: * il comma 2-ter: "In fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni"; * il comma 3: “ I costi dell’ intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, compresi quelli derivanti dall’ attuazione dell’ articolo 13, comma 1, trovano integrale copertura economica nell’ imposizione dei relativi oneri a carico dell’ utenza”; * il comma 5-bis: "Per l'anno 2010, nella Regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività
di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010"; * Il comma 5-ter: "Per l'anno 2010, i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza"; Ritenuta, in ottemperanza a quanto indicato nelle disposizioni richiamate in precedenza, la necessità di provvedere a calcolare la TARSU sulla base del costo da elaborare da parte di questo ente - tenuto conto della circostanza che l'amministrazione provinciale di Caserta non ha ancora fornito le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza, che peraltro risultano ininfluenti sulla predisposizione del bilancio di previsione dal momento che detti oneri vanno trasferiti su conto specificamente dedicato direttamente da parte del soggetto incaricato della riscossione, per le attività di propria competenza, al fine di determinare gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti; Ritenuto, sulla base di quanto ora indicato, di poter stabilire il gettito della tassa, teso a garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'articolo 61, comma 2, del d.lgs. n. 507/93, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del d.l. n. 61 del 2007 convertito in legge n. 87 del 2007, e dalle disposizioni citate dell'articolo 11 del d. I. n. 195/2009 convertito in legge n. 26/2010, per le attività di competenza del comune, nella misura di € 1.007.200,00 ( come da nota dell’ U.T.C. allegata alla relazione prot. 4059 del 30 aprile 2010) pari alla spesa prevista nel bilancio c.e.f. per le sole attività rimesse alla competenza del comune per il corrente anno dalla norma citata del d.l. n. 195/2009, convertito in legge n. 26 del 2010; Constatato, che l'amministrazione provinciale di Caserta non ha ancora fornito le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza, che peraltro risultano ininfluenti sulla predisposizione del bilancio di previsione dal momento che detti oneri vanno trasferiti su conto specificamente dedicato direttamente da parte del soggetto incaricato della riscossione, per le attività di propria competenza, al fine di determinare gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti;
Vista la necessità di elaborazione delle tariffe sulla base del criterio prima indicato, tenendo conto che con il provento della tassa deve essere assicurato il 100,00% del costo complessivo di gestione previsto per l'anno 2010, ai sensi di quanto disposto dal com ma 5-bis dell'articolo 11 del d.l. n. 195/2009, convertito in legge n. 26 del 2010
Viste le circolari in materia del Ministero dell' Interno e del Ministero dell' Economia e delle
Finanze Visti
-
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
-
il D.lgs 5 febbraio 1997, n. 22;
-
il Regolamento di Contabilità;
-
il vigente Regolamento Comunale per la gestione della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, così come modificato con deliberazione di Consiglio Cmunale n. 14 del 03.03.2009;
-
il vigente regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani;
Ritenuto opportuno dover ridurre lo sfasamento temporale tra le uscite e le entrate del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani, e per la qual cosa chiedere al Concessionario della riscossione del tributo de quo, in deroga alla vigente convenzione, di procedere alla riscossione volontaria della TARSU 2010 in numero di tre rate bimestrali. Acquisiti i prescritti pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.00, n. 267; Assistita dal Segretario Generale Dott. Vito Carangi, incaricato della redazione del presente verbale: all’unanimità dei voti DELIBERA 1. di determinare per l’ anno 2010, il costo complessivo, di competenza di questo Ente, del servizio di
raccolta
e
smaltimento
dei
rifiuti
solidi
urbani
ed
assimilati,
in
€
di
€
1.007.200,00(unmilionesettemilaeduecento/00); 2. di
prendere
atto
che
il
complessivo
costo
di
competenza
dell’
Ente,
1.007.200,00(unmilionesettemilaeduecento/00), risulta analiticamente desritto dal competente servizio tecnico comunale mediante allegata nota alla relazione prot. 4059 del 30 aprile 2010;
3. di prendere atto che l' Amministrazione Provinciale di Caserta non ha ancora fornito le indicazioni degli oneri relativi alle attività dipropria competenza, che peraltro risultano ininfluenti sulla predisposizione del bilancio di previsione, in quanto detti oneri vanno trasferiti su conto specificamente dedicato direttamente da parte del soggetto incaricato della riscossione,
per le attività di propria competenza, al fine di determinare gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti; 4. di acquisire, per formarne parte integrale e sostanziale del presente deliberato, l’ allegata nota alla relazione prot. 4059 del 30 aprile 2010, del servizio tecnico comunale, descrittiva del costo del servizio R.S.U. ed assimilati di competenza di questo Ente per l’ anno 2010;
5. di prendere atto, dalla lettura della nota prima richiamata, che le attività economiche ricadenti nell’ area industriali incidono per circa il 50 % sul costo totale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
6. di prendere atto che prudenzialmente e nel rispetto del principio di veridicità delle entrate, è stato attribuito un elevato grado di potenziale perdita di gettito tributario, per le attività economiche operanti nella zona industriale e pari a circa il 17% del ruolo, dovuto alle Sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta(ed al cospicuo contenzioso tributario in essere) che hanno visto, seppur in primo grado, una riduzuione di importi iscritti a ruolo per gli anni precedenti, relativamente alle delicate questioni: a) dell’ assimilazione dei rifiuti speciali(in particolare imballaggi) agli urbani; b) dello smaltimento, degli imballaggi stessi, a cura e spese delle aziende operanti nella zona industriale, che genera secondo la C.T.P. di Caserta il principio del “ne bis in idem”;
7. di garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani interni, per le attività di competenza del comune, mediante un incremento tariffario così distinto: Categorie
N.
Abitazioni private Uffici pubblici e privati Esercizi commerciali Circoli, bar Industrie Scuole associazioni banche e uffici postali
1 2 3 4 5 9 10 12
incremento 15% 20% 20% 20% Nessun aumento 20% Nessun aumento 20%
8. di determinare per l’anno 2010, la quota di tariffa comunale, della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, tenendo conto dell’ incidenza, sul costo complessivo
del servizio, delle utenze insistenti all’interno del centro urbano e di quelle insistenti nell’area industriale ed, in particolare, come indicato nella tabella che segue:
CATEGORIA 1 2
3
4 5 6 7 8 9 10 11 12
DESCRIZIONE Case, appartamenti e locali destinati ad uso abitazione. Locali destinati ad uffici pubblici e privati, a studi professionali, ad agenzie, ad Istituti di credito e a palestre Locali destinati ad uso di esercizi commerciali, a negozi di qualsiasi genere, ad istituti di bellezza, a barbieri e parrucchieri, a banchi a posteggio fisso, a posteggi di vetture ed autovetture, aree scoperte operative e distributori di carburante Locali destinati ad uso di teatri, sale di convegno, cinema, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, bar, convitti, seminari, pensioni ed altre collettività Stabilimenti industriali e relativi locali e pertinenze annesse Ospedali e locali destinati a case di cura ed altri istituti pubblici di ricovero aventi scopo di assistenza Campeggi, parchi gioco e parchi divertimento Locali destinati a biblioteche, musei, archivi, attività di istituzioni culturali, politiche e religiose Scuole private – riduzione 50 % della categoria 1 Associazioni e circoli culturali, sportivi e ricreativi senza scopo di lucro Locali destinati ad uso di alberghi Locali destinati ad Istituti di credito (banche e uffici postali)
Tariffa per unità di superficie (Euro per mq) 2,07 4,26
5,39
5,26 23,66 3,55 4,38 4,38 1,035 1,80 € 23,66 € 6,83
9. di determinare la riduzione, prevista dal vigente regolamento comunale, per i contribuenti che utilizzano il composter domestico nella misura del 5 % della tariffa. 10.
di dare atto che le tassa dovuta dalle scuole pubbliche verrà erogata direttamente dal
Ministero dell’Istruzione sulla base del numero di alunni dell’anno scolastico conclusosi nell’anno solare di riferimento, secondo le risultanze del sistema informativo MIUR; 11.
di stimare il gettito della di Tassa, relativamente alla parte di competenza Comunale, in €
1.007.200,00 da iscriversi nel Bilancio di previsione dell’anno 2010 ;
12.
di dare atto che le entrate complessive di competenza comunale, previste per l’anno 2010,
sonopari all’importo di € 1.007.200,00 con copertura integrale del costo del servizio di competenza di questo Ente; 13.
di chiedere al Concessionario della riscossione del tributo oggetto del presente deliberato, in
deroga alla vigente convenzione, di procedere alla riscossione volontaria della TARSU 2010, in numero di tre rate bimestrali. 14.
di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale; 15.
di allegare copia del presente atto al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario
così come disposto dall'art. 172, com ma 1, letto e), del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 16.
Di impegnarsi ad adottare le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da
parte dei contribuenti, del costo che sarà elaborato dalla provincia per le attività di competenza della stessa afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, a norma del comma 5-bis dell'articolo 11 del d.l. n. 195/2009, convertito in legge n. 26 del 2010, non appena reso noto e comunicato a questo Ente dall'amministrazione provinciale di Caserta.
La presente, con separata votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134-comma 4- del D.Lgs. 18.08.00, n. 267.
T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso: Favorevole
Li', 20-05-2010 IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO Dott. VITO CARANGI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto IL PRESIDENTE F.to MAGLIOCCA GIORGIO
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to CARANGI VITO
Il sottoscritto Segretario Com.le ATTESTA -CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: <x> Ai sensi dell'art.124 - comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale dal per quindici giorni consecutivi dal 26-05-2010 <x> Che è divenuta esecutiva il giorno 20-05-2010 Immediatamente Esecutiva (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 267/00) IL SEGRETARIO GENERALE F.to dott. V. Carangi PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO PIGNATARO MAGGIORE lì 26-05-2010 IL SEGRETARIO GENERALE dott. V. Carangi