COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE Provincia di Caserta
GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONECOPIAnumero 98 del 18-07-2012
OGGETTO: TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI ANNO 2012. D. LGS. 15.11.1993, N. 507; ARTICOLO 11, COMMA 5-BIS, DEL D. L. N. 195/2009, CONVERTITO IN LEGGE N. 26/2010 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI; TARIFFE ANNO 2012 In data 18-07-2012 alle ore 11:30 nella saladelleadunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti: N°
Cognome e Nome
Carica
Presenze
1
CUCCARO RAIMONDO
SINDACO
Presente
2
DE ROSA FRANCESCO
ASSESSORE
Presente
3
CUCCARO CESARE
ASSESSORE
Presente
4
PALUMBO DANIELE LUIGI
ASSESSORE
Presente
5
VITO GIORGIO
ASSESSORE
Presente
PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa BARBIERO Carmela
Constatato il numero legale degli intervenuti CUCCARO RAIMONDO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato. Acquisiti i prescritti pareri di cui all'art. 49 - Comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00:
T.U.E.L. 267/2000 ART. 49 parere di regolarita' contabile espresso: Favorevole Li', 18-07-2012
IL RESP. DEL SERVIZIO F.TO Del Vecchio Carlo
LA GIUNTA COMUNALE SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
Premesso che: - il capo III del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 , come successivamente integrato e modificato, stabilisce la disciplina della tassa dei rifiuti solidi urbani interni e, in particolare, l'articolo 61 dispone che il gettito complessivo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non può superare il costo d'esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati di cui al precedente articolo 58 né può essere inferiore alle precedenti ivi prescritte e, fra l'altro, indica gli elementi che compongono il costo dell'esercizio; - l'art. 69, comma 1, del citato D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, testualmente recita: "entro il 31 ottobre i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicarsi nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso”; - l'art. 33 della legge 23 dicembre 1998 n. 488 ha modificato l'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, nonché il D. p. r. 27 aprile 1999 n. 158, stabilendo che la data di soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è fissata nei termini previsti per il regime transitorio, disciplinato dall'art. 11, comma 1, del citato D. p .r.. 27 aprile 1999 n. 158, durante il quale i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa introdotta dal richiamato d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22; Visto l'art. 31, comma 23, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, il quale stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'art. 61, comma 3-bis, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per l'anno 1999, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 7, del d.l. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2001 n. 26, il quale prevede che, sino all'anno precedente l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei ciclo dei rifiuti di cui all'art.49 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, continuano ad applicarsi le disposizioni dettate: 1. dall'art. 31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, relativamente ai criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, adottati per le tariffe vigenti per gli anni 1998 e 1999; 2. dall'art. 31, comma 23, della stessa legge 23 dicembre 1998 n. 448, relativamente alla deroga delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 3-bis, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507. Visto l'art. 54, comma 1 e 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del d.lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, che testualmente recita: 1. "le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"; 2. “le tariffe e i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo". Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28/12/2001 n. 448, il quale così dispone: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all' lRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 28/9/1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all' lRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione omissis ...”; Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del d.lgs. 18/8/2000 n. 267 il quale prevede che il consiglio comunale ha competenza, tra l'altro, relativamente alla istituzione e all'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; Visto l'articolo 48 dello stesso d.lgs.267/2000 che al comma 2 così dispone: “ la giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nella competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso”;
Vista la parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del d.lgs. 152 del 2006 ed in particolare il titolo quarto "tariffa per la gestione dei rifiuti urbani"; Considerato che la finanziaria 2007 (art. 1, comma 184, della legge 296/2006) ha previsto che nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal citato d.lgs. 3/4/2006 n. 152, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006, restava invariato anche per l'anno 2007 e che tale differimento opera anche per gli anni 2008 e 2009, in virtù di quanto stabilito dal comma 1, dell'articolo 5 del d.l. n. 208 del 30.12.2008 convertito in legge 27/2/2009 n. 13; Dato atto che anche per l’anno 2012, questo ente ha la facoltà di continuare ad applicare il regime di prelievo relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui al D. lgs. n. 507/93; Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006 che così dispone: Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; Visto il decreto del Ministero dell'Interno 20 giugno 2012, pubblicato nella G.U. n. 147 del 26/06/2012, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 degli enti locali, fissato dal citato art. 151 del TUEL al 31 dicembre 2011, già prorogato al 30 giugno 2012, viene ulteriormente differito al 31 agosto 2012; Visto l’articolo 7 del d.l. 11/5/2007 n. 61 convertito in legge 5/7/2007 n. 87 il quale ha introdotto una deroga specifica all’articolo 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilendo che i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere, dal primo gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa di igiene ambientale, siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, e dato atto che il termine del primo gennaio 2008 e stato, poi, prorogato al 31.12.2008, per effetto dell’articolo 33 del d.l. n. 248 del 2007 convertito in legge n. 31 del 2008; Visto il comma 30 dell’art. 77-bis del D.L. n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008, il quale stabilisce che resta confermata per il triennio 2009-2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);
Ritenuta, in ottemperanza a quanto indicato nel D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 26, la necessità di provvedere a calcolare la TARSU per l’anno 2012, sulla base del costo elaborato da parte di questo ente sia per le attività di propria competenza e sia per le attività di competenza della Provincia di Caserta; Acquisita la comunicazione, a firma del responsabile dell’ U. T. C. Ing. Girolamo Parente, allegata alla nota prot. 6433 del 09 luglio 2012 che in relazione all’ intero costo del ciclo dei rifiuti, attesta che “ le spese relative servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’ anno 2012 sono determinabili in € 1.395.946,77…”; Rilevato che: * la nota 6433 del 09/07/2012 , analiticamente specifica che la quota di competenza comunale ammonta ad € 988.167,80 per servizio di raccolta e trasporto oltre € 217.670,39 per trasporto e smaltimento rifiuti per un totale generale quota comunale pari ad € 1.205.838,19 . * sempre , la nota prot. 6433 del 09 luglio 2012 , specifica che la quota di tariffa di competenza provinciale per l’ anno 2012 ammonta ad € 190.108,58…” Ritenuto di poter stabilire il gettito della tassa, teso a garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani interni di cui all’articolo 61, comma 2, del d.lgs. n. 507/93, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del d.l. n. 61 del 2007 convertito in legge n. 87 del 2007, e dalle disposizioni citate dell’articolo 11 del d. l. n. 195/2009 convertito in legge n. 26/2010, e successive modificazioni, per le attività di competenza del comune, nella misura di € 1.205.838,60 pari alla spesa prevista nel bilancio c.e.f. per le sole attività rimesse alla competenza del comune per il corrente anno dalla norma citata del d.l. n. 195/2009, convertito in legge n. 26 del 2010, come modificata dall’articolo 1-bis del decreto legge 26 novembre 2010, n. 296, convertito in legge 24 gennaio 2011, n. 1; Considerato che dalla lettura della nota prot. 6433 del 09 luglio 2012, il presumibile costo complessivo dell’ intero ciclo dei rifiuti è stimabile in € 1.395.946,77; Viste: - la deliberazione di G.C. n. 73 del 23 giugno 2011, con la quale sono state stabilite le tariffe per l’anno 2011 per l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni con riferimento al solo costo delle attività di competenza del comune; - la deliberazione di G.P. n. 70 del 31.05.2012, con la quale sono state stabilite le tariffe per l’anno 2012 per l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni inerenti il costo elaborato dalla Provincia di Caserta;
Visti gli atti relativi al contenzioso tributario instauratosi tra alcune ditte operanti nella zona A. S. I. ed il Comune di Pignataro Maggiore, in particolare : a) le sentenze della CTR di Napoli nn° 104/52/12 105/52/12 e 175/51/12 di rigetto degli appelli comunali e quindi confermative delle sentenze della C. T. P. di Caserta n. 154/12/11 - 155/12/11 e 1208/05/10. Dette sentenze pronunciate dalla CTR di Napoli confermano il principio della non applicabilità dell’unitarietà tariffaria relativamente alle categorie aziendali; b) la deliberazione di G.C. n 19 del 20-01-12 relativa all’appello avverso la sentenza n. 248/13/11 della C. T. P. di Caserta. Vista la Deliberazione/Parere n° 274/2011, adottata nell’ adunanza del 07 giugno 2011 dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Campania, con la quale è stato chiarito che “… occorre prendere atto che l’addizionale erariale “ex ECA”, devoluta direttamente ai Comuni dal concessionario della riscossione ai sensi dell’art. 3, comma 39, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha finito col perdere la sua funzione originaria di tributo ambientale autonomo collegato al tributo speciale per il deposito in discarica, per risolversi in una mera appendice della TARSU, di cui condivide ormai presupposti, funzione e limiti. Ne discende che la misura tariffaria della TARSU può essere determinata avendo a riferimento anche l’intero gettito assicurato dall’addizionale, così da commisurare il prelievo alla parte restante dei costi del servizio rimasti privi di idonea copertura. Analogamente, l’identità di funzione tra l’addizionale “ex ECA” e la TARSU esclude che il gettito dell’addizionale comunale possa essere destinato a finalità diverse dalla copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti…” Vista la necessità di elaborazione delle tariffe sulla base del criterio prima indicato, tenendo conto che con il provento della tassa deve essere assicurato il 100,00% del costo complessivo di gestione previsto per l'anno 2012. Viste le circolari in materia del Ministero dell' Interno e del Ministero dell' Economia e delle Finanze Visti - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; - il D.lgs 5 febbraio 1997, n. 22; - il Regolamento di Contabilità; - il vigente Regolamento Comunale per la gestione della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, così come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 03.03.2009; - il vigente regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani; - la nota 39 del 30/06/2012 di EQUITALIA SERVIZI SpA acquisita al protocollo dell’Ente n. 6330 del 5.7.2012 e la relativa nota di riscontro dell’Ente;
Acquisiti i prescritti pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.00, n. 267;
All'unanimità dei voti; DELIBERA
di determinare per l’ anno 2012, il costo di competenza di questo Ente, del servizio di
1.
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in € 1.205.838, 19 ; di determinare per l’ anno 2012, il costo di competenza della Provincia di Caserta, del servizio
2.
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, in € 190.108,58; di determinare per l’ anno 2012 il costo complessivo dell’ intero ciclo dei rifiuti stimabile in €
3.
1.395.946,77; di prendere atto che il complessivo costo dell’ intero ciclo dei rifiuti, stimabile in €
4.
1.395.946,77 risulta analiticamente descritto dal competente servizio tecnico comunale mediante allegato alla nota prot. 6433 del 09/07/2012 ; di acquisire, per formarne parte integrale e sostanziale del presente deliberato l’ allegato della
5.
nota prot. 6433 del 09/07/2012 , del servizio tecnico comunale, descrittivo del costo complessivo dell’ intero ciclo dei rifiuti per l’ anno 2012; 6.
di determinare per l’anno 2012, la tariffa complessiva dell’ intero ciclo dei rifiuti, della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, tenendo conto dell’ incidenza, sul costo complessivo dell’ intero servizio, delle utenze insistenti all’interno del centro urbano e di quelle insistenti nell’area industriale, come indicato nella tabella che segue:
CAT.
1 2
3
4
DESCRIZIONE
Case, appartamenti e locali destinati ad uso abitazione. Locali destinati ad uffici pubblici e privati, a studi professionali, ad agenzie, ad Istituti di credito e a palestre Locali destinati ad uso di esercizi commerciali, a negozi di qualsiasi genere, ad istituti di bellezza, a barbieri e parrucchieri, a banchi a posteggio fisso, a posteggi di vetture ed autovetture, aree scoperte operative e distributori di carburante Locali destinati ad uso di teatri, sale di convegno, cinema, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti,
Tariffa Tariffa TOTALE comunale provinciale TARIFFA per unità di per unità di INTERO superficie superficie CICLO DEI RIFIUTI (Euro/ mq) (Euro/ mq) 2,50 2,13 0,37 7,00 5,99
1,01
5,39
0,91
8,55
1,45
6,30
bar, convitti, seminari, pensioni ed altre collettività 5
6
7 8
9 10
11 12
7.
10,00
Stabilimenti industriali e relativi locali e pertinenze annesse
19,67
Ospedali e locali destinati a case di cura ed altri istituti pubblici di ricovero aventi scopo di assistenza
3,55
0,6
Campeggi, parchi gioco e parchi divertimento
4,38
0,74
Locali destinati a biblioteche, musei, archivi, attività di istituzioni culturali, politiche e religiose
4,38
0,73
Scuole private – riduzione 50 % della categoria 1
1,07
0,18
Associazioni e circoli culturali, sportivi e ricreativi senza scopo di lucro
1,80
0,30
Locali destinati ad uso di alberghi
€ 23,66
4,00
Locali destinati ad Istituti di credito (banche e uffici postali)
€ 9,41
1,59
3,33 23,00
4,15 5,11
5,11 1,25
2,10 27,66
11,00 di dare atto che le tassa dovuta dalle scuole pubbliche verrà erogata direttamente dal Ministero dell’Istruzione sulla base del numero di alunni dell’anno scolastico conclusosi nell’anno solare di riferimento, secondo le risultanze del sistema informativo MIUR.
8.
di stimare il gettito della di Tassa, relativamente alla parte di competenza Comunale, in € 1.205.838,19 da iscriversi nel Bilancio di previsione dell’anno 2012 con copertura integrale del costo del servizio di competenza di questo Ente;
9.
di stimare il gettito della di Tassa, relativamente alla parte di competenza provinciale, in € 190.108,58 con copertura integrale del costo del servizio reso dalla Provincia di Caserta;
10. di procedere alla riscossione mediante ruolo tramite il Servizio di Riscossione della Provincia di Caserta, Equitalia SpA; 11.
di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale;
12.
di allegare copia del presente atto al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario così come disposto dall'art. 172, comma 1, letto e), del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
13.
di inviare la presente copia all’ albo pretorio on-line dell’ Ente
con separata votazione palese ad esito unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto IL PRESIDENTE F.to CUCCARO RAIMONDO
IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ss BARBIERO Carmela
Il sottoscritto Segretario Generale ATTESTA -CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: <x> Ai sensi dell'art.124 - comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni consecutivi dal 20-07-2012 <X> Ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 267/2000 è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ss BARBIERO Carmela
Pignataro Maggiore lì 20-07-2012
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI ATTI AMMINISTRATIVI IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ss BARBIERO Carmela
Pignataro Maggiore lì 20-07-2012 Il sottoscritto Segretario Generale ATTESTA
che la presente DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il giorno 18-07-2012 perchè dichiarata immediatamente eseguibile
Pignataro Maggiore lì
IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ss BARBIERO Carmela