InformImpresa n. 15 - 2012

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Anno XII - N. 15 - Dicembre 2012

FVG

Periodico mensile - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, D.C.B. Udine - Bollettino degli Organi direttivi di Associazione Sindacale

Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia

> Il nuovo regime dell’IVA per cassa > Sgravio totale per gli apprendisti, chiarimenti sulla dichiarazione De minimis > Riforma del lavoro, le novità previste dal 2013 > Valutazione dei rischi: pubblicate le procedure standardizzate > Approvato il Regolamento sugli incentivi per l’imprenditoria giovanile


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FVG

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G. Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001 Anno XII - N. 15 - DICEMBRE 2012 Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, D.C.B. Udine Bollettino degli Organi Direttivi di Associazione Sindacale

Cognome Nome Ditta Indirizzo Cap Telefono

Comune

Direttore responsabile: BRUNO GAZULLI Comitato di redazione: Enrico Eva, Bruno Gazulli, Gian Luca Gortani, Gianfranco Trebbi Hanno collaborato a questo numero: Alberto Bianchi, Salvatore Cane, Alfredo Cappellini, Claudio Castagnotto, Flavio Cumer, Michele Feresin, Alessandro Ferreghini, Elena Del Giudice, Ketty Downey, Luca Matelich, Donatella Mormandi, Luca Nardone, Oliviero Pevere, Raffaella Pompei, Tiziana Sabadelli, Marinella Tolloi, Fabio Veronese Direzione, Redazione, Amministrazione: Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938 Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938 Progetto grafico: Unidea Stampa: Cartostampa Chiandetti srl 33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

Prov. E-mail

Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

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FVG

In questo numero: _________________________________________________ Fisco

Indice di rivalutazione T.F.R. novembre 2012

pag. 15

Ministero dell’Interno: precisazioni ed indicazioni operative sulla regolarizzazione lavoratori extraUE

pag. 16

Riforma del lavoro, nuovo sgravio contributivo per l’assunzione di donne e anziani

pag. 17

pag. 18

9

Riforma del lavoro, sostegno alla genitorialità Riforma del lavoro, esodo dei lavoratori anziani

pag. 18

Scadenze del mese di gennaio 2013

pag.

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Il nuovo regime dell’IVA per cassa

pag.

6

Prorogata al 4 febbraio 2013 la prima dichiarazione IMU

pag.

8

Dal 1° gennaio 2013 al via le nuove regole per i pagamenti delle transazioni commerciali

pag.

Restauratori: vinta la battaglia per il riconoscimento della qualifica

pag.

Canone speciale alla RAI

pag.

9

Accordo SIAE sulla “riproduzione di opere protette”

pag.

9

8

Ambiente e Sicurezza _________________________________________________

Timber Regulation - Attenzione alle importazioni di legname e derivati!

pag. 10

Valutazione dei rischi: pubblicate le procedure standardizzate, ma non è chiaro il termine ultimo dell’autocertificazione

pag. 10

Adesione al CONAI: attenzione alle sanzioni

pag. 19

HairRing a Cosmoprof Worldwide Bologna 2013

pag. 10

Formazione dei lavoratori ai sensi degli accordi Stato Regioni 21 dicembre 2012

pag. 19

Nuova modulistica di prevenzione incendi

_________________________________________________ Categorie

pag. 19

_________________________________________________ Contratti Scadenze contrattuali del mese di gennaio 2013

pag. 11

Apprendisti, possibile l’assunzione solo se il contratto collettivo proroga la scadenza nel 2013

pag. 11

CCNL Area Alimentazione-Panificazione, assunzione di apprendisti fino al 30 aprile 2013

pag. 11

_________________________________________________ Sicurezza Attrezzature di lavoro: in vigore da marzo 2013 il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione

pag. 20

15 Credito e Incentivi _________________________________________________

Normativa del Lavoro _________________________________________________ Sgravio totale per gli apprendisti e dichiarazione “De minimis”

pag. 12

Riforma del lavoro, le novità previste dal 2013

pag. 14

Lavoratori a chiamata, nuove indicazioni per la comunicazione preventiva

pag. 15

Nuovamente operativa in regione la “Legge Sabatini”

pag. 21

Approvato il Regolamento riguardante gli incentivi a sostegno dell’imprenditoria giovanile

pag. 21

Incentivi e finanziamenti a favore delle imprese artigiane L.R. 12/2002

pag. 22

Dalle province pag. 23 _________________________________________________

Informimpresa è scaricabile anche dal sito internet www.confartigianatofvg.it 3


PATRONATO

LA PASSIONE DELLE PERSONE AL SERVIZIO DELLE PERSONE I servizi di Confartigianato Persone sono diretti a semplificare, agevolare e tutelare la vita di cittadini, lavoratori e pensionati.

L’ANAP è l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato che riunisce gli imprenditori i quali, raggiunta la pensione, scelgono di continuare ad operare attivamente. Il movimento si propone di tutelare, valorizzare e sostenere la soddisfazione di bisogni morali, intellettuali e materiali degli artigiani pensionati attraverso servizi ed agevolazioni. L’ANAP offre ai suoi iscritti la possibilità di usufruire di: • Polizza di ricovero ospedaliero. • Protezione sanitaria. • Prodotti assicurativi. • Sconti. • Prodotti finanziari. • Sconto fino al 21% sull’acquisto di vetture FIAT, LANCIA e ALFA ROMEO

L’ANCOS (Associazione Nazionale Comunità Sportive e Sociali) è un Ente di Promozione Sociale che svolge la sua azione organica e permanente sul territorio nell’ambito del “Tempo Libero”, dei “Servizi Sociali”, della “Promozione Umana” e dell’”Animazione Culturale”. Scopi principali dell’Associazione sono quelli di fornire ai propri soci i servizi sociali ed essenziali e di promuovere l’impiego del tempo libero di tutti i cittadini organizzando o promuovendo l’istituzione di Circoli ricreativi, sportivi, culturali e Cral aziendali. L’INAPA è il Patronato di Confartigianato che per legge assiste gratuitamente tutti i cittadini, lavoratori autonomi e dipendenti, italiani e stranieri che possono avere diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali. Il Patronato INAPA fornisce assistenza per: • Sistemazione delle posizioni assicurative: contributi mancanti, dati anagrafici errati, riscatti, ricongiunzioni, accredito del servizio militare. • Pensioni INPS (invalidità, vecchiaia, anzianità, reversibilità, assegno sociale). • Pensioni INPDAP, ENPALS, ENASARCO e tutte le Casse dei liberi professionisti. • Invalidità civile, assegno di accompagnamento. • Ricostituzioni e supplementi. • Infortuni sul lavoro e malattie professionali. • Indennità di maternità. • Trattamenti di famiglia. • Versamenti volontari. • Pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno e di ricongiungimento familiare per i lavoratori immigrati. La missione di CAAF CONFARTIGIANATO è quella di aiutare il lavoratore, la famiglia, il pensionato, assistendolo per: • Compilazione del Modello 730. • Compilazione dichiarazione ISEE. • Compilazione Modello RED per INPS/INPDAP/IPOST. • Detrazioni INPS/INPDAP/IPOST. • Calcolo ICI.

Per informazioni contattare gli Uffici di Patronato presso le sedi provinciali di Confartigianato GORIZIA:

viale 24 maggio, 1 – tel. 0481 82100 – fax 0481 537959 – e-mail: gorizia@inapa.it

PORDENONE:

(Anap) via dell’Artigliere, 8 – tel. 0434 509244 – fax 0434 553639 – e-mail: d.mantellato@confartigianato.pordenone.it (Inapa) tel. 0434 509268 – fax 0434 553639 – e-mail: inapa@confartigianato.pordenone.it

TRIESTE:

(Anap) via Cicerone, 9 – tel. 040 3735220 – fax 040 3735224 – e-mail: anap.ts@artigianits.it (Inapa) tel. 040 3735207 – fax 040 3735224 – e-mail: trieste@inapa.it

UDINE:

(Anap) via Ronchi, 20 – tel. 0432 510659 – fax 0432 203239 – e-mail: lermacora@uaf.it (Inapa) viale Ungheria, 65 – tel. 0432 516655 – fax 0432 516681 – e-mail: inapa@uaf.it


Fisco

Scadenze del mese di gennaio 2013 Sabato 5 gennaio

Lunedì 28 gennaio

Comunicazioni al centro per l’impiego della proroga anche tacita o della cessazione anticipata di associazioni in partecipazione con apporto misto o di solo lavoro e delle co.co.co o co.co.pro (seac 217/2009 sindacale)

Ravvedimento: regolarizzazione omesso o insufficiente versamento acconto IVA con sanzione ridotta al 3% dell’importo non versato

Mercoledì 30 gennaio

Mercoledì 16 gennaio

Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/1/2013 per chi non ha optato per la cedolare secca

Ravvedimento: regolarizzazione omessi o insufficienti versamenti relativi alla scadenza del 17/12/2012 (compreso il saldo IMU) con sanzione ridotta al 3% degli importi non versati Versamenti IVA, IRPEF e contributi previdenziali - versamento unitario: • dell’IVA relativa al mese di dicembre • delle ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre • dei contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni di competenza di dicembre • dei contributi sui compensi corrisposti in dicembre a lavoratori parasubordinati • dei contributi dovuti per i compensi corrisposti in ottobre a venditori a domicilio e prestatori occasionali in caso di superamento della franchigia annua di 5.000 euro Comunicazione dati dichiarazioni d’intento: invio dati dichiarazioni d’intento ricevute utilizzate per la prima volta nella liquidazione iva in scadenza

Giovedì 31 gennaio Comunicazione operazioni con paesi black list: presentazione della comunicazione delle operazioni con operatori economici con sede negli Stati black list relativa al mese di dicembre o di quella trimestrale relativa al 4° trimestre 2012 Fatturazione di imballaggi e recipienti non restituiti nel corso del 2012 per i quali sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa Catasto terreni: denuncia all’Ufficio tecnico erariale delle variazioni del reddito domenicale verificatesi nel corso del 2012 Imposta sulla pubblicità: versamento dell’imposta annuale di pubblicità (o della 1^ rata trimestrale se l’imposta annuale è superiore a euro 1549,37 e si sceglie il pagamento rateale)

Scadenze di domenica 20 gennaio prorogate a lunedì 21 gennaio

Canone RAI: pagamento del canone annuale, semestrale o trimestrale

Conai: presentazione della dichiarazione relativa a dicembre o della dichiarazione trimestrale e presentazione dell’autodichiarazione attestante i requisiti per la determinazione della periodicità delle dichiarazioni periodiche Rifiuti: denuncia di inizio occupazione o delle variazioni avvenute nel 2012 per i comuni che non hanno ancora adottato il nuovo sistema tariffario Misuratori fiscali: trasmissione telematica, da parte di fabbricanti e i laboratori abilitati, dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica eseguite nel 4° trimestre 2012

Gestori di discariche: versamento del tributo regionale per le operazioni di deposito in discarica dei rifiuti solidi poste in essere nel 4° trimestre 2012 e presentazione della dichiarazione relativa alle quantità conferite e ai versamenti eseguiti nel 2012 Tosap: versamento della 1^ o dell’unica rata da parte di chi occupa spazi pubblici

Venerdì 25 gennaio

Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di dicembre relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata inps

Elenchi intrastat: presentazione degli elenchi delle operazioni intracomunitarie relativi al mese di dicembre e di quelli trimestrali relativi al 4° trimestre 2012

INAIL Casalinghe: versamento premio per chi avendo un’età compresa tra 18 e 65 anni svolge l’attività di casalinga/o a tempo pieno.

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Fisco

Il nuovo regime dell’IVA per cassa Recentemente è stato approvato il decreto attuativo della disposizione del DL 83/2012 che prevede la possibilità di optare per il pagamento dell’IVA al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo (liquidazione dell’IVA per cassa) per i soggetti IVA (imprese e professionisti) che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, nel caso di inizio attività, prevedano di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro. QUANDO È POSSIBILE AVVALERSI DELL’IVA PER CASSA È possibile avvalersi dell’IVA per cassa per le operazioni effettuate dal 1 dicembre 2012 in poi nei confronti di professionisti e imprese, compresi gli enti non commerciali dotati di partita IVA che operano nell’esercizio d’impresa. E’ possibile avvalersi dell’IVA per cassa anche per le operazioni effettuate a favore di imprese e professionisti non residenti, se tali operazioni sono rilevanti territorialmente in Italia. L’IVA per cassa non può più essere adottata dal mese o trimestre successivo a quello in cui viene superata la soglia complessiva 2 milioni di euro di volume d’affari. Il regime di cassa può essere invece applicato per le operazioni per le quali è già previsto un differimento del termine di registrazione e/o fatturazione, come ad esempio per le fatture degli autotrasportatori.

cassi e pagamenti che avvengono in contanti è opportuna un’annotazione datata e firmata dalla controparte riportata nella stessa fattura). Se il pagamento non avviene in contanti per individuare il momento in cui, l’IVA diventa esigibile, occorre fare riferimento alle risultanze dei conti dai quali risulta l’accreditamento del corrispettivo (es. assegni bancari, RI.BA, RID, bonifico bancario). In caso di pagamento parziale, l’esigibilità si verifica proquota, nella proporzione esistente fra la somma incassata e il corrispettivo complessivo. Tale nuovo regime dell’IVA per cassa, a differenza di quello introdotto in passato dal DL 185/2008 ora abrogato, consente comunque all’acquirente/committente che riceve una fattura da un fornitore che ha optato per l’IVA per cassa di detrarre l’IVA a credito al momento di effettuazione dell’operazione, a prescindere dal pagamento della fattura (a meno che lo stesso acquirente abbia optato per il regime dell’IVA per cassa). L’adozione del nuovo sistema IVA di cassa, a differenza di quello introdotto in passato riguarda non le singole operazioni di volta in volta individuate dal contribuente ma l’insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente che ha optato per l’IVA per cassa. Chi ha esercitato l’opzione per tale regime da una parte ottiene il differimento del pagamento dell’IVA al momento dell’incasso del prezzo relativamente a tutte le vendite di beni o servizi e dall’altra subisce il differimento della detrazione dell’IVA al momento del pagamento del prezzo relativamente a tutti gli acquisti tenendo però conto dei limiti e delle condizioni di detrazione vigenti al momento dell’effettuazione dell’operazione. Le fatture emesse applicando il regime dell’IVA per cassa rilevano ai fini della determinazione del volume di affari e del pro-rata nell’anno di effettuazione dell’operazione, anche se in tale anno l’IVA ad esse relativa non è ancora divenuta esigibile.

QUALI SONO LE CONSEGUENZE DELL’APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA Chi ha optato per il regime dell’IVA per cassa registra normalmente nei registri IVA le fatture di vendita emesse e quelle di acquisto ricevute, ma la relativa IVA rimane sospesa perché non concorre nella liquidazione mensile o trimestrale, rispettivamente come IVA a debito o come IVA a credito, finchè non avviene l’incasso o il pagamento o comunque finchè non sia trascorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione (data della fattura), salvo che il cliente prima del decorso di un anno sia assoggettato a fallimento o ad altre procedure concorsuali (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), infatti in tal caso l’esigibilità dell’IVA resta sospesa fino all’effettivo incasso del corrispettivo, momento in cui l’imposta diviene esigibile limitatamente all’ammontare del corrispettivo incassato. Per le fatture differite emesse sulla base di documenti di trasporto, il termine di un anno decorre dalla data di effettuazione delle singole operazioni riepilogate nella fattura differita. Chi opta per il regime dell’IVA per cassa anche se in contabilità semplificata, ha quindi la necessità di documentare le date di incasso e di pagamento delle fatture (per in6


Fisco • cessioni intracomunitarie o operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR 633/1972. Per le fatture di acquisto il regime dell’IVA per cassa non va applicato per le fatture relative a: • acquisti di beni o servizi soggetti all’IVA con il metodo dell’inversione contabile (reverse charge); • acquisti intracomunitari di beni; • importazioni di beni; • estrazioni di beni dai depositi IVA.

COSA ACCADE IN CASO DI SUCCESSIVA EMISSIONE DI NOTE DI VARIAZIONE Se entro un anno dall’effettuazione dell’operazione viene emessa nota di variazione in aumento anche per il nuovo ammontare dell’imponibile o dell’IVA l’anno si calcola a decorrere dalla effettuazione dell’operazione originaria. Per quanto riguarda invece le variazioni in diminuzione (note d’accredito), se sono emesse prima che l’imposta diventi esigibile rettificano direttamente l’IVA sospesa, mentre quelle emesse successivamente sono computate nella prima liquidazione utile (se rientrano tra quelle effettuabili senza limiti di tempo dato che per le altre, per poter recuperare l’IVA a credito permane la necessità di effettuare la variazione in diminuzione entro il termine di un anno dall’effettuazione dell’originaria operazione).

VANTAGGI DELL’APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA L’IVA per cassa è una facoltà introdotta in risposta alle difficoltà finanziarie dei soggetti IVA di minore dimensione costretti a versare all’Erario l’IVA addebitata ai clienti sulle fatture anche se non incassate, difficoltà che si è recentemente aggravata in seguito all’allungamento dei tempi di pagamento. Tale facoltà migliora la liquidità del soggetto IVA nei casi in cui è prevista una dilazione o comunque un ritardo nell’incasso delle fatture, soprattutto in relazione alla vendita di beni, operazioni che vanno fatturate alla consegna. Per le prestazioni di servizi, infatti, ferma restando la possibilità di avvalersi dell’IVA per cassa, è comunque possibile evitare di pagare l’IVA prima dell’incasso della fattura emettendo la fattura solo al momento dell’incasso, momento in cui l’IVA diviene esigibile per le prestazioni di servizi (chi è tenuto all’emissione di ricevuta fiscale dovrà comunque emettere tale documento al momento dell’ultimazione della prestazione ma potrà rinviare l’esigibilità dell’IVA al momento dell’incasso specificando nella ricevuta che il corrispettivo non è stato incassato e provvedendo ad emettere al momento dell’incasso un’altra ricevuta o una fattura che richiama la ricevuta precedentemente emessa).

COME OPTARE PER IL REGIME PER CASSA Chi opta per il regime di cassa deve riportare nelle fatture l’annotazione, “operazione con IVA per cassa ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83”, annotazione che esprime un chiaro comportamento concludente. L’omessa indicazione sulle fatture di tale annotazione, anche se non comporta decadenza dal regime dell’IVA per cassa costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione formale. L’opzione va comunicata poi nella dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è esercitata mediante comportamento concludente. L’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata oppure, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività e vincola il contribuente almeno per un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari, che comportano la cessazione del regime.

SVANTAGGI DELL’APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA

QUANDO NON PUÒ ESSERE APPLICATO IL REGIME DELL’IVA PER CASSA

Chi sceglie di adottare il regime dell’IVA per cassa può detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto solo dopo il pagamento delle stesse. Il regime dell’IVA per cassa comporta la necessità di documentare e segnalare la data dell’avvenuto incasso/pagamento delle fatture, o comunque di monitorare il decorso del termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione, per far concorrere l’IVA a debito o a credito nella liquidazione mensile o trimestrale relativa al periodo in cui è avvenuto l’incasso o il pagamento o il decorso dell’anno dall’operazione. Chi adotta l’IVA per cassa dovrà inoltre monitorare il volume d’affari raggiunto in corso d’anno, per non continuare a fruire di tale regime dopo che è stata superata la soglia di 2 milioni di euro. Tali adempimenti aggiuntivi comportano una gestione amministrativa più complessa e più onerosa, soprattutto per i soggetti in contabilità semplificata, dato che non sono abituati a contabilizzare i movimenti finanziari. L’omessa o incompleta segnalazione delle fatture incassate espone inoltre al rischio di violazioni tributarie e delle relative sanzioni.

Chi ha optato per il regime di cassa deve comunque applicare le regole ordinarie di esigibilità dell’IVA sulle fatture di vendita e di acquisto relative alle seguenti operazioni su cui non può essere applicato il regime dell’IVA per cassa. Per le fatture di vendita di beni o servizi il regime dell’IVA per cassa non può essere applicato se le fatture sono relative a: • operazioni effettuate nei confronti di privati e di enti non commerciali che non agiscono nell’esercizio di impresa; • operazioni soggette a regimi speciali di determinazione dell’IVA (editoria, agricoltura, beni usati, agenzie di viaggi ecc..); • operazioni verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed altre operazioni previste dall’art. 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972 per le quali il differimento dell’esigibilità al momento del pagamento è disposto in via ordinaria e senza limite annuale; • operazioni effettuate nei confronti di soggetti che assolvono l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge); 7


Fisco

Prorogata al 4 febbraio 2013 la prima dichiarazione IMU Recentemente è stato convertito in legge il DL 174/2012 con cui è stata prevista la proroga al 4 febbraio 2013 del termine di presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012. Si ricorda che la dichiarazione IMU va presentata solo se sono intervenute variazioni rispetto ai dati dichiarati ai fini dell’ICI o se si sono verificate variazioni che non sono conoscibili dal comune, attinenti ad esempio alla fruizione di agevolazioni previste dalla legge o da deliberazioni comunali o per comunicare informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, come ad esempio la stipulazione di un contratto di leasing o l’assegnazione della casa familiare al coniuge o all’ex coniuge in caso di separazione o divorzio (in tal caso l’assegnatario deve presentare la dichiarazione IMU solo

se il comune in cui è ubicata la casa non coincide né con il comune di celebrazione del matrimonio né con comune di nascita del coniuge assegnatario). Si segnala che tra le variazioni da comunicare con la dichiarazione IMU ci sono anche i costi aggiuntivi sostenuti sui fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in Catasto, o iscritti senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, dato che tali costi determinano un aumento della base imponibile IMU. La dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta. In caso di variazioni va presentata entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Dal 1° gennaio 2013 al via le nuove regole per i pagamenti delle transazioni commerciali Con il D.Lgs.192/2012 recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale è stata recepita la Direttiva 2011/7/UE finalizzata a garantire tempi certi e brevi, nei pagamenti relativi a transazioni commerciali relative a beni o servizi tra gli operatori commerciali (imprese e professionisti) e tra operatori commerciali e la Pubblica Amministrazione. La disciplina in esame non si applica in presenza di procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito e per il risarcimento danni compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore. La nuova disciplina, modificando il D.Lgs. n. 231/2002, prevede l’automatica decorrenza degli interessi moratori (senza quindi la necessità della messa in mora) dal giorno successivo alla scadenza dei seguenti termini di pagamento: • 30 giorni dal ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; • 30 giorni dal ricevimento dei beni o della prestazione del servizio, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento equivalente o quando la fattura o la richiesta di pagamento equivalente è anteriore a quella di ricevimento delle merci o della prestazione del servizio; • 30 giorni dall’accettazione / verifica (prevista dalla legge o dal contratto) della conformità dei beni / servizi ricevuti al contratto in caso di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento equivalente in epoca anteriore a tale data (la procedura di verifica della conformità non può avere una durata superiore a 30 giorni dal ricevimento della merce o prestazione di servizi a meno che la maggiore durata sia concordata dalle parti in forma

scritta, prevista nella documentazione di gara e non sia gravemente iniqua). Le parti possono definire termini di pagamento superiori ai suddetti ma la definizione di un termine di pagamento superiore a 60 giorni, che comunque non deve essere gravemente iniquo, deve essere pattuito in forma scritta. Il termine di 30 giorni è raddoppiato se il debitore è un’impresa pubblica, tenuta al rispetto dei requisiti di trasparenza ex D.Lgs. n. 333/2003 o un Ente Pubblico riconosciuto che fornisce assistenza sanitaria. È possibile definire una rateazione del pagamento e in tal caso gli interessi moratori si applicano esclusivamente alle rate scadute. Gli interessi moratori sono individuati negli interessi legali di mora oppure negli interessi concordati tra le imprese. Il debitore in ritardo nei pagamenti, se non riesce a dimostrare che il ritardato pagamento è stato determinato da causa a lui non imputabile, oltre al pagamento degli interessi moratori, è tenuto a rimborsare al creditore le spese di recupero crediti e un importo di € 40 a titolo di risarcimento danni, salvo prova del maggior danno. Viene infine previsto che il Giudice, anche d’ufficio, possa considerare nulle le clausole gravemente inique in danno del creditore perché stabiliscono tempi di pagamento troppo lunghi, escludono l’applicazione degli interessi di mora, escludono il risarcimento per i costi di recupero crediti, o nelle transazioni commerciali in cui è parte la Pubblica Amministrazione, predeterminano o modificano la data di ricevimento della fattura. 8


Categorie

Restauratori: vinta la battaglia per il riconoscimento della qualifica È stato approvato, da parte della VII^ Commissione (Istruzione Pubblica e Beni Culturali) del Senato, all’unanimità, il disegno di legge per la modifica dell’articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004. Il testo, approvato dalla Commissione stabilisce la disciplina transitoria per l’acquisizione delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali: ora dovrà passare in Aula per diventare legge.

Le modifiche apportate in VII Commissione lo scorso 27.11 mantengono i due elenchi già previsti (restauratore beni culturali e collaboratore restauratore) considerando però due sistemi per conseguire la qualifica di restauratore dei beni culturali: – la prima tramite l’esperienza professionale e di studio con l’acquisizione al 31.12 2012 di 300 crediti formativi con lavori già svolti – la seconda tramite un esame abilitante, di cui forme e modi saranno stabiliti dai successivi decreti attuativi e viene confermata l’acquisizione ope legis della qualifica per chi ha frequentato l’Istituto centrale per il restauro di Roma o l’Opificio delle Pietre dure di Firenze Lo sforzo e l’impegno di Confartigianato ha permesso la riconsiderazione dei periodi temporali per il riconoscimento dei requisiti professionali permettendo quindi ad una più amplia platea di essere ufficialmente riconosciuta.

Le modifiche elaborate vanno a modificare il bando emanato dal Ministero per i Beni culturali nel lontano settembre 2009, bloccato poi dallo stesso Ministero, nel 2011, a seguito di numerose proteste per la modifica dell’art. 182: il bando emanato nel 2009, varato con sei anni di ritardo, era basato su scadenze, date e tempi previsti nel Codice nell’ormai lontano 2004.

Canone speciale alla RAI Non fa più notizia che la RAI, ciclicamente, invia solleciti di pagamento del canone speciale alla TV e alla RADIO, anche a quelle aziende che hanno già comunicato - nei modi consigliati da Confartigianato - di non essere tenute al pagamento, in quanto sprovviste degli apparecchi sottoposti alla tassa. Rispetto a questo atteggiamento così evidentemente aggressivo (che Confartigianato ha già avuto modo di

segnalare sia all’Antitrust sia al Garante della Privacy) consigliamo vivamente i soggetti che non rientrano nell’obbligo del pagamento, di comunicare mediante raccomandata (oppure attraverso l’apposita cartolina) di non essere tenuti al versamento del canone, viceversa chi l’avesse segnalato, di ignorare i solleciti e di conservare copia della lettera già inviata alla RAI.

Accordo SIAE sulla “riproduzione di opere protette” Sono stati pubblicati i compensi dei diritti d’autore, in base all’accordo sottoscritto il 4 gennaio 2011, tra la SIAE e le Organizzazioni Artigiane che utilizzano macchinari per la riproduzione di opere protette pubblicate per le stampe.

I compensi dovuti alla SIAE, dovranno essere effettuati entro il 28 febbraio 2013, in base al prospetto riportato nella sottostante tabella, che tiene conto del numero delle apparecchiature possedute da ogni singolo Punto di riproduzione.

DIRITTO D’AUTORE PER L’ATTIVITA’ DI REPROGRAFIA PER I PUNTI DI RIPRODUZIONE COMPENSI ANNO 2013 Adeguati con il tasso d’inflazione reale pubblicato da I.S.T.A.T. ad ottobre 2012 (+2,7%) Compenso a macchina

Totale annuo dovuto

Con una macchina atta alla riproduzione presente nell’esercizio

€ 217,00

€ 217,00

2

Con due macchine atte alla riproduzione presenti nell’esercizio

€ 353,00

€ 706,00

3

Con tre macchine atte alla riproduzione presenti nell’esercizio

€ 469,00

€ 1.407,00

4

Con quattro macchine atte alla riproduzione presenti nell’esercizio

€ 597,00

€ 2.388,00

5

Con cinque o più macchine atte alla riproduzione presenti nell’esercizio

6

Con una macchina atta alla riproduzione presente nell’esercizio (che svolga attività di fotocopiatura in via occasionale)

N.

Categoria punti copia

1

9

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€ 2.822,00

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Totale dovuto per il biennio € 162,00


Categorie

Timber Regulation - Attenzione alle importazioni di legname e derivati! “Combattere il disboscamento illegale e il commercio collegato a tale attività” è l’obiettivo principale del Regolamento europeo 995/2012 (chiamato comunemente EUTR, European Union Timber Regulation) che entrerà pienamente in vigore il 3 marzo 2013. Il regolamento richiede agli importatori di legname e di prodotti derivati (pannelli, piallacci, compensati, imballaggi, pallet, semilavorati, mobili…) di verificare che la provenienza del legname sia legale. I principali destinatari del regolamento sono quindi gli importatori, ossia la “persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti derivati”, intendendo per commercializzazione la prima immissione sul mercato UE del prodotto. Per gli importatori, dimostrare di aver adempiuto con la “dovuta diligenza” agli obblighi di verifica non è semplice e richiede l’adozione di misure di tracciabilità dei prodotti e di verifica sul luogo di produzione, avvalendosi anche di

organi di controllo pubblici o privati accreditati per queste finalità. Chi acquista o vende legno o prodotti derivati già immessi nel mercato UE viene identificato dal regolamento come “commerciante” ed ha solamente l’obbligo di mantenere una rintracciabilità (già prevista dalle norme fiscali italiane) dei propri fornitori e clienti professionali. Le imprese artigiane che acquistano legname da fornitori nazionali o comunitari non viene quindi toccata significativamente dall’entrata in vigore di questo regolamento, mentre chi acquista legname e derivati da fornitori extra-UE deve valutare la propria posizione e le misure di controllo da adottare. Per valutare la tipologia di intervento che l’associazione può fornire a supporto degli importatori, siete pregati di segnalare il vostro interesse ad approfondire l’argomento all’Ufficio Categorie di Confartigianato entro il 20 gennaio 2013.

HairRing a Cosmoprof Worldwide Bologna 2013 Gli acconciatori emergenti, si alterneranno per quattro giorni nelle 4 postazioni di HarRing, posizionato al Padiglione 35 stand no. D33-E34, per presentare dal vivo alla stampa e al pubblico di Cosmoprof la loro interpretazione di temi attuali e concreti.

Informiamo che dall’8 all’11 marzo p.v., nell’ambito di Cosmoprof 2013, avrà luogo a Bologna, la seconda edizione dell’ “HairRing”, rassegna dedicata a 25 giovani acconciatori emergenti fino a 25 anni d’età, provenienti da tutta Italia, selezionati tra allievi di scuole, dipendenti e giovani imprenditori (per queste ultime due categorie è richiesta un’esperienza almeno triennale) La prestazione tecnica è a titolo gratuito, eventuali costi di vitto, alloggio e viaggio sono a carico dei singoli partecipanti, mentre i materiali (prodotti e attrezzature) per la creazione delle acconciature e del trucco per le modelle saranno offerti dalle case produttrici associate a Unipro che espongono a Cosmoprof. Le modelle saranno da reperire tra il pubblico o attraverso scuole di modelle a titolo gratuito. Il format organizzativo resta pressochè invariato rispetto alla precedente edizione e grazie alla collaborazione tra Cosmoprof e Camera Italiana dell’Acconciatura, sarà attivata un’intensa promozione dell’iniziativa, attraverso i seguenti canali, oltre al sito istituzionale di Confartigianato Acconciatori: • piattaforma web www.cosmoprof.com • sito web www.camitacc.it • animazione social metwork

Il tema guida di quest’anno sarà “IMMAGINARE COLORATO: BIANCO SPOSA, NERO SERA, ROSSO PASSIONE”. In particolare, domenica 10 marzo, dalle 11.00 alle 12.00, HairRing proporrà uno speciale slot dedicato alle tendenze sposa ospitando ACQUACHIARA, celeberrima maison del mondo sposa che presenterà 8 outfit ai visitatori di Cosmoprof raccontando come sono nate le magnifiche creazioni. Gli hair stylist selezionati da Camera Italiana dell’Acconciatura realizzeranno acconciature ispirandosi ai favolosi abiti della maison, seguendo il mood ed i suggerimenti della stilista che li ha creati. Chi fosse interessato a partecipare, dovrà entro il 15 gennaio 2013, inviare l’adesione al seguente indirizzo mail: monica.magris@unipro.org (modulo scaricabile dal sito di Confartigianato www.confartigianatofvg.it).

Nuova modulistica di prevenzione incendi Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato la nuova modulistica per i procedimenti di prevenzione incendi. I 19 modelli sono in vigore dal 27 novembre 2012 e dalla quella data non sarà più utilizzabile la vecchia modulistica. I file dei modelli sono scaricabili dalla sezione Prevenzioni Incendi del sito www.vigilfuoco.it 10


Contratti

Scadenze contrattuali del mese di gennaio 2013 Le scadenze contrattuali del mese di gennaio 2013 interessano il CCNL Autotrasporto merci logistica e l’Area Meccanica

AREA MECCANICA Accordo di rinnovo 16.06.2011 Settore: settore “Orafo, Argentiero ed affini”

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA Accordo di rinnovo 26.01.2011

Lavoro supplementare per il lavoro a tempo parziale: l’accordo prevede che solo per le imprese del settore “Orafo, Argentiero ed affini” dal 1° gennaio 2013 si applica la nuova normativa sul lavoro supplementare: il datore di lavoro può chiedere al lavoratore con contratto part-time orizzontale lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare, che non potranno superare il 50% del normale orario di lavoro contrattualmente pattuito e saranno compensate con una maggiorazione del 10%.

Gli aumenti economici previsti dal rinnovo contrattuale previsti per l’anno 2011 e 2012 non sono considerati ai fini della determinazione dei seguenti istituti contrattuali: quattordicesima, lavoro straordinario e festività fino al 31.12.2012. Tale disposizione non si applica dal 1º gennaio 2013.

Apprendisti, possibile l’assunzione solo se il contratto collettivo proroga la scadenza nel 2013 Il 31 dicembre 2012 termina il periodo di validità dell’Accordo Interconfederale del 3 maggio 2012 che disciplina i contratti di apprendistato nel settore artigiano. Confartigianato Imprese ha comunicato che sono in corso le trattative per definire la proroga dell’Accordo Interconfederale tramite la stipula di accordi per ciascun Contratto Collettivo Nazionale o per ciascuna Area, e che dovrebbero essere firmati entro il mese di dicembre 2012.

trattazione collettiva di settore ha prorogato la scadenza del 31 dicembre 2012 o eventualmente ha già disciplinato integralmente la materia. Si ricorda che per il settore dell’autotrasporto merci e logistica non è prevista alcuna scadenza per l’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato in quanto il CCNL con accordo del 26 aprile 2012 ha già disciplinato integralmente l’apprendistato professionalizzante.

Pertanto prima di effettuare nuove assunzioni nel 2013 con contratto di apprendistato professionalizzante è necessario verificare con le Associazioni Territoriali se la con-

(Fonti: dell’Accordo Interconfederale del 3 maggio 2012 per il settore artigiano)

CCNL Area Alimentazione-Panificazione, assunzione di apprendisti fino al 30 aprile 2013 Per il CCNL Area Alimentazione-Panificazione il 29 novembre 2012 è stato firmato l’accordo con cui si stabilisce di prorogare la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante che scade il 31 dicembre 2012 prevista dall’Accordo Interconfederale del 3 maggio 2012.

L’accordo stabilisce di prorogare fino al 30 aprile 2013 la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante; pertanto fino a tale data i rapporti di lavoro in apprendistato continueranno ad essere regolamentati applicando l’accordo interconfederale e il testo previsto nel CCNL. 11


Normativa del lavoro

Sgravio totale per gli apprendisti e dichiarazione “De minimis” La Legge di Stabilità dello scorso anno (art. 22 Legge n. 183/2011) ha previsto per le imprese che occupano fino a 9 dipendenti uno sgravio contributivo totale per le assunzioni di lavoratori con contratto di apprendistato per primi 3 anni di contratto; lo sgravio si applica alle assunzioni di apprendisti effettuate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. Nel mese di novembre 2012 l’INPS ha comunicato che lo sgravio contributivo rientra nel cosiddetto regime “de minimis” come previsto dalla Comunità Europea e, di conseguenza per poter fruire del beneficio previdenziale le aziende devono autocertificare all’INPS il possesso dei requisiti necessari compilando la dichiarazione predisposta n.128 del 2 novembre 2012. L’INPS fornisce ora con un proprio messaggio ulteriori chiarimenti sulle compilazione della dichiarazione “De minimis”. Si riepilogano di seguito le indicazioni previste dall’Inps (sia con la circolare di novembre che con il messaggio di dicembre 2012) sulla compilazione della dichiarazione “De minimis”.

ti nel triennio alla data della richiesta è compreso anche lo sgravio contributivo del 100% a carico dell’azienda per l’assunzione dell’apprendista Nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull’utilizzo degli aiuti “de minimis” si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l’onere della dichiarazione. COME SI CALCOLA L’AGEVOLAZIONE? Per il calcolo dell’importo dell’agevolazione relativa all’assunzione di apprendisti, l’Inps precisa che l’impresa deve quantificare: • nell’anno relativo alla data di assunzione • lo sgravio contributivo per tutto il triennio di agevolazione (pari all’anno in corso alla data di assunzione e ai 2 anni successivi) in quanto i regolamenti comunitari specificano che gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Si ricorda pertanto che lo sgravio contributivo per l’assunzione di apprendisti nelle aziende che occupano fino a 9 addetti è pari al: • l’1,5% per il primo anno • 3% per il secondo anno • 10% per il terzo anno e non deve essere incluso il nuovo contributo Aspi pari all’1,61%, non soggetto a “de minimis”.

COME DEVO AUTOCERTIFICARE IL RISPETTO DEL REGIME “DE MINIMIS”? Per le assunzioni di lavoratori assunti con contratto di apprendistato nel periodo gennaio 2012/dicembre 2016 - sia ai sensi del Testo Unico D.Lgs. 167/2011, sia ai sensi del D.Lgs. 276/2003, sia ai sensi della Legge 25/1955 - per poter applicare lo sgravio l’azienda dovrà:

L’azienda dovrà tener conto inoltre dello sgravio contributivo relativo all’apprendista in somministrazione, fruito dalla somministrante (l’azienda utilizzatrice dovrà produrre l’autocertificazione).

1) compilare la dichiarazione sugli aiuti “de minimis” prevista nell’allegato 4 della Circolare INPS n.128 del 2 novembre 2012 2) inviarla all’INPS solamente tramite la funzionalità “contatti” presente nel cassetto previdenziale azienda 3) allegare copia digitale debitamente compilata e sottoscritta, selezionare l’oggetto “Assunzioni agevolate e sgravi”, quindi “Apprendistato” e aggiungere la dicitura “sgravio apprendisti 2012‐2016”.

QUAL È IL TRIENNIO DI RIFERIMENTO PER LA DICHIARAZIONE? Per determinare il triennio di riferimento rispetto all’assunzione dell’apprendista è necessario individuare i 2 esercizi finanziari precedenti alla data di assunzione e l’anno relativo all’assunzione. Ad esempio, per un assunzione avvenuta nell’anno : • 2012: si dovranno dichiarare tutti gli aiuti “de minimis” fruiti negli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012 • 2013: si dovranno dichiarare tutti gli aiuti “de minimis” fruiti negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013

Ad avvenuto invio della certificazione “de minimis”, l’INPS provvederà ad attribuire il Codice di Autorizzazione “4R”. COSA SI DEVE INDICARE NELLA DICHIARAZIONE “DE MINIMIS”? Con la dichiarazione il datore di lavoro attesta che: a) nel triennio relativo all’anno di stipula del contratto di apprendistato e nei 2 esercizi finanziari precedenti (= triennio mobile) non sono stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali (fiscali e previdenziali) eccedenti i limiti complessivi degli aiuti “de minimis” b) nella quantificazione degli incentivi “de minimis” frui-

QUANDO DEVE ESSERE INVIATA LA DICHIARAZIONE? La dichiarazione sugli aiuti “de minimis” deve essere inviata all’Inps: – nel più breve tempo possibile dall’assunzione dell’apprendista 12


Normativa del lavoro – per ogni nuova assunzione comportante il diritto all’agevolazione, anche per l’assunzione di un altro apprendista – ogni volta che si fruisce di un qualsiasi ulteriore beneficio soggetto al regime “de minimis” che l’impresa dovesse ricevere successivamente – per comunicare eventuali variazioni degli importi dichiarati relativi all’agevolazione dell’apprendista, in quanto l’importo dell’agevolazione dichiarata rappresenta una stima dell’aiuto di Stato (ad esempio per variazioni retributive delle tabelle contrattali applicate, concessione di aumenti retributivi individuali, purchè di importo significante) – ogni volta che si ottiene l’autorizzazione relativa a domande di accesso presentate per altri aiuti “de minimis” – quando l’azienda utilizza un lavoratore apprendista in somministrazione

– art. 33 c. 28 Legge 183/2011 (contributi sospesi a seguito del sisma in Abruzzo del 2009) – Decreto Ministero della Gioventù del 19 novembre 2010 (banca dati giovani genitori) – Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 ottobre 2012 in attuazione Legge 214/2011 (incentivi per assunzione/stabilizzazione entro il 31/03/2013 entro il valore massimo a € 12.000 €) – incentivi previsti dal Regolamento Regionali DPR 114/2010 per assunzione/stabilizzazione previsti dalla LR18/05 art.li 29,30,31,32,33 e 48 – integrazione al sostegno al reddito dell’Ebiart per le richieste di sospensione dell’attività lavorativa – incentivi previsti da bandi emanati da Italia Lavoro (es: ARCO, AMVA, ecc.)

Ogni volta che la dichiarazione deve essere presentata il datore di lavoro deve ricalcolare l’importo dello sgravio fruibile considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo

L’Istituto precisa inoltre le modalità operative per il corretto invio dei flussi Uniemens; nel caso in cui il datore di lavoro abbia inviato i flussi in maniera difforme rispetto alle nuove disposizioni, dovrà provvedere alla sistemazione dei flussi UniEmens mediante procedura UniEmens Vig.

FLUSSI UNIEMENS:

COSA DEVO INDICARE NELLA TABELLA PREVISTA NELLA DICHIARAZIONE?

Si ricorda che il Regolamento CE n. 1998/2006 prevede che: – l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari – per il settore del trasporto su strada l’importo “de minimis” non deve superare i 100.000 euro, sempre nell’arco di tre esercizi finanziari. – per le imprese di fornitura di servizi di interesse economico generale è fatta salva l’applicazione del limite “de minimis” più favorevole di 500.000 euro nell’ambito di tre esercizi finanziari.

Relativamente al triennio, tutti gli importi degli aiuti “de minimis” di qualsiasi tipologia (aiuti nazionali, regionali o locali) ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa l’agevolazione del lavoratore apprendista In particolare, per lo sgravio triennale dell’apprendistato, i dati da indicare sono i seguenti: Ente erogatore

Normativa di riferimento

Importo dell’agevolazione

Data

INPS

art. 22 Legge n. 183/11

Stima dello sgravio per l’intero triennio

Data di assunzione dell’apprendista

A titolo di esempio, si indicano alcuni provvedimenti normativi soggetti al regime “de minimis” (oltre a quello in commento):

(Fonti: messaggio INPS n. 20123 del 6 dicembre 2012, circolare INPS n. 128 del 2 novembre 2012)

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Normativa del lavoro

Riforma del lavoro, le novità previste dal 2013 In vista del nuovo anno, si ritiene utile evidenziare quali sono le novità previste dalla riforma Lavoro che entrano in vigore dal 1° gennaio 2013:

CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER I CONTRATTI A TERMINE Per tutti i contratti di lavoro a tempo determinato è previsto il contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, è prevista la restituzione del contributo addizionale delle ultime 6 mensilità, al fine di incentivare la stabilizzazione dei contratti a termine. La restituzione avviene anche se il datore di lavoro riassume il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine; l’importo da restituire in questo caso sarà pari alla differenza tra 6 mensilità e il numero di mesi trascorsi dalla cessazione del rapporto a termine.

CONTRATTO DI APPRENDISTATO Rapporto 3 apprendisti - 2 qualificati Solo nelle imprese con un numero di lavoratori pari o superiore a 10 unità, per le assunzioni di apprendisti dal 1° gennaio 2013, il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati viene innalzato dall’attuale 1/1 a 3/2 (sarà quindi possibile assumere 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati). Il nuovo rapporto non si applica alle imprese: – con un numero di lavoratori fino a 9 unità, per le quali il rapporto rimane 1/1 – artigiane per le quali continuano ad applicarsi i limiti previsti dalla Legge quadro per l’artigianato (art. 4 L.n. 443/1985)

Si rimane in attesa delle istruzioni operative dell’Inps per la corretta applicazione del contributo.

CONTRATTO DI INSERIMENTO CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER I LICENZIAMENTI

La disciplina del contratto di inserimento è abrogata; pertanto dal 1° gennaio 2013 non è più possibile assumere con tale tipologia contrattuale, mentre rimangono in essere fino alla scadenza pattuita i contratti stipulati prima.

Per il finanziamento dell’ASpI, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro tempo indeterminato per causa diverse dalle dimissioni, l’impresa è tenuta versare all’INPS un nuovo contributo cd. “di licenziamento” per le cessazioni del rapporto a intervenute dal 1° gennaio 2013, pari al 50% del trattamento mensile iniziale ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni nei casi di licenziamento di contratti: – a tempo indeterminato – di apprendistato

LAVORO ACCESSORIO Limitatamente al 2013, è possibile stipulare un contratto di lavoro occasionale e accessorio con i soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite massimo di 3.000€ per anno solare in tutti i settori produttivi.

Si rimane in attesa delle istruzioni operative dell’Inps per la corretta applicazione del contributo.

CONTRIBUZIONE GESTIONE SEPARATA Per gli iscritti alla Gestione Separata dell’INPS l’aliquota contributiva previdenziale viene modificata nei seguenti valori: – 27% per i lavoratori non assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria – 20% per i lavoratori assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria e per i pensionati.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE E ANZIANI Per le assunzioni di: – uomini e donne ultracinquantenni disoccupati da oltre 12 mesi – donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o da almeno 24 mesi

CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DELL’ASPI

effettuate dal 1° gennaio 2013 di lavoratori con contratto a tempo determinato, indeterminato o per la stabilizzazione del contratto a termine, viene riconosciuta una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo non superiore a 18 mesi (vedi testo articolo in questo stesso numero di Informimpresa).

Per il finanziamento dell’ASpI e mini-ASpI dal 1° gennaio 2013 si applica un’aliquota contributiva a carico delle imprese nella misura dell’1,31% (pari all’attuale contributo per la disoccupazione involontaria) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti artigiani e non artigiani (le imprese artigiane continueranno a versare per la disoccupazione l’attuale aliquota contributiva pari allo 0,40% per il finanziamento dell’ASpI).

Si rimane in attesa delle istruzioni operative dell’Inps per la corretta applicazione del contributo.

Si rimane in attesa delle istruzioni operative dell’Inps per la corretta applicazione del contributo.

(Fonti: Legge n. 92 del 28 giugno 2012, art 46-bis Legge 7 agosto 2012, n. 134) 14


Normativa del lavoro

Lavoratori a chiamata, nuove indicazioni per la comunicazione preventiva pilazione dei campi “CF lavoratore” e “codice comunicazione Unilav” sono alternativi).

Il Ministero del Lavoro fornisce nuove indicazioni sulla comunicazione preventiva che il datore di lavoro deve effettuare prima della chiamata dei lavoratori intermittenti, apportando modifiche ai canali già attivi (e‐mail, fax e SMS) e attivando la nuova procedura di comunicazione telematica. Inoltre il Ministero predispone un nuovo modello “UNI_ Intermittente” da utilizzare per le comunicazioni inviate tramite mail e FAX.

SMS: la comunicazione tramite SMS potrà essere utilizzato solo dalle aziende registrate al portale “clic lavoro” e abilitate quindi all’utilizzo del lavoro intermittente, avendo cura di indicare nel form di registrazione il numero di telefono cellulare che sarà utilizzato per l’invio della comunicazione. Questo canale dovrà essere utilizzato esclusivamente per la comunicazione della chiamata di un singolo giorno per un solo lavoratore.

Il nuovo modello “UNI_Intermittente” deve essere utilizzato per le comunicazioni in base alle indicazioni indicate nella “guida alla compilazione” reperibile sui siti internet: www.cliclavoro.gov.it e www.lavoro.gov.it.

Pertanto, la data della chiamata coinciderà con la data di invio del messaggio e l’eventuale annullamento dovrà essere comunicato nel medesimo giorno in cui si effettua la comunicazione. L’SMS dovrà essere inviato al numero 339-9942256 e dovrà indicare il “Tipo di comunicazione” (I per l’invio della chiamata e A per l’annullamento di una chiamata precedentemente comunicata) e il Codice Fiscale del lavoratore che effettuerà la prestazione oggetto della chiamata; le informazioni saranno separate da uno spazio.

Qualsiasi strumento di comunicazione utilizzato, si segnala che non sono previste ricevute di comunicazione: sarà cura del datore di lavoro conservare prova dell’invio della comunicazione preventiva ai fini di dimostrare l’esatto adempimento dell’obbligo. Nella nota del Ministero del Lavoro sono riassunte tutte le modalità al momento utilizzabili: E mail: il datore di lavoro può inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica delle Direzioni territoriali del lavoro ovvero all’indirizzo intermittenti@lavoro.gov.it , allegando alla stessa il modello “UNI_Intermittente” debitamente compilato. Ogni singolo modello permette la possibilità di comunicare fino ad un massimo di 10 lavoratori coinvolti anche in periodi diversi di chiamata. Inoltre, tramite questo canale sarà possibile anche inviare una comunicazione di annullamento riferita a singole chiamate comunicate precedentemente.

Invio modulo on line: l’azienda, anche tramite il proprio consulente del lavoro, potrà comunicare le chiamate del lavoro intermittente attraverso la compilazione di un apposito modulo, accessibile dal portale Cliclavoro (www.cliclavoro.qov.it) nella propria area riservata. Questo canale permette la comunicazione per più lavoratori e periodi di prestazione, anche diversi riferiti alla stessa azienda. Il modulo on line prevede altresì l’invio dell’annullamento di singole chiamate comunicate precedentemente.

Fax: il datore di lavoro dovrà inviare per fax al numero 848800131 il nuovo modello “UNI_Intermittente” (la com-

(Fonti: nota prot. n. 16639 del 26 novembre 2012 del Ministero del Lavoro)

Indice di rivalutazione T.F.R. novembre 2012 L’indice di rivalutazione del T.F.R. del mese di novembre 2012 è 2,961538%. L’indice è utilizzato per rivalutare il trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2011 di un dipendente che risolve il rapporto di lavoro nel periodo dal 15 novembre 2012 al 14 dicembre 2012. (Fonti: www.istat.it)

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Normativa del lavoro

Ministero dell’Interno: precisazioni ed indicazioni operative sulla regolarizzazione lavoratori extraUE Il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno hanno fornito chiarimenti in risposta ai quesiti a proposito di alcune particolarità in relazione alla procedura di emersione dal lavoro irregolare di lavoratori extraUE, che ha avuto inizio in data 15.09.2012 e termine in data 15.10.2012. Si ricorderà che la procedura di emersione ha consentito ai datori di lavoro aderenti di poter regolarizzazione rapporti di lavoro irregolare di tipo subordinato o di collaborazione domestica, posti in essere con cittadini stranieri extraUE. La regolarizzazione ha previsto il pagamento di un contributo forfetario di € 1000,00 da versarsi all’Inps mediante modello F24.

2. Interruzione del rapporto di lavoro oggetto di emersione: il Ministero chiarisce che il datore di lavoro è tenuto a completare la procedura di emersione perfezionando la volontà di pervenire alla regolarizzazione del lavoratore extraUE, manifestata con il versamento del contributo forfetario di 1000,00 € con la presentazione della dichiarazione di emersione, firmando presso lo Sportello Unico competente per territorio il contratto di soggiorno e contestualmente assolvendo all’obbligo di comunicazione obbligatoria di assunzione. Solo in tal modo il datore di lavoro potrà eventualmente porre fine al rapporto di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima della conclusione della procedura presso lo Sportello Unico il datore di lavoro deve darne comunicazione allo stesso e alla sede dell’INPS. L’interruzione potrà determinarsi per causa di forza maggiore sopravvenuta come ad esempio il decesso della persona da assistere e per il lavoro subordinato la cessazione dell’azienda. In tal caso sarà consentito al momento della convocazione, il subentro di un componente del nucleo familiare del defunto o dell’azienda subentrante , eventualmente anche modificando il rapporto di lavoro purché sussistano i requisiti previsti dalla norma. Qualora il predetto subentro non sia possibile, al lavoratore sarà rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

In particolare il Ministero ha fornito chiarimenti su: 1. datori di lavoro che hanno versato il contributo di 1000,00 € all’Inps ma che non hanno completato la procedura di emersione; 2. interruzione del rapporto di lavoro oggetto di emersione; 3. disconoscimento dell’istanza di emersione. 1. datori di lavoro che hanno versato il contributo di 1000,00 € all’Inps ma che non hanno completato la procedura di emersione: il Ministero dell’Interno ha ricevuto segnalazione di casi in cui il datore di lavoro abbia sì aderito alla procedura di emersione effettuando il versamento del contributo forfetario di 1000,00 € ma che non ha poi presentato telematicamente la domanda di emersione. In risposta a tale situazione, il Ministero chiarisce che gli utenti che hanno versato il contributo forfetario e che intendono completare la procedura di regolarizzazione potranno farlo a partire dalle ore 08.00 del 10 dicembre 2012 sino al giorno 31 gennaio 2013. L’invio telematico potrà essere eseguito seguendo il seguente percorso https://nullaostalavoro.interno.it senza necessità di registrazioni. L’utente dovrà utilizzare le seguenti credenziali: – per la mail utente: il codice fiscale/partita IVA del datore di lavoro riportato sul modello F24; – per la password: il numero del documento identificativo del lavoratore, presente sullo stesso modello. Una volta avuto accesso al sistema di inoltro telematico, gli utenti avranno a disposizione per la compilazione i due modelli EM-DOM (per il lavoro domestico) ed EM-SUB (per il lavoro subordinato) per perfezionare la richiesta.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa per altri motivi al di fuori di quelli menzionati, il datore di lavoro che ha presentato la domanda dovrà comunque presentarsi insieme al lavoratore il giorno della convocazione presso lo Sportello Unico per formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro, specificando i motivi che ne hanno causato l’interruzione e sottoscrivere, contestualmente al lavoratore straniero, il contratto di soggiorno per il periodo relativo all’effettivo impiego del lavoratore. Solo a seguito di tale adempimento si perfezionerà la conseguente estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla norma. Il datore di lavoro dovrà provvedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali all’INPS, a favore del lavoratore straniero, per l’intero periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro e comunque non inferiore ai 6 mesi. 16


Normativa del lavoro Ai lavoratori interessati sarà consentito, quindi, richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Inoltre, nel caso in cui, a seguito di convocazione, soltanto il datore di lavoro si rechi regolarmente presso lo Sportello Unico, si procederà comunque all’archiviazione dei procedimenti penali ed amministrativi a carico dello stesso. Nelle more della definizione della procedura di emersione, i lavoratori stranieri non possono in ogni caso essere assunti da un datore di lavoro diverso da quello che ha presentato la domanda di emersione.

3. disconoscimento dell’istanza di emersione: Nel caso in cui il datore di lavoro voglia disconoscere l’istanza stessa, sarà tenuto ad effettuare la denuncia di furto di identità presso le competenti autorità di pubblica sicurezza e presentarla presso lo Sportello Unico. Conseguentemente lo Sportello Unico procederà alla chiusura della domanda stessa. (Fonti: circolare Min. Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione 04.12.2012 prot. 0007529)

Riforma del lavoro, nuovo sgravio contributivo per l’assunzione di donne e anziani La riforma Fornero ha previsto dei nuovi incentivi all’occupazione per l’assunzione o la stabilizzazione di lavoratori ultracinquantenni e per le donne. In particolare, la norma prevede che per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2013 di lavoratori: – con contratto a tempo determinato – con contratto a tempo indeterminato – per la stabilizzazione del contratto a termine viene riconosciuta una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, come indicata nella tabella sottostante: Soggetti

Tipologia di assunzione

Durata agevolazione

Ultra 50enni

tempo determinato, anche in somministrazione

massimo 12 mesi

trasformazione contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato

ulteriori 6 mesi

tempo indeterminato

18 mesi

tempo determinato, anche in somministrazione

massimo 12 mesi

trasformazione contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato

ulteriori 6 mesi

tempo indeterminato

18 mesi

Donne di qualsiasi età

A) Ultra cinquantenni: - uomini e donne che hanno compiuto i 50 anni - disoccupati da oltre 12 mesi B) Donne di qualsiasi età - prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali comunitari e nelle aree a bassa occupabilità femminile individuate annualmente con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia - prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti nel rispetto del Regolamento CE n.800/2008 Si attende ora la circolare dell’INPS per conoscere le indicazioni operative per l’applicazione dell’agevolazione contributiva.

Per poter aver diritto all’agevolazione in esame, i lavoratori devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:

(Fonti: art. 4 commi 8-11 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012) 17


Normativa del lavoro

Riforma del lavoro, sostegno alla genitorialità Al fine di sostenere la genitorialità e promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, vengono introdotti i seguenti nuovi istituti: – il congedo obbligatorio/facoltativo per il padre – i voucher prestazioni di baby – sitting o per l’acquisto di servizi per l’infanzia Congedo di paternità Il padre lavoratore dipendente, previa richiesta scritta al datore di lavoro, può astenersi dal lavoro per: – congedo di paternità obbligatorio, pari ad 1 giorno da usufruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (in aggiunta all’obbligo di astensione della madre) e con il riconoscimento di un’indennità pari al 100% della retribuzione – congedo di paternità facoltativo, pari a 2 giorni, anche continuativi, da usufruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, in sostituzione del periodo di astensione obbligatoria della madre e previo accordo con la stessa, con riconoscimento di un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire al datore di lavoro un preavviso, in forma scritta, di almeno 15 giorni, indicando i giorni scelti per l’astensione.

vizi per l’infanzia, che devono essere concessi al termine del periodo di congedo di maternità per gli 11 mesi successivi e in alternativa al congedo parentale (ex maternità facoltativa). Tempi per l’applicazione Le nuove misure a sostegno della genitorialità sono previste in via sperimentale per gli anni 2013-2015, ma per l’applicazione si deve attendere l’emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro (che doveva essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge) che deve stabilire i criteri di accesso e le modalità di utilizzo, il numero e l’importo dei voucher, tenendo conto dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza.

Voucher per la madre La lavoratrice madre può richiedere al datore di lavoro dei voucher per l’acquisto di servizi di baby–sitting o per ser-

(Fonti: art. 4 commi 24-26 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012)

Riforma del lavoro, esodo dei lavoratori anziani La Riforma Fornero prevede la possibilità di stipulare accordi per incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani in caso di eccedenza di personale. Nelle imprese con più di 15 dipendenti, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, è possibile stipulare accordi che dispongano al datore di lavoro di corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione spettante ai lavoratori e a corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione all’obbligo di versare all’Istituto la corrispondente contribuzione figurativa; si deve attendere la validazione da parte dell’INPS in ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di lavoro. In caso di mancato versamento l’INPS procede a notificare un avviso di pagamento; decorsi 180 giorni senza l’avvenuto pagamento l’INPS procede alla escussione della fideiussione. In assenza del versamento mensile del datore di lavoro l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell’INPS con le modalità previste per il pagamento delle pensioni. L’Istituto provvede contestualmente all’accredito della relativa contribuzione figurativa.

Per lavoratori anziani si intendono quelli che raggiungeranno i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. L’efficacia dell’accordo è condizionata alla presentazione di apposita domanda all’INPS accompagnata da relativa

(Fonti: art. 4 commi 1-7 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012) 18


Ambiente

Sicurezza

Valutazione dei rischi: pubblicate le procedure standardizzate, ma non è chiaro il termine ultimo dell’autocertificazione Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito il decreto contenente le “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 81/2008 (D.M. 30 novembre 2012). Entreranno in vigore il 4 febbraio 2013.

Le imprese fino a 10 dipendenti saranno obbligate a redigere il DVR sulla base delle procedure standardizzate o potranno optare per il documento standard di cui all’art. 28? Ribadito che tutte le imprese dovranno dotarsi – una volta definita l’effettiva data di scadenza – del Documento di Valutazione dei Rischi, le imprese fino a 10 lavoratori (e fino 50 nei casi previsti) potranno avvalersi delle procedure standardizzate in via alternativa rispetto alla valutazione ordinaria, ovvero a quella effettuata sulla base dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, la quale conserverà validità. Così ha stabilito il Ministero del Lavoro rispondendo ad uno specifico interpello. In conclusione si fa osservare come “procedure standardizzate” non significhi “procedure semplificate”: le metodologie di valutazione restano quelle previste dal D.Lgs. 81/2008.

Fino a quando sarà possibile autocertificare la valutazione dei rischi? È possibile autocertificare la valutazione dei rischi “fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012” (art. 29 del D.Lgs. 81/2008). L’indicazione è contraddittoria poiché individua 2 termini, il 2 maggio 2013 e il 31 dicembre 2012, tra loro inconciliabili salvo modifiche al testo di legge già richieste da Confartigianato. Ne daremo notizia non appena perverranno i dovuti chiarimenti ministeriali.

Per info: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20121207 _DI_30112012.htm

Adesione al CONAI: attenzione alle sanzioni volte le somme dovute al CONAI” a un importo pari a “da 10.000 a 60.000 euro” (art. 26 comma 1).

I produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono tenuti a garantire la corretta ed efficace gestione degli imballaggi attraverso la partecipazione al CONAI o altro sistema di gestione, anche autonomo, previsto per legge. Ricordiamo che il DL 24 gennaio 2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) ha notevolmente inasprito le sanzioni per i soggetti inadempienti portandole da un importo pari a “sei

Si ricorda che sono utilizzatori di imballaggi: gli acquirentiriempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di merci imballate, chi produce imballaggi per confezionare le proprie merci, gli acquirenti-rivenditori di merci imballate, i commercianti di imballaggi vuoti.

Formazione dei lavoratori ai sensi degli accordi Stato Regioni 21 dicembre 2012 In riferimento alle numerose richieste di chiarimento circa la formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, confermiamo che l’unica scadenza prevista per il 31 dicembre 2012 è quella relativa all’aggiornamento della formazione dei lavoratori (6 ore) per i quali è possibile comprovare l’effettuazione della formazione pregressa con data antecedente all’11 gennaio 2007. È del tutto infondata la notizia che individua il 31 dicembre 2012 come data ultima entro la quale tutti i lavoratori in forza devono aver frequentato almeno il modulo generale di 4 ore previsto dall’Accordo. 19


Sicurezza

Attrezzature di lavoro: in vigore da marzo 2013 il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione L’11 marzo 2013 entra in vigore l’Accordo Stato Regioni che individua, in attuazione dell’art. 73 del D.Lgs. 81/2008, le attrezzature di lavoro per la quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione. A partire da tale data tutti i lavoratori che si accingeranno ad utilizzare per la prima volta le attrezzature individuate dall’Accordo dovranno risultare preventivamente formati in conformità a quanto ivi previsto. I lavoratori che avranno già utilizzato tali attrezzature alla data di entrata in vigore dell’Accordo (12 marzo 2013) dovranno invece completare la formazione, qualora questa sia mancante o incompleta, entro l’11 marzo 2015.

tetici e gli enti bilaterali, le associazioni sindacali dei datori di lavoro (es. Confartigianato) e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature, gli ordini e i collegi professionali, gli enti di formazione accreditati presso i sistemi regionali con un’esperienza di almeno 3 anni nel settore specifico o di almeno 6 anni in materia di sicurezza e salute sul lavoro. I produttori, distributori, noleggiatori delle attrezzature possono erogare i corsi di formazione solo se accreditate in conformità ai rispettivi modelli regionali. Quanto dura l’abilitazione e ogni quanto va aggiornata? L’Accordo prevede che l’abilitazione sia rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell’attestazione dell’abilitazione, a condizione che sia svolto un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti previsti dai moduli pratici.

Quali sono le attrezzature che richiedono l’abilitazione e come si sviluppa il percorso formativo? Nella tabella sottostante sono elencate le attrezzature per le quali è richiesta specifica abilitazione e il relativo percorso formativo il quale prevede sempre un modulo teorico seguito da uno pratico.

In che misura viene riconosciuta la formazione pregressa? Sono riconosciuti tutti i corsi già effettuati dai lavoratori, sulla specifica attrezzatura, di durata non inferiore a quella Durata modulo teorico

Durata modulo pratico

con stabilizzatori Senza stabilizzatori entrambe le tipologie di PLE con rotazione in basso con rotazione in alto entrambe le tipologie di gru a torre Gru mobile gru mobile su ruote con falcone telescopico o brandeggiante gru per autocarro semoventi a braccio telescopico industriali semoventi carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi tutte le tipologie di carrello

4 ore 4 ore 4 ore 8 ore 8 ore 8 ore 7 ore 11 ore 4 ore 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore

4 ore 4 ore 6 ore 4 ore 4 ore 6 ore 7 ore 11 ore 8 ore 4 ore 4 ore 4 ore 8 ore

a ruote a cingoli escavatori idraulici escavatori a fune pale caricatrici frontali terne autoribaltabile a cingoli escavatori idraulici + caricatori frontali + terne

3 ore 3 ore 4 ore 4 ore 4 ore 4 ore 4 ore 4 ore

5 ore 5 ore 6 ore 6 ore 6 ore 6 ore 6 ore 12 ore

7 ore

7 ore

Attrezzatura Piattaforme di Lavoro mobili elevabili (PLE)

Gru a torre

Altre gru

Carrelli elevatori con conducente a bordo

Trattori agricoli o forestali

Macchine movimento terra

pompa per calcestruzzo

Chi può organizzare i corsi? A differenza di quanto avveniva in passato solo alcuni soggetti formatori, in base all’Accordo, possono erogare la formazione; tra questi, oltre a quelli istituzionali (Ministero del lavoro, INAIL, Regioni e Province, ecc.), gli organismi pari-

prevista dall’Accordo e che abbiano previsto un modulo teorico, uno pratico e una verifica finale. I corsi che soddisfano solo parzialmente la precedente condizione necessiteranno di un’integrazione sulla base di quanto previsto al punto 9 dell’Accordo. 20


Credito e incentivi

Nuovamente operativa in regione la “Legge Sabatini” La Giunta regionale, con delibera del 9.11.2012, ha elevato il tasso di interesse massimo applicabile per i finanziamenti agevolati per l’acquisto di macchinari utensili e di produzione ai sensi della Legge 1329/65 (“Legge Sabatini”), riattivando così l’operatività dello strumento finanziario. Detto tasso di interesse era infatti fissato dal 23 giugno 2004 nella misura massima del 2%, e ciò rendeva di fatto non operativo il provvedimento da parte degli istituti bancari e delle società di leasing che ritenevano insufficiente la rimuneratività degli affidamenti da concedere. Con la delibera di novembre la Regione FVG ha elevato la misura del tasso di interesse a 400 punti base e pertanto i nuovi massimali, al netto delle imposte, sono ora i seguenti:

– Tasso variabile = Euribor 3 mesi + spred di 400 punti base; – Tasso Fisso = I.R.S. + spred di 400 punti base. La “Sabatini decambializzata” prevede un finanziamento a favore delle PMI pari al 100% dell’investimento programmato, nei limiti, per ogni singola operazione, di € 360.000,00 per le imprese industriali e di € 90.000,00 per le imprese artigiane. Gli istituti di credito è possono richiede garanzie nelle forme ordinarie (ipoteca, fidejussione, privilegio, ecc) Il contributo è calcolato su un finanziamento standard di importo pari al costo ammissibile del bene, con durata fissa di 5 anni e rate semestrali a quota capitale costante, applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo.

Approvato il Regolamento riguardante gli incentivi a sostegno dell’imprenditoria giovanile – Locazione dei locali per l’esercizio dell’attività per un periodo massimo di 12 mesi (con limite di spesa max di € 15.000,00) L’ intensità del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile ed i limiti del contributo sono di € 2.500,00 (minimo) e di € 20.000,00 (massimo); nel caso di società con almeno 3 soci tali limiti sono elevati rispettivamente a € 5.000,00 e € 40.000,00. Il testo della L.R. 5/2012 (per estratto) e del Regolamento 0242/2012 sono disponibili nel sito www.confartigianatofvg.it alla sezione “Informimpresa” sottolivello “Credito ed incentivi”.

La Regione Friuli V.G. ha pubblicato nel BUR del 5 dicembre 2012 il Regolamento riguardante i criteri e le modalità di concessione dei contributo previsti dall’art. 20 della L.R. 5/2012, a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile. L’operatività è demandata all’Unioncamere che dovranno pubblicare nei loro siti ufficiali il relativo Bando entro il 1° marzo di ogni anno. In sede di prima applicazione il Bando dovrà essere pubblicato entro il 31 dicembre 2012. I destinatari del provvedimento sono i giovani di età compresa tra i 14 ed i 35 anni, iscritti alla CCIAA da meno di un anno dalla data della presentazione della domanda e da giovani che si impegnano a costituirsi ad iscrivere l’impresa entro 3 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Gli incentivi riguardano i seguenti interventi: 1) Spese per investimenti: – arredi, macchinari, attrezzature, beni immateriali, hardware, automezzi strettamente strumentali, – sistemi di sicurezza (con limite di spesa max di € 1.500) – pubblicità e attività promozionali (con limite di spesa max di € 10.000); 2) Spese per costituzione: – notarili e per consulenze finalizzate all’avvio dell’attività, compresa la redazione di business-plan (con limite di spesa max di € 10.000); 3) Spese di primo impianto: – Adeguamento o ristrutturazione dei locali (con limite di spesa max di € 40.000,00); – Realizzazione o ampliamento del sito internet (con limite di spesa max dii € 5.000,00); 21


Credito e incentivi

Incentivi e finanziamenti a favore delle imprese artigiane L.R. 12/2002 Anche per l’anno 2013 la Regione FVG ha disposto la concessione di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano previsti dalla legge regionale 12/2002. Si ricorda che le domande dovranno essere presentate dal 1° febbraio al 30 settembre, rispettivamente: – al C.A.T.A. FVG Srl con sede in Trieste via del Coroneo n. 6, per le seguenti iniziative: a) Adeguamento di strutture e impianti (art. 55); b) Analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche (art 56, comma 1, lett. b); c) Mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere (art. 56, comma. 1, lett. c); d) Commercio elettronico (art. 57) ; e) Imprese di nuova costituzione (art. 42 bis), e – alle CCIAA competenti per territorio, per le seguenti iniziative:

a) Artigianato artistico e tradizionale e abbigliamento su misura (art. 54); b) Acquisizione di consulenze per l’innovazione, la qualità, la certificazione di prodotti ecc. (art. 56, comma, lett. a) c) Acquisizione della qualifica per gli esecutori pubblici (art. 56, comma 1 bis); d) Successione dell’impresa artigiana (art. 62); e) Nuove imprese artigiane (art. 61). Gli incentivi in conto capitale sono stabiliti nella misura ordinaria del 40%, ma possono anche arrivare fino al 60% delle spese ammissibili e sono destinati esclusivamente alle imprese artigiane. I fondi a disposizione sono limitati e quindi invitiamo chiunque fosse interessato ad avere informazioni o a partecipare al bando (di prossima pubblicazione) a rivolgersi tempestivamente presso qualsiasi ufficio territoriale di Confartigianato.

CONFARTIGIANATO UDINE Claudio Castagnotto - Tel. 0432 516774 CONFARTIGIANATO PORDENONE Cristina Zuccato - Tel. 0434 509212 CONFARTIGIANATO GORIZIA Giulio Pappalardo - Tel. 0481 82100 (int. 581) REFERENTE ARTIGIANCASSA Michele Borga - Tel. 366 6601920 Sede Regionale Veneto e Friuli Venezia Giulia michele.borga@artigiancassa.it

Visita il sito www.artigiancassa.it

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Dalle province Trieste

Corsi di formazione per attività di bonifica dell’amianto Edilmaster - la Scuola Edile di Trieste intende organizzare ulteriori corsi di abilitazione per operare nell’ambito delle suddette attività. I corsi da attivare saranno i seguenti: – corso per ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO: durata 30 ore, esami compresi, frequenza pomeridiana una o due volte la settimana; – corso per RESPONSABILI DI GESTIONE E DIREZIONE DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA AMIANTO: durata 50 ore, esami compresi, frequenza pomeridiana una o due volte la settimana;

I corsi potranno essere parzialmente finanziati dall’ente regionale; è prevista una quota di iscrizione variabile a seconda del numero dei partecipanti. Considerato inoltre che il numero massimo di iscritti al corso non potrà superare le 25 persone, invitiamo gli interessati a contattare la Scuola Edile di Trieste Edilmaster. La Segreteria della Scuola (Sig.ra Varin tel. 040 2822422 oppure avarin@scuolaedilets.it) rimane a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento dalle 09.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì.

Corsi formazione lavoratori In base a quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 relativi alla formazione obbligatoria dei lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro, Confartigianato Trieste organizza da settembre dei corsi formativi per i lavoratori dipendenti e soci lavoratori.

Invitiamo quindi gli interessati a compilare la scheda di pre-iscrizione ai corsi (a disposizione presso i nostri uffici o scaricabile dal sito www.confartigianatotrieste.it ) ed a inviarla al numero di fax 040 3735224 o spedirla all’indirizzo e-mail sara.olivieri@artigianits.it

Corso di qualifica per operatore edile Edilmaster – La Scuola Edile di Trieste avvierà nel mese di novembre un corso di qualifica di 3° livello della durata di 1000 ore (di cui 300 di stage presso le più importanti aziende del settore edile della provincia), che formerà la figura professionale di OPERATORE EDILE – ADDETTO AL RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO-EDILIZIO. Il corso, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è destinato a per-

sone disoccupate, inoccupate, in stato occupazionale precario, in CIG o in Mobilità ed è gratuito. Per informazione e per partecipare alle selezioni contattare Edilmaster (via dei cosulich, 10 – Trieste) al n. 0402822411 o via mail a mdalbo@scuolaedilets.it

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Dalle province Trieste

Imprese alimentari: tariffa per il rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali Il Decreto Legislativo 19/11/2008 n. 194 disciplina modalità per il rifinanziamento, previsto dal Reg. (CE) 882/2004, dei controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle autorità competenti negli stabilimenti di produzione, per verificare la conformità alle normative riguardanti gli alimenti. Il provvedimento prevede l’obbligo da parte degli operatori del comparto alimentare, che effettuino la produzione o la vendita prevalentemente all’ingrosso, del pagamento di una tariffa differenziata a seconda del settore interessato e delle quantità prodotte. Nell’allegato A, del medesimo Decreto, sono elencate le tipologie di attività che devono versare le rispettive tariffe forfetarie, suddivise per fascia produttiva. • Il versamento va effettuato, ogni anno, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Versamenti effettuati dopo la scadenza si dovranno effettuare con una maggiorazione del 30%. • Per “prevalente all’ingrosso” si intende l’attività che commercializza “non al dettaglio” una percentuale della propria produzione superiore al 50%. • La fascia produttiva annua si calcola sulla base del volume complessivo prodotto (vendita la dettaglio e all’ingrosso). • Ogni impresa deve provvedere al pagamento per ciascuno dei propri stabilimenti, cioè per ogni sede operativa registrata (codice di registrazione IT06101xxxxx). Alle tariffe annue forfetarie elencate nella Sezione 6 deve

essere applicata una maggiorazione del 20,5%. Tariffe della sezione 6 risultano le seguenti: Fascia produttiva A

Fascia produttiva B

Fascia produttiva C

Tariffa base annua

400,00

800,00

1.500,00

Maggiorazione 20%

80,00

160,00

300,00

Maggiorazione 0,5%

2,00

4,00

7,50

482,00

964,00

1.807,50

Importo totale annuo da versato (euro)

Il pagamento può essere effettuato con: • bonifico bancario: UNICREDIT BANCA S.P.A. CODICE IBAN IT97 G 02008 02205 000040467975 • c/c postale: n. 10347342 intestato all’Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina – Servizio di Tesoreria, via Sai n. 1-3 Trieste, specificando: • la ragione sociale della ditta • la dicitura “D.L.vo 194/2008”- seguito dal numero di registrazione della sede operativa dell’impresa “n. IT 06 101 xxxxx – anno 2013” Per ogni eventuale chiarimento resta a disposizione la dott.ssa Sara Olivieri dell’Ufficio Ambiente e Sicurezza al n. 040 3735258.

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Dalle province Pordenone

Sanità: le aziende pordenonesi istituiscono l’albo dei fornitori Confartigianato Pordenone informa le imprese artigiane interessate, siano esse fornitrici di beni di consumo, appaltatori di servizi e fornitori di beni durevoli (attrezzature sanitarie ed economali) che le aziende sanitarie dell’Area Vasta di Pordenone, l’Azienda per i Servizi Sanitari n.6 Friuli Occidentale, l’Azienda Ospedaliera di Pordenone e il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano istituiscono per il tramite dell’Ass6 l’Albo dei fornitori. All’Albo dei fornitori le stesse aziende faranno ricorso per acquisti di beni e servizi in economia e comunque al di sotto della soglia comunitaria che imporrebbe la gara d’appalto. L’elenco è articolato in tre sezioni: a) Sezione I Fornitori di Beni di consumo b) Sezione II Appaltatori di Servizi c) Sezione III Beni durevoli (attrezzature sanitarie ed economali) L’iscrizione nell’elenco avverrà su domanda per le categorie merceologiche indicate nel disciplinare. Le domande di iscrizione, e quelle di successivo inserimento degli operatori economici alle scadenze previste dal presente disciplinare, dovranno essere compilate on line (http://aziendesanitarieavpn.albofornitori.net) entro e non oltre il 52° giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.

L’iscrizione nell’elenco in vigore dal mese di Febbraio 2013 è subordinata alla presentazione di un’apposita istanza di iscrizione corredata da una fotocopia di un documento d’identità del legale rappresentante sottoscrittore dell’istanza stessa, dalle schede relative alle categorie merceologiche “Sez. I”, “Sez. II” e “Sez. III” allegate al disciplinare e dalla documentazione richiesta. L’iscrizione nell’Albo Fornitori avrà validità triennale, con decorrenza da febbraio 2013 e scadenza in data 31/01/2016. Per ulteriori informazioni e assistenza sono a disposizione delle imprese gli uffici di Confartigianato Pordenone.

Formazione per imprenditori e dipendenti: il dettaglio delle proposte per il 2013 Confartigianato Imprese di Pordenone da sempre promuove la formazione delle aziende artigiane attraverso l’organizzazione di corsi rivolti a imprenditori e dipendenti, in particolare sui temi della sicurezza in azienda. Le proposte formative sono state pensate sia per i nuovi imprenditori che, sotto forma di seminari di aggiornamento per le aziende già attive. In tema di sicurezza i corsi riguardano: • RSPP datore di lavoro • RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) • Pronto soccorso 12 ore • Pronto soccorso 16 ore • Aggiornamento primo soccorso 4 ore • Aggiornamento primo soccorso 6 ore • Antincendio basso 4 ore • Antincendio medio 8 ore • Carrellisti • Allestitori ponteggi metallici

• • • • • • •

Aggiornamento Allestitori ponteggi metallici Piattaforme aeree (PLE) Gru su camion Haccp Lavori in quota Preposto Accesso alla professione di autotrasporto di merci c/t.

Tali corsi permettono alle ditte di qualificarsi e nel contempo di ottemperare ai previsti obblighi di legge. Un nuovo strumento agevola l’accesso alla formazione continua finanziata. Il Fart – Fondo Artigianato Formazione – è il fondo interprofessionale attraverso il quale è possibile finanziare, senza alcun onere aggiuntivo per le aziende, specifici interventi di formazione continua rivolti ai dipendenti. Per informazioni contattare l’Ufficio Formazione di Confartigianato Imprese Pordenone tel. 0434/509250-260-269. 25


Dalle province Pordenone

Corsi di decorazione pittorica. Tecniche finto marmo e finto legno Colori ad olio e trementina (Olio). Colori Acrilico (Acrilico). Tavolozza, ciotola e carta per i campioni Sono escluse le spese di vitto e alloggio.

È un custode di arti antiche e grazie al suo lavoro di “insegnante”, queste tecniche messe a punto diversi secoli fa, non solo non sono andate perdute, ma vengono tramandate ad altri professionisti. Il “maestro” è Eric Moret, un artigiano decoratore restauratore, “padrone” di antiche arti di tecnica pittorica, ed è lui che organizza, in collaborazione con Confartigianato Pordenone, i corsi di decorazione per insegnare le tecniche del finto marmo e del finto legno, comprese le tecniche ad olio della scuola fiamminga. È un’iniziativa che da un lato tramanda l’arte della decorazione pittorica e dall’altro consente ad altri abili artigiani di acquisire una maggiore professionalità in un segmento di nicchia del mercato, ma molto apprezzato e sempre più richiesto.

Decorazione classica. Descrizione del corso: La decorazione pittorica è stato lungo i secoli l’ elemento base della pittura. Il saper fare “filetti” con la stecca è l’ inizio di un percorso che porta alla conoscenza degli elementi geometrici, dei colori, delle ombre e della prospettiva in decorazione. Durante i vari livelli vengono affrontate tutte le tematiche della riproduzione ad arte che partendo dalle finte cornici può portare l’ allievo alla realizzazione di elementi più complessi quali ornati, finte architetture per poi passare alla realizzazione di veri e propri progetti decorativi con prospettive, paesaggi e elementi sempre più complessi. Durante i corsi viene proposta anche la tematica dei materiali, con un occhio di riguardo e con le prove tecniche, al dipingere naturale. I corsi sono strutturati in livelli da 40 ore. Per l’esecuzione ad acrilico, le 40 ore possono essere spezzate in più giornate È possibile combinare tra loro i corsi (Es. Base Decorazione + Base Legno =80 ore). Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Finto marmo. Finto legno. Descrizione del corso: Nella parte pratica l’allievo dipingerà su varie superfici i vari campioni di finto marmo e/o finto legno. I campioni fatti rimarranno al partecipante e saranno poi utili come studio ed esempio. Nella parte teorica l’ allievo apprenderà tramite immagini riprodotte come si formano i marmi e i legni e la loro classificazione . I corsi sono strutturati in livelli da 40 ore. (5 gg. da 8 ore) Per l’ esecuzione ad olio è obbligatoria la frequenza dell’ intera settimana. Per l’ esecuzione ad acrilico, le 40 ore possono essere spezzate in più giornate (es. fine settimana) È possibile combinare tra loro i corsi (Es. Base Marmo + Base Legno = 80 ore). Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Materiali: Nel prezzo del corso sono compresi i seguenti materiali che rimangono all’allievo: Stecca e Pennelli. Colori Acrilico (Da usare al corso). Supporti: cartongesso o multistrato e muro. Sono escluse le spese di vitto e alloggio. I corsi si svolgeranno, a partire dal 7 gennaio 2013, sia in provincia di Pordenone che in provincia di Udine; il dettaglio delle sedi verrà fornito all’atto dell’iscrizione. Per informazioni: http://apprendereladecorazione.blogspot.it/

Materiali: Nel prezzo del corso sono compresi i seguenti materiali che rimangono all’allievo: Pennelli d’importazione fatti a mano (Marmo e Legno hanno pennelli differenti).

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Dalle province Udine

Appuntamento formativo per gli informatici Vi informiamo che nel prossimo mese di gennaio, Confartigianato Udine organizzerà un seminario gratuito dedicato ai professionisti informatici, ai quali – a tempo debito – comunicheremo luogo e data di svolgimento. Il tema sarà la conoscenza degli aspetti legali e contrattuali inerenti la realizzazione di siti internet, applicazioni o software. A relazionare sugli argomenti sarà l’avv. David D’Agostini dello Studio Legale Avvocati D’Agostini di Udine.

Il relatore, avvocato che opera da oltre dieci anni nel diritto delle nuove tecnologie, metterà a disposizione dei presenti la propria esperienza di consulenza e assistenza a numerose software houses, anche in contenziosi giudiziari, illustrando casi pratici e provvedimenti dei tribunali. Al termine della serata il partecipante conoscerà i propri diritti sui lavori realizzati, sarà in grado di affrontare con maggiore consapevolezza una trattativa contrattuale e saprà come rispondere a richieste dei clienti che riguardino aspetti legali dei siti internet.

Ecco alcune indicazioni utili. Contenuti – la tutela del software (gestionali, applicazioni, siti, etc.) – il contratto di sviluppo del software – le licenze software e l’open source – i profili giuridici del web 2.0

Finalità e utilità per il professionista informatico Il seminario si prefigge lo scopo di indicare in modo semplice i concetti giuridici chiave che devono essere conosciuti da chi sviluppa software.

Corso sulle pompe di calore La pompa di calore è una macchina in grado di trasferire calore da un corpo a temperatura più bassa ad un corpo a temperatura più alta, utilizzando energia elettrica. Questa tecnologia è ormai matura e trova applicazione nelle abitazioni, edifici pubblici, piccoli edifici industriali, agricoli e commerciali permettendo ottimi risultati in termini di risparmio energetico, redditività e di opportunità di mercato. L’approccio del corso sarà molto pratico e fornirà tutti gli strumenti necessari per evitare errori nel dimensionamento dei sistemi e per valutare la redditività dell’investimento.

DOCENTE Ing. Daniele Marchiori

ARGOMENTI DEL CORSO • Il ciclo a pompa di calore, il concetto • Le curve caratteristiche di un compressore, il COP • Le problematiche del compressore e delle PDC • Tipologie di pompe di calore in commercio • Le prestazioni alle variare delle condizioni di lavoro di una PDC • Lo sbrinamento di una PDC • Le PDC geotermiche, tecnologia e schemi di impianto • Le PDC ad acqua di falda, tecnologia e schemi di impianto • Le PDC ad aria, dagli split ai VRF • Le PDC acqua aria, tecnologia e schemi di impianto • Le PDC acqua aria, tecnologia e schemi di impianto • Giustificazione del business sul fotovoltaico • Analisi economica e finanziaria di un impianto residenziale • Connubio tra il fotovoltaico e la pompa di calore elettrica e dimostrazione della validità della soluzione • Metodo per la stima del carico elettrico aggiuntivo dovuto all’inserimento della pompa di calore • Analisi di un impianto “attivo” PDC e Fotovoltaico • Schemi di impianto e dettagli nella realizzazione • Alcuni casi pratici

ATTESTATO Sarà rilasciato un attestato di frequenza ad ogni partecipante, a cura di Confartigianato Udine.

DESTINATARI Imprese artigiane del settore impiantistico, professionisti e tecnici enti locali DATA E SEDE Il corso (8 ore complessive) si svolgerà nella nostra sede centrale in via del Pozzo 8 a Udine, giovedì 10 e venerdì 11 gennaio 2013 dalle 14.30 alle 18.30..

ADESIONI Entro lunedì 7 gennaio 2013 inviando il modulo scaricabile dal sito www.confartigianatoudine.com al fax 0432/516765 oppure spedendolo a Confartigianato Udine – Sportello Energia via del Pozzo 8 - 33100 Udine. Il corso sarà organizzato al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti e con un massimo di 40 partecipanti. L’iscrizione sarà ritenuta valida se accompagnata dalla ricevuta di pagamento. COSTI Azienda aderente a Confartigianato Udine • € 121,00 (IVA compresa) Altri (liberi professionisti, tecnici degli enti locali e studenti universitari) • € 242,00 (IVA compresa) INFORMAZIONI Sportello Energia: tel. 0432 516718 (Donatella Mormandi) e-mail energia@uaf.it. 27


Dalle province Udine

Corso: come certificare un edificio dal punto di vista energetico/5^edizione La certificazione energetica degli edifici1 impone di conoscere la quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard di un edificio, compresi, fra gli altri, il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria. Queste quantità devono essere riportate nell’Attestato di Certificazione Energetica, che deve essere messo a disposizione in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio. La Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato il Protocollo regionale VEA per la Valutazione della qualità Energetica e Ambientale dell’edificio, in vigore dal 31 ottobre 2011, che comprende anche la certificazione energetica. È emersa subito una certa difficoltà nell’applicazione del Protocollo e la necessità di un percorso formativo finalizzato ad imparare a redigere un certificato energetico. Dopo le prime quattro edizioni, sulla base delle richieste pervenute, Confartigianato Udine ha deciso di organizzarne una quinta, a numero chiuso, per imparare a compilare una certificazione energetica, rivolto ai soli soggetti già abilitati per legge (ovvero laureati in architettura, ingegneria, scienze ambientali, diplomati geometri, periti industriali) regolarmente iscritti ai rispettivi albi di appartenenza. Il corso non è di per sé abilitante, in quanto i soggetti di cui sopra lo sono già per definizione, ma punta a far acquisire specifiche competenze. L’approccio è pertanto molto pratico e fornisce tutti gli strumenti necessari per redigere un attestato di certificazione energetica secondo la vigente normativa. ARGOMENTI DEL CORSO Introduzione generale sulla certificazione e recenti novità normative Il D.M. 26.06.2009 contenente le linee guida nazionali sulla certificazione e il DPR 59/2009

1

DATA E SEDE Il corso (40 ore complessive) si svolgerà a Udine, in via del Pozzo 8, nelle seguenti date: • Giovedì 24 gennaio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 • Giovedì 31 gennaio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 • Giovedì 07 febbraio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 • Giovedì 14 febbraio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 • Lunedì 18 febbraio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 ATTESTATO Sarà rilasciato un attestato di frequenza ad ogni partecipante, a cura di Confartigianato Udine. CREDITI FORMATIVI Ai Geometri partecipanti al corso saranno riconosciuti i Crediti Formativi Professionali. La partecipazione al Corso prevede l’attribuzione di crediti formativi come previsto dal Regolamento di Formazione Continua dei Periti Industriali. ADESIONI Entro il 15 gennaio 2013 inviando il modulo scaricabile dal sito www.confartigianatoudine.com al fax 0432.516765 oppure spedendolo a Confartigianato Udine – Sportello Energia - via del Pozzo 8 - 33100 Udine. Il corso sarà organizzato al raggiungimento del numero minimo di 8 iscritti e con un massimo di 20 partecipanti. L’iscrizione sarà ritenuta valida se accompagnata dalla ricevuta di pagamento.

N° ore Docente 4

ing. Stefano Barbina

6

ing. Stefano Barbina

La certificazione VEA del FVG - cenni generali e illustrazione del metodo/ protocollo

8

arch. Angela Sanchini

La specifica tecnica UNI-TS 11300-1

4

Le specifica tecnica UNI-TS 11300-2, UNI-TS 11300-4 e altre norme

4

ing. Stefano Barbina ing. Stefano Barbina

La documentazione tecnica necessaria al certificatore

4

ing. Stefano Barbina

Esempio pratico di calcolo per un’unità esistente (certificazione energetica) metodo semplificato Docet

4

ing. Stefano Barbina

Esempio pratico di calcolo (certificazione energetica) per un’unità di recente realizzazione

6

ing. Stefano Barbina

COSTI • € 423,50 (IVA compresa) per le aziende aderenti a Confartigianato • € 605,00 (IVA compresa) liberi professionisti e tecnici degli enti locali INFORMAZIONI Sportello Energia (ing. Donatella 0432.516718 e-mail energia@uaf.it.

Mormandi):

tel.

Con il patrocinio del

Con la collaborazione del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Udine

Introdotta con la Direttiva Europea 2002/91/CE e recepita in Italia dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. 28


Dalle province Udine

Circuito FVG CARD Modalità di adesione per le imprese del comparto artistico Turismo Fvg, l’agenzia regionale del turismo che ha il compito di sviluppare il sistema turistico regionale, ha favorevolmente accolto la richiesta di Confartigianato Udine per il coinvolgimento delle botteghe artigiane tra le varie promozioni previste dalla CARD FVG. La CARD FVG è Il pass che Turismo FVG (www.turismofvg. it – offerte - fvgcard) ha predisposto per il turista: una serie di offerte di varia natura elencate in una guida turistica tascabile in omaggio all’acquisto della FVG Card e pubblicate sul sito dell’Agenzia. L’adesione all’iniziativa obbliga l’impresa artigiana all’applicazione di una riduzione, ai possessori della Card, sul prezzo del prodotto commercializzato, Turismo Fvg si

impegna ad evidenziare nel proprio materiale promopubblicitario il nominativo dell’impresa aderente ed ogni informazione relativa alla tipologia dei servizi offerti dalla stessa. L’azione, promossa al fine di dare concreta visibilità a tutte quelle imprese che possono avere un importante ruolo nello sviluppo turistico del territorio, si perfeziona con la compilazione della scheda di adesione scaricabile dal ns sito. (www.confartigianatoudine.com – categorie – comparto artistico). Per ogni informazione rivolgersi all’ufficio categorie – Marinella Tolloi – tel. 0432516771 – mtolloi@uaf.it

Trasferte alle fiere internazionali dell’arredo, abbigliamento e accessori, edilizia e affini, del gusto di Colonia, Parigi, Kiev e Lubiana Confartigianato Udine Servizi organizza la visita e/o partecipazioni con stand per delegazioni di aziende ad una rassegna di prestigiose Fiere Internazionali: Fiera

Date e Luogo

Tipo di trasferta

“IMM COLOGNE” Arredamento e Oggettistica. (www.imm-cologne.com)

COLONIA (13-15 gennaio 2013)

VISITA

“MAISON & OBJET”, “MAISON & OBJET EDITEURS”, “MEUBLE PARIS” Arredamento e Oggettistica. (www.maison-objet.com; www.meuble-paris.net )

PARIGI (18-21 gennaio 2013)

VISITA

“PRÊT A PORTER PARIS ” (www.whosnext.com)

PARIGI (18-21 gennaio 2013)

VISITA

“INTERIOR MEBEL”, Arredo, Decor e Illuminazione per: salotti, camere da letto, cucine, sale da pranzo, bagni, uffici, giardini, hotel e ristoranti. “INTERIOR DECOR”, camini, pavimenti, porte, scale, tappeti, tessuti, articoli per la tavola, oggettistica e complementi d’arredo. (www.interior-mebelkiev.com) NB: fascia di prodotti medio-alta;

KIEV VISITA E/O PARTECIPAZIONE CON (20-24 febbraio 2013) STAND

“KIEVBUILD”, edilizia e affini. “TECHNO+STONE”, pietre naturali e tecnologie per la lavorazione. “LANDSCAPE&GARDEN”. “CONMAC UKRAINE”. (www.kievbuild.com.ua/en)

KIEV VISITA (20-24 febbraio 2013)

“FIERE DEL GUSTO-GASTEXPO&GELATO&VINO” (www.gast.si)

LUBIANA VISITA (10-13 febbraio 2013)

Spazio espositivo senza allestimento: € 220,00/mq; Spazio espositivo allestito: € 260,00/mq; Registrazione: € 350,00

La scheda di manifestazione d’interesse, reperibile sul nostro sito internet www.confartigianatoudine.com alla voce mercati esteri, va inoltrata entro il 3 gennaio pv all’Ufficio Affari Comunitari al fine di prenotare per tempo voli, hotel, spazi espositivi, ecc. (ref. Flavio Cumer, fax 0432.516765, tel. 0432.516743; email: fcumer@uaf.it). 29


Dalle province Udine

Corsi sicurezza Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio. CORSO

Primo Soccorso Aggiornamento di Primo Soccorso Aggiornamento Ponteggi Ponteggi Aggiornamento Antincendio (rischio medio - 5 ore) Aggiornamento Antincendio (rischio basso - 2 ore) Antincendio Formazione di base dei lavoratori (LAV) RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aggiornamento RLS Formazione Aggiuntiva Preposti CGA - Conduttore Gru su Autocarro

GENNAIO

FEBBRAIO

Udine Udine Udine Udine Udine Latisana Udine Udine Udine

Latisana Latisana Udine Latisana - Udine Udine

Udine Udine

Potenziamento del Patronato Inapa In occasione dell’apertura dei nuovi uffici di Confartigianato a Udine Nord, al piano terra del complesso Meridiana in Via Puintat 2 – Udine di fronte al Terminal Nord, verrà aperto uno sportello del patronato INAPA con un recapito settimanale a partire dal 7 gennaio 2013. Lo sportello avrà il seguente orario: tutti i lunedì dalle 8,30 alle 12,30. Gli artigiani, i loro familiari e/o i loro dipendenti, i pensionati potranno usufruire di questo ulteriore servizio di

assistenza per le prestazioni previdenziali, assistenziali e infortunistiche e pensionistiche. Auspichiamo che il potenziamento del servizio sul territorio così deciso da Confartigianato Udine, trovi il gradimento dei nostri associati e dei nostri assisiti, ricordando con l’occasione che il servizio di assistenza del patronato è completamente gratuito. Per qualsiasi informazione, richieste o appuntamenti telefonare al 0432/516655 o inviare una mail a inapa@uaf.it.

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www.consorzioartigiano.com Segreteria presso Confartigianato Udine - Telefono 0432.516702 - Fax 0432.510286 - Telefono 0432.731091 - Fax 0432.700185 30


Dalle province Udine

Addetti ai lavori elettrici Norma CEI 11-27Corso di Formazione MATERIALE DIDATTICO - ATTESTATO: Ad ogni partecipante sarà distribuita la dispensa CEI che comprende anche le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza a cura del Comitato Elettrotecnico Italiano. ADESIONI: Sono accettate fino al 21 gennaio 2013 utilizzando il modulo disponibile sulla sezione formazione del sito www.confartigianatoudine.com COSTO: I costi di partecipazione per ogni singolo partecipante sono i seguenti: • Aziende associate a Confartigianato € 235,95 (€ 195,00 +IVA 21%) • Aziende che si associano a Confartigianato in occasione del corso € 332,75 (€ 275,00+IVA 21%), comprensiva dell’adesione a tutto il 2013 • Altre aziende € 441,65 (365,00+IVA 21%). È previsto uno sconto del 10% per le aziende che iscrivono 3 o più partecipanti. Il pagamento sarà richiesto da Confartigianato prima dell’inizio del corso stesso. INFORMAZIONI: Oliviero Pevere - Ufficio Categorie Confartigianato Udine (0432/516796 e-mail opevere@uaf.it)

Il Testo Unico sulla Sicurezza prescrive che “l’esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica ”. (art.82 comma 1 D.Lgs 81/08) I datori di lavoro possono assolvere a questo obbligo facendo frequentare ai propri dipendenti il corso di formazione per lo “Svolgimento di lavori elettrici in Bassa tensione sotto tensione e fuori tensione e lavori in prossimità in Alta e Bassa Tensione”, nel rispetto delle norme CEI 11-27 e CEI EN 50110, organizzato da Confartigianato Udine. OBIETTIVI: Fornire agli addetti ai lavori elettrici conoscenze tecniche, sulla normativa di sicurezza nonché capacità organizzative e di esecuzione pratica. Permettere al datore di lavoro di conferire al proprio personale il riconoscimento di Persona esperta (PES) o di Persona avvertita (PAV). DATE, ORARI E SEDE: Le 2 lezioni (16 ore complessive dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00) si svolgeranno lunedì 28 gennaio (Lezione) e lunedì 4 febbraio (Lezione+Dimostrazione pratica+Test finale) nella sede di Udine Nord di Confartigianato in via Puintat 2 - complesso Meridiana (di fronte al Terminal Nord).

Il contratto d’appalto e subappalto Seminari formativi, gratuiti per gli associati Assumere appalti e subappalti, anche di piccoli lavori privati, può comportare notevoli rischi per gli artigiani edili e le micro e piccole imprese del comparto delle costruzioni. Senza una adeguata attenzione alle clausole contrattuali, le aziende possono infatti esporsi ad eccessive responsabilità ed agli obblighi che ne conseguono. Per capire come evitare inconvenienti di questo tipo Confartigianato Udine propone un seminario formativo, di taglio concreto ed operativo, da replicare sul territorio. La partecipazione all’incontro – gratuita per gli associati a Confartigianato – permette di acquisire conoscenze ed indicazioni utili. L’avvocato Mara del Bianco tratterà durante il seminario i seguenti temi: a) un’introduzione alle norme in materia di appalti e subappalti b) le responsabilità in materia di appalto; c) i vizi dell’opera; d) la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore per i debiti fiscali, retributivi e contributivi. Ai partecipanti verranno forniti utili supporti e documentazione (es.: schemi di contratto-tipo, ecc.).

Il seminario sarà replicato sul territorio con il seguente calendario: Data (2013)

Orario

Sede di Confartigianato Udine Servizi srl di

mercoledì 16 gennaio

dalle 18.00 alle 20.00

Codroipo via Zorutti, 37

martedì 22 gennaio

dalle 18.00 alle 20.00

Gemona del Friuli via Taboga, 212/10 Loc. Campagnola

martedì 29 gennaio

dalle 18.00 alle 20.00

Cividale del Friuli viale della Libertà 46/1/8

Quota di partecipazione: • gratuita per gli associati al sistema Confartigianato • pari a € 60,50 ( € 50,00 + IVA 21% ) per i non associati Per informazioni: Salvatore Cane - Ufficio Categorie Confartigianato Udine (tel. 0432 516719 e-mail scane @uaf.it ) Per iscriversi scaricare la scheda dal sito www.confartigianatoudine.com alla sezione Formazione. 31


Casarsa della Delizia (PN) Punti di distanza

2 1

3

4

1 2 3 4

11 mt 11 mt 38 mt 19 mt

5 6 6 7 8

16,50 mt 20,50 mt 27 mt 20 mt

5

8

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Planimetria generale Descrizione: Gli edifici «A» e «C» sono situati fronte la S.S. 13 Pontebbana, a 6 Km dall’uscita «Cimpello» dell’Autostrada A 28 (Pordenone-Portogruaro) e a 8 Km dall’uscita «Cimpello-Sequals». Sono realizzati con materiali e finiture di qualità, dotati di ampi parcheggi di pertinenza e piazzali di manovra. Disponibili, inoltre, ampie unità destinate alle aziende interessate ad ubicazioni di grande accessibilità. Sup. area: 19200 mq Superfici unità: da 150 a 7600 mq Disponibilità: depositi, magazzini, laboratori, spazi espositivi.

Orcenico di Zoppola (PN) Descrizione: Complesso industriale ubicato in prossimità della S.S. 13 «Pontebbana», a 3 Km dall’autostrada A28 (Pordenone - Portogruaro Conegliano) e a 5 Km dalla S.S. «Cimpello-Sequals». Il complesso è costituito da due immobili: Fabbricato «A» a destinazione logistica, fornito di 9 banchine di carico. La struttura è munita di uffici con impianti di condizionamento ed elettrici, facilmente frazionabili e completi di parcheggio coperto. Altezza utile mt 7,00 - 18,00 ca. Fabbricato «B», immobile (come nuovo) a destinazione industriale. Altezza utile mt 6,80 ca. Gli immobili sono muniti di ampi piazzali di manovra, recintati ed illuminati. Sup. area: 37.800 mq Superfici unità: da 60 mq a 14.000 mq Disponibilità: logistica, depositi, magazzini, laboratori.

VENDESI AFFITTASI


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