Contratti
Livello 1S 1 2 3 4 5 6
Prima tranche incremento gennaio 2022 34,29 31,01 29,38 26,55 25,00 23,94 23,04
SETTORE ODONTOTECNICA Seconda tranche Terza tranche incremento incremento maggio 2022 dicembre 2022 34,29 22,06 31,01 19,96 29,38 18,90 26,55 17,10 25,00 16,09 23,94 15,42 23,04 14,82
Aumenti a regime 90,64 81,98 77,66 70,20 66,09 63,30 60,90
SETTORE RESTAURO ARTISTICO E BENI CULTURALI Retribuzione tabellare dal 01.01.2022
Livello Quadro S Quadro 1 2 3 4 5 6
2.458,42 2.458,42 2.308,42 1.755,55 1.650,00 1.627,55 1.525,55 1.456,63
Lavoratore inquadrato al livello Quadro Super: indennità funzioni direttive 50,00€ mensili Tecnico del restauro senior 4° livello: indennità di Ruolo Strategico (I.R.S.) 100,00€ mensili. (Fonti: accordo di rinnovo Area Metalmeccanica del 17 dicembre 2021, verbale integrativo del 22 dicembre 2021)
Normativa del lavoro
Green pass nei luoghi di lavoro, obbligo vaccinale per i cinquantenni Dall’8 gennaio 2022, il legislatore (con Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022) ha introdotto l’obbligo di vaccinazione per tutti coloro che abbiano compiuto o compiranno il cinquantesimo anno di età entro il 15 giugno 2022. Conseguentemente, a questi soggetti in qualità di lavoratori subordinati o autonomi, interni o esterni, sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro, solo se in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (cosiddetto Green Pass Rafforzato), un tanto con decorrenza dal 15 febbraio 2022. La Certificazione verde Covid-19 che si ottiene mediante conseguimento di un tampone con esito negativo, il cosiddetto Green Pass Base (con validità limitata temporalmente) rimane quindi valida solo per coloro che non rientrano nella fascia di età sopra descritta. Resta valida l’esenzione dall’obbligo di vaccinazione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore. In questi casi la vaccinazione può essere omessa o differita. Questi lavoratori, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, potranno essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione dello stipendio, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. N. 1 - 2022
L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute, ovvero entro 6 mesi dalla documentata infezione. Al fine di rispettare tale normativa e non incorrere nelle sanzioni previste, tanto per l’azienda che per i lavoratori, a partire dal 15 febbraio 2022 dovrà essere attivato il controllo agli ultra cinquantenni del possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione, prima dell’accesso al luogo di lavoro e non saranno ammessi coloro che dovessero risultarne sprovvisti. È bene ricordare che, nel caso di prima dose vaccinale, la certificazione verde si consegue dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione. Il controllo sarà effettuato dal datore di lavoro o da una persona da lui formalmente delegata mediante l’utilizzazione dell’applicazione ufficiale messa a disposizione dal Ministero della Salute (App “VerificaC19” aggiornata) che garantisce il pieno rispetto della privacy. La verifica della certificazione potrà essere effettuata al momento del primo ingresso nei locali aziendali. I lavoratori in questione non in possesso di una delle certificazioni verdi sopra riportate non potranno accedere ai locali aziendali o in ogni altra sede di lavoro esterna (sedi locali, cantieri, abitazioni private…) e non potranno 12