Informimpresa n. 01 - gennaio 2022

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Ambiente

Sicurezza

salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi • Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) • Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale – DPI contro le cadute dall’alto, oppure la mancata applicazione delle armature di sostegno, riguardano settori economici ben specifici, quali la cantieristica e l’edilizia. Un occhio particolare va prestato all’addestramento, che deve poter essere verificabile ovvero tracciato su apposito registro. Durante il periodo di sospensione alle imprese destinatarie del provvedimento è fatto divieto di contrattare non solo con la Pubblica Amministrazione, ma anche con le stazioni appaltanti.

Sono confermate anche le sanzioni aggiuntive, da 2500 a 3000 euro, per poter ottenere la revoca della misura in caso di gravi violazioni in materia di sicurezza. In caso di mancata comunicazione all’Ispettorato del Lavoro dei lavoratori autonomi occasionali è prevista, in relazione a ciascun lavoratore interessato, la sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro. Al fine di limitare il rischio di sospensione anche per inadempimenti di natura formale, si consiglia alle imprese si prestare la massima attenzione ai seguenti aspetti: • Verificare che il Documento di Valutazione dei Rischi sia dotato di data certa, quantomeno che esista traccia dell’invio del documento tramite PEC. Infatti, qualora in sede di controllo in cantiere il documento non sia disponibile (ad esempio perché in sede), l’azienda ha tempo fino alle 12.00 del giorno successivo per esibire il documento ed evitare la sospensione a condizione però che lo stesso riporti data certa antecedente a quella del controllo (Circ. Min. Lavoro 4/2021) • Tracciare l’addestramento dei lavoratori su apposito registro, anche informatico, in modo da poterne dare dimostrazione • Aver effettuato formale nomina dell’RSPP, o assunto l’incarico in qualità di datore di lavoro, e aver effettuato relativa comunicazione al RLS/RLST.

Addestramento del lavoratore: quando è previsto e come deve essere attuato Le Legge 215/2021 ha contribuito a puntare i riflettori sul tema dell’addestramento dei lavoratori, attività integrativa rispetto a quelle di informazione e formazione, chiarendo come deve essere attuato e tracciato. Ciò in primis al fine di ridurre il rischio di infortuni, e secondariamente per evitare di incorrere in sanzioni. Il mancato addestramento, infatti, costituisce una delle gravi violazioni che portano alla sospensione dell’attività d’impresa.

• Utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (art. 116) • Montaggio, trasformazione e smontaggio di ponteggi (art. 136) • Movimentazione manuale dei carichi – MMC (art. 169) • Utilizzo di sostanze pericolose (art. 227, in combinato con l’art. 37 comma 5) • Procedure di lavoro in sicurezza (art. 37 comma 5). Come e da chi deve essere effettuato l’addestramento? In base all’art. 37 comma 5, come modificato dalla L. 215/2021, l’addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro, ovvero sul campo. In mancanza di una definizione, può considerarsi esperta una persona dotata di formazione ed esperienza...). L’addestramento consiste in: • Prove pratiche, nel caso dell’uso corretto di attrezzature, sostanze, DPI, ecc. • Esercitazioni applicate, nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Nel caso delle attrezzature di lavoro l’addestramento deve prendere in considerazione sia le normali condizioni di impiego che le situazioni anormali prevedibili.

In quali casi le attività di informazione e formazione devono essere integrate con l’addestramento? Il D.Lgs. 81/2008 prevede obbligatoriamente l’addestramento nei seguenti casi: • utilizzo di attrezzature di lavoro, definite come “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro” (artt. 69, 71, 73, in combinato disposto con l’art. 37). Rientrano le attrezzature che richiedono specifica abilitazione ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 (PLE, gru su autocarro, carrelli, gru mobili, gru edili, trattori, macchine movimento terra, ecc.) • utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria (cosiddetti “salvavita”, ad esempio imbracature contro le cadute dall’alto e dispositivi connessi) nonché dispositivi di protezione dell’udito (Art. 77)

Come deve essere dimostrato l’addestramento? Gli interventi di addestramento devono essere tracciati su apposito registro, anche informatico. 19

N. 1 - 2022


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