InformImpresa n. 10 - 2012

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Anno XII - N. 10 - Luglio 2012

FVG

Periodico quindicinale - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, D.C.B. Udine - Bollettino degli Organi direttivi di Associazione Sindacale

Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia

> La riforma del lavoro in vigore dal 18 luglio 2012, le modifiche alle tipologie contrattuali > Dal 18 luglio dimissioni da “convalidare� > Decreto crescita: cambia la disciplina IVA per affitti e vendite di fabbricati e sale al 50% lo sconto IRPEF sugli interventi di recupero


Annunci Licenze

Automezzi

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Attrezzature / Materiali

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• Affitto locale di 55mq adatto a molteplici attività artigianali/ commerciali, già utilizzato per un centro estetico e studio veterinario. Tel. 339.1230846. Gli imprenditori associati interessati alla pubblicazione di annunci inerenti l’attività lavorativa, possono compilare questo tagliando ed inviarlo a: CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG c/o Redazione Informimpresa - Via del Pozzo, 8 - 33100 Udine - Fax 0432 516765

FVG

Periodico quindicinale di Confartigianato Imprese F.V.G. Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001 Anno XII - N. 10 - LUGLIO 2012 Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, D.C.B. Udine Bollettino degli Organi Direttivi di Associazione Sindacale

Cognome Nome Ditta Indirizzo Cap Telefono

Comune

Direttore responsabile: BRUNO GAZULLI Comitato di redazione: Enrico Eva, Bruno Gazulli, Gian Luca Gortani, Gianfranco Trebbi Hanno collaborato a questo numero: Alberto Bianchi, Alfredo Cappellini, Flavio Cumer, Michele Feresin, Elena Del Giudice, Ketty Downey, Luca Matelich, Raffaella Pompei, Tiziana Sabadelli, Fabio Veronese Direzione, Redazione, Amministrazione: Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938 Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938 Progetto grafico: Unidea Stampa: Cartostampa Chiandetti srl 33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

Prov.

E-mail

Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

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FVG

In questo numero: Fisco _________________________________________________ Scadenze del mese di agosto 2012

pag. 6

pag. 7

pag. 15

Indice di rivalutazione T.F.R. giugno 2012

pag. 15

Ammortizzatori sociali in deroga, la Regione modifica l’intesa

pag. 15

Sgravio contributivo su E.E.T. e premi di risultato erogati del 2010

pag. 16

Ambiente e Sicurezza _________________________________________________

Autotrasporto di merci: rimborso pedaggi pag. 7 autostradali anno 2011

Antincendio: scadono il 7 ottobre i termini di adeguamento alle nuove procedure

pag. 17

Albo Gestori Ambientali: nuovi importi delle garanzie finanziarie

pag. 17

Patentino per lavoratori operanti con macchine complesse: ulteriore proroga

pag. 17

SISTRI sospeso fino a 30 giugno 2013

pag. 17

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Contratti _________________________________________________ Scadenze contrattuali del mese di agosto 2012

Installazione impianti audiovisivi, semplificate le procedure per l’autorizzazione

Modificato il regolamento regionale che pag. 16 prevede incentivi per assunzioni e stabilizzazioni dal 28 giugno 2012

Categorie _________________________________________________ Autotrasporto di merci: meno giornate di divieto della circolazione e nuove procedure sanzionatorie per la mancata applicazione dei costi minimi

pag. 15

pag. 4

Decreto crescita: cambia la disciplina IVA pag. 5 per affitti e vendite di fabbricati e sale al 50% lo sconto IRPEF sugli interventi di recupero Rimborso dell’accisa sul gasolio per i consumi del 2° trimestre 2012

Tempi per retificare le comunicazioni obbligatorie

pag. 8

Normativa del lavoro _________________________________________________ La riforma del lavoro in vigore dal 18 luglio 2012 Le modifiche alle tipologie contrattuali

pag. 8

La riforma del lavoro dal 18 luglio dimissioni da “convalidare”

pag. 14

Dalle province pag. 18 _________________________________________________

Informimpresa è scaricabile anche dal sito internet www.confartigianatofvg.it 3


Fisco

Scadenze del mese di agosto 2012 Lunedì 20 agosto (tenendo conto anche della proroga prevista dal DL 16/2012)

corrisposte in luglio ai dipendenti che hanno presentato il modello 730 – delle ritenute alla fonte operate nel mese di luglio

Unico 2012: in base alla proroga disposta con DPCM del 6/6/2012, versamenti, maggiorati dello 0,40%, collegati al modello Unico per tutte le persone fisiche e per i soggetti con attività per le quali sono elaborati gli studi di settore ad eccezione di quelli con ricavi superiori a € 5.164.569:

– dei contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni di competenza di luglio

• IRPEF o IRES (saldo 2011 e primo acconto 2012);

– dei contributi sui compensi corrisposti in luglio a venditori a domicilio e prestatori occasionali in caso di superamento della franchigia annua di € 5000

– dei contributi sui compensi corrisposti in luglio ai lavoratori parasubordinati e agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro

• addizionali regionale/comunale IRPEF; • IVA annuale relativa al 2011 con la maggiorazione dell’1,20% (0,40 % per mese o frazione di mese successiva al 16/3);

– della terza rata del premio INAIL

• rate successive alla prima relative alla rettifica IVA contribuenti minimi:

– della seconda rata trimestrale dei contributi fissi INPS dovuti da artigiani e commercianti Ravvedimento: regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti relativi alle scadenze del 16/7 con sanzione ridotta al 3% degli importi non versati

• IRAP (saldo 2011 e primo acconto 2012); • acconto del 20% dell’imposta sui redditi assoggettati a tassazione separata;

Comunicazione dati dichiarazioni d’intento: invio dati dichiarazioni d’intento ricevute utilizzate per la prima volta nella liquidazione iva in scadenza

• imposte sostitutive liquidate in dichiarazione dei redditi • saldo 2011 e del primo acconto 2012 dei contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale e dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata

Lunedì 27 agosto Elenchi intrastat: presentazione degli elenchi mensili di luglio

• studi di settore: versamento iva su adeguamento • diritto camerale: versamento del diritto annuale alla CCIAA con modello F24 (codice tributo 3850 e periodo di riferimento 2012);

Giovedì 30 agosto

• cedolare secca affitti (saldo e primo acconto)

Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/08/2012

• della rata degli importi risultanti da Unico 2012 da parte dei titolari di partita iva che hanno scelto il pagamento rateale

Venerdì 31 agosto

Conai: presentazione a norma del regolamento Conai dell’apposita dichiarazione relativa al mese di luglio

Unico 2012: versamento rata importi risultanti da Unico da parte dei non titolari di partita iva che hanno scelto il pagamento rateale

Enasarco: versamento dei contributi riferiti al 2° trimestre 2012, relativi agli agenti e rappresentanti Versamenti iva, irpef e contributi previdenziali: versamento unitario:

Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di luglio relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata inps

– dell’iva relativa al mese di luglio e al secondo trimestre 2012

Comunicazione operazioni con paesi black list: comunicazione, da parte degli operatori con obbligo mensile, dei dati delle operazioni intercorse nel mese precedente nei confronti di operatori economici con sede negli Stati black list

– della rata del saldo iva 2011 per chi ha scelto il pagamento rateale – del saldo IRPEF 2011 e del primo acconto 2012 trattenuti, in unica soluzione o come prima rata, sulle retribuzioni

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Fisco

Decreto crescita: cambia la disciplina IVA per affitti e vendite di fabbricati e sale al 50% lo sconto IRPEF sugli interventi di recupero Il decreto legge 83/2012, in vigore dal 26/6/2012, ha introdotto misure urgenti per la crescita tra cui si segnala la modifica della disciplina iva per le locazioni e le cessioni di fabbricati e la modifica della disciplina della detrazione IRPEF sugli interventi di recupero, resa temporaneamente più conveniente. Il decreto prevede inoltre l’introduzione di un credito d’imposta pari al 35% del costo per l’assunzione di personale altamente qualificato impiegato in specifiche attività di ricerca e sviluppo e l’introduzione di alcune modifiche alla disciplina della nuova SRL semplificata, che potrà essere costituita anche da soci con più di 35 anni di età. Nuova disciplina iva per affitti e vendite di fabbricati

25%, cessioni che in precedenza erano obbligatoriamente imponibili. Inoltre per le imprese costruttrici e di ristrutturazione l’imponibilità della cessione dei fabbricati abitativi non è più limitata al quinquennio dall’ultimazione, ma può essere applicata anche successivamente, inserendo un’apposita opzione nell’atto di vendita, così le imprese che non riescono a vendere gli immobili nei cinque anni dalla fine dei lavori possono optare per il regime di imponibilità IVA della cessione per evitare l’indetraibilità dell’iva sugli acquisti dei beni e servizi relativa agli immobili stessi. Questa modifica accoglie finalmente una specifica richiesta della Confartigianato.

Le imprese che hanno costruito o ristrutturato immobili abitativi, anche tramite imprese appaltatrici, possono affittarli optando nel contratto di affitto per l’applicazione dell’Iva, con aliquota al 10% in luogo dell’applicazione del regime di esenzione. L’opzione per l’applicazione dell’iva può essere esercitata comunque per gli immobili destinati ad alloggi sociali e per quelli strumentali per natura. Per le locazioni di immobili strumentali il regime di esenzione iva viene ora previsto nella generalità dei casi se non viene esercitata l’opzione per l’applicazione dell’iva. Prima di tale modifica invece le locazioni di fabbricati strumentali a privati o a imprese con diritto alla detrazione IVA in misura non superiore al 25% erano necessariamente assoggettate ad iva. Per le cessioni di fabbricati sia abitativi che strumentali, viene previsto il regime di esenzione IVA, salva l’imponibilità per le cessioni effettuate dall’impresa costruttrice o dall’impresa che ha eseguito, anche tramite appalto, interventi di ristrutturazione o di restauro e risanamento conservativo: • entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione/ intervento; • oltre i 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione/ intervento a condizione che nell’atto sia esercitata l’opzione per l’imponibilità. e viene prevista l’applicazione del meccanismo del reverse charge (fattura emessa dal cedente senza addebito dell’iva che viene invece aggiunta dall’acquirente mediante integrazione della fattura stessa) in tutti i casi in cui il cedente abbia optato per l’imponibilità dell’operazione e il cessionario sia un soggetto passivo iva, anche in caso di cessione di immobili abitativi. Per effetto della modifica normativa, ora sono esenti, salvo opzione per l’imponibilità, anche le cessioni di immobili strumentali effettuate nei confronti di privati e di soggetti passivi IVA con diritto alla detrazione IVA non superiore al

Si alza dal 36% al 50% la detrazione IRPEF sugli interventi di recupero delle abitazioni La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero, per le spese sostenute dal 26/6/2012 al 30/6/2013 spetta nella misura del 50% (anzichè del 36%) per una spesa massima complessiva per ciascuna unità immobiliare di € 96.000 (anziché di € 48.000). La nuova misura, più conveniente, vale per i pagamenti effettuati a partire dal 26 giugno scorso, anche se relativi ad interventi già iniziati e a fatture già emesse in precedenza (la detrazione del 36% e il limite a 48.000 resta invece confermata per i pagamenti già effettuati entro il 25/6/2012, anche se tale limite potrà essere superato per gli ulteriori pagamenti effettuati dopo tale data, tenendo conto del nuovo limite annuo di 96.000 per unità immobiliare). Si ricorda che la detrazione è riconosciuta: • per le sole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze; • in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di pagamento con bonifico delle spese; • per gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria (quella ordinaria solo per la parti comuni condominiali), ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo e per 5


Fisco gli altri interventi già in passato agevolati con la detrazione del 36% (eliminazione di barriere architettoniche, prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o di infortuni domestici; bonifica dell’amianto; adozione di misure antisismiche, realizzazione di posti auto pertinenziali, opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, alla cablatura degli edifici o al contenimento dell’inquinamento acustico). Viene inoltre prevista una proroga al 30/6/2013 della detrazione per gli interventi sui fabbricati esistenti diretti al risparmio energetico previsti dalla legge 296/2006, anche se dal 1/1/2013 tale detrazione IRPEF / IRES è riconosciuta

nella misura del 50% (anziché del 55%), fermi restando i requisiti richiesti ed i limiti massimi di spesa. Con l’occasione si segnala che recentemente l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 55 ha affermato che il bonifico incompleto (che non riporti il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto percipiente e nella causale del versamento gli estremi dell’agevolazione, ad esempio L.449/1997 per gli interventi di recupero e L.296/2006 per gli interventi per il risparmio energetico) determina il disconoscimento delle due agevolazioni.

Rimborso dell’accisa sul gasolio per i consumi del 2° trimestre 2012 Si ricorda che entro il prossimo 31 luglio dovrà essere presentata l’istanza per il recupero dell’accisa sul gasolio utilizzato dagli autotrasportatori con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2012. Si segnala che il termine del 31/7/2012 non è previsto a pena di decadenza con la conseguenza che la presentazione tardiva non determina la perdita dell’agevolazione se l’istanza viene comunque presentata entro il termine biennale di decadenza che decorre dal 1/7/2012. Con la nota 78201 del 22 giugno 2012 l’Agenzia delle Dogane ha precisato che il credito relativo ai consumi del secondo trimestre spetta nella misura di: – € 189,98609 per mille litri di prodotto per i consumi effettuati tra il 1° aprile e il 7 giugno 2012; – € 209,98609 per mille litri di prodotto per i consumi effettuati tra l’8 giugno e 30 giugno 2012. Si ricorda che l’agevolazione interessa: • gli autotrasportatori (conto proprio e conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7.5 tonnellate; • gli enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di persone

• le imprese che esercitano autoservizi di competenza statale, regionale e locale (cioè, trasporto pubblico locale in regime di concessione e di affidamento); • gli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto persone. L’istanza va trasmessa in via telematica, oppure va presentata con modello cartaceo all’Agenzia delle Dogane (ex Ufficio Tecnico di Finanza) consegnando in tal caso anche un supporto informatico (floppy disk o cd-rom) contenete l’istanza. L’agevolazione può essere fruita tramite rimborso o utilizzo in compensazione del credito corrispondente nel modello F24 usando il codice tributo 6740, indicando come anno di riferimento l’anno in cui si effettua la compensazione del credito. Il credito va utilizzato, entro il 31/12/2013, solo dopo che lo stesso è stato esplicitamente riconosciuto dall’ufficio o comunque dopo 60 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’ufficio senza che sia stato notificato un provvedimento di diniego. Il rimborso in denaro per la fruizione dell’eventuale eccedenza non compensata entro il 31/12/2013 dovrà essere richiesto entro il 30 giugno 2014.

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Categorie

Autotrasporto di merci: meno giornate di divieto della circolazione e nuove procedure sanzionatorie per la mancata applicazione dei costi minimi Con due distinti provvedimenti, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il nuovo calendario dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti per l’anno 2012 e le procedure per l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 83 bis della legge 133/2008. Il primo provvedimento ha eliminato, rispetto il precedente calendario, quattro giornate di divieto e precisamente il 6, 13 e 20 luglio ed il 7 dicembre. Inoltre, è stato ridotto il divieto del 22 dicembre, dalle ore 8 alle ore 14. Il secondo, invece, individua nello stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative per il mancato rispetto

dei costi minimi di sicurezza e dei tempi di pagamento dei servizi di trasporto. Sanzioni che comportano l’esclusione fino ad un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali, nonché l’esclusione dalle procedure per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi per un periodo fino a sei mesi, in relazione alla gravità delle violazioni commesse. Le sanzioni potranno essere applicate non soltanto a seguito di controlli effettuati dalle forze di polizia ma anche in base a segnalazioni effettuate da chiunque vi abbia interesse diretto e presenti adeguata documentazione a supporto. Il testo integrale dei provvedimenti e consultabile sul sito www.confartigianatofvg.it

Autotrasporto di merci: rimborso pedaggi autostradali anno 2011 Con una recente deliberazione il Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori ha stabilito i criteri, le modalità ed i termini di presentazione delle istanze per il rimborso dei pedaggi autostradali relativi ai transiti effettuati nel corso dell’anno 2011.

FATTURATO ANNUO DEI PEDAGGI IN EURO Inferiore a 100.000 da 100.000 a 300.000 da 300.001 a 800.000 da 800.001 a 1.500.000 da 1.500.001 a 3.500.000 oltre 3.500.000

Ai benefici previsti dalla citata delibera possono accedere sia le imprese iscritte all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, sia quelle che hanno in disponibilità veicoli con licenza al trasporto di merci in conto proprio, a condizione che il pagamento del pedaggio autostradale sia avvenuta a riscossione differita mediante fatturazione.

% DI RIDUZIONE nessuna riduzione 4,33% 6,50% 8,67% 10,83% 13%

Un’ulteriore riduzione, pari al 10% dei valori percentuali summenzionati, è concessa sui pedaggi relativi a transiti effettuati durante le ore notturne (ingresso dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ed uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00), a condizione che detti transiti costituiscano almeno il 10% del fatturato annuale dei pedaggi. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle riduzioni da applicare superi la copertura finanziaria del provvedimento, le sopraindicate percentuali saranno ridotte proporzionalmente, fino al rientro nei limiti previsti dalla copertura stessa.

Rimborso parziale pedaggi Le imprese in questione possono richiedere le riduzioni compensate dei pedaggi relativi agli autocarri Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiori e appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5. Le riduzioni si applicano secondo i seguenti criteri: a. determinazione del fatturato totale annuo moltiplicando quello relativo ad un singolo veicolo per i seguenti indici di sconto: • 1 per i veicoli Euro 2; • 1,5 per i veicoli Euro 3; • 1,75 per i veicoli Euro 4 o superiori. b. applicazione agli scaglioni di fatturato globale annuo delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto.

Modalità di rimborso Le domande di rimborso dovranno essere compilate e presentate unicamente in via telematica sul sito internet www.alboautotrasporto.it., a partire dalle ore 9,00 di lunedì 2 luglio 2012 e fino alle ore 14,00 di venerdì 3 agosto 2012. Sullo stesso sito è reperibile il testo integrale della deliberazione ed il manuale di istruzioni per la compilazione delle istanze, dei quali si consiglia una attenta lettura. 7


Contratti

Scadenze contrattuali del mese di agosto 2012 Le scadenze contrattuali del mese di agosto 2012 interessano l’Area Comunicazione

AREA COMUNICAZIONE Accordo di rinnovo 25.10.2010 – Terzo aumento retributivo LIVELLO

AUMENTO DAL 1.08.2012

LIVELLO

AUMENTO DAL 1.08.2012

28,87

4

20,00

1B

24,49

5Bis

18,30

2

22,99

5

17,49

3

21,55

6

16,47

Normativa del lavoro

La riforma del lavoro in vigore dal 18 luglio 2012 Le modifiche alle tipologie contrattuali La riforma del mercato del lavoro è diventata legge ed è entrata in vigore il 18 luglio 2012. Si compone dei seguenti 4 articoli: a) art. 1 “Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore b) art. 2 “Ammortizzatori sociali” c) art. 3 “Tutele in costanza di rapporto di lavoro” d) art. 4 “Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro” In questo testo si riportano in sintesi le novità previste sulla flessibilità in entrata relative alle seguenti tipologie contrattuali: 1. contratto a tempo determinato 2. contratto di inserimento 3. contratto di apprendistato

4. contratto a tempo parziale 5. contratto di lavoro intermittente 6. lavoro a progetto 7. partite iva 8. associati in partecipazione con apporto di lavoro 9. lavoro accessorio - voucher 10. tirocini formativi e di orientamento La maggior parte delle modifiche si applicano dal 18 luglio 2012, come dettagliatamente specificato per ogni istituto contrattuale. Si evidenzia però che per gli associati in partecipazione con apporto di lavoro le modifiche producono effetti anche per i contratti di lavoro in corso alla data del 18 luglio 2012

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (art. 1, commi 9 - 13) Primo contratto senza causale Tempi di “pausa” tra i due contratti Previsione dei contratti collettivi

È stata introdotta la possibilità di non indicare la causale (nel primo contratto a termine per una durata non superiore a 12 mesi senza specificare le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo). In questo caso la durata del contratto non può essere prorogata. Modificati i tempi di “stacco” tra un contratto e la stipulazione di quello successivo: – aumento da 10 a 60 giorni per i contratti di durata inferiore a 6 mesi – aumento da 20 a 90 giorni per i contratti di durata superiore a 6 mesi I contratti collettivi possono ridurre questi periodi se l’assunzione avviene nell’ambito di un processo organizzativo determinato da: avvio di una nuova attività, lancio di un prodotto o servizio innovativo, cambiamento tecnologico, progetto di ricerca e sviluppo, rinnovo o proroga di una rilevante commessa 8


Normativa del lavoro Nuova comunicazione al Centro per I’impiego Tempi di prosecuzione oltre la scadenza

Il datore di lavoro deve comunicare al Centro per l’Impiego entro la scadenza del termine inizialmente fissato la continuazione del rapporto nonché la durata della prosecuzione; le modalità per effettuare la comunicazione saranno fissate con decreto del Ministero del Lavoro entro un mese dall’entrata in vigore della legge Modificati i tempi durante il quale il rapporto può proseguire oltre la scadenza: a) aumento da 20 a 30 giorni per i contratti di durata inferiore a 6 mesi b) aumento da 30 a 50 giorni per i contratti di durata superiore a 6 mesi c) fermo restando l’obbligo di corrispondere al lavoratore le maggiorazioni retributive

Somministrazione nel limite massimo di 36 mesi

Nel limite massimo di 36 mesi di contratti a termine stipulati con il medesimo lavoratore e per la medesima mansione si devono computare anche gli eventuali periodi di lavoro somministrato a tempo determinato

Contributo addizionale dell’1,4%

Aumento del costo contributivo attraverso l’introduzione di un’aliquota aggiuntiva dell’1,4% destinata a finanziare la nuova ASpI, che potrà essere recuperato dall’impresa al momento della trasformazione del contratto a tempo indeterminato nel limite di sei mensilità

Disciplina processuale

a) in caso di illegittimità del contratto a termine, viene confermato il sistema basato sulla conversione del contratto e sul riconoscimento di un’indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione; tale indennità è omnicomprensiva, coprendo tutte le conseguenze retributive/contributive derivanti dall’illegittimità del contratto b) il termine per l’impugnazione stragiudiziale è aumentato da 60 a 120 giorni dalla cessazione del contratto. L’impugnazione è inefficace se non è seguita dal deposito del ricorso entro il successivo termine di 180 giorni (anziché 270 come precedentemente previsto).

Le nuove disposizioni si applicano dal 18 luglio 2012, ad eccezione di quanto di seguito indicato: – i termini per l’impugnazione del contratto illegittimo trovano applicazione in relazione alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013 – il contributo addizionale dell’1,4% si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013; si attendono le istruzioni operative per l’applicazione del contributo da parte degli Enti competenti. CONTRATTO DI INSERIMENTO (art. 1, commi 14 - 15) Abrogazione

La disciplina del contratto di inserimento è abrogata dal 1° gennaio 2013.

Periodo transitorio: è possibile assumere con contratto di inserimento con le previgenti disposizioni fino al 31 dicembre 2012. In sostituzione di questa tipologia contrattuale, la norma prevede un nuovo sistema di incentivi all’occupazione per i lavoratori ultracinquantenni e per le donne residenti nelle aree svantaggiate del Paese oppure disoccupate da più di 24 mesi. CONTRATTO DI APPRENDISTATO (art. 1, commi 16 - 19) Rispetto di una percentuale di conferma dei precedenti rapporti di apprendistato

Solo nelle imprese con un numero di lavoratori pari o superiore a 9 unità, l’assunzione di ulteriori apprendisti è condizionata al rispetto della conferma in servizio dei contratti di apprendistato scaduti nei 36 mesi precedenti, pari: – alla conferma di almeno il 30% per il primo triennio di applicazione della norma – alla conferma di almeno il 50% oltre il primo triennio di applicazione della norma. Si escludono dal computo i rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. È comunque sempre possibile assumere un nuovo apprendista nel caso in cui non sia rispettata la percentuale di conferma (ad es. viene confermato solo il 20% degli apprendisti); nel caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi è comunque possibile assumere un apprendista. Gli apprendisti assunti in violazione dei predetti limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto. 9


Normativa del lavoro Rapporto 3/2 apprendisti/ qualificati

Solo nelle imprese con un numero di lavoratori pari o superiore a 9 unità, con riferimento alle assunzioni dal 1° gennaio 2013, il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati viene innalzato dall’attuale 1/1 a 3/2 (sarà quindi possibile assumere 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati). Non cambia nulla per le imprese: – con un numero di lavoratori inferiore a 10 unità, per le quali il rapporto rimane 1/1 – artigiane, per le quali continuano ad applicarsi i limiti previsti dalla Legge quadro per l’artigianato (art. 4 L.n. 443/1985)

Periodo di preavviso

Viene chiarito che nel periodo di preavviso, decorrente dal termine del periodo di formazione, continua ad applicarsi la disciplina del contratto di apprendistato

Durata minima

Viene introdotta la durata minima di 6 mesi (con eccezione per le attività svolte in cicli stagionali)

Durata apprendistato elevata a 5 anni

È prevista una durata quinquennale del contratto “per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento” (la versione precedente del Testo Unico sull’apprendistato faceva riferimento alle “figure professionali dell’artigianato”)

Le nuove disposizioni si applicano dal 18 luglio 2012, ad eccezione di quanto di seguito indicato: – il rapporto 3/2 si applica in relazione alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2013 CONTRATTO A TEMPO PARZIALE (art. 1, comma 20) Ripensamento sulle clausole elastiche e flessibili

a) in caso di rilevanti motivi personali precisati dalla legge (art. 10 legge n. 300/70 e art. 12bis D.Lgs. n. 61/2000) e nelle altre ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, il lavoratore può esprimere un ripensamento circa le clausole elastiche e flessibili b) la contrattazione collettiva può stabilire condizioni e modalità che consentono al lavoratore di eliminare o modificare le clausole flessibili ed elastiche

Il ripensamento previsto in caso di rilevanti motivi precisati dalla legge si rivolge alle seguenti categorie di lavoratori: – lavoratori affetti da patologie oncologiche, patologie oncologiche riguardanti coniuge, figli o genitori dei lavoratori, assistenza ad una persona convivente con inabilità lavorativa, figlio convivente portatore di handicap Legge n. 104/1992 (come previsto dall’art. 12bis D.Lgs. n. 61/2000) – lavoratori studenti (come previsto dall’art. 10 legge n. 300/70) Le nuove disposizioni si applicano dal 18 luglio 2012. CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE (art. 1, commi 21 - 22) Comunicazione alla DTL preventiva alla prestazione lavorativa

Viene introdotto l’obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni fino a 30 giorni, la durata della stessa, secondo modalità semplificate (sms, fax, posta elettronica). L’omissione della comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa, non diffidabile, da euro 400 a euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore

Età dei lavoratori

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato con lavoratori che hanno le nuove seguenti condizioni soggettive: – età superiore a 55 anni (mentre prima era superiore a 45 anni) – età inferiore a 24 anni (mentre prima era inferiore a 25 anni) e le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età

Periodi predeterminati

È stato abrogato l’articolo dove venivano individuati specificatamente quali sono i periodi predeterminati: fine settimana, ferie estive, vacanze natalizie e pasquali

Le nuove disposizioni si applicano dal 18 luglio 2012 Periodo transitorio: i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data del 18 luglio 2012 se non sono compatibili 10


Normativa del lavoro con le nuove disposizioni cessano di produrre i propri effetti dal 18 luglio 2013 (decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della riforma). LAVORO A PROGETTO (art. 1, commi 23 - 25) Le modifiche al contratto di lavoro a progetto hanno lo scopo di evitare che tale tipologia contrattuale sia impropriamente utilizzata in sostituzione dei contratti di lavoro subordinato. Definizione più stringente del progetto

Il contratto di lavoro a progetto deve contenere la descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire. Il progetto: 1) deve essere funzionalmente collegato al risultato finale 2) non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente 3) non può comportare lo svolgimento di mansioni meramente esecutive o ripetitive

Limitazione al recesso committente del

Viene eliminata la possibilità di recedere dal contratto in corso dando un preavviso pattuito nel contratto di lavoro individuale. Ora il committente può recedere dal contratto prima della scadenza del termine solo per giusta causa o per oggettiva inidoneità professionale del collaboratore

Recesso del collaboratore

Il recesso del collaboratore dal contratto prima della scadenza del termine è ammesso per giusta causa o dando il preavviso previsto facoltativamente nel contratto individuale di lavoro

Presunzione di rapporto subordinato

Il rapporto si presume di tipo subordinato, sin dalla data di costituzione del rapporto, quando l’attività del collaboratore è analoga a quella svolta dai dipendenti del committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi

Regime sanzionatorio È stata introdotta una norma interpretativa sul regime sanzionatorio: in caso di mancanza di uno specifico progetto il contratto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato Compenso minimo

Il corrispettivo non può essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività, sulla base dei minimi salariali previsti dai contratti collettivi per le mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati rispetto all’attività del collaboratore a progetto.

Vengono eliminati i riferimenti al programma di lavoro o fase di esso Programma e fase di lavoro Aliquote contribuzione La contribuzione alla Gestione Separata aumento di un punto percentuale all’anno dal 2012 al alla Gestione separata 2018.

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati successivamente al 18 luglio 2012, mentre per i contratti stipulati prima dell’entrate in vigore della riforma si applicano le precedenti disposizioni normative. PARTITE IVA (art. 1, commi 26 - 27) Nell’ottica di evitare utilizzi impropri delle collaborazioni professionali la norma introduce l’articolo 69bis al D.Lgs. n. 276/2003, prevedendo una presunzione relativa del carattere coordinato e continuativo della collaborazione resa dal titolare di partita IVA qualora non siano rispettate le condizioni sotto riportate: Requisiti caratterizzanti il rapporto genuino

Il rapporto di lavoro reso dal titolare di partita IVA è valido se rispetta almeno 2 delle seguenti condizioni: a) durata complessiva non superiore ad 8 mesi nel corso dell’anno solare b) il corrispettivo, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, non supera l’80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nel corso dell’anno solare 11


Normativa del lavoro c) il collaboratore non usufruisce di una postazione fissa di lavoro presso il committente. Inoltre il rapporto si considera genuino se la prestazione lavorativa: 1) è connotata da: a. competenze teoriche di grado elevato acquisite nell’ambito di percorsi formativi b. capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto dell’attività (con esclusione quindi di attività con soggetti al primo impiego lavorativo) 2) è svolta da un soggetto titolare di un reddito minimo annuo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (per l’anno 2012 è pari a 18.663 €) Violazione della presenza dei requisiti

Nel caso non siano rispettati almeno 2 requisiti sopra indicati, il rapporto di lavoro si considera di collaborazione coordinata e continuativa.

Attività professionali con iscrizione ad albi

La norma introduce, una “clausola di salvaguardia” per le attività professionali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione ad un ordine professionale, ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e per l’esercizio delle quali la legge detta requisiti e condizioni. La ricognizione di tali attività sarà effettuata con decreto del Ministero del Lavoro, da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della norma.

Professioni intellettuali

La disposizione in vigore già dalla Legge Biagi del 2003 che esclude dal campo di applicazione del lavoro a progetto le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione negli albi professionali, viene adesso interpretata nel senso che riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione negli albi professionali. In caso contrario, l’iscrizione del collaboratore all’albo non è circostanza idonea di per sé a determinare l’esclusione dal campo di applicazione della normativa in oggetto.

Conversione del rapporto di lavoro

Quando la prestazione lavorativa non si configura come lavoro autonomo ma si configura come lavoro parasubordinato, si applicheranno le relative norme (regime previdenziale e sanzionatorio con conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione). Gli oneri contributivi relativi all’iscrizione nella Gestione separata sono a carico per 2/3 del committente e per 1/3 del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha diritto di rivalsa nei confronti del committente.

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati successivamente al 18 luglio 2012, mentre per quelli in corso le disposizioni trovano applicazione decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO (art. 1, commi 28 - 31) Le modifiche normative si applicano agli associati che apportano anche attività lavorativa I 4 requisiti caratterizzanti il rapporto genuino

Il rapporto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro è valido se rispetta tutti e 4 i seguenti requisiti 1) il numero massimo di associati impegnati nella medesima attività non può essere superiore a 3, indipendentemente dal numero degli associanti; non si contano gli associati legati all’associante da un rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo 2) deve esserci un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare 3) l’associante deve consegnare il rendiconto annuale all’associato 4) l’apporto di lavoro dell’associato deve essere connotato da: a. competenze teoriche di grado elevato acquisite nell’ambito di percorsi formativi b. capacità tecnico–pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto dell’attività (con esclusione quindi di attività con soggetti al primo impiego lavorativo) In assenza dei predetti requisiti il rapporto di lavoro si presume di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salvo prova contraria 12


Normativa del lavoro Violazione del limite dei 3 associati

In caso di violazione del “tetto massimo”, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Regime transitorio solo per contratti sottoposti a certificazione

Sono validi fino alla loro cessazione i contratti in corso alla data del 18 luglio 2012 solo se sono stati certificati presso la DTL (o altri enti previsti dalla norma ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 276/2003)

ATTENZIONE: le nuove disposizioni si applicano a tutti i contratti: – sia a quelli stipulati prima del 18 luglio 2012 e tutt’ora in corso – sia a che saranno stipulati successivamente al 18 luglio 2012. Questa è l’unica disposizione della riforma del lavoro che si applica fin da subito anche ai contratti di lavoro in essere. LAVORO ACCESSORIO - VOUCHER (art. 1, commi 32 - 33) Ampliato il campo di applicazione

La norma amplia il campo di applicazione a tutti i settori produttivi, eliminando sia i limiti soggettivi precedentemente previsti sia l’elenco di attività lavorative che permettevano di utilizzare questa tipologia contrattuale

Compenso annuo complessivo di 5.000 €

Il compenso non può essere superiore a 5.000 € nel corso di un anno solare con riferimento alla totalità dei committenti (e non più per committente). Il compenso per le prestazioni rese nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista non può essere superiore a 2.000 €, fermo restando il limite complessivo dei 5.000 € annui.

Lavoro agricolo

Solo nel settore agricolo sono previsti dei limiti soggettivi (lavoro permesso solo con giovani studenti e pensionati) e oggettivi (attività stagionali)

Computo del reddito

Il corrispettivo dei buoni lavoro incassato dal lavoratore è computato nel reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno

Voucher

I voucher avranno un valore orario, saranno numerati progressivamente e datati

Adeguamento aliquote previdenziali

Le aliquote previdenziali sono adeguate a quelle previste per gli iscritti alla Gestione separata INPS, da rideterminare con decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati successivamente al 18 luglio 2012. Regime transitorio: – è ancora possibile utilizzare i buoni richiesti prima del 18 luglio 2012 secondo la precedente normativa, ma entro il 31 maggio 2013. TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (art. 1, commi 34 - 36) Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Governo e le Regioni sono chiamati a definire in Conferenza permanente linee guida sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare l’uso distorto dell’istituto c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza d) previsione di non gratuità del tirocinio, attraverso il riconoscimento di una congrua indennità, anche forfetaria, in relazione alla prestazione svolta. La mancata corresponsione di tale indennità comporterà l’irrogazione di una sanzione amministrativa variabile tra 1.000 e 6.000 euro. (Fonti: Legge n. 92 del 28 giugno 2012 pubblicata sul S.O. n. 136 alla G.U. n. 153 del 3 luglio 2012) 13


Normativa del lavoro

La riforma del lavoro dal 18 luglio dimissioni da “convalidare” La norma introduce una particolare procedura al fine di contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco. A partire dal 18 luglio 2012, l’efficacia delle dimissioni presentate dai lavoratori o della risoluzione consensuale sarà sospesa fino a quando queste non saranno convalidate.

– può aderire all’invito e convalidare le dimissioni date – può non aderire all’invito; decorsi 7 giorni viene meno l’effetto sospensivo delle dimissioni e il rapporto si considera risolto alla data stabilita – può revocare le dimissioni in forma scritta e il rapporto riprende a tutti gli effetti.

Come convalidare le dimissioni dei lavoratori La convalida delle dimissioni (o dell’accordo di risoluzione consensuale) può essere effettuata seguendo due modalità: 1) presso la Direzione Territoriale del Lavoro o presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente 2) sottoscrizione di una dichiarazione del lavoratore (o lavoratrice) apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di Lavoro che il datore di lavoro deve inviare al Centro per l’impiego.

La revoca del lavoratore Nei 7 giorni dalla ricezione dell’invito del datore di lavoro, che può sovrapporsi con il periodo di preavviso lavorato, il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale: – La revoca può essere comunicata in forma scritta – il contratto di lavoro riprende a tutti gli effetti dal giorno successivo alla comunicazione della revoca – se per il periodo compreso tra il recesso e la revoca delle dimissioni non c’è stata prestazione lavorativa, il lavoratore non matura alcun diritto retributivo – con la revoca vengono meno gli effetti degli eventuali accordi connessi alla cessazione e l’obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse

La procedura passo per passo 1) quando il datore di lavoro riceve la comunicazione di dimissioni del lavoratore, deve verificare se è stata convalidata

Effetti sul rapporto di lavoro: – il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non aderisca entro 7 giorni dalla ricezione all’invito del datore di lavoro a presentarsi per la convalida o non effettui la revoca – il rapporto di lavoro resta in essere in assenza dell’invito del datore di lavoro trasmesso entro i 30 giorni in quanto le dimissioni sono prive di effetto.

2) in assenza della convalida, il datore di lavoro deve “invitare” il lavoratore: a) a recarsi presso la Direzione Territoriale del Lavoro o il Centro per l’Impiego (o eventuali sedi individuate dai ccnl) b) a sottoscrivere la dichiarazione apposta sulla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro inviata al Centro per l’impiego

Tutela delle dimissioni per i genitori: Per le lavoratrici madri e i lavoratori padri, la norma estende da 1 a 3 anni di età del bambino il periodo previsto entro il quale le dimissioni, per essere efficaci, devono essere convalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro. L’estensione del periodo da 1 a 3 anni si applica anche in caso di adozione e affidamento. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

L’invito di cui al punto b. può avvenire: – in forma scritta, inviato presso il domicilio indicato nel contratto di lavoro (o ad altro domicilio formalmente comunicato), con in allegato la copia della ricevuta di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro da sottoscrivere – con consegna diretta al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta 3) l’invito deve essere trasmesso al lavoratore entro 30 giorni dalla data delle dimissioni o della risoluzione consensuale (in attesa di chiarimenti del Ministero, si ritiene che i 30 giorni decorrono dalla data in cui il datore di lavoro riceve la comunicazione); in caso contrario le dimissioni si considerano prive di effetto

Sanzioni: Salvo che il fatto costituisca reato, l’abuso del foglio firmato in bianco comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 5.000 € a 30.000 €. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro.

4) il lavoratore entro 7 giorni dalla ricezione dell’invito del datore di lavoro:

(Fonti: art. 4, commi 16 – 23 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012) 14


Normativa del lavoro

Tempi per rettificare le comunicazioni obbligatorie Nel caso di errore di indicazione dei dati contenuti nelle comunicazioni obbligatorie, l’impresa può rettificare i dati entro i seguenti termini: – entro 5 giorni dalla comunicazione originaria se si tratta di un dato essenziale – in qualunque momento, quindi senza un termine, se si tratta di un dato non essenziale.

– la data di inizio e di fine del rapporto – la tipologia contrattuale – la data di trasformazione del rapporto – il numero del titolo di soggiorno e di scadenza per il lavoratore extracomunitario La rettifica della comunicazione può essere effettuata dal soggetto che l’ha effettuata o su richiesta dei soggetti istituzionali che la ricevono. Le nuove regole si applicano dal 16 giugno 2012.

La nota del Ministero indica in una tabella quali sono i dati considerati “essenziali”, quali ad esempio: – il codice fiscale del datore di lavoro e del lavoratore

(Fonti: nota Ministero del Lavoro prot. n. 7191 del 21.05.2012)

Installazione impianti audiovisivi, semplificate le procedure per l’autorizzazione La Direzione Territoriale del Lavoro esegue una verifica tecnica-preventiva, e successivamente rilascia il provvedimento autorizzativo. Ora il Ministero semplifica le procedure per il rilascio dell’autorizzazione, prevedendo che la Direzione Territoriale del Lavoro, al fine di rendere più snello l’iter burocratico, rilascerà il provvedimento autorizzativo senza effettuare l’accertamento tecnico-preventivo dello stato dei luoghi, limitandosi a verificare la documentazione prodotta dal datore di lavoro.

Il Ministero del Lavoro comunica che sono state semplificate le procedure per il rilascio dell’autorizzazione prevista per l’installazione di apparecchi di videosorveglianza (art. 4 dello Statuto dei Lavoratori). La disciplina prevede che l’azienda che: – non ha una RSA (rappresentanza sindacale aziendale) in quanto occupa fino a 15 dipendenti – pur avendo una RSA non hanno raggiunto con questa un accordo per l’installazione inoltra una specifica richiesta preventiva di autorizzazione ad installare l’impianto alla Direzione Territoriale del Lavoro.

(Fonti: nota circolare del Ministero del Lavoro prot. n. 37/0007162/ MA008.A002del 16 aprile 2012, art. 4 della Legge n. 300 del 1970)

Indice di rivalutazione T.F.R. giugno 2012 che risolve il rapporto di lavoro nel periodo dal 15 giugno 2012 al 14 luglio 2012.

L’indice di rivalutazione del T.F.R. del mese di giugno 2012 è 2,048077%. L’indice è utilizzato per rivalutare il trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2011 di un dipendente

(Fonti: www.istat.it)

Ammortizzatori sociali in deroga, la Regione modifica l’intesa deroga da 699 a 932 per i lavoratori a tempo parziale fino a 20 ore settimanali – aumento da 8 a 10 del numero di accordi sottoscrivibili da ciascun datore di lavoro

Con l’intesa del 10 luglio 2012, la Regione ha modificato il testo del 20 dicembre 2011 relativo alla concessione di ammortizzatori sociali in deroga alle imprese. Si segnalano le modifiche più rilevanti: – aumento delle ore di cassa integrazione guadagni in deroga da 1.038 a 1.384 – aumento delle ore di cassa integrazione guadagni in

(Fonti: intesa del 10.07.2012 relativa alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga anno 2012)

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Normativa del lavoro

Modificati gli incentivi per assunzioni e stabilizzazioni dal 28 giugno 2012 È stato nuovamente modificato il Regolamento Regionale che prevede incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della Legge Regionale n.18/2005. Le modifiche si applicano esclusivamente ai procedimenti instaurati a seguito delle domande di contributo presentate successivamente al 28 giugno 2012, data di entrata in vigore del Decreto. Le principali novità possono essere così sintetizzate: A. Modifica condizioni dei soggetti in condizione di svantaggio occupazionale che possono beneficiare degli incentivi - art. 2, c.1, lettera a): – aumento dell’età da 35 a 36 anni per i soggetti disoccupati (uomini e donne) ­– eliminazione della categoria dei “lavoratori disoccupati ai quali manchino più di 5 anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico” – aggiunta della condizione delle “donne disoccupate che hanno già compiuto il 45mo anno di età e che non hanno ancora compiuto il 50mo anno di età” – aggiunta della condizione degli “uomini disoccupati che hanno già compiuto il 50mo anno di età e che non hanno ancora compiuto il 55mo anno di età”

– è stata introdotta una deroga nel rispetto del requisito relativo al non aver acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione del precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente – è stata aggiunta una specificazione ai requisiti da rispettare in caso di trasferimenti di azienda D. Incentivi per l’assunzione con contratto a tempo determinato - art. 6, c.1: sono state ridefinite le condizioni: – dal 28 giugno sono incentivabili le assunzioni a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi (e non più 24 mesi di durata come precedentemente previsto) delle donne disoccupate ultra cinquantenni e degli uomini disoccupati ultra cinquantacinquenni – le assunzioni da parte dello stesso datore di lavoro e riguardanti lo stesso lavoratore sono incentivabili due volte – non sono state previste modifiche nel rispetto dei requisiti dell’art. 5 c. 3. E. Stabilizzazioni - art. 10: – sono state aggiunte due possibilità di richiedere il contributo per la stabilizzazione del rapporto di lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato nel caso in cui il lavoratore, alla data di presentazione della domanda: • prestava attività lavorativa presso l’azienda richiedente con un contratto di lavoro “precario” (a termine, intermittente, inserimento, a progetto, somministrazione, inserimento in cooperativa apprendistato) e non aveva ancora compiuto i 36 anni di età • prestava attività lavorativa presso l’azienda richiedente con un lavoro di pubblica utilità. Ulteriori informazioni sull’argomento sono reperibili nel testo scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it

B. Modifica condizioni dei soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale che possono beneficiare degli incentivi - art. 2, c.1, lettera b): ­– aumento dell’età da 45 a 50 anni per le donne disoccupate – aumento dell’età da 50 a 55 anni per gli uomini disoccupati – eliminazione della categoria dei “lavoratori disoccupati ai quali manchino più di 3 anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico” C. Modifica requisiti per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato - art. 5, c. 3, lettera b) e d):

(Fonti: DPRegione n. 0130/2012 del 18/06/2012 pubblicato sul BUR n. 26 del 27/06/2012 )

Sgravio contributivo su E.E.T. e premi di risultato erogati del 2010 Domande entro il 12 agosto2012 L’Inps ha comunicato che è stata rilasciata la procedura per l’acquisizione e la trasmissione delle domande relative allo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello riferito agli importi corrisposti nell’anno 2011. Le domande da inviare telematicamente possono essere trasmesse dalle ore 15 del giorno 18 luglio 2012 alle ore 23 del 12 agosto 2012 tramite l’applicazione disponibile sul sito www. inps.it - sezione Servizi on line - Servizi per Aziende e Consulenti. L’Inps ha inoltre comunicato le istruzioni operative per la quantificazione dello sgravio sulle retribuzioni, riportate nella

versione integrale di questo articolo e scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it. Le domande possono essere presentate per le somme definite dai contratti collettivi territoriali del Friuli Venezia Giulia ed erogate a titolo di: – l’Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) nei settori Metalmeccanico, Lapidei, Edilizia – il Premio di Produttività Territoriale (P.P.T.) nel settore Legno. (Fonti: circolare INPS n.96 del 16 luglio 2012 e messaggio INPS n.11967 del 17 luglio 2012) 16


Ambiente

Sicurezza

Antincendio: scadono il 7 ottobre i termini di adeguamento alle nuove procedure Le imprese che non erano soggette al controllo dei VVF ai sensi del DM 16/02/1982 e che sono invece ricomprese tra le attività previste dal D.P.R. 151/2011 devono adeguarsi alla nuova disciplina antincendio, salvo proroga del legislatore, entro il 7 ottobre 2012 (vedi Informimpresa n. 19/2011 e n. 22/2011). Si ricorda che tra queste rientrano: – le Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli, carrozzerie di superficie coperta superiore a 300 mq (attività n. 53 del D.P.R.

152/2011) che passano dal precedente criterio basato sulla “capacità ricettiva” dell’autofficina (9 veicoli) ad uno basato sulla “superficie” della stessa; – le “attività di demolizione di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mq” (attività n. 55 del D.P.R. 151/2011) – non contemplate dal DM 16/02/1982. Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici Ambiente e Sicurezza di Confartigianato.

Albo Gestori Ambientali: nuovi importi delle garanzie finanziarie L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che le imprese iscritte nelle categorie da 1 a 5 possono richiedere, utilizzando l’apposito modello di comunicazione di

variazione dell’iscrizione, l’adeguamento della capacità finanziaria ai nuovi importi fissati dalla delibera n. 3 del 14 marzo 2012.

Patentino per lavoratori operanti con macchine complesse: ulteriore proroga Le associazioni nazionali dell’Artigianato e le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno siglato un accordo col quale viene prorogato al 31 dicembre 2012 l’obbligo di conseguimento del patentino da parte dei lavorato-

ri che utilizzano macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti. Si ricorda che l’obbligatorietà del patentino è sancita dall’art. 77 del CCNL 23 luglio 2008.

SISTRI sospeso fino al 30 giugno 2013 Il SISTRI è sospeso per un periodo di massimo 12 mesi ovvero fino al 30 giugno 2013 per consentire indispensabili “ulteriori verifiche amministrative e funzionali”. Così stabilisce l’art. 52 del Decreto Legge 83/2012 in vigore dal 26 giugno scorso. Allo stesso tempo è sospeso il pagamento dei contributi dovuti dalle imprese per l’anno 2012.

Nonostante la sospensione, su cui pesa fortemente l’azione di Confartigianato, l’Associazione continuerà ad operare per ottenere una profonda revisione del sistema e la restituzione delle somme indebitamente versate. Si ricorda alle imprese che restano in vigore gli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti e di compilazione del formulario di trasporto.

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Dalle province Trieste

Corsi formazione lavoratori Invitiamo quindi gli interessati a compilare la scheda di preiscrizione ai corsi (a disposizione presso i nostri uffici o scaricabile dal sito www.confartigianatotrieste.it ) ed a inviarla, entro il 31 agosto 2012, al numero di fax 040 3735224 o spedirla all’indirizzo e-mail sara.olivieri@artigianits.it

In base a quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2012 relativi alla formazione obbligatoria dei lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro, Confartigianato Trieste organizza da settembre dei corsi formativi per i lavoratori dipendenti e soci lavoratori.

Corsi di formazione per responsabile tecnico (esami compresi). Il costo del corso sarà di € 160,00 (+bollo di € 1,81).

EdilMaster – La Scuola Edile di Trieste ha in programma, per i mesi di settembre e ottobre 2012, corsi di formazione per RESPONSABILE TECNICO (come previsto per l’iscrizione all’Albo Nazionale per la gestione dei rifiuti ai sensi del DM 28/04/1998). I corsi si terranno nel pomeriggio (una o due volte a settimana) e la durata complessiva degli stessi sarà di 42 ore

La segreteria della Scuola (Sig.ra Varin tel. 040 2822422, fax: 040 2822426 oppure mail: avarin@scuolaedilets.it) rimane a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento dalle 09.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì.

Corsi di formazione per attività di bonifica dell’amianto Edilmaster - la Scuola Edile di Trieste intende organizzare ulteriori corsi di abilitazione per operare nell’ambito delle suddette attività. I corsi da attivare saranno i seguenti: – corso per ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO: durata 30 ore, esami compresi, frequenza pomeridiana una o due volte la settimana; – corso per RESPONSABILI DI GESTIONE E DIREZIONE DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA AMIANTO: durata 50 ore, esami compresi, frequenza pomeridiana una o due volte la settimana;

I corsi potranno essere parzialmente finanziati dall’ente regionale; è prevista una quota di iscrizione variabile a seconda del numero dei partecipanti. Considerato inoltre che il numero massimo di iscritti al corso non potrà superare le 25 persone, invitiamo gli interessati a contattare la Scuola Edile di Trieste Edilmaster. La Segreteria della Scuola (Sig.ra Varin tel. 040 2822422 oppure avarin@scuolaedilets.it) rimane a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento dalle 09.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì.

Gorizia

Chiusura per ferie estive Avvisiamo la spettabile clientela che gli uffici Confartigianato della Provincia di Gorizia rimarranno chiusi per ferie dal 13 al 17 agosto 2012

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Dalle province Gorizia

PEC - Posta Elettronica Certificata Modalità di rinnovo - aggiornamenti

Ad integrazione degli articoli pubblicati nei numeri precedenti di ”Informimpresa”, comunichiamo che Confartigianato ha convenuto nuove condizioni, ulteriormente migliorative, riguardanti il servizio PEC per le imprese associate.

MODALITÀ DI INVIO AVVISO AUTOMATICO Per coloro i quali disponessero di una casella PEC già attiva con Telecom, ricordiamo che una volta effettuato il LOGIN nella propria area riservata, nella sezione in alto a destra OPZIONI è possibile abilitare le modalità di invio di avviso automatico (Gestione Forward Posta Elettronica Certificata o Gestione avvisi SMS): in caso di ricezione di un messaggio nella propria casella PEC, la procedura invierà in automatico un SMS al numero di cellulare o un’E-MAIL all’indirizzo e-mail impostati. Invitiamo tutte le imprese che abbiano attivato una casella PEC Telecom, a fare molta attenzione nel rispettare i termini di rinnovo entro ottobre, in quanto, oltre tale periodo, le PEC verranno automaticamente cessate.

In particolare: – A partire dal 1° ottobre 2012, e fino al 31 ottobre 2012, sarà possibile provvedere al rinnovo delle PEC attivate; – Nel prezzo della convenzione, pari ad € 6,00 + IVA, è compreso un ulteriore anno di abbonamento al servizio, a partire dal mese di pagamento (e quindi da ottobre 2012), fino al mese di settembre 2013 (compreso). Le imprese che hanno attivato o attiveranno la PEC, saranno avvisate via PEC sulle modalità di pagamento , che saranno a mezzo carta di credito sul sito www. impresasemplice.it, oppure con addebito su contratto linea fissa Telecom Italia (se attivo) che dovrà essere autorizzato dall’interessato.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti, contattare l’ufficio categorie di Confartigianato Gorizia (rif. Michele Feresin – tel. 0481-82100 – int. 580).

Pordenone

Formazione per imprenditori e dipendenti: a settembre la ripresa dei corsi Confartigianato Imprese di Pordenone da sempre promuove la formazione delle aziende artigiane attraverso l’organizzazione di corsi rivolti a imprenditori e dipendenti, in particolare sui temi della sicurezza in azienda. Dopo lo stop del mese di agosto, a settembre riprenderanno le proposte formative per nuovi imprenditori e seminari di aggiornamento per le aziende già attive, su diversi argomenti quali: • RSPP datore di lavoro • RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) • Pronto soccorso 12 ore • Pronto soccorso 16 ore • Aggiornamento primo soccorso 4 ore • Aggiornamento primo soccorso 6 ore • Antincendio basso 4 ore • Antincendio medio 8 ore • Carrellisti • Allestitori ponteggi metallici

• Aggiornamento Allestitori ponteggi metallici • Piattaforme aeree (PLE) • Gru su camion • Haccp • Lavori in quota • Preposto • Accesso alla professione di autotrasporto di merci c/t. Tali corsi permettono alle ditte di qualificarsi e nel contempo di ottemperare ai previsti obblighi di legge. Un nuovo strumento agevola l’accesso alla formazione continua finanziata. Il Fart – Fondo Artigianato Formazione – è il fondo interprofessionale attraverso il quale è possibile finanziare, senza alcun onere aggiuntivo per le aziende, specifici interventi di formazione continua rivolti ai dipendenti. Per informazioni contattare l’Ufficio Formazione di Confartigianato Imprese Pordenone tel. 0434/509250-260-269. 19


Dalle province Pordenone

Salone dell’Artigianato Alpe-Adria 2012 La sfida ha inizio Come ogni anno, Confartigianato Imprese Pordenone, con il sostegno della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e della Regione Friuli Venezia Giulia, è al lavoro per l’importante appuntamento d’autunno con la Fiera Campionaria e il Salone dell’artigianato, l’8, 9, 10 e 14, 15 e 16 settembre, la vetrina dell’imprenditoria artigiana del Friuli occidentale, e non solo. Forte del successo delle passate edizioni, grazie allo scenografico allestimento del padiglione centrale che ha ricostruito in Fiera il cuore della città di Pordenone che tanto successo ha riscosso tra il pubblico, anche per l’edizione 2012 Confartigianato punterà ad affascinare e coinvolgere i visitatori che affolleranno il padiglione 5, interamente dedicato al comparto.

Mistero ancora sul tema di quest’anno, che sarà comunque un tema che, come di consueto, cercherà di abbinare il saper fare, la tradizione, l’innovazione che da sempre caratterizzano l’artigianato. Con questo annuncio, inizia anche la raccolta preventiva delle adesioni all’iniziativa. Le imprese che intendono raccogliere informazioni sull’evento, seguire da vicino la sua organizzazione in vista di una partecipazione al Salone 2012, sono invitate a compilare la scheda che proponiamo di seguito e saranno contattate dagli esperti di Confartigianato Pordenone. È possibile anche telefonare all’Ufficio fiere dell’Unione, signora Teresa Bomben, ai numeri 0434/5091 – 0434/509233. La scheda andrà spedita via fax al numero 0434/553639.

SALONE DELL’ARTIGIANATO 2012 Nell’ambito della 66° Multifiera – Campionaria di Pordenone 8, 9, 10 – 14, 15 e 16 settembre 2012 RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO N° CAP. CITTA’ PROV. TEL.

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SITO INTERNET: E-MAIL: P. IVA

COD. FISCALE:

RESPONSABILE SETTORE:

ARTIGIANATO

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PRODOTTI DA ESPORRE:

mq. RICHIESTI

data

N° STAND

firma

Spedire la presente all’Unione degli Artigiani e delle Piccole e Medie Imprese della Provincia di Pordenone in Via dell’Artigliere, 8 – 33170 PORDENONE, o inviare tramite fax allo 0434/553639. Per chiarimenti e informazioni telefonare ai n. 0434/5091-0434/509233 I dati trasmessi, che Lei ci autorizza a trattare, saranno utilizzati dall’Associazione ai fini dell’organizzazione della presente iniziativa e per l’eventuale trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché per la diffusione a scopo istituzionale, nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003.

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Dalle province Udine

Convenzione con LGT per le prove su materiali da costruzione Confartigianato Udine Servizi srl e la società L.G.T. srl – Laboratorio geotecnico abilitato e qualificato di Cervignano del Friuli -, hanno sottoscritto una convenzione per favorire l’esecuzione delle prove ufficiali su materiali e prodotti da costruzione per uso strutturale. L.G.T. srl mette a disposizione delle aziende associate a Confartigianato, in particolare imprese edili ed affini, stradali calcestruzzi, meccanica, lapidei, marmi e pietre ed altri, i propri laboratori di prove che, nel 2010, hanno ottenuto la concessione per poter effettuare le prove fisico-meccaniche sui materiali da costruzione (calcestruzzi – acciai – laterizi – leganti idraulici – terre e rocce – aggregati – bitumi – conglomerati bituminosi) . Le imprese associate otterranno, attraverso la convenzio-

ne, uno sconto del 10% in aggiunta alla scontistica applicabile in funzione del fatturato , che è ricompresa tra il 7% e il 30%. Le tariffe applicabili, come da listino allegato alla convenzione, sono tra l’altro comprensive anche del servizio di ritiro dei provini di calcestruzzo ed acciaio , presso la sede o il cantiere dell’azienda associata . Le modalità e i tempi per il ritiro dei provini devono essere preventivamente concordati con il laboratorio della L.G.T. la cui sede è in Cervignano del Friuli Via del Caiù, 47 tel. 0431/30151 fax 0431/372967, info@ellegiti.it Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio categorie di Confartigianato Udine - geom. Salvatore Cane tel. 0432/516719 scane@uaf.it

Corso di formazione: il cappotto termico Hai un’impresa edile e vuoi qualificarla nel settore dell’efficienza e del risparmio energetico? Sei un tecnico e desideri migliorare le competenze utili alla certificazione energetica obbligatoria? In entrambi i casi, questo corso sul cappotto termico proposto da Confartigianato Udine ti sarà utile. Il cappotto termico infatti è una delle più efficaci tecniche per la coibentazione termica e acustica di un edificio.

DESTINATARI Imprese artigiane del settore edile, professionisti e tecnici enti locali. DATA E SEDE Il seminario (4 ore complessive) si svolgerà nella nostra sede di via del Pozzo, 8 a Udine venerdì 21 settembre dalle 14.30 alle 18.30. ADESIONI Entro martedì 18 settembre 2012 inviando il modulo scaricabile dal sito www.confartigianatoudine.com/servizi/formazione al fax 0432 516765 oppure spedendolo a Confartigianato Udine – Sportello Energia via del Pozzo, 8 - 33100 Udine. Il seminario sarà organizzato al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti. L’iscrizione sarà ritenuta valida se accompagnata dalla ricevuta di pagamento.

ARGOMENTI: – cenni utili di fisica tecnica; – il benessere: isolamento per il freddo e per il caldo, posizione dell’isolante nella parete; – interruzione dell’isolamento: discontinuità e ponti termici (nelle tecnologie costruttive correnti e nelle ristrutturazioni ) effetti; – i materiali isolanti (quali come e dove), il sistema cappotto, norme tecniche e linee guida; – cura del supporto, fissaggi, la parete con i propri limiti geometrici e le forometrie, congiunzioni, dettagli generali e finiture; – esempi di U invernale e estivo e comparazioni; – posa nel nuovo; – posa nelle ristrutturazioni; – applicazioni pluristrato e a secco, tenuta all’aria e tenuta al vento; – pareti ventilate.

QUOTA D’ISCRIZIONE: • € 60,50 (IVA inclusa) Impresa associata a Confartigianato • € 60,50 (IVA inclusa) Iscritti al corso “Come certificare un edificio dal punto di vista energetico” • € 96,80 (IVA inclusa) Altri (liberi professionisti, tecnici degli enti locali, ecc.) CERTIFICAZIONE: Sarà rilasciato un attestato di frequenza ad ogni partecipante, a cura di Confartigianato Udine. PER INFORMAZIONI: Donatella Mormandi - Sportello Energia tel. 0432 516718 e-mail energia@uaf.it

DOCENTE: arch. Michelantonio Rizzi 21


Dalle province Udine

Sospensione attività lavorativa Bacini territoriali Ebiart Si comunica che in occasione della pausa estiva l’attività dei Bacini Territoriali di Udine/Bassa Friulana e Alto Friuli verrà sospesa nel periodo compreso tra il 13/08/2012 ed il 17/08/2012 per riprendere regolarmente a decorrere dal 20/08/2012.

Corsi sicurezza Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio. CORSO Primo Soccorso Aggiornamento di Primo Soccorso Aggiornamento Ponteggi Ponteggi Aggiornamento Antincendio Antincendio Formazione di base dei lavoratori (LAV) Lavori in quota RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aggiornamento RLS Formazione Aggiuntiva Preposti

SETTEMBRE Udine Udine Udine Udine Udine Udine Udine

OTTOBRE

Udine Udine Udine

Udine Udine Udine

Fiere internazionali settembre-dicembre 2012 Confartigianato Udine organizza la visita e/o la partecipazione con aree espositive alle seguenti fiere internazionali: EVENTO

LUOGO E DATE DELL’EVENTO

“MAISON & OBJET” E “MEUBLE PARIS” (arredamento e oggettistica) “European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition” (fotovoltaico)

PARIGI, 6-9 SETTEMBRE (www.maison-objet.com) FRANCOFORTE, 27-29 SETTEMBRE (www.photovoltaic-conference.com) LONDRA, 19-21 SETTEMBRE (www.100percentdesign.co.uk) HO CHI MIN, 18-22 SETTEMBRE (www.allworldexhibitions.com/) ZAGABRIA, 20-23 SETTEMBRE (www.zv.hr/?id=179#) VIENNA, 26-30 SETTEMBRE (www.ladonna.at) LONDRA, 12-15 OTTOBRE (www.salonexhibitions.co.uk/) MOSCA, 11-14 OTTOBRE (www.isaloniworldwide.com) MUMBAI, 17-21 OTT (www.indexfairs.com) LIMA 24-28 OTTOBRE (fenafor.com/index_ing.html) MOSCA, 18-21 NOVEMBRE (www.meb-expo.ru/en) NUOVA DELHI, 22-25 NOVEMBRE (www.ubmindexfairs.com/) HANOI, 3-8 DICEMBRE (www.dubaiautumnfair.com)

100% DESIGN (arredamento d’interni) “ARCHITECTURE BUILDING M&E VIETNAM” “AUTUMN FAIR” (Campionaria: beni di consumo, energia, ecc.) “LA DONNA” (Exhibition for woman) “SALON INTERNATIONAL” (acconciatura) “I SALONI WORLD WIDE” (mobile italiano) “INDEX MUMBAI” (arredamento d’interni) “FENAFOR” (macchinari lavorazione del legno) “MEBEL” (fiera internazionale dell’arredamento) “INDEX NUOVA DELHI” (fiera internazionale dell’arredamento) “CON-BUILD VIETNAM” (Costruzioni)

Al fine di opzionare per tempo le aree espositive, voli aerei, hotel, ecc. e di formulare un preventivo di costi per ogni missione economica, e inoltre verificare la disponibilità di finanziamenti pubblici, le manifestazioni d’interesse andranno

V= VISITA E= ESPOSIZIONE V; Costo volo e hotel 350€ V; Costo volo e hotel 290 € V; Costo volo e hotel 290 € V e/o E V e/o E V e/o E V V e/o E V e/o E V e/o E V e/o E V e/o E V e/o E

inoltrate entro il 3 agosto pv all’Ufficio Affari Comunitari (ref. Flavio Cumer, tel. 0432.516743 - fax 0432.516765; email: fcumer@uaf.it). La scheda di pre-adesione è sul sito www.confartigianatoudine.con alla voce mercati esteri. 22


Dalle province Udine

Progetto Imprenderò: contributi per la creazione di una nuova impresa BENEFICIARI Ogni soggetto che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita (sono espressamente escluse associazioni e fondazioni), esercita un’attività economica con obbligo d’iscrizione presso la Camera di Commercio.

scano il mezzo attraverso il quale si esplica l’attività principale svolta dall’impresa. PRESENTAZIONE DOMANDE Dove? Provincia di Udine - Servizio Lavoro, Collocamento e Formazione Piazza Patriarcato, 3 - 33100 Udine Quando? Fino al 31/12/2012

CONDIZIONE FONDAMENTALE Aver partecipato e concluso positivamente un corso di formazione imprenditoriale finanziato dal Fondo Sociale Europeo, facente capo al Progetto Imprenderò.

MODULISTICA http://www.provincia.udine.it/lavoro/imprese/contributi/ assunzioni/Pages/default.aspx

CONTRIBUTO Va a coprire il 100% delle spese sostenute Entità: fino a un massimo di 10.000 Euro (può raggiungere l’importo di Euro 30.000 nel caso in cui si tratti di società con almeno 3 soggetti in possesso dell’attestato di frequenza dei corsi formativi imprenditoriali).

MAGGIORI INFORMAZIONI Unità Operativa Contributi alle Imprese Via della Prefettura, 16 - 33100 Udine Tel. 0432 279961 - e-mail: contributi.lavoro@provincia.udine.it

SPESE AMMISSIBILI Spese per la costituzione e l’avvio dell’impresa, relative a: • consulenze legali, notarili, aziendali, tecnico – amministrative, fiscali; • l’acquisizione di marchi, brevetti e certificazioni; • l’acquisto di macchinari, attrezzature, mobili, elementi di arredo, macchine per ufficio e programmi informatici. Il contributo è esteso anche nel caso di acquisto di veicoli, limitatamente ad automezzi, destinati al solo trasporto di cose e mezzi per il trasporto di persone qualora costitui-

Orario al pubblico: Dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 - Lunedì, martedì, mercoledì dalle 15.00 alle 16.30 previo appuntamento Sara Romanutti - Posizione Organizzativa SERVIZIO LAVORO, COLLOCAMENTO E FORMAZIONE Manuela Fracarossi - Dirigente d’Area Funzionale Lavoro, Welfare e Sviluppo Socio Economico Daniele Macorig - Vice Presidente della Provincia e Assessore al Lavoro, Formazione professionale e Agricoltura

CONFARTIGIANATO UDINE

Claudio Castagnotto - Tel. 0432 516774 CONFARTIGIANATO PORDENONE

Cristina Zuccato - Tel. 0434 509212 CONFARTIGIANATO GORIZIA

Giulio Pappalardo - Tel. 0481 82100 (int. 581) REFERENTE ARTIGIANCASSA

Michele Borga - Tel. 366 6601920 Sede Regionale Veneto e Friuli Venezia Giulia michele.borga@artigiancassa.it

Visita il sito www.artigiancassa.it 23


Planimetria generale

Orcenico di Zoppola (PN) ORCENICO DIZOPPOLA (PN)

VENDESI AFFITTASI


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