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DECONTRIBUZIONE SUD

Lavoratori e datori di lavoro interessati

L’agevolazione riguarda sia i rapporti di lavoro subordinato sia instaurati che instaurandi a condizione che la sede di lavoro sia ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore finanziario, agricolo e domestico possono accedere al beneficio.

Nel caso della somministrazione se l’agenzia ha sede legale o operativa in una delle regioni svantaggiate, l’esonero può essere fruito dall’agenzia e a prescindere da dove effettivamente il lavoratore presta l’attività lavorativa.

Misura a e durata

L’esonero contributivo riguarda i contributi INPS a carico del datore di lavoro ed è pari al 30% della contribuzione da versare senza alcun massimale.

Restano dovuti:

• i premi INAIL;

• i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;

• i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali;

• i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà;

• il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;

• il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;

• il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

Condizioni e compatibilità

L’agevolazione non è un incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1 (lettere b, c, e, f) e 3 del D. Lgs. n. 150/2015 (3).

È richiesta: la regolarità contributiva (DURC); l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4);

- l’autorizzazione della Commissione europea che con decisione C (2022) 9191 final del 6 dicembre 2022 ha autorizzato la decontribuzione fino al 31 dicembre 2023.

Compatibilità con: l’assunzione agevolata disabili; l’incentivo per l’assunzione di lavoratori in trattamento di NASpi, degli over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, l’agevolazione per sostituzione di maternità/paternità in aziende con meno di 20 dipendent.

Codici flussi UniEmens

I datori di lavoro che intendono fruire dell’agevolazione valorizzeranno all’interno della <DenunciaIndividuale> nell’elemento:

• <CodiceCausale> il valore “DESU” avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo ind. di lavoratori con sede di lavoro al sud.

Normativa di riferimento

L. n. 178/2020, art. 1, c. 161-168; Circolare INPS n. 33/202; Circolare INPS n. 90/2022; Messaggio INPS n. 403/2022 e n. 4593/2022.

Nota 1

La legge di Bilancio 2023 per l’anno 2023 ha previsto:

• per i giovani l’ampliamento dell’agevolazione nella misura dal 50% al 100% nel limite di 8.000 euro annui, la durata fino a 48 mesi in determinate aree svantaggiate del Paese ed ha elevato l’età da meno di 30 anni a meno di 36 anni;

• per le donne c.d. svantaggiate ha elevato l’agevolazione dal 50% al 100% dei contributi nel limite di 8.000 euro all’anno.

Nota 2

La condizione di soggetto che non ha mai avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato può essere verificata nel sito dell’INPS www.inps.it nella sezione “Tutti i servizi - Servizio verifica esistenza rapporti di lavoro a tempo indeterminato” inserendo il codice fiscale del lavoratore. La procedura che visualizza le informazioni sullo svolgimento o meno di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato non ha carattere certificativo e pertanto è opportuno acquisire una dichiarazione del lavoratore sulla sussistenza o meno di precedenti rapporti a tempo indeterminato. In merito costituisce una eccezione il contratto di apprendistato, che è un rapporto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile, non stabilizzato al termine del periodo formativo. Lo sgravio invece non può essere riconosciuto se il lavoratore aveva un precedente contratto a tempo indeterminato risolto durante il periodo di prova.

Nota 3

Principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs n. 150 del 2015:

1. Al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi: a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione; b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive; d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore; f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando la forza lavoro effettiva a tempo pieno dei dodici mesi successivi con quella media dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

3. L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’inizio o la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Nota 4

Il datore di lavoro deve rispettare le seguenti condizioni: a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro a cui è subordinato il rilascio del documento di regolarità contributiva (DURC); b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006).

Nota 5

Lo sgravio è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea. L’articolo 108, paragrafo 3 del TFUE prescrive, come principio generale, che gli aiuti di Stato debbano essere notificati alla Commissione europea per consentirle di valutare se gli aiuti siano compatibili con il mercato interno. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale. La Commissione europea nella seduta del 19 giugno 2023 ha approvato l’agevolazione all’assunzione dei giovani under 36 anni e le donne svantaggiate fino ad un massimo di 8.000 euro per contratto di assunzione. Tali aiuti possono essere combinati con gli aiuti de minimis di cui alla nota 12.

Nota 6

Ai sensi del decreto Ministero Lavoro e Politiche Sociali del 17 ottobre 2017 sono considerati soggetti privi di impiego regolarmente retribuito coloro che non hanno prestato alcuna attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi oppure coloro che hanno svolto attività lavorativa parasubordinata con compenso annuo lordo inferiore a € 8.174 o autonoma con reddito annuale inferiore a € 5.500. La nozione di impiego regolarmente retribuito viene riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo o parasubordinato).

Nota 7

Ai fini del rispetto del requisito, è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree “zona a” (Basilicata; Calabria; Campania; Puglia; Sicilia; Sardegna e Molise) e “zone c” (Abruzzo ed altri territori) individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2012-2027 approvata dalla Commissione europea con decisione C (2022) 1545. Non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza della lavoratrice nelle aree svantaggiate appositamente previste nella Carta e il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate.

Nota 8

Per l’anno 2023 si applica il Decreto Interministeriale n. 327 del 16 novembre 2022. Ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, la donna priva di impiego deve essere assunta in un settore o in una professione compresi nell’elencazione del citato decreto.

Nota 9

Incremento netto dell’occupazione: “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro/anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro/anno effettivo dell’anno successivo all’assunzione”. L’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per: dimissioni volontarie del lavoratore; invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore; pensionamento per raggiunti limiti di età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro; licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. L’incremento deve essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro. La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa, mentre si computa il lavoratore sostituito (Circolare INPS n. 111/2013 e 32/2016; Interpello del Ministero del Lavoro n. 34/2014).

Nota 10

Si tratta dell’agevolazione strutturale giovani per la quale a partire dall’anno 2021 la legge di Bilancio 2020 aveva previsto il requisito di età di meno di 30 anni (mentre per tutto l’anno 2020 l’agevolazione poteva interessare i giovani con meno di 35 anni).

Nota 11

Gli incentivi sono subordinati alla circostanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea ai sensi dell’art. 46 L. 24 dicembre 2012, n. 234 ed alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà, come definita dall’articolo 2, paragrafo 18, del regolamento CE 651/2014. Di tali condizioni viene fatta menzione nella comunicazione telematica per l’applicazione del beneficio. In caso di assunzione o proroga a tempo determinato a scopo di somministrazione, le condizioni descritte vanno riferite all’utilizzatore e non all’agenzia.

Nota 12

Gli aiuti di stato che non superano determinati limiti di importo e di durata (c.d. de minimis) sono soggetti a disciplina comunitaria: in particolare un’impresa può ricevere nell’arco di tre esercizi finanziari aiuti di stato nel limite di 200.000 euro (fino a 30.000 euro per impresa operante nel settore pesca, fino a 25.000 euro per impresa del settore agricolo e fino a 100.000 euro se l’impresa esercita attività di trasporto di merci su strada per conto terzi). Per esercizio finanziario si intende il periodo fiscale cioè l’annualità in corso e le due precedenti (Regolamento UE n. 1407/2013 e Circolare INPS n. 102/2014).

Nota 13

Garanzia Giovani è il Piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile che prevede, nei Paesi con un tasso di disoccupazione superiore al 25%, appositi stanziamenti per la realizzazione di misure di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro. Si tratta dei Neet - Not in Education, Employment or Training - dei giovani che non sono impegnati in un’attività lavorativa, non sono inseriti in un percorso scolastico o formativo. In Italia la Garanzia Giovani è attuata attraverso il Programma operativo nazionale (PON) Iniziativa Occupazione Giovani, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nota 14

Si tratta del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Il datore di lavoro che richiede l’incentivo regionale deve, all’atto della presentazione della relativa domanda di accesso, presentare la “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione”, ai sensi dell’art 47 del D.P.R. n. 445/2000 integrata con le informazioni necessarie alla registrazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

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