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AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONI
Giovani Under 36 Anni
Lavoratori interessati
Giovani che, nell’anno 2023, alla data della assunzione non hanno compiuto 36 anni di età (1) e privi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro (2).
Tipologie di rapporto
Tempo indeterminato (pieno o part-time).
Trasformazione a tempo indeterminato (pieno o part-time) di un contratto a termine fermo restando il requisito anagrafico al momento della conversione.
Somministrazione a tempo indeterminato (anche a seguito di trasformazione di contratto a termine a tempo indeterminato) di lavoratore assunto dall’Agenzia di somministrazione anche se la somministrazione verso l’utilizzatore è resa nella forma a tempo determinato. Le tipologie di rapporto che non danno titolo all’esonero sono: l’apprendistato, il lavoro domestico, il lavoro intermittente e dirigenziale.
Misura e durata
L’esonero contributivo spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di euro 8.000 su base annua in 12 quote mensili di euro 666,67 (8.000/12), per 36 mesi (per 48 mesi se l’assunzione avviene in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
Restano dovuti: i premi INAIL; i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria; i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali; i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà; il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria; il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.
Portabilità
Il datore di lavoro che assume, indipendentemente dall’età, a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato fruisce del beneficio contributivo per il periodo residuo fino alla durata complessiva di 36 mesi/48 mesi anche se il successivo rapporto è instaurato in data successiva al 31 dicembre 2023.
Condizioni e compatibilità
Per l’applicazione dell’agevolazione è richiesto:
- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1 (lettere b, c, e, f) e 3 del D. Lgs. n. 150/2015 (3); la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4); che nei 6 mesi precedenti l’assunzione il datore di lavoro non abbia proceduto a licenziamenti individuali per GMO ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva; autorizzazione della Commissione europea (5).
Nel caso di licenziamenti collettivi nei 9 mesi successivi all’assunzione incentivata o licenziamento per GMO di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e con la medesima qualifica, è prevista la revoca ed il recupero dell’esonero.
L’esonero è compatibile con: l’assunzione agevolata disabili, l’incentivo per l’assunzione di lavoratori in trattamento di NASpI e l’agevolazione per sostituzione di maternità/paternità in aziende con meno di 20 dipendenti e la nuova agevolazione dei giovani under 30 Neet ed iscritti al Programma Operativo Nazionale -Pon.
Codici flussi UniEmens
Per esporre il beneficio dovrà essere valorizzato nell’elemento:
• <CodiceCausale>:“EG36” per l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di giovani; “EG48”per l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di giovani presso una sede di lavoro ubicata al Sud; <IdentMotivoUtilizzoCausale> la data di assunzione/trasformazione nel formato AAAAMMGG (8 caratteri); <AnnoMeseRif> l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
• <ImportoAnnoMeseRif>l’importo posto a conguaglio relativo alla specifica competenza.
Per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2023 con riferimento ai mesi pregressi, il recupero del beneficio può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.
Normativa di riferimento
L. n. 197/2022, art. 1, c. 297; L. n. 178/2020, art. 1, c. 10-15; L. n. 205/2017, art. 1, c. 100-105, 107 e 113-114; Circolare INPS n. 40/2018; Messaggio INPS n. 1784/2019; Circolare INPS n. 57/2020; Circolare INPS n. 56/2021, Messaggio INPS n. 3389/2021; Messaggio INPS n. 403/2022 e Circolare INPS n. 57/2023.
Lavoratori interessati
Donne assunte nel 2023 (1):