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LAVORATORI IN CIGS CON ACCORDO DI TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE

Lavoratori interessati

Lavoratori che fruiscono di ulteriori 12 mesi di CIGS oltre al “plafond” previsto nel quinquennio mobile e con uno specifico accordo di transizione occupazionale siglato dalle organizzazioni sindacali presso il Ministero del Lavoro contenente azioni finalizzate alla rioccupazione e all’autoimpiego mediante la partecipazione a corsi e l’inserimento nel programma GOL (garanzia di occupabilità lavoratori).

Tipologie di rapporto

Tempo indeterminato (pieno o part-time).

Misura e durata

L’esonero contributivo spetta nella misura del 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato che sarebbe stato corrisposto al lavoratore per un massimo di 12 mesi.

Condizioni e compatibilità

Per l’applicazione dell’agevolazione è richiesto:

• accordo di transizione occupazionale in cui debbono essere previsti interventi di recupero occupazionale dei lavoratori in esubero e l’utilizzo di politiche attive dirette alla rioccupazione dei lavoratori;

• il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (3);

• la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4); autorizzazione della Commissione europea (5).

Il contributo non spetta ai datori di lavoro che abbiano proceduto:

- nei 6 mesi precedenti all’assunzione a licenziamenti individuali per GMO o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva;

- nei 6 mesi successivi alla assunzione agevolata al licenziamento del lavoratore assunto o al licenziamento collettivo o individuale per GMO di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con l’agevolazione. In questi casi si ha la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Qualora il lavoratore venga riassunto presso un altro datore di lavoro, la revoca non influisce sul quantum e sulla durata del contributo che spetterà comunque per intero.

Codici flussi UniEmens

Per esporre il beneficio si dovrà attendere la circolare applicativa INPS.

Normativa di riferimento

L. n. 234/2021, art. 1, c. 243-247 e D. Lgs. n. 148/2015, art. 22-ter; D.M. 2 agosto 2022 Ministero del Lavoro; L. n. 178/2020, art. 1, c. 324.

Lavoratori interessati

Giovani che alla data della assunzione non hanno compiuto 30 anni di età (10) e privi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro (2).

Tipologie di rapporto

Tempo indeterminato (pieno o part-time).

Trasformazione a tempo indeterminato (pieno o part-time) di un contratto a termine, fermo restando il requisito anagrafico al momento della conversione.

Somministrazione a tempo indeterminato (anche a seguito di trasformazione di contratto a termine a tempo ind.) di lavoratore assunto dall’Agenzia di somministrazione ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Le tipologie di rapporto che non danno titolo all’esonero sono: l’apprendistato, il lavoro domestico, intermittente e dirigenziale.

Misura e durata

L’esonero contributivo spetta nel limite massimo di euro 3.000 su base annua in 12 quote mensili di euro 250 (3.000/12) per 36 mesi fino al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i rapporti di lavoro instaurati o trasformati a tempo indeterminato.

Portabilità

Il datore di lavoro che assume, indipendentemente dall’età, a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato fruisce del beneficio contributivo per il periodo residuo fino alla durata complessiva di 36 mesi.

Restano dovuti: i premi INAIL; i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria; i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali; i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà; il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria; il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

Condizioni e compatibilità

Per l’applicazione dell’agevolazione è richiesto:

- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1 (lettere b, c, e) e 3 del D. Lgs. n. 150/2015 (3);

- la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4);

- che nei 6 mesi precedenti l’assunzione il datore di lavoro non abbia proceduto a licenziamenti individuali per GMO ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;

- che l’assunzione non violi il principio di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato o cessato da un rapporto di lavoro a termine.

Nel caso di licenziamento, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, per GMO del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e con la medesima qualifica del lavoratore incentivato, è previsto il recupero dell’esonero.

Compatibilità con: l’assunzione agevolata disabili; l’incentivo per l’assunzione di lavoratori in trattamento di NASpI e l’agevolazione per sostituzione di maternità/paternità in aziende con meno di 20 dipendenti.

Codici flussi UniEmens

Per esporre il beneficio dovrà essere valorizzato nell’elemento:

• <CodiceCausale>:“GECO” per l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di giovani;

• <IdentMotivoUtilizzoCausale> la data di assunzione/trasformazione nel formato AAAAMMGG (8 caratteri); <AnnoMeseRif> l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

• <ImportoAnnoMeseRif>l’importo posto a conguaglio relativo alla specifica competenza.

Normativa di riferimento

L. n. 205/2017, art. 1, c. 100-105, 107 e 113-114; Circolare INPS n. 40/2018; Messaggio INPS n. 1784/2019; Circolare INPS n. 57/2020 e Messaggio INPS n. 3389/2021.

Lavoratori interessati

Giovani assunti con contratto di apprendistato:

• per la qualifica e il diploma professionale: 15 - 25 anni (I liv.);

• professionalizzante: 18 - 29 anni (II liv.);

• di alta formazione e di ricerca: 18-29 anni (III liv.).

Tipologie di rapporto

Tempo indeterminato (pieno o part-time) con possibilità di recedere con preavviso alla scadenza del periodo di apprendistato.

Misura e durata

Le agevolazioni contributive relative alle assunzioni di apprendisti si differenziano a seconda della tipologia di apprendistato e della dimensione aziendale (v. brochure Confindustria Emilia Area Centro “Contributi Previdenziali 2023”). A decorrere dal 1° gennaio 2022 tutte le tipologie di apprendistato beneficiano delle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie e i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione per gli ammortizzatori in costanza di rapporto.

Durata del contratto di apprendistato minimo 6 mesi - massimo 36 mesi (salvo diverse disposizioni previste dai CCNL).

In caso di conferma a tempo indeterminato al termine della formazione le agevolazioni spettano per ulteriori 12 mesi nella misura precedente la qualificazione (ad eccezione dell’apprendistato di I° livello per il quale si applica l’aliquota piena prevista in via generale per i contratti di apprendistato).

Condizioni e compatibilità

È richiesto:

- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (3);

- la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4).

L’agevolazione è compatibile con la Decontribuzione Sud.

Codici flussi UniEmens

Nel <TipoLavoratore> vanno indicati i seguenti codici: PA Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;

• PB Apprendistato professionalizzante;

• PC Apprendistato di alta formazione e ricerca.

Con riferimento ai lavoratori mantenuti in servizio al termine del periodo di apprendistato si utilizzano i seguenti codici <Qualifica1>:

• W Apprendista professionalizzante operaio; R Apprendista professionalizzante impiegato;

• C Apprendista non professionalizzante operaio;

• D Apprendista non professionalizzante impiegato.

Normativa di riferimento

D. Lgs. n. 81/2015, artt. 41 e ss.; D. Lgs. n. 150/2015, art. 32; Messaggio INPS n. 24/2016, n. 2499/2017 e n. 3028/2016; D. Lgs. n. 185/2016; Circolare INPS n. 108/2018; L. n. 176/2020, art. 15bis, c. 12; L. n. 234/2021, art. 1, c. 645; Circolare INPS n. 87/2021; Messaggio INPS n. 637/2022 e Circolare INPS n. 70/2022.

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