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ACCORDO UE/SINGAPORE: CAMBIO NELLE REGOLE DI ORIGINE
Antonio Petruzzo
Èstato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31 gennaio 2023 (L27) il provvedimento della Decisione n. 2022/01 del Comitato doganale dell’Accordo di Libero Scambio tra l’UE e la Repubblica di Singapore che modifica alcuni elementi del Protocollo 1 del medesimo Accordo. Nello specifico, si fa riferimento a modifiche relative alla definizione della nozione di “prodotti originari”, ovvero il carattere originario delle merci per le esportazioni dall’UE verso Singapore. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2023, come riportato anche dalla comunicazione dell’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli prot. n. 49706RU, il carattere originario delle merci in esportazione verso Singapore può essere autocertificato dagli esportatori unionali soltanto in qualità di “esportatori registrati” (REX) e non più sulla base dello status di “esportatore autorizzato”. Come prova dell’origine preferenziale delle merci in esportazione verso Singapore non sarà più accettata una dichiarazione di origine, rilasciata in fattura da un “esportatore autorizzato”, ma sarà necessaria un’attestazione dell’origine da parte di un esportatore registrato al sistema REX. Si rileva come il sistema REX rientri tra le semplificazioni doganali a disposizione di esportatori e di importatori. L’inserimento in una banca dati europea consente agli operatori economici di autocertificare l’origine preferenziale delle merci direttamente in fattura o su altro documento commerciale che identifica le merci. Con la Circolare n.4/2021, prot. n. 20588/RU del 20 gennaio 2021, l’Agenzia delle Dogane annunciava l’avvio del Portale REX al fine di consentire la presentazione elettronica delle richieste di registrazione alla banca dati REX a far data dal 25 gennaio 2021.
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Tale strumento a disposizione delle aziende va inquadrato in un sistema di digitalizzazione dei servizi doganali, coerente con l’obiettivo di una dogana paperless. Il Portale REX è disponibile all’interno dell’EU Customs Trader Portal (CTP) e ai fini dell’accesso l’operatore economico deve essere in possesso di un codice EORI valido oltre che essere abilitato alla presentazione della domanda di registrazione al REX tramite l’autorizzazione specifica denominata “REXSTP_ EXECUTIVE” da richiedere, in via preventiva, sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM).
L’Accordo di Libero Scambio tra UE e la Repubblica di Singapore, entrato in vigore il 21 novembre 2019, è da considerare il primo con un Paese del Sudest asiatico se si esclude il Giappone. L’accesso al beneficio daziario in importazione tra le parti contraenti è concesso alle merci che risultano in linea con le regole di origine preferenziale contenute nell’Allegato B del Protocollo 1 dell’Accordo. Queste regole stabiliscono le lavorazioni sufficienti a cui devono essere sottoposte le merci non originarie per poter essere considerate di origine preferenziale UE / Singapore. con la revisione dell’accordo con Singapore si manifesta un cambio di paradigma all’interno della prova dell’origine preferenziale con un’evoluzione che considera il passaggio dall’Esportatore Autorizzato all’Esportatore Registrato per una più rapida assunzione della qualifica.
In questa rubrica, già in passato, si è affrontato il nodo dell’interdittiva antimafia, misura di prevenzione amministrativa che con il tempo è divenuta decisamente gravosa per chi la subisce.
Argomento certo spinoso, che deve tener conto, da un lato, di comprensibili esigenze di sicurezza e ordine pubblico, e allo stesso tempo, della tutela della persona, della presuzione d’innocenza, delle possibili indebite dilatazioni di una misura che, seppure amministrativa e non penale, ha effetti devastanti.
Si torna sul tema per una verifica, a distanza di poco più di un anno, degli effetti pratici delle riforme introdotte dal D.L 152/2021, che ha modificato il Codice Antimafia, per quanto qui interessa agli artt. 92 e 94. In particolare la riforma ha introdotto, quali novità più interessanti, la necessaria