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ODV iscritte nei registri regionali
Le Associazioni di Volontariato iscritte possono esercitare solo le attività c.d. “marginali”, tassativamente elencate nel decreto ministeriale1 emanato per previsione della corrispondente Legge Quadro. Se invece svolgono anche altre attività che hanno i caratteri fiscali dell’«impresa commerciale» e che non sono strettamente connesse al proprio compito istituzionale, anche se sono svolte solo per raccogliere fondi, perdono la qualifica di e.n.c. e subiscono la cancellazione dal Registro regionale delle ODV.
Attività marginali consentite alle ODV
Attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza di campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato
Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario
Cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario
Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale
Attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione
1 D.M. 25/5/1995 (Pubblicato nella «Gazz. Uff.» del 10 giugno 1995, n. 134).
La lettura della previsione contenuta nella Legge Quadro va fatta in modo restrittivo, anche perché l’orientamento attuale del legislatore (come la recente manovra anti crisi2) conferma la fruibilità delle agevolazioni solo in presenza delle attività istituzionali eventualmente integrate dai proventi da convenzioni, e solo da quelle precitate «marginali», e non di altre attività commerciali.
Le ODV sono anche ONLUS di diritto se e fino a quando sono iscritte nel Registro regionale e possono fruire di maggiori agevolazioni fiscali3 rispetto a quelle delle ONLUS: a) esenzione da imposta di registro per gli statuti e per gli atti in genere4 (rispetto all’imposta fissa delle ONLUS); b) possibilità di operare fuori campo IVA5; c) esenzione da imposta sulle successioni e donazioni6; d) esenzione da IRES per i proventi derivanti da attività economiche marginali (rispetto al regime ordinario o esenzione delle ONLUS), qualora sia documentato il loro totale impiego istituzionale7; e) esonero dalla tenuta della contabilità istituzionale da ONLUS con tenuta di un semplice rendiconto8 .
2 D.L. 29/11/2008 n. 185, art. 30 comma 5, conv. in L. 28/1/2009 n. 2. 3 Legge 11 agosto 1991 n. 266, art. 8 primo, secondo e quarto comma. Il terzo comma non è mai stato attuato. 4 Legge 11 agosto 1991 n. 266, art. 8 primo comma. 5 Legge 11 agosto 1991 n. 266, art. 8 secondo comma. 6 Legge 11 agosto 1991 n. 266, art. 8 secondo comma. 7 Legge 11 agosto 1991 n. 266, art. 8 quarto comma. 8 D.P.R. 29/09/1973 n. 600, art. 20 bis quarto comma.