Il Mito dell'Universalita dei diritti umani

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Gaspare Serra Il Mito dell'Universalità dei Diritti Umani

Gaspare Serra

IL MITO DELL’ “UNIVERSALITA’” DEI DIRITTI UMANI

“IMPERIALISMO” O “PLURALISMO” CULTURALE (E MORALE)?

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Gaspare Serra Il Mito dell'Universalità dei Diritti Umani

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QUAL’E’ FONDAMENTO PER I DIRITTI DELL’UOMO? La “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” del 1948 (cd. Dudu) enuncia una lunga serie di diritti umani senza mai indicarne, però, il fondamento ultimo (o la ragion d’essere). Perché mai, allora, riconoscere tali diritti come “universali” (spettanti all’intera Umanità)? Dove traggono fondamento i “presunti” caratteri distintivi dei diritti umani (ossia il loro essere “fondamentali”, “universali”, “inviolabili” e “indivisibili”)?

DIO COME FONDAMENTO DEI DIRITTI UMANI? Alison Renteln, nell’opera “International Human Rights”, distinse tre possibili fondamenti dei diritti umani:

1- l’autorità divina; 2- la legge di natura; 3- e la ratifica internazionale dei trattati (ossia l’accordo o “consenso” degli Stati). Molti autori così, tra cui Michael Perry, rintracciarono il fondamento dei diritti umani direttamente in Dio: solo pensando agli uomini come opera di Dio (e, per ciò stesso, “sacri”) vi sarebbero ragioni per credere nell’“universalità” e nell’“inderogabilità” di tali diritti, volti a proteggere proprio la dignità di tale essere sacro. In tale ottica non stupisce più di tanto leggere nella “Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America” (del 4 luglio 1776) quanto segue: “Reputiamo di per sé evidentissime le seguenti verità:

4- che tutti gli uomini sono stati creati uguali; 5- che il Creatore li ha investiti di certi diritti inalienabili; 6- e che tra questi vi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità”. Ancor oggi, del resto, nel Preambolo della “Carta araba dei diritti dell’uomo” (adottata dal Consiglio della Lega degli Stati Arabi il 15 settembre 1994, ma non ancora in vigore) si legge: “premessa la fede della Nazione Araba nella Dignità dell’uomo, sin da quando Allah l’ha onorata...”. Nella “Dichiarazione del Cairo” (approvata dalla XIX Conferenza islamica dei ministri degli esteri), inoltre, si afferma che:

7- il fondamento dei diritti umani (definiti “comandamenti divini vincolanti, ex art. 2 e 10) si trova nella religione islamica;

8- e i diritti umani possono essere esercitati solo in conformità alla “sharia” (ex art. 2, 7, 12, 16, 19 e 22).

Il limite principale di questa tesi, però, è quello:

9- da un lato, di condurre a una sorta di “idolatria dei diritti umani” (fatti coincidere, per lo più, con i principali valori condivisi dalle tre grandi religioni monoteiste e creazioniste del mondo);

10- dall’altro, di far perdere di validità universale gli stessi (risultando difficile che diritti strettamente legati ad una specifica e parziale visione religiosa possano rivolgersi all’intera umanità!).

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Il pericolo maggiore, dunque, è quello:

11- di considerare i diritti umani come una sorta di “nuova religione dell’umanità”; 12- e di trasformare la loro difesa in una sorta di “neo-crociata”, possibile foriera di contrapposizioni ideologiche, di manifestazioni di intolleranza e di conflitti tra civiltà!

LA LEGGE DI NATURA COME FONDAMENTO DEI DIRITTI UMANI? Le principali teorie sulla fondazione dei diritti dell’uomo si basano, allora, sull’idea dell’esistenza di una “legge naturale”, di cui i diritti umani rappresenterebbero un’espressione, un elemento “intrinseco”. Tali teorie (di matrice “occidentale” e “giusnaturalista”) propugnano l’idea dell’esistenza di un “nucleo essenziale” di diritti e libertà che apparterrebbero all’uomo in quanto tale, prescindendo:

1- sia dalla credenza o meno nell’esistenza di un Dio e nel creazionismo; 2- sia dall’esistenza o meno di un dato diritto positivo (dunque, dalla volontà degli Stati). I “diritti umani”, così, diverrebbero sinonimo di “diritti naturali”, concetto di origine ben più antica: furono i filosofi greci (Aristotele e gli stoici su tutti) ad affermare per primi l’esistenza di un “diritto naturale” come insieme di norme di comportamento la cui essenza l’uomo ricava dallo studio delle leggi naturali (cd. “ giusnaturalismo”). Immanuel Kant, nelle opere “Fondazione della metafisica dei costumi” (1785) e “Metafisica dei costumi” (1797), in un’ottica più razionalistica e moderna, individuò nella “dignità della persona” (o “dignitas”) il fondamento ultimo del riconoscimento universale dei diritti umani. La dignità dell’uomo consisterebbe in un “valore intrinseco assoluto” che imporrebbe a tutti gli altri esseri umani il rispetto sia della propria persona che della persona altrui: “il rispetto che ho per gli altri -scrive Kant- è il riconoscimento della dignità che è negli altri”.

Il limite principale delle teorie giusnaturaliste, però, è:

13- in primo luogo, l’assoluta incontrovertibilità di ogni assunzione metafisica. Questa, infatti, presupporrebbero una definizione univoca almeno dei concetti di legge di natura, di natura umana e di dignità della persona, definizione ancor oggi problematica da realizzare a livello universale;

14- in secondo, il rischio di trasformare i diritti umani in una sorta di comandamenti di una “nuova religione laica”!

NESSUN “FONDAMENTO ASSOLUTO” E’ POSSIBILE PER I DIRITTI DELL’UOMO! Date queste premesse, molti autori giungono a negare alcun fondamento “metafisico” (o “assoluto”) dei diritti dell’uomo! Nell’opera “Una ragionevole apologia dei diritti umani” (Feltrinelli, Milano, 2003) Michael Ignatieff sostiene che i diritti umani non possono essere considerati come un’espressione normativa della natura umana: in un certo senso, anzi, sono contro natura!

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La moralità umana e i diritti umani, infatti, rappresenterebbero un tentativo di correggere e contrastare le tendenze naturali che abbiamo scoperto in quanto esseri umani: “non c’è niente di sacro negli esseri umani -sostiene Ignatief-, niente a cui spetti di diritto venerazione o rispetto incondizionato”. Secondo Norberto Bobbio i diritti dell’uomo nascono gradualmente in un contesto storico ben determinato, attraverso “lotte per la difesa di nuove libertà contro vecchi poteri”. Definire certi diritti naturali, fondamentali, inalienabili o inviolabili significa, dunque, usare “formule del linguaggio persuasivo” che possono avere la funzione pratica di dare maggior forza retorica a un documento politico, ma che “non hanno nessun valore teorico”. Ogni ricerca di fondamento assoluto, dunque, è infondata! Come è possibile, del resto, trovare un fondamento assoluto in diritti:

3- di cui non si ha una nozione precisa (la stessa espressione “diritti dell’uomo” è di per sé molto vaga) 4- e così eterogenei e in conflitto tra loro (essendo molti in concorrenza, ad esempio il diritto a non essere torturati e quello alla sicurezza)? Due diritti antinomici, infatti, non possano avere un fondamento assoluto: un diritto e il suo opposto non possono essere entrambi inconfutabili! I diritti umani, inoltre, rappresentano una “classe variabile”, ovvero mutano nel tempo assieme alle condizioni storiche. Diritti considerati assoluti nel passato (come la proprietà nella Dichiarazione francese del 1789) sono stati assai limitati dalle dichiarazioni contemporanee, a dimostrazione dell’inesistenza di diritti per loro natura “fondamentali”. Allo stesso modo, nel futuro potrebbero essere ritenuti fondamentali diritti (come quello all’ambiente o alla vita animale) che tali oggi non sono! Ciò, dunque, rende difficile rintracciare un “fondamento assoluto” in diritti storicamente “relativi”!

IL “CONSENSO DEGLI STATI” UNICO FONDAMENTO DEI DIRITTI UMANI Secondo autori come Bobbio o Ignitieff, in conclusione, l’unico fondamento possibile per i diritti umani è quello “storico” (e politico) del “consenso” tra i principali soggetti della Comunità internazionale, ossia gli Stati (manifestato attraverso la ratifica di trattati internazionali, nella specie sui diritti dell’uomo). Sostiene Ignatieff: occorre “smettere di pensare che i diritti umani siano delle specie di briscole” al di sopra della politica oppure “il credo universale di una società globalizzata, o una religione secolare” e, piuttosto, bisognerebbe interrogarsi su ciò a cui servono tali diritti. I diritti umani vanno ridotti a mere norme giuridiche: non devono essere considerati una religione bensì il tentativo di indicare i valori e i disvalori che tutti gli Stati dovrebbero assumere come criteri nella loro azione. Riconoscere un fondamento “consensualistico” ai diritti umani, però, comporta inevitabilmente la rinuncia a ogni pretesa di “universalità” degli stessi (essendo il loro fondamento legato alle esigenze ed agli interessi degli Stati, per loro natura mutevoli). Ed è questo l’aspetto più delicato e rivoluzionario, ma pragmatico e realistico, di questa prospettiva.

“UNIVERSALITA’” DEI DIRITTI UMANI: COSTRUZIONE DI UN MITO…

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Il diritto internazionale, dalla Dudu in avanti, ha sempre ribadito il carattere “universale” dei diritti umani. Questi diritti, dunque:

15- si rivolgerebbero all’intera Umanità (che dovrebbe beneficiare degli stessi); 16- e imporrebbero agli Stati precisi parametri di valutazione della legittimità internazionale della propria condotta (questi, nell’esercizio dei propri poteri sovrani, dovrebbero garantire la non ingerenza statale nell’esercizio individuale di tali diritti). Ma ha davvero senso parlare di “universalità” dei diritti dell’uomo? Quanto è “reale” (o, meglio, “possibile”) questa pretesa “universalità”? Questi parametri di condotta per gli Stati, in altri termini, sono interpretati e applicati uniformemente in ogni parte del mondo?

Profonde e radicate appaiono, piuttosto, le differenze nell’interpretazione e nell’attuazione dei diritti umani nel mondo.

Da un punto di vista filosofico:

17- mentre l’Occidente è legato ad una concezione “giusnaturalistica” dei diritti umani, in base alla quale questi sono connaturati alla persona umana e prescindono dalle leggi statuali (ogni Stato è tenuto al loro rispetto e lo Stato che li viola può legittimamente essere contestato dai suoi cittadini);

18- i paesi di tradizione socialista (la Cina su tutti) sono legati a una concezione più “statalista” dei diritti dell’uomo, ritenuti esistenti solo nella misura in cui riconosciuti da leggi dello Stato (non preesistendo allo stesso, ogni Stato sarebbe sovrano sia nel definirli sia eventualmente nel limitarli o circoscriverli in ragione di interessi pubblici o superindividuali).

Da un punto di vista politico:

a.a-. mentre in Occidente si tende a privilegiare i diritti civili e politici, rivendicati originariamente come risposta allo strapotere dello Stato assoluto;

a.b-. nei paesi in via di sviluppo si presta per evidenti ragioni maggiore attenzione ai diritti economici, sociali e culturali, ritenuti intrinsecamente primari rispetto a quelli civili e politici (il diritto a nutrirsi, al lavoro ed alla casa sono per loro natura prioritari rispetto al diritto al voto ed alle libertà personali).

Da un punto di vista religioso:

19- mentre nei paesi cristiani il rispetto della persona è un principio cardine dello Stato di diritto; 20- in molti paesi islamici (e tendenzialmente teocratici), invece, è il rispetto dei principi religiosi (della “sharia”) precondizione essenziale per il rispetto della persona. Solo un buon fedele musulmano, in pratica, può legittimamente vantare per sé tali diritti! Ciò spiega perché nella “Dichiarazione del Cairo” (approvata dalla XIX Conferenza islamica dei ministri degli esteri) si afferma che il fondamento dei diritti umani va individuato nella religione islamica, alla luce della quale vanno interpretati i diritti umani.

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Tali differenti visioni dei diritti dell’uomo spingono a ritenere un “mito” parlare di “universalità” di tali diritti: l’universalità non si è affatto realizzata e, tutt’al più, può porsi come un possibile traguardo futuro!

La pretesa di “uniformare” universalmente le culture dei diritti umani, piuttosto, può nascondere in sé seri pericoli, quali il rischio di trasformare la difesa di tali diritti (ricordiamo, di matrice “occidentale” e “giusnaturalistica”):

21- in una forma di “imperialismo culturale” con cui ambire ad imporre nel mondo una sola cultura e morale (come in una sorta di “tirannia di una maggioranza etica”);

22- e in un pretesto utile finanche per giustificare il ricorso alla guerra (o, più in generale, all’uso della forza) come strumento di difesa dei diritti umani ovunque siano minacciati e di esportazione del modello di libertà e democrazia occidentale in ogni parte del mondo (sorvolando sul fatto che è la guerra in sé a rappresentare la più grande violazione della dignità umana!).

Il vizio originario della dottrina occidentale dei diritti umani, del resto, è che essa poggia le propria fondamenta ideologiche su una Carta, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, tutt’altro che espressione di valori “universali”, bensì palesemente messaggera di una visione etica e culturale prettamente occidentale. I diritti sanciti nella Dudu, difatti, hanno un’indiscussa matrice cristiana e illuministica, trovando in S. Paolo e in alcuni filosofi europei gli immaginari precursori ideali. La Dichiarazione del ’48 rappresenta, anzi, proprio il prodotto dell’“individualismo liberale” (solo in parte mitigato da qualche influenza sovietica), non a caso frutto del lavoro di un Comitato incaricato di redigere il testo della Carta composto prevalentemente da rappresentanti di paesi occidentali (molti stati del mondo, così, non essendo ancora nemmeno stati costituiti all’epoca, non hanno partecipato a tali lavori). Per questo il professore Andrea Rigon arrivò a definire i diritti umani sanciti nella Dudu “un regalo della cristianità e della razionalità illuminista al mondo”! La Dudu, in conclusione, non rappresenta valori comuni mondiali bensì costituisce “una dichiarazione monista che si auto-eleva a legge universale, sebbene sia l’espressione di una limitata parte dell’umanità”, concluse Rigon. Come può, dunque, rappresentare un “ethos globale” una Carta, più che rispettosa della pluralità di culture e dei popoli, sorta da un compromesso raggiunto tra poche potenze mondiali (Stati Uniti, Europa e Urss)?

L’ “UNIVERSALISMO MINIMALISTA” UNICA ALTERNATIVA ALL’UNIVERSALITA’ ASSOLUTA DEI DIRITTI UMANI Una ragionevole alternativa sia all’universalità assoluta dei diritti umani sia al contrapposto “relativismo etico globale” appare la teoria dell’“universalismo minimalista”, prospettata da Michael Ignatieff (direttore del “Carr Center of Human Rights Policy” di Harvard). Di fronte ad una Comunità internazionale irrimediabilmente divisa sul terreno dei diritti umani (incapace di fornire una definizione universalmente condivisa dei diritti umani), Ignatieff propone la rinuncia ad ogni pretesa universalistica in nome della ricerca comune di un “consenso politico minimo” intorno ad alcuni diritti umani essenziali più universalmente possibile condivisibili. Lo studioso americano suggerisce di superare l’empasse attuale ricercando alcuni minimi ed essenziali punti di convergenza della Comunità internazionali nel rispetto delle specificità storico-culturali dei vari Paesi. Ridotti “all’essenza”, infatti, i diritti dell’uomo cesserebbero di rappresentare presso le culture diverse dalla nostra un’intrusione “neoimperialista”: un’imposizione dello stile di vita, dei valori e della visione del mondo tipicamente occidentale.

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I diritti umani assumerebbero un carattere meno “imperiale” se diventassero più “politici”, se fossero percepiti non come un linguaggio per proclamare “verità assolute” bensì come uno strumento per la soluzione dei conflitti e la tutela degli individui dagli abusi di potere. Questo “nucleo ristretto” di principi e precetti minimi individuati dagli Stati, risulterebbe universalmente condiviso se al contempo:

23- compatibile con un’ampia varietà di modi di vivere e di pensare (col “pluralismo” cui abbiamo fatto cenno); 24- senza, al contempo, rinunciare a apprestare una tutela ai fondamenti essenziali della dignità umana ovunque nel mondo. Più concretamente, risponderebbero a questi requisiti solo quei diritti che si limitassero a definire “libertà da” (ovvero “libertà negative”, a protezione della capacità d’azione dell’individuo) senza indicare “libertà di” (ovvero “libertà positive”). Filtrare la “quintessenza occidentale” della teoria dei diritti dell’uomo può rappresentare l’unico compromesso possibile per superare le divisioni tra le diverse Civiltà senza per questo giungere ad alcuno “scontro di Civiltà”! Lo sforzo apprezzabile dell’universalismo minimalista è quello di tentare di conciliare:

25- l’universalità dei diritti umani; 26- con l’ineliminabile “pluralismo culturale e morale” che contraddistingue la Comunità internazionale. Ignatieff, infatti, non abbandona affatto la prospettiva universalistica, indicata però solo come un traguardo possibile.

Quali sarebbero questi “valori universalmente condivisi”? Tale nucleo essenziale dei diritti umani potrebbe pacificamente farsi coincidere con le più gravi violazioni dei diritti dell’uomo, su cui ampio e unanime è la condanna internazionale, quali:

27- il genocidio; 28- la discriminazione razziale (in specie, l’apartheid); 29- la tortura e i trattamenti inumani o degradanti; 30- e il mancato riconoscimento del diritto dei popoli all’autodeterminazione. Intorno a questi valori sarebbe possibile formare un accordo tendenzialmente tra tutti gli stati del mondo. Nulla impedirebbe, inoltre, la maturazione nel tempo (a cui possono contribuire, al contempo, processi sia di “regionalizzazione” che di “settorializzazione” dei diritti umani) di una convergenza sul riconoscimento su scala universale di un nucleo sempre più ampio di diritti, quali quello alla vita, all’alimentazione, all’accesso all’acqua, alla protezione sanitaria, alla sicurezza, alla libertà di manifestazione del pensiero o alla partecipazione dei cittadini alle scelte dei propri governi tramite libere elezioni… Da tali premesse, il filosofo Alessandro Ferrara è arrivato a proporre una Seconda Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la quale risponda pienamente alla funzione di identificare quei pochissimi diritti “genuinamente fondamentali”, formulati in un “linguaggio neutrale” rispettoso delle diversità culturali tra i popoli. Un traguardo forse ancora troppo prematuro e ambizioso per essere perseguito, ma verso il quale -c’è da scommetterela Comunità internazionale prima o poi dovrà rivolgersi…

Gaspare Serra (Università degli Studi di Palermo - Giurisprudenza):

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