Progetto editoriale: Paz e INAIL Direzione redazionale: Michele Frascaro Direzione creativa: Danilo Scalera, Matteo Serra Foto (pag. 3, 4-5, 6-7, 8, 10-11, 19): Salvatore Bello Hanno collaborato: Claudia Pastorelli Giuseppe Paradies Donato De Girolamo Pasquale Carluccio Anna Maria Tondi Manuale realizzato con finanziamento INAIL convenzione del 23 aprile 2009 ed aggiornato con il Decreto Legislativo n. 106/09
per informare e formare QUANTE VITTIME E QUANTI INFORTUNI SUl LAVORO POTREBBERO ESSERE EVITATI CON UNA SEMPRE PIù EFFICACE AZIONE DI PREVENZIONE, e con la rigorosa e puntuale applicazione delle norme e delle misure tecniche ed organizzative già a disposizione. Il livello di attenzione, di comune sensibilità sociale e civile al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro va tenuto alto. La battaglia contro gli infortuni e le malattie professionali può essere vinta con una sempre più solida cultura della sicurezza, con sistematiche campagne di informazione e di sensibilizzazione, con la diffusione di buone pratiche e la valorizzazione degli esempi migliori”. Così Giorgio Napolitano, il Presidente della Repubblica, ha voluto riportare
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nuovamente alla ribalta il fenomeno degli infortuni sul lavoro, in occasione della giornata nazionale indetta dall’ANMIL. Parole che risuonano come un severo monito nei confronti di tutti gli attori, Istituzionali e non, coinvolti nel mondo del lavoro. Parole rivolte a tutti, ognuno per le sue competenze e che invitano ad insistere sulla strada della prevenzione come strumento per accrescere la cultura del lavoro sicuro nel nostro Paese. Parole che si sposano perfettamente con “Piccoli cantieri: luoghi in sicurezza”, questo progetto di informazione e sensibilizzazione che la sede INAIL di Lecce
ha voluto realizzare come momento di aggiornamento rivolto agli operatori delle strutture tecniche dei Comuni del sud Salento, e come stimolo per tutti gli altri attori del cantiere. Si è scelto, non a caso, il comparto dell’edilizia che è quello in cui ogni giorno muore un lavoratore, quello dove si registrano le conseguenze più gravi di un infortunio, quello in cui si annida maggiormente la piaga del lavoro nero. L’attività di prevenzione condotta dall’INAIL ha incontrato con enorme favore il progetto presentato da Paz, con cui in un recente passato l'INAIL ha già fattivamente collaborato in un’altra occasione e che ha visto nelle scuole e nei comuni della provincia di Lecce tecnici specialisti affrontare problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro. Si può, anzi, dire che questo progetto rappresenta la naturale prosecuzione di “Lavorare in sicurezza”, perché nasce da una precisa motivazione emersa proprio durante gli incontri svolti nella precedente iniziativa, in cui emerse una richiesta da parte dei cittadini del sud Salento di maggiori occasioni di informazione in un territorio che dice di sentirsi “lontano” dalla città capoluogo. Un territorio che spesso diventa lontano anche da qualsiasi forma di controllo e ispezione nei cantieri: ecco dunque que-
sto progetto, pensato con l’obiettivo di offrire uno strumento in mano ai cittadini e ai tecnici, affinché diventino quanto prima un presidio di sicurezza. Un’azione di informazione, di sensibilizzazione e di prevenzione. Crediamo che l’informazione sia uno strumento fondamentale in mano ai lavoratori e, più in genere, al cittadino. Questo lavoro contiene un aggiornamento sulla normativa da poco modificata e un’occasione informativa di sensibilizzazione sull'argomento. Per conoscere non solo tutti i documenti che bisogna preparare per avviare un cantiere, ma quei comportamenti che è opportuno adottare per offrire le massime condizioni di salubrità e di sicurezza ai lavoratori presenti in cantiere, prevenendo eventuali situazioni di pericolo. Uno strumento che mettiamo a disposizione delle amministrazioni comunali, dei tecnici comunali, degli architetti, degli ingegneri, dei geometri che operano nel sud Salento, delle imprese edili e dei lavoratori. In una sola parola: uno strumento che consegniamo nelle mani dei cittadini. Perché la sicurezza nei luoghi di lavoro è una questione di civiltà che investe ognuno di noi. Nessuno escluso. Il Direttore INAIL - sede di Lecce Il Presidente di P.A.Z.
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Lavorare in sicurezza: un affare di tutti Ogni anno facciamo il conto di quanti lavoratori hanno perso la vita in un cantiere, in una fabbrica, o nelle campagne, come se questi uomini fossero parte di un contingente militare chiamato a combattere in un territorio di guerra. Eppure, sono semplici padri di famiglia, o figli, caduti durante lo svolgimento del loro lavoro.
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Più di ottocentomila denunce di infortunio, 1.120 morti; circa trentamila denunce di malattie professionali di cui 5.400 casi di malattie professionali con esiti di inabilità permanente e 280 con esiti mortali. Queste sono le ultime cifre ufficiali prodotte dall’INAIL e riferite al 2008; a queste cifre va aggiunto un altro elemento: la mancata sicurezza nei luoghi di lavoro produce un costo annuale che si ripercuote su tutta la società italiana, pari a 45 miliardi di euro l’anno. Ci sono poi i lavoratori stranieri, per i quali le cifre ufficiali parlano di 143.561 casi di infortuni sul lavoro, e 176 casi di infortuni mortali nel 2008. Parliamo di infortuni “denunciati”: quello che risulta dalle tabelle ufficiali dell’INAIL è un dato significativo, ma pur sempre parziale: mancano i lavoratori “invisibili”, quelli che lavorano in nero,
che spesso restano coinvolti in incidenti sul lavoro, anche gravi. “Un fenomeno che resta dolorosissimo, inquietante e inaccettabile per una società che vuole dirsi civile”: così Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica, in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro celebrata l’undici ottobre 2009 in ogni provincia italiana. è la prima volta dal 1951 che nel nostro Paese il numero dei morti per infortunio sul lavoro è sceso al di sotto della soglia dei 1.200 casi in un anno, anche se, quelle odierne restano pur sempre cifre inaccettabili.
2006 89 infortuni mortali
2006 41.642 infortuni
2007 79 infortuni mortali
2007 41.315 infortuni
2008 75 infortuni mortali
2008 39.425 infortuni
Edilizia: un morto al giorno in cantiere Infortuni sul lavoro in Italia 2006-2008 2006 2007 2008
927.998 912.410 874.940
Infortuni mortali in Italia 2006-2008 2006 1.302 2007 1.207 2008 1.120 Infortuni sul lavoro in Italia 2006-2008 SETTORE COSTRUZIONI* 2006 90.364 2007 87.421 2008 74.843 Infortuni mortali in Italia 2006-2008 SETTORE COSTRUZIONI* 323 270 195 * casi denunciati e indennizzati a tutto il 30 aprile 2009
Il settore delle costruzioni resta uno dei comparti con indice di frequenza tra i più elevati in termini di infortuni mortali e di infortuni, specie con postumi di inabilità permanenti. È vero che si tratta di un settore in cui è molto richiesto l’intervento manuale del lavoratore in operazioni in cui diventa naturale il contatto tra il lavoratore stesso e i diversi fattori di rischio presenti all’interno di un cantiere. è pur vero che proprio in un cantiere edile i luoghi di lavoro variano di continuo, ora dopo ora, sia in termini di attrezzature e macchine impiegate, che di materiali presenti e di lavoratori operanti. Ciò, conseguentemente, comporta la presenza di elementi di rischio in zone del cantiere che poco prima erano del tutto sicure. Tutto questo rende indispensabile il massimo contributo da parte di tutte le figure coinvolte nella gestione del cantiere e della sua sicurezza, a partire dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice che, molto spesso
per economizzare sul costo dei dispositivi individuali e collettivi di protezione, contribuisce ad aumentare la gravità dell'infortunio, per finire al lavoratore che, pur essendo dotato dei suddetti dispositivi, non li utilizza, mettendo a rischio la propria incolumità in caso di infortunio. Non si tratta quasi mai di fatalità, ma è la conseguenza di una mancata organizzazione del lavoro, di un'errata o sottostimata valutazione del rischio esistente, di una scarsa formazione e informazione dei committenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori. Nel 2008, il rapporto INAIL ci consegna 89.254 casi di infortuni in cantieri edili, e ben 235 casi di infortuni mortali: in un anno ci sono 240 giorni lavorativi; 235 sono i morti in un anno nel solo settore delle costruzioni; ciò significa che in Italia, ogni giorno, almeno un lavoratore perde la vita in un cantiere edile. MANUALE PICCOLI CANTIERI | 7
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non vengono indossati gli occhiali protettivi, le mascherine antipolvere, le cuffie antirumore durante le operazioni svolte con attrezzature elettriche pericolose, come la sega circolare, piegaferri, taglia tufi, betoniera
non vengono usati i caschi di protezione sotto i ponteggi o nel raggio di azione delle gru e degli apparecchi di sollevamento
Le situazioni pi첫 frequenti
molti operai indossano scarpe antinfortunistiche usurate
non vengono utilizzate le imbracature nei lavori rischiosi ad alta quota
Il dato definitivo del 2008 casi denunciati e indennizzati a tutto il 30 Aprile 2009 SETTORE COSTRUZIONI: INFORTUNI ITALIA
PUGLIA LECCE
74.843
3.608 668
SETTORE COSTRUZIONI: INFORTUNI MORTALI ITALIA
PUGLIA LECCE
195
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senza protezione Ci sono casi in cui mancano anche i dispositivi di protezione collettiva, la cui assenza deve essere rilevata dell’impresa e da chi è preposto al controllo della sicurezza.
La mancanza più eclatante è spesso determinata dai parapetti, in riferimento ai lavori in quota; parapetti completamente assenti, o privi di alcuna efficacia, pur se montati. E poi altre mancanze: ponteggi, scale, passatoie, recinzioni, segnaletica di sicurezza, cassetta di primo soccorso e dei servizi igienici adoperati in cantiere. Con cadenza quotidiana, ci troviamo di fronte ad immagini che dovrebbero far paura a chiunque: operai, a cinque-dieci metri di altezza, su impalcature irregolari, ponteggi che sono montati in modo sbagliato o incompleto, con l’utilizzo improprio di tavoloni di legno, o ponteggi ancorati male agli edifici, o appoggiati impropriamente a terra. Situazioni, queste, che espongono i lavoratori a pericolose cadute dall’alto.
Infortuni sul lavoro NEI CANTIERI EDILI in provincia di Lecce
2008
668 infortuni
2007
790 infortuni
2006
764 infortuni
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Infortuni mortali in provincia di Lecce - settore costruzioni (2006-2008)
• 2006 - 3 mortI • 2007 - 5 mortI • 2008 - 2 mortI
non sono una fatalità Muore travolto da una schiacciasassi in retromarcia; muore un operaio, caduto a terra da un muro alto due metri; morti in un incidente stradale, di ritorno dal cantiere; morto schiacciato da una parete prefabbricata; morto decapitato dalla lama di un escavatore; perde l’equilibrio, cade dal tetto e muore; morto colpito al torace dalla pala meccanica guidata dal figlio. Ogni giorno rischiamo di trovare un trafiletto di questo tipo sulle pagine dei giornali, nazionali come locali. A poche settimane dalla fine del 2009 la triste contabilità dei morti nei cantieri edili ha raggiunto circa 150 casi.
Occhio alla cronaca, poi, perché spesso, queste tragedie vengono descritte come frutto di un destino beffardo. La risposta in queste parole: “L’infortunio sul lavoro non può essere considerato come una fatalità che irrompe all’improvviso e quasi casualmente nella vita lavorativa”; farsi male durante lo svolgimento dell’attività lavorativa non rappresenta “una calamità che viene dall’esterno”, bensì “la conseguenza statisticamente prevedibile della condizione in cui si svolge e si organizza il lavoro” (Gianfranco Fini, Presidente della Camera dei deputati).
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CAUSE Infortuni mortali SETTORE COSTRUZIONI gennaio/dicembre 2008
QUESTO è UN CANTIERE Un cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato semplicemente “cantiere”, è qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile. Quando siamo coinvolti nella realizzazione di una di queste operazioni, dobbiamo prestare la massima attenzione al rispetto delle norme: sia nell’adempiere ai vari passaggi burocratici ma, ancor più, nel compiere tutte quelle attività che possono prevenire il verificarsi di incidenti ai lavoratori presenti all’interno del cantiere.
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e?
il gegneria civ in i d o i il d e lavori Quali sono i
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> QUESTO non è UN CANTIERE Le disposizioni del titolo IV (cantieri temporanei e mobili) non si applicano alle attività riportate in questa pagina. • Lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; • Lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; • Lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze delle miniere...; • Lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; • Attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi...; • Lavori svolti in mare; • Attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuano riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile; • Lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile ; • Operazioni e servizi portuali, operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale.
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glossario Piccoli cantieri
L’impresa affidataria
Cantieri con meno di 200 uomini-giorno, e in cui non si registra la presenza di rischi particolari.
È l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
Il committente Il committente è il soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente é il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.
Il responsabile dei lavori Il responsabile dei lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti più specificatamente legati alla gestione della sicurezza nelle varie fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, ad esso attribuiti dal testo unico; per i lavori pubblici il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.
Il coordinatore per la progettazione (CSP) È il soggetto incaricato dal committente/responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei seguenti compiti essenziali (art. 91): • redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) • predisposizione del fascicolo con le caratteristiche dell’opera (una sorta di manuale di uso e manutenzione dell’opera realizzata) • coordinamento di tutte le attività riguardanti le scelte tecnicoorganizzative delle lavorazioni.
Gli uomini- giorno È l’entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera. MANUALE PICCOLI CANTIERI | 18
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) è il soggetto incaricato, dal committente/responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei seguenti compiti essenziali (art. 92): • verifica che le imprese esecutrici rispettino le indicazioni del PSC • verifica l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS) • aggiorna il PSC adeguandolo all’evoluzione del cantiere • esplica le funzioni del CSP nei piccoli cantieri privati in assenza di permesso di costruire (importo inferiore a euro100.000 ed un’impresa esecutrice). Tale soggetto non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.
L’impresa esecutrice È l’impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.
Il lavoratore autonomo È la persone fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.
Il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera È un documento predisposto dal coordinatore per la progettazione, che contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
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2.
il committente o il responsabile dei lavori
Chi è il committente? In ogni famiglia, quasi ogni anno si pone l'esigenza di realizzare lavori di manutenzione della propria abitazione; spesso si decide di affidare “in economia” lo svolgimento di questi lavori, rivolgendosi all'operaio amico che, nei ritagli di tempo, realizza il lavoro, adottando strumenti e attrezzature non a norma. Se in queste circostanze un lavoratore dovesse essere coinvolto in un infortunio, a farne le spese sarà, sia il povero lavoratore ma anche chi ha incaricato quel lavoratore: il committente. Il committente è il soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata; la legge prevede anche che il committente possa incaricare un'altra persona come “responsabile dei lavori”: a queste due figure la legge assegna compiti e responsabilità: compiti legati all'organizzazione e gestione della sicurezza nelle varie fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori.
IL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE È RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DEL SINGOLO LAVORATORE. “Nel caso in cui le misure antinfortunistiche non siano state adottate ne è responsabile direttamente il proprietario di uno stabile che abbia commissionato i lavori ad un operaio singolo e non ad una ditta specializzata”. (Sentenza della Corte di Cassazione del 24.09.2009). Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, deve attenersi ai principi e alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare: • al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; • all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
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Gli obblighi del committente Il committente o responsabile dei lavori deve:
Nella fase della progettazione dell'opera, prendere in considerazione due documenti fondamentali: il piano di sicurezza e di coordinamento, e il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
Comunicare alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi devono essere indicati sul cartello di cantiere. SANZIONE. la violazione di questa norma comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro.
Trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.
Assicurare l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria nei confronti delle imprese esecutrici subappaltatrici.
SANZIONE. la violazione di questa norma comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro.
SANZIONE. la violazione di questa norma comporta l'arresto da due a quattro mesi o un'ammenda da 1.000 a 4.800 euro.
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Gli obblighi del committente Il committente o responsabile dei lavori nel caso in cui è prevista la presenza anche non contemporanea di due o più imprese esecutrici, deve:
Nominare il coordinatore per la progettazione, contestualmente all’affidamento dell’incarico per la progettazione. SANZIONE. la violazione di questa norma comporta l'arresto da tre a sei mesi o un'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Nominare, prima dell’affidamento dei lavori, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori. SANZIONE. la violazione di questa norma comporta l'arresto da tre a sei mesi o un'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Queste disposizioni si applicano anche quando, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
FOCUS Il committente o il responsabile dei lavori, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, qualora in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare all'A.S.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro.
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Gli obblighi del committente Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
Deve verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni e ai lavori da affidare. Nei piccoli cantieri questo requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, del DURC, documento unico di regolarità contributiva, e un’autocertificazione in merito al possesso dei requisiti richiesti. SANZIONE:la violazione di questa norma comporta l'arresto da due a quattro mesi o un'ammenda da 1.000 a 4.800 euro.
Altro importante adempimento è quello di trasmettere all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività (DIA), copia della notifica preliminare, il DURC delle imprese o dei lavoratori autonomi. SANZIONE. la violazione di questa norma comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento, o del fascicolo riportante le caratteristiche dell'opera, quando previsti, oppure in assenza di notifica preliminare, quando prevista, oppure in assenza del DURC delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. Fuori dal tecnicismo, ciò significa che non è più valido il permesso di costruire (o la DIA) concesso dall'Amministrazione.
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Chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori all’INPS ed all’INAIL ed alle Casse Edili, insieme ad una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori. Nei piccoli cantieri questo requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del DURC, documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.
FOCUS Al committente compete comunque la responsabilità di supervisionare le attività dei tecnici incaricati di seguire il cantiere.
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I documenti: un lavoro non solo burocratico Spesso ci si lamenta di quanti incartamenti bisogna produrre ogni volta che si intende avviare un'attività di cantiere, e sembra che tutto sia semplice perdita di tempo. Anche un documento può essere importante per garantire la sicurezza sul lavoro: la presenza o meno del DURC è la prima discriminante tra un'impresa vera e una testimonianza di lavoro nero, e non vi sembri poco, perché quanto più si è al limite della regolarità, tanto più si è a rischio di infortuni.
Il piano di sicurezza e di coordinamento
Il piano operativo di sicurezza
La notifica preliminare
È quel documento redatto dal coordinatore in fase di progettazione: è costituito da una relazione tecnica e una serie di prescrizioni collegate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, che hanno l'obiettivo di prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la stima dei costi legati alla sicurezza. Questo documento è parte integrante del contratto di appalto. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano.
È il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato. I contenuti minimi di questo documento sono legati alle fasi e alle operazioni utili per realizzarle in sicurezza: le scelte fatte nella fase progettuale, al fine di garantire l'eliminazione dei rischi di lavoro, in particolare, rispetto alle tecniche costruttive, ai materiali da impiegare, e alle tecnologie da adottare; le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere; l'attrezzatura da lavoro, le misure di protezione collettiva, il cronoprogramma dei lavori.
È un documento che il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere all'ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro, prima dell'inizio dei lavori, nel caso di più imprese esecutrici, o nel caso di un'unica impresa, in presenza di più di 200 uomini/giorno. Questo documento deve contenere l'indirizzo del cantiere, l'indicazione del committente, del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, del responsabile dei lavori, la natura dell'opera, la data presunta dei lavori in cantiere, il numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere, il numero delle imprese previste, l'ammontare complessivo dei lavori.
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3. il tecnico
Il tecnico: un presidio di sicurezza All'interno di un cantiere c'è chi si occupa della progettazione dell'opera, chi della direzione dei lavori, e poi ci sono le figure deputate dalla legge ad occuparsi esclusivamente della sicurezza sul lavoro, sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione dei lavori. Esistono delle categorie professionali, dotate di competenze e titoli in materia a cui sono delegate queste funzioni: geometri, periti, architetti, ingegneri. Essi rappresentano un autentico presidio di sicurezza, specie in un territorio così vasto e frammentato come quello salentino, dove le attività di controllo e di ispezione spesso non riescono a toccare le centinaia di cantieri, specie piccoli, che si aprono ogni anno.
Attenzione: non parliamo di visite di ispettori chiamati ad elevare pesanti verbali per una carta che non è a posto, ma occasioni utili per evidenziare eventuali situazioni di pericolo per la salute dei lavoratori, e imporre di conseguenza all'impresa e ai lavoratori di adottare ogni precauzione necessaria per lavorare in sicurezza. Rilevare che un ponteggio è montato in condizioni precarie, oppure l'assenza di parapetti per il lavoro in quota, o evidenziare una possibile situazione di pericolo a causa del terreno scivoloso, o richiamare i lavoratori all'adozione dei dispositivi di protezione individuale sono tutte attività che, se poste in essere dal tecnico presente in cantiere, e già prima, in fase di progettazione dell’opera, costituiscono un'autentica attività di prevenzione.
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Sono due le figure tecniche previste dalla legge per occuparsi della sicurezza sul lavoro nella vita del cantiere; figure che vengono nominate dal committente o dal responsabile dei lavori: • il coordinatore per la progettazione (coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera); • il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera). A questi due tecnici si affiancano, nell’importante attività di prevenzione, tutte quelle figure presenti nell’impresa a cui sono demandati i vari compiti in tema di sicurezza: il direttore tecnico dell’impresa, il datore di lavoro, il RSSP, il RLS, il preposto, il capocantiere ecc....
I due coordinatori devono essere in possesso, anche di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
Questo attestato non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento come richiesto dalla legge.
FOCUS Per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore ad euro 100.000 non è prevista la designazione del coordinatore in fase di progettazione. Le sue funzioni vengono ricoperte dal coordinatore in fase di esecuzione dei lavori.
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In un cantiere non è consentito l'ingresso a chiunque; entrando nello specifico, poi, non tutti i tecnici sono abilitati a svolgere le funzioni assegnate dalla legge in termini di sicurezza nei cantieri; è necessario che il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, sia in possesso di determinati titoli di studio, o di attestati di frequenza di determinati corsi.
DIPLOMA
DIPLOMA UNIVErSITARIO
Laurea
di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni.
in ingegneria o architettura nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno.
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Gli obblighi del coordinatore per la progettazione Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione deve:
Redigere il piano di sicurezza e di coordinamento.
Predisporre un fascicolo delle caratteristiche dell'opera, contenenti le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
SANZIONE. La violazione di questa norma comporta l'arresto da tre a sei mesi o un'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Svolgere un'attività di supervisione: deve, cioè, coordinare l'applicazione delle disposizioni previste in capo al committente o al responsabile dei lavori.
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Gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve:
• Verificare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
Adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo delle caratteristiche dell'opera, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.
• verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; • verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto.
Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. SANZIONE. La violazione di quanto sopra comporta l'arresto da tre a sei mesi o un'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
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Gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori Il coordinatore deve, altresĂŹ, verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.
Il coordinatore deve segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli obblighi previsti in tema di sicurezza, e alle prescrizioni del piano di sicurezza, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione deve dare comunicazione dell'inadempienza all'A.S.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.
Il coordinatore deve verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere. SANZIONE. La violazione di questa norma comporta l'arresto da due a quattro mesi o un'ammenda da 1.000 a 4.800 euro.
FOCUS Nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piĂš imprese, il coordinatore per l'esecuzione deve inoltre redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, e predisporre il fascicolo delle caratteristiche dell'opera, fascicolo da non redigere solo in caso di lavori di manutenzione ordinaria. SANZIONE. La violazione di questa norma comporta l'arresto da tre a sei mesi o un'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
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La legge prevede che il coordinatore debba sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. SANZIONE. La violazione di questa norma comporta l'arresto da tre a sei mesi o un'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
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il lavoratore
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Obblighi del lavoratore Anche i lavoratori, come il datore di lavoro, sono attori principali nel garantire l'esistenza, all'interno del cantiere, della massima salubrità e sicurezza. è la stessa legge a prevedere in capo ai lavoratori precisi compiti e responsabilità. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni. A tal fine, i lavoratori sono chiamati a contribuire, insieme
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al datore di lavoro, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della loro salute e sicurezza,e ad osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro. Non basta che il datore di lavoro doti dei dispositivi di protezione individuale i propri dipendenti: “è necessario che ogni lavoratore utilizzi correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza”.
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Gli obblighi del lavoratore Ci sono comportamenti che, se adottati, permetterebbero ai lavoratori di creare le giuste condizioni per poter lavorare in sicurezza. I lavoratori, in particolare devono:
Segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e dei dispositivi a disposizione, nonché qualsiasi eventuale situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
• Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge o comunque disposti dal medico competente. • Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.
I lavoratori NON devono:
• Rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. • Compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori. SANZIONE. La violazione di quanto descritto comporta l’arresto fino ad un mese o un’ammenda da 200 a 600 euro.
FOCUS I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nello stesso luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. SANZIONE. La violazione di questa norma comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.
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Gli obblighi dei lavoratori autonomi
infortuni lavoratori autonomi I lavoratori autonomi che esercitano la propria attivitĂ nei cantieri, fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. SANZIONE. La violazione di questa norma comporta l'arresto fino ad un mese o un'ammenda da 300 a 800 euro.
infortuni mortali lavoratori autonomi
Sia i datori di lavoro che i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento. SANZIONE. La violazione di questa norma comporta l'arresto fino a tre mesi o un'ammenda da 400 a 1.600 euro.
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il titolare di un'impresa edile MANUALE PICCOLI CANTIERI | 23
Obblighi del titolare
Se importanti sono i tecnici, fondamentali sono i soggetti che si occupano della parte piĂš concreta del lavoro in cantiere: parliamo dell'impresa edile, in particolare del datore di lavoro e dei lavoratori. Figure in capo alle quali la legge attribuisce precisi compiti e precise responsabilitĂ .
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Gli obblighi del titolare di un'impresa edile Il datore di lavoro deve:
1 Nominare i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso.
2 Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale e pretendere dai suoi dipendenti l'attuazione delle disposizioni in tema di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei dispositivi di protezione collettivi e individuali messi loro a disposizione.
3 Prendere le misure appropriate affinchĂŠ solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave.
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4 Organizzare i propri dipendenti nell'espletamento delle varie funzioni nei cantieri.
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Le misure generali di tutela Cosa può fare il datore di lavoro per garantire la sicurezza all'interno del cantiere.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera devono osservare le misure generali di tutela previste dalla legge, e devono curare, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
• il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; • la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; • le condizioni di movimentazione dei vari materiali; • la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
• la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; • l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; • la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; • le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
FOCUS I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, sono tenuti a rispettare precisi compiti che la legge assegna loro, specie in termini di garantire un ambiente di lavoro salubre e privo di qualsiasi situazione di pericolo per i lavoratori presenti, e creando le condizioni affinché l'attività di cantiere non arrechi alcun danno a chi ci lavora all'interno, e alle persone che sono presenti nell'area adiacente al cantiere stesso.
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Gli obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro in cantiere, deve:
Adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere (servizi igienicoassistenziali; locali di riposo, refezione e dormitori; illuminazione del cantiere; porte e portoni; pavimenti, pareti e soffitti; vie di circolazione).
• Curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; • Curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; • Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; • Curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
Predisporre L'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili.
SANZIONE. La violazione delle precedenti norme comporta l'arresto fino a due mesi o un'ammenda da 500 a 2.000 euro.
FOCUS I datori di lavoro devono, altresì, redigere il piano operativo di sicurezza. SANZIONE. La violazione di questa norma comporta l'arresto da tre a sei mesi o un'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
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Gli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve: • Coordinare gli interventi previsti dalla legge in capo ai datori di lavoro, sia delle imprese esecutrici, sia delle imprese affidatarie; • verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione degli stessi piani al coordinatore per l'esecuzione; Verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. SANZIONE. La violazione di questa norma comporta l'arresto fino a sei mesi o un'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
In relazione a queste attivitĂ , il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. SANZIONE. La violazione di queste norme comporta l'arresto fino a due mesi o un'ammenda da 500 a 2.000 euro.
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In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e la stima dei costi della sicurezza siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
Gli obblighi connessi ai contratti d'appalto, o d'opera o di somministrazione (art.26) sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria.
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Gli obblighi del datore di lavoro dell'impresa esecutrice I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono:
Mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione. SANZIONE. La violazione di queste norme comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro.
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• Trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi;
L'impresa che si aggiudica i lavori ha la facoltĂ di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
• trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione.
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Le risposte alle domande pi첫 frequenti MANUALE PICCOLI CANTIERI | 22
Le risposte alle domande più frequenti
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Sono il proprietario di una unità immobiliare e mi accingo ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione interna (spostamento tramezzi, rifacimento bagno, ecc.). Quali sono gli adempimenti da assolvere prima di iniziare i lavori? Devo nominare il Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione? Si possono verificare tre ipotesi: • 1° ipotesi – una sola impresa operante. Non si effettua alcuna nomina (ma in fase di esecuzione se si superano i 200 uomini-giorno va redatta e trasmessa la notifica preliminare); • 2° ipotesi – più imprese operanti. Obbligo di nomina sia del coordinatore in fase di progetto che del coordinatore in fase di esecuzione dei lavori (va sempre redatta e trasmessa la notifica preliminare); • 3° ipotesi – più imprese operanti ma lavori privati non soggetti a permesso di costruire di importo inferiore a euro 100.000. Obbligo di nomina del solo coordinatore in fase di esecuzione dei lavori (va sempre redatta e trasmessa la notifica preliminare).
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Sono un amministratore condominiale e mi accingo ad effettuare lavori edili. quali sono le verifiche da effettuare sull’unica ditta che eseguirà i lavori? quali sono gli adempimenti da assolvere nei confronti degli uffici tecnici comunali? • 1° ipotesi – caso generale. Verifiche da effettuare: l’amministratore committente deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e degli eventuali lavoratori autonomi impiegati, richiedendo i seguenti documenti: 1. Certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; 2. Documento di valutazione dei rischi; 3. Documento unico di regolarità contributiva (DURC); 4. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi dell’attività imprenditoriale per violazioni in tema di salute e sicurezza e lavoro irregolare. Inoltre deve acquisire: 1. Dichiarazione organico medio annuo con gli estremi delle denunce dei lavoratori all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili; MANUALE PICCOLI CANTIERI | 45
Le risposte alle domande più frequenti
2. Dichiarazione relativa al contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori dipendenti. adempimenti da assolvere; 3. Trasmette all’ufficio tecnico comunale (prima dell’inizio dei lavori) copia della notifica preliminare (se prevista), il DURC e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dei punti summenzionati. 2° ipotesi – Cantieri inferiori a 200 uomini-giorno che non comportano i rischi previsti nell’allegato XI del D.Lgs 81/08 ( es. cadute dall’alto superiori a 2 m, scavi a profondità maggiore di 1,5 m, lavori in cisterne ecc.). Verifiche da effettuare. L’amministratore committente, nella scelta dell’impresa, deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e degli eventuali lavoratori autonomi impiegati, richiedendo i seguenti documenti: 1. Certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; 2. Documento unico di regolarità contributiva (DURC); 3. Autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ allegato xvii del D.Lgs. 81/08. Inoltre deve acquisire. Autocertificazione relativa al contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori dipendenti. Adempimenti da assolvere. Trasmette all’ufficio tecnico comunale (prima dell’inizio dei lavori) copia della notifica preliminare (se prevista), il DURC e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dei punti summenzionati. in presenza di lavoratori autonomi • 1° ipotesi – caso generale. Se i lavori vengono eseguiti da lavoratori autonomi la verifica della idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare deve essere eseguita mediante esibizione di: 1. Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2. Documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs.81/08 per le macchine, attrezzature e opere provvisionali; 3. Elenco dei dpi in dotazione; 4. Documentazione attestante la propria formazione e la propria idoneità sanitaria (ove espressamente previsto dal D.Lgs.81/08); 5. Del documento unico di regolarità contributiva (DURC). • 2° ipotesi – Cantieri inferiori a 200 uomini-giorno che non comportano i rischi previsti nell’allegato xi del D.Lgs 81/08 ( es. cadute dall’alto superiori a 2 m, scavi a profondità maggiore di 1,5 m, lavori in cisterne ecc.). La verifica della idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare si ritiene soddisfatta dietro presentazione da parte dei lavoratori autonomi: 1. Del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2. Del documento unico di regolarità contributiva (DURC); 3. Di una autocertificazione attestante il possesso degli altri requisiti previsti per i lavoratori autonomi nel punto 2. del citato allegato XVII (documentazione di conformità per le macchine, attrezzature e opere provvisionali, elenco dei dpi in dotazione, documentazione attestante la propria formazione e la propria idoneità sanitaria). MANUALE PICCOLI CANTIERI | 46
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Sto eseguendo dei lavori di pitturazione interna nel mio appartamento del centro storico della mia città il cui soffitto è del tipo “a volta” avente altezza massima dal pavimento di circa 5 mt. c’è l’obbligo di specifiche attrezzature a carico della ditta esecutrice di detti lavori? e se l’esecutore è un artigiano (senza lavoratori dipendenti) tale obbligo permane? Per ridurre i rischi di caduta dall’alto la ditta esecutrice può scegliere di utilizzare un trabattello (ponte su ruote a torre). per l’utilizzo di tale attrezzatura la stessa ditta deve redigere il pi.m.u.s. (piano di montaggio, uso e smontaggio). stesso adempimento spetta al lavoratore autonomo.
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Sto eseguendo dei lavori presso la mia villa unifamiliare che prevedono l’uso di un ponteggio esterno. quali documenti deve consegnarmi la ditta esecutrice dei lavori? Per l’utilizzo del ponteggio la ditta deve redigere il pi.m.u.s. (piano di montaggio, uso e smontaggio) deve conservare in cantiere lo schema e le istruzioni di montaggio, l’autorizzazione ministeriale e, se il ponteggio supera i 20 m di altezza o non è montato secondo gli schemi tipo, deve esserci il progetto contenente la relazione di calcolo ed il disegno esecutivo del ponteggio redatto da ingegnere o architetto abilitato all’esercizio della professione.
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ho commissionato dei lavori edili in cui è prevista la nomina del direttore dei lavori e del coordinatore in fase di esecuzione. chi è il “responsabile dei lavori” così come definito dal testo Unico? In mancanza di una specifica nomina il responsabile dei lavori coincide con il committente. a lui quindi fanno capo, tra le altre, tutte le responsabilità relative alla scelta delle imprese e di vigilanza sull’operato dei coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione.
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Per l’esecuzione dei lavori presso il mio appartamento devo avvertire la ASL. se s ì quando? Le ASL hanno, attraverso lo spesal, il compito di vigilare sull’applicazione della normativa in tema di sicurezza sul lavoro (insieme alla Direzione Provinciale del Lavoro) e vanno avvertite mediante l’inoltro della “notifica preliminare” nel caso in cui il lavoro viene eseguito da più imprese o, anche se in presenza di un’unica impresa, se l’entità del cantiere è superiore ai 200 uomini-giorno. La notifica va trasmessa alla ASL locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro prima dell’effettivo inizio dei lavori sul cantiere e, contestualmente, alla presentazione della d.i.a. o del permesso di costruire. Attenzione la notifica va anche aggiornata in funzione delle evoluzioni del cantiere (cambio dei soggetti, della durata dei lavori, dell’importo degli stessi).
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un committente ha incaricato una impresa individuale con meno di 5 addetti per dei lavori di rifacimento del servizio igienico in un immobile. l'impresa sostiene che non è tenuta a redigere il pos in quanto ha inviato agli organi di controllo un autocertificazione dei rischi. può l’impresa eseguire le opere con la sola autocertificazione? Il pos è il documento che il datore di lavoro della impresa esecutrice deve redigere e deve essere riferito, come documento di dettaglio, ad ogni singolo cantiere interessato. Il datore di lavoro della impresa esecutrice confonde quindi gli obblighi di redigere il pos, che va comunque fatto per ogni cantiere, con la facoltà di autocertificazione della valutazione dei rischi aziendali. Il committente deve pretendere la esplicita redazione del pos.
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Se commissiono solamente i lavori per l’esecuzione della struttura e della muratura ad un’impresa e poi successivamente commissiono l’esecuzione degli impianti ad un’altra impresa, e ancora successivamente l’esecuzione di tutte le opere di finitura ad un’altra impresa, il tutto con contratti separati, posso non nominare i coordinatori per la sicurezza? Se i lavori vengono eseguiti anche “in tempi diversi” la norma prevede l’obbligo della nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione. Inoltre prima dell’affidamento dei lavori (contratto con ditte esecutrici)il committente deve designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
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Sto ristrutturando la sede della mia officina ed ho chiamato, per l’esecuzione, solo lavoratori autonomi: si applicano gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 e se sì quali? Essendoci solamente lavoratori autonomi il committente non è tenuto, anche se lavorano contemporaneamente, a designare né il coordinatore in fase di progettazione né quello in fase di esecuzione. Restano però in essere tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs.81: pertanto: Il committente o il responsabile dei lavori prima di affidare i lavori, è tenuto a) verificare la idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare con le modalità indicate nell’Allegato XVII dello stesso Testo Unico b) trasmettere all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto della denuncia di inizio attività, il nominativo dei lavoratori autonomi ai quali sono stati affidate le singole lavorazioni unitamente alla documentazione indicata nella lettera a) sopra riportata tenendo presente che in assenza del documento unico di regolarità contributiva viene sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. Poichè il committente è anche datore di lavoro dell’officina ed accoglie i lavoratori autonomi nel suo “ambiente di lavoro” dove sono occupati i suoi dipendenti e dove esistono dei rischi specifici, si applicano tutti gli obblighi previsti dall’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 per cui il committente datore di lavoro, oltre a verificare la idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare mediante il contratto d’opera, è tenuto anche a: a) fornire ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’am-
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biente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate nello stesso; b) cooperare alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulla attività lavorativa oggetto della commessa; c) coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori scambiandosi le informazioni reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze fra i lavori; d) elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, documento da allegare al contratto d’opera.
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Nel caso di rifacimento dell’impianto elettrico e idro-termo-sanitario in un appartamento si applicano gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 e , se sì, quali? Anche in presenza di più imprese, se non vi sono lavori sulle parti strutturali allora non si applica il Titolo IV. Comunque rimangono in capo al committente tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs.81 tra cui l’onere di effettuare il coordinamento tra le imprese esecutrici (ex art.26 D.Lgs.81/08).
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