23 06 2015 il recupero dei crediti in gran bretagna

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Verona, 19 giugno 2015

IL RECUPERO DEI CREDITI NELL’UE

Strumenti nazionali e comunitari a confronto

Il recupero dei crediti in Gran Bretagna

Avv. Gian Andrea Chiavegatti

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IL RECUPERO DEI CREDITI IN INGHILTERRA E GALLES

PREMESSA:  Profonda riforma con il Civil Procedure Act del 1997 e il Civil Procedure Rules del 1998 (entrato in vigore il 26 aprile 1999).

Caratteri della riforma (Giudice Woolf): giustizia, certezza, economicità, rapidità nella definizione del giudizio, facilità di accesso e comprensione per i cittadini.

Obiettivo principale della riforma: recupero giudiziale del credito come extrema ratio.

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LA LETTERA DI MESSA IN MORA (NOTICE TO PERFORM) •

invio al debitore di una lettera di messa in mora (letter before action o letter before claim): primo atto formale con cui il creditore avanza la propria richiesta di pagamento.

Elementi da inserire nella lettera:

dizione “Letter before action” all’inizio della lettera, per definirne il contenuto (utile ma non essenziale);

nome e indirizzo del creditore;

la ragione per cui si ingiunge il pagamento con una chiara esposizione dei fatti;

la somma di denaro richiesta per il pagamento;

elenco dei documenti a sostegno della propria richiesta, con avviso che verranno usati come prova documentale per un’eventuale azione legale; la proposta di una risoluzione stragiudiziale della vertenza (ad es. mediation);

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la concessione di un termine di almeno 14 giorni al debitore per la risposta, salvi i casi ove i terzi (ad es. eventuali assicuratori) debbano venire coinvolti, nel qual caso il termine minimo per la risposta aumenta a 30 giorni; l’avviso che, in caso di mancata risposta entro il termine previsto, si procederà ad azione legale.

- Nel caso di mancanza di uno degli elementi sopra indicati, il Giudice adito può: a) sospendere l’azione giudiziaria per il recupero, fino alla completa integrazione delle informazioni e documenti richiesti; b) condannare il creditore che non ha seguito la procedura a pagare tutte o parte delle spese legali del debitore; c) in caso di sentenza favorevole al creditore, privarlo degli interessi di mora, o calcolarli con un tasso minore rispetto a quello applicabile.

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-

In ogni caso, la causa deve essere promossa, a pena di prescrizione, entro 6 anni dalla data in cui si è verificato l’inadempimento.

LA COMPETENZA •

REGOLA GENERALE: Una causa civile può essere intentata dinanzi a qualsiasi county court in Inghilterra o in Galles, il che tuttavia non significa che la causa verrà esaminata automaticamente dal tribunale dove è stato avviato il procedimento.

Se la causa ha per oggetto una somma di denaro determinata e non è stata proposta dinanzi a una divisione speciale della High Court, essa verrà automaticamente trasferita al tribunale del luogo di dimora abituale (home) del convenuto, se il procedimento non è già stato avviato avanti quel tribunale e se il convenuto presenta una difesa. Se ci sono più convenuti, la causa è trasferita al tribunale del luogo di dimora abituale del convenuto che ha presentato per primo una difesa.

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1) COUNTY COURTS (crediti fino a £ 50.000). Se debitore è persona fisica, la causa sarà deferita automaticamente alla County Court del domicilio del debitore. Se debitore è società, è possibile radicare la causa davanti alla County Court del creditore. 2) HIGH COURT OF JUSTICE (crediti superiori a £ 50.000). La causa verrà avviata presso la Queen’s Bench Division della High Court of Justice, con sede a Londra, ed assegnata ad un High Court Master (Giudice Istruttore), che tratterà la causa fino alla conclusione.

LA PROCEDURA DI RECUPERO GIUDIZIALE DEL CREDITO

 Compilazione della “Claim Form” (Parte 7 del Civil Procedure Rules) e deposito presso la corte competente (anche online per crediti < £100.000), la quale provvederà alla notifica per posta presso il debitore con tutti i documenti allegati.

 Quando si considererà notificata la Claim Form al convenuto (Defendant)? Il giorno dopo l’invio: derivazione della cosiddetta “mailbox rule” (hanno fiducia nelle poste!!!). 6


ďƒ Termini per il convenuto: - 14 giorni dalla data di (presunta) ricezione per dare ricevuta del plico; - ulteriori 14 giorni per depositare una difesa e una domanda riconvenzionale.

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A SEGUITO DELLA NOTIFICA DELLA PROFILANO 4 DIVERSE POSSIBILITÀ:

“CLAIM

FORM”,

SI

1)

ATTORE E CONVENUTO STIPULANO UN ACCORDO EXTRAGIUDIZIALE: le parti possono giungere a un accordo anche prima dell’udienza fissata dalla Corte, anche tramite il servizio di mediation per somme < £10.000 (Small Claims) all’interno delle County Court. Il creditore ha la possibilità di recuperare anche parte delle spese legali, se previste dall’accordo transattivo.

2)

IL CONVENUTO RICONOSCE IL PROPRIO DEBITO E PAGA QUANTO DOVUTO: il creditore dovrà presentare presso la Corte competente un’istanza di rinuncia alla pretesa creditoria.

3)

IL CONVENUTO RIMANE CONTUMACE: l’attore può proseguire l’azione e chiedere al Giudice adito l’emissione di un Order to pay. Per tale richiesta bisogna compilare un Model Claim Online (se la Claim Form è stata compilata online) o una Request for Judgment form.

4)

IL CONVENUTO CONTESTA IL CREDITO: Il Giudice invierà alle parti un Directions Questionnaire per chiedere informazioni più dettagliate sul caso e se è ancora possibile giungere ad un accordo transattivo, anche tramite il Small Claims Mediation Service (Free of Charge!).

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SULLA BASE DI QUANTO RIPORTATO DALLE PARTI NELLA CLAIM FORM, NELLA DIFESA E NEL DIRECTIONS QUESTIONNAIRE, IL GIUDICE DECIDERÀ QUALE PROCEDURA APPLICARE ALLA CAUSA IN ESAME, COMUNICANDOLO ALLE PARTI TRAMITE UNA “NOTICE OF ALLOCATION”:

1)

SMALL CLAIMS TRACK: per cause di valore inferiore a £ 10.000;

2)

FAST TRACK: per cause di valore compreso tra £ 10.000 e £ 25.000;

3)

MULTI-TRACK: per cause di grande complessità di valore superiore a £ 25.000.

 La sentenza NON è immediatamente esecutiva, solo su richiesta di parte mediante l’enforcing your judgment. 14


SMALL CLAIMS TRACK  Il Giudice, se ritiene di poter decidere sulla base delle sole prove documentali, può non fissare un’udienza ed emettere subito la sentenza.  Nel caso in cui il Giudice ritenga di ricevere dei chiarimenti dalle parti in merito alla documentazione prodotta e alle pretese addotte, convoca un’udienza preliminare. All’udienza (hearing) le parti possono (ma non devono) presentarsi personalmente o per mezzo di un legal representative o per mezzo di un lay representative (es. la moglie, il marito, un parente o un adviser).  All’udienza il Giudice concede alle parti lo stesso tempo per poter spiegare le ragioni a fondamento della domanda e della difesa. Al termine, il Giudice comunicherà alle parti di essere giunto a una decisione (con sentenza, judgment), dandone una breve spiegazione.  Le spese legali non sono in genere recuperabili, se non per quanto riguarda i costi fissi, che comprendono i costi di deposito e una somma nominale per l’avvocato.

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FAST TRACK (£ 10.000 - £25.000)

 A seconda della complessità della causa, il Giudice può stabilire il programma tramite le Directions (provvedimenti a carattere strumentale e organizzativo), con cui ad es. fissare le date per l’audizione testimoni, per la consulenza di parte, per l’udienza processuale.

 DISCLOSURE (ca. 4 settimane dalla allocation): le parti devono presentare tutti i documenti in possesso a sostegno della propria domanda o avverso la pretesa di controparte. Tali documenti devono essere elencati nell’apposito modulo (List of documents: standard disclosure) il quale verrà inviato alla controparte entro il termine stabilito dal Giudice.

INSPECTION: la parte può presentare richiesta scritta al Giudice di poter visionare i documenti elencati dalla controparte nella List of documents. Possibilità di estrarre copia dei documenti.

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 PRE-TRIAL CHECKLIST (ca. 10 settimane dalla allocation): documento con cui le parti possono chiedere l’audizione di ulteriori testi e/o del consulente tecnico al momento dell’udienza, si suppone che le parti cooperino nella rispettiva compilazione del modulo. Tale Checklist serve al Giudice per confermare o modificare le proprie Directions, modificare la data e/o la durata del processo (Trial). La Pre-Trial Checklist deve essere restituita entro il termine prefissato dal Giudice (di norma 2 settimane), a pena di sanzione pecuniaria.

 TRIAL DATE (ca. 30 settimane dalla allocation): il vero momento processuale. Il Giudice fissa la data per l’udienza e ne dà comunicazione alle parti entro 21 giorni dalla stessa. L’udienza è dibattimentale. Di regola il Giudice concede prima la parola all’attore e poi al convenuto. Vengono sentiti gli eventuali testimoni e le parti espongono le prove a loro sostegno. Successivamente comincia la “cross-examination”: l’attore può fare domande al convenuto e viceversa, oppure interrogare i testimoni; si può fare una domanda alla volta.

REGOLA NON SCRITTA: MAI INTERROMPERE IL GIUDICE O UN TESTIMONE!!

 Conclusa l’udienza il Giudice può: 1) Emettere sentenza, comunicandone il dispositivo; 2) Comunicare alle parti che ha bisogno di più tempo per decidere e riservarsi. 17


MULTI-TRACK (> £ 25.000)

 Utilizzato per cause molto complesse. Il procedimento è uguale al Fast Track, ma questo viene modellato di volta in volta a seconda delle esigenze delle parti e della complessità del caso concreto, non è un fisso.

 rispetto al fast track, possono esserci due ulteriori step: 1) CASE MANAGEMENT CONFERENCE: meeting informale tra il Giudice e le parti per vedere insieme alcuni aspetti del caso, assicurarsi che le parti abbiano seguito le Directions del Giudice, fornire nuove Directions, calendarizzare il processo, fornire una prima stima delle spese. 2) PRE-TRIAL REVIEW: dopo che il Giudice ha esaminato la pre-trial checklist, può convocare un’udienza preliminare (di norma, 10 settimane prima dell’udienza). Obiettivi di tale udienza: •

Controllare che le parti abbiano adempiuto alle precedenti Directions del Giudice;

Fornire indicazioni su come verrà condotta l’udienza;

 RECUPERO SPESE LEGALI: su base standard, intorno al 75/80% dei costi sostenuti. 18


SE IL DEBITORE SOCCOMBENTE NON PAGA? Su richiesta di parte, è possibile attivare le procedure esecutive per il recupero del credito:

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2)

INFORMATION ORDER: interrogatorio del debitore per accertare il suo patrimonio. L’interrogatorio viene effettuato alla presenza di un ufficiale della Corte o di un Giudice, e la serietà della procedura è garantita anche penalmente. Svantaggi: costi ulteriori della procedura + rallentamento nella fase esecutiva. È consigliabile fare un’ispezione, anche online, nei catasti nazionali.

ESECUZIONE MOBILIARE (“WRIT OF FIERI FACIAS” NELLA HIGH COURT E “WARRANT OF EXECUTION” NELLE COUNTY COURTS): procedura simile a quella italiana. Eseguita dallo Sheriff nella High Court e da un Bailiff nelle County Courts. Lo Sheriff è remunerato in base ai risultati raggiunti, il Bailiff è un pubblico ufficiale remunerato dallo Stato: esecuzioni mobiliari presso la High Court molto più rapide. 19


3)

4)

ESECUZIONE IMMOBILIARE (“CHARGING ORDER”): tre fasi. •

I FASE: blocco del bene immobile con ordinanza (“Interim Charging Order”);

II FASE: ordinanza di “ipoteca” (diritto su un immobile costituito mediante un atto scritto per garantire il pagamento di un debito) del bene e registrazione nei pubblici registri (“Final Charging Order”);

III FASE: procedura di vendita tramite un’asta pubblica (“Sale Proceeding”).

ESECUZIONE CONTRO IL TERZO (“THIRD PARTY ORDER”): procedura molto simile a quella italiana.

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5)

PRELIEVI DAL SALARIO DEL DEBITORE (“ATTACHMENT OF EARNING ORDER”): solo nelle County Courts e solo sulla quota di salario che eccede le necessità di sopravvivenza del debitore e della sua famiglia.

E IN SCOZIA? - Tre tipologie di recupero del credito in via giudiziale: •

Small Claims (crediti < £3.000);

Summary Cause (crediti di valore compreso tra £ 3.000 e £ 5.000);

Ordinary Actions (crediti > £ 5.000).

 COMPETENZA: Sheriff Court del convenuto. Per cause complesse di valore £ 100.000 è competente la Court of Session. - Small Claims e Summary Cause: deposito presso il tribunale di una richiesta di pagamento (modulo prestampato); il tribunale notifica l’atto al debitore. Se il debitore non si oppone, il creditore può fare richiesta di emissione di una sentenza favorevole di riconoscimento del credito (minute for decree), e dopo 21 giorni 21


estrarne copia. Se il debitore si oppone, si procederà con un’udienza istruttoria, dove il Giudice tenterà una conciliazione, per poi emettere sentenza. - Ordinary Actions: deposito da parte dell’attore di un writ. Il convenuto, entro 21 giorni, deve depositare la dichiarazione di costituzione in giudizio. Il Giudice fisserà le udienze di contradditorio e di esame dei mezzi istruttori.  Costi di causa: non elevati (anche < £ 1.000) ma difficilmente recuperabili (il 10% al massimo). PERCHÉ L’INGIUNZIONE DIVENTI ESECUTIVA OCCORRE DEPOSITARE UNA RICHIESTA SCRITTA.

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