Il recupero dei crediti nello spazio giudiziario europeo Prof. Alberto M. Tedoldi UniversitĂ di Verona
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CONTROVERSIA TRANSFRONTALIERA una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito Al fine di determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l'autorità giurisdizionale applica la propria legge nazionale. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono adite, l'autorità giurisdizionale, al fine di stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest'ultimo Stato. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova: a) la sua sede statutaria; b) la sua amministrazione centrale; oppure c) il suo centro d'attività principale. Per quanto riguarda l'Irlanda, Cipro e il Regno Unito, per «sede statutaria» si intende il «registered office» o, se non esiste alcun «registered office», il «place of incorporation» (luogo di acquisizione della personalità giuridica), ovvero, se nemmeno siffatto luogo esiste, il luogo in conformità della cui legge è avvenuta la «formation» (costituzione). Al fine di definire se un trust ha domicilio nel territorio di uno Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l'autorità giurisdizionale applica le norme del 2 proprio diritto internazionale privato.
Reg. (UE) 21 aprile 2004, n. 805/2004 Titolo Esecutivo Europeo (TEE) per i crediti non contestati Entrata in vigore: 21 ottobre 2005. Decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie, atti pubblici relativi a crediti pecuniari non contestati «Decisioni giudiziarie»: In qualunque forma adottate, purché esecutive nello Stato membro d’origine «atto pubblico»: a) qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico e la cui autenticità: i) riguardi la firma e il contenuto, e ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a ciò autorizzata dallo Stato membro di origine, o b) qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa davanti alle autorità amministrative o da queste autenticata «transazione giudiziaria»: approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario 3
Reg. (UE) 21 aprile 2004, n. 805/2004 Titolo Esecutivo Europeo (TEE) per i crediti non contestati Un credito si considera non contestato se: a) il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o b) il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o c) il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine, o d) il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico 4
Reg. (UE) 21 aprile 2004, n. 805/2004 Titolo Esecutivo Europeo (TEE) per i crediti non contestati -Verbale conciliazione giudiziale o stragiudiziale, purchĂŠ omologata dal giudice: -
conciliazione in sede di mediazione omologata NO conciliazione in sede di mediazione firmata solo da parti e avvocati NO accordo transattivo in esito alla negoziazione assistita da avvocati (non omologato) SI’ accordi di separazione e divorzio con negoziazione assistita con nullaosta o autorizzazione PM
-Decreto ingiuntivo (interno) non opposto o con opposizione estinta e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. -Provvisoria esecuzione parziale ÂŤlimitatamente alle somme non contestateÂť (art. 648, c. 1, ultima parte, c.p.c.) -Ordinanza pagamento somme non contestate (artt. 186 bis e 423, c 1, c.p.c.) -Ordinanza di ingiunzione esecutiva per mancata costituzione contumace (art. 186 ter, penultimo c., c.p.c.) o per estinzione giudizio di merito -NO CONTUMACIA, salvi artt. 115 e 232 c.p.c. 5
Reg. (UE) 21 aprile 2004, n. 805/2004 Titolo Esecutivo Europeo (TEE) per i crediti non contestati Certificazione titolo esecutivo europeo subordinata alla necessaria osservanza di -foro consumatore -foro contraente/assicurato/beneficiario assicurazione -fori esclusivi Il certificato di titolo esecutivo europeo, su istanza presentata al giudice d'origine, viene a) rettificato se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato; b) revocato se risulta manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento
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Reg. (UE) 21 aprile 2004, n. 805/2004 Titolo Esecutivo Europeo (TEE) per i crediti non contestati Norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati Notificazione: - con prova di ricevimento da parte del debitore - senza prova di ricevimento da parte del debitore - a rappresentante autorizzato a stare in giudizio Informazioni al debitore riguardo al credito Informazione del debitore riguardo agli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito e agli effetti della mancata contestazione o della mancata comparizione Sanatoria dell'inosservanza delle norme minime - il debitore ha ricevuto regolare notifica e avuto la possibilità di chiedere il riesame completo (devolutivo), omettendo di impugnare la decisione 7 Norme minime per il riesame in casi eccezionali
Reg. (UE) 21 aprile 2004, n. 805/2004 Titolo Esecutivo Europeo (TEE) per i crediti non contestati Norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati Abolizione exequatur Esecuzione secondo le norme dello Stato membro dell’esecuzione Divieto di riesame nel merito e rifiuto dell’esecuzione solo per incompatibilità con altra decisione anteriore riconoscibile nello Stato membro dell’esecuzione, se il debitore non ha potuto far valere l’incompatibilità nello Stato membro d’origine Sospensione o limitazione dell’esecuzione solo se il debitore ha impugnato la decisione certificata come TEE o chiesto la rettifica o la revoca, talché il giudice dell’esecuzione può: Limitare a provvedimenti conservativi Fissare cauzione Eccezionalmente sospendere l’esecuzione 8
Reg. (UE) 21 aprile 2004, n. 805/2004 Titolo Esecutivo Europeo (TEE) per i crediti non contestati
MODULI STANDARD
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Reg. (UE) 12 dicembre 2006, n. 1896/2006 Procedimento Europeo d’Ingiunzione di pagamento (PEI) Entrata in vigore: 12 dicembre 2008 Competenza giurisdizionale determinata ai sensi del reg. 1215/2012 Foro consumatore Monitorio puro (mandatum de solvendo; Mahnverfahren austriaco) a fase unica Statement of truth Notificazione a mani proprie o con altre modalità che garantiscano la ricezione effettiva, a pena di inapplicabilità PEI 30 giorni per opposizione: in mancanza dichiarazione di esecutività secondo modulo standard e (per diritto italiano) giudicato Opposizione è mera contestazione, che non implica accettazione della giurisdizione: anche con mera raccomandata al giudice d’origine spedita entro il termine Conversione («passaggio») in giudizio ordinario di cognizione, in base al rito applicabile in base alla legge Stato membro d’origine, a meno che il ricorrente non abbia chiesto l’estinzione del PEI 10 A seguito opposizione ingiunzione europea perde qualunque effetto
Reg. (UE) 12 dicembre 2006, n. 1896/2006 Procedimento Europeo d’Ingiunzione di pagamento (PEI) Abolizione exequatur Esecuzione secondo norme Stato membro di esecuzione con divieto riesame nel merito Rifiuto solo per incompatibilità con precedente decisione
Riesame in casi eccezionali: Insufficienza termine ad opponendum Causa non imputabile Errore manifesto
Limitazione o sospensione esecuzione a seguito istanza riesame Provvedimenti conservativi Cauzione Eccezionalmente sospensione esecuzione
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Reg. (UE) 12 dicembre 2006, n. 1896/2006 Procedimento Europeo d’Ingiunzione di pagamento (PEI)
MODULI STANDARD
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Reg. (UE) 11 luglio 2007, n. 861/2007 Procedimento Europeo per le Controversie di Modesta Entità (PECME) Entrata in vigore: 1° gennaio 2009 Controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale di valore del capitale non superiore a euro 2.000,00 Se superiore, procedura inammissibile con pronuncia non impugnabile autonomamente: conversione del rito Competenza giurisdizionale ex reg. 1215/2012 Competenza interna: giudice di pace o tribunale per le materie non di competenza del giudice di pace Petitum processuale e sostanziale e causa petendi variabili Procedimento di regola solo scritto, per posta o in via telematica MODULO STANDARD A per la domanda dell’attore MODULO STANDARD C precompilato per la replica del convenuto entro 30 giorni dalla ricezione dei moduli di domanda e di replica Eventuale riconvenzionale strettamente connessa per il titolo o per l’oggetto Entro 30 giorni successivi alla notifica della replica, controreplica dell’attore sulla riconvenzionale Notifiche con servizio postale o in via telematica con garanzie di ricezione Produzione documenti e indicazione prove Eventuali udienze in teleconferenza e prove costituende solo se «indispensabili», da 13 assumere nel modo più semplice e meno oneroso, tenuto conto dei costi
Reg. (UE) 11 luglio 2007, n. 861/2007 Procedimento Europeo per le Controversie di Modesta Entità (PECME) Sentenza provvisoriamente esecutiva Regime impugnatorio in base al diritto processuale interno Riesame in casi eccezionali Difetto tempo utile per la replica Impossibilità contestazione per causa non imputabile Certificato europeo di esecutività MODULO STANDARD D Abolito exequatur Rifiuto esecuzione solo per incompatibilità con precedente decisione riconoscibile nello Stato membro d’esecuzione Sospensione o limitazione dell’esecuzione solo in caso di istanza di riesame Provvedimenti conservativi Cauzione In circostanze eccezionali sospensione esecuzione
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Reg. (UE) 15 MAGGIO 2014, n. 655/2014 Ordinanza Europea di Sequestro Conservativo sui conti correnti bancari (OESC) Crediti pecuniari in materia civile e commerciale Caso transnazionale: se il conto bancario o i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro mediante l'ordinanza di sequestro conservativo sono tenuti in uno Stato membro che non sia: a) lo Stato membro dell'autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo; o b) lo Stato membro in cui il creditore è domiciliato. Ante causam o pendente iudicio (prima che il creditore abbia ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico per credito pecuniario) giudice competente per il merito ex reg. 1215/2012 Foro consumatore Avvio procedimento di merito entro 14 giorni dall’ordinanza di sequestro conservativo Garanzia (quasi) obbligatoria per impedire abusi Post causam (dopo che ha ottenuto decisione giudiziaria, o transazione giudiziaria o atto pubblico) Autorità giudiziaria Stato membro che ha emesso la decisione giudiziaria o è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria o è stato redatto l’atto pubblico Garanzia facoltativa per impedire abusi Procedimento inaudita altera parte (MODULO STANDARD da elaborare con statement of truth) Procedura tendenzialmente scritta, salvo audizione creditore ed eventuali testi anche 15 in videoconferenza
Reg. (UE) 15 MAGGIO 2014, n. 655/2014 Ordinanza Europea di Sequestro Conservativo sui conti correnti bancari (OESC) Condizioni di emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo Prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria dell'urgente necessità di una misura cautelare sotto forma di ordinanza di sequestro conservativo in quanto sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile. Qualora non abbia ancora ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito da esso vantato, il creditore presenta anche prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito. Responsabilità creditore per danni, anche per colpa lieve secondo la legge dello Stato membro di esecuzione onere prova a carico del debitore Presunzione colpa se ordinanza revocata per inosservanza oneri creditore o per eccesso di tutela esecutiva o per inopportunità della misura Richiesta di informazioni sui conti correnti bancari ad autorità designate dagli Stati membri, nell’osservanza della privacy con trasmissione dati solo tra autorità di informazione Possibilità di domande parallele Decisione sull’istanza di OESC entro 10 giorni lavorativi o 5 giorni se creditore già munito di decisione giudiziaria Ordinanza mediante MODULO STANDARD da elaborare Efficace sino a revoca o sino a effetto esecutivo decisione giudiziaria 16 Impugnazione decisione di rifiuto OESC entro 30 giorni dalla comunicazione
Reg. (UE) 15 MAGGIO 2014, n. 655/2014 Ordinanza Europea di Sequestro Conservativo sui conti correnti bancari (OESC) Non occorre exequatur Esecuzione in base a procedure nazionali membro Stato di esecuzione La banca vincola immediatamente, fino a concorrenza dell’importo indicato: entro 3 giorni lavorativi rende dichiarazione su MODULO STANDARD da elaborare Responsabilità banca in base a legge Stato membro di esecuzione Mezzi del debitore per opposizione avverso OESC o avverso esecuzione OESC o per mutamento delle circostanze
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