Newsletterdicembre2014

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PATRONATO ACLI LOMBARDIA NEWSLETTER DICEMBRE 2014

Ì INPS PUBBLICATO IL DECRETO PER LA RIVALUTAZIONE PENSIONISTICHE, PER IL 2015 SARÀ DELLO 0,3 PER CENTO

PROVVISORIA

DELLE

PRESTAZIONI

La perequazione provvisoria degli assegni previdenziali per il 2015 sarà dello 0,3 per cento. Il tasso di rivalutazione definitivo per il 2014 sarà dell’1,1% invece dell’1,2% provvisorio applicato finora. E’ quanto ha stabilito il decreto del ministero dell’Economia del 20 novembre 2014, pubblicato in «Gazzetta ufficiale» il 2 dicembre scorso. Gli assegni l’anno prossimo cresceranno pertanto meno rispetto al 2014, a causa della brusca frenata dell’inflazione. Gli importi delle pensioni rivalutate dal 1 Gennaio 2015 saranno i seguenti: Trattamenti minimi 502,39

Assegni vitalizi Pensioni sociali Assegni sociali 286,37

369,63

448,52

L’aumento che era stato concesso provvisoriamente lo scorso anno pari al 1,2% è stato rivisto come definitivo all’1,1% per questo il prossimo anno i pensionati si troveranno con un piccolo “prelievo” sull’assegno in quanto dovranno restituire lo 0,1 % percepito in più. L’Inps sta predisponendo la circolare con tutti i nuovi importi delle prestazioni per il 2015 e comunicherà anche le modalità di prelievo di quanto pagato in più nel 2014. Ritorneremo dunque sull’argomenti in gennaio e pubblicheremo, quando saranno rese note dall’INPS, le tabelle.

Ì INPS IN PENSIONE NEL 2015 § Pensioni vecchiaia: requisiti uomini e donne introdotti dalla “riforma Fornero” - lavoratrici dipendenti settore privato: 63 anni e 9 mesi (requisito adeguato alle speranze di vita); - lavoratrici autonome e gestione separata: 64 anni e 9 mesi (requisito adeguato alle speranze di vita); - lavoratori dipendenti e lavoratrici dipendenti settore pubblico: 66 anni e 3 mesi (requisito adeguato alle speranze di vita); - lavoratori autonomi e gestione separata: 66 anni e 3 mesi (requisito adeguato alle speranze di vita). Al requisito anagrafico suddetto, si aggiunge quello contributivo: dal 1 gennaio 2012 coloro che al 31 dicembre 1995 sono in possesso di anzianità contributiva, possono ottenere il diritto alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima di 20 anni. Restano comunque in vigore le deroghe previste dal DL 503/92 che permettono a determinate condizioni di accedere alla pensione con 15 anni di contributi. § Pensione anticipata: requisiti uomini e donne - Uomini: 42 anni e 6 mesi (requisito adeguato alla speranza di vita); - Donne: 41 anni e 6 mesi (requisito adeguato alla speranza di vita).

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La nuova legge di stabilità 2015 introduce modifiche alle penalizzazioni per quanti accedono al pensionamento prima dei 62 anni, riprenderemo dunque l’argomento. Le norme indicate si riferiscono al sistema misto retributivo/contributivo Opzione donna Si chiama “opzione donna” quel particolare regime pensionistico riconosciuto in via sperimentale sino al 31 dicembre 2015 che permette alle sole lavoratrici di accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di anzianità contributiva e un'età pari a 57 anni e 3 mesi se si tratta di lavoratrice dipendente, oppure 58 e 3 mesi se autonoma. Secondo la normativa vigente, la data di scadenza del regime sperimentale, il 31 dicembre 2015, è da intendersi come termine ultimo entro cui deve collocarsi la decorrenza del trattamento pensionistico, e non il solo raggiungimento dei requisiti di età e contribuzione, a prescindere dall'apertura della "finestra". Ciò significa che, per effetto dell'applicazione della decorrenza differita secondo il regime della "finestra mobile"(12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 per le lavoratrici autonome), il requisito d'età e contribuzione richiesti per l'"Opzione donna" devono essere maturati: per una lavoratrice dipendente del comparto privato (35 anni di contributi e 57 anni e 3 mesi di età) entro il 30 novembre 2014; per una lavoratrice del pubblico impiego (34 anni, 11 mesi e 16 giorni di contribuzione, e 57 anni e 3 mesi di età) da maturarsi entro il 30 dicembre 2014; per le lavoratrici autonome (35 anni di contributi e 58 anni e 3 mesi di età) entro il 31 maggio 2014. A questo scopo col messaggio 9231 del 28.11.2014, l’INPS ha precisato tuttavia che per quanto concerne la richiesta di accesso al pensionamento, previa cessazione del rapporto di lavoro, la domanda può essere presentata al momento della decorrenza del trattamento pensionistico. Di conseguenza, ai fini dell’accesso alla pensione di anzianità in regime sperimentale non è richiesta la presentazione della domanda e la cessazione del rapporto di lavoro subordinato alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi. §

L'Inps ha inoltre sottoposto all'attenzione del Ministero del Lavoro un parere affinché la data del 31 dicembre 2015 sia considerata come termine per la maturazione dei requisiti e non per la decorrenza della pensione. A favore di tale interpretazione si erano espresse anche le Commissioni lavoro di Camera e Senato con una risoluzione approvata all'unanimità a fine 2013. A nostro avviso è questa l’interpretazione corretta della norma. In tale evenienza la decorrenza sarebbe possibile ovviamente oltre il 2015 Sarà nostra cura ritornare sull’argomento qualora venisse recepito questo orientamento che, contrariamente a quanto indicato da alcuni organi di stampa, non ha ancora trovato alcuna decisione effettiva.

ÌINPS MOBILITÀ – NOVITÀ DAL 1.1.2015: GRADUALE RIDUZIONE DELLA DURATA L’articolo 2, comma 71 della legge di riforma dispone l’abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio2017, degli articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223 che disciplinano rispettivamente: la lista di mobilità, l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità. Pertanto, i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto l’iscrizione nelle liste decorre dall’ 1 gennaio 2017, giorno successivo alla data di licenziamento. I suddetti lavoratori, quindi, potranno beneficiare a tale data, ricorrendone i requisiti, esclusivamente dell’indennità di disoccupazione (ASpI) o della mini AspI, ancorché provenienti da una procedura di licenziamento collettivo. Al fine di garantire un graduale passaggio dal vecchio al nuovo sistema di prestazioni a tutela del reddito, l’art. 2, comma 46, della legge di riforma - come modificato dall’art 46 bis comma 1 lettera e) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134 - introduce un regime transitorio, prevedendo per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1°

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gennaio 2013 e fino al 31 dicembre del 2016 una graduale riduzione della durata dell’indennità. Lavoratori collocati in mobilità Dal 1/1/2013 Dal 1/1/2016 Dal 1/1/2015 al al 31/12/2014 al 31/12/2015 31/12/2016

Centro Nord fino a 39 anni Centro Nord da 40 a 49 anni Centro Nord da 50 anni in su

Mobilità Durata in mesi

Mobilità Durata in mesi

Mobilità Durata in mesi

ASPI Durata in mesi

12

12

12

12

24

18

12

12

36 24

24 12

18 12

12 o 18

Sud fino a 39 anni

12 36

Sud da 40 a 49 anni Sud da 50 anni in su

Dal 1/1/2017

24

18 12

48

36

24

12 o 18

Durante detto periodo transitorio, per la determinazione dei regimi di durata previsti nei diversi anni del quadriennio 2013 – 2016, continua ad essere applicato il criterio della data di licenziamento del lavoratore. Ciò precisato, appare opportuno evidenziare che – relativamente al predetto regime transitorio nulla viene modificato riguardo alla durata attuale della prestazione per i lavoratori collocati in mobilità fino al 31 dicembre 2014. Per il periodo successivo, e cioè dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, la durata della prestazione di mobilità subirà le riduzioni come evidenziate nella tabella.

Ì INPS NOVITÀ PER VOUCHER BABY SITTING E ASILI NIDO Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2014, il Decreto Interministeriale del 28 ottobre 2014 con il quale sono definiti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure di cui all’art. 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92 del 2012. Le modalità sono poi state ribadite nella circolare INPS n. 169 del 16 dicembre 2014. Si tratta dei voucher per i servizi di baby sitting o per i costi delle strutture di servizio all’infanzia, alternativi al congedo parentale, che le lavoratrici madri possono ottenere dall’Inps. Possono accedere al beneficio: - le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro; - le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena)che si trovino al momento di presentazione della domanda ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, e non abbiano fruito in tutto o in parte del periodo di congedo parentale. Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati. Il contributo sotto forma di voucher è del valore di 600 euro (per un periodo non superiore a 6 mesi per le lavoratrici dipendenti e 3 mesi per le iscritte alla gestione separata) utilizzabile:

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- per il servizio di baby sitting (che comporta ovviamente la prestazione di una babysitter, remunerata attraverso il voucher); - o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi dei servizi per l’infanzia (asili nido) o dei servizi privati accreditati (che aderiscono a questa forma di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS) Operando questa scelta per il voucher di 600 euro mensili, la lavoratrice madre rinuncia al congedo parentale. Il Ministero precisa però che la richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia usufruito in parte del congedo parentale Per quanto riguarda le modalità di ammissione, per accedere al beneficio, la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps o del patronato, indicando: a) a quale dei due benefici intende accedere ed, in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indica la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore (si precisa che la scelta del beneficio non può essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda, che comporta revoca della precedente, entro i limiti temporali di presentazione); b) il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi; c) dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale; d) dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida (utile solo ai fini di eventuali graduatorie nel caso le risorse stanziate non fossero sufficienti) Per gli anni 2014 e 2015 le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno e il beneficio erogato nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui, secondo l’ordine di presentazione delle domande. In ogni caso qualora, a seguito delle domande accolte, sia stato raggiunto il limite di spesa di 20 milioni di euro annui, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Ì INPS CIRCOLARE 167/14 – ESTENSIONE AI PARTITI POLITICI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

L’Inps, con la circolare n. 167 del 12 dicembre 2014, fornisce le istruzioni per l’estensione, dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e contratti di solidarietà (art. 16, comma 1 DL 149/2013 convertito con modifiche dalla L. 13/2014 – D.I. 81401 del 22 aprile 2014 – D.M. 82762 del 27 giugno 2014). Le integrazioni salariali straordinarie per CIGS (L. 223/91) o contratto di solidarietà (art. 1 L. 863/84) possono essere concesse, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai lavoratori dipendenti dei partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, che abbiano un’anzianità lavorativa presso i medesimi di almeno 90 giorni alla data della domanda al Ministero. La suddetta estensione delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale non comporta l’applicabilità della disciplina riguardante la mobilità. I partiti e movimenti politici possono presentare istanza per l’ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei propri dipendenti, per le seguenti causali: a) crisi, ivi compresa la cessazione totale o parziale di attività; b) riorganizzazione; c) contratto di solidarietà. I contratti di solidarietà devono stabilire una riduzione dell’orario di lavoro, con le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 6 del decreto ministeriale n. 46448 del 10 luglio 2009 (art. 7 DM 82762). Alle causali sopra elencate si applicano i limiti di durata massima sotto indicati: a) 12 mesi per i programmi di crisi; b) 24 mesi per i programmi di riorganizzazione con possibilità di due proroghe, ciascuna di durata non superiore ai 12 mesi;

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c) 24 mesi per i contratti di solidarietà prorogabili di ulteriori 24 mesi o 36 per i territori del Mezzogiorno. Resta fermo quanto disposto relativamente al computo dei 36 mesi nel quinquennio fisso dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 223/1991 e dall’articolo 4, comma 35, del decreto-legge n. 510/1996 convertito dalla legge n. 608/1996.

Ì MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA Con DM 886 dello scorso 1° dicembre il MIUR ha fissato alla data di giovedì 15 gennaio 2015 il termine entro il quale il personale del comparto scuola che intenda essere collocato a riposo a decorrere dal 1° settembre 2015 è tenuto a presentare la relativa istanza di cessazione dal servizio (domanda di “cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie… con effetti dal 1° settembre 2015”). Si tratta del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, impiegato a tempo indeterminato. Il medesimo termine del 15 gennaio 2015 deve essere rispettato anche per le istanze di “trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo” da parte del personale che non abbia appunto maturato il requisito contributivo minimo per il diritto a pensione e che, usufruendo di trattenimento in servizio entro il termine massimo del compimento del 70° anno di età, riuscirebbe a conseguirlo.

Ì MINISTERO DEL LAVORO CIRCOLARE 30/2014 – AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA PER IL 2015 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 30 del 11 dicembre 2014, con la quale informa che nelle ipotesi eccezionali in cui non si riesca a stipulare l’accordo in sede istituzionale – requisito per la CIG in deroga – prima dell’inizio delle riduzioni dell’orario di lavoro o delle sospensioni, l’azienda può comunque procedere alle suddette riduzioni o sospensioni, purché sia stata presentata la richiesta di convocazione al Ministero del Lavoro e sia intervenuto l’accordo in sede sindacale, da recepirsi successivamente in sede ministeriale, previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie. Il Ministero ritiene, altresì, che l’accordo in sede ministeriale debba riportare i motivi eccezionali che ne giustificano la stipula successiva alle riduzioni dell’orario di lavoro o alle sospensioni. Resta fermo che il recepimento dell’accordo sindacale in sede ministeriale dovrà essere effettuato in tempo utile a consentire all’azienda il rispetto dei termini di presentazione dell’istanza entro 20 giorni dall’inizio delle sospensioni (ai sensi dell’articolo 2, co. 7, del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014).

Ì MINISTERO DEL LAVORO GARANZIA GIOVANI – AL VIA LA “FASE DUE” Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che si è conclusa la fase di avvio della Garanzia Giovani, dedicata essenzialmente all’implementazione dell’infrastruttura tecnologica e delle procedure tecnico-amministrative. Nei prossimi mesi si partirà con la “fase due”, quella della presa in carico effettiva, da parte dei Centri per l’Impiego e delle agenzie accreditate, degli oltre 330.000 giovani che si sono finora registrati. Con la “fase due” si entra nel vivo del programma, con l’attuazione concreta delle misure che offrono un ventaglio di opportunità ai giovani, con l’obiettivo di migliorare la loro occupabilità. Un ampia trattazione del programma si potrà trovare sul n. 5/2014 di bloc notes. Il bonus occupazione, ovvero i contributi alle aziende che hanno assunto i giovani inseriti in questo programma sono possibili per le assunzioni (qualora si fosse verificata una simile eventualità) dal 1 maggio 2014, e non solo dal 2 ottobre 2014 come era stato in prima istanza deciso.

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Ì PARLAMENTO APPROVATO, IN VIA DEFINITIVA, IL JOBS ACT In data 3 dicembre 2014, è stata approvata dal Senato, in via definitiva, la legge delega nota come “Jobs Act” , così come era stata modificata dalla Camera dei deputati il 25 novembre 2014. La stessa è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014. La

legge è la n.183 del 10 novembre 2014, in vigore dal 16 dicembre 2014. Trattandosi di una norma di delega ora sono attesi i decreti attuativi dai quali si potrà comprendere la normativa effettivamente applicabile. In ogni caso queste sono le deleghe contenute nella legge: 1. riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi; 2. riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive; 3. disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese; 4. testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro; 5. revisione e aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Ì CORTE DI CASSAZIONE LICENZIAMENTO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA Con la sentenza n. 25380 del 1° dicembre 2014, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento per giusta causa, nei confronti di un lavoratore che non comunica tempestivamente le motivazioni del mancato rientro in servizio o, addirittura, fornisce informazioni non veritiere per l’assenza (nel caso specifico, l’assenza era dovuta a custodia cautelare in carcere). In particolare, secondo i giudici della Suprema Corte, l’assenza prolungata ed ingiustificata ha compromesso irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra le parti.

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