Newslettermaggio2016

Page 1

PATRONATO ACLI LOMBARDIA NEWSLETTER MAGGIO 2016 • INPS DIS COLL 2016 La Legge di stabilità per il 2016 ha prorogato l'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi e per quelli a progetto (DIS-COLL) anche nell'anno 2016, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1.1.2016 al 31.12.2016. L’Inps con la circolare n. 74 del 5 maggio 2016 fornisce le istruzioni operative alle proprie sedi evidenziando che sono state introdotte novità più favorevoli riguardo ai requisiti di accesso a questa indennità. Sono interessati i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Tra i beneficiari rientrano anche i collaboratori presso le Pubbliche Amministrazioni, mentre restano esclusi gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio che svolgono attività di ricerca presso le università e negli enti di ricerca. Precisa l’Istituto che il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata è soddisfatto limitatamente al periodo in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto da collaborazione ed altra attività lavorativa, quale il lavoro subordinato. Nella circolare vengono ricapitolati il meccanismo di calcolo della durata della DIS-COLL; le condizioni cui è subordinata la prestazione; i termini previsti per presentare apposita domanda all’Inps in via telematica, e altro. Ricordiamo che è necessario essere in stato di disoccupazione ed avere tre mesi di contribuzione tra 1° gennaio dell’anno precedente ed il momento di insorgenza dello stato di disoccupazione al termine della collaborazione. La durata della prestazione è pari alla metà dei mesi o frazione di mesi della collaborazione dal 1° gennaio dell’anno precedente fino alla data di insorgenza del diritto con un periodo massimo di sei mesi. Non si computano i periodi che hanno già dato luogo ad una precedente DISCOLL. Non è più previsto il requisito contributivo/reddituale e cioè far valere nell’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione della durata di un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione. Il termine di presentazione delle domande è sempre di 68 giorni dalla cessazione della collaborazione e per le cessazioni dei primi mesi del 2016 il termine di 68 giorni decorre dalla pubblicazione della circolare (5 maggio 2016). • INPS NOVITÀ IN TEMA DI PARTO PREMATURO Nel caso di parto “molto prematuro”, quando il bambino nasce più di due mesi prima dell’inizio del congedo obbligatorio, i giorni non goduti prima del parto si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche se si superi il limite complessivo di cinque mesi. 1


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.