PATRONATO ACLI LOMBARDIA NEWSLETTER MAGGIO 2016 • INPS DIS COLL 2016 La Legge di stabilità per il 2016 ha prorogato l'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi e per quelli a progetto (DIS-COLL) anche nell'anno 2016, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1.1.2016 al 31.12.2016. L’Inps con la circolare n. 74 del 5 maggio 2016 fornisce le istruzioni operative alle proprie sedi evidenziando che sono state introdotte novità più favorevoli riguardo ai requisiti di accesso a questa indennità. Sono interessati i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Tra i beneficiari rientrano anche i collaboratori presso le Pubbliche Amministrazioni, mentre restano esclusi gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio che svolgono attività di ricerca presso le università e negli enti di ricerca. Precisa l’Istituto che il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata è soddisfatto limitatamente al periodo in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto da collaborazione ed altra attività lavorativa, quale il lavoro subordinato. Nella circolare vengono ricapitolati il meccanismo di calcolo della durata della DIS-COLL; le condizioni cui è subordinata la prestazione; i termini previsti per presentare apposita domanda all’Inps in via telematica, e altro. Ricordiamo che è necessario essere in stato di disoccupazione ed avere tre mesi di contribuzione tra 1° gennaio dell’anno precedente ed il momento di insorgenza dello stato di disoccupazione al termine della collaborazione. La durata della prestazione è pari alla metà dei mesi o frazione di mesi della collaborazione dal 1° gennaio dell’anno precedente fino alla data di insorgenza del diritto con un periodo massimo di sei mesi. Non si computano i periodi che hanno già dato luogo ad una precedente DISCOLL. Non è più previsto il requisito contributivo/reddituale e cioè far valere nell’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione della durata di un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione. Il termine di presentazione delle domande è sempre di 68 giorni dalla cessazione della collaborazione e per le cessazioni dei primi mesi del 2016 il termine di 68 giorni decorre dalla pubblicazione della circolare (5 maggio 2016). • INPS NOVITÀ IN TEMA DI PARTO PREMATURO Nel caso di parto “molto prematuro”, quando il bambino nasce più di due mesi prima dell’inizio del congedo obbligatorio, i giorni non goduti prima del parto si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche se si superi il limite complessivo di cinque mesi. 1
L’Inps con la circolare n. 69 del 28 aprile 2016 fornisce istruzioni in ordine a questa modifica introdotta dal D.Lgs. n. 80/2015 al T.U. n. 151/01, indicando il criterio di calcolo del periodo di congedo, le modalità di presentazione delle domande e l’accredito della contribuzione figurativa anche per gli eventi verificatisi fuori dal rapporto di lavoro. Esempio Data parto 30.6.2015. Data presunta parto 20.9.2015 (inizio due mesi ante partum 20.7.2015). Durata del congedo di maternità dal 30.6.2015 al 20.12.2015. Calcolo. Tre mesi post partum (30.6.2015/30.9.2015) + 81 giorni (62 gg.: 2 mesi ante partum + 19 gg.: intercorrenti tra data effettiva parto e due mesi ante partum). Nulla cambia invece quando il parto prematuro si verifichi all’interno dei due mesi ante partum. La norma interessa le lavoratrici dipendenti e quelle iscritte alla Gestione separata e si applica agli eventi coincidenti o successivi alla data del 25 giugno 2015 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/2015). Per i parti verificatisi prima del 25 giugno 2015 e il cui congedo post partum non si era ancora concluso a tale data, è possibile, a domanda dell’interessata, un ricalcolo dell’indennità tenendo conto anche dei giorni non conteggiati. Ulteriori indicazioni operative riguardano il diritto della madre di chiedere la sospensione del congedo di maternità, in caso di ricovero del neonato, e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del figlio. Il diritto è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità del suo stato di salute con la ripresa dell’attività lavorativa. Si tratta di parti non solo “molto prematuri” ma anche di parti a termine in cui si renda necessario il ricovero del neonato nel qual caso non avrebbe senso consumare i periodi di maternità mentre il bimbo è accudito in ospedale. In caso di adozione o affidamento di minore, l’Inps sostiene che la facoltà di sospensione del congedo è possibile solo per le lavoratrici dipendenti e non anche per le lavoratrice iscritte alla Gestione separata alle quali si applica l’art. 2 del DM 4 aprile 2002. Su questa posizione esprimiamo forti dubbi. Si ricorda infatti che il recente decreto interministeriale del 24/2/2016 (G.U. n. 79 del 5/4/2016), modificando il DM 4 aprile 2002, stabilisce che le lavoratrici iscritte alla Gestione separata Inps hanno diritto, in caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento preadottivo di un minore, all'indennità di maternità (5 mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore), secondo le modalità previste dall'art. 26 del T.U. n. 151/2001, per le altre lavoratrici. • INPS VOUCHER BABY SITTING: NUOVA PROCEDURA TELEMATICA L’Inps, con la circolare n. 75 del 6 maggio scorso, rende noto di aver implementato la procedura telematica per l’erogazione di voucher per l’acquisto di servizi di baby – sitting, introducendo nuove funzionalità internet che consentono alle mamme l’assegnazione, e la successiva gestione, dei voucher senza più ricorrere alla consegna dei buoni cartacei in sede. Nella predetta circolare sono disponibili le informazioni operative su come ottenere il voucher per il servizio di baby sitting, gestirlo o restituirlo in caso di mancato uso. Nell’allegato alla circolare è illustrato anche il sistema di utilizzo dei voucher con la procedura telematica. Nel 2016 quindi i voucher saranno erogati esclusivamente in modalità telematica. Si ricorda in proposito che la Legge di stabilità ha prorogato tale contributo anche per il 2016 consentendo quindi alle madri lavoratrici di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, un contributo economico per 2
coprire le spese per l’acquisto di servizi di baby sitting ovvero un contributo per far fronte agli oneri di servizi pubblici o accreditati per l’infanzia. • INPS Bonus nuclei familiari con almeno quattro figli minori L’Inps, con circolare n. 70 del 29/4/2016, ricorda che, nell’ambito degli interventi a sostegno delle famiglie e al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, la legge n. 190/2014 ha previsto per l’anno 2015, il riconoscimento di buoni per l’acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, in possesso di un Isee non superiore a 8.500 euro annui. Il beneficio in questione, di importo pari a 500 euro, è riconosciuto ai nuclei familiari già beneficiari, relativamente all’annualità 2015, dell’assegno per i tre figli minori, come riportato nel D.P.C.M. del 24/12/2015 (G.U. n. 35 del 12.02.2016), emanato in attuazione della legge. I 500 euro sono una erogazione iniziale rivolta a circa 71000 nuclei familiari dove risulta un quarto figlio minore, con la possibilità di una erogazione integrativa a consuntivo della verifica delle risorse erogate rispetto allo stanziamento di 45 milioni di euro. Precisa l’Istituto che per il riconoscimento del beneficio non è prevista un’apposita domanda dell’interessato, essendo sufficiente quella già presentata per la concessione dell’assegno per i tre figli minori relativo all’annualità 2015. Inoltre, è stata prorogata al 31 maggio 2016 la presentazione della DSU aggiornata con l’indicazione del quarto figlio minore nel nucleo che non sarà necessaria se, successivamente alla domanda di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, è stata già presentata una DSU nell’anno 2015 o 2016 in cui siano presenti almeno quattro figli minori. Il bonus quarto figlio minore viene corrisposto ai beneficiari dell’assegno per almeno tre figli minori, secondo le modalità di accredito di tale assegno e in corrispondenza del primo accredito utile che coincide con il pagamento della prima rata di luglio 2016. Nella circolare si precisa che lo stesso non concorre alla formazione del reddito complessivo ed è escluso dalla base imponibile. • INPS RIEPILOGO NORMATIVE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO EX ENPALS Con circolare n. 83 del 20 maggio 2016, l’INPS fornisce un riepilogo in merito ai requisiti di accesso ed alle modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici erogati in favore delle categorie di lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). La materia, molto complessa, sarà oggetto di una trattazione specifica in seguito. In sintesi i contenuti. L’Ente Nazionale di Assistenza e di Previdenza per i Lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.) è stato soppresso ed è confluito nell’I.N.P.S. tra le forme previdenziali sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 21 della legge del 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. La circolare è suddivisa in due parti: - la parte I riguarda i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). Riprendendo gli interventi normativi succedutesi nel tempo individua i requisiti dell’annualità di contribuzione, il diritto alla pensione, le modalità di calcolo per la liquidazione della prestazione, la determinazione della retribuzione pensionabile e del massimale giornaliero di retribuzione pensionabile, la contribuzione d’ufficio e la determinazione della contribuzione convenzionale. Infine nel dettaglio la circolare esamina il calcolo della pensione a carico del FPLS . - la parte II riguarda le prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, al raggiungimento di determinati requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, quali: 3
- pensione di vecchiaia anticipata (per le categorie artistiche con requisiti differenziati per il Gruppo Cantanti ed Orchestrali, per il Gruppo Attori e Conduttori – per il Gruppo Ballo); - pensione di vecchiaia (per le categorie dei dipendenti in aziende del settore cinematografico, teatrale, audiovisivo, di spettacolo viaggiante, di circoli sportivi, etc.); - pensione anticipata; - assegno ordinario d’invalidità; - pensione ordinaria di inabilità; - pensione di invalidità specifica (per particolari categorie artistiche – cantanti, orchestrali, ballerini, etc.); - assegno privilegiato di invalidità; - pensione privilegiata di inabilità; - pensione ai superstiti; - pensione supplementare (vecchiaia, invalidità, superstiti); - supplemento di pensione. • MINISTERO DEL LAVORO COINCIDENZA FERIE E PERMESSI LEGGE 104. Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 20 del 20 maggio 2016, risponde a un quesito in merito alla corretta interpretazione dell’art. 33, comma 3, L. n. 104/1992, concernente il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere il familiare con disabilità. In particolare si chiede se, ai sensi della disposizione citata, il datore di lavoro possa negare l’utilizzo dei suddetti permessi nel periodo di ferie programmate anche nel caso di chiusura di stabilimento, nel rispetto delle disposizioni contrattuali. In risposta al quesito avanzato, il Ministero ritiene “che debba trovare applicazione il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali e che pertanto il datore di lavoro non possa negare la fruizione dei permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 durante il periodo di ferie già programmate, ferma restando la possibilità di verificare l’effettiva indifferibilità della assistenza (v. anche art. 33, comma 7 bis, L. n. 104/1992).”. Il Ministero richiama infine quanto già precisato nell’interpello n. 31/2010 nella parte in cui si ritiene possibile “da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza, purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza e segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze”. • CORTE DI CASSAZIONE LICENZIAMENTO PER INSULTI AL SUPERIORE GERARCHICO Con sentenza n. 9635 dell’11 maggio 2016, la Cassazione ha affermato che l’insulto al superiore gerarchico giustifica il licenziamento pur se la previsione del CCNL preveda il recesso soltanto per comportamento aggressivo con contenuti fisici. La giusta causa di licenziamento, affermano i giudici della Suprema Corte, è una nozione legale che non può essere alterata da un atto di natura privatistica come il CCNL. Essa consiste in un grave inadempimento del lavoratore contrario ai principi di etica e di buon comportamento. • CORTE DI Cassazione REATO PENALE LA FALSIFICAZIONE DI F24 Con sentenza n. 18488 del 21 marzo 2016, la Corte di Cassazione, in merito alla falsificazione di F24, ha affermato che “Considerato che il modello F24 costituisce attestazione del pagamento, 4
avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata, e del conseguente adempimento dell’obbligazione tributaria, con efficacia pienamente liberatoria, la falsità realizzata su tale documento integra il contestato reato di cui all’art. 476 c.p. Posto che la copia riservata all’ufficio tributario e quella rilasciata al contribuente costituiscono due parti sostanzialmente identiche del modello, e che il documento destinato al contribuente ha di per sé funzione di quietanza del pagamento con efficacia liberatoria, non vi è alcuna ragione per differenziare la qualificazione giuridica dei due atti, laddove entrambi documentano, con pari efficacia nei confronti dei terzi, il compimento di un’attività svolta in presenza del funzionario che vi appone le attestazioni, ossia l’avvenuto pagamento dell’imposta“. Articolo 476 del Codice Penale Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni. • GOVERNO ESCLUSE LE PRESTAZIONI DEI DISABILI DALL'ISEE Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, il governo ha escluso dall'Isee le prestazioni previdenziali e indennitarie percepite dalle persone disabili. La modifica per il calcolo dell'Isee, come conseguenza dei ricorsi delle famiglie, accolti dalla magistratura, è stata adottata dal Consiglio dei ministri e inserita con un emendamento nel Dl scuola, all'esame del Senato. Al momento dunque il provvedimento non è ancora formalmente in vigore. Nello stesso emendamento è altresì prevista la cancellazione del sistema delle franchigie e delle detrazioni, mentre viene reintrodotta la maggiorazione dello 0,5 della scala di equivalenza per ogni componente disabile di una famiglia. Le nuove regole scatteranno dopo 45 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, mentre gli enti previdenziali che provvedono al pagamento delle prestazioni, legate ai limiti di reddito, hanno tempo un mese per adeguarsi.
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