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Avvocato Rulez: coltivazione ad uso personale, quando (non) è reato
from Dolce Vita 87
by Dolce Vita
Coltivazione ad uso personale: quando (non) è reato
In caso di processo è il numero di piante coltivate, il peso e la percentuale di THC a fare la diferenza tra condanna e assoluzione
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Poco prima delle ultime festività natalizie, i coltivatori e consumatori di cannabis (a fini ricreativi e comunque per uso personale) hanno creduto che Babbo Natale fosse passato in anticipo sulle date canoniche, per lasciare il regalo più gradito a loro: una sentenza che escludeva la rilevanza penale della attività coltivativa.
Ma così non era, nonostante gran parte della stampa (specializzata e non) avesse suonato le campane a festa con titoli roboanti (dimostrando come al solito il sempre più basso livello del giornalismo italiano, divenuto incapace anche di leggere le sentenze, in quanto ormai abituato a riprendere i mattinali dei Carabinieri o le conferenze stampa delle Procure), non avendo capito nulla.
Le SSUU con la sentenza n. 41356/19 proprio il 19 dicembre avevano afrontato la questione: «Se, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, è sufciente che la pianta, conforme al tipo botanico previsto, sia idonea, per grado di maturazione, a produrre sostanza per il consumo, non rilevando la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ovvero se è necessario verificare anche che l'attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica e a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato». La risposta fornita dalla Corte si è posta nel senso di ritenere che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufcienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente. Dunque un’afermazione che in linea di principio non lascia purtroppo dubbi e che sancisce, quindi l’esatto opposto di quello afermato dai media.
Coltivare piante di cannabis (idonee a produrre derivati ad alto contenuto di THC, giacché gli stupefacenti non si coltivano) resta un reato. za della pianta a una specifica tipologia botanica) che da tempo erano stati abbandonati. Anche il concetto di attitudine alla maturazione per il carattere astratto e ipotetico non era più stato richiamato nelle più recenti pronunzie. Quindi, un grave passo indietro.
Come però accade da tempo, nelle pronunzie del S.C., alla regola generale è stata abbinata una deroga espressa. La Corte, rendendosi conto dell’asprezza e della durezza del principio generale ha afermato che «devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore».
l’attenzione dei non addetti ai lavori, che hanno così ribaltato i termini della questione. In realtà, le SSUU nella deroga non dicono nulla di nuovo.
I parametri, che permettono che una coltivazione non presenti caratteri di ofensività, sono stati sanciti da tempo da una giurisprudenza, forse minoritaria in Cassazione, ma certamente maggioritaria tra i giudici di merito.
Le SSUU, dunque, giungono buone ultime ad afermare il valore probatorio esimente di canoni interpretativi, che la giurisprudenza di merito ha da tempo afermato anche in aperta ribellione con quella sentenza (sempre delle SSUU) del 2008 n. 28605 che escludeva decisamente che la coltivazione domestica potesse venire esclusa dal novero delle condotte punibili penalmente.
Va, infatti, rilevato che sin dal 2012, numerosi Tribunali e Corti di Appello hanno privilegiato il numero delle piante, il peso e la percentuale di THC contenuti in ogni pianta (o comunque globalmente ove si tratti di coltivazione con un numero di esemplari superiore a 10), la condizione di assuntore del coltivatore e la rudimentalità dei mezzi utilizzati per la coltura. Sono questi paradigmi rivitalizzati, pur con grande circospezione dalla sentenza in questione.
Dunque, nulla è mutato sotto il cielo del diritto in materia di coltivazione.
Chi coltiva lo fa a proprio rischio e pericolo, in quanto nessuno può proibire preventivamente alle forze dell’ordine di procedere con denunce o arresti, con l’avvallo dei PM, sovente non adeguatamente preparati sul tema.
I canoni espressi dalla sentenza, quindi, non hanno una funzione preventiva, idonea a evitare l’instaurazione di un procedimento penale a carico del coltivatore. Essi possono essere utilizzati solo in corso di processo, quale metro di valutazione ad appannaggio del giudice per decidere se l’imputato di coltivazione possa essere (o meno) prosciolto. Si potrà essere assolti (e potrà capitare spesso), ma questo esito si avrà solo al termine del percorso processuale, che tanto travaglio morale ed economico provoca a carico dell’imputato di turno.
Rimane, quindi, per i coltivatori il rischio dell’indagine penale e del processo, che nella specie, mi pare ben poco afascinante.
Avv. Carlo Alberto Zaina
Avvocato penalista patrocinante in Cassazione. Componente efettivo dello staf redazionale di ALTALEX, membro permanente del comitato scientifico di DIRITTO.IT ed OVERLEX.COM