Newsletter Economia&Ambiente_srl Agosto 2013

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Informazioni e notizie per la gestione ambientale delle imprese

Newsletter Agosto 2013

In questo numero: Quello da sapere per gestire i riufiuti edilizi Contenuti: • I rifiuti speciali per le imprese edili • Conoscere i rischi per mettere a punto la prevenzione; • Non correre rischi inutili. Più facile a farsi che a dirsi; • Come è facile non essere in regola: vademecum degli errori più frequenti; • Chi fa i controlli e quanto pesano le ammende; • Le norme e la loro applicazione in materia di rifiuti in campo edile; • A chi rivolgersi per sapere come gestire meglio gli adempimenti; • Il check-up annuale.

QUANDO ARRIVANO LE SANZIONI SE NON SEI ANCORA A NORMA RISCHI DI ESSERE INADEMPIENTE E DI ESSERE SOGGETTO A SANZIONI DI VARIO GENERE. DA QUELLE PECUNIARE AL FERMO DEI VEICOLI, AL SEQUESTRO DEI CANTIERI, PER FINIRE CON PESANTI CONDANNE DI CARATTERE PENALE E CIVILE.

Macerie e rifiuti di cantiere: un problema, una soluzione.

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ERCHE’ TI ABBIAMO SCRITTO? Fra le tante problematiche che la tua azienda oggi deve affrontare c’è sicuramente l’onere di dover rispettare la normativa vigente per quanto attiene la corretta gestione dei rifiuti prodotti nel tuo cantiere. Quello che a prima vista può sembrare una questione di facile soluzione, spesso si trasforma in un serio problema che può mettere in grosse difficoltà la tua ditta. Forse tu non sai chi può effettuare i controlli sulla tua ditta. Tutte le forze di Polizia possono e in alcuni casi devono effettuare controlli

sulla corretta gestione dei rifiuti, più specificamente in questo settore hanno competenza diretta la Polizia Provinciale e il Corpo Forestale dello Stato, i NOE (Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri) e la Polizia Municipale. CHI E’ SOGGETTO AI CONTROLLI Tutti coloro che producono rifiuti (liquidi e solidi) derivanti dalla propria attività d’impresa. Nello specifico, tutte le imprese edili di qualsiasi dimensione. L’Albo Nazionale Gestori Ambientali è l’albo al quale devi iscriverti per trasportare, con propri mezzi, i rifiuti non pericoEconomia&Ambiente - Newsletter

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QUALI SONO GLI OBBLIGHI CHE LE IMPRESE SONO TENUTE A RISPETTARE PER NON INCAPPARE IN SANZIONI •

ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI • TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI • FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI TRASPORTATI ECC.. • Individuare un trasportatore autorizzato,quindi iscritto all’Albo Gestori Ambientali, nella categoria adeguata • Individuare un impianto autorizzato a svolgere operazioni di recupero e/o smaltimento obbligato • tenere ed aggiornare costantemente il registro di carico e scarico dei rifiuti solo ed esclusivamente per la produzione di rifiuti pericolosi o se la tua ditta ha più di dieci dipendenti

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losi (senza limiti quantitativi) prodotti nel tuo cantiere. Se non trasporti i rifiuti devi verificare che i trasportatori e i destinatari siano regolarmente autorizzati oppure nel momento in cui decidi di avviare ad operazioni di recupero e/o smaltimento i rifiuti giacenti in deposito temporaneo presso il cantiere devi individuare un trasportatore autorizzato. E’ necessario che i tuoi rifiuti durante il trasporto siano accompagnati da un Formulario di Identificazione (F.I.R.) correttamente compilato, dal quale devono risultare alcuni dati fra i quali: soggetti attivi del trasporto, il rifiuto oggetto del trasporto, la data ed il percorso dell’instradamento eccetera. Sai che cos’è un deposito temporaneo? Sai di essere obbligato a tenere ed aggiornare costantemente il registro di carico e scarico dei rifiuti solo ed esclusivamente per la produzione di rifiuti pericolosi o se la tua ditta ha più di dieci dipendenti o in caso contrario di non essere obbligato alla tenuta del registro? Se i tuoi Tipica situazione di rifuti edili abbandonati nell’ambiente. Oggi le sanzioni sono molto severe.

rifiuti sono classificati come non pericolosi sei esente oltre che dalla compilazione dei registri di carico e scarico anche dalla presentazione della dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD).

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ASE HISTORY, ovvero CASI TIPICI di quello che accade E POTREBBE ACCADERE ANCHE A TE nella realtà

Viene fermato il mezzo di una ditta che ha 5 dipendenti e 2 veicoli, tipo camioncino, adibiti all’attività di trasporto rifiuti. Il mezzo, nella circostanza in esame, trasportava rifiuti prodotti nel cantiere (calcinacci ecc.), ma non era iscritto all’albo dei gestori ambientali. La ditta in questo caso ha subito la denuncia presso la Procura della Repubblica per gestione illecita di rifiuti. Le conseguenze sono state: sequestro del mezzo e successiva confisca dello stesso in seguito alla sentenza emessa dal Tribunale. La sanzione penale è stata poi


convertita in ammenda dell’importo di € 15.000. Inoltre la conseguenza immediata è stato l’accertamento presso il cantiere con verifiche approfondite sull’intera attività della ditta.

SITUAZIONI A RISCHIO: il classico padroncino che effettua un carico di rifiuti speciali conto terzi.

IL CASO PIÙ FREQUENTE Viene fermato da una forza di polizia un mezzo adibito al trasporto di rifiuti prodotti in un cantiere edile.Il mezzo risulta regolarmente iscritto all’albo dei gestori ambientali ma il formulario è stato compilato in maniera inesatta e/o incompleta. La ditta proprietaria si vede comminata una sanzione amministrativa da € 1.600 a € 9.300. Nel caso in cui i rifiuti fossero già stati smaltiti presso un centro di recupero, la sanzione viene comminata anche al titolare del centro di recupero. A seguito di questa sanzione i controlli vengono automaticamente estesi a tutti i formulari prodotti per quel cantie- ca invece la denuncia penale per re specifico, con gli inconvenienti gestione illecita di rifiuti pericoche è facile prefigurare. losi e la confisca immediata del mezzo utilizzato nel caso di traLE ULTERIORI CONSEGUENZE sporto senza formulario o con forNel caso di estensione degli accer- mulario incompleto o inesatto. Se tamenti sul tuo cantiere e se hai più le indicazioni sono formalmente di dieci dipendenti o produci rifiuti incomplete o inesatte ma i dati ripericolosi (eternit, ecc.) ti verrà con- portati nei formulari di identificatrollata la tenuta del registro di cari- zione dei rifiuti trasportati e nelle co e scarico e nel caso tu non lo ab- altre scritture contabili tenute per bia o lo tieni incompleto e inesatto legge consentono di ricostruire ti verrebbe comminata una sanzio- le informazioni dovute si applica ne che va da € 2.600 a € 15.500 in la sanzione amministrativa pecucaso di rifiuti non pericolosi e da € niaria da 260 euro a 1550 euro. 15.500 a € 93.000 in caso di rifiuti La stessa sanzione si applica nei pericolosi. casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conserViolazione degli obblighi dei vazione del formulario. formulari. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescrit- Violazione degli obblighi di reto formulario ovvero indica nel gistrazione dei rifiuti pericolosi formulario stesso dati incompleti Chiunque omette di tenere ovo inesatti è punito con la sanzio- vero tiene in modo incompleto il ne amministrativa pecuniaria da registro di carico e scarico di cui 1.600 euro a 9.300 euro. Si appli- all’articolo 190, comma 1, è pu-

Quanto costa alle imprese non essere in regola con i rifiuti nito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro, nonchè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore. Importi inferiori si applicano per le imprese con meno di 15 dipendenti Attività di gestione non autorizzata dei rifiuti. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito: a) con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenEconomia&Ambiente - Newsletter

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Informazioni e notizie per la gestione ambientale delle imprese da da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Tali pene si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee. Abbandono di rifiuti Chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro

a 3000 euro. Chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui all’articolo 192, comma 3, o non adempie all’obbligo di divieto di miscelazione dei rifiuti, è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all’articolo 192, comma 3,

ovvero all’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 187, comma 3.

ALCUNE NORMATIVE DI RIFERIMENTO D.Lgs. n 152 del 03 Aprile 2006 D.Lgs n 4 del 16 Gennaio 2008 D.Lgs n 205 del 3 dicembre 2010 L.R. 45 del 19 dicembre 2007

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