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CAPITOLO 1 I DISINFETTANTI E GLI ANTISETTICI CHIMICI

Secondo le normative internazionali si definisce antisettico un composto chimico capace di prevenire o arrestare la crescita o l’azione dei microrganismi attraverso l’inibizione o la distruzione degli stessi. Gli antisettici sono preparazioni idonee all’applicazione su tessuti viventi in quanto possiedono, oltre che attività microbicida, anche proprietà di istocompatibilità ed assenza di citossicità nei confronti dei tessuti sui quali vengono applicati. Si definisce invece disinfettante un composto chimico in grado di eliminare, dopo trattamento, i microrganismi presenti su materiale inerte con la sola eccezione delle spore batteriche. Il disinfettante deve pertanto possedere funzione biocida ad ampio spettro, cioè la capacità di aggredire ed uccidere i germi contro i quali viene impiegato.

L’articolo 3 del Regolamento UE n° 528/2012 definisce i biocidi come “qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore costituita da, o capace di generare uno o più principi attivi allo scopo di distruggere eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica”.

Da un punto di vista normativo i composti chimici sopra descritti sono regolamentati da diverse normative nazionali ed internazionali.

• Antisettici per cute lesa (D.Lvo n.178 del 29/5/91, D.L. 219 del 24/04/06)

Tutti i prodotti usati in disinfezione ad uso esterno per il trattamento di lesioni cutanee o destinati a venire a contatto con mucose, devono essere registrati come specialità medicinali.

• Presidi Medico-Chirurgici/Biocidi

Attualmente coesistono due distinte normative: a) quella nazionale costituita dal DPR n. 392/1998 e dal Provvedimento del 5 febbraio 1999, che disciplinano l’immissione in commercio dei Presidi Medico Chirurgici (PMC) nei quali sono compresi, oltre ai disinfettanti, anche insetticidi, insetto-repellenti e topicidi; b) quella europea costituita dalla direttiva 98/8/CE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti biocidi e recepita in Italia con il DLvo n. 174/2000, e dal relativo Regolamento (Ue) N. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 Maggio 2012.

• Dispositivi Medici

Direttiva 93/42 CEE recepita dal D.Lvo n. 46 del 24/2/97: “tutti i dispositivi destinati specificatamente ad essere utilizzati per disinfettare dispositivi medici, rientranti nelle classe IIa”. Attualmente sostituita dal Regolamento 2017/745 MDR. (38;39;40;41)

I prodotti che possiedono un’azione disinfettante devono obbligatoriamente riportare in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione che garantisce i requisiti delle normative europee o nazionali. I prodotti sprovvisti di tali indicazioni o con altre diciture non possiedono attività disinfettante ma semplici detergenti. Il disinfettante deve possedere funzione biocida ad ampio spettro, cioè la capacità di aggredire ed uccidere i germi contro i quali viene impiegato.

L’azione biocida può essere influenzata da numerosi fattori:

• il substrato da cui si desidera eliminare il microrganismo;

• la natura e le caratteristiche del microrganismo;

• la capacità del microrganismo di interagire con la sostanza antisettica o disinfettante, sia in termini di suscettibilità alla sua azione che nella capacità di inattivare o degradare la sostanza stessa

• l’elevata carica microbica che antagonizza l’azione del disinfettante e che richiede un’adeguata pulizia pre-disinfezione;

• la concentrazione, che se non rispettata può favorire l’insorgenza di fenomeni di resistenza;

• la temperatura, che qualora non mantenuta entro range ottimali può interferire con l’efficacia del disinfettante;

• il pH;

• l’aggiunta di coloranti;

• la durata dell’esposizione che è direttamente proporzionale all’attività del disinfettante, fino al raggiungimento del tempo massimo ottimale; superato questo limite si può rischiare l’evaporazione del solvente e/o del principio attivo, e di conseguenza l’inattivazione del disinfettante;

• la forma del materiale da trattare;

• l’eventuale presenza di biofilm;

• la presenza di materiale organico (sangue, pus, siero, materiale fecale);

• la durezza delle acque utilizzate per la diluizione del disinfettante;

• la qualità del prodotto commerciale.

L’articolo 2.1 del Regolamento CE n° 648/2004 definisce i detergenti “qualsiasi sostanza o miscela contenete saponi e/o altri tensioattivi destinata a attività di lavaggio e pulizia” laddove per “sostanza” si intendono prodotti chimici e loro componenti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo di produzione. I detergenti pertanto sono prodotti composti di sostanze chimiche che agiscono fisicamente o chimicamente per la rimozione di depositi indesiderati (“sporco”), esercitando una mera azione meccanica sugli organismi nocivi rimuovendoli dalla superficie trattata; nell’ambito di tale funzione possono inoltre esplicare azione igienizzante. Tutti i prodotti che vantano in etichetta una azione di disinfezione sono classificabili come prodotti biocidi e sono posti in commercio solo dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione alla commercializzazione da parte del Ministero della Salute o della Commissione Europea. Anche i prodotti che riportano l’indicazione del termine sanitizzante/sanificante si considerano rientranti nella definizione di prodotti biocidi e pertanto sono sottoposti al relativo regime autorizzativo. I prodotti biocidi sopra descritti commercializzati in Italia devono obbligatoriamente riportare in etichetta le diciture relative alle autorizzazioni (ai sensi del regolamento UE 528/2012) ovvero la registrazione come presidio medico chirurgico ai sensi del DPR 392/98.

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