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Sicurezza e lavoro, stretta sui preposti [di Simone Finotti
SICUREZZA E LAVORO, STRETTA SUI PREPOSTI
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Il DL 146/2021, convertito nella legge 215, prevede importanti novità sul fronte sicurezza sul lavoro. Tra le principali, una decisa rivisitazione del ruolo dei preposti su cui gravano ora precise responsabilità anche penali. Attenzione anche in hotel e strutture ricettive.
di Simone Finotti
Decisa stretta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alberghi e strutture ricettive compresi: la novità più rilevante riguarda il preposto, a cui vengono assegnate nuove mansioni, nuovi obblighi e responsabilità penali più definite e più gravose.
Le novità del DL 146
Arriva dal testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 (nella stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (GU Serie Generale n.301 del 20-12-2021).
Al di là dei tecnicismi, cerchiamo di capire cosa cambia effettivamente, inquadrando innanzitutto la figura-chiave del preposto, cui le nuove disposizioni assegnano un ruolo più ampio e più definito a fronte però di un’accresciuta responsabilizzazione, anche sotto il profilo penale. Dunque diventa ancor più essenziale nominare anche in hotel il preposto, o i preposti, e non solo come pro forma. E’ importante per esempio che, nelle grandi strutture, ve ne sia almeno uno per reparto, in modo tale da presidiare gli spazi e garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro. Vi sono, come in tutte le strutture, “preposti naturali”, vale a dire figure che, per il loro stesso ruolo lavorativo, sono già di per sé individuabili quali preposto. Una di queste potrebbe essere ad esempio l’housekeeper, oppure il responsabile della reception, delle cucine o dell’area wellness.
Responsabilità aggravate
E attenzione. Come dicevamo la responsabilità è aggravata rispetto al passato. La rivisitazione dell’art. 19 del dlgs 81/08 prevede infatti fra l’altro l’inserimento dell’obbligo del preposto, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti, di intervenire attivamente per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. Qualora ciò non avvenisse, il preposto è legittimato – anzi, dovrà farlo – ad interrompere immediatamente l’attività lavorativa informando i superiori. Analogo discorso vale per eventuali rilevazioni di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro, così come altra situazione di pericolo. L’aggravio più significativo riguarda i profili di responsabilità: se infatti fino ad oggi erano piuttosto generici, e semmai limitati soltanto a una vaga “mancata vigilanza”, ora la norma fa esplicito riferimento anche alla fattispecie di lesioni colpose e addirittura omicidio colposo: una previsione più netta e soprattutto esplicita che non lascia più “spazio di manovra” in proposito.
Per chi esternalizza il servizio di pulizia
Peraltro non sono le uniche novità introdotte dal Dl 146 e dalla successiva legge di recepimento: una va segnalata nel caso gli hotel terziarizzino i servizi di pulizia/ multiservizi/ servizi integrati, affidandosi a imprese esterne. In questo caso vi è l’obbligo, in capo ad appaltatori o subappaltatori, di indicare al committente il nominativo del preposto, che dovrà essere inviato a un più specifico iter formativo.