5 minute read
Programmazione biennale dei servizi, finalmente il decreto
from GSA 4/2018
by edicomsrl
36
APRILE 2018
E’ recentemente uscito sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale per la programmazione triennale dei lavori e per la programmazione biennale di servizi e forniture, n. 14/2018: 11 articoli e un allegato con lo schema-tipo. Particolarmente interessante la parte sui servizi.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo scorso è apparso finalmente, dopo un’attesa di oltre 18 mesi rispetto a quanto previsto dal comma 8 dell’art. 21 del Dlgs 50/16 (il nuovo Codice degli Appalti), il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 a titolo “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”. Il decreto è entrato in vigore il 24 marzo scorso, ossia 15 giorni dopo la sua pubblicazione, e contiene importanti novità negli 11 articoli e nell’allegato contenente il modello di schema-tipo.
Per i servizi sopra la soglia
Tutto parte dall’articolo 21 del Codice, che aveva introdotto quella che già di per sé era una novità nel settore dei servizi: ci riferiamo all’obbligo di programmazione con cadenza biennale per i servizi (oltre che per le forniture) di importo superiore ai 40mila euro. L’analogia con i lavori, per cui era già prevista una programmazione triennale, suonava evidente. In più, il comma 8 del medesimo articolo prevedeva un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con Mef, da adottare entro novanta giorni dal 18 aprile 2016, in cui fossero resi definitivi criteri e modalità per l’elaborazione della programmazione degli acquisti da parte della PA. Ed eccoci dunque qui con questo Regolamento, le cui disposizioni dovranno essere prese in considerazione a partire dalla programmazione biennale 2019-2020 per i servizi, come sancito dal comma 1 dell’articolo 9.
Il CUI, questo (finora) sconosciuto…
Una prima novità arriva dalla nomenclatura, con la comparsa dell’acronimo CUI, che sta per “codice univoco di intervento”, di ciascun lavoro, servizio o fornitura in occasione del primo inserimento nel programma. Per la redazione del programma biennale di acquisto di servizi e forniture dovrà essere utilizzato lo schema-tipo allegato al Decreto, che riporta tutte le informazioni e i dati contenuti nell’art. 6, comma 2, del Regolamento. In occasione della programmazione biennale, le amministrazioni dovranno comunque consultare, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa” (articolo 6, al comma 1).
di Simone Finotti
Attenzione ai soggetti aggregatori
Si legge infatti nel Decreto: “Le amministrazioni, ai fini della predisposizione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. E ancora, al comma 1 dell’articolo 8: “Negli elenchi annuali degli acquisti di forniture e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le amministrazioni indi-
cano per ciascun acquisto l’obbligo, qualora sussistente, ovvero l’intenzione di ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore per l’espletamento della procedura di affidamento”.
Identificare gli acquisti con il CUI
Anche per quanto riguarda la programmazione biennale, “ciascun acquisto dovrà essere identificato con un CUI nonché, laddove necessario, con un CUP (art. 6, comma 4). Ogni acquisto di forniture e servizi riportato nel programma di cui al comma 1 è individuato univocamente dal CUI. Per ogni acquisto per il quale è previsto, è riportato il CUP. Entrambi i codici vengono mantenuti nei programmi biennali nei quali l’acquisto è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione”.
Da riportare l’annualità precisa
Inoltre nell’ambito della programmazione biennale deve essere riportato per ciascun intervento l’annualità “nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione dell’attività degli stessi” (come si legge all’art. 6, comma 8), nonché la previsione di “adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare ed alla relativa quantificazione economica” (comma 9).
Obbligo di comunicazione al Tavolo tecnico e di individuazione del referente
Il Regolamento ribadisce inoltre quanto già previsto dall’art. 21, co. 6, del codice in ordine all’obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare, entro il mese di ottobre di ogni anno, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore al milione di euro (art. 6, comma 12). Tale comunicazione “avviene mediante la trasmissione al portale dei soggetti aggregatori nell’ambito del sito acquisti in rete del Ministero dell’economia e delle finanze anche tramite i sistemi informatizzati regionali di cui all’articolo 21, comma 7 e all’articolo 29, comma 4, del codice” (art. 7, comma 5). Analogamente a quanto previsto per i lavori, anche per la programmazione biennale dei servizi (art. 6, comma 13) l’amministrazione dovrà individuare al proprio interno un referente che si occupi della redazione dei programmi, il quale può coincidere con lo stesso soggetto a cui è affidato il compito di redazione e coordinamento del programma triennale dei lavori pubblici.
Paletti sugli acquisti “fuori programma”
Precisi paletti sono fissati anche per ciò che riguarda gli acquisti “fuori programma”. Secondo l’articolo 6, comma 9, si potranno effettuare acquisti non programmati di beni e servizi solo se “siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari” ovvero quanto questi siamo realizzati “sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione”.
Da redigere ogni anno
La redazione del programma biennale per gli acquisti di servizi va effettuata ogni anno, scorrendo l’annualità pregressa e aggiornando i programmi precedenti (lo prevede l’art. 7 al comma 1), non riproponendo nei programmi successivi gli interventi per i quali è già stata avviata una procedura di affidamento (art. 7, comma 2). L’amministrazione è inoltre tenuta a comunicare, nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio profilo, l’assenza di acquisti nel biennio di riferimento e quindi la mancata pubblicazione del programma biennale: a stabilirlo è il quarto comma dell’articolo 7.
37
APRILE 2018