GSA 4/2018

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GESTIONE PROGRAMMAZIONE SERVIZI PA

programmazione biennale dei servizi, finalmente il decreto di Simone Finotti

E’ recentemente uscito sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale per la programmazione triennale dei lavori e per la programmazione biennale di servizi e forniture, n. 14/2018: 11 articoli e un allegato con lo schema-tipo. Particolarmente interessante la parte sui servizi. 36 APRILE 2018

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo scorso è apparso finalmente, dopo un’attesa di oltre 18 mesi rispetto a quanto previsto dal comma 8 dell’art. 21 del Dlgs 50/16 (il nuovo Codice degli Appalti), il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 a titolo “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”. Il decreto è entrato in vigore il 24 marzo scorso, ossia 15 giorni dopo la sua pubblicazione, e contiene importanti novità negli 11 articoli e nell’allegato contenente il modello di schema-tipo.

Per i servizi sopra la soglia

Tutto parte dall’articolo 21 del Codice, che aveva introdotto quella che già di per sé era una novità nel settore dei servizi: ci riferiamo all’obbligo di programmazione con cadenza biennale per i servizi (oltre che per le forniture) di importo superiore ai 40mila euro. L’analogia con i lavori, per cui era già prevista una programmazione triennale, suonava evidente. In più, il

comma 8 del medesimo articolo prevedeva un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con Mef, da adottare entro novanta giorni dal 18 aprile 2016, in cui fossero resi definitivi criteri e modalità per l’elaborazione della programmazione degli acquisti da parte della PA. Ed eccoci dunque qui con questo Regolamento, le cui disposizioni dovranno essere prese in considerazione a partire dalla programmazione biennale 2019-2020 per i servizi, come sancito dal comma 1 dell’articolo 9.

Il CUI, questo (finora) sconosciuto…

Una prima novità arriva dalla nomenclatura, con la comparsa dell’acronimo CUI, che sta per “codice univoco di intervento”, di ciascun lavoro, servizio o fornitura in occasione del primo inserimento nel programma. Per la redazione del programma biennale di acquisto di servizi e forniture dovrà essere utilizzato lo schema-tipo allegato al Decreto, che riporta tutte le informazioni e i dati contenuti nell’art. 6, comma 2, del Regolamento. In occasione della programmazione bien-

nale, le amministrazioni dovranno comunque consultare, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa” (articolo 6, al comma 1).

Attenzione ai soggetti aggregatori

Si legge infatti nel Decreto: “Le amministrazioni, ai fini della predisposizione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. E ancora, al comma 1 dell’articolo 8: “Negli elenchi annuali degli acquisti di forniture e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le amministrazioni indi-


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