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Esclusione dalle gare, sufficiente la “presunzione” di irregolarità

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OTTOBRE 2020

Esclusione dalle gare, sufficiente la “presunzione” di irregolarità

Doccia fredda per le imprese: l’esclusione dalle gare d’appalto può scattare anche per una semplice “presunzione” di irregolarità fiscale superiore a 5mila euro. Un ulteriore “giro di vite” che mette in allarme le imprese: il rischio infatti è di perdere preziose opportunità di commesse pubbliche sulla base di una semplice ipotesi. A prevederlo è un passaggio del decreto “Semplificazioni”, non modificato in sede di conversione in legge.

E’ un amaro “giro di vite” sul fronte esclusione dalle gare d’appalto quello che arriva dal testo del decreto Semplificazioni, DL 76/2020 in vigore dal 17 luglio scorso e ora approvato con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Confermato quanto previsto dal DL

E’ stata infatti confermata, in sede di conversione definitiva in legge, l’esclusione ex art. 80, comma 4 del Codice dei contratti pubblici dlgs 50/16, per le imprese che si trovano in una posizione fiscalmente non regolare, anche sulla base – e qui sta la novità – della semplice presunzione (cioè anche laddove le irregolarità non siano definitivamente accertate): l’unico “paletto” è che il mancato pagamento (o presunto tale) superi il tetto di 5mila euro: non molto, se lo si legge in proporzione con il valore di tante gare d’appalto. Insomma, nonostante le diverse proposte di emendamento volte ad “ammorbidire” il contenuto

di Simone Finotti

della norma, rendendola più agevole e sostenibile per le imprese che hanno spesso a che fare con il mondo delle commesse pubbliche.

Basta una semplice disattenzione contabile

Un duro colpo che sta già creando non poche tensioni – e numerosissimi problemi concreti – nel mondo delle imprese di pulizia/ multiservizi/ servizi integrati, che rischiano di veder sfumare opportunità interessanti per irregolarità, peraltro solo presunte, anche solo di poche manciate di euro, e magari dovute a semplice disattenzione contabile. Per non parlare dei possibili “scostamenti” di tipo puramente teorico.

Gli effetti sulle imprese

Ora, se da un lato è chiaro che la ratio del provvedimento, di per sé lodevole, è quella di scoraggiare comportamenti irregolari che poi vanno a discapito dei lavoratori, dall’altro non è difficile capire quanto gli effetti possano essere dannosi per le imprese, specie per quelle che, come sono le realtà del nostro settore, partecipano abitualmente a gare d’appal-

to pubbliche.

Una “tassa” sulle gare

Senza contare, come denunciato fra gli altri da Ance, che tale sistema rischia di creare una sorta di “tassa” sulle gare d’appalto, in quanto l’unico modo per non rischiare l’esclusione sembrerebbe quello di pagare integralmente la cartella, o almeno la prima rata in caso di rateizzazione prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara.

La discrezionalità delle stazioni appaltanti

Insomma la norma, fondata su un sistema di accertamento di tipo “presuntivo”, offre ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti, che ora possono escludere dalla partecipazione alle gare operatori economici semplicemente sulla base di un’ipotesi di irregolarità.

 Codice Contratti, il nuovo art. 80 comma 4

“………. Un operatore economico puo’ essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purchè l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.”

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