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Il ministero fa chiarezza sulla “delega di funzioni”: novità in tema di sicurezza

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DICEMBRE 2015 Novità in materia di sicurezza sul lavoro, un tema molto sentito anche da industrie e Gdo: la Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 7 del 2 novembre 2015, ha chiarito le caratteristiche della delega di funzioni da parte del datore prevista dall’art. 16 del d.lgs 81/2008: essa, fra l’altro, dev’essere formalizzata e accettata per iscritto, pena l’inefficacia della delega stessa. E il lavoratore può non accettarla.

di Umberto Marchi

Importante chiarimento del Ministero del Lavoro su un tema molto sentito dalle aziende, comprese le industrie e la Gdo: parliamo della cosiddetta “delega sicurezza”, ossia la “delega di funzioni” sancita e regolamentata dall’ art. 16 dell’81/2008.

I chiarimenti ministeriali

Ebbene, la delega di funzioni da parte del datore di lavoro dev’essere formalizzata e accettata per iscritto dal lavoratore delegato, il quale naturalmente può declinarla. Ma non dimentichiamo che al delegato vanno riconosciuti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, e una precisa autonomia di spesa. Lo ha chiarito la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con Interpello n. 7 del 2 novembre scorso (nota prot. 18528), rispondendo ad un’istanza dell’Usb dei Vigili del Fuoco.

Le caratteristiche

La commissione, in particolare, richiama le caratteristiche che tale delega deve avere ai sensi dell’art. 16, comma 1 dell’81/08: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Deve essere fatta con tutti i crismi, e il lavoratore può rifiutarla

Quindi, precisa la Commissione, perché la delega sia efficace è necessario che essa abbia tutte queste caratteristiche: tra queste, sottolinea in particolare la stessa Commissione, ci dev’essere quanto previsto alla lettera e), e cioè che la delega sia accettata dal delegato per iscritto, elemento che la distingue dal conferimento di incarico, il che implica la possibilità di una non accettazione della stessa.

 I link di riferimento

Link Interpello 7 del 2 novembre: http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/interpello/Documents/Interpello%207-2015.pdf Link 81/2008 http://www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro/documents/tu%2081-08%20-%20ed.%20ottobre%202013.pdf

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