IL CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI D.LGS. N. 209
CLAUDIO AMOROSO
TABELLE SINOTTICHE SULLE MODIFICHE APPORTATE DAL CORRETTIVO (D. LGS. 209/2024) AGLI ARTICOLI E AGLI ALLEGATI DEL CODICE DEI CONTRATTI
FORTUNATO PICERNO
IL CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI D.LGS. N. 209
DEL 31 DICEMBRE 2024
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editoriale
3 Il Correttivo al Codice dei contratti pubblici; un terzo codice? articoli
correttivo codice dei contratti
4 Il Correttivo al Codice dei Contratti D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024
nuovo codice contratti
24 Tabelle sinottiche sulle modifiche apportate dal Correttivo (d. lgs. 209/2024) agli articoli e agli allegati del Codice dei Contratti gli esperti rispondono
44 Sui servizi analoghi aziende informano
45 Medical Concept Lab ed EPS si uniscono: nasce Medical Concept Lab S.p.A., il futuro dei servizi sanitari integrati in Italia Un salto verso l’innovazione sanitaria
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Tecnica e metodologia economale Bimestrale di tecnica ed economia sanitaria fondato nel 1962 per l’aggiornamento professionale degli economi e provveditori della Sanità. ISSN 1723-9338
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Il Correttivo al Codice dei contratti pubblici; un terzo codice?
Silenziosamente il Correttivo ci regala un terzo Codice (!), il tutto in vigenza di consultazioni avviate da parte della Commissione europea sulla rivisitazione della direttiva sugli Appalti 2014/24/UE, con il rischio di dover affrontare un quarto Codice. Abbiamo parlato durante tutto l’anno di Correttivo, ma poi improvvisamente, “tanto tuonò che piovve”, è arrivato, ma è arrivato con una tale sollecitazione da parte del Governo che ha tirato dritto superando ogni dubbio sulle procedure da seguire nell’utilizzo della delega parlamentare. Lo ha fatto nonostante il possibile rischio di incostituzionalità paventato dal Consiglio di Stato ma anche sui rilievi e suggerimenti intervenuti da parte di ANAC e anche da parte della nostra Federazione che ha mostrato la necessità di prevedere uno specifico allegato sulla disciplina di alcuni appalti di forniture di beni e servizi sanitari, come è stato fatto per altri settori speciali, quali i beni culturali. Il Codice dei Contratti, di cui al d. lgs 36/2023, è stato completamente rimodulato dal “Correttivo”, di cui al d. lgs. 209 del 31.12.2024 che ha interessato la modifica di ben 97 articoli (rispetto agli 87 dello schema iniziale) che occupano 172 pagine del S.O. della Gazzetta Ufficiale, senza note, e modificano circa il 34% delle norme del Codice e dei suoi Allegati, si introducono tre nuovi articoli e tre nuovi allegati, oltre alla modifica di 20 allegati. Il provvedimento introduce alcune correzioni a sostegno degli investimenti pubblici, in modo da agevolarne il rilancio strutturale anche nella fase post PNRR e risponde alle richieste, pervenute in sede europea, di modifica ed integrazione di taluni istituti giuridici al fine di scongiurare sia l’avvio di nuove procedure di infrazione da parte della Commissione europea, sia di risolvere quelle già in essere. Il Correttivo prevede un focus su dieci macro-temi principali, tra cui equo compenso, tutele lavoristiche, digitalizzazione, e revisione prezzi, mentre cancella definitivamente il Rating di impresa sostenuto da ANAC e anche dalla nostra Federazione. La concreta applicazione delle norme ci dirà quanto i principi affermati agevoleranno gli operatori del settore. Sicuramente una delle criticità del Correttivo che possiamo da subito evidenziare è rappresentata della sua entrata in funzione lo stesso giorno dell’applicazione ovvero il 31.12.2024, non essendo stato previsto alcun periodo transitorio.
Gli addetti ai lavori sono stati obbligati ad un adeguamento immediato senza la possibilità di approfondire il contenuto delle nuove disposizioni, con il rischio che il mancato aggiornamento della documentazione di gara al Correttivo possa inficiare gli atti assunti. Tra l’altro il bando tipo di ANAC non è stato ancora adeguato alla nuova normativa. Altre grosse criticità si riscontrano nell’applicazione della nuova formulazione prevista per la revisione prezzi che si fonda su tabelle impegnative e formule matematiche complesse che richiederanno una collaborazione tra tecnici e personale amministrativo e nella individuazione e verifica del CCNL da applicare nei servizi. Interessante risulta la riserva negli affidamenti nel sottosoglia in favore delle PMI, ma sicuramente ci saranno difficoltà applicative, come d’altronde già oggi si verifica per gli affidamenti diretti, dove la responsabilità nella scelta grava esclusivamente sul RUP. Quindi, troviamo qualche difficoltà a condividere quanto affermato dal Governo che obiettivo del Codice è stato quello di “razionalizzare e semplificare la disciplina del Codice (!)” Che dire, infine, in bocca al lupo ai colleghi che dovranno affrontare le nuove sfide del Correttivo, la FARE e le Associazioni regionali cercheranno di alleviare le fatiche organizzando corsi che potranno in qualche modo supportarli attraverso aggiornamenti e chiarimenti costanti.
Claudio Amoroso - Presidente AREA
Il Correttivo al Codice dei Contratti D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024
Aoltre un anno dall’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), interamente operativo dal 1° gennaio 2024, il legislatore ha introdotto un “Correttivo” al testo con il D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024. Tale intervento, previsto dalla legge delega 21 giugno 2022, n. 78 si inserisce nella tradizione normativa italiana di apportare aggiornamenti mirati alle discipline codificate, come già avvenuto in passato con il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L’adozione del Correttivo, lungi dall’essere un intervento emergenziale, rappresenta un “tagliando” normativo programmato volto a consolidare e perfezionare un quadro legislativo idoneo a garantire stabilità ed efficacia. Negli ultimi anni, il settore degli appalti pubblici ha vissuto una fase di significativa complessità normativa, caratterizzata da continue modifiche legislative, interventi straordinari e sovrapposizioni di norme. Tali dinamiche hanno contribuito a rendere il sistema regolatorio più frammentato e, talvolta, inefficiente, a scapito di un’effettiva applicazione uniforme delle disposizioni.1 In tale contesto, il “Correttivo” mira a risolvere dubbi e criticità operative emerse durante il primo periodo di applicazione del Codice e a migliorare la coerenza e la funzionalità del sistema. Tale obiettivo è particolarmente rilevante alla luce dei cambiamenti culturali e operativi richiesti sia alla Pubblica Amministrazione sia alle imprese per adeguarsi ai nuovi standard, ma anche in conformità agli obiettivi di efficienza e di risultato che il Governo mira a raggiungere attraverso l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fra gli obiettivi perseguiti dal decreto figurano la coerenza e l’attuazione pratica dei principi fondamentali del Codice, tra cui la semplificazione delle procedure, l’instaurazione di un rapporto di fiducia tra le parti coinvolte e l’adeguamento di alcune disposizioni alle necessità di coordinamento con le altre disposizioni previste dall’ordinamento2. Particolare attenzione è stata dedicata all’adeguamento delle amministrazioni e delle imprese ai
nuovi standard di qualità e affidabilità, sia nelle procedure di gara sia nell’organizzazione delle risorse per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture. Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda la ridefinizione del rapporto tra amministrazioni e imprese. Tale relazione dovrebbe essere improntata ai principi di cooperazione, credibilità e concretezza, con lo scopo di sostenere i programmi infrastrutturali del Paese e garantire la loro effettiva realizzazione.
L’importanza del nuovo Codice ridiede nella sua capacità di rappresentare un cambio di paradigma rispetto alla normativa precedente. Il 2024 segna il trentesimo anniversario della “Legge Merloni”3, considerata la prima esperienza di codificazione organica nel settore dei lavori pubblici, che ha avuto un notevole impatto nel contesto politico e sociale dell’epoca. Promulgata in un periodo di significativi cambiamenti, la legge mirava a modernizzare il procedimento amministrativo, in linea con quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241. Essa ha introdotto principi che, ancora oggi, influenzano la normativa sui contratti pubblici, come la centralità del risultato e della fiducia, oggi considerati tra gli obiettivi principali anche nell’attuale Codice degli appalti4
Dall’analisi di questa evoluzione emerge come, soprattutto a partire dagli anni ‘90, la normativa sugli appalti pubblici si sia orientata verso un approccio moralizzatore orientato al rigore formale e al controllo, privilegiando la legittimità procedurale rispetto all’efficacia operativa. Questo approccio ha generato una normativa fortemente orientata al controllo, a volte al punto di sacrificare l’efficacia e la tempestività delle opere. Un caso esemplare di questo approccio è rappresentato dalla disciplina del subappalto nei lavori pubblici, inizialmente regolato nell’ambito delle disposizioni antimafia5 e solo successivamente riformato nel 2021, per rispondere alle esigenze del PNRR e alle sollecitazioni dell’Unione Europea. Questa tensione tra controllo e risultati ha avuto un impatto significativo: se da un lato il legislatore ha cercato di tutelare
1 Il riferimento è ai due decreti c.d. “semplificazione” emanati a seguito dell’emersione dell’emergenza pandemica. Si tratta del d.l. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; nonché al d.l. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
2 Ci si riferisce, ad esempio, a quanto disposto in materia di “equo compenso” dalla L. 21 aprile 2023, n. 49.
3 Cfr.: L. 11 febbraio 1994, n. 109.
4 Il riferimento è a quanto previsto dal d.lgs. n. 3672023 agli artt. 1-11.
5 Cfr.: L. 19 marzo 1990, n. 55.
Fortunato Picerno - Ricercatore Italiadecide
le piccole e medie imprese e incoraggiare sinergie nel settore pubblico, dall’altro il rigore normativo ha, in alcuni casi, ostacolato l’accesso delle realtà economiche meno strutturate al mercato pubblico. In questo contesto, la qualità dei contenuti tecnici e prestazionali delle commesse pubbliche è stata a lungo sottovalutata, concentrandosi principalmente sul contenimento della spesa pubblica e riducendo la discrezionalità amministrativa nelle scelte di gara. Questo approccio, che risale anche ai regolamenti di contabilità di Stato del 1923-1924, ha trascurato l’importanza di garantire la qualità e l’affidabilità delle opere, riducendo di fatto la competenza e la responsabilizzazione di funzionari e imprese. Oggi, il nuovo Codice dei contratti pubblici si distingue per un approccio significativamente diverso, ponendo al centro gli obiettivi di risultato, fiducia e semplificazione. Negli ultimi 30 anni, infatti, molte opere infrastrutturali strategiche sono state realizzate attraverso normative emergenziali o speciali, che hanno permesso di superare i limiti della legislazione ordinaria, spesso troppo incentrata su formalità e legittimità procedurale. Il nuovo approccio mira a promuovere la competenza, la responsabilità ed l’efficacia, focalizzandosi sul miglioramento della qualità progettuale e sull’orientamento a gestire la fase esecutiva in un’ottica improntata al risultato e al contenimento del contenzioso.
In questo contesto, il c.d. decreto Correttivo interviene sul Codice attuale con una serie di modifiche che, pur essendo diffuse, restano comunque coerenti con la logica di semplificazione e raggiungimento del risultato di cui si è dato conto in precedenza e che trova conferma, del resto, nella stessa Relazione illustrativa che accompagna il decreto. Il d. lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 interviene su 57 articoli del d.lgs. n. 36/2023, sostituendone uno, inserendone tre di nuovi, abrogandone un altro, e modificando e/o abrogando parti di 30 articoli. Inoltre, il decreto modifica 18 allegati, inserendone tre totalmente nuovi e sostituendone uno. Preme sottolineare che, dopo l’approvazione dello schema di decreto legislativo da parte del Consiglio dei Ministri il 21 ottobre 2024 e, dopo aver ricevuto il conseguente bollinamento da parte della Ragioneria generale dello Stato all’inizio di novembre, il testo è stato esaminato dalle commissioni parlamentari, dall’ANAC, dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni. Il decreto è stato, dunque, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 31 dicembre 2024 e, come si legge all’art. 97 dello stesso: “il presente decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”. Tra le novelle introdotte con il Correttivo, come si vedrà in dettaglio, molte sono destinate a migliorare la regolazione degli appalti pubblici, con l’obiettivo di rendere più efficiente e funzionale il sistema. Tra le modifiche più rilevanti possono citarsi quelle relative al principio di equivalenza nell’applicazione delle tutele previste dai CCNL;
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all’obbligo di progettazione informatica che si sostanzia nell’applicazione del c.d. “BIM”; alla qualificazione delle stazioni appaltanti; alle modalità di qualificazione dei consorzi non necessari; all’istituto dell’avvalimento c.d. “premiale”; all’applicazione dei principi del c.d. “equo compenso” nell’affidamento di servizi di ingegneria e architettura; al nuovo meccanismo che regola la revisione prezzi; ai limiti di utilizzo degli accordi quadro; all’obbligo, nel caso di subappalto, di affidare una porzione di prestazioni alle PMI; alla disciplina del project financing; e all’introduzione di un nuovo meccanismo di contenimento del contenzioso che prende il nome di accordo di collaborazione. L’intento del legislatore di rispettare i principi della legge delega n. 78/2022, conferendo maggiore solidità e continuità alla normativa sui contratti pubblici, è senz’altro condivisibile, oltre che apprezzabile. Il decreto Correttivo, pur manifestando delle criticità rispetto agli aspetti operativi di alcune novità introdotte, rappresenta un passo importante verso un sistema normativo più stabile ed efficace, con l’obiettivo di testarne l’efficacia sul lungo periodo. Per garantire una piena e uniforme applicazione delle norme, sarà fondamentale un cambio di visione che punti su amministrazioni e imprese ben formate e aggiornate. La competenza e qualificazione dei soggetti coinvolti rappresentano l’unico strumento in grado di garantire efficacia ed efficienza nell’esercizio del potere amministrativo e, di conseguenza, nella realizzazione e nel soddisfacimento dell’interesse pubblico. Le figure cardine come i RUP, nonché i progettisti e i funzionari devono poter contare su un bagaglio di conoscenze e di strumenti adeguati per gestire le procedure e i contratti in modo efficace, riducendo al minimo rischi, contestazioni e ritardi. La fiducia reciproca tra amministrazioni pubbliche e imprese, sancita dal principio enunciato nell’art. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, deve essere al centro del rapporto tra le parti ed essere praticata oltre che evocata. Alle amministrazioni è richiesto di svolgere un ruolo ulteriore rispetto alla mera attività di pubblicazione delle gare, concentrandosi su una gestione operativa che tenga conto della concretezza e produttività dei contratti. Una maggiore discrezionalità e responsabilità, affidata a funzionari preparati, consente di valorizzare idee e progettualità in grado di offrire soluzioni migliori. Il decreto Correttivo e il nuovo approccio che esso promuove tracciano, infatti, una strada che può consentire al Paese una tendenza di sviluppo del settore delle infrastrutture e dei contratti pubblici che deve essere costante nel tempo e non legata, esclusivamente, all’attuazione del PNRR. Pertanto, affinché tale percorso possa rendersi concretamente realizzabile, è necessario che tutte le parti coinvolte assumano un ruolo proattivo e responsabile, contribuendo a trasformare un sistema complesso e frammentato in una rete virtuosa e organizzata
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Le novità sull’equo compenso: modifiche relative ai compensi per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura
Come già anticipato, una delle novità introdotte dal d.lgs. 209/2024 riguarda il tema dell’equo compenso. L’introduzione ex novo della presente disciplina, si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore della legge 21 aprile 2023, n. 43 in materia di “equo compenso delle prestazioni professionali”. Dall’entrata in vigore della predetta legge, infatti, sono andati profilandosi, nelle prime prassi applicative, orientamenti dottrinali e giurisprudenziali divergenti in ordine all’applicabilità dei contratti pubblici della normativa introdotta ex novo dalla precitata legge. L’ANAC e la giurisprudenza (TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 16 luglio 2024, n. 1494; TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 25 luglio 2024, n. 483) sono intervenuti sulla questione relativa all’applicazione dell’equo compenso con particolare riferimento all’esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura. Si è affermato che dette pronunce escluderebbero l’applicabilità dell’equo compenso, in contrapposizione ad altro orientamento giurisprudenziale al momento prevalente e di segno opposto. Quest’ultimo sostiene, infatti, l’assenza di antinomia tra la menzionata legge n. 49 del 2023 e la disciplina dei contratti pubblici, con conseguente piena operatività delle previsioni dettate dalla normativa speciale in materia di equo compenso anche nel settore dell’evidenza pubblica (TAR Veneto, sez. III, 3 aprile 2024, n. 632 e TAR Lazio, sez. V ter, 30 aprile 2024, n. 8580; TRGA – Sezione Bolzano sent. 09/10/2024 n. 230 e n. 231; TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania Sez. II, sent. 08/10/2024 n. 3319). Il primo aspetto che va chiarito è che nessuno dei due orientamenti esclude l’applicazione dell’istituto dell’equo compenso ai contratti nei quali parte contraente sia la pubblica amministrazione; ciò che muta è il momento della sua applicazione legato ad una diversa ricostruzione logico-sistematica del quadro normativo di riferimento. In sintesi, la questione non è “se applicare o meno le regole dell’equo compenso, ma piuttosto in quale momento della procedura applicarle”. L’orientamento prevalente è incline al riconoscimento della natura imperativa delle disposizioni di cui alla l. n. 49/2023, ritenendo la sua applicazione necessariamente prodromica all’avvio delle stesse trattative precontrattuali e dunque condizione necessaria per la regolarità del relativo procedimento di gara. Ne consegue che a tali disposizioni viene riconosciuta una forza etero integrativa della lex specialis di gara, nella misura in cui la stazione appaltante ritenga di potervi derogare. Di contro l’altro orientamento, pur postulando l’estromissione di offerte economiche ingiustificatamente derogatore dei parametri ministeriali, differisce il momento di tale applicazione “a valle” della procedura di gara, ed in particolare al momento della loro verifica di anomalia reputando questa
la sede ideale a tal fine. Inoltre, a fondamento della tesi prevalente, l’impiego del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in ragione del rapporto qualità/prezzo nel settore dell’evidenza pubblica, non precluderebbe l’applicabilità della legge n. 49 del 2023, in quanto le gare per servizi di architettura o ingegneria dovrebbero essere strutturate e aggiudicate sulla base di un “prezzo fisso” non ribassabile, individuato dalla pubblica amministrazione come corrispettivo posto a base di gara, con competizione limitata alla sola componente tecnica dell’offerta. In tale ottica, il compenso del professionista costituirebbe soltanto una delle componenti del “prezzo” determinato dall’Amministrazione come importo a base di gara, al quale si affiancano altre voci, relative in particolare alle “spese ed oneri accessori”. In base alla tesi opposta, si ritiene invece possibile la praticabilità del ribasso sui corrispettivi professioni, in quanto la loro congruità rimarrebbe, in ogni caso, adeguatamente assicurata dal modulo procedimentale di verifica dell’anomalia dell’offerta, con riferimento al ribasso praticato sul corrispettivo dei servizi di progettazione. In tale ottica, la verifica di anomalia delle offerte sarebbe finalizzata ad evitare che le prestazioni professionali siano rese a prezzi incongrui, consentendo, nel contempo, alle amministrazioni di affidare agli appalti a prezzi più competitivi. Tenuto conto delle divergenze di posizione e orientamenti giurisprudenziali, si è inteso intervenire sulla materia al fine di bilanciare le regole sull’applicabilità del principio dell’equo compenso, inteso appunto, come compenso “equo” e non “minimo”, inevitabilmente correlato, tuttavia, all’operatività di specifici vincoli connessi al settore dei contratti pubblici, che impongono valutazioni comparative ai fini dell’affidamento di tutti i servizi, compresi quelli connessi alla progettazione, e che richiedono una adeguata ponderazione degli effetti finanziari delle scelte regolatorie. Il Correttivo, nell’ottica di prevedere una normativa che assicurasse, da un lato, il rispetto dei principi dell’equo compenso, ma dall’altro il rispetto e la promozione del principio di concorrenzialità proprio della disciplina in materia di appalti, ha introdotto i nuovi commi 15-bis e 15-ter dell’articolo 41 del Codice. In particolare, il comma 15-bis della novella, richiamando il principio di concorrenza tra gli operatori economici e il divieto di affidamento di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito, stabilisce che i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’allegato 1.13 (concernente la “determinazione dei parametri per la progettazione”) sono utilizzati dalle stazioni appaltanti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro, comprensivi di compensi, oneri e delle spese accessori, fissi e variabili. Nel corpo del comma 15-bis viene introdotta la disciplina organica dell’aggiudicazione dei contratti per gli affidamenti dei servizi di
ingegneria e architettura, prevedente il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
• per il 65 per cento dell’importo, da porre a base di gara, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall’articolo 108, comma 5, consentendosi così di individuare la componente non ribassabile dell’importo complessivo, in coerenza con il principio dell’equo compenso;
• il restante 35 per cento dell’importo da porre a base di gara può essere invece assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte, ma la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.
Il comma 15-ter, sempre con riguardo agli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, mantiene ferme le disposizioni in materia di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’articolo 54 (concernente il caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso e di appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea) e all’allegato II.2, confermando che agli affidamenti per tali prestazioni professionali si applicano le norme sulla verifica di anomalia dell’offerta. Il comma 15-quater, con riferimento ai contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati direttamente (anche senza consultazione di altri operatori), di importo inferiore a 140.000 euro, prevede inoltre che i corrispettivi, stabiliti secondo le modalità dell’allegato I.13, possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento, in tal modo enucleando il range di sistemica compatibilità con il principio del compenso equo, previsto dall’articolo 8, comma 2, del Codice.Il regime dell’equo compenso, così configurato per i servizi di ingegneria e architettura, non si pone in deroga, ma si integra con il sistema dei contratti pubblici, mantenendo la sua natura pro-concorrenziale derivante dalla normativa eurounitaria (artt. 49, 56, 101 TFUE, 15 della dir. 2006/123/CE).
Il ricorso al BIM nel D.lgs. 209/2024
Il testo affronta, inoltre, il tema della digitalizzazione delle procedure negli appalti pubblici, con particolare riferimento all’introduzione del Building Information Modelling (c.d. BIM) e di strumenti digitali avanzati per la gestione informativa delle costruzioni, in coerenza con i principi sanciti dal nuovo Codice dei Contratti pubblici. L’obiettivo è favorire un miglioramento complessivo della gestione degli investimenti pubblici, semplificando i procedimenti, riducendo le tempistiche e ottimizzando le risorse tecniche organizzative. L’adozione del BIM garantisce vantaggi, soprattutto nella gestione di progetti infrastrutturali e immobiliari complessi, grazie ad una visione integrata e più efficiente dell’intero ciclo di vita delle opere, dalla fase di progettazione fino alla
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dismissione. Già previsto dall’art. 23, comma 13 del d. lgs. n. 50/2016, e regolamentato dal decreto ministeriale n. 560/2017, modificato con il d.m. n. 312/2021, il BIM viene potenziato e reso più centrale attraverso il codice e punta a rafforzare la maturità digitale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Questo nuovo approccio, oltre a promuovere una gestione strategica e patrimoniale dei progetti pubblici, assume particolare rilevanza in un contesto in cui la riduzione e la qualificazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti richiederà un maggior ricorso a deleghe, accordi e convenzioni con amministrazioni meno strutturate. Una novità rilevante riguarda l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2025, dell’obbligo di utilizzare metodi e strumenti di gestione informativa digitale per tutti i procedimenti, sostituendo le scadenze previste dal decreto ministeriale n. 312/2021. La fissazione di un termine unico e generale, stabilito secondo ragionevolezza, per le opere di nuova costruzione e interventi su costruzioni esistenti di importo superiore a 1 milione di euro (fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione) mira a garantire maggiore certezza e uniformità. Ciò premesso, la disposizione in esame apporta modifiche all’articolo 43, comma 1 del Codice, al fine di:
• modificare le soglie di applicabilità obbligatoria, aggiornando la soglia di 1 milione di euro a 2 milioni di euro;
• fissare la soglia comunitaria per i lavori su edifici storico-artistici di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in relazione ai quali la complessità della digitalizzazione delle informazioni relative ad edifici esistenti monumentali potrebbe essere troppo onerosa per le piccole e meno attrezzate stazioni appaltanti.
Le novità introdotte con la presente previsione contribuiscono così a mitigare l’impatto dell’obbligatorietà dell’adozione della gestione informativa digitale sulle piccole e medie stazioni appaltanti, al fine di scongiurare un blocco delle procedure di affidamento, pur assicurandone l’utilizzo per gli appalti di maggior complessità. Inoltre le stazioni appaltanti e gli enti concedenti potranno attribuire punteggi premiali per l’uso di strumenti digitali specifici in fase progettuale. Tra i criteri premianti figurano l’integrazione tra gestione del progetto e modellazione informativa, l’adozione di tecnologie innovative, il miglioramento della sostenibilità ambientale e la tracciabilità digitale dei materiali e dei processi. Inoltre, la disposizione in esame introduce una previsione significativa per supportare le stazioni appaltanti nel controllo della spesa pubblica, consentendo l’interoperabilità delle piattaforme di gestione degli interventi con i sistemi informativi istituzionali utilizzati per la rendicontazione degli investimenti pubblici. Questa misura mira a migliorare la trasparenza e l’efficacia nella gestione delle risorse finanziarie destinate agli interventi pubblici.
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Sono numerose le modifiche che interessano l’Allegato I.9.
L’Allegato I.9 al Codice disciplina i metodi agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, come previsto dall’articolo 43, comma 4, configurandosi come elemento cruciale per regolare in modo organico i processi di digitalizzazione e gestione delle informazioni nelle opere pubbliche. L’adozione di tali metodi, integrata con altre metodologie gestionali quali il project management, richiede un processo di trasformazione organizzativa per le stazioni appaltanti.
A tal fine, si è reso necessario strutturare un sistema che eviti riferimenti a strumenti non codificati, come i generici strumenti digitali di modellazione, privilegiando un approccio integrato. L’Allegato offre una rappresentazione chiara e dettagliata dell’ecosistema organizzativo, specificando figure professionali, funzioni, requisiti e finalità. Questa esplicazione è fondamentale per garantire una gestione efficace e coerente dei processi informativi, supportando la trasformazione digitale delle stazioni appaltanti attraverso una governance strutturata. Il legislatore è intervenuto sul comma 2 dell’articolo 1 dell’Allegato I.9 al Codice, il quale prevede le precondizioni all’adozione dei metodi e strumenti da parte delle stazioni appaltanti. Prima di integrare i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, le stazioni appaltanti devono: attuare un piano di formazione specifica per il personale, garantendo adeguata preparazione tecnica e professionale; pianificare l’acquisizione, gestione e manutenzione di hardware e software necessari; e adottare un atto organizzativo che definisca ruoli, responsabilità, flussi informativi e standard, ottimizzando il sistema organizzativo per l’uso di tali strumenti in tutte le fasi dei contratti pubblici e nella gestione del ciclo di vita delle opere, in coerenza con eventuali sistemi di qualità esistenti. Viene inserito, inoltre, un nuovo comma 2-bis all’articolo 1 dell’Allegato I.9 al Codice, nel quale si è ritenuto opportuno rappresentare l’importanza di definire i requisiti informativi ai fini dello sviluppo dei modelli informativi a partire da quelli che sono gli obiettivi strategici di organizzazione e in funzione dello specifico livello di progettazione. Nel sostituire il comma 3 dell’articolo 1 dell’Allegato I.9 al Codice, la novella prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che adottano metodi e strumenti di gestione digitale devono nominare un gestore dell’ambiente di condivisione dei dati, almeno un gestore dei processi digitali e, per ogni intervento, un coordinatore dei flussi informativi nella struttura di supporto al responsabile unico. Questi ruoli, preferibilmente affidati a dipendenti, anche a tempo determinato, devono essere ricoperti da persone con adeguata competenza, acquisita tramite esperienza pratica o specifici corsi di formazione. Se il personale interno non è sufficiente, le funzioni possono essere affidate a soggetti esterni, seguendo le modalità previste dal codice.
Il D.lgs. 209/2024 ha sollevato un interrogativo cruciale: le stazioni appaltanti dispongono di un numero adeguato di personale qualificato? Lo scorso luglio - in un documento presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasportil’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) aveva evidenziato che l’obbligo generalizzato di certificazione avrebbe costretto molte stazioni appaltanti ad adeguarsi, dotandosi di personale certificato. ANCI ha sottolineato, inoltre, che le norme UNI 11337 sul BIM richiedono la presenza di quattro figure professionali certificate: BIM Specialist, BIM Coordinator, BIM Manager e CDE Manager6. Questi ruoli devono essere certificati mediante il superamento di specifici esami presso enti accreditati. Tuttavia, secondo i dati forniti da Accredia, il numero di professionisti certificati è ancora nettamente insufficiente rispetto alle esigenze. Un ulteriore aspetto critico riguarda il numero limitato di professionisti BIM impiegati nelle Pubbliche Amministrazioni, costringendo molte di esse a ricorrere inevitabilmente ad incarichi esterni. Questa situazione è aggravata da una più ampia problematica strutturale: numerose stazioni appaltanti denunciano non solo una carenza di personale tecnico qualificato, ma anche l’obsolescenza delle attrezzature informatiche, frutto di un lungo periodo di mancati investimenti in modernizzazione. Di fronte a tale scenario, è lecito considerare le modifiche introdotte dal D.lgs. 209/2024 un’occasione unica per modernizzare le Pubbliche Amministrazioni italiane, migliorandone l’efficienza e la competitività. Tuttavia, il successo di questa trasformazione dipenderà dalla capacità delle amministrazioni di investire in formazione, risorse umane e strumenti tecnologici adeguati. Solo attraverso un impegno condiviso e proattivo sarà possibile trasformare un sistema frammentato in una rete virtuosa, capace di rispondere alle sfide del futuro.
Tutele lavoristiche e applicazione dei CCNL
Un altro tema centrale riguarda le tutele lavoristiche, in particolare l’attuazione dell’articolo 11 del Codice sull’individuazione del contratto collettivo nazionale applicabile. L’art. 11 del D.lgs. 36/2023 conferma l’obbligo, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, di identificare il contratto collettivo applicabile ai lavori impiegati nell’ esecuzione delle prestazioni previste. In continuità con la normativa precedente, il decreto stabilisce che tale individuazione debba essere comunicata agli operatori economici e inserita nei documenti iniziali di gara, come bandi, avvisi e lettere di invito. A tale obbligo si aggiunge, in maniera innovativa, la necessità di indicare il contratto collettivo anche nella decisione di contrarre. Tale specificazione, proposta dal Consiglio di Stato in fase di parere (1463/2024), risponde a esigenze di completezza normativa e mira a includere nell’ambito della disciplina in esame anche gli affidamenti
diretti. In seguito alle modifiche apportate dall’articolo 2 del Correttivo, all’interno dell’articolo 11 è stato aggiunto un nuovo comma 2-bis. Questa disposizione introduce l’obbligo di indicare il contratto collettivo applicabile, anche per le prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie. Ciò avverrà, in particolare, qualora le relative attività rientrino, per una soglia pari o superiore al 30%, nella medesima categoria omogenea di attività. Tale modifica accoglie le osservazioni avanzate durante la Conferenza unificata dalle regioni, province autonome e da ANCI. In particolare, era stato segnalato che l’indicazione di un unico contratto potrebbe risultare fuorviante nel caso di contratti costituiti da una categoria prevalente ed una scorporabile diverse (esempio: lavorazioni edili ed impiantistiche) oppure nel caso di contratti di forniture e servizi caratterizzati da prestazioni principale e secondarie diverse. Per questo motivo, è stata proposta una soluzione che prevede l’individuazione del contratto collettivo specifico per ogni singola lavorazione o prestazione. Non sono state invece accolte le osservazioni dell’ottava commissione permanente del Senato (resoconto sommario n. 156 del 17 dicembre 2024). La commissione aveva richiesto al Governo di mantenere l’indicazione di un unico contratto, strettamente connesso all’attività prevalente oggetto dell’appalto o della concessione, chiarendo al contempo che tale contratto non fosse applicabile ai lavoratori impiegati nelle prestazioni scorporabili, data la diversa natura delle attività coinvolte. Le modifiche introdotte all’art. 11 del D.lgs. 36/2023 segnano un passo avanti verso una maggiore chiarezza e flessibilità nell’individuazione del contratto collettivo applicabile agli appalti pubblici. L’obbligo di distinguere tra prestazioni principali e scorporabili risponde alle necessità operative evidenziate dagli enti territoriali e dagli operatori del settore, pur rimanendo in linea con gli obiettivi di trasparenza e tutela del lavoro. Ulteriormente, il decreto correttivo introduce – in via innovativa - l’allegato I.01 (“Contratti collettivi”) che funge da guida per le stazioni appaltanti nell’individuazione del contratto applicabile, garantendo un uniforme svolgimento delle prassi operate dalle singole stazioni appaltanti. L’art. 2 dell’allegato I.01 prevede, in particolare, che la scelta del contratto collettivo nazionale e territoriale da indicare nella documentazione di gara e nella decisione a contrarre debba necessariamente passare attraverso fasi successive di approfondimento alla luce di due criteri. In primo luogo, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dovranno valutare la stretta connessione tra l’ambito di applicazione del contratto collettivo e le prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente. A tal fine, è necessario procedere all’identificazione del codice ATECO delle attività economiche secondo la classificazione ISTAT, eventualmente confrontandolo con il codice per gli appalti pubblici (CPV) riportato nei documenti di gara. Successivamente, l’ambito
correttivo codice dei contratti
di applicazione del contratto collettivo di lavoro dovrà poi individuarsi in relazione ai sottosettori indicati nei contratti depositati nell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, istituito presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. In particolare, la consultazione della tabella A2 del file Excel disponibile nell’archivio risulta fondamentale per individuare i contratti collettivi pertinenti ai diversi settori privati e alle relative attività. In secondo luogo, tra i contratti che soddisfano la stretta connessione dell’ambito di applicazione, dovranno poi essere identificati esclusivamente quei contratti che garantiscano la maggiore rappresentatività comparata delle associazioni sindacali e delle associazioni datoriali firmatarie. La verifica della suddetta maggior rappresentatività dovrà essere effettuata alla luce di indici riportati nel terzo comma del citato art. 2 dell’allegato I.01 ove si specifica che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dovranno individuare ed indicare nella documentazione di gara e nella decisione a contrarre il contratto collettivo nazionale di lavoro preso a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro (art. 41, comma 13 del D.lgs. 36/2023). Il riferimento è alle tabelle annuali predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. Il decreto correttivo prevede anche una soluzione per i casi in cui le tabelle del Ministero del Lavoro risultino non disponibili e vi siano contratti collettivi di lavoro strettamente connessi all’attività oggetto dell’appalto. In tali situazioni, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti devono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il contratto collettivo di lavoro applicabile, privilegiando quello stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Nel testo definitivo del decreto correttivo viene abbandonata la previsione precedentemente contenuta in seno alla sua bozza che, in assenza delle tabelle, sanciva la necessità in capo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di rinvenire il contratto a fronte dell’analisi di una nutrita serie di parametri, di non facile individuazione (numero complessivo dei lavoratori associati e delle imprese associate; la diffusione territoriale, con riferimento al numero di sedi presenti sul territorio a livello nazionale e agli ambiti settoriali; il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti; presenza di rappresentanti delle associazioni firmatarie dei contratti collettivi di lavoro nel Consiglio del CNEL). Tale previsione aveva incontrato numerose critiche e la sua soppressione deriva anche dalle
correttivo codice dei contratti
istanze formulate in merito dall’ottava commissione permanente di Camera e Senato. Infine, il quinto comma dell’art.
2 dell’allegato I.01 stabilisce che i medesimi criteri sopra esaminati vengano utilizzati anche ai fini dell’individuazione del contratto collettivo di lavoro relativo alle prestazioni (scorporabili, secondarie accessorie o sussidiarie) di cui all’art. 11 comma 2 bis del codice.
Nella relazione illustrativa di accompagnamento alla bozza di decreto correttivo si precisa che l’obbligo di individuare il contratto collettivo di lavoro non si applichi, di regola, ai contratti per i quali tale indicazione non appare pertinente, come i contratti di servizi aventi natura intellettuale e i contratti di fornitura senza posa in opera. Tale orientamento recepisce l’interpretazione fornita da Anac nella nota illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, in cui si affermava : “Sulla base del combinato disposto delle due norme [artt. 11, commi 1 e 2, e 57, comma 1], è stato ritenuto di poter aderire all’interpretazione che vede l’art. 11 come enunciazione di un principio generale e l’art. 57 come declinazione pratica di tale principio. È stato quindi ritenuto possibile perimetrare l’applicazione dei principi di cui all’art. 11 all’ambito oggettivo individuato dall’art. 57, escludendo i contratti di servizi aventi natura intellettuale. Inoltre, è stato ritenuto opportuno escludere le forniture senza posa in opera”. La valutazione finale sull’applicazione dell’obbligo spetta comunque alle stazioni appaltanti, che devono considerare, in relazione alla tipologia dell’appalto, se esso preveda prestazioni standardizzate e contrattualizzate o, al contrario, presentazioni professionali o di mera fornitura che non comportano l’impiego di personale contrattualizzato. Un ulteriore elemento introdotto dal Correttivo riguarda il divieto esplicito in capo alle stazioni appaltanti di imporre, nella documentazione di gara, l’applicazione di uno specifico contratto collettivo nazionale come requisito di partecipazione. Tale disposizione, in linea con quanto espressamente affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 18 dicembre 2023 n. 10886, è formalizzata nel quarto comma dell’art. 2 dell’allegato I.01, prevede infatti testualmente che “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, le stazioni appaltanti non possono imporre, a pena di esclusione, nel bando di gara o nell’invito l’applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione”. Questo principio è ulteriormente ribadito nei commi 3 e 4 dell’art. 11 del D.lgs. 36/2023 ai sensi dei quali gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. Appurata la possibilità di partecipare validamente ad una procedura di affidamento anche dando applicazione ad un contratto collettivo differente da quello individuato dalla stazione appaltante nella documentazione di gara, la principale problematica che ha accompagnato gli operatori economici
nella iniziale applicazione della normativa codicistica, ha riguardato le modalità con le quali poter comprovare l’equivalenza tra due differenti contratti collettivi del lavoro. Il decreto correttivo interviene in tal ambito e, nell’ottica di semplificazione del quadro normativo e delle modalità di calcolo dell’equipollenza a favore degli operatori economici, ha introdotto dei meccanismi automatici per la valutazione della suddetta equipollenza. In particolare, L’art. 3 dell’allegato I.01 (Presunzione di equivalenza) specifica che “1. Ai fini della dichiarazione di cui all’articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore, a condizione che ai lavoratori dell’operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell’impresa”. Ai fini della verifica di equivalenza pare dunque doversi analizzare con attenzione quali siano le organizzazioni sindacali stipulanti. In ipotesi di eguaglianza delle stesse e del rilievo in ordine alla loro maggiore rappresentatività, potrà affermarsi l’equivalenza di due differenti contratti collettivi del lavoro dalle stesse sottoscritti qualora siano attinenti al medesimo sottosettore. Detta verifica si riconnette a quanto previsto dal secondo comma, let. b) dell’art. 2 del medesimo allegato I.01, prima analizzato, che impone alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di individuare il contratto collettivo che abbia un ambito applicativo strettamente connesso rispetto alle prestazioni oggetto dell’affidamento tenendo anche conto dei sottosettori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali del lavoro depositati nell’archivio del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Ai fini della verifica dell’equivalenza delle tutele viene poi inserita un’ulteriore condizione relativa alla doverosa applicazione ai lavoratori dell’operatore economico del contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell’impresa. Il secondo comma dell’art. 3 inserisce poi una specifica presunzione di equivalenza per gli appalti relativi al settore dell’edilizia sancendo, in particolare, l’equivalenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/ INPES F012 (Edili: Industrie e Cooperative), F015 (Edili: artigiane), F018 (Edili:PMI). Tale specificazione risponde a numerose richieste avanzate durante le audizione alle camere nonché al rilievo effettuato in sede di parere dall’ottava commissione permanente della Camera in data 17 dicembre 2024 ove si era chiesto di chiarire le categorie dei contratti collettivi considerate equivalenti nel settore delle costruzioni e dell’edilizia, al fine di garantire la specificità delle tutele applicate ai lavoratori del comparto, “anche in riferimento
agli obblighi di denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici di cui all’articolo 119, comma 7”. Sotto tale ultimo profilo, come rammentato da Ance – Associazione Nazionale Costruttori Edili (audizione presso la Commissione ambiente della Camera del 6 agosto 2024), si rileva che per il settore edile, l’applicazione integrale del contratto collettivo, sia nazionale che di secondo livello territoriale comporta la necessaria iscrizione degli operai, da parte delle imprese, alla Cassa Edile/Edilcassa territoriale. A seguito di tale iscrizione, viene effettuato mensilmente dall’impresa il versamento degli accantonamenti riferiti a determinati elementi della retribuzione, nonché il versamento delle contribuzioni afferenti sia l’erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali che gli obblighi in materia di formazione e sicurezza. Sono tutti adempimenti obbligatori, inscindibili e vincolanti anche ai fini della verifica della regolarità contributiva e, quindi, del Durc che, in edilizia, come noto, è rilasciato da parte del sistema Casse Edili/ Edilcasse oltre che da Inps e Inail. Ciò trova peraltro conferma nel vigente Codice che, come già il precedente, dispone, al settimo comma dell’art. 119, che “l’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici”. Il successivo art. 4 dell’allegato I.01 (Indicazione da parte dell’operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro) riporta poi un criterio residuale che potrà trovare applicazione nelle ipotesi di mancato avveramento delle condizioni riportate dal precedente articolo tre (presunzione di equivalenza).In tal ipotesi, e similarmente a quanto previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito Anac) in sede di relazione Illustrativa al bando tipo 1/2023 (tramite un rimando alle indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella Circolare n. 2 del 28/7/2020), si è dunque ritenuto che la valutazione di equivalenza debba necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile. Per quanto riguarda la equivalenza economica dei contratti, si valutano le componenti fisse della retribuzione globale annua, quali retribuzione tabellare annua, indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione (EDR), eventuali mensilità aggiuntive e ulteriori indennità previste. La stazione appaltante potrà ritenere sussistente l’equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulti almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell’invito. Si accolgono le indicazioni precedentemente fornite da Anac in sede di redazione del Bando tipo 1/2023 nonché ribadite nel parere di precontenzioso del 30 luglio 2024 n. 392. Paiono viceversa essere state disattese le osservazioni ripetutamente formulate dalla seconda sezione del Tar
correttivo codice dei contratti
Lombardia Brescia (sentenze del 1° ottobre 2024 n. 773 e 12 marzo 2024 n. 89) ove si era rilevato che “in base all’art. 11 commi 3 e 4 del Dlgs. n. 36/2023, il ribasso inserito nell’offerta non può essere ottenuto in danno dei lavoratori mediante l’applicazione di un CCNL che, essendo incoerente rispetto alle lavorazioni, comporti minori tutele economiche e normative; (d) la suddetta norma determina certamente una limitazione della libertà di organizzazione aziendale, ma non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo, in quanto occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza e al principio di massima partecipazione…(e) occorre precisare ulteriormente che non è necessaria la parità di retribuzione, in quanto tale condizione sarebbe equivalente all’imposizione di un CCNL unico”.
Quanto alla valutazione di equivalenza delle tutele normative sono presi a riferimento i parametri come la disciplina concernente il lavoro supplementare, le clausole relative al lavoro a tempo parziale, la disciplina del lavoro straordinario (con particolare riferimento ai limiti massimi), la disciplina compensativa relativa alle festività soppresse, la durata del periodo di prova, preavviso, e comporto in caso di malattia e infortunio, le tutele per maternità e paternità, il monte ore di permessi retribuiti e gli obblighi verso gli enti previdenziali di formazione e materia di sicurezza sul lavoro. Eventuali scostamenti nei parametri devono essere marginali per consentire il riconoscimento dell’equivalenza normativa. Nel decreto correttivo scompare dunque la previsione di Anac contenuta nella citata Nota Illustrativa al bando tipo 1/2023 secondo cui la stazione appaltante poteva ritenere sussistente l’equivalenza normativa delle tutele in caso di scostamenti “in un numero limitato di parametri” che era stato individuato nello scostamento limitato a soli due parametri. Detta limitazione non compare nella modificata normativa che rimette dunque alla stazione appaltante la valutazione di marginalità degli eventuali scostamenti. Tale valutazione, a fronte delle modifiche effettuate in sede di stesura finale del decreto correttivo, avverrà alla luce delle indicazioni che saranno contenute in specifiche linee guida da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dell’allegato in esame, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, ai sensi del quinto comma dell’art.4 dell’allegato I.01, tali linee guida avranno il compito di determinare le modalità di attestazione dell’equivalenza delle tutele nonché andranno a definire le modalità di valutazione della marginalità degli scostamenti, in ragione anche del numero di parametri interessati. Il sesto comma dell’art. 4 dell’allegato I.01 prevede poi, in via generale, che per i contratti che, in ragione dei settori di riferimento, sono soggetti a specifici vincoli normativi o regolatori incidenti anche sulle tutele economiche o normative dei lavoratori, resta ferma la possibilità di fare riferimento, ai fini della
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determinazione dell’equivalenza, al rispetto di tali vincoli in relazione alle tutele regolate, ferma restando la verifica delle ulteriori tutele secondo quanto previsto nello stesso articolo. Il quarto articolo dell’allegato I.01 si chiude poi con la specificazione, nel settimo comma, che le regole in esso dettate ai fini della verifica dell’equivalenza tra due differenti contratti collettivi operi anche con riferimento “ai casi di cui all’art. 11, comma 2-bis” ovvero in ipotesi di valutazione di equivalenza rispetto al contratto collettivo individuato dalla stazione appaltante con riferimento alle prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie aventi incidenza percentuale pari almeno al trenta per cento. L’art. 5 dell’allegato I.01 (Verifica della dichiarazione di equivalenza) specifica che, per consentire la verifica di congruità dell’offerta da parte delle stazioni appaltanti, gli operatori economici trasmettano la dichiarazione di equivalenza in sede di presentazione dell’offerta. Vengono dunque accolte le indicazioni di Anac effettuate in sede di Nota Illustrativa al Bando tipo n. 1/2023 ove si era evidenziato come gli operatori economici, già in sede di verifica dell’anomalia, potrebbero essere chiamati a giustificare l’eventuale ribasso offerto sul costo della manodopera e che le relative giustificazioni potrebbero riguardare anche l’applicazione di un contratto collettivo diverso rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante. In questo caso, quindi, necessariamente, la valutazione di equivalenza andrebbe anticipata rispetto al momento dell’aggiudicazione. In tal senso, Anac, nel Bando tipo n. 1/2023 aveva richiesto la presentazione della dichiarazione di equivalenza nell’offerta tecnica specificando inoltre, al paragrafo 21 della citata nota illustrativa, che “la mancata allegazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non può costituire causa di esclusione, ma la sua richiesta si giustifica
con l’esigenza di accelerare i tempi di affidamento. La stazione appaltante, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, dovrà procedere con la formale richiesta, assegnando un congruo tempo per la relativa produzione.
Il decreto correttivo, in conformità con quanto precedentemente previsto da Anac, impone dunque l’allegazione della dichiarazione di equivalenza in fase di offerta. Residua da comprendere se verranno anche accolte, in fase interpretativa, le valutazioni in ordine al doveroso riconoscimento del soccorso istruttorio in ipotesi di mancata allegazione della suddetta dichiarazione. Ciò posto, in sede di valutazione della congruità dell’offerta, la stazione appaltante verificherà che il contratto collettivo oggetto della dichiarazione di equivalenza non preveda condizioni riconducibili alle ipotesi di cui all’art. 110, comma 4. Resta dunque fermo che, in sede di verifica della dichiarazione di equivalenza, la stazione appaltante o l’ente concedente sono tenute ad accertare che il costo del personale (conforme, Tar Campania, Napoli, 7 novembre 2023 n. 6128) e sia rispettoso dei costi di sicurezza di cui alla normativa vigente. Il Consiglio di Stato in sede di parere (parere 2 dicembre 2024 n. 1463) aveva invero evidenziato come l’oggetto della verifica avrebbe dovuto essere, più logicamente, individuato nella concreta applicazione con riguardo al costo del lavoro del differente contratto collettivo indicato dall’operatore economico, avendo anche specifico riguardo alla corrispondenza degli inquadramenti, livelli e qualifiche del personale impiegato in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento. Infine, l’articolo 5 stabilisce che la verifica della dichiarazione di equivalenza deve avvenire obbligatoriamente prima dell’affidamento o dell’aggiudicazione.
La qualificazione obbligatoria negli appalti di lavori alla luce del D.lgs. n. 209/2024
4.1 Inquadramento: Abrogazione dell’articolo 12 del D.L. 47/2014 (Conv. L. 80/2014)
L’articolo 71 del Correttivo, Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ha introdotto il comma 3-bis nell’articolo 226 del d.lgs. n. 36/2023, il quale ha abrogato espressamente l’articolo 12 del Decreto Legge 47/2014, convertito con la Legge 80/2014. L’abrogazione ha suscitato un ampio dibattito, soprattutto in riferimento alla giurisprudenza consolidata, tra cui quella del TAR Bolzano7, che sembrava aver sancito la permanenza del regime di distinzione tra SOA a qualificazione obbligatoria e SOA non a qualificazione obbligatoria, derivante dall’articolo 12 stesso. L’intervento legislativo, tuttavia, nell’alimentare il dibattito ha provocato anche una certa confusione in merito all’incertezza sulla natura delle SOA stesse: sono tutte a qualificazione obbligatoria, o la qualificazione obbligatoria è stata abolita? Proveremo a rispondere a tale interrogativo, esaminando brevemente l’evoluzione storica della normativa.
4.2 Evoluzione storica della disciplina della c.d. qualificazione obbligatoria
La disciplina afferente le SOA a qualificazione obbligatoria è stata introdotta con il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 207/2010, in particolare all’articolo 109. Il comma 1 dell’articolo 109 stabiliva che l’affidatario, se qualificato per la categoria prevalente di lavori, potesse eseguire direttamente tutte le lavorazioni, anche se non possedeva le qualificazioni per le opere scorporabili, o potesse
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subappaltare le lavorazioni solo a imprese qualificate. Il comma 2, tuttavia, prevedeva delle eccezioni, stabilendo che alcune lavorazioni, identificate nel bando o nell’avviso di gara, di valore superiore ai limiti previsti dall’articolo 108, comma 3, dovessero essere subappaltate obbligatoriamente a imprese qualificate. Tali lavorazioni rientravano nelle categorie di opere generali (OG) e specialistiche (OS) indicate nell’Allegato A del D.P.R. 207/2010, come “a qualificazione obbligatoria”. Questa norma stabiliva che per alcune categorie specifiche di opere fosse necessario che l’impresa fosse qualificata non solo per la categoria prevalente, ma anche per le categorie secondarie, stabilendo il meccanismo del “subappalto obbligatorio” come strumento in grado di consentire la partecipazione del concorrente, anche qualora non in possesso delle SOA richieste dalla lex specialis per le lavorazioni secondarie a qualificazione obbligatoria. Tuttavia, questo sistema divenne rapidamente oggetto di critiche, in quanto le eccezioni erano numerose e limitavano notevolmente la partecipazione alle gare, creando un sistema eccessivamente restrittivo per gli operatori economici. Nel 2013, un parere del Consiglio di Stato8 (parere n. 3014/2013) evidenziava come molte delle categorie di opere a qualificazione obbligatoria non fossero caratterizzate da un particolare grado di specializzazione, e come fosse necessaria una riformulazione delle regole per un miglior equilibrio tra le esigenze di qualificazione specialistica e la possibilità di eseguire lavori complementari con la qualificazione prevalente. A seguito di questo parere, il Decreto Legge 47/2014, convertito con la Legge 80/2014, ha introdotto l’articolo 129, che ha modificato la disciplina delle SOA a qualificazione obbligatoria, riducendo il numero delle categorie soggette
7 TAR Bolzano 6 marzo 2024, n. 64. Tra l’altro anche la stessa relazione al Codice sembrava suggerire la “perdurante vigenza” (pag. 170) del citato articolo 12. Cfr. anche: https://www.supportoappalti.com/2024/03/08/per-il-tar-bolzano-permane-la-distinzione-tra-soa-a-qualificazione-obbligatoria-e-non/ 8 Consiglio di Stato – Adunanza della Commissione speciale del 16 aprile 2013, parere n. 3014/2013, nel quale si evidenziava tra l’altro come molte delle SOA individuate ‘a qualificazione obbligatoria’ risultassero <<prive di connotati di particolare “specialismo”>> tali da giustificare un regime così stringente di partecipazione: <<(..) il sistema normativo risultante dagli articoli del regolamento 109, comma 2, (alla luce di quanto previsto dal citato allegato A) e, in particolare, dalla Tabella sintetica delle categorie) e 107,comma 2, non aveva adeguatamente considerato “che la qualificazione per una categoria OG (opere generali) comprende, nella normalità dei casi, l’idoneità allo svolgimento di una serie di prestazioni specialistiche che sono necessarie e complementari nello svolgimento degli interventi descritti dalla categoria generale”…” e che“l’individuazione delle opere specialistiche a qualificazione obbligatoria avrebbe richiesto una più attenta valutazione, al fine di realizzare un più equilibrato contemperamento tra due opposte esigenze: da un lato, consentire all’impresa munita della qualificazione OG di potere svolgere direttamente una serie di lavorazioni complementari e normalmente necessarie per completare quello che è l’intervento che costituisce l’oggetto principale della sua qualificazione; dall’altro, imporre, invece, il ricorso a qualificazioni specialistiche in presenza di interventi, che, per la loro rilevante complessità tecnica o per il loro notevole contenuto tecnologico, richiedono competenze particolari. Le norme impugnate non realizzano un adeguato punto di equilibrio tra queste due opposte esigenze ma si limitano,in maniera, come si è detto, contraddittoria e illogica, a imporre il ricorso pressoché generalizzato alle competenze dell’impresa specialistica, così sacrificando illegittimamente gli interessi delle imprese generali.”.>>.
9 L’articolo 12 disponeva: <<1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A del medesimo decreto (in realtà è l’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010 –n.d.r.) con l’acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30. 2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni: a) l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni; b) non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all’articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l’articolo 92, comma 7, del predetto regolamento. 3. I commi 1 e 3 dell’articolo 109 del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 sono abrogati.>>.
correttivo codice dei contratti
a tale obbligo, in conformità con il parere del Consiglio di Stato. Con il Decreto Legislativo 50/2016, il sistema previgente è stato richiamato, stabilendo l’ultrattività delle disposizioni dell’articolo 12 del D.L. 47/2014.
4.3 Le SOA a qualificazione obbligatoria con l’entrata in vigore del nuovo Codice (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, introdotto dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ha riordinato la materia, ma non ha fatto riferimento all’articolo 12 del D.L. 47/2014, né lo ha abrogato esplicitamente. Ciò ha creato incertezze interpretative. Inizialmente, alcuni orientamenti giurisprudenziali, come il TAR Calabria10, con sentenza n. 782 del 26.10.2023, e il TAR Piemonte11, con sentenza n. 23/2024, avevano adottato la tesi per cui tutte le SOA sarebbero da considerarsi a qualificazione obbligatoria, nonostante l’abrogazione dell’articolo 12. Tuttavia, queste posizioni sono state fortemente criticate, in quanto non avrebbero tenuto conto della necessità di una distinzione chiara tra le SOA a qualificazione obbligatoria e quelle non obbligatorie, come previsto dall’articolo 12. Contrariamente, il TAR Bolzano12, con la sentenza n. 64/2024, ha sostenuto la tesi secondo cui, stante la vigenza dell’articolo 12, solo alcune categorie di SOA continuano a essere soggette a qualificazione obbligatoria. La pronuncia è stata coerente con la tesi secondo cui l’articolo 12 è ancora applicabile e la distinzione tra SOA a qualificazione obbligatoria e non resta valida. Del resto, anche secondo l’impostazione argomentativa di un diverso giudice, quale il Tar Toscana, si ritiene non fondata la tesi per cui, con il nuovo codice, tutte le SOA dovessero ritenersi a qualificazione obbligatoria, stante la perdurante vigenza dell’art. 1213
Con l’abrogazione definitiva dell’articolo 12, avvenuta con il c.d. decreto correttivo del 31 dicembre 2024, il quadro si è ulteriormente complicato. Non è chiaro se l’abrogazione dell’articolo 12 comporti la vigenza di un un sistema in cui tutte le SOA siano ora a qualificazione obbligatoria, o se, al contrario, non esistano più categorie a qualificazione obbligatoria di legge. Diverse interpretazioni sono possibili, e alcuni orientamenti, tra cui quelli iniziali, sembrano propen-
10 TAR Calabria (Sez. Reggio Calabria), Sentenza n. 782 del 26.10.2023
11 TAR Piemonte, sez. II, 16 gennaio 2024, n. 23
12 TAR Bolzano, Sentenza n. 64 del 6 marzo 2024
dere per l’interpretazione che considera tutte le SOA come a qualificazione obbligatoria14
Tuttavia, ad una diversa conclusione teorica giungono una serie di riflessioni che, invece, ritengono di dover riconoscere la persistenza di una distinzione tra SOA a qualificazione obbligatoria e non, a meno di nuove disposizioni legislative esplicite che sanciscano il contrario. In attesa di un chiarimento normativo definitivo, non si può escludere che la riforma complessiva dei contratti pubblici possa portare a un aggiornamento delle regole relative alla qualificazione delle SOA.
4.4 Tesi sulla qualificazione obbligatoria di tutte le SOA
Come anticipato, da una parte c’è chi sostiene che la novella del 2024 debba essere interpretata nel senso di ritenere tutte le categorie SOA a qualificazione obbligatoria. La tesi in oggetto si fonda su due assunti principali:
A. l’esistenza di un obbligo generalizzato per la partecipazione e l’esecuzione degli appalti, che richiede il possesso di tutte le SOA previste nel progetto.
B. un’interpretazione (sistematica, integrativa e restrittiva) dell’art. 30 dell’allegato II.12, secondo cui il possesso della SOA prevalente per l’importo complessivo dei lavori permetterebbe la partecipazione alla procedura, a condizione che si ricorra al subappalto qualificante per le categorie scorporabili per le quali l’operatore non è qualificato. Il presupposto dell’obbligo generalizzato trova fondamento nell’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.12 al codice dei contratti, mentre altre disposizioni simili potrebbero essere l’art. 100, co. 4, terzo periodo (6) del d.lgs. n. 36/2023, e l’art. 1, comma 2 dell’Allegato II.12 (7). Al riguardo, l’articolo 2, comma 2 dell’allegato ii.12, sancisce che: “La qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto (…)” Da questa disposizione si desume l’obbligo generalizzato di possesso di tutte le SOA coinvolte nell’appalto. Fino al 31.12.2024, tale obbligo è stato in parte derogato dall’art. 12, che ha escluso alcune categorie dall’obbligo di qualificazione (le SOA non incluse dall’art. 12). Con l’abrogazione di tale deroga, l’obbligo generalizzato per tutte le SOA riprenderebbe vigore.
13 T.A.R. Toscana, I, 15 ottobre 2024, n. 1177: secondo cui: “Per altro verso, il nuovo codice dei contratti pubblici non ha abrogato espressamente l’art. 12 co. 2 del d.l. n. 47/2014, già a suo tempo lasciato deliberatamente in vita dal d.lgs. n. 50/2016 (il cui art. 217 aveva abrogato i commi 3, 5, 8, 9 e 11 dello stesso art. 12: cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 21 marzo 2023, n. 2873); né vi sono argomenti convincenti nel senso di un’abrogazione implicita, eventualità esclusa anche dalla relazione illustrativa di accompagnamento allo schema definitivo del codice, redatta dalla Commissione speciale istituita presso il Consiglio di Stato ed alla quale va riconosciuto il ruolo di autorevole ausilio interpretativo delle nuove disposizioni, avuto riguardo alle peculiari – e notorie – modalità che hanno condotto alla stesura del testo normativo. In particolare, la relazione (sub art. 119) fa discendere dalla perdurante vigenza dell’art. 12 co. 2 d.l. n. 47/2014 l’ammissibilità del subappalto per l’esecuzione dei lavori riguardanti le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, vale a dire il subappalto “necessario”, istituto che trova la sua disciplina fuori dal codice dei contratti pubblici (invero, la relazione illustrativa cita il comma 14 dell’art. 12, ma che si tratti di un mero errore materiale è confermato proprio dal riferimento esplicito al subappalto delle lavorazioni a qualificazione obbligatoria, del quale si occupa il comma 2 dell’art. 12. Quest’ultimo, inoltre, è composto di soli undici commi)”. 14 Orientamenti che troverebbero riscontro anche -e soprattutto- nella sentenza n. 64 del 6 marzo 2024, il TAR Bolzano che ha ritenuto infondata la tesi -proposta dall’Amministrazione nel Bando- per cui tutte le SOA sono a qualificazione obbligatoria sul presupposto della perdurante vigenza dell’articolo 12. Abrogato l’articolo 12 verrebbe meno il presupposto che ha portato a negare la tesi in questione.
Da questo punto di vista, l’abrogazione dell’art. 12 non comporterebbe solo la rimozione della Lettera B (che vietava l’esecuzione delle SOA scorporabili senza qualificazione obbligatoria) ma anche della Lettera A, che prevedeva che l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, potesse eseguire direttamente tutte le lavorazioni dell’opera, anche senza le qualificazioni necessarie, oppure subappaltare dette lavorazioni a imprese qualificate. Passando al secondo presupposto:
Come interpretare, invece, l’articolo 30 dell’Allegato II.12, che stabilisce che: “Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori o, in alternativa, ai requisiti relativi sia alla categoria prevalente che alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti per le categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”?
Questa norma sembrerebbe contrastare la tesi secondo cui tutte le SOA siano a qualificazione obbligatoria, in quanto l’art. 30 pare consentire la partecipazione di un operatore che possegga la SOA prevalente per l’intero importo dei lavori. Quindi, l’operatore in possesso della SOA prevalente sarebbe qualificato anche per le scorporabili. Al riguardo, tuttavia, è emersa, un’interpretazione diversa dell’articolo 30. Per sostenere l’idea che tutte le SOA siano a qualificazione obbligatoria, è necessario interpretare l’articolo 30 come una deroga all’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.12, consentendo la partecipazione di un operatore economico in possesso della SOA prevalente per l’importo totale dei lavori (come previsto dall’articolo 30) ma non permettendo l’esecuzione delle scorporabili per cui non è qualificato, visto che l’articolo 30 derogherebbe solo ai requisiti di partecipazione, non anche a quelli di esecuzione, che restano disciplinati dall’art. 2, comma 2. In pratica, sulla base di quanto disposto dall’art. 30 si potrebbe legittimare la partecipazione alla procedura da parte di un operatore economico con la SOA prevalente per l’importo totale dei lavori, ma non l’esecuzione delle scorporabili per le quali non sia qualificato. Poiché l’articolo 30 si riferisce alla partecipazione e non all’esecuzione, la partecipazione sarebbe ammessa, ma l’esecuzione delle lavorazioni non sarebbe consentita senza il ricorso al subappalto qualificante. Pertanto, qualora un operatore partecipasse alla procedura avendo, ai sensi dell’art. 30, la SOA prevalente, ma senza subappaltare le SOA scorporabili per cui non è qualificato, potrebbe essere ammesso astrattamente alla gara in quanto soddisfa i requisiti di partecipazione. Tuttavia, sarebbe escluso successivamente per la mancanza del requisito di esecuzione.
Questa lettura implica una distinzione tra requisiti di partecipazione (possesso della SOA prevalente per l’importo tota-
correttivo codice dei contratti
le dei lavori) e requisiti di esecuzione (obbligo di subappalto qualificante per le scorporabili per le quali l’operatore non è qualificato). L’articolo 30, quindi, riguarderebbe i requisiti di partecipazione, mentre l’esecuzione continuerebbe ad essere disciplinata dall’articolo 2, comma 2, dell’Allegato II.12. Un ulteriore fondamento a favore della tesi per cui tutte le SOA sono a qualificazione obbligatoria si troverebbe nell’art. 40, comma 2, lettera f), punto 9 dell’Allegato I.7, che prevede che, in sede di verifica dei progetti, si debba controllare se il computo metrico e il contratto indichino le categorie prevalenti, le scorporabili, e quelle soggette a qualificazione obbligatoria. L’inclusione di “categorie a qualificazione obbligatoria” suggerirebbe che alcune categorie debbano essere obbligatoriamente qualificate. Infine, l’intera interpretazione sistematica, integrativa e restrittiva dell’articolo 30 dell’Allegato II.12, di cui si è parlato, si baserebbe su una lettura che riduce l’ambito di applicazione dell’articolo stesso, limitandolo alla sola condizione di partecipazione, mentre l’obbligo di qualificazione, inclusi eventuali subappalti qualificanti, rimarrebbe disciplinato da altre disposizioni.
4.5 Aspetti critici della tesi che sostiene l’obbligatorietà della qualificazione di tutte le SOA Tuttavia, la tesi appena esposta ha ricevuto diverse osservazioni sia dal punto di vista logico che storico-normativo. Da un punto di vista logico, la critica principale riguarda l’interpretazione forzata dell’articolo 30 dell’allegato II.12. Tale disposizione stabilisce chiaramente che il possesso della SOA prevalente per l’intero importo dei lavori è sufficiente per la partecipazione, senza prevedere espressamente l’obbligo di subappalto. L’interpretazione proposta aggiungerebbe una condizione non prevista dalla norma, affermando che “il concorrente singolo può partecipare a condizione che subappalti le scorporabili”, il che risulta un’integrazione non giustificata. Inoltre, l’istituto del subappalto qualificante, la cui base normativa risiedeva nell’art. 12, è stato abrogato, e quindi non trova più un espresso riconoscimento nella legge. Sebbene non si possa escludere la sua validità in determinati contesti, l’interpretazione proposta appare non supportata da un fondamento normativo chiaro. Un’altra critica concerne l’articolo 1, comma 3, dell’Allegato II.12, che stabilisce che le stazioni appaltanti non possono richiedere una qualificazione con modalità o contenuti diversi da quelli stabiliti nel codice. Questo impone un certo rigore nell’applicazione delle regole, rendendo incerta la possibilità di una lettura “creativa” delle norme. Inoltre, la distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione, su cui si fonda la tesi, è opinabile. L’articolo 30 non si limita a stabilire condizioni di partecipazione, ma potrebbe riferirsi genericamente alle condizioni per la partecipazione, senza implicare una separazione netta tra partecipazione ed ese-
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cuzione. Anche sotto il profilo storico-normativo, l’idea che tutte le SOA siano soggette a qualificazione obbligatoria è discutibile. L’abrogazione del citato art. 12 ha eliminato la possibilità di distinguere tra categorie di lavori scorporabili obbligatoriamente qualificati e non, e la reintroduzione di tale regime in via interpretativa risulterebbe una forzatura. Infine, l’art. 40, comma 2, lett. f), punto 9 dell’Allegato I.7, che menziona le categorie a qualificazione obbligatoria, non dimostra che tutte le SOA siano a qualificazione obbligatoria. Tale fattispecie, d’altro canto, potrebbe solo confermare che alcune categorie continuano a essere soggette a qualificazione obbligatoria, ma non fornisce un quadro esaustivo di tutte le categorie coinvolte. La critica storica si fonda anche sul fatto che, in maniera risalente, l’applicazione obbligatoria della qualificazione a tutte le SOA non ha mai trovato una conferma esplicita nelle disposizioni normative.
4.6 Tesi per cui può ritenersi superato il sistema c.d. a qualificazione obbligatoria
Come sottolineato nel paragrafo precedente, la tesi secondo cui tutte le SOA sono a qualificazione obbligatoria, pur poggiando su dei riconoscimenti fondamenti, ha subito delle osservazioni critiche. La soluzione alternativa sarebbe interpretare il sistema in modo che nessuna SOA sia a qualificazione obbligatoria. Questa posizione, purtroppo, non è priva di controindicazioni, che possono essere esaminate in base a due distinzioni principali:
A. Non esistono più SOA a qualificazione obbligatoria;
B. Non esistono più SOA a qualificazione obbligatoria di legge, ferma restando la possibilità per la Stazione Appaltante di individuarle.
La soluzione A solleva preoccupazioni in termini di garanzia delle competenze tecniche degli operatori economici, che potrebbero non essere sufficientemente preparati per eseguire determinate lavorazioni specialistiche. Inoltre, l’articolo 40, comma 2, lettera f), punto 9 dell’Allegato I.7, che fa riferimento alle SOA a qualificazione obbligatoria, potrebbe essere interpretato come un errore materiale, ma questo non è chiaro e complicherebbe la visione del quadro normativo.
La soluzione B, che permette alle stazioni appaltanti di determinare autonomamente le SOA obbligatorie, aggiungerebbe un grado di indeterminatezza che potrebbe compromettere la coerenza e la prevedibilità dell’intero sistema di qualificazione. In questo caso, infatti, si verrebbe a creare una variabilità nella scelta delle SOA da parte delle stazioni appaltanti, il che è in contrasto con la necessità di avere regole univoche e prevedibili nel sistema di qualificazione per gli appalti pubblici. In generale, la tesi che nessuna SOA sia a qualificazione obbligatoria implica un’interpretazione dell’articolo 2, comma 2 dell’Allegato II.12 in combinato disposto con l’articolo 30 del medesimo allegato. In altre parole, l’articolo 2, comma 2, dovrebbe essere visto come una regola applicabile
esclusivamente “internamente” alla singola SOA, limitandosi a definire l’incremento del quinto, piuttosto che costituire la regola generale per l’intero sistema di qualificazione. La regola generale, quindi, sarebbe definita dall’articolo 30, che indica che il possesso della SOA prevalente per l’intero importo dei lavori sarebbe sufficiente per partecipare alla gara.
4.7 Conclusioni
Dopo aver esplorato diverse possibili soluzioni interpretative per risolvere il contrasto tra l’articolo 2, comma 2 e l’articolo 30 dell’Allegato II.12, la questione rimane complessa. Entrambi gli articoli sembrano presentare soluzioni che, sebbene coerenti internamente, sono difficili da armonizzare tra loro. La lettura dell’articolo 2, comma 2, che implica la qualificazione obbligatoria di tutte le SOA per la partecipazione e l’esecuzione dei lavori, è in contrasto con l’articolo 30, che consente la partecipazione con il solo possesso della SOA prevalente.
Le diverse interpretazioni di questi due articoli possono portare a conclusioni significativamente diverse: se si considera l’articolo 2 come la regola generale, il sistema di qualificazione richiederebbe che tutte le SOA siano possedute; al contrario, se si considera l’articolo 30 come la regola generale, la partecipazione sarebbe consentita anche con il possesso esclusivo della SOA prevalente, e le scorporabili potrebbero essere subappaltate senza la necessità di possederle direttamente.
La questione cruciale è determinare quale norma debba prevalere come regola generale. Se prevale l’articolo 2, la qualificazione obbligatoria di tutte le SOA rimarrebbe intatta, ma con una maggiore rigidità nei requisiti di esecuzione. Se prevale l’articolo 30, si favorirebbe la partecipazione a più gare, ma con la possibilità che lavori specialistici vengano eseguiti da operatori non qualificati, con potenziali rischi per la qualità dell’esecuzione.
Il punto di equilibrio, come indicato nel Parere n. 3014/2013 del Consiglio di Stato, è ancora lontano. La soluzione proposta dal legislatore sembra aver generato più confusione che chiarezza, compromettendo la coerenza del sistema di qualificazione degli appalti pubblici.
Tuttavia, in conclusione, può ritenersi che la tesi secondo cui tutte le SOA sono a qualificazione obbligatoria (se abbinata con l’ammissione del subappalto qualificante) rappresenti un sistema di qualificazione abbastanza lineare e coerente. Anche se non esistono più SOA “minori” (salvo quelle esplicitamente previste), l’impresa non qualificata per le categorie scorporabili potrebbe comunque partecipare tramite subappalto qualificante, consentendo un certo grado di flessibilità senza compromettere eccessivamente la qualità dei lavori.
D’altra parte, la tesi che nessuna SOA sia a qualificazione obbligatoria potrebbe portare a risultati problematici. Imprese senza adeguata capacità tecnica potrebbero eseguire lavorazioni specialistiche, compromettendo la qualità e la sicurezza
dei lavori. Tuttavia, se questa interpretazione fosse combinata con la possibilità per la Stazione Appaltante di individuare le SOA più rilevanti per ciascun caso, si potrebbero mitigare i rischi, ma questa opzione aggiungerebbe un elemento di incertezza e discrezionalità che potrebbe risultare controproducente per il sistema nel suo complesso. Il sistema delle SOA richiede maggiore chiarezza e stabilità, in modo da garantire un adeguato equilibrio tra la partecipazione alle gare e la competenza tecnica richiesta per l’esecuzione dei lavori. Purtroppo, il continuo intervento legislativo in questo campo ha solo alimentato l’incertezza normativa, e sarebbe auspicabile che una revisione futura possa fornire un quadro più definito.
I Collegi Consultivi Tecnici (CCT)
I Collegi Consultivi Tecnici costituiscono uno strumento cruciale per la prevenzione e la riduzione del contenzioso, tuttavia l’applicazione pratica ha evidenziato numerose incertezze applicative soprattutto in relazione all’ambito di attività, ai presupposti di istituzione, attivazione, modalità operative e sulla natura giuridica delle determinazioni, in particolare riguardo all’accordo bonario. A queste criticità si aggiungono dubbi sul regime dei compensi dei componenti del collegio e sulla gestione del regime transitorio. Per risolvere queste criticità, è stato istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il supporto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dove era già attivo l’Osservatorio sull’attività dei CCT. Grazie al contributo di questo Tavolo, sono state apportate modifiche alla disciplina del Codice e all’Allegato V.2, sulle modalità di costituzione del CCT. In particolare, le modifiche definiscono l’applicazione obbligatoria dei CCT per i contratti di lavori (inclusi quelli realizzati tramite concessione e PPP) superiori alla soglia di rilevanza comunitaria, escludendo i contratti di forniture e servizi, per i quali l’attivazione del CCT è rimessa alla volontà delle parti. Si è chiarito l’ambito operativo delle pronunce e la fase procedimentale in cui il Collegio si considera sciolto. Infine, per garantire certezza giuridica, è stata colmata la lacuna sulla definizione del regime transitorio applicabile, anche per le disposizioni dell’Allegato V.2. L’articolo 215 del codice dei contratti pubblici disciplina l’istituzione del collegio consultivo tecnico (CCT) come organo consultivo, di mediazione e conciliazione, destinato, quale metodo di risoluzione delle controversie alternativo al rimedio giurisdizionale, a prevenire le controversie che possano insorgere nell’esecuzione dei contratti, o comunque consentirne una rapida risoluzione. Gli articoli da 62 a 65 del decreto correttivo modificano gli articoli 215, 216, 217 e 219 del codice al fine di modificarne l’ambito applicativo, precisare l’attività e la natura del collegio consultivo tecnico nonché le ipotesi di suo scioglimento. L’articolo 94 del D.lgs.
15 Parere1463/2024.
correttivo codice dei contratti
209/2024 sostituisce poi interamente l’allegato V.2 recante le “Modalità di costituzione del collegio consultivo tecnico”, al fine di risolvere talune criticità operative che si erano verificate in applicazione della previgente disciplina. Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 225 bis, le disposizioni in materia di collegio consultivo tecnico di cui agli articoli da 215 a 219 e all’allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore del decreto correttivo, si applicano anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data, salva espressa volontà contraria delle parti e ad eccezione dei Collegi già costituiti relativamente ai contratti di servizi e di forniture. Ciò premesso, l’articolo 62 del decreto correttivo interviene modificando il primo comma dell’articolo 215 del D. Lgs. 36/2023 con l’obiettivo di introdurre alcune precisazioni e aggiustamenti normativi in relazione al collegio consultivo tecnico. Una delle modifiche principali mira a chiarire che l’istituto del collegio consultivo tecnico si applichi tanto ai contratti di appalto quanto a quelli di concessione. Tuttavia, tale specificazione è stata oggetto di critiche da parte del Consiglio di Stato, il quale, nel parere reso in fase consultiva (parere n. 1463/2024), ha evidenziato che la formulazione precedente fosse già sufficientemente ampia da ricomprendere anche le concessioni. In merito si è ricordato che l’articolo 2, comma 1, lettera a) dell’Allegato I.1 del Codice definisce i “contratti” in senso lato come tutti “i contratti, anche diversi da appalti e concessioni, conclusi da una stazione appaltante o da un ente concedente”. Alla luce di tale definizione, l’inserimento esplicito della locuzione “di appalto e di concessione” non solo sarebbe superfluo, ma potrebbe addirittura restringere il campo di applicazione dell’istituto, risultando in contrasto con l’obiettivo dichiarato nella relazione illustrativa del decreto correttivo. Un altro aspetto rilevante della modifica normativa è l’esclusione dell’obbligatorietà del collegio consultivo tecnico per i contratti di forniture e servizi. Tale obbligatorietà rimane invece prevista per i contratti di lavori finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, inclusi quelli stipulati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, a condizione che abbiano un importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea. Questa distinzione introduce maggiore chiarezza rispetto al precedente quadro normativo, specificando in modo più puntuale i casi in cui la costituzione del collegio consultivo tecnico sia obbligatoria. Inoltre, il Decreto Correttivo interviene per specificare che la costituzione del collegio consultivo tecnico debba avvenire in modo da garantire l’indipendenza di giudizio e valutazione dei suoi componenti. Anche su questo punto il Consiglio di Stato, nel parere reso in sede consultiva15, ha avanzato un suggerimento volto a rafforzare ulteriormente il principio di indipendenza. Secondo l’indicazione fornita, tale indipendenza dovrebbe essere garantita non soltanto al momento della costituzione del collegio, ma anche nel corso del suo funzio-
correttivo codice dei contratti
namento. Per tale motivo, il Consiglio di Stato ha suggerito di inserire un’ulteriore precisazione alla fine del primo periodo dell’articolo 215, prevedendo che: “I componenti del collegio in quanto tali esercitano una funzione giustiziale di pubblico interesse e non sono perciò, sotto nessun profilo, qualificabili come operatori economici che prestano servizi a favore delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori, né la costituzione del collegio e la scelta dei suoi componenti è riconducibile, in alcun modo, ad una selezione competitiva ad evidenza pubblica disciplinata dal presente Codice”.
La nuova disciplina delle clausole di Revisione prezzi La nuova disciplina delle clausole di revisione dei prezzi introdotte dall’articolo 60 del codice rappresenta un significativo passo avanti nella regolamentazione dei contratti pubblici, con l’obiettivo di garantire maggiore stabilità contrattuale e adeguamenti economici in linea con le dinamiche di mercato. Questa innovazione normativa, è stata oggetto di un ampio confronto con gli operatori del settore, attraverso un Tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale Tavolo si è articolato in due sottogruppi dedicati rispettivamente agli appalti di lavori e uno per quelli di servizi e forniture. Il dibattito nel Tavolo tecnico si è concentrato sull’individuazione di nuovi indici sintetici per misurare l’aumento dell’importo contrattuale e sul dies a quo per calcolare la variazione (in aumento o in diminuzione). Pur confermando l’impianto delineato dal Codice, sono stati introdotti criteri di calcolo più semplici grazie al coinvolgimento dell’ISTAT, per garantire una piena e agevole applicazione del sistema. L’art. 60 del D.lgs. 36/2023 prevede, sin dalla sua formulazione originaria, l’inserimento obbligatorio delle clausole di revisione prezzi nei documenti di gara, abbandonando l’approccio facoltativo del previgente codice (art. 106, comma I, let. a D.lgs. 50/2016). Tale modifica si è resa necessaria in risposta agli eventi degli ultimi anni ove si è assistito ad un forte rincaro dei costi dei materiali nonché energetici conseguente alla pandemia, al conflitto russo-ucraino nonché a talune forme speculative (bonus 110). La scelta di un modello di indicizzazione, ispirato in parte all’ordinamento francese, punta ad una gestione più rapida e sicura delle variazioni di costo, abbandonando il sistema compensativo emergenziale adottato in passato. Il legislatore ha quindi inteso introdurre nell’ordinamento un sistema revisionale automatico e permanente, sussistente durante tutta la vita del contratto di appalto, e in grado di consentire periodicamente a stazioni appaltanti e imprese, di monitorare l’effettivo andamento economico-realizzativo dell’appalto. Allo stesso tempo, però, sempre in esecuzione dei criteri di delega, è stato previsto, che all’origine delle variazioni dei prezzi che rendono in concreto attivabile il meccanismo della revisione, vi siano particolari condizioni di natura oggettiva, non necessariamente imprevedibili ma
difficilmente quantificabili nella loro entità. Nel dettaglio, il meccanismo prevede i valori della soglia di attivazione e di individuazione della componente fissa della revisione. In particolare, nel testo ante correttivo dell’art. 60, il meccanismo di revisione dei prezzi trovava applicazione in ipotesi di variazione in aumento o in diminuzione superiore al 5 per cento dell’importo complessivo dell’appalto originariamente previsto e operava nella misura dell’80 per cento in relazione alla quota dell’importo variato. Il decreto correttivo ha introdotto un nuovo Allegato II.2-bis atto a disciplinare le modalità di attuazione delle clausole revisionali tenuto conto della natura, del settore merceologico dell’appalto e degli indici disponibili e specificando, anche in ipotesi peculiari (subappalto, accordo quadro, appalto integrato) le modalità di corresponsione.
In ordine alla attivazione della clausola revisionale, si conferma che la revisione si attivi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva atte a determinare una variazione del costo che viene indicata e differenziata a seconda la stessa riguardi un’opera o una fornitura/servizio. In particolare, la revisione si attiverà in ipotesi di variazione, in aumento o in diminuzione per il costo dell’opera superiore al 3% dell’importo complessivo e la revisione opererà nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire; per il costo della fornitura o del servizio, la soglia deve essere superiore al 5% dell’importo complessivo e la revisione opererà nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.
Il decreto correttivo con l’allegato II.2-bis specifica poi che le clausole di revisione dei prezzi sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante - anche in assenza di istanza di parte – con l’obbligo di monitoraggio degli indici con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all’appalto. La variazione dei costi si applica esclusivamente alle prestazioni da eseguirsi dopo l’attivazione della clausola ed è calcolata come differenza rispetto al valore del mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono inoltre che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione, il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione (allegato I.3). Nella individuazione del riferimento temporale per il calcolo della revisione prezzi si è dunque optato di indicare come punto procedimentale di computo iniziale della variazione, quello della aggiudicazione.
Ciò risponde alla volontà di codificare una disciplina generale da applicare per la gestione delle sopravvenienze straordinarie e imprevedibili considerate tali da determinare una sostanziale alterazione nell’equilibrio contrattuale, così
come cristallizzatosi al momento dell’aggiudicazione e non in una fase ad essa antecedente (alla formulazione dell’offerta) o successiva (alla stipula del contratto o alla consegna dei lavori). Ulteriormente, qualora i tempi di aggiudicazione superino quelli previsti, gli eventuali aumenti di costo sono imputati alla stazione appaltanti, al fine di tutelare le imprese da eventuali ritardi procedurali. Infine, il legislatore ha previsto che, in caso di impossibilità di mantenere l’equilibrio contrattuale, nonostante l’applicazione delle clausole di revisione prezzi, sia possibile ricorrere alla risoluzione del contratto senza l’applicazione di penali.
La revisione dei prezzi negli affidamenti di lavori
La revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonché ai lavori di manutenzione ordinaria (art. 1, comma 2, allegato II.2bis). La variazione del costo dei contratti viene calcolata tramite un indice sintetico revisionale, che il progettista deve individuare durante l’elaborazione del progetto a base di gara. Con riguardo all’individuazione degli indici sintetici, come si evince dalla relazione illustrativa alla bozza di decreto correttivo, si è rilevato che il metodo fino ad oggi individuato dall’ISTAT, finalizzato alla definizione di indici sintetici per categorie di opere (es. fabbricato industriale, strada in galleria, ecc.), avrebbe richiesto tempi di attuazione troppo lunghi, quantificabili in circa sette mesi per la definizione di ogni singolo indice sintetico. Anche nello stesso settore dei servizi e delle forniture, le stazioni appaltanti hanno riscontrato le difficoltà nell’individuazione dell’indice di aggiornamento più appropriato e coerente con il singolo appalto. Per affrontare tali criticità, il decreto prevede nuovi indici sintetici che coprano una vasta gamma di voci di costo degli affidamenti sia di lavori che di servizi e forniture. In particolare, in tema di lavori, tali indici di costo saranno adottati con provvedimento del Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con l’ISTAT e verranno determinati operando una media ponderata di indici da individuarsi sulla base di tipologie omogenee di lavorazioni (cd. TOL) elencate nella Tabella A. 1. e con relative declaratorie rappresentate nella Tabella A.2. Sono state invero elaborate 20 diverse Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL), con precisazione per ciascuna TOL del peso relativo a 6 puntuali elementi di costo: costo del lavoro; materiali; macchine e attrezzature; energia; trasporto; rifiuti. Per ogni elemento di costo delle singole TOL sono stati poi a loro volta individuati i rispettivi componenti elementari, permettendo dunque di pervenire alla definizione di un unico indice sintetico di riferimento. Il progettista dovrà procede con una serie di fasi per la determinazione dell’indice sintetico: scomposizione e classificazione dell’importo complessivo del progetto a base di gara, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, secondo le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL); determinazione del peso
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percentuale di ciascuna TOL; calcolo dell’indice sintetico del progetto, da applicare a tutte le lavorazioni oggetto dell’appalto, secondo una predeterminata formula. L’art. 5 dell’allegato II.2-bis contiene la disciplina inerente alla verifica della variazione del costo dei contratti, nonché alle modalità e ai termini di pagamento della revisione prezzi. Il direttore dei lavori deve verificare periodicamente la variazione dell’indice sintetico e comunicarne i risultati al RUP e all’appaltatore, qualora la variazione superi il 3% dell’importo contrattuale originario. Le somme, in aumento o diminuzione, vengono calcolate in occasione degli stati di avanzamento dei lavori revisionale ad opera del direttore dei lavori. L’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale viene determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B, fermo restando che i documenti iniziali di gara possono prevedere per il calcolo degli stati di avanzamento dei lavori revisionali il ricorso all’alternativa metodologia di cui alla Tabella C (più accurata ma complessa, particolarmente indicata per i lavori di lunga durata).
La stazione appaltante dovrà poi provvedere alla regolazione dell’importo revisionale in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi, ferma restando la possibilità di prevedere nel contratto modalità semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori che riporti separatamente l’importo contrattuale e l’importo revisionale.
La revisione dei prezzi negli affidamenti di servizi e forniture
La revisione dei prezzi negli affidamenti di servizi e forniture si applica ai contratti di durata, esclusi quelli con prestazioni a esecuzione istantanea. Per determinare la variazione del prezzo si utilizzano indici pubblicati dall’ISTAT, tra cui i prezzi al consumo (NIC), i prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi (BtoB), e le retribuzioni contrattuali orarie per settore economico. Tali indici possono essere disaggregati per considerare quelle ipotesi in cui un servizio o una fornitura rientrino in due o più codici CPV. Sul punto, si precisa inoltre che per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in base alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, i documenti di gara iniziali o, in caso di affidamenti diretti, le determine a contrarre possono indicare che le clausole di revisione dei prezzi operano sulla base dei predetti indici settoriali (art. 10, comma 2 allegato II.2-bis e art. 60 comma 4-ter). Ai sensi del nuovo comma 2-bis dell’art. 60, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole revisionali in esame, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all’indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l’incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del
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contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai fini dell’attivazione delle clausole di revisione prezzi. Ciò premesso, in via generale, ai fini della individuazione degli indici revisionali rilevanti, la stazione appaltante indica nei documenti di gara, sulla base dell’attività oggetto dell’appalto, individuata anche in maniera prevalente, la relativa descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV). La stazione appaltante associa l’indice ISTAT rilevante al CPV dell’appalto seguendo i criteri delle Tabelle D.1, D.2 e D.3.Per gli appalti associati ad un codice CPV non elencato nella Tabella D, la stazione appaltante individua l’indice di revisione tra i quattro elencati in premessa scegliendo quello ritenuto maggiormente pertinente all’attività oggetto dell’appalto (anche tenuto conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D). In relazione ad alcune ipotesi di appalto, inoltre, è prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di motivare l’adozione, nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, di indici di revisione dei prezzi diversi da quelli individuati per il codice CPV di riferimento dalla Tabella D. Trattasi, in particolare, degli appalti ad alta specializzazione tecnologica, di quelli ad elevata complessità associati ad una pluralità di oggetti, nonché degli appalti che, in ragione della specifica natura delle prestazioni richieste e delle condizioni di esecuzione, non sono adeguatamente rappresentati dall’indice o dal sistema ponderato di indici di cui alla Tabella D. In ordine alla verifica della variazione del prezzo dei contratti, l’art. 12 dell’allegato in commento prevede che la variazione del prezzo debba essere calcolata come la differenza tra il valore dell’indice o del sistema ponderato di indici al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta (o al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione ai sensi dell’allegato I.3 in ipotesi di sospensione o proroga). Gli aspetti procedimentali relativi alla determinazione delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi ed alle modalità di pagamento delle verranno definiti dalla stazione appaltante nei documenti iniziali di gara, in conformità alla disciplina prevista per gli appalti di lavori.
I Consorzi e il c.d. cumulo alla rinfusa Tra i temi prioritari affrontati dal Decreto Correttivo rientra la disciplina dei consorzi, in risposta alle criticità interpretative e applicative segnalate dagli stakeholder. Una delle questioni principali riguarda il “cumulo alla rinfusa” per il possesso e la comprova dei requisiti di ammissione dei consorzi stabili. Sono state evidenziate incertezze anche sull’applicazione dell’articolo 67 in materia di attestazione dei requisiti generali e speciali per consorzi e consorziate, con particolare riferimento ai consorzi di cooperative e artigiani.
L’art. 27 del Decreto Correttivo, abroga il secondo comma dell’art. 67, regolando all’interno del suo primo comma le modalità di qualificazione dei consorzi stabili. L’obiettivo è chiarire i termini e i limiti del c.d. “cumulo alla rinfusa”, per garantire maggiore uniformità interpretativa. Con riferimento agli affidamenti di lavori, si sono dunque distinte due differenti ipotesi.
In primo luogo, si è disciplinata l’ipotesi in cui il consorzio stabile partecipi alla procedura senza procedere alla indicazione delle consorziate esecutrici, assumendo l’esecuzione dei lavori con la propria struttura (art. 67, comma 1, let.b). In tal caso, ai fini qualificatori, i requisiti posseduti in proprio dal consorzio potranno cumularsi con quelli delle proprie consorziate. Il consorzio stabile può infatti possedere requisiti propri, avendoli maturati a fronte della precedente esecuzione di lavorazioni con la propria struttura.
Nel secondo scenario, qualora il consorzio affidi l’esecuzione alle consorziate indicate in sede di gara, viene espressamente previsto che i requisiti debbano essere posseduti e comprovati dalle singole imprese designate per l’esecuzione delle prestazioni. In difetto di idonea qualificazione, si sancisce l’obbligo da parte delle consorziate esecutrici di ricorrere all’istituto dell’avvalimento, così come disciplinato all’art. 104 del codice16
In sede di esame parlamentare dello schema del Decreto Correttivo, l’ottava commissione permanente della Camera e quella del Senato avevano richiesto di valutare l’opportunità di differire l’efficacia delle disposizioni in esame, prevedendo la loro applicazione solo per i nuovi affidamenti disposti dopo un congruo termine dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo. In particolare, il Senato nel resoconto n. 156 del 17 dicembre 2024 aveva condizionato l’esito favorevole del proprio parere alla condizione di prevedere l’introduzione di un periodo transitorio di cinque anni, nel corso dei quali far sopravvivere l’attuale regime di qualificazione del cumulo dei requisiti, per poi passarsi definitivamente al solo sistema della qualificazione in proprio. Questa misura è stata proposta per evitare cambiamenti repentini e potenzialmente destabilizzanti, che avrebbero potuto mettere a rischio la sopravvivenza stessa della maggior parte della aggregazioni consortili.
In ordine alle procedure tese all’affidamento di servizi e forniture, il primo comma lett. a) dell’art. 67 sancisce che “i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”. Questa disposizione, rimasta invariata rispetto alla normativa precedenti, è stata tuttavia oggetto di osservazioni critiche da parte dell’ANAC.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha evidenziato un possibile disallineamento con la disciplina dettata in tema
16 Come evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere n. 1463 del 2 dicembre 2024, in fase consultiva, in tal modo “si evita la che, attraverso il prestito generalizzato, indifferenziato e cumulativo dei requisiti, possano risultare, in concreto, designate per l’esecuzione imprese che non siano nell’effettivo possesso delle qualità professionali necessarie ad una adeguata esecuzione delle prestazioni contrattuali”.
di lavori e quella applicabile ai servizi e forniture, rilevando che i requisiti delle consorziate non esecutrici possono essere utilizzati mediante avvalimento. Nonostante tale indicazione, il testo definitivo del decreto Correttivo non contiene le specificazioni richieste, permanendo dunque il dubbio di poter ritenere equiparabile la disciplina dettata per i lavori e per i servizi e forniture.
Inoltre, il Decreto Correttivo ha chiarito le perplessità emerse in merito al divieto per una stessa impresa di partecipare a più consorzi stabili. Inizialmente, erano sorte incertezze circa la permanenza del divieto previsto dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, applicabile fino al 30 luglio 2023, in quanto tale previsione non era stata esplicitamente riprodotta nel nuovo Codice, il quale prevede all’art. 255 esclusivamente l’ultra vigenza del comma 7 del medesimo articolo, relativo alla qualificazione dei consorzi stabili. Il decreto correttivo introduce oggi espressamente tale divieto. La reintroduzione del divieto si basa sulle indicazioni dell’ANAC, che aveva evidenziato come la partecipazione a un consorzio stabile richieda un vincolo duraturo e continuativo tra le imprese consorziate, fondato sull’impegno congiunto di operare stabilmente nel settore degli appalti pubblici per un periodo di temo non inferiore a cinque anni, mediante la costituzione di una struttura comune di impresa. Il decreto dispone altresì che i consorzi stabili possano utilizzare i requisiti maturati sia dalle consorziate esecutrici che da quelle non esecutrici per partecipare alle gare e ottenere l’attestazione di qualificazione. Tuttavia, l’utilizzo dei requisiti di un’impresa consorziata non designata per l’esecuzione deve essere comprovato mediante avvalimento, come previsto dall’art. 104.È stato ,inoltre, esteso l’obbligo di indicare i consorziati per quali consorziati il consorzio concorre, includendo anche i consorzi di cooperative di produzione e lavoro e ai consorzi di imprese artigiane. Qualora una consorziata designata sia essa stessa un consorzio, è necessario specificare a sua volta le consorziate per cui partecipa. È stato altresì ribadito che i requisiti utilizzati devono corrispondere a una reale disponibilità di mezzi, attrezzature e personale, per garantire l’effettiva capacità esecutiva. Sempre con riferimento ai consorzi stabili, il comma 1, lettera f), dell’art. 27, ha modificato il settimo comma dell’art. 67 del Codice, precisando che possono essere oggetto di avvalimento esclusivamente i requisiti maturati dallo stesso consorzio, “in proprio” specificando che di tali requisiti sia fornita specifica indicazione nell’attestazione di qualificazione SOA. Tuttavia, il significato di “requisiti maturati in proprio” rimane oggetto di interpretazioni divergenti. Secondo l’ANAC17, tale espressione si riferisce ai requisiti conseguiti direttamente dal consorzio mediante l’effettiva esecuzione di appalti con la propria struttura d’impresa. Al contrario, alcune sentenze dei giudici amministrativi hanno sostenuto
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che la locuzione “requisiti maturati dallo stesso consorzio”, utilizzata dal comma 7, per stabilire l’oggetto di avvalimento, vada interpretata nel senso di ricomprendere senz’altro anche i requisiti maturati per il tramite delle consorziate, pena, altrimenti, l’introduzione di limiti all’avvalimento difficilmente compatibili con la disciplina eurocomunitaria e oggi ancor di più con i principi del libero accesso al mercato e della massima partecipazione alle gare, sanciti quali principi generali della disciplina dei contratti pubblici agli articoli 3 e 10 del d.lgs. n. 36/2023 (Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 29 aprile 2024 n. 698; Tar Campania, Salerno, Sez. I, 28 febbraio 2024, n. 541, confermata in sede cautelare da Cons. Stato, Sez. V, ord. n. 1307/24). Sebbene l’ottava commissione permanente del Senato aveva richiesto un chiarimento normativo in tal senso, il Decreto Correttivo non ha fornito una definizione esaustiva, lasciando margini di incertezza interpretativa.
Tutela delle Micro, Piccole e Medie Imprese La tutela delle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) nel Codice dei Contratti Pubblici è volta a favorire il loro accesso al mercato degli appalti pubblici. L’articolo 108, comma 7, introduce criteri premiali per valorizzare la territorialità e favorire le imprese locali in contratti legati alla prossimità per l’esecuzione. I documenti di gara devono specificare i singoli criteri di valutazione con relativa ponderazione, prevedendo sub-criteri e sub-punteggi per garantire trasparenza e pluralismo. In particolare, il decreto correttivo interviene sul settimo comma della norma in commento inserendo la facoltà per le stazioni appaltanti di prevedere nella documentazione di gara criteri premiali atti a favorire la fornitura di prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Tale previsione riguarda gli appalti di forniture e gli appalti misti che contengano elementi di un appalto di fornitura. Tale modifica, così come evidenziato dall’ottava commissione della Camera in fase di parere (in accoglimento delle istanze di Confindustria), si giustifica in ragione della necessità di incentivare – coerentemente con quanto previsto all’allegato I.7, articolo 3, lettera v), del d.lgs. 36/2023 – il ricorso a materiali costruttivi sostenibili, come quelli che rispettano obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra prodotti nei Paesi EU dove si applica il sistema ETS - o in Paesi con sistemi riconosciuti dalla Commissione Europea come equivalenti all’ETS, che siano dotati di idonea certificazione degli organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, per l’attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni di CO2 di cui all’art. 15 della direttiva 2003/87/CE (o secondo norme o modalità previste dal Paese con sistema equivalente all’ETS). Si evidenzia che, in fase
17 Nel comunicato del 31gennaio 2024 nonché nel parere di precontenzioso del 29 novembre 2023 n. 558.
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di approvazione del decreto correttivo, è venuta meno la previsione contenuta nello schema di decreto iniziale che era tesa a concedere alle stazioni appaltanti la possibilità di introdurre criteri premiali per gli operatori economici che, in contratti aventi oggetto analogo a quello del bando di gara eseguiti negli ultimi cinque anni, avessero ottenuto il riconoscimento delle premialità di cui all’art. 126, commi 2 e 2-bis (come modificato dal presente decreto ed alla cui analisi si rimanda). Ulteriormente, in fase di bozza era prevista la facoltà per le stazioni appaltanti di prevedere nelle procedure di gara criteri premiali per gli operatori economici che, in contratti aventi oggetto analogo a quello del bando di gara eseguiti negli ultimi dieci anni, avessero aderito ed eseguito correttamente l’accordo di collaborazione di cui al nuovo articolo 82-bis. Tali previsioni erano state fortemente criticate dal Consiglio di Stato che in fase di parere (parere 2 dicembre 2024 n.1463), ne aveva suggerito l’eliminazione. Rispetto alla valorizzazione del precedente conseguimento di premi di accelerazione, il Consiglio di Stato aveva invero manifestato il timore di creazione di posizioni di vantaggio non aderenti al valore delle offerte oggetto di confronto competitivo. Si era poi osteggiata la valorizzazione riferita all’accordo di collaborazione, istituto la cui nuova introduzione viene fortemente criticata dal supremo collegio. Permane la previsione di valorizzazione - attraverso il riconoscimento di un maggior punteggio nella documentazione di gara - delle imprese che adottino politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis
D.lgs. 198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna). Questo tema rimane centrale, anche alla luce delle difficoltà rappresentate dalle PMI nel presentare offerte competitive rispetto a grandi consorzi o altri operatori,
18 Nel parere del 2 dicembre 2024 n.1463.
spesso più competitivi in termini di requisiti. Le PMI hanno anche segnalato limiti nei vincoli lavoristici dell’articolo 11 (individuazione di un unico contratto di lavoro) e difficoltà di accesso al credito. Come anticipato, le modifiche ai consorzi e alle tutele lavoristiche potrebbero già garantire una maggiore tutela per le PMI. Queste misure mirano a bilanciare le difficoltà delle PMI rispetto a grandi operatori, rafforzando la suddivisione degli appalti in lotti, anche non funzionalmente autonomi, per consentire una partecipazione più equa. In materia di subappalto, viene introdotta la riserva del 20% delle prestazioni subappaltabili per le PMI, derogabile solo se la stazione appaltante accerta l’impossibilità per ragioni legate all’oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato, motivandolo nella delibera a contrarre. Viene peraltro fatta salva la possibilità in capo all’operatore economico di giustificare, alla luce delle caratteristiche delle prestazioni e del mercato di riferimento, una diversa – presumibilmente minore - soglia di affidamento delle prestazioni “che si intende subappaltare” alle piccole e medie imprese. La deroga viene dunque affidata all’appaltatore (e non alla stazione appaltante) in sede di presentazione dell’offerta. Questo vincolo mira a garantire un accesso diretto al mercato per le piccole imprese, ma con deroghe che riflettono la specificità delle prestazioni richieste. Il Consiglio di Stato18 ha evidenziato criticità nel testo normativo, suggerendo di distinguere chiaramente tra le prestazioni “subappaltabili” e quelle che l’operatore economico intende effettivamente subappaltare, per evitare ambiguità interpretative. Questa raccomandazione è stata parzialmente recepita, generando potenziali incoerenze. L’art. 136, comma 4-bis, del codice esclude l’applicazione delle norme sul subappalto riservato nei settori della difesa e sicurezza, accogliendo i rilievi sulla complessità e sensibilità degli approvvigionamenti in que-
sti ambiti. Le modifiche introdotte rafforzano il ruolo delle PMI nel mercato degli appalti pubblici, incentivando sostenibilità, inclusività e accessibilità. Tuttavia, permangono sfide operative legate alla chiarezza normativa e alla gestione delle deroghe, che richiederanno un’attenta applicazione da parte delle stazioni appaltanti.
Partenariato pubblico privato
La revisione normativa sulla disciplina del partenariato pubblico-privato (PPP) e la finanza di progetto rappresenta uno degli aspetti centrali del nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Questo strumento è stato rafforzato per rappresentare un equilibrio tra il finanziamento pubblico e il ricorso al mercato privato, con l’obiettivo di garantire opere e servizi di qualità a costi competitivi, in linea con il principio costituzionale del buon andamento. Tale disciplina si integra con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare nelle misure dedicate alla concorrenza e alla riforma del settore degli appalti e concessioni pubbliche. Le nuove disposizioni mirano a incrementare l’efficienza nelle procedure di affidamento, eliminando ostacoli alla partecipazione e promuovendo la concorrenza. In particolare, la clausola di prelazione è stata rimodulata per evitare distorsioni anticoncorrenziali e i meccanismi di valutazione delle proposte sono stati riorganizzati per garantire maggiore trasparenza. L’articolo 174 del Codice introduce una nuova definizione generale di PPP, che include sia il partenariato contrattuale sia quello istituzionale. Il PPP è configurato come un’operazione economica caratterizzata dalla collaborazione tra il settore pubblico e gli operatori privati, finalizzata al perseguimento di obiettivi di interesse generale, alla tutela dei vincoli di bilancio e alla valorizzazione del contributo privato in termini finanziari e di competenze. La definizione si basa su quattro elementi essenziali: un rapporto contrattuale di lungo periodo tra ente pubblico e privati, il finanziamento significativo e il rischio operativo a carico del privato, la realizzazione e gestione del progetto da parte del privato e il controllo pubblico sugli obiettivi. La remunerazione del privato avviene mediante tariffe corrisposte dagli utenti e/o canoni pagati dall’amministrazione o dagli enti fruitori del servizio. Per quanto riguarda il partenariato contrattuale, il legislatore chiarisce il rapporto tra il genere del PPP e le sue tipologie specifiche, come concessioni, locazione finanziaria e contratti di disponibilità, includendo esplicitamente la finanza di progetto come modalità di concessione. Questa scelta normativa, confermata dall’articolo 193 del Codice, mira a semplificare e ampliare l’uso del PPP, includendo anche contratti atipici purché rispettino i requisiti previsti e perseguano obiettivi meritevoli. A tal scopo, il Correttivo modifica l’articolo 174, comma 3 del Codice apportando un coordinamento normativo che include esplicitamente la finanzia di progetto come modalità di concessione. Sempre
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nel comma 3, nell’ottica della semplificazione e razionalizzazione, si dispone un rinvio generale alla disciplina delle concessioni per quanto riguarda le procedure di affidamento, esecuzione, l’allocazione del rischio operativo, la durata contrattuale, soglie e modalità di calcolo del valore stimato. Il comma 4 definisce il partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale, che si realizza attraverso la creazione di un ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica, richiamando la disciplina contenuta nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e le altre norme speciali di settore. Infine, il comma 5 chiarisce che, data la complessità del PPP, i contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati, che dispongano delle competenze necessarie per la gestione di tali strumenti. Il correttivo, prevede una nuova riformulazione del comma 3 dell’articolo 175 il quale prevede, diversamente dal precedente testo normativo, un unico parere per i progetti PPP di interesse statale o finanziati con contributi pubblici a carico dello Stato con riferimento a quelli di importo pari o superiori a 50 milioni di euro. Questo parere, emesso dal NARS (Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità) entro 45 giorni, non è vincolante, ma eventuali deviazioni dalle indicazioni richiedono adeguata motivazione. Un elemento centrale della riforma è l’introduzione del responsabile unico del progetto di partenariato (RUP), dotato di idonee competenze tecniche, per coordinare e controllare l’esecuzione contrattuale sotto il profilo tecnico ed economico. Questo strumento mira a garantire interventi tempestivi per eliminare inefficienze durante l’attuazione del contratto. Inoltre, il controllo sull’operatore economico è stato rafforzato, imponendo all’ente concedente una verifica costante del rischio operativo, che deve rimanere a carico del privato. Un ulteriore elemento di novità è rappresentato dal monitoraggio centralizzato delle operazioni di PPP, affidato al DIPE (Dipartimento per la programmazione economica) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il DIPE gestirà una banca dati dedicata per raccogliere informazioni sui contratti stipulati, garantendo un controllo accentrato per identificare inefficienze e cattive gestioni. Altre innovazioni includono l’obbligo per il Ministero dell’Economia e delle Finanze di pubblicare best practices in materia di finanziamento PPP attraverso il portale della Ragioneria Generale dello Stato. Questo strumento è pensato per facilitare l’accesso a modalità di finanziamento efficienti e aggiornate, sostenendo le amministrazioni nell’utilizzo ottimale di questo modello. Infine, il Codice introduce contratti-tipo in materia di PPP, elaborati dal DIPE in collaborazione con l’ANAC, per assicurare coerenza con le regole Eurostat e prevenire effetti negativi sulla finanza pubblica. Queste modifiche mirano a migliorare l’efficienza, la trasparenza e l’attrattività del PPP, promuovendone un uso consapevole e vantaggioso per la realizzazione di opere e servizi pubblici
Tabelle sinottiche sulle modifiche apportate dal Correttivo (d. lgs. 209/2024) agli articoli e agli allegati del Codice dei Contratti
Pubblicato da Maggioli Editore il 24 gennaio 2025
Il Codice dei Contratti, di cui al d. lgs 36/2023, è stato completamente rimodulato dal “Correttivo”. Stante la oggettiva complessità di lettura risultava utile predisporre una guida orientativa per individuare in prima battuta gli articoli di interesse mediante una forma schematica, creando apposite tavole sinottiche, dove, oltre ai richiami degli articoli e degli allegati modificati con le relative intestazioni, è stato previsto un titolo per individuare da subito gli argomenti da attenzionare ed una sintesi della trattazione dove era possibile. Nella trattazione è stata data prevalenza alla fornitura di beni e servizi, anche se più sinteticamente è stato dato spazio anche ai lavori e agli appalti speciali. Per non appesantire troppo il lavoro laddove la sintesi era impossibile, è stato fatto il rinvio all’articolo interessato con la specifica delle pagine di trattazione, nella considerazione che, relativamente alla revisione prezzi, sono previste ben 90 pagine!
Claudio Amoroso - Presidente AREA
MODIFICHE APPORTATE DAL CORRETTIVO (d. l.gs. 209/2024) AGLI
DEL CODICE DEI CONTRATTI A cura di Claudio Amoroso
codice dei contratti
ART. D. LGS. 209/ 2024 ART. D. LGS. 36/ 2023
1 8
2 11 + All. I.01
TITOLO ARTICOLO DEL D. LGS. 36/2023
Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito
Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti
3 14 Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti
4 15 + All. I.2 Responsabile unico del progetto (RUP)
5 17 + All. I.3
Fasi delle procedure di affidamento
6 18 Il contratto e la sua stipulazione
MODIFICHE APPORTATE
EQUO COMPENSO
Modifica all’articolo 8, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, che disciplina il divieto di prestazioni professionali gratuite, consentendole solo in casi eccezionali e con adeguata motivazione. Questa integrazione ha lo scopo di coordinare tale divieto con le nuove disposizioni sull ’equo compenso contenute nell’articolo 41, commi da 15 -bis a 15-quater, introdotte dal medesimo Codice.
TUTELE LAVORISTICHE
Le modifiche all’articolo 11 mirano a rafforzare la tutela dei lavoratori negli appalti pubblici, precisando le modalità di individuazione e applicazione dei CCNL e introducendo criteri più dettagliati per la verifica dell’equivalenza delle tutele, con un’attenzione particolare alle prestazioni scorporabili. Si cerca di bilanciare la necessità di garantire tutele adeguate ai lavoratori con la flessibilità per gli operatori economici e la prevenzione del contenzioso. L’introduzione dell’Allegato I.01 fornisce un quadro di riferimento più completo e dettagliato per l’applicazione di queste disposizioni.
APPALTO FRAZIONATO IN LOTTI
Modificato il comma 11 al fine di garantire l’applicazione della disciplina prevista dal Codice per gli affidamenti sottosoglia anche nel caso di affidamenti di lotti il cui l’importo stimato sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché l’importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell’importo complessivo.
RUP
Comma 2: Modifica finalizzata a chiarire la facoltà da parte della stazione appaltante, in ipotesi di carenza di organico qualificato, di poter individuare il RUP tra la dotazione organica di personale di altra pubblica amministrazione.
TEMPI TRA APPROVAZIONE PROGETTO E PUBBLICAZIONE GARA
Si introduce un nuovo comma 3-bis volto a prevedere, innovativamente rispetto alla disciplina pregressa, che l’Allegato I.3 indichi il lasso temporale massimo che deve intercorrere tra l’approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l’invio degli inviti a offrire. La mo difica muove dall’esigenza di evitare che intercorra un considerevole lasso di tempo tra l’approvazione del progetto e l’avvio delle procedure di gara, scongiurando che i costi del progetto non siano più attuali rispetto ai prezziari vigenti.
STIPULA CONTRATTO
Comma 1 In caso di procedura negoziata o affidamenti diretti il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio.
La modifica interviene sul comma 3, al fine di ridurre da 35 giorni a 32 giorni il periodo del c.d. stand still per la stipulazione del contratto (decorrente dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione). Tale intervento si è reso opportuno alla luce degli impegni assunti in sede europea, relativi all’ambito di applicazione della normativa in
Claudio Amoroso 17.01.2025
A cura di Claudio Amoroso
7 19 Principi e diritti digitali
materia di contratti pubblici. In particolare, la milestone M1C1 - 84-bis si pone l’obiettivo di introdurre misure per migliorare la rapidità decisionale nell’aggiudicazione degli appalti da parte delle stazioni appaltanti, individuando la c.d. rapidità decisionale media (intesa come tempo che intercorre tra il termine per la presentazione delle offerte, l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto) tra i criteri per misurare l’efficienza delle stazioni appaltanti. Inoltre, la modifica precisa che tale termine di trenta giorni non si applica ai contratti di importo inferiore alle soglie europee, eliminando il riferimento all’articolo 55, comma 2 del Codice.
PIATTAFORME DIGITALI
Al fine di fugare dubbi interpretativi, viene modificato il comma 3 dell’articolo, chiarendo che le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali utilizzati dalle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
8 23 Banca dati nazionale dei contratti pubblici
SEGNALAZIONE OMISSIONI
Si apporta una modifica al comma 7 in tema di segnalazione all’AGID in caso di omissione di informazioni o attività necessarie a garantire l’interoperabilità tra i dati, riconoscendo il potere di segnalazione oltre che all’ANAC anche alle stazioni appaltanti.
9 24 Fascicolo virtuale dell'operatore economico
10 26 Regole tecniche
11 35 Accesso agli atti e riservatezza
12 38 Localizzazione e approvazione del progetto delle opere
13 39 Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale
PREVALENZA CODICE SU REGOLE FUNZIONAMENTO BANCHE DATI
La modifica al comma 3, chiarisce espressamente che le disposizioni di cui al Codice prevalgono su quelle sul funzionamento delle banche dati che alimentano la BDNC seconde in forza del principio di specialità delle fonti. Si è quindi proceduto ad una riformulazione prevedendo c he le regole e gli obblighi che assicurano l’interoperabilità alle banche dati ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del Codice non possono essere vanificate in virtù delle disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
CERTIFICAZIONI PIATTAFORME
Vengono apportate modifiche al comma 1, volte a prevedere che l’AGID è chiamata a stabilire le modalità di certificazione dei requisiti tecnici di tali piattaforme. La modifica, inoltre, prevede che tali modalità di certificazione saranno disciplinate dall’AGID di intesa, oltre che con l’ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, anche con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
TUTELA RISERVATEZZA -CONSENSO FVOE
Comma 4, lett. a anche risultanti da scoperte, innovazioni progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico
Comma 5 bis: Operatori economici trasmettono in sede di presentazione offerte consenso trattamento dati tramite FVOE
OPERE
Approvazione progetto fattibilità tecnica ed economica
OPERE
Nuova denominazione: Documento di programmazione delle infrastrutture strategiche (DPIS). Aggiunto il comma 9 bis sul funzionamento del Comitato di Coordinamento.
Claudio Amoroso 17.01.2025
codice dei contratti
14 41 + All. II.12
15 43
16 45
Livelli e contenuti della progettazione
SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
Progettazione LLPP. Comma 13 anche forniture costo del lavoro. Comma 15 bis Servizi di ingegneria e architettura : base d’asta, OEPV: 65% prezzo fisso, 35% assoggettabile a ribasso , valore massimo punteggio economico 30%. Affidamenti diretti < 140.000 euro riducibili in misura non s uperiore al 20%.
17 49
Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
Incentivi alle funzioni tecniche
Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
18 50 Procedure per l'affidamento
19 53 Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive
20 56
21 57 + All. II.3
Appalti esclusi nei settori ordinari
Clausole sociali del bando dei bandi di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale
22 59 Accordi quadro
BIM
Obbligo BIM dal 1/1/2025 per importi superiori a 2 milioni.
ESTENSIONE INCENTIVI PERSONALE DIRIGENTE
Dovunque le parole dai dipendenti sono sostituite dal proprio personale, con ciò intendendo ricomprendere, anche figure professionali aventi qualifiche dirigenziali nel novero dei soggetti destinatari degli incentivi. Eliminati tra chi deve corrispondere l’incentivo le parole “dal diriegente”
ECCEZIONE ROTAZIONE
La modifica apportata al comma 4 del Codice è volta a fornire ulteriori indicazioni utili alla stazione appaltante ai fini della motivazione cui è subordinata la deroga al principio di rotazione negli affidamenti sottosoglia. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.».
PUBBLICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Introdotto il comma 2 bis nell’ottica di assicurare, nell’ambito delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, per affidamenti sottosoglia europea, una maggiore trasparenza in ordine alla volontà della pubblica amministrazione di voler procedere a taluni affidamenti e, dunque, garantendo, al contempo, una effettiva concorrenza fra gli operatori economici. Comma 2-bis. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e)
GARANZIE
Comma 4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 , ai contratti di importo inferiore alle soglie europee.
APPALTI ESCLUSI Acquisto armi
STRUMENTI PREMIALI
Comma 1 sostituito
Comma 2-bis. L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate
ACCORDO QUADRO
Comma 1: «Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.
Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di
Claudio Amoroso 17.01.2025
A cura di Claudio Amoroso
23 60 +
All.
II.2bis
Revisione prezzi
24 61 +
All.
II.3
Contratti riservati
assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi.
La disposizione, nella versione riformulata, intende richiamare una distribuzione programmaticamente misurata tra i diversi concorrenti aggiudicatari dell’accordo quadro concluso con multi operatori, al fine di consentire agli stessi di effettuare “ex ante” una valutazione di convenienza in merito alla futura ripartizione percentuale delle prestazioni da eseguire in sede esecutiva.
Infine, viene introdotto un nuovo comma 5-bis, al fine di precisare che in sede di stipulazione dei contratti attuativi dell’accordo quadro non è garantito il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale (e, comunque, non sia possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede), è sempre fatta salva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b) del Codice (a mente del quale alla stipulazione del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile), la possibilità per l’appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta
REVISIONE PREZZI
Vedi testo completo.
STRALCIO: Le modifiche al comma 2 prevedono per i contratti di lavori una riduzione della soglia dell’alea contrattuale al 3% e un innalzamento della soglia di compensazione dell’eccedenza al 90%
Per i contratti di servizi e forniture si è ritenuto necessario distinguere due diversi meccanismi revisionali:
• il primo, di natura straordinaria parametrato alle “particolari condizioni di natura oggettiva” consistenti nella rilevazione di un incremento contrattuale pari al 5% e in una remunerazione dell’eccedenza della variazione in misura pari all’80%;
• il secondo meccanismo, di natura ordinaria, finalizzato a garantire in condizioni di normalità l’equilibrio economico -finanziario del contratto attraverso clausole di indicizzazione del costo del servizio ponderate dalla stazione appaltante in base all’oggetto del contratto, alla sua durata e alle specifiche condizioni di svolgimento delle relative prestazioni.
Comma 4-quater dispone che il nuovo Allegato II.2-bis disciplini le modalità di attuazione delle clausole di revisione prezzi.
RISERVE PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE
a) al comma 1, la parola: «quelle» è soppressa e le parole: «dei suddetti operatori economici» sono soppresse;
b) il comma 2 è abrogato;
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2 (interesse transfrontaliero), tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese.»;
d) al comma 4, il primo periodo è soppresso;
e) il comma 5 è abrogato che rinviano all’Allegato II.3 la previsione di meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità
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DEI CONTRATTI A cura di Claudio Amoroso
25 62 + All. II.4
Aggregazioni e centralizzazione delle committenze
26 63
Qualificazione delle stazioni appaltanti
generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili.
QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI
Comma 6, lettera a: le stazioni appaltanti non qualificate si avvalgono per gli acquisti di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro oltre che delle centrali di committenza qualificate anche delle stazioni appaltanti qualificate
Nuovo comma 6-bis: prevede che le stazioni appaltanti non qualificate possono ricorrere a stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate anche al di sotto della soglia di 500.000 per i lavori e 140.000 per servizi e forniture.
ACCREDITAMENTO FORMAZIONE
Comma 6: si precisa che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l’affidamento di lavori oppure per l’affidamento di servizi e forniture
Comma 6-bis: le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione.
Viene sostituito il comma 10 al fine di offrire copertura normativa all’attività della Scuola Nazionale dell’Amministrazione in relazione alla formazione del personale quale attività strumentale anche alla qualificazione per l’esecuzione del contratto; nonché ampliare il novero dei soggetti accreditabili dalla SNA eliminando il vincolo che oggi esclude dall’accreditamento i privati aventi scopo di lucro.
27 67 Consorzi non necessari
CONSORZI
Comma 3: i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 devono essere posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.
Comma 4: i consorzi stabili che i consorzi di cooperative e artigiani sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.
Comma 5: i consorzi stabili che i consorzi di cooperative e artigiani sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.
Comma 7: i consorzi stabili che i consorzi di cooperative e artigiani sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.
28 70 Procedure di scelta e relativi presupposti
29 82 bis + All.
II.6.
Accordo di collaborazione
OFFERTE AL RIALZO
Viene modificata la lettera f) del comma 4, al fine di precisare l’ammissibilità di un’offerta al rialzo (il cui prezzo superi l’importo posto a base di gara) qualora il bando preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limiti di operatività (cfr. Consiglio di Stato, 18 ottobre 2023 n. 9078).
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di gara lo schema di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca
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A cura di Claudio Amoroso
bis collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato . Lo schema di accordo è redatto in coerenza con l'allegato II-6-bis
30 92 Fissazione dei termini
MALFUNZIONAMENTO PIATTAFORME
Modificato il comma 2 al fine di prevedere che la pubblicità delle proroghe dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) possa avvenire mediante un avviso da pubblicare presso l’indirizzo internet.
31 99 Verifica del possesso dei requisiti
32 100 Requisiti di ordine speciale
AUTODICHIARAZIONE IN CASO DI MALFUNZIOAMENTO DELLA
PIATTAFORMA
Si aggiunge un nuovo comma 3-bis al fine di prevedere che in caso di comprovato malfunzionamento anche parziale del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità, la stazione appaltante può richiedere all’offerente di dichiarare, mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento
REFERENZE
Previsto «regolamento di cui all'articolo 226 -bis, comma 1, lettera b)» (una sorta di SOA dei servizi e forniture);
Al comma 11, primo periodo, le parole: «maturato nel triennio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti» e, al terzo periodo, le parole: «nel precedente triennio» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi dieci anni». Viene, inoltre, apportata una modifica di coordinamento a seguito dell’introduzione del nuovo articolo 226-bis che disciplina gli atti attuativi del Codice. (norma resa necessaria perché nel periodo Covid le imprese hanno fatturato meno).
33 103 Requisiti di partecipazione LAVORI
Comma 1: «1. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 20.658.000 (in precedenza 20 milioni), oltre ai requisiti di cui all'articolo 100, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi:»; La lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per verificare la capacità economico -finanziaria dell'operatore economico: in tal caso quest'ultimo fornisce i parametri economicofinanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto;».
34 104 Avvalimento
INCPMPATIBILITA’ NEL CASO DI UTILIZZO DELL’AVVALIMENTO PREMIALE L’ANAC non rilascia certificati di attestazione per cui viene modificato il comma 4 sopprimendo il riferimento all’ANAC.
Risulta modificato altresì il comma 12 che introduce un temperamento all’ipotesi di incompatibilità all’utilizzo dell’avvalimento nel caso in cui l’operatore abbia fatto ricorso all’avvalimento premiale, prevedendo che ciò sia possibile, purché sia dimostrato in concreto, in sede di presentazione della domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell’offerta ad uno stesso centro decisionale.
Claudio Amoroso 17.01.2025
35 106 Garanzie per la partecipazione alla procedura
GARANZIA FIDEJUSSORIA
La modifica al comma 3 è finalizzata a chiarire che la garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente può essere gestita anche mediante ricorso a registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 sull’identità digitale (Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature).
Viene modificato, inoltre, il comma 8, al fine di chiarire che la riduzione della garanzia ivi prevista deve conseguire alla completa gestione tramite la piattaforma dell’intero ciclo di vita della polizza, nonché di eliminare un refuso.
36 108 Criteri di aggiudicazione
CRITERI PREMIALI
Risultano modificati i commi 4 e 7 per meglio dettagliare le procedure concernenti i criteri premiali per gli operatori economici. La modifica interviene, altresì, sul comma 11 il quale prevede che in caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta. In particolare, si chiarisce che il menzionato divieto riguarda, oltre che l’offerta di opere aggiuntive, anche l’offerta di prestazioni aggiuntive.
37 109 Reputazione di
38 110 Offerte anormalmente basse
39 111 Avvisi agli appalti aggiudicati
40 116 Collaudo e verifica di conformità
COSTI DI SICUREZZA
Al comma 4 il termine “oneri” di sicurezza” viene sostituito con “costi” della sicurezza.
PUBBLICAZIONE APPALTI AGGIUDICATI
Modifica al comma 1 finalizzata a prevedere che gli avvisi previsi dal medesimo articolo debbano avvenire entro trenta giorni dalla sottoscrizione dei contratti (e dall’aggiudicazione, come previsto a normativa vigente) e che le modalità di pubblicazione non sono soltanto quelle di cui all’articolo 84 (pubblicazione a livello europeo) ma anche quelle di cui all’articolo 85 (pubblicazione a livello nazionale).
ATTIVITA’ DI COLLAUDO
Comma 4: specifica per l’individuazione dei collaudatori. Nuovo comma 4 bis: compenso da riconoscere per l’attività di collaudo per personale della stessa amministrazione (incentivo art. 45), mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, dell’Allegato II.14.
Nuovo comma 4-ter per lavori di particolare complessità possibilità di dotarsi di una segreteria tecnico-amministrativa.
Modifiche al comma 5 ed al comma 6 eliminando l’incompatibilità legata al luogo ove si svolge o si è svolto il proprio servizio.
Modifica per il comma 11 con riferimento alle spese per verifiche obbligatorie.
41 119 Subappalto
RISERVA SUBAPPALTI PMI
Comma 2: i contratti di subappalto debbano essere stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
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A cura di Claudio Amoroso
42 120 Modifica dei contratti in corso di esecuzione
Nuovo comma 2-bis obbligo delle clausole di revisione prezzi anche nei riguardi dei subappaltatori.
Comma 12 prevede la possibilità, per il subappaltatore, di applicare, oltre ai
CCNL del contraente principale, anche un differente contratto collettivo purché vengano garantite ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall’appaltatore.
Comma 17: nel c.d. subappalto a cascata si applicano le disposizioni previste dall’articolo 119.
Comma 20: i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite possono essere utilizzati dai soli subappaltatori per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione.
LAVORI
Sostituito il comma 1, la lettera c).
Comma 7 non sono considerate sostanziali
a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera;
c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.»;
Nuovo comma 15-bis al fine di precisare che le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l’appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni esecutive coerenti con il principio del risultato
43 123 + All.
II.4
Recesso
44 125 Anticipazioni, modalità e termini di pagamento del corrispettivo
45 126 Penali e premi di accelerazione
IPOTESI DI RECESSO
Modifica di coordinamento al comma 1 introducendo il riferimento all’articolo 11 dell’Allegato II.14, il quale disciplina le ipotesi di recesso.
ANTICIPAZIONE PREZZO
Risultano apportate delle modifiche al comma 1, rimodulando le soglie di anticipazione del prezzo e le relative soglie discrezionali per i contratti di importo più elevato, rispetto ai quali si pone l’esigenza di contenere il valore dell’anticipazione, evitando che anticipazioni di importo troppo elev ato determino un disallineamento tra il valore dell’anticipazione e l’esecuzione delle prestazioni, garantendo quindi alle stazioni appaltanti pieno controllo sul rispetto del cronoprogramma e una corrispondenza effettiva tra il livello di finanziamento di ciascuna opera e il relativo stato di avanzamento. Inoltre, si chiarisce che, nel caso di appalto integrato, l’anticipazione deve essere calcolata e corrisposta in due fasi: distintamente per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. Si precisa che la previsione introdotta nel Codice per cui in caso di contratti pluriennali l’anticipazione deve essere calcolata sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità riguarda solo i contratti di servizi e forniture. Per i contratti di lavori, invece, resta quindi ferma la regola per cui l’anticipazione deve essere calcolata in rapporto all’intero valore contrattuale.
INCREMENTO PENALI E PREMI
Al fine di incentivare gli appaltatori a rispettare i termini per l’esecuzione dei contratti:
Claudio Amoroso 17.01.2025
MODIFICHE APPORTATE DAL CORRETTIVO (d. l.gs. 209/2024) AGLI
DEL CODICE DEI CONTRATTI A cura di Claudio Amoroso
codice dei contratti
– modificato il comma 1 prevedendo un aumento del range percentuale per il calcolo delle penali (i.e., il valore minimo passa da 0,3 a 0,5 per mille mentre il valore massimo dall’1 all’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale);
– modificato il comma 2 introducendo l’obbligo di inserire nel bando o nell’avviso di indizione della gara il riconosciuto del premio di accelerazione, modificando la disciplina sul premio di accelerazione, nonché apportando ulteriori modifiche di coordinamento;
– inserito il comma 2-bis introducendo la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere nel bando o nell’avviso di indizione della gara il riconoscimento di premiali anche in caso di appalti di servizi e forniture, qualora compatibile con l’oggetto dell’appalto.
46 136 Difesa e sicurezza
CONTRATTI DIFESA E SICUREZZA
Introdotto il comma 4-bis relativo ai contratti difesa e sicurezza, tenuto conto dell’esigenza di derogare all’applicazione delle disposizioni che prevedono la riserva del 20% a favore delle piccole e medie imprese per tali contratti.
47 141 Ambito e norme applicabili
48 147 Elettricità
49 162 Avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione
50 169 Procedure di gara regolamentate
SETTORI SPECIALI
Si consente anche agli operatori economici che operano nei settori speciali di poter usufruire dei benefici che il Codice ha previsto quali ad esempio lo svincolo progressivo delle fideiussioni prestate.
ELETTRICITA’
Nuovo comma 2-bis per prevedere che sono esclusi dall’applicazione del Codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività inerenti al settore dell’elettricità
SETTORI SPECIALI
Comma 1: disciplina i sistemi di qualificazione degli operatori economici nei settori speciali.
REGOLAMENTAZIONE CAUSE DI ESCLUSIONE DA PARTE DELLA S.
APPALTANTE Comma 1: prevede che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possano elaborare proprie regole in materia di cause di esclusione, definendo quali condotte siano rilevanti come “grave illecito professionale” ai sensi degli articoli 94 e seguenti. La modifica introdotta è volta a specificare che le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1, lett. e) e 98, purché nel rispetto dei principi di cui al citato articolo 98.
51 170 Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi
52 172 Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
MOTIVAZIONE MANCATA ESCLUSIONE PRODOTTI ORIGINARI DI PAESI TERZI
Modificato il comma 2 al fine di prevedere specifica motivazione nel caso in cui non sia applicata la disciplina concernente l’esclusione dell’offerta in cui la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta.
GIUSTIFICAZIONI SU PROCEDURE NEGOZIATE SENZA BANDO
La modifica al comma 1, lett. b) corregge un errore materiale di richiamo normativo della disposizione, che, nel prevedere che le citate informazioni devono essere tali da consentire agli enti aggiudicatori di giustificare le principali decisioni adottate, ricomprende in tali decisioni l ’utilizzazione di procedure negoziate non precedute da una gara nei settori ordinari di cui all’articolo 76, piuttosto che, correttamente, l’utilizzazione di procedure
Claudio Amoroso 17.01.2025
A cura di Claudio Amoroso
53 174 Nozione
54 175 Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio
55 177 Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo
56 192 Revisione del contratto di revisione
57 193 Procedura di affidamento
negoziate senza pubblicazione di un bando nei settori speciali di cui all’articolo 158.
PPP
Comma 3: Si tratta, pertanto, di una modifica di mero coordinamento normativo, finalizzata ad evitare dubbi interpretativi, prevedendo espressamente che il partenariato pubblico -privato di tipo contrattuale comprende le figure della concessione, anche nelle forme della finanza di progetto.
PPP
Comma 7: monitoraggio dell’impatto delle spese di investimento Nuovo comma 9 bis: contratti-tipo in materia di partenariato pubblicoprivato, vanno predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri –Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di concerto con l’ANAC.
RISCHIO OPERATIVO
Comma 3: ai fini della valutazione del rischio operativo, in quanto conseguenza economica di un evento incerto, non rilevano rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell’operatore economico o a cause di forza maggiore.
REVISIONE CONTRATTO
Comma 3: la revisione è subordinata direttamente al parere non vincolante del NARS
PROJECT FINANCING
Sostituito completamente l’articolo , in considerazione dei rilievi sollevati dalla Commissione europea con la procedura d’infrazione INFR (2018)2273, introduce specifiche disposizioni che mirano ad assicurare la trasparenza e la pubblicità durante la procedura di selezione delle proposte di proposte di progetto di fattibilità.
58 197 Definizione e disciplina
BANDI TIPO
Comma 1: i bandi-tipo sono predisposti dall’ANAC e i contratti-tipo sono predisposti dal DIPE, di concerto con l’Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
59 201 Partenariato sociale
BANDI TIPO
Comma 2: le parti determinano il contenuto dei contratti tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall’ANAC, per precisare che i banditipo sono predisposti dall’ANAC e i contratti-tipo sono predisposti dal DIPE, di concerto con l’Autorità di regolazione di settore e con il MEF –Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
60 202 Cessione di immobili in cambio di opere
61 209 Modifiche al Codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 del d. lgs. 104/2010
BANDI TIPO
Comma 1: precisa che i bandi-tipo sono predisposti dall’ANAC e i contrattitipo sono predisposti dal DIPE, di concerto con l’Autorità di regolazione di settore e con il MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
ALLINEAMENTO DISCIPLINA PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA CON PROCESSO
AMMINISTRATIVO
Comma 1: al fine di allineare la disciplina in materia di pubblicazione degli atti di gara nel processo amministrativo con le disposizioni interne al Codice. In particolare, viene soppresso il riferimento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Amoroso 17.01.2025
Claudio
A cura di Claudio Amoroso
62 215 + All. V.2 Collegio consultivo tecnico
63 216 Pareri e determinazioni obbligatorie
64 217 Determinazioni FACOLTATIVE
65 219 Scioglimento del Collegio consultivo tecnico
66 221 Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia. Governance dei servizi
67 222 Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
68 223 Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione
MODIFICHE AL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
Vengono apportate modifiche al comma 1 e comma 2: i collegi consultivi tecnici, debbono essere obbligatoriamente istituiti solo per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, escludendone, pertanto, l’istituzione obbligatoria per tutti i contratti di forniture e servizi, in relazione ai quali, l’eventuale attivazione viene rimessa alla e sclusiva volontà delle parti.
RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Comma 2: l’acquisizione del parere del Collegio sia sempre obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale.
LODO CONTRATTUALE
Comma 1: escluso che la pronuncia del CCT assuma natura di lodo contrattuale in caso di richiesta di parere anche per la risoluzione
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
Il CCT viene sciolto al termine dell’esecuzione del contratto
TERMINE SCIOGLIMENTO CCT
Comma 3: l’istituzione di uno “sportello unico di supporto tecnico” (help desk),
REPUTAZIONE DI IMPRESA SOPPRESSA
a) al comma 7, il secondo periodo è soppresso; b) al comma 10, le parole: «rilevanti per l'attribuzione della reputazione dell'impresa di cui all'articolo 109, o» sono soppresse.
RETTIFICA FUNZIONI MIT
Si tratta solo di una correzione sulle funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportando modifiche al comma 2, lett. f) per correggere un errato riferimento ai progetti di “fattibilità e definitivi”, posto che, ai sensi dell’articolo 41, i livelli di progettazione sono solamente due e non più tre.
69 225 Disposizioni transitorie e di coordinamento LAVORI
Viene inserito il comma 5-bis finalizzato a dettare una disciplina transitoria, precisando che l’attività di direzione dei lavori, di supporto tecnico alle attività del RUP e di dirigente competente alla formazione del programma triennale, può essere svolta, in luogo di un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, dai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale. Risulta abrogato il comma 14, posto che la disposizione prevede un termine di novanta giorni decorrente dalla data in cui il Codice ha acquisito efficacia.
70 225 bis ULTERIORI DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Viene introdotto ex novo l’articolo al fine di ricomprendervi ulteriori disposizioni transitorie scaturenti dalle modifiche apportate dal decreto “correttivo”.
71 226 Abrogazioni e disposizioni finali
72 226 bis
Modificato l’articolo aggiungendo il comma 3-bis con abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014 in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici.
DISCIPLINA DEGLI ALLEGATI
Claudio Amoroso 17.01.2025
A cura di Claudio Amoroso
All. I.4
DEI
Razionalizzazione della disciplina degli allegati e conseguenti disposizioni di coordinamento.
1. Con uno o più regolamenti (governativi) adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere abrogati e sostituiti gli allegati: I.3 e II.12.
2. Con uno o più regolamenti (ministeriali) adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati: I.01 – I.2 - I.5 -I.6 - I.7 - I.8 - I.9 – I.10 - I.11I.13 - I.14 - II.1 - II.2 - II.2-bis - II.3 - II.4 - II.5 - II.6 - II.6-bis –II.7 - II.8 - II.9II.11 - II.13 - II.14 - II.16 - II.17 - II.18 - II.19 - II.20 - IV.1 - V.1 - V.2 - V.3
3. L'allegato I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto può essere abrogato e sostituito con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'allegato II.15 - Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche può essere abrogato e sostituito con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
4. Gli allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiti ai sensi del presente articolo sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei rispettivi provvedimenti di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3, che li sostituiscono integralmente, anche in qualità di allegato al codice. I medesimi provvedimenti indicano nel titolo l'articolo del presente codice che dispone la disciplina sostanziale di riferimento.».
Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
Le modifiche sono riferite a tutti gli articoli che prevedevano l’abrogazione degli allegati con la sostituzione integrale da parte del MIT sentito ANAC.
Claudio Amoroso 17.01.2025
MODIFICHE APPORTATE DAL CORRETTIVO (d. lgs. 209/20249 AGLI ALLEGATI DEL CODICE DEI CONTRATTI A cura di Claudio Amoroso
ART. D. LGS. 209/ 2024 All. D. LGS. 36/ 2023
73 I.01 + Art. 11
TITOLO ALLEGATO DEL D.LGS. 36/2023
Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti” del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, premettere il seguente:
“Allegato I.01 Contratti collettivi
74 I.1 Definizione dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti
MODIFICHE APPORTATE
CONTRATTI COLLETTIVI
Inserimento del nuovo allegato I.01. disciplina i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, del contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
Da pag. 37 a 40. in G.U. n. 305 del 31.12.2024
NUOVE DEFINIZIONI
Modifiche alle definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (Articolo 13, comma 6).
Da pag. 40 a 41, in G.U. n. 305 del 31.12.2024
75 I.2 + Art. 15 Attività del RUP RUP
Modifiche: a) all'articolo 2, comma 1 , al primo periodo, le parole: «di ruolo» sono soppresse e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il RUP, o il responsabile di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.»;
b) all'articolo 8:
1. al comma 1, dopo la lettera s), è inserita la seguente: «s-bis) il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore;»;
2. il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14.»;
3. all'articolo 9, comma 6, le parole «il RUP è designato unicamente da questi ultimi” sono sostituite dalle seguenti: «il RUP e gli eventuali responsabili di fase sono designati unicamente dal modulo associativo o consortile».
76 I.3 + Art. 17 Termini delle procedure di appalto e di concessione
CASI ECCEZIONALI PER DURATA MASSIMA CONCLUSIONE GARE
Alcune modifiche ai tempi massimi di conclusione delle gare in presenza di circostanze eccezionali.
Amoroso 16.01.2025
Claudio
(d. lgs. 209/20249 AGLI ALLEGATI DEL CODICE DEI CONTRATTI A cura di Claudio Amoroso
77 I.5 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi.
Schema tipo
78 I.7 Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica del progetto esecutivo
PUBBLICAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE BENI – SERVIZI - LAVORI
La parola «forniture», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «beni».
«3-bis. Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, proposto dal referente responsabile del programma, è approvato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del codice.
3-ter. Successivamente all'approvazione, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione
Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ed è trasmesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»;
Da pag. 43 a 45 in G.U. n. 305 del 31.12.2024
VEDI TESTO COMPLETO
STRALCIO PROGETTAZIONE SERVIZI E FORNITURE
«Articolo 4-bis Progettazione di servizi e forniture
1. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del codice»; «8-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati ai sensi dell'articolo 41, comma 5 -bis, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati: a) relazione generale; b) computo metrico estimativo dell'opera; c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste; d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza.».
Articolo 6-bis (Progetto di fattibilità per la finanza di progetto).
«Articolo 13-bis (Modelli informativi)
Articolo 13-ter (Capitolato informativo del PFTE)
«Articolo 32-bis Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa
80 I.9 Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
INTERESSE ARCHEOLOGICO
LAVORI - SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
Nomina di almeno un gestore dei processi digitali e di un coordinatore dei flussi informativi
«8. In caso di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti predispongono un capitolato informativo da allegare alla documentazione di gara, coerente con la definizione degli obiettivi strategici, di livello progettuale o di fase.
Da pag. 55 a 59 in G.U. n. 305 del 31.12.2024
Claudio Amoroso 16.01.2025
A cura di Claudio Amoroso
81 I.10
Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure
82 I.11 Disposizioni relative all’organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici
83 I.13 Determinazioni dei parametri per la progettazione
FLUSSI INFORMATIVI
Articolo 45, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente punto: «- coordinamento dei flussi informativi.».
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LLPP
LAVORI
a) all'articolo 2, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentua le relativo all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale»
«Articolo 2-bis. Metodi di calcolo dei punteggi economici 1.Le stazioni appaltanti definiscono i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare (omesso).
Da pag. 59 a 60 in G.U. n. 305 del 31.12.2024
84 I.14 Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali
85 II.2 Metodo di calcolo della sogliola di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte
86 II.2 bis “Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte” al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è inserito il seguente:
“Allegato II.2-bis
Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi
LAVORI
Le parole: «modellazione informativa (BIM)» sono sostituite dalle seguenti: «gestione informativa digitale delle costruzioni»;
ANOMALIA OFFERTE
al primo paragrafo «METODO A» punto 3), le parole: «sconti superiori» sono sostituite dalle seguenti: «sconti pari o superiori».
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI. Articolo 1 Ambito di applicazione
1. Il presente allegato disciplina le modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del codice, tenuto conto della natura, del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.
2. Nel caso di appalti di lavori, la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonché ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.
3. Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.
4. In caso di contratti misti, si applicano, alla componente di lavori, le disposizioni di cui alla Sezione II del presente Allegato e, alla
Claudio Amoroso 16.01.2025
A cura di Claudio Amoroso
componente di forniture e servizi, le disposizioni di cui alla Sezione III del presente Allegato.
Articolo 2. Clausole di revisione prezzi e equilibrio contrattuale
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi, redatte conformemente ai requisiti del presente Allegato, al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di cui all'articolo 60, comma 2, del codice.
2. Quando l'applicazione dell'articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice.
Articolo 3 Attivazione delle clausole di revisione prezzi
1. Le stazioni appaltanti monitorano l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.
2. Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II per gli appalti di lavori, ovvero la variazione dell'indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in coerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento e la sog lia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.
3. Le clausole di revisione dei prezzi si applicano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.
SEZIONE II REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI LAVORI
SEZIONE III REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE
Articolo 10 Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture
Articolo 11 Individuazione degli indici revisionali rilevanti
Articolo 12 Verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi
Articolo 13 Appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio
Articolo 14 Subappalto
SEZIONE IV DISPOSIZIONI ECONOMICO -FINANZIARIE E FINALI
Articolo 15 Copertura economica e finanziaria
Articolo 16 Disposizioni transitorie e finali
TABELLA A.1. reca l'elenco delle venti tipologie omogenee di lavorazioni (TOL)
TABELLA B 1. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è, calcolato mediante applicazione della seguente formula (omessa)
Claudio Amoroso 16.01.2025
MODIFICHE APPORTATE DAL CORRETTIVO (d. lgs. 209/20249 AGLI ALLEGATI DEL CODICE DEI CONTRATTI A cura di Claudio Amoroso
TABELLA C l'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è calcolato previa determinazione dell'indice sintetico relativo a ciascun stato di avanzamento dei lavori, nel rispetto della seguente metodologia (omessa) TABELLA D1 – D2 – D3 Le stazioni appaltanti utilizzano nei bandi e nelle procedure di gara il sistema di classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) per la descrizione dell'oggetto degli appalti pubblici.
Da pag. 61 a 150 in G.U. n. 305 del 31.12.2024
87 II.3
88 II.4 + Art. 62
Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione agli appalti «Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate
Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
MODIFICA INTESTAZIONE ALLEGATO
QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI E CENTRALI DI COMMITTENZA
Modifiche ai:
a) articolo 3:
1. comma 5: qualificazione L2 affidamento ed esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo => 500.000
2. comma 6: «Fino al 31 dicembre 2026»; b) articolo 4, il comma 4: per gare svolte si considerano solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture; c) articolo 5, il comma 5 per progettazione e affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo => a 140 mila euro, possedere almeno una qualificazione di livello SF2; d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione e) modifiche all'articolo 11 f) dopo l'articolo 13, sono aggiunti i seguenti: «Articolo 13 -bis (Coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza)
Articolo 13-ter (Disposizioni transitorie)
Sostituite le Tabelle A -B-C
1) dopo la Tabella C sono aggiunte le seguenti:
«Tabella C-bis – Requisiti riferiti all'articolo 8, commi 2 e 3, per l'esecuzione di lavori
Tabella C-ter – Requisiti riferiti all'articolo 8, commi 2 e 3, per l'esecuzione di servizi e forniture
Da pag. 151 a 158 in G.U. n. 305 del 31.12.2024 89 II.6 bis Accordo di collaborazione ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Amoroso 16.01.2025
Claudio
(d. lgs. 209/20249 AGLI ALLEGATI DEL CODICE DEI CONTRATTI A cura di Claudio Amoroso
1. Dopo l'allegato II.6 del decreto del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è inserito il seguente: «Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione (articolo 82 -bis, comma 3)
Articolo 1 (Definizione)
1. Si definisce «accordo di collaborazione» l'accordo plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1 mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo
Articolo 2 (Parti dell'accordo e soggetti della collaborazione)
Articolo 3 (Struttura e contenuti dell'accordo di collaborazione)
Articolo 4 (Sistema di risoluzione alternativa delle controversie)
da pag. 158 a 161 in G.U. n. 305 del 31.12.2024
90 II.10 Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali
91 II.12 + Art. 41 Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
92 II.14 Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività. della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità
93 II.18 Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali
94 V.2 + Artt. Da 215 Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico
RILEVAZIONE VIOLAZIONI TRAMITE BDNDC
All'articolo 1, comma 2 le parole: «d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente» sono sostituite dalle seguenti: «dalle stazioni appaltanti tramite accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici».
LAVORI
– SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
g) all'articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico- finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.».
Beni culturali
COSTITUZIONE COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
Sostituzione intero articolo da pag. 165 a 171 in G.U. n. 305 del 31.12.2024
Claudio Amoroso 16.01.2025
LAVORI
www.appaltiecontratti.it
MODIFICHE APPORTATE DAL CORRETTIVO (d. lgs. 209/20249 AGLI ALLEGATI DEL CODICE DEI CONTRATTI
A cura di Claudio Amoroso a 219
95 V.3 Modalità di formazione della Cabina di regia
CABINA REGIA
1.All'articolo 1, comma 1 dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti: «n-bis) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; n-ter) un rappresentante della Struttura di missione PNRR; n-quater) un rappresentante del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza.».
96 Clausola di invarianza finanziaria
97 Entrata in vigore 31.12.2025
Sui servizi analoghi
Un nostro lettore ci invita ad approfondire la questione dei “servizi analoghi”, spesso richiesti dalle Stazioni Appaltanti quale requisito di capacità tecnica e professionale anche tramite una quota di fatturato di servizi analoghi eseguiti negli ultimi dieci anni.
Il quesito, innanzitutto, deve essere inquadrato nel contesto della normativa vigente, rappresentata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2023, n. 209). Del decreto occorre richiamare tre articoli: l’articolo 3 che si propone di favorire l’accesso al mercato degli operatori economici; l’articolo 10, comma 3 che attribuisce alle Stazioni Appaltanti la facoltà di introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionali all’oggetto del contratto, tenendo conto dell’interesse pubblico alla massima partecipazione degli operatori economici, anche piccole e medie imprese; l’articolo 100, comma 11 che statuisce che le Stazioni Appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni (così come da modifica ad opera del D.Lgs 209 del 2024; in precedenza “nell’ultimo triennio) dalla data di indizione della gara “contratti analoghi” a quello in affidamento, anche a favore di soggetti privati.
Ciò premesso, per capire che cosa siano i servizi analoghi e come sia possibile verificarne la sussistenza, occorre guardare alla giurisprudenza. Il Consiglio di Stato (sez. V, 3.11.2021n. 7341) ha affermato che i servizi analoghi sono servizi afferenti al medesimo settore imprenditoriale o professionale, ma che non devono essere servizi identici perché altrimenti si creerebbe di fatto una barriera all’ingresso di nuovi operatori che invece potrebbero apportare miglioramenti ed innovazioni (Consiglio di Stato, sez. V, 15.2.2024 n. 1510).
Quanto alle modalità di verifica lo stesso Consiglio di Stato (Consiglio di Stato sezione V,6.4.2017 n. 1608) ha chiarito che la valutazione delle attività pregresse va fatta in concreto, tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni nonché della tipologia e dell’entità delle attività eventualmente coincidenti (Consiglio di Sato sezione V,6.4.2017 n. 1608); che l’operatore eco-
nomico non deve aver svolto tutte le attività oggetto dell’appalto (Consiglio di Stato n. 5040/2018) e che l’interpretazione deve essere svolta secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in modo da escludere soluzioni interpretative troppo restrittive e con un effetto anticoncorrenziale (TAR Venezia , 3.3.2022 n. 393).
Per quanto attiene alle finalità dell’istituto l’ANAC (parere precontenzioso n. 147 del 30.3.2022) ha sostenuto che l’interesse pubblico sottostante non è la creazione di una riserva a favore degli imprenditori presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un obiettivo complessivo di affidabilità. Infatti un servizio si può considerare analogo quando si possa supporre che grazie alla sua erogazione il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere anche quello posto in gara (Consiglio di Stato, sez. V, 28.7.2015 n. 3717).
Infine, dalla giurisprudenza si ricavano anche indicazioni su servizi considerati non analoghi, quali ad esempio i “servizi di Assistenza Domiciliare Educativa” a prevalente vocazione socio assistenziale rispetto ai “servizi di gestione degli asili nido” caratterizzati invece da operatori con capacità ed esperienze nel settore formativo (Consiglio di Stato, sez. V, 5.1.2024 n. 186).
Mentre si considerano servizi analoghi ai “Servizi di Informazione e comunicazione Informagiovani, portale Giovani ed Europe Direct Firenze” i “servizi al lavoro da erogare per i centri dell’impiego” rientrando in quest’ultimi l’accoglienza, prima informazione ed orientamento ed altre attività rivolte indistintamente a tutta l’utenza interessata, anche se nell’appalto da aggiudicare il target di riferimento sono solo i giovani (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8356/2023).
La stazione appaltante, in sintesi, per valutare i servizi analoghi, solitamente richiesti nella documentazione amministrativa, deve tener conto del quadro normativo vigente, ma soprattutto dalle indicazioni che emergono dalla richiamata giurisprudenza.
Monica Piovi e Piero Fidanza
Medical Concept Lab ed EPS si uniscono: nasce Medical Concept
Lab
S.p.A., il futuro dei servizi sanitari integrati in Italia - Un salto verso l’innovazione sanitaria
Apartire da gennaio 2025, Medical Concept
Lab ed EPS intraprendono un nuovo percorso insieme, unendosi in un’unica realtà con il nome di Medical Concept Lab S.p.A.. Questa fusione segna la nascita di un player di riferimento nel panorama sanitario italiano, capace di integrare soluzioni avanzate per la gestione ospedaliera e l’assistenza clinica, al servizio di una sanità più efficiente e orientata al paziente.
Entrambe le aziende appartengono a Palex Group , il principale gruppo europeo di tecnologia medica a valore aggiunto. Fondato nel 1955 e con sede a Barcellona, Palex Group è il principale fornitore indipendente di soluzioni di tecnologia medica in Europa, focalizzato su soluzioni globali ad alta tecnologia per ospedali pubblici e privati e laboratori. L ’ azienda gode di una solida reputazione per innovazione, qualità e servizio, offrendo un’ampia gamma di soluzioni con oltre 150.000 referenze provenienti da più di 600 produttori leader a livello mondiale.
Questa operazione si inserisce in un contesto, quello sanitario, sempre più contraddistinto da un aumento della complessità dei processi e dove la necessità di innovazione tecnologica e flessibilità organizzativa
emerge come essenziale: l’esternalizzazione di servizi specialistici, gestionali e tecnici – core business di Medical Concept Lab S.p.A. – può rappresentare una soluzione strategica soprattutto in ambiti quali la gestione del personale clinico e tecnico, il supporto tecnologico per i dispositivi medici e la logistica, consentendo ai presidi e al personale sanitario di concentrarsi sull’assistenza diretta, migliorando l’esperienza complessiva del paziente.
Un ecosistema di servizi per rispondere alle sfide della sanità moderna
Medical Concept Lab S.p.A. si propone di affrontare le esigenze del settore sanitario attraverso tre pilastri fondamentali:
• Material Management: soluzioni avanzate per il procurement e la logistica ospedaliera, che includono la gestione degli approvvigionamenti e dei magazzini, ottimizzando il flusso di materiali e dispositivi medici, garantendone la tracciabilità. L’obiettivo è assicurare sostenibilità, efficienza e trasparenza, riducendo gli sprechi e migliorando la pianificazione strategica delle risorse.
• Clinical Services : supporto clinico altamente specializzato per oltre 20.000 procedure annue. Questo include l’impiego di perfusionisti, infermieri, Clinical Support Specialist e Laboratory Support Specialist, figure fondamentali per affiancare i medici nell’uso dei dispositivi medici e nell’implementazione delle migliori pratiche cliniche.
• Integrated Services : Integrando quanto già offerto nei servizi di material management e clinical services, Medical Concept Lab propone un modello di gestione, che con la riprogettazione completa del percorso di cura attraverso il perception design e adottando tecniche Lean Six Sigma, mira a fornire un’assistenza sanitaria sostenibile e incentrata sul paziente.
In questa foto un Tecnico di Fiosiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare in un ospedale pediatrico
AZIENDE INFORMANO
Le radici e il futuro di Medical Concept Lab ed EPS
• Medical Concept Lab : fondata nel 2018 a Sassari, è leader nell’erogazione di servizi sanitari integrati, offrendo un supporto su misura per ottimizzare i costi e le risorse delle strutture ospedaliere. Opera in tutto il territorio nazionale, distinguendosi per la capacità di rispondere con soluzioni innovative alle sfide della sanità moderna.
• EPS: nata nel 1991 come divisione di un player internazionale, è stata la prima azienda in Italia a proporre un modello completo per la perfusione. Nel tempo ha ampliato la propria offerta con servizi integrati di assistenza sanitaria, rappresentando un punto di riferimento per la qualità e la competenza tecnica.
“L’unione tra Medical Concept Lab ed EPS rappresenta un passo decisivo verso un nuovo paradigma nei servizi sanitari integrati. Attraverso l’esternalizzazione strategica e l’integrazione di competenze, siamo in grado di rispondere in modo efficace alle sfide del settore, offrendo soluzioni innovative e adattabili alle esigenze degli ospedali. Grazie all’adozione del metodo Lean Six Sigma e alla nostra esperienza condivisa, promuoviamo un modello gestionale in grado di migliorare l’efficienza operativa e la sostenibilità, garantendo al contempo un’assistenza sanitaria incentrata sul paziente. Il nostro obiettivo è aiutare le strutture sanitarie a dedicarsi alle attività core, migliorando la qualità delle cure grazie al supporto di tecnologie all’avanguardia e personale altamente specializzato. Questa unione strategica, infatti, non solo rappresenta un passo avanti nell’efficienza operativa e nella gestione sanitaria, ma soprattutto mira a migliorare significativamente l’esperienza del paziente, garantendo cure di alta
qualità, tempestive e personalizzate, grazie all’adozione di tecnologie innovative e modelli organizzativi all’avanguardia. Per questo motivo sono profondamente orgoglioso dell’unione tra Medical Concept Lab ed EPS, ma soprattutto sono ancor più entusiasta di vedere, all’interno di un’unica azienda, persone di grande valore e competenza, la cui passione e dedizione rappresentano il cuore pulsante del nostro lavoro e ci spingono a offrire soluzioni sempre più innovative e orientate al paziente ” - Leonardo Fiore, Amministratore Delegato di Medical Concept Lab S.p.A. (nella foto in basso).
Ospedale Civile SS. Annunziata - A.O.U. di Sassari - Struttura complessa di Cardiologia
News4market: una nuova riflessione del panorama degli appalti
Net4market promuove il nuovo progetto relativo a corsi di formazione online sugli appalti, disponibili sul sito www.news4market.it. L’iniziativa è stata sviluppata per fornire a Pubbliche Amministrazioni, aziende e liberi professionisti le istruzioni necessarie per avere una formazione di alto livello professionale su specifici argomenti del Codice dei Contratti pubblici, tra cui normative, procedure di gara e gestione dei contratti. Il team di docenti di Net4market si distingue per la capacità nel fornire corsi di formazione pratici e mirati che non solo trasmettono le informazioni necessarie, ma offrono anche strumenti concreti per affrontare le sfide quotidiane nel campo dell’e-procurement.
Il negozio online dei corsi e-learning si distingue per la qualità dei contenuti e per le modalità flessibili.
È disponibile una vasta gamma di corsi su diversi argomenti normativi in ambito appalti che garantiscono un'esperienza di apprendimento coinvolgente ed efficace.
I corsi fruibili ad oggi sono: L’affidamento diretto del D.Lgs 36/23 ed indicazioni operative; Costi della manodopera; Modifiche del contratto in corso di esecuzione; Il codice degli appalti – Fase esecutiva; (Incentivi)amo la semplificazione digitale.
Visita il sito per scoprirne di più: www.news4market.it/bacheca/
Analizzare l’esperienza paziente: come Sodexo può contribuire all’esperienza generale positiva
Per la soddisfazione del paziente, che vive la propria permanenza in ospedale come un’esperienza generale positiva. Ma anche per aiutare ad indirizzare chi deve scegliere i servizi complementari e assistenziali. La gentilezza del personale, la qualità del cibo, la varietà dei menu, poter avere una coperta in più al momento giusto, avere la stanza e il bagno ben puliti o poter regolare la temperatura dell’aria sono alcuni dei fattori più menzionati per un’esperienza positiva nelle indagini di soddisfazioni dei pazienti. Dati che emergono da analisi condotte negli ospedali che Sodexo gestisce negli Stati Uniti e che trovano riscontro anche nella nostra esperienza nazionale. I pazienti cercano rassicurazioni, qualcuno che dimostri attenzione per loro, chiedono sicurezza. Principalmente nel processo di cura e negli aspetti medici ma anche in tutti i servizi complementari. Per questo in Sodexo è stato implementato un sistema di ingaggio dei collaboratori basato sulla cultura della sicurezza che si affianca alla formazione obbligatoria e volontaria che viene erogata per la ristorazione, il cleaning e anche i servizi di “Ospitalità Globale” che prevedono, in aggiunta ai precedenti, anche l’assistenza infermieristica, riabilitativa, il supporto ai pazienti e medici. Gli operatori Sodexo sanno che devono lavorare in sicurezza e con attenzione tanto per loro stessi quanto per gli altri. Gli altri sono i colleghi, i pazienti, i medici, e le altre persone che incontrano durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Piccoli gesti e attenzioni contano perché possono evitare un incidente, far percepire un rischio e isolarlo, far tornare a casa in salute e in sicurezza le persone. sanita.it@sodexo.com https://it.sodexo.com/settori/ospedali
Filmop massimizza la sicurezza
Il sistema di chiusura automatica dei carrelli Alpha innalza al massimo il livello di sicurezza del servizio di pulizia. Il nuovo sistema è progettato per bloccare istantaneamente il coperchio quando viene chiuso, impedendo l’accesso non autorizzato ad attrezzature, prodotti chimici e in generale al materiale riposto nell’anello centrale.
Il sistema progettato da Filmop non richiede alcuna procedura macchinosa o complicata ma un solo e semplice gesto: è infatti sufficiente abbassare il coperchio per attivare il blocco istantaneo e mettere così in sicurezza il carrello.
La riapertura è poi possibile esclusivamente inserendo l’apposita chiave universale nella serratura, in questo modo solo il personale autorizzato può accedere a quanto contenuto nell’anello centrale. Dopo l’utilizzo, l’operatore può riporre comodamente la chiave nello scomparto a lei riservato, collocato nella porta del carrello.
www.filmop.com
Congresso Nazionale FARE 2025
Negli ultimi anni, il procurement sanitario ha assunto un ruolo sempre più strategico, diventando un pilastro fondamentale per garantire qualità, efficienza e sostenibilità al sistema sanitario nazionale. L’aumento della complessità normativa, la necessità di razionalizzare la spesa pubblica e l’evoluzione tecnologica impongono una riflessione approfondita sulle modalità di acquisto e gestione delle risorse. È in questo contesto che si inserisce il XXIII Congresso Nazionale FARE, in programma il 16 e 17 ottobre 2025 a Bologna con Segreteria organizzativa Edicom. Il tema centrale dell’edizione 2025 – “2025-2030: Il Procurement in Sanità” – ci invita a riflettere sul futuro della gestione degli acquisti nel settore sanitario, ponendo una domanda chiave: sarà possibile coniugare qualità, valore e sostenibilità attraverso modelli innovativi? L’evento sarà articolato in quattro sessioni plenarie:
• NEXT GENERATION EUROPE PNRR MISSIONE SALUTE 2026. A che punto siamo? Riusciremo a rispettare le scadenze?
• COME SONO CAMBIATI I LIVELLI DI RESPONSABILITÀ NELLA PA. Abuso d’ufficio, danno erariale e tutela sindacale
• NUOVE TECNOLOGIE ED IA GENERATIVA PER IL PROCUREMENT PUBBLICO. Interazioni possibili
• ACQUISTI, FARMACIA, INGEGNERIA CLINICA E DIREZIONE STRATEGICA. Come questi professionisti possono interagire collaborativamente per raggiungere il risultato?
Il programma prevede, inoltre, 15 seminari delle aziende sponsor, che consentono un'esplorazione più mirata di specifiche tematiche, favorendo il confronto tra professionisti e la condivisione di esperienze.