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DOSSIER

AUTO & FISCO

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DOSSIER

AUTO & FISCO Dall'imposta sul reddito a quella sul valore aggiunto, dall'acquisto di carburante al superbollo, fino alla rivendita: una bussola per non perdersi nel labirinto degli obblighi fiscali. Indispensabile per chi usa la macchina per lavoro


Premessa

PIANIFICARE I COSTI DI GESTIONE DELL'AUTO

L

a finalità di questo documento consiste nel presentare una ricognizione complessiva delle principali regole fiscali che disciplinano il mondo dell’automobile. L’approfondimento degli argomenti trattati sarà, però, prevalentemente rivolto ai quei soggetti che utilizzano l’auto “per lavoro” e, in quanto bene strumentale, finalizzandola alla produzione del reddito. Le regole fiscali, oggi in vigore, consentono un “risparmio” di imposta per quegli utilizzatori dotati di partita Iva, siano essi imprese, ditte individuali o professionisti. I veicoli aziendali, infatti, hanno un impatto diretto sulla quantificazione delle imposte sul reddito. Perciò ci si deve ispirare a un concetto, quello di deducibilità e di detraibilità, che spesso condiziona gli operatori del settore nella scelta del veicolo da acquistare o da noleggiare. Per questo motivo facciamo riferimento al concetto di deducibilità del costo (parziale o integrale) dal reddito imponibile, oppure di detraibilità (parziale o totale) per l’imposta sul valore aggiunto. Un altro degli obiettivi che questa guida intende perseguire è legato alla necessità, da parte di aziende e professionisti, di pianificare i costi di gestione dell’auto. Le normative fiscali vigenti e le diverse metodologie di acquisto dei veicoli impongono agli stessi utilizzatori di conoscere le differenti modalità di acquisto e verificare gli aspetti peculiari che governano la scelta tra opzioni alternative. È questo uno dei motivi per i quali si rende opportuno analizzare, anche se brevemente, quali possono essere le diverse modalità di acquisto del veicolo e la normativa fiscale applicabile. È difficile confrontare, per esempio, l’acquisto diretto e il noleggio, in quanto l’utilizzatore non ha completa conoscen-

za di tutti gli elementi di valutazione utili alla comparazione tra le diverse scelte. Un elemento importante ai fini della valutazione di convenienza nella scelta è rappresentato dai costi di gestione del veicolo, la cui quantificazione non può essere oggetto di confronto immediato perché spesso l’utente: 1. non ha la visione esatta dei costi di gestione della vettura; 2. non considera determinati costi perché non ritiene opportuno pianificarli; 3. non valuta che nel canone di noleggio cosiddetto full service sono ricompresi anche altri costi (assicurazione, bollo, manutenzioni ecc.). Infine, una parte della presente pubblicazione sarà dedicata alla formulazione di risposte ai quesiti più ricorrenti. Tali quesiti scaturiscono dalle osservazioni pervenute dai clienti alla nostra categoria professionale e da quell'esperienza che quotidianamente vede gli operatori del settore impegnati nell’applicazione corretta delle regole fiscali che permeano la vita delle imprese e dei cittadini.

La presente guida è stata realizzata dal Comitato scientifico di Aidc (Associazione italiana dottori commercialisti) nelle persone di: Paolo Besozzi Aidc - Sezione di Milano Eleonora Borzani Aidc - Sezione di Milano Michelangelo Calì Aidc - Sezione di Palermo Elena Negonda Aidc - Sezione di Milano Carmine Sarnataro Aidc - Sezione di Milano

SOMMARIO

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CAPITOLO 1

LE DIVERSE MODALITÀ DI ACQUISTO

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CAPITOLO 2

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CAPITOLO 3

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CAPITOLO 4

I VEICOLI AZIENDALI E LE IMPOSTE SUL REDDITO I VEICOLI AZIENDALI E L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

TRATTAMENTO FISCALE DELLA RIVENDITA

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CAPITOLO 5

LIMITI ALL'UTILIZZO DI DENARO CONTANTE

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CAPITOLO 6

TRATTAMENTO FISCALE DELL'ACQUISTO DI CARBURANTE

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CAPITOLO 7

IL SUPERBOLLO

APPENDICE 1

FAQ

APPENDICE 2

DEDUCIBILITÀ DEI COSTI E DETRAIBILITÀ DELL’IVA: UN PROSPETTO DI RIEPILOGO

Dossier Auto&Fisco

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Capitolo 1

LE DIVERSE MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEL VEICOLO 1.1. Le diverse forme di acquisizione L’elemento che caratterizza le diverse modalità di acquisizione, oltre agli aspetti fiscali che regolano le differenti fattispecie, è rappresentato dall’utilizzo o meno di risorse finanziarie proprie da parte dell’acquirente. In ragione di ciò, quindi, esistono diverse forme di acquisizione del veicolo che possono essere riepilogate nelle seguenti differenti alternative: ▪ acquisto (con pagamento immediato); ▪ acquisto con finanziamento rateale e finanziamento con maxi rata; ▪ leasing (locazione finanziaria); ▪ renting (noleggio a lungo termine). Acquisto: rappresenta una delle forme tradizionali di acquisizione del veicolo. Consente al proprietario di disporre, da subito, della titolarità del bene e permette la deduzione del costo mediante il processo di ammortamento nei limiti previsti dalla normativa fiscale, oltre a effetti reddituali connessi alla successiva vendita del mezzo. Comporta, inoltre, l’applicazione di regole specifiche per la gestione del mezzo di proprietà da un punto di vista fiscale secondo le regole di deducibilità e detraibilità che verranno analizzate meglio in seguito. Acquisto con finanziamento rateale: consiste nell’acquisto, come nel caso precedente, della piena proprietà del veicolo ricorrendo però al finanziamento (parziale o totale) da parte di terzi, ai quali verrà rimborsato il debito, unitamente agli interessi, in un periodo più o meno lungo stabilito nel contratto di prestito. Alcune recenti formule di acquisto prevedono anche la possibilità, in alternativa alla tradizionale modalità di finanziamento del veicolo, di corrispondere al fornitore del mezzo una quota di acconto mediamente alta, il rimborso del prestito con una rata mensile ridotta e una maxi rata finale per completare l’operazione di rimborso del finanziamento. Leasing: si sostanzia in una modalità di “finanziamento improprio” con la quale la titolarità del veicolo rimane in capo alla società di leasing alla quale vengono corrisposti dei canoni periodici, eventual-

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mente preceduti da un maxi canone iniziale, per un periodo di tempo prefissato dal contratto. Le alternative che si presentano all’utilizzatore, al termine del contratto di leasing, sono: A. tenere il veicolo pagando il prezzo di riscatto e divenendone proprietario; B. restituire il veicolo alla società di leasing senza riscattarlo. Esiste, inoltre, la possibilità di cedere il contratto di leasing, e quindi il bene sottostante, nel corso della sua durata senza la necessità di attenderne il termine. Renting: il contratto di renting è anche detto “noleggio a lungo termine”. Contrariamente alle formule previste per il leasing, non prevede l’opzione di riscatto. Si tratta, quindi, di una locazione pura. Il canone di noleggio, solitamente, contempla anche i costi di esercizio collegati alla gestione del veicolo (per esempio, le spese per bollo, assicurazione, manutenzione ordinaria ecc.). Tale tipologia di contratto consente, quindi, di ottenere anche una serie di servizi connessi all’utilizzo dell’auto potendo pianificare con precisione i costi di gestione complessivi che l’uso del veicolo comporta nel periodo considerato. 1.2. Modalità di acquisizione e deducibilità fiscale Il legislatore ha previsto nel tempo varie limitazioni alla deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli, prevedendo diverse regole anche in merito alla detraibilità dell’Iva, adottando il principio della “presunzione”. Tale concetto influisce sulla determinazione delle regole di deducibilità dei costi, come la presunzione di utilizzo promiscuo dell’auto da parte del professionista (uso personale e professionale). In base a tale presunzione è stato stabilito un limite alla deducibilità dei costi e alla detraibilità dell’Iva connessa al suo utilizzo. La presunzione, di valore assoluto, non permette, quindi, al professionista, anche se dovesse provare l’utilizzo completamente strumentale dell’auto, di dedurre costi in misura superiore a quanto la regola fiscale consente per quella fattispecie.

Acquisto: consente al proprietario di ammortizzare il bene con periodi e percentuali differenti in relazione alla sua finalità. Le regole fiscali che disciplinano l’ammortamento possono prevedere deducibilità dei costi anche fino al 100%. Più avanti si analizzeranno le fattispecie più ricorrenti, anche attraverso l’ausilio di alcune simulazioni. Leasing: come già anticipato, la titolarità del bene rimane in capo alla società che ne concede l’utilizzo (società di leasing), mentre l’utilizzatore può usufruire delle regole fiscali previste per il noleggio, seppure con specifiche limitazioni alla deducibilità dei costi. In tale tipologia di contratto, i costi per manutenzione non sono generalmente compresi nei canoni e quindi non sono prevedibili, mentre è ammessa la deducibilità di quelli di manutenzione e di esercizio (per esempio, la scheda carburante) secondo specifiche regole fiscali. Renting: rappresenta il vero contratto di locazione dei beni strumentali. Lo stesso ha validità per il periodo di tempo strettamente necessario al suo utilizzo. Solitamente chi ricorre a questa formula di acquisto vuole pianificare, il più possibile, i costi di gestione e inserire, nel canone mensile, i costi connessi all’uso della vettura. Tale ipotesi prevede una deducibilità dei costi relativi ai canoni di locazione limitata a un tetto massimo per anno. Si ritiene opportuno ribadire che il contratto di renting non prevede l’opzione per il riscatto e, quindi, l’utilizzatore non può mai diventarne anche il suo proprietario. La mancanza dell’opzione di riscatto, però, non è una prerogativa di per sé negativa. Infatti, il contratto di renting fissa in anticipo il valore residuo del veicolo (è probabile infatti che il valore del mezzo possa, con il tempo, diminuire più di quanto il suo utilizzatore preveda) ed evita i costi diretti e indiretti legati alla rivendita del bene alla fine del contratto, nonché il rischio da “commerciabilità”, cioè di non riuscire a permutarlo in fase di rivendita per l’acquisto di un nuovo veicolo.


Capitolo 2

I VEICOLI AZIENDALI E LE IMPOSTE SUL REDDITO La deducibilità ai fini delle imposte sui redditi (Ires e Irpef) delle spese relative ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni è disciplinata dall’art. 164 del TUIR (D.P.R. 917/1986). L’articolo prevede due casistiche di deducibilità: ▪ mezzi di trasporto i cui costi sono integralmente deducibili; ▪ mezzi di trasporto i cui costi sono parzialmente deducibili. Tutti i costi e le spese relativi a un veicolo seguono il medesimo trattamento in relazione all’utilizzo che viene fatto di quel veicolo; di conseguenza per uno stesso automezzo non potranno coesistere spese integralmente e parzialmente deducibili. In entrambi i casi la deducibilità, sia essa integrale o parziale, è permessa solo se le spese relative agli autoveicoli possiedono il requisito dell’inerenza. Tale requisito è soddisfatto quando il costo da dedurre è legato all’attività di impresa o di lavoro autonomo concretamente svolta e non a un bisogno personale dell’imprenditore o del professionista. Se il requisito dell’inerenza non è rispettato, i costi sono indeducibili. L’art. 164 del TUIR stabilisce le regole di deducibilità per i veicoli in esso indicati (autovetture, autocaravan, motocicli, ciclomotori, aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto), mentre per le categorie di veicoli non indicate è prevista, a condizione che sia rispettato il requisito dell’inerenza, l’integrale deducibilità delle spese sostenute (per esempio, mezzi di trasporto non a motore, veicoli a motore oggetto dell’attività di impresa - i cosiddetti beni merce -, veicoli a motori non espressamente richiamati, per esempio autobus, autocarri, autotreni ecc.). Si ricorda che, per evitare i comportamenti elusivi dovuti ai “finti autocarri”, il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 184192 del 6.12.2006 ha stabilito le condizioni che prevedono di assoggettare un veicolo immatricolato autocarro alla disciplina prevista dall’art. 164 TUIR. Le condizioni previste sono le seguenti:

▪ codice carrozzeria: FØ; ▪ numero di posti a sedere: almeno quattro; ▪ rapporto tra la potenza del motore espressa in kW e la portata del veicolo (differenza tra massa complessiva e tara) espressa in tonnellate: uguale o superiore a 180.

MEZZI DI TRASPORTO I CUI COSTI SONO INTEGRALMENTE DEDUCIBILI Le spese e gli altri componenti negativi sono integralmente deducibili se si riferiscono a: ▪ veicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali per l’attività d'impresa: per esempio, le auto per scuola guida o per le imprese di noleggio, cioè veicoli senza i quali l’attività non può essere esercitata; ▪ veicoli adibiti a uso pubblico (per esempio, i taxi): l’uso pubblico è dimostrato da un atto della pubblica amministrazione che riconosca espressamente tale destinazione. Tutte le spese che riguardano i veicoli rientranti in queste tipologie sono integralmente deducibili dal reddito senza alcuna limitazione.

MEZZI DI TRASPORTO I CUI COSTI SONO PARZIALMENTE DEDUCIBILI Il regime di parziale deducibilità riguarda i veicoli: ▪ non utilizzati esclusivamente per l’attività di impresa (i cosiddetti veicoli a uso aziendale); ▪ assegnati in uso promiscuo a dipendenti o amministratori per la maggior parte del periodo di imposta; ▪ utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio; ▪ utilizzati da artisti e professionisti. Per ogni utilizzo sopra individuato è previsto uno specifico trattamento e una specifica percentuale di deducibilità.

VEICOLI A USO AZIENDALE Per i veicoli cosiddetti a uso aziendale, cioè non utilizzati esclusivamente per

l’attività di impresa e non rientranti nelle altre tipologie di utilizzo, è prevista la deducibilità delle spese nella misura del 20%. A tale limitazione si affiancano ulteriori limiti previsti in caso di acquisto, leasing o noleggio del veicolo. È ammessa in deduzione solo una parte del costo di acquisizione del veicolo, mentre la parte eccedente tale limite è indeducibile.

ACQUISTO Nel caso di acquisto, oltre agli importi di seguito riportati, i costi sono indeducibili, mentre fino a tali soglie la deducibilità è ammessa in misura pari al 20%: ▪ € 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan; ▪ € 4.131,66 per i motocicli; ▪ € 2.065,83 per i ciclomotori. I mezzi di trasporto, essendo beni che forniscono un’utilità pluriennale all’azienda che li acquista, subiscono il processo di ammortamento, in base al quale il costo sostenuto non è spesato interamente nell’anno di sostenimento, ma viene spalmato su diversi anni in base a specifiche aliquote ministeriali. Il coefficiente di ammortamento previsto fiscalmente per i veicoli è del 25%, mentre quello degli autocarri è del 20%. Esempio: Automobile del valore di € 25.000 L’importo totale deducibile annualmente sarà calcolato come segue: ▪ quota di ammortamento annua: € 25.000 * 25% = € 6.250 ▪ quota di ammortamento fiscalmente deducibile: (€ 18.075,99 * 25%) * 20 % = € 903,80 ▪ costo indeducibile: € 6.250 – € 903,80 = € 5.346,20 Si ricorda che nel costo di acquisto vanno considerati gli oneri di diretta imputazione e l’Iva indetraibile dovuta alla parziale detraibilità dell’Iva pagata sulle spese relative agli autoveicoli. Dossier Auto&Fisco

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LOCAZIONE FINANZIARIA Se l’autovettura viene acquisita con contratto di locazione finanziaria (leasing), la quota dei canoni deducibili si calcola proporzionalmente al limite di deducibilità previsto dalla normativa in caso di acquisto. Inoltre la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore a quello di ammortamento ottenuto applicando i coefficienti ministeriali (4 anni). Esempio: ▪ Durata del contratto di leasing: 4 anni ▪ Costo sostenuto dal concedente: € 35.000 ▪ Canoni di leasing contrattualmente previsti: € 45.000 ▪ Coefficiente di rilevanza fiscale: (€ 18.075,99/€ 35.000) * 100 = 51,64% ▪ Ammontare dei canoni proporzionalmente riferibile al limite di deducibilità: 51,64% * € 45.000 = € 23.238 ▪ Canoni complessivamente deducibili: € 23.238 * 20% = € 4.647,60 ▪ Ragguagliato ad anno: (€ 4.647,60 * 12) / 48 = € 1.161,90

NOLEGGIO A BREVE O MEDIO/LUNGO TERMINE In caso di locazione o noleggio, i limiti annuali di deducibilità dei canoni sono: ▪ € 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan; ▪ € 774,69 per i motocicli; ▪ € 413,17 per i ciclomotori. In particolare per i noleggi full service (cioè i contratti che prevedono insieme alla locazione del veicolo anche l’effettuazione di prestazioni accessorie) è stato specificato che tale limite vale solo per la spesa relativa al noleggio, mentre gli altri costi inclusi (manutenzione, assicurazione, bollo ecc.), fatturati separatamente, seguono la deducibilità semplice al 20%. Il costo fiscalmente rilevante ai fini del noleggio va ragguagliato al periodo di utilizzo durante l’anno.

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Esempi: Noleggio auto full service di 15 giorni ▪ Costo sostenuto per il noleggio: € 600; ▪ Prestazione accessorie: € 100; ▪ Costo deducibile fiscalmente: € 49,71 dato da: ▪ costo noleggio: 20% * [15 * (€ 3.615,20/365)] = € 29,71 ▪ prestazioni accessorie: 20% * € 100 = € 20 ▪ Costo indeducibile: € 700 – € 49,71 = € 650,29 Noleggio auto full service di 48 mesi ▪ Costo sostenuto per il noleggio: € 600/mese * 48 = € 28.800 ▪ Prestazione accessorie: € 100/mese * 48 = € 4.800 ▪ Costo deducibile fiscalmente: € 3.852,16 dato da ▪ costo noleggio: 20% * [4 * € 3.615,20] = € 2.892,16 ▪ prestazioni accessorie: 20% * € 4.800 = € 960 ▪ Costo indeducibile: € 33.600 – € 3.852,16 = € 29.747,84

VEICOLI A USO PROMISCUO DEI DIPENDENTI Nelle realtà aziendali capita sovente che l'azienda metta a disposizione dei propri dipendenti delle autovetture. Quelle concesse a uso promiscuo, vale a dire per uso lavorativo ed extra lavorativo, per la maggior parte del periodo di imposta sono deducibili nel limite del 70% ai sensi del c.1 lett.b-bis) dell’art. 164 del TUIR. Tra le spese da dedurre al 70% si comprendono le quote di ammortamento, i canoni di leasing o di noleggio, senza alcun limite del costo dell'auto fiscalmente rilevante, e le normali spese di gestione e di utilizzo delle vetture. La normativa fiscale richiede, però, che l’utilizzo da parte del dipendente debba essere dimostrato attraverso idonea documentazione. La dimostrazione può avvenire secondo quanto previsto dalla C.M. n.48/E/98 attraverso un'integra-

zione del contratto di lavoro o nella pratica aziendale con la sottoscrizione da parte del datore di lavoro e del dipendente di un documento avente data certa. Nel caso di acquisto nell'anno in corso, la concessione in uso promiscuo deve avvenire per la maggior parte del periodo decorrente dall'acquisto fino alla fine del periodo di imposta; nel caso di vendita nell'anno in corso, per la maggior parte del periodo decorrente dall'inizio del periodo di imposta fino alla cessione del veicolo. Il dipendente che riceve un veicolo in uso promiscuo è soggetto a tassazione sul relativo fringe benefit, il compenso in natura che deriva dall’utilizzo dell’autovettura per uso personale. Tale utilizzo (a fini privati) concorre a formare il reddito di lavoro dipendente in misura forfettaria, come previsto dall'art. 51, c. 4, lett a) del TUIR. Il valore imponibile è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, determinabile sulla base di un costo chilometrico stabilito dalle tabelle elaborate dall’Aci al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Ricordiamo che l’Aci deve elaborare e consegnare all'Agenzia delle entrate, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo di imposta successivo, le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli. Se l'autovettura non è compresa tra quelle incluse nelle tabelle Aci, il fringe benefit deve essere determinato prendendo a riferimento la tariffa Aci relativa al veicolo presente nella tabella avente le caratteristiche più simili al modello in questione. L’importo così determinato, avendo valenza del tutto forfettaria, prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dall'effettiva percorrenza che il dipendente effettua con lo stesso.

VEICOLI A USO PROMISCUO DEI COLLABORATORI/AMMINISTRATORI Per le auto concesse in uso promiscuo all'amministratore (titolare di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente) o


LA DEDUCIBILITÀ INTEGRALE O PARZIALE È PREVISTA A CONDIZIONE CHE SIA RISPETTATO IL REQUISITO DELL'INERENZA DELLE SPESE. CIÒ SI VERIFICA QUANDO IL COSTO DA DEDURRE È LEGATO ALL'ATTIVITÀ D'IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO CONCRETAMENTE SVOLTA

collaboratori a progetto non sono applicabili le regole previste per i lavoratori dipendenti, così come affermato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/E/2007. Secondo l’Agenzia, in caso di veicolo dato in uso promiscuo all’amministratore che non sia dipendente, l’ammontare del fringe benefit che concorre a formare il reddito «è deducibile per l'impresa, ai sensi dell'art. 95 del TUIR, fino a concorrenza delle spese sostenute da quest'ultima». L'eventuale eccedenza delle spese sostenute dall’impresa rispetto al fringe benefit è deducibile al 20%. In pratica, ai sensi dell'articolo 164 del TUIR, il recupero a tassazione degli oneri per ammortamenti, canoni di leasing o spese per l'impiego e la gestione delle auto è dato dalla differenza tra la somma di tali oneri e il fringe benefit tassato in capo all'amministratore o collaboratore. Anche in questo caso il fringe benefit è calcolato con le stesse modalità illustrate per i dipendenti.

L'AUTO DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO La normativa tributaria riserva alla figura dell’agente di commercio — rispetto alla generalità delle imprese — un trattamento specifico anche in considerazione del fatto che l’autovettura rappresenta il principale strumento per l’esercizio della propria attività. Per gli agenti e rappresentanti deve intendersi, come ribadito dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 48/E del 10 febbraio 1998, un concetto più ampio di questa figura professionale. Infatti, anche ai promotori finanziari e agli agenti di assicurazione è applicabile lo stesso regime fiscale previsto per gli agenti di commercio. L’articolo 164 del TUIR stabilisce una presunzione assoluta secondo cui gli agenti e rappresentanti di commercio e relativi soggetti assimilati utilizzano promiscuamente l’autoveicolo aziendale in una misura dell’80%, sicché l’utilizzo privato si presume essere ex lege del 20%. Pertanto i costi di impiego (carburante, manutenzione) del veicolo e

quelli di acquisto sono deducibili nella misura dell’80% entro un limite massimo di € 25.822,84. In caso di leasing, tali limiti si riferiscono all'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo dei veicoli sostenuto dalla società di leasing, mentre in caso di noleggio o locazione tali limiti corrispondono a € 3.615,20 per le autovetture, € 774,69 per i motocicli e € 413,17 per i ciclomotori.

VEICOLI UTILIZZATI DA ARTISTI E PROFESSIONISTI Per tale tipologia di utilizzo è previsto il medesimo trattamento dei veicoli cosiddetti a uso aziendale, a cui si rimanda. La deducibilità è però consentita limitatamente a un solo veicolo se la professione è svolta in forma individuale (quindi, il professionista che possiede un’automobile e uno scooter e utilizza entrambi per la propria attività potrà dedurre le spese solo di uno dei due veicoli), mentre a un solo veicolo per ogni socio o associato se la professione è svolta in forma associata.

IRAP Ai fini Irap valgono le stesse limitazioni di deducibilità previste ai fini delle imposte sul reddito. Diverse regole sono previste per le società di capitali e per i soggetti che possono determinare la base imponibile Irap secondo quanto stabilito per le società di capitali. Sono comunque indeducibili i rimborsi chilometrici e gli interessi passivi compresi nei canoni di leasing.

RIMBORSI CHILOMETRICI I costi per rimborsi chilometrici sono deducibili dal reddito limitatamente al costo di percorrenza relativo ad autoveicoli di potenza fiscale non superiore a 17 CV ed è necessario assumere a riferimento (ai fini della quantificazione del costo di percorrenza) la media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata ogni anno dall’Aci. I rimborsi chilometrici, essendo rimborsi spese, non sono tassati in capo al soggetto che li percepisce e, con le limitazioni

sopra descritte, sono integralmente deducibili dal reddito della società o professionista che commissiona la trasferta.

REGIME DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ I soggetti che determinano il reddito secondo tale regime agevolato possono dedurre le spese relative agli autoveicoli come spese a uso promiscuo e quindi al 50% senza ulteriori limitazioni. Il regime prevede la determinazione del reddito secondo il principio di cassa e l’acquisto di beni strumentali non è soggetto al processo di ammortamento. Uno dei requisiti per poter usufruire di tale regime è, però, il non aver effettuato nel triennio precedente acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a € 15.000, neanche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria. Ne consegue che un soggetto per rispettare tale limitazione non può acquistare un’auto del valore di € 40.000. Potrebbe acquistarne una del valore di € 30.000 (deducibili al 50% = € 15.000), a condizione di non aver acquistato beni strumentali nel triennio precedente e successivo.

REGIME CONTABILE AGEVOLATO (DL 98/2011, ARTICOLO 27, COMMA 3) Per tale regime agevolato le condizioni di deducibilità sono le medesime dei veicoli cosiddetti a uso aziendale, a cui si rimanda. Anche per tale regime, come per il precedente, uno dei requisiti è il non aver effettuato nel triennio precedente acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a € 15.000.

REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (ARTICOLO 13 DELLA LEGGE N. 388/2000) Per tale regime agevolato le condizioni di deducibilità sono le medesime dei veicoli cosiddetti ad uso aziendale, a cui si rimanda. Dossier Auto&Fisco

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Capitolo 3

I VEICOLI AZIENDALI E L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO L’imposta sul valore aggiunto (Iva) è un tributo che normalmente per le imprese e per i professionisti rappresenta una partita di giro, cioè un movimento di cassa che prevede da un lato la corresponsione dell’imposta al proprio fornitore e dall’altro lato la detrazione dell’Iva mediante l’abbattimento dell’imposta dovuta nel periodo di riferimento per il medesimo importo. La normativa Iva prevede però delle deroghe a tale principio generale, regolamentando delle casistiche in cui la detraibilità dell’IVa è oggettivamente limitata a causa dell’impossibilità di accertare in modo inequivocabile la sua inerenza, cioè la destinazione del bene o del servizio acquistato all’effettivo svolgimento dell’attività economica. Infatti, l’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 (Testo unico Iva) alla lettera c) disciplina, tra le altre, una limitazione oggettiva alla detraibilità dei costi di acquisto dei veicoli, nonché delle relative spese di utilizzo, oltre che dell’acquisto del carburante (art. 19-bis1–lettera d). Nel tempo tale norma ha visto un avvicendarsi della misura della limitazione alla detraibilità dell’Iva sulle spese auto, fino anche ad azzerarla, nonostante ciò fosse contrastante con l’ordinamento comunitario. Attualmente, in accordo con una decisione del Consiglio europeo del 2007, la percentuale di detraibilità è fissata nella misura del 40%. Tale percentuale rappresenta pertanto la determinazione forfettaria che dovrebbe tenere conto dell’utilizzo del veicolo effettuato al di fuori dell’attività imprenditoriale o professionale e in linea di principio non è derogabile dietro presentazione di prove sufficienti a dimostrare una diversa percentuale di utilizzo personale del mezzo. I veicoli oggetto di tale norma sono tutti i veicoli stradali a motore, indipendentemente dalla cilindrata e dalla potenza, diversi dai trattori agricoli o forestali, che sono normalmente adibiti al trasporto di beni o persone, la cui massa

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non superi le 3,5 tonnellate e i cui posti a sedere (escluso il conducente) non siano superiore a otto. Sono interessati dalla normativa in esame:

condizione per la piena detraibilità dell’Iva sull’acquisto è quella di formare oggetto dell’attività propria dell’impresa (tabella B, lett. f, D.P.R. 633/72)

IVA E MODALITÀ DI ACQUISTO

▪ veicoli dei professionisti ▪ veicoli a disposizione dell’azienda (di qualsiasi forma giuridica) ▪ veicoli utilizzati dai dipendenti dell’azienda (salvo casi particolari)

Le regole sopra elencate valgono indipendentemente dalla modalità di acquisto del veicolo (acquisto in proprietà, leasing, noleggio).

È bene precisare, però, che non tutti i veicoli sono assoggettati alle limitazioni citate, in quanto la piena detraibilità dell’Iva è ammessa per quelli utilizzati esclusivamente per l’attività. Tale uso esclusivo deve però essere effettivo e adeguatamente documentato. Risulta in ogni caso soddisfatto il requisito dell’utilizzo esclusivo per fini aziendali, con la possibilità di detrarre l’Iva nella misura del 100%, nei seguenti casi:

Il regime di detraibilità Iva applicabile all’acquisto del veicolo è esteso a qualsiasi acquisto attinente l’utilizzo del veicolo stesso. Pertanto le stesse condizioni di detraibilità si applicheranno a: • carburante • lubrificanti • accessori • spese di manutenzione • pedaggi autostradali

▪ veicolo assegnato in uso promiscuo a un dipendente, a condizione che venga addebitato un corrispettivo per l’utilizzo e venga effettuata la rivalsa dell’Iva (risoluzione Dipartimento Politiche fiscali 21 febbraio 2008, n. 6/ DPF). ▪ veicoli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (per esempio, venditori di auto, taxi, autovetture ncc, autovetture utilizzate dalle scuole guida per le esercitazioni pratiche, autonoleggi ecc.). ▪ veicoli degli agenti e dei rappresentanti di commercio. In tal caso, in presenza di utilizzo anche extra-aziendale, è da commisurare la detraibilità in funzione dell’effettiva tipologia di utilizzo.

UN CASO PARTICOLARE: I MOTOVEICOLI Eccezione a quanto sopra esposto è il caso dei soli motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cm3, per i quali l’unica

IVA E ALTRI COSTI AUTO

IVA E CONTRIBUENTI MINIMI I soggetti che si avvalgono del particolare regime dei “contribuenti minimi”, ai sensi dell’art. 27 del D.L. 98/2011, non possono portare in detrazione l’Iva sugli acquisti relativi ai veicoli, alla pari di ogni altro acquisto effettuato nell’ambito dell’attività d’impresa e/o professionale.

ESEMPI Un professionista che acquista un’auto del valore di € 30.500 (imponibile € 25.000 + Iva 22% € 5.500) potrà portare in detrazione solo il 40% di € 5.500. L’Iva detraibile sarà pertanto pari a € 2.200. Un artigiano che sostiene spese di manutenzione al furgone che utilizza per la propria attività per € 610 (imponibile € 500 + Iva 22% € 110) porterà in detrazione l’intera Iva esposta in fattura, pari a € 110. La scheda carburante mensile relativa all’autovettura a disposizione degli amministratori di una Srl ammonta a € 700. Su tale scheda viene scorporata un’Iva del 22% (pari a € 126,23) che sarà detraibile nella misura del 40%, pertanto per una somma pari a € 50,49.


Capitolo 4

IL TRATTAMENTO DELLA RIVENDITA IMPOSTE DIRETTE Per un imprenditore individuale, una società o un esercente arte o professione, che non esercita l'attività di commercio di autoveicoli, la vendita di un'autovettura rappresenta la vendita di un bene strumentale iscritto nel libro cespiti. Perciò tale operazione darà luogo, ai fini delle imposte dirette, a una minusvalenza o a una plusvalenza. Il primo caso si realizza quando il valore di vendita è inferiore al valore di costo, il secondo quando il valore di vendita è superiore a quello di costo. La minusvalenza sarà deducibile in misura pari al 20%, all'80% in caso di agente o rappresentante di commercio, al 100% in caso di scuole guida, noleggi di auto ecc. o in misura pari al 70% in caso di veicolo assegnato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta. Al contrario la plusvalenza sarà tassata in misura pari al 20%, all'80% in caso di agente o rappresentante di commercio, al 100% in caso di scuole guida, noleggi di auto ecc. o in misura pari al 70% in caso di veicolo assegnato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta. Nel caso in cui l'attività dell'impresa sia il commercio di autoveicoli (per esempio, le concessionarie d'auto), la vendita di un'autovettura è considerata una vendita ordinaria di merci che, perciò, darà luogo a un ricavo ordinario tassato al 100%.

IVA La base imponibile per la rivendita di un'autovettura va assunta in misura pari alla percentuale di detrazione applicata "a monte" sull'acquisto/importazione della stessa. In pratica, quindi, la base imponibile da assoggettare a Iva del 22% (aliquota ordinaria), ai sensi dell'articolo 13 D.P.R. 633/72, è assunta in misura pari al 40% del corrispettivo di cessione qualora l'Iva a monte sia stata detratta in misura pari al 40%. Il restante 60% sarà escluso dall'Iva ai sensi dell'articolo 13 D.P.R. 633/72.

Nel caso in cui l'attività dell'impresa sia il commercio di autoveicoli (per esempio le concessionarie d'auto) la vendita di un'autovettura è considerata una vendita ordinaria di merci, che perciò sarà assoggettata all'aliquota Iva ordinaria del 22%. La rivendita di autovetture usate da parte di chi commercia autoveicoli è assoggettata al regime del margine, mentre negli altri casi (esercenti arti e professioni, altre imprese) è esclusa da tale regime.

ESEMPIO Una società ha acquistato nel 2009 un’autovettura a uso aziendale del valore di € 15.250 (Iva compresa) detraendo la corrispondente Iva (pari a € 2.750) nella misura del 40%, per un ammontare pari a € 1.100. Tale autovettura, completamente ammortizzata nell’arco temporale di 4 anni, viene venduta nel 2014 per € 5.000 (Iva compresa). IVA Nella fattura di vendita l’Iva dovrà essere applicata solo sulla parte del prezzo di cessione corrispondente alla percentuale di detrazione applicata a suo tempo sull’acquisto, nell’esempio 40%. Per stabilire l’imponibile da assoggettare a Iva si può utilizzare il coefficiente 1,088 (valido in caso di aliquota Iva al 22%): € 5.000 / 1,088 = € 4.595,59 La fattura sarà la seguente: Imponibile: € 1.838,24 (40% * € 4.595,59) Iva 22%: € 404,41 (22% * € 1.838,24) Ammontare non soggetto a Iva ai sensi dell’art. 13 DPR 633/1972 = € 2.757,35 (60% * € 4.595,59) Totale: € 5.000,00 IMPOSTE DIRETTE Atteso il completo ammortamento del mezzo, dalla cessione emergerà una plusvalenza corrispondente all’intero valore di rivendita (€ 1.838,24 + € 2.757,35 = € 4.595,59), che sarà tassata in base alla percentuale di deducibilità applicata per l’acquisto. Nel caso in esame la plusvalenza, sarà tassata nella misura del 20% (€ 919,12).

Capitolo 5

LIMITI AI CONTANTI Anche le transazioni relative all’acquisto e alla vendita di autoveicoli e tutte le spese a essi inerenti rientrano nell’ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio che prevede il divieto di ricevere ed effettuare pagamenti in contanti per importi superiori a € 999,99. Tale limitazione all’utilizzo del denaro contante è stata introdotta per l’esigenza di aumentare la tracciabilità dei movimenti finanziari al fine di contrastare il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, da un lato, e dall’altro per contrastare l’evasione fiscale, in quanto l’utilizzo dei contanti potrebbe nascondere operazioni effettuate “in nero”. Per rispettare la normativa antiriciclaggio e non incorrere in gravi sanzioni è necessario rispettare le seguenti regole: ▪ effettuare pagamenti in contanti sino alla soglia massima di € 999,99; ▪ effettuare esclusivamente tramite strumenti tracciabili (per esempio, bonifico, carta di credito, bancomat e assegni non trasferibili) il trasferimento tra due soggetti di importi pari o superiori a € 1.000; ▪ emettere assegni bancari e postali di importi pari o superiori a € 1.000 solo con la clausola di non trasferibilità e con il nome o la ragione sociale del beneficiario. Le sanzioni previste in caso di utilizzo di denaro contante oltre soglia sono molto severe: vanno dall'1% al 40% dell'importo trasferito e sono a carico sia di chi trasferisce sia di chi riceve la somma in contanti. La sanzione non può comunque essere inferiore a 3.000 euro ed è aumentata di 5 volte se gli importi trasferiti sono superiori a 50.000 euro. Di conseguenza, se la somma trasferita in contanti è compresa tra 1.000 e 50.000 euro, la sanzione prevista va dall'1% al 40% con un minimo di 3.000 euro; se, invece, la somma è superiore a 50.000 euro, la sanzione va dal 5% al 40%, sempre con un minimo di 3.000 euro. Dossier Auto&Fisco

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Capitolo 6

IL TRATTAMENTO FISCALE DELL'ACQUISTO DEL CARBURANTE Le disposizioni in materia di schede carburante si applicano esclusivamente agli acquisti di quello per autotrazione effettuati presso impianti di distribuzione stradali da parte di soggetti Iva nell'esercizio di impresa, arte o professione. Tali acquisti devono risultare dalla scheda carburante, che è sostitutiva della fattura. I gestori di impianti stradali di distribuzione di carburante, infatti, hanno il divieto di emettere fattura ordinaria per la cessione di tali prodotti. I contribuenti che intendono avvalersi del diritto alla detrazione dell'imposta di valore aggiunto e della deduzione del costo sui carburanti devono utilizzare la scheda carburante. In alternativa alla tenuta di tale scheda, è possibile registrare l'estratto conto della carta di credito o del conto corrente come meglio verrà spiegato in seguito.

TENUTA DELLA SCHEDA CARBURANTE La scheda carburante può essere tenuta mensilmente oppure trimestralmente e la scelta è libera e non correlata al periodo di liquidazione dell'Iva adottato dal contribuente. La scheda carburante deve essere costituita per ogni veicolo utilizzato nell'attività d'impresa, arte o professione che risulti intestato alla società o al titolare dell'impresa individuale oppure esercente arte o professione, ovvero posseduto a titolo di locazione finanziaria, noleggio, comodato o simili. Sulla scheda carburante devono essere indicati da parte dell'acquirente: ▪ estremi di identificazione del veicolo: casa costruttrice, modello, targa, ovvero, in alternativa, il numero di telaio o altri elementi identificativi apposti dall'impresa costruttrice; ▪ la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il nome e il cognome, il domicilio fiscale e il numero di partita Iva del soggetto che acquista il carburante; ▪ data del rifornimento;

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Dossier Auto&Fisco

▪ ammontare del corrispettivo del rifornimento al lordo dell'Iva; ▪ denominazione o ragione sociale, ovvero cognome e nome (se persona fisica) dell'esercente dell'impianto stesso (tale indicazione può anche essere effettuata a mezzo timbro); ▪ ubicazione dell'impianto di rifornimento; ▪ firma dell'esercente per la convalida. Tale elemento è essenziale e la sua assenza comporta l'inutilizzabilità della scheda e la conseguente impossibilità di detrarre l'Iva relativa all'acquisto; ▪ numero di chilometri rilevabile alla fine del mese o del trimestre di riferimento. Gli esercenti arte e professione sono esclusi dall'obbligo di tale annotazione. L'indicazione nelle schede carburante di importi sproporzionati rispetto al tipo di attività svolta legittima la rettifica della dichiarazione Iva da parte dell'amministrazione finanziaria. Costituisce inoltre reato, punibile con la reclusione da 18 mesi a 6 anni, l'utilizzo di schede carburante false. Tale fattispecie è stata rilevata in presenza di firme di convalida e calligrafia disconosciute dal gestore dell'impianto e di acquisti di carburante "gonfiati".

CASI PARTICOLARI DI TENUTA DELLE SCHEDE CARBURANTI ▪ per gli acquisti di carburante effettuati dai dipendenti che utilizzano la propria autovettura per conto del datore di lavoro bisogna indicare i dati identificativi del dipendente intestatario del veicolo e dell'impresa soggetto d'imposta; ▪ per gli acquisti di carburante effettuati dai dipendenti cui sono assegnate auto aziendali, il dipendente deve giustificare il possesso del veicolo con idonea documentazione che ne attesti con certezza l'utilizzo quale, per esempio, una clausola nel contratto di lavoro; ▪ nel caso di veicoli in riparazione o destinati alla vendita, devono essere in-

dicati il numero di telaio e gli estremi della targa prova. Non è richiesto il numero dei chilometri percorsi; ▪ nel caso di contratti di netting, la scheda carburante può essere sostituita da una procedura basata su apposite carte di credito utilizzate dai conducenti di veicoli delle imprese che hanno aderito a tale particolare schema negoziale. In detto schema ci sono due distinti contratti, uno tra la società petrolifera e il gestore degli impianti stradali di distribuzione, l'altro tra la società petrolifera e la società aderente al "sistema delle tessere magnetiche“. Sulla base di tali contratti i gestori si impegnano a eseguire a favore della società petrolifera cessioni periodiche o continuative consistenti nel rifornimento di carburante direttamente alle società aderenti al sistema. In tal modo i conducenti dei veicoli delle imprese convenzionate, all'atto del rifornimento di carburante, ritirano una copia del documento di consegna, mentre la matrice è trattenuta dal gestore. La compagnia petrolifera provvede, quindi, alla fatturazione del corrispettivo dovuto alle imprese convenzionate che hanno beneficiato delle somministrazioni. Il gestore dell'impianto di distribuzione, a sua volta, emetterà nei confronti della compagnia petrolifera una fattura per le somministrazioni effettuate alla società convenzionata. Ai fini della detrazione dell'Iva, l'impresa utilizzatrice può utilizzare, invece della scheda carburante, la fattura ricevuta dalla compagnia petrolifera soltanto se la stessa riporta il totale dei chilometri percorsi dal singolo automezzo. All'impresa utilizzatrice del veicolo è comunque richiesta la compilazione, con cadenza mensile, di un documento datato e numerato nel quale vanno riportati, tra l'altro, il numero di targa e i chilometri percorsi. Si ritiene che


Capitolo 7

SUPERBOLLO tale documento possa essere sostituito dalla fattura ricevuta dalla società petrolifera se la stessa riporta il totale dei chilometri percorsi dal singolo automezzo; ▪ per gli autonoleggi, anziché una scheda carburante per ciascun veicolo, è possibile utilizzare un'unica scheda per ogni sede noleggiante. A ogni rifornimento devono essere indicati gli estremi di immatricolazione del veicolo noleggiato; ▪ per le concessionarie e i rivenditori si può istituire un'unica scheda mensile per le auto usate in vendita, le vetture adibite alle prove tecniche o dimostrative per la clientela, quelle in riparazione e in conto vendita, nonché quelle nuove non ancora immatricolate. A ogni rifornimento devono essere indicati il numero di telaio e quello di targa di prova; ▪ per i rifornimenti self-service negli orari di chiusura (in assenza di personale) sono utilizzabili i buoni consegna emessi dagli apparecchi automatici, da consegnare al gestore dell'impianto per l'adempimento in questione.

ESONERO DALLA TENUTA DELLA SCHEDA CARBURANTE I soggetti che acquistano il carburante per autotrazione esclusivamente mediante carte di credito o di debito e carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria sono esonerati dalla tenuta della scheda carburante. Le carte utilizzate per il pagamento del carburante devono essere emesse da operatori finanziari residenti o dotati di stabile organizzazione in Italia. Questo nuovo metodo (alternativo rispetto alla classica scheda) per la documentazione dell'acquisto di carburante è stato introdotto di recente: quindi il contribuente potrà scegliere se continuare o meno a utilizzare la scheda carburante. Fondamentale è che, una volta scelto questo metodo, non si utilizzi più

il denaro contante per effettuare l'acquisto, perché non sarà più possibile tornare al metodo della scheda carburante. L'amministrazione finanziaria, infatti, ha precisato che il contribuente può scegliere di passare dal vecchio metodo (scheda carburante) al nuovo, a condizione che, dal momento in cui viene fatta la scelta in poi, l'acquisto di carburante avvenga esclusivamente mediante carte di credito, debito e prepagate. La scelta del passaggio dal sistema cartaceo alla moneta elettronica può avvenire anche nel corso dell'anno. Nel caso di rifornimenti effettuati mediante distributore automatico, l'unica modalità di certificazione ammessa è quella dell'estratto conto della carta di credito o del conto corrente. La scelta della modalità di certificazione dell'acquisto del carburante è riferita al soggetto passivo e non ai veicoli e deve essere unica anche se vengono utilizzati più veicoli. Le carte di credito, di debito o prepagate devono essere intestate al soggetto che esercita attività di impresa, arte o professione e possono essere impiegate anche per acquisti di altri beni o servizi, a patto che l'acquisto di carburante risulti da una distinta transazione. Dall'estratto conto (della carta di credito o del conto corrente) devono risultare: ▪ la data del rifornimento; ▪ il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento; ▪ l'ammontare del corrispettivo. L’attività di controllo da parte degli organi finanziari viene indubbiamente facilitata se, in aggiunta a tali elementi, vengono specificati ulteriori dati utili a mettere in relazione la singola transazione con un determinato autoveicolo (per esempio, la targa dell’automezzo). Da ciò si evince che, d’ora in poi, per chi utilizza questo metodo alternativo, non è più prevista l’indicazione dei chilometri e l’ubicazione dell’impianto, il che potrebbe senza dubbio rappresentare una notevole agevolazione.

I possessori di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a una determinata soglia devono versare un’addizionale erariale sulle tasse automobilistiche, il cosiddetto superbollo. L’addizionale è pari: ▪ a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 kW per il 2011; ▪ a 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 185 kW a partire dal 2012. L'addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo (che, salvo prova contraria, coincide con la data di immatricolazione), rispettivamente, al 60, al 30 e al 15%, e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. I predetti periodi, ha precisato l’Agenzia delle entrate, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. Per esempio, se un veicolo è stato immatricolato nel 2009, il 2010 è il primo anno, il 2011 il secondo e così via. Ciò vuol dire che l’importo dell’addizionale erariale sarà ridotto al 60% per i pagamenti con scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2015, al 30% per i pagamenti con scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2020 e al 15% per i pagamenti con scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il pagamento non risulterà più dovuto a partire dall'anno 2030. Il versamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica dev'essere effettuato utilizzando il modello "F24 elementi identificativi". È esclusa la compensazione e i codici tributo da utilizzare sono (risoluzione n. 101 del 20/10/2011): ▪ 3364 Addizionale erariale alla tassa automobilistica; ▪ 3365 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Sanzione; ▪ 3366 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Interessi. L’addizionale non è dovuta nei casi in cui il veicolo è esentato dal bollo ordinario. Trovano quindi applicazione, anche per il superbollo, le esenzioni previste, per esempio, per i veicoli storici. Dossier Auto&Fisco

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Appendice 1

LE RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI 1. È ANCORA POSSIBILE L’IMMATRICOLAZIONE COME AUTOCARRO? L’immatricolazione di un’autovettura come autocarro è ancora possibile formalmente, ma ciò non determina automaticamente la possibilità di usufruire di risparmi fiscali determinati dalla deduzione dei costi e dalla detrazione dell’Iva. In primo luogo è comunque sempre necessario provare l’inerenza all’attività svolta e in secondo luogo sono stati previsti dei parametri dall’Agenzia delle entrate in termini di carrozzeria (F0), posti auto (più di 4) e rapporto potenza/portata [I= Potenza in kW / (portata in tonnellate – tara in tonnellate) > 180] che, se verificati, determinano l’assimilazione fiscale automatica dell’autocarro a un’autovettura.

2. COME E PER QUANTO TEMPO SI AMMORTIZZA L’AUTO? L’autovettura si ammortizza ripartendo il costo di acquisto in quote costanti annuali sulla base di una percentuale di ammortamento prevista pari al 25% dal D.M. 31/12/1988; pertanto, l’ammortamento si conclude generalmente in quattro anni. In caso di attività aziendale, l’ammortamento del primo anno e dell’ultimo sono dimezzati (12,5%), dilatando il periodo di ammortamento, di fatto, in 5 anni. In caso di attività professionale l’ammortamento viene effettuato in 4 anni, non applicando nessuna riduzione in quello di acquisto.

3. GLI ACCESSORI SEGUONO IL MEDESIMO REGIME DELL’AUTOVEICOLO? Sì. Il trattamento fiscale degli accessori è il medesimo, sia in termini di deducibilità ai fini delle imposte dirette sia di detraibilità ai fini Iva, di quello dell’autoveicolo a cui sono destinati. Pertanto, se il costo dell’autoveicolo è deducibile al 20%, anche gli accessori saranno deduci-

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Dossier Auto&Fisco

bili al 20%. Parimenti, nel caso di costo auto deducibile al 70%, saranno deducibili al 70%.

4. QUAL È IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI MANUTENZIONE? Il regime fiscale delle spese di manutenzione è il medesimo, sia in termini di deducibilità ai fini delle imposte dirette sia di detraibilità ai fini Iva, di quello dell’autoveicolo a cui sono riferiti.

5. COME VENGONO TRATTATI I COSTI PER I NOLEGGI TEMPORANEI DEL CAR SHARING? In attesa di chiarimenti ufficiali, si ritiene che i costi relativi al car sharing seguano il medesimo regime fiscale del noleggio, ovvero siano deducibili, con un limite annuo di € 3.615,20, nella misura del 20%.

6. QUAL È IL REGIME FISCALE DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE? Il regime fiscale del noleggio a lungo termine, sia ai fini Iva sia ai fini delle imposte dirette, dipende dal tipo di utilizzo dell’autovettura in noleggio. Per esempio, se l’auto è destinata a uso aziendale, la deduzione sarà del 20% nel limite annuo di € 3.615,20, con Iva detraibile al 40%; se invece è assegnata in uso promiscuo al dipendente, la deduzione sarà del 70% senza nessuna limitazione, con Iva detraibile al 40%.

7. SI POSSONO DEDURRE I COSTI DEL NOLEGGIO CON AUTISTA? Sì. Il noleggio con autista è deducibile, sempre che sia un costo inerente l’attività svolta.

8. QUALI SONO I POSSIBILI REGIMI FISCALI E I DOCUMENTI NECESSARI PER DEDURRE IL CARBURANTE? Il regime fiscale del carburante è il

medesimo previsto per tutti gli altri costi accessori dell'autovettura (manutenzioni, bolli, assicurazione, pedaggi autostradali ecc.). La particolarità di tale costo consiste nella documentazione da produrre per comprovarne l'effettivo sostenimento. Ai fini delle imposte dirette, il costo è attualmente deducibile in misura pari al 20% e ai fini Iva la stessa è detraibile in misura pari al 40%. Se il soggetto è un rappresentante o agente di commercio, il costo è deducibile in misura pari all'80% e l'Iva è detraibile al 100%. Se l'autovettura forma oggetto dell'attività dell'impresa (per esempio, attività di autonoleggio o scuole guida) sia il costo sia l’Iva sono detraibili al 100%. Per le auto aziendali assegnate in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, il costo è deducibile in misura pari al 70% e l'Iva è detraibile al 40%. Il documento necessario per poter documentare il sostenimento del costo del carburante è la scheda carburante. In alternativa alla tenuta della scheda carburante, è prevista la possibilità di utilizzare direttamente l'estratto conto del conto corrente o della carta di credito per i soggetti che pagano le forniture di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate.

9. PER IL PROFESSIONISTA IL COSTO DEL TAXI È INTERAMENTE DEDUCIBILE? Sì. Le spese del taxi sono interamente deducibili dal reddito dei professionisti, qualora sia provata l’inerenza con l’attività esercitata.

10. QUALI "GIUSTIFICATIVI" SONO NECESSARI PER LA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI E LA DETRAIBILITÀ DELL'IVA? La detrazione dell'Iva e la deducibilità del costo sono subordinati al possesso di


idonei documenti che, a seconda dei casi, assumono la forma di fatture di acquisto, bollette doganali, fatture di acquisto intracomunitario, autofatture e, nel caso di carburante, schede carburante o estratti conto carte di credito. Non sono invece ammessi scontrini fiscali: quindi, è sempre necessario il rilascio di una fattura o di una ricevuta fiscale.

11. L'AUTO RIPORTANTE PUBBLICITÀ AZIENDALE USUFRUISCE DI UN REGIME PARTICOLARE? L'Agenzia delle entrate (circolare 50/E del 12/6/2002) ha chiarito che le autovetture utilizzate a scopo pubblicitario non usufruiscono di una particolare disciplina, valendo le regole ordinarie della deducibilità del costo e della detraibilità dell'Iva, relative al veicolo.

12. DA UN PUNTO DI VISTA FISCALE, PER LE TRASFERTE AZIENDALI È PIÙ CONVENIENTE PER UNA SOCIETÀ CORRISPONDERE AL DIPENDENTE RIMBORSI CHILOMETRICI PER L’UTILIZZO DELLA PROPRIA AUTO OPPURE ASSEGNARE AL DIPENDENTE UN’AUTO IN FRINGE BENEFIT? La risposta a questa domanda non è univoca, in quanto nella scelta tra i due metodi, rimborso chilometrico o assegnazione in fringe benefit, vanno necessariamente valutati ulteriori fattori in aggiunta alla convenienza fiscale: in primo luogo la tipologia di auto, il numero di trasferte e i chilometri percorsi. Per un’auto di costo molto elevato, trasferte numerose e lunghe percorrenze, i rimborsi chilometrici possono diventare molto onerosi e rendere più conveniente per l’impresa l’acquisto della vettura e l’assegnazione in fringe benefit, soluzione che permette, a differenza dei rimborsi chilometrici, la detrazione dell’Iva, seppur parziale. Da un punto di vista strettamente fiscale, i rimborsi chilometrici sono dedu-

cibili integralmente nei limiti di un costo di percorrenza, calcolato in base alle tariffe Aci, riferito ad autoveicoli di potenza fiscale non superiore a 17 CV. I costi relativi alle auto assegnate in fringe benefit al dipendente, invece, sono tutti deducibili al 70% senza limitazioni e l’Iva è detraibile al 40%.

13. ESISTONO AGEVOLAZIONI PER l'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI DA PARTE DEI DISABILI? Sì, è possibile applicare l’aliquota Iva agevolata del 4% per l’acquisto di autoveicoli (di cilindrata fino a 2.000 cm3 se con motore benzina e 2.800 cm3 se con motore diesel), anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. L’agevolazione spetta anche nel caso in cui l’acquisto venga effettuato dai familiari di cui i disabili sono fiscalmente a carico.

14. ESISTONO PROCEDURE PARTICOLARI PER ACQUISTARE UN'AUTOVETTURA IN UN ALTRO PAESE DELL'UNIONE EUROPEA? Nel caso in cui l’autovettura sia acquistata, a titolo oneroso, in uno Stato membro dell’Unione Europea da parte di un soggetto passivo Iva (professionista o società) italiano, si parla di operazione intracomunitaria. L’acquisto di un’auto nuova deve essere sempre assoggettato a Iva in Italia, anche se il soggetto che cede il mezzo, ovvero chi lo acquista, non sia identificato ai fini dell’imposta nel Paese di origine, in quanto effettua un’operazione di compravendita come privato consumatore. La procedura prevede che l’acquirente riceva la fattura intracomunitaria priva dell’indicazione dell’Iva. È suo obbligo integrare tale documento con l’Iva italia-

na e provvedere al relativo versamento, per poter ottenere l’immatricolazione del veicolo nel nostro Paese. Diversa è la fattispecie in cui venga acquistato un mezzo di trasporto usato (un veicolo che ha percorso più di 6 mila chilometri ed è stato immatricolato per la prima volta da più di sei mesi). In questo caso è necessario che sia il venditore sia l’acquirente siano soggetti passivi Iva. In questo caso l’acquirente riceve una fattura senza Iva che dovrà integrare con l’Iva ad aliquota ordinaria (articoli 46 e seguenti, D.L. 331/1993; C.M. 40/E/2003). A decorrere dal 3 dicembre 2007 è obbligatorio che all’atto dell'immatricolazione dell’auto venga dimostrato l’avvenuto pagamento dell’Iva, a mezzo di modello di versamento denominato “F24 – Iva immatricolazione UE”, riportante l’indicazione, per ciascun mezzo di trasporto, dei seguenti elementi: ▪ numero del telaio; ▪ ammontare dell’IVA versata. Il modello F24 dev'essere presentato in via telematica nel rispetto dei termini ordinari previsti per le liquidazioni periodiche ai fini Iva e comunque almeno nove giorni prima della richiesta di immatricolazione del veicolo. All’atto dell'immatricolazione, il Dipartimento dei trasporti terrestri (ex Motorizzazione civile) rilascia un apposito codice di immatricolazione. Inoltre, deve essere presentata una dichiarazione contenente il codice fiscale, la denominazione dell’acquirente, la partita Iva del cedente, il numero del telaio, la data e il prezzo di acquisto. Se invece l’acquirente è un soggetto privato, lo stesso sarà tenuto a presentare all’Agenzia delle entrate, entro il termine di trenta giorni dall’acquisto e comunque prima dell’immatricolazione, un’apposita comunicazione contenente i dati dei soggetti coinvolti nella transazione e il prezzo di acquisto del mezzo di trasporto. L’ufficio liquiderà l’imposta sul valore aggiunto e la riscuoterà. Dossier Auto&Fisco

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Appendice 2

DEDUCIBILITÀ DEI COSTI E DETRAIBILITÀ DELL’IVA: UN PROSPETTO DI RIEPILOGO NOLEGGIO A BREVE E A MEDIO/LUNGO TERMINE

ACQUISTO

USO ESCLUSIVO PER L’ATTIVITA’ DI IMPRESA O USO PUBBLICO

USO AZIENDALE

USO PROMISCUO DIPENDENTI

USO PROMISCUO AMMINISTRATORI

% DEDUCIBILITÀ IMPOSTE DIRETTE

% DETRAIBILITÀ IVA

% DEDUCIBILITÀ IMPOSTE DIRETTE

% DETRAIBILITÀ IVA

100%

100%

100%

100%

40%

NEL LIMITE DI

20%

NEL LIMITE DI

€ 18.075,99

70%

(SENZA LIMITI)

40%

USO DI ARTISTI E PROFESSIONISTI

16

€ 3.615,20

70%

(SENZA LIMITI)

100%

100%

NEI LIMITI DEL FRINGE BENEFIT, PER LA PARTE ECCEDENTE 20% NEL LIMITE DI

NEI LIMITI DEL FRINGE BENEFIT, PER LA PARTE ECCEDENTE 20% NEL LIMITE DI

40%

€ 18.075,99

USO AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

20%

80%

NEL LIMITE DI

€ 25.822,84 20%

NEL LIMITE DI

€ 18.075,99

Dossier Auto&Fisco

40%

40%

40%

€ 3,615,20

100%

40%

80%

NEL LIMITE DI

€ 3.615,20

20%

NEL LIMITE DI

€ 3.615,20

100%

40%


ALTRE SPESE (ES. ASSICURAZIONE, BOLLO, CARBURANTE ECC.)

LEASING % DEDUCIBILITÀ IMPOSTE DIRETTE

% DETRAIBILITÀ IVA

% DEDUCIBILITÀ IMPOSTE DIRETTE

% DETRAIBILITÀ IVA

100%

100%

100%

100%

40%

20%

40%

40%

70%

40%

20%

DEI CANONI PROPORZIONATI AL LIMITE DI

€ 18.075,99 70%

(SENZA LIMITI)

100% NEI LIMITI DEL FRINGE BENEFIT, PER LA PARTE ECCEDENTE 20% DEI CANONI PROPORZIONATI AL LIMITE DI

100%

40%

€ 18.075,99

NEI LIMITI DEL FRINGE BENEFIT, PER LA PARTE ECCEDENTE 20%

40%

80%

DEI CANONI PROPORZIONATI AL LIMITE DI

100%

80%

100%

40%

20%

40%

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DEI CANONI PROPORZIONATI AL LIMITE DI

€ 18.075,99 Dossier Auto&Fisco

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