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Sicurezza sui luoghi di lavoro: prevenzione e formazione

La locuzione “sicurezza sul lavoro” si riferisce all’insieme di tutte le azioni, interne ed esterne all’azienda, finalizzate a garantire l’incolumità dei lavoratori e la salubrità dell’ambiente di lavoro. Obiettivo dell’attuale assetto normativo è quello di operare un giusto bilanciamento tra la tutela dei lavoratori e la semplificazione degli adempimenti burocratici per le aziende soggetti tipicamente integrati nella struttura aziendale si affiancano anche figure dotate di specifiche competenze tecnico-funzionali e incaricate di dare sostegno ai primi nell’adempimento degli obblighi posti a carico dell’azienda.

I n generale, obiettivo dell’attuale assetto normativo è quello di operare un giusto bilanciamento tra la tutela dei lavoratori e l’esigenza di semplificare gli adempimenti burocratici per le aziende.

L E FIGURE DI GARANZIA

L a normativa prevede, anzitutto, diverse figure di garanzia: il datore di lavoro, il dirigente (soggetto che attua le direttive del datore di lavoro), il preposto (soggetto che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute) e, non ultimo, il lavoratore (nell’attuale impianto normativo, infatti, il lavoratore non è soltanto destinatario delle tutele, ma ha precise responsabilità e riveste un ruolo attivo, partecipando direttamente o tramite i propri rappresentanti alla realizzazione del sistema di sicurezza aziendale).

La locuzione “sicurezza sul lavoro” si riferisce all’insieme di tutte le azioni, interne ed esterne all’azienda, finalizzate a garantire l’incolumità dei lavoratori e la salubrità dell’ambiente di lavoro.

L a normativa di riferimento è contenuta nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi lavoro) e nelle sue successive modifiche, fino al recente Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2021, n. 215).

L e norme prevedono l’adozione, da parte dell’imprenditore, di un modello di gestione dei rischi, nel quale a

O ltre a coloro che fanno parte tradizionalmente della struttura aziendale, il Decreto Legislativo n. 81/2008, individua ulteriori soggetti chiamati - in tema di prevenzione e sicurezza – a svolgere compiti di natura tecnica e a fornire consulenza (Servizio di prevenzione e Protezione e medico competente) oppure a rivestire funzioni di natura consultiva e partecipativa (Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza) o, ancora, assegnatari di compiti di intervento in situazione di pericolo (Addetti alla gestione delle emergenze).

L A VALUTAZIONE DEI RISCHI

L a valutazione dei rischi deve considerare tutte le ipotesi in cui la sicurezza e la salute dei lavoratori sono in gioco, comprese quelle riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (tra cui quelli connessi alle differenze di genere, all’età, ecc.), nonché gli scenari connessi alle specifiche attività e caratteristiche della prestazione di lavoro oggetto del contratto fra azienda e dipendenti. Tale attività di analisi dovrà t erminare con la redazione di un documento specificamente dedicato alla valutazione dei rischi (DVR, Documento di Valutazione dei Rischi). S olo un’attenta valutazione dei rischi consentirà di identificare la c.d. “azione preventiva”: ovvero il complesso di misure idonee a eliminare i rischi alla radice o, se ciò non risultasse possibile, almeno a contenerli a un livello sufficiente per non compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori.

L A FORMAZIONE

U n altro cardine dell’impianto normativo delineato dalle norme in esame è rappresentato dalla formazione e informazione dei vari “soggetti della prevenzione”. L’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 pone in capo al datore di lavoro precisi obblighi di formazione in materia di sicurezza, ispirati marcatamente a un’esigenza di effettività della formazione stessa in chiave prevenzionistica.

S olo attraverso la formazione si realizza un processo educativo in grado di trasferire competenze e procedure utili allo svolgimento in sicurezza dei compiti assegnati a ciascuno nell’ambito dell’organizzazione aziendale. u

I nostri esperti

Lo Studio Legale Gealex – Guardamagna e associati (www.gealex.eu), che cura questa rubrica, è uno studio legale presente in tutta Italia e un network di studi legali affermati in tutto il mondo. Con sede a Milano (Italia), è uno studio di prima scelta per i clienti che cercano consulenti legali con una vasta esperienza e competenza in pratiche multidisciplinari, come il diritto commerciale e societario, il contenzioso civile, l’M&A, il diritto del lavoro, la proprietà intellettuale, il real estate, il recupero crediti, i rapporti bancari e, persino, il diritto dello sport. Gli autori dell’approfondimento sono il partner Alessandro Facchino (afacchino@gealex.eu), direttore del Dipartimento di Diritto del Lavoro di Gealex –Guardmagna e associati, e il collega di studio, avvocato Enzo Cardone.

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