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Campeggio in quota

REGOLE E SUGGERIMENTI

Una questione sulla quale c’è poca chiarezza è quella riguardante il campeggio libero e se esso sia permesso o vietato: facciamo un po’ di chiarezza a riguardo.

Sul versante italiano ogni singola regione ha il potere legislativo in materia, ci riferiremo pertanto alla legge regionale della Valle d’Aosta. La legge che regolamenta i complessi ricettivi all’aperto e norme in materia di turismo itinerante è la Legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 di cui, in particolare, ci interessa l’articolo 19: Attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda. 1. Possono essere autorizzati, per un periodo massimo di quarantotto ore, gli attendamenti occasionali organizzati da enti o associazioni senza finalità di lucro per la realizzazione degli scopi sociali, in località non servite da complessi ricettivi all’aperto e comunque site a distanza non inferiore a metri 500 dal più vicino complesso attivo. 2. Possono essere altresì autorizzati, per un periodo massimo di sessanta giorni, i campeggi mobili in tenda organizzati, esclusivamente a favore di propri associati, da enti o associazioni senza fini di lucro per la realizzazione degli scopi sociali e siti in aree, pubbliche o private, nelle quali siano assicurati, oltre che un comodo accesso per gli automezzi, i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della salute pubblica. 3. Il Sindaco autorizza gli attendamenti occasionali e i campeggi mobili di cui ai commi 1 e 2, sentita la struttura regionale competente in materia di vincolo idrogeologico, nonché l’autorità sanitaria locale circa la salubrità dell’area prescelta. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai bivacchi alpinistici in tende, realizzati a quote superiori a metri 2.500 slm.

E il seguente Art. 20: Divieti 1. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 19, è vietata ogni forma di sosta o di soggiorno in tenda, anche per periodi inferiori alle ventiquattro ore.

Mentre l’Art. 21: Sanzioni 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2, e 20 comporta, a carico dei contravventori, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 300 a euro 1.700.

Ne traiamo in conclusione che sotto i 2500 metri di altitudine è vietata ogni forma di bivacco notturno mentre al di sopra di questa quota l’unico vincolo formale è la presenza o meno di una proprietà privata.

Per quanto riguarda invece la Francia si fa riferimento alla legge N°102/92 in cui si attesta che: Art 2. il campeggio e lo stazionamento di camper sono strettamente interdetti su tutto il territorio comunale; Art 3. in deroga all’Art. 2, il bivacco in quota è consentito dal calare al sorgere del sole.

Cosa si desume da questi testi di legge? Sul versante italiano del massiccio vale quanto scritto sopra; per la parte francese invece, nello specifico di questa guida nella zona dei Satelliti del Mont Blanc du Tacul, il bivacco alpinistico in tenda è consentito purchè la tenda venga montata la sera al calare del sole e smontata la mattina. Spesso tuttavia questa regola non viene rispettata e le tende vengono lasciate montate per più giorni sul ghiacciaio sotto i satelliti: in linea di massima non sarebbe legale, ma in questa particolare zona questa pratica viene ad oggi ben tollerata dalle autorità.

In ogni caso le regole che soprattutto valgono sono quelle del buonsenso: è sempre una buona pratica evitare di lasciare tracce quali escrementi, rifiuti o avanzi di cibo sul ghiacciaio; avere massimo rispetto delle persone evitando di montare la tenda sulle tracce che portano alle pareti o in posti di forte passaggio è un’attenzione che spesso viene apprezzata; prestare la massima attenzione al luogo in cui viene montata la propria tenda e alle dinamiche che possono interessarlo, vi permetterà di dormire sonni sereni e tranquilli senza correre il rischio di finire in qualche crepaccio o che vi arrivino sassi in testa durante la notte.

FONTI

Per il versante italiano, sito ufficiale del comune di Courmayeur: www.comune.courmayeur.ao.it/ Per il versante francese: www.chamoniarde.com/montagne/conditions-montagne#

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