Rivista Rifiuti Numero 185 - Speciale SISTRI

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RIFIUTI

giugno 2011 mensile

n. 185 (06/11) Euro 18,00

Registrazione Tribunale di Milano n. 451 del 22 agosto 1994. Poste italiane spa – Spedizione in abbonamento postale – Dl 353/2003 (conv. in legge 46/2004) articolo 1, comma 1, DCB Milano

bollettino di informazione normativa Speciale Sistri Le norme, i comunicati, i commenti Le novità su: tempi di avvio del sistema, soggetti, adempimenti, responsabilità, sanzioni L’intervento Registri, formulari, Mud e Sistri: i termini e i soggetti obbligati alla luce del nuovo sistema

pag. 4

di Paola Ficco

Sistri: le sanzioni dopo il Testo unico e la proroga del 26 aprile

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di Pasquale Fimiani

Sistri: il Testo unico è in vigore dall’11 maggio 2011

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di Alessandro Geremei e Lavinia Basso

La responsabilità del produttore di rifiuti tra Sistri, registri e formulari

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di Federico Peres

Sistri, la responsabilità del delegato. Un’analisi della norma e della prassi

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di Gabriele Taddia

Finestra SISTRI

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Legislazione norme nazionali Sistri: tutte le proroghe disposte dai decreti precedenti il Dm 26 maggio 2011

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a cura di Alessandro Geremei

Sistri: stralcio di tutte le norme primarie di riferimento

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a cura di Alessandro Geremei Sistri, il Testo unico abroga i cinque decreti precedenti

Decreto 18 febbraio 2011, n. 52

Sistri, per la piena operatività si parte a contingenti frazionati

Decreto 26 maggio 2011

Edizioni Ambiente

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SiStri: ancora una volta è proroga. Era nella realtà delle cose, era nell’aria, era ovvio. Perché il sistema di tracciabilità deve fare i conti con la realtà, quel‑ la vera e non vagheggiando solo di imprese cattive e crimi‑ nose che rifiutano il Sistri con ciò dissimulando un funzio‑ namento a scartamento ridotto e non a prova di intrusione. La realtà, invece, è diversa: è quella di un’Italia di impre‑ se (piccole, medie e grandi), divorate dalla morsa delle tas‑ se, dai folli costi energetici, dai cantieri chiusi, dalla ricerca ferma al palo, dal risparmio paralizzato, da una giustizia ci‑ vile lentissima che uccide il recupero dei crediti e lo pena‑ lizza con imponenti costi aggiuntivi, da un ricorso al credi‑ to troppo difficile. La realtà è quella di un’Italia dove attraversare con il treno la dorsale appenninica è ancora una sfida ardua e penosa. Questa è oggi l’Italia, l’Italia “frenata” dove è difficile pen‑ sare a domani, dove quello che è facile altrove, qui diven‑ ta meno facile; dove quello che è difficile altrove, qui diven‑ ta più difficile. È per questo che il Sistri viene vissuto con tanta indifferenza, perché fino ad oggi ha offerto solo disagio e pagamenti. Come il più classico dei tiranni. Nessuno nega il “merito” dell’ope‑ razione (ci mancherebbe), ma tutti negano il “metodo”. Era il febbraio nel 2010 quando dinanzi alla Commissio‑ ne Ambiente del Senato si sostenne la necessità di una spe‑ rimentazione condivisa e consapevole di almeno un an‑ no. Questa affermazione valse a chi la fece (la sottoscritta) i “rimproveri” del Ministero dell’Ambiente. È passato molto più di un anno, la sperimentazione non è stata fatta (a par‑ te una simulazione con pochi “eletti” e un deludente “click day”) e il risultato è che, alla fine, il Sistri lo vogliono solo le software houses: nuovi sistemi e fatturati al rialzo. Sperimentare vuol dire confrontarsi, sbagliare, ricomincia‑ re, migliorare. Non vuol dire tenere in ostaggio il paese con il “celodurismo” nazionale, facendo finta di adoperarsi, ma mantenendo nel proprio intimo la ferma convinzione della imposizione dura e cattiva data dalla Gazzetta ufficiale che costringe a pietire o a insorgere. Proprio sul Sistri, poi? Cioè

su quello che potrebbe essere davvero un sistema per garan‑ tire la legalità e la trasparenza nel difficile mondo della ge‑ stione dei rifiuti. È sempre tutto lì, nel divario tra paese reale e paese virtua‑ le, che annegano le intelligenze, le buone intenzioni, la vo‑ glia di continuare. Intanto, le sanzioni per registri e formu‑ lari non ci sono più. Ma questo non sembra essere un pro‑ blema anche per chi fa della battaglia sulla legalità e la tra‑ sparenza la propria “mission” istituzionale. Sarebbe stato così difficile “prendersi per mano” e capire tutti insieme? Le soluzioni preconfezionate non servono; per risolvere i problemi è necessario conoscerli e tutti questi me‑ si, tutte queste proroghe, tutte queste modifiche hanno reso fin troppo evidente che il Sistri non conosce i problemi, per‑ ché non se ne è fatto carico da subito. Quando lo ha fatto era già tardi, disaffezione e spavento avevano già diffuso il seme della discordia: la diffidenza che nasce dalla mancata cono‑ scenza dell’altro. Il conoscere non nasce dalla minuziosa lettura di manua‑ li operativi e guide utente messi (sempre diversi) “online” e calati dall’alto. Il conoscere è, soprattutto, metodo di indagine, capacità co‑ gnitiva da declinare nel rispetto di quello che si vuole impa‑ rare o perfezionare, affermazione di compiutezza e impegno della volontà. Ma è avvenuto tutt’altro e si è scomodato sempre e solo Sua Maestà la Paura, agitando sanzioni e divise (anche sotto il profilo mediatico e quindi di immagine data all’esterno: l’annuncio della proroga viene fornito da www.sistri.it con il Ministro Prestigiacomo sorridente, fra due esponenti dei Ca‑ rabinieri. Perché non fra gli operatori del settore o le Orga‑ nizzazioni di categoria?) Il Sistri ha fatto finta di condividere i problemi usando la re‑ te internet. Ma non ha capito che ogni vera riforma ha biso‑ gno della intelligenza e della esperienza di tutti e non di un arcaico “padre padrone”, sordo al più banale buon senso. Paola Ficco


Premessa

L’intervento

RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 185 (06/11)

Registri, formulari, Mud e Sistri: i termini e i soggetti obbligati alla luce del nuovo sistema di Paola Ficco

La stesura del presente elaborato sconta la difficoltà di muoversi tra passato, presente e futuro. Tuttavia, si è ritenuto oltremodo utile farlo, perché questo numero della Rivista ha l’ambizione di rimanere nel tempo, come utile “va‑ demecum” per le imprese e la P.a. che dovranno convivere con il Si‑ stri e con tutto quello che tale sistema si porta dietro, sempre rima‑ nendo a cavallo di termini iniziali di operatività mai certi, di sanzio‑ ni dimenticate, future e pregresse, di nuovi attori e di futuri scenari.

L’importanza dell’articolo 16, comma 2, Dlgs 205/2010

La direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti è stata trasposta nell’ordinamen‑ to giuridico italiano mediante il Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205 (en‑ trato in vigore il 25 dicembre 2010) (1). Il nuovo decreto apporta si‑ gnificative modifiche al sistema di gestione dei rifiuti in generale (ma non incide sulle bonifiche); tuttavia, poiché opera con la tecni‑ ca legislativa della novella, il riferimento normativo rimane conso‑ lidato al testo del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152. Restano salvi l’articolo 16, comma 2 e l’articolo 39, Dlgs 205/2010 che invece, conservano autonoma dignità. L’articolo 16, comma 1, Dlgs 205/2010 modifica profondamente gli articoli 188, 189, 190 e 193 del “Codice ambientale” e aggiunge ad esso gli articoli 188‑bis e 188‑ter. Tuttavia, tali nuovi articoli (riformulati e introdotti ex novo) non sono entrati in vigore il 25 dicembre 2010 (cioè quando è entrato in vigore il Dlgs 205/2010 e tutto il nuovo testo del “Codice ambienta‑ le” come dal primo introdotto). Infatti, l’articolo 16, comma 2, Dlgs 205/2010 ha previsto che “Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’arti‑ colo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pub‑ blicato nel So alla Gazzetta ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni.”. In virtù di tale norma, dunque, l’entrata in vigore di una serie di importanti disposizioni è stata differita nel tempo, e precisamen‑ te al giorno successivo alla piena operatività del Sistri. Lo schema è il seguente:

articolo 16, comma 2, Dlgs 205/2010

– articolo 188 (Responsabilità) – articolo 188‑bis (Tracciabilità) – articolo 188‑ter (Sistri) – articolo 189 (Catasto) – articolo 190 (Registri carico/scarico) – articolo 193 (Formulario e trasporto)

Il nuovo Dm 26 maggio 2011, recante l’ultima proroga Sistri, prevede partenze scaglionate (si veda oltre). Pertanto, dal 1° settembre 2011, inizierà la graduale entrata in vigore delle norme su riportate per le varie categorie di soggetti che gradualmente implementeranno la definitiva operatività del Sistri. Pertanto, fino a quando non sarà obbligatoria la tenuta esclusiva del Sistri per le singole categorie, si continueranno ad usare le “vec‑ 4

(1) In questa Rivista, gennaio‑febbraio 2011, n. 180‑181.


Quindi, ad esempio, il trasportatore (che è sicuramente anche de‑ tentore dei rifiuti) non può compilare, datare e firmare il formula‑ rio. Questo anche se nel Dm 145/1998, all’articolo 2, si legge che “Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello ri‑ portato negli allegati A e B, dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto.”. Tale norma, in‑ fatti, è in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 193, comma 2, Dlgs 152/2006, oggi ancora vigente. Nella gerarchia delle fonti, il Dm (fonte secondaria) riveste un rango inferiore al Dlgs (fonte pri‑ maria) e laddove disponga in modo diverso rispetto ad un norma superiore, si ha per non apposta. Del resto, lo stesso Sistri conferma che tutto “nasce” dal produttore, limitandosi il trasportatore ad eseguire quanto richiesto dal produt‑ tore (o dal detentore, nei casi sopra evidenziati a titolo di esempio).

Il nodo delle sanzioni

È noto che l’articolo 39, comma 1, Dlgs 205/2010 stabilisce che le sanzioni relative al Sistri si applicano a partire dal giorno in cui ta‑ le Sistri diventerà pienamente operativo (con il definitivo abbando‑ no di registri e formulari ed esclusivo utilizzo del Sistri medesimo). Ora tale disposizione è da leggersi con riferimento alle singole cate‑ gorie di enti e imprese che gradualmente entreranno nel Sistri, in virtù del Dm 26 maggio 2011. Quindi, graduale sarà l’ingresso de‑ finitivo nel Sistri e graduale sarà l’applicazione delle sanzioni. Tut‑ tavia, il Ministero dell’Ambiente si è impegnato a individuare san‑ zioni più lievi per il primo semestre di applicazione del Sistri. Tuttavia, anche se i vecchi obblighi di registri e formulari, in vir‑ tù del sopra citato articolo 16, comma 2, Dlgs 205/2010, restano vi‑ genti fino alla piena operatività del Sistri, lo stesso non può dirsi per le sanzioni relative a registri e formulari. Infatti, l’articolo 258, commi 2 e 4 (che, rispettivamente, le prevedevano), sono stati ri‑ formulati e non le contemplano più. Le sanzioni oggi vigenti sono declinate dai nuovi commi 2 e 4, ar‑ ticolo 258, Dlgs 152/2006 per i futuri soggetti che (a Sistri piena‑ mente operativo) dovranno usare registri e formulari, in quanto non obbligati a Sistri. Quindi, dal 25 al 31 dicembre 2010, si è avuto che • le vecchie sanzioni in materia di registri e formulari non sono più previste (essendo state ristrette, per effetto della modifica dell’articolo 258, Dlgs 152/2006, a soggetti diversi, cioè a quelli che non sono te‑ nuti ad aderire al Sistri e che non lo hanno fatto volontariamente); • le nuove sanzioni in materia di Sistri non sono operative. Un vero e proprio disallineamento temporale.

Appare, infatti, evidente, che l’effetto del Dm 22 dicembre 2010 è stato di avere confermato per cinque mesi (fino al 31 maggio 2011) l’obbligo dei soggetti diversi da quelli di cui al riformulato artico‑ lo 258 (soggetti Sistri) di rispettare in via transitoria le regole in te‑ ma di formulari o registri e di avere svincolato per questi cinque mesi tali soggetti dalle sanzioni precedentemente previste per re‑ gistro e formulario. Lo stesso dicasi per il nuovo Dm di proroga 26 maggio 2011. Con riguardo alle sanzioni amministrative per i fatti commessi pri‑ ma del 25 dicembre 2010, il problema non si pone “perché (Cass. civ., Sez. I, n. 24060/2004 e Sez. I, n. 14828/2006) l’operativi‑ tà dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analo‑ gia, risultante dall’articolo 1, legge 24 novembre 1981, n. 689, comporta l’assoggettamento della condotta considerata alla leg‑ ge del tempo in cui tale condotta abbia a verificarsi, con con‑ seguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favore‑ vole e dei diversi principi di cui all’articolo 2, commi secondo e terzo, C.p., anche nel caso in cui la condotta, originariamen‑ te qualificata come illecito amministrativo, sia stata poi sanzio‑ nata come illecito penale per essere successivamente assoggetta‑ ta nuovamente a sanzione amministrativa; ipotesi, questa, nel‑ la quale non può trovare applicazione neanche la più favore‑ vole disciplina in tema di prescrizione dell’illecito penale” (2). Con riguardo alle sanzioni penali, si pone, invece, un problema di “abolitio criminis”. Al riguardo, si fa riferimento al generale princi‑ pio di retroattività della legge penale più favorevole, previsto dall’ar‑ ticolo 2, comma 3, C.p., “da intendersi nel senso che la disciplina relativa alla successione delle leggi penali “si applica qualora la disposizione richiamata da una “norma penale in bianco” sia modificata o abrogata, ovvero nell’ipotesi in cui venga modifi‑ cata una norma “definitoria” (cioè una disposizione attraverso la quale il legislatore chiarisce il significato di termini usati in una o più disposizioni incriminarci, concorrendo a individua‑ re il contenuto del precetto penale) oppure, infine, nel caso in cui una disposizione legislativa commini una sanzione pena‑ le per la violazione di un precetto contenuto in un’altra disposi‑ zione legislativa, che venga abrogata in tutto o in parte” (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 4296 del 2003) (3). Tuttavia, la questione relativa alle sanzioni penali si pone esclusi‑ vamente per il formulario per il trasporto di rifiuti pericolosi man‑ cante o incompleto: fino al 24 dicembre 2010 questa condotta era punita con la pena di cui all’articolo 483 C.p.; dal 25 dicembre 2010 non è stata più prevista dalla legge come reato.

RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 185 (06/11)

Pertanto, fino a quando il Sistri non sarà pienamente operativo, cioè fino a quando non si sarà obbligati a rinunciare ai registri e ai formulari in favore dell’uso esclusivo del Sistri medesimo, le regole pregresse di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193, resteranno piena‑ mente efficaci, anche con riferimento ai soggetti obbligati.

Dal 1° gennaio 2011 fino alla piena operatività del Sistri, stante l’emanazione del Dm 22 dicembre 2010 (ora sussunto e conferma‑ to dal Dm 52/2011, cd. “Testo unico Sistri”) che ha differito dal 31 dicembre 2010 al 31 maggio 2011 e del nuovo Dm 26 maggio 2011 che stabilisce il completamento di tutte le partenze in un arco tem‑ porale che va dal 1° settembre 2011 al 2 gennaio 2012, il termine per l’entrata a regime del Sistri, la situazione di disallineamento temporale ha continuato a prodursi.

L’intervento Registri Formulari Mud Sistri

chie” regole per registri e formulari. A cominciare dall’obbligo per il produttore di compilare, datare e firmare il formulario. In alter‑ nativa, può farlo il detentore ma, ovviamente, solo nel caso in cui produttore sia ignoto (es. rifiuti abbandonati) o nel caso in cui il ciclo dei rifiuti ricominci (es. centri di stoccaggio intermedio).

Il disallineamento temporale evidenziato tra l’entrata in vigore del‑ la modifica dell’articolo 258, Dlgs 152/2006 e l’applicazione delle nuove sanzioni in materia di Sistri, preclude ogni possibile ragio‑ namento sulla continuità normativa tra i due testi.

(2) P. Fimiani “Tracciabilità dei rifiuti. Le modifiche al sistema sanzionatorio”, in questa Rivista, gennaio‑febbraio 2011, n. 180‑181, p. 63. (3) P. Fimiani, ibidem

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Premessa

Com’è noto, il sistema sanzionatorio in tema di Sistri è stato intro‑ dotto dal Dlgs n. 205 del 2010 con l’aggiunta nel Codice ambientale degli articoli 260‑bis e 260‑ter (articolo 36) e con speciali previsioni per la fase transitoria (articolo 39, comma 2) (1).

L’intervento

Sistri: le sanzioni dopo il Testo unico e la proroga del 26 aprile RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 185 (06/11)

di Pasquale Fimiani Giudice presso la Corte di Cassazione

Il Dm 52/2011 non ha direttamente inciso – né poteva farlo in quanto atto privo di forza di legge – sul quadro sanzionatorio, poi‑ ché la natura prevalentemente compilativa del provvedimento ha avuto soltanto l’effetto di modificare i termini normativi di rife‑ rimento, nel passaggio dall’articolato del Dm 17 dicembre 2009 a quello del Dm 18 febbraio 2011, n. 52. Solo per quanto riguarda il versamento del contributo annuale si re‑ gistra una novità, in considerazione del passaggio dalla data del 31 gennaio (articolo 4, comma 3, Dm 17 dicembre 2009) a quella del 30 aprile (articolo 7, Dm 52/2011) quale termine entro cui il versa‑ mento stesso va effettuato. Si pone la questione se tale spostamento abbia effetto, sotto il profi‑ lo sostanziale e sanzionatorio, anche per l’anno 2011 (su tale argo‑ mento si rinvia all’ultimo paragrafo).

Quadro generale delle sanzioni amministrative in tema di Sistri e nuove norme di riferimento

Le sanzioni amministrative in tema di Sistri sono previste dai primi cinque commi dell’articolo 260‑bis. I primi due commi prevedono sanzioni relative all’iscrizione al si‑ stema e al pagamento del relativo contributo: “1. I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all’articolo 188‑bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicen‑ to euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti peri‑ colosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al sistema di con‑ trollo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all’articolo 188‑bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione am‑ ministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindi‑ cimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si appli‑ ca una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimi‑ lacinquecento euro a novantatremila euro. All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei ca‑ si di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.”. Il Dm 18 febbraio 2011, n. 52 disciplina l’iscrizione al Sistri agli articoli da 3 a 6 ed il versamento del contributo all’articolo 7. I commi 3 e 4 dell’articolo 260‑bis prevedono una serie di sanzioni relative alla gestione e funzionamento del sistema: “3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda Sistri – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le pro‑ cedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di con‑ trollo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema

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(1) Per un quadro approfondito si rin‑ via al nostro “Tracciabilità dei rifiu‑ ti: le modifiche al sistema sanziona‑

torio”, in questa Rivista, gennaio‑feb‑ braio 2011, n. 180‑181, p. 63 ss.


Il comma 5 dell’articolo 260‑bis, Codice ambientale, contiene una tipica norma di chiusura: “Al di fuori di quanto previsto nei commi che precedono, i soggetti che si rendono inadempien‑ ti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Si‑ stri) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicen‑ to ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti perico‑ losi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila”. Tale norma si applica in tutti i casi in cui non sono previste san‑ zioni specifiche per la violazione delle regole Sistri fissate dal Dm 17 dicembre 2009 e successive modificazioni, quali, ad esempio le seguenti previsioni: • “in caso di variazione dei dati identificativi dell’impresa co‑ municati in sede di iscrizione, i soggetti delegati all’utilizzo del dispositivo Usb provvedono, successivamente all’iscrizione della variazione presso il Registro delle imprese, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo all’apposita area del portale del sistema Sistri” (articolo 3, com‑ ma 9, Dm 17 dicembre 2009 ed ora articolo 21, comma 3, Dm 18 febbraio 2011, n. 52);

Rientra, poi, nell’ambito di applicabilità del comma 5 dell’artico‑ lo 260‑bis, Codice ambientale, anche la violazione dell’articolo 12, comma 1, del Dm 17 dicembre 2009, confermato dall’articolo 28 del Dm 18 febbraio 2011, n. 52, nella parte in cui, a seguito della modifica da parte del Dm 22 dicembre 2010, prevede: “Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all’an‑ no 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle in‑ formazioni relative all’anno 2011 i produttori iniziali di rifiu‑ ti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla leg‑ ge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al Sistri compilando l’apposita scheda le seguenti informazioni, sulla base dei da‑ ti inseriti nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul regi‑ stro, suddiviso per codice Cer; b) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni; articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupe‑ ro e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei ri‑ fiuti effettuate; d) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale che risulta in giacenza”.

I reati in materia di Sistri e le nuove norme di riferimento

I commi 6 e 7 dell’articolo 260‑bis, riproducendo il comma 4 dell’articolo 258 in tema di formulario, sanzionano la mancanza o la falsità della scheda Sistri ed i relativi falsi, anche del certificato. Il comma 6 prevede il reato di falso in certificazione finalizzato all’inserimento dei relativi dati nel Sistri: “6. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del siste‑ ma di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false in‑ dicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristi‑ che chimico‑fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato fal‑ so nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti”. I commi 7 e 9 prevedono i reati riferiti alla fase del trasporto: “7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri – Area Movi‑ mentazione e, ove necessario sulla base della normativa vi‑ gente, con la copia del certificato analitico che identifica le ca‑ ratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrati‑ va pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiu‑

RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 185 (06/11)

Sulla compilazione del registro cronologico e/o della scheda Sistri – Area Movimentazione, e sui tempi, procedure e modalità di inserimento delle informazioni, il Dm 18 febbraio 2011, n. 52 conferma le regole pregresse (articoli 11 e seguenti).

• “eventuali variazioni delle persone fisiche individuate qua‑ li delegati per le procedure di cui al presente decreto devono essere comunicate dall’impresa al Sistri, che emette un nuo‑ vo certificato elettronico” (articolo 3, comma 10, Dm 17 dicem‑ bre 2009 ed ora articolo 21, comma 4, Dm 18 febbraio 2011, n. 52); • “al fine di consentire la consultazione del registro cronolo‑ gico e delle singole schede di movimentazione, i dispositivi Usb sono tenuti presso l’unità o la sede dell’impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque mo‑ mento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta” (artico‑ lo 3, comma 11, Dm 17 dicembre 2009 ed ora articolo 9, comma 2, Dm 18 febbraio 2011, n. 52).

L’intervento Sanzioni Sistri

informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da due‑ milaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferio‑ re a quindici dipendenti,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il nu‑ mero di unità lavorative è calcolato con riferimento al nume‑ ro di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagio‑ nali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai pre‑ detti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ul‑ timo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei ri‑ fiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da eu‑ ro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. 4. Qualora le condotte di cui al comma che precede siano rife‑ ribili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrati‑ va pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro no‑ vantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivesti‑ ta dal soggetto cui l’infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di im‑ prese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemila‑ settanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti peri‑ colosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avvie‑ ne nelle modalità di cui al precedente comma 3. Se le indica‑ zioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento”.

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Cos’è il Sistri?

L’intervento

Sistri: il Testo unico è in vigore dall’11 maggio 2011 RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 185 (06/11)

di Alessandro Geremei e Lavinia Basso Redazione normativa Reteambiente

Il nuovo sistema di controllo “informatico” della tracciabilità dei rifiuti denominato “Sistri”, è stato istituito dal MinAmbiente al‑ la fine del 2009 al fine di sostituire il sistema di controllo “carta‑ ceo” della gestione dei rifiuti basato su formulari di trasporto, regi‑ stri di carico e scarico e Modello unico ambientale (Mud), utilizza‑ to in Italia a partire dal 1997, con il duplice obiettivo di rendere più costante e aggiornato il controllo sui flussi dei rifiuti speciali (e dei rifiuti urbani campani), e di semplificare al contempo le procedu‑ re per le imprese coinvolte nella gestione dei rifiuti. Oltre ad accentrare tutte le informazioni in un sistema di memo‑ rizzazione telematico, al quale ogni operatore della filiera deve fare riferimento per la comunicazione delle quantità e delle qualità dei rifiuti gestiti, il Sistri punta – ed è questa la seconda grande novità del nuovo sistema – a “tracciare” il trasporto dei rifiuti. Sebbene l’avvio dell’operatività del Sistri sia scattato il 1° ottobre 2010 (il termine originario fissato dal MinAmbiente era il 13 luglio 2010, poi prorogato dal Dm 9 luglio 2010), non è ancora scattata la data a partire dalla quale il nuovo sistema di controllo informatico sostituirà – con poche residuali eccezioni – l’attuale sistema carta‑ ceo di gestione dei rifiuti basato su formulari di trasporto e registro di carico, attualmente fissata al 1° settembre 2011 per una serie di soggetti (si veda al riguardo P. Ficco a pag. 4). “Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui al comma 2, lettera a), non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 193” (articolo 188‑bis, Dlgs 152/2006, comma 3, pri‑ mo periodo)

Fino ai nuovi termini di effettiva operatività continuerà difatti a re‑ gnare sulla gestione nazionale dei rifiuti il cd. “sistema binario”, in base al quale i soggetti coinvolti nel Sistri devono transitoriamen‑ te continuare a rispettare gli adempimenti stabiliti dagli articoli 190 (registri) e 193 (formulari) del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (nel dise‑ gno originario del Ministero, il periodo transitorio di adattamen‑ to al nuovo sistema di controllo sarebbe dovuto durare un mese). Il “sistema binario” pone inoltre a carico dei produttori iniziali di rifiuti e delle imprese e degli enti che effettuano operazioni di re‑ cupero e di smaltimento, che erano tenuti alla presentazione del Mud (legge 70/1994), un obbligo di comunicare al Sistri le se‑ guenti informazioni relative al periodo 1° gennaio 2011 – 31 mag‑ gio 2011, entro il 31 dicembre 2011 (cd. “Mudino”): – quantitativo totale di rifiuti annotati sul registro di carico, sud‑ diviso per Cer; – per ciascun Cer, il quantitativo totale annotato in scarico sul re‑ gistro, con relative destinazioni; – per le imprese di recupero e smaltimento, le operazioni di gestio‑ ne dei rifiuti effettuate; – per ciascun Cer, il quantitativo totale in giacenza.

Le principali regole del Sistri

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Sulla Gazzetta ufficiale del 26 aprile 2011 è stato pubblicato il Dm 18 febbraio 2011, n. 52, nuovo regolamento di riferimento per l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), la cui entrata in vigore è avvenuta l’11 maggio 2011. Ribattezzato “Testo unico Sistri” dallo stesso Ministero dell’Am‑ biente, il provvedimento arriva a meno di un anno e mezzo dal Dm di originaria istituzione del nuovo sistema di controllo (Dm 17 dicembre 2009), poi modificato, integrato e prorogato dallo stesso Dicastero in ben quattro differenti occasioni (Dm 15 febbraio 2010,


Soggetti coinvolti

Il Dlgs 152/2006 e il Dm 18 febbraio 2011, n. 52 stabiliscono un ob‑ bligo di iscrizione al Sistri per alcuni soggetti che va assolto prima

di dare avvio alle attività o comunque al verificarsi dei presupposti stabiliti dal Dm 52/2011. Per altri soggetti residuali è invece prevista una mera facoltà di iscrizione. Nel caso tali soggetti decidano di non aderire al Sistri, il Dlgs 152/2006 impone loro di continuare ad adempiere agli obbli‑ ghi stabiliti dallo stesso in materia di registri di carico e scarico e di formulari di identificazione dei rifiuti. Adesione facoltativa al Sistri

a) Imprese e enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quel‑ li di cui all’articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006 (cd. “trasporto in con‑ to proprio”). b) Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), Dlgs 152/2006 con più di 10 dipendenti; le imprese e gli enti di recupero o smaltimento di rifiu‑ ti che risultano produttori dei rifiuti di cui alla lettera g) citata sono tenu‑ ti ad iscriversi al Sistri anche come produttori indipendentemente dal nu‑ mero dei dipendenti. c) Imprese e enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti. d) Commercianti e intermediari di rifiuti. e) Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati. f) Imprese e enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo pro‑ fessionale (nel caso di trasporto navale, l’armatore o il noleggiatore o il raccomandatario marittimo delegato). g) Il terminalista concessionario e l’impresa portuale ai quali sono affida‑ ti i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo tra‑ sporto, nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti. h) I responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici pres‑ so le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti, in attesa del successivo trasporto, nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti. i) I Comuni e gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territo‑ rio della Regione Campania.

a) Imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’arti‑ colo 184, comma 3, lettere c) e d) del Dlgs 152/2006 che non hanno più di dieci dipendenti. b) Imprese e enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’arti‑ colo 184, comma 3, lettera g), Dlgs 152/2006, diversi dai soggetti già te‑ nuti ad aderire e cioé diversi dalle imprese e gli enti di recupero o smalti‑ mento che risultano produttori dei rifiuti di cui alla lettera g) in questione, obbligati ad iscriversi al Sistri anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti. c) Imprese e enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006. d) Imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 C.c. che producono rifiu‑ ti speciali non pericolosi. e) Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da at‑ tività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g).

Sono poi previste due ipotesi particolari: a) le Unità locali dei Comuni con meno di dieci dipendenti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro (On‑ lus), a prescindere dal numero degli abitanti sono esentate dall’ob‑ bligo di iscrizione. In tali casi, la trasmissione dei dati viene effet‑ tuata direttamente dal Comune o dall’Unità locale designata dallo stesso. Nel caso nessuna unità locale abbia più di dieci dipendenti, si iscrive comunque il Comune (la definizione di “unità locale” è la seguente: “l’impianto o l’insieme delle unità operative ubicato in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l’ente o l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche dalle qua‑ li sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la qua‑ le vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento”). b) per quanto riguarda gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano unica‑ mente operazioni autorizzate di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, si iscrivono al Sistri nella categoria centro raccol‑ ta/piattaforma e versano il contributo annuo previsto (500 euro) indipendentemente dalla quantità di rifiuti urbani gestiti.

Iscrizione al Sistri

Le modalità di iscrizione al Sistri sono descritte nell’allegato IA: a) online tramite l’apposito portale, www.sistri.it dove sono dispo‑ nibili i moduli di iscrizione; b) via fax (numero verde 800 05 08 63); c) telefonicamente (numero verde 800 00 38 36). Entro 48 ore dalla ricezione dei dati gli utenti riceveranno la co‑

municazione di avvenuta ricezione e l’indicazione del numero di pratica assegnato. A questo punto, una volta confrontati i dati comunicati con quel‑ li contenuti nel Registro delle imprese e nell’Albo nazionale gestori ambientali, il Sistri procederà alla personalizzazione dei dispositivi e alla loro consegna presso i siti di distribuzione (che possono essere la Cciaa territorialmente competente, la Sezione regionale o provincia‑ le dell’Albo gestori ambientali o l’Associazione imprenditoriale che ha sottoscritto apposita convenzione con la Cciaa) che a loro volta contatteranno gli operatori per la consegna definitiva dei dispositivi. Nel caso l’operatore abbia anche una o più unità locali, la conse‑ gna verrà effettuata presso la sede della Cciaa dove è ubicata cia‑ scuna unità locale. Gli operatori dovranno presentarsi all’appuntamento con la docu‑ mentazione indicata nell’allegato IA, tra cui la copia della ricevu‑ ta del pagamento del contributo di iscrizione e l’attestato di versa‑ mento dei diritti di segreteria per la Cciaa. Con Dm 17 giugno 2010 (pubblicato sulla Gu del 7 luglio 2010) il Ministero dello Sviluppo economico ha stabilito l’entità dei diritti di segreteria delle Cciaa: 16 euro per il primo dispositivo (per ogni unità locale) e 6 euro per i dispositivi aggiuntivi per la stes‑ sa unità locale.

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Adesione obbligatoria al Sistri

L’intervento Quadro di sintesi

Dm 9 luglio 2010, Dm 28 settembre 2010 e Dm 22 dicembre 2010). Si era quindi reso necessario un provvedimento di riordino della complessa disciplina, compito assolto dal Dm 52/2011.

Consegna dei dispositivi elettronici

Ai soggetti iscritti sono consegnati: a) un dispositivo elettronico per l’accesso dalla propria postazione al sistema informatico (dispositivo Usb), idoneo a con‑

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Premessa

L’intervento

di Federico Peres Professore a contratto di diritto dell’Ambiente Università di Padova

La disciplina comunitaria e quella nazionale a confronto

Secondo il Legislatore europeo, il produttore non può, di regola (come regola generale (1)), liberarsi dalle responsabilità connes‑ se alla corretta gestione dei suoi rifiuti se li ha conferiti per un me‑ ro trattamento preliminare. Resta però facoltà degli Stati membri precisare in quali casi la responsabilità permane per l’intera cate‑ na di trattamento e in quali casi essa può, invece, essere condivisa o delegata tra i diversi soggetti. Prima di esaminare la corrispon‑ dente norma di recepimento, va ricordato che il Legislatore nazio‑ nale, in passato, si era già orientato in questa direzione. L’artico‑ lo 188, comma 4 (oggi interamente sostituito) prevedeva infatti: “Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati al‑ le operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e depo‑ sito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell’Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smalti‑ mento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formu‑ lario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano rice‑ vuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal ti‑ tolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai pun‑ ti da D1 a D12 del citato Allegato B. Le relative modalità di at‑ tuazione sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le re‑ sponsabilità da attribuire all’intermediario dei rifiuti”. In buona sostanza, il conferimento dei rifiuti per le operazioni di smaltimento D13, D14 e D15 (che possono definirsi trattamenti preliminari) non produceva effetto liberatorio, in quanto non bastava ricevere la quarta copia del formulario (o denunciarne il mancato ricevimento), ma occorreva ottenere anche il certificato di avvenuto smaltimento. Come noto, questa disposizione non è mai stata applicata stante la mancata emanazione del decreto mi‑ nisteriale che avrebbe dovuto definirne le concrete modalità di at‑ tuazione. Ciò premesso, vediamo ora come il Legislatore nazionale ha inte‑ so attuare quanto previsto dall’articolo 15 della direttiva. Ebbene, (1) “En règle générale” nel testo francese; “as a general rule” in quello in lin‑ gua inglese.

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La responsabilità del produttore di rifiuti tra Sistri, registri e formulari

La responsabilità del produttore di rifiuti, come nuovamente trac‑ ciata dal Dlgs 205/2010, contiene significative novità derivanti dal recepimento della direttiva 2008/98/Ce; segnatamente rileva in questa sede quanto previsto dall’articolo 15 della direttiva, secon‑ do il quale: “Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni ad un commerciante o ad un ente o a un’impre‑ sa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato in conformità degli articoli 4 e 13. Quando i rifiuti sono trasfe‑ riti per il trattamento preliminare dal produttore iniziale o dal detentore a una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1, la responsabilità dell’esecuzione di un’operazione completa di recupero o smaltimento di regola non è assolta. Fatto salvo il regolamento (Ce) n. 1013/2006, gli Stati membri possono precisare le condizioni della responsabilità e decidere in quali casi il produttore originario conserva la responsabili‑ tà per l’intera catena di trattamento o in quali casi la respon‑ sabilità del produttore e del detentore può essere condivisa o delegata tra i diversi soggetti della catena di trattamento”.

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L’intervento Responsabilità del produttore

la scelta è stata quella di una traduzione quasi letterale; si legge infatti nel nuovo articolo 188, comma 1: “Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trat‑ tamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del pre‑ sente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferi‑ sca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste”.

Le criticità

La prima criticità interpretativa consiste nel definire il trattamento preliminare, nozione che non compare nel “Codice ambienta‑ le”. Si potrebbe far riferimento alle operazioni richiamate dall’ar‑ ticolo 188 nella versione ante modifica (D13, D14 e D15) ed even‑ tualmente per analogia, anche alla messa in riserva (R13). È chia‑ ro però che, mancando una definizione normativa, ci troviamo di fronte ad una zona grigia che comporterà rilevanti problemi sul piano pratico.

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La seconda criticità è data dall’inciso “fatto salvo quanto previ‑ sto…” che apre il secondo periodo del primo comma (2); sebbe‑ ne si possa leggerlo anche come “fermo restando”, se guardiamo alla facoltà per gli Stati membri (prevista dall’articolo 15, comma 3 della direttiva 2008/98/Ce) di precisare in quali casi la respon‑ sabilità permanga per l’intera catena di trattamento, sembrerebbe più corretto intenderlo come “fatta eccezione” (rispetto alla regola generale enunciata nel primo comma). Se così fosse, potrem‑ mo leggere nei commi 2 e 3, appunto, delle eccezioni alla rego‑ la generale ed il meccanismo della responsabilità, come delineato dal nuovo articolo 188, andrebbe ad operare nei seguenti termini: conferire i rifiuti per un trattamento preliminare (es. D15 e R13) non libera il produttore, a meno che questi non abbia aderito (ob‑ bligatoriamente o spontaneamente) al Sistri. In questo caso, in‑ fatti, il secondo comma dell’articolo 188 introduce la prima ecce‑ zione chiarendo che la responsabilità per questo soggetto resta “li‑ mitata alla rispettiva sfera di competenza prevista dal predet‑ to sistema” (3). La medesima conclusione andrebbe raggiunta anche per la secon‑ da eccezione contenuta al terzo comma. In questo caso però l’ec‑ (2) Questa seconda criticità è legata anche al fatto che nel testo della diret‑ tiva e in quello di recepimento l’espres‑ sione “di regola” sembra avere un si‑ gnificato differente; nel testo europeo essa significa “come criterio genera‑ le di indirizzo per gli Stati”, in quan‑ to subito dopo si precisa che “gli Sta‑ ti membri possono precisare le con‑ dizioni della responsabilità e decide‑ re in quali casi …”. Nel nuovo artico‑ lo 188, la mancata esplicita indicazione delle condizioni e dei casi della respon‑ sabilità oltre il primo conferitore (ta‑ le da far sorgere i dubbi interpretativi di

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cui si dà conto nel presente commento), l’espressione “di regola” può assume‑ re, di fatto, il significato di “in linea di massima, di principio, ecc.”. (3) “2. Al di fuori dei casi di con‑ corso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (Ce) n.1013/2006, qualora il produttore ini‑ ziale, il produttore e il detentore sia‑ no iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo del‑ la tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all’articolo 188‑bis, comma 2, lettera a), la responsabilità di ciascuno di ta‑ li soggetti è limitata alla rispettiva sfe‑

cezione sarebbe valida per una ristretta categoria di produttori: l’ef‑ fetto liberatorio che consegue al ritorno della quarta copia del for‑ mulario (o alla denuncia di mancata ricezione) sembra, infatti, previsto esclusivamente per i soggetti di cui all’articolo 212, com‑ ma 8, vale a dire coloro che raccolgono e trasportano i propri rifiu‑ ti non pericolosi (4). Ecco dunque che un’impresa con meno di dieci dipendenti, che produce rifiuti non pericolosi, che non rientra nella categoria di cui all’articolo 212, comma 8 e che (non essendovi obbligata) non abbia aderito al Sistri, non potrebbe dirsi liberata da responsabilità in caso di conferimento rifiuti per un trattamento preliminare. Gli effetti sono rilevanti. Affermando la sussistenza della respon‑ sabilità, il produttore non iscritto al Sistri, pur avendo ricevuto la quarta copia del formulario, resterebbe comunque vincolato al de‑ stino dei rifiuti conferiti, ad esempio, per operazioni D15 e R13, senza limitazione alcuna. Potrebbe dunque venire nuovamente af‑ fermata nei suoi confronti una responsabilità oggettiva (“dal‑ la culla alla tomba”) che, nella disciplina ante “decreto Ron‑ chi”, era stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione (peraltro li‑ mitatamente ai rifiuti speciali tossico nocivi) con la sentenza 1° settembre 1995, n. 9211: “Il soggetto produttore di rifiuti tossici (nella specie, rifiuti industriali speciali) è, comunque, sottopo‑ sto alla responsabilità prevista dagli articolo 2043 e 2050 c.c. e non può esimersi da essa sostenendo di aver affidato com‑ pletamente a terzi lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti stessi, in quanto tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di produzio‑ ne e smaltimento dei rifiuti tossici – e, in particolare, il pro‑ duttore – sono ugualmente responsabili e solidalmente tenuti ad adottare le idonee misure di sicurezza, anche nella fase di smaltimento, affinché lo sversamento definitivo e lo stoccaggio dei rifiuti avvenga senza danno a terzi”.

Conclusioni

Lo si è detto: la responsabilità per l’intera catena di trattamento era già stata presa in considerazione dal Legislatore nel 2006, tuttavia, mentre nel sistema delineato dall’articolo 288 nella versione ante modifica vi era chiarezza non solo sulle operazioni di trattamen‑ to preliminare (che il “Codice ambientale” modificato non defini‑ sce), ma anche sugli ulteriori oneri (certificato di avvenuto smalti‑ mento) assolti i quali la liberazione veniva comunque conseguita, lo stesso non possiamo affermare per la versione oggi vigente che, come evidenziato, lascia spazio a interrogativi e perplessità. ra di competenza stabilita dal predet‑ to sistema.”. (4) “Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quan‑ to previsto dal regolamento (Ce) n. 1013/2006, la responsabilità dei sog‑ getti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all’articolo 188‑bis, comma 2, let‑ tera a), che, ai sensi dell’articolo 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa: a) a seguito del conferimento di rifiu‑ ti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;

b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di re‑ cupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del for‑ mulario di cui all’articolo 193 contro‑ firmato e datato in arrivo dal destina‑ tario entro tre mesi dalla data di confe‑ rimento dei rifiuti al trasportatore, ov‑ vero alla scadenza del predetto termi‑ ne abbia provveduto a dare comunica‑ zione alla provincia della mancata rice‑ zione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione.”.


Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 18 febbraio 2011, n. 52 (So alla Gu 26 aprile 2011 n. 95)

Legislazione

norme nazionali

Sistri, il Testo unico abroga i cinque decreti precedenti

Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14‑bis del decreto‑legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 Articolo 1 Entrata in funzione e gestione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri 1. La data di avvio dell’operatività del Sistri è il 1° ottobre 2010. 2. Il Sistri è gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell’ambiente.

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Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legi‑ slativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifi‑ cazioni, integrate con le seguenti: a) “associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale”: le associazioni imprendi‑ toriali presenti nel Consiglio nazionale dell’eco‑ nomia e del lavoro (Cnel) ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (1), e le loro articolazio‑ ni territoriali; b) “delegato”: il soggetto che, nell’ambito dell’or‑ ganizzazione aziendale, è delegato dall’ente o impresa all’utilizzo e alla custodia del disposi‑ tivo Usb, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistri ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l’ente o impre‑ sa non abbia indicato, nella procedura di iscri‑ zione, alcun delegato, le credenziali di accesso al Sistri e il certificato per la firma elettronica ver‑ ranno attribuiti al rappresentante legale dell’en‑ te o impresa; c) “dipendenti”: il numero di addetti, ossia del‑ le persone occupate nell’unità locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di lavoro indipen‑ dente o dipendente a tempo pieno, a tempo par‑ ziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento, anche se temporaneamente as‑ sente per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera. I lavoratori stagionali sono considerati come fra‑ zioni di unità lavorative annue con riferimen‑ to alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all’intero superiore e in‑ feriore più vicino; d) “dispositivo/i”: i dispositivi di cui all’artico‑ lo 8, comma 1, ossia il dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza al Sistri, di seguito, disposi‑ tivo Usb, e/o il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di mo‑

nitorare il percorso effettuato dal veicolo duran‑ te il trasporto, di seguito, dispositivo black box; e) “operatore/i”: i soggetti rientranti nelle catego‑ rie di cui agli articoli 3 e 5, che sono obbligati ad aderire al Sistri, nonchè i soggetti di cui all’arti‑ colo 4 che aderiscono al Sistri su base volontaria; f) “Sistri”: il sistema di controllo della traccia‑ bilità dei rifiuti di cui all’articolo 188‑ter del de‑ creto legislativo n. 152 del 2006, come modifica‑ to dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205; g) “siti di distribuzione”: 1) le sedi provinciali delle Camere di commercio, industria, artigiana‑ to e agricoltura, che provvederanno alla conse‑ gna dei dispositivi Usb per tutti gli altri operatori non iscritti all’Albo nazionale gestori ambienta‑ li, nonché le associazioni imprenditoriali rappre‑ sentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate, con apposita convenzione, dalle Camere di commer‑ cio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali potranno essere ritirati i dispositivi Usb; 2) le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo nazio‑ nale gestori ambientali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltu‑ ra dei capoluoghi di Regione e delle Province au‑ tonome di Trento e di Bolzano, che provvederan‑ no alla consegna dei dispositivi Usb agli operatori tenuti all’iscrizione al predetto Albo; h) “titolare del/i dispositivo/i”: ciascun operatore obbligato ad aderire al Sistri o che aderisce al Si‑ stri su base volontaria; i) “titolare della firma elettronica”: la persona fi‑ sica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso al dispositivo Usbper la creazione della firma elettronica; l) “unità locale”: l’impianto o l’insieme del‑ le unità operative ubicato in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l’ente o l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il re‑ cupero o lo smaltimento. (1) Legge 30 dicembre 1986, n. 936 “Norme sul Consi‑ glio nazionale dell’economia e del lavoro” (Gu 5 gen‑ naio 1987 n. 3).

Articolo 3 Iscrizione obbligatoria al Sistri 1. Sono tenuti ad aderire al Sistri:

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Legislazione norme nazionali Testo unico Sistri RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 185 (06/11)

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a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti specia‑ li pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’artico‑ lo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti specia‑ li non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 apri‑ le 2006, n. 152, e successive modificazioni, che hanno più didieci dipendenti; le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di smal‑ timento di rifiuti e che risultino produttori di ri‑ fiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e suc‑ cessive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi al Sistri anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti; c) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti; d) i commercianti e gli intermediari di rifiuti; e) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; f) le imprese e gli enti che raccolgono o traspor‑ tano rifiuti speciali a titolo professionale; nel caso di trasporto navale, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 (1), delegato per gli adempimenti relativi al Sistri dall’armatore o noleggiatore medesimo; g) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge 28 gen‑ naio 1994, n. 84 (2), e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994 (3), ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco, in attesa del succes‑ sivo trasporto; h) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferrovia‑ rie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazio‑ ne e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effet‑ tua il successivo trasporto; i) i soggetti di cui all’articolo 5. (1) Legge 4 aprile 1977, n. 135 “Disciplina della pro‑ fessione di raccomandatario marittimo” (Gu 22 apri‑ le 1977 n. 109). (2) Il testo dell’articolo 18 (Concessione di aree e ban‑ chine) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale” (So alla Gu 4 febbraio 1994 n. 28), è il seguente: “1. L’Autorità por‑ tuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l’organizzazione portuale o l’autori‑ tà marittima danno in concessione le aree dema‑ niali e le banchine comprese nell’ambito portua‑ le alle imprese di cui all’articolo 16, comma 3, per l’espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l’utilizzazione degli immobili da parte di ammini‑ strazioni pubbliche per lo svolgimento di funzio‑ ni attinenti ad attività marittime e portuali. È al‑ tresì sottoposta a concessione da parte dell’Autorità portuale, e laddove non istituita dall’autorità ma‑ rittima, la realizzazione e la gestione di opere at‑ tinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell’ambito degli specchi acquei esterni al‑ le difese foranee anch’essi da considerarsi a tal fi‑ ne ambito portuale, purché interessati dal traffi‑ co portuale e dalla prestazione dei servizi portua‑

li anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti al‑ le funzioni proprie dello scalo marittimo, come in‑ dividuati ai sensi dell’articolo 4, comma 3. Le con‑ cessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all’entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee for‑ me di pubblicità, stabilite dal Ministro dei traspor‑ ti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesi‑ mo decreto sono altresì indicati: a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario; b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare. 1‑bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del tito‑ lo concessorio, i canoni stabiliti dalle autorità por‑ tuali relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì in‑ dicati i criteri cui devono attenersi le autorità por‑ tuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell’ambito portuale spazi opera‑ tivi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie. 3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione adegua la discipli‑ na relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie. 4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presi‑ dente dell’autorità portuale può concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessio‑ ne demaniale ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizza‑ zione di opere infrastrutturali. 6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i destinatari dell’atto con‑ cessorio: a) presentino, all’atto della domanda, un pro‑ gramma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all’incremento dei traffici e alla produttività del porto; b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista del‑ la sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi; c) prevedano un organico di lavoratori rapporta‑ to al programma di attività di cui alla lettera a). 7. In ciascun porto l’impresa concessionaria di un’area demaniale deve esercitare direttamente l’attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l’attività per la quale richiede una nuova con‑ cessione sia differente da quella di cui alle conces‑ sioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diver‑ si da quelli che le sono stati assegnati in concessio‑ ne. Su motivata richiesta dell’impresa concessio‑ naria, l’autorità concedente può autorizzare l’affi‑ damento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell’articolo 16, dell’esercizio di alcune attivi‑ tà comprese nel ciclo operativo. 8. L’autorità portuale o, laddove non istituita, l’au‑ torità marittima sono tenute ad effettuare accerta‑ menti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l’attuazione degli inve‑ stimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a). 9. In caso di mancata osservanza degli obblighi

assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indica‑ ti nel programma di attività, di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l’autorità por‑ tuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima revocano l’atto concessorio. 9‑bis. Le disposizioni del presente articolo si appli‑ cano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti pe‑ troliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.”. (3) Il testo dell’articolo 16 (Operazioni portuali) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 “Riordino della legisla‑ zione in materia portuale” (So alla Gu 4 febbraio 1994 n. 28), è il seguente: “1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movi‑ mento in genere delle merci e di ogni altro mate‑ riale, svolti nell’ambito portuale. Sono servizi por‑ tuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, com‑ plementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dal‑ le autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica rego‑ lamentazione da emanare in conformità dei cri‑ teri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Le autorità portuali o, laddove non istitui‑ te, le autorità marittime disciplinano e vigilano sull’espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, nonché sull’applicazione delle ta‑ riffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione. 3. L’esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell’autorità portuale o, laddove non istituita, dell’autorità marittima. Detta au‑ torizzazione riguarda lo svolgimento di operazio‑ ni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell’autorizza‑ zione stessa. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall’autorità portua‑ le, o laddove non istituita, dall’autorità marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorità. 3‑bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla leg‑ ge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall’articolo 17. 4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell’autorità competente, il Mi‑ nistro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina: a) i requisiti di carattere personale e tecnico‑orga‑ nizzativo, di capacità finanziaria, di professiona‑ lità degli operatori e delle imprese richiedenti, ade‑ guati alle attività da espletare, tra i quali la pre‑ sentazione di un programma operativo e la de‑ terminazione di un organico di lavoratori alle di‑ rette dipendenze comprendente anche i quadri di‑ rigenziali; b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al ri‑ lascio, alla sospensione ed alla revoca dell’atto au‑ torizzatorio, nonché ai relativi controlli; c) i parametri per definire i limiti minimi e massi‑ mi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell’autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le at‑ tività da espletare; d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l’esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all’arrivo o alla partenza di navi dota‑ te di propri mezzi meccanici e di proprio persona‑ le adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per


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