Rifiuti n. 188 ottobre 2011

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RIFIUTI

ottobre 2011 mensile

n. 188 (10/11) Euro 18,00

Registrazione Tribunale di Milano n. 451 del 22 agosto 1994. Poste italiane spa – Spedizione in abbonamento postale – Dl 353/2003 (conv. in legge 46/2004) articolo 1, comma 1, DCB Milano

bollettino di informazione normativa 231 e ambiente Il Dlgs 121/2011 e la responsabilità amministrativa per reati ambientali L’intervento Sistri: non solo “manovra economica”, ma tanto d’altro

pag. 4

di Paola Ficco

Reach e Clp: etichette e schede nuove impattano sulla gestione dei rifiuti. Lettura e comprensione

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di Roberto Montali

Legislazione norme nazionali Sistri: ritorna e con la “criticità ambientale” si fa meno invasivo

Decreto‑legge 13 agosto 2011, n. 138

Ecoreati: si estende all’ambiente la responsabilità amministrativa del “231”

Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121

il commento di Pasquale Fimiani il commento di Gabriele Taddia

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norme comunitarie End of waste: i rottami partono con il sigillo europeo

Regolamento 31 marzo 2011, n. 333/2011/Ue il commento di Emiliano Cerluini

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Giurisprudenza Danno ambientale: la nuova liquidazione vale anche per il passato

Corte di Cassazione, III Sezione penale – Sentenza 18 luglio 2011, n. 28206

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Prassi Sistri: l’applicazione ai rifiuti sanitari secondo le Regioni

Conferenza delle Regioni – Documento 7 luglio 2011 Sistri: Governo, Regioni, Enti locali e Arpa si accordano per accedere alle informazioni

Conferenza Unificata – Accordo 27 giugno 2011

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Rubriche Quesiti

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a cura di Leonardo Filippucci, Claudio Rispoli e Gabriele Taddia

“Focus” giurisprudenza a cura di Maurizio De Paolis

Edizioni Ambiente

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Era

nato, era morto ed ora è risorto per un unico motivo: semplificare. Stiamo parlando del Sistri, ovviamente. Tutti questi tentennamenti, però, non depongono certo a favore né della univocità di vedute all’interno del Governo né del fatto che al Sistri si riconnetta una convinta (e convincente) semplificazione. Diversamente, che bisogno ci sarebbe stato di (addirittura) abrogarlo dal 13 agosto 2011 (salvo farlo rivivere dal 9 febbraio 2012) con la manovra economica? Se poi si pensa che la legge su tale manovra è destinata a risollevare (?) la finanza pubblica, perché inserire la soppressione del Sistri, visto che sui conti dello Stato non incide? Il contributo che pagano gli obbligati non è una tassa. Poche idee e molto confuse che testimoniano la disarmonia che – anche “nelle stanze dei bottoni” – regna sul tema. Ho sempre ritenuto che la prima responsabile di questa confusione sia la demagogia (o anche la dietrologia, visto che il segreto di Stato è ancora lì) che contraddistingue il tutto, dove lo slogan è uno solo: chi non vuole il Sistri è a favore dell’ecomafia. Uno slogan forte, che vuol mettere tutti a tacere. Uno slogan sbagliato. Perché l’efficacia del controllo su strada mai sarà sostituita da nulla e perché di quello che succede dentro gli impianti il Sistri mai potrà sapere nulla. Perché i trasportatori stranieri che viaggiano in Italia non lo usano. Perché non è vero che usare il Sistri (nella forma che conosciamo) è semplice come usare un cellulare. Non è solo un problema di hardware (il “cellulare”), è anche un problema di software e di infrastruttura telematica. È ridicolo cercare di far passare tutti quelli che tendono a ragionare sulla fattibilità come potenziali “amici” dell’ecomafia. Il problema non è il Sistri, ma questo Sistri. Perché c’è chi non vuole questo Sistri? Perché questo Sistri non funziona. La scadenza del 9 febbraio 2012 avrà un senso se e solo se hardware e software cambieranno. Nessuno è contro il Sistri, ma è fin troppo facile, se appena si conosce davvero la vita di un impianto, essere contro questo Sistri. La manovra ha introdotto anche la “criticità ambientale”. Il rifiuto pericoloso che sarà presente in un apposito Dm non subirà il Sistri. È più che prevedibile un vero “assalto alla di-

ligenza” per vedere il proprio specifico rifiuto comparire tra quelli privi di “criticità ambientale”. Quando l’ecomafia trasporta rifiuti non si fa scrupoli nel prenderli da piccoli produttori. È un problema di quantità, non di settori né di tipologie. In una notizia presente nel sito del Sole 24 Ore (www.ilsole24 ore.com/art/notizie/2011-09-07/prestigiacomo-berlusconi-salva to-sistri-161340.shtml?uuid=AaPeVL2D), in ordine al Sistri si legge che finora sono stati spesi 5 milioni di euro per il suo avvio, mentre altri 70 milioni (pagati dalle imprese per gli strumenti, black-box e chiavetta Usb) sono fermi, incamerati dal Tesoro per poi passare al Ministero dell’ambiente e quindi alla Selex – l’azienda del gruppo Finmeccanica che ha realizzato il sistema – la quale gestisce il servizio e con cui, dichiara il Ministro Prestigiamo, “abbiamo un contratto da onorare”. Forse se i 5 milioni di euro iniziali fossero stati dati alle Procure o destinati all’assunzione di Magistrati la lotta all’ecomafia sarebbe meno difficile; certo una goccia nell’oceano, ma l’oceano è fatto di gocce. Forse, se prima della operatività del Sistri il paradigma legislativo sulla gestione dei rifiuti fosse stato semplificato, evitando con decisione le derive localiste cui si sono aggiunte quelle dei vari “Manuale utente Sistri”, molte cose sarebbero state più semplici. Il pugno di ferro è stato tipico del Sistri ed è stato il protagonista di tutta questa storia poco apprezzabile. Se lo si comincerà a usare di nuovo sulla data della futura scadenza sarà un’altra inutile dimostrazione di forza. Le parole devono avere il peso dei fatti e se dalla sperimentazione reale il Ministero dell’ambiente (“attraverso il conces‑ sionario Sistri”) non riuscirà a cambiare un vestito ormai liso e strappato la scadenza del 9 febbraio 2012 sarà solo un giorno sul calendario dell’anno venturo. Paola Ficco


Premessa

L’intervento

Sistri: non solo “manovra economica”, ma tanto d’altro RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 188 (10/11)

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di Paola Ficco

Dal 16 agosto 2011 è in vigore il Dlgs 121/2011 (riportato a pag. 15), il provvedimento che ha recepito (anche) la direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell’ambiente. Il nuovo Dlgs attrae una serie di reati ambientali nell’orbita della responsabilità amministrativa degli enti e delle imprese prevista dal Dlgs 231/2001. Il tutto, prevedendo sanzioni pecuniarie nei confronti degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati previsti (si veda P. Fimiani a pag. 17). Con l’espressione “231 e ambiente” si fa, pertanto, riferimento al quadro normativo che disciplina la responsabilità diretta delle aziende e degli enti in genere che si aggiunge, senza sostituirsi, a quella delle persone fisiche che hanno materialmente commesso il reato. Ora, nell’ambito di questa dinamica, per alcuni importanti reati ambientali, l’articolo 2 del nuovo decreto amplia la responsabilità e coinvolge nella relativa repressione il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, finora esenti dalle conseguenze dei reati commessi da amministratori e/o dipendenti. Nel nuovo testo, il settore maggiormente colpito dalle sanzioni pecuniarie (misurate in “quote”) è quello dei rifiuti. Tutto questo, però, è operato dall’articolo 2 di tale Dlgs 121/2011, mentre gli articoli 3 e 4 incidono direttamente sul versante sanzionatorio del Sistri, sulla insussistenza dell’obbligo di tenuta di registri e formulari per alcune particolari categorie di operatori (agricoltori ed edili, anche se non si iscrivono al Sistri) e si occupano delle sanzioni per registri e formulari che il Dlgs 205/2010 aveva abrogato. Inoltre, stabiliscono le sanzioni per il “mudino”.

La manovra economica e il Sistri

Il Dl 138/2011 (sulla manovra economica) era entrato in vigore il 13 agosto 2011. L’articolo 6, comma 2 di tale Dl disponeva l’abrogazione del Sistri e delle relative sanzioni di cui all’articolo 260-bis, Dlgs 152/2006 (“Codice ambientale”). Per non dare adito a dubbi interpretativi tra effetti caducanti e vizianti dell’abrogazione della norma primaria rispetto a quella attuativa, cancellava anche il Dm istitutivo del Sistri (17 dicembre 2009) e il Testo unico (Dm 52/2011) e confermava, facendola salva, l’applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti. In particolare, il testo si soffermava sulla tracciabilità (articolo 6, comma 3) e sul fatto che gli adempimenti Sistri previsti dall’articolo 188, comma 2, lettera a), Dlgs 152/2006 (non abrogato) “possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi” alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di cui agli articoli 190 e 193 del medesimo “Codice ambientale”. Questa disposizione (articolo 188, comma 2, lettera a), Dlgs 152/2006) sulla tracciabilità però, a mente dell’articolo 16, comma 2, Dlgs 205/2010 non è mai entrata in vigore poiché rimaneva subordinata all’avvio operativo del Sistri. Tale norma, tuttavia, “vagheggia” di limitazioni di responsabilità. Il che è privo di senso. Infatti, i principi della responsabilità non sono creati dalla legge sui rifiuti (quale che sia) bensì dai principi generali dell’ordinamento giuridico, dal Codice penale (in materia penale) e dalla legge 689/1981 (in materia di diritto amministrativo punitivo). Non basta l’adempimento formale (webmail del Sistri o quarta copia del formulario) perché, “nulla esclude” la responsabilità del produttore/detentore quando si è “reso responsabile di compor‑ tamenti materiali o psicologici tali da determinare una com‑ partecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, ne‑


Il testo dell’articolo 6, commi 2 e 3 del Dl 138/2011 era il seguente:

Come noto, il 1° settembre 2011, in virtù di quanto disposto dal Dm 26 maggio 2011, sarebbe dovuto partire il primo scaglione di soggetti obbligati al Sistri. Tuttavia, in ragione della successiva entrata in vigore della norma abrogativa di cui al citato Dl 138/2011 (13 agosto 2011), ovviamente, nessuno ha iniziato ad utilizzarlo in via esclusiva, cioè abbandonando registri di carico e scarico e formulari. Certamente, tutti, a rigore normativo, hanno abbandonato il regime del “doppio binario”. Vale a dire di quella formula operativa che vedeva l’obbligatorietà del registro e del formulario e la familiarizzazione con i dispositivi elettronici Sistri. Pertanto, dal 13 agosto 2011, le movimentazioni dei rifiuti, tornavano ad avvenire esclusivamente con registri e formulari. Il 17 settembre 2011, però, è entrata in vigore la legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del Dl 138/2011 nella quale l’articolo 6 non solo si arricchisce di un nuovo comma 3-bis, ma restituisce vigore al Sistri. Infatti, ora il testo dell’articolo 6 è il seguente: “(…) 2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Siste‑ ma di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), non‑ ché l’efficacia del funzionamento delle tecnologie connes‑ se al Sistri, il Ministero dell’ambiente e della tutela del ter‑ ritorio e del mare, attraverso il concessionario Sistri, assi‑ (segue)

cura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della leg‑ ge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicem‑ bre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle at‑ tualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l’obiettivo della più ampia par‑ tecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quan‑ to previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera f‑octies), del decreto‑legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con mo‑ dificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i sog‑ getti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Mini‑ stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all’articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell’ambiente e della tu‑ tela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del Sistri è il 9 febbraio 2012. Dall’at‑ tuazione della presente disposizione non devono deriva‑ re nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individua‑ te specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del Sistri, le pro‑ cedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi. 3‑bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiu‑ ti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestio‑ ne regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al Sistri ai consorzi di recupe‑ ro, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.”. Ora, dunque, il Sistri è stato ripristinato. Tale ripristino vede fare il loro ingresso nella disciplina Sistri dei seguenti elementi: • proroga al 9 febbraio 2012 della effettiva operatività del Sistri, in modo univoco; vale a dire senza gli scaglionamenti previsti dal Dm 26 maggio 2011 (in quale, dunque – ad oggi – è superato e rimane sprovvisto di efficacia per tutte le categorie di obbligati). Pertanto, i soggetti obbligati dovranno iniziare tutti insieme a decorrere da tale data; • viene fatta salva la data di partenza per i piccolissimi produttori di rifiuti pericolosi (che hanno fino a 10 dipendenti); infatti, in omaggio a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera f‑oc‑ ties), Dl 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (“decreto Sviluppo”), tali soggetti dovranno iniziare ad utilizzare esclusivamente il Sistri (e quindi ad abbandonare registri e formulari) a decorrere dalla data che sarà individuata da un futuro ed apposito Dm del Ministro dell’ambiente. In ogni caso, tale data non potrà essere antecedente al 1° giugno 2012; • moltissimi di tali piccolissimi produttori, tuttavia, potranno essere totalmente esclusi dal Sistri. Infatti, la nuova norma recata dalla legge di conversione prevede un Dm del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa e sentite le categorie interessate (è la prima volta che la disciplina Sistri viene “concertata”), con il quale, entro tre mesi dalla conversione del

RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 188 (10/11)

“2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presen‑ te disposizione, sono abrogati: a) il comma 1116, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) l’articolo 14‑bis del decreto‑legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; c) il comma 2, lettera a), dell’articolo 188‑bis, e l’articolo 188‑ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e suc‑ cessive modificazioni; d) l’articolo 260‑bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; e) il comma 1, lettera b), dell’articolo 16 del decreto legisla‑ tivo 3 dicembre 2010, n. 205; f) l’articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso «articolo 260‑bis»; g) il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del ter‑ ritorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni; h) il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52. 3. Resta ferma l’applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell’articolo 188‑bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.”.

(segue)

L’intervento Manovra economica e Sistri

gli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti” (Cass. pen., Sez. III, n. 6420/2008 e n. 29516 del 22 luglio 2011).

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L’intervento

RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 188 (10/11)

Reach e Clp: etichette e schede nuove impattano sulla gestione dei rifiuti. Lettura e comprensione di Roberto Montali Chimico – Esperto Adr

L’importanza delle etichette di pericolo affisse sui contenitori e le relative schede di sicurezza che obbligatoriamente devono accompagnare i chemicals durante il loro intero ciclo di vita è stata da tempo evidenziata e sottolineata anche nella gestione dei rifiuti, in particolare nella loro classificazione e manipolazione. Nella fattispecie è da dire che nuovi obblighi sono già in essere o in ogni caso oramai prossimi per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose nonché per la stesura delle Schede dati di sicurezza (Sds); ciò a seguito dei nuovi regolamenti dell’Ue: • n. 1907/2006 e sm.i. (noto come Reach) • n. 1272/2008 e s.m.i. (noto come Clp) • n. 453/2010 in materia di Sds, in vigore già dal giugno 2010. L’entrata in vigore delle norme in parola ha comportato l’introduzione di una serie di obblighi, sia per le aziende di grandi dimensioni che per le Pmi: ciò non solo in termini di registrazione dei chemicals, ma anche di loro classificazione ed etichettatura, e di redazione delle Schede dati di sicurezza (Sds), elemento quest’ultimo consolidatosi con l’emanazione del citato regolamento 453/2010 e da sempre fondamentale per descrivere, assieme all’etichetta apposta sugli imballaggi, le caratteristiche di pericolo di un agente chimico fin dal momento dalla sua immissione sul mercato e fino al termine del suo ciclo di vita quando diviene un rifiuto o materiale di recupero. I nuovi criteri di classificazione e di stesura delle Sds erano stati già introdotti nel corso del 2008 con il Reach e con il Clp ma, al di là del previsto regime transitorio, che consente tuttora un sistema di classificazione ed etichettatura su doppio binario, e che, come indicato successivamente in tabella, terminerà nel 2015, il 1° dicembre 2010 ha senza dubbio segnato una data epocale nella gestione delle sostanze chimiche e delle loro miscele, provocando di conseguenza un impatto non indifferente anche sulla gestione dei rifiuti originati da chemicals: ciò stante lo stretto collegamento tra i due filoni normativi, collegamento in essere oramai da lungo tempo e che da sempre ha rivestito un ruolo predominante non solo nella classificazione del rifiuto come pericoloso o non pericoloso (onere a carico del produttore/detentore) ma anche nella corretta attribuzione delle caratteristiche di pericolo (sigle H) e nella stesura della caratterizzazione di base, documento indispensabile per lo smaltimento in discarica (onere sempre a carico del produttore/detentore); operazioni queste per le quali le informazioni contenute nelle etichette di pericolo e nelle Sds si rivelano sicuramente elementi chiave. È fondamentale pertanto che, non solo il produttore dei rifiuti, ma anche gli altri soggetti coinvolti nelle loro diverse fasi di gestione, inizino, se non lo hanno già fatto, a familiarizzare con i nuovi sistemi classificatori e di informazione, documenti che, peraltro, devono per legge essere forniti agli utilizzatori a valle (Downstream Users-DU) di chemicals e loro miscele. I nuovi elementi da tenere ben presenti assieme al loro significato sono senza ombra di dubbio: • i pittogrammi di pericolo su sfondo bianco (ex simboli di pericolo su sfondo arancione) • le nuove indicazioni di pericolo o frasi H (ex frasi R) • i nuovi consigli di prudenza o frasi P (ex frasi S) sulle etichette dei contenitori e • il nuovo formato di Sds.

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Nella fattispecie non va poi trascurato il fatto che il “Clp”, regolamentando la materia sulla base delle proprietà chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche dei chemicals, ma utilizzando i nuovi criteri classificatori ispirati al Sistema armonizzato a livello globale (noto come Ghs), sempre al fine di immettere agenti chi-


le informazioni contenute nelle Sds si rivelano indispensabili e preziose per tutti i soggetti lungo la catena di smaltimento/recupero. Tralasciando in questa sede una descrizione più particolareggiata delle informazioni rinvenibili sulle etichette di pericolo redatte secondo il nuovo dettato normativo, e che peraltro sono state ampiamente trattate in altre note di questa Rivista, vale la pena soffermarsi invece sui seguenti tre aspetti, a nostro avviso fondamentali oltre che per una corretta gestione dei rifiuti durante tutto il loro ciclo di vita, anche per la tutela della sicurezza in impianto e per la tutela dei vari comparti ambientali (acqua, aria, suolo) nonché per l’integrità, economica e giudiziaria, dei vari soggetti responsabili. Tali aspetti sono: • il regime transitorio della norma in parola • la nuova struttura delle Sds • il regime sanzionatorio.

categorie merceologiche tutte in grado di originare rifiuti comunque da classificare e per i quali, ai fini di: • una corretta caratterizzazione di base da parte del detentore, • ove necessario un’analisi chimica ed un campionamento mirati, da parte del laboratorio incaricato, • una idonea e mirata verifica da parte della discarica o dell’autorità di controllo dei dati forniti per la classificazione e per il corretto smaltimento,

La ultima deadline dell’intero sistema Reach/Clp (Sds/classificazione/etichettatura) è fissata al 1° giugno 2015 mentre per le altre scadenze vale lo schema indicato di seguito in tabella che ha lo scopo di supportare le aziende di settore nell’individuazione rapida degli obblighi attuali e futuri. Ampia descrizione di quanto riassunto di seguito è in ogni caso contenuta nell’articolo 61 del regolamento Clp.

Prima del 1° dicembre 2010

Dal 1° dicembre 2010 fino al 1° giugno 2015

Dal 1° giugno 2015

Classificazione, etichettatura e im‑ ballaggio secondo i criteri della direttiva 67/548/Cee. Su base volontaria si può classificare anche secondo i criteri del Clp. Le Sds devono riportare comunque la doppia classificazione (67/548/Cee e Clp)

Classificazione secondo i criteri della direttiva 67/548/Cee e del Clp per poter essere inserita nella Sds onde poter continuare a classificare le miscele. (doppia classificazione obbligatoria); Etichettatura e imballaggio secondo i criteri del Clp Sds conformi all’allegato I del regolamento 453/2010

Classificazione, etichet‑ tatura e imballaggio secondo Clp. Abrogazione direttiva 67/548/Cee. Sds conformi all’allegato I del regolamento 453/2010

Dal 1.12.2010 fino al 1.12.2012

D E R O G H E

Deroga sostanze a scaffale Solamente per le sostanze “immesse sul mercato prima del 1.12. 2010”: Classificazione, etichettatura e imballaggio possono essere effettuate secondo i criteri di cui alla direttiva 67/548/Cee Le Sds continuano ad essere conformi all’allegato II del Reach purché non si renda a necessaria una nuova classificazione

Vale a nostro modesto avviso soffermarsi invece sui contenuti che, a partire dal 1° dicembre 2010 e fino al 1° giugno 2015, devono obbligatoriamente avere le nuove Sds redatte conformemente all’allegato I del recente regolamento 453/2010. La Sds deve comprendere le seguenti 16 sezioni, oltre alle sottosezioni elencate, fermo restando che nella sezione 3 devono essere in-

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S C A D E N Z E

L’intervento Sostanze pericolose

mici sul mercato comunitario in condizioni di massima sicurezza, ha avuto forti ripercussioni sulla classificazione ed etichettatura non solo dei chemicals comunemente presenti nei luoghi di lavoro, ma anche di quelli maggiormente diffusi presso il grande pubblico o presso gli artigiani, nell’agricoltura, nei presidi sanitari, negli uffici, e dei quali solo alcuni esempi sono: • i detergenti, • i disinfettanti, • i solventi, • le vernici, • le colle, • gli insetticidi e i fitofarmaci • i fertilizzanti, • i dispositivi medici e i coadiuvanti tecnologici • le colle ecc.

cluse solo la sottosezione 3.1 o 3.2, a seconda del caso: anche se le informazioni di questo documento sono tutte fondamentali ai fini della sicurezza e della tutela dell’ambiente, va sottolineato che quelle contenute nelle sezioni evidenziate in arancio costituiscono elementi utilissimi per la gestione dei rifiuti e per un orientamento sulle indagini analitiche da effettuare.

Sezione 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della socie- Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali tà/impresa 1.1. Identificatore del prodotto 1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 1.4. Numero telefonico di emergenza (segue)

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Consiglio dell’Unione europea

Regolamento 31 marzo 2011, n. 333/2011/Ue (Guue 8 aprile 2011 n. L 94)

Legislazione

norme comunitarie

Regolamento recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio

Il Consiglio dell’Unione europea,

End of waste: i rottami partono con il RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 188 (10/11)

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sigillo europeo

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione al Parlamento europeo delle disposizioni proposte, considerando quanto segue: (1) Dalla valutazione di svariati flussi di rifiuti emerge che i mercati del riciclaggio dei rottami metallici trarrebbero benefici dall’introduzione di criteri specifici intesi a determinare quando i rottami metallici ottenuti dai rifiuti cessano di essere considerati rifiuti. Occorre che tali criteri garantiscano un elevato livello di tutela ambientale e lascino impregiudicata la classificazione dei rottami metallici come rifiuti adottata dai paesi terzi. (2) Le relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione europea indicano l’esistenza di un mercato e una domanda per i rottami di ferro, acciaio e alluminio destinati ad essere impiegati come materie prime nelle acciaierie, nelle fonderie e nelle raffinerie di alluminio per la produzione di metalli. I rottami di ferro, acciaio e alluminio dovrebbero pertanto essere sufficientemente puri e soddisfare le pertinenti norme o specifiche richieste dall’industria metallurgica. (3) I criteri per determinare quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti devono garantire che i rottami di ferro, acciaio e alluminio ottenuti mediante un’operazione di recupero soddisfino i requisiti tecnici dell’industria metallurgica, siano conformi alla legislazione e alle norme vigenti applicabili ai prodotti e non comportino ripercussioni generali negative sull’ambiente o sulla salute umana. Dalle relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione europea si ricava che i criteri proposti per definire i rifiuti impiegati come materiale nell’operazione di recupero, i processi e le tecniche di trattamento nonché i rottami metallici ottenuti dal recupero, soddisfano i suddetti obiettivi poiché dovrebbero creare le condizioni per la produzione di rottami di ferro, acciaio e alluminio privi di proprietà pericolose e sufficientemente esenti da composti non metallici. (4) Per garantire il rispetto dei criteri è opportu-

no prevedere la pubblicazione delle informazioni sui rottami metallici che hanno cessato di essere considerati rifiuti e l’istituzione di un sistema di gestione della qualità. (5) Può essere necessario rivedere i criteri se, sorvegliando l’evoluzione del mercato dei rottami di ferro e acciaio e dei rottami di alluminio, si osservano effetti negativi sui mercati del riciclaggio degli stessi, in particolare un calo della disponibilità di questi materiali e difficoltà di accedervi. (6) Per consentire agli operatori di conformarsi ai criteri che determinano quando i rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, occorre lasciar trascorrere un congruo periodo di tempo prima che il presente regolamento divenga applicabile. (7) Il comitato istituito dall’articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/Ce non ha espresso alcun parere relativamente alle misure di cui al presente regolamento e la Commissione ha pertanto sottoposto al Consiglio una proposta relativa a tali misure e l’ha trasmessa al Parlamento europeo. (8) Il Parlamento europeo non si è opposto alle disposizioni proposte, Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2008/98/Ce. Si applicano inoltre le seguenti definizioni; s’intende per: a) “rottami di ferro e acciaio”, i rottami metallici costituiti principalmente da ferro e acciaio; b) “rottami di alluminio”, i rottami metallici costituiti principalmente da alluminio e leghe di alluminio; c) “detentore”, la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami metallici; d) “produttore”, il detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti; e) “importatore”, qualsiasi persona fisica o giuri-


Articolo 4 Criteri per i rottami di alluminio I rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti allorché, all’atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato II; b) i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell’allegato II; c) i rottami di alluminio ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato II; d) il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 5 e 6. Articolo 5 Dichiarazione di conformità 1. Il produttore o l’importatore stila, per ciascuna partita di rottami metallici, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all’allegato III. 2. Il produttore o l’importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami metallici. Il produttore o l’importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano. 3. La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico.

Articolo 7 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 9 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 2011.

RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 188 (10/11)

Articolo 3 Criteri per i rottami di ferro e acciaio I rottami di ferro e acciaio cessano di essere considerati rifiuti allorché, all’atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato I; b) i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell’allegato I; c) i rottami di ferro e acciaio ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato I; d) il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 5 e 6.

Articolo 6 Gestione della qualità 1. Il produttore applica un sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui agli articoli 3 e 4, rispettivamente. 2. Tale sistema prevede una serie di procedimenti documentati riguardanti ciascuno dei seguenti aspetti: a) controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero di cui al punto 2 degli allegati I e II; b) monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3.3 degli allegati I e II; c) monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti dall’operazione di recupero di cui al punto 1 degli allegati I e II (che comprenda anche campionamento e analisi); d) efficacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto 1.5 degli allegati I e II, rispettivamente; e) osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici; f) registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma delle lettere da a) a d); g) revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità; h) formazione del personale. 3. Il sistema di gestione della qualità prevede inoltre gli obblighi specifici di monitoraggio indicati, per ciascun criterio, negli allegati I e II. 4. Qualora uno dei trattamenti di cui al punto 3.3 dell’allegato I o al punto 3.3 dell’allegato II sia effettuato da un detentore precedente, il produttore si assicura che il fornitore applichi un sistema di gestione della qualità conforme alle disposizioni del presente articolo. 5. Un organismo preposto alla valutazione della conformità di cui al regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che sia stato riconosciuto a norma di detto regolamento, o qualsiasi altro verificatore ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 20, lettera b), del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) si accerta che il sistema di gestione della qualità soddisfi le disposizioni del presente articolo. Tale accertamento è effettuato ogni tre anni. 6. L’importatore esige che i suoi fornitori applichino un sistema di gestione della qualità che soddisfi il disposto dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e sia stato controllato da un verificatore esterno indipendente. 7. Il produttore consente l’accesso al sistema di gestione della qualità alle autorità competenti che lo richiedano.

Legislazione norme comunitarie Regolamento 31 marzo 2011, n. 333

dica stabilità nell’Unione che introduce nel territorio doganale dell’Unione rottami metallici che hanno cessato di essere considerati rifiuti; f) “personale qualificato”, personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami metallici; g) “controllo visivo”, il controllo dei rottami metallici che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata; h) “partita”, un lotto di rottami metallici destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.

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Corte di Cassazione – III Sezione penale Sentenza 18 luglio 2011, n. 28206

La massima

Giurisprudenza

Danno ambientale: la nuova liquidazione vale anche per il passato RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 188 (10/11)

Pres. Ferrua Est. Grillo

Gestione illecita di rifiuti – Responsabilità del legale rappresentante della Spa – Culpa in vigilando – Sussiste È responsabile il legale rappresentate della Spa che pur avendo delegato ad altri soggetti la gestione dei rifiuti, risulti consapevole delle inadempienze del delegato ovvero abbia scientemente omesso di controllarlo. Nel caso della gestione illecita dei rifiuti, sottolinea la Corte di Cassazione (conforme Cass. pen., Sez. III, 14285/2005), laddove la condotta di abbandono di rifiuti venga posta in essere dai dipendenti della società si profila una forma di culpa in vigilando per i legali rappresentanti della società (conforme Cass. pen., Sez. III, 28206/2011) Tale responsabilità nasce quindi da uno “specifico obbligo di garanzia, che gli avrebbe dovuto imporre di vigilare sull’attività dei propri dipendenti”. Non rileva la prova del fatto che l’automezzo utilizzato per l’illecito smaltimento dei rifiuti non pericolosi appartenesse a una società terza, vista sia la diretta riconducibilità del materiale abbandonato alla società amministrata dal soggetto condannato, sia il diretto coinvolgimento di un dipendente della stessa. (A.G.)

Repubblica italiana In nome del Popolo italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione III penale Composta dagli Ill.mi Sigg.: (omissis) ha pronunciato la seguente

Sentenza – sul ricorso proposto da: (omis‑ sis), nato a (omissis) – avverso sentenza emessa dal Tribunale di (omissis) – Sezione Distaccata di (omissis) – il 13 gennaio 2010 – udita nella udienza pubblica del 16 marzo 2011 la relazione fatta dal Consigliere dott. (omissis); – udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. (omissis) che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Svolgimento del processo e motivi della decisione 46

Il Tribunale di (omissis) Sezione Distaccata di (omissis) – con sentenza emessa il 13 gennaio 2010 di-

chiarava (omissis), imputato del reato di cui all’articolo 256 comma 1° lett. a) del Dlgs 152/06, colpevole del reato qualificato in quello p. e p. dal comma 2° del menzionato articolo 256, condannandolo, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 3.000,00 di ammenda. Proposto appello da parte del difensore dell’imputato, la Corte di Appello di Catanzaro, investita del gravame, lo convertiva in ricorso disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte. Premesso che all’imputato viene fatto carico di avere illecitamente smaltito – tramite apposito soggetto all’uopo incaricato (tale (omissis), giudicato separatamente) rifiuti non pericolosi provenienti da attività di demolizione edilizia che venivano abbandonati all’aperto, con il primo motivo la difesa deduce erronea applicazione dell’articolo 256 Dlgs 152/06, oltre che motivazione illogica e carente sul punto. In particolare il ricorrente, premesso che il reato in parola è configurabile nella sola forma commissiva, a lui non ascrivibile, lamenta che il “Tribunale aveva ritenuto esistente in capo ad esso imputato uno specifico obbligo di impedire l’evento, in realtà del tutto insussistente. Deduce con un secondo motivo


Osserva la Corte quanto segue.

sponsabilità dell’imputato nasceva da uno specifico obbligo di garanzia che gli avrebbe dovuto imporre di vigilare sull’attività dei propri dipendenti. Peraltro va aggiunto che, con orientamento assolutamente consolidato, questa Corte ha affermato la responsabilità del soggetto che abbia affidato a terzi rifiuti destinati ad essere smaltiti laddove la condotta dell’agente si sia concretizzata in una mancata verifica dei requisiti in capo al soggetto terzo in vista del trasporto e smaltimento dei rifiuti, essendo innegabile il potere per chi detenga rifiuti di delegare a terzi la attività di smaltimento, previo controllo del possesso dei requisiti specifici in capo al terzo delegato (Cass. Sez. III 1° aprile 2004 n. 21588). Con riferimento al secondo motivo di ricorso, osserva la Corte che, in modo congruo ed immune da vizi logici, il Tribunale ha ritenuto di dover affermare la responsabilità del (omissis) sulla base di risultanze probatorie oggettive quali: a) il certo rapporto di dipendenza del (omissis) dalla società amministrata dal (omissis); b) la provenienza degli scarti di demolizione dal cantiere ove operava la ditta del (omissis); e) la loro collocazione sul mezzo condotto dal (omis‑ sis) dipendente della società amministrata dal (omissis). Non può quindi assumere alcuna rilevanza la circostanza dedotta dal ricorrente che il mezzo condotto dal (omissis) appartenesse ad altra società, avendo correttamente il

Tribunale individuato la responsabilità sulla base della diretta riconducibilità degli sfabbricidi alla società amministrata dal (omissis) e del coinvolgimento diretto di un dipendente della società amministrata dal (omissis) nell’attività di trasporto e sversamento. In conclusione è da escludere che la motivazione sul punto offerta dal Tribunale sia frutto di affermazioni apodittiche o – come sostenuto dal ricorrente – di mere congetture, avendo invece il giudice fatto buon governo delle regole che disciplinano la valutazione delle prove: prove che in modo del tutto corretto il Tribunale ha ritenuto come oggettive e non contestate. Nessun vizio motivazionale è dato rinvenire sul punto della sentenza concernente il trattamento sanzionatorio, avendo, anche in questo caso, il Tribunale dato conto delle ragioni del suo discostamento dai limiti minimi edittali, individuandole nella non positiva personalità dell’imputato comparata alla modesta entità del fatto: sicché è da escludere qualsiasi contraddittorietà della decisione sul punto. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 16 marzo 2011

RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 188 (10/11)

Va premesso che dalla puntuale ricostruzione del fatto risultante dalla sentenza impugnata è rimasta provata la condotta di tale (omis‑ sis), qualificatosi dipendente della “(omissis) Srl”, società appaltatrice dei lavori di manutenzione in corso d’opera presso l’Ospedale di (omis‑ sis) della quale era rappresentante legale l’odierno imputato: tale condotta è consistita – per quanto è dato leggere nella sentenza impugnata in un riversamento dal cassone di un autocarro condotto dal (omissis), di calcinacci e mattoni in un’area a cielo aperto non adibita a discarica. Nella circostanza il (omissis) era stato sorpreso nell’atto di scaricare i rifiuti che provvedeva ricaricarli sul mezzo da lui condotto, allontanandosi dai luoghi. Tanto precisato, va rilevato che il ricorrente, nella sua specifica veste di amministratore unico della società sopra indicata, era anche

– per come pacificamente risulta dalla sentenza impugnata – il titolare della ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione, ditta dalla quale dipendeva per come risulta altrettanto incontestabilmente dalla sentenza impugnata – il (omissis), materiale autore dello smaltimento dei rifiuti. Ora, in ordine alla responsabilità del rappresentante legale di società di capitali che abbia delegato ad altri soggetti di sua fiducia determinate attività, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito la responsabilità di tale soggetto per culpa in vigilando, quando sia consapevole delle inadempienze in cui sia incorso il proprio delegato, ovvero quando pur potendo sottoporre a controllo l’attività del delegato, abbia scientemente omesso detto controllo (in tal senso Cass. Sez. VI 4 settembre 1997 n. 9715, Prenna, Rv. 209008). E, con specifico riferimento alla materia della gestione dei rifiuti, la giurisprudenza di questa Corte si è attestata sul versante della responsabilità del legale rappresentante di società di capitali laddove la condotta di abbandono, o deposito incontrollato, di rifiuti venga posto in essere dai dipendenti della società, profilandosi in questo caso una forma di culpa in vigilando (Cass. Sez. III 10 marzo 2005 n. 14285, Brizzi, Rv. 231081). Appare quindi inesatto nei termini in cui è stato prospettato il richiamo fatto dal ricorrente all’articolo 40 comma 2° C.p., posto che la re-

Giurisprudenza Corte di Cassazione – Sentenza 18 luglio 2011, n. 28206

omessa motivazione in punto di valutazione del materiale probatorio che, se correttamente analizzato, avrebbe dovuto condurre a soluzione diversa da quella adottata con la decisione impugnata. Lamenta, infine, motivazione insufficiente in ordine alla entità del trattamento sanzionatorio seppur circoscritto alla sola pena pecuniaria, immotivamente e contraddittoriamente discostantesi dal minimo edittale.

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Conferenza delle Regioni

Documento 7 luglio 2011

Applicazione Sistri in materia di rifiuti sanitari

Prassi

Sistri: l’applicazione ai rifiuti sanitari secondo le Regioni RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 188 (10/11)

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La gestione dei rifiuti sanitari attraverso il sistema Sistri ha evidenziato una serie di criticità, in merito alle quali le Regioni hanno effettuato un approfondito confronto, ai fini di definire una applicazione omogenea e condivisa. L’esigenza nasce dal fatto che la Sanità sta orientando gli interventi privilegiando il decentramento e la domiciliarizzazione dell’assistenza. Questo permette di poter effettuare molte operazioni assistenziali presso l’abitazione dei pazienti, riducendo i tempi di attesa per l’accesso alle strutture ospedaliere e fornendo un’assistenza molto più umanizzata. Questo tipo di organizzazione prevede continui spostamenti in ambiti territoriali anche piuttosto vasti. Risulta quindi difficoltoso associare ad ognuna di queste prestazioni una registrazione puntuale a cura dell’operatore sanitario che la esegue, e pertanto i rifiuti occasionalmente prodotti vengono attualmente ricondotti alla struttura centrale limitrofa (Presidio ospedaliero o Distretto), anche perché la quantità di rifiuti potenzialmente infetti è del tutto esigua. Pertanto è necessario, per la funzionalità e la sopravvivenza stessa del sistema, che gli oneri amministrativi vengano ricondotti a livello centrale e ridotti al minimo, in quanto il carico di registrazione determinerebbe tempi elevati e quindi una moltiplicazione delle risorse necessarie per soddisfarlo. Il presente documento esamina le principali criticità relative all’applicazione del Sistri nelle Aziende sanitarie ed enuncia per ciascuna di esse le diverse soluzioni percorribili alla luce della normativa vigente, lasciando a ciascuna Azienda sanitaria la responsabilità di scegliere le opzioni applicabili alla propria organizzazione. In particolare in merito all’applicazione del Sistri sono stati affrontati seguenti aspetti: 1) Delegati Sistri 2) Ambulatori decentrati e strutture assimilabili 3) Assistenza domiciliare 4) Emodialisi domiciliare senza l’intervento sanitario 1) Delegati Sistri Premessa La figura del Delegato, individuata dal Sistri per gli adempimenti previsti è caratterizzata da responsabilità e compiti precisi che nell’evoluzione normativa del Sistri sono però variati. Prima il Delegato veniva definito come “il soggetto al quale, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti per ciascuna unità locale” (Allegato 1A del Dm 17/12/2009) ora invece risulta essere “il soggetto che, nell’ambi‑ to dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’impresa all’utilizzo e la custodia del di‑

spositivo Usb, al quale sono associate la cre‑ denziali di accesso al Sistri ed è attribuito il certificato per la firma elettronica” (articolo 2 del Dm 18/02/2011, n. 52). Dagli ampi dibattiti in diverse sedi di convegno e di incontri appositamente organizzati risulta tuttavia che l’argomento sia ancora pienamente aperto, soprattutto considerata l’indicazione dell’articolo 11, comma 2, Dm 18/02/2011 n. 52 che precisa: “la persona fisica cui è associa‑ to il certificato elettronico contenuto nel di‑ spositivo Usb (n.d.r. il Delegato) è responsa‑ bile della veridicità dei dati inseriti median‑ te l’utilizzo del dispositivo Usb nelle schede Si‑ stri sottoscritte con firma elettronica”. Al quadro si aggiunge il regime sanzionatorio introdotto dal Dlgs 152/2006 articolo 206 bis comma 4, che per la non corretta compilazione della scheda Sistri – Area movimentazione, relativa ai rifiuti pericolosi prevede “sanzione amministra‑ tiva pecuniaria da euro quindicimilacinque‑ cento ad euro novantatremila, nonché la san‑ zione amministrativa accessoria…” Vista l’entità delle sanzioni con cui è punito il delegato e la necessità di individuarlo con delega formale ed in assenza di ulteriori specificazioni sulla natura della firma elettronica così come disciplinata dal Dlgs 30/12/2010 n. 235, si ritiene che la “firma elettronica” da apporre sulle registrazioni Sistri, intesa come qualificazione con username e password del soggetto che effettua la registrazione, possa identificare il responsabile della gestione dei rifiuti nell’Unità locale iscritta al Sistri, da individuare nel responsabile della struttura sanitaria o altra figura dirigenziale, che effettua le registrazioni direttamente e che può anche avvalersi di uno o più collaboratori, individuati formalmente e responsabili di: – rispetto della procedura prevista dal Dm 16 febbraio 2011, n 52; – custodia del dispositivo Usb e conservazione della riservatezza sulle credenziali di accesso; – correttezza dei dati inseriti rispetto alle informazioni ricevute. In quest’ultima ipotesi, l’operatore incaricato dell’inserimento dati non è il Delegato Sistri, ma ricopre un ruolo (non previsto dalla normativa) di supporto al Delegato. Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che: L’attribuzione delle responsabilità relative alla funzione di Delegato, così come prevista dal Dm15/2/2010 e s.m.i. e riproposta nel nuovo Testo unico Dm 16 febbraio 2011 n. 52, sembra chiarirne gli aspetti meramente operativi. Tuttavia le previste sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti in capo al delegato Sistri, indicate nel Dlgs 152/2006 articolo 260-bis, sono di entità tale da rendere difficile l’identificazione dei


3) Assistenza domiciliare Ai sensi dell’articolo 266 comma 4 del Dlgs 152/2006 e del Dm 15 febbraio 2010, i rifiuti provenienti da attività di manutenzione e assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la se-

de del soggetto che svolge tale attività. Tuttavia all’articolo 15 del Dm 16 febbraio 2011 n. 52 prevede per tali attività una gestione dei rifiuti analoga a quella prevista per gli ambulatori decentrati, e quindi una scheda Sistri Area movimentazione per i rifiuti prodotti presso il domicilio del paziente assistito. In particolare si prevede la seguente procedura: i rifiuti sono conferiti dal personale sanitario, dal luogo di prestazione d’opera all’unità locale accompagnati da una copia cartacea della scheda Area di movimentazione. A fine giornata, qualora l’operatore abbia prodotti rifiuti, consegna gli stessi e la scheda debitamente compilata all’Unità locale, che prenderà in carico i rifiuti così conferiti, aggiungendoli a quelli dell’Unità Locale, attivando quindi le procedure specifiche del Sistri. Si rileva che il suddetto adempimento amministrativo costituisce, considerate anche le limitatissime quantità di rifiuti prodotti a domicilio costituiti principalmente da rifiuti taglienti e pungenti, un appesantimento organizzativo ed economico che non si traduce in alcun beneficio né in termini di tracciabilità, né in termini di salute; si auspica quindi, per l’attività di assistenza domiciliare, la modifica o una diversa interpretazione della norma in modo tale da escludere la compilazione della scheda Area movimentazione. 4) Emodialisi domiciliare senza intervento sanitario Premessa La gestione dei rifiuti prodotti nel corso delle sedute di emodialisi domiciliare senza l’intervento sanitario, nelle varie realtà regionali è stata affrontata con modalità differenti. Infatti in alcuni casi la gestione viene demandata al competente servizio pubblico di raccolta, dal momento che tali rifiuti sono a tutti gli effetti classificati come urbani, in quanto di provenienza domestica, mentre in altri casi la gestione di tali rifiuti viene lasciata in capo all’Azienda Sanitaria. Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto delle diverse esigenze, si ritiene che la gestione dei rifiuti prodotti nel corso delle sedute di emodialisi domiciliare possa avvenire con le seguenti modalità alternative: a) Gestione dei rifiuti a carico del servizio pubblico. Formalmente la emodialisi domiciliare non si configura come “Intervento Sanitario” in quanto viene eseguito senza la presenza di un operatore sanitario. I rifiuti prodotti durante le sedute di emodialisi domiciliare costituiti principalmente da filtri sono quindi da classificare come rifiuti urbani; il loro trasporto e smaltimento dovrebbe essere a carico del gestore del servizio pubblico. Tuttavia nel caso di dialisi del sangue, ragioni di privacy (rifiuti da emodialisi nei cassonetti urbani denunciano l’esistenza di dializzati), ma anche di eventuali possibili contaminazioni legate ad un rischio infettivo, rendono auspicabile una gestione separata di tale rifiuto. b) Gestione dei rifiuti a carico del dializzato mediante trasportatore autorizzato. In assenza di un circuito di raccolta separata dei rifiuti urbani, i filtri di emodialisi possono essere

RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 188 (10/11)

2) Ambulatori decentrati e strutture assimilabili Premessa Gli ambulatori decentrati e strutture assimilabili, sedi di attività sanitaria saltuaria o periodica, non dispongono di personale amministrativo e/o di mezzi informatici idonei e non sono iscritti al Sistri come Unità Locale. Si ritiene che i rifiuti prodotti presso tali sedi, possano essere conferiti alla sede centrale di riferimento attraverso personale e mezzi dell’azienda sanitaria, in quanto la norma sui rifiuti sanitari li considera come prodotti presso la struttura sanitaria di riferimento. Tuttavia si ritiene altrettanto importante mantenere la possibilità di trasferire detti rifiuti attraverso le altre opzioni individuate dalla normativa nazionale che prevede la raccolta di detti rifiuti presso ciascun ambulatorio a cura di un trasportatore esterno iscritto al Sistri. Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che la gestione dei rifiuti sanitari prodotti presso gli ambulatori decentrati di cui all’articolo 4 comma 3 del Dpr 254/2003, possa avvenire con le tre seguenti modalità alternative: a) Attraverso personale della Azienda sanitaria Ai sensi dell’articolo 15, comma 3 del Dm 18 febbraio 2011, n. 52 i rifiuti sanitari prodotti presso gli ambulatori decentrati possono essere conferiti dal luogo di effettiva produzione (ambulatorio decentrato) all’Unità Locale di riferimento

da personale della Azienda sanitaria. I mezzi di trasporto adibiti al conferimento dei rifiuti non hanno l’obbligo di installare le black box. Durante il conferimento i rifiuti devono essere accompagnati da una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione, compilata direttamente dal personale che effettua il conferimento. Tale copia viene consegnata all’Unità Locale di riferimento che prenderà in carico i rifiuti così conferiti, aggiungendoli ai propri, attivando quindi le procedure specifiche del Sistri (Produttore). Quindi per gli ambulatori decentrati di cui all’articolo 4, comma 3, del Dpr 254/2003, non sussiste l’obbligo d’iscrizione al Sistri, in quanto possono conferire i rifiuti all’Unità Locale/Sede Legale di riferimento, ai sensi del Dm 52/2011, articolo 15. b) Tramite la microraccolta effettuata da trasportatori iscritti al Sistri. Ai sensi dell’articolo 193 comma 10 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., dell’articolo 13 comma 3 e dell’articolo 18 comma 2 del Dm 18 febbraio 2011 n. 52, e sulla base della procedura definita dal manuale operativo Sistri, l’Unità Locale di riferimento contatta il trasportatore comunicandogli tutte le informazioni necessarie alla compilazione delle schede Area movimentazione relative ai rifiuti prodotti presso le proprie unità decentrate. Il trasportatore accedendo al sistema Sistri seleziona tutte le schede Area movimentazione delle unità decentrate e completa la procedura inserendo i propri dati (conducente, mezzo di trasporto, data di inizio trasporto). Il conducente, prima di iniziare il giro di microraccolta, accede al sistema Sistri con il disposto Usb ed accompagna il trasporto dei rifiuti con una copia della Scheda Area movimentazione per ognuna delle unità decentrate incluse nel percorso. In questo caso si applica la procedura prevista dal Sistri per i “produttori non iscritti al Sistri”. c) Tramite singoli conferimenti effettuati da trasportatori iscritti al Sistri. Ai sensi dell’articolo 14 comma 4 del Dm 18 febbraio 2011 n. 52 è previsto il seguente percorso: – compilazione da parte dell’Unità locale di riferimento della Scheda Movimentazione almeno 4 ore prima del trasporto ed individuazione del trasportatore; – stampa a cura del trasportatore presso la sua sede di due copie della scheda Sistri con l’indicazione della sede in cui sarà effettuato il ritiro dei rifiuti e del percorso previsto; – ritiro dei rifiuti e pesatura (se prevista nel contratto di fornitura) a cura del Trasportatore, compilazione e firma delle due copie della scheda Sistri a cura della persona incaricata dall’Azienda Sanitaria che tiene per se una copia delle schede e consegna l’altra al trasportatore; – trasporto dei rifiuti all’impianto di smaltimento/recupero e verifica del peso a destino; – entro 2 giorni lavorativi inserimento a cura del trasportatore dei dati nel sistema, nell’Area Registro cronologico.

Prassi Sistri - Conferenza delle Regioni 7 luglio 2011

delegati con il personale operativo che attualmente è addetto alle operazioni di registrazione dati. Se da un lato appare opportuno attribuire la funzione di delegato a figure di tipo gestionaledirigenziale, quest’ultime hanno incarichi che spesso non consentono di poter sovrintendere direttamente alle operazioni di registrazione, che vanno necessariamente riservate al personale operativo, pur mantenendo la responsabilità del processo in capo al delegato. L’Azienda sanitaria ha l’obbligo di definire con propri atti l’articolazione delle responsabilità sulla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla procedura di attuazione del Sistri, mantenendo in capo alle figure dirigenziali la responsabilità della corretta gestione dei rifiuti, l’individuazione formale dei delegati Sistri, la relativa informazione, formazione e addestramento, e il compito di assicurare la correttezza delle informazioni comunicate agli operatori incaricati dell’inserimento dei dati; quest’ultimi soggetti hanno l’obbligo di seguire diligentemente la procedura aziendale, assicurando così la conformità al Dm 18 febbraio 2011 n. 52 della procedura seguita dall’Azienda sanitaria. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, sottolineando il permanere di dubbi interpretativi sull’individuazione del delegato Sistri, si ritiene che la soluzione in grado di dare un’efficace applicazione alla normativa sia l’identificazione del delegato Sistri con il Responsabile della gestione dei rifiuti presso la struttura sanitaria, che può avvalersi di operatori incaricati all’inserimento dei dati, alla custodia della chiavetta Usb, nel rispetto della procedura prevista dal Dm 15 febbraio 2010, n 52.

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