RIFIUTI
dicembre 2011 mensile
n. 190 (12/11) Euro 14,00
Registrazione Tribunale di Milano n. 451 del 22 agosto 1994. Poste italiane spa – Spedizione in abbonamento postale – Dl 353/2003 (conv. in legge 46/2004) articolo 1, comma 1, DCB Milano
bollettino di informazione normativa
L’intervento Ecoreati e 231: il diritto penale, l’ambiente e la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
pag. 4
di Fabio Anile
Abbandono (o discarica) di rifiuti da parte di terzi: le responsabilità del proprietario del fondo
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di Pasquale Fimiani
Adr 2011: nuove regole per il trasporto dei rifiuti pericolosi
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di Roberto Montali
Rifiuti pericolosi e sicurezza in impianto: con Reach e Clp forti ripercussioni sulla gestione
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di Roberto Montali
Legislazione norme nazionali Servizi pubblici locali: il “nuovo” sistema dopo la legge di stabilità
Legge 12 novembre 2011, n. 183 il commento di Gabriele Taddia
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Giurisprudenza Fanghi trattamento fumi e acque: la macinazione è normale pratica industriale. Sono sottoprodotti
Corte di Cassazione, III Sezione penale – Sentenza 26 settembre 2011, n. 34753 Discariche: accettare rifiuti più inquinanti rispetto a quelli autorizzati è danno ambientale
Corte di Cassazione, III Sezione penale – Sentenza 12 ottobre 2011, n. 36818 Deposito temporaneo: diventa deposito incontrollato se i rifiuti sono “alla rinfusa”
Corte di Cassazione, III Sezione penale – Sentenza 13 ottobre 2011, n. 36979 Vinacce esauste: sono sottoprodotti solo se rispettano il “Codice ambientale”
Corte Costituzionale – Ordinanza 21 ottobre 2011, n. 276
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Rubriche Quesiti a cura di Paola Ficco e Claudio Rispoli Pneumatici fuori uso a cura di Giovanni Corbetta Focus 231 Ambiente a cura di Pasquale Fimiani “Focus” giurisprudenza a cura di Maurizio De Paolis
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E adEsso ?
Sulla scia delle recenti vicende istituzionali che hanno interessato l’Italia, sono tutti lì a chiedersi cosa succederà del Sistri. Le risposte potrebbero essere molte; ma – oggi – nessuna ha un vero fondamento. L’Italia ha un nuovo Ministro dell’ambiente (Corrado Clini), ma la Home page del sito www.sistri.it non appare interessata da questo. Infatti, mentre scriviamo, c’è ancora una bella foto dell’ex Mini‑ stro Prestigiacomo fra due esponenti dei Carabinieri e la presenta‑ zione da parte del Capo della Segreteria tecnica del Ministro (qua‑ le?) del fatto che il 23 e il 24 novembre 2011 si svolgeranno i test di funzionamento del Sistri (per i rifiuti urbani della Campania il test è previsto per il giorno 25 novembre). Si aggiunge un questionario sui test di funzionamento e la data dei corsi per le officine interes‑ sate ad essere autorizzate per l’installazione delle black box. Per il resto tutto “quasi” come prima: accanto alla nuova guida gestio‑ ne azienda, sono stati inseriti 4 guide rapide (produttori, trasporta‑ tori, recuperatori/smaltitori e intermediari) e 4 casi d’uso (micro‑ raccolta, gestione arrivi, trasporto intermodale e transfrontaliero). Insomma, a giudicare da www.sistri.it sembra proprio che il neo Mi‑ nistro Clini non intenda rinunciare al Sistri e ai suoi ideatori, e che tutto, davvero, possa iniziare ad essere operativo dal 9 febbraio 2012. Tuttavia, oggi è solo il 21 novembre 2011 ed è ancora presto per dirlo. In ogni caso, visto che siamo a fine anno, è bene “fare il punto”: il famoso Dm sulla “criticità ambientale” (che traccerà la scrimi‑ nante tra i produttori di rifiuti pericolosi che useranno il Sistri e quelli che non lo useranno, a mente della manovra economica di ferragosto) appare in corso di elaborazione. Dovrebbe essere ema‑ nato entro il prossimo 14 dicembre e tra i vari “si dice”, sembra che le linee direttrici di questo provvedimento possano essere: l’esclu‑ sione dei rifiuti non in base al Cer, ma in base alle attività e ad ap‑ positi limiti quantitativi; i produttori di questi rifiuti non dovranno fare nulla poiché non saranno dotati dei dispositivi, però dovranno iscriversi al Sistri. Quindi, i produttori di quei rifiuti pericolosi cen‑ siti nel futuro (e forse imminente) decreto, pagheranno ma non dovranno operare con il Sistri. Di conseguenza tutto dovrebbe esse‑ re curato dal trasportatore. Mormorii, voci di corridoio, confidenze sussurrate, condizionali d’obbligo: non è il “modello Giuditta”, è il “modello Sistri” e il dia‑ volo non è affatto piccolo (come piaceva a Benigni). Intanto, il 31 dicembre 2011 si avvicina e lo fa (sempre per rimane‑ re in un alveo tremebondo), insieme al “fantasma del Mud”. Infat‑
ti, con l’articolo 264‑bis, Dlgs 152/2006 (in vigore dal 25 dicembre 2010) sono state abrogate le parti del Mud di cui al Dpcm 27 apri‑ le 2010 riguardanti i produttori, i trasportatori, i recuperatori, gli smaltitori, gli intermediari e i commercianti senza detenzione, poi‑ ché ora tenuti ad iscriversi al Sistri (si veda Circolare MinAmbiente 2 marzo 2011, n. 6774). Allora (a leggi vigenti) il 31 dicembre 2011 è la data entro la quale inviare il “mudino”, cioè la dichiarazione Sistri prevista dall’artico‑ lo 12, comma 1, Dm 17 dicembre 2009 (cui fa riferimento l’artico‑ lo 28, comma 1, Tu Sistri, Dm 52/2011) in ordine ai dati su produ‑ zione, recupero e smaltimento dei rifiuti per il periodo 2011 non co‑ perto dal Sistri. Tuttavia, con lo slittamento al 9 febbraio 2012 disposto dalla mano‑ vra economica di ferragosto questo periodo coincide con … l’inte‑ ro anno 2011. Non è un adempimento da sottovalutare. Infatti, il Dlgs 121/2011 (cioè il provvedimento che ha esteso ai reati ambientali il regime di responsabilità amministrativa delle persone del “231”) stabili‑ sce che le sanzioni previste per il Mud fino al 25 dicembre 2010 (da‑ ta di entrata in vigore del Dlgs 205/2010) “si applicano ai sogget ti tenuti alla comunicazione Sistri (“mudino”) di cui all’artico lo 28, comma 1, Dm 52/2011… secondo i termini e le moda lità ivi indicati”. In pratica: se il “mudino” non sarà presentato o sarà presentato in modo incompleto o inesatto entro il 31 dicembre 2011 da parte di produttori (in precedenza tenuti alla presentazione del Mud), recuperatori e smaltitori, per questi scatterà una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.000 euro. Mi duole aver dovuto ripercorrere questo acrobatico “slalom” nor‑ mativo, ma non era possibile altrimenti. E peraltro non sarà facile dichiarare i dati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 entro il 31 di‑ cembre 2011 (a meno di non fermare l’operatività almeno il gior‑ no prima). Forse il Ministro Clini dovrebbe occuparsi personalmente e subito di questo pasticcio. Dispiace che un Ministro così fortemente preparato sui complessi te‑ mi ambientali debba spendere tempo e intelligenza e turbare la sua agenda (presa da ben altri temi) sulle questioni capziose, insidiose, cavillose, contorte e certamente non sobrie, poste da un altrettanto insidioso e non sobrio Sistri. Paola Ficco
Premessa
L’intervento
Con l’adozione del Dlgs 7 luglio 2011, n. 121, in vigore dal 16 ago‑ sto 2011, sono state finalmente recepite la direttiva 2008/99/Ce (1) e la direttiva 2005/35/Ce (2) sull’inquinamento provocato da navi. Si tratta di un provvedimento di estremo interesse sotto i due profi‑ li che ci accingiamo ad approfondire, ovvero: • il corretto recepimento della direttiva 2008/99/Ce, sulla tutela penale dell’ambiente (tralasciando in questa sede ogni approfon‑ dimento relativo alla normativa concernente l’inquinamento pro‑ vocato da navi); e • l’estensione della disciplina sulla responsabilità delle persone giuridiche, di cui al Dlgs 231/2001, ai c.d. reati ambientali.
La tutela penale dell’ambiente nella direttiva 2008/99/Ce
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Ecoreati e 231: il diritto penale, l’ambiente e la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di Fabio Anile Avvocato in Roma e Catania
Ponendo fine alla controversa questione sulla competenza in ma‑ teria di tutela penale dell’ambiente (3), la direttiva 2008/99/Ce ha fornito una nuova base giuridica (4) su cui fondare il potere di ri‑ chiedere agli Stati membri l’applicazione di adeguate sanzioni pe‑ nali a tutela dell’ambiente e della salute (5). L’obiettivo perseguito (6) dalla direttiva è infatti quello di conse‑ guire, da parte degli Stati membri, l’introduzione di disposizioni idonee a garantire una tutela dell’ambiente più efficace rispetto al‑ le sanzioni amministrative ed ai meccanismi risarcitori tipici del diritto civile, recuperando al tempo stesso uno standard normativo minimo all’interno dell’Unione in materia di tutela dell’ambiente. Nel merito, la direttiva 2008/99/Ce – il cui termine di recepimento è scaduto il 26 dicembre scorso (7) – impone agli Stati membri di considerare e sanzionare quali “reati” una serie di attività qualora illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per gra‑ ve negligenza, elencate sub articolo 3, lettere da a) ad i) (8), oltre al reato di favoreggiamento e istigazione a commettere i medesimi reati (si veda l’articolo 4). (1) Guce 6 dicembre 2008, n. L 328. (2) Modificata dalla direttiva 123/2009/Ce. (3) Si ricorda, infatti, che con la de‑ cisione quadro 2003/80/Gai del 27 gennaio 2003, relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto pe‑ nale, il Consiglio aveva imposto agli Stati membri l’obbligo di incrimina‑ re alcuni comportamenti gravemen‑ te pericolosi per l’ambiente. A segui‑ to dell’impugnazione della decisione‑ quadro da parte della Commissione, con sentenza del 13 settembre 2008 (causa C‑176/03), la Corte di Giusti‑ zia europea ha annullato detta deci‑ sione, ritenendo che la scelta del le‑ gislatore Comunitario avrebbe dovu‑ to fondarsi sul Primo e non sul Ter‑ zo Pilastro. (4) Direttiva e non decisione. (5) Sull’argomento, si rinvia alla lu‑ cida sintesi di P. Fimiani, La respon sabilità delle persone giuridiche ne gli illeciti ambientali sono ad una svolta, in questa Rivista, n. 160, mar‑ zo 2009, pag. 6. (6) Si veda il 12° ed il 14° Conside rando. (7) Si veda articolo 8, direttiva 2008/99/Ce. I termini di recepimen‑ to della legge‑delega (legge 4 giugno 2010, n. 96 – cd. comunitaria 2009) sono scaduti il 9 aprile 2011, termi‑ ne prorogato ex lege al 9 luglio 2011,
tenendo conto della proroga stabilita dall’articolo 1, legge 96/2010. (8) “Articolo 3 – Infrazioni. Ciascu no Stato Membro si adopera affin ché le seguenti attività, qualora sia no illecite e poste in essere intenzio nalmente o quantomeno per grave negligenza, costituiscano reati: a) lo scarico, l’emissione o immis sione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzan ti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provoca re il decesso o lesioni gravi alle per sone o danni rilevanti alla quali tà dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; b) la raccolta, il trasporto, il recupe ro o lo smaltimento di rifiuti, com prese la sorveglianza di tali opera zioni e il controllo dei siti di smalti mento successivo alla loro chiusura nonché l’attività effettuata in quan to commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevan ti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; c) la spedizione di rifiuti, qualo ra tale attività rientri nell’ambi to dell’articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (Ce) n. 1013/2006 del
genti, (così ribadendo la scelta di tutela penale basata sul model‑ lo contravvenzionale); • l’introduzione delle “… fattispecie criminose indicate nel le direttive…” tra i reati perseguibili ai sensi del Dlgs 231/2001; • la previsione, a carico dell’ente nell’interesse o a vantaggio del quale è stato commesso il reato, di “… adeguate e proporziona te sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubbli cazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell’osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza ri spetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili e comun que nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del de creto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”. Era, quindi, parso subito evidente (11) che – a parte l’estensio‑ ne della “231” ai reati ambientali – il recepimento della direttiva 2008/99/Ce non sarebbe passato attraverso alcuna opera di siste‑ matizzazione della materia. Ed, infatti, nonostante – come si è visto – la direttiva avesse se‑ lezionato fattispecie costruite in chiave di danno e/o di perico‑ lo concreto e nonostante le plurime proposte legislative (12) te‑ se ad introdurre dette fattispecie all’interno del Codice penale, il Legislatore italiano ha inteso recepire le prescrizioni comunita‑ rie, lasciando fermo il sistema vigente, basato su fattispecie di pe‑ ricolo astratto.
Anatomia del decreto legislativo n. 121/2011
Essi prevedono: • sanzioni penali per i soli casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti, fermo restando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vi‑
Coerentemente ai principi ed ai criteri dettati dalla legge‑delega, il provvedimento si limita ad introdurre due sole nuove figure di re‑ ato, tenendo fermo il vigente sistema sanzionatorio, per lo più ba‑ sato – come si è detto – su fattispecie colpose di pericolo astratto.
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spe dizioni di rifiuti (1), e sia effettuata in quantità non trascurabile in un’uni ca spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse; d) l’esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate so stanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all’ester no dell’impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevan ti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l’uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l’importazio ne, l’esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o le sioni gravi alle persone o danni rile
vanti alla qualità dell’aria, alla qua lità del suolo o alla qualità delle ac que, ovvero alla fauna o alla flora; f) l’uccisione, la distruzione, il pos sesso o il prelievo di esemplari di spe cie animali o vegetali selvatiche pro tette, salvo i casi in cui l’azione ri guardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impat to trascurabile sullo stato di conser vazione della specie; g) il commercio di esemplari di spe cie animali o vegetali selvatiche pro tette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impat to trascurabile sullo stato di conser vazione della specie; h) qualsiasi azione che provochi il si gnificativo deterioramento di un ha bitat all’interno di un sito protetto; i) la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mer
cato o l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono”. (9) L’espressione è di L. Siracusano, L’attuazione della Direttiva Europea sulla tutela penale dell’ambiente tra mite il diritto penale, in dirittopena lecontemporaneo.it, febbraio 2010. (10) Legge‑delega 4 giugno 2010, n. 96, recante Disposizioni per l’adempi mento di obblighi derivanti dall’ap partenenza dell’Italia alle Comunità europee, in Gu 25 giugno 2010, n. 146 – Suppl. Ordinario n. 138. (11) In argomento, si veda A. L. Vergi‑ ne, Rossi di vergogna, anzi paonaz zi… leggendo la legge comunita ria 2009, in Ambiente & Sviluppo, Ip‑ soa, 2/2011; L. Siracusano, L’attuazio ne della direttiva europea sulla tu tela dell’ambiente tramite il diritto penale, in Diritto Penale Contempora‑ neo, febbraio 2010; A. Merlin, Tutela penale dell’ambiente per la direttiva 2008/99/Ce è tempo di recepimento,
in Ambiente & Sicurezza, n. 15/2010, pag. 63 e ss.. Si veda anche A.L. Vergi‑ ne, Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale?, in Ambiente & Sviluppo, 1/2009, pag. 5 e ss.. (12) Sul tema, si rinvia a A.L. Vergi‑ ne, Sui nuovi delitti ambientali e sui vecchi problemi delle incriminazio ni ambientali, in Ambiente & Svilup‑ po, nn. 8‑9 /2007. Risultano attualmente pendenti i se‑ guenti progetti di legge, concernenti l’introduzione dei delitti contro l’am‑ biente nel codice penale: Atto Camera n. 56; Atto Camera n. 234: Atto Camera n. 2420; Atto Camera n. 2553; Atto Se‑ nato n. 70; Atto Senato n. 384; atto Se‑ nato n. 879; Atto Senato n. 1076; Atto Senato n. 1298. (13) In argomento, si rinvia a P. Fi‑ miani, Imprese ed enti: estesa ai rea ti ambientali la responsabilità previ sta dal Dlgs n. 231/2001, in questa Ri vista, n. 188, ottobre 2011, pag. 17 e ss..
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 190 (12/11)
Com’è noto, il primo passo verso il recepimento della direttiva in commento è avvenuto con la c.d. Comunitaria 2009 (10), che agli articoli 2, lettera c), e 19 stabiliva i principi e criteri direttivi gene‑ rali e speciali cui avrebbe dovuto attenersi il Legislatore delegato.
Il decreto legislativo n. 121 del 7 luglio 2001 (13), di recepimento della direttiva 2008/99/Ce, consta di soli cinque articoli, con cui: • si introducono due nuove figure di reato nel Codice penale (ar‑ ticolo 1); • si introduce l’articolo 25‑undecies al Dlgs 231/2001, estendendo‑ ne il campo di applicazione ad una serie di reati previsti dal Dlgs 152/2006, dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, dalla legge 28 dicem‑ bre 1993, n. 549 e dal Dlgs 6 novembre 2007, n. 202 (articolo 2); • si apportano modifiche al Dlgs 152/2006 (articoli 3 e 4); • il tutto accompagnato dalla consueta clausola di invarianza (articolo 5).
Verso il recepimento: i principi ed i criteri direttivi contenuti nella legge-delega 96/2010
L’intervento Ecoreati e 231
Si tratta di nove fattispecie, che si differenziano a seconda dell’evento, del tipo di aggressione e del bene finale tutelato. Tra di esse spiccano, in particolare, quelle indicate sub articolo 3, lettere a), b), d) ed e) in cui l’offesa meritevole di sanzione penale è connessa a fattispecie strutturate in chiave di danno o di perico‑ lo concreto rispetto ai beni finali della “vita”, della “salute” o della “qualità” delle matrici ambientali tutelate. Solo per citarne alcune, devono considerarsi reato, qualora illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negli‑ genza, condotte come lo scarico, l’emissione o l’immissione di so‑ stanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo, o nelle acque, la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo, delle acque, ovvero alla fauna o alla flora. Come appare evidente, e coerentemente al principio di sussidiarietà ed alla vocazione funzionalista (9) del diritto comunitario, la di‑ rettiva limita il proprio raggio d’azione alle sole misure necessarie a garantire uno standard mimimum di tutela contro condotte con‑ notate dal danno o dalla concreta messa in pericolo dei beni fina‑ li della vita e dell’integrità fisica delle persone e/o della qualità del‑ le matrici ambientali protette. Per le stesse fattispecie, l’articolo 6 richiede inoltre di prevedere meccanismi di responsabilità delle persone giuridiche, quando gli illeciti siano commessi a loro vantaggio da chi detiene una posi‑ zione preminente, ferma restando l’autonoma responsabilità delle persone fisiche che hanno materialmente commesso il fatto. Agli Stati membri si richiede, infine, che la risposta sanzionato‑ ria sia efficace, proporzionata e dissuasiva (si vedano gli artico‑ li 5 e 7).
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Legge 12 novembre 2011, n. 183 (So n. 234/L alla Gu 14 novembre 2011 n. 265)
Legislazione
norme nazionali
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) – Stralcio
La Camera dei deputati ed il Senato della Repub‑ blica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica Promulga la seguente legge: (omissis)
Servizi pubblici locali: il “nuovo” sistema dopo la RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 190 (12/11)
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legge di stabilità
Articolo 9 Liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica 1. Al fine di assicurare il miglioramento orga‑ nizzativo nel settore del trasporto pubblico loca‑ le, all’articolo 21, comma 3, del decreto‑legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazio‑ ni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successi‑ ve modificazioni, le parole: “struttura paritetica da istituire” sono sostituite dalle seguenti: “strut‑ tura paritetica istituita nell’ambito della predet‑ ta conferenza”. 2. Al fine di realizzare un sistema liberalizza‑ to dei servizi pubblici locali di rilevanza econo‑ mica attraverso la piena concorrenza nel merca‑ to e di perseguire gli obiettivi di liberalizzazio‑ ne e privatizzazione dei medesimi servizi secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto‑legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifica‑ zioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non‑ ché di assicurare, mediante un sistema di bench‑ marking, il progressivo miglioramento della qua‑ lità ed efficienza di gestione dei medesimi servi‑ zi, al predetto articolo 4 sono apportate le seguen‑ ti modificazioni: a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguen‑ te periodo: “Con la stessa delibera gli enti loca‑ li valutano l’opportunità di procedere all’affida‑ mento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa esse‑ re dimostrato che tale scelta sia economicamen‑ te vantaggiosa.”; b) al comma 3, prima delle parole: “ai fini del‑ la relazione al Parlamento” è inserita la seguen‑ te: “anche”; c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguen‑ te periodo: “In caso contrario e comunque in as‑ senza della delibera di cui al comma 2, l’ente lo‑ cale non può procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo”; d) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di garantire l’unitarietà del ser‑ vizio oggetto dell’affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servi‑ zio e del relativo affidamento”; e) al comma 32, lettera a), dopo le parole: “alla somma di cui al comma 13” sono inserite le se‑
guenti: “ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma”; f) al comma 32, lettera d), le parole: “a condizio‑ ne che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente” sono sostituite dalle seguen‑ ti: “a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente”; g) dopo il comma 32, è inserito il seguente: “32‑bis. Al fine di verificare e assicurare il rispet‑ to delle disposizioni di cui al comma 32, il prefet‑ to accerta che gli Enti locali abbiano attuato, en‑ tro i termini stabiliti, quanto previsto al medesi‑ mo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli Enti inadempienti un termine perentorio en‑ tro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secon‑ do le modalità previste dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131”; h) al comma 33, primo periodo, le parole: “ov‑ vero ai sensi del comma 12” sono sostituite dal‑ le seguenti: “ovvero non ai sensi del comma 12”; i) al comma 33, secondo periodo, dopo le paro‑ le: “nonché al socio selezionato ai sensi del com‑ ma 12” sono aggiunte le seguenti: “e alle società a partecipazione mista pubblica e privata costitu‑ ite ai sensi del medesimo comma”; l) al comma 33, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell’ul‑ timo anno di affidamento dei servizi da essi ge‑ stiti, a condizione che sia stata indetta la proce‑ dura competitiva ad evidenza pubblica per il nuo‑ vo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affi‑ damento attraverso la predetta procedura ovve‑ ro, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13”; m) dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti: “33‑bis. Al fine di assicurare il progressivo mi‑ glioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni compa‑ rative delle diverse gestioni, gli Enti affidatari so‑ no tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettua‑ ti, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità. 33‑ter. Con decreto del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, adotta‑ to, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Mi‑
si applicano a tutti i servizi pubblici locali e pre‑ valgono sulle relative discipline di settore con es‑ se incompatibili.”; o) dopo il comma 34, è inserito il seguente: “34‑bis. Il presente articolo, fermo restando quanto disposto al comma 34, si applica al tra‑ sporto pubblico regionale e locale. Con riguar‑ do al trasporto pubblico regionale, sono fatti sal‑ vi gli affidamenti già deliberati in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Con‑ siglio, del 23 ottobre 2007”.
Articolo 14 Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini (omissis) 12. All’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 è inserito il se‑ guente: “4‑bis. Nelle società di capitali il collegio sinda‑ cale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le fun‑ zioni dell’organismo di vigilanza di cui al com‑ ma 1, lettera b)”.
(omissis)
(omissis)
Dlgs 231/2001, responsabilità amministrativa degli enti Testo attuale
Articolo 6 Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 190 (12/11)
Articolo 6 Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente 1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell’articolo 5, com‑ ma 1, lettera a), l’ente non risponde se prova che: a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a pre‑ venire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di cu‑ rare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i model‑ li di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b). 2. In relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissio‑ ne dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono risponde‑ re alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’at‑ tuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impe‑ dire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputa‑ to a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispet‑ to delle misure indicate nel modello. 3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garan‑ tendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministe‑ ro della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. 4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente. 5. È comunque disposta la confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.
Testo vigente dal 1° gennaio 2012
Legislazione norme nazionali Legge 12 novembre 2011
nistri dell’economia e delle finanze e dell’inter‑ no, sentita la Conferenza unificata, sono definiti: a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l’adozione della delibera quadro di cui al com‑ ma 2; b) le modalità attuative del comma 33‑bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di eroga‑ zione in termini di aree, popolazioni e caratteri‑ stiche del territorio servito; c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al pre‑ sente articolo”; n) al comma 34, è premesso il seguente periodo: “Le disposizioni contenute nel presente articolo
4‑bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorve‑ glianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le fun‑ zioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).
Dl 13 agosto 2011, n. 138 (cd. Manovra economica) convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 Testo attuale
Testo vigente dal 1° gennaio 2012
Articolo 4 Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell’Unione europea 1. Gli Enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabi‑ limento e di libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito “servizi pubblici locali”, liberalizzando tutte le attività economi‑
Articolo 4 Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell’Unione europea 1. Gli Enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabi‑ limento e di libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito “servizi pubblici locali”, liberalizzando tutte le attività economi‑
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a cura di Paola Ficco Claudio Rispoli Chimico – Esperto industriale Le opinioni presenti nelle risposte ai quesiti, al pari di tutte le altre presenti nella Rivista, sono espresse a titolo personale. Esse impegnano esclusivamente gli Autori e non sono riferibili né alle istituzioni, né agli enti di appartenenza, né alla Rivista.
Rubriche
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 190 (12/11)
La Rubrica si propone di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. La Rubrica non esercita attività di consulenza, diretta o indiretta, e non fornisce supporto a privati per motivi personali. I Curatori risponderanno solo a quesiti ritenuti, a loro insindacabile giudizio, di valenza generale. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coin volto con le tematiche specifiche. Il servizio fornito dalla Rubrica è gratuito ed è riservato agli abbonati alla Rivista (sia cartacea che on line) e agli abbonati di “Osservatorio di normativa ambientale” di ReteAmbiente; pertanto si prega di evidenziare nel quesito il nome del soggetto intestatario dell’abbonamento. I quesiti (la cui formulazione deve essere chiara, grammaticamente corretta e non deve superare le 10 righe) ritenuti meritevoli di risposta possono essere inviati al seguente indirizzo quesiti@reteambiente.it e troveranno risposta, ogni mese, su queste pagine.
Risponde Paola Ficco
605. Centro di raccolta: dall’operatività del Sistri, il registro sarà richiesto solo per i rifiuti pericolosi
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Azienda che gestisce in convenzione un centro di raccolta comunale. Finora si è tenuto il registro di registro di carico e scarico. Dal 1° gennaio 2012, per semplificare la gestione, si vorrebbe procedere alla registrazione dei soli rifiuti pericolosi, in conformità all’articolo 190, comma 9, Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 205/2010, mantenendo attivo l’utilizzo della “Scheda rifiuti conferiti al Centro di raccolta” per le sole utenze non domestiche e le contabilizzazioni previste dal comma 6, punto 6.5, allegato 1, Dm Ambiente 8 aprile 2008, utilizzando una semplice tabella elettronica. È corretto? La domanda è forse banale ma non ab-
Quesiti
biamo la certezza che i riferimenti normativi citati siano in vigore, anche per le note evoluzioni del Sistri. L’articolo 16, comma 2, Dlgs 205/2010 sta‑ bilisce che la nuova versione degli artico‑ li 188, 188‑bis, 188‑ter, 189, 190, 193, Dlgs 152/2006, come modificati dal Dlgs 205/2010 entrerà in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territo‑ rio e del mare in data 17 dicembre 2009. Co‑ me noto, dal dicembre 2010, sul Sistri è cam‑ biato tutto e la scadenza di cui all’articolo 12, comma 2, Dm 17 dicembre 2009 non esiste più. Esiste solo quella del 9 febbraio 2012, in‑ tesa come termine iniziale per la operatività del Sistri (Dl 138/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 148/2011, artico‑ lo 6, commi 2, 3 e 3‑bis). Pertanto, la nuova versione degli articoli citati del Dlgs 152/2006 (compreso l’articolo 190 relativo al registro di carico e scarico) entrerà in vigore a decorrere (salvo modifiche) dal 9 febbraio 2012. Ciò premesso, si ritiene che solo quando en‑ trerà in vigore la nuova versione dell’artico‑ lo 190, Dlgs 152/2006 (allo stato attuale del‑ la normativa sul Sistri, il 9 febbraio 2012) sa‑ rà necessario tenere il registro solo per i rifiuti pericolosi. Fino a quella data, invece, l’obbligo riguarderà anche i rifiuti non pericolosi.
606. Centro di raccolta: il “cippato” comunale può essere ammesso Il Comune presso il quale la nostra azienda lavora come gestore del centro di raccolta intende conferire nello stesso centro le potature del verde pubblico preventivamente triturate tramite apposito strumento portatile detto “cippatore”. È possibile farlo? Secondo il Dm 8 aprile 2008 nel centro di rac‑
colta sono ammessi i rifiuti urbani e assimi‑ lati elencati nel suo allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in modo differenziato “rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.”. Il “cippato”, dunque, si ritiene sia un rifiuto speciale generato dal Comune; può esse‑ re assimilato agli urbani, in quanto previsto al punto 1.1.1. della delibera Cipe 27 luglio 1984 ove sono identificati gli scarti vegeta‑ li in genere “anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici”. Pertanto, se as‑ similato ai rifiuti urbani con apposita delibera comunale, si ritiene che il “cippato” possa es‑ sere ammesso al centro di raccolta pubblico (si veda allegato I, paragrafo 4.2, punto 32).
607. Centro di raccolta: nel formulario figura come detentore e non come intermediario Centro di raccolta (Cdr) comunale ove il gestore esercita la sua attività presso il centro di raccolta per conto del Comune. In merito al formulario: – se è un terzo ad effettuare il ritiro, il gestore come dovrebbe essere indicato sul formulario? Mediante una semplice annotazione nella quale vengono indicati i dati del gestore? – se il gestore incarica un terzo (convenzione diretta) ad effettuare il ritiro (pile, batterie, oli), il gestore è anche intermediario? Nelle annotazioni, allora, saranno indicati i dati del gestore sia come intermediario sia come gestore? Nel primo caso, il gestore compare nel for‑ mulario come “detentore”. Se si tratta di Ra‑ ee, nel portale del CdC Raee si trova corret‑ tamente scritto che “Il Formulario di identificazione rifiuti (FIR) e i registri di cui agli arti-
608. Impianti mobili: non si applica il silenzio-assenso della P.a.
Si ritiene che l’istituto del silenzio‑assenso della P.a. non sia applicabile al caso di spe‑ cie. Infatti, il silenzio assenso è un provve‑ dimento implicito d’accoglimento dell’istanza del privato, previsto e disciplinato dall’articolo 20, legge 241/1990. Il comma 4, di tale ar‑ ticolo 20 stabilisce che l’istituto del silenzio‑ assenso non si applica ad “atti e procedimen‑ ti” riguardanti una serie di materie: tra queste figura anche l’ambiente. I 60 giorni previsti dal Dlgs 152/2006, artico‑ lo 208, comma 15 sono riferiti al termine en‑ tro il quale l’interessato deve inviare la comu‑ nicazione alla Regione e non a quello entro il quale la P.a si deve pronunciare.
609. Motorini a due ruote: non sono oggetto del Dlgs 203/2009 Demolizione dei veicoli a due ruote. Sono considerati a tutti gli effetti ai fini della demolizione come un’automobile? Un motorino (cioè un veicolo a due ruote), corrisponde ad un veicolo a quattro ruote (cioè un’automobile)? E nel computo del numero massimo autorizzato da un autodemolitore va calcolato ogni motorino come un automobile? L’articolo 3, Dlgs 209/2003 fornisce la se‑ guente definizione: “a) “veicoli”, i veicoli a
610. Produttore: la responsabilità estesa non va confusa con quella per la gestione dei rifiuti Nella situazione attuale, con il Sistri non a regime, e in merito alla tracciabilità dei rifiuti e alla responsabilità estesa del produttore, come può il produttore stesso seguire la tracciabilità del proprio rifiuto sino alla destinazione finale? Quali documenti possono essere richiesti al fornitore dei servizi di ritiro e smaltimento per essere sicuri della correttezza dello smaltimento? La responsabilità estesa del produttore è og‑ getto dell’articolo 178‑bis del Dlgs 152/2006 ed è prevista per rafforzare la prevenzione e
facilitare l’utilizzo efficiente delle risorse du‑ rante l’intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evi‑ tando di compromettere la libera circolazio‑ ne delle merci sul mercato. A tal fine appositi Dm Ambiente stabiliranno le modalità e i cri‑ teri di introduzione della responsabilità este‑ sa del produttore del prodotto. Altri decreti (Ambiente‑Sviluppo economico) stabiliranno le modalità e i criteri: a) di gestione dei rifiuti e della relativa respon‑ sabilità finanziaria dei produttori del prodotto (per questa tipologia di decreti è previsto an‑ che il concerto del Ministero dell’economia); b) di pubblicizzazione delle informazioni rela‑ tive alla misura in cui il prodotto è riutilizzabi‑ le e riciclabile; c) della progettazione dei prodotti volta a ri‑ durre i loro impatti ambientali; d) di progettazione dei prodotti volta a dimi‑ nuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti, assicuran‑ do che il recupero e lo smaltimento dei pro‑ dotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità ai criteri di cui agli articoli 177 e 179, Dlgs 152/2006; e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di pro‑ dotti adatti all’uso multiplo, tecnicamente du‑ revoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l’ambiente. Le future previsioni (a mente del comma 2 del citato articolo 178‑bis, Dlgs 152/2006) non incideranno sulla responsabilità della ge‑ stione dei rifiuti né sulla legislazione esisten‑ te concernente flussi di rifiuti e prodotti spe‑ cifici. Quindi, la responsabilità estesa del pro‑ duttore non va confusa con la responsabilità del produttore per la gestione dei rifiuti. Come è evidente, ad oggi, la responsabilità del produttore è più una linea programmatica che una disciplina. Il Dlgs 152/2006 declina la responsabilità del produttore al suo articolo 188. La nuova ver‑ sione di tale articolo (ai sensi dell’articolo 16, comma 2, Dlgs 205/2010), però, entrerà in vigore solo dopo l’operatività del Sistri (ad og‑ gi, 9 febbraio 2012). Fino ad allora vigerà il consueto sistema dettato dalla versione vigen‑ te dell’articolo 188, Dlgs 152/2006. Quindi, oggi, la responsabilità del produttore/deten‑ tore è disciplinata dall’articolo 188, comma 3, Dlgs 152/2006, ma nella versione previgente all’entrata in vigore del Dlgs 205/2010. La norma è chiarissima. Il produttore/deten‑ tore non si spoglia della responsabilità dei suoi rifiuti semplicemente consegnandoli al terzo trasportatore, ma conserva un onere (almeno di vigilanza) circa il buon esito del viaggio verso quel sito finale che, deve essere necessariamente conosciuto sia dal produtto‑
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Si chiede di sapere se trascorsi 60 giorni dalla comunicazione alla Regione/Provincia di competenza senza alcuna risposta dallo stesso ente è possibile avviare la campagna di recupero. Si chiede altresì se la Regione/Provincia possa indicare quale termine per la conclusione del procedimento, non i 60 giorni previsti dalla normativa nazionale, ma un termine più lungo (nel nostro caso sono stati indicati 150 giorni).
motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all’allegato II, parte A, della direttiva 70/156/Cee, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/Ce, con esclusione dei tricicli a motore;”. Tale de‑ finizione è conforme e pedissequa alla defini‑ zione fornita dalla direttiva 2000/53/Ce (più volte modificata). Tali veicoli, una volta fuori uso, rappresentano il campo di applicazione della disciplina di cui al Dlgs 203/2009 (arti‑ colo 1, comma 1, Dlgs 203/2009). Secondo l’allegato II, parte A, direttiva 70/156/Cee rientrano: • nella categoria M1, i “veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente”; • nella categoria N1 i “veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.”. I veicoli a tre ruote come definiti dalla diretti‑ va 2002/24/Ce sono quelli “(categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati: (omissis) ii) nel caso dei veicoli a tre ruote, da un motore: – la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure – la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure – la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici; (omissis) c) tricicli, ossia veicoli a tre ruote simmetriche (categoria L5e) muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.” Alla luce delle norme riportate, si ritiene che i veicoli a due ruote non rientrino nell’ambito di applicazione del Dlgs 209/2003 dedicato ai veicoli fuori uso (tra i quali rientrano anche le automobili, normalmente intese).
Rubriche Quesiti
coli 190 e 193 del Dlgs 152/06 sono compilati contenendo espressa indicazione del detentore del rifiuto indicato dal Sottoscrittore.”. Nel secondo caso, si ricorda la definizione di “intermediario” fornita dall’articolo 183, com‑ ma 1, lettera l), Dlgs 152/2006, secondo la quale rientra in tale definizione “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”. Il centro di raccolta non dispone né lo smaltimento né il recupe‑ ro (che viene disposto dai relativi Consorzi), ma solo il trasporto. Pertanto, si ritiene che il centro di raccolta non rientri nella definizione di intermediario e come tale non deve figura‑ re nel formulario, essendo sufficiente che vi compaia come detentore.
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