RIFIUTI
aprile 2012 mensile
n. 194 (04/12) Euro 14,00
Registrazione Tribunale di Milano n. 451 del 22 agosto 1994. Poste italiane spa – Spedizione in abbonamento postale – Dl 353/2003 (conv. in legge 46/2004) articolo 1, comma 1, DCB Milano
bollettino di informazione normativa
L’intervento Regione Lazio e inerti: le prime linee guida per la gestione
pag. 4
di Stefano Cicerani
Rifiuti derivanti da trattamento meccanico dei rifiuti urbani: il problema della classificazione
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di Paola Ficco
Rifiuti radioattivi e rottami metallici
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di Roberto Montali
Giurisprudenza Illegittimi i veti regionali ai depositi di rifiuti radioattivi
Corte Costituzionale – Sentenza 9 marzo 2012, n. 54 L’emergenza giustifica la sanzione più grave
Corte di Cassazione, III Sezione penale – Sentenza 17 gennaio 2012, n. 1406 Residui animali, sono sempre rifiuti a meno che non siano sottoprodotti
Corte di Cassazione, III Sezione penale – Sentenza 23 gennaio 2012, n. 2710 Abbandono: la colpa del proprietario del sito va provata
Corte di Cassazione, III Sezione penale – Sentenza 30 gennaio 2012, n. 3580 Compost: è rifiuto se contiene sostanze pericolose
Corte di Cassazione, III Sezione penale – Sentenza 9 febbraio 2012, n. 5045
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Rubriche Quesiti
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Focus 231 Ambiente
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Pneumatici fuori uso
47
Tribuna Albo gestori
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Focus giurisprudenza
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a cura di Paola Ficco a cura di Pasquale Fimiani a cura di Daniele Fornai a cura di Eugenio Onori a cura di Maurizio De Paolis
Edizioni Ambiente
C ambiamento :
è questa la parola d’ordine che ha dominato il confronto tra le categorie imprenditoriali e il Ministro Clini lo scorso 22 marzo a Roma, in occasione del consueto meeting di primavera della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, presieduta da Edo Ronchi. Titolo dell’incontro “La green economy per affrontare la crisi italiana”. Sul punto, il Ministro ha detto della necessità di promuovere un’industria della green economy che vada al di là del marketing e della pedagogia. “Per quanto riguarda la corretta gestione del ciclo dei rifiuti noi oggi abbiamo bisogno di un ciclo industriale, perché se c’è chi ricicla e poi c’è chi riusa, la raccolta differenziata cresce, se non c’è riciclo e non c’è riuso, allora la raccolta differenziata resta un esercizio pedagogico di nessuna utilità”. Queste le parole del Ministro. Una boccata di ossigeno rispetto a un inutile e lunghissimo tempo fatto solo di Sistri e rocambolesche, quanto incomprensibili, procedure informatiche. Annunciati anche gli Stati generali della Green economy, per il 7 novembre nell’ambito di Ecomondo. Ma perché, anche a livello istituzionale, si parla tanto (e per fortuna) di questa economia verde? Perché è necessaria una nuova spinta propulsiva per porre fine ad uno dei virus più aggressivi che, ormai, infettano l’Italia: l’individualismo non responsabile, variante tragica di quello che E. C. Banfield (nel suo “Le basi morali di una società arretrata”) chiamava “familismo amorale” che, dagli anni ’50, domina lo Stivale e, in una quotidiana erosione, logora ogni reale possibilità di creare una dimensione collettiva e partecipata della convivenza. Ora, dinanzi alla profondissima crisi di questo nostro mondo corroso dalla finanza globale, è necessario e non più rinviabile un cambiamento. Dopo trent’anni ispirati al liberismo estremo occorrono soluzioni, forse, impensate; il mondo di quel trentennio è perduto per sempre e un nuovo modello economico e sociale non può più attendere, dove il possibile è sicuramente incerto e aleatorio, ma non dilazionabile. Sulle teorie per farcela si sono prodigati in molti, tracciando scenari fortemente divaricati. A un polo estremo si colloca la massima apprensione: poiché stiamo deragliando a causa del rapporto in-
sostenibile tra natura e civilizzazione, occorre una decrescita felice. All’altro estremo la massima tranquillizzazione basata sulla cieca fiducia nella tecnologia per cui, in fondo, non è successo niente, basta qualche sistemazione strutturale dei mercati.Lo spazio tra questi due estremi è occupato dalla riflessione su ciò che definiamo “green economy”, vale a dire la costruzione di modelli economici – ma anche di pratiche reali – in grado di incorporare i limiti ambientali all’interno di una nuova visione dello sviluppo. Tuttavia, anche nella “green economy”, non mancano le ambiguità e finché non sarà compiuta una perimetrazione più esatta dei suoi confini ci sarà spazio, ad esempio, per rubricare sotto questa bandiera quelle particolari formule di neocolonialismo che fanno incetta di terreni agricoli a buon mercato in Africa e Sudamerica per produrre combustibili “verdi” diversi da quelli fossili. Si spera che le iniziative del prossimo novembre aiutino a distinguere ciò che davvero potrà essere considerato “green”, come ad esempio la valorizzazione degli apparati produttivi di un certo territorio (dall’adattamento delle Pmi in funzione della compatibilità ambientale delle loro produzioni, al consumo consapevole per arginare lo spleen delle grandi città, fino ad arrivare alla gestione partecipata dei beni comuni). Senza dimenticare che i nuovi modelli potranno nascere anche dalla discontinuità tecnologica delle produzioni, o dalla voglia di creare punti di eccellenza capaci di “fertilizzare” il territorio. Sembra, dunque, davvero giunto il momento in cui, finalmente, i rifiuti saranno parte di un ciclo industriale ed economico e non più considerati e gestiti come una passività. Ma c’è bisogno di un disegno globale, di una responsabilizzazione dei cittadini e dei produttori di rifiuti, di un nuovo patto tra chi li gestisce e chi autorizza; il tutto fondato su un’“infrastruttura normativa” da ricalibrare, su uno sfoltimento immediato delle Autorità competenti, su controlli e letture uniformi in tutto il territorio, su iter autorizzativi scevri da protagonismi intellettuali della P.a. Insomma, c’è bisogno di misura e di moderazione; anche questa è “green economy”. Diversamente, il futuro non arriverà mai. Paola Ficco
Premessa
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 194 (04/12)
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L’intervento
Al presente argomento è stata dedicata una lunga risposta ad un quesito (il n. 634) pubblicata sul n. 193 (3/2012) di questa Rivista. Sul punto, tuttavia, i Lettori continuano ad inviare numerosi quesiti, segno evidente che il problema c’è ed è grave. Pertanto, si ritiene necessario dedicare all’argomento una riflessione più approfondita che restituisca i termini e i documenti della questione; una questione che restituisce in modo tangibile i termini di una confusione ossessiva e di cui, in un settore così delicato come quello della gestione dei rifiuti, non c’è davvero bisogno. Una questione che, tra le sue pieghe, nasconde errori strutturali di interpretazione, amore per tesi iniziali rivelatesi sbagliate nel tempo, incapacità di ammetterlo, strenua difesa di quanto appare non più difendibile e altri problemi di dimensioni più grandi. A farne le spese sono l’economia e la serenità operativa di chi, nonostante crisi, inflazione, stagnazione, deflazione, cerca di farcela. All’assordante silenzio del decisore pubblico, ancora una volta, viene data voce nelle aule dei Tribunali.
Rifiuti derivanti da trattamento meccanico dei rifiuti urbani: il problema della classificazione
Nell’Elenco europeo dei rifiuti si reperiscono il Cer 19.12.12 relativo ad “altri rifiuti speciali prodotti da trattamento meccanico dei rifiuti (compresi materiali misti) diversi da quelli della voce 191211” e il Cer 19.12.11 relativo agli stessi rifiuti, ma contenenti sostanze pericolose. Si pone, dunque, la necessità di comprendere se tali rifiuti siano urbani o speciali ai sensi della disciplina dettata dall’articolo 184, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152. L’argomento è stato oggetto di una serie di interventi legislativi, interpretativi e giurisprudenziali che, in prosieguo, si avrà cura di rendere evidenti.
di Paola Ficco
Il divieto di smaltimento dei rifiuti urbani fuori Regione e la nota 9 giugno 2009 dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente L’articolo 182, Dlgs 152/2006 stabilisce che “È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”. In ordine alla qualificazione come urbani o come speciali dei rifiuti da trattamento meccanico dei rifiuti urbani, l’ufficio Legislativo del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, veniva interpellato (in data 11 luglio 2008) dall’Assessore alla tutela ambientale e all’energia della Regione Toscana. L’Assessore evidenziava che a seguito dell’abrogazione della lettera n) relativa ai “rifiuti da attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani” dal dispositivo dell’articolo 184, comma 3, Dlgs 152/2006 “nascono dubbi interpretativi circa la qualificazione come rifiuti urbani o rifiuti speciali dei seguenti rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani: • frazione organica • frazione secca.”. Pertanto, l’Assessore richiedeva al Ministero dell’ambiente un parere “sulla classificazione tra i rifiuti speciali o tra i rifiuti urbani dei rifiuti in uscita dagli impianti di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, che non siano destinati al recupero ma avviati allo smaltimento finale in discarica.”.
lo smaltimento, tanto da dover essere autorizzata (come R o come D).
“Come noto, l’articolo 2, comma 21 bis, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, ha soppresso la lettera n) dell’articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che includeva i “rifiuti da attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani” tra i “rifiuti speciali”.
Infatti, il recupero è rappresentato (a titolo non esaustivo) da queste operazioni di recupero (allegato C, Parte IV, Dlgs 152/2006, riportato comprensivo delle note):
Premesso che la lettera g) del medesimo comma 3, dell’articolo 184 include tra i rifiuti speciali, i ’rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi’, si rileva che i rifiuti derivanti da attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani – stante l’intervenuta abrogazione della disposizione che li sottoponeva espressamente alla disciplina dei ’rifiuti speciali’ – sembrano in via residuale da ricondurre alla categoria dei ’rifiuti urbani’. Ciò tenendo debitamente conto anche della previsione in base alla quale i rifiuti derivanti dalla ’attività di smaltimento e recupero’ dei rifiuti di cui alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 184, sono ricompresi tra i ’rifiuti speciali’.
È evidente che l’Ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente non è del tutto convinto di quanto afferma; infatti, usa termini come “sembrano” o “appare”. I rifiuti o sono speciali o sono urbani, non “sembrano” tali. A voler tacere di queste sfumature lessicali, la nota dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente è preoccupante laddove afferma che “La fase di selezione meccanica, infatti, appare differenziarsi dallo smaltimento e recupero”. Infatti, tale affermazione è totalmente e completamente disarmonica rispetto al dato legislativo nazionale e comunitario. Né la direttiva 2008/98/Ce, né il Dlgs 152/2006 (come modificato), né le precedenti legislazioni di settore poi sostituite ed abrogate, hanno mai riconosciuto cose altre e diverse rispetto alla “gestione” da sempre definita come “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento” (l’articolo 183, comma 1, lettera n), Dlgs 152/2006, vi aggiunge il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario). Quindi, a parte la raccolta e il trasporto, il recupero e lo smaltimento comprendono ogni qualsivoglia operazione che viene compiuta sui rifiuti e la selezione meccanica è un trattamento che rientra necessariamente nel recupero o nel-
Invece, lo smaltimento è rappresentato (a titolo non esaustivo) da queste operazioni di smaltimento (allegato B, Parte IV, Dlgs 152/2006, riportate comprensive delle note):
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 194 (04/12)
La fase di selezione meccanica, infatti, appare differenziarsi dallo smaltimento e recupero in quanto prodromica e preliminare a tali attività, nonché priva della continuità con le medesime attività necessaria per indurre ad una sua assimilazione piena con le stesse. Di talché non si ritiene possano sottrarsi i rifiuti citati alle disposizione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti urbani, le quali prevedono tra l’altro, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti stessi, il principio di autosufficienza nello smaltimento e il divieto di smaltimento in regioni diverse da quella di produzione”.
R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia Gli impianti di incenerimento dei RSU sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a: 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile prima del 1° gennaio 2009, 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008, calcolata con la seguente formula: Efficienza energetica = [Ep (Ef + Ei)]/[0,97 × (Ew + Ef)] dove: Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l’energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l’energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico inferiore dei rifiuti (GJ/anno)Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni. La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l’incenerimento. R2 Rigenerazione/recupero di solventi R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche. R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche È compresa la pulizia risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici. R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, cernita, frammentazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, triturazione, condizionamento, ricondizionamento, separazione, raggruppamento prima di una delle operazioni da R 1 a R 11. R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
L’intervento Trattamento meccanico e classificazione
L’Ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente, con nota del 9 giugno 2009 rispondeva che:
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Premessa
L’intervento
Rifiuti radioattivi e rottami metallici RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 194 (04/12)
di Roberto Montali Chimico industriale
Il recente Dlgs 100/2011, con lo scopo di elevare il livello di tutela dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente contro i rischi derivanti da radiazioni ionizzanti, modifica la norma di settore, facendo obbligo a tutti “i soggetti che esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, nonché i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici”, di effettuare rilevazioni radiometriche della eventuale presenza di livelli anomali di radioattività. Nonostante l’Italia, con il referendum abrogativo del 1987, abbia bandito l’utilizzo del nucleare per la sperimentazione e la produzione di energia elettrica, attualmente i rifiuti radioattivi provenienti dalle ex centrali nucleari sono custoditi in diversi siti italiani. Inoltre, resta ancora aperto il problema dello smantellamento, rimozione e decontaminazione di strutture e componenti degli ex impianti nucleari. Ed è ovvio che la presenza di materiale radioattivo nei siti di stoccaggio crea un grave problema di sicurezza ambientale. È stimato che i rifiuti radioattivi italiani ammontino complessivamente a circa 80.000 m3 e per essi si stanno studiando soluzioni di stoccaggio tali da garantire una maggiore sicurezza. Il Dm 7 maggio 2001 forniva direttive alla Sogin per l’implementazione di un programma di decommissioning dei siti nucleari, in vista della bonifica incondizionata degli stessi, entro 20 anni. Nel 2003 sono stati emanati diversi provvedimenti relativi alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito. Secondo i dati forniti dalla Sogin, in Italia ci sono più di 60.000 m3 di rifiuti radioattivi di seconda e terza categoria, ai quali vanno aggiunte 298,5 tonnellate di combustibile irraggiato e altri 2.000 m3 di rifiuti radioattivi, soprattutto di origine medica e sanitaria. Non va trascurato che gli ospedali e le aziende sanitarie producono ogni anno circa 500 tonnellate di nuove scorie radioattive. I principi tecnici fondamentali a cui fare riferimento per la gestione di questi rifiuti sono, secondo la Guida n. 26 dell’Anpa (oggi Ispra) (1), quelli della protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori, e della preservazione dell’ambiente, tenendo anche conto dell’impatto sulle generazioni future. I rifiuti radioattivi prodotti nell’impiego pacifico dell’energia nucleare, ma non solo questi, si presentano sotto varie forme ed il loro contenuto di attività può variare entro limiti molto estesi, così come diversi sono i tempi di dimezzamento: da tali diversità discende la necessità di una gestione differenziata dei rifiuti stessi. Tale gestione, che comprende la raccolta, la cernita, il trattamento e condizionamento, il deposito temporaneo, il trasporto e lo smaltimento finale, risulta assai problematico ed impatta anche sui semilavorati metallici.
Origine dei rifiuti radioattivi
Tutte le attività in cui sono utilizzati o manipolati materiali radioattivi generano rifiuti radioattivi che possono suddividersi, in base alle loro diverse concentrazioni di radioattività in: • rifiuti a bassa attività, carta, stracci, indumenti, guanti, sovrascarpe, filtri, liquidi (soluzioni acquose o organiche provenienti da installazioni nucleari, ospedali, industrie, laboratori di ricerca); • rifiuti a media attività, costituiti da scarti di lavorazione, rottami 12
(1) Per un approfondimento si veda, a cura di (Enea-Disp) Anpa, Guida Tecni-
ca n. 26, Gestione dei rifiuti radioattivi, Sicurezza e Protezione, n. 14, 1987;
Definizioni
La definizione di “rifiuto radioattivo” fornita in ambito internazionale (Iaea) (2) è la seguente: “qualsiasi materiale che contiene o è contaminato da radionuclidi a concentrazioni o livelli di radioattività superiori alle “quantità esenti” stabilite dalle Autorità competenti, e per i quali non é previsto alcun uso (…)”. Oppure: “materiale radioattivo in forma solida, liquida o gassosa per il quale non è previsto alcun ulteriore uso e che è tenuto sotto controllo come rifiuto radioattivo dall’Organismo Nazionale a ciò preposto secondo le norme e le leggi nazionali” (articolo 2, punto h della Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management).
Nell’“Inventario nazionale, situazione e proiezione di tutti i rifiuti radioattivi presenti in Italia” istituito, nel 1997, dall’Enea-Tfs, e dalla stessa successivamente aggiornato, i rifiuti radioattivi vengono considerati nella loro forma condizionata, cioè come manufatti finali; pertanto per i rifiuti non ancora condizionati e per quelli di cui è prevista la produzione in futuro, in particolare quelli prodotti dallo smantellamento degli impianti nucleari, il produttore/detentore ha proceduto ad ipotesi sulle tecniche di condizionamento (condizionamento che avverrà presso i luoghi di produzione) ed a valutare i volumi dei manufatti risultanti e le loro caratteristiche radiologiche (i rifiuti da smantellamento saranno prodotti dal 2010 al 2040, secondo il previsto piano di decommissioning”). Tutte le normative di sicurezza in campo nucleare tendono a ridurre il più possibile i rischi connessi con l’uso di materiali radioattivi o con l’esposizione alle radiazioni, tenendo anche conto dei vantaggi che possono derivare alla società. I criteri generali comuni a tutte le regolamentazioni internazionali in materia di rifiuti radioattivi (3) sono: • l’ottimizzazione delle dosi individuali e collettive (secondo il criterio Alara) e la preservazione della qualità dell’ambiente; (2) “International Atomic Energy Agency” (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica – Onu) con sede principale Vienna; per maggio-
ri informazioni, si veda la Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management,
Altre definizioni di interesse sono: • condizionamento: processo effettuato con l’impiego di un agente solidificante all’interno di un contenitore allo scopo di produrre un manufatto (rifiuti radioattivi condizionati + contenitore) nel quale i radionuclidi sono inglobati in una matrice solida al fine di limitarne la mobilità potenziale; • confinamento: segregazione dei radionuclidi della biosfera con limitazione di un loro rilascio al di sotto di quantità e concentrazioni ritenute accettabili; • deposito di smaltimento: struttura naturale e/o artificiale adibita alla sistemazione dei rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento; • inglobamento: condizionamento dei rifiuti radioattivi solidi con produzione di una matrice solida eterogenea; • solidificazione: condizionamento dei rifiuti radioattivi liquidi o semiliquidi con produzione di una matrice solida omogenea; • trattamento: complesso di operazioni che mediante l’applicazione di processi fisici e/o chimici, modificano la forma fisica e/o la composizione chimica dei rifiuti radioattivi con l’obiettivo principale di operare una riduzione del volume e/o di preparare i rifiuti radioattivi alla successiva fase di condizionamento; nonché, con particolare riferimento alle spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (Dlgs 230/1995), le seguenti: • combustibile esaurito: combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito puo’ essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al pari di rifiuti radioattivi; • ritrattamento: un processo o un’operazione intesi ad estrarre gli isotopi radioattivi dal combustibile esaurito per un ulteriore uso; • smaltimento: il deposito di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto autorizzato, senza intenzione di recuperarli; • stoccaggio: la conservazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto equipaggiato per il loro confinamento, con l’intenzione di recuperarli successivamente; • detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di effettuare una spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, è responsabile conformemente alla normativa applicabile per tali materiali e preveda di effettuare una spedizione ad un destinatario; • domanda debitamente compilata: il documento uniforme di cui alla decisione della Commissione del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 194 (04/12)
La definizione in ambito nazionale è contenuta nel Dlgs 17 marzo 95 n. 230 come modificato dall’articolo 4, comma 3, lettera i) del Dlgs 241/2000): “qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non é previsto il riciclo o non è previsto alcun uso” o anche nella guida tecnica n. 26 dell’Anpa (oggi Ispra) citata: rifiuto radioattivo: “materiale prodotto o utilizzato nell’impiego pacifico dell’energia nucleare contenente sostanze radioattive e per il quale non è previsto il riutilizzo”; non sono da computarsi i radionuclidi delle famiglie dell’uranio e del torio naturalmente presenti nei materiali, purché in concentrazioni inferiori a quelle stabilite dal Consiglio delle Comunità europee ai sensi dell’articolo 197 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell’energia atomica; non sono altresì da considerarsi rifiuti radioattivi gli elementi di combustibile irraggiato.
• l’adozione di adeguati provvedimenti atti a ridurre il volume dei rifiuti radioattivi e a fissare, se del caso, i radionuclidi mediante condizionamento del rifiuto in matrice inerte (manufatti).
L’intervento Rifiuti radioattivi
metallici, liquidi, fanghi, resine esaurite, ex centrali nucleari, impianti di fabbricazione del combustibile a ossidi misti (MOX), impianti di riprocessaqwmento, centri di ricerca; • rifiuti ad alta attività costituiti dalle “ceneri” prodotte dalla combustione dell’uranio nei reattori. I principali componenti sono i prodotti di fissione e gli attinidi transuranici.
Il quadro nazionale
In Italia tutte le attività che prevedono l’impiego, la manipolazione e la detenzione di sostanze radioattive, e quindi anche la gestione dei rifiuti radioattivi, sono regolate dal Dlgs 230/1995 successivamente modificato ed integrato dal Dlgs 241/2000. Mentre il Capo VI è specificamente dedicato alla gestione dei rifiuti radioattivi, il First Italian National Report, aprile 2006. (3) Per un approfondimento sulla materia, si veda, a cura di Icrp, Radiation
protection principles for the disposal of solid radioactive waste, Annals of the Icrp, Icrp Pubblication n. 46, 15, 4, 1986, Oxford Pergamon Press.
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Corte di Cassazione – III Sezione penale Sentenza 23 gennaio 2012, n. 2710
La massima
Giurisprudenza
Residui animali, sono sempre rifiuti a meno che non RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 194 (04/12)
siano sottoprodotti Pres. Mannino Est. Teresi
Rifiuti – Sottoprodotti di origine animale – Requisiti – Disciplina applicabile L’incenerimento dei residui di animali configura un’ipotesi di gestione di rifiuti, sottoposto quindi alla relativa disciplina di cui alla Parte IV, Dlgs 152/2006, in termini di autorizzazione, e non un’attività sottoposta al regolamento 1774/2002/Ce sui sottoprodotti di origine animale. Tale regolamento 1774/2002/Ce, ora abrogato e sostituito dal regolamento 1069/2009/Ce regola infatti esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria legati ai residui di animali ma non la gestione, mediante smaltimento, degli scarti, che sono a tutti gli effetti rifiuti. L’unico modo per sottrarre tali scarti alla disciplina del Dlgs 152/2006 è la prova che essi posseggano tutti i requisiti dei sottoprodotti previsti dall’articolo 184-bis, Dlgs 152/2006. (L.B.)
Corte di Cassazione Sentenza 23 gennaio 2012, n. 2710 La Corte Suprema di Cassazione sezione terza penale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: (omissis) ha pronunciato la seguente:
Sentenza sul ricorso proposto da: (omissis), indagato dei reati di cui al Dlgs n. 152 del 2006, artt. 256 e 137; avverso l’ordinanza 16.02.2011 del Tribunale di Caltanissetta che ha respinto la domanda di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo dell’area e degli impianti destinati all’attività di smaltimento rifiuti siti in (omissis); Visti gli atti, l’ordinanza denunciata e il ricorso; Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. (omissis); Sentito il Pm nella persona del Pg, dott. (omissis), che ha chiesto il rigetto del ricorso; Sentito il difensore del ricorrente, avv. (omissis), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Osserva
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Con ordinanza 16.02.2011 il Tribunale di Caltanissetta rigettava la domanda di riesame proposta da (omissis), indagato dei reati di cui al Dlgs n. 152 del 2006, articolo 256, per avere, quale amministra-
tore unico della s.r.l. (omissis), posto in essere, senza autorizzazione, un impianto per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi e per avere svolto attività di smaltimento mediante incenerimento, di rifiuti di animali e di rifiuti costituiti da reflui industriali prodotti dalle operazioni di lavaggio del capannone e dell’impianto e all’articolo 137 citato decreto per avere, nella suddetta qualità, senza autorizzazione effettuato scarichi di acque reflue industriali prodotte dal dilavamento del piazzale dell’impianto di smaltimento di rifiuti di animali, avverso l’ordinanza 16.02.2011 del Tribunale di Caltanissetta che aveva respinto la domanda di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo dell’area e degli impianti destinati all’attività di smaltimento rifiuti siti in Caltanissetta contrada (omissis). Rilevava il tribunale: – che lo stabilimento veniva utilizzato per lo stoccaggio di rifiuti speciali e per lo smaltimento mediante incenerimento di rifiuti di animali; – che era stata ceduta parte dell’attività dalla ditta (omissis) di (omissis) alla (omissis) s.r.l. di cui era amministratore unico l’indagato per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di stoccaggio e di messa in riserva, nonchè dell’impianto d’incenerimento di rifiuti di origine animale; – che per lo svolgimento di tali attività (omissis) non aveva ottenuto le necessario autorizzazioni; – che il rapporto tra il regolamen-
Il ricorso non è fondato. In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l’ipotesi accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, a una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicchè, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l’ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell’astrattezza. Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di un’ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l’esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato. Soltanto quando l’enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro. Avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo il ricorso per cassazione è proponibile solo per violazione di legge, sicchè non pos-
sono essere dedotti con tale mezzo d’impugnazione vizi della motivazione, “non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato nell’articolo 111 Cost. e articolo 606 C.p.p., lett. b) e c), anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall’articolo 606 c.p.p., lett. b),” – Cassazione Sezione 6^, n. 24250/2003, De Palo, RV. 225578. Nella specie, il tribunale ha ritenuto il fumus del reato di smaltimento mediante incenerimento per non avere provato l’indagato, AU della società Ecorecuperi che era subentrata nella gestione dell’attività, di avere ottenuto la relativa autorizzazione ambientale e tale circostanza non è stata contestata dal predetto che ha soltanto sostenuto, ma erroneamente per come si dirà, che l’attività di smaltimento de qua sarebbe disciplinata dalla normativa comunitaria di cui al regolamento Cee n. 1774 del 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Con una recente decisione Sezione 3^ n. 12844/2009, RV. 243114 questa Corte ha chiarito l’ambito di operatività del regolamento Ce in tema di gestione di sottoprodotti di origine animale e della normativa di cui al Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, in tema di gestione dei rifiuti, riaffermando che le disposizioni di settore riguardanti i sottoprodotti di origine animale regolano esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria, rimanendo escluse le attività di gestione degli scarti, in quanto rifiuti, per le quali permane l’operatività della disciplina generale in materia Sezione 3^ n. 21095/2007, Guerrini RV. 236744; Sezione 3^ n. 21676/2007, Zanchin RV 236703. È stato, quindi, osservato, in relazione alla legislazione attualmente vigente, che – con il regolamento Ce n. 1774/2002 è stato adottato il termine sottoprodotti di origine animale, abbandonando quello di rifiuti di origine animale utilizzata nel Dlgs n. 508 del 1992; – s’intendono per sottoprodotti, secondo la giurisprudenza comunitaria ed ai sensi del Dlgs n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lett. n), i materiali risultanti dal processo produttivo, che pur non costituendo l’oggetto proprio del ciclo produttivo, scaturiscono da esso e sono destinati dal produttore ad ulteriore impiego o al consumo (il riutilizzo, però, deve essere certo, senza l’intervento di trasformazioni
preliminari e senza pregiudizio per l’ambiente); – la nozione di rifiuto e le espressioni che la qualificano non possono essere interpretate in senso restrittivo, come peraltro reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. cit. sez. 3^, 200208520, Leuci, RV 221273), mentre devono formare oggetto di interpretazione restrittiva le esclusioni di determinate sostanze dall’ambito di applicazione della disciplina generale sui rifiuti. Da ciò si desume che: il regolamento Ce n. 1774/2002 assicura solo una tutela sanitaria per le carogne e per i sottoprodotti di origine animale; – resta ferma la disciplina sanitaria dettata dal regolamento n. 1774/2002 in materia di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano se e in quanto configurabili come sottoprodotti e non come rifiuti, dovendosi intendere questa disciplina come esaustiva e autonoma in ordine al profilo sanitario. In conclusione, gli scarti di origine animali sono sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti, ed esclusivamente soggetti al regolamento Ce 1774/2002, solo se sono; effettivamente qualificabili come sottoprodotti, ai sensi del Dlgs n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lett. n), mentre in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento restano soggetti alla disciplina del Testo Unico in materia ambientale. Alla luce degli enunciati principi di diritto, la sentenza impugnata ha correttamente ravvisato il reato ipotizzato, essendo emerso dalle risultanze ampiamente riportate nel provvedimento, che l’indagato, quale legale rappresentante della società che era subentrata a una ditta individuale, ha operato senza la necessaria autorizzazione smaltendo, mediante incenerimento, rifiuti. Per gli altri rilievi difensivi valgono le confutazioni riportate nella citata sentenza n. 12844/2009 che di seguito si trascrivono: “Gli enunciati principi di diritto inoltre trovano applicazione sia con riferimento al testo originario del Dlgs n. 152 del 2006, articolo 185 che alla nuova formulazione dell’articolo introdotta dal Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4, articolo 22, dovendo essere privilegiata quella interpretazione delle norme nazionali che sia conforme al diritto comunitario e trovando, peraltro, detta interpretazione, in relazione all’arti-
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la scelta “di smaltire i sottoprodotti negli impianti autorizzati secondo la normativa ambientale ovvero quella sanitaria” mentre per i prodotti trasformati è stabilito l’obbligo del loro smaltimento unicamente in impianti autorizzati ai sensi della normativa ambientale. Conseguirebbe ancora che gli impianti d’incenerimento che trattano unicamente sottoprodotti di origine animale sono esclusi dal campo d’applicazione del Dlgs n. 1333 del 2005 essendo soggetti, al pari dei residui dell’incenerimento, unicamente ad autorizzazione in base al regolamento Cee n. 1774/2002; – “inesistenza della violazione (…) del Dlgs n. 152 del 2006, articolo 137” perchè “nessun refluo industriale poteva essere scaricato nei piazzali essendo lo stesso incenerito nello stesso impianto”. Inoltre, i verbalizzanti avevano costatato che i piazzali erano puliti e privi di sostanze inquinanti; – illegittimità del sequestro dell’impianto di transito di categoria 3 regolarmente autorizzato per il quale non era stato ipotizzato alcun reato. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.
Giurisprudenza Corte di Cassazione – Sentenza 23 gennaio 2012, n. 2710
to Cee n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, e la normativa di cui al Dlgs n. 152 del 2006, non si configura in termini di specialità, sicchè le due normative possono concorrere; – che, pertanto, anche la materia dello smaltimento delle carogne animali rientra nel campo di applicazione del decreto n. 152/2006; – che non risultava rilasciata all’(omissis) s.r.l, di cui era AU l’indagato e che era subentrata nella gestione dell’attività, l’autorizzazione allo smaltimento mediante incenerimento; – che il nuovo gestore era privo anche dell’autorizzazione allo scarico fognario donde la sussistenza del jumus di entrambi i reati ipotizzati. Proponeva ricorso per cassazione l’indagato deducendo: – “inesistenza della violazione (…) del Dlgs n. 152 del 2006, articolo 256, per avere posto in essere un impianto per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi (stoccaggio con operazioni di messa in riserva)” essendo egli munito di autorizzazione; – “inesistenza della violazione … di cui al Dlgs n. 152 del 2006, articolo 256, per aver posto in essere attività di smaltimento, mediante incenerimento, di rifiuti animali e di rifiuti costituiti da acque reflue industriali prodotte dalle operazioni di lavaggio e disinfezione del capannone e dell’impianto” perchè l’attività di gestione sanitaria dei sottoprodotti di origine animale, compresa l’attività d’incenerimento, è disciplinata dal regolamento Cee 1774/2002, sicchè non è applicabile il Tu sulla tutela dell’ambiente che, all’articolo 267, comma 2, stabilisce che “sono esclusi dal campo d’applicazione della parte quinta del presente decreto gli impianti disciplinati dal Dlgs 11 maggio 2005 n. 133 recante attuazione della direttiva 2000/76/Cee in materia d’incenerimento dei rifiuti”. Tale decreto esclude dal suo campo d’applicazione, all’articolo 3, comma 1, lettera a), n. 7 “i corpi interi o parti di animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento (Ce) n. 1774/2002. Rimangono assoggettati al presente decreto gli impianti che trattano prodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, di cui al regolamento (Ce) 1774/2002”. Da tali disposizioni conseguirebbe che all’operatore di settore è affidata
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a cura di Pasquale Fimiani Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
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Acque reflue industriali e sistema 231: le attività interessate
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I reati ambientali in materia di acque, presupposto della responsabilità degli enti nel nuovo articolo 25-undecies del Dlgs 8 giugno 2001, n. 231, sono i seguenti: • apertura o comunque effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, quando tali condotte riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5 alla parte terza del T.U. (articolo 137, comma 2); • effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5 alla parte terza del T.U. senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108 (articolo 137, comma 3); • superamento, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del T.U., nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del T.U., oppure dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall’Autorità competente a nor(1) Cass. pen., Sez. III, n. 26543/ 2008 ha affermato che la formulazione dell’articolo 74, lettera h) introdotta dal Dlgs 4/2008, secondo cui sono da considerare “acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate (e non più, quindi, “provenienti da” come recitava la originaria formulazione)
Focus 231 Ambiente
ma dell’articolo 107, comma 1 (articolo 137, comma 5, primo periodo); • superamento, nei casi che precedono, anche dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5 (articolo 137, comma 5, secondo periodo); • violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (articolo 137, comma 11); • scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (articolo 137, comma 13). Scopo di questo intervento è l’individuazione delle tipologie di attività rientranti nel concetto di acque reflue industriali e, quindi, soggette alle regole del sistema 231, qualora ricorra la condizione, prevista dal’articolo 25-undecies cit., che lo scarico contenga le sostanze pericolose, ovvero superi i limiti tabellari specificamente individuati. Come noto, a seguito dell’intervento correttivo del 2008, l’articolo 74 lettere g), h) ed i) g) del Dlgs 152/2006 definisce: • acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (lett. g); • acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento (lett. h) (1); • acque reflue urbane: acque reflue domesti-
da edifici od impianti in cui si svolgono le attività commerciali o di produzione di beni diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, come si rileva dalla relazione di accompagnamento alle modifiche, è strumentale unicamente a riaffermare la nozione di “scarico diret-
che o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie,anche separate, e provenienti da agglomerato (lett. i). Il termine “impianti” come luogo di provenienza degli scarichi di acque reflue industriali è ampio e comprensivo di qualsiasi struttura fissa idonea a generare scarichi. Analogamente il riferimento alla “produzione di beni” consente di ascrivere alla categoria delle acque reflue industriali anche quelle provenienti da attività artigianali, purché dalle stesse derivi la produzione di beni. Non esiste, poi, alcuna dicotomia con le attività di servizio. Vero è che queste sono previste espressamente nella sola definizione di acque reflue domestiche, ma tra le acque reflue industriali sono comprese anche quelle scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali e queste sono produttive sia di servizi, che di beni. In definitiva, va posto l’accento, quale elemento specializzante, non tanto sulla natura commerciale o meno dell’attività dal cui ambito fuoriesce lo scarico, ma sulla circostanza che le acque reflue derivino o meno dal metabolismo umano e da attività domestiche (2). Pertanto, “rientrano tra le acque reflue industriali quelle che possiedono qualità necessariamente legate alla composizione chimico fisica diverse da quelle proprie delle acque metaboliche domestiche, mentre rientrano nelle acque domestiche tutti i reflui derivanti da attività che attengono strettamen-
to”, in maniera da riproporre in forma più chiara e netta la distinzione esistente tra la nozione di acque di scarico da quella di rifiuti liquidi. (2) Sul punto si veda. Cass. pen., Sez. III, n. 1774/2000: “Le acque reflue industriali concernono qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui
si svolgono attività commerciali o industriali, così da comprendere tutti i tipi di acque reflue pure provenienti da insediamenti commerciali; mentre la caratterizzazione dei reflui è operata in senso negativo, giacché le acque devono essere diverse da quelle domestiche e meteoriche di dilavamento”.
Si è, poi, precisato che “l’indicatore della provenienza dei reflui da attività domestiche è concetto chiaramente riferito alla convivenza e
(8) Secondo Cass. pen., Sez. III, n. 12576/1999: “Le acque provenienti da un mattatoio comunale hanno natura di “acque reflue industriali” e pertanto il loro scarico, anche se effettuato in vasche a tenuta stagna (dalle quali poi i reflui, in una fase successiva, vengano prelevati con autocisterne), dev’essere debitamente autorizzato, sotto comminatoria di sanzione penale”. Nello stesso senso Sez. III, n. 985/2004. (9) Cass. pen., Sez. III, n. 1774/ 2000, che motiva tale affermazione sia per l’attività in sé svolta, certamente di carattere industriale, sia per il materiale in sospensione portato con l’attività di dilavamento (conforme Sez. III, n. 43633/2005). (10) Secondo Cass. pen., Sez. III, n. 24322/2003: “Costituisce scarico da insediamento industriale, e come tale necessitante la preventiva autorizzazione, quello proveniente dal lavaggio di betoniere utilizzate per l’attività societaria e riversato in un bacino artificiale”. (11) Secondo Cass. pen., Sez. III, n. 20755/2003, cit.: “Le acque provenienti dal lavaggio dei pavimenti di un complesso industriale sui quali é riscontrabile la presenza di sostanze inquinanti non possono essere assimilate alle acque provenienti da uno scarico civile, ma devono considerarsi acque reflue da complesso produttivo”. (12) Cass. pen., Sez. III, n. 2313/ 2011, in una fattispecie in cui le acque di lavaggio delle cassette di uva raccolte durante la vendemmia defluivano in un canalone per la raccolta delle acque piovane. (13) Cass. pen, Sez. III, n. 3433/ 2000: “(…) i reflui provenienti dai reparti e relativi laboratori di un presidio ospedaliero non possono definirsi come provenienti da insediamento civi-
coabitazioni di persone, ma non può prescindere, specie quando riguarda grandi comunità (alberghi, ospedali etc.), da una considerazione anche delle effettive caratteristiche chimiche e fisiche delle acque reflue, che devono essere corrispondenti non tanto per quantità, quanto per qualità a quelli derivanti dai comuni nuclei abitativi” (21). Possono, infine, aggiungersi le decisioni che avevano definito quali insediamenti produttivi (concetto presente nella legge 319/1976 e sostanzialmente in linea con quello di impianto che scarica acque reflue industriali): – gli insediamenti diretti al commercio di prodotti petroliferi (22); – gli insediamenti in cui si producono cibi in scatola o conserve alimentari (23); – le distillerie di alcool (24); – le concerie (25); – i bacini idroelettrici (26); – insediamenti in cui si svolga attività di macinazione di cereali (27); – laboratori di macellazione (28); – caseifici (29); – allevamenti ittici (30).
le, o ad esso equiparabile, poiché non può affermarsi che tale scarico sia assimilabile a quelli provenienti da insediamenti abitativi. Ed invero la qualificazione di insediamento produttivo, ai fini della normativa in esame, non può essere collegata solo ad attività di produzione di beni in senso stretto, ma deve essere affermata in relazione ad ogni attività economica, pur se rivolta a prestazione di servizi, quando lo scarico non sia assimilabile a quello proveniente da un normale insediamento abitativo. Ne consegue che le acque reflue in questione non possono neppure considerarsi domestiche (…) in quanto esse non sono derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”. (14) Cass. pen., Sez. III, n. 12865/ 2009. (15) Cass. pen., Sez. III, n. 42932/ 2002; Sez. III, n. 35870/2004. (16) Cass. pen, Sez. III 18226/2005, con riferimento allo scarico di una lavanderia industriale di una casa di riposo. (17) Cass. pen., Sez. III, n. 23464/ 2009. (18) Cass. pen., Sez. III, n. 39854/ 2006. (19) Cass. pen, Sez. III, n. 11494/ 2011. (20) Cass. pen., Sez. III, n. 29126/ 2006. (21) Cass. pen., Sez. III, n. 16446/ 2011. La S.C. ha escluso la provenienza dei reflui dal metabolismo umano, “poichè tale provenienza è caratterizzata dall’essere il risultato di reazioni chimiche e fisiche dell’organismo delle persone, tale essendo in estrema semplificazione, il processo metabolico” e nel caso di specie alcuni parametri riscontrati nelle analisi evidenziavano un superamento dei limiti di legge anche di dieci volte superiore a quelli di cui
alla tabella 3 dell’allegato 5 al Dlgs. n. 152 del 2006. (22) Cass. pen., Sez. III, n. 10948/ 1990. (23) Cass. pen., Sez. III, n. 6846/ 1991. (24) Cass. pen., Sez. III, n. 2524/ 1986. (25) Cass. pen., Sez. III, n. 13265/ 1989. (26) Cass. pen., Sez. III, n. 3811/ 1996. Tale pronuncia, peraltro, limitava l’inquadramento nella nozione di insediamento produttivo “qualora le acque siano utilizzate nello specifico ciclo di produzione dell’energia elettrica, canalizzate nelle condotte forzate ed inviate alle centrali per l’azionamento di turbine ed alternatori ed all’atto della loro restituzione”, qualificandoli viceversa come insediamenti civili “ove le acque siano raccolte nei bacini idroelettrici” in quanto “esse, pur avendo una funzione di complementarità rispetto agli impianti di produzione di energia elettrica, danno luogo a scarichi che si riferiscono a prestazione di servizi e, come tali, sono assimilabili in via generale agli scarichi da insediamenti civili”. (27) Cass. pen., Sez. III, n. 9242/ 1990. (28) Cass. pen., Sez. III, n. 6410/ 1991 (conformi Sez. III, n. 5629/1994 e Sez. III, n. 589/1998 secondo cui “deve considerarsi insediamento produttivo un’azienda di macellazione, ancorché ad essa sia connessa la vendita delle carni, a nulla rilevando che, per ragioni di mercato, l’attività mattatoria sia svolta settimanalmente, qualora abbia carattere di continuità e non di occasionalità” ). (29) Cass. pen., Sez. III, n. 6195/ 1993 e Sez. III, n. 7041/1990. (30) Cass. pen., Sez. III, n. 7598/ 1989.
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(3) Cass. pen., Sez. III, n. 41850/ 2008. Conformi, ex multis, Sez. III, n. 42529/2008; Sez. III, n. 12865/2009; Sez. III, n. 23464/2009. (4) Cass. pen., Sez. III, n. 20755/ 2003. (5) Tar Campania (NA) Sez. V, n. 1479/2011, secondo cui è in applicazione di tale criterio sostanziale che, sono individuate dall’articolo 101, comma 7, del Dlgs alcune tipologie di acque assimilate quelle domestiche ai fini della disciplina degli scarichi. (6) Secondo Cass. pen., Sez. III, n. 11295/1999, tale attività “non può considerarsi insediamento civile, ma va considerata attività industriale, siccome attività di esecuzione di un servizio in forma professionale ed organizzata, atta a scaricare rifiuti liquidi di natura inquinante”. Si veda anche Cass. pen., Sez. III, n. 5143/2003: “Gli impianti di autolavaggio hanno natura di insediamenti produttivi e non di insediamenti civili stante la qualità inquinante dei reflui, diversa e più grave rispetto a quella dei normali scarichi da abitazioni, e per la presenza di residui quali oli minerali e sostanze chimiche contenute nei detersivi e nelle vernici eventualmente staccatesi da vetture usurate” Conformi Cass. pen., Sez. III, n. 21004/2003; Sez. III, n. 985/2004. (7) Secondo Cass. pen., Sez. III, n. 24892/2003: “(…) lo scarico di acque reflue in fognatura provenienti da attività di autocarrozzeria va sottoposta alla preventiva autorizzazione stante la necessità di controllo per ogni scarico da insediamento produttivo, quale é da considerare lo scarico avente per oggetto acque reflue non domestiche quali quelle di una attività che utilizzi vernici e sostanze diverse che determinano residui liquidi contaminati dal processo di lavorazione” (conforme Sez. III, n. 978/2004).
• dalla condensa proveniente da frigoriferi ove erano conservati prodotti ittici e dal lavaggio dei locali e dei macchinari (14); • dal lavaggio dei macchinari di una officina tipo-litografica (15); • da una lavanderia di tipo industriale a servizio di strutture sanitarie e/o di assistenza (16); • dalla lavorazione delle macchine agricole ed industriali (17); • da attività di perforazione, nella specie per la realizzazione di un pozzo artesiano (18), mentre, per quanto riguarda l’acqua di falda proveniente dall’attività di escavazione, si precisa che la stessa non può essere assimilata “tout court” all’acqua reflua industriale, dovendosi verificare se i reflui derivanti da detta attività non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche (19), ipotesi che si configura “quando le acque di falda siano intorbidate da residui dei lavori di scavo e di cantiere” (20).
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te alla coabitazione ed alla convivenza delle persone” (3). Di conseguenza, “la presenza di sostanze inquinanti non riconducibili alle acque provenienti da un complesso di civile abitazione, sono elementi sufficienti ad integrare la fattispecie di scarico di acque reflue industriali” (4). L’individuazione in concreto delle singole tipologie di acque reflue industriali è stata operata nel tempo dalla giurisprudenza, considerato che la definizione ha una connotazione negativa e che “il criterio generale adottato dal Legislatore per individuarle è quello afferente alla qualità del refluo” (5). È stata, in particolare, attribuita la natura di acque reflue industriali a quelle provenienti: • da un’attività di autolavaggio (6); • da un’attività di autocarrozzeria (7); • da un mattatoio comunale (8); • dal lavaggio di: inerti (9), betoniere (10), pavimenti di un complesso industriale (11), cassette di uva sul piazzale di un’impresa vinicola (12); • dai reparti e relativi laboratori di un presidio ospedaliero (13);
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