L'esportazione e l'importazione di rifiuti

Page 1



a cura di Paola Ficco

l’esportazione e l’importazione di rifiuti alla luce del regolamento n. 1013/2006 /Ce e dei successivi regolamenti di attuazione


l’esportazione e l’importazione di rifiuti

alla luce del regolamento n. 1013/2006/ce e successivi regolamenti di attuazione

a cura di paola ficco

in collaborazione con Francesca Forni, Emilio Galanti, David Hirsch, Laura Pampaloni della Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti della Provincia di Firenze

redazione: Lavinia Basso progetto grafico: GrafCo3 Milano impaginazione: Maria Franca Perrottelli ufficio stampa: ufficiostampa@reteambiente.it

© copyright 2009, Edizioni Ambiente srl, Milano

Edizioni Ambiente srl Via N. Battaglia 10 20127 Milano tel. 02 45487277 fax 02 45487333 www.edizioniambiente.it www.reteambiente.it www.nextville.it Provincia di Firenze Via Cavour, 1 50129 Firenze tel. 055 27601 fax 055 368092 www.provincia.fi.it/ambiente Finito di stampare nell’ottobre 2009 presso Digital Print (Segrate) Milano Stampato in Italia – Printed in Italy questo libro è stampato su carta riciclata 100%


sommario

prefazione

9

1. introduzione

11 13 15 16

2. definizioni

20 20 23 27 28 29

3. gli elementi fondamentali delle spedizioni dei rifiuti

32 32 33 34 35 36

4. profili generali sulle spedizioni dei rifiuti

38 38 39 42

5. le spedizioni di rifiuti all’interno della comunità

45 46 48 49 50 51

1.1 Esclusioni 1.2 Le principali novità del regolamento (Ce) n. 1013/2006 1.3 I regolamenti attuativi 2.1 Definizioni 2.2 I soggetti coinvolti 2.3 Spedizione non conforme e spedizione illegale 2.3.1 Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione non conforme 2.3.2 Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale 3.1 Contratto 3.2 Notifica 3.2.1 Documento di notifica 3.2.2 Documento di movimento 3.3 Garanzia finanziaria

4.1 Le liste dei rifiuti 4.2 Miscele di rifiuti dell’allegato III A 4.3 Disposizioni comuni sulle spedizioni dei rifiuti

5.1 Gli obblighi generali di informazione 5.1.1 Controlli sulle spedizioni di rifiuti della lista verde 5.2 Procedura di notifica per le spedizioni all’interno della Comunità 5.2.1 Dossier di notifica e primo esame da parte delle autorità competenti 5.2.2 Istruttoria della notifica e autorizzazione della spedizione


5.2.3 Obiezioni alla spedizione Principi elaborati dalla Corte di Giustizia Rifiuti destinati allo smaltimento Applicazione per le autorità competenti italiane Rifiuti destinati al recupero 5.2.4 Adempimenti previsti prima dell’effettuazione della spedizione Controllo da parte dell’autorità di spedizione 5.2.5 Trasporto, ricevimento, recupero o smaltimento dei rifiuti – documenti probatori Controllo da parte dell’autorità di spedizione 5.2.6 Transito attraverso Paesi terzi e accordi per le zone di confine 5.2.7 Disposizioni transitorie per alcuni Stati membri 5.2.8 Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti e accordi per le zone di confine

53 54 55 56 60 65 65

6. disposizioni dello stato italiano sulle spedizioni dei rifiuti

72

6.1 Spedizioni di rifiuti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino 6.2 Autorità competenti in territorio italiano 6.3 Specifiche disposizioni sul trasporto e l’importazione di rifiuti in Italia 6.4 Garanzie finanziarie in Italia 6.5 Il formulario di identificazione 6.6 Registro di carico e scarico dei rifiuti 6.7 La fase del trasporto: regime autorizzatorio

7. le esportazioni di rifiuti dalla comunità

7.1 Divieti e esportazioni ammesse 7.1.1 Destinazione allo smaltimento 7.1.2 Destinazione al recupero 7.2 Le procedure per l’esportazione di rifiuti dalla comunità 7.2.1 Esportazione di rifiuti destinati a smaltimento Informazione e controllo tra autorità competente e uffici doganali 7.2.2 Esportazione di rifiuti destinati a recupero Esportazione di rifiuti destinati a recupero in Paesi non Ocse Ulteriori procedure per l’esportazione di rifiuti avviati al recupero nella Repubblica Popolare Cinese Esportazione di rifiuti destinati a recupero in Paesi Ocse Lista verde e allegati III A e III B Lista ambra e allegato IV A Informazione e controllo tra autorità competente e uffici doganali Particolarità previste nel caso di transito in un paese non Ocse

67 68 69 70 70

73 73 73 75 75 76 77 80 80 81 81 84 84 85 86 87 91 92 93 93 94 94


8. le importazioni di rifiuti nella comunità

8.1 Divieti e importazioni ammesse 8.2 Le procedure per l’importazione di rifiuti nella comunità 8.2.1 Importazione di rifiuti destinati allo smaltimento Informazione e controllo tra autorità competente e uffici doganali 8.2.2 Importazione di rifiuti destinati al recupero provenienti o transitanti da paesi Ocse Informazione e controllo tra autorità competente e uffici doganali 8.2.3 Importazione di rifiuti destinati al recupero provenienti da paesi non Ocse aderenti alla convenzione di Basilea 8.2.4 Importazioni da territori d’oltremare

9. transito nel territorio della comunità di spedizioni provenienti e destinati a paesi terzi 9.1 Destinazione allo smaltimento 9.2 Destinazione al recupero

95 95 96 96 97 98 99 99 99 101 101 101

appendice 1 liste dei rifiuti

105

appendice 2 calcolo della garanzia finanziaria

119

appendice 3 riferimenti normativi

121



1. introduzione

Il regolamento (Ce) del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 n. 1013/20061 disciplina dal 12 luglio 2007 le spedizioni dei rifiuti: • fra Stati membri della Comunità; • importati nella Comunità da paesi terzi; • esportati dalla Comunità verso paesi terzi; • in transito nel territorio comunitario in partenza e a destinazione di paesi terzi. La disciplina sulle spedizioni dei rifiuti si inserisce nel quadro normativo sviluppato nell’ambito dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), della Convenzione di Basilea e dell’Unione europea. Il regolamento n. 1013/2006/Ce deve essere pertanto esaminato alla luce delle seguenti norme di riferimento: • la direttiva quadro sui rifiuti 2006/12/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 20062 che rappresenta lo strumento comunitario fondamentale della disciplina della gestione dei rifiuti;

1. Guce 12 luglio 2006 n. L 190; il regolamento ha abrogato dal 12 luglio 2007 il regolamento n. 259/1993/Cee e la decisione 94/774/Ce. Il regolamento n. 1013/2006/Ce è applicabile dalla stessa data. L’articolo 62 reca disposizioni transitorie per la prima applicazione del regolamento. In particolare: • le spedizioni notificate e il cui ricevimento è stato confermato dall’autorità competente di destinazione anteriormente al 12 luglio 2007 sono soggette alle disposizioni del previgente regolamento n. 259/1993/Cee; • le spedizioni per le quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato l’autorizzazione ai sensi del regolamento n. 259/1993/Cee devono essere portate a termine entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 1013/2006/Ce (12 luglio 2008). 2. “Direttiva relativa ai rifiuti” (Guue 27 aprile 2006, n. L114); la direttiva è stata abrogata e sostituita, con effetto dal 12 dicembre 2010, dalla nuova direttiva del Parlamento europeo del 19 novembre 2008, n. 2008/98/Ce “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” (Guue 22 novembre 2008 n. L312).


12

l’esportazione e l’importazione di rifiuti

• la Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, e successivi emendamenti; • la decisione Ocse C(2001)107 def., di revisione della decisione C (92)39 def., sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati al recupero. Ai sensi dell’articolo 1, il regolamento istituisce procedure e regimi di controllo diversificati per le spedizioni dei rifiuti in funzione: • dell’origine e del tipo di rifiuto spedito; • della destinazione e del tipo di trattamento cui gli stessi sono sottoposti; • dell’itinerario previsto. Il regolamento si compone di 64 articoli, suddivisi in 7 titoli, e di 9 allegati. titoli del regolamento 1013/2006/ce Titolo I (articoli 1 e 2)

Ambito d’applicazione e definizioni

Titolo II (articoli 3 – 32)

Spedizioni all’interno della Comunità con o senza transito attraverso Paesi terzi

Titolo III (articolo 33)

Spedizioni esclusivamente all’interno degli Stati membri

Titolo IV (articoli 34 – 40)

Esportazioni dalla Comunità verso Paesi terzi

Titolo V (articoli 41 – 46)

Importazioni nella Comunità da Paesi terzi

Titolo VI (articoli 47 e 48)

Transito nel territorio della Comunità di spedizioni da e verso Paesi terzi

Titolo VII (articoli 49 – 64)

Altre disposizioni

allegati al regolamento 1013/2006/ce Allegato I A

Documento di notifica per movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti

Allegato I B

Documento di movimento per movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti

Allegato I C

Istruzioni specifiche per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento

Allegato II

Informazioni e documenti che corredano la notifica

Parte 1

Informazioni da fornire sul, o allegare al, documento di notifica

Parte 2

Informazioni da fornire sul, o allegare, al documento di movimento

Parte 3

Informazioni e documenti aggiuntivi che possono essere richiesti dalle autorità competenti (segue)


capitolo 1 | introduzione

(segue) Allegato III

Elenco dei rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 (“Lista verde”)

Allegato III A

Miscele di due o più rifiuti elencati nell’allegato III e non classificati sotto una voce specifica di cui all’allegato 3, paragrafo 2

Allegato III B

Rifiuti verdi addizionali in attesa dell’inclusione nei pertinenti allegati della Convenzione di Basilea o della decisione Ocse di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento

Allegato IV

Elenco dei rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte (“Lista ambra”)

Allegato IV A

Rifiuti elencati nell’allegato III ma soggetti all’obbligo di notifica e autorizzazione preventive scritte (articolo 3, paragrafo 3)

Allegato V

Rifiuti soggetti al divieto di esportazione di cui all’articolo 36 del regolamento

Allegato VI

Modulo per gli impianti titolari di autorizzazione preventiva (articolo 14)

Allegato VII

Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 4 del regolamento

Allegato VIII

Linee guida per una gestione ecologicamente corretta (articolo 49)

Allegato IX

Questionario supplementare sull’informazione da parte degli Stati membri a norma dell’articolo 51, paragrafo 2

1.1 esclusioni Il previgente regolamento n. 259/1993/Cee, escludeva dal campo di applicazione della disciplina sulle spedizioni di rifiuti le spedizioni di rifiuti destinati al recupero appartenenti alla Lista verde. Il regolamento n. 1013/2006/Ce ha invece ritenuto di assoggettare anche questa tipologia di movimentazione dei rifiuti alla disciplina, agli obblighi e ai controlli stabiliti per le spedizioni di rifiuti. Sono pertanto esclusi dal campo di applicazione del regolamento n. 1013/2006/Ce: • lo scarico a terra di rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, purché questi rifiuti siano disciplinati dalla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78)3, o da altri strumenti internazionali vincolanti;

3. Con la legge 29 settembre 1980, n. 662 (So alla Gu 23 ottobre 1980 n. 292), l’Italia ha ratificato e

13


14

l’esportazione e l’importazione di rifiuti

• i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti; • le spedizioni di residui radioattivi di cui all’articolo 2, direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 19924, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori di essa; • le spedizioni soggette all’obbligo di riconoscimento di cui al regolamento n. 1774/2002/Ce, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano; • qualora già disciplinate da altra normativa comunitaria5, le spedizioni di rifiuti: – risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; – le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido; – i materiali esplosivi in disuso; • le spedizioni di rifiuti dall’Antartico nella Comunità ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico (1991)6; • le importazioni nella Comunità di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi, operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace qualora detti rifiuti siano spediti dalle stesse forze armate od organizzazioni umanitarie, o per loro conto, direttamente o indirettamente. In tali casi, le autorità competenti di transito e l’autorità competente di desti-

dato esecuzione alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi e al protocollo d’intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottata a Londra il 2 novembre 1973. 4. Detta direttiva è stata sostituita, con effetto dal 25 dicembre 2008, dalla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (Guce 5 dicembre 2006 n. L 337), recepita in Italia con legge 25 febbraio 2008, n. 34 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2007” e con Dlgs 20 febbraio 2009, n. 23 “Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito”. 5. Ad oggi non sono state emanate disposizioni comunitarie in merito. 6. Si veda la legge 15 febbraio 1995, n. 54, recante ratifica ed esecuzione del protocollo sulla protezione ambientale al trattato Antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991 (So alla Gu 27 febbraio 1995 n. 48).


capitolo 1 | introduzione

nazione nella Comunità sono informate in anticipo della spedizione e della sua destinazione; • le spedizioni di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello stoccaggio geologico7.

1.2 le principali novità del regolamento n. 1013/2006/ce Il regolamento n. 1013/2006/Ce ha introdotto alcune significative novità rispetto alla precedente disciplina del regolamento n. 259/1993/Ce. In particolare: • le spedizioni di rifiuti urbani non differenziati individuati dal Cer (Codice europeo dei rifiuti) 200301, sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta indipendentemente dalla destinazione degli stessi (recupero o smaltimento); • la notifica deve essere trasmessa dall’autorità competente di spedizione, anziché dal notificatore, all’autorità competente di destinazione. A favore del notificatore sono introdotte precise garanzie procedurali quali, ad esempio, la previsione di specifici documenti che debbono corredare i moduli di notifica e di movimento e l’individuazione di termini per l’espletamento e la conclusione del procedimento di autorizzazione della spedizione; • il produttore dei rifiuti è maggiormente coinvolto nelle spedizioni dei rifiuti in quanto deve firmare il documento di notifica, qualora non sia anche il notificatore; • l’articolo 6 definisce e precisa alcuni meccanismi relativi al sistema delle garanzie finanziarie, quali la possibilità di svincolare anticipatamente la fideiussione nel caso di spedizioni destinate a impianti intermedi e di chiedere un’integrazione alla fideiussione nel caso di importazione nella Comunità di rifiuti provenienti da paesi terzi; • l’articolo 14 prevede la possibilità per l’autorità competente di destinazione di rilasciare un’autorizzazione preventiva agli impianti di recupero. In questo caso sono previste notevoli semplificazioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazione alla spedizione;

7. L’articolo 36, direttiva 2009/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, ha modificato l’articolo 1, paragrafo 3 del regolamento n. 1013/2006/Ce e ha introdotto detta ulteriore esclusione. La direttiva 2009/31/Ce è stata pubblicata sulla Guue 5 giugno 2009 n. L 140 ed è in vigore dal 25 giugno 2009.

15


16

l’esportazione e l’importazione di rifiuti

• l’articolo 15 introduce obblighi specifici in capo ai diversi soggetti coinvolti nelle spedizioni destinate ad operazioni intermedie di recupero (R12 – R13) o di smaltimento (D13 – D15); • l’articolo 18 introduce, per le spedizioni della Lista verde, obblighi generali di informazione che consistono in un documento di accompagnamento dei rifiuti durante la spedizione e nella stipula di un contratto tra il soggetto che organizza la spedizione e il destinatario degli stessi per il recupero dei rifiuti.

1.3 i regolamenti attuativi In attuazione dell’articolo 58 del regolamento8 e al fine di garantire il necessario adeguamento al progresso scientifico e tecnico, la Commissione europea, mediante appositi regolamenti, può modificare gli allegati del regolamento in ordine ai seguenti aspetti: a) gli allegati I, II, III, III A, IV e V possono essere modificati per tener conto delle modifiche convenute nell’ambito della Convenzione di Basilea e della decisione Ocse; b) i rifiuti non classificati possono essere aggiunti provvisoriamente negli allegati III B, IV o V, in attesa di una decisione sulla loro inclusione nei pertinenti allegati della Convenzione di Basilea o della decisione Ocse; c) su richiesta di uno Stato membro, è possibile includere in via provvisoria nell’allegato III A, alle condizioni indicate all’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento, delle miscele di due o più rifiuti elencati nell’allegato III in attesa di una decisione relativa alla loro attribuzione ai pertinenti allegati della Convenzione di Basilea o della decisione Ocse9;

8. Detto articolo è stato sostituito dal regolamento n. 219/2009/Ce dell’11 marzo 2009 che adegua alla decisione 1999/468/Ce del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo. Lo stesso articolo prevede ora che i regolamenti attuativi della Commissione siano adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo introdotta dal nuovo articolo 59 bis, paragrafo 3 del regolamento n. 1013/2006/Ce. 9. Si tratta delle miscele di rifiuti non classificate sotto una voce specifica dell’allegato III, ma composte da due o più rifiuti elencati nell’allegato III che possono essere infatti elencate nell’allegato III A, a condizione che la composizione delle miscele stesse non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti.


capitolo 1 | introduzione

d) possono essere determinati i casi eccezionali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento e, se del caso, i rifiuti sono inseriti negli allegati IV A e V e contestualmente soppressi dall’allegato III 10; e) l’allegato V è aggiornato sulla base delle modifiche apportate all’elenco dei rifiuti pericolosi 11; f) l’allegato VIII è modificato sulla scorta delle pertinenti convenzioni e accordi internazionali. Ad oggi sono stati emanati i seguenti regolamenti di attuazione della disciplina del regolamento n. 1013/2006/Ce: • regolamento (Ce) n. 1379/2007 del 26 novembre 2007 12; • regolamento (Ce) n. 801/2007 del 6 luglio 2007 13; • regolamento (Ce) n. 1418/2007 del 29 novembre 2007 14; • regolamento (Ce) n. 740/2008 del 29 luglio 2008 15; • regolamento (Ce) n. 669/2008 del 15 luglio 2008 16; • regolamento (Ce) n. 308/2009 del 15 aprile 2009 17. Nella predisposizione dei menzionati regolamenti, l’attenzione della Commissione si è focalizzata su: • la modifica di alcuni allegati del regolamento n. 1013/2006/Ce; • la definizione delle specifiche per le esportazioni di rifiuti verso alcuni paesi terzi; • l’individuazione delle miscele di rifiuti da includere nell’allegato III A.

10. Se in casi eccezionali i rifiuti elencati nell’allegato III presentano una delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 91/689/Cee, essi sono soggetti alle disposizioni previste per i rifiuti elencati nell’allegato IV. 11. Dette modifiche sono adottate a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/Cee; la predetta direttiva peraltro è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/98/Ce con effetto dal 12 dicembre 2010. 12. Guue 27 novembre 2007 n. L 309. 13. Guue 7 luglio 2007 n. L 179. 14. Guue 4 dicembre 2007 n. L 316. 15. Guue 30 luglio 2008 n. L 201. 16. Guue 16 luglio 2008 n. L 188. 17. Guue 16 aprile 2009 n. L97.

17


3. gli elementi fondamentali delle spedizioni dei rifiuti

Le spedizioni dei rifiuti sono caratterizzate dalla presenza dei seguenti elementi, individuati dagli articoli da 4 a 6 del regolamento: • il contratto di recupero o smaltimento dei rifiuti (articolo 5); • la notifica (articolo 4); • la garanzia finanziaria per le spedizioni soggette all’obbligo di notifica (articolo 6).

3.1 contratto Prerequisito indispensabile per accedere alle procedure per la spedizione dei rifiuti è la stipulazione di un contratto per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti tra il notificatore e il destinatario. Se la spedizione è effettuata tra due stabilimenti che dipendono dallo stesso soggetto giuridico, il contratto può essere sostituito da una dichiarazione di tale soggetto che si impegna a recuperare o smaltire i rifiuti oggetto di notifica. Il contratto deve contenere precisi obblighi: – per il notificatore, l’obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione, il recupero o lo smaltimento non siano effettuati come previsto o siano effettuati illegalmente; – per il destinatario, l’obbligo di recuperare o smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale; – per l’impianto di destinazione, l’obbligo di fornire un certificato che attesti l’avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti conformemente alla notifica e alle relative condizioni, nonché alle disposizioni del regolamento n. 1013/2006/Ce. Se i rifiuti spediti sono destinati ad operazioni intermedie di recupero o smaltimento, devono figurare nel contratto ulteriori obblighi:


capitolo 3 | gli elementi fondamentali delle spedizioni dei rifiuti

• per l’impianto di destinazione intermedio, l’obbligo di fornire i certificati che attestano che i rifiuti sono stati recuperati o smaltiti conformemente alla notifica e alle condizioni ivi fissate, nonché alle disposizioni del regolamento n. 1013/2006/Ce, articolo 15, lettera e) e lettera d); • per il destinatario intermedio, l’obbligo di trasmettere una notifica all’autorità competente del paese di spedizione iniziale, se i rifiuti sono avviati dallo stesso impianto intermedio ad un impianto situato in un paese terzo per le successive operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento. Al momento della notifica deve essere fornita alle autorità competenti interessate la prova dell’esistenza del contratto o una dichiarazione che ne certifichi l’esistenza. Se richiesto, il notificatore o il destinatario deve fornire copia conforme del contratto. Il regolamento n. 1013/2006/Ce stabilisce29 che il contratto di recupero o smaltimento dei rifiuti è efficace dal momento della notifica e per tutta la durata della spedizione fino al rilascio del certificato di avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti. L’articolo 18 del regolamento prevede la stipulazione di un contratto anche ai fini della spedizione di rifiuti della Lista verde, i quali non sono sottoposti, come indicato oltre, alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta. In questo caso parti contrattuali sono il soggetto che organizza la spedizione e il destinatario incaricato del recupero dei rifiuti.

3.2 notifica La notifica è l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione per effettuare la spedizione dei rifiuti dal luogo di spedizione iniziale fino all’impianto di destinazione finale dei rifiuti stessi, comprese le fasi intermedie di recupero o smaltimento. La notifica riguarda un solo codice di identificazione dei rifiuti, ad eccezione: a) dei rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A: in questo caso, deve essere specificato un solo tipo di rifiuti; b) delle miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A tranne quelli elencati nell’allegato III A. In questo caso, il codice di ciascuna parte di rifiuti deve essere specificato in ordine di importanza.

29. Articolo 5, comma 2, regolamento n. 1013/2006/Ce.

33


34

l’esportazione e l’importazione di rifiuti

Quando la notifica riguarda un solo codice di identificazione dei rifiuti, può trattarsi di un codice rifiuto individuato: • in uno degli allegati III, III B, IV o IV A: si ricorda che la Lista verde (allegato III) e la Lista ambra (allegato IV) discendono dalla decisione Ocse C(2001)107/ finale e dalla Convenzione di Basilea, e le rispettive codifiche non sono basate sui criteri di classificazione dell’Elenco europeo dei rifiuti (Cer). Pertanto, ad un codice della Lista verde o ambra possono corrispondere uno o più codici dell’Elenco europeo dei rifiuti; • nell’elenco europeo dei rifiuti, riportato all’allegato D alla Parte IV del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152. La notifica si compone di 2 documenti • il documento di notifica, e • il documento di movimento rilasciati dall’autorità competente di spedizione al notificatore. I modelli attualmente in uso sono riportati nella Guce 8 novembre 2008 n. L 299. La notifica si considera debitamente compilata, ai fini dell’invio alle altre autorità competenti, quando l’autorità di spedizione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati riportando sullo stesso o allegando ad esso le informazioni e i documenti previsti. Le autorità interessate possono richiedere al notificatore informazioni e documenti aggiuntivi nei limiti di quanto previsto dall’allegato II, parte 3, del regolamento n. 1013/2006/Ce. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla spedizione, la notifica si considera debitamente compilata quando la competente autorità di destinazione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati e risultano completi anche della documentazione aggiuntiva eventualmente richiesta.

3.2.1 documento di notifica

Il documento di notifica è destinato a: • fornire alle autorità competenti le informazioni necessarie per verificare l’ammissibilità della spedizione dei rifiuti; • confermare il ricevimento della notifica da parte delle stesse autorità; • rilasciare l’autorizzazione scritta alla spedizione. Il documento di notifica deve essere compilato secondo le istruzioni contenute nell’allegato I C e corredato delle informazioni e dei documenti riportati nell’al-


capitolo 3 | gli elementi fondamentali delle spedizioni dei rifiuti

legato II, parte 1, del regolamento n. 1013/2006/Ce. L’articolo 29 del regolamento prevede la possibilità di porre a carico del notificatore le spese amministrative per l’espletamento della procedura di notifica e le spese ordinarie per analisi e ispezioni. In Italia i diritti relativi a queste spese sono stati stabiliti con il Dm 3 settembre 1998, n. 370. Se il notificatore non è il produttore iniziale dei rifiuti oggetto della spedizione 30, il documento di notifica deve essere sottoscritto al campo 17 anche da questi o dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato. Ciò al fine di responsabilizzare maggiormente il produttore dei rifiuti. Il notificatore ha inoltre la possibilità di presentare una notifica generale, relativa cioè a più spedizioni31, se ciascuna di esse rispetta le seguenti condizioni: • omogeneità delle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti oggetto delle spedizioni; • spedizione dei rifiuti ad uno stesso destinatario e ad uno stesso impianto di destinazione; • unico itinerario indicato nel documento di notifica. Le autorità competenti hanno la facoltà di subordinare l’accordo in ordine al ricorso alla notifica generale all’invio a posteriori, da parte del notificatore, di informazioni complementari. Se, per circostanze imprevedibili, l’itinerario indicato nella notifica non può essere rispettato, il notificatore deve informare al più presto, e possibilmente prima dell’inizio della spedizione, le competenti autorità. Se la modifica implica il ricorso ad autorità competenti diverse da quelle indicate nella notifica generale, è necessario presentare una nuova notifica.

3.2.2 documento di movimento

Il documento di movimento deve accompagnare sempre la spedizione di rifiuti da quando lascia il luogo di produzione fino all’arrivo nell’impianto di recupero o smaltimento nel paese di destinazione. I vettori che prendono in consegna una spedizione di rifiuti devono firmare, in corrispondenza del campo n. 8, il documento di movimento alla consegna o al ricevimento dei rifiuti.

30. Articolo 4, comma 1, punto 1, regolamento n. 1013/2006/Ce. 31. Articolo 13, regolamento n. 1013/2006/Ce.

35


36

l’esportazione e l’importazione di rifiuti

In corrispondenza dei campi da 20 a 22 deve essere registrato il passaggio della spedizione attraverso gli uffici doganali dei paesi interessati nel caso di esportazione dalla Comunità, importazione o transito nella Comunità. Il documento deve essere utilizzato dagli impianti di recupero o smaltimento dei rifiuti per certificare il ricevimento della spedizione (campo 18) e l’avvenuto recupero o smaltimento della spedizione di rifiuti (campo 19). ll documento di movimento deve essere compilato secondo le indicazioni di cui all’allegato I C del regolamento e provvisto, per quanto possibile al momento della notifica, delle informazioni previste dall’allegato II, parte 2, regolamento n. 1013/2006/Ce.

3.3 garanzia finanziaria La garanzia finanziaria (o un’assicurazione equivalente) deve essere prestata per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all’obbligo di notifica e deve coprire: • le spese di trasporto; • le spese di smaltimento o recupero comprese eventuali operazioni intermedie necessarie; • le spese di deposito per 90 giorni. Dette spese possono essere necessarie a seguito di: • spedizioni di rifiuti che non si svolgano conformemente alle clausole del documento di movimento o del contratto e per le quali il notificatore, o in mancanza l’autorità di spedizione, sia obbligato a riprendere in carico i rifiuti ai sensi dell’articolo 22 del regolamento; • spedizione di rifiuti, recupero o smaltimento illegali ai sensi dell’articolo 24 del regolamento. La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente è stipulata dal notificatore o da un’altra persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, è approvata dall’autorità competente di spedizione ed è efficace al momento della notifica o, previo consenso dell’autorità competente che l’approva, al più tardi quando ha inizio la spedizione. Nel caso di importazione di rifiuti nella Comunità, l’autorità di destinazione nella Comunità esamina l’importo della copertura e, nel caso questo non sia congruo, chiede al notificatore e successivamente approva una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente supplementare.


capitolo 3 | gli elementi fondamentali delle spedizioni dei rifiuti

La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente è svincolata quando l’autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di avvenuto recupero o smaltimento non intermedio dei rifiuti. Il regolamento introduce la possibilità per l’autorità competente di svincolare la garanzia finanziaria alla presentazione del certificato di avvenuto recupero o smaltimento intermedio, nel caso di spedizioni destinate a operazioni intermedie, se un’ulteriore operazione di recupero o smaltimento ha luogo nel paese di destinazione. In questo caso, le eventuali ulteriori spedizioni verso un impianto di recupero o smaltimento sono coperte da una nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente, salvo che l’autorità di destinazione non lo ritenga necessario. In questa ultima evenienza, la stessa si assume la responsabilità degli obblighi derivanti da spedizioni illegali o della ripresa dei rifiuti se la spedizione o l’ulteriore operazione di recupero o smaltimento non può essere portata a termine come previsto. Il regolamento precisa, inoltre, che in caso di notifica generale è possibile costituire una garanzia finanziaria che copra singole parti della notifica anziché la stessa nel suo insieme. In questi casi la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente si applica alla spedizione al più tardi al momento del suo inizio. In Italia, le modalità e gli importi della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti sono disciplinate dal decreto del Ministro dell’ambiente 3 settembre 1998, n. 370, adottato in attuazione dell’articolo 16 del previgente Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 32 . Il regolamento n. 1013/2006/Ce dispone, all’articolo 6, che la garanzia finanziaria debba coprire anche le spese di deposito dei rifiuti per 90 giorni, previsione non contemplata nel Dm 370/1998. Per sopperire a tale carenza della normativa nazionale, la Provincia di Firenze chiede al notificatore che il testo della garanzia finanziaria, o un’appendice allo stesso, contenga una specifica clausola per la copertura di dette spese di deposito da parte della banca/assicurazione.

32. Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 (cd “Decreto Ronchi”) “Attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” (So n. 33 alla Gu 15 febbraio 1997 n. 38). Il Dm 3 settembre 1998, n. 370 sarà sostituito dal decreto previsto all’articolo 194, Dlgs 152/2006 (per ulteriori dettagli si veda il capitolo 6).

37



Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.