00I_XIV_introduttive:Layout 1
26-10-2009
15:55
Pagina XIV
GLI INCENTIVI ALLE ENERGIE RINNOVABILI E ALL’ EFFICIENZA ENERGETICA a cura di Anna Bruno e della redazione di Nextville.it
00I_XIV_introduttive:Layout 1
26-10-2009
15:55
Pagina II
GLI INCENTIVI ALLE ENERGIE RINNOVABILI E ALL’EFFICIENZA ENERGETICA COME DOVE QUANDO E PERCHÉ
A cura di Anna Bruno e della redazione di Nextville.it
Realizzazione editoriale: Edizioni Ambiente Progetto grafico e impaginazione: Alessio Scordamaglia Copertina: Grafco3, Milano
© Copyright 2009 Edizioni Ambiente srl Via Natale Battaglia 10, 20127 Milano Tel. 02.45487277, fax 02.45487333 www.edizioniambiente.it www.reteambiente.it www.nextville.it Ufficio stampa: ufficiostampa@reteambiente.it
ISBN 978-88-96238-23-3 Finito di stampare nel mese di novembre 2009 presso Genesi Gruppo Editoriale, Città di Castello (PG) Stampato in Italia – Printed in Italy Il libro è stampato su carta riciclata 100%
00I_XIV_introduttive:Layout 1
26-10-2009
15:55
Pagina III
Questo volume è la trasformazione in libro di una parte del lavoro realizzato dalla redazione di Nextville.it, il sito di Edizioni Ambiente dedicato alle energie rinnovabili e all’efficienza energetica. Trasmigrare contenuti studiati per il web in materiali cartacei è un’operazione delicata, che richiede il sovvertimento della struttura e un radicale adattamento dei testi e della presentazione grafica. Soprattutto quando la materia è complessa, anzi complicata. Infatti gli incentivi alle energie rinnovabili e all’efficienza energetica – che dovrebbero essere studiati per facilitare i cittadini e le imprese – risultano spesso di difficile applicazione per lo stratificarsi di variazioni normative, di procedure poco lineari e di burocrazie. Nel realizzare il volume abbiamo comunque cercato di mantenere l’impostazione di fondo che guida il lavoro editoriale del sito: ricostruire i concetti astratti e specialistici delle norme in un linguaggio quanto possibile semplificato, distinguere le informazioni principali da quelle secondarie, fornire esempi, approfondire separatamente i temi di contesto. Speriamo di esserci riusciti. Il sito Nextville.it I contenuti del volume sono basati sulle sezioni del sito dedicate a “Incentivi” e “Procedure e requisiti” e sono aggiornati al 20 ottobre 2009. Ricordiamo che per qualunque aggiornamento e approfondimento è sufficiente consultare Nextville.it, il cui accesso è libero a tutti. Il sito ovviamente offre una gamma di contenuti assai più ampia di quella qui riportata: ci sono infatti le sezioni dedicate alle tecnologie delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, alla qualità e certificazione, al repertorio completo della normativa europea, nazionale e regionale, al quadro territoriale. L’informazione è completata dalla Newsletter quindicinale, anch’essa gratuita: basta iscriversi. Ci auguriamo che i lettori del volume e i visitatori del sito ci contattino per comunicarci le loro opinioni e i loro suggerimenti. L’indirizzo mail è: redazione.nextville@reteambiente.it Anna Bruno e la redazione di Nextville
00I_XIV_introduttive:Layout 1
26-10-2009
15:55
Pagina IV
SOMMARIO
Prefazione di Gianni Silvestrini (Kyoto Club) Il forte impegno del Gruppo Hera per le energie rinnovabili
PREMESSE
IX XIII
1
QUANTITÀ E QUALITÀ DELL’ENERGIA. PERCHÉ SI INCENTIVANO LE FONTI RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA
L’efficienza e la qualità dell’energia
3
Che cos’è l’efficienza energetica?
5
Efficienza energetica: lo scenario d’insieme
6
Come definire le energie rinnovabili
8
Box: Nucleare e rinnovabili
11
La generazione distribuita di energia: decentramento, smart grid e democrazia energetica
15
Quadro riassuntivo degli incentivi alla produzione di energia da rinnovabili, 2009
18
PARTE PRIMA
21
DETRAZIONI FISCALI LEGATE AGLI EDIFICI ESISTENTI, AL RISCALDAMENTO E ALLE APPARECCHIATURE EFFICIENTI OBIETTIVO: EFFICIENZA ENERGETICA Box: Cos’è una detrazione
22
1. Detrazioni 55% per interventi di efficienza energetica (riqualificazione) su edifici esistenti
25
Box: Il quadro normativo
27
Box: Definizione impianto termico
28
00I_XIV_introduttive:Layout 1
26-10-2009
15:55
Pagina V
SOMMARIO
1.1
Detrazioni per interventi sulle “strutture opache verticali e orizzontali” (comma 345, Finanziaria 2007)
Box: Valori limite di trasmittanza termica
1.2 1.3 1.4
29 34
Detrazioni per sostituzione di finestre comprensive di infissi (comma 345, Finanziaria 2007)
35
Detrazioni per installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda (comma 346, Finanziaria 2007)
40
Detrazioni per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347, Finanziaria 2007)
44
Box: Il caso caldaie a biomassa
49
1.5
Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti (comma 344, Finanziaria 2007) Box: Valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale
60
2. Procedure Detrazioni fiscali 55%
63
2.1
64
Documentazione e comunicazioni all’Enea
54
Box: I tecnici abilitati
66
2.2
68
Documentazione e comunicazioni all’Agenzia delle Entrate
Box: La certificazione energetica degli edifici
71
Box: Norme di Regioni e Province autonome sulla certificazione energetica
72
2.3
80
Iva e fatturazioni detrazioni fiscali 55%.
Box: Le regole per le proprietà condominiali
82
3. Detrazioni 36% manutenzione edifici e detrazioni 20% apparecchiature efficienti
85
3.1 3.2 3.3 3.4
Detrazioni fiscali 36% per manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro o risanamento conservativo
86
Detrazioni fiscali 20% per l’acquisto e la sostituzione di frigoriferi e congelatori ad alta efficienza
89
Detrazioni fiscali 20% per mobili ed elettrodomestici nell’ambito delle ristrutturazioni residenziali
91
Detrazioni fiscali 20% per l’acquisto e la sostituzione di motori elettrici e variatori di velocità (inverter)
94
00I_XIV_introduttive:Layout 1
26-10-2009
15:55
Pagina VI
SOMMARIO
PARTE SECONDA
99
IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI: PROCEDURE DI AVVIO, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
“SEMPLIFICATI”
OBIETTIVO: LO SVILUPPO DELLE ENERGIE RINNOVABILI
4. Procedure per gli impianti che producono elettricità: autorizzazione, Qualificazione IAFR, connessione alla rete, Officina elettrica 101 Box: Disposizioni regionali in materia di Autorizzazione Unica
4.1
Autorizzazione degli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili
Box: La connessione alla rete e le procedure autorizzative
4.2
La Qualificazione degli Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili (IAFR)
102 106 108 110
Box: Dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà
115
4.3
Connessione alla rete elettrica in media e bassa tensione
116
4.4
Licenza di Officina elettrica e versamento dell’accisa
122
Box: La registrazione al portale del GSE
127
5. Scambio sul posto
129
5.1
Meccanismo generale e beneficiari del nuovo Scambio sul posto
130
5.2
Contributo in conto scambio
132
5.3
Trattamento fiscale dello Scambio sul posto
138
5.4
Procedure Scambio sul posto
140
6. Ritiro Dedicato
143
Box: Le diverse formule di vendita alla rete
144
6.1
Beneficiari del Ritiro dedicato
145
6.2
Prezzi minimi garantiti e corrispettivi attivi/passivi
146
6.3
Procedure Ritiro dedicato
148
00I_XIV_introduttive:Layout 1
26-10-2009
15:55
Pagina VII
SOMMARIO
7. Conto energia per il fotovoltaico
151
7.1
152
Meccanismo generale del Conto energia
Box: Conto energia e Scambio sul posto
153
Box: Conto energia e Ritiro dedicato
154
7.2
Tariffe per taglie dell’impianto
155
7.3
Integrazione architettonica dell’impianto, maggiorazioni delle tariffe e premi speciali
159
7.4
Regime fiscale del Conto energia
161
7.5
Procedure del “nuovo” Conto energia
168
8. Tariffa onnicomprensiva
171
8.1
Beneficiari della Tariffa onnicomprensiva
172
8.2
Tariffe diversificate per fonte
173
8.3
Procedure Tariffa onnicomprensiva
176
Box: Le biomasse a filiera corta
177
PARTE TERZA
179
I MECCANISMI INCENTIVANTI LEGATI AL MERCATO: I CERTIFICATI VERDI E I CERTIFICATI BIANCHI OBIETTIVO: FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA
9. Certificati Verdi
181
Box: Gli strumenti di mercato nelle politiche ambientali
182
9.1
184
Il meccanismo dei Certificati Verdi
Box: GSE e prezzo dei Certificati Verdi
189
9.2
191
I “nuovi” Certificati Verdi
Box: Come sono destinati a cambiare i Certificati Verdi
193
9.3
195
Procedure Certificati Verdi
Box: GME e commercializzazione dei Certificati Verdi
196
9.4
197
Commercializzazione dei Certificati Verdi
00I_XIV_introduttive:Layout 1
26-10-2009
15:55
Pagina VIII
SOMMARIO
10. I Certificati Bianchi (Titoli di Efficienza Energetica) 201 Box: La struttura del mercato elettrico e del gas
202
10.1 Il meccanismo tecnico dei Certificati Bianchi
207
Box: Regole e mercato nelle politiche di efficienza energetica
209
10.2 Soggetti obbligati e obiettivi di riduzione
211
10.3 Beneficiari dei Certificati Bianchi: soggetti obbligati, soggetti volontari e ESCo
214
10.4 Interventi ammissibili e valutazione
217
10.5 Procedure Certificati Bianchi
221
10.6 Commercializzazione dei Certificati Bianchi
225
APPENDICI IL PROGRAMMA CIP6
229
Elenco dei principali provvedimenti relativi alla materia: Normativa comunitaria e nazionale
233
Delibere Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
239
Documenti dell’Agenzia delle Entrate
242
00I_XIV_introduttive:Layout 1
26-10-2009
15:55
Pagina IX
PREFAZIONE di Gianni Silvestrini (Kyoto Club)
Se si raggiungerà, come probabile, un accordo mondiale sul contenimento delle emissioni climalteranti, l’Europa alzerà il proprio obiettivo di riduzione al 2020 (attualmente fissato al 20% rispetto ai livelli del 1990). Questa decisione comporterà la necessità di una decisa accelerazione delle politiche europee e nazionali sul versante dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, i due settori in grado nel prossimo decennio di offrire un contributo significativo al taglio delle emissioni. Il problema che si pone già oggi, e che si porrà ancora più in futuro, è l’identificazione delle politiche che consentano di ottenere risultati ambiziosi con il minor costo complessivo per la collettività. Le incentivazioni rappresentano uno degli strumenti per raggiungere questi risultati. Nel caso dell’efficienza energetica esse possono portare ad un vantaggio economico netto per la collettività. Nel caso delle fonti rinnovabili il costo dell’incentivazione deve servire ad accelerarne la diffusione e a favorire la progressiva riduzione dei costi delle tecnologie. Molte ragioni convergono verso una estensione degli interventi sul fronte dell’efficienza energetica. Queste politiche creano infatti un aumento della resilienza delle nostre società, grazie a una più elevata sicurezza energetica e alla riduzione delle importazioni. È così possibile dirottare ingenti capitali dall’acquisto di combustibili fossili dall’estero verso comparti industriali innovativi, con significative ricadute occupazionali. Non va infine dimenticato il vantaggio ambientale legato sia al miglioramento della qualità dell’aria su scala locale che alla riduzione delle emissioni dell’anidride carbonica. È possibile aumentare notevolmente l’efficienza degli usi finali grazie a tecnologie disponibili ma che non riescono a diffondersi a causa di imperfezioni del mercato. Si tratta quindi di capire in quale modo favorire il loro utilizzo rimuovendo gli ostacoli che ne limitano la diffusione. Per superare le barriere informative e di costo sono state messe in atto diverse politiche. Una delle azioni per consentire l’accesso a prodotti efficienti ma più costosi consiste nel prevedere incentivi che possono prendere la forma di sconti, detrazioni fiscali, finanziamenti e facilitazioni dirette agli utenti o alle imprese che producono tecnologie efficienti. Una scelta che si è dimostrata molto utile e propedeutica è quella di favorire le diagnosi energetiche presso gli enti locali e le piccole e medie imprese, che non sono generalmente in grado di valutare il livello di efficienza nell’uso IX
00I_XIV_introduttive:Layout 1
26-10-2009
15:55
Pagina X
PREFAZIONE
dell’energia, evidenziando le opportunità che esistono per gli interventi di risparmio. Una formula molto utilizzata in passato, e diffusa anche ora a livello regionale, riguarda gli incentivi in conto capitale. Salvo qualche lodevole eccezione, questo meccanismo esercitato attraverso appositi bandi risulta complesso da gestire, è caratterizzato da tempi lunghi e dall’intermittenza di erogazione dei fondi. Tutti elementi che scoraggiano sia gli utilizzatori finali che le imprese che operano nel settore. Purtroppo molte Regioni si apprestano ad utilizzare nei prossimi anni questa modalità nella erogazione delle centinaia di milioni di euro previsti dai fondi comunitari. I programmi possono però essere modulati in modo intelligente. Ad esempio sono interessanti alcuni programmi di incentivazione rivolti ad enti locali che prevedono un contributo più elevato nel caso del coinvolgimento di una Esco. Si rivitalizza in questo modo un settore decisivo per il successo di politiche di efficienza energetica e si offre l’opportunità di effettuare interventi a costo zero da parte degli enti locali. Passando alle tipologie di intervento specificamente trattate da questo volume (e cioè gli incentivi e le facilitazioni dettati dalla normativa nazionale), risultano particolarmente efficaci e di semplice applicazione le detrazioni d’imposta del 55% per la riqualificazione energetica dell’edilizia. Esse hanno avuto un notevole successo, come dimostrano i 350.000 interventi effettuati nel 2007 e 2008. Per questa forma di incentivazione, lo stop è previsto a fine 2010, ma è auspicabile che questa scadenza venga prorogata, proprio in vista dei nuovi probabili obiettivi di riduzione delle emissioni al 2020. Un'altra soluzione che sta facendosi sempre più strada riguarda poi gli obblighi di risparmio per i distributori o i produttori di energia. Sei paesi europei hanno scelto questo strumento: Italia, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca e Olanda. Nel nostro paese, visti i buoni risultati dei Certificati Bianchi, che hanno portato a risparmi superiori alle previsioni, è stato raddoppiato l’obiettivo dai 2,9 Mtep/anno al 2009 ai 6,0 Mtep/anno al 2012. Il vantaggio di questo meccanismo, oltretutto, sta nel fatto che esiste un sistema collaudato, tra Autorità dell’Energia ed Enea, di definizione delle procedure e di validazione dei risparmi dei progetti presentati. Sarebbe, ad esempio, particolarmente opportuno che l’intervento regionale, anziché disperdersi nei bandi, si agganciasse a questo sistema validatorio, moltiplicandone i benefici per gli operatori che accettano di intervenire su aree prioritarie per la Regione stessa (per esempio l’edilizia pubblica). Per quanto riguarda le fonti rinnovabili si sono progressivamente eliminati i contributi in conto capitale (che però vengono ancora utilizzati dalle ReX
00I_XIV_introduttive:Layout 1
26-10-2009
15:55
Pagina XI
PREFAZIONE
gioni) e sono stati introdotti meccanismi come i Certificati Verdi, il Conto energia per il fotovoltaico e le Tariffe onnicomprensive dedicate ai piccoli/medi impianti di altre fonti. L’esperienza europea conferma la maggiore efficacia del sistema delle Tariffe (e del Conto energia che ne è stato l’apripista) rispetto al sistema dei Certificati Verdi, utilizzati anche in altri paesi europei. Questo è particolarmente vero in Italia dove i Certificati Verdi nel corso del tempo hanno perso il loro significato “di mercato”, appiattendosi in una forma di rimborso “quasi certo” che dà poco spazio al confronto tra le varie tecnologie. Rispetto alle Tariffe onnicomprensive (e al Conto energia), è importante calibrare bene il livello dell’incentivo. Un valore troppo basso comporta il fallimento del programma di incentivazione. Un valore troppo alto rischia di generare una “bolla” di interventi destinata a disturbare una sana competizione tra le diverse fonti (come è successo per il fotovoltaico in Spagna). Va inoltre ricordato che l’attenzione delle istituzioni è stata prevalentemente orientata verso la produzione di elettricità verde. Ci sono, certo, programmi per lo sviluppo del solare termico o delle caldaie a biomasse, ma le loro dimensioni sono decisamente inferiori rispetto a quelle dei programmi per la produzione di energia elettrica. Questa situazione è però destinata a cambiare. Il raggiungimento degli obiettivi al 2020 (il 17% dei consumi finali da rinnovabili o un eventuale futuro livello più alto), comporterà infatti una maggiore attenzione nei confronti della produzione di “calore verde”. Questo spostamento delle politiche avverrà sia per la quantità di Tep che possono derivare da queste applicazioni, sia perché il costo unitario del calore verde è generalmente inferiore rispetto a quello dell’elettricità verde. Per quanto riguarda l’entità complessiva delle incentivazioni economiche all’efficienza energetica e alle fonti rinnovabili, va notato che queste sono molto elevate nel nostro paese. Risultano inoltre particolarmente interessanti le possibili combinazioni tra diversi incentivi anche se, opportunamente, il decisore pubblico impedisce alcune forme di cumulabilità. Per le fonti rinnovabili si pone il tema, come nel caso del fotovoltaico, della loro progressiva riduzione in modo da consentire una loro diffusione rapida ma anche economicamente sostenibile. Per ottenere risultati significativi per il paese occorre comunque un approccio sistemico che consenta di incidere non solo sulle singole tecnologie ma sull’intero contesto in cui sono inserite. Non basta infatti aumentare l’efficienza degli usi finali e la quota di energia verde, ma occorre prevedere interventi più complessivi di governo dell’energia e sollecitare mutamenti nel comportamento degli utilizzatori. XI
00I_XIV_introduttive:Layout 1
26-10-2009
15:55
Pagina XII
PREFAZIONE
Veniamo al volume. Esso affronta – studiandole per la prima volta nel loro insieme – le misure a sostegno delle rinnovabili e dell’efficienza energetica stabilite a livello nazionale dalla normativa e poi “prese in carico” dall’Autorità dell’energia, dal GSE, dal GME, dall’Enea o dal Ministero delle finanze. È un manuale per capire e anche per agire con consapevolezza. Parte dall’esame dei dettati normativi (cercandone una rilettura coordinata e quanto possibile semplificata) e arriva ad affrontare le mille articolazioni “burocratiche” che è necessario superare per ottenere i benefici previsti dalla legge. È un prodotto editoriale che non sarebbe stato possibile senza un lungo lavoro di preparazione, e cioè quello profuso nella realizzazione di Nextville.it, sito dedicato alle rinnovabili e all’efficienza energetica, che si propone di rendere accessibili questi temi agli utenti non specialistici. E la cui redazione è in larga parte formata da giovani allenati alla visione multi-disciplinare dal Master RIDEF del Politecnico di Milano: una esperienza i cui risultati sono andati al di là delle migliori aspettative.
XII
00I_XIV_introduttive:Layout 1
26-10-2009
15:55
Pagina XIV
00I_XIV_introduttive:Layout 1
26-10-2009
15:55
Pagina XIV
parte_1_cap_1:Layout 1
26-10-2009
15:51
Pagina 25
1 DETRAZIONI 55% PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA (RIQUALIFICAZIONE) SU EDIFICI ESISTENTI
Prima di proporre l’approfondimento sugli specifici interventi che danno diritto alle detrazioni, pensiamo utile proporre un brevissimo riassunto delle condizioni indispensabili per ottenerle: 1. L’edificio al quale ci si riferisce deve ricadere nella classificazione “edificio esistente” Si definisce “edificio esistente”, secondo la normativa vigente, un “edificio costruito per il quale la richiesta del permesso di costruire, comunque denominato, sia stata presentata prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e per il quale sia stata dichiarata la fine dei lavori”. La “prova” dell’esistenza è l’iscrizione al catasto (o la domanda di iscrizione) dell’edificio o parte di edificio, per qualsiasi categoria o destinazione d’uso. Nonché il pagamento dell’Ici, se dovuta (Punto 2 della Circolare n. 36/E dell’Agenzia delle Entrate). 2. L’edificio deve già avere, prima degli interventi, un impianto di riscaldamento Tutte le agevolazioni 55% sono studiate per conseguire un risparmio energetico nella climatizzazione invernale. Ed è quindi ovvio che non possono essere incentivati i nuovi impianti. La definizione di impianto termico è dettata dal Dlgs 192/2005 (si veda BOX: Definizione impianto termico). Unica eccezione all’esistenza di un precedente impianto di riscaldamento è la posa di pannelli solari. 3. Tutte le Detrazioni fiscali 55% – tranne una – si riferiscono sia a edifici che a parti di edifici, cioè a singole unità immobiliari Ciò significa che il proprietario o detentore del singolo appartamento (o unità immobiliare) ha diritto a tutte le detrazioni – anche per interventi parziali all’interno dell’unità
SOMMARIO CAPITOLO 1 BOX Il quadro normativo BOX Definizione di impianto termico 1.1
Detrazioni per interventi sulle “strutture opache verticali e orizzontali”
BOX Valori limite di trasmittanza termica 1.2
Detrazioni per sostituzione di finestre comprensive di infissi
1.3
Detrazioni per installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda
1.4
Detrazioni per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
BOX Il caso caldaie a biomassa 1.5
Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti
BOX Valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale
25
parte_1_cap_1:Layout 1
26-10-2009
15:51
Pagina 26
DETRAZIONI FISCALI EDIFICI ESISTENTI
– ad esclusione di quella prevista per la riqualificazione energetica globale (comma 344) che si riferisce sempre e solo all’intero edificio. Nella prospettiva della riqualificazione energetica rientra anche il particolare caso delle caldaie a biomassa (si veda BOX: Il caso caldaie a biomassa). 4. Il beneficiario deve essere un soggetto fiscalmente attivo, cioè un soggetto che paga le tasse Il beneficio accordato è una detrazione fiscale, non un rimborso. Ciò significa che l’agevolazione incide solo per la quota che, anno dopo anno, il soggetto dovrebbe pagare come imposta e che invece non paga (si veda BOX: Cos’è una detrazione, al punto precedente). 5. Non va confuso l’aspetto fiscale della propria pratica con quello di comunicazione all’Enea Poiché la detrazione è un beneficio fiscale, tutta la pratica deve essere documentata in sede di dichiarazione dei redditi e i controlli di merito spettano solo alle istituzioni preposte. A ciò si aggiunge l’obbligo di documentare tecnicamente all’Enea gli interventi effettuati, secondo procedure specifiche. L’Enea svolge anche una azione di informazione e di supporto ai cittadini e agli operatori, oltre all’analisi dei dati raccolti ai fini di ricerca.
26
parte_1_cap_1:Layout 1
26-10-2009
15:51
Pagina 27
IL QUADRO NORMATIVO Il provvedimento istitutivo delle Detrazioni 55% per gli edifici è contenuto nella Finanziaria 2007, nella sezione relativa alle spese per le prestazioni energetiche e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (articolo 1, commi 344-347). La Finanziaria 2008 ha prorogato le detrazioni per gli anni 2008, 2009, 2010, inserendo alcune novità. Le norme attuative sono dettate dal Dm 19 febbraio 2007, integrato e coordinato dal Dm 7 aprile 2008 (decreto edifici) che prescrive le specifiche tecniche e le procedure, e dal Dm 11 marzo 2008, che ha fissato i nuovi parametri e i valori limite. Il decreto anticrisi convertito in legge il 28 gennaio 2009 ha modificato il periodo di ripartizione delle detrazioni, fissandolo a 5 anni. Infine, il Dm 6 agosto 2009 ha apportato alcune modifiche e semplificazioni procedurali. Le Detrazioni 55% sono ammesse per: • gli interventi sull’involucro di edifici esistenti e cioè: strutture opache verticali e orizzontali, nonché vetri e infissi (comma 345, Finanziaria 2007): “(…) si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, purché delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati (…)” (definizione articolo 1, Dm 19 febbraio 2007 e successive modifiche); • gli interventi d’installazione di pannelli solari (comma 346, Finanziaria 2007) “(…) si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (…)” (definizione articolo 1, Dm 19 febbraio 2007); • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347, Finanziaria 2007, integrato dalla Finanziaria 2008 e successive modifiche): “(…) si intendono gli interventi, di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione (…) nonché, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione (…)” (definizione articolo 1, Dm 19 febbraio 2007 e successive modifiche); • gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio (comma 344, Finanziaria 2007) “(…) si intende qualsiasi categoria di interventi, a condizione che a seguito dell’esecuzione degli stessi l’intero edificio consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale uguale o inferiore ai valori riportati dall’allegato A del Dm 11 marzo 2008 (…)” (Dm 19 febbraio 2007 e successive modifiche).
27
parte_1_cap_1:Layout 1
26-10-2009
15:51
Pagina 28
DETRAZIONI FISCALI EDIFICI ESISTENTI
DEFINIZIONE DI IMPIANTO TERMICO Poiché l’edificio deve già avere, prima degli interventi, un impianto di riscaldamento, è utile riportare la definizione di legge, dettata dal punto 14 dell’allegato A al Dlgs 192/2005 e del Dlgs 311/2006: “L’impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.”. Una nota importante In questo volume ci si riferisce esclusivamente agli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2009, essendo concluso l’anno fiscale 2008 e quindi le detrazioni ad esso imputabili. Si tratta di una semplificazione adottata per facilitare i riferimenti normativi e, soprattutto, le soglie di riferimento valide per l’anno fiscale 2009 e seguenti. In realtà esistono casi di interventi iniziati nel 2007 o 2008, che potrebbero essere completati anche in anni successivi. Poiché la normativa di riferimento era diversa, per questi casi si consiglia di consultare il sito Enea. In ogni caso si consideri che per interventi effettuati a cavallo fra più periodi di imposta, bisognerà attenersi ai parametri (valori di trasmittanza U e di EPi) vigenti al momento dell’inizio dei lavori.
di più in nextville.it
28
parte_1_cap_1:Layout 1
1.1
26-10-2009
15:51
Pagina 29
DETRAZIONI PER INTERVENTI SULLE “STRUTTURE OPACHE VERTICALI E ORIZZONTALI” (COMMA 345, FINANZIARIA 2007)
Possono beneficiare del regime fiscale agevolato – consistente nella detrazione d’imposta del 55% in fase di dichiarazione dei redditi – gli interventi sulle “strutture opache verticali e orizzontali” di edifici esistenti. Che cosa si intende esattamente con questi termini? Le strutture orizzontali, generalmente definite solai, sono quegli elementi piani che costituiscono il pavimento o il soffitto di un locale, a seconda che se ne consideri la faccia superiore o inferiore. L’ultimo solaio è definito “copertura”, o sottotetto. Le strutture verticali sono, ovviamente, le pareti.
ATTENZIONE: non tutte le strutture verticali e orizzontali possono beneficiare della detrazione, ma solo quelle che “delimitano il volume riscaldato”, quelle cioè che confinano con l’esterno o con vani per loro natura non soggetti a riscaldamento (vano scale, cantine, soffitte ecc.). L’intervento deve risultare migliorativo delle prestazioni termiche della parte in questione, cioè il sistema deve consentire un migliore isolamento dall’esterno. Questo miglioramento (misurato in termini di trasmittanza) deve rispettare soglie specificamente definite. In particolare, gli interventi si ritengono agevolabili se gli elementi opachi rispettano i valori di trasmittanza termica U, indicati all’allegato B del Dm 11 marzo 2008. Il provvedimento istitutivo della Detrazione 55% è contenuto nella Finanziaria 2007, nella sezione relativa alle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. La Finanziaria 2008 ha prorogato le detrazioni per gli anni 2008, 2009, 2010, inserendo alcune novità. Le norme attuative sono dettate dal Dm 19 febbraio 2007, integrato e coordinato dal Dm 7 aprile 2008 (decreto edifici) che prescrive le specifiche tecniche e le procedure, e dal Dm 11 marzo 2008, che ha fissato i nuovi parametri e i valori limite. Il decreto anticrisi (Dl 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2) ha modificato il periodo di ripartizione delle detrazioni, fissandolo in 5 anni. Infine, il Dm 6 agosto 2009 ha apportato alcune modifiche e semplificazioni procedurali.
È utile ricordare subito che condizione indispensabile per l’ottenimento del beneficio fiscale è la predisposizione di documentazione specifica di tecnici abilitati.
PERIODO La detrazione si applica alle spese sostenute fino “al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010”. Per tutti i privati e le società di persone, il periodo d’imposta coincide con l’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), mentre per le imprese di capitali esso coincide con l’“esercizio”, così come stabilito dall’atto costitutivo. Per distinguere i diversi periodi di imposta e i diversi benefici ad essi attribuiti, in termini legali ci si riferisce al periodo di imposta in corso al 31 dicembre di un certo anno. 29
parte_1_cap_1:Layout 1
26-10-2009
15:51
Pagina 30
DETRAZIONI FISCALI EDIFICI ESISTENTI
Per quanto riguarda i privati e le aziende con esercizio corrispondente all’anno solare, la detrazione è dunque attualmente prevista fino alla fine del 2010. Ciò significa che, in caso di interventi che si svolgono a cavallo di un anno, purché all’interno di questo periodo, il beneficiario potrà scegliere di imputare ai singoli periodi di imposta la parte di costi realmente sostenuta, oppure imputarla complessivamente all’anno di esercizio in cui si concludono i lavori. In entrambi i casi il massimo della detrazione resta invariato. “Nel caso in cui uno degli interventi (…) consista nella mera prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti” (decreto edifici, articolo 2, comma 3). Nota bene. Per l’attribuzione al periodo d’imposta: nel caso del “privato”, la detrazione opera per cassa (anno della detrazione = anno del bonifico di pagamento), mentre per le imprese vale il principio di competenza (anno della detrazione = anno di riferimento dell’operazione). Per i beni mobili la competenza corrisponde alla data di consegna, per le prestazioni di servizi corrisponde alla data di ultimazione, e nel caso di appalto, corrisponde all’accettazione dello stato di avanzamento lavori.
Se cambiano le regole applicative Può capitare che gli interventi inizino in un periodo d’imposta con certe soglie di riferimento e regole applicative, e che invece si concludano in un anno dove sono sopravvenute delle modifiche. In questi casi ci si comporta così: • si applicano le normative, le soglie e le regole tecniche valide al momento dell’apertura dei lavori • si documentano i lavori effettuati con le modalità valide al momento della chiusura dei lavori Una nota importante: in questo volume ci si riferisce esclusivamente agli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2009, considerando concluso l’anno fiscale 2008 e quindi le detrazioni ad esso imputabili. Si tratta di una semplificazione adottata per facilitare i riferimenti normativi e, soprattutto, le soglie di riferimento valide per l’anno fiscale 2009 e seguenti.
BENEFICIARI La detrazione d’imposta viene riconosciuta sia alle persone fisiche sia agli enti e alle società di persone e di capitali, che sostengono le spese per interventi su strutture di edifici esistenti, parti di edifici, o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, purché posseduti o detenuti (cioè sia di proprietà, che in locazione o in altro tipo di diritto reale sull’immobile). L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 303/2008 detta però un limite ai diritti reali che consentono l’accesso ai benefici. Non vengono infatti considerati possibili beneficiari delle detrazioni le società di costruzione e ristrutturazione edilizia che acquistano immobili quali “bene merce” con l’intenzione di ristrutturarli. Secondo l’Agenzia, le detrazioni costituirebbero “ulteriori specifici vantaggi non rispondenti allo scopo perseguito dalla legge che è quello di favorire esclusivamente i soggetti che utilizzano i beni”. Niente 30
parte_1_cap_1:Layout 1
26-10-2009
15:51
Pagina 31
55% STRUTTURE OPACHE VERTICALI E ORIZZONTALI
detrazione quindi per chi “commercia” in immobili. Con la risoluzione 340/2008, l’Agenzia delle Entrate sottolinea una ulteriore limitazione rispetto agli immobili di proprietà delle imprese. Non vengono infatti considerati oggetto di detrazione gli interventi in fabbricati che non sono strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale. Dunque, anche per il patrimonio immobiliare di una impresa che non ha come oggetto la compra-vendita di immobili, non è consentita la detrazione se l’unità non è adibita all’esercizio dell’attività (come sede, filiale, magazzino ecc.).
Le detrazioni previste riguardano solamente gli edifici già iscritti al catasto, o quelli per i quali se ne sia fatta richiesta e per i quali si corrisponda l’Ici, se dovuta. Sono in ogni caso esclusi dall’agevolazione gli edifici in fase di costruzione. Nota bene: gli Enti locali non sono ammessi alla detrazione, in quanto non sono soggetti Irpef. Nota bene: per ottenere la detrazione in base al comma 345, è necessario che l’edificio possieda già, prima degli interventi, un impianto di riscaldamento (vedi Box: Definizione impianto termico). In caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, il beneficio fiscale si può ottenere solo nel caso di fedele ricostruzione dell’edificio. Sono quindi esclusi tutti gli interventi di ampliamento. Non solo: se a seguito dell’intervento di ristrutturazione vi è un frazionamento e un aumento delle unità immobiliari, la detrazione per gli interventi sulle strutture opache può essere riconosciuta solo se contestualmente viene installato un impianto termico centralizzato a servizio delle stesse unità. La detrazione compete anche se l’intervento è eseguito in “locazione finanziaria”, cioè mediante un contratto di leasing. La detrazione viene calcolata sul costo sostenuto dalla società di leasing (“società concedente”). In caso di persone fisiche, ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento. In pratica i soggetti che possono usufruire della detrazione sono molteplici (il proprietario, l’affittuario, oppure un familiare convivente dell’uno o dell’altro ecc.), ovviamente non in modo cumulato. Ragionevolmente saranno i soggetti con maggiori redditi tassati ad essere avvantaggiati dalla detrazione in fase di dichiarazione dei redditi.
INTERVENTI PER CUI È PREVISTA LA DETRAZIONE Sono detraibili le spese relative ai seguenti interventi (comprensivi di opere complementari e accessorie): • la fornitura e la posa in opera di materiale isolante • la fornitura e la posa in opera di materiali ordinari, anche per la realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, purché necessari a migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti • la demolizione e la ricostruzione • le spese per la redazione dell’attestato di certificazione energetica e altre documentazioni richieste La legge quindi offre qualche margine di discrezionalità, e un criterio di riferimento può essere una motivata fattura dei fornitori. 31
parte_1_cap_1:Layout 1
26-10-2009
15:51
Pagina 32
DETRAZIONI FISCALI EDIFICI ESISTENTI
Rispetto agli interventi sui sistemi di copertura, è bene ricordare che le Detrazioni fiscali 55% non contemplano le spese relative allo smaltimento dell’eternit; il contributo per l’eliminazione dell’eternit è invece previsto dalla legge 429/1998.
CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE I requisiti delle strutture verticali e orizzontali dopo l’intervento sono stabiliti per legge, attraverso una tabella delle trasmittanze massime previste per i vari elementi. Dopo un avvicendamento di errori formali e revisioni, il Dm 11 marzo 2008 stabilisce, nell’allegato B, le nuove soglie, suddivise in due tranche temporali (fino al 31 dicembre 2009 e dal 1° gennaio 2010). L’allegato B è riportato nel BOX: Valori limite di trasmittanza termica. I requisiti devono essere riportati nella documentazione dell’intervento effettuato (asseverazione del tecnico). Se le strutture di cui si prevede il rifacimento dovessero già rispondere ai requisiti di trasmittanza riportati in tabella, è comunque possibile ottenere la detrazione fiscale, a condizione che l’intervento sia migliorativo rispetto alla situazione esistente. Nota bene: la tabella riporta le diciture “strutture verticali” (ossia pareti), e “strutture orizzontali” suddivise in “coperture” e “pavimenti”. Le coperture comprendono i tetti, i terrazzi e i soffitti, che naturalmente hanno diritto alla detrazione solo se confinanti con zone non riscaldate (attici).
PERCENTUALE DI DETRAZIONE E MASSIMI DETRAIBILI Le spese sostenute per la realizzazione degli interventi sulle strutture verticali e orizzontali sono detraibili al 55%, per un massimo di detrazione pari a 60.000 euro. Il massimo detraibile si riferisce sempre alla singola unità immobiliare. ATTENZIONE: per maggiore chiarezza, abbiamo suddiviso gli interventi sulle strutture opache da quelli sulle strutture trasparenti (le finestre). Entrambi questi tipi di interventi sono in realtà previsti dallo stesso comma 345 della Finanziaria 2007. Come specificato dall’articolo 2 del decreto edifici, il valore massimo di 60.000 euro è da intendersi complessivo nel caso in cui le spese (sostenute dallo stesso soggetto per interventi effettuati nello stesso immobile) siano detraibili ai sensi dello stesso comma. Dunque, interventi su pareti, solai, coperture e finestre complessivamente possono essere detratti entro questo tetto massimo. La detrazione avviene in 5 tranche annuali di pari valore. Nota bene: si tratta di una detrazione di imposta e non di un rimborso. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante (un quinto) nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione. È importante anche sottolineare che l’importo di 60.000 euro indica il limite massimo detraibile e non, come spesso avveniva per altre spese detraibili, il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione. Il massimo di spesa ammonta a 109.091 euro (109.091 × 55% = 60.000). 32
parte_1_cap_1:Layout 1
26-10-2009
15:51
Pagina 33
55% STRUTTURE OPACHE VERTICALI E ORIZZONTALI
L’importo massimo detraibile è comprensivo di Iva, quando questa rappresenta un costo, cioè per i privati (sprovvisti di partita Iva). Per le aziende il massimo detraibile si riferisce invece all’imponibile, Iva esclusa.
CUMULABILITÀ E COMPATIBILITÀ La cumulabilità si riferisce alla possibilità di ottenere più benefici per uno stesso intervento. Fino al 31 dicembre 2008, le Detrazioni 55% erano cumulabili con altre misure locali con la stessa finalità, mentre dal 2009 tale diritto è stato sospeso. La compatibilità si riferisce alla possibile convivenza, nello stesso periodo, di due incentivi che premiano interventi diversi anche se spesso attigui (ad esempio diversi interventi nell’ambito di una stessa ristrutturazione edile). La detrazione per le strutture orizzontali e verticali (pareti, solai, coperture, finestre) è compatibile con altri interventi che danno diritto alla Detrazione 55% e cioè quelli previsti dal comma 346 della Finanziaria 2007 (pannelli solari) e dal comma 347 (sostituzione di generatori termici). Non è cumulabile invece con gli interventi di riqualificazione complessiva dell’edificio, prevista dal comma 344, in quanto quest’ultima premia l’intero pacchetto degli interventi effettuati. E, inoltre, non è cumulabile con il premio per l’efficienza energetica degli edifici così come previsto dal Conto energia (vedi capitolo 7). La detrazione non è mai cumulabile con agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi. Inoltre “a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i Certificati Bianchi” (Dlgs 115/2008, articolo 6, comma 3). Dunque, la detrazione è cumulabile con i Certificati Bianchi (Titoli di Efficienza Energetica) ma non è cumulabile con specifici incentivi eventualmente previsti da Regioni, Province e Comuni.
La detrazione è invece compatibile con la detrazione fiscale del 36% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili residenziali, a condizione che non riguardino la stessa tipologia di intervento per la quale si richiedono le Detrazioni fiscali del 55%. Analogamente: il contributo per l’eliminazione dell’eternit dalle coperture (legge 429/1998) è compatibile, in quanto il 55% non copre tale intervento. Non è però cumulabile, cioè l’intervento sulla stessa copertura non può essere agevolato due volte. Ogni tipo di intervento dovrà seguire lo specifico iter previsto. Ad esempio: nell’anno 2009, in una casa viene realizzato un intervento di isolamento “a cappotto” delle pareti (euro 12.000) e vengono contestualmente effettuati lavori di manutenzione ordinaria (euro 10.000). Sarà possibile detrarre il 55% delle spese di isolamento (6.600 euro in 5 tranche di 1.320 euro ciascuna secondo le modalità qui previste), mentre le spese di manutenzione saranno detraibili al 36% (3.600 euro in di più in dieci anni, secondo quanto previsto per la manutenzione degli immobili). nextville.it
33
parte_1_cap_1:Layout 1
26-10-2009
15:51
Pagina 34
DETRAZIONI FISCALI EDIFICI ESISTENTI
VALORI LIMITE DI TRASMITTANZA TERMICA (Allegato B, articolo 2, comma 1, Dm 11 marzo 2008) 1. Valori applicabili fino al 31 dicembre 2009 per tutte le tipologie di edifici Tabella 1 – Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m2K) Zona climatica
Strutture opache verticali
Strutture opache orizzontali o inclinate Coperture
Pavimenti (*)
Finestre comprensive di infissi
A
0,62
0,38
0,65
4,6
B
0,48
0,38
0,49
3,0
C
0,40
0,38
0,42
2,6
D
0,36
0,32
0,36
2,4
E
0,34
0,30
0,33
2,2
F
0,33
0,29
0,32
2,0
(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno
2. Valori applicabili dal 1° gennaio 2010 per tutte le tipologie di edifici Tabella 2 – Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m2K) Zona climatica
Strutture opache verticali
Strutture opache orizzontali o inclinate Coperture
Pavimenti (*)
Finestre comprensive di infissi
A
0,56
0,34
0,59
3,9
B
0,43
0,34
0,44
2,6
C
0,36
0,34
0,38
2,1
D
0,30
0,28
0,30
2,0
E
0,28
0,24
0,27
1,6
F
0,27
0,23
0,26
1,4
(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno
34
00I_XIV_introduttive:Layout 1
26-10-2009
15:55
Pagina XIV
cover_incentivi_def:Layout 1
28-10-2009
18:53
Redazione Nextville.it: • Emiliano Angelelli • Filippo Franchetto • Maria Antonietta Giffoni • Francesco Petrucci Coordinamento editoriale: • Anna Bruno
Nextville.it è un progetto del Centro Studi Edizioni Ambiente, con il contributo scientifico di: • Gianni Silvestrini (Kyoto Club) • Edo Ronchi (Fondazione per lo sviluppo sostenibile) • Giuliano Dall’O’ (Politecnico di Milano)
Quantità e qualità dell’energia. Perché si incentivano le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica Detrazioni fiscali legate agli edifici esistenti, al riscaldamento e alle apparecchiature efficienti Impianti a fonti rinnovabili: procedure di avvio, agevolazioni e incentivi “semplificati” I meccanismi incentivanti legati al mercato: i Certificati Verdi e i Certificati Bianchi
18,00 euro
ISBN 978-88-96238-23-3
gli incentivi alle energie rinnovabili e all’efficienza energetica
Il sito appartiene al network di Edizioni Ambiente, che si articola nei seguenti servizi on-line: • www.reteambiente.it • www.edizioniambiente.it • www.nextville.it • www.verdenero.it • www.puntosostenibile.it • www.gestionerifiutionline.it
Questo è un manuale che aiuta ad affrontare i percorsi normativi e procedurali degli incentivi alle energie rinnovabili e all’efficienza energetica. I contenuti sono tratti da alcune sezioni del sito Nextville.it, e sono rielaborati e riorganizzati per offrire un facile livello di consultazione del volume. I testi mantengono però l’impostazione editoriale che caratterizza il sito: e cioè ricostruire i concetti astratti e specialistici delle norme in un linguaggio quanto possibile semplificato, distinguere le informazioni principali da quelle secondarie, fornire esempi dove possibile, approfondire separatamente i temi di contesto.
A cura di Anna Bruno
Collaborazioni specialistiche: • Giulia Agrelli e Francesca Laudani (architettura sostenibile) • Daniele Palma (efficienza energetica degli impianti) • Federica Stabile (efficienza energetica degli edifici)
Pagina 1
GLI INCENTIVI ALLE ENERGIE RINNOVABILI E ALL’ EFFICIENZA ENERGETICA COME DOVE QUANDO E PERCHÉ a cura di Anna Bruno e della redazione di Nextville.it
C’è un nesso che lega sempre più indissolubilmente le grandi sfide del cambiamento climatico e della salvaguardia del pianeta a ciò che noi – individualmente o nelle micro-comunità sociali – siamo in grado di trasformare in comportamenti corretti. Talvolta non è sufficiente l’azione semplice dell’acquisto intelligente o del piccolo gesto di risparmio: se le circostanze sono favorevoli siamo anche chiamati a “costruire” sostenibilità producendo energia rinnovabile o migliorando l’efficienza energetica dei luoghi in cui viviamo o lavoriamo. Queste scelte, più impegnative, sono premiate da incentivi che le rendono economicamente molto convenienti. Imparare a usarli è dunque utile a noi e a tutta la collettività.