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Altroconsumo risponde: attendi alle truffe
Altroconsumo risponde di Alice Rovati*
ATTENTI ALLE TRUFFE
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LA DOMANDA In un mercato in Valsugana ho firmato un documento per certificare che un signore mi aveva fatto un’intervista. Dopo circa 40 giorni mi è arrivata a casa una enciclopedia (valore 2.400 euro) che avrei acquistato apponendo la mia firma in un contratto firmato con questo signore lo stesso giorno dell’intervista. Al momento del ritiro avrei dovuto pagare il versamento della prima rata di euro 220,00 e avrei dovuto firmare una ricevuta per l’accettazione dei successivi bollettini di pagamento. Ma io avevo solo firmato l’intervista. Ho chiesto l’originale del contratto ma ad oggi nulla è arrivato. Come mi devo comportare prima di andare da un avvocato? Direttore, La informo che non ho ritirato l’enciclopedia. LA RISPOSTA
La negoziazione di contratti fuori dai locali commerciali (come nel caso di specie in aree pubbliche) è soggetta alla particolare disciplina prevista dal Codice del consumo (art. 49 e ss.). In tali situazioni la posizione del consumatore appare svantaggiata rispetto a quella del professionista e quindi i relativi rapporti giuridici sbilanciati a favore di questi. Il venditore si presenta all’acquirente in luoghi non deputati allo svolgimento di trattative commerciali; il consumatore viene preso alla sprovvista e potrebbe essere indotto ad un acquisto non meditato, del quale potrebbe anche eventualmente pentirsi. Infine, la possibilità di confrontare prezzo e qualità dei prodotti in questo tipo di contratti risulta alquanto limitata. Tali circostanze hanno indotto il legislatore a regolamentare la prassi della negoziazione che prende origine, e si sviluppa, al di fuori degli esercizi commerciali, attraverso interventi che hanno, per di più, posto l’accento sulla tutela dei diritti del cd. contraente debole. Tra questi vi è l’obbligo di informazioni precontrattuali. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, il professionista fornisce al consumatore – in maniera chiara e comprensibile – tutta una serie di informazioni. Queste informazioni vengono fornite su supporto cartaceo o – se il consumatore è d’accordo – su un altro mezzo durevole (ad esempio in un DVD o in una e-mail) e devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile. Il professionista deve fornire al consumatore una copia del contratto firmata (sempre su un supporto cartaceo o durevole). Nel caso descritto dalla nostra lettrice, la firma è stata apposta solo ad un documento di presa visione. Consiglio quindi di inviare una racc. a/r di reclamo nella quale si contesta di aver firmato il contratto di acquisto dell’enciclopedia. Ricordo comunque che, come sopra precisato, al consumatore deve sempre essere consegnata copia del contratto firmata, pena l’illegittimità dell’acquisto (con conseguente possibile richiesta di annullamento del contratto). Infine, a beneficio del consumatore, c’è sempre la possibilità di recedere: l’art. 53 del Codice del consumo precisa che, se il professionista non ha fornito al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale (ossia 14 giorni dal ricevimento del bene).
*La dott.ssa Alice Rovati, docente di diritto, rappresentante provinciale di Altroconsumo. Dopo la laurea ha frequentato diversi corsi di specializzazione in materia consumeristica e ha partecipato, in qualità di relatrice, a numerosi incontri informativi e a progetti dedicati alla tutela del consumatore. Dal 2016 è membro del Consiglio di Altroconsumo
Chi desiderasse avere un parere o una risposta su un qualsiasi problema o porre un particolare quesito, può indirizzare la richiesta a: direttore.feltrinonews@gmail.com