Il Geometra Bresciano - n.2 del 2015

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IL GEOMETRA BRESCIANO

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IL GEOMETRA BRESCIANO Rivista bimestrale d'informazione del Collegio Geometri della provincia di Brescia

Il quadro della pittrice prof. Livia Cavicchi, esposto nella sede del Collegio Geometri di Brescia, sintetizza con efficacia la multiforme attività del geometra nei secoli. Direttore responsabile Bruno Bossini Segretaria di redazione Carla Comincini Redazione Stefano Benedini, Nadia Bettari, Alessandro Colonna, Mario Comincini, Alfredo Dellaglio, Giovanni Fasser, Piero Fiaccavento, Stefano Fracascio, Francesco Ganda, Franco Manfredini, Fulvio Negri, Matteo Panni, Giovanni Platto, Andrea Raccagni, Nicolò Sarzi Sartori, Marco Tognolatti, Hanno collaborato a questo numero Francesco Andrico, Lara Baghino, Beppe Battaglia, Andrea Botti, Aleandro Bottichio, Paolo Ghitti, Antonio Gnecchi, Gabriele Mercanti, Giorgio Morotti, Massimiliano Pelizzari, Patrizia Pinciroli, Renato Piolini, Dario Piotti, Franco Robecchi, Alessandro Ruffoni

EDITORIALE Liberalizzazioni e semplificazioni: l'impegno della categoria 2 INTERVISTA L’istituto “Levi” di Sarezzo scuola d’eccellenza 4 ma con pochi nuovi geometri DAL CONSIGLIO NAZIONALE Sblocca Italia: caos per la procedura catastale 10 a carico dei Comuni Le morosità devono essere demandate al 12 Consiglio di Disciplina del Collegio

SICUREZZA CANTIERI Modelli semplificati per la redazione del PSC 46 (Parte terza) Decreto palchi 22 luglio 2014 53 AGRICOLTURA Imu sui terreni agricoli: i Comuni bresciani 59 dove si paga URBANISTICA La riconnessione dei centri storici 60 Commento al decreto "Sblocca Italia” in materia 64 urbanistica edilizia (Parte seconda)

DALLA CASSA DI PREVIDENZA Circolare n.5: verifica situazione contributiva 14 CIPAG

CONDOMINIO Importante sentenza sulla possibilità di distacco dal riscaldamento centralizzato 69 CATASTO Obbligatorietà della trasmissione telematica 70 degli atti catastali

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DAL COLLEGIO DI BRESCIA La diffusione del "Geometra Bresciano" in 16 Italia e in provincia Meeting immobiliare: obiettivi, proposte e 18 opportunità Attività a sostegno della promozione del 20 percorso scolastico CAT - Geometra Notizie utili 21 20°Campionato di sci alpino e nordico a Cogne 22

Stampa IGB Group/Grafo Via Alessandro Volta, 21/A - 25010 San Zeno Naviglio (Bs) Tel. 030/3542997 - Fax 030/3546207

DAL COLLEGIO DI SONDRIO Tra acqua e pietra La strada da Colico a Riva 24 (Parte seconda)

MEDIAZIONE La mediazione delegata al difensore

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Di questa rivista sono state stampate 7.408 copie, che vengono inviate a tutti gli iscritti dei Collegi di Brescia, Lodi, Sondrio.

DAL COLLEGIO DI LODI Lodi Smart Village

ESTIMO-VALUTATORI Case Study Valore Complementare

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N. 2 – 2015 marzo-aprile Pubblicazione iscritta al n. 9/75 del registro Giornali e periodici del Tribunale di Brescia il 14-10-1975

SCUOLA La Riforma della "buona scuola": considerazioni 34 necessarie

Direzione, redazione e amministrazione 25128 Brescia - P.le Cesare Battisti 12 Tel. 030/3706411 www.collegio.geometri.bs.it Editing e impaginazione Francesca Bossini - landau

Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Brescia

Associato alI’USPI Gli articoli firmati o siglati rispecchiano soltanto il pensiero dell'Autore e non impegnano né la rivista né il Collegio Geometri. È concessa la facoltà di riproduzione degli articoli e delle illustrazioni citando la fonte. Gli articoli e le fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

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FORMAZIONE I dispositivi di ancoraggio sulle linee vita. 36 Seminario del 23 gennaio 2015 LEGALE Rovina e difetti di cose immobili 38 Contratto preliminare e comunione legale dei 41 beni

CTU ReGIndE Consultazione dei fascicoli Caselle 74 PEC PREVENZIONE INCENDI Commissione Prevenzione Incendi del 19 marzo 2015 80

GEOLOGIA Acque sotterranee: quadro di riferimento scientifico e normativo 89 TECNICA Questione di texture

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CULTURA Vittoria alata di Brescia una scultura degna di Expo 100 Novità di legge Aggiornamento Albo

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EDITORIALE

Liberalizzazioni e semplificazioni: l'impegno della categoria Foto © Studio Eden

Bruno Bossini

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i fa un gran parlare di liberalizzazione delle professioni e sopratutto non si presenta discussione o incontro in merito ove le stesse non siano ritenute delle lobby. Poco predisposte, si sostiene, a mettere in concorrenza le loro funzioni, e molto più inclini a salvaguardare i loro interessi corporativi – anche, viene spesso loro imputato, con la blindatura delle loro funzioni e degli apparati che le gestiscono – piuttosto che ad aprirsi ad un interesse più libero. Viene anche addebitata loro una generale scarsa trasparenza nel rendere pubbliche le loro decisioni o strategie, quasi a voler impedire qualunque intromissione nei loro operati. Anche sul tema della semplificazione delle procedure spesso nell'opinione pubblica passa il messaggio di una loro ritrosia a proposte di snellimento operativo perchè – si dice – in tal modo "potrebbero" abbattersi, con la riduzione del tempo di lavoro, i loro onorari. Lo Stato da tempo sta prendendo le sue contromisure su temi così delicati, che peraltro possono avere grande risalto nel rilancio dei un'economia in perenne difficoltà di sviluppo. L'ultimo provvedimento del governo Renzi sul tema delle liberalizzazioni, ad esempio, ha deliberato di togliere l'obbligo per i cittadini di rivolgersi esclusivamente ai notai per compravendite di u. i. (unità immobiliari) residenziali di valore inferiore ai 100.000 euro e per la costituzione di società a responsabilità limitata. Se2 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

condo i nuovi dettami in materia sarà ora possibile rivolgersi anche ad avvocati dotati di un'adeguata copertura assicurativa e con almeno 5 anni di attività (e perchè no ai commercialisti o anche ai geometri, categorie che sono anch'esse qualificate a svolgere tale attività professionale?). Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlando ha invece annunciato, sul tema delle semplificazioni, una modifica sostanziale per i cittadini che devono provvedere alle denuncie di successione. Nel giro di pochi mesi (con il completamento dell'informatizzazione degli uffici) sarà data loro la possibilità di procedere in proprio, e per via telematica. Sono tutte disposizioni che nell'ambito di una radicale riforma delle professioni intendono da un lato garantire la trasformazione dell'operatività e la concorrenzialità del lavoro professionale e dall'altro, passando per una maggior semplicità operativa, favorire, nel miglioramento degli standard e della

trasparenza, anche una possibile riduzione dei costi. E per la nostra categoria, viene da chiedersi, qual'è lo "stato dell'arte" su temi di così pressante attualità? Diciamo subito, ed è con piacere che lo rimarchiamo, che i geometri hanno già fatto molti passi avanti, adattandosi via via alle disposizioni imposte, senza peraltro levare voci di protesta (anche in occasione dell'abolizione della tariffa professionale, che aveva quantomeno dato adito a diverse perplessità) per contrastare norme che pure hanno fortemente inciso sulla loro quotidianità professionale. Non per tutte le categorie è stato così. Riportiamo qui, succintamente, i fondamenti sui quali si basa la revisione in atto della nostra professione. • Numero chiuso. È un problema che in verità non si è mai posto per la nostra categoria che da sempre ha visto il suo Albo aperto all'iscrizione di chiunque, ovviamente in possesso dei titoli idonei, ne abbia fatto

richiesta. L'unico filtro di passaggio è costituito dal superamento dell'Esame di Stato, reso obbligatorio dalla legge 75/1985, che certifica l'effettiva professionalità del richiedente l'iscrizione all'Albo stesso (e sulla validità di ciò in effetti ci sarebbe molto da dire, visto come l'Esame è organizzato, ma non è questa la sede). • Costo di iscrizione. È sempre stato molto contenuto (a Brescia corrisponde a 300 euro all'anno, mentre i giovani neo-iscritti possono contare su costi facilitati che arrivano a 150 euro annui), mentre va segnalato come non sia mai stata imposta a nessuno (sempre nel nostro Collegio) la tassa una tantum quale obolo (discriminante) per esercitare la professione, che quindi di fatto si può dire aperta a tutti coloro che ne hanno i requisiti necessari. • Onorari – Tariffa minima. Istituita con la legge n. 144 del 2/3/1949, è stata abolita dai tempi della legge Ber-


EDITORIALE L'assemblea per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, momento centrale nell'organizzazione e nella partecipazione degli iscritti all'attività del Collegio.

SPERANZE E FUTURO ei giorni scorsi si è tenuto il Meeting Immobiliare presso l'accogliente Villa Fenaroli in Rezzato (Bs) con la presenza di imprese costruttrici, artigiani ed agenzie immobiliari, per esaminare lo stato di salute dell'edilizia in generale e delle compravendite di immobili, sia residenziali che commerciali o produttivi. Ne è uscito un sommesso ottimismo, nonostante la concorrenza di immobili staggiti all'asta. L'elemento principale che non induce ottimismo, additato dal Presidente degli industriali bresciani e dal sottoscritto, per quanto riguarda le procedure amministrative di approvazione delle pratiche edilizie, ricade sulla burocrazia. Burocrazia inamovibile sui tempi, formalità, richiesta di procedure che comportano documentazioni a volte assurde, se non addirittura dannose e inserite nelle normative edilizie-urbanistiche, che servono solo ad alleviare la responsabilità del burocrate; tanto la responsabilità è comunque del professionista progettista o direttore dei lavori. Una volta dicevano che il tempo è oro, ma per la burocrazia le lungaggini sono un modus vivendi, concetto alquanto dannoso all'economia. Non parliamo di certe semplificazioni, che a

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sani (n. 2 del 31/1/2007). Di fatto l'onorario è ora libero e deve essere pattuito con il committente di volta in volta a seconda dell'incarico, delle difficoltà professionali, delle spese, degli standard richiesti nel disciplinare di incarico che contiene i patti e le modalità di pagamento definite fra le parti. • Standard professionali. Con l'abolizione della ta-

conti fatti si rivelano inutili complicazioni con richiesta di dati utili solo al fisco. La burocrazia ha acquisito un tale potere che si tiene stretto e che spesso va a condizionare anche la politica. In campo edilizio emerge una grande quantità di residenziale e non, invenduto; residenze che nel recente passato erano appannaggio del ceto medio, che ora è rimasto privo di possibilità economiche immediate con difficoltà di rispondere anche alle rate di mutuo. Si parla di ripresa economico-finanziaria, in Europa, dove per arrivare al traguardo è necessario correre ed essere professionalmente preparati ed adeguati al confronto ed alla concorrenza, ma con l'attuale burocrazia e col peso fiscale addossato alle nostre attività, partiamo azzoppati e finiremo fanalino di coda in campo europeo e non solo. L'ottimismo e la fiducia, condizioni da riscoprire, aiuteranno iniziative ed attività alle quali la nostra professione è strettamente legata e confortato dall'intraprendenza e dalle originali ed intelligenti iniziative degli italiani fa ben sperare. L'occasione mi è gradita per porgere a tutti i migliori auguri e cordiali saluti. Il Presidente Giovanni Platto

riffa minima sono diventati essenziali per definire le modalità di esecuzione delle prestazioni richieste. Sono stati adottati da tempo su prescrizioni imposte dal nostro Consiglio Nazionale e se applicati correttamente costituiscono la garanzia principale per il committente della regolarità del lavoro richiesto. • Accesso all'attività del Col-

legio. A tutti gli iscritti che ne fanno regolare richiesta e senza preclusioni di sorta è data la possibilità di accesso agli atti e all'attività del Collegio (che per sua consuetudine è gratuita) attraverso tutte le sue modalità statutarie, per elezione (Consiglio del Collegio), per indicazione e su proposta del consiglieri (Consultori di zona e Commissari operativi nei singoli

settori dell'attività). Idem per la partecipazione alla redazione della nostra rivista, con anche la possibilità di pubblicazione di articoli. • Semplificazioni procedurali. Da sempre un vanto del nostro Collegio, la Commissione Urbanistica, con i suoi esperti, è sempre pronta ad approfondire i temi dello snellimento burocratico negli atti professionali. Ultimamente ha proposto alla Consulta Regionale dei Geometri (referente presso la regione Lombardia sulle semplificazioni e per l'informatizzazione delle pratiche edilizie) alcuni suggerimenti per il miglioramento applicativo delle modulistica proposta dalla conferenza Stato Regioni sulla SCIAPC-CIL-CILA (e riguardo a questo è ancora in attesa di una risposta). Da tempo cerca inoltre di sensibilizzare le amministrazioni comunali di Brescia e provincia sull'adozione di un modulo predisposto dal Collegio che in sole 3 pagine ricomprende ben 20 procedimenti. Non è cosa facile riuscire ad "abbattere" le scelte burocratiche degli enti, ma il nostro Collegio ci sta provando. Come si vede lo sforzo operativo su questi temi è notevole, e costituisce la più concreta risposta a coloro – e sono ancora molti – che mettono la categoria dei geometri sullo stesso piano di quelle che vengono considerate caste chiusa e inespugnabili: così non è. T IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 3


INTERVISTA

L’istituto “Levi” di Sarezzo scuola d’eccellenza ma con pochi nuovi geometri L’istituto superiore “Primo Levi” di Sarezzo è una scuola d’eccellenza riconosciuta, anche a livello nazionale. Dotata di attrezzature d’avanguardia per ogni corso e in particolare per la progettazione dell’indirizzo geometri, radicata nel suo territorio come testimoniano anche le collaborazioni con gli enti locali. Eppure, il “Levi” è una scuola che proprio con l’indirizzo “CAT” (costruzioni, ambiente e territorio) mostra una evidente difficoltà: pochissime iscrizioni che impediranno di avere una prima classe il prossimo anno scolastico. È una scuola superiore “per geometri” che come altre vive una inconcepibile agonia: il mercato chiede geometri, abbisogna di professionisti in un mare di nuovi ambiti oltre le costruzioni, ad esempio sul versante oggi molto attivo del recupero immobiliare, della gestione del territorio e della tutela dell’ambiente. Sbocchi occupazionali certi, lavoro sicuro oggi come e forse di più domani. Ma le famiglie guardano altrove e non scelgono per i loro figli questa strada. Situazione nota, ma mai come in questi ultimi due anni drammaticamente vera anche nel Bresciano, con contraccolpi già percepibili nella categoria e che presto si faranno sentire anche nella società. Ecco perché siamo andati a vedere da vicino questa realtà d’avanguardia, che avrebbe tutte le carte in regola per formare una nuova generazione di geometri ed invece vede ormai come difficilmente eludibile la chiusura in tempi brevi dell’indirizzo “CAT”. Ecco perché abbiamo visitato la scuola, visto e tastato con mano le attrezzature, parlato con i docenti ed il preside. E abbiamo riassunto in questa intervista, realizzata da Bruno Bossini, Direttore del “Geometra Bresciano”, proprio la chiacchierata con il dirigente scolastico professor Mauro Zoli e con un insegnante di progettazione e costruzioni – che è pure un apprezzato professionista – qual è il professor Ugo Taiola.

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nnanzitutto complimenti! Complimenti al preside ed ai docenti: avete una scuola realmente d’avanguardia con una invidiabile dotazione di moderni strumenti didattici: ogni allievo, ad esempio, può usare uno dei 25 computer che sono allineati nell’aula per le lezioni di costruzioni, progettare con programmi di ultima genera4 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

zione, generare elaborati che potremmo ritrovare in un qualsiasi studio professionale al passo con itempi… “Sì e ne siamo orgogliosi – rispondono a una voce il preside prof. Mauro Zoli ed il suo vice nonché docente di costruzioni prof. Ugo Taiola – l’istituto Primo Levi è una

scuola attrezzata per offrire un servizio di alto profilo, per formare al meglio i geometri di oggi e di domani. Dalla sua non può certo vantare la storia di altre scuole per geometri come ad esempio il “Tartaglia”, ma è un istituto consolidato da un ventennio di attività che richiama dall’in-

tera Valle Trompia – complessivamente contando gli studenti di tutti gli indirizzi, dai licei all’amministrativo, dal professionale al tecnologico ed appunto al CAT – oltre 1.100 ragazzi”.

Una scuola ben radicata sul territorio… “Esattamente. Abbiamo in essere rapporti di collaborazione con aziende e studi professionali, amministrazioni pubbliche ed enti locali. Ed anche limitandoci solo all’indirizzo dei geometri, in questi anni abbiamo ad esempio stilato convenzioni con alcuni enti comunali e sovra-comunali, che hanno permesso di realizzare lavori molto apprezzati dalla comunità, che hanno avuto una vasta eco ed encomi solenni e che sono finiti pure sui giornali”. Vero, ricordo qualche mese fa di aver letto sui quotidiani locali della ricerca curata dai vostri ragazzi sui “rodù”, le grandi ruote posizionate nella valle del Gobbia per sfruttare al meglio la forza del torrente. “E fa bene a ricordarlo perché si è trattato d’un lavoro di ricerca e di progettazione del restyling di questi esempi straordinari di archeologia industriale (da tempo abbandonati) che ha visto all’opera 40 ragazzi delle classi quarte e quinte proprio dell’indirizzo geometri. Un’iniziativa dell’assessorato alle Attività produttive del Comune di Lumezzane che abbiamo potuto realizzare grazie anche al patrocinio del Collegio Geometri e con la partecipazione diretta pure della Protezione


INTERVISTA

Foto © Studio Eden

L’Iitituto superiore “Primo Levi” di Sarezzo (BS).

civile e dei Vigili del fuoco di Lumezzane, e che ha consentito agli alunni di appassionarsi alla storia locale, di sperimentare sul campo le loro competenze in fatto di rilievi e di recupero di questi antichi manufatti, parte essenziale della vita passata della Valle. Un esempio riuscito di alternanza scuola lavoro che ci è valso anche significativi riconoscimenti regionali e rientra pienamente nei nostri programmi formativi. Non diversamente ad esempio da quanto abbiamo fatto anche più recentemente in collaborazione e per incarico della Comunità Montana di Valle Trompia, per la quale i ragazzi hanno curato, durante l’estate, il rilievo topografico e idrogeologico dei bacini del corso del Mella e del Garza”. E c’è di più perché una recente ri-

cerca nazionale vi pone ai massimi livelli nell’efficienza della preparazione che sapete offrire ai ragazzi, visto che avete uno degli indici più alti in Italia, della riuscita universitaria dei vostri diplomati. “Ci ha fatto grande piacere anche questo riconoscimento, l’essere addirittura al secondo posto in questa classifica nazionale, pur se su questo risultato incidono in maniera non marginale alcune peculiarità di questa scuola. Ad esempio occorre tener presente che molti dei nostri ragazzi trovano immediatamente una occupazione dopo il diploma e, dunque, non sono molti quelli che si iscrivono all’università. E la lunga strada degli atenei è seguita nella maggior parte dei casi dai ragazzi migliori e più motivati. Così è più facile per noi vedere laureati, e nei tempi canonici, i nostri diplo-

mati, mentre magari altri istituti dai quali un numero ben maggiore di diplomati si iscrive all’università, deve fare i conti con una fisiologica maggiore entità di insuccessi. Detto questo, che una ricerca nazionale testimoni la bontà della formazione che viene garantita dal nostro istituto non può che farci piacere”. Scuola moderna, efficiente, con una eccellente, verificata efficienza formativa, radicata e ben conosciuta nel suo territorio… E allora perché con ogni probabilità l’anno prossimo non ci sarà neppure una classe prima per l’indirizzo geometri, meglio CAT? “Mah! Forse è semplicistico, ma certo ha un gran fondo di verità, cominciare a dire che i genitori prima di iscrivere il loro ragazzo con la licenza media ad un istituto superiore non guardano solo alla

scuola, bensì alla società, alle prospettive occupazioni ed economiche. E in questa valutazione, sicuramente sbagliando, si sono convinti che la profonda crisi dell’edilizia abbia ridotto fortemente le possibilità d’impiego d’un geometra”. Ma non è vero! Vediamo tutti i giorni come proprio la polivalenza del geometra sia una delle qualità più richieste dal mercato del lavoro e che l’edilizia intesa come nuove costruzioni costituisca solo una parte della nostra attività, che ci siano opportunità d’impiego nel recupero degli immobili esistenti, nel risparmio energetico, nell’aggiornamento catastale, nell’amministrazione di condominio e in millanta altre specifiche professionalità che sono proprie del geometra e spesso sue esclusive competenze. “È purtroppo proprio questo il messaggio che non è pasIL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 5


INTERVISTA

sato, che non ha fatto breccia nell’opinione pubblica e tra i genitori. In negativo, a questo proposito ha anche giocato il cambio del nome che ha ingenerato solo confusione: il geometra era una figura chiara, radicata, riconoscibile, l’esperto del CAT lo sarà forse tra qualche anno, ma oggi è oscura, sconosciuta, incomprensibile. E di fronte a ciò che non si capisce bene, di fronte ad una zona grigia, il genitore sceglie altro; ad esempio iscrive il figlio al tecnologico meccanico, al professionale con un titolo immediatamente spendibile, persino ai licei se c’è una mezza idea di far proseguire il ragazzo anche all’università. Non a caso il nostro istituto, nel complesso, non ha perso studenti, anzi. Semplicemente abbiamo più sezioni degli indirizzi legati alla meccanica che hanno sostituito quelle un tempo per geometri”. Non mantenere il nostro nome è stato un grande errore. Per questa ragione il nostro Collegio ed il Consiglio nazionale stanno cercando in ogni modo di convincere la politica a cambiare, forse non a tornare all’antico, ma almeno ad unire ancora la parola geometra ai nuovi indirizzi di costruzioni, ambiente e territorio. “Battaglia difficile e vien da dire che conveniva combatterla anni addietro, quando forse c’era la possibilità di spuntarla. Ma anche se si tornasse al termine geometra, il problema con ogni probabilità non sarebbe risolto. Il fatto è che l’indirizzo geometri soffre da qualche anno, 6 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

Foto © Studio Eden

Gli alunni della classe quinta indirizzo Costruzioni Ambiente Tarritorio e un rendering realizzato durante la loro attività formativa


INTERVISTA

Foto © Studio Eden

Il dirigente scolastico, professor Mauro Zoli, e il professor Ugo Tajola

anche prima della riforma c’erano segnali di minore adesione delle nuove generazioni (e dei loro genitori). In questi ultimi due anni si è avuto un calo sensibile delle nuove iscrizioni, ma il segno meno è stato una costante e sono ormai lontani un decennio i tempi nei quali, anche qui al “Levi”, avevamo tre sezioni complete dalla prima alla quinta”. E allora, oltre ai riverberi evidenti sulle prospettive occupazioni della crisi dell’edilizia, oltre al nuovo nome oscuro per la stragrande maggioranza dei genitori, quali altre ragioni possono spiegare la una riduzione tanto visibile delle nuove iscrizioni? “Le ragioni sono molte, ma forse una in particolare è sfuggita ai più, visto che non se ne parla granché: l’indirizzo CAT si traduce qui come altrove in un solo, unico percorso formativo. Guardate ad esempio l’indirizzo tecnologico meccanico: i percorsi sono molteplici, gli indirizzi chiaramente definiti sono più d’uno, la durata e la specializzazione di ciascun itinerario di istruzione superiore sono diversificati. Il CAT invece è uno solo e sembra attagliarsi esclusivamente ad un ragazzo che intenda divenire libero professionista, mentre, voi lo confermate, la società chiede un’infinita serie di figure intermedie, ovvero formate da un istituto superiore, anche nel vostro campo. Provate solo a dare uno sguardo al manifesto che propone tutti i percorsi disponibili da noi, al “Primo Levi”. Ebbene, avrete quasi la sensazione palpabile che altri indirizzi sono ricchi di variabili, di opportunità diverse, mentre il CAT è desolatamente unico e per nulla specialistico. Perché ad esempio non pensare ad un percorso che formi gli amministratori di condominio, gli specialisti nel risparmio energetico, quelli sull’impiantistica più moderna e razionale, sulla gestione termica, sulla depurazione? Forse una ricchezza di percorsi darebbe anche un’idea più precisa di cos’è il CAT, farebbe intuire ai genitori opportunità d’impiego dei loro figli dopo il diploma che, peraltro sono reali e non illusorie”. Ma perché è avvenuto ciò e non si sono moltiplicati i percorsi? “Qui entriamo in un ambito di gestione più generale della scuola che prescindono spesso dalla volontà e persino dall’iniziativa di un singolo istituto. Senza rifuggire dalle responsabilità di ciascuno, si può forse dire che tutti insieme – la scuola, le categorie, la società nel suo complesso – non ha ritenuto di imporre una diversa programma forIL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 7


mativa, magari facendo leva pure su una ridiscussa articolazione territoriale delle opportunità formative. Senza polemica, va ribadito che è la società nelle sue diversificate responsabilità politiche, pubbliche e private, a decidere che scuola è necessaria a quel territorio”. A questo proposito, c’è ad esempio chi sostiene, e non sono pochi, che non giovi alla sostenibilità d’un progetto formativo che dia il giusto spazio ai geometri l’avere praticamente un CAT in ogni piccola area, che, insomma, ci siano troppe scuole per geometri, ben 11 a Brescia. La vicinanza di molti di questi istituti finirebbe per sparpagliare gli iscritti in piccoli gruppi magari in strutture non sufficientemente dotate di moderne attrezzature (non è il vostro caso) con problemi di didattica e l’incertezza di mantenere una se-

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zione dalla prima alla quinta classe. E la soluzione più ovvia parrebbe l’accorpamento tra più istituti da effettuare almeno per quelli ove la crisi delle nuove iscrizioni è più evidente. “Quest’idea non è nuova, ma, oltre a cozzare contro una radicata volontà campanilistica, non pare risolvere la questione. Tanto per capirci: negli anni scorsi i ragazzi che non si sono iscritti ai geometri qui da noi a Sarezzo non sono certo che siano andati al Tartaglia o altrove. Possono come è probabile semplicemente essere rimasti al “Levi” cambiando indirizzo. Non convince insomma l’idea dell’organizzazione d’un tempo, quando l’istituto per geometri era solo in città, al “Tartaglia”: le famiglie iscrivono i ragazzi preferibilmente nella scuola più vicina e più comoda, con-

vinti che per una vera specializzazione ci sia comunque tempo dopo il diploma, con o senza università”. Resta pertanto intonso davanti a noi un vero macigno: che fare? Un macigno che interroga tutti dal momento, che la crisi del percorso formativo dei geometri tocca oggi più direttamente la categoria, ma non ci vorrà molto che arrivi alla società, alla drammatica assenza di figure intermedie in un’infinità di ambiti tecnici legati proprio al decisivo, modernissimo crinale di costruzioni, ambiente e territorio. “Certo e, non per ripetere temi già toccati, ma la strada da percorrere il più rapidamente possibile è quella dell’allargamento dei percorsi e della moltiplicazione delle specializzazioni dentro il CAT. Esplicitare, rendere chiara questa sigla dandole la

concretezza di tante figure intermedie – l’amministratore di condominio, l’esperto di impianti, il professionista del risparmio energetico tanto per citarne qualcuno – avrebbe il merito di rendere meno oscura questa sigla. Di più: percorsi non solo diversificati ma pure con approdi diversi. Chi si iscrive al CAT non deve essere più solo chi pensa di poter fare il libero professionista, ma pure chi vuole entrare in un’attività edile con determinate mansioni e chi punta a lavorare da dipendente in un’impresa mettendo a frutto le conoscenze e le competenze che la scuola superiore gli ha dato. E da questo punto di vista anche una maggiore chiarezza sulle opportunità di lavoro nel post diploma non sarebbe certo male”.

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INTERVISTA


INTERVISTA

Foto © Studio Eden

Sotto e a sinistra. Alcune aule dell'Istituto

Il Collegio è indubbiamente impegnato a fondo su questa strada, anche perché il vanto del nostro Collegio è quello di aver sempre guardato a tutti i geometri abilitati e non solo ai futuri liberi professionisti. Ma gran parte delle questioni sono, purtroppo, nazionali e politiche. “Non v’è dubbio: la ripresa d’interesse per questo itinerario formativo è un’impresa che prescinde non solo dall’ambito provinciale, ma persino da quello d’una categoria. Si tratta di far passare a livello generale sfruttando al massimo le possibilità che vengono date dai mass media alcuni messaggi ben precisi, reali e verificabili come appunto la permanenza di un ampio ventaglio di opportunità lavorative”. Qualcosa si sta facendo, anche a li-

vello locale, andando sui giornali non solo per parlare dei nostri problemi ma per illustrare il nostro lavoro. Ed anche l’orientamento va ripensato. Per decenni siamo entrati nelle scuole superiori per geometri per illustrare l’attività dei liberi professionisti; ora ci vuole una presenza della categoria, dei professionisti fin alle medie e nel rapporto con i genitori. È difficile, ma questa è una delle strade. “Giusto, giustissimo, ottime idee, ma non possiamo nasconderci che ci vuole di più, molto di più. Si potrebbe dire con un termine aulico che ciò che serve oggi è un’operazione culturale, oppure, stando più terra terra, si potrebbe parlare di un’operazione vera e propria di marketing”. Sono d’accordo, ma proviamo a dare concretezza a questo proposito.

“Non è certo facile ed anzi quel macigno di cui si parlava prima è una parete di sesto grado. Forse però qualche fenomeno recente dovrebbe farci riflettere. Guardate ad esempio alle scuole alberghiere: per decenni sono stati istituti scelti spesso come ripiego, per ragazzi che non dimostravano una gran voglia di applicarsi ai libri. È bastato però che chef e cuochi diventassero protagonisti quotidiani del piccolo schermo non solo per dare lustro alla professione, ma per scatenare una vera corsa all’iscrizione dei ragazzi in questi istituti. Non un fenomeno passeggero. Ma una tendenza ormai di lungo periodo”. Bisogna passare dalla tv? dalle reti nazionali? “Sì. E ci vuole fantasia, capa-

cità di proposta e persino idee totalmente nuove. Tanto per capirci: probabilmente non è la presenza ad un talk show il passaggio potenzialmente decisivo”. E allora dove? Con la pubblicità, con un film? “Non so, non c’è una ricetta ed è forse ben oltre le nostre possibilità e capacità. Ma proviamo ad essere paradossali: pensate a cosa potrebbe significare ad esempio avere un reality con protagonista un geometra? Oppure una fiction con un professionista in campo e non il solito imprenditore, cuoco o giornalista? Avremmo probabilmente subito le classi prime piene. E, fidatevi, il problema è far iscrivere i ragazzi: una volta che sono qui, non se ne vanno T fino al diploma”.

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DAL CONSIGLIO NAZIONALE

Sblocca Italia: caos per la procedura catastale a carico dei Comuni Continua a far discutere uno spot televisivo a cura del Ministero dell'Interno che riporta quanto contenuto nel sito www.casa.governo.it sui dispositivi delle agevolazioni a favore della casa e in particolare sulla semplificazione delle procedure per intervenire sulle abitazioni introdotta con il D.L.Sblocca italia (n. 133/4014). Tale provvedimento prevede che le amministrazioni comunali si facciano carico della denuncia al Catasto delle modifiche agli immobili richieste dai cittadini. Sarebbe bello poter dire che è possibile, ma è in effetti la procedura è inattuabile, in quanto le amministrazioni oggi non possiedono gli strumenti organizzativi per ottemperare a tali obblighi. Il provvedimento sta ingenerando tutta una serie di perplessità e di sollecitazioni di modifica riguardo alle quali il governo o il Parlamento saranno costretti a prendere le contromisure necessarie. Vi pubblichiamo, per completezza informativa, la comunicazione del nostro Collegio Nazionale inviata ai Collegi con l'allegata lettera sull'argomento del sindaco di Torino Piero Fassino, nella sua qualità di Presidente dell'ANCI, che esprime tutti i suoi dubbi su una novità procedurale che pure sarebbe nata per una semplificazione e per un abbattimento di costi a favore del cittadino.

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati

resso Ministero r della Giustizia

Prot n° 0002565 del 05/03/2015 Serv. Area 1 Rif. del Allegati: Come da testo

Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali dei Geometri e Geometri Laureati Ai Signori Consiglieri Nazionali Al Presidente della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti LORO SEDI

Oggetto: 1, lett. c), punto 3). – Ulteriori comunicazioni. Facendo ulteriore seguito alle precedenti comunicazioni prot. n. 938 del 28 gennaio 2015 e prot. n. 1787 del 18 febbraio 2015, si comunica che, all’esito della pressante attività svolta da questo Consiglio Nazionale e grazie alle sinergie attivate, risultano in fase di risoluzione le problematiche scaturite dal provvedimento di cui in oggetto. Anche ANCI, con il Presidente Piero Fassino, ha preso posizione confermando ed avvalorando quanto dal Consiglio Nazionale denunciato (nota allegata). Nell’attesa di comunicare l’auspicato provvedimento risolutivo si porgono i migliori saluti. IL PRESIDENTE (Geom. Maurizio Savoncelli)

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DAL CONSIGLIO NAZIONALE

IL PRESIDENTE Prot. n. 46/SG/VN/AG/GOP Roma, 26 febbraio 2015 Oggetto: Richiesta incontro – Procedura di accatastamento Si informa che ANCI sta ricevendo numerose segnalazioni, da parte dei Comuni, in merito all’applicazione dell’art. 17 “Semplificazione ed altre misure in materia edilizia” comma 1 lett. c) della Legge n. 164/2014, che desta forte preoccupazione, anche a causa della campagna di spot televisivi che sottolinea le responsabilità dei Comuni sulle nuove procedure semplificate e, in particolare, in materia di accatastamento. Nello specifico si fa riferimento alle modifiche apportate dalla legge sopra menzionata all’art. 6, comma 5, del TU n. 380/2001: 5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori, laddove integrata con la comunicazione dii fine dei lavori, è valida anche ai fini di cui all’articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate. (comma così sostituito dall’art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014). L’inoltro della comunicazione, che varrebbe anche ai fini dell’accatastamento, è dunque responsabilità del Comune, il che ha portato la campagna di comunicazione a dare il messaggio che sia proprio il Comune a provvedere all’accatastamento degli immobili. La mancanza di indicazioni sulle procedure da adottare per l’inoltro delle Comunicazioni e sulle modalità di gestione dei diritti erariali che gravano in capo ai richiedenti, insieme alla nota carenza di risorse da parte dei Comuni da poter destinare a questi processi, ha portato molti nostri associati a sollecitare il nostro intervento. Va anche segnalato che l’attuale configurazione dei contenuti delle dichiarazioni richieste e dei relativi allegati tecnici non comprende tutti gli elementi necessari per portare a buon fine l’accatastamento degli immobili oggetto degli interventi edilizi. La semplificazione delle procedure edilizie può determinare effetti di mancato aggiornamento delle banche dati catastali e, pertanto, possibili ripercussioni negative sui tributi locali, sull’incertezza per i cittadini circa l’efficacia sotto il profilo catastale degli atti relativi agli immobili oggetto di manutenzione straordinaria e – in definitiva – sull’affidabilità di una delle più importanti banche dati digitali di interesse nazionale, ferma restando l’ovvia impossibilità dei Comuni di sopperire direttamente all’assenza di obblighi di documentazione tecnica nelle norme in questione. Siamo pertanto a richiedere un incontro urgente per discutere di questi temi. Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti Piero Fassino Luigi Casera Vice Ministro Ministero dell’Economia e Finanze Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma e p.c. Roberto Garofoli Capo di Gabinetto Ministero dell’Economia e Finanze Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 11


DAL CONSIGLIO NAZIONALE

Le morosità devono essere demandate al Consiglio di Disciplina del Collegio Pubblichiamo due comunicazioni del Consiglio Nazionale ai Presidenti dei Collegi che riguardano le inadempienze contributive CIPAG sulle quali riteniamo sia utile soffermarsi per potersi uniformare alle disposizioni in essa indicate.

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati

resso Ministero r della Giustizia

Ai Signori Presidenti dei Consigli di disciplina c/o i Collegi dei Geometri e Geometri Laureati Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali dei Geometri e Geometri Laureati

Prot n° 0003227 del 23/03/2015 Serv. FS Area 2-1-DG Rif. Allegati come da testo

Ai Signori Consiglieri Nazionali Alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti

Oggetto: Legittimazione procedurale – gravi morosi Cassa. Pervengono allo scrivente Consiglio alcune segnalazioni sulla mancata trasmissione ai Consigli di Disciplina delle comunicazioni CIPAG, P inviate ai Presidenti dei Collegi, riguardanti le posizioni di grave morosità contributiva degli iscritti. Pertanto, e alla luce dell'orientamento già espresso con nota-circolare del 24 settembre 2014 (di cui si unisce copia), si invitano i Signori Presidenti dei Collegi, qualora non avessero provveduto, a investire con sollecitudine dell'esame di dette pratiche i corrispondenti Consigli di Disciplina. A riguardo, si rammenta che trattandosi di materia devoluta alla cognizione esclusiva del Consiglio di disciplina, soltanto tale organo è legittimato ad accertare la sussistenza – nei casi in questione – di fattispecie che integrino gli estremi dell'illecito deontologico (in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi!), e il Direttivo del Collegio non può in nessun caso sindacare nel merito, né in alcun modo anticipare, le statuizioni della competente autorità (amministrativa) sul punto. Con i migliori saluti. IL PRESIDENTE (Geom. Maurizio Savoncelli)

12 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2


DAL CONSIGLIO NAZIONALE

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati

resso Ministero r della Giustizia

Prot n° 0009695 del 24/09/2014 Serv. FS Area 2-1-DG Rif. Allegati

Ai Signori Presidenti dei Consigli di disciplina e/o i Collegi dei Geometri e Geometri Laureati Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali dei Geometri e Geometri Laureati Ai Signori Consiglieri Nazionali Alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti

Oggetto: Inadempienze contributive CIPAGP illiceità deontologica A seguito delle comunicazioni inviate ai Presidenti dei Collegi territoriali dalla CIPAG, P con le quali venivano segnalate posizioni di grave morosità contributiva al fine dell'eventuale adozione di adeguati provvedimenti disciplinari, sono pervenute allo scrivente Consiglio diverse richieste di parere in merito. Pertanto, giusta deliberazione del 17 settembre c.a., il Consiglio Nazionale esprime sul punto, nei termini che seguono, il proprio orientamento. In mancanza di una disposizione normativa espressa, analoga per esempio a quella contenuta nell'art. 2, comma 2, della legge n. 536/49 (che riconduce alla morosità nel versamento dei contributi associativi al Collegio territoriale la facoltà per quest'ultimo di disporre la sospensione del professionista), l'inadempienza in questione non può che essere inquadrata nella più generale fattispecie di illecito deontologico (ovviamente, se e nella misura in cui – per la sussistenza di fatti circostanziati – sia possibile esprimere un giudizio di disvalore deontologico con riferimento al singolo comporr tamento in considerazione). Deve quindi ritenersi demandata al Consiglio di disciplina ogni valutazione e(o) accertamento a riguardo (nell'esercizio delle proprie funzioni), ivi compresa l'individuazione discrezionale della sanzione da comminare, se del caso, per le fattispecie concrete. Tale conclusione risulta peraltro pienamente aderente al noto principio di atipicità delle condotte deontologicamente T rilevanti (non esistendo, in subiecta materia, alcuna elencazione tassativa di illeciti). Inoltre, la ricostruzione sopra prospettata può ritenersi conforme alla previsione di cui al comma 2 dell'art. 48 del regolamento di contribuzione CIPAG P dell'8 marzo 2012 (ex art. 3 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509), che contiene una clausola di salvezza dei "poteri disciplinari spettanti ai [Consigli di disciplina dei] Collegi dei Geometri [...] con riferimento ad ogni infrazione al [medesimo] regolamento". V Va nondimeno segnalato, per completezza espositiva, che risulterebbe per converso illegittima (in quanto praeter legem, ovverosia in contrasto con le statuizioni di cui ai commi 5 e 6 dall'art. 17 della legge n. 773/82) l'introduzione di una norma regolamentare che preveda l'applicazione automatica (e, dunque, ad opera del Consiglio direttivo del Collegio) di una specifica misura restrittiva (o sanzionatoria) per l'ipotesi di mancato versamento dei contributi previdenziali (alla stregua di quanto è invece stabilito per la reiterata omissione delle "comunicazioni obbligatorie alla Cassa", punita con la cancellazione dall'albo!). Con i migliori saluti. IL PRESIDENTE (Geom. Maurizio Savoncelli)

IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 13


DALLA CASSA DI PREVIDENZA

Circolare n. 5: verifica situazione contributiva CIPAG Ci pare utile rendere disponibile la circolare n. 5 con la quale la nostra segreteria ci dà informazioni utili sulle diverse casistiche che si possono presentare nella verifica della situazione contributiva alla quale ogni iscritto è ora in grado di accedere attraverso il sito www. geometrinrete.it (Cassa Italiana Geometri – Area Riservata – Portale pagamenti – Visualizzazione e pagamento morosità)

Brescia, 05.03.2015 Prot. n. 884/15 Circ. telematica n. 5

AGLI ISCRITTI ALL'ALBO LORO SEDI

OGGETTO: CASSA ITALIANA GEOMETRI Riteniamo di fare cosa utile e gradita ricordandovi di verificare periodicamente la vostra situazione contributiva. Riscontrato che, numerosi iscritti all’Albo ed alla Cassa, hanno contributi pregressi da sanare, di seguito forniamo le indicazioni pertinenti alle varie casistiche che si potrebbero presentare. PORTALE PAGAMENTI L’operazione di controllo deve essere eseguita tramite il sito: www.geometrinrete.itt – Cassa Italiana Geometri – Area Riserrvata – Portale pagamenti – Visualizzazione e pagamento morosità – verificando la propria situazione, in modo da evitare una futura emissione a ruolo esattoriale dei contributi dovuti, con l’aumento di maggiorazioni e sanzioni. Tale operazione è inoltre necessaria anche ai fini di eventuali richieste di pensione, poichè i contributi previdenziali dovranno essere in regola all’atto della presentazione della domanda. CONTROLLO “VISUALIZZA ESTRATTO CONTO ASSICURATIVO” Sempre dal sito sopra menzionato è possibile effettuare il controllo della propria situazione sia contributiva che reddituale. Anche in questo caso sono emerse oltre alle irregolarità contributive (segnalate in rosso) anche il mancato invio del quadro RR per la dichiarazione dei Redditi e Volume IVA, per coloro che sono iscritti alla Cassa con Partita IVA (segnalati con il codice N.P. non pervenuto). ATTENZIONE: il dato relativo al 14 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

volume d’affari IVA 2014 verrà acquisito con la dichiarazione Unico 2015, pertanto il codice NP a fianco dell’anno 2014 perr tinente il volume IVA per ora risulta corretto. In caso d’irregolarità, è opportuno sistemare la situazione seguendo le sotto indicate modalità : OMISSIONI QUADRO RR – MODELLO UNICO Entrare nel portale telematico : FISCO ON LINE Inserire i dati Reddituali ed il Volume IVA relativi agli anni mancanti Copia dei modelli RR e ricevuta dell’avvenuto invio on-line all’Agenzia delle Entrate devono essere trasmessi email PEC al seguente indirizzo: cipag@geopec.it La Cassa provvederà a rispondere circa l’avvenuta acquisizione dei modelli di Reddito e Volume Iva. Se vi saranno contributi da pagare bisognerà controllare il “Portale Pagamenti” e provvedere al relativo pagamento. RIMBORSI Visionato il proprio estratto conto, se si riscontrassero cifre evidenziate con il “colore verde”, significa che l’importo segnalato è a credito dell’interessato. Attivando sempre on-line ”DOMANDA DI RIMBORSO” il serr vizio consente all'associato di chiedere la restituzione dei


DALLA CASSA DI PREVIDENZA

contributi versati in eccesso entro dieci anni dall'avvenuto pagamento. MODELLO UNICO – QUADRO RR – PAGAMENTI CON F 24 ACCISE L’obbligo della dichiarazione concernente la denuncia del Reddito Professionale e del Volume d’affari IVA, come sopra citato, deve essere fatta solamente tramite Modello Unico – Quadro RR.

servata ad eventuali compensi erroneamente ritenuti occasionali, infatti, premesso che la prestazione occasionale costituisce un tipo di collaborazione non subordinata per lavori di carattere meramente saltuario, i professionisti intellettuali con iscrizione ad apposito Albo sono esclusi da tale regime ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 276/2003. Pertanto, seppur occasionale, un’attività di tipo professionale svolta in presenza della relativa iscrizione all’Albo va dichiarata come tale e quindi riportata nel quadro RR.

I pagamenti dei contributi dovuti devono essere assolti tramite Mod. F 24 accise ponendo la massima attenzione nell’indicare codici di riferimento – numero delle rate ecc.

REDDITO PROFESSIONALE ZERO: la presentazione del Modello Unico è obbligatoria per i titolari di Partita Iva anche in mancanza di produzione di reddito.

In alternativa per l’anno 2015 il consiglio di Amministrazione della CIPAG ha deliberato di consentire il versamento dei contributi dovuti, anche tramite Portale dei Pagamenti sul sito web, in 10 (dieci) rate uguali da settembre 2015 a giugno 2016 comprensive di interessi di rateazione. In quest’ultimo caso resta comunque l’obbligo della compilazione del quadro RR di Unico, e non sarà consentita alcuna compensazione crediti/ debiti.

SCADENZE: i pagamenti dei fissi minimi e le relative eventuali autoliquidazioni, sul reddito e sul Volume IVA professionale – contributo soggettivo ed integrativo – e l’invio del Modello Unico con compilazione della sezione per gli iscritti alla CIPAG inserita nel quadro RR devono seguire le stesse modalità e scadenze di quelle fiscali. ANNO 2015 gli importi relativi ai fissi minimi sono i seguenti:

Si può manifestare la scelta del pagamento rateale accedendo al Portale dei Pagamenti dal 1° giugno al 20 agosto 2015 e compilando l’apposito “form” con i dati reddituali relativi all’anno di imposta 2014.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO: •

€. 2.750,00 Iscritti Obbligatori

La Cassa Geometri, all’apertura dei termini fiscali per l’inoltro del Modello Unico, informa gli iscritti e mette a disposizione il sistema on-line “MODELLO UNICO” per la simulazione degli importi da versare. Inserendo i dati di reddito e di volume IVA – il programma consente di fare l’esatto calcolo dei contributi dovuti con le indicazioni da riportare sul modello F 24 accise – con i relativi codici di riferimento – il calcolo di interessi e maggiorazioni in caso di dilazione in rate dei pagamenti –

• €. 2.750,00 Pensionati attivi (solamente per i pensionati d’invalidità il contributo soggettivo rimane ridotto ad ½ quindi €. 1.375,00)

Anche in questo caso si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni per evitare sanzioni.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO: €. 1.375,00 Tutti gli iscritti e pensionati attivi (sono esclusi i neo-diplomati ed i praticanti)

Il Collegio provvederà inoltre, come ogni anno, ad inviare debita informativa agli iscritti per ricordare obblighi – scadenze – quote aggiornate ecc. pertinenti agli obblighi legislativi da ottemperare nei confronti della Cassa.

CONTRIBUTO DI MATERNITA’: €. 15,00 Tutti gli iscritti e pensionati attivi.

€. 687,50 Neo-diplomati per i primi due anni e praticanti

€. 1.375,00 Neo-diplomati per i successivi tre anni

Cordiali saluti. ATTENZIONE: DAL 2015 SONO REINTRODOTTE LE SANZIONI PER INFEDELE DICHIARAZIONE E OMISSIONE QUADRO RR. IMPORTANTE PRESTAZIONI OCCASIONALI: particolare attenzione va ri-

IL SEGRETARIO (Geom. Armido Bellotti)

IL PRESIDENTE (Geom. Giovanni Platto) IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 15


DAL COLLEGIO DI BRESCIA

La diffusione del “Geometra Bresciano” in Italia e in provincia

Q

ual’è l'effettivo numero di copie della nostra rivista che viene stampato e distribuito? E quale il suo grado di diffusione nella provincia di Brescia e sul territorio nazionale? Per la dovuta chiarezza nei confronti degli iscritti e degli affezionati lettori, aiutati dai dati che ci ha fornito la segreteria

ben specificati da quanto precisato a lato, intendiamo dare risposta a questi quesiti. Questo anche per dare una risposta concreta all’impegno economico che il nostro Collegio affronta dal lontano 1994 per garantire un’attività editoriale gratuita a favore degli iscritti che viene apprezzata oltre che in provincia anche in Italia. O-

Distribuzione periodico per tipologia di destinatario

biettivo di questa attività è l’arricchimento professionale e culturale della nostra categoria di geometri. Ecco quindi per i nostri lettori i “numeri” che spiegano la vita del “Geometra Bresciano” dopo la sua pubblicazione, con un quadro preciso sui destinatari e sui territori di diffusione. I dati sono quelli riferiti al numero

1 del 2015, l'ultimo dato alle stampe in 6.507 copie Singolarita’ che merita di essere citata: una copia della rivista viene inviata all’estero e precisamente alla Aquapol Laison West Europe, che risiede in Francia e che qui ringraziamo per l'interesse nei riguardi della nostra rivista. T

ENTI PUBBLICI / ASSOCIAZIONI numero copie: 528 percentuale copie: 8%

GEOMETRI numero copie: 5142 percentuale copie: 79%

PRATICANTI numero copie: 433 percentuale copie: 7% ALTRO numero copie: 404 percentuale copie: 6%

GEOMETRI ENTI PUBBLICI / PRATICANTI ALTRO

n. 5142 copie inviate ai geometri iscritti, delle quali n. 2921 al Collegio di Brescia n. 740

al Collegio di Sondrio

n. 515

al Collegio di Lodi

n. 35

al Collegio di Bolzano (per gli iscritti di lingua italiana)

n. 931

agli altri 106 Collegi d’Italia

n. 528

copie inviate ai Comuni, alle Province, alle Regioni, agli Enti statali e alle Associazioni professionali delle quali:

n. 368

in provincia di Brescia

n. 160

nelle altre province d’Italia

n. 433

copie inviate ai praticanti in attesa di esame di Stato, delle quali:

n. 424

a tutti i geometri iscritti al registro dei Praticanti di Brescia

n. 9

a geometri praticanti del resto d’Italia che ne hanno fatto richiesta

n. 404

copie inviate a lettori non iscritti che ne hanno fatto richiesta

n. 6507 Totale copie diffuse 16 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2


DAL COLLEGIO DI BRESCIA

Distribuzione periodico per aree nazionali e tipologia di destinatario Nord Italia (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna) Collegi dei Geometri: 49 Geometri iscritti: n. 4648 copie Geometri praticanti: n. 433 copie Enti pubblici / Associazioni: n. 453 copie Altri lettori: n. 329 copie Totale copie: n. 5863

Centro Italia (Toscana, Umbria, Marche, Lazio) Collegi dei Geometri: 24 Geometri iscritti: n. 199 copie Enti pubblici / Associazioni: n. 35 copie Altri lettori: n. 37 copie Totale copie: n. 271

Sud Italia e Isole (Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) Collegi dei Geometri: 37 Geometri iscritti: n. 295 copie Enti pubblici / Associazioni: n. 40 copie Altri lettori: n. 37 copie Totale copie: n. 372

IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 17


DAL COLLEGIO DI BRESCIA Bruno Bossini

U

n cauto ottimismo: è ciò che è emerso dal meeting immobiliare che, novità di questo anno, si è tenuto presso la prestigiosa Villa Fenaroli di Rezzato il 28 e 29 marzo. Un centinaio di realtà divise tra costruttori, immobiliaristi e professionisti attivi in ambito edile (come sempre presente anche il nostro collegio di Brescia), con molti addetti ai lavori che con coraggio e fiducia per la quarta volta hanno voluto sfidare la crisi durissima che il comparto economico immobiliare è stato costretto a subire in questi ultimi anni. Si intravedono per il 2015 i primi segnali di inversione di tendenza e di ripresa dell'economia reale. Promettenti in tal senso si stanno rivelando i dati dei nuovi assunti (79.000 dal primo di gennaio 2015). Ripresa che, va detto, per ora presenta dati positivi solo nell'industria manifatturiera che esporta (il mercato interno purtroppo ancora non si muove e ben sappiamo come l'edilizia sia parte integrante del medesimo) ma alcuni segnali fanno vedere la fine del

18 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

Meeting immobiliare: obiettivi, proposte e opportunità tunnel. Solo però una maggior fiducia nella prossima stabilità economica e una maggior sicurezza verso il futuro da parte del ceto medio e dei risparmiatori potrà rimettere in moto investimenti nel campo immobiliare che per anni sono stati riposti nel cassetto in attesa di tempi migliori. È anche una questione di "paura" del domani quella che continua a far rinunciare alle opportunità veramente interessanti e convenienti che il mercato oggi offre per l'acquisto di un immobile. Riduzione sensibile dei prezzi, tassi bancari favorevoli come non mai, liquidità in esubero che le banche "devono"collocare, mutui tarati sulle disponibilità dei richiedenti, agevolazioni fiscali continuamente riproposte di anno in anno (ricordiamo solo quella che prevede per l'acquisto di immobili ristrutturati un possibile risparmo sino a 96.000 euro) sono tutte condizioni che potrebbero non ripetersi in futuro, quando il mercato degli immobili si sarà come auspicato riavviato sul passo degli anni della pre-crisi. Aggiungiamo in sintesi quanto

emerso nei dibattiti ben condotti da Gianni Bonfadini del Giornale di Brescia che, a lato della presentazione di concrete proposte da parte degli immobiliaristi (tantissimi bresciani ma anche altoatesini ed emiliani), hanno offerto ulteriore motivo di riflessione. In particolare da quello titolato "Adesso o mai più – Le buone novità della legge di stabilità 2015" (con le modifiche dello "Sblocca Italia" di fine anno 2014) al quale hanno partecipato il nostro Presidente Giovanni Platto, il commercialista Marco Valenti e Luigi Mensi, Direttore generale della BCC Pompiano e la seguente intervista a Stefano Kuhn della Banca di Vallecamonica si sono evidenziati diversi interessanti contenuti. • Continuano, e si mantiene questa una grossa opportunità, le agevolazioni del 5065% sugli interventi edilizi ristrutturativi che si presume verranno ulteriormente prorogate nel tempo visto il loro essenziale contributo per la rispresa del mercato dell'edilizia di questi ultimi anni.

• L'antiriciclaggio e gli accordi con i paradisi fiscali (in primis con la Svizzera) favoriranno un consistente rientro di capitali dall'estero che saranno indirizzati presumibilmente sugli investimenti immobiliari da sempre ritenuti il "bene-rifugio" per eccellenza dai risparmiatori italiani. • Condizioni bancarie come quelle ora sul mercato sono frutto anche di una accresciuta concorrenzialità fra gli istituti e risultano assolutamente favorevoli anche per alcune tipologie di mutuo che accentuano per le banche (sopratutto quelle cooperative) l'assunzione di maggiorni rischi contrattuali • La nuova disciplina del jobs act che dovrebbe favorire il miglioramento del mercato del lavoro con un presumibile aumento delle assunzioni dovrebbe essere d'aiuto per l'acquisto delle prime case in un'ottica di maggior sicureza per i giovani rispetto al loro futuro. • È necessario "lottare" contro la burocrazia che con i suoi vincoli e le sue inter-


Foto © Mikael Damkier – Fotolia.com

DAL COLLEGIO DI BRESCIA

pretazioni legislative determina quegli allungamenti dei tempi di approvazione che allo stato spesso rendono difficoltosa ogni iniziativa economica di tipo immobiliare. •Bisogna procedere nella semplificazione delle procedure che gravano pesantemente su tutte le attività di progettazione e di appalto sia per i lavori pubblici che per quelli privati. •Le esecuzioni immobiliari (le aste pubbliche) costituiscono con i loro prezzi concorrenziali un freno al mercato "normale" delle compravendite creando nei compratori delle incongrue aspettative in termini di risparmio sui valori immobiliari. Superare tutte queste problematiche e quindi assecondare i primi segnali di ripresa significherebbe riavviare il motore dell'economia dell'edilizia che oggi – non possiamo negarlo – risulta ancora stagnante. T

Il mercato immobiliare a Brescia e provincia in otto anni (da "Corriere della Sera", 11 marzo 2015) Capoluogo

Intera provincia

COMPRAVENDITE

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Residenziale

2950

2529

2075

2217

1993

1661

1379

1517

Terziario

313

191

188

162

146

160

118

130

Commerciale

333

213

226

192

177

158

114

123

Capannoni e industrie

78

74

55

32

35

29

18

38

Pertinenze*

3093

2550

2239

2190

2112

1818

1489

1537

TOTALE

6767

5557

4783

4793

4463

3826

3118

3345

COMPRAVENDITE

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Residenziale

20316

16436

14084

14252

13402

9903

8786

9143

Terziario

773

650

626

579

564

435

365

346

Commerciale

1690

1297

1085

999

867

703

690

594

Capannoni e industrie

738

659

546

455

579

453

415

497

Pertinenze*

20041

16788

14607

14511

14000

10222

9344

9079

TOTALE

43558

35830

30948

30796

29412

21716

19600

19659

Nuda proprietà

1880

1600

1524

1477

1536

1073

902

986

* Pertinenze: Magazzini, box, stalle, posti auto Fonte: Osservatorio del mercato immobiliare – Agenzia delle Entrate IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 19


DAL COLLEGIO DI BRESCIA Stefano Benedini

Attività a sostegno della promozione del percorso scolastico CAT - Geometra

A

nche quest’anno il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Brescia ha offerto il proprio contributo alle numerose iniziative per la promozione del percorso Costruzione, Ambiente e Territorio – Geometra degli Istituti della Provincia, tramite la partecipazione di propri rappresentanti, e con la proposizione di materiale informativo da distribuire ai ragazzi e alle loro famiglie. I membri del Consiglio Direttivo ed i Consultori di zona hanno infatti affiancato i docenti ed i ragazzi degli Istituti nelle date di Open-day e i Dirigenti d’Istituto nei convegni specifici proposti per consentire la presentazione delle possibilità professionali offerte dal mercato del lavoro alla qualifica professionale del geometra. Un utile ed apprezzato strumento di divulgazione è stato rappresentato dal video realizzato dal Collegio, con la partecipazione della Fondazione Geometri Italiani, che, oltre ad essere riprodotto su DVD distribuiti tra le famiglie, è pubblicamente accessibile tramite il canale web Youtube digitando la ricerca “Il geometra: Tecnico in Costruzioni, Ambiente e Territorio”. I convegni presso gli Istituti “Einaudi” di Chiari, “Capirola” di Leno e “Cossali” di Orzinuovi sono stati particolarmente apprezzati dai ragazzi che hanno potuto seguire, grazie alla partecipazione del geometra Tommaso Rocco, a una dimostra20 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

zione dell’uso di drone per il rilievo fotografico del territorio, apprezzando nel contempo tutti i risvolti professionali che l’utilizzo di tale tecnologia consente di ottenere con maggior sicurezza da parte del tecnico – per esempio la valutazione dello stato delle coperture senza la necessità da parte del professionista di recarsi fisicamente in quota per effettuare i sopralluoghi. La partecipazione di rappresentanti del Collegio per i diversi ambiti professionali specifici ha inoltre consentito ai ragazzi, in particolare quelli già studenti del corso C.A.T. – Geometra, di avvicinarsi a numerosi aspetti pratici dell’attività del geometra suscitando un rinnovato entusiasmo per

Durante l'incontro di orientamento presso l'istituto "Einaudi" di Chiari, la dimostrazione delle funzionalità del drone a supporto dell'attività del geometra e delle potenzialità dello strumento per la valutazione dello stato di fatto delle strutture, con sopralluoghi eseguiti in totale sicurezza.

le materie che incontrano ogni giorno nel percorso didattico da loro scelto. Le considerazioni espresse dal geometra Giovanni Platto, Presidente del Collegio, al termine dell’intensa attività di rappresentanza istituzionale, che ha costantemente garantito in tutti gli incontri organizzati dagli Istituti, coincidono con le necessità espresse dai Dirigenti d’Istituto di offrire in futuro queste occasioni di incontro, per la presentazione dell’attività del geometra, anche all’interno delle Scuole secondarie di primo grado agli studenti delle classi seconde

e terze in modo da offrire un contributo alla attività di orientamento specificatamente affidata ai docenti di questo segmento dell’ordinamento scolastico italiano e consegnare personalmente a tutti gli studenti una copia del DVD realizzato; è infatti in questo delicato periodo che i ragazzi e le loro famiglie dovrebbero maturare, in considerazione delle specifiche propensioni, la scelta di un indirizzo di studio che, per la prima volta, contribuisce ad avviare il giovane verso il proprio futuro lavorativo. T


DAL COLLEGIO DI BRESCIA

Notizie utili

Fatturazione elettronica Molti iscritti ne sono già a conoscenza, ma richiamiamo l'attenzione sul fatto che a partire dal 31 marzo 2015 l'obbligo della fatturazione elettronica si è esteso a tutte le amministrazioni pubbliche (Regioni, Provincie, Comuni, Asl, Comunità Montane, Università) ed enti locali (Camere di Commercio Industria e Artigianato), enti a struttura associativa, ordini e collegi professionali ecc. Un nuovo adempimento, questo, che per alcune amministrazioni era già scattato dal 6 giugno del 2014, come si evidenzia nello schema a lato. Per coloro che intendono approfondire la tematica e i principi generali di questo ennesimo adempimento secondo i disposti dell'articolo 1 della Legge 244/2007, rimandiamo all'esauriente studio dal titolo "Fatturazione elettronica" che ci propone AGEFIS (Associazione dei Geometri Fiscalisti) sul suo sito www.agefis.it. Quello che, come emerge dalla pubblicazione, costituisce la piattaforma elettronica che – raccolte le fatture – si occupa di inviarle alle amministrazioni competenti. Numerose e differenti (nei prezzi e nei servizi offerti) sono le proposte del mercato che consentono l'accesso e l'utilizzo della piattaforma informatica. Anche Geoweb (ma solo per gli iscritti che possiedono la password di accesso al suo sistema) ha attivato un servizio, che comprende tra l'altro anche l'archiviazione decennale delle fatture, come previsto dalla legge. Per saperne di più sull'offerta e sulle condizioni, rimandiamo al sito www.geoweb.it ( accedendo ai servizi con username e password e cliccando sulla voce "GeoFattura").

Assemblea annuale e cena sociale Il Consiglio Direttivo del 23 Febbraio 2015 ha fissato l'assemblea annuale degli iscritti che come di consueto si è tenuta, in seconda convocazione, nella sede del Collegio in data 28 aprile 2015. Nella comunicazione ufficiale inviata agli iscritti si precisava che i medesimi avrebbero potuto prendere visione dei bilanci consuntivo e preventivo nelle date del 2 e del 3 aprile 2015. Ha anche definito che la cena sociale con la premiazione dei colleghi che hanno raggiunto il 40°, 50°, 60° di iscrizione si terrà il 12 giugno presso il ristorante "Corte Francesco" di Montichiari. Ricordiamo che in quella occasione verranno anche consegnate le borse di studio alla memoria dei "geometri che hanno dato lustro alla categoria" ad ognuno dei candidati all'Esame di Stato che hanno ritenuto nelle tre rispettive Commissioni la votazione più alta e che si sono nel frattempo iscritti all'Albo. Nel prossimo numero daremo come di consueto ampio risalto a questi eventi che da sempre rivestono un ruolo sostanziale, in quanto contribuiscono ad avvicinare gli iscritti all'attività del "loro" Collegio. IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 21


DAL COLLEGIO DI BRESCIA Franco Manfredini

20° Campionato di sci alpino e nordico a Cogne

A

llegria e cordialità fra colleghi hanno reso straordinari i giorni trascorsi a Cogne per partecipare alla competizione sciistica fra geometri, promossa dal Collegio di Aosta con il patrocinio del Consiglio Nazionale e l’organizzazione dell’A.S. GeoSport. Certamente il 20° Campionato di sci 2015 verrà ricordato per una pluralità di circostanze positive: piste ottimamente preparate, sole splendente, sale di ritrovo accoglienti e sorprendenti premi. Due sono i principali fautori dell’ottima riuscita: il Presidente di Aosta geometra Rémy Vauterin, attivamente presente in tutti gli eventi, oltre che concorrente nella gara di fondo, e il Presidente dell’A.S. GeoSport geometra Gian Luca Musso distintosi come eccellente coordinatore delle varie gare ed apprezzato speaker sulle piste di discesa, sugli anelli di fondo e in tutti gli incontri di presentazione e premiazioni. Slalom Gigante e Slalom Speciale per la specialità di discesa, 400 metri Sprint e 5 Km. tecnica classica per la specialità di fondo, hanno caratterizzato la recente competizione fra geometri italiani e loro simpatizzanti. Sette le categorie conformate all’età e al sesso dei concorrenti: Unica femminile, Seniores, Veterani A1, Veterani A2, Veterani A3, Simpatizzanti femminile e Simpatizzanti maschile. Una ottava categoria è stata costituita dai gareggianti nella specialità Snowboard. Dalle otto categorie sono sca22 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

CAMPIONATI ITALIANI di SCI GEOMETRI dal 1996 al 2015 N°

Anno

Località di svolgimento e Collegio organizzatore

classifica Collegi 1° 2° 3°

1996

Rhemes Notre Dame - Aosta

Aosta Sondrio Piacenza

1997

Chiesa di Valmanenco - Aosta

(dati non reperiti)

1998

Bormio - Sondrio

Sondrio Aosta Piacenza

1999

Folgaria - Trento

Sondrio Aosta Brescia

2000

Monte Terminillo - Rieti

Aosta Sondrio Piacenza

2001

Ponte di Legno - Brescia

Brescia Austa Sondrio

2002

Corno alle Scale - Bologna

Brescia Aosta –

2003

Falcade - Belluno

Aosta Brescia Sondrio

2004

Bardonecchia - Torino

(dati non reperiti)

10°

2005

La Thuile - Aosta

Aosta Brescia Rieti

11°

2006

Tarvisio - Udine

Aosta Brescia Sondrio

12°

2007

Frabosa Soprana - Cuneo

Aosta Mondovì Trieste

13°

2008

S.ta Caterina Valfurva - Sondrio

Sondrio Brescia Aosta

14°

2009

Sestola - Modena

(dati non reperiti)

15°

2010

Prali - Torino

Brescia Piacenza Brescia

16°

2011

Ponte di Legno - Brescia

Brescia Sondrio Aosta

17°

2012

Pratonevoso - Cuneo

Mondovì Bergamo Brescia

18°

2013

Lizzola Valbondione - Bergamo

Bergamo Piacenza Brescia

19°

2014

Bardonecchia - Torino

Torino Aosta Piacenza

20°

2015

Cogne Valle d'Aosta - Aosta

Aosta Torino Mondovì


DAL COLLEGIO DI BRESCIA

Foto © Franco Manfredini

In senso antiorario, da destra. Paolo Orsatti, G. Battista Zammarchi, il gruppo dei quattro discesisti, Dario e Mara Piotti

turite le 26 classifiche individuali, tutte valevoli per la Classifica dei Collegi. Il 20° Campionato di Sci ha magnificato il 1° posto di Aosta con punti 1116, a cui segue il 2° posto di Torino con punti 578, il 3° posto di Mondovì con punti 368, il 4° posto di Bergamo con punti 321, il 5° posto di Sondrio con punti 231, il 6° posto di Piacenza con punti 207, il 7° posto di Brescia con punti 206, l’8° posto di Bologna con punti 96, il 9° posto di Massa Carrara con punti 30 e il 10° posto di Alessandria con punti 19. Veramente induce sofferenza il penalizzante 7° posto conseguito dal Collegio di Brescia, soprattutto considerando i piazzamenti in classifica degli anni precedenti, come evidenziato dal prospetto riprodotto nella pagina precedente. È significativo consultare inoltre l’Albo d’Oro dei Collegi che colloca Brescia al 2° posto assoluto, dopo Aosta e prima di Sondrio, di Bergamo, di Mondovì e di Torino. Tornando alla recente competizione di Cogne, che ha celebrato il Ventennale del Campionato Italiano 2015, si fa osservare che i sei volonterosi geometri bresciani recatisi a Cogne non hanno potuto apportare una soddisfacente quantità di punti a vantaggio del Collegio di Brescia. Essi sono: Dario Piotti con Mara, Silvio Maruffi con Anna, Enrico Raccagni con Elena, Franco Manfredini con Vittorina ed i vulcanici plurifotografati Paolo Orsatti e G. Battista Zammarchi. A conclusione di questo resoconto non posso tralasciare di esortare, anzi invitare i colleghi bresciani, che praticano lo sci di discesa e/o di fondo, a partecipare al prossimo Campionato che avrà luogo in Lombardia con l’organizzazione del Collegio di Bergamo e la collaborazione del Collegio di Brescia. T IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 23


DAL XXXXXXXXXXXXX COLLEGIO DI SONDRIO Alessandro Ruffoni

Tra acqua e pietra La strada da Colico a Riva (Parte seconda)

I

nquadrato il contesto di inserimento e gli accorgimenti progettuali, passiamo alla descrizione delle “opere d’arte” presenti lungo il tracciato viario. Queste infrastrutture servono a superare gli ostacoli che il titolo ben sintetizza: prima l’acqua, per mezzo di ponti, poi, per mezzo di gallerie, la pietra a picco sul lago. I ponti Lungo il tracciato della strada si incontrano tre grandi ponti, destinati a superare il fiume Adda, che ancora correva nel suo antico alveo, e i torrenti Ratti e Codera. A questi va aggiunto il piccolo ponte sul canale di scolo che percorre il Pian di Spagna, chiamato Borgofrancone. Sulla natura di questi ponti restano poche testimonianze grafiche. Il ponte principale dal punto di vista tecnico e costruttivo è sicuramente quello sul fiume Adda, che viene brevemente descritto dal Donegani in un documento autografo: “[...] un ponte con spalle di vivo e stilate di Larice della lunghezza di M.i 114 pel passaggio dell’Adda”1. Da questa breve e concisa descrizione riusciamo a trarre molte informazioni in merito alla tecnologia adottata per la costruzione del ponte. Al di là del dato relativo alla lunghezza di 114 metri, è evidente che il ponte era realizzato in legno, con piloni di larice, e che aveva spalle di roccia lavorata. Ulteriori dettagli emergono dalla lettura di alcuni documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Milano. Oltre a scoprire che il ponte, in periodo di magra, 24 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

era alto 3 metri, si evince che il manufatto venne edificato tra il 1834 e il 1835 e venne poi affidato in appalto per la manutenzione ad un tale Andrea Agliati, il quale scrive nel 1836 una lettera di lamentela, richiedendo che venga interdetta la flottazione di legname sciolto nel tratto di fiume Adda, lungo 4500 metri, da Salesada al nuovo ponte in legno. L’Agliati chiede che i concessionari di flottazione carichino il legname su zattere per permettere il passaggio al di sotto del ponte senza urtarne le stilate. Questo avrebbe contribuito a una migliore conservazione del manufatto, già sollecitato dalle continue piene dell’Adda, con un minore aggravio delle spese in capo all’appaltatore2. Dal resoconto redatto da Giovanni Donegani sulla progettazione della Strada dello Stelvio, ricaviamo alcune importanti informazioni sul Ponte dei Bagni a Bormio, che ipotizziamo potesse presentare alcune soluzioni di dettaglio simili. La larghezza dell’impalcato stradale carreggiabile realizzato in panconi di larice è di 4,30 metri, le sbarre laterali sono composte da piantali in legno di 20x20 centimetri con cappello tondeggiato superiore, alle estremità del parapetto così formato vi sono quattro torrette in muro con zoccolo e cappello di vivo. Il palco del ponte è ricoperto da ghiaia, fermata da appositi paraghiaia laterali, mentre le giunzioni tra le varie parti in legno, interamente incatramate, sono realizzate con giunzioni


DAL COLLEGIO XXXXXXXXXXXXX DI SONDRIO Opere d'arte lungo il tracciato. Dall'alto. La seconda galleria di Verceia, una delle caditoie, la fontana del Dolzino.

a denti di sega alternati. Su ogni appoggio, i legni di larice dell’orditura sono collegati da spine di ferro con galletto a vite al fine di aumentarne la stabilità nell’appoggio3. Dei tre ponti minori del tracciato si hanno ben poche notizie. Sicuramente il Borgofrancone venne potenziato e rettificato al fine di fungere da canale di scolo per tutta la piana circostante; lo stretto canale doveva essere attraversato grazie a un ponticello che – ipotizzo – potrebbe essere stato realizzato in legno. Sui due ponti restanti, quello sul torrente Ratti (di circa 33 metri) e quello sul torrente Codera (di circa 61 metri), si ha qualche informazione grazie alla corrispondenza intercorsa tra il preposto Ente Provinciale e l’Ente Centrale di Milano. Questi documenti, spesso a firma dello stesso Donegani, sono conservati presso l’Archivio di Stato di Milano4. Veniamo così a conoscenza del fatto che anche i due ponti erano realizzati in legno. Le gallerie la costruzione di due gallerie si rese necessaria per il superamento del Sasso Corbè che, con le sue pendici, lambiva le sponde del lago di Mezzola. Così vengono descritte dal Donegani:“Due perforanti Gallerie della fuga complessiva di M.ri 196 in muratura nel lago equamente rivestite con parapetti e barricate”5. La prima galleria si colloca in prossimità d Bocca d’Adda ed è quella più famosa e conosciuta, anche in virtù delle sue vedute panoramiche. Pre-

senta una larghezza di 5 metri, che permette il passaggio in contemporanea di due carri o carrozze, ed è illuminata naturalmente dall’alto grazie ad una rientranza naturale della roccia. La sua fuga complessiva è di circa 111 metri; lo sviluppo planimetrico non è rettilineo, bensì incurvato con la concavità rivolta verso il Lago, a seguire l’andamento del Sasso sovrastante. La seconda galleria di Verceia si trova poco più di cinquecento metri distante dalla prima. Presenta uno sviluppo planimetrico molto lineare, di circa 85 metri, e anch’essa ha una larghezza fissata in metri 5. Trattandosi di un breve tratto, non presenta finestroni o aperture per l’illuminazione. Come vedremo tra poco, questa galleria ospita al suo interno un’opera militare di straordinaria bellezza risalente alla Grande Guerra. Opere accessorie Chiudo il resoconto in merito alla opere d’arte lungo il tracciato parlando brevemente delle opere collaterali che la costruzione di una strada rendeva necessarie o per garantire adeguata protezione alla strada in caso di piogge, allagamenti e dissesti, o per rendere il viaggio più piacevole ai viandanti. Percorrendo il tracciato storico, non si possono non notare le caditoie realizzate contro montagna e destinate a trasportare verso il lago, per mezzo di canalizzazioni passanti sotto la strada, le acque piovane e di scolo provenienti dal monte. Queste caditoie erano finemente rifinite in pietra locale

squadrata e realizzate con una geometria che ne impedisse l’intasamento a causa delle foglie. Le canalette sotterranee non sono ovviamente visibili; se ne può ipotizzare la conformazione come dei semplici canali rivestiti con lastre di pietra resistente e poi interrati. Altra opera accessoria di rilevante interesse è la fontana pubblica edificata poco prima della galleria di Verceia, in direzione Chiavenna. Della sua realizzazione abbiamo notizia, ancora un volta, dalle lettere custodite presso l’Archivio di Stato di Milano6 .Veniamo a scoprire, leggendo il “Contratto per la realizzazione di nuova fontana al principio dello Scoglio di Verceia in Bocca d’Adda”, che l’appalto per la costruzione venne affidato dopo il completamento della strada, nell’ottobre 1837. Appaltatore dell’opera fu lo stesso Andrea Agliati che già aveva il contratto di manutenzione sulla strada. I lavori iniziarono il 7 febbraio 1838 sotto la direzione dell’Ingegnere di Riparto Ambrogio Tagliabue ed il collaudo dell’opera avvenne il 16 giugno 1839. Sempre dai carteggi dell’Archivio di Stato di Milano, risulta la costruzione da parte di Francesco Moro, appaltatore, di un canale di scolo nel Piano di Spagna, sotto il Forte di Fuentes, attiguo alla nuova Strada Postale da Colico a Riva. Oltre a questo, vennero realizzate anche una chiavica con siepe di ontani, varie opere di arginatura e di canalizzazione e un pozzo. Tutte le opere avevano come obiettivo quello

di difendere la strada, nel tratto in cui percorre il Pian di Spagna, dalle frequenti esondazioni dell’Adda. Infine, abbiamo notizia dell’avvenuta piantumazione di alcuni tratti di strada, intervento che avrebbe garantito un ombreggiato ristoro ai viaggiatori. Nel 1846 vi è una proposta alquanto singolare, presentata probabilmente da un appaltatore in contratto di manutenzione di quel tratto di strada, la cui firma è illeggibile. Questi scrive: “Propongo di eliminare le piantagioni a bordo strada, da Colico a Bocca d’Adda, perché recano danno alla strada con le loro radici. [...] Il ristoro dell’ombra nella breve stagione estiva non vale una strada cattiva per dieci mesi dell’anno”7. La rettifica dell’Adda il percorso stradale descritto subì con lo scorrere del tempo notevoli variazioni. La prima, molto rilevante, è dovuta alla rettifica del corso del fiume Adda. Il progetto per lo scavo del nuovo alveo del fiume Adda venne affidato all’Ingegnere Cusi nel 1839, unitamente alla progettazione per il canale navigabile fino al Lago di Mezzola. I lavori iniziarono negli anni successivi e vennero ultimati nel febbraio 1858.Ilnuovocanaledell’Adda presentava una larghezza di 140 metri ed una lunghezza in rettilineo di 4200 metri e permetteva di far sfociare il fiume direttamente nel Lago di Como, 1500 metri a nord del Porto di Colico. Reso operativo il nuovo canale, l’Adda abbandonò per sempre il suo antico corso che, dopo molte anse, la portava a sfociare alla IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 25


DAL XXXXXXXXXXXXX COLLEGIO DI SONDRIO La galleria di Mina di S. Fedele presso Verceia: a sinistra il suo sviluppo planimetrico, a destra l'accesso con i due tunnel ferroviario e stradale.

località “Passo”. Il nuovo canale intersecava l’arteria viaria poco dopo il Montecchio Est: dove prima c’era solida terra si trova a scorrere un impetuoso fiume. Pertanto, il superamento dei 140 metri di larghezza del canale doveva avvenire tramite un nuovo ponte. Il vecchio ponte in legno sul fiume Adda risultava, a seguito dei nuovi interventi, praticamente inutile. Con molta probabilità, esso venne smantellato e sostituito da un terrapieno, come a tutt’oggi si riscontra. Per quanto riguarda il nuovo ponte sul canale rettilineo dell’Adda, non sono riuscito a ritrovare elaborati grafici, ma dalla testimonianza del Crollalanza risulta che questo nuovo ponte era costruito in pietra, a cinque campate8. Subito a valle del ponte venne realizzato anche un piccolo salto, necessario per evitare il refluire dell’acqua del Lago e, probabilmente, per dare movimento all’acqua, evitando così la stagnazione ed il conseguente deposito di detriti e di materiale sottile che si sarebbero accumulati ai piedi del ponte. Ancor oggi, per il superamento del canale sull’Adda, si attraversa un ponte che probabilmente conserva ancora le pile originali in pietra ma che ha l’impalcato realizzato in prefabbricati di cemento armato. La costruzione della ferrovia Altra importante infrastruttura che si intrecciò in maniera indissolubile al tracciato stradale fu la strada ferrata Colico-Chiavenna. Dopo anni di vibranti polemiche tra le auto26 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

rità locali e le autorità di Roma per i finanziamenti necessari alla progettazione e costruzione delle tratte Colico-Sondrio e Colico-Chiavenna, iniziarono i lavori. La prima tratta fu inaugurata il 16 giugno 1885, la seconda il 9 settembre 1886. Per la progettazione, la copertura economica e l’avvio dei lavori per la tratta Colico-Lecco (necessaria per collegare le ferrovie valtellinesi alla rete nazionale), bisognerà attendere il 9 maggio 1889. La tratta Lecco-Bellano verrà inaugurata il 1° luglio 1892 mentre la Bellano-Colico il 1° agosto 1894, con quasi dieci anni di ritardo rispetto all’apertura delle ferrovie valtellinesi. Negli anni successivi, la Lecco-Colico-Sondrio e la Colico-Chiavenna balzarono agli onori della cronaca per un primato mondiale: furono infatti le prime ferrovie in Italia e nel mondo ad impiegare la corrente alternata trifase ad alta tensione per la trazione dei treni. Il progetto fu dell’Ingegnere ungherese Kalman Kando che, insieme alla ditta Ganz di Budapest, inaugurò il 15 ottobre 1902 le due linee con questa innovativa soluzione tecnologica. L’alimentazione dei locomotori trifase, fornita dalla centrale di Campovico, avveniva per mezzo di linee aeree a 3.600 Volt, con frequenza nominale di 16,7 Hertz. Nella stazione di Colico, una doppia targa ricorda questo felice primato. Analizziamo ora, nello specifico, il tronco ferroviaria realizzato in adiacenza alla strada del Donegani da Colico a Riva. La tratta ha origine a Colico per terminare a Chiavenna; è

lunga 26 chilometri e 315 metri e supera un dislivello di circa 120 metri. Vennero poste stazioni intermedie ogni 5 chilometri circa, salvo per le stazioni di Verceia e Novate Mezzola che distano tra loro poco più di due chilometri. Nell’ordine, percorrendo la linea, si incontrano le stazioni di Colico, Dubino (collocata a Nuova Olonio), Verceia, Novate Mezzola, Samolaco, San Cassiano Valchiavenna e Chiavenna, il capolinea. La ferrovia venne realizzata a scartamento ordinario e presentava molteplici intersezioni con la strada, oltre che con i torrenti che incontrava lungo il percorso. Dalla diramazione sulla linea Colico-Sondrio, il tracciato segue il Montecchio Est su cui sorge il Forte di Fuentes; attraversa quindi il canale di rettifica dell’Adda, inaugurato solo pochi anni prima, su un bel ponte costruito in adiacenza a quello esistente per la strada che da Colico conduce a Riva. La strada ferrata interseca a raso la strada che, dipartendosi da quella oggetto di questo studio, conduce al Ponte del Passo, per poi continuare in un bel rettifilo fino alla Stazione di Dubino, posta alla progressiva 6+367. La ferrovia prosegue sempre in rettilineo intersecando la strada da Colico a Riva, che fino a quel momento si sviluppava alla sua destra, in una prima intersezione a raso. La strada prosegue quindi in un rettifilo sulla sinistra della ferrovia, salvo poi compiere una brusca curva a destra che la riporta, poco prima del Sasso Corbè, ad incrociare di nuovo la

strada ferrata, con un’intersezione a raso, per poi proseguire nuovamente sulla destra del percorso ferroviario. La situazione si mantiene invariata fintanto che la ferrovia non entra in galleria a San Fedele di Verceia. Poco prima del tunnel, una nuova intersezione a raso fa passare la strada alla sinistra del tracciato ferroviario. A questo punto anche la strada entra nella seconda, breve galleria di Verceia e supera lo sperone roccioso all’esterno, mentre la ferrovia taglia per intero ed in rettifilo la montagna. Strada e ferrovia si incontrano di nuovo all’uscita della galleria ferroviaria quando la strada, con una nuova intersezione a raso, attraversa la ferrovia e prosegue, nuovamente, alla sue destra. I due tracciati proseguono pressappoco paralleli, anche nell’attraversamento del Torrente Ratti che avviene per mezzo di due ponti distinti. La strada ferrata giunge quindi alla Stazione di Verceia, posta al km 10+418, con la strada che la affianca sempre a destra. All’uscita dalla stazione il percorso ferroviario entra nella sua seconda ed ultima galleria, quella di Campo Novate, mentre la strada supera con un’intersezione a raso la ferrovia e passa lo sperone roccioso all’esterno senza necessitare di tunnel. I due percorsi viaggiano separati per incontrarsi nuovamente all’uscita del tunnel ferroviario, con una nuova intersezione a raso che porta la strada di nuovo sulla destra rispetto al percorso ferrato. Ancora una volta i due proseguono affiancati anche


DAL COLLEGIO XXXXXXXXXXXXX DI SONDRIO

nell’attraversare il Torrente Codera su due bei ponti indipendenti uno dall’altro. La ferrovia incontra quindi la Stazione di Novate Mezzola, al km 12+628 ed interseca nuovamente poco dopo la strada, che torna a correre a sinistra del percorso ferroviario. La strada prosegue quindi in un bel rettifilo per poi svoltare leggermente a destra intersecando a raso, per l’ultima volta, la ferrovia e riportandosi alla sua sinistra. Da qui in avanti, per i pochi metri restanti fino all’abitato di Riva, i due percorsi proseguono paralleli con la strada ferrata più esterna e il percorso stradale posto più internamente. Giunti a Riva, la nostra strada si congiunge con la Strada dello Spluga e per questo interrompo qui la descrizione. Sicuramente si nota come le interferenze della ferrovia sulla strada furono notevoli. A parziale giustificazione dei progettisti, obbligati a realizzare un’opera il più possibile economica, posso dire che, sicuramente, le intersezioni a raso non rappresentavano pericolosità e criticità come ai giorni nostri in virtù della diversa tipologia di utenze e della presenza di personale addetto ad ogni intersezione, cosa che rendeva difficile il verificarsi di incidenti. In ogni caso, molte di queste intersezioni a raso, per non dire tutte, furono in seguito eliminate attraverso la creazione di trac-

ciati in variante che permettessero un percorso più scorrevole e lineare, anche in relazione alle mutate condizioni del traffico passante per questa importante arteria di collegamento. La galleria di Mina di S. Fedele presso Verceia Si è precedentemente accennato ad un manufatto della Grande Guerra che sorge in prossimità della seconda galleria di Verceia. Una breve introduzione storica permetterà di capire il contesto in cui questa opera va collocata e di comprenderne il carattere strategico. Quella che impropriamente viene definita “Linea Cadorna”, non è altro che la linea difensiva italiana alla frontiera Nord, verso la Svizzera. Questa immane opera venne concepita e realizzata a più riprese in modo alquanto travagliato, ma è indubbio che nel 1915 ad ostilità già iniziate, il Generale Luigi Cadorna diede un notevole slancio per la sua realizzazione. Fin dalla nascita del Regno d’Italia, lo Stato Maggiore del Regio Esercito si interrogò sulla possibilità di proteggere il territorio italiano per mezzo di fortificazioni lungo i confini, in particolare quello italo-elvetico. Si iniziò quindi a concepire una linea difensiva, fondata su salienti fortificati e dotati di batterie di artiglieria, in grado di bloccare eventuali inva-

sioni lungo la dorsale val d’Ossola-Lago Maggiore-Ceresio-Lago di Como o attraverso gli importanti passi alpini del Gran San Bernardo, del Sempione, del Gottardo, dello Spluga, del Maloja, del Bernina, dello Stelvio e del Tonale. Il progetto che venne redatto dallo Stato Maggiore, ritenuto non prioritario, restò soltanto sulla carta a causa della mancanza di fondi. Negli anni successivi, la fortificazione del confine svizzero subì alterne vicende, ora inserita nelle opere da eseguirsi, ora cancellata in quanto ritenuta non prioritaria; la situazione si protrasse fino al 1911, quando lo Stato Maggiore affidò alla Direzione Lavori del Genio Militare di Milano l’esecuzione del progetto di difesa, riformulato a seguito di numerosi sopralluoghi come linea difensiva più arretrata, assestata sulle Prealpi Orobie e sulla val d’Ossola. I lavori preventivati iniziarono senza troppa convinzione con la creazione delle prime strade militari necessarie a raggiungere i siti da fortificare. Nel settembre del 1915, con l’Italia già in guerra contro gli Imperi Centrali, la possibilità di un’invasione austro-tedesca dell’Italia, condotta violando la neutralità svizzera, pareva molto concreta. Si decise quindi di riprendere il vecchio progetto e, apportate le opportune modifiche e migliorie, se ne ordinò la rapida

e celere esecuzione. Venne così realizzata quella che viene comunemente definita “Linea Cadorna”. Ne fanno parte molte strade, mulattiere, sentieri, trincee, postazioni d’artiglieria, osservatori, ospedali da campo, centri di comando e strutture logistiche, il tutto realizzato a quote dai 600 fino ad oltre i 2000 metri. Secondo una recente stima, la consistenza dell’opera può essere così quantificata: 72 km di trincee, 88 postazioni di artiglierie (11 in caverna), 25.000 metri quadrati di baraccamenti, 296 chilometri di strade e 398 chilometri di mulattiere, per un costo di oltre 105 milioni di lire (circa 150 milioni di euro odierni) e il contributo di 40000 uomini. La frontiera italo-svizzera venne divisa in 6 settori: Val D’Aosta, Sempione-Toce, Verbano-Ceresio, Ceresio-Lario, S.Lucio-S.Iorio e Mera-Adda9. Tra le molte opere accessorie realizzate vi furono anche le cosiddette gallerie di mina. In Lombardia ne vennero realizzate tre, una a Brienno, una a Menaggio e una presso Verceia. Nel punto strategico in cui la prima galleria ferroviaria corre parallela alla seconda galleria stradale di Verceia, poco dopo il coriaceo Sasso Corbè, si può osservare uno dei manufatti più particolari e suggestivi della Linea Cadorna, la Galleria di Mina di S.Fedele presso Verceia. Ma in cosa consisteva e che funzione aveva di preciso una galleria di mina? Nelle guerre medievali, in caso di assedio alle fortezze, non era insolito per gli assedianti scavare IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 27


DAL XXXXXXXXXXXXX COLLEGIO DI SONDRIO

delle gallerie sotterranee, ben puntellate, che giungevano fino sotto le mura nemiche. Una volta avuta la ragionevole certezza di aver scavato abbastanza da risultare al di sotto della cinta muraria, i puntellamenti venivano incendiati facendo in questo modo sprofondare le mura nemiche ed aprendo una breccia nelle difese del nemico. Questa tecnica venne perfezionata nel XVI secolo grazie alle nuove scoperte tecnologiche, raggiungendo un grado di precisione assai maggiore e, grazie all’impiego della polvere da sparo, una capacità distruttiva eccezionale. Per evitare agli assediati di subire questo tipo di attacchi, divenne abitudine realizzare in prossimità delle fondazioni delle mura apposite gallerie, presidiate, dette “di contromina” che, ragionevolmente, sarebbero riuscite ad intercettare eventuali scavi degli attaccanti. La guerra di assedio divenne dunque non soltanto una guerra di superficie ma anche una vera e propria guerra sotterranea, fatta di svariate gallerie di mina e contromina che miravano a farsi saltare l’una con l’altra. Anche durante il primo conflitto mondiale non era insolito, specialmente sul fronte austro-italiano, vedere intere cime di montagne perforate da parte a parte e fatte saltare in aria con tutta la guarnigione nemica all’interno. L’opera presso S. Fedele, a Verceia, fu progettata rifacendosi a questa concezione, ma l’uso tradizionale prettamente offensivo della galleria di mina fu convertito in difen28 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

sivo. L’opera si sviluppa orizzontalmente per 50 metri al di sopra della galleria stradale, per poi cambiare bruscamente direzione con una doppia curva a 90° e proseguire per altri 50 metri al di sopra della galleria ferroviaria. Ai lati di questa galleria principale si aprono in modo simmetrico otto gallerie laterali sopra la galleria stradale e altre otto al di sopra della galleria ferroviaria che, al loro termine, presentano ognuna un pozzo profondo 7-8 metri che giunge, lateralmente, al piano stradale ed a quello ferroviario. In caso di invasione della Valchiavenna da parte dell’esercito austro-tedesco, una cassa di esplosivo poteva essere collocata in ognuno dei 16 pozzi di mina che poi venivano riempiti d’acqua. Compiute queste operazioni, la detonazione poteva essere innescata: l’esplosione avrebbe fatto cedere la base di appoggio delle volte delle gallerie che, di conseguenza, sarebbero crollate su se stesse, ostruendo il passaggio. Obiettivo di queste esplosioni controllate era quello di ostruire i tunnel in modo che questi potessero, all’occorrenza, essere sgomberati celermente permettendo un eventuale inseguimento del nemico in fuga. La presenza di acqua nei pozzi di mina era necessaria. Una volta riempito il pozzo, l’acqua, con il suo considerevole peso, creava un “effetto-tappo” che permetteva di indirizzare tutto il potenziale dell’esplosione verso il basso e verso l’esterno, distruggendo sicuramente i punti di appoggio

della volta della galleria. Viceversa, un pozzo vuoto avrebbe propagato la forza distruttiva al suo interno, riducendo di molto, se non vanificando, l’efficacia dell’esplosione. L’opera militare è stata restaurata dai volontari della Comunità Montana della Valchiavenna nel 2012 ed è stata presa in gestione dal Museo della Guerra Bianca in Adamello, che già rende fruibili ai molti visitatori i Forti di Fuentes e Montecchio di Colico10. La costruzione delle cantoniere e gli interventi contemporanei Il primo conflitto mondiale terminò, fortunatamente senza aver richiesto di azionare la Mina di S. Fedele. In seguito alle acquisizioni territoriali della Venezia Tridentina e della Venezia Giulia, il patrimonio stradale Italiano era aumentato di 4000 km ma le strade versavano in una situazione disastrosa. Nei primi anni del dopoguerra, prese corpo un progetto italiano altamente innovativo: l’autostrada, cioè una nuova strada riservata esclusivamente al traffico di veicoli a motore. Nel 1922 venne progettata dall’Ing. Piero Puricelli la Milano-Laghi; la tratta Milano-Varese venne inaugurata il 21 settembre 1924: la prima autostrada al mondo, ideata e realizzata in Italia da un Italiano. Con l’avvento del fascismo, lo sviluppo della rete stradale divenne un obiettivo privilegiato anche per il suo valore di propaganda, riscuotendo per questo un occhio di riguardo dalla politica interna

di regime. Oltre a garantire il sostegno tecnico ed economico, la realizzazione e la gestione delle strade venne facilitata attraverso la creazione di un ente specifico, l’Azienda Autonoma Statale della Strada, il cui acronimo fu A.A.S.S.. Il suo primo Presidente fu l’Ing. Pio Calletti. La situazione che il neonato ente si trovò a dover fronteggiare fu quella di 137 grandi arterie in pessimo stato, per un totale di 20.622 km di strada da sistemare e mantenere e 450 km di strade in corso di costruzione. In quegli anni il governo avviò un enorme piano di opere pubbliche: bonifiche, costruzioni di strade ferrate e non, incisive opere di sistemazione urbanistica. Questa strategia aveva come fine ultimo il sostegno dell’economia che in quegli anni faticava, e non poco. Risale a questi anni la realizzazione delle due case Cantoniere che si possono incontrare lungo il percorso da Colico a Riva. La prima venne realizzata alla progressiva 4+748, dove era appena stata rifondata Nuova Olonio, mentre la seconda venne situata alla progressiva 13+787 a Novate Mezzola, poco prima del passaggio a livello della Riva. Il raggio d’azione di queste case cantoniere era di circa 5 km, in modo da garantire una capillare presenza sul territorio di cantonieri e di stradini. Queste figure esistevano già prima della massiccia opera di costruzione delle case cantoniere promossa sotto il governo fascista. La regolamentazione del personale addetto al servizio di manuten-


DAL COLLEGIO XXXXXXXXXXXXX DI SONDRIO La Casa Cantoniera di Novate Mezzola cosÏ come si presenta oggi.

zione delle strade risaliva al Regio Decreto 31 marzo 1874. Vittorio Emanuele II aveva approvato il Regolamento relativo a cantonieri e capicantonieri, con decorrenza dal primo luglio 1874. In base all’art. 8, gli addetti avevano l’obbligo di risiedere in prossimità del tratto di strada loro assegnato: Art. 8 – Abitazione “Ciascun cantoniere deve avere la sua abitazione il più possibile in prossimità del tratto di strada a lui affidato. Non può cambiare abitazione senza preventiva approvazione dell’Ingegnere Capo”11. Si evince da questo articolo che, se cantonieri e capicantonieri dovevano provvedere autonomamente al reperimento della loro abitazione, all’epoca le case cantoniere non erano diffuse in modo capillare; certamente erano già presenti in situazioni particolari di isolamento e di difficoltà di accesso, come per le strade montane di Stelvio e di Spluga. In merito alle case cantoniere fornite agli addetti, l’Art. 23 – Case Cantoniere enuncia che “I cantonieri che abitano nelle case cantoniere o di ricovero esistenti lungo le strade nazionali sono tenuti a conservarle in buono stato e saranno responsabili delle degradazioni che avvenissero per loro incuria. Inoltre saranno in obbligo di lasciare la camera comune solamente di giorno, e la scuderia anche di notte, a disposizione dei viandanti a piedi e a cavallo che vi possano giungere in qualunque ora; e devono pure all’occorrenza dare ricovero agli agenti della forza pubblica ed ai militari in servizio. I piazzali e terreni annessi alle case cantoniere saranno pure mantenuti in istato da servire all’uso cui sono destinati”12.

Le Case Cantoniere di Nuova Olonio e di Novate sono due bifamiliari e rispondono a una stessa tipologia costruttiva, con un piano situato di poco interrato dal livello della strada adibito a rimessa e garage, e comune ai due appartamenti posti ai piani superiori. Per entrambe l’appartamento ha il suo fulcro nel grande androne di ingresso vetrato che funge anche a disimpegno, su cui si affacciano tutti i locali. Sono presenti un bagno, una sala-cucina e due camere da letto. L’ingresso del primo piano avviene o dall’esterno, mediante la scalinata, o dall’interno per mezzo di una scala interna comune che rende totalmente autonomi i due appartamenti. Per l’appartamento al secondo piano invece, l’ingresso è uno solo, in corrispondenza del blocco scale che prende posto nel vertice inferiore della pianta. I due appartamenti erano dotati anche di un ampio giardino sul retro dell’edificio e di un pollaio. Il caratteristico colore rosso di cui erano colorate le case cantoniere è tutt’oggi conservato, così come le scritte sulla facciata, indicanti la denominazione della strada ed il chilometro a cui la casa cantoniera è collocata. Il maestoso scalone di ingresso, finemente lavorato in pietra, e il disimpegno di ingresso rivestito in perline di legno e molto ben illuminato da ampie vetrate conferiscono al complesso una maestosa ed imponente bellezza. È un vero peccato constatare lo stato di abbandono in cui attualmente vertono questi

bellissimi edifici, con la casa cantoniera di Nuova Olonio disabitata ormai da trent’anni; prendersene cura permetterebbe di evitare che una parte importante della storia del nostro Paese vada persa per sempre, tra l’indifferenza generale. Il percorso lungo la storia di questo “intricato” e affascinante tracciato stradale sta per volgere al suo termine. Degni di nota sono gli interventi contemporanei di realizzazione delle due nuove

gallerie di Verceia e Campo Novate e la soppressione di quasi tutti i passaggi a livello esistenti. Spero di aver e esposto in maniera esauriente e comprensibile i risultati del mio lavoro di ricerca, ma soprattutto di aver trasmesso e suscitato l’ammirazione per una delle menti ingegneristiche più brillanti dell'‘800, chiamata a intervenire in molte situazioni veramente difficili: in questo caso, “tra acqua e pietra”. T

Note 1 Donegani C., Memorie sulle Strade di Stelvio, Spluga e Lacuale, manoscritto autografo conservato presso il fondo “Donegani di Montestelvio” dell’Archivio di Stato di Sondrio, busta II, fascicolo 5.2, 1834, pagina 10. 2 AA. VV., Documenti di corrispondenza conservati presso l’Archivio di Stato di Milano, Fondo Genio Civile, cartella 1889. 3 Donegani G., Guida allo Stelvio, ossia Notizie sulla nuova strada da Bormio all’incontro colla postale di Mals, Milano, Tipografia Guglielmini e Redaelli, 130 pagine, anno 1842. 4 AA. VV., Documenti di corrispondenza. 5 Donegani C., Memorie sulle Strade di Stelvio. 6 AA. VV., Documenti di corrispondenza. 7 Ibidem. 8 Crollalanza, Di G.B., Storia del contado di Chiavenna, Milano, Serafino Muggiani e Com. Librai editori, 1867, p. 5. 9 Cassinelli S., Forte Montecchio – Baluardo tra Alto Lario e Valtellina, Collana Guide Macchione, 2002, Varese, Macchione Editore. 10 Si ringrazia sentitamente la guida alla visita della galleria di Mina di S. Fedele presso Verceia per le copiose informazioni fornite durante la visita. 11 Ministero ai Lavori Pubblici -Genio Civile, Libro dei Cantonieri delle Strade Nazionali, Roma, Tipolitografia del Genio Civile, 1905, pag. 9. 12 Ivi, pag. 16.

IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 29


DAL COLLEGIO DI LODI XXXXXXXXXXXXX Renato Piolini Patrizia Pinciroli

Lodi Smart Village

Il geometra Renato Piolini (classe 1950) è stato esponente di rilievo del Consiglio Direttivo fin dalla costituzione del Collegio Provinciale a Lodi; attualmente ricopre l’incarico di Presidente del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Lodi, svolge la libera professione dal 1972 con passione ed attenzione a quanto si evolve sul territorio, specializzato in materia di sicurezza nei cantieri e nella prevenzione degli incendi. Le competenze professionali in materia di progettazione, direzione lavori, sicurezza cantieri, prevenzione degli incendi lo hanno reso artefice di molti interventi edilizi sul territorio e con uno sguardo attento al futuro, in collaborazione con lo staff del proprio studio associato è nato un progetto innovativo per Lodi, ma chiediamo a lui direttamente di cosa si tratta. A Lodi sta nascendo un prototipo di città del futuro. Un’idea ambiziosa e visionaria che si sta concretizzando mattone dopo mattone. L’idea nasce dall’immaginazione dello Studio Tecnico Associato Carinelli e Piolini di Lodi. Il geometra Piolini, titolare dello studio assieme all’ingegnere Simone Carinelli, ci illustra la filosofia del progetto e come è stata messa in pratica.

G

eometra Piolini, perché Lodi Smart Village? “Tutti abbiamo sentito parlare delle Smart Cities (città intelligenti) che si stanno affermando nei paesi più avanzati del Nord Europa, dove la qualità della vita ed il rispetto della natura sono valori fondamentali. Abbiamo voluto fare un passo avanti rispetto all’attenzione per il risparmio energetico, e creare un concetto di micro-città con al centro l’uomo, la natura e la qualità della vita a 360°. Non è una città, ma un quartiere, un villaggio. Per questo Lodi Smart Village”. Il risparmio energetico è importante nelle nuove abitazioni? 30 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

“Importantissimo, dato che negli ultimi anni si è vista nell’offerta immobiliare una sempre maggior attenzione per questo aspetto. Le abitazioni dello Smart Village saranno certificate Casaclima e Cened A+. ma diciamo la verità: ci sono cose anche più importanti, la qualità della vita non può limitarsi alla soddisfazione di ricevere una bolletta di pochi euro, l’obiettivo attorno al quale si sviluppa il progetto è la sostenibilità”. Certamente. Quindi il vostro input quale è stato? “Siamo partiti dal concetto base: l’uomo al centro. Non le case, non le auto, ma l’uomo. E come nei centri storici delle nostre città, abbiamo fatto una scelta forte: niente asfalto, niente


DAL COLLEGIO XXXXXXXXXXXXX DI LODI

marciapiedi, niente semafori, niente strisce pedonali. Prima pedoni e cicli, poi le auto, che come in centro storico, possono entrare ma a passo d’uomo. La velocità è limitata a 20 km/h”. Niente marciapiedi? “Esatto, non servono, come nei centri storici. La dissuasione alla velocità avviene attraverso vari accorgimenti: l’assenza di asfalto ad esempio, la pavimentazione infatti è in mattonelle color cotto anticato a spina di pesce, o la presenza di restringimenti della carreggiata. Tutte tecniche sperimentate con successo nelle zone 30 e zone 20 europee; oltre alla precedenza pedonale, il nostro concetto di mobilità sostenibile si compone di vari elementi: la pista ciclabile/jogging track che attraversa tutto il quartiere, si collega alla ciclabile cittadina e corre nel parco urbano, circondata da piante d’alto fusto e illuminata con sensori crepuscolari e di presenza. La postazione di car-sharing: gli abitanti potranno prenotare un’auto

elettrica direttamente dallo smart phone (scaricando l’applicazione dedicata) e lasciarla in aeroporto o in una delle decine di postazioni lombarde. La vicinanza della fermata degli autobus e la colonnina di ricarica delle auto elettriche nel parcheggio pubblico completano l’offerta di mobilità”. Tanta tecnologia, quindi! “Tecnologia a servizio dell’uomo e dell’ambiente. Tutta l’illuminazione pubblica è a led con sistema di telecontrollo e telegestione, con notevoli risparmi di energia elettrica ma soprattutto di costi di gestione. Inoltre in tutto il quartiere ci sarà la connessione wi-fi pubblica gratuita, e la rete di videosorveglianza del quartiere e del parco giochi collegata con la Polizia di Stato, per dare sicurezza garantendo la privacy”. Che caratteristiche hanno invece le abitazioni? “Le palazzine sono piccole, massimo 18-20 appartamenti su 4

piani fuori terra, molto distanziate e immerse nel verde, come le ville. Il concetto è quello del residence, con poche barriere fisiche e recinzioni fra i diversi condomini ridotte all’indispensabile, per rafforzare l’idea di comunità”. Come avete raggiunto il risultato della classe A+ Cened? “Innanzitutto con la progettazione di un involucro super-performante. Tuttavia non abbiamo seguito la tendenza del cappotto ma abbiamo fatto una scelta di tradizione: muro a cassa vuota con intercapedine isolata. Certo è una scelta impegnativa dal IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 31


DAL COLLEGIO DI LODI XXXXXXXXXXXXX

punto di vista economico e che richiede una grande attenzione progettuale per la soluzione dei ponti termici, ma i risultati che abbiamo raggiunto sono eccezionali e, rispetto alla soluzione a cappotto, molto superiori in termini di durabilità e inerzia termica. L’EPH di progetto di soli 11.51 kWh/mq e l’utilizzo di fonti rinnovabili rendono le abitazioni quasi energeticamente autosufficienti, ai livelli di case passive, senza necessità quindi di un impianto di riscaldamento tradizionale. Tuttavia per garantire il massimo comfort e flessibilità di utilizzo gli appartamenti sono dotati di riscaldamento a pavimento. Il motivo è semplice ed è legato alle nostre abitudini: anche se, in teoria, non sarebbe nemmeno necessario aprire le finestre perché i ricambi d’aria avvengono con ventilazione meccanica controllata, in pratica non possiamo impedire che ciò accada. In questo caso il concetto di casa passiva senza riscaldamento andrebbe in crisi! Gli edifici inoltre avranno la certificazione Casaclima, che rispetto a Cened ha un’attenzione maniacale per l’assenza di condensazioni superficiali, indipendentemente dalla presenza o meno di VMC”. Quali sono le difficoltà maggiori che avete trovato nel progetto? “Tecnicamente non sempre è semplice conciliare le prestazioni termiche con quelle acustiche, non meno importanti per il comfort. Il team progettuale di ingegneri acustici e ingegneri impiantisti ha lavorato in sintonia per mesi per risolvere tutti i nodi senza scendere a compromessi”. I risultati dei calcoli saranno verificati da prove post operam? “Faremo prove di tenuta all’aria per Casaclima e prove di collaudo acustiche, ma sarà soprattutto la soddisfazione degli abitanti dello Smart Village a confermarci la bontà del progetto e della sua realizzazione. Nel dialogo con i nostri clienti, che sono in maggioranza molto giovani, oltre alla normale emozione di comprare casa percepiamo una sensazione nuova: l’orgoglio e l’eccitazione di far parte di qualcosa di nuovo per un futuro migliore”. Si ringrazia lo Studio Carinelli & Piolini per il materiale messo a disposizione e la disponibilità dimostrata. T 32 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2



SCUOLA

L’

ampio dibattito seguito al varo da parte del Governo del DDL sulla “Buona Scuola”, anticipando tutti i temi di riforma che dovranno essere discussi e approvati dal Parlamento, tocca anche gli aspetti legati al rapporto scuola-lavoro che molto interessa la nostra categoria. Spesso, anche su queste colonne, abbiamo riflettuto sul fatto che tale rapporto risulta determinante nella formazione professionale dei futuri geometri e l'acquisizione sia delle competenze del lavoro, ma anche di quelle culturali ed etiche che dovranno anch'esse supportarne la loro attività professionale. I nuovi cicli di studio (più professionalizzanti) se vorranno contribuire al raggingimento di una formazione “pronta” per il lavoro, dovranno dare più spazio ai contributi tecnici, all'informatica applicata, alle

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prove di pratica professionale, in sostanza dovrà essere dato maggiore spazio alle competenze da utilizzare nel mondo del lavoro. In tal senso sembra ottima la previsione nella riforma di un'alternanza scuola-lavoro di 400 ore all'anno. Per un contributo su un tema di così rilevante attualità, in particolare su quello dei nuovi curricula e dell'apprendistato, riteniamo utile pubblicarvi di seguito lo stralcio di un articolo apparso sul “Corriere della Sera” lo scorso 14 marzo a firma Roger Abravanel dal titolo “Una scuola davvero buona? Cinque consigli per la riforma”. “Vanno ripensati radicalmente curriculum e didattica, che devono essere meno nozionistici e più capaci di formare quel pensiero critico misurabile con i test tipo Invalsi e Pisa. Non conta più tanto che cosa, ma come si studia, e questo comporta una rivoluzione della didattica (in classe e a casa) e un enorme

sforzo di riqualificazione e formazione on the job degli insegnanti. [È inoltre auspicabile] un apprendistato alla tedesca. Che non è uno stage: perché, dai 14 ai 17 anni, i giovani tedeschi passano metà del loro tempo lavorando in fabbriche e uffici, imparando non tanto un mestiere, quanto le competenze necessarie nel mondo del lavoro. È un apprendistato ben diverso dall'alternanza scuola-lavoro italiana, dove gli istituti organizzano visite in aziende quasi fossero zoo, e i giovani fanno brevi stage con mansioni ai margini del lavoro aziendale. Gli studenti italiani che rifiutano l'idea dell'apprendistato alla tedesca dimenticano che quest'ultimo è la principale ragione della bassa disoccupazione giovanile in quel Paese. Infine, l'esigenza di restituire alla scuola italiana la sua capacità di certificare il merito in modo credibile. Oggi i datori di lavoro non credono più ai voti, dato che ancora nel 2014 i cento e lode alla maturità al Sud continuano ad essere il doppio che al Nord. Peraltro, nulla cambierà fino

a quando non evolverà radicalmente la mentalità di molte famiglie che vedono il voto come una valutazione della persona e non della prestazione, che per definizione è migliorabile se il colloquio con i docenti si sposta dal piano di una ‘trattativa’ a quello di una serie di suggerimenti per fare meglio. Solo le famiglie italiane veramente interessate al futuro dei loro giovani potranno avviare questo tipo di riforme così radicali. Ma per farlo, devono imparare a comportarsi da veri ‘clienti della scuola’. Non farlo comporterà il rischio di continuare a essere quello che sono state negli ultimi 20 anni: vere e proprie fabbriche di disoccupati”. È un'ipotesi, quella suggerita dall'autore dell'articolo, che merita un approfondimento. Richiamando un'esperienza di apprendistato “alla tedesca”, l''articolo ripercorre infatti una tesi in linea con le idee che da tempo ci vengono suggerite dal nostro referente sui problemi della scuola, il

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La riforma della "buona scuola": considerazioni necessarie


SCUOLA

Foto © Studio Eden

Un momento di lezione e una delle aule presso l'istituto "Primo Levi" di Sarezzo (BS)

professor Fulvio Negri. “Un vero tirocinio scolastico” sostiene infatti Negri “dove il rapporto scuola-lavoro non è fittizio, ma basato su uno scambio continuo durante l'anno scolastico, più valido professionalmente di quello che ora ci si accontenta di proporre in Italia, può essere una soluzione al problema”. Anche i geometri convengono, auspicando che le buone idee e il coinvolgimento del mondo del lavoro (studio professionali, enti pubblici, associazioni, imprese edili, strutture specializzate ecc.) si traducano in fatti concreti e diano finalmente una risposta efficace alla risoluzione dei problemi della scuola tecnica superiore. Sarebbe un primo, significativo passo, per il “cambiamento” delle prospettive dei nostri giovani e insieme ad esse dell'Italia del domani. T

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FORMAZIONE Nicolò Sarzi Sartori

I dispositivi di ancoraggio sulle linee vita Seminario del 23 gennaio 2015

Ancora una volta l’aula magna del Tartaglia è stata teatro di un incontro sulla sicurezza nei cantieri, incontro voluto e organizzato nell’ambito delle attività formative dell’Istituto stesso con la collaborazione del Collegio Geometri di Brescia. il 23 gennaio si è tenuto, presso l’istituto di via Oberdan, un seminario sul tema della sicurezza nell’ambito dei lavori in quota con specifico riferimento alle linee vita. L’incontro, nato anche grazie alla disponibilità di una società attiva nel settore della sicurezza cantiere, è stato fra le altre cose occasione proficua di confronto tra professionisti e studenti, quelli delle classi quinte del Tartaglia, che, come ha sottolineato la dirigente scolastica – professoressa Rosa Vitale – in quello che è stato l’intervento di apertura, hanno avuto modo, come sempre più spesso accade di questi tempi, di arricchirsi grazie al dialogo che si sta instaurando tra mondo del lavoro e quello della scuola. In questa sede si vuole rendere conto dei punti salienti affrontati senza trascurare gli ampi spunti forniti dal dibattito finale e dagli interventi dei singoli professionisti presenti in sala.

C

he incidenza hanno gli infortuni in cantiere? Chi si occupa di sicurezza sa quanto elevato sia il numero di infortuni sul lavoro; si pensi allora che il 47% di questi avviene a causa di cadute dall’alto, si tratti quindi sia di scale, che gronde, varchi o ponteggi. Come vi si può ovviare? Cosa dice la normativa in proposito? È questa alta occorrenza di 36 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

incidenti, unita alla loro pericolosità che rende necessario l’impiego di dispositivi di ancoraggio, le così dette linee vita. Necessario quanto più perché obbligatorio a partire dal 2008 (art. 115 del Testo Unico 81/08). Si pensi poi che in Lombardia è anche entrato in vigore il Decreto della Regione n. 119 del 14/01/09 che ha reso obbligatoria la loroinstallazione permanente. Questa, prescritta sia per le nuove costruzioni, quale sia

la loro destinazione d’uso, sia in occasione di interventi, qualora sostanziali, su edifici già esistenti, rimane dunque sulla copertura anche in seguito alla fine dell’intervento per consentire una sua rapida riattivazione in caso di lavori successivi. La normativa europea UNI795 aggiornata al 2012 prevedrebbe la non permanenza dei dispositivi e l’utilizzabilità di essi da parte di un solo operatore. Una facile obiezione è data dal fatto che in caso di lavori in quota è necessario essere in due così che, qualora avvenga una caduta, l’operatore rimasto in piedi possa soccorrere l’altro. Attualmente l’aggiornamento non è ancora stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ci si attiene quindi ancora alla UNI795 del 2002. Con che frequenza si deve provvedere alla manutenzione? Come emerso dal dibattito, è chiaro che più gli interventi saranno frequenti, più frequentemente sarà necessario provvedere alla manutenzione della linea. Si parla di un intervento di manutenzione all’anno nei casi di maggior utilizzo; altrimenti è sufficiente attuarla appena prima della riattivazione. Che responsabilità comporta non rispettare la normativa? Dal momento che esiste una normativa in materia, non rispettarla, comporta per i responsabili di un immobile essere suscettibili di sanzioni sia civili che penali. Si considera negligenza, come ovvio, non posarla, posarla ma non usarla, ma è bene far notare

che è altrettanto intollerabile non saperla usare o posarla in modo errato. Come fare fronte ai costi dei posatori? È emerso durante il seminario, fra gli uditori, un certo accordo nel ritenere piuttosto onerosi i costi, sia del sistema stesso, sia della messa in opera. Il fatto è che molto spesso quest’ultima viene a pareggiare il costo dell’impianto stesso, raddoppiando il costo complessivo. Il costo elevato è tale perché si tratta di pagare la manodopera di operatori qualificati che spesso vengono mandati dalla ditta produttrice. È chiaro che, non esistendo ancora alcuna norma al riguardo, l’operazione di posa possa essere svolta dall’impresa stessa. Questa se ne deve però assumere seriamente le responsabilità. Sarebbe bene quindi che le imprese formassero appositamente propri operatori tramite dei corsi che, anch’essi forniti dalle ditte produttrici, forniscano la certificazione per la posa. Come viene percepito l’obbligo di impiegare i sistemi di ancoraggio? Dai pareri dei presenti al seminario emerge che, fatta eccezione per qualche raro caso di reticenza dovuto per lo più a ragioni prettamente economiche, la diffusione dell’impiego della linea vita non sta andando incontro a grandi ostacoli. Anzi incontra nella categoria dei geometri dei validi sostenitori e promotori dal momento che, soprattutto nel caso di chi si occupa specificatamente di sicu-


FORMAZIONE

Foto © Studio Eden

Il professor Mauro Granata dell'istituto “Tartaglia”, promotore dell'incontro informativo sulle linee guida, durante un momento dell'incontro e un'immagine della platea.

rezza, fornisce garanzie ulteriori sulla tutela dell’incolumità dei lavoratori. Quale documentazione si deve esibire per risultare a norma? È necessario che l’impresa esibisca una documentazione obbligatoria costituita da: una tavola grafica utile per la presa visione della disposizione dell’impianto con allegate istruzioni per l’utilizzo da parte dei fruitori; una dichiarazione di conformità che attesti la regolarità del posizionamento dei dispositivi di ancoraggio; infine una relazione di calcolo che dimostri la corretta staticità dell’ancoraggio. Quali sono le responsabilità degli operatori? È fondamentale, e in questo caso si tratta di una responsabilità dell’operatore, aver verificato che la misura del tirante d’aria sia inferiore alla distanza di libera caduta. Quali quelle dei progettisti della strumentazione? Da parte sua invece il progettista della linea deve aver calcolato nel dettaglio la misura del tirante d’aria che si ottiene dalla somma di quattro parametri: A (= la deformazione della fune), B (= la lunghezza del retrattile), C (= una misura convenzionale scelta per l’operatore), D (= il franco d’aria). Altrettanto fondamentale è tenere conto del cosiddetto effetto pendolo. Si tratta di un oscillazione laterale incontrollata prodotta da un operatore in caduta, effetto tanto maggiore nei pressi degli angoli della copertura. Per ovviare al problema si fa ricorso ad una di-

stribuzione dell’ancoraggio su sei punti che prevede il posizionamento di due anti-pendolo per ciascun angolo. Come si devono comportare gli operatori una volta sulla copertura? È di fondamentale importanza, a questo proposito, che chi si trovi a lavorare in quota non si avvalga delle funi per reggersi o per aiutarsi nella risalita. La linea vita è un sistema passivo che interviene solo nel momento della caduta. L’operatore deve comportarsi come se la strumentazione non fosse presente. Viene fatta eccezione a questa norma quando si lavora su coperture dalle forti pendenze che non permettono di reggersi in piedi. In questo e solo in questo caso si può fare uso dell’ancoraggio come di un sistema attivo. Un altro dettame che l’operatore deve tenere a mente è che la raggiungibilità permessa dal retrattile o dalla fune non coincide con la possibilità di calpestare l’intera superficie. Deve essere lasciato un limite di 60cm nel quale l’operatore ha comunque la possibilità di operare manualmente. Come ci si deve comportare in seguito ad una caduta? Dopo una caduta il dispositivo va rimosso e revisionato; sarebbe più corretto dire che va rimosso e sostituito dal momento che nessuno si prenderebbe mai la responsabilità di certificare un’apparecchiatura che ha subito già una caduta. Il motivo è che i pali che sorreggono il dispositivo sono appositamente

pensati per flettersi e deformarsi così da assorbire, evitando di trasmetterlo, il momento flettente che altrimenti comprometterebbe la struttura sottostante. Cosa accade se la caduta coinvolge più di un operatore? La qualità del prodotto, che per legge prima di essere messo in commercio deve essere testato in un campo prove, prevede che sia calcolato il rischio massimo. Se una linea è pensata per essere u-

tilizzata da tre operatori, sarà testata e certificata anche per reggerne un’eventuale caduta simultanea. Fase fondamentale è dunque quella delle prove. Interessante quindi la richiesta del Prof. Granata al Collegio affinché contribuisca alla realizzazione di un campo prove presso la sede dell’Istituto che consenta agli studenti ed ai professionisti di effettuare anche esercitazioni pratiche in tema di sicurezza. T IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 37


LEGALE

Rovina e difetti di cose immobili

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Matteo Panni Giorgio Morotti

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opo avere affrontato, nell’articolo pubblicato sul precedente numero, la disciplina della responsabilità contrattuale dell’appaltatore per vizi e difetti di cui all’art. 1667, merita affrontare nella presente sede la responsabilità dell’appaltatore per la rovina di edifici, regolata all’art. 1669 del codice civile. Tale ultima disposizione prevede quanto segue: “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”. Sulla natura giuridica di detta responsabilità, la giurisprudenza è ferma nel convincimento che la responsabilità del costruttore di un fabbricato o di un immobile destinato a lunga durata, a fronte della rovina (effettiva o minacciata) di esso o di gravi vizi, abbia natura extracontrattuale; come tale, avendo a presupposto la consapevole prestazione di un contributo alla realizzazione dell’opera, essa si ritiene azionabile non solo dal committente contro l’appaltatore, ma anche dall’acquirente contro il venditore-costruttore ed anzi dal “proprietario contro ogni costruttore in genere e cioè contro colui che abbia costruito l’immobile con propria gestione diretta e sotto la pro38 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

pria responsabilità, senza che abbia rilievo la specifica identificazione del rapporto giuridico in relazione al quale la costruzione è stata effettuata” (Cass., 27 agosto 1994, n. 7550, in Giur. it., 1995, I, 1, 375). Tale convincimento si fonda sull’assunto per cui la responsabilità dell’appaltatore abbia rilevanza di ordine pubblico, comportando così l’indisponibilità degli interessi tutelati dall’art. 1669 c.c., tali essendo quelli alla stabilità, alla sicurezza e funzionalità dell’opera realizzata, nonché alla sicurezza e alla incolumità personale dei cittadini. La disposizione in esame regola una fattispecie di re-

sponsabilità aggravata dell’appaltatore, stabilendo, in relazione agli immobili o comunque alle cose destinate per la loro natura a lunga durata, che, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia. Il regime più permissivo, se non altro sul piano della durata temporale, di

questa garanzia, mitiga l’eccessivamente ristretta disciplina dell’art. 1667 c.c., il quale, riguardo ai vizi lievi, prevede che il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e l’azione ha una prescrizione biennale con decorso dalla consegna delle opere. Ulteriore rilevante differenza riguarda appunto il termine di prescrizione: laddove l’art. 1667 recita testualmente “l’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera”, il dettato dell’art. 1669 prevede che “il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”; tale ter-


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mine può essere periodicamente mantenuto interrotto rinnovando entro l’anno del suo compimento la denuncia con richiesta di eliminazione dei gravi vizi riscontrati. Con l’appaltatore possono rispondere solidalmente anche il progettista e il direttore dei lavori. Si tratta di una solidarietà che trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c., secondo cui “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”. Questo vincolo di solidarietà nella responsabilità verso il committente, naturalmente, presuppone l’esistenza di concorrenti inadempimenti dell’appaltatore, del progettista e del direttore dei lavori, da accertarsi di volta in volta e senza alcun automatismo. L’art. 1669 c.c. tratteggia, se ci si ferma al dato letterale, un ambito applicativo della garanzia apparentemente molto ristretto e focalizzato sulla particolare gravità delle conseguenze del cattivo operato dell’appaltatore. Nondimeno vengono usualmente incluse dalla giurisprudenza nel concetto di grave difetto sia le deficienze costruttive vere e proprie, quelle cioè che si risolvono nella realizzazione dell’opera con materiali inidonei e non a regola d’arte, sia le carenze riconducibili a erronee previsioni progettuali, trattandosi di vizi costruttivi; fra i difetti di costruzione vanno compresi, oltre ai casi di rovina o di evidente pericolo di rovina parziale o totale dell’edificio, anche quei vizi che, pur non incidendo sulla statica e sulla

struttura dell’immobile, pregiudicano in modo grave la funzione cui questo è destinato e ne limitano in modo notevole la possibilità di godimento. In sostanza, emerge una lettura che si riferisce anche ai difetti da cui derivi un danno significativo alla funzione economica dell’edificio o una sensibile diminuzione del normale godimento della cosa: l’orientamento più estensivo della nozione di grave difetto può dirsi – e tra l’altro da lungo tempo – del tutto prevalente. Per quanto riguarda gli impianti accessori dell’immobile, non mancano opinioni dottrinali e giurisprudenziali per le quali gli impianti come gli ascensori, riscaldamento e simili non dovrebbero considerarsi essenziali e quindi riconducibili all’ambito di applicazione dell’art. 1669 c.c.; l’orientamento prevalente, tuttavia, predilige una lettura estensiva. Sono da escludersi, invece, i difetti, quali un malfunzionamento dell’impianto dei citofoni e dei videocitofoni. Per una migliore comprensione dell’atteggiamento della giurisprudenza, è imprescindibile un’attenta analisi casistica, che tenga conto delle diverse parti di cui si compone l’immobile. Di seguito si elencano, con riferimento a diverse parti dell’edificio, ipotesi che sono state ritenute integrare “gravi vizi”, si sensi dell’art. 1669 c.c.: • fondamenta: la deficienza delle stesse tale da non consentire la sopraelevazione del primo piano pre-

visto dal contratto di appalto; la costruzione di un fabbricato sopra una falda freatica, senza adeguate opere di impermeabilizzazione; • strutture di cemento armato: il distacco fino al lastrico solare delle strutture di cemento armato di due fabbricati contigui con infiltrazioni continue di umidità, conseguenti alla mancata costruzione del muro di tamponatura del fabbricato realizzato in appoggio ad una costruzione preesistente; l’inadeguata coibentazione delle strutture perimetrali di un edificio, con conseguente infiltrazione di umidità; • tetti, lastrici solari, solai: lo scivolamento continuo delle tegole cagionato da infiltrazioni d’acqua; la costruzione di solai con laterizi difettosi, comportanti l’ossidazione delle armature in ferro, con distacco dell’intonaco e dei tavelloni; l’insufficiente spessore dei solai, che determina il loro incurvamento e quindi anomale spinte sulle pareti, comportanti la necessità di lavori di consolidamento; l’errata copertura del fabbricato che consente non esigue e non contenute infiltrazioni di acqua e di umidità negli appartamenti sottostanti; • facciata e rivestimento esterno: il distacco di oltre metà del rivestimento esterno a causa di infiltrazioni all’interno dell’edificio; il crollo del rivestimento esterno dell’edificio; la mancata sigillatura

dei mattoni, che provoca infiltrazioni di acqua; la difettosa impermeabilizzazione del manto di copertura dell’edificio con relativi problemi di infiltrazioni di acqua; pavimenti: il distacco o la distruzione delle piastrelle; il rigonfiamento dei pavimenti, con cretti e spacchi, imputabili al rigonfiamento a sua volta del terreno sottostante, dovuto alla mancata realizzazione di un idoneo drenaggio da parte del costruttore; balconi: il cedimento degli stessi; l’ancoraggio difettoso della ringhiera protettiva; canne fumarie e impianti di riscaldamento: l’inefficienza dell’impianto di riscaldamento, tale da rendere l’immobile pressoché inutilizzabile per molti mesi all’anno; la caduta di un boiler malamente installato; il dissesto della canna fumaria dell’impianto centralizzato di riscaldamento; rete fognaria, scarichi e impianti di smaltimento delle acque: l’errata pendenza delle tubazioni della rete fognaria che determina la fuoriuscita di liquami; la deformazione e la rottura delle colonne montanti di scarico delle acque luride, eseguite in plastica, con conseguente infiltrazione delle stesse acque nell’edificio; l’omessa creazione di un pozzetto di ispezione relativo alla condotta fecale di un condominio che ha causato il cedimento del IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 39


piano di posa di un appartamento; la creazione di una fognatura incapace di sopportare il peso della strada soprastante; gli scarichi delle acque bianche e caditorie fluviali collegati direttamente alla condotta fognaria, con conseguente fuoriuscita di miasmi espandentisi nell’aria e persino negli appartamenti per la mancanza di idonee vasche di depurazione; l’inadeguatezza recettiva delle fosse biologiche; • garage: il passaggio di acqua piovana attraverso la porta degli stessi con deflusso all’interno dei locali; • parti esterne degli edifici: il distacco di parte della stilatura dei giunti di recinzione del giardino condominiale; la caduta del muro di cinta; le infiltrazioni di acqua piovana nel pianerottolo dell’ingresso e la presenza di un ‘‘velo d’acqua’’ con forte odore di muffa in molti appartamenti; la mancata protezione del fabbricato dalle infiltrazioni d’acqua provenienti dal fondo contiguo; • materiali impiegati nella costruzione: se di recupero, scarsamente adesivi e molto friabili. La prova circa la sussistenza di un grave difetto, di rovina o pericolo di rovina incombe su colui che fa valere la responsabilità ex art. 1669 c.c. Per quanto riguarda la decorrenza dei termini di cui all’art. 1669 c.c., la Suprema Corte di Cassazione ha osservato che il termine non inizia a decorrere fino a quando il commit40 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

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tente, o i suoi aventi causa, non abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza, seria ed obiettiva, non solo del grave difetto, ma anche della sua derivazione causale con l’attività di esecuzione dell’opera. Non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni infondate, generiche, di mero carattere esplorativo, la suddetta conoscenza si potrà ritenere conseguita, in assenza di contrari anteriori elementi, all’atto di acquisizione degli idonei accertamenti tecnici. Raramente, infatti, l’accertamento dei gravi difetti è ravvisabile ictu oculi, ove così fosse sarebbe certa la decorrenza del termine di decadenza dal momento della manifestazione in-

dubbia di rovina. Più spesso, invero, l’entità e le cause dei gravi vizi dell’opera, rendono necessarie opportune indagini tecniche, di talché, ai fini del momento di formazione della predetta consapevolezza, si valuta l’atto di acquisizione degli intervenuti accertamenti tecnici. Ciò nonostante, il ricorso ad un accertamento tecnico non può servire al danneggiato quale mezzo per essere rimesso in termini quando dell’entità e delle cause dei vizi avesse già idonea conoscenza, o conoscibilità usando l’ordinaria diligenza. Compete al giudice del merito accertare se la conoscenza o la conoscibilità dei vizi e della loro consistenza fosse tale da consentire una loro consapevole de-

nunzia in epoca precedente, pur senza l’ulteriore supporto del parere di un perito. Ai fini del computo del dies a quo del termine di decadenza ex art. 1669 c.c. sembrerebbe dunque opportuna la valutazione della diligenza del danneggiato nella rilevazione dei gravi difetti e del relativo nesso di derivazione causale. Tale valutazione, fondata sulla regola di cui all’art. 1176 comma 1° c.c., dovrebbe considerare altresì quelle particolari qualità professionali o conoscenze tecniche che, nel caso concreto, ci si possa legittimamente attendere dal titolare dell’azione, a tal fine non rilevando come necessari gli accertamenti tecnici disposti in sede giudiziale . T


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Contratto preliminare e comunione legale dei beni

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Gabriele Mercanti

Continua il cammino attraverso l’analisi delle più frequenti problematiche giuridico-operative attinenti alla figura del contratto preliminare. Proprio per la volontà di rendere maggiormente proficuo questo percorso argomentativo comune a chi scrive e a chi legge, il lettore non esiti ad esternare i propri dubbi attraverso la redazione della Rivista ovvero il sito internet www.avvocatogabrielemercanti.it.

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enni sulla comunione legale dei beni. La comunione legale dei beni è il regime giuridico che, in assenza di diversa convenzione tra marito e moglie, disciplina i rapporti patrimoniali tra i medesimi intercorrenti1. Esso consta di una serie di regole il cui il principio ispiratore dovrebbe essere quello di garantire una piena e paritaria partecipazione tra i coniugi in ordine alle ricchezze

patrimoniali accumulate durante il matrimonio2. Questa compartecipazione coniugale si realizza – emblematicamente – nelle due fasi cruciali di ogni vicenda patrimoniale: in quella dell’“ingresso” del bene e/o del diritto nella comunione legale dei beni ed in quella della sua “uscita” mediante il compimento un atto di amministrazione del patrimonio3. Per quanto attiene all’ingresso, l’art. 177 primo comma

lettera a) c.c. stabilisce, tra l’altro, che “Costituiscono oggetto della comunione […] gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali”4. Per quanto attiene all’uscita mediante il compimento di un atto di amministrazione del patrimonio, da un lato abbiamo l’art. 180 c.c. in forza del quale “Il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti

con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi”5, dall’altro vi è la previsione di cui all’art. 184 c.c. in base alla quale “Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili”. Ciò premesso, ove entrambi i coniugi sottoscrivano il contratto preliminare (nella qualità di promittenti venditori o di promissari acquirenti) non nascono particolari questioni interpretative: essendo il vincolo contrattuale sottoscritto da entrambi i soggetti, non occorre “scomodare” il particolare regime legislativo della comunione legale ed il contratto sarà pienamente vincolante verso entrambi. Il discorso, invece, muta ove la promessa di vendita o di acquisto venga sottoscritta da un solo coniuge6, perché le speciali regole in tema di rapporti coniugali potrebbero in qualche modo incidere sull’intera vicenda contrattuale. Preliminare di vendita concluso da un solo coniuge. Può accadere nella contrattazione immobiliare che un coniuge singolarmente prometta di vendere a terzi un bene non di sua esclusiva proprietà bensì facente parte della comunione legale, il tutto in violazione della sopra esposta norma che richiede il consenso congiunto di entrambi. La Giurisprudenza non ha assunto una posizione univoca IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 41


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per determinare le conseguenze giuridiche di una simile condotta, infatti sono state sostenute fondamentalmente tre opzioni ricostruttive. Secondo una tesi più rigorosa (ma nettamente minoritaria)7, il contratto sarebbe inefficace nei confronti della comunione legale perché – ragionando diversamente – si consentirebbe ad un singolo coniuge di disporre potenzialmente dell’intero bene, con evidente danno per l’altro coniuge che non ha prestato consenso di sorta. Logica conseguenza di questa impostazione è che al promissario acquirente non competa mai l’esercizio dell’azione giudiziale per ottenere una sentenza traslativa della proprietà8, ma solo ed esclusivamente il risarcimento danni contro il promittente venditore. Questa ricostruzione ha l’indubbio merito di garantire al massimo la posizione del coniuge non contraente il quale non correrà mai il rischio di vedersi coinvolto in una vicenda legale e/o processuale riguardante un bene della comunione oggetto di un contratto in relazione al quale questi non ha espresso consenso di sorta; è altrettanto vero, però, che si tratta di una ricostruzione non perfettamente aderente al dato normativo, in quanto il sopra citato art. 184 c.c. sancisce l’annullabilità della fattispecie e non la sua inefficacia9. Secondo altra tesi10, il contratto è annullabile ai sensi del sopra citato art. 184 c.c., in quanto atto certamente qua42 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

lificabile di straordinaria amministrazione compiuto senza il necessario consenso di un coniuge. Per atto di straordinaria amministrazione, infatti, deve intendersi non solo l’atto diretto di disposizione di un bene, ma anche l’atto che – potenzialmente – può andare ad incidere sulla consistenza del patrimonio coniugale. Tuttavia, pur trattandosi di un atto che è pienamente produttivo di effetti fino a che non sia stata giudizialmente pronunciato l’annullamento, in base a tale orientamento non competerebbe al promissario acquirente l’esercizio dell’azione giudiziale per ottenere una sentenza traslativa della proprietà (né dell’intero né della quota), ma solo un’azione risarcitoria danni contro il promittente venditore. Il motivo di tale preclusione per il promissario acquirente deriva dal fatto che, ove così non fosse, al singolo coniuge contraente sarebbe di fatto consentito di disporre dell’intero bene. Secondo il più recente trend giurisprudenziale11, invece, il contratto è sì annullabile ai sensi del sopra citato art. 184 c.c., ma al promissario acquirente non è affatto precluso l’esercizio dell’azione giudiziale per ottenere una sentenza traslativa della proprietà. Nel momento in cui, infatti, il Legislatore sancisce la mera annullabilità del contratto concluso singolarmente da un coniuge, implicitamente ammette eccome che l’atto possa incidere sull’intero bene in quanto: a) per regola generale il contratto

annullabile è pienamente produttivo di effetti sino a Sentenza che ne accerti il vizio; b) il coniuge non contraente potrebbe rinunciare ad esercitare l’azione di annullabilità; c) il coniuge non contraente potrebbe semplicemente non esercitare l’azione nel termine prescrizionale. Tali indici argomentativi starebbero a significare, dunque, che il contratto concluso da un solo coniuge può per definizione coinvolgere l’intero bene ed, anzi, tale coinvolgimento sarebbe la conseguenza fisiologica e necessitata nel caso in cui il coniuge non contraente omettesse di agire giudizialmente per far valere i suoi diritti contro la condotta abusiva dell’altro coniuge entro il ridotto termine prescrizionale previsto dalla Legge12. Una volta ammessa, come detto sulla base di quest’ultima interpretazione, l’esercizio dell’azione coattiva del trasferimento da parte del promissario acquirente è, poi, dibattuto quale sia il ruolo processuale del coniuge non contraente: in termini strettamente pratici, ci si chiede se il promissario acquirente debba citare in giudizio solo il coniuge che ha sottoscritto il contratto o se, invece, debba comunque agire anche nei confronti dell’altro coniuge non formalmente contraente. Per alcune pronunce13 non è obbligatorio – ma solo opportuno al fine di evitare future contestazioni – coinvolgere nel giudizio anche il coniuge non firmatario del contratto. Per altre (ormai prevalenti)14

il coniuge non contraente, invece, sarebbe una controparte necessaria del giudizio, con evidenti riflessi di inopponibilità del giudicato contro il coniuge non citato in giudizio. Preliminare di acquisto concluso da un solo coniuge. Nella prassi contrattuale può, altresì, capitare il caso speculare a quello trattato nel paragrafo precedente e cioè che un solo coniuge prometta di acquistare un determinato cespite, il tutto in violazione della sopra esposta norma che richiede il consenso congiunto di entrambi per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione. Al riguardo, può porsi il dubbio in ordine all’applicabilità o meno dell’acquisto automatico in capo al coniuge non contraente dei diritti nascenti dal contratto preliminare (uno su tutti quello di pretendere il trasferimento della proprietà): dubbio che può sorgere, in quanto l’art. 177 1° comma lettera a) c.c. già citato prevede l’assoggettamento al regime della comunione per tutti gli acquisti compiuti anche separatamente dei coniugi. Ebbene il quesito di fondo è il seguente: il diritto che sorge in capo al sottoscrittore promissario acquirente è tecnicamente un acquisto? La Giurisprudenza formatasi sul punto lo esclude tassativamente, affermando che il sistema del c.d. coacquisto riguarda beni e/o diritti, ma giammai il meccanismo contrattuale in forza del quale i beni e/o diritti sono acquisiti


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nel patrimonio 15 . Questo concretamente significa che tutte le azioni attive e passive connesse alla conclusione del contratto preliminare sono esercitabili esclusivamente dal o nei confronti del solo coniuge contraente, perché fino al vero e proprio acquisto del bene (attraverso il rogito notarile o la sentenza traslativa della proprietà) il coniuge non contraente non diventa titolare di diritti e prerogative relative al bene medesimo. Mutamento di regime. Il regime della comunione legale non è immutabile, dato che la Legge prevede una serie di ipotesi che ne provocano lo scioglimento con conseguente instaurazione automatica del regime della separazione dei beni16. Potrebbe ben, allora, accadere che i coniugi si trovino in regime di comunione legale al momento del perfezionamento del preliminare, ma che non lo siano più al momento della conclusione del contratto definitivo. Per collegarci a quanto detto nei precedenti paragrafi 2 e 3, si possono presentare allora le seguenti possibilità: • coniugi in comunione legale dei beni che abbiano entrambi promesso di vendere, ma che al momento del rogito siano in separazione dei beni: fondamentalmente nulla muta, in quanto lo scioglimento della comunione dei beni non ha determinato la cessazione dei vincoli contrattuali dai medesimi assunti (cambierà, invece, la desti-

nazione del prezzo ricavato dalla vendita, la cui metà sarà di esclusiva spettanza di ciascun coniuge); • coniugi in comunione legale dei beni ove uno solo abbia promesso di vendere, ma che al momento del rogito siano in separazione dei beni: poiché si è verificata la fuoriuscita del bene dal regime della comunione legale per entrare in quello della comunione ordinaria, il promissario acquirente non può agire per

ottenere una sentenza traslativa della proprietà poiché – essendo venuto meno lo “speciale” regime della comunione legale dei beni – ritornano ad applicarsi le “normali” regole della comunione ordinaria in base alle quali la quota del comproprietario non contraente non può mai essere trasferita senza la di lui volontà17; • coniugi in comunione legale dei beni che abbiano entrambi promesso di ac-

quistare, ma che al momento del rogito siano in separazione dei beni: fondamentalmente nulla muta, in quanto lo scioglimento della comunione dei beni non ha determinato la cessazione dei vincoli contrattuali dai medesimi assunti (cambierà, invece, il regime giuridico del bene acquistato che sarà non più di comunione legale, bensì di comunione ordinaria); • coniugi in comunione le-

Nuova “vita” per il prestito vitalizio ipotecario?1. Ancorché praticamente sconosciuto alla prassi finanziaria italiana, il prestito vitalizio ipotecario è stato introdotto nel nostro ordinamento nel lontano 2005 in forza dell’art. 11- quaterdecies della Legge n. 248/2005. Esso veniva introdotto con lo scopo di finanziare le persone fisiche con età superiore ad anni sessantacinque le quali avessero la disponibilità di un immobile ad uso abitativo da concedere in garanzia ipotecaria al finanziatore. Come noto l’età avanzata del soggetto finanziato è spesso elemento ostativo alla concessione di un finanziamento, in quanto, essendo presumibile che il soggetto muoia prima di aver restituito l’intero prestito, l’Istituto di Credito potrebbe trovarsi nella sgradita situazione di dover vantare il suo credito avverso gli eredi del defunto con tutte le incognite del caso (indentificazione soggettiva, solvibilità, contenziosi ereditari ecc.). La particolarità dell’operazione risiedeva nel fatto che il finanziato non era tenuto ad effettuare un rimborso rateale del prestito in base ad un piano di ammortamento (come avviene nei normali finanziamenti ipotecari), ma che fossero i di lui eredi, una volta aperta la successione, a decidere il da farsi: cedere l’immobile al finanziatore o rimborsare il prestito? Ciò detto in estrema sintesi, il nuovo testo di Legge – in attesa di pubblicazione in G.U. e di regolamento attuativo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico – dovrebbe incentivare la diffusione dell’istituto in quanto: a. È stata abbassata l’età minima del finanziando da 65 a 60 anni; b. Sono stati previsti nuovi eventi che possono condurre al rimborso integrale del debito in un’unica soluzione (morte del soggetto finanziato; trasferimento in tutto o in parte della proprietà o di altri diritti reali o di godimento sull’immobile dato in garanzia; compimento di atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vadano a gravare sull’immobile) nonché i poteri dell’Istituto di Credito ove il prestito non venga rimborsato entro dodici mesi dall’evento che ha determinato l’obbligo di restituzione; c. È stato esplicitata l’assimilazione fiscale con le operazioni di credito a medio o lungo termine, con la conseguente possibilità di optare di versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte ordinarie. 1 Mentre era imminente la stampa del presente numero della Rivista, il sempre attento Direttore Bruno Bossini mi faceva notare che in data 19 marzo 2015 il Senato aveva approvato definitivamente il Disegno di Legge n. 1564, ora in attesa di pubblicazione in G.U. Tale Legge, relativa alla figura del prestito vitalizio ipotecario, ha modificato l’attuale 11 - quaterdecies comma 12, della Legge n. 248/2005 aggiungendo alla stessa i commi da 12 - bis a 12 – sexies. Nonostante i tempi tecnici della stampa non abbiano consentito uno studio più organico della materia, in questa sede verrano effettuati solo brevi cenni, con l’impegno di tornare a breve sull’argomento.

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gale dei beni ove uno solo abbia promesso di acquistare, ma che al momento del rogito siano in separazione dei beni: essendo cessato il regime di comunione legale dei beni, il bene acquistato con il contratto definitivo sarà di esclusiva spettanza del singolo coniuge, diventando la vicenda del tutto irrilevante per l’altro coniuge. Conclusioni Stante il fortissimo collegamento giuridico-patrimoniale che il regime di comunione legale dei beni crea tra le vicende contrattuali dei coniugi, è buona regola operativa del terzo contraente nonché doverosa prassi per il professionista chiamato a prestare la propria attività in sede di contrattazione preliminare accertare preventivamente il regime patrimoniale della controparte onde evitare possibili intoppi nel percorso che porta al rogito. 44 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

Ove da detto accertamento preventivo risulti la vigenza del regime della comunione legale dei beni, è fortemente consigliabile – nonostante sia detto comune “tra moglie e marito non mettere il dito” – pretendere che il contratto sia sottoscritto da ambo i coniugi. T Note 1 Si deve ricordare che il regime della comunione dei beni è, a far tempo dall'entrata in vigore della Legge n. 151/1975 (cioè dal 15 settembre 1975 fatta eccezione per una serie di norme transitorie che ne hanno dilatato l'entrata in vigore per le coppie già coniugate a tale data), il regime "legale" nel senso che esso opera in assenza di diversa convenzione matrimoniale tra i coniugi. Detto regime si può evincere dalle pubbliche certificazioni anagrafiche: nello specifico dall'estratto per riassunto dall'atto di matrimonio, al cui rilascio è competente l'Ufficio Anagrafe del Comune del luogo in cui i coniugi si sono sposati, ove dallo stesso risulti la dicitura “nessuna annotazione”. 2 Ancorchè non vi sia unità di vedute tra gli studiosi della materia, è frequente l'affermazione che il fulcro ispiratore del regime di comunione legale sia l'art. 29 della Costituzione in base al quale “Il matrimonio è ordinato sul'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare”. 3 La precisazione sul presupposto dell'“uscita” costituito dal compimento di

un atto di amministrazione del patrimonio non è superflua, in quanto la cessazione della sussistenza del regime di comunione legale su determinati beni può essere anche la conseguenza dello scioglimento della comunione in sé, con conseguente assoggettamento dei medesimi al regime della comunione ordinaria. 4 Per mera completezza ricostruttiva si ricordi che l’art. 179 c.c. indica quali beni personali: “a) i beni di cui prima del matrimonio, JM DPOJVHF FSB QSPQSJFUBSJPÞP SJTQFUUP BJ RVBMJ FSB UJUPMBSF EJ VOÞEJSJUUP SFBMF EJ HPEJNFOUP C J CFOJ BDquisiti successivamente al matrimonio per effetto EJÞEPOB[JPOFÞPÞTVDDFTTJPOFÞ RVBOEP OFMM BUUP EJ MJCFralità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla condu[JPOF EJ VOBÞB[JFOEB GBDFOUF QBSUF EFMMB DPNVOJPOF F J CFOJ PUUFOVUJ B UJUPMP EJÞSJTBSDJNFOUP EFM EBOOPÞOPODI½ MB QFOTJPOF BUUJOFOUF BMMB QFSEJUB parziale o totale della capacità lavorativa; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto”. 5 Diamo per presupposto in questa sede che la conclusione di un contratto preliminare immobiliare (di vendita o di acquisto) sia di per sé atto di straordinaria amministrazione e, quindi, non si ponga – per definizione – la possibilità dell'amministrazione a firma disgiunta che è dalla Legge consentita per i soli atti di ordinaria amministrazione. 6 Il caso del coniuge contraente in via esclusiva presuppone che questi non esteriorizzi al terzo il suo potere limitato, ponendosi nei confronti della controparte – al contrario – quale unico promittente venditore ovvero quale unico promissario acquirente. Diverso è, invece, il caso (e-

spressamente previsto dall'art. 1381 c.c.) in cui in soggetto (cioè un coniuge) promette il c.d. “atto del terzo” e cioè che un altro soggetto (cioè l'altro coniuge) effettui una determinata prestazione: in quest'ultima ipotesi, infatti, il contratto sarebbe certamente non vincolante per il terzo non sottoscrittore (cioè il coniuge ingnaro), ma altrettanto certa sarebbe la responsabilità indennitaria del promittente il fatto altrui. 7 Cfr. Tribunale Catania 29.07.1986. 8 In spregio a qualsiasi galateo istituzionale, mi permetto di rinviare a quanto già scritto su questa rivista (cfr. “Contratto Preliminare e tutele legali connesse”, n. 1/2015 pg. 43 ss.) per definire sommariamente il concetto di esecuzione in forma specifica: “Rimedio particolarmente utile per la parte diligente è l'esperimento dell'azione giudiziale di esecuzione in forma specifica, in forza della quale il Giudice emette una Sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso: nella sostanza, la mancanza del consenso di un contraente viene surrogata da un Provvedimento giudiziale”. 9 Senza volersi qui addentrare nei classici esercizi cervellotici da azzeccagarbugli di Manzoniana memoria, la distinzione basilare tra inefficacia ed annullabilità sta nel fatto che il contratto inefficace è improduttivo di effetti fino a rimozione della causa stessa di inefficacia, mentre il contratto annullabile è valido fino a sentenza che ne accerti l'annullamento. 10 Cfr. Cass. n. 7.481/1994. 11 Cfr. Cass. n. 12.923/2012. 12 Cfr. art. 184 secondo comma c.c.: “L’ azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell’ atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l’ atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l’azione non può essere proposta oltre l’anno dallo scioglimento stesso”. 13 Cfr. Cass. n. 20.867/2007. 14 Cfr. Cass. Sez. Unite n. 17.952/2007 che ha composto il dissidio giurisprudenziale esistente. 15 Cfr. Cass. n. 17.216/2003. 16 Naturalmente tale mutamento di regime si verifica ove si tratti di ipotesi di scioglimento della comunione legale che al tempo stesso non abbiano determinato anche la cessazione dello stato di coniugio (si pensi alla decesso di un coniuge o al divorzio), perché in tali casi, altrimenti, non esisterà più nemmeno un regime matrimoniale. 17 Può essere, invece, opinabile se al promissario acquirente competa il diritto di ottenere il trasferimento coattivo della quota di un mezzo del coniuge contraente. La risposta non può essere univoca, in quanto è da accertarsi in concreto se la volontà del promittente sia “scomponibile” (il preliminare era una sommatoria di quote) o se sia “inscindibile” (il preliminare era un blocco unitario): nel primo caso il trasferimento coattivo sarebbe ipotizzabile, nel secondo no.

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LEGALE



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Modelli semplificati per la redazione del PSS

Continuiamo la pubblicazione, già iniziata sul numero 6/2014, dei modelli semplificati sulla problematica della Sicurezza di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In particolare, in questo numero presentiamo una prima parte dei moduli relativi alla redazione del PSS, in formato tale da poter essere agevolmente riprodottI.

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Decreto palchi 22 luglio 2014

L

o scorso 8 agosto 2014 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 22 luglio 2014, cosiddetto “Decreto Palchi”, relativo alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle operazioni di montaggio e smontaggio delle opere temporanee realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento nonché di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee utilizzate nelle manifestazioni fieristiche. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha in seguito emanato la circolare n° 35 del 24 dicembre 2014 contenente le relative istruzioni operative tecnico-organizzative. Analogamente a quanto avvenne in occasione della promulgazione del D.Lgs. 81/2008, anche in questa occasione il verificarsi a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro di due infortuni mortali che hanno coinvolto dei lavoratori addetti all’allestimento di altrettanti spettacoli musicali, ha acceso i riflettori sulle criticità legate a queste lavorazioni ed accelerato l’iter dei provvedimenti. Di seguito vengono riepilogate, per ciascuna attività, le principali disposizioni: A) Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento Campo di applicazione: sono le attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso l’allestimento e disallestimento con impianti luci, audio, video e impianti

di scena e le lavorazioni correlate. Vengono elencate le particolarità che caratterizzano le attività di lavoro tipiche degli spettacoli musicali, cinemaUPHSBmDJ F UFBUSBMJ F EJ JOUSBUtenimento, in particolare: • compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile; • compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro; • frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro; • necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli; • necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti; • possibilità di operare in

contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali; • rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti. Non vi è obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori relativi a: • attività che si svolgono al di fuori delle fasi montaggio e smontaggio; • pedane di altezza non superiore a 2 metri, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture; • installazione di travi, sistemi di travi o graticci sospesi o stativi o torri con sollevamento manuale o motorizzato di altezza misurata all’estradosso non superiore a 6 m per gli stativi ed a 8 m per le torri; • installazione di elementi prodotti da un unico fabbricante montati secondo le

indicazioni, configurazioni e carichi previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi della copertura, non superi i 7 m. Vengono introdotte nuove definizioni di committente e di cantiere: Committente: Soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale vengono realizzate le attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione. Cantiere: Il luogo in cui si svolgono le attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 53


luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione. Il Committente deve acquisire le informazioni minime sul sito nel quale andranno 54 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

eseguite le installazioni, elencate nell’allegato I: • dimensioni del luogo di installazione dell’opera temporanea e le relative attrezzature; • portanza del terreno o pavimentazione relativa al luogo dell’installazione dell’opera;

• portata di eventuali strutture già esistenti o di punti di ancoraggio da utilizzare per il sollevamento di americane o altre attrezzature; • presenza di alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire, linee aeree o condutture sotterranee di servizi, viabilità;

• caratteristiche di sicurezza degli impianti elettrici e di messa a terra. Il fascicolo dell’opera non deve essere redatto. Il Committente o Responsabile dei Lavori prende in considerazione il solo piano di sicurezza e coordinamento. Non è prevista l’esposizione

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dei nominativi dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sul cartello di cantiere. La verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese e lavoratori autonomi italiani è effettuata mediante l’acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, del DURC e di una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti indicati nell’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. Non è richiesta la dichiarazione dell’organico medio annuo, l’indicazione dei codici di iscrizione INPS e INAIL, e la comunicazione del contratto collettivo applicato. La verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere è effettuata mediante autocertificazione (Allegato II al decreto). Non si applicano le disposizioni del Art. 90 del D.Lgs. 81/2008, comma 10, che prevede la sospensione del titolo abilitativo in assenza del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo dell’opera, della notifica preliminare o del DURC, e del comma 11 dello stesso articolo, che prevede che nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000 le funzioni del coordinatore per la progettazione siano svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. I contenuti minimi specifici del piano operativo di sicurezza e piano di sicurezza e coordinamento sono indicati

nell’Allegato III al decreto; trovano applicazione i modelli semplificati di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014. Non è più previsto il Piano di Sicurezza Sostitutivo per le opere rientranti nella normativa sui contratti pubblici. Il Coordinatore per la progettazione esegue la valutazione dei rischi delle lavorazioni, escludendo i seguenti dalla stessa: • rischio di seppellimento negli scavi; • rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo; • rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria; • rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; • rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; • rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; • rischio rumore • rischio dall’uso di sostanze chimiche. Nel piano di sicurezza e coordinamento non è richiesto di individuare la dislocazione degli impianti di cantiere e delle zone di deposito dei materiali con pericolo di incendio o di esplosione e viene introdotto un nuovo elenco degli apprestamenti e delle attrezzature. Nella stima dei costi della sicurezza non si devono sti-

mare i costi relativi ai mezzi e servizi di protezione collettiva, non è prevista l’approvazione preventiva da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori dei costi della sicurezza liquidati dal direttore dei lavori. Nel piano operativo di sicurezza non deve essere indicato l’elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi. Copia del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza devono essere messi a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza prima dell’inizio lavori anziché dieci giorni prima. È prevista la possibilità di individuare un unico rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, definito di sito produttivo, scelto fra quelli delle diverse imprese esecutrici QSFTFOUJ BM mOF EJ SFBMJ[[BSF un coordinamento tra i rappresentanti stessi. È consentita la costruzione delle opere temporanee senza l’impiego di opere provvisionali distinte quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori. I lavoratori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, oltre a quanto previsto dall’Art. 116 del D.Lgs. 81/2008, devono ricevere dal datore di lavoro una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici. I lavoratori addetti al montaggio e smontaggio di opere temporanee hanno l’obbligo della formazione prevista per gli addetti al montaggio e

smontaggio di ponteggi, inoltre devono ricevere dal datore di lavoro una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici. B) Manifestazioni fieristiche Campo di applicazione: sono le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee utilizzate nelle manifestazioni fieristiche. Vengono elencate le particolarità che caratterizzano le attività di lavoro tipiche delle manifestazioni fieristiche, in particolare: • compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile; • compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro; • frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro; • necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli eventi; • necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti; • possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali; • rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti; • presenza di più stand conIL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 55


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tigui nello stesso quartiere mFSJTUJDP Non vi è obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori relativi a: • lavori svolti fuori delle fasi di montaggio e smontaggio delle opere temporanee interessate; • installazione di strutture allestitive di altezza inferiore a 6,50 metri, rispetto ad un piano stabile; • strutture allestitive su due piani che abbiano la superficie della proiezione in pianta del piano superiore non superiore a 100 metri quadrati; • tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fornitore e montate secondo le indicazioni fornite dallo stesso, di altezza inferiore a 8,50 metri rispetto ad un piano stabile. Vengono individuate le figure, gli spazi e le installazioni caratterizzanti questo settore di attivitĂ , nello specifico: • Gestore: soggetto giuridico che gestisce il Quartiere mFSJTUJDP • Organizzatore: soggetto giuridico che organizza la NBOJGFTUB[JPOF mFSJTUJDB • Espositore: azienda o altro soggetto giuridico che partecipa alla manifestazione mFSJTUJDB DPO EJTQPOJCJMJUš di un’area specifica; • Allestitore: soggetto che è titolare del contratto di appalto per montaggio dello stand, smontaggio dello 56 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive; • Stand: singola area destinata alla partecipazione alla manifestazione fieristica dell’Espositore; • Spazio complementare allestito: area allestita destinata a sale convegni, moTUSF VGmDJ F BMUSJ TFSWJ[J B supporto dell’esposizione mFSJTUJDB • 2VBSUJFSF mFSJTUJDP: strutUVSB mTTB P BMUSP TQB[JP EFstinato ad ospitare la maniGFTUB[JPOF mFSJTUJDB EPUBUB di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità , destinata allo svolgimento di manifestazioni fieristiche; • Struttura allestitiva: insieme degli elementi utilizzati per l’allestimento di uno stand o di uno spazio complementare allestito; • Tendostruttura: struttura portante con telo di copertura, sia aperta che chiusa ai lati. Anche per le manifestazioni fieristiche vengono introdotte nuove definizioni di committente e di cantiere: Committente: Soggetto, organizzatore o espositore che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale si effettuano le attività di di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee utilizzate nelle manifestazioni fieristiche. Cantiere: Il luogo in cui si svolgono le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere tem-

poranee utilizzate nelle manifestazioni fieristiche. Il Committente o il responsabile dei lavori deve acquisire le informazioni esposte negli allegati IV e V. L’allegato IV riporta le informazioni minime concernenti il quartiere fieristico fornite dal gestore o dall’organizzatore in merito a: • tutte le attrezzature permanenti presenti; • viabilitĂ ; • logistica in generale; • JNQJBOUJ B SFUF mTTB JOTUBMlati. • L’allegato V riporta i contenuti minimi del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI): • orari e date di svolgimento delle attivitĂ di allestimento e disallestimento; • caratteristiche del quartiere fieristico; • modalitĂ di accesso e logistica del quartiere fieristico; • piano di emergenza del quartiere fieristico; • informazioni sui rischi presenti nel quartiere fieristico; • indicazioni sui rischi interferenti presenti durante le fasi di allestimento e disallestimento e relative misure preventive e protettive da adottare. Il fascicolo dell’opera non deve essere redatto. Il Committente o Responsabile dei Lavori prende in considerazione il solo piano di sicurezza e coordinamento. Non è prevista l’esposizione dei nominativi dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sul cartello di cantiere.

La verifica dell’idoneitĂ tecnico professionale delle imprese e lavoratori autonomi italiani è effettuata mediante l’acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, del DURC e di una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti indicati nell’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. Non è richiesta la dichiarazione dell’organico medio annuo, l’indicazione dei codici di iscrizione INPS e INAIL, e la comunicazione del contratto collettivo applicato. La verifica dell’idoneitĂ tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere è effettuata mediante autocertificazione (Allegato II al decreto). Non si applicano le disposizioni del Art. 90 del D.Lgs. 81/2008, comma 10, che prevede la sospensione del titolo abilitativo in assenza del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo dell’opera, della notifica preliminare o del DURC, e del comma 11 dello stesso articolo, che prevede che nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000 le funzioni del coordinatore per la progettazione siano svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. I contenuti minimi specifici del piano operativo di sicurezza e piano di sicurezza e coordinamento sono indicati nell’Allegato VI al decreto e devono tenere conto delle informazioni di cui all’allegato IV e delle informazioni presenti nel DUVRI redatto


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dal gestore o dall’organizzatore; trovano applicazione i modelli semplificati di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014. Non è più previsto il Piano di Sicurezza Sostitutivo per le opere rientranti nella normativa sui contratti pubblici. A seguito di specifica valutazione del rischio, la recinzione di cantiere può essere sostituita con opportuna sorveglianza Il Coordinatore per la progettazione esegue la valutazione dei rischi delle lavorazioni, escludendo i seguenti dalla stessa: • rischio di seppellimento negli scavi; • rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo; • rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria; • rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; • rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; • rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; • rischio rumore; • rischio dall’uso di sostanze chimiche. Nel piano di sicurezza e coordinamento non è richiesto di individuare la dislocazione degli impianti di cantiere e delle zone di deposito dei materiali con pericolo di incendio o di esplosione e

viene introdotto un nuovo elenco degli apprestamenti e delle attrezzature. Viene definito cosa sia da intendersi per scelte progettuali e organizzative nell’ambito delle manifestazioni fieristiche. Nella stima dei costi della sicurezza non si devono stimare i costi relativi ai mezzi e servizi di protezione collettiva, non è prevista l’approvazione preventiva da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori dei costi della sicurezza liquidati dal diret-

tore dei lavori. Copia del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza devono essere messi a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza prima dell’inizio lavori anziché dieci giorni prima. È prevista la possibilità di individuare un unico rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, definito di sito produttivo, scelto fra quelli delle diverse imprese esecutrici QSFTFOUJ BM mOF EJ SFBMJ[[BSF un coordinamento tra i rap-

presentanti stessi. Primi commenti e osservazioni Il Decreto è di recente emanazione e quindi non si hanno ancora evidenze relativamente a criticità sulla sua applicazione. Il Ministero del Lavoro con la circolare n° 35/2014, rilasciata a circa sei mesi dall’entrata in vigore, ha voluto dare le prime istruzioni e chiarimenti. Se con il “Decreto del fare” n. 69 del 21/06/2013 si sottoponevano esplicitamente, per

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la prima volta, tutti i tipi di manifestazione al titolo IV del DLgs 81/08, inserendo anche nuove soglie di assoggettamento (valide anche per i cantieri ordinari) quale ad esempio quella dei 10 uomini giorno entro la quale non era necessario redigere alcun piano, esclusivamente nell’ipotesi di piccoli lavori finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI, il nuovo provvedimento ha definito tutt’altri criteri per stabilire quali allestimenti vadano gestiti a tutti gli effetti alla stregua dei cantieri edili. Ma nello specifico, quali sono le novità? Il decreto distingue in due casi: “spettacoli musicali, cinematografici, teatrali” e “manifestazioni fieristiche”. Il vero stravolgimento rispetto ai criteri del titolo IV del testo unico, sta nell’abbandono delle soglie di uomini giorno e, soprattutto, della pluralità di imprese operanti sul cantiere, a favore di limiti “dimensionali” delle strutture. Quali riferimenti normativi si applicano quindi ai cantieri non assoggettabili? Si continua ad applicare il titolo primo del DLgs 81/08, con i comuni obblighi, doveri e adempimenti di datore di lavoro e lavoratori. Emerge un approccio procedurale totalmente diverso: se la ratio normativa che da sempre ci è stata trasmessa poneva quale discriminante 58 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

principale la pluralità di operatori, il nuovo dispositivo ne fa quasi esclusivamente una questione di dimensione delle strutture. Quindi, se anche fossero presenti in cantiere decine di imprese con centinaia di operatori, ma con strutture entro i limiti di altezza, non è richiesto alcun Piano di Sicurezza e Coordinamento; si badi bene che, per assurdo, non è richiesto nemmeno alcun Piano Operativo da parte delle imprese! Si tratta infatti di una esclusione completa dagli adempimenti di cui al titolo IV. Cosa produrre quindi ad un eventuale controllo da parte degli enti? Sarà sufficiente elaborare un documento di valutazione dei rischi. Il caso diametralmente opposto, invece, è quello di due operai della stessa impresa che, in totale autonomia, installano in poche ore una pedana di 2,20 m di altezza: in questo caso, quindi, si dovrà produrre un Piano di Sicurezza e Coordinamento, oltre al Piano Operativo di Sicurezza delle imprese e, chiaramente, nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. L’assoggettamento al titolo IV, come detto, è limitato alle sole fasi di montaggio e smontaggio delle strutture (articolo 1, comma 3, lettera a); non sarà pertanto compito del Coordinatore per la Sicurezza vigilare e pianificare le attività durante lo svolgimento della manifestazione. Nel bene e nel male il testo prevede questa limitazione: viene da chiedersi, ad e-

sempio, chi sarà tenuto a rispondere qualora un fonico subisca un infortunio cadendo dal palco durante un concerto, ma, soprattutto, se il coordinatore per la sicurezza sarà davvero sollevato a priori da responsabilità, per via del fatto che non erano in corso le operazioni di allestimento o smontaggio. La verifica del possesso dei requisiti non è di semplice gestione in un cantiere “di giornata”, come quello dell’allestimento di un palco; è categorico quindi, in questo caso ancora più che nei normali cantieri edili, che la valutazione vada fatta in anticipo rispetto all’inizio dei lavori, non certo direttamente in cantiere. Cosa succederebbe se ci mettessimo a verificare la documentazione delle imprese in loco? Volendo fare un esempio: il cantiere si apre solitamente con l’arrivo dell’elettricista, il quale solitamente porta un generatore diesel, ne collega le masse a terra, ricava le varie derivazioni e alimentazioni che arriveranno fino al palco. Insieme all’elettricista arriva l’allestitore del palcoscenico, che, magari con personale di terze cooperative, lavoratori occasionali a voucher, lavoratori autonomi ecc. (perché questa, purtroppo, è la prassi!), installa tutte le “strutture”; non sarà però semplice verificare che sia sempre presente in loco, per via dei rapidissimi avvicendamenti di personale, un addetto al primo soccorso, un addetto antincendio ecc.. Se pensassimo di verificare documenti mai visti prima diret-

tamente in cantiere, quando l’intero cantiere dura meno di un giorno, sarà più facile che il committente sostituisca il coordinatore, piuttosto che rischiare anche solo un ritardo di 2 ore sul programma dei lavori. Sul posto, quindi, sarebbe bene trovare documenti già analizzati in precedenza e aver chiarito ed esaminato tutti gli incartamenti delle maestranze a tavolino. Nel decreto palchi viene poi posta attenzione alla gestione e al controllo delle maestranze straniere, casistica, al contrario, non oggetto di particolari disposizioni nel testo unico: negli allegati del decreto palchi è inserito il “modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere”, in cui l’impresa dichiara di aver formato il personale e di aver, in generale, adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza. In linea generale, il Coordinatore per la Sicurezza abitualmente operante sul cantiere edile è probabilmente avvezzo a standard più rigorosi rispetto a quelli dello spettacolo e, in tal senso, tradurre la procedura agli allestimenti temporanei non è poi un difficile compito. Vedendo poi la diversa direzione intrapresa dalla normativa rispetto alla consolidata dottrina, anche in considerazione del “periodo di prova” di 24 mesi indicato nell’art. 10 comma 1, verrebbe da pensare che il testo sia ancora, di fatto, una beta version, in attesa di integrazioni e, forse, miglioramenti. T


AGRICOLTURA

Imu sui terreni agricoli: i Comuni bresciani dove si paga

Da “Giornale di Brescia”, 24 gennaio 2015

C'è l’esenzione totale dell’Imu agricola per i Comuni montani. Il Governo, nel Consiglio dei ministri straordinario convocato ieri ad hoc, ha risolto il problema dell’Imu agricola montana fissando nuovi criteri per il pagamento con esenzione totale per 3.456 Comuni (prima erano 1.498). I bresciani interessati all’esenzione totale sono ora 102. Un discorso a parte va fatto per Botticino e Gussago, che l’Istat considera comuni “parzialmente montani”: in questi casi lo sconto totale di imposta è riservato a coltivatori diretti o agricoltori professionali (a

livello nazionale sono 655 i territori con questa caratteristica).Restano dunque 102 Comuni bresciani che devono versare l’imposta; il termine del pagamento è stato spostato al 10 febbraio. La soluzione, spiegano fonti di governo, è arrivata dopo l’incontro di ieri tra il ministro dell’Economia, Padoan, e il ministro delle Politiche agricole Martina. Il provvedimento del Governo prevede che a decorrere dall’anno in corso, 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (Imu) si applica: ai terreni agricoli, nonchè a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati

come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat; ai terreni agricoli, nonchè a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat. Tali criteri si applicano anche all’anno di imposta 2014. Per l'anno 2014 non è comunque dovuta l'Imu per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del novembre 2014 e che invece

risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri sopra elencati. I contribuenti, che non rientrano nei parametri per l'esenzione, verseranno l'imposta, come ricordato, entro il 10 febbraio 2015. Come detto agli inizi, l'ampliamento del numero dei Comuni esenti da Imu sui terreni è stata determinata da un cambio dei criteri di classificazione. Mentre nel precedente decreto si esentavano solo quelli oltre i 600 metri di altitudine, con il provvedimento di ieri si fa riferimento alla classificazione dell'Istat. E quindi i comuni classificati montanidall'Istat sono esenti.” T

I comuni dove si paga l’IMU sui terreni 1 Acquafredda

22 Castelcovati

43 Isorella

64 Padenghe sul Garda

85 Roncadelle

2 Adro

23 Castenedolo

44 Leno

65 Paderno Franciacorta

86 Rovato

3 Alfianello

24 Castrezzato

45 Lograto

66 Palazzolo sull’Oglio

87 Rudiano

4 Azzano Mella

25 Cazzago San Martino

46 Lonato del Garda

67 Paratico

88 San Felice del Benaco

89 San Gervasio Bresciano

26 Cellatica

47 Longhena

68 Passirano

89 San Gervasio Bresciano

90 San Paolo

27 Chiari

48 Maclodio

69 Pavone del Mella

90 San Paolo

91 San Zeno Naviglio

28 Cigole

49 Mairano

70 Polpenazze del Garda

91 San Zeno Naviglio

92 Seniga

29 Coccaglio

50 Manerba del Garda

71 Pompiano

92 Seniga

93 Sirmione

30 Collebeato

51 Manerbio

72 Poncarale

93 Sirmione

94 Soiano del Lago

31 Cologne

52 Mazzano

73 Pontevico

94 Soiano del Lago

95 Torbole Casaglia

32 Comezzano-Cizzago

53 Milzano

74 Pontoglio

95 Torbole Casaglia

96 Travagliato

33 Corte Franca

54 Moniga del Garda

75 Pozzolengo

96 Travagliato

97 Trenzano

34 Corzano

55 Montichiari

76 Pralboino

97 Trenzano

98 Urago d’Oglio

35 Dello

56 Montirone

77 Prevalle

98 Urago d’Oglio

99 Verolanuova

36 Desenzano del Garda

57 Muscoline

78 Provaglio d’Iseo

99 Verolanuova

100 Verolavecchia

37 Erbusco

58 Nuvolento

79 Puegnago sul Garda

100 Verolavecchia

101 Villachiara

38 Fiesse

59 Nuvolera

80 Quinzano d’Oglio

101 Villachiara

102 Visano

39 Flero

60 Offlaga

81 Remedello

102 Visano

19 Carpenedolo

40 Gambara

61 Orzinuovi

82 Rezzato

20 Castegnato

41 Ghedi

62 Orzivecchi

83 Roccafranca

21 Castel Mella

42 Gottolengo

63 Ospitaletto

84 Rodengo Saiano

(FONTE: Istat)

IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 59


URBANISTICA Dario Piotti

La riconnessione dei centri storici

Il geometra presenta nel suo DNA professionale una spiccata propensione agli interventi di riqualificazione dei centri storici. Questo in virtù di una consolidata pratica professionale nella ristrutturazione e negli interventi modificativi sul patrimonio immobiliare esistente. Interventi di progettazione, questi ultimi, che hanno riferimento specifico nel suo curriculum formativo scolastico e negli obblighi cui si sottopone quotidianamente con la formazione continua. Anche per questo, e ne prendiamo atto con soddisfazione, il nostro collega valtrumplino Dario Piotti è stato invitato a presenziare ai lavori del seminario sul tema "riconnettere i centri storici e la città di Gardone", ai quali portato la sua esperienza in materia, con utili osservazioni e suggerimenti. Il futuro dell'edilizia è basato sul recupero dei centri storici e quindi la soluzione delle tematiche di tale intervento, con lo snellimento delle norme in vigore che lo regolano, diventa indispensabile se non basilare. Pubblichiamo di seguito la relazione del collega Piotti e ringraziamo l'amministrazione del comune di Gardone V.T. ed il suo assessore all'Urbanistica ed Edilizia Privata Pierluca Ghibelli, che con questa iniziativa ha offerto ai geometri la possibilità di portare la loro esperienza e il loro contributo alla soluzione di un problema di così grande attualità.

L’

opportunità che viene concessa alla nostra categoria professionale di poter dare un contributo al miglioramento della vivibilità delle nostre comunità, con il recupero della parte assai importante e vitale del "nostro" territorio che è rappresentata dai centri storici, è un'iniziativa della quale non possiamo non dare atto all'assessore del comune di Gardone V.T. che ha organizzato questo incontro. Rappresenta al contempo una risposta alla sensibilità che i geometri hanno sempre mostrato riguardo al tema del recupero dell'esistente. 60 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

Un tema, quest'ultimo, mai come ora di attualità: ormai l’attenzione del mondo politico e di ogni operatore del settore è orientata al recupero del territorio degradato e in particolare al recupero del patrimonio edilizio esistente. Negli ultimi anni sono entrate in vigore nuove normative di legge specifiche, non per ultima la nuova legge regionale di fine anno 2014 che norma il Contenimento del consumo del suolo. Il primo concetto che pongo alla vostra attenzione è molto semplice: si può governare un territorio solo e soltanto se lo si conosce a fondo. Tutti gli operatori del settore sanno

che molto spesso sui temi del recupero edilizio ci si deve confrontare con norme e/o imposizioni che non risultano essere sempre pertinenti alle finalità che il legislatore si è prefissato e alla necessità di snellimento delle procedure. Ben si comprende che il legislatore non può conoscere a fondo le problematiche che ogni luogo presenta e la realtà in cui va ad incidere con le sue disposizioni.È anche per questo che esse quasi sempre finiscono per costituire un muro di normative che a volte risulta essere impenetrabile. Tale "muro" è comunemente definito “la burocrazia”, con tutte le sue disposizioni,

spesso contradditorie, che riguardano anche il recupero dei centri storici e dei nuclei esistenti. Il primo passo che ogni amministrazione deve porre in atto, al fine di conoscere a fondo il tessuto urbano, è un adeguato studio del centro storico e dei nuclei esistenti, costituito da un rilievo, anche sintetico, di ogni fabbricato, al fine di accertarne lo stato di fatto e di conseguenza di analizzare e catalogare le caratteristiche tecniche ed estetiche di ogni singolo immobile. Tutto ciò per poter disporre di dati reali, al fine di normare l’intervento di recupero con tutte le cure necessarie a facilitare e snellire il compito di chi deve esaminare la pratica e di mettere a disposizione della Commissione del Paesaggio tutti gli elementi necessari ad emettere il suo parere vincolante. A tal fine sarebbe auspicabile che i componenti della Commissione stessa provvedessero ad effettuare preliminarmente, nei casi di un certo interesse, i sopralluoghi necessari per verificare di persona il contesto ambientale sul quale esprimere il loro parere (si eviterebbero sospensioni, integrazioni e rallentamenti delle pratiche). A maggior ragione tutto questo lavoro sarà importante nel caso di fabbricati di interesse storico e vincolati. L’indagine preliminare eviterebbe tra l'altro tutte le sospensioni e/o integrazioni che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, cui va inoltrata la pratica per il parere di competenza, ri-


URBANISTICA

chiede, evitando perdite di tempo snervanti e aumento dei costi per i richiedenti. Con queste premesse l’intervento, a secondo dei casi, potrà essere autorizzato con permesso di costruire convenzionato oppure tramite un piano di recupero, ma solo nel caso di interventi di interesse storico, o ambientale o quando essi sono particolarmente legati all'utilizzo pubblico. Nel secondo caso, nei Piani che coinvolgono agglomerati urbani composti da più fabbricati, essenziale può essere un intervento dell'amministrazione che provvede a una preliminare informativa e a

un incontro diretto con i vari proprietari interessati ai quali va spiegato l’intero iter autorizzativo e le relative condizioni e prescrizioni, per evitare poi che un piano di recupero sia di fatto irrealizzabile e bloccato ancor prima di partire. Lavoro, questo, che comporterà certamente un impegno notevole di tempo, ma ben sappiamo che il tempo oggi perduto per l’indagine preliminare verrà recuperato abbondantemente domani in sede di approvazione del progetto. La soluzione più semplice a riguardo dovrebbe a mio parere prevedere comparti di intervento “molto contenuti”,

approvati con norme specifiche che individuino dei vantaggi per il cittadini, dal punto di vista dell'intervento edilizio con agevolazioni come la creazione di garage, il recupero dei sottotetti, la formazione di abbaini, o anche agevolazioni e deroghe in termini di volume, altezze per l’adeguamento alle nuove norme igienico-sanitarie ecc , il tutto nei limiti e modi di legge. Piani di recupero con la possibilità, anche per immobili di inesistente valore ambientale, di interventi di demolizione e ricostruzione nel rispetto delle norme in materia di ristrutturazioni per usufruire delle agevolazioni

che le leggi in materia prevedono, (incrementi di volume o slp per adeguamento energetico ecc.) e che dovranno anche prevedere agevolazioni fiscali relative agli oneri, con esenzione parziale o totale delle monetizzazioni (nel caso di previsioni di standard di legge per attrezzature e servizi pubblici, che non possano essere materialmente ceduti per mancanza di aree di pertinenza ecc.). Al riguardo sarebbe per la verità auspicabile che tutti gli interventi di recupero fossero parzialmente esentati dal pagamento delle monetizzazioni. Perché i privati che intervengono singolarmente a IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 61


URBANISTICA

recuperare un fabbricato non devono pagare nulla, mentre i proprietari il cui fabbricato è inserito in un piano di recupero devono accollarsi le relative monetizzazioni? Ritengo indispensabile la revisione di questo concetto con nuove regole. L’amministrazione di Gardone V.T., una delle poche in tutta la provincia, ha già emanato nel 2013 un regolamento per la definizione di contributi finalizzati alla riqualificazione dei nuclei di antica formazione, ma anche questo regolamento andrà rivisto, adeguato e integrato in quanto presenta delle incongruenze, una fra tutte il fatto che riguarda solo i casi in cui vanno versati gli oneri relativi al Costo di costruzione... E per gli altri interventi? Entrando più nello specifico della parte tecnica suggerisco che i piani di recupero prevedano anche le seguenti norme di attuazione. 1. Norme in materia statica e sismica: una accurata analisi sismica che preveda, se necessari, specifici interventi quali setti sismici, catene rinforzanti, cordoli in cemento armato, rinforzo di volte e solai in legno con connettori ecc., ed in tal caso dette opere devono essere ammesse. È ormai ben noto a tutti che, per disposizione di legge, anche il nostro territorio è inserito in Zona Sismica con classe 3 (rischio basso). 2. Norme sul contenimento energetico, anche per beneficiare delle detrazioni fiscali, con possibilità di installare pannelli solari e fo62 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

tovoltaici. Purtroppo nei centri storici per una questione ambientale e paesaggistica non viene autorizzata la posa di pannelli sui tetti. Credo che sia indispensabile un ripensamento di questo principio stabilendo in tal caso l'obbligo di uso di materiali compatibili per un parere paesistico positivo, e la possibilità di isolare le pareti con cappotto esterno che può comportare anche norme sulla “rivisitazione della facciata”, questo specialmente in presenza di murature con grosso spessore laddove prevedere un intervento all'interno significa perdere spazio, specialmente in presenza di locali di modesta superficie. 3.Norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche, che garantiscano quantomeno l’adattabilità e accessibilità dell'intervento di recupero (quindi formazione di rampe di accesso, scivoli, ascensori ecc.) al fine di prevedere la possibilità di risoluzione dell'accesso, anche per appartamenti posti su vari livelli ove i problemi di adattabilità sono ancor più complicati. 4. Norme igienico-sanitarie con le necessarie deroghe su quelle di rispetto delle altezze, dei rapporti aereo-illuminanti, della superficie utile dei vani imposti dal regolamento di igiene, laddove non sia possibile applicarle integralmente. 5.Norme sui parcheggi: nel

caso di mancanza di posti auto, sia interni che esterni alle proprietà, o di presenza di vicoli che precludono di fatto l’accesso carraio, tenuto conto della necessità che ogni alloggio per legge debba essere dotato di adeguati posti macchina, andrebbe contemplata la possibilità di fare in modo che tali posti macchina siano anche reperibili in luogo poco distante dallo stabile di riferimento. Suggerisco poi anche lo studio di norme specifiche per l'utilizzo di vani non abitativi siti al piano strada e su via pubblica (spesso da sempre destinati al commercio), che per essere ora ridestinati all’attività commerciale vanno adeguati alle attuali norme igienico-sanitarie, che spesso sono talmente vincolanti da risultare in molti casi inapplicabili. Numerosi sono i casi in cui l’intervento di recupero risulta irrealizzabile per impossibilità reale di adeguamento alle disposizione in vigore. Sarebbe indispensabile per tali contesti avere un incontro, tramite la Comunità Montana e gli uffici competenti (Asl, Regione ecc.) al fine di redigere un protocollo di intesa sulle modalità di intervento di recupero per quei fabbricati inseriti nei Nuclei Esistenti e di particolare interesse, che presentano delle effettive e reali situazioni critiche. Altro suggerimento è quello di evitare per quanto possibile il contenzioso tra i vicini, prevedendo la stipula di

convenzioni tra privati al fine di regolare l’intervento di recupero, per fare in modo che tale intervento non vada a ledere i diritti di terzi, generando un numero infinito di liti e cause legali che si traducono quasi sempre in sospensione dei lavori, dilatazione dei tempi di realizzazione e aumenti di costi. I principali motivi di contenzioso continuano ad essere questioni quali le distanze, la modifica delle aperture, le vedute, le prese di luce, la posa delle canne fumarie in facciata, gli scarichi, l'uso della cosa comune, l'occupazione della proprietà comunale con servizi tecnologici, la fognatura, il pozzetto Firenze ecc. Nei centri storici è nota la carenza di pertinenze cortilizie di proprietà e di conseguenza spesso i servizi tecnologici devono essere posti su aree e corti comuni. Si dovrà prevedere, se necessario, anche la possibilità di ubicarli sulla proprietà comunale senza oneri di tassa di occupazione dello spazio pubblico. Le amministrazioni comunali non possono non prestare attenzione a tutte queste problematiche che spesso toccano anche le proprietà pubbliche, se vogliono veramente raggiungere lo scopo della rivitalizzazione dei centri storici senza tradurlo necessariamente in oneri aggiuntivi a carico del cittadini che sono proprietari degli immobili soggetti al piano di recupero. E quello economico è in effetti uno dei motivi per i quali i proprietari continuano a rimanere restii


URBANISTICA

ad iniziare un procedimento di recupero, in quanto la lentezza delle procedure fa sì che si sappia quando inizierà la pratica ma non quando si chiuderà e quali saranno i costi effettivi da sostenere. È un periodo storico, questo, dove continua a prevalere una stagnazione del mercato della proprietà immobiliare

che deve far riflettere tutti, sia nel pubblico che nel privato, su nuove modalità di vivere il nostro territorio. L’impegno delle amministrazioni comunali, con il coinvolgimento della nostra Comunità Montana e di tutte le istituzioni a ogni livello, sarà quello di reperire e stanziare contributi per favorire nuove

modalità di intervento sui piani di recupero, anche stipulando con gli istituti di credito locali convenzioni ad hoc che prevedano agevolazioni su finanziamenti, sui mutui, sui tassi di interesse ecc. Tale impegno dovrà anche essere rivolto allo snellimento di tutte le normative regionali in materia, che dovranno essere vagliate al fine di definire un iter privilegiato per tutte le richieste di intervento nei centri storici. Ma dovranno necessariamente essere coinvolti gli operatori del settore edilizio (i progettisti, le società, le imprese edili ecc.) e nel caso anche l’ALER (Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale) che potrebbe promuovere la nascita di nuove iniziative di edilizia convenzionata, gestita anche da privati, che terrà conto anche di uno scomputo parziale o totale degli oneri, e della definizione di esenzioni di alcune imposizioni fiscali in caso di interventi in zona urbanizzata come ad esempio l'esenzione o della riduzione degli oneri di allaccio alle reti dei servizi tecnologici con l'obiettivo di contribuire a stimolare il desiderio dei cittadini a ritornare a vivere nel cuore pulsante del paese. Centri storici che, ricordiamolo, come noto presentano per una scelta abitativa sia pregi sia difetti. I pregi sono legati al fatto che il cittadino si trova a portata di mano ogni servizio primario pubblico e privato, una dotazione di infrastrutture e di urbanizzazioni già adeguate e quindi minori costi di esecuzione.

I difetti sono legati invece alla parcellizzazione delle proprietà, agli spazi forzatamente ridotti che incidono sulla vivibilità e sul corretto mantenimento delle relazioni. Vivere in un centro storico è come abitare in un grande condominio ove le regole di convivenza civile devono essere prioritarie e rispettate. Quale rappresentante del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Brescia posso infine qui affermare che la nostra categoria è pronta a collaborare fattivamente con le amministrazioni offrendo loro le sue risorse professionali e le sue competenze per la pianificazione urbanistica e per l'indispensabile censimento e la conseguente descrizione tipologica dei fabbricati. Sarebbe anche questo un modo per impegnare professionalmente le nuove generazioni e fornire loro, con iniziative di questo tipo, non solo stimoli, ma anche reali opportunità di inserimento in un settore – quello del recupero edilizio – che non potrà non avere un futuro. Con questo mio intervento ho cercato di suggerire idee sulle quali rivolgere l’attenzione di tutti al fine di stimolare la voglia di vivere il proprio paese e di far crescere in ognuno di noi la cultura della riqualificazione del nostro territorio. Solo attraverso un confronto corretto fra pubblico, privato ed enti di pianificazione edilizia riusciremo a a trovare le giuste contromisure allo stato di abbandono dei nostri centri storici. T IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 63


URBANISTICA Antonio Gnecchi

Commento al decreto "Sblocca Italia” in materia urbanistica edilizia

Riprendiamo qui la seconda parte del corposo commento del nostro esperto di urbanistica, geometra Antonio Gnecchi, sul decreto “Sblocca Italia”. La terza e ultima parte sarà pubblicata nel prossimo numero

A

rticolo 20 – Procedimento per il rilascio del permesso di costruire. L’unica modifica riguarda il comma 7, circa i termini per la definizione del procedimento di rilascio del permesso di costruire per i comuni con più di 100.000 abitanti. Ora la nuova norma non prevede più il numero degli abitanti, ma la particolarità dei progetti presentati che devono essere “complessi” e che devono essere dichiarati tali da una risoluzione del RUP. È evidente che dovrà proprio il RUP motivare tale circostanza che potrà riferirsi non a tutti i progetti presentati, ma solo a quelli di particolari caratteristiche tecnico-costruttive da eseguire, ovvero che riguardino sempre particolari condizioni di interesse pubblico o generale. All’articolo 17, comma 2, del decreto, così come modificato

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dalla legge di conversione, è stato inserito il comma 2-ter, che introduce una norma transitoria al procedimento di rilascio del permesso di costruire disciplinato dall’articolo 20 del TUE. È stata inserita una disposizione in base alla quale il raddoppio dei termini nei soli casi di progetti particolarmente complessi, non si applica per i comuni obbligati all’esercizio in forma associata alla gestione urbanistica ed edilizia, prima che sia decorso 1 anno dal 12 novembre 2014. Articolo 22 – Interventi subordinati a DIA Il nuovo provvedimento ha modificato il Capo III del Titolo II, Parte I, del dPR n. 380/2001, sostituendo il titolo “DIA” con “SCIA e DIA”. All’interno poi dell’articolo 22 tutti i riferimenti alla DIA sono stati sostituiti con la SCIA. Dopo il comma 2 è stato inserito il comma 2-bis in base al quale si può presentare una SCIA anche per una diversa tipologia di varianti al permesso di costruire e in particolare quelle che non configurano una variazione essenziale, mediante attestazione di un tecnico abilitato e sempre che siano conformi alla disciplina edilizia urbanistica locale, nonché siano acquisiti, dove sia richiesto dalla normativa di settore, ogni atto di assenso da parte degli enti preposti alla tutela dei vincoli.

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(Parte seconda)


URBANISTICA

Questa fattispecie di variante, a mio giudizio, si scontra con le limitazioni imposte dal precedente comma 2, in quanto la Scia ammette le varianti ai permessi di costruire “che non incidono sui parametri urbanistici e sulla volumetria, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia”. Le condizioni che limitano l’applicazione della Scia a varianti che prevedono l’incidenza sui parametri urbanistici, vale a dire l’alterazione della volumetria, della Slp, delle altezze, delle distanze minime o mutamenti di destinazione d’uso che determinino carenza di aree per servizi e attrezzature di interesse pubblico o generale, sono le stesse che possono determinare le variazioni essenziali che costituiscono, a loro volta, una limitazione all’applicazione della Scia prevista dal comma 2-bis). Non sembra rilevante il fatto che le modifiche apportate alle opere oggetto di permesso di costruire rilasciati, pur non costituenti variazioni essenziali, siano conformi alla previsioni e prescrizioni edilizie-urbanistiche locali, qualora incidano sui parametri urbanistici e sulla volumetria, etc., per essere ammesse all’applicazione della Scia, senza neppure incorrere in alcuna violazione edilizia. Sembrerebbe, di fatto, una sanatoria edilizia, codificata dalla norma, senza neppure l’applicazione di sanzioni amministrative, né tantomeno penali come nel caso delle variazioni essenziali. Non v’è neppure un accenno, come nei casi previsti per il comma 2-bis, della loro presentazione prima della dichiarazione di ultimazione lavori. È rimasta, invece, la possibilità prevista dal comma 3, di realizzare gli interventi di cui sopra, in alternativa al permesso di costruire, mediante Dia, anziché la Scia, pur rimanendo fermo l’obbligo di acquisizione preventiva di ogni atto di assenso, comunque denominato, nel caso di interventi sottoposti a vincoli e a tutela. La legge di conversione non ha apportato modificazioni al testo originario introdotto con il decreto legge n. 133 del 2014. Art. 23 – Disciplina della Dia Dopo l’articolo 23-bis è stato aggiunto l’articolo 23-ter sul mutamento d’uso urbanisticamente rilevante. La legge di conversione non ha apportato modificazioni al testo originario introdotto con il decreto legge n. 133 del 2014. Articolo 23-ter: mutamento d’uso urbanisticamente rilevante L’articolo introdotto con il decreto legge 133/2014 ha codificato una distinzione tra le diverse categorie funzionali che precedentemente erano state desunte dall’applicazione del DM 1444 del 1968 per la formazione degli strumenti urbanistici, demandando alle leggi regionali una diversa previsione delle stesse. Nell’articolo si ribadisce la delega alle regioni di disciplinare il mutamento d’uso urbanisticamente rilevante per ogni forma di utilizzo degli immobili, o delle singole unità immobiliari

diverse da quelle originarie, ancorché non accompagnata da opere edilizie. L’articolo distingue le diverse categorie funzionali in quattro gruppi tra quelle sotto elencate: a. residenziale e turistico-ricettiva b.produttiva e direzionale c. commerciale d.rurale che però non sembrano perfettamente in sintonia con la consolidata distinzione che i comuni hanno fatto sinora all’interno dei PRG ed ora i PGT ed in particolare: • destinazioni residenziali • destinazioni turistico- ricettive • destinazioni commerciali e direzionali • destinazioni produttive (artigianali, industriali e agricole) • destinazioni pubbliche in generale Indipendentemente da queste ultime che assolvono delle funzioni particolari all’interno degli strumenti urbanistici, le altre sono state previste, all’interno dei PRG e dei PGT, distinguendo quelle a destinazione prevalente, da quelle compatibili e quelle complementari. Pare poco sostenibile che la funzione turistico-ricettiva possa sussistere con quella residenziale, se non in maniera compatibile e limitata, così come quella produttiva con la direzionale perché quest’ultima si può considerare compatibile e complementare sia con le destinazioni residenziali che con quelle commerciali. Saranno comunque le regioni a legiferare in merito e staremo, quindi, a vedere come verranno distinte le categorie funzionali proposte con l’articolo 23-ter del decreto, così come le previsioni che costituiranno i mutamenti rilevanti della destinazione d’uso degli immobili, ancorché non accompagnati da opere edilizie. Con la legge di conversione n. 164 del 2014 è stata modificata in modo limitata la formulazione contenuta nell’art. 23-ter del decreto legge, al quale sono stati corretti due punti. Il primo riguarda una diversa categoria funzionale tra quelle elencate al comma 1 ed in particolare è stata introdotta la lettera a-bis turistico-ricettiva, togliendola dall’assimilazione alla residenza e rendendola autonoma rispetto anche alle altre tre (produttiva/direzionale, commerciale e rurale). La seconda riguarda la destinazione d’uso in termini generali prevedendo che le regioni devono adeguare la propria legislazione ai principi enunciati dall’articolo 23-ter, entro 90 giorni dal 12 novembre 2014; in difetto valgono le “regole” stabilite dallo stesso articolo 23-ter. Art. 24 – Certificato di agibilità. Al comma 3 le parole “DIA” sono state sostituite con la parola “SCIA” a significare che il rilascio del certificato di agibilità può interessare sia gli interventi edilizi eseguiti mediante il permesso di costruire ovvero la presentazione appunto della Scia. IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 65


URBANISTICA

Resta fermo il fatto che a conclusione dei lavori, è necessario presentare la richiesta di agibilità secondo le altre disposizioni contenute nello stesso articolo e le procedure del successivo articolo 25 del Testo Unico dell’Edilizia. La legge di conversione non ha apportato modificazioni al testo originario introdotto con il decreto legge n. 133 del 2014. Art. 25 – Procedimento di rilascio del certificato di agibilità Il comma 5-ter, già modificato nel 2013, è stato ulteriormente cambiato disponendo semplicemente che le regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l’attuazione dei controlli sul rilascio del certificato. La legge di conversione non ha apportato modificazioni al testo originario introdotto con il decreto legge n. 133 del 2014. Art. 28 – Vigilanza su opere di amministrazioni statali È stato aggiunto l’art. 28-bis che riguarda il permesso di costruire convenzionato. Con l’art. 17, comma 2, del decreto in esame, si è voluto sancire che l’espressione della DIA citata nel TUE è sostituita dalla SCIA, con l’esclusione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, dove s’impone rimanga tale titolo abilitativo. Con il successivo comma 3, il decreto legge dispone che le regioni, mediante l’emanazione di proprie leggi, garantiscano l’attivazione del potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l’adozione da parte degli stessi enti dei piani attuativi (comunque denominati) in base alla normativa statale e regionale). L’ultima modifica alla normativa urbanistica è stata introdotta con il comma 4 che interessa l’articolo 28 della legge urbanistica del 1942, in ordine alla disciplina dei piani attuativi. La nuova norma, di fatto, dispone che l’attuazione degli interventi previsti dalle convenzioni possono avvenire per stralci “funzionali” e per “fasi e tempi distinti”. La modifica vuole però che, per ogni stralcio, siano quantificati gli oneri di urbanizzazione e le opere di urbanizzazione e sempre che l’attuazione parziale sia coerente con l’intero comparto o ambito oggetto degli interventi. La legge di conversione non ha apportato modificazioni al testo originario introdotto con il decreto legge n. 133 del 2014. Art. 28-bis – Permesso di costruire convenzionato Con il presente articolo si vuole disciplinare il rilascio del permesso di costruire convenzionato, fornendo alle regioni e ai comuni i principi fondamentali a cui attenersi e che riguardano sostanzialmente: 1. il rilascio di un permesso di costruire convenzionato può avvenire qualora siano soddisfatte le esigenze di adeguate e sufficienti opere di urbanizzazione, 2. la formalizzazione di una convenzione urbanistica che garantisca il soddisfacimento di interessi pubblici a fronte dei benefici che trae il privato dal rilascio del titolo abilitativo, se pur convenzionato, 3. i contenuti della convenzione urbanistica che può preve66 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

dere l’attuazione degli interventi previsti, anche per stralci, garantendo l’adeguamento delle opere di urbanizzazione e le relative garanzie, con tempi modulati in relazione agli stralci previsti, 4. assicurare che il procedimento di rilascio del permesso convenzionato sia lo stesso di quello per il rilascio del permesso di costruire ordinario. Le correzioni introdotte dalla legge di conversione del decreto 133, sono tre e riguardano: 1. il richiamo al controllo del comune per le esigenze di urbanizzazione legate al rilascio del permesso di costruire convenzionato, 2. la convenzione urbanistica prevista per il rilascio del permesso di costruire convenzionato è approvata, con delibera del consiglio comunale, salvo che la regione disponga diversamente. La cosa non cambia di molto perché già attualmente, in regione Lombardia, i comuni devono aver adottato uno schema di convenzione urbanistica per il rilascio del permesso di costruire convenzionato previsto già dalla nostra legislazione regionale. 3. l’ultima correzione interessa il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato con l’esatto riferimento al procedimento del permesso di costruire ordinario, e cioè quello stabilito dall’articolo 20 del TUE, ovvero l’art. 38 della LR n. 12/05 per la Lombardia. Art. 31 – Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali In sede di conversione del decreto 133, è stata introdotta una nuova norma che riguarda l’articolo 31 del TUE concernente gli interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire in totale difformità o con variazioni essenziali. Dopo il comma 4, infatti, sono stati aggiunti i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater. Con il comma 1-bis si vuole ulteriormente punire coloro che non ottemperano all’ordine di ingiunzione alla demolizione, prevedendo che l’autorità competente (dirigente o responsabile), una volta constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo tra 2.000 e 20.000 euro, fermo restando le altre sanzioni vigenti, compreso quelle penali. Qualora, sempreché il responsabile dell’abuso non abbia ottemperato all’ordinanza di demolizione, l’abuso sia stato realizzato in zona di inedificabilità ovvero in aree vincolate, ivi comprese quelle a rischio idrogeologico (elevato o molto elevato), si applica la suddetta sanzione nella misura massima. È prevista anche la responsabilità del dirigente o responsabile dello SUE qualora questi, in difetto dell’emanazione del provvedimento o del ritardo nel promulgarlo. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce un elemento di valutazione sul comportamento del didirente o del responsabile al quale


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URBANISTICA

viene attribuita una responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile, come a dire che pagherà anche lui una sanzione pecuniaria oltre a quella che dovrà pagare il responsabile dell’abuso. Nell’art. 31, oltre al nuovo comma 4-bis, sono stati inseriti anche i commi 4-ter e 4-quater che, sostanzialmente, prevedono: Comma 4-ter: la destinazione dei proventi delle sanzioni riscosse con l’applicazione della norma sopra citata, devono essere destinate esclusivamente alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive, nonché all’acquisizione e attrezzature di aree destinate al verde. Non sono molto convinto che, in difetto della demolizione di un edificio o di un manufatto abusivo, la somma massima della sanzione sia sufficiente a ripristinare lo stato dei luoghi tenuto conto che servirà un progetto, un piano di sicurezza, una stima dei lavori, un appalto concorsuale per l’assegnazione dei lavori di demolizione, senza contare che, in caso di ulteriore inottemperanza al pagamento della sanzione, si renderà necessario procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute all’amministrazione comunale. Comma 4-quater: ad ulteriore penalizzazione delle previste sanzioni, le regioni possono aumentare l’importo delle stesse e stabilire che siano periodicamente reiterate qualora permanga l’inottemperanza all’ordine di demolizione.

Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 È stato integrato l’art. 28 della legge urbanistica 1150 del 1942 che disciplina le lottizzazioni delle aree, introducendo la possibilità di attuare questi ambiti o zone, per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. Questo significa che i PA riguardanti aree o ambiti d’intervento, liberi o già edificati, prevalentemente vasti e senza la presenza di OO UU adeguate all’urbanizzazione di questi, possono comunque avvenire prevedendo delle sub aree o sub ambiti autonomi e funzionali dalle destinazioni preordinate, sempre che siano realizzate le OO UU necessarie a soddisfare le loro esigenze, garantendo l’esecuzione degli interventi, il pagamento degli oneri ancora dovuti, con le relative garanzie per i successivi stralci funzionali. Le amministrazioni comunali dovranno valutare queste possibilità che sono rivolte ai soggetti attuatori in modo che le previsioni planivolumetriche siano individuabili e individuate già al momento della presentazione del PA, e siano inserite nello schema di convenzione urbanistica includendo le condizioni sopra richiamate. Restano altresì discrezionali, a questo proposito, le fasi ed i tempi di attuazione che, secondo l’art. 28, prima parte, sono previste nella convenzione urbanistica, da eseguire contemporaneamente, sia le OO UU, gli interventi edilizi previsti, le IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 67


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cessioni delle aree a standard e quelle necessarie per le OO UU, nonché le garanzie finanziarie per l’adeguamento degli obblighi convenzionali, nel termine non superiore ai dieci anni. La legge di conversione non ha apportato modificazioni al testo originario introdotto con il decreto legge n. 133 del 2014. Regolamento Unico dell’Edilizia. Con la legge di conversione del decreto 133, dopo l’articolo 17, è stato aggiunto l’articolo 17-bis che introduce il Regolamento Unico Edilizio, a integrazione dell’articolo 4 del dPR 380/01 che appunto disciplina tale argomento. Dopo infatti il comma 1-quinquies dell’articolo 4, è stato inserito il nuovo comma 1-sexies, secondo il quale verrà adottato uno schema di regolamento Edilizio, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Tale Regolamento Edilizio tipo indicherà i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico. Sarà adottato dai comuni nei termini fissati dagli accordi dei soggetti incaricati di definire lo schema, entro i termini previsto dall’articolo 2, della legge n. 241 del 1990. Codice dei beni culturali e del Paesaggio – Decreto legislativo 22 gennaio 2044, n. 42. Scompare il ricorso alla Conferenza di Servizi nell’ambito del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, prima abolita dal DL 84/2014, poi reintegrata con la legge di conversione, oggi nuovamente scomparsa con l’art. 25, comma 3, del DL n. 133/2014. Sono stati soppressi il primo e secondo periodo dell’art. 146, co. 9, del D. Lgs. n. 42/2004, e successive modificazioni, mentre il terzo periodo è stato sostituito prevedendo che “decorsi inutilmente 60 gg dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’Amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”. La legge di conversione non ha apportato modificazioni al testo originario introdotto con il decreto legge n. 133 del 2014. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo – Legge 7 agosto 1990, n. 241 Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, all’art. 14-ter, dopo il comma 8 (lavori in sede di Conferenza di Servizi) il nuovo comma 8-bis dispone che “i termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall’adozione del provvedimento finale”. Ovviamente la norma dovrà essere rispettata per quei procedimenti in cui è prevista la convocazione della Conferenza di Servizi. La legge di conversione n. 164 del 2014, ha modificato, integrandolo, il testo di tre articoli di questa legge, rispetto al testo del Decreto legge del settembre 2014. 68 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

Tralasciando quanto modificato all’articolo 14, comma 3, perché ininfluente agli aspetti dei temi in commento, si espongono le integrazioni introdotte all’articolo 19 della legge 241 del 1990 che tratta il tema della SCIA in edilizia. Al comma 3, secondo periodo, dove prevede la possibilità di adottare, da parte dell’amministrazione comunale, provvedimenti in via di autotutela ai sensi dell’articolo 21-quinquies e 21-nonies, ora la modifica prescrive che gli stessi sono limitati ai casi di cui al comma 4 stesso articolo e cioè solo se in presenza del pericolo di danno per il patrimonio e l’ambiente, per la salute o per la sicurezza pubblica. Nel contempo sono stati modificati gli articoli 21-quinquies e 21-nonies che interferiscono appunto con l’articolo 19, comma 3, per i casi di accertata carenza dei requisiti e presupposti per l’applicazione della SCIA, sia per la revoca che l’annullamento della stessa. La prima modifica interessa l’articolo 21-quinquies, comma 1, in base alla quale la nuova formulazione stabilisce che la revoca del provvedimento è ammessa “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario”. Se ricorreranno quindi i presupposti per i soli casi individuati al comma 4 dell’articolo 19, e per i motivi enunciati al precedente articolo 21-quinquies, l’amministrazione comunale, attraverso il suo dirigente o responsabile, potrà revocare la SCIA. La seconda modifica riguarda l’articolo 21-nonies, comma 1, in base alla quale è possibile l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi in violazione di legge o viziati, ma non per quelli adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, perché non ritenuti illegittimi ai sensi del precedente articolo 21-octies. Si restringe, di fatto, il campo di revoca o di annullamento della SCIA in relazione alle modifiche introdotte con il decreto “Sblocca Italia”. Il responsabile o il dirigente dello SUE, nell’ambito di applicazione della SCIA in edilizia previsto dall’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, può disporre la revoca o l’annullamento, nei trenta giorni stabiliti dal successivo comma 6-bis, solo qualora sussistano le condizioni ed i presupposti degli articolo 21-quinquies e 21-nonies, modificati dal decreto 133, convertito dalla legge 164/2014. Le modifiche introdotte agli articoli della legge sull’azione amministrativa dalla legge di conversione del decreto diminuiscono le azioni di revoca e annullamento delle SCIA, ma non hanno impedito al legislatore di preoccuparsi e di sottolineare le responsabilità del dirigente o del responsabile dello SUE qualora non adotti il provvedimento di annullamento. (Fine seconda parte. Seguirà, nel prossimo numero, la pubblicazione dei conclusivi ulteriori approfondimenti) T


CONDOMINIO

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Francesco Ganda

Importante sentenza sulla possibilità di distacco dal riscaldamento centralizzato

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ODICE CIVILE Articolo n.1118 Diritti dei partecipanti sulle cose comuni (I, II, III omissis) (IV). Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma. Interessante la vertenza, che richiama l'articolo sopra citato, nella quale una condomina si rivolge al tribunale per far valere il suo diritto al distacco dall'impianto centralizzato, in quanto il servizio offerto da tale impianto al suo appartamento risulta inefficente. Rivolgendosi al Giudice di primo grado l'attrice chiede dunque di accertare il suo diritto a distaccarsi dall’impianto e a ottenere la restituzione delle spese condominiali pagate negli anni precedenti relativamente ad un servizio del condominio fornito in maniera non adeguata e scarsa. Il tribunale in prima istanza, dopo aver fatto fare una consulenza tecnica che ha accertato l’effettiva inefficienza dell’impianto in termini di resa nell’appartamento dell’attrice, accoglie integralmente la domanda. Non solo accerta il diritto al distacco, ma condanna anche il condominio a restituire parte delle spese di riscaldamento pagate dall’attrice nel corso degli anni.

Successivamente la Corte d’Appello modifica la sentenza del tribunale, annullandola e facendo valere invece l’articolo del regolamento condominiale che esclude la possibilità dei condomini di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato. Sulla sentenza della corte di appello interviene infine la Corte di Cassazione ribadendo invece il diritto dell'attrice di distaccarsi dall’impianto, fatto salvo l’obbligo di sostenere le spese di conservazione. Ciò anche in disapplicazione dell’articolo di regolamento che vieta il distacco. La Corte di Cassazione tuttavia precisa che l’eventuale scarsa

erogazione dell’impianto di riscaldamento di calore nell’appartamento dell’attrice non vale a legittimare una richiesta di restituzione delle spese condominiali pagate negli anni precedenti. L’orientamento si collega ad altra sentenza secondo la quale il pagamento delle spese condominiali non costituisce il corrispettivo di un servizio ricevuto dal condominio, ma quello relativo all'obbligatoria partecipazione pro quota nelle spese che il condominio sostiene per erogare i servizi a vantaggio di tutti i condomini. Pubblichiamo di seguito il disposto delle cassazione. C assazione civile sez. II 13/11/2014 nn 24209

Il diritto a chiedere il distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale, a determinate condizioni, non potendo la rinunzia del singolo comportare un maggiore aggravio per gli altri, non può non valere per il futuro e non comporta la possibilità di chiedere restituzione o danni (fattispecie relativa all’azione intrapresa dalla proprietaria di un attico che lamentava insufficienza del calore irradiato dai termosifoni posti nel suo appartamento e che aveva chiamato in giudizio il condominio chiedendo di dichiararsi la cessazione dell’obbligo di contribuire alle spese di esercizio, il diritto alla restituzione delle somme già versate, l’autorizzazione ad isolare i termosifoni dall’impianto centralizzato ed i danni). T IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 69


CATASTO

Obbligatorietà della trasmissione telematica degli atti catastali Come ben emerge dalla comunicazione del Consiglio Nazionale, a datare dal 1 giugno 2015 scatta l'obbligo di utilizzo delle procedure telematiche per l'inoltro degli atti di aggiornamento NCTR Catasto Terreni ed NCEU Catasto Fabbricati. Pubblichiamo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, reperibile anche on line sul sito www. agenziaentrate.gov.it

Ai Signori Presidenti dei Collegi Provinciali dei Geometri e Geometri Laureati

resso Ministero r della Giustizia

Prot. n. 3122 del 19/03/2015 Serv. MB Area 4 Rif. del Allegati: Come da testo

Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali Geometri e Geometri Laureati Ai Signori Consiglieri Nazionali Alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti LORO SEDI

Oggetto: Direzione Agenzia delle Entrate – Nota prot.n. 2015/35112 – Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento. Per opportuna informazione, si comunica che sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov w v.it (normativa e prassi/provvedimenti) è disponibile il provvedimento in oggetto (che si allega in copia), concernente l’utilizzo obbligatorio, dal 1° giugno 2015, delle procedure telematiche. Tali disposizioni, condivise con l’Agenzia e le altre categorie tecniche coinvolte, consolidano il processo di snellimento, T trasparenza e qualificazione delle attività catastali in prospettiva, anche, dell’avvio della riforma del catasto dei fabbricati. Cordiali saluti. IL PRESIDENTE (Geom. M i i Savoncelli)

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N. prot. 2015135112

Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento. IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: Articolo l (Utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche) 1. A decorrere dal 1° giugno 2015, i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali, abilitati alla predisposizione e alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, utilizzano le procedure telematiche di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005 per la presentazione delle seguenti tipologie di atti di aggiornamento: a. dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione; b. dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari già censite; c. dichiarazioni di beni immobili non produttivi di reddito urbano, ivi compresi i beni comuni, e relative variazioni; d. tipi mappali; e. tipi di frazionamento; f. tipi mappali aventi anche funzione di tipi di frazionamento; g. tipi particellari. 2. Per i termini, le condizioni e le modalità relative alla presentazione del modello unico informatico catastale, sottoscritto dal professionista mediante apposizione della firma digitale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai provvedimenti: a. 22 marzo 2005, pubblicato nella G.U. n. 70 del 25 marzo 2005; 22 marzo 2005, pubblicato nella G.U. n. 77 del 4 aprile 2005; b. 22 dicembre 2006, pubblicato nella G.U. n. 1 del 2 gennaio 2007; c. 1° ottobre 2009, pubblicato in pari data sul sito internet dell'Agenzia.

Articolo 2 (Specifiche tecniche) 1. Per la trasmissione telematica del modello unico informatico catastale di cui al presente provvedimento sono utilizzate: a. relativamente agli atti di aggiornamento di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell ' art. 1, la procedura Docfa e le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento 15 ottobre 2009, pubblicato in pari data sul sito internet del l'Agenzia; b. relativamente agli atti di aggiornamento di cui alle lettere d), e), t) e g) del comma 1 dell'art. l, la procedura Pregeo e le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento 23 febbraio 2006, pubblicato nella G.U. n. 50 del I0 marzo 2006. Articolo 3 (Irregolare funzionamento del servizio telematico) 1. In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, l'atto di aggiornamento, sottoscritto con firma digitale, è presentato presso l'Ufficio territorialmente competente su supporto informatico. Motivazioni L'art. l, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 31 l, prevede la possibilità di presentare gli atti di aggiornamento catastale con procedure telematiche, mediante un modello unico informatico, demandando ad appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio la fissazione delle relative modalità attuative e la progressiva attivazione del servizio. ln attuazione della citata disposizione, è stato emanato il provvedimento 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, con il quale sono stati stabiliti i termini e le modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali (MUIC), rinviando ad appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio l'approvazione delle specifiche tecniche del modello unico informatico catastale relativamente a determinate tipologie di atti di aggiornamento. Con provvedimento 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2005, il servizio di trasmissione teleIL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 71


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matica del MUIC è stato attivato relativamente alle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite (Docfa). L'attivazione, che ha interessato, in prima applicazione, alcune specifiche aree geografiche, è stata poi progressivamente estesa a tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei territori nei quali le funzioni amministrative in materia di catasto edilizio urbano sono esercitate dalle province autonome di Trento e Bolzano (da ultimo, con provvedimento 20 marzo 2007). Con successivi provvedimenti – in particolare, con i provvedimenti 22 dicembre 2006, 30 maggio 2007, 14 febbraio 2008 e 13 ottobre 2010 – il servizio di trasmissione telematica è stato progressivamente attivato su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei territori nei quali le funzioni amministrative in materia di catasto edilizio urbano sono esercitate dalle suddette province autonome, anche in relazione a tutti gli atti di aggiornamento geometrico (Pregeo), di cui all 'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650. Con il provvedimento 26 ottobre 2010 è stato previsto che i modelli unici informatici catastali trasmessi per via telematica sono sottoscritti dal professionista che li ha redatti mediante firma digitale. Il presente provvedimento, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione dell'amministrazione e di potenziare il ricorso ai servizi telematici, anche in attuazione di quanto previsto dall 'articolo 63, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, rende obbligatorio, a partire dal 1° giugno 2015, l'utilizzo del servizio telematico per la presentazione, con MUIC. degli atti tecnici di aggiornamento catastale (Docfa e Pregeo) da parte dei professionisti, iscritti agli Ordini e Collegi professionali, abilitati alla predisposizione di detti atti. Al fine di cui sopra, si utilizzano le specifiche tecniche allegate, rispettivamente, al provvedimento 15 ottobre 2009 (procedura Docfa) e al provvedimento 23 febbraio 2006 (procedura Pregeo). Riferimenti normativi a) Ordinamento dell'Agenzia delle entrate: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57, comma I, art. 62, commi 1 e 2, art. 64). b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma l). c) Incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate: Decreto-legge 6 luglio 20 12, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (art. 23-quater). d) Disciplina normativa di riferimento: 72 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

– Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; – Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 374; – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 21 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 ·del 30 marzo 2005; – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005; – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2005; – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006; – Provvedimento 22 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. l del 2 gennaio 2007; – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 2 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2007; – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 20 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Uffciale n. 77 del 2 aprile 2007; – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio del 30 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2007; – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio del 14 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 23 febbraio 2008; – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio dcl I ottobre 2009 , pubblicato in pari data sul sito internet della medesima Agenzia; – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio del l 5 ottobre 2009, pubblicato in pari data sul sito internet della medesima Agenzia; – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 ottobre 2010, pubblicato in pari data sul sito internet della medesima Agenzia; – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 26 ottobre 2010, pubblicato in pari data sul sito internet della medesima Agenzia. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo I , comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 11 marzo 2015

lL DIRETTORE DELL'AGENZIA Rossella Orlandi



CTU

ReGIndE Consultazione dei fascicoli Caselle PEC Per gli addetti ai lavori, e in particolare per i CTU, pubblichiamo le informative che ci sono giunte direttamente dalla Corte d'Appello e dal Tribunale ordinario di Brescia, che riguardano in particolare l'iscrizione al ReGIndE, l'utilizzo dei sistemi telematici per la consultazione dei fascicoli e l'indirizzario delle caselle di posta certificata (PEC) del Tribunale. Quelle che forniamo sono notizie essenziali per coloro che svolgonono la loro attivitĂ professionale presso il Tribunale Civile o presso gli uffici delle procedure fallimentari.

CORTE D'APPELLO DI BRESCIA UFFICIO MAGISTRATI A REFERENTI PER L'INFORMATICA A Via Lattazio Gambara 40 – 25121 Brescia T 0307673339 - telefax 0307673022 Tel. E.mail: udi.ca.brescia@giustizia.it

Prot. 1414/2015/udi

Alla Presidente della Corte d'Appello di Brescia Ai Presidenti dei T Tribunale del distretto Ai dirigenti di cancelleria degli Uffici Giudiziari del distretto

Si allegano alla presente utili informative relative all'iscrizione al REGINDE, alla consultazione dei fascicoli telematici e alla gestione degli errori nei depositi telematici con preghiera di inoltrare agli Ordini professionali e agli Enti del territorio (comune, provincia, regione, camera di commercio, azienda sanitaria, equitalia, ccc.). Brescia, 18 marzo 2015

dott. Laura De Simone dott. Giancarlo Mancusi Magistrati referenti per l'informatica Corte d'appello di Brescia

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CTU REGINDE: Iscrizione al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (PEC) In accordo con quanto regolamentato dal DM 44/2011, il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni, ossia: 1. appartenenti ad un ente pubblico 2. professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge 3. ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l'albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l'invio dell'albo deve essere sempre fatto dall'ordine di appartenenza o dall'ente che si difende). Il ReGIndE non gestisce informazioni già presenti in registri disponibili alle PP.AA., nell'ambito dei quali sono recuperati, ad esempio ai fini di eseguire notifiche ex art. 149 bis c. p.c., gli indirizzi di PEC delle imprese o le CEC-PAC dei cittadini. Lo schema di riepilogo dei flussi che alimentano il ReGIndE è visibile al seguente link: https://pst.giustizia.it/PST/en/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1&contentId=SPR355 L'inserimento di un soggetto abilitato esterno nel ReGIndE avviene a seguito di registrazione secondo le modalità indicate nel provvedimento contenente le specifiche tecniche al DM 44/2011, di seguito sintetizzate. Registrazione di un soggetto da parte di ordini professionali o ad Enti pubblici Gli enti pubblici e gli ordini professionali possono procedere alla registrazione dei soggetti abilitati esterni appartenenti all'ordine/ente secondo le modalità descritte nella scheda Registrazione soggetti nel Registro Generale Indirizzi Elettronici da parte di ordini profossionali ed enti pubblici. Per i soggetti abilitati esterni che svolgono il ruolo di 'difensore' è obbligatorio che la registrazione venga eseguita dall'ordine professionale o dall'ente di appartenenza. Registrazione in proprio di un soggetto I professionisti ausiliari del giudice non iscritti ad un albo oppure i soggetti il cui ordine di appartenenza non abbia provveduto all'invio di copia dell'albo, ad eccezione degli avvocati, possono registrarsi al ReGIndE rivolgendosi ad un Punto di Accesso o utilizzando l'apposita funzionalità disponibile su questo Portale. In quest'ultimo caso, per accedere al servizio è necessaria l'identificazione c.d. "forte" (art. 6 del provvedimento), tramite token crittografico (esempio: smart card, chiavetta USB, ... ) contenente un certificato di autenticazione. Il token è rilasciato: a. da una pubblica amministrazione centrale o locale. Prende il nome di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta Regionale dei Servizi (CRS); b.da un certificatore accreditato al rilascio della firma digitale. Ad autenticazione avvenuta, fare click sul proprio codice fiscale che compare in alto nella pagina (insieme alla funzione di Logout). Sarà presentata una nuova pagina all'interno della quale completare i propri dati e eseguire il caricamento (upload) del file contenente copia informatica, in formato PDF, della nomina o conferimento dell'incarico da parte del giudice. Tale file deve essere firmato digitalmente dal soggetto che intende eseguire la registrazione. Qualora il professionista s'iscriva ad un albo, oppure pervenga – successivamente all'iscrizione in proprio – copia dell'albo da parte dell'ordine di appartenenza, prevalgono i dati trasmessi dall'ordine: in questo caso viene cancellata la precedente iscrizione e inviato un messaggio PEC di cortesia al professionista. Il contenuto del ReGIndE è consultabile dai soggetti abilitati esterni tramite funzionalità disponibili sul proprio Punto di Accesso o sull'area riservata del Portale: http://pst.giustizia.it. Più in generale, al link: http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_l.wp sono presenti numerose schede pratiche ricercabili mediante "Navigazione per Tematica" e "Navigazione per Utente". PCT: Consultazione dei fascicoli rispetto al ruolo dei soggetti interessati La consultazione dello stato del procedimento. dei dati contenuti nei registri di cancelleria e dei documenti in formato elettronico che costituiscono il fascicolo informatico è strettamente legata al ruolo che il soggetto svolge nell'ambito del procedimento (avvocato, consulente. delegato. parte ecc). I profili di accesso, inoltre, sono definiti sulla base del ruolo con il quale il soggetto è registrato nel Registro Generale degli indirizzi Elettronici (ReGIndE). I registri di cancelleria a cui è possibile accedere sono i seguenti: • Contenzioso Civile • Diritto del Lavoro • Procedure Concorsuali • Esecuzioni Mobiliari • Esecuzioni Immobiliari • Procedimenti civili presso l'ufficio del Giudice di Pace Nelle tabelle seguenti sono schematizzati i criteri di accesso alle informazioni. (Si precisa che per il ruolo "Funzionario Ente Pubblico" non è al momento disponibile la possibilità di consultazione Ente-parte) IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 75


CTU a. Procedure Fallimenti Ruolo di registrazione nel ReGIndE

Ruolo con il quale si può eseguire la consultazione

Informazioni accessibili

Avvocato

• Procedimenti nei quali il soggetto risulta difensore di una delle parti • Procedimenti per i quali il soggetto ha ricevuto una nomina come consulente tecnico di ufficio

Curatore Commissario

• Procedimenti nei quali il soggetto è nominato curatore o commissario

Parte

• Procedimenti nei quali il soggetto stesso è parte in causa

Avvocato

• Procedimenti nei quali il soggetto risulta difensore di una delle parti

Ente-parte

• Procedimenti nei quali l'Ente risulta parte in causa

Parte

• Procedimenti nei quali il soggetto è parte in causa

Ente-parte

• Procedimenti nei quali l'Ente risulta parte in causa

Parte

• Procedimenti nei quali il soggetto è parte in causa

CTU

• Procedimenti per i quali il soggetto ha ricevuto una nomina come consulente tecnico di ufficio

Curatore Commissario

• Procedimenti nei quali il soggetto è nominato curatore o commissario

Parte

• Procedimenti nei quali il soggetto è parte in causa

Soggetto non in RegIndE

Parte

• Procedimenti nei quali il soggetto è parte in causa

Soggetto interno al dominio Giustizia (registrato in Active Directory Nazionale)

Parte

• Procedimenti nei quali il soggetto è parte in causa

Avvocato

Avvocato Ente Pubblico

Funzionario Ente Pubblico

Professionista ausiliario giudice

b. Contenzioso ordinario e Lavoro per procedimenti presso i Tribunali o la Corte di Appello Procedimenti civili presso il Giudice di Pace Ruolo di registrazione nel ReGIndE Avvocato

Avvocato Ente Pubblico

Ruolo con il quale si può eseguire la consultazione

Informazioni accessibili

Avvocato

• Procedimenti nei quali il soggetto risulta difensore di una delle parti

CTU

• Procedimenti per i quali il soggetto ha ricevuto una nomina come consulente tecnico di ufficio

Parte

• Procedimenti nei quali il soggetto è parte in causa

Avvocato

• Procedimenti nei quali il soggetto risulta difensore di una delle parti

Ente-parte

• Procedimenti nei quali l'Ente risulta parte in causa

Parte

• Procedimenti nei quali il soggetto è parte in causa

Ente-parte

• Procedimenti nei quali l'Ente risulta parte in causa

Parte

• Procedimenti nei quali il soggetto è parte in causa

CTU

• Procedimenti per i quali il soggetto ha ricevuto una nomina come consulente tecnico di ufficio

Parte

• Procedimenti nei quali il soggetto è parte in causa

Soggetto non in RegIndE

Parte

• Procedimenti nei quali il soggetto è parte in causa

Soggetto interno al dominio Giustizia (registrato in Active Directory Nazionale)

Parte

• Procedimenti nei quali il soggetto è parte in causa

Funzionario Ente Pubblico Professionista ausiliario giudice

Le informazioni di cui sopra sono reperihili al seguente link: http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_13&contentId=SPR358 e, più in generale, al link: http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_l.wp ove sono presenti numerose schede pratiche ricercabili mediante "Navigazione per Tematica" e "Navigazione per Utente". PCT - Depositi Telematici : Ai soggetti abilitati esterni Gestione anomalie o errori: A chi rivolgersi Con la presente scheda si intendono fornire ai soggetti abilitati esterni indicazioni di cosa fare e a chi rivolgersi nel caso in cui si verifichino anomalie o vengano restituiti errori durante l'utilizzo dei servizi telematici (scheda presente nel sito web http:// pst.giustizia.it al seguente link: http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_13&contentld=SPR556) Legenda: • PdA = Punto di Accesso • PEC = Posta Elettronica Certificata • ReGIndE = Registro Generale degli Indirizzi Elettronici 76 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2


CTU Per contattare la cancelleria dell'ufficio giudiziario: sul sito del Ministero della Giustizia – alla sezione GiustiziaMap (http:// www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp) – sono pubblicati i recapiti (sezione AssistenzaPCT) degli uffici giudiziari che hanno aderito all'iniziativa. Consultazione stato del procedimento e fascicolo informatico in caso di ...

a chi rivolgersi ... o cosa fare ...

Mancato accesso

• Nel caso di accesso tramite PdA o software gestionale: rivolgersi al proprio fornitore di servizi PdA o al fornitore del software. • Nel caso di accesso tramite Portale, inviare mail (da indirizzo ordinario) a info-pct@giustizia.it specificando nome cognome avvocato e C.F., data e ora del problema.

Anomalie ed errori nei dati visualizzati Impossibilità a visualizzare il documento selezionato

• Rivolgersi alla cancelleria-dell'ufficio giudiziario. • Al proprio fornitore di servizi PdA o al fornitore del software di consultazione. • Nel caso si utilizzi il Portale dei Servizi Telematici, inviare mail (da indirizzo non di PEC) a info-pct@giustizia.it allegando l'errore ricevuto e specificando nome cognome avvocato e C.F., data e ora del problema. Comunicazioni telematiche

in caso di ...

a chi rivolgersi ... o cosa fare ...

Impossibile leggere i file XML allegati

• Usare un visualizzatore evoluto di file XML (non il browser). • Si evidenzia che tali file (XML) sono destinati all'utilizzo da parte di strumenti software e non destinati all'utente finale

Impossibile eseguire il download dell'atto contenente dati sensibili

• Inviare mail (da indirizzo non di PEC) a info-pct@giustizia.it specificando tribunale e numero RG del fascicolo interessato, nome cognome avvocato e C.F., data e ora del problema. Deposito telematico di un atto

in caso di ...

a chi rivolgersi ... o cosa fare ...

Mancata ricezione "ricevuta accettazione"

• Rivolgersi al proprio gestore PEC o nel caso in cui si utilizza un PdA che integra la PEC al proprio fornitore di servizio PdA.

Mancata ricezione "Ricevuta avvenuta consegna" o ricezione di "Avviso mancata Consegna" (dopo 24 ore)

• Inviare mail (da un indirizzo non PEC) all'indirizzo info-pct@giustizia.it indicando con quale software viene effettuato l'invio e allegando l'avviso ricevuto.

Ricezione messaggio PEC con oggetto ''NOTIFICA ECCEZIONE" riportante un codice errore che inizia con 'E' (si tratta di errori o inconsistenze relative al messaggio di PEC)

• Se l'errore è relativo al depositante (utente non autorizzato): verificare la corretta iscrizione al ReGIndE utilizzando l'apposita funzione sul Punto di Accesso o il servizio apposito sul Portale https://pst.giustizia.it; se i dati sono errati o mancanti rivolgersi al proprio PdA o all'ordine professionale/ente di appartenenza o, nei casi in cui ammesso (vedi Provvedimento 18 luglio 2011 art. 9). procedere all'iscrizione/modifica dall'apposita funzione messa a disposizione dal Portale dei Servizi Telematici. Altrimenti: 1. Se si utilizza un software che predispone in automatico il messaggio di PEC, rivolgersi al relativo fornitore. 2. Se il messaggio è predisposto manualmente (web mail o client di mail) verificare che il formato del messaggio sia aderente al formato previsto dalle specifiche tecniche; in particolare verificare che l'oggetto sia nella forma "DEPOSITO<spazio>xyz ..." (con xyz qualsiasi testo non vuoto e la presenza di uno <spazio> dopo DEPOSITO), che sia allegato un unico file <qualsiasi_nome>.enc e che il messaggio di PEC sia impostato come solo testo (non HTML).

Ricezione messaggio PEC con oggetto "ESITO CONTROLLI AUTOMATICI" riportante un codice errore incomprensibile

• Rivolgersi al fornitore del software utilizzato per la definizione del contenuto del deposito (software per la creazione della busta telematica). • Per approfondimenti si rimanda alla sezione Schede Pratiche\tematica\deposito atti giudiziari del Portale https://pst.giustizia.it.

Ricezione messaggio PEC con oggetto ACCETTAZIONE riportante un codice di errore incomprensibile.

• Rivolgersi alla cancelleria dell'ufficio giudiziario adito.

Mancata ricezione messaggio PEC con oggetto ESITO CONTROLLI AUTOMATICI (nel caso in cui sia arrivata la Ricevuta di Avvenuta Consegna)

• Rivolgersi alla cancelleria dell'ufficio giudiziario adito.

Mancata ricezione messaggio PEC con oggetto ACCETTAZIONE (in caso di Esito Controlli Automatici ricevuto)

• Rivolgersi alla cancelleria dell'ufficio giudiziario adito.

Più in generale, al link: http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_l.wp sono presenti numerose schede pratiche ricercabili mediante "Navigazione per Tematica" e "Navigazione per Utente". IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 77


CTU

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA PRESIDENZA Via Lattazio Gambara 40 – 25121 Brescia T 030/7672580 - telefax 030/7672575 – E. mail: tribunale.brescia@giustizia.it Tel.

Brescia, 20 aprile 2015

Prot. 4604/15

[...] ORDINI PROFESSIONALI DEL DISTRETTO LORO SEDI [...]

OGGETTO: Attivazione di caselle di posta certificata (PEC) del Tribunale di Brescia Il T Tribunale di Brescia, allo scopo di sostituire tradizionali e costosi sistemi di sistemi di comunicazione quali i fax ed il servizio postale, ha attivato, accanto alle caselle PEC amministrative già esistenti, una serie di caselle PEC dedicate alla comunicazione e trasmissione di atti e documenti relativi alle attività di diretto supporto alla giurisdizione, nei limiti previsti dalle normative vigenti. Salvo diversa indicazione contenuta nella richiesta di atti o informazioni, si prega di utilizzare esclusivamente gli indirizzi indicati per le tipologie di comunicazioni specificate salvo tutte quelle comunicazioni per le quali è prevista una forma specifica (es. notifiche) oppure che debbano avvenire all'interno di una specifica piattaforma telematica (es. PCT oppure SNT).

SETTORE AMMINISTRATIVO A prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it

Comunicazioni di carattere amministrativo nell'ambito del sistema del protocollo informatico PROTEUS/SCRIPT@

presidente.tribunale.brescia@giustiziacert.it

PEC istituzionale del Presidente del T Tribunale

dirigente.tribunale.brescia@giustiziacert.it

PEC istituzionale del dirigente amministrativo del Tribunale T

SETTORE CIVILE sez1.civile.tribunale.brescia@giustiziacert.it sez2.civile.tribunale.brescia@giustiziacert.it

Tutte le comunicazione la cui trasmissione non T è già prevista all'interno del PCT

sez3.civile.tribunale.brescia@giustiziacert.it contenziosocivile.tribunale.brescia@giustiziacert.it

Comunicazioni relative all'archivio, sentenze. decreti ingiuntivi

civile.tribunale.brescia@giustiziacert.it

Comunicazioni varie relative a separazioni e divorzi. Serv r izi sociali dei comuni. Escluse le comunicazioni relative a cause pendenti presso le sezioni civili.

statocivile.tribunale.brescia@giustiziacert.it

Esclusivamente richieste di annotazioni relative ad atti dello stato civile di competenza del T Tribunale

lavoro.tribunale.brescia@giustiziacert.it

Tutte le comunicazione la cui trasmissione non T è già prevista all'interno del PCT

imprese.tribunale.brescia@giustiziacert.it

T Tutte le comunicazioni relative al servizio

esecuzionicivili.tribunale.brescia@giustiziacert.it

Tutte le comunicazioni relative alle esecuzioni T su beni immobili e mobili (pignoramenti etc.)

78 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2


CTU

fallimentare.tribunale.brescia@giustiziacert.it

Tutte le comunicazioni relative al servizio; richiesta di certificato attestante che non sono in corso procedure di fallimento, liquidazione coatta, etc.

volgiurisdizione.tribunale.brescia@giustiziacert.it

Tutte le comunicazioni relative al servizio

SETTORE PENALE sez1.penale.tribunale.brescia@giustiziacert.it sez2.penale.tribunale.brescia@giustiziacert.it

Istanze di liquidazioni difensori/ periti/custodi per procedimenti – relate notifiche di liquidazioni. Nomine e rinunce difensori dopo l'emissione della sentenza. Comunicazione termine lavori pubblica utilita'. Richieste Copie sentenze.

dibattimento.penale.tribunale.brescia@giustiziacert.it

Istanze pre-sentenza – comunicazione relative l'istituto della messa in prova – patrocinio a spese dello stato – cautelari pre sentenza – rinunce al mandato difensivo pre sentenza.

gip.tribunale.brescia@giustiziacert.it

Tutti gli atti dell'Uff. GIP/GUP

esecuzionepenale.tribunale.brescia@giustiziacert.it

Istanze cautelari per procedimenti in cui sia stata emessa sentenza; autorizzazioni relative a misure custodiali e non custodiali per procedimenti in cui sia stata emessa sentenza; rilascio copie conformi e formule esecutive;

recuperocrediti.tribunale.brescia@giustiziacert.it

Tutte le comunicazioni relative al servizio

penale.tribunale.brescia@giustiziacert.it

Esclusivamente per l'invio delle sentenze al visto della Procura Generale

riesame.tribunale.brescia@giustiziacert.it

Tutte le comunicazioni relative al servizio; richiesta certificati sussistenza/insussistenza misure di prevenzione

corpireato.tribunale.brescia@giustiziacert.it

Tutte le comunicazioni relative al servizio

Per un celere smistamento delle comunicazioni è utile, ove possibile, che i mittenti indichino nell'oggetto della mail il nome della sezione e/o dcl magistrato o funzionario di riferimento. Si invitano tutti gli enti in indirizzo a dare la massima diffusione all'interno delle proprie unità organizzative. Il Dirigente del Tribunale Antonella Cioffi

Il Presidente del Tribunale Adriana Garrammone

IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 79


PREVENZIONE INCENDI

Commissione Prevenzione Incendi 19 marzo 2015

Sono presenti alla riunione: GEOM. BONICELLI SILVANO (Responsabile) GEOM. VACCHI GIULIANO (Coordinatore) GEOM. BARATTI ROBERTO GEOM. BENAMATI ANDREA GEOM. DEL BARBA MARIO GEOM. FRACASCIO STEFANO GEOM. FROSI GIOVANNI GEOM. MASTROTOTARO FRANCESCO GEOM. TOSELLI LUCIANO

Assenti giustificati: GEOM. BONIOTTI MATTEO (Segretario) GEOM. BOZZA RICCARDO GEOM. CONOSCITORE GIUSEPPE GEOM. DEL BARBA MARIO GEOM. PLATTO GIOVANNI Assenti non giustificati: GEOM. MACALUSO SALVATORE

In discussione i seguenti punti all’ordine del giorno: 1.Corso Professionisti Antincendio 2.Organizzazione Corsi aggiornamento Prevenzione Incendi 2015 3.Situazione nuovo Codice di prevenzione incendi 4.C.I.P.I. 5.Varie ed Eventuali Punto 1) Corso Professionisti Antincendio 1) Il geometra Vacchi espone alla Commissione il suggerimento, raccolto in diverse occasioni dai partecipanti al corso base delle precedenti edizioni, sull'opportunità di creare un servizio di tutoraggio per i partecipanti al corso; in particolare si evidenzia che tale necessità inizia ad essere accolta e soddisfatta nella proposizione dei corsi presso altre Province. La necessità prioritariamente individuata è quella di fornire una maggior omogeneità tra i contenuti delle diverse lezioni ai partecipanti al corso per contribuire a generare un quadro generale di comprensione degli obiettivi del corso. Il geometra Vacchi propone quindi ai componenti la commissione di individuare i tutors che si rendano disponibili ad incontrare i corsisti ogni 2/3 lezioni per offrire eventuali chiarimenti. Il geometra Vacchi conferma la propria disponibilità gratuita come tutor; i membri della Commissione presenti confermano altrettanto le proprie disponibilità a prestare servizio di tutorr in forma gratuita. Il geometra Vacchi prenderà visione del calendario delle lezioni del corso proposto sul sito del collegio www.collegio.geometri.bs.itt al percorso Home page – La formazione professionale – Agenda eventi per pianificare la cadenza degli incontri da proporre agli iscritti. Punto 2) Organizzazione Corsi aggiornamento Prevenzione Incendi 2015 Il geometra Vacchi condivide con i membri della Commissione alcuni argomenti che potrebbero essere promossi presso il Comando Provinciale dei VVF per l'organizzazione dei corsi di aggiornamento obbligatorio previsti dal Decreto: • Indicazioni pratiche per la corretta presentazione pratiche prevenzione incendi; • Applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone; • Criteri di sicurezza Antincendi negli impianti di produzione di biogas da biomasse. • Chiarimenti sull’applicazione delle direttive ATmosphères EXplosibles. • Regole Tecniche Orizzontali – da prevedere eventualmente per fine anno in quanto i Docenti del Comando VVF pare che stiano svolgendo la formazione in questo periodo. La commissione conferma quanto proposto. Il geometra Vacchi ed il geometra Bonicelli incontreranno il dirigente del Comando Provinciale, preposto per l'organizzazione dei corsi di aggiornamento, per individuare la disponibilità alle docenze ed eventuali integrazioni negli argomenti da proporre. Punto 3) Situazione nuovo Codice di prevenzione incendi Il geometra Vacchi aggiorna sul tortuoso percorso del nuovo codice di prevenzione incendi che non consente di individuare 80 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2


PREVENZIONE INCENDI

una tempistica di approvazione precisa per poter pianificare l'organizzazione di un Seminario, come è nell'intenzione da parte della Commissione di proporre agli iscritti specializzatisi nell'ambito della prevenzione incendi; anche l'intenzione di proporre corsi di aggiornamento agli iscritti con contenuti riferiti a quanto proposto nella bozza del nuovo codice risulta essere, al momento e per le vaghe informazioni in possesso della Commissione, alquanto prematuro. Punto 4) C.I.P.I. Il geometra Vacchi aggiorna la commissione sull'attuale situazione di sospensione delle attività del Comitato Interprofessionale di Prevenzione Incendi in attesa dell'incontro tra i Presidenti degli Ordini e Collegi coinvolti. Il geometra Vacchi solleciterà con richiesta al Presidente del Collegio Geometri la necessità di organizzare l'incontro in tempi brevi per poter riprendere il dialogo con il Comando Provinciale in modo coordinato a vantaggio di tutti i professionisti operanti nel settore. Punto 5) Varie ed eventuali Il geometra Vacchi promuove la richiesta presso il Consiglio Direttivo affinché deliberi la rimozione dall’elenco dei nominativi dei componenti della Commissione per quegli iscritti che, pur avendo comunicato la propria disponibilità a far parte della commissione, non hanno mai partecipato agli incontri ed ai gruppi di lavoro della commissione. La riunione termina alle ore 18.30. Il Verbalizzante Sig. Benedini Stefano

Il Responsabile Geom. Bonicelli Silvano

Il Coordinatore Geom. Vacchi Giuliano

Il mondo di B. Bat.

IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 81


MEDIAZIONE

S

ono capitati di frequente – sia in sede di primo incontro di mediazione obbligatoria sia nella mediazione demandata dal giudice – casi in cui le parti convenute non si sono presentate, ma si sono fatte rappresentare dal loro avvocato. La procedura si è quindi conclusa, poiché la parte non aveva dato il proprio consenso all’espletamento della mediazione. A seguito di questo atteggiamento, nei mesi scorsi, presso il Tribunale di Pavia un Giudice ha disposto che: “Ritenuto che il tentativo di mediazione non possa considerarsi una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all’incontro preliminare informativo, essendo evidente che i legali sono già a conoscenza del contenuto e delle finalità della procedura di mediazione ed essendo al contrario necessaria la partecipazione delle parti personalmente (o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare) che all’interpello del mediatore esprimano la loro volontà di proseguire nella procedura di mediazione oltre l’incontro preliminare”. Su questo argomento è bene fare un chiarimento. L’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 modificato dalla Legge n. 98 del 2013 , dispone che “Ai fini del rispetto della condizione di procedibilità della domanda, le parti devono comparire personalmente, assistite dai propri difensori. La legge non prevede che le parti possano completamente delegare al difensore l’espletamento della mediazione, tantomeno del primo incontro informativo”. La mediazione nasce da direttive europee nel lontano 82 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

La mediazione delegata al difensore

2008, come una delle alternative alle risoluzioni delle dispute (ADR) e per sua natura la mediazione ha la finalità di riavvicinare le persone , farle incontrare, dare loro la possibilità di riattivare una comunicazione che si era interrotta a causa della lite. Prerogativa per il buon funzionamento della mediazione è la presenza delle parti che sono al centro del percorso e vengono lasciate in piena libertà di esprimere i loro sentimenti, di esternare le loro emozioni all’interno del conflitto. Tutto deve svolgersi nell’immediatezza e nella spontaneità, cosa che non può essere demandata ad un difensore. Il mediatore deve instaurare con le parti un rapporto di fiducia. Ricordiamo che il mediatore infatti non svolge il ruolo di giudice, di arbitro, deve essere imparziale, non può dare consigli, non può esprimere giudizi. La sua abilità sta nel saper “ascoltare” le persone; non deve saper dare risposte ma deve avere la capacità di capire gli interessi delle persone attraverso le loro espressioni del linguaggio e del corpo. Siamo abituati ad essere rap-

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Lara Baghino

presentati, nelle cause, dal difensore che “parla” al nostro posto e il più delle volte esprime concetti a noi incomprensibili, espressione di legge piuttosto che di sentimenti. Il mediatore deve avere l’abilità di mettere a proprio agio le persone, entrare in empatia con loro e riuscire a far esprimere loro le “emozioni”, aiutarle a generare in piena autonomia una o più proposte. Deve riuscire a comprendere quali siano i veri interessi che hanno generato la disputa e quali siano state le cause che hanno portato alla “rottura” dei rapporti interpersonali. In mediazione le persone sono le uniche “protagoniste” del percorso di ricerca di una soluzione alternativa. Alternativa a cosa? Alla “sentenza” pronunciata dal giudice, che non sempre soddisfa quanto è stato “chiesto”. Nel Tribunale di Roma i Giudici stanno utilizzando una

tecnica divenuta ormai di prassi comune. Il giudice formula una proposta giudiziale e nell’ipotesi che le parti (o una di esse) non vi aderissero, assegna un termine ulteriore di 15 giorni per far presentare alle parti l’istanza di mediazione presso un organismo. Il mediatore dovrà tentare una conciliazione, tenendo conto della proposta giudiziale formulata, ma con la libertà di sviluppare tutti i temi e gli aspetti non rientrati nel “tema decisionale del giudice”. La mediazione quindi va oltre il vincolo della sentenza giudiziale che per sua natura giuridica deve tenere conto della connessione tra “chiesto” e “pronunciato”. Il mediatore avrà concluso la mediazione quando sarà riuscito a far generare alle parti l’unica soluzione condivisa, che le faccia uscire dal conflitto entrambe soddisfatte (WIN – WIN ) T


MEDIAZIONE

Le indennità previste dalla procedura dell’organismo di mediazione GEO-C.A.M. post “Decreto del Fare” 9.2-Indennità procedure volontarie Tale indennità da versare per intero prima dell’inizio della procedura di mediazione e dopo il primo incontro quando sia stata manifestata la volontà di proseguire, sarà determinata in base allo scaglione di riferimento del valore della controversia, secondo la tabella liberamente determinata dall’Organismo ed allegata al Regolamento dell’Organismo stesso. N.B. È previsto il versamento dell’aumento del 25% come contemplato dalla normativa vigente e relativo al successo della mediazione unitamente all’indennità, con restituzione dell’importo stesso in caso di non accordo. Nel caso di mancata comparizione della parte chiamata durante l’incontro sarà redatto verbale di mancata comparizione che la parte potrà ritirare con versamento di € 40,00 oltre iva per procedure con importo della controversia previsto nel primo scaglione e di € 50,00 oltre iva per tutti gli altri scaglioni. 9.3-Indennità procedure obbligatorie Tale indennità da versare per intero prima dell’inizio della procedura di mediazione e dopo il primo incontro quando sia stata manifestata la volontà di proseguire, sarà determinata in base allo scaglione di riferimento del valore della controversia, secondo la tabella allegata al D.M. 180/2010 e ss. mm. ii. È prevista la riduzione dell’importo di 1/3 per i primi 6 scaglioni e di 1/2 dal settimo scaglione in poi. Nel caso di mancata comparizione della parte chiamata durante l’incontro sarà redatto verbale di mancata comparizione che la parte potrà ritirare con versamento di € 40,00 oltre iva per procedure con importo della controversia previsto nel primo scaglione e di € 50,00 oltre iva per tutti gli altri scaglioni.

PROCEDURE VOLONTARIE

PROCEDURE OBBLIGATORIE

Importi al netto di Iva

Importi al netto di iva

Scaglione Valore contron° versia

Indennità *

Aumento 25% raggiungimento accordo

Sommano

Scaglione n°

Valore controversia

Indennità *

Riduzione 1/3 (fino 6°) e 1/2 dal 7°

Aumento 25% raggiungimento accordo

Sommano

1

fino a € 1.000

€ 78,00

€ 19,50

€ 97,50

1

fino a € 1.000

€ 65,00

€ 43,33

€ 10,83

€ 54,17

2

da € 1.001 a € 5.000

€ 156,00

€ 39,00

€ 195,00

2

da € 1.001 a € 5.000

€ 130,00

€ 86,67

€ 21,67

€ 108,33

3

da € 5.001 a € 10.000

€ 288,00

€ 72,00

€ 360,00

3

da € 5.001 a € 10.000

€ 240,00

€ 160,00

€ 40,00

€ 200,00

4

da € 10.001 a € 25.000

€ 432,00

€ 108,00

€ 540,00

4

da € 10.001 a € 25.000

€ 360,00

€ 240,00

€ 60,00

€ 300,00

5

da € 25.001 a € 50.000

€ 720,00

€ 180,00

€ 900,00

5

da € 25.001 a € 50.000

€ 600,00

€ 400,00

€ 100,00

€ 500,00

6

da € 50.001 a € 250.000

€ 1.200,00

€ 300,00

€ 1.500,00

6

da € 50.001 a € 250.000

€ 1.000,00

€ 666,67

€ 166,67

€ 833,33

7

da € 250.001 a € 500.000

€ 2.400,00

€ 600,00

€ 3.000,00

7

da € 250.001 a € 500.000

€ 2.000,00

€ 1.000,00

€ 250,00

€ 1.250,00

8

da € 500.001 a € 2.500.000

€ 4.560,00

€ 1.140,00

€ 5.700,00

8

da € 500.001 a € 2.500.000

€ 3.800,00

€ 1.900,00

€ 475,00

€ 2.375,00

9

da € 2.500.001 a € 5.000.000

€ 6.240,00

€ 1.560,00

€ 7.800,00

9

da € 2.500.001 a € 5.000.000

€ 5.200,00

€ 2.600,00

€ 650,00

€ 3.250,00

10

oltre € 5.000.000

€ 11.040,00

€ 2.760,00

€ 13.800,00

10

oltre € 5.000.000

€ 9.200,00

€ 4.600,00

€ 1.150,00

€ 5.750,00

IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 83


ESTIMO-VALUTATORI Aleandro Bottichio

Case Study Valore Complementare

Di seguito saranno esposti alcuni case study inerenti il più probabile Valore Complementare, come approfondimento e dimostrazione della parte teorica già esposta alla sezione Estimo del “Geometra Bresciano” 4/2014.

P

remesse Nell’articolo precedente è stato precisato che tale procedimento – la cui validità scientifica viene particolarmente apprezzata dagli Standard Internazionali di Valutazione – assume importanza e necessità quando si deve valutare il più probabile valore di mercato della parte di un bene legato a tutto il complesso da un rapporto di complementarietà. Esso si ottiene per differenza tra il più probabile valore di stima dell’interno bene economico e il valore che avrebbe la parte residua (o complementare) assunta staccata dal bene considerato e separatamente alienabile. Questo aspetto economico trova motivazione nella constatazione che, quando un bene costituisce un insieme economico produttivo omogeneo, oppure, un’entità economica e/o produttiva indipendente, la sua divisione in due o più parti, origina più entità il cui valore sommato non coincide con quello del bene originario, ovvero, che le due o più parti, unite, assumono valore superiore alla somma delle più parti separate. Si tende pertanto a valutare il danno (per così dire) derivante dalla divisione, distruzione e/o distaccamento, dell’intero bene sinergico in due o più parti, il cui conseguente deterioramento è calcolato per differenza tra il valore dell’intero immobile da quello della parte residua. Abstract casi di applicazione Il metodo per Valore complementare generalmente si applica nei casi di : • Espropriazioni parziali a stima dell’indennità di esproprio; • Asservimenti coattivi a stima dell’indennità derivante da perdita di utilizzo conseguente a occupazione di parte del fondo o dell’immobile in genere, per causa di servitù di passaggio pedonale, viario, reti impiantistiche di sottosuolo o soprasuolo, di infrastrutture in genere, eccetera; • Stima dei danni; • Stime per danni derivanti ad immobili per violazione delle norme urbanistiche e/o civilistiche, connesse alla realizzazione di un fabbricato finitimo; • Stima delle opere abusive pregiudicanti art. 34 D.P.R. 380/01; • Stima dei Deprezzamenti e/o Inquinamento; • Stima delle Aree Edificabili e/o d Edificate a mezzo della ricognizione del Rapporto di Complementarietà Area/Fab84 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

bricato, ciò anche attraverso tecniche diverse quali le Residual Tecniques, oppure il Market Oriented mediante l’Extraction Method (basato sul rapporto di complementarietà nel mercato in questione) oppure attraverso l’Allocation Method (basato su dati in permuta da mercati contermini). Infine si può ricorrere anche al rapporto di complementarietà nella determinazione del Valore di Trasformazione, ovvero, nell’ambito del miglior utilizzo (H.B.U.), pertanto in gran parte dei metodi estimativi previsti dagli (I.V.S.). Sono pertanto riassunti alcuni case study per rendere più chiari i vari procedimenti di stima. Rimane inteso che i singoli valori utilizzati negli esempi debbano essere preceduti dai procedimenti di stima dettati dagli Standard Internazionali, ovvero, assumendo le procedure maggiormente dettagliate negli articoli redatti dai colleghi Matteo Negri e Giuliano Vacchi, nel “Geometra Bresciano” 1/2013, 3/2013, 4/2013 e 2/2014 – sezione Estimo). Esempio 1 : Indennità di esproprio parziale Vj = Valore complementare della porzione J Valore Complementare = Vj

Valore Complessivo Vt

-

Valore Parte/i residua Vt-j

Un’area edificabile ha la superficie pari a mq. 4.000, il rispettivo valore comparativo (M.c.a.)è pari a € 200,00 al mq., il valore complessivo (Vt)somma € 800.000,00. Detto terreno sarà interessato dall’esproprio di una porzione, all’incirca centrale, di mq. 1.000 necessaria alla formazione di una nuova strada pubblica. Lasciando residuo in sito una porzione alla sua sinistra di mq. 2.000, e una porzione alla sua destra di mq. 1.000. Sempre dalla stima comparativa emerge che in zona terreni edificabili della superficie di mq. 2.000 hanno un valore pari a € 350.000,00 e quelli della superficie di mq. 1.000 un valore pari a € 185.000,00. Si deduce che il valore complementare Vj è pari a : (Vt) € 800.000,00 – (Vt-j porzioni) € (350.000,00 + 185.000) = € 265.000,00


ESTIMO-VALUTATORI

Si noti che il Vj è evidentemente superiore al valore unitario dell’intero, moltiplicato alla superficie espropriata, quindi corrispondente a mq. 1.000 x € 200,00 al mq. = € 200.000,00, dunque inferiore al complementare di € 265.000,00. Ciò ad affermare il concetto che il valore complementare non è il valore di mercato, in tal caso della superficie espropriata, bensì una sorta di danno cagionato dall’espropriazione, che nel caso specifico taglia a metà l’area intera più appetibile, quindi di maggior valore, rispetto alle parti di più piccola superficie del mercato meno apprezzate. In tal caso si noti altresì che la porzione di mq. 1.000 è maggiormente gradita dal mercato avendo un valore unitario pari a € 185,00 al mq, rispetto a quella di mq. 2.000 che ha un valore unitario pari a € 175,00 il mq., differenze che rendono ancora più chiaro il concetto di complementarietà.

Esempio 3: Asservimenti coattivi

Esempio 2: Indennità di esproprio parziale (caso limite rispetto ad esempio 1) Rispetto all’esempio 1, il secondo caso rappresenta la superficie edificabile di un lotto unitario di mq. 1.000, con valore di mercato comparato pari a € 185.000,00; quindi pari a € 185,00 al mq. Questo sarà attraversato da una strada di mq. 500, che, di fatto, lo renderà non più costruibile, dividendolo in tre piccole porzioni di mq. 120 – 180 – 200. Preso atto che in zona piccole porzioni non più costruibili valgono € 10 al mq. si deduce che le porzioni residuali all’esproprio varranno rispettivamente € 1.200,00 + € 1.800,00 + € 2.000,00 = € 5.000,00.

Esempio 4: Stima dei danni Anche in questo caso il valore complementare Vj è dato dalla differenza tra il valore di mercato prima e dopo l’evento dannoso. Vale pertanto la consueta relazione Vj = Vad – Vpd; Dove (Vad) è rappresentato dal valore ante danno subito. Invece (Vpd) è rappresentato dal valore post danno. Anche in tal caso potrebbero essere sviluppati i due rapporti di valutazione, determinanti i due diversi valori da portare in detrazione l’uno rispetto all’altro. In tal caso potrebbe però essere di facile determinazione, per comparazione, il (Vad), giacché nel mercato si possono facilmente trovare i comparabili da mettere in gioco. Molto più complicato, sarebbe al contrario la determinazione del (Vpd), essendo logicamente inesistente un mercato d’immobili danneggiati. In tal caso potrebbero però, essere utilizzati artifici matricali quali ad esempio il Sistema di Stima, la stima differenziale, eccetera, l’esempio 6 può chiarire meglio la questione.

Si deduce di conseguenza il valore complementare Vj, pari a: (Vt) € 185.000,00 – (Vt-j somm. Porzioni) € 5.000,00 = € 180.000,00 Anche in tal caso non corrispondente ad € 185,00 x mq. 500 = € 92.500,00 .

Vj = Valore complementare J (risarcimento ) Valore Complementare RISARCIMENTO Vj

=

Valore Immobile SENZA Servitù Vs

-

Valore Immobile CON Servitù Vc

Sarà pertanto redatto un rapporto di valutazione con il sistema (M.c.a) andando a comparare immobili sprovvisti da servitù, determinando quindi il (Vs). Nello stesso momento sarà redatto un secondo rapporto di valutazione comparando immobili con servitù e determinando il (Vc). Dunque per differenza tra le due stime (Vs) – (Vc), si determinerà il Valore complementare a risarcimento (Vj).

Esempio 5: Stima danni per violazione delle norme urbanistiche e/o civilistiche Capita spesso che nell’edificazione a confine, ovvero, tra fondi finitimi, chi costruisce arrechi danno sia ai lotti liberi sia ai fabbricati esistenti limitrofi. Ciò per violazione delle norme circa la distanza dal confine, la distanza tra fabbricati, tra pareti finestrate e non, rispetto ai fabbricati antistanti, in tema di altezze massime degli edifici, allineamenti, strade e spazi pubblici, prospetti, vendute e quant’altro contemplato dal codice civile e dagli strumenti urbanistici di varia natura. In taluni casi potrebbe trovare applicazione l’Art. 872 del Codice Civile, in tema di violazione della norma urbanistica, il quale sancisce che colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino ovvero la demolizione delle opere eseguite in difformità alle citate norme edilizie. Di conseguenza, nel caso in cui il confinante volesse proceIL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 85


ESTIMO-VALUTATORI

dere all’indennizzo in luogo della messa in pristino, si dovrà procedere alla stima per valore complementare. Caso regolare

Un primo caso potrebbe essere ad esempio la perdita di edificabilità del terreno confinante conseguente al non rispetto della distanza dal confine, che obbliga il confinante a stare a maggior lontananza dal vicino, ciò per la tutela della distanza tra i fabbricati e in tal eventualità non riesce più a inserire il proprio fabbricato, con la conseguente perdita di capacità edificatoria del lotto, in tal caso si potrà procedere in analogia all’esempio 2. Caso lesivo

Un secondo caso potrebbe essere la parziale perdita di capa86 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

cità edificatoria, conseguente al fatto che una maggior distanza dal confine, subita in conseguenza al comportamento lesivo del confinante, potrebbe comportare una minor edificazione del confinante leso. Anche in tal caso è d’obbligo la valutazione dell’effettivo danno, in rapporto ad esempio al minor volume da edificare, magari alla peggiore eventualità della possibilità di edificare un numero minore di appartamenti, oppure ancora di edificare monolocali in luogo di bilocali, non apprezzati da quel mercato ecc. Anche in tal caso la casistica e infinita e per ogni situazione trovano applicazione uno dei sistemi diversi previsti dagli standard internazionali. Esempio 6: Stima dei danni lesivi di una caratteristica di pregio dell’immobile Un ultimo caso potrebbe essere l’eventualità che la costruzione lesiva del vicino faccia perdere al confinante qualche caratteristica di pregio del proprio immobile e/o fabbricato, quali ad esempio panorama, vista mare, lago ecc. In tal caso si potrà procedere con il sistema denominato Paired Data Analysis (P.d.a.), ovvero dei dati appaiati, dunque della campionatura di elementi caratteristici e distintivi. Con questo procedimento si provvederà a stimare i prezzi e i redditi marginali delle caratteristiche distintive (es. panorama o vista mare) di due o più immobili che presentano uguali caratteristiche tranne che per quella di cui si deve stimare il prezzo o il reddito marginale. In tal caso la comparazione non è pertanto rilevata tra i fabbricati nel loro complesso, ma rivolta esclusivamente alla particolare caratteristica che è lesa dall’illegittima costruzione confinante. Un esempio di Sistema di Stima associato all’M.c.a. è chiaramente riportato nell’esempio di Perizia di Stima del collega Matteo Negri, (n° 2/2014 del “Geometra Bresciano”), Allegato 1 (Determinazione del Valore di Mercato), ciò quando è fatto riferimento alle caratteristiche particolari dei vari comparabili, quali ad esempio la presenza o meno dell’impianto di condizionamento, il diverso numero dei servizi igienici, i gradi di finiture e così via. Nel nostro esempio una caratteristica potrebbe essere il panorama, oppure, la vista lago o mare, persa a causa del comportamento lesivo del vicino, peculiarità da inserire nel Sistema di Stima ed elaborare al pari delle caratteristiche che il collega ha inserito nella propria dimostrazione di stima. Esempio 7 : Opere abusive pregiudicanti art. 34 D.P.R. 380/01 L’Art. 34 del D.P.R. 380/01, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, al 2° comma, aggiornamento dall’Art. 12 della Legge 47/85, stabilisce che nel caso d’interventi edilizi eseguiti a parziale difformità del Permesso di Costruire, qualora la demolizione della parte abusiva non


ESTIMO-VALUTATORI

possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, nel caso d’immobili diversi da quelli residenziali, potrà essere mantenuta la parte seppur difforme, ciò conseguendo una sanzione pari al doppio del valore venale, che in tal caso dovrà essere determinata dall’Agenzia dei Territorio (Servizio Stime), ma che comunque noi, in quanto tecnici, potremmo essere chiamati ad analizzare, a volte con il metodo del valore complementare. Vj = Valore complementare = Somma che raddoppiata corrisponde a sanzione art 34 comma 2° D.P.R. 380/2001 Valore Complementare Vj

=

Valore post Abuso Vpa

-

Durante la costruzione di un successivo fabbricato regolare, a fianco dell’esercizio originario, è stata abusivamente realizzata una modesta superficie di mq. 23,00, di tipo pregiudicante l’intero regolare, e con essa l’ampliamento del Pizza e Vai, soprattutto della superficie di mq. 12,00 del precedente cucinotto, che portato a mq. 20,00 ha consentito la realizzazione di una regolare cucina per somministrazione, in entità minima prevista dal regolamento di igiene tipo, dunque la trasformazione del precedente esercizio artigianale in Pizzeria da somministrazione. Situazione da Sanare Pizzeria da Somministrazione

Valore Originario Vo

In tal caso il valore, che in entità doppia corrisponderà alla sanzione concernente l’abuso pregiudicante l’intero, dovrà essere determinato per differenza tra il Valore successivo all’abuso edilizio e il Valore ad origine. Valga a dimostrazione la questione che in un esercizio commerciale a volte pochi metri quadrati possono fare la differenza, ad esempio un esigua superficie può consentire il cambio d’uso di una Pizza e Vai (Vo) in una Pizzeria da Somministrazione (Vpa), ciò con un notevole incremento di valore dell’esercizio medesimo, di gran lunga superiore al valore dei metri quadrati ampliati in un mercato normale. L’esempio sotto riportato si riferisce ad un originario esercizio “Pizza e Vai”, che veniva condotto in modo artigianale, con somministrazione nel luogo di produzione, senza servizio ai tavoli, ricavato in una superficie commerciale di mq. 90,00, all’interno della quale furono realizzati i servizi igienici, la zona forno e vendita, oltre ad una piccola superficie di mq. 12,00 quale cucinotto per la preparazione degli ingredienti da pizza. Situazione Originaria (Ante Abuso) Pizza e Vai

Chiamati a discutere la Sanzione per l’abuso edilizio, in ragione dell’incremento del Valore Venale, la questione dovrà essere esplicata nel seguente modo. Si svolgerà un M.C.A. (od altri sistemi se del caso)per la determinazione del più probabile Valore di Mercato dei “Pizza e Vai”, ovvero, delle superfici commerciali e/o artigianali, in tal caso con valore determinato in € 1.200 al mq. Si svolgerà un secondo M.C.A. (o alternativi) per la determinazione probabile Valore di Mercato delle più apprezzate Pizzerie, in tal caso con valore determinato in € 1.400 al mq. Pertanto Vpa

pari a mq. 113 x € 1.400 = € 158.200,00

Vo

pari a mq. 90 x € 1.200 = € 108.000,00 Differenza € 50.200,00

Che nello specifico rappresenta il contributo (la complementarietà) della superficie di mq. 23,00 alla trasformazione del Pizza e Vai in Pizzeria. IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 87


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ESTIMO-VALUTATORI

Entità decisamente superiore al valore dell’autonoma superficie commerciale di mq. 23,00 per il rispettivo costo unitario pari a mq. 1.200, determina un valore autonomo assai inferiore, pari a € 27.600. Esempio 8 : Rapporto di Complementarietà nella determinazione del Valore dell’Area, necessario alla Stima per Valore di Costo. Il metodo proposto necessita essere utilizzato in tutti quei casi in cui non esistono immobili compravenduti da comparare, oppure analoghe situazioni di affitto-locazione, giusto perché nell’ambito in cui si deve procedere il mercato è inesistente, o paralizzato. Di conseguenza è altresì impensabile la procedura per Valore di Trasformazione, rimanendo quale ultima ratio, il metodo dei Costi Deprezzati (Cost Approach). In tale situazione sarà dunque necessario procedere alla quantificazione (tecnica) dei costi, intesa quale sommatoria di tutte le voci di costo necessarie a riprodurre un immobile uguale a quello che si sta per stimare, opportunamente deprezzate a seconda della vetustà, dell’obsolescenza economica e/o funzionale. Ciò partendo dall’assunto, chiaramente definito dagli (I.V.S.), che un compratore non è disposto a pagare per un immobile una somma maggiore al valore di mercato di un’area edifica88 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

bile e del costo di costruzione di un immobile su di esso edificato, ciò considerati gli eventuali deprezzamenti. Tra le voce di costo sarà particolarmente rilevante la definizione del Valore dell’Area, quale componente essenziale e di peso sul valore finale dell’immobile. Nel caso in discussione sarà però impossibile procedere con la definizione del valore dell’area attraverso la comparazione di aree similari ma dovranno essere adottati metodi alternativi, di comprovata validità scientifica, tra i quali ad esempio le Residual Tecniques, oppure, il Market Oriented, che prevedono il particolare utilizzo del Rapporto di Complementarietà, facendo però riferimento ad aspetti economici, non provenienti dal mercato in questione, appunto perché definito inesistente e/o fermo, ma dal mercati attivi contermini e più possibili similari a quello in cui l’immobile in stima è inserito. Essendo giunti al termine del presente articolo ci si riserva di esporre in un successivo numero del “Geometra Bresciano” un esempio di Rapporto di Valutazione per Valore di Costo Deprezzato con la definizione del Valore dell’Area Edificabile attraverso il Market Oriented. T


GEOLOGIA

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Massimiliano Pelizzari

Acque sotterranee: quadro di riferimento scientifico e normativo

La necessità di reperire acque sotterranee per svariati usi è sicuramente una problematica di notevole interesse che comporta aspetti complessi sia di carattere tecnico-normativo, sia nel contraddittorio con il geologo progettista. L’argomento viene affrontato in queste pagine introducendo dapprima i principi generali caratterizzanti la circolazione idrica sotterranea, quindi riassumendo le procedure amministrative correlate alle principali casistiche di ricerca e derivazione di acque sotterranee.

1

Concetti di idrogeologia Per definire il concetto di acque sotterranee ci si può riferire all’art. 2 del Regolamento Regionale n° 2/2006 (Pubblicato sul BURL 28 marzo 2006, 1° Supplemento Ordinario) “acque sotterranee: le acque che si trovano al di sotto della superficie terrestre, immagazzinate nei pori fra le particelle sedimentarie e nelle fenditure delle rocce compatte, nella zona detta di saturazione, delimitata inferiormente da un substrato impermeabile”. Appartiene alla definizione di acqua sotterranea la risorsa idrica che emerge al piano campagna per mezzo di sorgenti, fontanili, laghi di cava od estratta per mezzo di pozzi. 1.1 Acquiferi e corpi idrici sotterranei In senso generale, il volume (saturo e/o saturabile) di sottosuolo a permeabilità pressoché omogenea identificabile geometricamente per una certa continuità spaziale si definisce acquifero (o serbatoio) ed è rappresentato dallo scheletro solido (sedimenti o roccia fessurata) all’interno del quale sono presenti una fase liquida (acqua) ed una gassosa (aria). La sua funzione consiste in trasferimenti di massa (acqua, calore, sostanze minerali e organiche in soluzione e/o sospensione), di energia (differenze di carico piezometrico) e nell’immagazzinamento di acqua con relativa restituzione. In natura esistono acquiferi porosi, caratterizzati da permeabilità primaria (tipica dei sedimenti incoerenti), acquiferi fessurati, in funzione della permeabilità secondaria (cioè le aperture generate a seguito della fratturazione, che nelle rocce carbonatiche spesso evolve in carsismo) e acquiferi a permeabilità mista (coesistenza di permeabilità primaria e secondaria). Sostanzialmente un complesso acquifero è rappresentato da un sistema acquifero (volume permeabile e trasmissivo) e da un sistema acquicludo (volume impermeabile). In Regione Lombardia attualmente è ancora vigente una IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 89


GEOLOGIA

classificazione degli acquiferi di pianura in Gruppi Acquiferi (A,B,C e D), divisi al loro interno in diversi complessi acquiferi e differenziati per mezzo di orizzonti di separazione idrodinamica di rilevanza regionale (Geologia degli acquiferi padani della Regione Lombardia, consultabile sul SIT del sito della Regione Lombardia). Sebbene in idrogeologia sia più corretto riferirsi al concetto di acquifero, informalmente è uso comune utilizzare il termine falda acquifera, utilizzato di seguito per esigenze di semplificazione. Sulla base delle definizioni di cui sopra e quindi in funzione della distribuzione della permeabilità nel sottosuolo, risulta fondamentale chiarire le diverse tipologie di falde acquifere, poiché le variazioni litologiche e le caratteristiche geomorfologiche del piano campagna generano diverse modalità di circolazione idrica sotterranea, con la formazione di falde, talora sovrapposte, situate a diverse profondità. Per meglio comprendere il concetto appena espresso, ipotizzando uno schema semplificato delle possibili condizioni idrogeologiche e considerando come esempio la pianura bresciana, la falda libera (freatica – acquifero a pelo libero) è costituita dalla circolazione idrica soggiacente rispetto al piano campagna e si ricarica ricevendo sia apporti laterali che per infiltrazione dalla superficie (infiltrazione a seguito di precipitazioni meteoriche o per irrigazione); sottostante alla falda libera solitamente è presente un livello parzialmente confinato, definito falda semiconfinata, cioè separata dalla falda soprastante per mezzo di orizzonti limoso-argillosi tali da creare scambi verticali molto lenti (acquitardo), ricaricandosi prevalentemente per apporti laterali; quando gli strati limoso-argillosi sono tali da creare una barriera praticamente impermeabile per la filtrazione verticale (acquicludo) la falda sottostante è considerata confinata o protetta (in quest’ultimo caso solo se è soddisfatta la definizione dell’art. 2 lett. h del R.R. 2/2006 – acquifero confinato e/o protetto); una falda confinata può ricaricarsi esclusivamente per mezzo di apporti laterali. Un caso particolare, ma molto frequente, è costituito dalle cosiddette falde sospese: rappresentano locali depositi di acqua sotterranea di scarsa produttività, strettamente connesse con gli eventi meteorici e formatisi per la presenza alla base di orizzonti a bassa permeabilità pochi metri sotto il piano campagna; raramente possono essere sfruttate. Quando la presenza di falde sovrapposte, cioè di diversi complessi acquiferi, è confermata dai dati esistenti (stratigrafie, sondaggi, indagini indirette, presenza di carichi idraulici diversi) la possibilità di derivare acqua da un livello acquifero rispetto ad un altro, al di là del diverso costo esecutivo iniziale, è vincolato dal tipo di uso al quale la risorsa è destinata; nel caso di uso irriguo, ad esempio, è necessario limitare la captazione solo alla falda presente nel primo ac90 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

quifero, evitando di intercettare i livelli semi-confinati e confinati, salvo rari casi in cui la prima falda sia assente o poco produttiva e quindi non sfruttabile. Con il D. Lgs. 30/2009 “Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento” è stato inserito nel lessico di settore il concetto di “corpo idrico sotterraneo”, basato sia sul modello concettuale del complesso idrogeologico* (con l’individuazione fisica dei limiti dell’acquifero o “serbatoio”) che sull’effettiva presenza di circolazione idrica, distinguendo tra quantità significativa (la portata di acqua in grado di garantire un prelievo medio giornaliero di 10 m3) e flusso significativo (portata inferiore a 10 m3/giorno ma funzionale all’equilibrio ecologico di un sistema di circolazione idrica superficiale). Tale metodologia è propedeutica ai necessari piani di monitoraggio qualitativo dei corpi idrici sotterranei, distinguendo così tra “falde acquifere” significative e non, creando i presupposti per una chiara schematizzazione degli acquiferi esistenti (da realizzare ad opera delle Regioni) al fine di una migliore applicazione della normativa riguardante l’inquinamento delle acque sotterranee. Acronimo

Complessi idrogeologici

DQ AV CA VU DET LOC STE

Alluvioni delle depressioni quaternarie Alluvioni vallive Calcari Vulcaniti Formazioni detritiche degli altipiani (pliocene-quaternario) Acquiferi locali Formazioni sterili

* Tipologie di complessi idrogeologici individuati nella “Carta delle risorse idriche sotterranee” di Mouton (1982), utilizzati come riferimento.

1.2 Idrogeologia della provincia di Brescia Nella provincia di Brescia non sempre è presente la differenziazione verticale delle falde acquifere, soprattutto nelle zone montane, nelle valli e all’interno dei depositi glaciali (depositi “morenici” e altro). Ciò è dovuto alla notevole varietà geologica del territorio bresciano, caratterizzato da molteplici tipologie sia morfologiche sia litologiche: a. le zone montane e pedemontane sono caratterizzate da sorgenti (emergenze spontanee della falda), talora alimentate da circolazione nei depositi di copertura (depositi di versante e altri), talora da circolazione profonda (entro il substrato roccioso) affiorante in caso di particolari condizioni strutturali e morfologiche; b.le valli, caratterizzate da depositi alluvionali e fluvioglaciali comunicanti con i principali corsi d’acqua, sono sede pre-


GEOLOGIA

valentemente di falde libere; c. gli anfiteatri morenici, costituiti da sedimenti di origine glaciale con tipica tessitura caotica (ciottoli, blocchi e talora massi) in matrice limo-sabbio-argillosa, presentano permeabilità molto variabili, in virtù della spiccata eterogeneità granulometrica. Le piane intramoreniche (ovvero zone sub-pianeggianti comprese fra cordoni morenici), spesso sono sede di locali falde dotate di discreta produttività, mente i rilievi morenici (cordoni) presentano una difficile localizzazione dei livelli produttivi, causando frequentemente la necessità di approfondire la ricerca di acquiferi utili al di sotto dei cordoni stessi; d.la pianura è costituita da più acquiferi sovrapposti; si differenzia, per variazione granulometrica da nord verso sud, in alta pianura (caratterizzata depositi prevalentemente ghiaio-sabbiosi) ed in bassa pianura, (costituita da depositi prevalentemente sabbio-limosi). e.La fascia di transizione (media pianura) è idrogeologicamente caratterizzata dalla presenza dalla linea dei fontanili, emergenze dell’acqua di falda libera determinate dall’innalzamento della superficie freatica dovuto a variazioni granulometriche, con il gradiente topografico maggiore rispetto al gradiente idraulico e l’intersezione della superficie piezometrica con quella topografica.

Figura 2: il bacino Oglio-Mincio secondo l’All. 3 del PTUA (2006)

La pianura bresciana rientra all’interno del bacino n. 5 Oglio-Mincio, a sua volta suddiviso in 11 settori idrogeologici, 6 bresciani e 5 mantovani (alcuni comuni bresciani appartengono al settore 7 “Castiglione delle Stiviere”). Per ogni settore è stato valutato lo stato di equilibrio quantitativo valutando il rapporto prelievi/ricarica, ed è stata operata una classificazione, in base alla quale si applicano i disposti dell’art. 14 del R.R. 2/2006 (eventuali limitazioni di durata della concessione). Queste suddivisioni devono quindi essere integrate con l’individuazione, da parte della Regione, dei corpi idrici sotterranei, ai sensi del citato D. Lgs. 30/2009. Il lavoro è stato avviato da ARPA nel 2009 e dovrebbe essere pubblicato con la revisione del PTUA a sua volta funzionale al nuovo Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, la cui adozione dovrebbe avvenire entro il 22 dicembre 2015.

Figura 1: schema dei diversi tipi di acquiferi riscontrabili in pianura

Nel territorio lombardo il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA, 2006) vigente, in attesa di essere aggiornato nel corso del 2015, ha introdotto per la pianura i settori idrogeologici di riferimento, basati sui confini amministrativi (quindi non prettamente idrogeologici e da perfezionare secondo le modalità accennate sopra, mediante l’individuazione dei corpi idrici sotterranei).

Figura 3: i Settori idrogeologici della pianura bresciana secondo l’All. 3 del PTUA (2006) IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 91


GEOLOGIA

1.3 Parametri idrogeologici La produttività degli acquiferi, cioè la quantità di acqua che si può estrarre mantenendo il sistema idrogeologico captato in sostanziale equilibrio, varia in funzione della permeabilità e dello spessore dell’acquifero saturo. La conoscenza dei parametri idrogeologici quali la permeabilità, la trasmissività, il coefficiente d’immagazzinamento, spesso sono stimati sulla base delle esperienze locali e la loro definizione risulta fondamentale per un corretto dimensionamento delle opere di derivazione. Per quanto riguarda i pozzi, è indubbia la difficoltà di ottenere un valore preciso dei parametri sopra citati, pertanto l’esecuzione corretta di prove di portata o di pozzo (per valutare l’efficienza del pozzo) e prove a portata costante (per indagare le caratteristiche della falda captata) può fornire con buona approssimazione l’ordine di grandezza delle variabili in gioco, contribuendo alla definizione dell’impatto che l’opera di derivazione genera all’interno dell’acquifero e l’efficienza della stessa. Quanto appena descritto è la parte fondamentale del lavoro che il geologo è chiamato a svolgere durante le fasi di realizzazione e sviluppo di un pozzo. Per giungere a tale fase sono necessari diversi adempimenti tecnico-normativi in funzione dell’uso e dell’ubicazione del pozzo, riassumibili nella relazione tecnica, che dettaglia le caratteristiche costruttive dell’opera e le reali necessità di utilizzo di acque sotterranee (quantitativi e modalità), e nella relazione idrogeologica, redatta per evidenziare l’inquadramento territoriale del pozzo (uso del suolo, idrografia superficiale, caratteristiche dei pozzi esistenti in un intorno significativo rispetto al raggio d’influenza atteso del nuovo pozzo, centri di pericolo) e il modello geologico, concettuale, di riferimento (sezioni idrogeologiche per la ricostruzione tridimensionale degli acquiferi interessati dall’opera di captazione progettata). Spesso è anche necessario ricostruire le caratteristiche idrochimiche dell’acqua che si dovrebbe emungere (reperimento analisi e/o prelievi ad hoc). In Lombardia (R.R. 2/2006) nei casi di uso industriale deve essere predisposta apposita relazione tecnica relativa alle modalità dell’uso dell’acqua estratta all’interno del ciclo industriale, mentre per l’uso irriguo è necessario allegare anche una relazione agronomica che attesti le necessità idriche delle coltivazioni previste. Un caso di notevole interesse dal punto di vista idrogeologico, per falde acquifere non protette, è la delimitazione delle aree di salvaguardia di pozzi a servizio degli acquedotti pubblici secondo il criterio temporale, che si basa sull’elaborazione dei dati da prove di pompaggio specifiche, per ottenere i parametri idrogeologici dell’acquifero. 92 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

Figura 4: esempio di prova di pompaggio; dal pozzo è estratta una portata costante e sono misurati gli abbassamenti nel tempo (ai tempi t1, t2, tn) della superficie piezometrica nei piezometri PZ1 e PZ2, fino alla stabilizzazione del livello (prova utilizzata per calcolare la permeabilità dell’acquifero, la trasmissività ed il coefficiente di immagazzinamento).

Il risultato, ottenuto mediante software di simulazione di flussi idrici tridimensionali e al termine di un’approfondita elaborazione di dati, è l’individuazione del “fronte di cattura” dell’opera di captazione, ossia la “cattura” dei filetti fluidi che vengono richiamati dal pozzo all’interno della depressione indotta alla morfologia della falda in condizioni statiche dal prelievo di acqua (condizioni dinamiche). All’interno della zona di cattura s’individua un periodo di tempo, solitamente 60 giorni (cd. tempo di sicurezza), per compiere le azioni necessarie in caso di necessità (es. inquinamento rilevato da analisi presso il piezometro di monitoraggio dedicato). Figura 5: esempio di delimitazione della zona di rispetto di un pozzo pubblico con criterio temporale (si noti che maggiore è il periodo utilizzato, maggiore è l’area interessata); in azzurro le linee che rappresentano la superficie piezometrica; in rosso il fronte di cattura.

1.4 Vulnerabilità Un aspetto di notevole rilevanza tecnica riguarda la valutazione della vulnerabilità delle falde sotterranee. Essa, nel caso più generale (vulnerabilità intrinseca) rappresenta la


GEOLOGIA

suscettibilità della falda ad essere raggiunta, più o meno facilmente, da agenti inquinanti per mezzo dell’infiltrazione superficiale, indipendentemente dal tipo di inquinante potenziale. Tale parametro è funzione di diversi aspetti fisici e naturali: soggiacenza, caratteristiche tessiturali e granulometriche della struttura idrogeologica (suolo, insaturo e saturo), topografia, alimentazione della circolazione idrica sotterranea. Ci sono diversi metodi qualitativi per stabilire il grado di vulnerabilità, ma gli aspetti maggiormente significativi sono certamente la profondità della falda dal piano di campagna (soggiacenza) e la permeabilità efficacie dell’insaturo, cioè della porzione di acquifero compresa tra la superficie piezometrica libera ed il piano campagna, che ha un ruolo determinante per proteggere o meno la risorsa idrica. Nel caso si voglia analizzare il potenziale impatto antropico di un determinato tipo di inquinante, è possibile integrare il concetto di vulnerabilità intrinseca con quello di vulnerabilità specifica rispetto all’elemento stesso (es. vulnerabilità da nitrati). A proposito della sovrapposizione di falde separate, è evidente che la vulnerabilità intrinseca delle falde profonde è minore rispetto a quella relativa alla prima falda, tuttavia a volte si riscontra la presenza di elementi inquinanti di origine antropica anche al loro interno. Ciò è spesso dovuto alla presenza di pozzi dotati di filtri in corrispondenza di falde diverse che causano interconnessione tra le stesse favorendo la migrazione degli inquinanti in acquiferi protetti destinati ad usi pregiati (potabile).Per questo è di notevole importanza la corretta impermeabilizzazione dell’intercapedine tra colonna definitiva del pozzo e parete del foro, al fine di garantire la separazione naturale tra livelli acquiferi diversi ed evitare la veicolazione di inquinanti attraverso la colonna. 2 Normativa di riferimento e procedure amministrative Per quanto riguarda la normativa circa la derivazione di acque sotterranee, in ambito nazionale è ancora in vigore il R.D. 1775/1933 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”, mentre in Lombardia, rispettando i disposti del Regio Decreto di riferimento, è vigente dall’aprile 2006 il Regolamento Regionale n° 2/2006 “Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 2”. Il R.R. 2/2006 è il riferimento normativo che disciplina l’iter autorizzativo per: 1. Pozzi (eccetto acque minerali e termali); 2. Piezometri e sondaggi per ricerca di acqua; 3. Well points (pozzi per abbassare la falda); 4. Derivazioni da corpi idrici superficiali (anche uso idroelettrico);

5.

Concessioni alla derivazione di acqua (nuove, rinnovi, volture, ecc.); Con la d.g.r. IX/4623 del 28/12/2012 è stata disciplinata la possibilità di rinnovare le piccole derivazioni regolarizzate ai sensi della d.g.r. 47582 del 31/12/2012 ed in scadenza al 31 dicembre 2012, al fine di semplificare l’iter amministrativo e la documentazione da presentare, nonché i termini per la presentazione del rinnovo della concessione. Si propone di seguito la sintesi della procedura di autorizzazione per l’esecuzione di un pozzo. Prima di tutto, è fondamentale distinguere due casi: 1. uso domestico: assentito per silenzio assenso dopo 60 giorni dalla presentazione dell’apposita comunicazione (scaricabile dal sito della provincia) al proprietario o affittuario per uso innaffiamento orto e giardino, se non c’è acquedotto anche per uso potabile (obbligo di comunicazione anche all’ASL di competenza), volume massimo prelevabile pari a 1500 m3 annui, portata massima 1.0 l/s, con il R.R. 2/2006 non c’è obbligo di contatore e di presentare la denuncia annuale dell’acqua consumata. Non vale: • se il luogo dove si vuole derivare acqua è sede di un’attività economica o si eserciti un’attività a scopo di lucro (es. vendita ortaggi, ecc.); • se non sono rispettati i limiti di estrazione (non vale quindi per gli usi “geotermici”, sia per l’uso in senso stretto sia nel caso necessitino di un quantitativo annuo maggiore di1500 m3). 2. concessione per la derivazione di acque sotterranee: tutti i casi non compresi nel precedente punto (N.B. per le acque minerali e termali è vigente una normativa specifica). Innanzitutto è necessario distinguere l’uso (con relativo canone, vedi Tabella 2 nelle pagine successive) a cui destinare la risorsa e quantificare la portata media (modulata o annua) e massima da derivare, nel rispetto del principio di razionalizzazione e riutilizzo della risorsa (art. 6 R.R. 2/2006). La documentazione da presentare alla Provincia di Brescia, Settore Ambiente-Ufficio Acque, su CD ROM, consiste in più copie (verificare sul sito del’Ente per le varie tipologie) della domanda di autorizzazione alla ricerca e concessione di acque sotterranee con altrettante copie della relazione tecnica e geologica (come detto, nel caso di uso irriguo è necessaria anche la relazione agronomica). L’iter istruttorio ai sensi del R.R. 2/2006 (supponendo di ricadere nei casi di portata massima inferiore a 50.0 l/s) relativo alla domanda presentata si può riassumere nelle seguenti fasi: • Verifiche preliminari (art. 9): 60 gg per valutare l’istanza e richiedere eventuali integrazioni. IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 93


GEOLOGIA

• Avvio del procedimento (art. 10): comunicazione di avvio e richiesta contestuale delle spese (istruttoria, contributo idrografico, pubblicazione B.U.R.L.), delle quali è necessario inviare l’attestazione originale di avvenuto pagamento all’ufficio istruttore. Conclusione procedimento entro 18 mesi. • Pubblicazione (art. 11): sul B.U.R.L. e nel sito internet della Provincia per 30 gg consecutivi, all’albo pretorio del comune per 15 gg (dal 16° giorno di pubblicazione sul B.U.R.L.). Trascorsi i 30 gg di pubblicazione, chiunque può visionare la domanda e presentare eventuali osservazioni od opposizioni all’ufficio istruttore entro 30 gg dal termine della pubblicazione (quindi 30 giorni + 30 giorni). • Successivamente si procede alla richiesta pareri (art. 12 c.4) a: Comune e Autorità di Bacino (sempre), Regione (per profondità > 30 m), ASL (per uso potabile e assimilati), Consorzio di Bonifica (per uso irriguo), ATO per usi acquedottistici. • Qualora non ci siano motivi ostativi al prosieguo dell’iter istruttorio, Autorizzazione alla perforazione (art. 22): si richiede una relazione finale (1 copia) ai fini della conclusione del procedimento, contenente l’ottemperanza alle prescrizioni (stratigrafia, curva caratteristica, parametri idrogeologici). • La possibilità di svolgere la Visita locale durante la fase di perforazione, (art. 12 c. 5). • Conclusione istruttoria (art. 13): relazione finale contenente: prescrizioni finali, riassunto dell’iter, calcolo dei canoni (art. 34), eventuali decisioni in caso di domande concorrenti. • Per il rilascio della concessione si seguono i criteri contenuti nell’art. 14: a seconda della zona, dell’uso e della profondità del pozzo ci possono essere limitazioni della durata della concessione a 5 anni e triplicazione del canone. Al di là di alcuni limiti del Regolamento Regionale 2/2006 (notevole articolazione burocratica), tra i pregi sono da citare l’accorpamento delle procedure di autorizzazione alla ricerca e di concessione, nonché la disciplina di: sondaggi per ricerca di acqua (art. 5), l’esecuzione di piezometri (art. 5), pozzi ad uso temporaneo (pozzi per cantieri – art. 22, art. 5), pozzi per abbassare la falda (art. 5). Per alcune di queste opere non esistono riferimenti normativi nazionali, di conseguenza il contributo del citato Regolamento è senza dubbio importante. Un’altra novità, come descritto in precedenza, è l’individuazione di settori idrogeologici omogenei per la pianura lombarda, con conseguente suddivisione delle modalità di rilascio della concessione (v. il già citato art. 14) in funzione della profondità raggiunta dall’opera di derivazione e dell’uso a cui 94 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

è destinata la risorsa. Il supporto tecnico e cartografico è sempre costituito dal Programma di Tutela e Usi delle Acque (PTUA). Per quanto riguarda la procedura amministrativa per l’installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso (senza prelievo di acqua), essa è stata disciplinata dalla Regione Lombardia con il R.R. 7/2010, che ha abrogato i contenuti in materia contenuti nel R.R. 2/2006. Sulle sonde geotermiche, in questa sede si ritiene utile sottolineare che per sonde di profondità inferiori ai 150 m non è necessario ottenere titolo autorizzativo ma è sufficiente una registrazione, almeno 30 giorni prima dell’inizio della/e perforazione/i, mediante il portale web denominato registro regionale delle sonde geotermiche (RSG), allegando la documentazione richiesta: anagrafica, dati di progetto (N.B. All. 1 del medesimo regolamento), caratteristiche della sonda (compresi materiali, cementazione, fluidi circolanti), stratigrafia presunta. T R.D. 1775/33 e R.D. 1285/20: rispettivamente disciplina e regolamento in materia di usi delle acque. R.D. 523/1904: norme di polizia idraulica (in vigore nei comuni che non abbiano provveduto all’individuazione del reticolo idrico minore). Dir.2000/60/CE del 23.10.2000: quadro d’azione comunitaria in materia di acque. L.R. n°1/2000: trasferimento delle competenze agli Enti Locali (Province,Comuni,Comunità Montane). L.R. n° 26/2003: disciplina dei Servizi di Interesse economico generale - titolo V: disciplina delle risorse idriche; D.Lgs 152/2006, modificato dal D.Lgs. 4/2008: Norme in materia Ambientale. D. Lgs. 30/2009: Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento D.M. n° 56 del 14/04/2009: Regolamento recante “Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici …” R.R. 2/2006: “Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua…” R.R. 7/2010: “Regolamento regionale per l’installazione di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua…” Tabella 1: Principali Norme di riferimento


GEOLOGIA

CANONI PER L’USO DI ACQUA PUBBLICA – ANNO 2015 USI

potabile

irriguo

idroelettrico (produzione forza motrice)

Industriale (4)

piscicolo (ittiogenico) zootecnico igienico antincendio autolavaggio lavaggio strade innaffiamento aree verdi o aree sportive scambio termico in impianti a pompa di calore navigazione interna didattico/scientifico

usi diversi

TIPOLOGIA usi art. 3, comma 4), R.R. 2/2006 canone canone minimo canone src (1) canone crc (2) canone bnt (3) canone minimo

UNITA’ DI MISURA

CANONE UNITARIO

€ /modulo € € /modulo € /modulo € /ha €

2.264,50 377,43 53,14 26,56 0,53 37,6

canone piccole derivazioni canone grandi derivazioni canone minimo

€ /KW € /KW €

15,44 31,09 135,87

canone per Qconc<3 m3/s

€ /modulo

17.480,33

canone per Qconc>3 m3/s

€ /modulo

35.237,82

€ /modulo €

2.383,68 377,43 135,87 1.132,22 135,87 1.132,22 135,87 1.132,22 135,87 1.132,22 135,87 1.132,22 135,87 377,43 135,87 1.132,22 135,87 53,14 37,6 22,06 6,52

€ /modulo €

1.132,22 135,87

550

€ /modulo

12.000

canone minimo canone canone minimo canone canone minimo canone canone minimo canone canone minimo canone canone minimo canone canone minimo canone canone minimo canone canone minimo canone canone minimo canone canone minimo usi art. 3, comma 5), R.R. 2/2006 canone canone minimo

usi art. 34, comma 10), R.R. 2/2006 canone minimo usi art. 6, comma 3 ter 1, L.R. 10/2009 raffreddamento centrali termoelettriche con acque superficiali (5) canone riconoscimento demanialità

€ /modulo € € /modulo € € /modulo € € /modulo € € /modulo € € /modulo € € /modulo € € /modulo € € /modulo €

NOTE: L’unità di misura per la determinazione del canone è il “modulo” pari ad una portata di 100 l/s, per l’uso idroelettrico il canone è calcolato sulla Potenza Nominale Media annua espressa in kW. (1): senza restituzione delle colature (art. 35, comma 1, T.U.1775/1933); (2): con restituzione delle colature (art. 35, comma 1, T.U. 1775/1933); (3): bocca non tassata (art. 35, comma 1, T.U.1775/1933); (4) dal 2008 il modulo industriale è pari ad una portata di 100 l/s; (5) uso specifico introdotto dal 2015 dall’art. 6, comma 3 ter 1, della l.r. 10/2009.

Tabella 2: usi oggetto di concessione e relativi canoni annui (Allegato A del D.d.s. 11849 del 05/12/2014) IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 95


TECNICA

L

a pelle dell’edificio è certamente tra i fattori che maggiormente influenzano il giudizio di ciascuno di noi, sia essa in mattoni, intonaco o pietra. Tuttavia è solo nell’ultimo caso che, la texture, intesa come trama dell’involucro esterno, garantisce il raggiungimento di risultati sempre diversi a seconda della luce, della varietà impiegata e della finitura. Liscio/scabro, omogeneo/eterogeneo, pesante/leggero sono solo alcuni dei termini della dicotomia infinita che caratterizza il rivestimento in materiale lapideo. La realizzazione è parte integrante di un percorso progettuale che termina solo ad opera ultimata e che nasce dall’analisi di fattori (oltre quelli sopra citati) come: dimensione dei giunti, dei manufatti, estensione dell’intervento e, non ultimo, metodo di posa. Il risultato finale definisce la durata e l’aspetto estetico, entrambi fortemente condizionati dal rapporto con il paesaggio circostante, come si vuole dimostrare negli esempi che seguono, selezionati fra i numerosi disponibili: sei abitazioni unifamiliari, tipologicamente simili, caratterizzate da scelte radicalmente diverse nella realizzazione del paramento esterno in pietra. Ciò alfine di stimolare l’attenzione su una questione, troppo spesso, ostaggio di valutazioni esclusivamente economiche. Ai margini della città di Giulianova, dove la trama urbana perde la sua fisionomia fino ad assumere i tratti indistinti e anonimi di un luogo inter96 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

Questione di texture

medio, terra d’incontro tra pianura e collina, si colloca casa C+V, firmata dall’architetto Giovanni Vaccarini nel 2005. Un edificio articolato attorno ad un patio interno e distribuito su tre livelli: l’interrato, dove il vuoto centrale genera una serie di traguardi visivi tra gli ambienti, il tetto giardino, l’area giorno; il piano terra, che raduna gli spazi comuni attorno ad una scala di acciaio; il primo piano, destinato ad accogliere la zona notte. L’idea progettuale era quella di costruire un edificio completamente rivolto verso la collina dell’entroterra teramense, secondo l’orientamento nord-sud. Pietra e intonaco, tradizione e modernità, gravità e leggerezza, sono gli strumenti per raccontare all’esterno la diversa destinazione d’uso degli spazi interni, scindendo l’edificio in due parti distinte apparentemente autonome ma dialoganti. L’attacco a terra è costituito da un corpo rivestito con manufatti rettangolari a basso spessore in arenaria locale a spacco, posati a giunto chiuso, metafora di un basamento che stempera la sua gravità nelle ampie aperture vetrate verso la collina (s’innalza e chiude l’intero fronte nord) e si offre come supporto al volume soprastante. Il parallelepipedo, appoggiato a sbalzo secondo l’orientamento prevalente, è definito da superfici ortogonali e rigorose perfettamente intonacate, destinate a un dialogo meno immediato con il paesaggio, filtrato dalle “maschere” metalliche del balcone.

Foto © Francesca Oddo

Andrea Botti


TECNICA

Foto © Maurizio Grassi

Nella pagina precedente. Casa C+V e vista del rivestimento esterno, Giulianova (TE). In questa pagina. Casa unifamiliare e vista del rivestimento esterno, Sassofeltrio (PU).

Nella stessa regione a Sassofeltrio, nella provincia di Pesaro e Urbino, è ancora la posizione eccezionale del sito e quello delle abitazioni adiacenti a determinare le scelte progettuali per la realizzazione di una villa unifamiliare progettata dallo studio Grassi di San Marino nel 2012. Situato su un crinale, il terreno è aperto a viste panoramiche da nord a sud e limitato dalla presenza di edifici nelle altre due direzioni. Ciò ha obbligato le principali scelte relative all’impostazione planimetrica, alla distribuzione interna, alla realizzazione dei muri perimetrali. A questi ultimi è stato affidato il compito di indirizzare la visuale, garantire una sorta d’intimità rispetto all’abitato circostante. Per questo si è scelto di dare corpo all’idea fondante del progetto enfatiz-

zando la massività dei setti murari con un rivestimento di pietra. La scelta della materia litica “è stata oggetto di approfondita valutazione. Il luogo è confinante con la zona di estrazione della bella arenaria denominata pietra di San Marino, di colore sabbia e molto utilizzata sulle costruzioni, e non distante anche dalla regione di utilizzo della pietra serena, arenaria di colore grigio, anche questa come la – precedente – di tonalità uniforme”1. Tuttavia, la posizione predominante dell’edificio e i colori del paesaggio circostante hanno indirizzato i progettisti verso una soluzione che favorisse la mimesi, agevolando il sodalizio con il contesto; la scelta è ricaduta sulla quarzite Gaia Gold, un’ardesia con colorazioni variabili da giallo ad arancio, lavorata a spacco e posata a malta con giunto aperto. Quando la pietra riveste inteIL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 97


TECNICA

Foto © Studio Sangalli (sopra); Tiberio Faedi (sotto)

Sopra. Casa Petraia, Brescia, vista della corta interna e del paramento murario. Sotto. Casa unifamiliare, Castelcovati (BS), vista della corte interna e particolare del rivestimento esterno.

gralmente, il carattere massivo dei volumi e delle forme è dominante come dimostrato da due interventi realizzati nel bresciano entrambi pubblicati nel catalogo dedicato al premio ARCH&STONE’13. Soluzioni per certi versi simili poiché entrambe presentano una tipologia a corte articolata su tre lati, uno spazio centrale delimitato da volumi ortogonali e forme semplici che ospita la piscina privata e il verde. In entrambe gli spazi interni sono disposti su due livelli che separano l’intimità della zona notte dalla zona giorno garantendo scorci visivi e la presenza della luce naturale quale protagonista. Casa Petraia, realizzata nel 2003 e firmata dagli architetti Gianfranco Sangalli con 98 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

Stevan Tesic e Laura Rossetti, inserita nel contesto collinare dei Ronchi di Brescia, si confronta con un paesaggio segnato da pre-esistenze storiche (muri in pietra , terrazzamenti) con i quali “la nuova costruzione ha inteso dialogare e rapportarsi”2. La materia litica è impiegata nei percorsi pedonali lastricati con Pietra di Vicenza e nei fronti rivestiti con Pietra di Trani in forma di spaccatelli di diversa pezzatura posati a giunto aperto. Il rivestimento litico domina anche nella villa unifamiliare realizzata nel 2011 a Castelcovati e progettata dall’architetto Michele Pontiroli. Pietre locali e pietre importate convivono in equilibrio cromatico e formale raffinato: marmo Botticino classico levigato per il rivestimento

delle scale interne, gli imbotti delle finestre e la veletta del portico; Botticino Fiorito martellinato per la pavimentazione pedonale esterna, Quarzite giallo mix scuro per il rivestimento delle pareti perimetrali. La soluzione si caratterizza per le infinite variazioni cromatiche accentuate da un formato che privilegia la dimensione orizzontale, con superficie lavorata a spacco, posato a giunto chiuso. L’assenza del clamore cromatico, la ricerca dell’omogeneità ottenuta con rivestimenti costituiti da superfici lisce, che caratterizzò le esperienze avviate con il Padiglione di Barcellona di Mies van der Rohe nel ’29 e quelle degli architetti italiani negli anni successivi, oggi si co-

niuga con la capacità di esaltare forme sinuose, superfici concave e convesse che evocano volumi scultorei, come nel caso di due abitazioni3 realizzate recentemente dallo studio spagnolo A-cero: una nei pressi di Madrid ed una nella Repubblica Dominicana. La Vivienda 108, una villa monofamiliare costruita nella periferia della capitale, nasce da un accorpamento di volumi totalmente rivestiti in Travertino, interrotti da un setto verticale in granito scuro che segna l’ingresso ed esaltati dal contrasto con i colori della vegetazione circostante. L’edificio è disposto su due piani e la parte più intima della casa, quella della zona notte, si sviluppa al piano inferiore, scavato nel


TECNICA In senso orario. Padiglione tedesco all’esposizione universale di Barcellona. La Vivienda 108, Madrid, Spagna e particolare del rivestimento esterno Villa a La Romana, Repubblica Dominicana

terreno ma affacciato ugualmente sul giardino grazie al declivio naturale del terreno. Gli aggetti laterali alleggeriscono visivamente la gravità della costruzione sottolineata dalle linee orizzontali enfatizzate dalla posa del rivestimento a dimostrare l’importanza del giunto nella tessitura muraria che viene ripresa anche nel rivestimento della piscina. L’effetto finale è di totale armonia con il luogo. La villa caraibica si sviluppa su un solo livello attraverso la composizione di due blocchi ben differenziati, uniti tramite una veranda e coperti da superfici curvilinee che s’i-

narcano verso il cielo. La pietra corallina del rivestimento è di un bianco-beige accecante alla luce solare ma risponde perfettamente alle esigenze di un clima caldo tutto l’anno. La massività della materia litica si stempera nelle geometrie curve, diviene tutt’uno con la struttura trasformandosi, come una placcatura senza soluzione di continuità, nella pavimentazione dei camminamenti. Il risultato finale è quello di una scultura adagiata nel paesaggio, un’architettura autonoma che sembra naturalmente emergere dalla natura stessa T

Note 1 A. Botti – P. Resbelli, ARCH&STONE’13 – architetture in pietra del nuovo millennio, Magalini editrice due, Rezzato (BS), 2013. 2 Ibidem. 3 P. Resbelli, Abitare la pietra, in “SCHEGGE N. 1”, Magalini editrice due, Rezzato (BS), 2012.

IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 99


CULTURA

Vittoria alata di Brescia una scultura degna di Expo Franco Robecchi

I

n un’epoca in cui la grandiosa apertura dell’Esposizione universale ha messo in moto idee, potenzialità, valori e progetti dell’intera società italiana, la dimensione artistica non poteva che dirompere. Ciò soprattutto in considerazione del dato che l’Italia, volendo esibire al mondo se stessa, non può evitare di mostrare soprattutto il proprio patrimonio storico-artistico, che, come è noto, primeggia nel pianeta per dimensione e qualità. Puntare sull’immagine di un’Italia detentrice del 70% del patrimonio storico-artistico mondiale non vuol dire porre in ombra la qualità della dimensione produttiva e creativa odierna del Paese. Peraltro buona parte della creatività italiana, del cosiddetto italian style, viene ancora oggi associata ad una pro-

100 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

pensione degli Italiani che il mondo crede sia quasi congenita nel nostro popolo, o quantomeno nutrita da un’aria che si respira, densa di altissimi insegnamenti e modelli artistici. Si vuole, in un momento in cui l’Italia sarà al centro dell’attenzione, incarnare e vitalizzare una nostra realtà dall’immenso peso specifico nella storia dell’umanità, che unisce ad una diffusa qualità paesaggistica, architettonica, urbanistica due vette di totale impatto sulla civiltà mondiale: l’arte figurativa e la Chiesa. Le due dimensioni sono spessissimo fuse fra loro, poiché gran parte del patrimonio italiano si trova nelle chiese. L’Italia avrebbe avuto una tale diffusione e un tale livello artistico se non fosse stata la culla del Cristianesimo? Fossimo stati la culla dell’Islamismo avremmo una bella col-


CULTURA Nella pagina precedente. Due versioni della Vittoria alata di Brescia completata, in copie plastiche, con la collocazione dello scudo e dell’elmo sotto il piede. La statua qui vista di fronte è oggi conservata nel Museo del Louvre. In questa pagina, in senso orario. Tre figure femminili alate della mitologia greca, raffiguranti la Vittoria, in opere artistiche antiche. Una incorona un pittore di vasi, una reca nelle mani la corona d’alloro e il ramo di palma, mentre la terza, con gli stessi oggetti nelle mani, si esibisce in una nudità raramente integrale.

lezione monotona attraverso i secoli, di ghirigori e intrecci geometrici decorativi e non avremmo la Madonna delle rocce di Leonardo, la Crocifissione di Mantegna, la Natività del Savoldo o il S. Giorgio e il drago del Carpaccio. Di fatto, per Expo si è ovviamente pensato al coinvolgimento della grande arte italiana, con proposte che hanno destato interesse e anche polemica. Si ricorderà la vicenda della richiesta di esporre a Milano i Bronzi di Riace, incredibilmente abortita, e si sa della rinnovata collocazione della Pietà Rondanini, dell’esposizione della copia della “Madonnina”, il cui originale svetta sulla guglia più alta del duomo milanese, nonché delle mostre sul cibo nella pittura che sarà organizzata, dopo la tappa bresciana, nell’ambito di Expo, insieme a mostre su Leonardo, Caravaggio, il Futurismo, ecc. Proprio sul valore universale di oggetti artistici italiani, Brescia ha molto da dire e spiace che non ce ne si sia accorti. Tralasciando le molte altre realtà che costituiscono il patrimonio culturale della terra bresciana, peraltro riconosciute dall’Unesco, come i graffiti camuni e la dimensione longobarda, accanto alle mille altre diffuse su tutto il territorio, si vuole concentrare l’attenzione su un singolo oggetto, che avrebbe potuto competere con le statue di fama mondiale alle quali si è fatto cenno. Ma nessuno ha proposto una valorizzazione e un riconoscimento internazionale in Expo dell’immagine della Vittoria alata. Eppure questa statua è fra le più note nel mondo per la sua bellezza, integrità e mistero. Perché mai, altrimenti, il Museo del Louvre ne esibirebbe con orgoglio una copia? Trovata fra il terriccio di Via Musei nel 1826, la Vittoria alata ritornava alla luce solo sei anni dopo la celebratissima e molto simile Venere di Milo: una coincidenza che fu anche una parentela. Sia per la statua in marmo finita a Parigi, sia per il bronzo bresciano, si sono succeduti, da quel primo IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 101


CULTURA In senso orario. Due evidenti sculture della Colonna Traiana che raffigurano la Vittoria alata romana mentre scrive il nome del vincitore o della battaglia su uno scudo. Una delle due è vestita come la statua bresciana, mentre la seconda è rivestita solo dal pube in giù. La Vittoria alata in antiche monete e in una medaglia del 1807, precedente alla scoperta della statua bresciana. Si nota che in tre delle quattro immagini la Vittoria, con forme molto simili alla Vittoria alata di Brescia, scrive su uno scudo.

Ottocento, innumerevoli tentativi di spiegare la forma originaria e perduta delle due statue, che sono oggi mutile. Circa la Vittoria bresciana ci si è poi ingegnati sulle ipotesi di datazione e sul luogo d’origine, che sono andati dal quinto o quarto secolo a. C., con creazione quindi nella classicità greca, sino al primo secolo dopo Cristo, che implica il riconoscimento di una produzione autonoma romana. La stessa confezione della Vittoria fu a lungo ritenuta composita. La statua sarebbe stata, originariamente, una Venere (di qui anche le affinità con la scultura francese e di origine egea), cui i Romani avrebbero aggiunto le ali trasformandola in Vittoria. Contrariamente alla Venere di Milo, che soffre di una spinta mutilazione, per la Vittoria alata si è sempre potuto contare su un certo numero di modelli paragonabili, del tutto convincenti. Se figure umane alate appaiono già nell’arte mesopotamica, è nell’arte greca, e soprattutto romana, che esseri femminili con ali compaiono con grande frequenza. A parte la genia di arpie e sfingi, nonché Nyx, la Notte, la donna alata è raffigurata con splendore di forme, capaci di abbinare al fascino femminile la levità di una farfalla o di una colomba. Forse non casualmente gli angeli giudaico-cristiani finirono per assumere la stessa forma. Mentre sono più rari i casi maschili, che indicano geni o messaggeri, ma anche Thanatos, la morte, la figura femminile, accanto alla leggiadra Eos, dea alata dell’aurora, assunse la personalità della Vittoria, che incita o premia eserciti e comandanti. Talora, tuttavia premia anche meriti artistici. Nike nella lingua greca, la Vittoria ha avuto numerosissime e anche altissime raffigurazioni. Basti, per 102 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2


CULTURA In senso orario. Le simili statue della Vittoria alata di Brescia, della Venere di Capua e della Venere di Milo. Ali a parte, la postura è assai simile nelle tre figure.

tutte, citare la stupenda Nike di Samotracia, il capolavoro che svetta sullo scalone del Louvre. Nell’iconografia romana, la Vittoria assegna il suo riconoscimento porgendo ai vincitori una corona d’alloro e, talora, anche un ramo di palma. Qualche volta recava nelle mani sia l’alloro che la palma. Talora la figura femminile della Vittoria era raffigurata anche mentre scriveva il nome del vincitore o dell’evento bellico vittorioso, su uno scudo, talora poggiato su un supporto ligneo o marmoreo oppure appeso a un tronco d’albero. Frequente era anche il particolare del piede sinistro poggiato sull’elmo del dio della guerra, Marte. Diversi elementi fra quelli citati sono presenti nella statua bresciana. Determinanti sono le ali, ma significativo è anche il piede sinistro sollevato, che fa pensare alla perdita di un oggetto di supporto, appunto l’elmo. Anche la posizione delle braccia si presta all’ipotesi che la statua trattenesse, originariamente, uno scudo rotondo, come si vede in diverse monete romane e anche in due esplicitamente somiglianti figure scolpite sulla Colonna Traiana. La ricostruzione sia dell’elmo, sia dello scudo, è stata più volte eseguita, in riproduzioni della statua che sono state modellate o ottenute per calco sull’originale. Quest’ultima procedura fu adottata per la fusione della copia che Napoleone III, imperatore dei francesi, richiese quando, nel 1859, fu in Brescia, per il drammatico scontro con gli Austriaci. La fusione, eseguita da Eck e Durand nel 1861, comprendeva lo scudo fra le mani della Vittoria e l’elmo sotto il piede sinistro. Questa statua è tutt’oggi esposta con evidenza nel Museo del Louvre. Nonostante le tendenze ricostruttive nella cultura ottocenIL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 103


CULTURA Alcune delle varie ipotesi ricostruttive della Venere di Milo in una tavola grafica di fine Ottocento.

tesca, la statua originale bresciana non fu mai completata con le aggiunte francesi, ma la convinzione che quella dovesse essere la forma originaria fu pressoché unanime. La fama della statua bresciana, a maggior ragione rinforzata dalla copia donata a Napoleone, trovò nelle curiosità per la Venere di Milo ulteriore rinforzo, poiché le affinità fra le due sculture furono sottolineate. Essendo stata osservata, nella statua di Brescia, una diversa qualità tra la fattura del corpo della statua e delle ali, sia sotto il profilo artistico, sia per il tipo di fusione e dei materiali, si fece strada l’idea che la Vittoria alata di Brescia non fosse una statua romana, bensì un bronzo della Grecia classica, raffigurante Venere. Solo in tempi molto successivi, alla statua, giunta chissà come in Brescia, sarebbero state aggiunte le ali e forse anche parte del drappeggio nella parte superiore del corpo. Alcune versioni di Afrodite, infatti mostrano la figura rivestita con l’abito solo dall’inguine in giù. Così è sia nella Venere di Milo, sia nella Venere di Capua, molto simile alla Vittoria di Brescia. È pur vero che si conoscono raffigurazioni, invece, della Vittoria con corpi femminili completamente nudi. Rimanendo alla versione di una Vittoria ex Venere, si osservava che la postura, soprattutto delle braccia, bene si attagliava anche a questa ricostruzione. Si conoscevano, infatti, esempi di raffigurazioni di Venere nell’atto di trattenere uno scudo, probabilmente di Ares-Marte, nel quale la dea si specchiava, per vezzo tipicamente femminile, ma vi erano anche altri atteggiamenti che rendevano plausibile la posizione delle braccia. Ci si riferiva soprattutto alla Venere di Capua, ma anche a un 104 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

gruppo marmoreo rinvenuto a Ostia, dove Venere è affiancata al consorte Marte, sulle cui spalle poggia il braccio sinistro, mentre il destro si sporge di fronte, verso il petto del dio, con una posizione del tutto simile a quella della statua bresciana. Tali esercizi ricostruttivi sono stati soprattutto compiuti sulla Venere di Milo, grazie alla sua statura da vedette mondiale del settore, grazie alla notoria presunzione ed efficacia propagandistica dei transalpini. Si tratta di ipotesi che possono valere, data l’evidente affinità, anche per la Vittoria alata bresciana, prima che essa divenisse Vittoria alata. A portare un ulteriore elemento di realtà è subentrato il ritrovamento, in Turchia, della cosiddetta Afrodite di Perge, che mostra una Venere, appunto, che, in un atteggiamento molto simile alla Vittoria di Brescia, nonché con abbigliamento del tutto uguale alla Venere di Capua, chiaramente sta scrivendo con la mano destra sullo scudo, che è presente, trattenuto con la mano sinistra. Ad annodare ancor più l’intreccio internazionale della Vittoria alata è ancora la Venere parigina. Alla fine dell’Ottocento un professore moscovita di nome Miranoff, avanzò l’idea che la statua del Louvre non fosse affatto una Venere, ma fosse una scultura che aveva subito un processo di trasformazione inverso a quello della Vittoria alata di Brescia. Mentre quest’ultima da Venere era divenuta dea della vittoria, la statua di Milo sarebbe nata come allegoria della vittoria per divenire poi un’Afrodite. Due incavi che la figura presenta sulla schiena sarebbero le tracce di aggancio di ali di bronzo originarie, sparite, che erano inoltre sostenute da un laccio, anch’esso in metallo, che si incrociava sul petto.


CULTURA Da sinistra. Venere e Marte in un gruppo scultoreo romano ritrovato a Ostia. La posizione di Venere è affine alla forma delle statue di Brescia, Parigi e della Venere di Capua. La cosiddetta Venere di Perge, nel Museo di Antalya. Anche Venere scriveva su uno scudo, oppure le ali sono andate perse. Il successo mondiale della Vittoria alata di Brescia è evidenziato anche dall’operazione dello scultore americano Walter S. Arnold che ha recentemente realizzato una copia della statua bresciana, scolpendola nel marmo di Carrara.

Grazie al modello bresciano, lo studioso russo, aiutato nella ricerca dal francese Félix Ravaisson, notò che la posizione della gamba sinistra delle Venere di Milo coincideva con l’assetto della statua bresciana, così come il piede sollevato, come nel caso bresciano, di 19 cm dal suolo, perché lì era l’elmo di Marte. Sarebbe stato anch’esso in bronzo e, come le ali, sarebbe andato perduto proprio perché costituito di un metallo che era molto ricercato da predatori riciclatori. Insomma, il corto circuito mediterraneo ed europeo della statua bresciana pone la scultura al centro di un nodo fitto di

cultura, di storia e di scambi internazionali, sotto la spinta dell’arte, della religione, dei valori che hanno generato la massima civiltà mondiale. Anche questa atmosfera di mistero e di internazionalismo potrebbe contribuire a rendere la Vittoria alata bresciana una star internazionale lanciabile sul palcoscenico di Expo. A sconvolgere l’interessante ridda di ipotesi, le più recenti notizie tolgono paglia al fuoco della ricerca, poiché parrebbe confermata l’analisi tecnica che riconosce alle ali l’eguale tipo di bronzo che fu usato per la fusione del corpo femminile e non solo. Anche l’epoca delle due fusioni pare coincidere e riferibile al primo secolo. Quindi la Vittoria alata non avrebbe alcuna origine venusiana greca, sarebbe più recente di quanto sempre creduto e sarebbe nata già Vittoria alata, dotata da subito delle sue ali. La querelle non fa che aggiungere fascino ad una statua che è tra i bronzi più eleganti e importanti dell’antichità, inoltre dotata di un significato tonico e benaugurante, proprio adatto a Expo 2015: la vittoria, il successo, il rilancio italiano. Non vogliamo poi scomodare la statua originale? Chiediamo allora di utilizzare la copia che la generosità del Rotary Club ha donato alla cittadinanza, ponendola al centro della rotonda stradale all’inizio di via Labirinto. T IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 105


Novità di Legge a cura del geom. Alfredo Dellaglio

Finalità della rubrica è di contribuire all'informazione sull'emanazione di Leggi, Decreti,Deliberazioni e circolari pubblicati sulla G.U.Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul B.U.R.L. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. I lettori della rivista che sono interessati ad approfondire i contenuti delle norme sopra elencate potranno consultare gli organi ufficiali (GU e BURL) presso il Collegio dei Geometri.

Provvedimento Agenzia Entrate 17/12/2014 n.160950 Aggiornamento degli importi previsti dal Decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio 4/5/2007 disciplinante l’accesso al sistema telematico dell’Agenzia del Territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale. Il provvedimento con l’obiettivo di favorire la consultazione on line ai servizi ipotecari e catastali da parte di pubbliche amministrazioni, professionisti e privati cittadini, adegua gli importi da versare per l’accesso alle banche dati ipotecaria e catastale contenuti nel precedente decreto 4/5/2007 come segue: - il pagamento una tantum a titolo di rimborso delle spese amministrative connesse alla convenzione (€ ( 200,00) viene azzerato; - il canone annuale per ogni password resa disponibile all’utente nell’anno solare scende da 30 a 15 €; - a ciascuna pubblica amministrazione sono riconosciute 3 password gratuite. (decorrenza 1/1/2015) Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 25/11/2014 (Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12/12/2014) Proroga di un anno della scadenza della vita tecnica degli impianti a fune. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 24/12/2014 n.35 Istruzioni operative tecnico-organizzative per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto Interministeriale 22/7/2014. Legge Regione Lombardia 28/11/2014 n.31 Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato (Bollettino Uff.R.L. Suppl. Ord.1/12/2014 n.49) Decreto legislativo 17/12/2014 n.198 (Gazzetta Ufficiale 13/1/2015 n.9) Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie a norma dell’articolo 2, comma 3, lettera a) della Legge 11/3/2014 n.23 106 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

Acc.Conf.Unificata 18/12/2014 n.157/CU Accordo fra il Governo e le Regioni e gli enti locali concernente l’adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera. Accordo ai sensi dell’art 9, comma 2, lett. C) del decreto legislativo 028/8/97 n.281. Il provvedimento reca in allegato i moduli unificati e semplificati di cui si prevede l’impegno delle Regioni ad adeguare i contenuti informativi dei moduli utilizzando i quadri e le informazioni appositamente indicati con “variabile”, nonché a garantire la massima diffusione, unitamente ai Comuni che a loro volta dovranno adeguare la modulistica in uso sulla base dell’accordo. Decreto Legge 24/1/2015 n.4 Misure urgenti in materia di esenzione IMU (Gazzetta Ufficiale 24/1/2015 n.19) Il provvedimento reca le nuove regole per l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli. Il nuovo criterio prevede l’esenzione totale per 3456 Comuni e l’esenzione parziale per 655 Comuni rispetto al precedente più restrittivo che prevedeva l’esenzione solo per 1498 Comuni. Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 29/12/2014 (Gazzetta Ufficiale 15/1/2015 n.11) Recepimento della direttiva 2014/38/UE della Commissione che modifica l’allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’inquinamento acustico. Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali 20/1/2014 (Gazzetta Ufficiale 24/1/2015 n.19) Decimo elenco di cui al punto 3.7 dell’allegato III del decreto 11/4/2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art 71, comma 11 del decreto legislativo 81/2008, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 106/2009. L’iscrizione nell’elenco ha validità quinquennale. Deliberazione Giunta Regione Lombardia 23/1/2015 n.X/3052 (Bollettino Uff. Reg.Lombardia Suppl.Ord. 28/1/2015 n.5) Individuazione dei criteri per derogare dall’obbligo di installazione degli erogatori di GPL o metano in caso di modifica agli impianti di distribuzione carburanti in fregio alla rete stradale ordinaria, ai sensi dell’art.88, comma 4-bis della L.R. 2/2/2010 n.6



Aggiornamento Albo

Cancellazioni dall’Albo con decorrenza 7 dicembre 2014 N. Albo

Nominativo

Luogo e data di nascita

Residenza

Motivo

1188

Derelli Ernesto

Dello (BS) 02/10/1938

25020 Dello (BS) Via Borgo Belvedere 8

Decesso

Cancellazioni dall’Albo con decorrenza 18 dicembre 2014 N. Albo

Nominativo

Luogo e data di nascita

Residenza

Motivo

2050

Capponi Adriano Valentino

Sarezzo (BS) 13/09/1948

Via Pasubio 40 - Fraz. Cogozzo 25069 Villa Carcina (BS)

Decesso

Cancellazioni dall’Albo con decorrenza 31 dicembre 2014 N. Albo

Nominativo

1405

Adami Gianfranco

Verolanuova (BS) 14/05/1941

25029 Verolavecchia (BS) Via A. Canossi 38

Dimissioni

4003

Alessi Giov. Andrea

Pian D’Artogne (BS) 22/09/1952

25050 Pian Camuno (BS) Via Fonte Vecchia 10

Dimissioni

5962

Almici Paolo

Iseo (BS) 17/09/1984

25054 Marone (BS) Via Rampa 16

Dimissioni

2446

Antonioli Andrea

Iseo (BS) 27/09/1947

25049 Iseo (BS) Vicolo Del Volto 4

Dimissioni

2488

Apollonio Giuseppe

Gottolengo (BS) 20/11/1949

25023 Gottolengo (BS) Via Montegrappa 4

Dimissioni

5465

Arici Alessandro

Breno (BS) 25/02/1976

25042 Borno (BS) Via Monte Grappa 18

Dimissioni

2645

Azzoni Tognola Piergiorgio

Tirano (SO) 05/03/1948

25123 Brescia (BS) Via Schivardi 72

Dimissioni

3035

Baccanelli Massimo

Darfo B.T. (BS) 09/04/1958

25050 Piancogno (BS) Pian Borno Via Boter 7/B

Dimissioni

6324

Bagni Andrea

Brescia (BS) 30/03/1990

25016 Ghedi (BS) Piazza Roma 3

Dimissioni

5629

Baronio Mattia

Asola (MN) 09/07/1982

25010 Visano (BS) Via Ottorino Villa 18

Dimissioni

2822

Berardi Augusto

Brescia (BS) 08/12/1951

25086 Rezzato (BS) Via Leopardi 13

Dimissioni

1729

Bergomi Claudio

Castrezzato (BS) 26/05/1945

25030 Comezzano Cizzago (BS) P.Za Caduti 9

Dimissioni

4482

Betti Nicola

Brescia (BS) 21/12/1973

Dello (BS) Via Risorgimento 36 25020

Dimissioni

5295

Bocchio Marco

Lonato (BS) 26/07/1966

25017 Lonato (BS) Via De Amicis 3

Dimissioni

5478

Bonafini Giovanni

Pescantina (VR) 21/12/1948

25015 Desenzano Del Garda (BS) Via Flaminia 1/a

Dimissioni

5857

Botticini Chiara

Chiari (BS) 30/04/1987

25030 Castrezzato (BS) Via Dei Platani 9

Dimissioni

4709

Bressana Tiziano

Travagliato (BS) 23/04/1962

25030 Lograto (BS) Via A. De Gasperi 27

Dimissioni

2615

Brianza Pietro

Chiari (BS) 19/02/1950

25080 Soiano Lago (BS) Via Trevisago 5

Dimissioni

6379

Bulgari Cristian

Manerbio (BS) 05/05/1988

25020 Milzano (BS) Via Provinciale 5/D

Dimissioni

2829

Bulla Renato

Quinzano D’Oglio (BS) 31/07/1948

25027 Quinzano D'Oglio (BS) Via Mazzini 39-41

Dimissioni

2775

Caffi Giancarlo

Coccaglio (BS) 06/08/1955

25123 Brescia (BS) Via Amba D'Oro 54

Dimissioni

2464

Calzoni Angiolino

Pompiano (BS) 16/12/1951

25030 Pompiano (BS) Via O. Navoni 28

Dimissioni

6056

Caraffini Oriana

Manerbio (BS) 25/01/1988

25020 Capriano Colle (BS) Via Bachelet 17

Dimissioni

3689

Cerotti Luigi

Brescia (BS) 30/08/1953

25030 Adro (BS) Via Cairoli 35/A

Dimissioni

4318

Ciollaro Michele

Brescia (BS) 27/11/1973

25060 Cellatica (BS) Via Aldo Moro 41

Dimissioni

2051

Cominotti Ezio

Brescia (BS) 25/06/1949

25128 Brescia (BS) Via V. Veneto 63

Dimissioni

5500

Divittini Daniela

Brescia (BS) 18/09/1983

26029 Soncino (CR) Via Pio Marcani 29/A

Dimissioni

5697

Dui Luca

Asola (MN) 13/01/1984

25020 Pralboino (BS) Via Angelo Canossi 14

Dimissioni

4067

Ferrari Antonio

Lovere (BG) 24/11/1947

25040 Gianico (BS) Via Caduti Di Campelli 39

Dimissioni

108 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2

Luogo e data di nascita

Residenza

Motivo


Cancellazioni dall’Albo con decorrenza 31 dicembre 2014 N. Albo

Nominativo

Luogo e data di nascita

Residenza

Motivo

3137

Ferrari Bruno

Brescia (BS) 20/03/1947

25062 Concesio (BS) Via S. Gervasio 2

Dimissioni

2765

Ferrari Renato

Angolo (BS) 21/06/1952

25040 Angolo Terme (BS) Via Rie Aghe 9

Dimissioni

6071

Ferri Estevan

Desenzano Del Garda (BS) 10/11/1988

25018 Montichiari (BS) Via Vitt. Veneto 88/A

Dimissioni

5537

Filippini Riccardo

Leno (BS) 23/07/1983

25016 Ghedi (BS) Via Resistenza 15

Dimissioni

4175

Finocchio Gianluigi

Brescia (BS) 17/07/1970

25020 Azzano Mella (BS) Via Giovanni XXIII 67

Dimissioni

1934

Finocchio Mario

Mazara Del Vallo (TP) 04/08/1945

25127 Brescia (BS) Via G. B. Farfengo 59

Dimissioni

3923

Formigoni Maurizio

Brescia (BS) 27/11/1969

25020 Flero (BS) Via XX Settembre 76

Dimissioni

2647

Franchini Fausto

Brescia (BS) 16/02/1946

25128 Brescia (BS) Via Pastrengo 17

Dimissioni

2773

Fusi Franco

Bagolino (BS) 27/03/1952

25072 Bagolino (BS) Via Europa 7/B

Dimissioni

6262

Ganzola Stefano

Gardone Val Trompia (BS) 03/08/1990

25060 Tavernole Sul Mella (BS) Via del Molino 6 Cimmo

Dimissioni

4522

Gatti Maurizio

Brescia (BS) 28/07/1974

25030 Berlingo (BS) Via G. Falcone 90

Dimissioni

5517

Gilberti Mauro

Iseo (BS) 22/03/1982

25050 Passirano (BS) Via Europa 69/F

Dimissioni

4843

Gilberti Stefano

Gardone V.T. (BS) 14/11/1973

25069 Villa Carcina (BS) Via Emilia 6/A

Dimissioni

6018

Goffi Luisa

Desenzano (BS) 07/05/1986

25010 Pozzolengo (BS) Via degli Olivi 195

Dimissioni

624

Gozza Giuseppe

Roe’ Volciano (BS) 21/07/1929

25077 Roe Volciano (BS) Via Gardesana 27

Dimissioni

6182

Gozzi Roberto

Breno (BS) 19/02/1981

25040 Cevo (BS) Via Roma 3

Dimissioni

3142

Gregorini Battistino

Vezza D’Oglio (BS) 10/02/1956

25059 Vezza D'Oglio (BS) Via Valeriana 21

Dimissioni

2074

Lucini Attilio

Gottolengo (BS) 03/08/1949

25020 Milzano (BS) Via Dossi 5

Dimissioni

6010

Marconi Alberto

Chiari (BS) 01/07/1975

25030 Castrezzato (BS) Via Piave 52

Dimissioni

4864

Mariotto Davide

Brescia (BS) 12/09/1963

25046 Cazzago San Martino (BS) Via Don Giovanni Lussardi 10/A

Dimissioni

4952

Mettifogo Claudio

Gardone V.T. (BS) 24/01/1978

40138 Bologna (BO) Via Bentivogli 74/2

Dimissioni

4143

Monteleone Abele

Brescia (BS) 08/09/1968

25039 Travagliato (BS) P.zza Della Pace 21

Dimissioni

5991

Morandi Andrea

Brescia (BS) 15/10/1985

25086 Rezzato (BS) Via G. Mazzini 6

Dimissioni

1401

Moraschi Reginaldo

Rovato (BS) 14/12/1941

25038 Rovato (BS) Via Cocchetti 9

Dimissioni

2058

Parzanini Marino

Rodengo Saiano (BS) 10/09/1949

25050 Passirano (BS) Via A. Manzoni 11

Dimissioni

5770

Pavanello Fabio

Brescia (BS) 15/12/1981

25035 Ospitaletto (BS) Via San Francesco 31/A

Dimissioni

6107

Pelamatti Claudio

Lovere (BG) 04/02/1989

25047 Darfo (BS) Via Rocco Fiorini 5

Dimissioni

2403

Prati Bruno

Brescia (BS) 30/01/1952

25127 Brescia (BS) Via Cucca 73

Dimissioni

5774

Raccagni Davide

Brescia (BS) 16/09/1983

25086 Rezzato (BS) Via G. Zadei 40

Dimissioni

3336

Ricca Gianpietro

Brescia (BS) 29/04/1944

25034 Orzinuovi (BS) Via Palestro 36

Dimissioni

1880

Rizzardi Flaviano

Rezzato (BS) 01/12/1942

25074 Idro (BS) Via Indipendenza 3

Dimissioni

4814

Rocco Maurizio

Brescia (BS) 12/11/1979

25038 Rovato (BS) Via S. Anna 71

Dimissioni

3287

Savoldelli Giuseppe

Darfo (BS) 02/04/1951

25047 Darfo (BS) Via Castagneto 4

Dimissioni

4699

Soresina Fabio

Brescia (BS) 14/09/1972

25125 Brescia (BS) Via Parma 27

Dimissioni

5557

Soverino Daniele

Brescia (BS) 14/02/1983

25069 Villa Carcina (BS) Via XX Settembre 50

Dimissioni

1596

Spatti Ivo

Pisogne (BS) 19/01/1942

25055 Pisogne (BS) Via Provinciale 16

Dimissioni

5915

Stroppa Aurelio

Chiari (BS) 28/08/1972

25030 Urago D'Oglio (BS) Via Don G. Podavitte 26

Dimissioni

IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2 - 109


Cancellazioni dall’Albo con decorrenza 31 dicembre 2014 N. Albo

Nominativo

Luogo e data di nascita

Residenza

Motivo

1163

Taini Antonio

Brescia (BS) 29/06/1938

25122 Brescia (BS) Via Rua Confettora 37

Dimissioni

5729

Tarentini Michele

Brescia (BS) 27/02/1978

25075 Nave (BS) Via San Francesco 12/I

Dimissioni

1457

Tartari Giorgio

Bruxelles (Belgio) EE 06/09/1937

25024 Leno (BS) Via Re Desiderio 2/c

Dimissioni

3783

Tinti Alberto

Capriano Del Colle (BS) 05/11/1949

25020 Capriano Colle (BS) Via Ragazzi Del Novantanove 12

Dimissioni

1748

Turelli Andreino

Castegnato (BS) 28/02/1947

25045 Castegnato (BS) Via P. Trebeschi 38/B

Dimissioni

5941

Vitali Licia

Gavardo (BS) 31/05/1969

25087 Salò (BS) Via F. Calsone 22

Dimissioni

4093

Zammarchi Davide

Castrezzato (BS) 21/07/1964

25030 Castrezzato (BS) Via Piave 23

Dimissioni

2537

Zendrini Pietro Giorgio

Valsaviore (BS) 06/10/1953

25040 Cevo (BS) Via Marconi 13

Dimissioni

3126

Zorza Gianbattista

Sarezzo (BS) 21/02/1957

25021 Bagnolo Mella (BS) Via S. Pellico 14

Dimissioni

6378

Zucca Laura

Leno (BS) 14/09/1980

25020 Castelletto Di Leno (BS) Via Cocchetti 7

Dimissioni

Iscrizioni all’Albo con decorrenza 22 dicembre 2014 N. Albo

Nominativo

Luogo e data di nascita

Residenza

6391

Begotti Francesco

Brescia (BS) 19/03/1992

25127 Brescia (BS) Via Laghetto 2

6392

Faroni Franco

Brescia (BS) 09/02/1984

25122 Brescia (BS) Vicolo del Sole 2

6393

Orizio Livio

Brescia (BS) 21/10/1992

25128 Brescia (BS) Via Vittorio Veneto 110

6394

Pundetta Marco

Brescia (BS) 22/11/1993

25080 Moniga Del Garda (BS) Via delle Orchidee 4

6395

Spillare Simone

Montichiari (BS) 12/09/1991

25018 Montichiari (BS) Via S. Scolastica 97/B

Cancellazioni dall’Albo con decorrenza 11 febbraio 2015 N. Albo

Nominativo

Luogo e data di nascita

Residenza

Motivo

5270

Edalini Piergiorgio

Asola (MN) 30/03/1979

46013 Canneto Sull'Oglio (MN) Via Cavour 28

Trasferimento

Cancellazioni dall’Albo con decorrenza 23 marzo 2015 N. Albo

Nominativo

Luogo e data di nascita

Residenza

Motivo

1907

Angoscini Paolo Vittorio

Brescia (BS) 08/05/1942

25124 Brescia (BS) Via Corfù 106

Dimissioni

2116

Ferrari Bruno

Brescia (BS) 10/12/1950

25030 Roncadelle (BS) Via Martin Luther King 1

Dimissioni

2122

Labinelli Angelo

Verolanuova (BS) 02/11/1934

25028 Verolanuova (BS) Via Tito Speri 12

Dimissioni

3616

Svanera Vincenzo

Brione (BS) 06/01/1947

25060 Brione (BS) Via Aquilini 24

Dimissioni

5201

Pedersoli Alberto

Castiglione D/S (MN) 23/02/1981

25010 Isorella (BS) Via Valbona 18

Dimissioni

Iscrizioni all’Albo con decorrenza 23 marzo 2015 N. Albo

Nominativo

Luogo e data di nascita

Residenza

6432

Orioni Alice

Brescia (BS) 12/12/1988

25030 Trenzano (BS) Via Belzagno 34/A

6433

Gussago Giulia

Brescia (BS) 18/08/1992

25070 Provaglio Val Sabbia (BS) Via IV Novembre 30

6434

Mondinelli Jonathan

Lovere (BG) 28/11/1988

25050 Pian Camuno (BS) Via G. Galilei 19

110 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/2




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