Il Geometra Bresciano - n.4 del 2014

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IL GEOMETRA BRESCIANO

Anno XXXIX N. 4 luglio-agosto 2014

Rivista bimestrale d’informazione del Collegio Geometri della provincia di Brescia con la collaborazione dei Collegi delle province di

Lodi Mantova Sondrio

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IL GEOMETRA BRESCIANO Rivista bimestrale d'informazione del Collegio Geometri della provincia di Brescia

Il quadro della pittrice prof. Livia Cavicchi, esposto nella sede del Collegio Geometri di Brescia, sintetizza con efficacia la multiforme attività del geometra nei secoli.

Direttore responsabile Bruno Bossini

Sommario

Segretaria di redazione Carla Comincini

EDITORIALE - Sulla laurea triennale di geometra 2

Redazione Raffaella Annovazzi, Lara Baghino, Stefano Benedini, Nadia Bettari, Laura Cinelli Alessandro Colonna, Mario Comincini, Stefania Confeggi, Alfredo Dellaglio, Giovanni Fasser, Piero Fiaccavento, Stefano Fracascio, Francesco Ganda, Francesco Lonati, Franco Manfredini, Giuseppe Mori, Fulvio Negri, Matteo Negri, Lorenzo Negrini, Patrizia Pinciroli, Giovanni Platto, Andrea Raccagni, Valeria Sonvico, Marco Tognolatti, Simonetta Vescovi, Giuseppe Zipponi

INTERVISTA - Grazie al Comitato paritetico la sicurezza di cantiere diventa materia scolastica 4

Hanno collaborato a questo numero Beppe Battaglia, Cristian Belleri, Andrea Botti, Aleandro Bottichio, Renato Greci, Maycol Lanzilotto, Andrea Maestri, Silvio Maruffi, Franco Robecchi, Isidoro Trovato

Direzione, redazione e amministrazione 25128 Brescia - P.le Cesare Battisti 12 Tel. 030/3706411 www.collegio.geometri.bs.it Editing, grafica e impaginazione Francesco Lonati Fotografie Studio Eden e Francesco Lonati Concessionario della pubblicità Emmedigi Pubblicità Via Arturo Toscanini 41 - 25010 Borgosatollo (Bs) Tel. 030/6186578 - Fax: 030/2053376 Stampa IGB Group/Grafo Via A. Volta 21/A - 25010 S. Zeno Naviglio (Brescia) Tel. 030.35.42.997 - Fax: 030.35.46.20 Di questa rivista sono state stampate 8598 copie, che vengono inviate a tutti gli iscritti dei Collegi di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Sondrio. N. 4 - 2014 luglio - agosto Pubblicazione iscritta al n. 9/75 del registro Giornali e periodici del Tribunale di Brescia il 14-10-1975 Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Brescia Associato alI’USPI Gli articoli firmati o siglati rispecchiano soltanto il pensiero dell'Autore e non impegnano né la rivista né il Collegio Geometri. È concessa la facoltà di riproduzione degli articoli e delle illustrazioni citando la fonte. Gli articoli e le fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

DAL CONSIGLIO NAZIONALE - Le nuove “linee guida” per i procedimenti disciplinari (parte seconda) 8 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento per la formazione professionale 16 DALLA CASSA - Con il “Portale dei pagamenti” più tolleranza nel saldo delle rate per morosità 22 Unico 2014: scaduto l’ultimo termine per i versamenti Cipag con penale dello 0,40% 23 URBANISTICA - Le deroghe in materia di barriere architettoniche 24 CATASTO - Riforma del Catasto: i consigli dei professionisti bresciani 30 Danno strutturale dell’immobile: si può ricorrere entro dieci anni 31 SICUREZZA CANTIERI - Gestione delle terre da scavo, da rifiuti a sottoprodotti 32 ESTIMO - Il più probabile valore complementare 38 DAL COLLEGIO DI BRESCIA - Edolo: interventi di micro-specializzazione con il corso sul Catasto 44 Dalla scuola al lavoro: esperienze di stage di due giovani geometri 46 Pos (quasi) obbligatorio per i professionisti: la norma è in vigore dal 30 giugno 48 Il Pos negli studi professionali. Come abbaterne i costi 49 Compravendite immobiliari, i volumi sono in aumento 50

zione dei Geometri Mantovani, 9 maggio 2014 52 Elezioni del Consiglio Direttivo del Collegio Geometri di Mantova 54 DAL COLLEGIO DI LODI - CTU, periti e privacy 56 TECNICA - Riqualificare con la pietra, materia a chilometro zero 58 AGRICOLTURA E FORESTE - Nuove regole per l’acquisto e l’utilizzo in agricoltura dei prodotti fitosanitari 62 MEDIAZIONE - L’importanza di far conoscere il ruolo del geometra nella risoluzione delle liti 64 CONDOMINIO - Casi di condominio. Il decoro è di tutti. Spese condominiali …ed altro ancora 66 GEOLOGIA - Le prove penetrometriche nelle indagini geotecniche dei terreni 74 CULTURA - Pieter Bruegel, il narratore edilizio 80 TEMPO LIBERO - Torneo nazionale di tennis per geometri: Arezzo dodici anni dopo 88 Trap al “Conca Verde” 92 Novità di legge La parola agli esperti Aggiornamento Albo

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CTU - Ctu bresciani: obbligatorio l’invio telematico delle consulenze al Tribunale 51 DAL COLLEGIO DI MANTOVA - La premiaIL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 1


EDITORIALE Bruno Bossini

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el dibattito sulla necessità di una formazione professionale della nostra categoria più adeguata alle moderne esigenze si sta facendo strada l’idea di una laurea triennale di geometra. Siamo ancora nel campo dell’ipotesi, ma a Brescia, dove l’idea è nata, il progetto non è affatto “in sonno”: colloqui e incontri tra il Collegio e il Dipartimento di ingegneria dell’università cittadina sono ben vivi e un approdo appare possibile. Dell’iniziativa sono stati investiti anche il Consiglio Nazionale e la Cassa di previdenza che hanno promesso il loro favore e il sostegno presso i ministeri competenti per l’approvazione finale. Quello della formazione professionale è un argomento di grande complessità, finora irrisolto, che continua a “pagare” i condizionamenti di una serie di provvedimenti che hanno sempre più impoverito di conoscenze professionalizzanti i programmi della scuola tecnica superiore. Conoscenze e insegnamenti che fino alla metà degli anni Sessanta, invece, avevano garantito ai vecchi diplomati una buona, seppur solo teorica, base professionale. È poi sotto gli occhi di tutti il palese fallimento delle lauree brevi di ingegneria e architettura (le famose lauree B), che pure erano state pensate come il naturale raccordo tra la scuola superiore tecnica e il mondo del lavoro. Di questo fallimento dà testimonianza l’irrisorio numero di “lau2 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4

Sulla laurea triennale di geometra

reati B” iscritti al nostro Albo professionale; chiara indicazione che qualcosa non ha funzionato è che la gran parte di essi o prosegue gli studi verso la laurea quinquennale o abbandona il sogno della laurea ma anche quello della professione. Il quadro si fa poi ancor più incerto se si pensa che anche l’esperienza del praticantato obbligatorio per l’accesso all’esame di Stato, pur portato avanti con grande sforzo organizzativo dai Collegi, continua a non dare i risultati sperati. Gli oneri della formazione professionale restano, di fatto e per ora, sulle spalle dei neo-iscritti all’esame di Stato e all’Albo che, per accrescere il loro livello professionale devono far conto esclusivamente sulla propria capacità di apprendimento, sulle proprie attitudini e sulla personale passione per la libera professione, dovendo contare sulle limitate conoscenze ricevute dalla scuola e confidando nella fortuna di imbattersi in un tutor professionalmente corretto che li accompagni nel difficile e delicato cammino del praticantato. È l’ora di cambiare le cose! Per cambiarle, ben vengano strade nuove e alternative come quella, appunto, della laurea breve di geometra, peraltro rispondente in pieno alle direttive comunitarie, che individuano in un programma professionalizzante di studi triennali il mezzo più adeguato per la preparazione al lavoro.

Ma, affinché il progetto ipotizzato a Brescia non risulti vano e non si risolva nell’ennesimo inutile esercizio di buone intenzioni e risponda alle effettive esigenze dei futuri professionisti, è necessario che si articoli nei seguenti contenuti: • Riavere come inequivoca denominazione professionale, quella tradizionale di “geometra”. È questa la condizione necessaria per porre rimedio a una assurda recente disposizione che ha disorientato i ragazzi (e i loro genitori) che alla fine delle scuole medie intendono accedere al diploma di geometra. Il titolo di:“tecnico delle costruzioni, dell’ambiente e del territorio”, prolissa e inspiegabile denominazione ristretta nell’acronimo C.A.T. (che, almeno in Lombardia, ricorda un intercalare della parlata cremonese, sinonimo contratto – si dice – del bolognese ca’t vegna un culp: non proprio un complimento) non va bene! Fa pensare che i geometri siano stati aboliti, non ci siano più! I nuovi laureati dovranno essere geometri, punto e basta! • I piani di studio, insieme a tutti gli approfondimenti di carattere generale, si dovranno basare sullo studio della matematica superiore. Ma dovranno comprendere anche tutte le conoscenze specifiche, e anche pratiche, della nostra professione. In particolare: nella materia delle costruzioni, lo studio del cemento armato, della tecnologia dei materiali,

prestando grande attenzione alla gestione-contabilità e sicurezza del cantiere; in topografia, lo studio della trigonometria e delle metodiche di utilizzo dei moderni dispositivi di rilevamento, ma anche la tecnica e le procedure per svolgere correttamente le attività catastali di tenuta e aggiornamento delle mappe (NCTR-NCEU); in estimo, il più avanzato sistema di stima comparativa e pluriparametrica per immobili ma anche per i diritti reali; in diritto, i temi del codice civile riguardanti l’urbanistica, la proprietà privata, il condominio e la legge fallimentare. Non potranno infine mancare specifiche conoscenze di chimica e fisica, le attività professionali quali la sicurezza, la certificazione energetica, l’attività antincendio e l’acustica. • L’insegnamento, sia teorico, sia pratico dovrà essere tenuto da professori universitari con esperienze professionali, affiancati da esperti geometri e da specialisti presi dal mondo del lavoro e della formazione. Le ore di lezione saranno suddivise al 50% tra teoria e attività “sul campo” con accordi di collaborazione con aziende ed enti sponsorizzanti. Accordi che potranno anche riguardare studi e progetti di ricerca da espletare in concorso con l’università e usufruendo dei suoi laboratori. Solo con questi fondamenti la nuova laurea triennale di geometra riuscirà a rispondere alle reali esigenze della


EDITORIALE La nota del Presidente Incontri professionali n occasione delle premiazioni dei nostri colleghi iscritti all’Albo da quarant’anni ed oltre, abbiamo avuto la gradita partecipazione dei nostri due Presidenti di C.N.G. e Cassa, ossia Maurizio Savoncelli e Fausto Amadasi. La loro presenza ha dato la possibilità di un incontro anche con i presidenti dei Collegi lombardi per una disamina delle situazioni a livello nazionale. Sinteticamente riporto quanto esposto dal Presidente di C.N.G. relativamente allo stato in essere nonché le azioni svolte in questi ultimi tempi e quanto programmato per la nostra categoria. In modo assai schematico: – Consigli di disciplina, regolamento ed incontri, praticantato e competenza dialogando col Sottosegretario della Giustizia; – Cassa e C.N.G. in grande sinergia fra loro; – Dialogo col territorio. All’albo nazionale sono iscritti circa 109.800 geometri di cui 96.000 iscritti alla Cassa ed altri 600.000 geometri occupati nelle aree tecniche. – Convegno lavori pubblici; appalti aperti ai geometri anche oltre l’importo di euro 100.000. – In Sicilia è stato raggiunto un accordo sulle competenze con le categorie di ingegneri ed architetti. – Rapporto con il Ministero competente per la formazione ed il nuovo regolamento in stesura. – Regolamento sulle Assemblee dei Presidenti che verrà portato all’approvazione il giorno 8 luglio in occasione della prossima assemblea. – Direttive sul praticantato, con giusto compenso per i praticanti e relativa fiscalità. – P.O.S. per la tracciabilità dei pagamenti ritenuto un peso inutile. – Convegno a Milano il 19.06 sui Consigli di disciplina; – Incontro alla Cassa per Pregeo 10 con la presenza della dott.ssa Alemanno e dell’ing. Maggio. Software solo in via telematica per l’approvazione. Incontro con l’Agenzia delle Entrate. Riforma del Catasto, convenzione con i geometri. Oltre 62.000.000 di unità immobiliari urbane da verificare; oltre 1.800.000 da accatastare; circa 1.000.000 u.i.u. speciali; 4/5.000.000 di u.i.u. senza planimetria. Commissioni censuarie aperte ai geometri. Il 9 luglio si terrà a Roma un convegno sul Consulente Tecnico; standard internazionali.

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nostra categoria che dovrà essere pronta a sostenere tutti gli impegni economici necessari (anche di aiuto e stimolo ai neo-laureandi) pur in un momento di crisi economico perdurante. Sarà l’occasione per invertire la tendenza al ribasso delle iscrizioni negli Istituti per geometri, accentuatasi anche a causa della crisi edilizia. I Collegi provinciali saranno

chiamati ad un compito oneroso. Riusciranno a mettere in campo le loro capacità organizzative e finanziarie? Sapranno tradurre un così cospicuo impegno formativo in patrimonio professionale e di esperienza del quale sono stati portatori nelle attività tecniche di recente acquisizione? Negli scorsi mesi il Collegio ha inviato ai suoi iscritti e

Accordo con i Notai per le aste giudiziarie notarili. – Atti di compravendite immobiliari con perizia tecnica sottoscritta da tecnico abilitato anche per conformità urbanistiche: proposte. ANCI/CASSA: rapporti privilegiati anche per il progetto di recupero delle scuole. Mediazione che arranca a partire. Progetto nuova figura del geometra: 7.800 candidati agli esami di abilitazione professionale. Senza diploma di geometra non si può partecipare all’esame. Laurea triennale: preferibilmente da tenersi presso gli istituti tecnici istituendo una laurea specialistica per geometri con norme transitorie per i geometri già iscritti all’Albo. Aruba: accordo per marche temporali e convenzione specifica. Geometri in rete: a luglio partirà un nuovo sito web comune a C.N.G. - Cassa e Fondazione geometri. Fausto Amadasi: ha ricordato la previdenza complementare specie per i giovani che possono iscriversi anche senza versamento iniziale; i versamenti possono essere dilazionati e programmati a seconda delle necessità dell’iscritto. È stata riscontrata una fortissima elusione e sono in atto controlli e riscontri su lavori eseguiti Docfa, Pregeo, ecc… Morosità conclamate anche per redditi elevati che però non versano i dovuti contributi alla Cassa: proposte per recupero mancati versamenti. Bozza per convenzioni con i Comuni per prestazioni professionali di geometri con anticipo pagamento fatture da parte della Cassa e rimborso dai Comuni nell’arco di tre anni. Dalle deduzioni di quanto sopra riportato si evidenzia il grande impegno da parte del C.N.G. e della Cassa, in perfetta sinergia fra loro, che meritano una totale condivisione ed un sostanziale appoggio da parte di tutta la categoria. Fiducioso che quanto programmato non serva solo alla sopravvivenza della nostra categoria, ma ad un migliore avvenire per il prossimo futuro. Un grazie ai nostri due Presidenti di C.N.G. e Cassa su quanto illustratoci ed a quanti con loro collaborano a qualsiasi livello ed un cordiale saluto a tutta la nostra apprezzata categoria.

Il Presidente Giovanni Platto

praticanti una comunicazione per sondare il loro interesse sull’ipotesi sopra descritta. A tutt’oggi i dati di tale indagine sembrano confortanti, visto che una trentina di ipotetiche adesioni sono state nel giro di pochi giorni recapitate in segreteria. I numeri informalmente richiesti dall’Università per procedere in un progetto di questo tipo

sono di almeno 50 partecipanti ogni anno. Si può perciò ragionevolmente pensare che lo “spazio mancante” potrà essere agevolmente colmato. In attesa del formarsi del dibattito sia a livello provinciale che nazionale su un tema di così vasta portata non resta che essere fiduciosi. ❑ IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 3


INTERVISTA

Grazie al Comitato paritetico la sicurezza di cantiere diventa materia scolastica

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iamo talmente abituati alle cattive notizie, alle iniziative malamente incagliate, agli enti inefficienti che quando incrociamo un mondo che funziona, una buona idea che marcia spedita rischiamo di non notarla, di non apprezzarne pienamente il valore. Così anche noi che curiamo da tempo questa rivista, pur sapendo da sempre cos’è e cosa fa il Comitato paritetico territoriale di Brescia per la sicurezza sui cantieri, non ci siamo mai realmente occupati di quest’istituzione voluta da lavoratori ed imprese edili che, tra l’altro, collabora assiduamente con la Commissione sicurezza del nostro Collegio. Ma è bastata una visita alla sede di via Garzetta ed un incontro con il dottor Nicolò Depellegrin, il direttore della struttura bresciana, per scoprire un mondo

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irettore, noi siamo interessati a conoscere in particolare la vostra attività formativa nelle scuole superiori bresciane, con particolare riferimento a quella svolta negli istituti per geometri, ma forse val la pena inquadrare prima la questione nell’attività complessiva del Comitato. Infatti, anche se, con ogni probabilità, per i lettore della nostra rivista questi sono argomenti noti, ricapitolarli non può che essere utile. Allora: cos’è e di cosa si occupa il Comitato paritetico territoriale di Brescia? «Il Cpt, come lo chiamano tutti, è un ente bilaterale voluto dall’Ance di Brescia e dai rappresentanti dei lavoratori edili, ovvero i sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil, nasce nel 1974 proprio a seguito d’un apposito accordo tra i fondatori ed ha lo scopo ben definito già nella 4 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4

sua definizione completa, che è Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro in edilizia». E concretamente di cosa vi occupate? «Il nostro compito è diffondere la cultura della sicurezza in cantiere, ovvero dare consulenza, informare e formare, tutti i partecipanti alla filiera dell’edilizia, in particolare aziende e lavoratori, proprio sui temi della sicurezza e della prevenzione degli infortuni in un ambiente per sua stessa natura pieno di rischi qual è il cantiere. Per far questo, recandoci quotidianamente nei cantieri presenti nella provincia di Brescia, cer-

positivo, un ente che non solo funziona offrendo consulenza tecnica, informazione e formazione, ma pure diffondendo la cultura della sicurezza in ogni ambito. A cominciare dalle scuole, e proprio dai nostri istituti per geometri (oggi Cat, ovvero istituti per i tecnici di costruzioni, ambiente e territorio), dove ormai da qualche anno i professionisti del Comitato paritetico tengono regolari lezioni ai ragazzi del quinto anno, concludendo il pur breve ciclo informativo e formativo con una prova che garantisce importanti crediti agli studenti in vista della maturità, premiando i migliori con borse di studio da 300 euro. Un’esperienza che val la pena di conoscere e che abbiamo approfondito in quest’intervista proprio al direttore del Cpt dottor Nicolò Depellegrin. chiamo in ogni modo di contribuire capillarmente ad orientare ed assistere imprese e lavoratori che operano ogni giorno in edilizia». Vediamo un po’ più precisamente in cosa consiste la vostra attività. «Lo spettro è abbastanza ampio, ma è riconducibile nella sostanza ad una serie di capitoli, il maggiore dei quali riguarda proprio le iniziative di consulenza all’interno dei cantieri e le attività formative, o meglio di informazione, formazione e addestramento dei soggetti che operano in cantiere principalmente attraverso corsi, che svolgiamo qui nella nostra sede di via Garzetta o sul territorio e nelle aziende. E val la pena di ricordare che si tratta di corsi

assolutamente gratuiti per i lavoratori e le imprese iscritte alla Cassa edile di Brescia. Un secondo capitolo che curiamo particolarmente è poi la consulenza ed il chiarimento che i nostri uffici (aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17) ed i nostri tecnici offrono non solo sulle novità legislative, ma pure su quelle tecniche, sul possibile utilizzo di presidi diversi e magari più aggiornati per prevenire il rischio. Collegato a questi primi due capitoli c’è poi la pubblicazione di materiale informativo multilingue sulla sicurezza in cantiere, così da poter parlare non solo ai bresciani, ma anche agli immigrati da altri Paesi non solo europei che in questi


INTERVISTA Il dott. Nicolò Depellegrin intervistato dal direttore della rivista geom. Bruno Bossini.

ultimi anni sono entrati in gran numero nei cantieri della nostra provincia. E qui parliamo non solo di manuali, ma soprattutto di dispense tecniche, di illustrazioni il più possibile piane e facilmente comprensibili sui necessari presidi antinfortunistici che debbono essere utilizzati in ogni cantiere. Un lavoro che portiamo avanti anche attraverso il nostro periodico “Il cantiere sicuro”, che rappresenta uno dei canali privilegiati che il Cpt utilizza proprio per dare continuità e sistematicità alla diffusione di una avvertita cultura della sicurezza». Un quadro d’interventi ed un impegno davvero consistenti… «E non finisce qui: ci occupiamo ad esempio dell’asseverazione dei sistemi aziendali di gestione di salute e sicurezza. Inoltre val la pena di ricordare che fanno riferimento a noi, chiedendo di utilizzare gratuitamente tutti i nostri servizi circa 2.500 aziende edili bresciane associate alla Cape». E con tutto questo carico di lavoro trovate pure il tempo per organizzare corsi e lezioni sulla sicurezza in cantiere ai ragazzi delle scuole superiori di città e provincia? «Sì, anche perché non consideriamo ne marginale ne secondario il progetto di diffusione della cultura della sicurezza agli studenti delle superiori. Anzi, proprio questi progetti rientrano pienamente nel nostro scopo istituzionale, fanno parte del nostro Dna e ci tengono

in particolar modo, oltre a tutto il Consiglio d’amministrazione dell’ente, anche il Presidente, geom. Primo Ider, ed il Vice-Presidente, sig. Enrico Dalè. Infatti si tratta di far passare tra i ragazzi concetti e attenzioni specifiche, elementi tecnici e preoccupazioni professionali riguardo alla sicurezza, nella convinzione che questi stessi ragazzi, in particolare quelli degli istituti per geometri, saranno in massima parte i tecnici, gli imprenditori ed i lavoratori che di qui a pochissimi anni saranno occupati proprio in edilizia. Facciamo insomma una se-

mina concreta e precoce, certi che in questo modo avremo domani professionisti più sensibili a determinati discorsi perché li avranno metabolizzati nel loro bagaglio tecnico di base». E come entrate nelle scuole? «Lo facciamo con la proposta di un corso per gli studenti delle classi quinte, della durata complessiva di 9 ore suddiviso in quattro incontri, durante i quali i nostri docenti – geometri, ingegneri e architetti – trattano una serie di argomenti molto concreti sul tema generale

della sicurezza in cantiere». Proviamo a vedere nello specifico com’è articolato un corso. «Gli incontri sono quattro. Nel primo prendiamo contatto con la classe e diamo una panoramica generale sul problema sicurezza in cantiere; nel secondo ci concentriamo sulle lavorazioni in quota, sempre fonte di alti rischi, guardando ai principali presidi antinfortunistici che si adottano in questi casi; nel terzo ci occupiamo invece degli impianti elettrici, altra fonte sovente di infortuni in cantiere, mentre nel quarto portiamo ai raIL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 5


INTERVISTA Il dott. Nicolò Depellegrin, direttore del Comitato Paritetico di Brescia

gazzi i due principali dispositivi di sicurezza, ovvero i caschi, le imbragature, le corde, le scarpe….. Questo è lo schema generale, ma si può adattare in mille modi, si può partire dalla situazione contingente d’un cantiere specifico vicino alla scuola, si possono modificare gli argomenti seguendo le sensibilità dei ragazzi, partire dalla cronaca di quei giorni, da novità tecniche o legislative entrate in vigore da poco. Ripeto quello che ho illustrato prima è lo schema ma molto dipende anche dal dialogo con i ragazzi». Ecco: i ragazzi solitamente mostrano interesse oppure guardano l’orologio sperando che il corso finisca alla svelta? «Generalmente c’è un interesse tangibile da parte degli studenti, che si riscontra poi nell’esito positivo della prova finale, ed io credo che quest’attenzione sia frutto certo d’una sensibilità avvertita dei ragazzi, ma pure del nostro sforzo di essere assolutamente concreti, di non perdere neppure un minuto nella citazione di articoli di legge, commi di regolamenti o altra parte normativa, ma di andare il più rapidamente possibile al sodo, ovvero all’individuazione del rischio ed alla concreta contromisura che impresa e lavoratore debbono adottare. E lo facciamo non solo a parole, ma mostrando fotografie di cantieri recentissimi, magari vicini alla scuola cosicché i ragazzi anche solo passando 6 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4

possano rendersene conto. Di più facciamo toccare loro con mano, quando è possibile, la concretezza dei presidi, facciamo indossare il casco, facciamo maneggiare le imbragature, mostriamo concretamente cos’è ad esempio una linea vita. Certo non mancano in ogni classe i ragazzi disinteressati, lontani dal problema, persi nei loro pensieri, ma la maggioranza segue, mostra interesse, tocca con mano ed interviene nelle discussioni». Lei diceva prima dell’esito della prova finale: c’è dunque un esame alla fine del corso? «Sì, il corso si chiude proprio con un test di 40 domande che riguardano proprio gli

argomenti che sono stati trattati durante il corso, che si svolge, lo ricordo, durante le ore delle materie tecniche e dunque trova anche immediata corrispondenza in altri argomenti curricolari». E com’è andata quest’anno? «Direi proprio bene, anche se sostanzialmente nella norma con un discreto numero di sufficienze e di lavori più che discreti all’esame». Ma ci sono istituti di eccellenza ed altri scarsi, quanto almeno all’accoglienza dei vostri corsi o all’esito degli esami? «No. Non ci sono istituti eccellenti ed altri scarsi, può invece capitare che ci siano

classi ottime qua e là ed altrettante meno attente e dialoganti anche in questo caso qua e là». Ma nel complesso quanti corsi fate ogni anno negli istituti superiori? «Nell’anno scolastico appena trascorso, il 2013/2014, abbiamo organizzato da novembre a marzo la bellezza di 25 corsi nelle classi quinte dei Cat, talvolta unendo due classi in un solo corso, ma spesso anche realizzando corsi per singole classi. Abbiamo coinvolto, e portato all’esamino finale, circa 500 ragazzi, senza contare i corsi spot che abbiamo fatto sia in qualche classe quarta sia alle quinte delle serali. Ebbene dopo l’esame ab-


INTERVISTA La sede del Comitato Paritetico Territoriale di Via Garzetta.

biamo rilasciato l’attestato, ovvero la prova d’aver seguito il corso e risposto bene al test, a 250 ragazzi che hanno avuto così un credito formativo da conteggiare nella maturità. Inoltre a 47 ragazzi particolarmente meritevoli, ovvero circa due per ogni classe abbiamo assegnato una borsa di studio del valore di 300 euro, per premiarne, impegno, dedizione e risultato. E già sappiamo che i ragazzi con questo attestato sono ricercati dalle aziende del settore e dunque avranno una occasione in più per trovare occupazione. Le imprese edili infatti hanno tutto l’interesse ad assumere personale che, almeno sulle tecniche di base della sicurezza, è già parzialmente formato e dunque non debbono sobbarcarsi i corsi di una formazione di base successiva, ma possono già pensare ad un corso più specialistico e tecnico».

cinare i ragazzi alle tematiche del cantiere fin dalla classe terza e, dunque, anche i nostri corsi per le quinte troveranno un terreno più fertile e più preparato. Per questa ragione non escludiamo di pensare a qualcosa di più strutturato anche per le classi quarte. Inoltre potremo parlare ai ragazzi di soluzioni tecnicamente più complesse, di guardare concretamente al ponteggio o alla logistica di cantiere, tutto ovviamente in funzione di una maggiore sicurezza». Vorrei chiudere allargando il nostro sguardo oltre la scuola, all’insieme dei cantieri ed alla situazione della sicurezza in questi luoghi di lavoro. A che punto siamo?

«Noi non facciamo solo corsi, ma offriamo anche consulenza alle imprese e mi pare di poter dire che le imprese migliorano i loro interventi nel campo della sicurezza praticamente ogni anno. Certo la crisi non aiuta, ma mi pare che, nonostante la crisi, la cultura della sicurezza stia prendendo piede sempre di più. Ed è tutta la filiera ad avere acquisito una maggiore consapevolezza in materia, nel senso che vuole essere sicuro e lavorare in sicurezza tanto il manovale, come l’imprenditore o il committente. Per tutti inoltre la sicurezza sta diventando sempre di più un investimento e sempre meno un semplice costo, anche perché la sicurezza alla fine

paga. E non ci vuol molto per chi ha dimestichezza con il cantiere per capire questa legge elementare. Ed è in questo nuovo ambito che fare formazione per la sicurezza è diventato anche più gratificante: fino a ieri spesso dovevamo convincere i nostri interlocutori dell’importanza della sicurezza, oggi sono già pienamente convinti e dunque possiamo parlare di tecnica, di approccio al rischio, di sistemi alternativi per ridurre il rischio. È davvero un bel passo avanti». ❑

Proprio un bel bilancio che impone pure una riflessione: non varrebbe la pena di inserire la sicurezza tra le materie curricolari della scuola per geometri? «Debbo dire che in questi anni in verità abbiamo sempre trovato nelle scuole, soprattutto da parte dei dirigenti e dei professori una straordinaria disponibilità alla collaborazione. E questo anche se fino all’anno scorso concretamente il cantiere non entrava di fatto nel piano di studi della scuola superiore. Per il prossimo anno, 2014/2015 il Ministero raccomanda invece di avviIL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 7


DAL CONSIGLIO NAZIONALE

Le nuove “linee guida” per i procedimenti disciplinari (Seconda parte)

1. L’azione disciplinare 2.1 Atti d’impulso L’azione disciplinare prende avvio su istanza di parte (che vi abbia interesse, e che può configurarsi anche in capo al Consiglio direttivo del Collegio territoriale), su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero (d’ufficio:) su iniziativa di uno o più membri del Consiglio di disciplina – giusta apposita deliberazione di quest’ultimo – in seguito a notizie di abusi e mancanze, avute anche in via occasionale10 (art. 12, comma 1, r.d. n. 274/29). Perché possa legittimamente avviarsi l’iter di un’azione disciplinare occorre dunque sempre un atto d’impulso, sia pure soltanto in termini di semplice “notitia criminis”, dovendosi – per converso – escludere un autonomo potere d’attivazione e(o) di (conseguente) accertamento (del Presidente del Consiglio di disciplina). La segnalazione (“esposto”) da parte di un soggetto terzo – che, si ripete, potrebbe coincidere con il Consiglio direttivo dello stesso Collegio territoriale – in merito ad un presunto illecito deontologico di un iscritto, che perviene agli uffici del Collegio territoriale, va trasmessa, senza indugio, al Presidente del (competente) Consiglio di disciplina, per gli adempimenti di competenza. 2.2 Rinvio a giudizio disciplinare All’atto d’impulso segue un’attività istruttoria disciplinata dalla norma di cui al comma 2 dell’articolo 12 R.d. n. 274/29, a termini della quale il Presidente del Consiglio di disciplina, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo aver inteso l’indagato (ed eventualmente anche esponente e testimoni), riferisce al Consiglio di disciplina, il quale decide se dare luogo all’azione disciplinare. L’esercizio della funzione istruttoria da parte del Presidente11, il quale può essere coadiuvato da uno o più Consiglieri con espressa decisione del Consiglio di disciplina, deve essere volta all’accertamento obiettivo dei fatti che costituiscono violazione alle norme deontologiche. A tal fine il Presidente assume tutte le informazioni opportune per lo svolgimento delle indagini stesse e, se necessario, ha facoltà di accedere ad uffici pubblici per estrarre della documentazione utile. all’uopo, il Presidente può ricorrere, se del caso, agli organi di polizia giudiziaria, inoltrando apposita istanza al Procuratore della Repubblica. Si è già precisato che l’attività istruttoria sopradescritta è anteriore all’apertura del procedimento disciplinare e che, in quanto tale, non soggiace a particolari regole procedimentali. Tuttavia, ciò non significa che tale attività debba ritenersi svincolata dal rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento propri di ogni azione amministrativa ma e8 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4

sclude unicamente la possibilità che l’indagato possa invocare l’applicazione di norme poste a tutela del diritto di difesa dell’incolpato (soprattutto quelle dettate con riferimento all’attività giurisdizionale propriamente intesa) e (o) di rilevare la violazione delle relative norme procedimentali12. 2.3. Rinvio a giudizio disciplinare Della seduta del Consiglio di disciplina deve essere redatto apposito verbale contenente le dichiarazioni rese dal Presidente, con eventuale allegazione del rapporto scritto nonché degli atti e documenti prodotti. Nel caso in cui il Consiglio di disciplina ravvisi l’inesistenza di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti, decreta il non luogo a procedere13. Laddove, invece, il Consiglio di Disciplina deliberi il rinvio a giudizio disciplinare, nomina (Contestualmente) il collegio (tripersonale) cui assegnare l’affare. Il Presidente del collegio (di disciplina) competente, a sua volta, nomina, a norma del comma 3, dell’Art. 12 del R.d. n. 274/29, il relatore, cui vengono trasmessi gli atti relativi alla fase preliminare, e fissa la seduta di collegio per la relativa discussione (fase dell’istruttoria formale e fase decisoria) informando l’incolpato almeno dieci prima (a mezzo di raccomandata a.r.14), affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia a mezzo di documenti. 2.4. Procedimento disciplinare e processo penale Una fattispecie deontologica può anche essere prevista come reato, rilevando così, sia in sede disciplinare, sia in sede penale15: nell’ipotesi in cui un addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti sottoposti ad accertamento penale, il procedimento disciplinare deve essere sospeso in attesa della definizione del giudizio penale16. Detta sospensione si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento penale, senza che la ripresa del procedimento disciplinare innanzi al collegio di disciplina sia soggetta a termine di decadenza17. Invero, la prescrizione dell’illecito deontologico è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza penale. In caso di sospensione del procedimento disciplinare, disposta dal Consiglio di disciplina contestualmente all’adozione della delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato, oppure in seguito (ove la notizia circa la pendenza del processo penale sopraggiunta a tale momento) del Collegio di disciplina, il Presidente del Collegio di disciplina ne informa l’autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente, invitandola a comunicare ogni atto relativo al procedimento penale. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale, il Collegio di disciplina delibera la ripresa del procedi-


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mento disciplinare. La pregiudizialità tra procedimento disciplinare e processo penale non deve indurre a ritenere che – in virtù di un’ipotetica prevalenza (sopravvenuta) del secondo sul primo – no sia consentita, ai fini dell’irrogazione della sanzione disciplinare, una nuova valutazione dei fatti materiali accertati con sentenza penale di condanna (passata in giudicato). Infatti, il giudizio in ordine all’esistenza e configurabilità dell’illecito disciplinare, costituente il necessario presupposto dell’applicazione della relativa sanzione (amministativa), è sempre devoluto alla valutazione autonoma del collegio di disciplina18. 3. Trattazione e decisione collegiale dell’affare disciplinare 3.1. Il contraddittorio nel procedimento disciplinare Si è già detto che, a seguito del rinvio a giudizio dell’indagato (da parte del Consiglio di disciplina, con contestuale designazione del collegio competente e, quindi, rimessione dell’affare disciplinare a quest’ultimo), il presidente del collegio di disciplina fissa la seduta di trattazione, informandone l’incolpato almeno 10 giorni prima19, invitandolo a comparire avanti al collegio di disciplina per essere sentito e (o) presentare eventuali documenti a sua discolpa20. La tutela del contraddittorio nei confronti del professionista sottoposto a procedimento disciplinare richiede che la canvocazione suddetta contenga una contestazione dell’addebito. Tuttavia, la contestazione degli addebiti non esige una completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito 21, essendo invece sufficiente che l’incolpato, attraverso la lettura dell’incolpazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace22. 3.2. Accesso ai documenti L’azione disciplinare è caratterizzata dalla trasparenza: l’incolpato e il suo difensore23 possono accedere a tutti gli atti del relativo procedimento. Nondimeno, la circostanza che l’art. 12 del R.d. 274/29, apra (sostanzialmente) la procedura dell’accesso dell’interessato soltanto dopo l’avvenuta incolpazione non significa affatto che la fase antecedente possa ritenersi impermeabile rispetto a qualunque istanza informativa del predetto. E ciò in quanto vige il principio che chiunque subisca un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti di iniziativa (quali le domande e le richieste da cui scaturisca un obbligo di provvedere) e di preiniziativa (come gli esposti o le denunce che attivino procedimenti officiosi dell’amministrazione)24. Ad ogni buon conto, il diritto di accesso (ovvero di prendere

visione dei documenti e di estrarne copia) non è un’azione popolare spettante a chiunque, ma soltanto a chi abbia interesse “diretto concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata o collegata al documento al quale è richiesto accesso” (Legge n. 241/1990 art. 22, comma 1, lettera b). A fronte di questa prospettazione (di tale interesse giuridicamente rilevante), il Presidente del Consiglio di disciplina o il Presidente del Collegio di disciplina, a seconda dei casi, non avrà alcun sindacato sulla veridicità o meno di quanto affermato dal soggetto richiedente, che dovrà esternare le ragioni per cui intende accedere agli atti e, soprattutto, gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato. 3.3.Discussione del procedimento Ai sensi del comma 4 dell’art; 12 del R.d. n. 274/29, nel giorno satbilito e indicato nella convocazione dell’incolpato si svolge la discussione in ordine ai fatti oggetto del procedimento. Nel corso della seduta (del collegio di disciplina) di discussione del procedimento disciplinare ha luogo l’istruttoria formale: vengono sentiti il relatore, l’incolpato (e/o il suo difensore25) ed eventuali testimoni e(o) l’esponente. “Ove l’incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza” (art. 12, comma 5, R.d. n. 274/29). In caso di rinvio (anche per l’esigenza sopravvenuta di nuovi accertamenti) della seduta (di discussione) del collegio occorre procedere ad una nuova convocazione dell’incolpato. 3.4. La decisione (Delibera collegiale) Terminata la discussione, il collegio di disciplina adotta immediatamente, oppure in un secondo tempo , l’eventuale decisione sul merito. La seduta del collegio di disciplina non è pubblica e le decisioni sono adottate senza la presenza degli interessati. Tuttavia, della seduta medesima deve essere assicurata una puntuale verbalizzazione. La decisione collegiale può essere di archiviazione (o “assoluzione”) oppure di adozione della sanzione. In caso di pronuncia di pene disciplinari, la deliberazione va presa su fatti sicuramente accertati e non sulla base di meri convincimenti o sospetti. Occorre tuttavia precisare che nel procedimento disciplinare l’apprezzamento della rilevanza dei fatti accertati rispetto alle incolpazioni formulate e la scelta della sanzione (che, si badi, dovrebbe comunque ispirarsi alla graduale crescita della “pena” a fronte di addebiti progressivamente più gravi) appartengono alla esclusiva competenza del collegio di disciplina. Invero, la mancata tipizzazione degli illeciti comporta che le sanzioni (tassativamente previste) non sono collegate a IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 9


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specifiche fattispecie deontologiche, con la conseguenza che il collegio di disciplina, nell’irrogare la sanzione, non è tenuto a seguire l’ordine previsto dall’art. 11 R.d. n. 274/29 e che ad una medesima mancanza può corrispondere l’applicazione alternativa di sanzioni di diversa gravità, secondo la discrezionale valutazione del collegio medesimo, il quale deve tuttavia dar conto della sua scelta con adeguata motivazione. Le sanzioni comminabili sono solo quelle tipicamente previste dall’articolo 11 del R.d. n. 274/29. 4. Il provvedimento finale: la sanzione 4.1. Il contenuto Il provvedimento sanzionatorio contiene l’intestazione del collegio di disciplina (del Consiglio di disciplina) del Collegio territoriale con l’indicazione dei consiglieri che hanno partecipato alla trattazione del procedimento e alla sua definizione (decisione finale), dell’incolpato, dell’addebito (contestato) con le norme e(o) principi deontologici violati, oltre che della data in cui è stato adottato. Il provvedimento reca infine il “dispositivo” (ossia la sanzione), con la sottoscrizione del Presidente del collegio di disciplina, e l’indicazione dell’autorità cui ricorrere (ai fini della sua impugnazione) e dei relativi termini (vale a dire, che avverso lo stesso provvedimento “è dato ricorso al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ai sensi dell’articolo 15 del R.d. n. 274/1929 entro trenta giorni dalla notificazione2). 4.2. La motivazione Come è stato anticipato nei paragrafi precedenti, è necessario che la decisione del collegio di disciplina sia adeguatamente motivata. Tuttavia, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione, il collegio di disciplina non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’incolpato, essendo sufficiente che lo stesso giustifichi l’uso del potere discrezionale attribuitogli dalla legge co l’indicazione delle ragioni ritenute di preponderante rilievo. All’uopo si rammenta che, in generale, l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo non può ritenersi violato quando, anche a prescindere dal testo letterale dell’atto finale, i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possono ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta. Pertanto, in ordine alla “motivazione” occorre distinguere il provvedimento finale (cioè quello che viene comunicato all’incolpato), al quale la stessa va riferita, dalla deliberazione 10 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4

del collegio di disciplina che ne dispone l’irrogazione; Infatti, poiché il rispetto dell’obbligo di motivazione non va valutato in astratto (ma con riferimento alla possibilità concreta del professionista di conoscere le ragioni poste a fondamento della sanzione comminatagli), il provvedimento disciplinare deve considerarsi adeguatamente motivato a fronte di un rinvio27 (contenuto nel provvedimento medesimo) alla relativa deliberazione ovvero (anche tramite quest’ultima) ai documenti istruttori. 4.3 La esecutività La natura amministrativa del procedimento disciplinare rileva ai fini dell’immediata esecutività del relativo provvedimento sanzionatorio (come in ogni altro provvedimento amministrativo). Deve però osservarsi che (in caso di ricorso al Consiglio Nazionale) sarebbe astrattamente ipotizzabile l’ammissibilità della domanda (incidentale) di sospensione dell’efficacia della decisione disciplinare impugnata; e ciò in applicazione analogica della disciplina (generale) del processo amministrativo. A questa ricostruzione osta, tuttavia, l’impossibilità di scindere il procedimento giurisdizionale dinnanzi al CNGeGL in due fasi: una camerale all’esito della quale il giudice si pronuncia (con ordinanza) sull’istanza cautelare, l’altra di decisione nel merito (con sentenza) in pubblica udienza. Infatti, l’art. 8 del d.m. 15 febbraio 1949 prevede un’unica sede, recte momento decisorio del CNGeGL (quale giudice speciale): in camera di consiglio, e con sentenza28! 4.4. La notificazione L’articolo 15, comma 1, del R.d. n. 274/29 stabilisce che “...[... i provvedimenti sanzionatori del Consiglio di disciplina territoriale ...], sono notificat[i] agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno29 ...”, ferma restando la necessità che la notificazione delle sanzioni disciplinari di censura, sospensione e cancellazione avvenga tramite ufficiale giudiziario, ai sensi del precedente articolo 11, comma 3. Tra gli “interessati” di cui alla disposizione sopra riportata rientra, indiscutibilmente, anche il Procuratore della Repubblica. Ciò in quanto la norma richiede un coordinamento sistematico con le statuizioni contenute al comma 2 dello stesso articolo 15, che dà la possibilità al Pubblico Ministero di proporre ricorso avverso i provvedimenti disciplinari entro 15 giorni dalla loro notificazione30. Le comunicazioni di cui sopra, a firma del Presidente del collegio (di disciplina) giudicante, sono eseguite dagli uffici del Collegio territoriale. A riguardo, è opportuno chiarire che, in virtù della recente riforma che ha portato all’istituzione dei Consigli di disciplina (con la devoluzione ad essi della funzione disciplinare), s’impone (d’ora in avanti) la necessità di operare il do-


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vuto distinguo tra “Collegio-Ufficio” e “Collegio-Istituzione”, e quindi evitare qualsivoglia ingerenza del Consiglio direttivo (del Collegio territoriale-Istituzione) nella funzione disciplinare, anche (e soprattutto) laddove trattasi – come nel caso delle attività in commento – di semplici adempimenti esecutivi e(o) meramente attuativi di determinazioni (collegiali) altrui. 4.5. Le sanzioni 4.5.1. Avvertimento. L’avvertimento consiste nella rappresentazione al colpevole delle mancanze commesse, esortandolo a non ricdervi. Esso è dato con lettera (raccomandata) del Presidente del collegio di disciplina su delega dell’organo medesimo. 4.5.2. Censura. La censura è una rappresentazione delle mancanze commesse accompagnate da una formale nota di biasimo, ed è notificata all’iscritto per mezzo dell’ufficiale giudiziario. 4.5.3. Sospensione dall’esercizio della professione. La sospensione, che comporta la cessazione dell’attività professionale in corso, non può avere durata maggiore di sei mesi31 (essa invece non è soggetta a limiti di tempo qualora sia disposta per morosità, ai sensi dell’articolo 2, legge n. 356/49). In passato, e presso diversi Collegi territoriali, si era inveterata la prassi di fare decorrere gli effetti della sospensione a apartire dal trentunesimo giorno successivo alla notifica (a mezzo di ufficiale giudiziario) del relativo provvedimento32. D’uopo giova evidenziare che è assolutamente legittimo (in via generale) differire l’efficacia di un (qualsiasi) provvedimento amministrativo nel tempo. Né può escludersi, aprioristicamente, la possibilità che, in casi eccezionali (adeguatamente documentati e motivati), la decorrenza della sanzione in questione venga ulteriormente posticipata nel tempo33 (e sempre per mezzo della stessa deliberazione collegiale che ne dispone l’irrogazione; si pensi, a titolo esemplificativo, all’indagato che sia candidato a delle elezioni). Da quanto precede discende che, di norma o in mancanza di diversa e specifica determinazione collegiale (che invece ne disponga un differimento), la deliberazione di irrogazione della sanzione (e, quindi, la sospensione) acquista efficacia (solo) con la comunicazione nei confronti del professionista destinatario. E ciò in base alla regola generale secondo cui l’incidenza restrittiva sulla sfera giuridica dei destinatari (per la sottrazione di utilitates, il sorgere di obbligazioni ovvero per le limitazioni di facoltà: per mezzo, ad esempio, di atti ablatori e/o sanzionatori), richiede la collaborazione e, quindi, la conoscenza da parte dei medesimi34. 4.5.4. Cancellazione dall’albo professionale. Così come la sospensione, anche la cancellazione dall’albo comporta la cessazione dall’esercizio della libera professione, e

viene notificata all’interessato per mezzo dell’ufficiale giudiziario. Tuttavia, è evidente la maggior gravità della sanzione in questione, poiché essa non è circoscritta a un lasso di tempo determinato. Se, infatti, chi è stato cancellato dall’albo può chiedere di esservi nuovamente ammesso, ciò nondimeno la reiscrizione presuppone che siano cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione e che siano decorsi almeno due anni dall’originario provvedimento sanzionatorio (art. 14, commi 1 e 3, R.d. n. 274/29). 4.6. Adempimenti accessori I provvedimenti di sospensione dall’esercizio professionale e di cancellazione dall’albo (la quale ultima comporta – così come la sospensione per morosità – la riconsegna al Collegio territoriale del timbro professionale e del tesserino di riconoscimento, se ed in quanto rilasciato dal Collegio, da parte dell’interessato) devono essere comunicati agli uffici ed agli enti cui normalmente viene trasmesso l’albo del Collegio35. Tutti, invece, i provvedimenti disciplinari sono annotati sulla cartella (anagrafe) personale dell’iscritto, contenuta nell’albo territoriale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 1, del Dpr 7 agosto 2012 n. 137. Ne consegue che (ai fini di tale adempimento, così come per la succitata riconsegna del tesserino e timbro professionali) il collegio di disciplina deve provvedere, senza indugio, a comunicare – per mezzo di un apposito servizio di segreteria (istituito presso il Collegio territoriale-ufficio) – le proprie determinazioni sanzionatorie anche al Consiglio direttivo del (corrispondente) Collegio territoriale (Istituzione). Gli atti del procedimento disciplinare, depositati presso gli uffici del Collegio territoriale, sono riservati e come tali debbono essere conservati. Deve considerarsi ammesso che, in casi particolari per gravità e(o) clamore presso la pubblica opinione e, comunque, quando i fatti sono difficilmente oppugnabili, il collegio di disciplina possa pubblicare la propria decisione prima che divenga definitiva, precisando che il provvedimento disciplinare può essere oggetto di ricorso al CNGeGL. 5. Il ricorso al CNGeGL avverso i provvedimenti disciplinari Il ricorso al CNGeGL avverso il provvedimento (sanzione) disciplinare introduce un procedimento giurisdizionale diretto al controllo della legittimità (formale e sostanziale) dell’atto amministrativo impugnato. Pertanto, il Consuglio Nazionale (in qualità di giudice speciale) è investito del solo potere di annullare il provvedimento in tutto o in parte (o di confermarlo), e non può sostituirsi all’organo amminiIL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 11


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strativo titolare del potere disciplinare, imponendo una sanzione diversa, anche se in virtù di una nuova valutazione degli stessi fatti, contestati e accertati. Questo principio, corollario delle considerazioni svolte in riferimento alla natura (amministrativa) del procedimento promosso dai Consigli di disciplina, è stato enunciato più volte anche dalla giurisprudenza di legittimità, ponendo a fondamento del decisum una parabola argomentativa calibrata nei termini che seguono. “I Consigli [di disciplina] dei collegi provinciali dei geometri e il Consiglio Nazionale assumono nella materia disciplinare diversa qualificazione ed emettono provvedimenti di natura diversa: i primi, preposti alla tutela del decoro della categoria e della deontologia professionale, esercitano un’attività amministrativa di controllo sugli iscritti all’albo, che può dar luogo a provvedimenti sanzionatori di carattere amministrativo; invece, il Consiglio Nazionale, davanti al quale quei provvedimenti possono essere impugnati, assume la veste di organo giurisdizionale speciale, le cui decisioni sono suscettibili del tipico rimedio del ricorso per cassazione (art. 15 - ultimo comma - del R.d. 11 febbraio 1929 n. 274), peraltro in conformità alla disposizione dell’art. 111 della Costituzione, onde il giudizio davanti al Consiglio Nazionale su impugnazione del provvedimento irrogarivo di sanzione ha ad oggetto, non la rinnovazione di un giudizio svolto nel grado inferiore, bensì il solo controllo sulla legittimità formale e sostanziale dell’atto amministrativo impugnato” (Cassaz. civ. S.U. n. 13170/91). Come già si è avuta occasione di evidenziare nell’introduzione, l’art. 15 del R.d. n. 274/29, al comma 2, dispone che contro i provvedimenti sanzionatori del Consiglio di disciplina territoriale, “... entro 30 giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all’interessato quanto al Procuratore del[la Repubblica] al [Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati] ...36”. L’art. 5, comma 1, del D.m. 15 febbraio 1949, recante le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi suddetti, a sua volta, dispone che il ricorso al Consiglio Nazionale “è presentato o notificato nell’ufficio del [...] Collegio [il cui consiglio di disciplina] ha emesso la deliberazione che si intende impugnare”. Ebbene, dal combinato disposto delle norme testé riportate si ricava: a) che le impugazioni contro le deliberazioni sanzionatorie adottate dai Consigli di disciplina sono rivolte al Consiglio Nazionale; b) che l’impugnazione è presentata e notificata al Collegio (ufficio!) provinciale del Consiglio di disciplina. Quest’ultima regola, non consente solo l’individuazione della data della presentazione dell’impugnazione37, ma è funzionale all’instaurazione del contraddittorio verso il Consiglio di disciplina, recte il collegio di disciplina, il quale, ricevuto il gravame, ha il potere d’immediata presentazione di controdeduzioni e di impugnazione incidentale. Nel procedimento giurisdizionale relativo ai provvedimenti disciplinari, infatti, non è contemplata alcuna altra forma di conoscenza da parte del collegio (inquirente e giudicante) del Consiglio di disciplina dell’imputazione proposta dal 12 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4

professionista sanzionato. Da quanto precede discende che l’impugnazione al CNGeGL avverso il provvedimento di un collegio (di un Consiglio di) disciplina irrogativo di una sanzione disciplinare può avvenire esclusivamente attraverso la preventiva presentazione o notificazione del ricorso nell’ufficio del Collegio del Consiglio di disciplina che ha emesso la deliberazione: è pertanto irricevibile il ricorso presentato direttamente al CNGeGL. Per quanto concerne i profili procedimentali regolati dal succitato art. 5 D.m. ’49, commi dal terzo al sesto, si rinvia integralmente alla versione di lettura delle disposizioni medesime come prospettata nell’introduzione. Va tuttavia puntualizzato che, ai sensi del settimo comma dell’art. 5, l’ufficio del Collegio (territoriale) del Consiglio di disciplina deve trasmettere al CNGeGL il fascicolo degli atti del procedimento in busta sigillata, onde garantirne l’opportuna riservatezza. E, unitamente a detta busta sigillata, lo stesso ufficio dovrà altresì inviare, in fascicolo separato, copia in carta libera del ricorso e della deliberazione impugnata. 6. Considerazioni finali I Consigli di disciplina operano in piena autonomia organizzativa e con indipendenza di giudizio. In mancanza di diversa previsione di legge, le spese di funzionamento dei Consigli di disciplina (e, quindi, dei Collegi di disciplina) si considerano a carico dei corrispondenti Collegi territoriali, in ossequio ai succitati principi di autonomia e indipendenza. Presso gli uffici dei Collegi territoriali sono istituiti degli appositi servizi di segreteria, con protocollo dedicato, per il necessario supporto all’esercizio alla funzione disciplinare nei confronti dei propri iscritti. Note 10) Come, ad esempio, le informazioni apprese tramite stampa. 11) La circostanza che tali atti (istruttori) siano svolti, anziché dal presidente del Consiglio di disciplina, da un consigliere delegato dal presidente, non spiega effetti invalidanti, poiché detta delega non è espressamente vietata e perché comunque non si determina alcun pregiudizio del diritto di difesa. 12) In altri termini, tale fase istruttoria (preliminare) si svolge precipuamente nell’interesse pubblico a perseguire condotte deontologicamente censurabili (per salvaguardare l’integrità morale e l’onorabilità della Categoria professionale di appartenenza). È lo stesso interesse pubblico a imporre, quindi, che l’attività del Presidente sia concepita come espressione di un suo dovere (piuttosto che di un potere) di accertare (obiettivamente) i fatti ascritti al professionista, al fine di poter-

ne riferire compitamente al Consiglio di disciplina, al quale ultimo soltanto compete (sempre il dovere) di deliberare sull’esercizio dell’azione disciplinare. Da quanto precede discende che le poche norme che disciplinano la fase procedimentale de qua sono poste esclusivamente a garanzia di tale interesse pubblico, compresa la disposizione (di cui al comma 1 dell’art. 12 R.d. n. 274/29) che prevede la delibera del Consiglio di disciplina per l’avvio delle indagini preliminari in questione, ove esse siano disposte d’ufficio. 13) La “archiviazione” del procedimento disciplinare da parte del Consiglio di disciplina, in quanto atto amministrativo, non è preclusivo del successivo esercizio (sulla base, per es., di ulteriori acquisizioni) del potere disciplinare da parte dello stesso Consiglio per i medesimi fatti. Detta ipotesi non configura, pertanto, una violazione del principio ne bis in idem (in forza del quale l’incolpato non può essere


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giudicato due volte per lo stesso illecito disciplinare). il ricorso al CHGeGL presentato dall’esponente contro il provvedimento di archiviazione del Consiglio di disciplina è inammissibile, atteso che (in materia disciplinare) l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare, e legittimati a proporla sono solo l’iscritto contro cui si procede ed il Procuratore della Repubblica. 14) oppure, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata, in applicazione dell’art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. 15) Non a caso l’articolo 133, comma 1 bis disp. att. c.p.p., prevede la comunicazione del decreto penale di condanna anche agli enti di appartenenza dell’imputato, qualora si tratti di delitti contro il patrimonio. 16) La pregiudizialità tra giudizio penale e giudizio disciplinare è conseguenza della modificazione dell’art. 653 c.p.p. operata dall’art. 1 legge n. 97 del 2001, che quindi impone la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale ai sensi dell’art. 295 c.p.c. A riguardo, è opportuno evidenziare che l’art. 2 della legge n. 97 del 2001, con la modifica apportata all’art. 445 c.p.p., ha innovato anche alla disciplina relativa all’efficacia della sentenza di applicazione della pena su richiesta (ex art. 444 c.p.p.) nel giudizio disciplinare, prevedendo che tale sentenza ha efficacia nei procedimenti disciplinari quando

all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed alla affermazione che l’imputato lo ha commesso (cfr. Corte costituzionale n. 186 del 2004). Ne consegue che la decisione emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è sussumibile nel contesto di sentenza irrevocabile, di cui all’art. 653 c.p.p., ed al pari di quest’ultima ha efficacia nel procedimento disciplinare, ex art. 295 c.p.p. 17) Cfr. Cassazione civile, sez. un. 25 luglio 2011, n. 16169. 18) In questo senso anche l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che aveva efficacemente ribadito la “indipendenza” del collegio (giudicante) anche con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 6 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (“Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie, ecologia”; articolo abrogato dall’art. 136, comma 2, Dpr 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1 agosto 2002, n. 185): “nel caso in cui il sindaco segnali[...] che un geometra è incorso in violazione della disciplina urbanistica, il Co[nsiglio di disciplina] è tenuto ad effettuare una propria autonoma valutazione dell’illecito, ai fini dell’irrogazione di una sanzione disciplinare, ancorché il professionista abbia già subito una condanna penale, che rileva solo per l’accertamento del

fatto” (Cassazione S.U. civ. n. 11780/92). È bene ricordare che l’inosservanza del termine minimo di 10 giorni può essere motivo di richiesta da parte del ricorrente di annullamento di tutto il procedimento. Nondimeno, deve però osservarsi che il carattere perentorio di tale termine è escluso in nuce dalla circostanza che la ratio della norma è semplicemente consentire all’incolpato di predisporre una efficace difesa, finalità che potrebbe non essere in alcun modo frustrata dall’inosservanza della disposizione medesima. Per stabilire, dunque, se detto inadempimento costituisca un vizio di legittimità del procedimento occorre verificare se nel caso concreto il ritardo abbia effettivamente impedito al professionista di presenziare alla seduta di collegio di disciplina spiegando tutte le difese possibili a propria discolpa; 20) La spedizione (a mezzo lettera raccomandata a/r) della comunicazione entro un congruo termine, idoneo a informare in tempo utile il destinatario della seduta di collegio (giudicante), esonera quest’ultimo dall’attendere che gli pervengano le attestazioni di ricevimento della missiva medesima. In altri termini, non occorre la certezza circa la ricezione della convocazione da parte dell’interessato, essendo sufficiente la presunzione della conoscenza della raccomandata spedita tempestivamente all’indirizzo di residenza o domicilio dello stesso. 19)

21)

“... anche il riferimento a fatti oggetto di un procedimento penale (nella specie, a carico di un odontoiatra imputato del reato di concorso in esercizio abusivo della professione per aver favorito lo svolgimento di prestazioni odontoiatriche nel proprio studio professionale da parte di soggetto a ciò non abilitato, del quale era stato prestanome) è sufficiente ad integrare una valida contestazione dell’addebito disciplinare” (Cassazione civile, sez. III, n. 2296/04). 22) “... senza rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari” (Cassazione S.U. civ. n. 11780/92, Cassazione civile sez. III, n. 18505/06). 23) Che può essere tanto un legale (avvocato) quanto un esperto di fiducia (Cassazione sez. III, 23 maggio 2006 n. 12122, Cassazione sez. Unite 18 aprile 1988, n. 3044, Cassazione sez. III, 16 gennaio 2007 n. 835). 24) Per contro, in capo al terzo che ha presentato l’esposto - sulla base del quale ha avuto luogo l’istruttoria preliminare ad un procedimento disciplinare nei confronti di un professionista - il diritto di accedere agli atti con cui il Consiglio di disciplina ha valutato i fatti (narrati nell’esposto) sorge solo in seguito all’esercizio dell’azione disciplinare o alla deliberazione di non luogo a procedere (cfr; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7111/06, che

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peraltro fa salvo il generale potere-dovere del [Consiglio di disciplina] di negare l’accesso agli atti riguardanti un procedimento disciplinare nei confronti di un professionista che contengano dati sensibili del medesimo). Per quanto attiene invece alla necessità di bilanciare il diritto di accesso agli atti (amministrativi) del procedimento disciplinare con la tutela dei soggetti i cui dati personali siano contenuti nella documentazione richiesta, deve ritenersi che la riservatezza delle persone citate nell’esposto (oltre che del suo firmatrio, qualora i fatti ivi narrati non siano per forza di cose riconducibili a quest’ultimo), di cui l’indagato o incolpato chieda l’ostensione, possa essere garantita mediante la mascheratura dei nominativi. 25) L’incolpato ha la facoltà di avvalersi della assistenza di un difensore o di un esperto di fiducia, ma l’affermazione di tale facoltà di difesa non impone, nel silenzio della legge, alcun obbligo procedimentale a carico dell’organo disciplinare, dalla cui violazione possa conseguire l’illegittimità del procedimento. Ne consegue che l’assenza di un difensore tecnico non è causa di nullità del procedimento (e non confligge con i principi costituzionali del diritto di difesa), posto che sia il collegio di disciplina, sia il professionista discutono di vicende tecniche che entrambi sono perfettamente in grado di valutare in base alla propria esperienza e professionalità. Ad ogni buon conto, che il contraddittorio possa aver luogo anche a mezzo della (mera) produzione di documenti o attraverso un’apposita delega (“ad litem”) a un difensore deve essere segnalato nell’avviso di convocazione dell’incolpato (Cfr. Cassazione, sez. III, 23 maggio 2006, n. 12122 e ss.uu. 18 aprile 1988 n. 3044). 26) Infatti, nella normativa che regola il procedimento non è prescritta la continuità della fase decisoria dopo la conclusione della discussione, né la lettura del dispositivo in seduta di Consiglio. Anzi, dalla disciplina de qua emerge l’obbligo del Collegio di disciplina di rinviare la seduta ove l’incolpato abbia addotto un legittimo impedimento a presenziarvi. 27) «La motivazione “per relationem” del provvedimento disciplinare [ovvero tramite rinvio della deliberazione conforme del Collegio di disciplina], non costituisce violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, legge 7 agosto 1990 n. 241, atteso che detta modalità di estrinsecazione della volontà dell’Amministrazione è idonea a soddisfare adeguatamente l’esigenza, tutelata dalla norma, che il soggetto interessato sia posto nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che sono a fondamento della decisione» (T.A.R. Cagliari, n. 90/03). 28) Fanno inoltre propendere per la soluzione negativa le circostanze che: a) il requisito (necessario ai fini della concessione della misura cautelare in questione) del periculum in mora (ovvero il rischio di subire un pregiudizio grave e irreparabile in attesa della definizione del giudizio dinnanzi al CNGeGL) sarebbe teoricamente ravvisabile solo in ordine a determinate sanzioni (quali la sospensione e la cancellazione dall’albo professionale); b) ove il legislatore avesse inteso ammettere l’effetto sospensivo (automatico) del ricorso (avvero tutti i provvedimenti sanzionatori) l’a-

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vrebbe esplicitamente previsto (come ha fatto con disposizioni espresse di altri ordinamenti professionali). E circa la possibilità, prospettata da una parte (minoritaria) della dottrina, di applicare per via di interpretazione analogica (poiché in bonam partem) dette disposizioni deve rilevarsi il loro carattere (non soltanto “speciale”, ma anche) “eccezionale”, poiché esse derogano (nonostante la possibilità riconosciuta a chi dovesse aver subito un provvedimento disciplinare ingiusto di spiegare un’azione risarcitoria) alla regola generale dell’immediata esecutività di tutti gli atti amministrativi. Tale natura “eccezionale”, pertanto, esclude in nuce la possibilità di un’applicazione, per via di interpretazione analogica, delle disposizioni in parola a realtà e soggetti diversi rispetto a quelli per cui risultano (espressamente) dettate. 29) Oppure, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione all’art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo

la committenza, considerando che il professionista non avrebbe la possibilità di prendere contromisure in ordine a un provvedimento di sospensione anche qualora fosse a conoscenza del procedimento disciplinare a suo carico; b) per questa ragione, non potrebbe mai trovare applicazione in caso di sospensione per morosità (giacché è onere del professionista, consapevole della propria morosità, prendere tutte le misure necessarie per evitare danni alla committenza) oppure in caso di cancellazione (dove è la stessa gravità della sanzione a non tollerare alcu tipo di dilazione). Ne consegue che cade in errore chi ritiene che la (eventuale) discrasia temporale tra il momento della conoscenza del provvedimento di sospensione e quello in cui esso acquista efficacia trovi la propria giustificazione nella necessità di attendere la sua inoppugnabilità. Se così fosse, infatti, a fronte di un ricorso presentato prima del momento (ovvero il trentunesimo giorno successivo alla noti-

2005 n. 82 e s.m.i. Per contro non può considerarsi “interessato” nei termini sopra descritti anche l’eventuale esponente; la comunicazione a quest’ultimo discende tuttavia dal dovere di correttezza gravante sul collegio di disciplina. 31) Unica ipotesi in cui la sospensione (quale sanzione) può avere una durata superiore ai sei mesi, i.e. fino a due anni, è quella contemplata dall’art. 29, comma 2, del Dpr 6 giugno 2001, n. 380. 32) Con riferimento a tale eventualità deve però osservarsi, attesa la specificità della materia disciplinare, che: a) il differimento dell’efficacia della sanzione può trovare giustificazione unicamente nell’opportunità di salvaguardare

ficazione) fissato per la produzione dell’efficacia, questa dovrebbe essere ulteriormente differita (fino alla definizione dello stesso gravame), mentre si è già detto che il provvedimento in questione è un atto amministrativo, come tale immediatamente esecutivo (prima ancora, dunque, del decorso del termine per impugnarlo). 33) È evidente, tuttavia, che la posticipazione degli effetti della sospensione non può costituire la regola, ma deve rappresentare l’eccezione. Altrimenti si finirebbe con l’ammettere la vigenza nell’ordinamento dei geometri di una norma “eccezionale” prevista invece espressamente (dal legislatore) per altri professionisti, della quale, per contro, deve escludersi – in considerazione proprio della

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sua portata derogatoria – un’applicazione per via di interpretazione analogica. Non è comunque ammissibile che la sospensione venga posticipata nel tempo qualora sussista il pericolo che i comportamenti scorretti, che hanno dato luogo alla sanzione medesima, possano nel frattempo ripetersi. 34) Detto orientamento è stato peraltro fatto proprio dal legislatore con l’introduzione nell’art. 21-bis della legge n. 241/90 (ad opera dell’Art. 14 della legge n. 15 del 2005), il quale prevede altresì l’applicabilità, alla fattispecie, della “comunicazione [...] effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile”. 35) Di regola, al Ministero della Giustizia, al CNGeGL, alla CIPAGLP, alla Regione (nelle persone del Presidente e dei componenti la Giunta), all[Amministrazione provinciale e a quella comunale, alle Procure, Tribunali (compresi gli Uffici dei giudici di pace) ed alla Corte di Appello della Provincia, alla Questura e Prefettura della Provincia, ai Comandanti delle Forze dell’Ordine, all’Ufficio prpvinciale del Lavoro e della Massima Occupazione della Provincia, all’Agenzia del Territorio della Provincia, al Provveditorato agli Studi della Provincia, al Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali della Provincia, all’Agenzia delle Entrate provinciale elocale e ad ogni altro Ente o ufficio cui di norma viene trasmesso l’albo professionale. 36) Il Consiglio Nazionale è altresì giudice speciale per le impugnative avverso le decisioni dei Collegi provinciali riguardanti l’iscrizione e la cancellazione dall’albo e(o) dal registro dei praticanti e per i reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli direttivi degli stessi Collegi, ai sensi dell’art. 6 del d. lgt. n. 382/44. 37) Ai fini della tempestività dell’impugnazione al CNGeGL occorre, invero, avere riguardo alla data di ricezione del ricorso da parte del Collegio del Consiglio di disciplina che ha emesso la deliberazione oggetto di impugnazione, non alla data di spedizione dell’atto da parte dell’interssato a mezzo del servizio postale. A nulla vale in senso contrario l’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale parziale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4, comma 3, l. n. 890 del 1982 ad opera della sent. Corte Cost. n. 477 del 2002, giacché il principio stabilito dalla citata pronuncia del giudice delle leggi – che ha pubblicato, per il notificante, il perfezionamento della notificazione a mezzo posta alla data di consegna dell’atto all’ufficial giudiziario (salvo restando, per destinatario, il perfezionamento della notificazione alla data della ricezione) – è applicabile solo allorché risulti certa la data di consegna dell’atto a chi dovrà procedere alla sua spedizione, il che si verifica solo nei casi in cui la parte impugnante si rivolga all’ufficiale giudiziario (abilitato a utilizzare il servizio postale), e non in quelli di spedizione diretta da parte dell’interessato a mezzo del servizio postale, sia pure con la richiesta del servizio raccomandato.



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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento per la formazione professionale È stato recentemente approvato il “Regolamento per la formazione professionale continua”, che ora è diventato legge di Stato a partire dal 15 agosto 2014. Riproduciamo il testo integrale delle nuove norme in attesa di un commento approfondito che rinviamo al prossimo numero della rivista. Cogliamo l’occasione per suggerire la lettura specialmente degli articoli 3, 7 e 12, quelli che più specificamente riguardano l’applicabilità delle nuove disposizioni all’attività degli iscritti.

LIBERE PROFESSIONI Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati Regolamento per la formazione professionale continua ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7. (Delibera del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati n. 6 del 22 luglio 2014) Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (Consiglio Nazionale) considerato quanto segue: (1) al fine di garantire la qualità e l’efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 1); (2) il codice deontologico, approvato dal Consiglio Nazionalenella seduta del 3 aprile 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2007, n. 121, prevede, all’articolo 23, che l’iscritto deve “svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamen-to è stato incaricato, nel rispetto dello standard di qualità stabilito dal CNGeGL…” e “mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e di aggiornamen-to…”; (3) la direttiva Europea n. 2005/36/CE, recepita con Decreto Legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, individua nella formazione e istruzione permanente lo strumento per mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci (vedi considerando 39 e articolo 22); (4) il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (G.U. n. 39 del 15.2.2013), in particolare artt. 1 (oggetto) e 2 (Definizioni); (5) la formazione assicura ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un’ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l’apprendimento permanente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e professionale; Vista la delibera n. 8 del 28/4/2014 con cui è stato appro16 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4

vato lo schema di regolamento per la formazione continua; Visto il parere favorevole espresso dal Signor Ministro della Giustizia il 19 giugno 2014, protocollo m_dg.GAB.19/06/2014.0021682.U, ai sensi del del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 articolo 7, comma 3; adotta il seguente regolamento per la formazione professionale continua Articolo 1 (Definizioni) Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: Professione: attività, o insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in Ordini o in Collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 1, comma 1, lettera a); Professionista: soggetto iscritto all’Albo del Collegio; Conoscenza: risultato dell’assimiliazione di informazioni attraverso l’apprendimento; le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio; Competenza: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e attitudini personali, sociali e/o metodologiche, per ottenere risultati misurabili; Abilità: capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; Professionalità: caratteristica del professionista intesa come competenza qualificata e riconosciuta quale insieme di apparati teorici e normativi di riferimento, acquisita attraverso un processo di apprendimento prolungato e sistematico; capacità progettuali e pluralità di esperienze che si estrinsecano come pratica organizzativa e capacità realizzative distintive; Modalità propedeutica: procedura che consente la possibilità di accedere al modulo o sezione successiva mediante superamento di un test auto-valutativo. Articolo 2 (Obbligo formativo) 1. In attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, il presente regolamento disciplina la for-mazione professionale continua degli iscritti all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale. 2. Sono soggetti all’obbligo formativo tutti gli iscritti all’Albo, salvo quanto disposto all’articolo 13 del presente regolamento.


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3. La violazione dell’obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 1. Articolo 3 (Attività formativa) 1. Gli eventi formativi sono finalizzati a migliorare, aggior-nare e/o trasmettere le conoscenze, le abilità e le competenze degli iscritti all’Albo, per esercitare l’attività con la professionalità necessaria a garantire i servizi da prestare alla committenza. 2. Costituiscono eventi formativi le seguenti attività: a) corsi di formazione e aggiornamento; b) corsi di formazione previsti da norme specifiche, nei quali possono essere previsti anche esami finali; c) corsi o esami universitari (di laurea, di specializzazione, di perfezionamento e di master); d) seminari, convegni e giornate di studio; e) visite tecniche e viaggi di studio; f) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione; g) relazioni o lezioni negli eventi formativi e nell’attività di supporto nell’attività didattica; h) pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico-professionali, pubblicati su riviste a diffusione almeno provinciale; i) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai fini di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui al Testo Unico, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, articolo 5, (apprendistato); j) frequenza a corsi di alta formazione post secondaria compresa Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nelle discipline tecnico scientifiche, di cui al successivo comma del presente articolo; k) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 6, comma 3 il cui tirocinante ha effettuato l’intero tirocinio professionale, con rilascio del prescritto certificato; l) attività di docenza. 3. Gli eventi formativi devono comprendere, anche disgiuntamente: a) le discipline tecnico-scientifiche inerenti l’attività professionale del geometra e geometra laureato; b) le norme di deontologia e ordinamento professionale; c) le altre discipline comunque funzionali all’esercizio della professione. 4. Per quanto attiene il comma 3, lettera a) del presente articolo, è possibile fare riferimento allo Standard di Qualità della professione del Geometra e Geometra Laureato approvato dal Consiglio Nazionale.

5. Il Consiglio Nazionale predispone il Sistema Informativo Nazionale sulla Formazione Continua (SINF) al fine di garantire uniformità e trasparenza, nonché la più ampia pubblicità a livello nazionale degli eventi formativi, compresi quelli organizzati da associazioni professionali e soggetti terzi. 6. Il Consiglio Nazionale può organizzare direttamente eventi formativi. Articolo 4 (Attività formativa a distanza) 1. È ammessa la formazione a distanza (FAD), con modalità approvate dal CNGeGL, per gli eventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento, a condizione che sia verificabile l’effettiva partecipazione dell’iscritto e l’acquisizione delle nozioni impartite. 2. È previsto uno specifico sistema di “Formazione a Distanza Qualificata” (FAD-Q) nel caso in cui la modalità di erogazione rispetti tutte le seguenti prescrizioni: a) la piattaforma formativa deve avere i requisiti minimi secondo le linee guida che saranno emanate dal Consiglio Nazionale; b) i moduli formativi che compongono i corsi devono es-sere svolti dai discenti in modalità propedeutica, attraverso il superamento di appositi questionari di valutazione intermedi e finali; c) ogni attività didattica erogata deve essere conservata su un apposito registro dati. Su richiesta del Consiglio Nazionale deve essere fornito il dettaglio delle attività formative condotte da ciascun discente. Articolo 5 (Assolvimento obbligo formativo) 1. L’obbligo della formazione continua decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo. 2. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi formativi da svolgere, in relazione alle preferenze personali nell’ambito di cui all’articolo 3 del presente regolamento. 3. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 (sessanta) CFP. Articolo 6 (Credito formativo professionale e adempimento obbligo) 1. L’unità di misura della formazione continua è il credito formativo professionale (CFP). 2. Il CFP è connesso alla tipologia di evento formativo ed alla durata dello stesso così come previsto nella Tabella 1 di cui all’articolo 7 del presente regolamento.

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Articolo 7 (Valutazione eventi formativi) 1. La valutazione degli eventi formativi di cui all’articolo 3, comma 2, del presente Regolamento è effettuata secondo i criteri riportati nella tabella che segue: Tabella 1 Valutazione degli eventi formativi Evento Formativo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

CFP

Corsi di formazione e aggiornamento (articolo 3, comma 2, lett a) e b) Corsi di formazione e aggiornamento FAD (articolo 4, comma 1) Esame nei corsi previsti da norme specifiche (articolo 3, comma 2, lett. b) Corsi o esami universitari (articolo 3, comma 2, lett.c) Corsi di formazione post-secondari (articolo 3, comma 2, lett. j) Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q (articolo 4, comma 2) Seminari, convegni, giornate di studio (articolo 3, comma 2, lett. d) (max 3 CFP per evento) Visite tecniche e viaggi di studio (articolo 3, comma 2, lett. e) (max 3 CFP per evento) Commissioni per gli esami di Stato (articolo 3, comma 2, lett. f) Relazioni o lezioni in eventi formativi (articolo 3, comma 2, lett. g) Attività di docenza negli eventi formativi (articolo 3, comma 2, lett. l) Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali (articolo 3, comma 2, lett. h) Attività affidatario (articolo 3, comma 2, lett. k) Attività affidatario (articolo 3, comma 2, lett. i)

I criteri di valutazione, di cui alla tabella 1, sono aggiornati dal Consiglio Nazionale con apposita deliberazione. 2. Ai fini dell’attribuzione dei CFP, tutti gli eventi devono prevedere una percentuale minima di frequenza obbligatoria. 3. Il riconoscimento dei CFP matura nell’anno solare in cui si è concluso l’evento formativo. Articolo 8 (Curriculum Professionale Certificato) 1. È istituito il Curriculum Professionale Certificato (CPC) sulla formazione professionale, consultabile on line, che può essere oggetto di divulgazione a terzi, in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse della collettività. 2. Il CPC contiene: a) gli eventi formativi svolti dal singolo iscritto conformemente al presente regolamento; b) la formazione e le esperienze maturate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento; c) le qualifiche professionali acquisite; d) i titoli professionali acquisiti. Articolo 9 (Commissione nazionale formazione professionale continua) 1. La Commissione nazionale sulla formazione continua è nominata dal Consiglio Nazionale ed è composta da sette 18 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4

1 CFP ogni ora 1 CFP ogni ora 3 CFP 8 CFP ogni 1 CFU 30 CFP 2 CFP ogni ora 1 CFP ogni due ore 1 CFP ogni due ore 6 CFP Fino a 3 CFP 2 CFP ogni ora Fino a 6 CFP 10 CFP ogni Prat. 10 CFP ogni Appr.

Limiti max triennali (CFP) nessuno nessuno nessuno nessuno nessuno nessuno 24 CFP 12 CFP 12 CFP 18 CFP 30 CFP 18 CFP 20 CFP 20 CFP

membri, compreso il Presidente del Consiglio Nazionale o suo delegato, che la presiede. 2. La Commissione dura in carica per la durata del Consiglio Nazionale e rimane in essere fino alla nomina della nuova Commissione. 3. I compiti della Commissione nazionale formazione professionale continua, sono i seguenti: a) supportare il Consiglio Nazionale nelle attività di promozione, monitoraggio e coordinamento generale; b) esaminare e istruire le richieste di autorizzazione da parte delle associazioni professionali e soggetti terzi ed esprimere motivato parere al Consiglio Nazionale; c) certificare, su istanza dell’iscritto, la formazione e le esperienze maturate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento; d) gestire il CPC attraverso il SINF; e) svolgere, su mandato del Consiglio Nazionale, attività di vigilanza e di ispezione sugli eventi formativi; f) predisporre e definire, ai fini dell’uniformità su tutto il territorio nazionale, un piano annuale dell’offerta formativa, individuando i programmi e le caratteristiche descritte nello standard di qualità, dei corsi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), che saranno successivamente pubblicizzati sul SINF; g) riconoscere e attribuire, su richiesta dei Collegi territoriali, i CFP per gli eventi formativi non previsti nell’articolo 3 del presente regolamento, comunque ritenuti tali per


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la professionalità dei contenuti; h) riconoscere e attribuire, su richiesta del Consiglio Nazionale, i CFP per particolari e specifici eventi formativi, ritenuti tali per la professionalità dei contenuti dell’evento stesso, anche in deroga all’articolo 7, tabella 1, del presente regolamento; 4. I componenti della Commissione di cui al precedente comma 1 che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono automaticamente dalla carica. Articolo 10 (Autorizzazione delle associazioni degli iscritti e altri soggetti) 1. Ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 2, i corsi formativi possono essere organizzati da associazioni di iscritti e altri soggetti, ivi compresi Enti Pubblici. 2. La domanda di autorizzazione da parte di associazione di iscritti o di altri soggetti, ivi compresi Enti Pubblici, è compilata direttamente sul SINF e deve contenere, previa verifica del piano annuale dell’offerta formativa, per ogni corso: a) caratteristiche, struttura, certificazione, del sog-

getto proponente; b) titolo; c) esauriente descrizione dei contenuti, con specifico riferimento agli obiettivi che si intendono raggiungere in merito alla conoscenza, qualità e abilità; d) materiale didattico previsto; e) durata; f) modalità di svolgimento; g) qualifica e curriculum dei docenti; h) numero massimo dei discenti ammessi; i) eventuali oneri a carico dei partecipanti; j) modalità di verifica della rilevazione dei presenti; k) durata minima di partecipazione ai fini del riconoscimento dei crediti; l) specifiche tecniche per l’ eventuale erogazione nella modalità FAD di cui all’articolo 4, comma 1 e FAD-Q di cui all’articolo 4, comma 2; m) altre informazioni ritenute utili. 3. Il Consiglio Nazionale, acquisito il parere della Commissione nazionale formazione professionale continua, di cui all’articolo 9 del presente regolamento, esprime motivata proposta di delibera e la trasmette al Ministero vigiIL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 19


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lante, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 2. 4. Acquisito il parere vincolante del Ministero vigilante, il Consiglio Nazionale delibera e comunica al richiedente l’autorizzazione allo svolgimento del corso, o il diniego. 5. Il Consiglio Nazionale può stipulare con associazioni di iscritti o Enti pubblici specifiche convenzioni, volte a semplificare le procedure di autorizzazione e programmare gli eventi formativi, promossi dai predetti soggetti, in un periodo di tempo prestabilito, nel rispetto diquanto previsto dall’articolo 7, comma 5, del D.P.R. n. 137 del 2012. Articolo 11 (Compiti e attribuzioni del Consiglio Nazionale) 1. Il Consiglio Nazionale indirizza e coordina lo svolgimento della formazione continua a livello nazionale, in particolare: a) nomina la Commissione formazione professionale continua di cui all’articolo 9 del presente regolamento; b) definisce lo standard di qualità della categoria professionale; c) definisce il sistema di qualificazione delle competenze degli iscritti (articolo 8, comma 2, lettera c); d) istituisce e gestisce il SINF, di cui all’articolo 3, comma 5 del presente regolamento; e) autorizza, previo parere vincolante del Ministero vigi-lante, i soggetti indicati dall’articolo 7, comma 2, del

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D.P.R. n. 137 del 2012; f) pubblica sull’Albo Unico, di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 3, i CPC degli iscritti; g) definisce e stipula convenzioni con le Università, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 4, ai fini del riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari; h) approva regolamenti comuni, previo parere favorevole dei Ministeri vigilanti, per individuare crediti formativi professionali interdisciplinari, stabilendone il loro valore, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 4; i) organizza direttamente eventi formativi, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti; j) emana le linee guida in merito ai requisiti minimi per lo svolgimento dei corsi con modalità FAD-Q, come previsto dall’articolo 4, comma 2, lett. a) del presente regolamento; k) emana delibere di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità, contenuti e procedure di svolgimento delle attività di formazione professionale continua; l) esamina, ai fini del recepimento, le proposte dei Collegi territoriali, di cui all’articolo 12, comma 1, lett. b). Articolo 12 (Compiti e attribuzioni ai Collegi territoriali) 1. I Collegi territoriali, a norma del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7: a) organizzano le attività formative di cui all’articolo 3, comma 2 del presente regolamento, lettere a), b), d), ed e); b) propongono l’organizzazione, per specifiche e motivate esigenze, al Consiglio Nazionale di corsi di formazione e aggiornamento (articolo 3, comma 2, lettera a e b) non previsti nel piano annuale di formazione; c) attribuiscono i CFP sul SINF, per gli eventi previsti alle lettere a), b), d), e) ed f), dell’articolo 3 del presente regolamento; d) attribuiscono i CFP sul SINF, a richiesta dell’iscritto, per gli eventi previsti alle lettere c), g), h), i), j), k), dell’articolo 3 del presente regolamento; e) valutano, su richiesta dell’interessato, gli eventi formativi non previsti nell’articolo 3 del presente regolamento, comunque ritenuti tali per la professionalità dei contenuti, e propongono alla Commissione il riconoscimento ai fini dell’attribuzione dei CFP; f) attribuiscono, su richiesta dell’interessato, i CFP per eventi formativi riguardanti corsi previsti da specifiche normative; g) verificano e controllano, mediante il SINF, l’assolvimento triennale dell’obbligo formativo dell’iscritto; nell’ipotesi di inadempimento, sentito prima l’iscritto, se del caso, comunicano l’inosservanza al Consiglio di disciplina;


DAL CONSIGLIO NAZIONALE

h) deliberano in ordine alle richieste di cui al successivo articolo 13; i) certificano, a domanda, l’assolvimento dell’obbligo formativo dell’iscritto; j) rendono note le informazioni essenziali relative all’assolvimento dell’obbligo formativo; k) possono istituire forme incentivanti o premianti per gli iscritti che abbiano svolto la formazione professionale continua oltre i limiti dei crediti formativi professionali stabiliti dal presente regolamento; l) attribuiscono, su richiesta dell’interessato, i crediti formativi professionali interdisciplinari ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, articolo 7, comma 4; m) registrano sul SINF i crediti formativi degli eventi organizzati sul proprio territorio dai soggetti di cui all’articolo 10 del presente regolamento; n) svolgono attività di vigilanza e ispezione sugli eventi formativi organizzati da associazioni di iscritti e soggetti terzi. 2. I Collegi territoriali possono istituire commissioni per lo svolgimento delle attività attribuite agli stessi , previste dal presente articolo. 3. I Collegi territoriali sono autorizzati ad accedere al SINF secondo le procedure previste dal Consiglio Nazionale; 4. Gli eventi formativi, organizzati dai Collegi, territorialmente competenti, possono essere realizzati anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 5. Articolo 13 (Deroghe) 1. Il Consiglio del Collegio territoriale, su domanda dell’interessato, può esonerare con delibera, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi: a) maternità/paternità, sino ad un anno; b) grave malattia o infortunio; c) servizio militare volontario o servizio civile; d) altri casi di documentato impedimento, derivante da accertate cause oggettive e di forza maggiore;

e) comprovato assolvimento dell’obbligo di formazione continua, svolto regolarmente in quanto iscritto anche ad altro Ordine/Collegio. All’esonero temporaneo, di cui ai precedenti punti a), b), c), d), consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero. 2. Il CNGeGL, su proposta del Collegio territoriale, può disporre l’esonero temporaneo dell’obbligo formativo per gli iscritti che ricoprono ruoli di rilevante interesse pubblico e di comprovata valenza formativa e professionale. Articolo 14 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015. 2. Il presente regolamento può essere soggetto a revisione secondo quanto previsto dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 3. 3. Con l’entrata in vigore, il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti quello approvato dal Consiglio Nazionale con delibera in data 10 novembre 2009 e s.m.i. ❑

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DALLA CASSA

Con il “Portale dei pagamenti” più tolleranza nel saldo delle rate per morosità

D

alla Cassa di previdenza abbiamo riceviamo la seguente nota: «Il Consiglio di Amministrazione della Cipag, nella seduta odierna, ha aggiornato i criteri e le modalità di rateizzazione allo scopo di facilitare in tutti i modi gli associati nell’assolvimento degli obblighi contributivi, consentendo di conseguenza di riattivare anche le rateizzazioni a suo tempo revocate per mancato rispetto dei termini di pagamento. Le nuove modalità fanno fronte al perdurare del periodo di crisi che comporta per molti iscritti l’impossibilità di rispettare i piani di ammortamento concessi per il pagamento rateizzato

della contribuzione morosa tramite il Portale dei Pagamenti. Ecco le novità: A) Per le rateizzazione in corso e in regola con i pagamenti: viene stabilito che la decadenza dal beneficio della rateizzazione scatterà, d’ora in avanti, al mancato pagamento di 8 rate, ovvero 4 rate consecutive (anziché le 4 complessive previste fino ad oggi); B) Per le rateizzazioni già revocate e debiti non ancora a ruolo esattoriale sarà nuovamente possibile accedere al Portale dei Pagamenti per regolarizzare la propria posizione con tale modalità,

purché ciò avvenga improrogabilmente entro il 16 settembre p.v. In tal caso la nuova rateizzazione, potrà includere anche ulteriori morosità non precedentemente inserite, sempre nei limiti della prescrizione quinquennale. In pratica sarà consentito aprire un nuovo piano di ammortamento limitatamente agli anni regolarizzabili sul Portale dei Pagamenti, con inclusione anche di eventuali ulteriori morosità non inserite nella precedente dilazione, ma sempre nei limiti della prescrizione quinquennale. La richiesta del nuovo piano d’ammortamento viene però subordinata al rispetto delle seguenti condizioni, entrambe

obbligatorie e non derogabili: 1. La nuova rateizzazione deve essere attivata sul Portale dei Pagamenti entro e non oltre il 16 settembre 2014. Superata questa data, i geometri con rateizzazione revocata dovranno pagare sul Portale i debiti a suo tempo rateizzati esclusivamente in un'unica soluzione. 2. Il mancato pagamento della prima rata – con scadenza 27 ottobre 2014 – sarà causa di revoca definitiva della rateizzazione con conseguente impossibilità di proseguire nel versamento delle successive rate, le quali dovranno essere versate in unica soluzione. Rimane confermata la possibilità di ottenere il certificato di regolarità contributiva e l’applicazione dell’interesse del 4% calcolato sull’intero dovuto, comprensivo degli oneri accessori. Ogni ulteriore indicazione al riguardo è presente nell’area riservata nella sezione Portale dei Pagamenti. Roma, 6 agosto 2014 Cipag -Direzione Generale Link: https://www.cassageometri.it/adon. pl?act=doc&doc=6602

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DALLA CASSA

Unico 2014: scaduto l’ultimo termine per i versamenti Cipag con penale dello 0,40%

L

a proroga del pagamento delle imposte derivanti da Unico 2014 di cui beneficiano tutte le persone fisiche a prescindere dall’attività svolta ed i soggetti collettivi (soc. di persone, soc. di capitali e altri soggetti Ires) tenuti agli studi di settore, si applica anche alla contribuzione dovuta alla Cipag. Il nuovo termine per il versamento dei contributi – minimi e di autoliquidazioni – con la sola maggiorazione dello 0,40%, è stato fissato pertanto il 20 agosto 2014. Nell’ipotesi di scelta del versamento in forma rateale, il numero massimo di rate è di 4 (5 solo per i non posses-

Tabella riassuntiva rateazione dal 20 agosto 2014 Versamento

Interessi %

20 agosto

0,00

16 settembre

0,29

16 ottobre

0,62

17 novembre

0,95

Tabella riassuntiva rateazione dal 20 agosto 2014 Contribuenti non titolari di Partita Iva Versamento

Interessi %

20 agosto

0,00

1 settembre

0,11

30 settembre

0,44

31 ottobre

0,77

1 dicembre

1,11

sori di partita Iva) con le stesse scadenze e gli interessi previsti dal fisco. Si rinvia allo speciale Unico 2014 per tutte le istruzioni in merito alle ulteriori modalità ed ai codici da utilizzare per i versamenti in questione. In caso di ritardi od omissioni degli stessi, per il calcolo delle eventuali sanzioni da applicare – comunque sanabili direttamente con “Ravvedimento Operoso” presso la Cipag, dal febbraio 2015 tramite il Portale dei Pagamenti – potranno essere consultate le regole del “Regime Sanzionatorio” attualmente vigente, presente tra le Guide alla Contribuzione. ❑

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URBANISTICA Antonio Gnecchi

Le deroghe in materia di barriere architettoniche

I

nquadramento generale. La legge “quadro” n. 13 del 1989, aveva l’obiettivo di favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche (BBAA) negli edifici privati, con particolare riguardo agli interventi citati all’articolo 1, ovvero le nuove edificazioni (compreso gli ampliamenti), le ristrutturazioni edilizie di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. La norma, oltre a prevedere gli obblighi di progettazione, rimandava al Regolamento di Attuazione emanato con Dpr n. 236 stesso anno. Le deroghe alle prescrizioni tecniche previste dall’art. 7, commi 4 e 5, del Dpr 236/89, riguardavano solo gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati. Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto da osservare nella progettazione (accorgimenti tecnici idonei all’installazione di meccanismi per accesso ai piani superiori, idonei accessi in piano agli alloggi e immobili per più di tre livelli fuori terra), sono ammesse deroghe alle norme del decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali e impiantistici. Le deroghe sono ammesse dal responsabile dello Sue in sede di provvedimento abilitativo. La legge n. 13 del 1989, ovviamente, detta le norme a cui è necessario attenersi nei casi di interventi di nuova edificazione, ristrutturazione edilizia di interi edifici, ivi compresi quelli di ERP, ma non esclude altre tipologie di intervento o la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all’eliminazione di BB AA in edifici già esistenti. 2. Legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6. La legge regionale n. 6/89 detta norme e dispone interventi graduali diretti ad assicurare la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività effettuata nell’ambiente costruito da parte di tutti i cittadini, compresi quelli diversamente abili, sia in condizioni permanenti che temporanee successivamente intervenute, in funzione delle esigenze individuali. Nello stesso anno 1989 è stata promulgata la legge regionale n. 6 il cui articolo 20.1 disponeva che “le concessioni edilizie” per interventi di restauro, risanamento conservativo e “le autorizzazioni” per interventi di manutenzione straordinaria potevano essere rilasciate in deroga a quanto previsto dall’Allegato, nel caso di: a) esistenza di vincoli stabiliti ai sensi della normativa vigente a tutela di beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali, che non consentono interventi edilizi coerenti con la finalità della legge, b) impossibilità tecnica connessa agli elementi statici ed 24 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4

impiantistici degli edifici oggetto dell’intervento. Lo stesso articolo 20.3, nel precisare che l’estensore del progetto è tenuto a motivare, documentare e sottoscrivere sotto la propria responsabilità quanto ivi previsto, dispone che il rilascio del titolo abilitativo può essere comunque subordinato all’adozione di soluzioni tecniche alternative alle prescrizioni dell’Allegato, idonee a garantire l’uso dell’immobile secondo le finalità della legge regionale. Si tralasciano dal presente commento le deroghe previste per gli edifici, spazi e servizi pubblici. 3. Deroghe alle norme sulle BB AA previste dal DM 236/89 e dalla legge regionale n. 6 del 1989 La stessa legge regionale n. 6 del 1989 prevede che le prescrizioni dell’Allegato si applicano anche per gli interventi di restauro, risanamento conservativo (art. 13.1) e di manutenzione straordinaria (art. 13.2), limitatamente alle parti di costruzione interessate dagli interventi stessi, fermo restando l’applicazione delle eventuali deroghe. Le deroghe previste dalle norme nazionali e regionali che riguardano le disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle BB AA sono sostanzialmente cinque, diversamente articolate, e più precisamente: 1) la deroga alle norme sulle distanze previste dai Regolamenti Edilizi (e dai Pgt) per le innovazioni da attuare negli edifici privati, nonché per la realizzazione di percorsi attrezzati e l’installazione di dispositivi di segnalazione a favore dei ciechi (art. 3, legge n. 13/89), fermo restando l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile, 2) la deroga alle prescrizioni del DM 236/89 solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza BB AA ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli ad-


URBANISTICA

detti specializzati (art. 7, co. 4). Analoga deroga è prevista dall’art. 20.2 della legge regionale 6/89 per gli ambienti di lavoro destinati alla produzione, escluse le mense e i servizi, con “concessione” o “autorizzazione”, motivatamente rilasciate (permesso di costruire) o assentite (Dia o Scia), in deroga alle prescrizioni dell’Allegato (art. 20.2), nel caso di: a) impossibilità di inserimento nella specifica lavorazione di portatori di handicap che possono pregiudicare la sicurezza propria e di colleghi o degli impianti, b) presenza di sistemi produttivi con utilizzo di macchinari non adattabili alle esigenze di personale portatore di handicap. 3) la deroga alle prescrizioni del DM n. 236/89 negli interventi di ristrutturazione edilizia, fermo restando il rispetto delle previsioni degli accorgimenti tecnici idonei all’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, gli accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari e l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore, in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici (art. 7, co. 5). Analoga deroga è prevista dall’articolo 20 della legge regionale 6/89 per le “concessioni” riguardanti gli interventi di restauro, risanamento conservativo e per le “autorizzazioni” riguardanti gli interventi di manutenzione straordinaria alle prescrizioni tecniche dell’Allegato, nel caso di: a) esistenza di vincoli stabiliti ai sensi della normativa vigente a tutela dei beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali, che non consentono interventi edilizi coerenti con le finalità della legge, b) impossibilità tecnica connessa agli elementi statici ed impiantistici degli edifici oggetto dell’intervento. 4) Altra deroga è quella prevista dall’articolo 19 della legge regionale n. 6 del 1989 che riguarda le “concessioni” e le “autorizzazioni” in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Secondo tale norma i titoli abilitativi relativi agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, possono essere rilasciati o assentiti purché motivati e documentati adeguatamente, in deroga agli standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. In questi casi la deroga è concessa, su richiesta motivata e documentata a firma del progettista, esclusivamente per garantire la fruibilità e l’accessibilità delle strutture o degli spazi previsti dall’intervento per i quali non sia possibile intervenire secondo le prescrizioni della legge regionale a causa di vincoli o delle limitazioni imposte dallo strumento urbanistico vigente, che sono specificate nel successivo articolo 20.

5) l’ultima particolare deroga riguarda le norme antisismiche prevista dall’art. 6.1 della legge n. 13/89 secondo la quale l’esecuzione delle opere edilizie di cui all’articolo 2 stessa legge, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche…non è soggetta “all’autorizzazione “ di cui all’articolo 18 della legge n. 64 del 1974. 4. Diversa applicazione delle norme tra legge nazionale (Regolamento di attuazione) e legge regionale n. 6 del 1989 Deroghe ed interpretazioni sull’applicazione delle leggi. La concomitanza temporale del varo dei provvedimenti statale e regionale hanno creato, non essendo i due interventi correlati, né uno integrativo o sostitutivo dell’altro, molte difficoltà applicative, specialmente dove esistono sovrapposizioni previsionali che non contemplino gli stessi minimi prestazionali o gli stressi campi di applicazione. La differenza più vistosa e rilevante dal punto di vista pratico consiste nel fatto che la normativa nazionale è applicabile soltanto alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni di interi edifici, mentre quella regionale si applica anche ai casi di ristrutturazione di singole unità immobiliari, di restauro e risanamento conservativo e perfino di manutenzione straordinaria, sia pure solo se riguardano specificatamente le parti della costruzione, gli elementi e le attrezzature oggetto delle prescrizioni stesse. La regione Lombardia, constatate le difficoltà operative, ha deliberato una circolare esplicativa di raccordo tra le due norme, con la quale stabilisce dignità di “principio” alla legge n. 13 e di prescrizioni tecniche del DM 236/89, specificando che la legge regionale 6/89 nell’applicare le norme di principio della legge nazionale, emana sue prescrizioni tecniche che prevalgono su quelle statali ove vi sia concomitanza di intervento o vuoto da parte della normativa statale. IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 25


URBANISTICA

Si ribadisce però che l’Allegato alla legge regionale 6/89 prevede dei minimi prestazionali e che perciò nulla impedisce l’utilizzo di soluzioni equipollenti o migliorative dettate dalla norma nazionale. Al contrario, sostiene la regione, non si possono applicare le prescrizioni del decreto ministeriale, ove le prescrizioni non raggiungono i minimi voluti dall’Allegato alla legge regionale. Tra i casi controversi ci sono anche le deroghe e l’obbligo dell’installazione dell’ascensore. La stessa legge regionale 6/89 prevede che le prescrizioni dell’Allegato si applicano anche per gli interventi di restauro, risanamento conservativo (art. 13.1) e di manutenzione straordinaria (art. 13.2), limitatamente alle parti di costruzione interessate dagli interventi stessi, fermo restando l’applicazione delle eventuali deroghe. A conclusione di quanto sopra esposto, si può affermare che le deroghe previste dalla legge regionale n. 6 del 1989, applicabili in Lombardia, riguardano:

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– le deroghe per l’applicazione della normativa sull’eliminazione delle BB AA, – le deroghe dall’applicazione della normativa sul superamento delle BB AA. 5. Volumi tecnici, ascensore e piattaforme elevatrici A contribuire all’applicazione delle deroghe vi sono i tre seguenti elementi: Il volume tecnico definito dall’articolo 13, co. 7, del Dpr 24 luglio 1996, n. 503, secondo il quale negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini della volumetria utile. A chiarimento del concetto di “volume tecnico” deve intendersi, al fine dell’esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc) che non possono per esigenze tecniche


URBANISTICA

di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti della norme urbanistiche (parere Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, contenuto nella Circolare 31 gennaio 1993, n. 2474. La piattaforma elevatrice è prevista dall’art. 8.1.13 del DM n. 236/89 – Regolamento di Attuazione della legge n. 13/89, la cui installazione è ammessa per superare dislivelli, di norma, non superiori a 4 metri, con limitata velocità, che devono rispettare, per quanto compatibile, le prescrizioni tecniche per i servoscala. Qualora le piattaforme siano installate all’esterno, gli impianti devono risultare protetti dagli agenti atmosferici. Ascensori. Pur se la legge 13/89 impone l’obbligo di prevedere un ascensore nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra pèr ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini, sono il DM 236/89 e la legge regionale 6/89 che ne determinano: a) il campo di applicazione: art. 1, dPR 236 e artt. 5, 12 e 13 LR 6/89

b) i criteri generali di progettazione: art. 3 dPR 236 e art. 5.3.3. Allegato LR 6/89 c) le caratteristiche: art. 4.1.12 dPR 236 e art. 5.3.3. Allegato LR 6/89. Secondo l’articolo 5.3.3. della legge regionale 6/89, in tutti gli edifici e locali pubblici e di uso pubblico, quelli destinati alle attività produttive e commerciali e quelli connessi ai trasporti e agli impianti di servizio di uso pubblico, deve essere previsto almeno un ascensore, ad esclusione degli edifici di uso residenziale abitativo . Per questi ultimi lo stesso art. 5.3.3, ultimo periodo, prescrive l’installazione di almeno un ascensore per gli edifici con più di tre piani (e non livelli) fuori terra, per garantire l’accesso agli alloggi. 6. Interventi ordinari in materia di barriere architettoniche Indipendentemente dall’obbligo legislativo di rispettare le norme antibarriere per tutti gli interventi edilizi relativi alla

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URBANISTICA

costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici (compresa l’ERP), nonché quelli minori di recupero edilizio previsti dalla LR n. 6/89, chiunque intenda proporre un intervento finalizzato al superamento e all’abbattimento delle BB AA può farlo, proponendo allo SUE, una richiesta di permesso di costruire, una Dia o una Scia, ad esclusione degli interventi che non comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo. Di seguito si riportano i principali interventi che possono interessare e favorire il superamento e l’abbattimento delle BB AA negli edifici esistenti privati, quali: a) rampe o ascensori esterni che alterano la sagoma dell’edificio, conformi alla disciplina urbanistica locale, ammessi con Dia o Scia (art. 41, comma 1, L.R. 12/2005); b) come sopra, non conformi, subordinati al permesso di costruire; c) installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servo scala, idonei accessi alle parti comuni dell’edificio e alle singole unità immobiliari; d) opere interne di singole unità immobiliari, quali spostamento di tramezze per adattamento degli spazi interni dei vani abitabili e di servizio, quali cucina, camere, bagni, corridoi, che non modificano la sagoma, i prospetti,

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non pregiudicano la statica dell’immobile; e) opere interne ad un edificio che non modificano la sagoma, non aumentano il numero delle unità immobiliari e non pregiudicano la statica dell’immobile, per adeguamento alle norme antibarriere; f) installazione di ascensore o di piattaforma elevatrice per esigenze intervenute a favore di persone disabili, interne o esterna agli edifici esistenti, anche in deroga alle norme antibarriere. 7. Altri aspetti volti al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche La legge 13/1989, al fine di provvedere ad incentivare l’abbattimento delle BB AA, dispone l’erogazione di contributi finanziari pubblici. Gli interventi ammessi al beneficio, con riferimento alle loro caratteristiche oggettive, non devono soddisfare altri e particolari requisiti che non siano quelli di essere finalizzati all’abbattimento delle BB AA. Gli interventi che possono accedere ai contributi pubblici previsti dall’articolo 9 della legge n. 13/89, sono quelli da eseguire in edifici già esistenti. Possono riguardare una sola opera o un insieme sistematico di opere funzionalmente connesse intendendosi con queste ultime, una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere, che creano ostacolo alla stessa funzionalità. Le barriere architettoniche sono quelle elencate agli articoli 4 e 8 del DM 236/89 che indicano i criteri da utilizzare per progettare edifici, spazi e servizi accessibili a tutti a partire dal 1989 che principalmente sono: d) porte, e) pavimenti, f) infissi esterni, g) arredi fissi, h) terminali degli impianti, i) servizi igienici, j) cucina, k) balconi, terrazze, l) percorsi orizzontali, m) scale, rampe, n) ascensore, o) servo scala e piattaforme elevatrici, p) autorimesse, percorsi,


URBANISTICA

pavimentazioni, q) parcheggi. Si considerano interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche e/o opere funzionalmente connesse quelle volte alla rimozione delle barriere che ostacolano la stessa funzione (ad es. accesso all’immobile, visitabilità dell’alloggio). Può verificarsi di non poter rispettare completamente le prescrizioni tecniche di attuazione delle leggi in questa materia a causa dell’esistenza di limiti o vincoli presenti nell’edificio o nell’alloggio in cui si intende intervenire. In questi casi è necessario motivare adeguatamente la deroga alle norme e ottenere la preventiva “autorizzazione comunale”. Esempio: l’installazione di un ascensore all’interno di un edificio esistente per impossibilità tecnica motivata e documentata. Le opere funzionalmente connesse alla rimozione delle barriere architettoniche possono essere verticali (interne o esterne all’alloggio o all’edificio), ovvero orizzontali. Le prime sono quelle di cui al punto 4.10 della Circolare ministeriale esplicativa 21 giugno 1989, n. 1669 UL, mentre le seconde sono quelle elencate al punto 8 del DM n. 236/89, con eccezione per gli ascensori, i servo scala e le piattaforme elevatrici. A fronte di quanto sopra esposto, con particolare riguardo all’installazione di un ascensore o di una piattaforma elevatrice, è ragionevole sostenere quanto segue: • l’installazione di un ascensore, anche fuori dalle ipotesi di interventi manutentivi-integrativi o trasformativi (obbligatorio o meno), da realizzare necessariamente all’esterno di un edifico, può essere ammesso, qualora: a) assolva alla funzione di rimozione di BB AA a vantaggio di persone diversamente abili qualora non sia possibile la sua installazione all’interno dell’edificio per impedimenti strutturali o impiantistici, anche in presenza di vincoli purché si acquisisca la preventiva autorizzazione del competente ente preposto alla sua tutela, b) si possa comunque qualificare come volume tecnico, ovvero volume aggiuntivo relativo a impianto tecnico di sollevamento non computabile ai fini della volumetria utile, c) rispetti le distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell’ipotesi in cui tra l’opera da realizzare e fabbricati alieni non sia interposto alcun spazio o alcuna zona di proprietà o di uso comune. • L’installazione di una piattaforma elevatrice può essere installata anche all’esterno di un edificio, qualora: a) assolva alle funzioni di rimozione delle BB AA, b) la sua installazione non sia possibile all’interno dell’edifico per impedimenti strutturali o impiantistici (con

previa acquisizione di eventuali autorizzazioni per la presenza di vincoli), c) si qualifichi come volume tecnico non computabile nella volumetria o slp utile, d) risultare protetta dagli agenti atmosferici, e) rispettare gli articolo 873 e 907 del codice civile. Fuori, quindi, dalle ipotesi di conformità alla disciplina urbanistica locale, ovvero, alla normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche, è consigliabile, nel caso di interventi o opere che si pongono in deroga alle norme nazionali o regionali in materia di eliminazione e abbattimento di BB AA, richiedere il permesso di costruire in modo da consentire al progettista di richiedere l’applicazione della deroga motivandone adeguatamente le ragioni e consentire, di conseguenza allo SUE, di verificare tali condizioni e rilasciare il titolo abilitativo, nonché di acquisire, nel caso di immobili vincolati, anche l’autorizzazione da parte dell’ufficio competente alla tutela del vincolo. È evidente, quindi, che le opere finalizzate ad eliminare le BB AA di un edificio o di un condominio, sono tutte quelle previste dal nostro ordinamento edilizio nazionale e regionale,qualificabili come: a) Attività edilizia libera (art. 6, comma 1, lettera b), dPR n. 380/2001), da eseguire senza alcun titolo abilitativo, b) Opere soggette a CIL (o CIA – art. 6, comma 2, lettera a, Dpr n. 380/2001), quali sono quelle di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), stesso decreto, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino l’incremento dei parametri urbanistici, c) Opere soggette a Dia o Scia (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché ristrutturazione edilizia, d) Opere soggette a permesso di costruire, come le nuove costruzioni, ampliamenti e sopralzi. Nel caso l’immobile sia sottoposto a vincolo, è necessario chiedere l’autorizzazione all’ente preposto alla sua tutela. È oltretutto ovvio che a tutti gli interventi subordinati a titolo abilitativo (precedenti lettere b), c) e d)), sono applicabili le deroghe sopra illustrate, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalle norme nazionali e regionali vigenti. ❑

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CATASTO Da “OttopiùCasa” del 23 luglio 2014

È

positivo il processo di revisione del sistema, se va nella direzione di una maggiore aderenza delle rendite catastali ai relai valori di mercato, ma perché la riforma non generi squilibri e complicazioni dovrà essere ben attuata, tenendo conto di una serie di suggerimenti che fin d’ora arrivano dai rappresentanti delle categorie coinvolte. «Nel corso di un’audizione in Senato nei giorni scorsi – spiega Giovanni Campana, che oltre ad essere vicepresidente nazionale dell’Ance è anche nel consiglio del Collegio Costruttori di Brescia –, abbiamo chiesto per esempio che si tenga conto, per gli immobili più datati, dei costi di manutenzione che i proprietari devono sostenere, ma anche che ci siano meccanismi automa-

Riforma del Catasto: i consigli dei professionisti bresciani tici di adeguamento dei valori catastali nel tempo, che possano rispecchiare l’effettivo andamento del mercato immobiliare». Campana sottolinea inoltre come sia indispensabile la presenza di tutte le associazioni di categoria nelle commissioni censuarie locali, per garantire in particolare il principio di invarianza del gettito fiscale, che sarebbe opportuno la legge indicasse come un vincolo. «Per evitare che la casa si trasformi nel bancomat dello Stato». Parere condiviso in buona parte anche con Giovanni Platto, presidente del Collegio geometri della provincia di Brescia, che legge nella riforma «poco buon senso e tanta nuova burocrazia, di cui nessuno sentiva il bisogno». In particolare, per il rischio che, oltre che ad un incre-

mento della tassazione, imponga maggiore burocrazia, generando confusione, per esempio, in caso di frazionamento o anche di semplice compravendita, visto che il nuovo catasto abolirebbe il numero di mappa unico per unità immobiliare, ma considererebbe, per esempio, come singole unità immobiliari le pertinenze di un’abitazione, come il garage o l’orto. «Sarei favorevole – continua Platto – alla consultazione di un tecnico prima di procedere all’atto di compravendita immobiliare, affinché certifichi le caratteristiche urbanistiche dell’immobile. Solo in questo modo si avrebbe la garanzia della correttezza degli estimi catastali». «I casi in cui emergeranno discrepanze significative tra la situazione reale e quella già nota al catasto nella no-

stra città dovrebbero essere la minoranza» tranquillizza il segretario dell’Ordine degli architetti, Gianfranco Camadini parlando del possibile aumento dell’imposizione fiscale. Per le case di recente costruzione poco o nulla dovrebbe cambiare: a risentire di aumenti sarebbero solo i vecchi palazzi. «Per il calcolo delle tasse comunali è auspicabile che la riforma imponga dei meccanismi regolamentati a tutela del cittadino, anche se la vera differenza – continua Camadini –, potrebbero farla tutte quelle imposte legate ai rogiti notarili sugli immobili, che rischiano quindi concretamente di aumentare alla luce dei nuovi valori catastali». ❑

Servono almeno cinque anni per una revisione completa

L’obiettivo? Aumentare il valore delle case, ma non delle tasse

Dovrebbero essere emanati entro il 26 marzo 2015 i decreti attuativi della legge delega fiscale, approvata dal Parlamento, che introduce la riforma del Catasto. Ci vorranno però presumibilmente 5 anni perché si possa arrivare ad una completa revisione dei valori degli immobili italiani, che complessivamente sono più di 63 milioni, dei quali 34 milioni sono abitazioni.

L’obiettivo dichiarato della riforma è quello di garantire maggiore equità sulla tassazione degli immobili. Il valore di questi ultimi dovrebbe aumentare nel 60% dei casi, ma ad esso non dovrebbe corrispondere anche un incremento del prelievo fiscale. Gli effetti dei nuovi criteri, infatti, dovrebbero essere attenuati da un sistema di agevolazioni da stabilire a livello comunale.

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LEGALE Da “OttopiùCasa” del 16 luglio 2014

Danno strutturale dell’immobile: si può ricorrere entro dieci anni

P

er i difetti strutturali c’è un margine di 10 anni per la contestazione del danno. Mentre altri tipi di errori devono essere denunciati all’appatatore entro 60 giorni dalla scoperta. La Cassazione, con la sentenza 13882 del 18 giugno 2014, è tornata ad interessarsi dei conflitti fra proprietà, appattatori, progettisti e direttore lavori nel caso in cui da lavori edili privati emergano vizi. Per la precisione, il primo caso – ossia quello relativo ai difetti strutturali – considera come “extracontrattuale” la responsabilità del progettista (da qui il termine di 10 anni), a fronte di un termine di decadenza di un anno dalla scoperta del vizio. Il che significa che, qualora il danno venga scoperto poco prima della scadenza del decennale, lo stesso dovrà essere denunciato entro la data che chiude i dieci anni, pure nel caso in cui i detti 12 mesi sforino tale limite. Per orientarsi meglio all’interno di una questione tecnica nella quale spesso il privato fatica ad addentrarsi, è opportuno capire di cosa si parla quando si fa riferimento a danni strutturali. Stando alla Cassazione, i difetti di costruzione coincidono a «qualsiasi alterazione conseguente a un’insoddisfacente realizzazione dell’opera, anche se non riguardante parti essenziali della stessa e pure in assenza di rischio di causarne la rovina». Si tratta dunque

di “mancanze” che incidono negativamente sul godimento dell’immobile nel suo complesso, pregiudicandone in qualsiasi modo il normale utilizzo. Quanto al calcolo dei termini che circoscrivono l’anno utile per far valere le prprie ragioni, il primo giorno di decorrenza equivale a quello in cui il committente assume la piena consapevolezza della sussistenza dei vizi medesimi, della loro portata e della relativa responsabilità di appaltatore, progettista o direttore dei lavori. Considerato tuttavia che nella stragrande maggioranza dei casi il privato non è, giustamente, in possesso delle conoscenze tec-

niche adeguate per stabilire tali parametri, la giurisprudenza sancisce che il termine decorra da quando si abbia la consapevolezza della portata dei vizi attestata dal deposito di una perizia. Qualora gli errori riscontrati siano di tipo strutturale, perde di rilevanza il fatto che i lavori eseguiti riguardino rifiniture o interventi su elementi accessori (per esempio i tramezzi interni): il danno strutturale è infatti prevalente. Anche perché, come anticipato, gli errori nelle rifiniture seguono tutt’altro iter: l’appaltatore deve ricevere la segnalazione del danno entro due mesi dalla scoperta, con prescrizione fissata in due anni dal giorno di consegna

dell’opera. In ultimo, la Cassazione ha preso in esame la relazione tra l’attività svolta dal progettista e il ruolo del direttore dei lavori. Quest’ultimo, in particolare, risulta correo con il progettista nel caso di omessa presentazione al committente e all’impresa esecutrice di un adeguato progetto strutturale; in questo caso, la responsabilità attribuita al direttore lavori risiede nella mancata vigilanza sull’esatta realizzazione del progetto, vigilanza utile ad evitare gli errori poi commessi nell’esecuzione delle opere. ❑

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SICUREZZA CANTIERI Renato Greci

Gestione delle terre da scavo da rifiuti a sottoprodotti (Parte prima - Medi e piccoli cantieri non sottoposti a V.I.A. e/o A.I.A.)

C

on le presenti indicazioni si vuole fornire la prima parte diun contributo (la seconda parte è rimandata al prossimo numero della rivista) ai vari soggetti interessati (progettisti, imprese edili e Comuni) all’applicazione della normativa riguardante le “Terre e rocce da scavo” ovvero “Materiale da scavo”, offrendo, fatte salve ovviamente le prerogative interpretative ed applicative di ciascun ufficio pubblico, un quadro riepilogativo della normativa riguardante le opere e gli interventi soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) o a permesso di costruire precisando in particolare : – le condizioni alle quali è consentito il riutilizzo delle terre e rocce da scavo/materiali da scavo, ottenute quali sottoprodotti, per reinterri, riempimenti, modellazioni e rilevati; – quali sono le procedure amministrative necessarie per il rilascio dell’autorizzazione ed il controllo ambientale ed i criteri per l’accertamento della sussistenza dei requisiti 1) Riepilogo Quadro Normativo Le direttive che interessano le “Terre e Rocce da Scavo”, partono da molto lontano (17 anni or sono, 1997) sino a subire un’accelerazione normativa negli ultimi tre - quattro anni. a) D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 quale “Attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/ 62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”. (Decreto Ronchi) in cui all’articolo: – Art. 8 - Esclusioni 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge: a) ... omissis … f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, 32 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4

rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti; … omissis … Assoggettando le “Terre e Rocce da Scavo” al D.Lgs. n. 389/1997. Il D.Lgs. n. 22 del 05 febbraio 1997 è stato abrogato dall'art. 264, c. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte quarta. b) D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” (“Testo Unico Ambientale”); Parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” e s.m.i.; Titolo primo “Gestione Rifiuti”; Capo primo “Disposizioni Generali” da art. 177 ad art. 194; (NB.: utilizzare per consultazione la versione

col testo coordinato al D.Lgs. 205/2010) c) D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”. Questo D.Lgs. interviene in modo sostanziale sugli articoli inseriti nella Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Pertanto chi volesse consultare quest’ultimo D.Lgs. conviene utilizzi la versione col testo già coordinato al D.Lgs. 205/2010. Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 161 del 10 agosto 2012 (D.M. 161/12) “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”; d) Legge 9 agosto 2013 n. 98 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (conversione in Legge del “Decreto del fare D.L. 69/2013”) per i soli articoli 41 comma 2 e l’art. 41-bis. Nel seguito della trattazione si analizzerà l’effettiva portata di quest’ultima normativa. 2) Definizioni I termini utilizzati nel complesso quadro normativo e nella presente trattazione

sono desunti dall’art. 183 “Definizioni” del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 20/06 e s.m.i. (articolo sostituito dall'art. 10 del d.lgs. n. 205 del 2010) e dalle ulteriori descrizioni individuate nell’art. 1 “Definizioni” del D.M. 161/2012 che precisano e completano il quadro terminologico presente nella legislazione. Occorre preventivamente definire il concetto di “sottoprodotto” riferito alle Terre e rocce da scavo, richiamando quanto enunciato nel D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 20/06 e s.m.i. – Art. 183 “definizioni” Omissis … qq) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2. – Art 184-bis. “Sottoprodotto” (articolo introdotto dall'art. 12 del d.lgs. n. 205 del 2010) 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello


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stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

si deve riferire all’Allegato 3 al D.M. n. 161/2012: Allegato 3 – Normale Pratica Industriale Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali può essere sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Tali operazioni in ogni caso devono fare salvo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti, dei requisiti di qualità ambientale e garantire l'utilizzo del mate-

riale da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. Fermo restando quanto sopra, si richiamano le operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale: – la selezione granulometrica del materiale da scavo; – la riduzione volumetrica mediante macinazione; – la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con

l'ARPA o APPA competente in fase di redazione del Piano di utilizzo; – la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo; – la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria. Per precisare il termine di “normale pratica industriale” individuato all’art. 184-bis comma 1 lettera c) ci IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 33


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questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo. Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel materiale di scavo anche qualora contenga la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni, se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile. A) Introduzione: Sul supplemento ordinario n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n. 194, del 20 agosto 2013, è stata pubblicata la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 recante

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“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, cosiddetto “Decreto del Fare”. La legge di cui sopra è entrata in vigore lo scorso 21 agosto 2013 e, con l’art. 41 (Disposizioni in materia ambientale) comma 2; e l’art. 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo), ha introdotto un nuovo procedimento per la gestione delle terre e rocce da scavo (ormai è più corretto riferirsi ai “materiali da scavo”). Queste nuove procedure, sono state di gran lunga semplificate rispetto a quanto previsto dal D.M. n. 161/2012, e si applicano alle terre e rocce da scavo che provengono da attività od opere non soggette a Valuta-

zione di Impatto Ambientale (V.I.A.) o ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), indipendentemente dai volumi escavati. 1) “Terre e Rocce da Scavo” / ”Materiale da Scavo” prodotto in cantieri non sottoposti a V.I.A. e/o A.I.A. a) Riutilizzo del materiale di scavo come “sottoprodotto” Come affermato nell’”introduzione” con l’entrata in vigore il 21 agosto 2013 della Legge 98/2013 di conversione del c.d. “Decreto del Fare” (D.L. 69/2013) si sono introdotte le nuove disposizioni per la gestione dei materiali da scavo che non provengono da attività o opere

soggette a Valutazione d'Impatto Ambientale o ad Autorizzazione Integrata Ambientale (per i quali, come si è visto al punto 1) invece continua a valere quanto previsto dal Decreto 10 agosto 2012 n. 161). Come richiamato dall’art 41bis, comma 1, per chiarire quali sono i “materiali da scavo” ci si deve rifare alla definizione prevista nel D.M. 161/2012 art. 1 comma 1 lettera b) ed in particolare: b) “materiali da scavo” : – il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quale, a titolo esemplificativo: • scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); • perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; • opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); • rimozione e livellamento di opere in terra; – materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; – residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio


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flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato; Questa definizione (art. 41bis comma 7) integra a tutti gli effetti (cioè sostituisce) le corrispondenti definizioni del D.Lgs. 152/2006. Quindi anziché “terre e rocce da scavo” è più corretto riferirsi ai “materiali da scavo” In particolare l'articolo 41bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) del citato decreto legge definisce gli adempimenti per la gestione dei materiali da scavo in deroga alla disciplina dei rifiuti. Essi prevedono l’utilizzo dei citati materiali come “sottoprodotti”, indipendentemente dal volume di scavo da riutilizzare, qualora soddisfino precise condizioni che il produttore deve dimostrare e dichiarare con autocertificazione ed in particolare: – che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; – che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempi-

menti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; – che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; – che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun reventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. Il proponente o il produttore, ai sensi del comma 2 dell’art. 41-bis, attesta il rispetto delle suddette condizioni tramite dichiarazione resa all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa competente per territorio), ai sensi e per gli effetti del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di depo-

sito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale é destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Pertanto la dichiarazione dovrà essere compilata e trasmessa, completa del la documentazione richiesta agli uffici di competenza antecedentemente l’Inizio dei Lavori, allo scopo di completare le dovute verifiche e deve contenere quelle indicazioni necessarie che consentano di qualificare il materiale da scavo nell’ambito della disciplina di “sottoprodotto” e quindi: – Quantità e qualità dei materiali che verranno riutilizzati; – Cantiere (sito) di produzione, sito di deposito temporaneo e quindi sito di utilizzo; – Autorizzazioni o titoli concessori che il Destinatario dei sottoprodotti deve possedere; – Tempi previsti sia per il deposito temporaneo che per l’utilizzo. E di seguito, sempre l’art. 41bis, al comma 2, recita che «le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria» e quindi ogni attività di scavo deve possedere titoli autorizzativi o provvedimenti, da citarsi nella dichiarazione di autocertificazione, rilasciati dalle autorità in cui il sito di

produzione o di stoccaggio provvisorio e di utilizzo ricadono. Se dovessero intervenire variazioni nei requisiti o nelle vincoli indicati nella suddetta dichiarazione, queste devono essere comunicate (entro trenta giorni) sia al Comune che all’arpa competenti per territorio al sito di produzione.

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l comma 3 del predetto art. 41-bis afferma che «Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle ARPA territorialmente competenti, con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate». A riutilizzo avvenuto, che dovrà essere completato entro un anno salvo il caso in cui l’opera di riutilizzo preveda tempi superiori, il produttore (non il Proponente) dovrà comunicare ad ARPA (sia del luogo di produzione che di quello di utilizzo) nonché al Comune dl luogo di produzione, che i materiali di scavo sono stati completamente riutilizzati secondo le previsioni ed indicazioni a suo tempo comunicate. In termini generali, si precisa che è sempre opportuno (parere dell’Arpa Lombardia), per continuità e completezza di documentazione, segnalare anche ai Comuni interessati dalla produzione, dal deposito (seppur temporaneo) e dall’utilizzo. IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 35


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Sempre l’art. 41-bis al 4° comma stabilisce che «l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e s.m.i.».

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l trasporto dei materiali di scavo in qualità di sottoprodotto dovrà essere accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di

trasporto in forma scritta o dalla scheda di trasporto secondo D.Lgs. 286/2005 e s.m.i.. b) Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà da inviare all’Arpa Lombardia competente territorialmente (Dichiarazione relativa al rispetto delle disposizioni previste dall’art. 41-bis del Decreto Legge 69/2013 convertito con modifiche nella Legge 98/2013 in tema di Utilizzo di materiali da scavo In relazione alla dichiarazione che il proponente o il produttore rende all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, l'art. 48 comma 2 del Dpr 445/2000 prevede che le singole Agenzie predispongono i mo-

duli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nel rispetto di quanto detto e al fine di uniformare le modalità ed i contenuti, l’ARPA Lombardia ha predisposto un modello di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Autocertificazione) che si allega, scaricabile dal sito. Questo modello, messo a disposizione dei soggetti interessati, dovrà essere accompagnato dalla documentazione necessaria ed ivi richiesta e permette, al tempo stesso, di rendere più efficace la gestione da parte dell'Agenzia della documentazione trasmessa. Questo stampato potrebbe essere sostituito da altri mo-

duli purché rispettino i contenuti dell’art. 41-bis della legge 98/2013 e del Dpr 445/2000 Si precisa che volendo utilizzare i materiali di scavo provenienti da cantieri situati in Provincia di Brescia, il proponente e il produttore deve presentare la dichiarazione sostitutiva per attestare i requisiti di sottoprodotto, sottoscrivendola in presenza del personale addetto al seguente indirizzo: ARPA Lombardia, Dipartimento di Brescia via Cantore, n° 20 25128 - Brescia oppure l’invio della comunicazione potrà avvenire anche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (Pec), allegando in questo caso una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, al seguente indirizzo e-mail : dipartimentobrescia.arpa@ pec.regione.lombardia.it Trattandosi di una attestazione del rispetto delle condizioni previste la Dichiarazione trasmessa non prevede espressione di parere od un atto di approvazione da parte di Arpa Lombardia competente per territorio. Sulla base dell'art. 71 c. 1 del Dpr 445/2000 Arps Lombardia è tenuta ad effettuare «… idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni …». Inoltre, secondo quanto ri-

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SICUREZZA CANTIERI

portato all'art. 71 c. 3 del Dpr 445/2000 «Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito». Pertanto in mancanza di regolarizzazione o completamento della dichiarazione i materiali da scavo devono essere gestiti nell'ambito della disciplina dei rifiuti. Di quanto sopra Arpa Lazio metterà a conoscenza le Autorità competenti. Nel caso in cui Arpa Lombardia, durante le attività di controllo, accerti il mancato rispetto delle condizioni previste dalla L. 9 agosto 2013 n. 98 per la gestione dei materiali da scavo come sottoprodotti, ne darà comunicazione alle Autorità competenti, valutando le eventuali ipotesi di reato connesse alla citata gestione. c) Letture, contributi e Link Utili Numerosi sono le pubblicazioni che si sono occupate dell’argomento “Terre e Rocce da Scavo” ovvero “Materiali da Scavo” ma il susseguirsi e l’aggiornamento delle normative le rendono quasi del tutto obsolete e in buona parte inutilizzabili. Si consiglia la lettura dei numerosi articoli pubblicati dal nostro Collegio sulla pro-

pria rivista “Il Geometra Bresciano” e dal Collegio Costruttori Edili di Brescia e Provincia (che si ringrazia) sempre in prima fila su argomenti riguardanti le imprese edili e stradali, i produttori del settore estrattivo, i Comuni ed i tecnici/progettisti della nostra Provincia. Da tenere in evidenza alcuni seminari e pubblicazioni conseguenti, alla cui redazione e stesura, oltre al suddetti due Collegi, hanno collaborato l’Ance Brescia, l’Unitel.

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ell’Arpa Lombardia si consiglia la lettura della Circolare del 06-122013 per la “Gestione dei

Materiali di Scavo alla luce della L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione, con modifiche, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (cd Decreto Fare)” (scaricabile dal sito Arpa Lombardia). d) I Link utili da proporre sono: 1) Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare - Albo Nazionale Gestori Ambientali http://www.albogestoririfiuti.it/ElenchiIscritti.aspx# 2) Arpa Lombardia – Terre e rocce da scavo http://ita.arpalombardia.it/I TA/index.asp

Scavo” e il Modulo della “Dichiarazione … Utilizzo di Materiali da Scavo” http://ita.arpalombardia.it/I TA/News.asp?Id=843 http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalomb a r d i a / Tr a s p a r e n z a / P a gine/trasparenza_pubblicato.aspx?l1=14&l2=48 3) Arpa Lombardia – Dipartimento di Brescia, via Cantore, 20 -25128 Brescia http://ita.arpalombardia.it/it a/dipartimenti/brescia/inde x_bs.asp (Fine della prima parte)

e per scaricare la Circolare del 6 dicembre 2013 sulla “Gestione dei materiali da IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 37


ESTIMO Aleandro Bottichio

Il più probabile valore complementare (Complementary Value Appraisal)

I

nquesto articolo sono affrontati i sistemi di stima del più probabile Valore Complementare, metodo di valutazione immobiliare specifico ancora piuttosto sconosciuto, considerato che trova poca familiarità anche tra i valutatori, persino nei casi in cui sia l’unico criterio applicabile nell’eventualità, ad esempio, della stima dell’indennità di esproprio parziale, nella stima delle servitù prediali e dei danni, dei deprezzamenti, e così via. Sarà tentato l’approccio in base agli International Valuation Standard quindi, in ambito italiano, secondo gli indirizzi dettati dal Codice delle Valutazioni Immobiliari promosso da Tecnoborsa con la collaborazione di vari enti, organismi del settore immobiliare, o Ordini e Collegi professionali, tra i quali il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati. Premesse Tale procedimento assume importanza e necessità quando si deve valutare il più probabile valore di mercato della parte di un bene legato a tutto il complesso da un rapporto di complementarietà. Esso si ottiene per differenza tra il più probabile valore di stima dell’interno bene economico e il valore che avrebbe la parte residua (o complementare) assunta staccata dal bene considerato e separatamente alienabile. Questo aspetto economico trova motivazione nella constatazione che, quando un bene costituisce un insieme economico produttivo omogeneo, oppure, un’entità economica e/o produttiva indipendente, la sua divisione in due o più parti origina più entità, il cui valore sommato non coincide con quello del bene originario, ovvero, che le due o più parti, unite, assumono valore superiore alla somma delle più parti separate. Si tende pertanto a valutare il danno (per così dire) derivante dalla divisione, distruzione e/o distaccamento, dell’intero bene sinergico in due o più parti, il cui conseguente deterioramento è calcolato per differenza tra il valore dell’intero immobile da quello della parte residua. A titolo di esempio si deduce che può esistere complementarietà tra l’intero fondo agricolo e la parte residua, tra un fabbricato rurale e la parte di terreno coltivato, tra la sala da pranzo e la cucina di un ristorante, tra una villa storica e il suo giardino, tra il panorama che sta a una villa al mare o al lago, tra l’area edificata ed il suo fabbricato e cosi via. Riferimenti normativi Il metodo trova applicazione già dal 1865, in virtù dell’allora Legge 2359/1865, inerente all’espropriazione per causa di pubblica utilità, all’art. 40 che fedelmente recitava: nei casi di occupazione parziale, l’indennità di esproprio consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l’immobile avanti l’occupazione, e il giusto prezzo che potrà a38 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4

vere la residua parte di esso dopo l’occupazione. Ai giorni nostri è contemplato dal Codice di Tecnoborsa, IV edizione del 2011, al Capitolo 3° riguardante principi di valutazione, in particolare il paragrafo 2.5.6. che fedelmente recita: il valore complementare di una parte di un immobile complesso, che presenta un legame di complementarietà con le altre parti, è pari alla differenza tra il valore di mercato dell’intero immobile complesso, comprensivo della parte considerata, e il valore di mercato dell’immobile costituito dalle altre parti con esclusione della parte considerata. Con esso il paragrafo 2.5.6.1, che fedelmente recita: che il principio di complementarietà asserisce che il valore di una parte componente di un immobile complesso si misura in base al suo contributo al valore dell’immobile. Al Capitolo 4° riguardante il Valore di Mercato, il paragrafo 2.20 fedelmente recita: il valore complementare ad una parte appartenente a un insieme costituente un immobile complesso, è pari alla differenza tra il valore di mercato dell’immobile complesso e il valore di mercato della parte o delle parti dell’insieme che residua, una volta considerata separata la parte oggetto di stima. Altresì il paragrafo 2.20.1 recita: si dice rapporto di complementarietà economica di una parte rispetto all’immobile complesso, il rapporto tra il valore complementare della parte e il valore totale dell’immobile complesso. Infine il paragrafo 2.20.1 recita: uno tra i più importanti legami di complementarietà del sistema urbano ed edilizio e il rapporto tra il valore del terreno edificato e il valore dell’immobile, comprensivo del fabbricato e del terreno (incidenza dell’area edificata). Il contrario del Valore Complementare è il Valore di Fusione, (sinergistic value), contemplato al punto 2.9, sempre cap. 4° del codice, che definisce tale valore composto una componente addizionale generata dalla combinazione di due o più interessi insistenti sull’immobile, quando il valore degli interessi combinati vale più della somma degli interessi singoli. Condizioni Le condizioni per l’applicazione del valore complementare sono : – l’esistenza della complementarietà tra il tutto e la parte residua, pertanto l’assunto che l’utilizzazione congiunta debba fornire un’utilità maggiore rispetto all’utilizzazione separata; – la parte scissa non sia facilmente reintegrabile o sostituibile, ovvero, che il bene o la sua porzione non sia intercambiabile con analogo, corrispondente per caratteristiche e valore; – la parte residua non sia vendibile per se stessa, ovvero, non possa avere una propria autonomia economica, un


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proprio valore di mercato; – non sia accorpabile a un altro bene che con lo stesso rigeneri un nuovo bene che raggiunga il valore di quello in origine scisso. Non esisterà pertanto complementarietà nei casi in cui : – la parte distolta appartenga a un insieme di beni tra loro indipendenti, ad esempio un terreno agricolo o edificabile talmente grande da poter essere scisso in due o più unità alla fine comunque autonome. Situazione contraria rispetto a piccolo lotto edificabile attraversato a metà da una servitù che renda non più di fatto costruibile il mappale, in tal caso si ravviserà soprattutto la perdita della capacità edificatoria; – la parte distolta sia facilmente sostituibile, surrogabile o reintegrabile, quindi sostituibile, ad esempio la copertura di un’abitazione e/o gli impianti colturali di un terreno agricolo specializzato, danneggiati da eventi atmosferici e/o calamitosi; – per ultimo quando la parte residua non è valutabile sotto l’aspetto del valore di mercato, economico, ecc. Aspetti economici Il valore complementare è dunque un criterio di stima che associa due valori di mercato, uno riferito all’immobile nel suo complesso e l’altro riferito alla/e parte/parti residua/e. Dal punto di vista matematico, il valore complementare Vj di una, o più parti generiche, j si calcola attraverso la seguente formula : Vj = Vi – Vi–j Dove Vi è il valore di mercato complessivo, nella sua totalità originaria, mentre Vi-j è il valore della parte residua, ovvero, delle parti residue. Dal punto di vista economico la relazione di complementarietà può essere determinata facendo riferimento alla parte, o alle parti, che costituiscono l’immobile complessivo, e pertanto al tipo di legame che intercorre tra l’immobile originario e la parte, o le parti, che lo compongono. Dunque un legame che cresce, o decresce, al crescere, o al decrescere della connessione tra il tutto e la parte, o le parti residue. Detto legame economico si definisce attraverso il rapporto di complementarietà dalla formula Cj = Vj Vi Dove Cj definisce il rapporto di complementarietà econo-

mica della parte, delle parti j, Vi il valore complessivo dell’immobile e Vj quello della parte, come sopra determinato. In alternativa può essere anche rappresentato nel seguente modo: Cj = 1 – Vi – j Vi Rimane inteso che i valori Vi, oppure Vi-j saranno da determinare con i più appropriati procedimenti di stima dettati dagli Standard Internazionali, ovvero, assumendo talune delle procedure maggiormente dettagliate negli articoli redatti dai colleghi Matteo Negri e Giuliano Vacchi, né “ Il Geometra Bresciano “ bollettini n. 1/13, 3/13 – 4/13 e 2/14, sezione Estimo. Casi di applicazione (estimo classico) Di seguito vengono illustrate alcune eventualità di applicazione del Valore complementare, che per economia del presente articolo, sono semplicemente enunciate, con la riserva di esporre più complicati case study, in altri futuri articoli che tratteranno l’argomento con i più intriganti procedimenti dettati dagli International Valuation Standards. Ho voluto definire gli esempi a seguire dell’Estimo classico solo perché appartenenti a quanto abbiamo letto nei libri di estimo scolastico, in un periodo antecedente agli standard internazionali, casi comunque tutt’ora validi, purché aggiornati al linguaggio definito dalla moderna ed europeista disciplina dell’estimo internazionale. Una fra le tante possibilità di applicazione del Valore complementare è il caso delle espropriazioni parziali a stima dell’indennità di esproprio, con il classico esempio sancito dal premenzionato art. 40 dell’originale legge inerente l’espropriazione per causa di pubblica utilità. Capita a volte che togliendo una porzione dall’intero, la parte residua sia danneggiata a tal punto che i valori unitari dell’originale non siano sufficienti a determinare l’indennità in ragione del deprezzamento della parte superstite. In tal caso trova quindi applicazione la formula del valore complementare in differenza tra il valore dell’immobile complessivo e quello della parte, o delle parti residue. A titolo di esempio potrebbe bastare il caso limite secondo il quale l’esproprio renda del tutto inedificabile un piccolo appezzamento lottizzato; in tal caso la valutazione dovrà tener conto della perdita della capacità edificatoria di tutto il lotto e non di certo del valore della sola porzione occupata dall’esproprio. Il valore complementare si applica anche nel caso degli asservimenti coattivi a stima dell’indennità derivante da perdita di utilizzo conseguente a occupazione di parte del fondo o IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 39


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dell’immobile in genere, per causa di servitù di passaggio pedonale, viario, reti impiantistiche di sottosuolo o soprasuolo, di infrastrutture in genere, eccetera. In tal caso il valore complementare, corrispondente al risarcimento, consisterà nella differenza tra il valore dell’immobile senza servitù e di quello con servitù. Si applica ancora nella stima dei danni, qualora non sia possibile la ricostruzione, la messa in pristino, la reintegrazione, la trasformazione, la surrogazione e cosi via. Anche in tal caso è dato dalla differenza tra il valore ante danno e quello post danno. Si applica anche nella stima per danni derivanti ad immobili per violazione delle norme urbanistiche e/o civilistiche, connesse alla realizzazione di un fabbricato finitimo. Infatti accade che nell’edificazione a confine, ovvero, tra fondi finitimi, chi costruisce arrechi danno sia ai lotti liberi sia ai fabbricati esistenti limitrofi. Ciò per violazione delle norme circa la distanza dal confine, la distanza tra fabbricati, tra pareti finestrate e non, rispetto ai fabbricati antistanti, in tema di altezze massime degli edifici, allineamenti, strade e spazi pubblici, prospetti, vendute e quant’altro contemplato dal codice civile e dagli strumenti urbanistici di varia natura. In taluni casi potrebbe trovare applicazione l’art. 872 del Codice civile, in tema di violazione della norma urbanistica, il quale sancisce che colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino ovvero, la demolizione delle opere eseguite in difformità alle citate norme edilizie. Di conseguenza, nel caso in cui il confinante volesse procedere all’indennizzo in luogo della messa in pristino, si dovrà procedere alla stima per valore complementare. Il valore complementare trova altresì ragione nella stima delle opere abusive pregiudicanti art. 34 D.P.R. 380/01. L’art. 34 del Dpr 380/01, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, al 2° comma, aggiornamento dall’art. 12 della Legge 47/85, stabilisce che nel caso d’interventi edilizi eseguiti a parziale difformità del Permesso di costruire, qualora la demolizione della parte abusiva non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, nel caso d’immobili diversi da quelli residenziali, potrà essere mantenuta la parte, seppur difforme, ciò conseguendo una sanzione pari al doppio del valore venale, che in tal caso dovrà essere determinata dall’Agenzia dei Territorio (ora servizio O.M.I.), ma che comunque noi, in quanto tecnici, potremmo essere chiamati ad analizzare, a volte con il metodo del valore complementare. Valga, a dimostrazione, la questione che in un esercizio commerciale a volte pochi metri quadrati possono fare la differenza, ad esempio cinque o sei mq. possono consen40 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4

tire il cambio d’uso di una pizza e vai in una pizzeria da somministrazione, ciò con un notevole incremento di valore dell’esercizio medesimo, di gran lunga superiore al valore dei metri quadrati ampliati in un mercato normale. In tal caso il valore, che in entità doppia corrisponderà alla sanzione concernente l’abuso pregiudicante l’intero, dovrà essere determinato per differenza tra il Valore successivo all’abuso edilizio e il Valore ad origine. Il metodo del Valore complementare può essere dunque utilizzato anche nella stima dei deprezzamenti e/o inquinamento, argomenti piuttosto complessi che meriterebbero di essere trattati con interi manuali, ci si riservano pertanto future argomentazioni in merito. Casi di applicazione (metodo dagli Standard Internazionali) Uno dei casi di Rapporto Complementare più importante del settore edilizio moderno e al quale gli standard internazionali pongono particolare attenzione è il Rapporto tra il Terreno edificato e il Valore dell’immobile. Ciò partendo dal concetto che un’area edificabile libera non può di certo essere comparata con un area già edificata; ed anche dal presupposto che un’area edificabile ha solo una potenzialità economica astratta; al contrario; l’area edificata ha già una sua potenzialità economica espressa e ben determinata, quindi valutabile con elementi economici tangibili, ossia con quella concretezza pretesa dagli standard internazionali. Questo rapporto può essere improntato, per esempio, nella localizzazione degli immobili in riferimento ad una zona periferica rispetto ad una zona centrale; ciò considerando che per due immobili perfettamente uguali, di uguale costo di costruzione, il valore di mercato di quello centrale può essere maggiore di quello periferico; ciò se lo stiamo, ad esempio, valutando da un punto di vista dei servizi, delle infrastrutture, del commercio e così via. Al contrario, potrebbe essere maggiore il valore di quello periferico, magari in aperta campagna, qualora la nostra stima fosse meramente dedicata a valutare l’immobile da un punto di vista naturalistico e ambientale. Ecco perché a volte tale rapporto rientra nella valutazione dell’highest and best use (HBU), ovvero, nella definizione del più conveniente miglior uso, quindi nell’uso che presenta il massimo valore di trasformazione tra quelli prospettati per l’immobile in valutazione. Tale concetto è altresì richiamato nel testo unico delle espropriazioni aggiornato dal Dpr 08/06/2001 n. 327, ovvero, nella normale evoluzione della legge fondamentale sulle espropriazioni, la citata Legge 2359/1965. Il nuovo testo all’art. 37 definisce la determinazione dell’indennità in caso di esproprio di un area edificabile, all’art. 38 la determina-


ESTIMO

zione delle indennità di esproprio di un’area legittimamente edificata, sancendo di conseguenza una netta divisione tra il valore dell’area edificabile e quello dell’area già edificata. La stima di un area edificata può essere condotta in primo ordine con il procedimento del market oriented che prevede il confronto diretto tra l’immobile in oggetto e i suoi similari ricadenti nello stesso segmento di mercato, oppure, il confronto diretto tra il fabbricato in esame e fabbricati similari, all’interno lo stesso mercato, considerando il prezzo corrisposto per acquistare un edificio già esistente, separatamente da quello del suolo, in tal caso il valore di mercato dell’aera edificata sarà pari alla differenza tra valore di mercato dell’immobile da stimare e il valore di mercato dell’edificio che insiste sull’area edificata da stimare, ciò in attinenza al Valore complementare. Non potendo attuare il market oriented, ad esempio per mancanza di immobili comparabili, si potrà adottare il procedimento per valore di trasformazione, od anche extraction method, che prevede la determinazione del valore dell’area, considerata libera dalla costruzione esistente in relazione al costo di demolizione. Pertanto indicando con Cd il costo di demolizione e con Va il valore dell’area edificabile, il valore del terreno edificato Vt, sarà pari a : Vt = Va – Cd Banalmente se in un segmento di mercato i terreni edificabili liberi di mq. 1.000, valgono euro 200.000, l’area edificata, sempre di mq. 1.000, che sul suo suolo ha edificato un fabbricato in stato di crollo, non avrà un valore pari a euro 200.000, come i comparabili liberi, bensì da tale entità dovrà essere decurtato il costo di demolizione, concetto che all’atto economico consiste nel trasformare, od anche trasmutare l’area edificata in area libera. In alternativa può essere adottato anche il procedimento :

Ct = Vt Vi Sempre con Vt che rappresenta Valore dell’Area edificata e Vi il Valore dell’immobile. Il Valore dell’Area edificata è dunque pari al Valore dell’immobile per l’incidenza, nel prodotto : Vt = Vi x Ct In mancanza dei prezzi delle aree edificate Vt, soprattutto perché processo laborioso e complicato se assunto per comparabili, si può valutare in termini di valore di mercato del fabbricato Vf o del costo di ricostruzione deprezzato Crd, ciò con le seguenti formule : Ct = 1 – Vf = 1 – Crd Vi Vi Essendo che in un segmento di mercato centrale spesso e volentieri manca l’offerta di aree edificabili, in tal caso il rapporto complementare dell’area edificata potrà essere dedotto da un mercato delle zone periferiche, all’interno delle quali sono più facilmente riscontrabili i prezzi delle aree e i costi degli immobili. In tal caso si determina il rapporto complementare con la citata formula Ct = Vt / Vi utilizzando i valori delle aree periferiche, poi si determinerà il valore dell’area edificata del centro con la formula Vt = Vi x Ct, naturalmente con Vi proveniente dal centro e Ct proveniente dalla periferia. Il Valore dell’Area edificata può anche essere conseguito per capitalizzazione diretta del reddito dell’area edificata in rapporto al saggio di capitalizzazione del terreno, i cui dati possono essere dedotti con i procedimenti di market oriented, ciò comparando i valori ed i canoni provenienti dal segmento delle aree sottoposte a diritto di superficie; in tal caso valga la normale formula di capitalizzazione:

Vt = Ve – Cc – Cd Dove Ve rappresenta il Valore dell’immobile da realizzare, Cc il costo di costruzione e Cd nuovamente il costo di demolizione. Naturalmente sia i costi di costruzione sia quelli di demolizione devono contenere anche i costi indiretti rappresentati dal profitto dell’impresa, del suo sistema organizzativo, pertanto il plusvalore normalmente conseguito dell’imprenditore che promuove l’intervento. Quando non è possibile applicare i sopra esposti sistemi, si ricorre al procedimento del rapporto complementare dell’are edificata, ovvero, all’incidenza del terreno edificato, infatti il rapporto dell’area edificata Ct è pari a :

Vt =

Canone annuo Saggio terreno

Si conclude infine l’argomento della Stima delle aree edificate con il metodo delle tecniche residuali, ovvero, delle Residual Techniques Apprisal, come indicato dagli standard internazionali, ovvero del Residual Methodos. Nella formula precedente della capitalizzazione Vt = Canone Annuo / Saggio Terreno si deduce che l’It (saggio del terreno) è pari a: It = Rt Vt IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 41


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Ovvero, al rapporto tra il reddito del terreno Rt ed il valore del terreno Vt. Allo stesso modo si definisce (saggio del fabbricato) If, il rapporto tra il reddito del fabbricato Rf ed il valore del fabbricato Vf, nella corrispondente formula : If = Rf Vf Sommariamente le tecniche residuali sono artifici che mirano a determinare il Valore del terreno edificato a seguito delle stime preliminari dei rispettivi redditi e saggi di capitalizzazione, dell’una parte conosciuta, rispetto all’atra parte incognita, ciò attraverso le formule di seguito esposte. Essendo che Vi = Vt + Vf e Ri = Rt + Rf, svolgendo tutti i passaggi che si omettono per economicità del presente, si deduce che : Vt = Ri – Rf It

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Oppure Vt = Ri – Rt If Con il citato articolo si è voluto sintetizzare al massimo un metodo di Stima complesso e con numerosi risvolti e peculiarità nella pratica applicativa. Ci si riserva comunque in seguito, anche con la collaborazioni dei colleghi della Commissione Estimo e Valutatori Immobiliari del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Brescia, di proporre alcuni case study di applicazione del metodo del Valore Complementare, aggiornati alle metodologie dettate dagli International Valuation Standards



DAL COLLEGIO DI BRESCIA Stefano Benedini

Edolo: interventi di micro-specializzazione con il corso sul catasto

M

artedì 20 maggio presso l’Istituto Meneghini di Edolo è avvenuto l’incontro con i ragazzi della classe V G che nel corso dell’anno scolastico hanno seguito il corso di approfondimento sul catasto della durata di sedici ore, di cui sei dedicate alle esercitazioni pratiche, con test di valutazione finale. Il corso, organizzato in collaborazione con il Collegio geometri di Brescia e con l’Associazione geometri di Valle Camonica, è stato gestito dai colleghi Giacomo Damioli, Matteo Furloni, Fabio Rivadossi, Diego Salvetti ed ha riguardato la trattazione del seguente programma: U.D. 1 – Il catasto italiano – Funzioni del catasto – Storia del catasto – Caratteristiche del catasto – Organizzazione e amministrazione del catasto U.D. 2 – Il catasto terreni – Formazione del catasto – Struttura delle informazioni – Pubblicazione e attivazione del catasto – I documenti catastali – La conservazione del catasto terreni : variazioni soggettive, variazioni oggettive, procedure informatiche di aggiornamento, procedure di trattamento dei documenti tecnici di aggiornamento U.D. 3 – Il catasto fabbricati – Formazione del catasto fabbricati – Conservazione – Dichiarazione delle nuove unità immobiliari – Variazioni soggettive – La consultazione degli atti catastali ed il rilascio dei certificati U.D. 4 – Documenti e procedure operative – Visure per soggetto – Predisposizione e compilazione modelli (DI – INB) – Predisposizione e compilazione elaborati grafici (elaborato planimetrico, schede catastali…) U.D. 5 – Dalla teoria alla pratica – Dal rilevo all’avvenuto accatastamento Queste le competenze attestate alla frequenza del corso ed al superamento del test finale: – Rilevare il Territorio, le aree libere ed i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti; – Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica dei rilievi; 44 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4

– Compiere le operazioni di conservazione del catasto terreni e del catasto fabbricati; – Redigere un atto di aggiornamento del catasto terreni utilizzando procedimenti informatici. Tutti ampiamente positivi sono risultati gli esiti dei test sostenuti dai ragazzi, dei quali riportiamo i nominativi con la valutazione, in centesimi, ottenuta al test finale: Bresadola Elio (cento), Bernardi Alberto (novantasei), Damiolini Cesare (novantaquattro), Bianchi Denis (novantaquattro), Taddei Francesca (novantaquattro), Cattane Davide (novantadue), Lippi Raffaele (novantadue), Gaudiosi Matteo (novantuno), Moia Luca (novanta), Moreschi Pietro (ottantanove), Moranda Claudio (ottantanove), Calufetti Manuel (ottantotto), Miorada Mattia (ottantaquattro), Pogna Ivan (ottantuno), Ferrari Andrea (settantasette), Touil Aziz (settantasei), Barneri Veronica (settantacinque), Ferrari Diego (settantacinque). Il Dirigente dell’Istituto, prof. Silvio Moratti, ha ringraziato i geometri cha hanno prestato il loro tempo e la loro professionalità per questo progetto e i ragazzi che hanno risposto con entusiasmo alla proposta dell’Istituto. Il geom. Giovanni Platto, presidente del Collegio di Brescia, ha ringraziato i docenti dell’Istituto per la passione con la quale svolgono la loro attività, assicurando la sempre pronta collaborazione del Collegio. Il Presidente, nell’occasione, ha evidenziato ai ragazzi l’importanza dello studio, ricordando che è dalla scuola che si comincia a combattere la crisi economica e quella comportamentale, allenando i ragazzi alle prime difficoltà ed alla possibilità di lavorare in team per contrastarle. I geometri Damioli e Furloni nel consegnare gli attestati ai ragazzi, avendo curato personalmente anche la correzione del test finale, hanno evidenziato come i ragazzi abbiano particolarmente recepito quanto spiegato loro in riferimento all’attività di corretta classificazione delle unità immobiliari. Di seguito proponiamo il test che i ragazzi hanno superato (a seguito della domanda erano proposte alcune possibili risposte, delle quali una sola era quella esatta da barrare): 1- Il candidato descriva tre caratteristiche che differenziano la mappa a perimetro chiuso da quella a perimetro aperto. 2- Il candidato elenchi almeno tre elementi descrittivi di una visura al C.T. 3- Il candidato descriva sinteticamente, gli elementi che caratterizzano una monografia di un qualsiasi punto fiduciale, ovvero come essa risulta essere strutturata. 4- Qual è la Circolare che sancisce le modalità operative per


DAL COLLEGIO DI BRESCIA

l’ esecuzione delle pratiche di accatastamento? 5- Quale procedura consente di inserire nuove dividenti su una o su più particelle ?

22- Sulla scorta di quanto sviluppato nel corso di cui al seguente test. Le visure catastali risultano probatorie per definire i diritti di proprietà sulle particelle in essa identificate? 23- Principali funzioni del catasto fabbricati

6- Quale procedura consente di inserire nuovi fabbricati su una o su più particelle ?

24- Cos’è un’unità immobiliare e com’è identificata nella banca dati del catasto fabbricati

7- È possibile inserire un fabbricato con superficie inferiore ai 20 mq senza rilievo strumentale, ovvero senza l’ utilizzo dei punti fiduciali ?

25- Elenca le categorie catastali e danne una descrizione sintetica

8- Esiste un atto di aggiornamento al C.T. in cui non si definiscono misure ?

26- L’attuale ente gestore del catasto fabbricati è l’Agenzia de Territorio V/F

9- Cosa identifica il simbolo “coda di rondine” e/o “osso di morte”?

27- La principale finalità del catasto fabbricati è fiscale V/F

10- Cosa simboleggia la linea puntinata in cartografia ?

28- Un’unità immobiliare è presente in banca dati con sezione, foglio, particella e subalterno V/F

11-È possibile inserire in mappa un fabbricato interrato senza eseguire un rilievo strumentale con i punti fiduciali ? 12- In quale caso, cartograficamente, si parla di Foglio Logico ?

29- Le visure catastali possono essere solo per soggetto V/F 30- La planimetria catastale di un’unità immobiliare è “ordinariamente” rappresentata in scala 1:500 V/F

13- Il mappale STRADE risulta intestato in visura catastale ? 14- Il mappale ACQUE risulta intestato in visura catastale ?

31- L’elaborato planimetrico schematizza la divisione in subalterni di un fabbricato V/F

15- A quale distanza , approssimativamente , sono posizionati i punti fiduciali in mappa ?

32- La consistenza di un’unità immobiliare in categoria A è espressa in m2 V/F

16- Quale è il nome tecnico dell’ estratto di mappa rilasciato per predisporre un atto di aggiornamento?

33- Una stanza uso abitativo (esempio: cucina, camera da letto, ecc.) con area fino a 20 m2 è un vano catastale V/F

17- È possibile eseguire un tipo mappale /tipo frazionamento utilizzando solo 2 PF ? 18- Quando è consentito l' utilizzo del Punto Ausiliario ? 19- È vero che la nuova versione di PREGEO permette l' approvazione automatica delle pratiche?

34- Fabbricato di civile abitazione (categoria A2), con rendita unitaria di 40 euro/vano, consistenza 5,5 vani, rendita catastale dell’unità immobiliare = 200,00 euro V/F 35- Una categoria C2 classe 3 di 20 m2 ha una rendita inferiore di una categoria C2 classe 1 con pari consistenza V/F

20- Se eseguo un rilievo con strumentazione GPS posso avvalermi del punto ausiliario per la chiusura del triangolo di inserimento ?

36- Un bene comune non censibile non ha renditaV/F

21- In un Comune con mappa a perimetro chiuso quante particelle identificate con il numero 10 posso trovare ?

37- La superficie catastale di un’unità immobiliare ordinaria categoria A è necessaria per la determinazione della tassa sullo smaltimento rifiuti (ex Tarsu) V/F ❑ IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 45


DAL COLLEGIO DI BRESCIA Maycol Lanzilotto Cristian Belleri

Dalla scuola al lavoro: esperienze di stage di due giovani geometri

Ci hanno scritto due giovani diplomati che hanno frequentato il corso IFTS per esprimerci le loro impressioni su l’esperienza vissuta in uno studio professionale come stagisti-praticanti. Eccole.

contatto con i molti ambiti nei quali la professione del geometra opera. Ben sup-

“D

iplomati a giugno 2013, abbiamo deciso di intraprendere, a ottobre, l’esperienza del corso IFTS che si è tenuto presso l’Istituto d’istruzione superiore “Tartaglia Olivieri” di Brescia durante l’anno scolastico appena concluso. Il percorso scolastico, finalizzato al raggiungimento del titolo di “Tecnico superiore per la conduzione del cantiere”, è consistito in 700 ore di corsi formativi tenuti all’Istituto Tartaglia e alla Scuola Edile Bresciana, e in altre 300 ore di stage da svolgersi presso un luogo di lavoro connesso con il mondo dell’edilizia. Le lezioni sono state tenute da professori e professionisti del settore che, grazie alla loro esperienza nei vari campi del costruire, hanno ampliato le nostre conoscenze, per lo più riguardanti le nuove tecnologie edili per il risparmio energetico a basso impatto ambientale. Da aprile abbiamo poi intrapreso il previsto periodo di stage nello Studio tecnico Associato Piotti di Tavernole sul Mella del geom. Dario Piotti e dell’ing. Carlo Piotti. Ci siamo così trovati per la prima volta immersi nel mondo del lavoro, a diretto 46 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4

portati, dobbiamo dirlo, dalla presenza della figlia del titolare, arch. Elisabetta,

dall’ing. Carlo, da due geometri collaboratori di studio, Franco e Luigi, e da tre segretarie. Ci sono stati affidati lavori adatti alla nostra preparazione, di complessità e tipologia diversa, sempre comunque assistiti e aiutati dal personale di studio, la cui disponibilità nel rispondere ai nostri numerosi quesiti ci è stata utilissima. Ci ha consentito di partecipare in modo completo alla stesura di alcuni progetti tecnico-architettonici, dalla progettazione all’acquisizione del certificato di agibilità. In estrema sintesi, i compiti che abbiamo svolto durante la nostra esperienza lavorativa hanno riguardato: – la progettazione e le relative pratiche burocratiche realizzate tramite il nuovo sportello telematico della


DAL COLLEGIO DI BRESCIA I due estensori dell’articolo, Maycol Lanzilotto e Cristian Belleri, neo diplomati e frequentatori del corso IFTS, impegnati nell’attività stagistica nello studio Piotti di Tavernole sul Mella.

Valle Trompia; – la stesura di pratiche catastali con il software Docfa; – rilievi topografici con l’utilizzo di teodolite e prisma; – sopralluoghi in cantiere per redigere la contabilità e visionare i lavori; – approfondimento dei temi riguardanti le detrazioni del 50% e 65% riferite al piano casa con stesura di una brochure completa dei vari interventi ammessi. Tutti argomenti rappresentativi di situazioni quotidiane del geometra professionista, che nella scuola avevamo toccato solo dal loro profilo teorico e che, per la prima volta, abbiamo toccati nella pratica. Alla luce dell’esperienza fatta, possiamo affermare che affrontare nella realtà argomenti studiati solo a tavolino è compito molto più complicato e impegnativo di quanto potessimo immaginare. I lavori trattati sono stati i più vari, alcuni veramente entu-

Manifestazione di interesse per corso di “Laurea del geometra”

siasmanti, altri impegnativi, altri ancora veramente ostici, ma tutti molto utili per farsi un’idea concreta dei problemi della professione. Abbiamo capito che è proprio la varietà dei settori lavorativi affrontati che ci ha reso attraente questa professione che esige costante applicazione e continuo aggiornamento tecnico. L’approccio al mondo della professione che quest’esperienza ci ha offerto e che abbiamo molto apprezzato, ci ha fatto capire con chiarezza l’importanza del ruolo del geometra nella società: quello cioè di un tecnico molto impegnato, tenace, ben disposto ai contatti umani e allo studio per la realizzazione dei più svariati compiti che giorno dopo giorno ti si presentano e che richiedono idee e soluzioni efficaci per soddisfare la clientela e migliorare il territorio in cui operiamo. ❑

Egr. geometra, Ti rendo noto che recenti incontri, personalmente promossi con rappresentanti dell’Università Statale degli Studi di Brescia – particolarmente attenta nello svolgere anche la propria funzione sociale di risposta alle effettive esigenze del mercato del lavoro –, hanno condotto alla concreta possibilità di poter organizzare un corso di “Laurea triennale per Geometra” a partire dal prossimo anno. Tengo a precisarti che il corso di laurea triennale che ci proponiamo di realizzare, con l’indispensabile collaborazione dell’Università, non è né una laurea in "Ingegneria junior" né una Laurea in "Architettura junior", ma è una laurea concepita e finalizzata per la continuità della figura professionale di geometra con le caratteristiche della polivalenza e della applicazione operativa nei vari settori professionali. Le discipline assegnate al corso di laurea, pur confermando il rispetto delle materie di base, vorrebbero costituire un percorso formativo finalizzato nei settori con maggior attinenza all’attività del geometra – la topografia, la cartografia e catasto, le stime e le consulenze peritali, la riqualificazione del costruito e l’edilizia sostenibile con efficienza energetica e comfort acustico, la sicurezza cantieri temporanei e mobili e nei luoghi di lavoro, le infrastrutture e l’impiantistica, con riferimento a quant’altro previsto dalla polivalenza del geometra – affiancando alla formazione accademica quella pratica offerta da professionisti adeguatamente valutati nelle competenze e nella predisposizione alla gestione delle docenze. Con questo ambizioso progetto il Collegio geometri e geometri Laureati della provincia di Brescia intende così completare la proposizione di un ampio spettro di offerte formative post-secondarie, accostando, alle possibilità fornite dai percorsi IFTS ed ITS e dal praticantato svolto presso il professionista, anche la formazione Universitaria e riconoscendo a tutti questi percorsi la validità ai fini dell’iscrizione all’esame di Stato per la libera professione di geometra. E’ necessario, prima di intraprendere questo impegnativo percorso, condividere tale iniziativa innanzitutto con gli iscritti al Registro praticanti; è per questo motivo che ti chiedo di segnalare, senza alcun impegno, alla segreteria del Collegio – email sede@collegio.geometri.bs.it – il tuo nominativo qualora volessi comunicare un primo interesse ad iscriverti al corso di laurea triennale ipotizzato. L’iniziativa, a cui crediamo con particolare convinzione, è sostenuta dalla prospettiva delle disposizione applicate nell’Unione Europea che richiederà, in tempi non lontani, la laurea per l’esercizio della libera professione. La raccolta dei nominativi è per una pura indagine conoscitiva iniziale per la valutazione della fattibilità del progetto. Cordiali saluti IL PRESIDENTE (Geom. Giovanni Platto)

IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 47


DAL COLLEGIO DI BRESCIA Isidoro Trovato

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al 30 giugno se andate a pagare l’onorario di un professionista ricordatevi di portare il libretto d’assegni, il bancomat o la carta di credito. Questo vale naturalmente per le cifre superiori ai mille euro, la soglia massima indicata dalla legge antiriciclaggio. Ma andiamo con ordine. Nel decreto legge 179 del 2012 è contenuta una norma (all’art. 15) che chiede che il pagamento degli onorari dei professionisti sia tracciabile, quindi con assegno, bonifico bancario o moneta elettronica. La ratio che sta alle spalle di questa norma è evidente: si cerca di rendere il più possibile tracciabile, a fini fiscali, i pagamenti verso i liberi professionisti. La disposizione è stata subito tradotta come l’entrata in vigore dell’obbligatorietà del Pos negli studi professionali. Ma il Pos, quella macchinetta che permette il pagamento tramite bancomat e carta di credito, ha un costo (che si abbatte solo quando le operazioni abbiano raggiunto importanti flussi di denaro) e questo ha scatenato immediate e vibranti proteste da parte di tutto il mondo professionale che ha interpretato la mossa come un ennesimo balzello, un costo per i professionisti nel momento di crisi più profonda mai vissuta nel dopoguerra. «Sarebbe stato un ulteriore regalo alle banche – ricorda Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio nazionale degli architetti – oltre 48 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4

Pos (quasi) obbligatorio per i professionisti: la norma è in vigore dal 30 giugno che un’inutile vessazione che avrebbe costretto i professionisti a sostenere i costi di attivazione, installazione e di utilizzo. Senza tener conto inoltre che vi è la possobilità di ricorrere – per la tracciabilità del pagamento – ad altri strumenti come il bonifico bancario, le carte di debito o di credito virtuali che, invece, non implicano nuovi oneri per il professionista». Proprio qui sta la chiave della “vittoria” ottenuta dalle professioni: perché concentrarsi proprio sul “costoso Pos” se l’obiettivo è soprattutto quello della tracciabilità ai fini fiscali? A schierarsi a favore della moneta elettronica è l’Antitrust che sottolinea come «le norme che obbligano ad usare il Pagobancomat non sono una restrizione della concorrenza e che risultano in linea con quanto più volte sostenuto dall’Autorità in merito alle necessità di favorire la diffusione di un numero più ampio possibile di sistemi di pagamento». Nell’occasione l’Authority ha anche ricordato, inoltre, gli interventi del medesimo Antitrust per far scendere i costi delle commissioni bancarie. Anche il Consiglio nazionale forense si è fatto portavoce dei “mal di pancia” degli avvocati arrivando fino a un’interrogazione parlamentare per avere una risposta diretta da parte del governo. E la risposta non si è fatta attendere da parte di Enrico Zanetti, sottosegretario al ministero dell’economia:

«Per quanto riguarda la circolare interpretativa del Consiglio nazionale forense, ugualmente citata nell’interrogazione, essa interpretebbe la normativa nel senso di introdurre un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, il cui campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali sarebbero i clienti a richiedere al professionista la forma di pagamento tramite carta di debito. In tal senso, sembra in effetti deporre il fatto che non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettro-

nica». In parole povere, tutto dipenderà dal contratto che verrà stipulato tra professionista e cliente: se quest’ultimo vorrà pagare con carta di credito, la sua richiesta dovrà essere scritta in calce nel contratto. Altrimenti si potrà pagare con assegno o bonifico bancario, a meno che la cifra non sia inferiore ai mille euro, in quel caso verranno “sdoganati” anche i contanti. Scommettiamo che a risultare “vincenti” saranno ancora una volta i contanti? ❑ Da “Corriere della Sera”, 23 giugno 2014

Pagamenti: Il Pos può attendere Pericolo scampato (per ora) per i professionisti. Dopo le tante pressioni ricevute da tutti gli Ordini professionali, il ministero dell’Economia ha confermato che i pagamenti andranno fatti in modo tracciabile. Ma con qualche distinguo. Tutte le categorie avevano protestato con l’obbligo di avere in studio un pos per il pagamento tramite Bancomat o carta di credito. Adesso però il ministero ha fatto sapere che il Pos non sarebbe obbligatorio: «Per quanto riguarda la circolare interpretativa emessa dal Consiglio nazionale forense – dicono al ministero – essa interpreterebbe la normativa nel senso di introdurre un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, il cui campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali sarebbero i clienti a richiedere al professionista la forma di pagamento tramite carta di debito. In tal senso sembra, in effetti, deporre il fatto che non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessere predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica». Dunque nessun obbligo di Pos purché il pagamento lasci traccia di sé. Da “Giornale di Brescia”


DAL COLLEGIO DI BRESCIA Andrea Maestri

Il Pos negli studi professionali Come abbatterne i costi

Nell’ambito della politica di collaborazione tra il Collegio di Brescia e quello di Lodi, pubblichiamo volentieri l’articolo del giovane e intraprendente collega lodigiano Andrea Maestri, perché ci pare possa costituire un utile suggerimento riguardo all’obbligo del Pos nell’attività di vendita di servizi negli studi professionali.

S

i è molto discusso, e probabilmente ancora per molto si discuterà, del D.Lgs. 179 del 2012, precisamente del suo Art. 15, il quale obbliga tutti i professionisti a dotarsi di Pos a partire dal 30 giugno 2014. Quando nacque la polemica nazionale sostenuta da tutte le categorie professionali, tra cui i geometri, ci fu un gran scalpore in funzione delle motivazioni che hanno portato all’introduzione di questo nuovo servizio. Innanzi tutto corre l’obbligo dire che è già stato preso l’indirizzo politico da parte dello Stato centrale di stabilire una soglia massima per i pagamenti in contanti (attualmente sotto i mille euro); il fine ultimo indiscusso di questa operazione già in atto da diverso tempo è quello di aumentare la trasparenza e la tracciabilità delle transazioni finanziarie cercando così di ridurre il fenomeno dell’evasione fiscale. Apparentemente questa operazione potrebbe rivelarsi di per sé condivisibile, sicuramente allineata con una filosofia anti-evasione, ma indubbiamente i professionisti, già schiacciati dalla crisi, e soprattutto dalle tasse spropositate, rischiano di dover sostenere un’ulteriore costo (di circa trecento-trecentocinquanta

euro annui) per adempiere ai nuovi obblighi di legge e poter quindi accettare la “famosa” moneta elettronica. Tutto ciò premesso, per capire più a fondo l’intera situazione è quindi necessario fare due considerazioni: • considerazione giuridica: l’art. 15, precisamente il comma 4, recita: «A decorrere dal 1° gennaio 2014 i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso le carte di debito». Indubbiamente si comprende che corre l’obbligo di accettazione delle carte di debito anche per tutti noi professionisti. Approfondendo ulteriormente però l’analisi, si evince che il D.Lgs 179/2012 non identifica quale debba essere il metodo di accettazione; comunemente si può pensare di dover andare presso la filiale dove l’attività è “appoggiata” e richiedere il famoso Pos. • considerazione tecnica: il legislatore si è soffermato sulle carte di debito, le quali non possono essere accettate da un sistema e-commerce (classici pagamenti on-line) che risulta comunque alla base di tutta l’attività di acquisto e vendita (inserendo i dati della carta ) on-line nel

mondo. Risulta quindi inevitabile dotarsi del classico Device che permette l’inserimento fisico della card, qualunque essa sia; questo meccanismo risulta davvero molto vantaggioso per le banche stesse, le quali dovranno aprire migliaia di nuovi contratti per la fornitura del Device e del servizio, oltre che i regolari costi delle comuni carte di credito. Prendendo atto di questa situazione, da qui nasce l’innovativa idea, giunta da oltre-confine, di far interagire il nostro smartphone con un dispositivo supplementare che permette di leggere tutte le tipologie di carte di pagamento, oltretutto in piena mobilità, escludendo completamente le banche già in attesa di stipulare fior di contratti con i professionisti già in difficoltà. Questo dispositivo ultra-innovativo, tramite una connessione bluetooth, si collega al telefono mobile e, grazie ad un’applicazione installata sullo stesso, trasformerà uno smathphone in uno smarthphone-Pos. Infatti, dopo aver configurato la nostra applicazione (disponibile per tutti gli smarphone degli ultimi anni) con i dati bancari dell’attività, sarà possibile far eseguire tutte le operazioni, anche in piena mobilità, come, ad esempio, quando si fissa un incontro con il cliente per far firmare la documentazione prima di depositarla presso la P.A. Ecco che una situazione, che sembrava essere di com-

pleto svantaggio, viene trasformata in un possibile vantaggio; la promessa di un bonifico (che comunque rispetta i requisiti di tracciabilità) è ben diversa da una transazione effettuata all’istante, direttamente con la carta del cliente, il quale non potrà più nascondersi dietro scuse per dilazionare o comunque ritardare il pagamento. Questa soluzione peraltro risulta estremamente più vantaggiosa delle soluzioni Pos offerte dalla banche, infatti con circa euro 80,00 (iva inclusa) è possibile acquistare definitivamente il dispositivo (con relativa applicazione), offrendo una soluzione “pay per use” basando quindi la spesa sul reale utilizzo. Personalmente ho potuto sviluppare così approfonditamente tale argomento in quanto ho aperto un’attività complementare e parallela a quella di geometra, fondando una società che si occupa di videosorveglianza, allarmi, controllo accessi tramite dispositivi anche biometrici, ed entro breve, saremo pienamente operativi sulla formazione di impianti domotici per abitazioni e strutture produttive, finalmente a costi accessibili. Poiché, comunque, da sempre legato alla mia attività principale di geometra, ho voluto dedicare un ramo d’azienda proprio al sostegno della mia categoria; sviluppando sistemi tecnologici e modus operandi moderni e altamente efficienti per tutti noi professionisti. ❑ IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 49


DAL COLLEGIO DI BRESCIA Da “Giornale di Brescia” 15 giugno 2014

L’

Ufficio studi del Gruppo Tecnocasa sulla base dei dati forniti dall’Agenzia delle Entrate, ha analizzato l’andamento delle compravendite edili nelle grandi città italiane nel primo trimestre 2014. Tra le principali città della Penisola hanno mostrato volumi in aumento, ad eccezione di Napoli e Palermo. La città partenopea vede una contrazione del 25% ma, come riportato nella nota trimestrale OMI, nel dato del primo trimestre 2013 incideva la dismissione di parte del suo patrimonio immobiliare pubblico. Il capoluogo siciliano, invece, ha subito una diminuzione contenuta, perdendo l’1 per cento rispetto allo

50 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4

Compravendite immobiliari i volumi sono in aumento

stesso periodo dell’anno scorso. Con un aumento delle transazioni pari a +3,4%, Milano conferma il suo buon andamento che prosegue ormai da tre trimestri; note positive emergono anche da Firenze e Torino, dove è stato compravenduto quasi il 10% e l’11% in più. Sono stati registrati exploit a Roma, Genova e Bologna, con aumenti superiori al 20% rispettoai primi tre mesi del 2013. Roma, che con 6.500 transazioni è la città in cui si è compravenduto di più, chiude il trimestre con +21,4%; la città della Lanterna segna +25,3% e il capoluogo emiliano quasi il 30% in più (+29,2%). «Sul versante dei prezzi non ci aspettiamo, almeno per il

2014, un rialzo delle quotazioni – spiegano a Tecnocasa – quanto piuttosto delle leggere limature verso il basso per tendere poi alla stabilizzazione nel 2015». Per quanto concerne l’analisi dei rendimenti delle abitazioni nelle principali città italiane, nel secondo semestre 2013, è confermata la

stabilità del trend degli anni precedenti. Il rendimento annuo lordo nelle grandi città italiane si è attestato infatti intorno al 4,2%. Tra le grandi città quelle che hanno il rendimento annuo lordo da locazione più elevato sono Verona (5,2%) e Palermo (5,0%). ❑

Casa, il mercato rialza la testa dopo nove mesi Rialza la testa il mercato immobiliare italiano: nel primo trimestre di quest’anno il numero delle transazioni ha messo a segno una crescita dell’1,6% pari a 215.674 compravendite. Il dato, diffuso dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, arriva dopo nove trimestri a segno meno e un 2013 sprofondato sotto i livelli del 1985. Inutile dire che siamo ancora molto lontani dal primo trimestre 2006, quando l’indice elaborato dall’Omi segnò il picco positivo di 115,1 punti. Ora, complessivamente la perdita accumulata dal mercato immobiliare dal 2006 è del 51%. Il moderato rialzo di quest’anno – osserva l’Omi – è comunque stato influenzato anche dallo slittamento al 2014 di una parte dei rogiti per sfruttre la più conveniente imposta di registro introdotta dal decreto sul federalismo fiscale e scattata proprio dal primo gennaio 2014. A favorire la “ripresina” concorrono anche altri elementi, evidenziati già a metà maggio dal Rapporto Immobiliare di Agenzia delle Entrate

e Abi. Innanzitutto l’Associazione bancaria italiana ha registrato proprio nel primo trimestre del 2014 un incremento dei mutui delle famiglie del 20% a questo si è affiancata una maggiore capacità delle famiglie di accedere all’acquisto di una casa grazie a un calo dei prezzi degli immobili accanto a un calo dei tassi dei mutui mai così bassi. Entrando nel dettaglio delle transazioni immobiliari del primo trimestre 2014, l’Omi evidenzia una disomogeneità dei diversi comparti: residenziale (cioè le abitazioni), commerciale, produttivo (capannoni, industrie), terziario (uffici e istituti di credito). L’incremento dell’1,6% è dovuto essenzialmente ai comparti residenziale e commerciale, entrambi hanno registrato una crescita superiore al 4% (+4,1% il residenziale, +4,7% il commerciale) mentre il produttivo ha perso lo 0,8% e il terziario il 10,2%. ❑

Da “OttopiùCasa”, 11 giugno 2014


CTU Stefano Fracascio

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on il primo luglio diventa obbligatorio anche per i CTU di Brescia inviare le consulenze tramite via telematica al Tribunale. L’obbligo attualmente è valido solo per le consulenze ove l’incarico ed il giuramento avvenga dopo il primo luglio. Le procedure per inviare le consulenze su via telematica si suddivide in due fasi: nella prima si deve predisporre la “Busta elettronica” (un file in formato xml) che contiene i dati relativi alla CTU, alle parti in causa, etc. Nella seconda si procede all’invio tramite Punto di Accesso abilitato o tramite posta certificata (se registrata presso il “ReGIndE” Registro Generale degli Indirizzi Elettronici). A Brescia vi è un software denominato EASY Telematico prodotto dalla Team System e distribuito da Progetto Studio che permette di generare la “busta” e di inviarla direttamente in un unico pacchetto agli uffici dei tribunali abilitati. EASY Telematico consente di predisporre gli atti elettronici secondo la normativa del PCT, di firmarli digitalmente e di confezionarli, con gli allegati all’interno della busta telematica che in tal modo risulta già pronta per essere inviata in Cancelleria. Il programma, in commercio presso il Gruppo Progetto Studio di Viale Piave a Brescia, è in grado anche di gestire tutti i dispositivi di firma attualmente in commercio.

CTU bresciani: obbligatorio l’invio telematico delle consulenze al Tribunale Anche altri programmi sono però disponibili, sul sito “WWW.giustizia.it- strumenti per la redazione degli atti da depositare telematicamente” Oppure al link http://pst.giustizia.it/PST/it/pst28.wp-. Vi sono anche alcuni software gratuiti per la redazione della cosiddetta “busta telematica” per il deposito degli atti del procedimento civile da parte di soggetti esterni che risulterebbero per ora gratuiti (proposti da Il Momento Legislativo srl). Altri programmai invece sono momentaneamente gratuiti o con funzioni limitate. Segnaliamo anche ol sofware proposto da GEOCTU di GEOWEB che, tra-

mite il collegamento agli Uffici Giudiziari Italiani offerto dalla Lextel SPA certificata dal Ministero della Giustizia, mette a disposizione dei propri utenti il punto di accesso (Pda) al Processo Civile Telematico. Altra considerazione da tener presente è quella

della istituzione di un registro dei consulenti tecnici, al quale possono essere iscritti tutti i professionisti, la cui guida è reperibile al seguente URL: http://pst.giustizia.it/PST/it/ pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_17&contentId=SPR355 ❑

«I prezzi delle aste sono il valore reale degli immobili» I prezzi delle case nelle aste giudiziarie sono l’unico riferimento certo. È quanto afferma il presidente di Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, che ribatte ai dati diffusi da Italfondiario. «I nostri dati – spiega – non confermano quelle conclusioni. La situazione è oltremodo variegata da zona a zona ed addirittura da unità immobiliare ad unità immobiliare. E in un mercato dalle attuali condizioni è difficile stabilire quale possa essere il prezzo di libero mercato e quindi fare confronti con esso. Un riferimento univoco e trasparente non può che essere ai prezzi OMI e uno studio da noi compiuto dimostra che il divario arriva a un quinto. Nelle aste, poi, la vendita è addirittura agevolata ed anche nei Tribunali nei quali il sistema in atto funziona alla perfezione e non c’è alcunché da modificare, come invece si propone, lo scostamento non è diverso da quelli nei quali il meccansmo può non funzionare al meglio. La conclusione è che quello delle aste giudiziarie è l’unico riferimento certo per stabilire il valore attuale degli

immobili». Un concetto che va sicuramente accostato al fatto che più di otto aste giudiziarie su dieci destinate alla vendita di immobili vanno deserte. È quanto sottolinea il direttore operativo della società di gestione di asset immobiliari Italfondiario Re, Gabriele Mazzetta. In otto anni è più che raddoppiato lo scarto dei prezzi medi al metro quadrato tra le aste e le vendite immobiliari a libero mercato: dal -14,6% del 2006 siamo passati al -38,6% del 2014. Ci sono così quasi mille euro di differenza al metro quadrato tra libero mercato e le aste. Per rilanciare il settore e fermare la svalutazione progressiva di questi immobili Italfondiario Re avanza alcune proposte: sostituire i custodi giudiziari che non consentono le visite alle proprietà, velocizzare le procedure di rilascio dell’immobile se il debitore non è collaborativo e favorire la finanziabilità degli immobili. Da “OttopiùCasa” del 23 luglio 2014

IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 51


DAL COLLEGIO DI MANTOVA

La premiazione dei Geometri Mantovani 9 maggio 2014

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i è svolta lo scorso 9 maggio la consueta e tradizionale cerimonia di premiazione dei geometri mantovani. La cerimonia, apertasi con gli interventi dei Rappresentanti di Categoria e delle Autorità locali, è poi proseguita con il momento delle premiazioni, momento che ha fatto percepire subito un clima di forti emozioni da parte dei presenti. Ecco l’elenco dei geometri premiati I neo-iscritti premiati Edoardo Ancelotti Luca Azzali Moreno Boseggia Matteo Bovi Marco Destefani Raffaele Gaetano

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Cinzia Gollini Andrea Meloni Francesca Mondin Matteo Santoni Josè Andres Tarifa Pardo Sono stati premiati con un attestato d’iscrizione. Geometri con 40 anni di iscrizione all’Albo Danilo Bonoldi Paride Sergio Bulgarelli Erio Cini Arnaldo Comini Guido Grandi Enzo Merighi Michele Parazzi Lando Piadena Tonino Portioli Roberto Torresani Sono stati premiati con una targa d’argento.

Geometri con 50 anni di iscrizione all’Albo Gian Paolo Bazzani Mario Bini Piergiorgio Camozzi Enzo Cortesi Ivo Dal Borgo Amleto Gerola Alberto Gollini Arnaldo Grandi Ugo Molinari Mauro Panzani Vittorio Salvaterra Attilio Voltini Agostino Zambelli Sono stati premiati con una medaglia d’oro e un attestato. Geometra con 60 anni di iscrizione all’Albo Battista Gatti È stato consegnato un timbro d’oro e un attestato.

Piacevole è stato l’ascolto dei profili dei geometri letti al momento delle singole premiazioni. A conclusione della cerimonia sono stati inoltre consegnate le borse di studio ai geometri neoiscritti che hanno ottenuto la votazione più alta nella scorsa sessione degli esami di abilitazione. Le borse di studio quest’anno sono state elargite dalla sig.ra Maria Bottoli in memoria del marito geom. Antonio Scaravelli e dalla famiglia Ernesto Sabbadini in memoria della figlia Geom. Federica Sabbadini. Al termine è seguita la cena conviviale all’interno delle sale di “Villa Schiarino Lena”. ❑


DAL COLLEGIO DI MANTOVA

IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 53


DAL COLLEGIO DI MANTOVA

Elezioni del Consiglio Direttivo del Collegio Geometri di Mantova

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l Collegio geometri di Mantova ha un nuovo Presidente e un nuovo Consiglio Direttivo.

Martedì 1° luglio il neo Consiglio si è presentato in una conferenza stampa, che si è svolta nella sede di viale Risorgimento 29, durante la quale sono state illustrate anche alcune delle attività che il Collegio mantovano intende mettere in campo. I componenti del nuovo Consiglio Direttivo sono: Davide Cortesi

presidente di nuova nomina e già consigliere nello scorso mandato; Stefano Andreoli segretario di nuova nomina e neoconsigliere; Luigi Raffanini tesoriere e vice presidente, già tesoriere nello scorso mandato; Arturo Cantini già consigliere nello scorso mandato; Gabriele Molinari già consigliere nello scorso mandato; Giovanni Negrisoli già consigliere nello scorso mandato e presidente della Consulta Tecnica degli Ordini e Collegi della provincia di Mantova; Chiara Patuzzo consigliere di nuova nomina; Cesare Stuani già segretario nello scorso mandato; Massimo Terzi consigliere di nuova nomina.

È

stato il neo Presidente e rappresentante del nuovo Consiglio direttivo, il geometra Davide Cortesi, a delineare il lavoro che il Collegio geometri intende perseguire nei prossimi quattro anni di mandato. «Innanzitutto, desidero ringraziare il mio predecessore geometra Annalisa Lorenzi – ha detto Cortesi – che ha saputo dare lustro alla Categoria, durante i suoi dieci anni di presidenza. Per questo l'attività intrapresa dallo scorso Consiglio sarà perseguita ed implementata». Poi, ha presentato alcuni dei diversi obiettivi che il nuovo Consiglio direttivo, frutto del risultato delle elezioni avvenute nel mese di giugno, si propone di raggiungere. «Di particolare importanza sarà il ruolo e il lavoro di tutti i consiglieri – ha sottolineato Cortesi –, perché il momento storico che affrontiamo richiede visioni più moderne ed innovative. Un primo innovativo passo è stato quello di aprire la pagina Facebook del Collegio geometri di Mantova, in modo di raggiungere, soprattutto, le nuove generazioni». Inoltre, è intenzione del nuovo Consiglio di operare con maggiore presenza sul territorio e con maggiore coinvolgimento delle istituzioni mantovane. «In un momento di forte crisi economica come quella che stiamo attraversando – ha detto il Presidente –, riteniamo fondamentale mettere in rete tutte le professionalità e le istituzioni presenti sul territorio». L’appartenenza al Collegio dei geometri, categoria storicamente vicina alle famiglie, è di fondamentale importanza 54 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4

per lo sviluppo del tessuto urbanistico e civile della cittadina gonzaghesca. «Noi tutti ricordiamo il periodo in cui il medico, il farmacista il geometra ed il parroco costituivano la struttura portante della società di ogni paese – ha continuato Cortesi –. Lo slogan sarà: “Il geometra è di famiglia, parlane con lui!”».

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e attività più significative che verranno perseguite sono: le necessità progettuali dell’abitazione della famiglia, la gestione della sicurezza della casa anche in fase di costruzione, la salubrità degli ambienti, la certificazione e l’ottenimento del risparmio energetico con conseguente miglioramento economico ed ambientale, la gestione di tutte le pratiche fiscali e catastali connesse all’uso ed alla realizzazione dell’immobile, la consulenza delle problematiche giudiziarie che possono derivare dall’appalto delle opere, le verifiche delle compatibilità ambientali ed il rispetto delle persone non auto-


DAL COLLEGIO DI MANTOVA

sufficienti e/o non autonome con l’eliminazione di tutte le barriere architettoniche, il rispetto dei nostri meravigliosi parchi e territori, l’assistenza e la collaborazione allo sviluppo del tessuto agrario e zootecnico locale, l’amministrazione del patrimonio edilizio esistente. «Il nuovo Consiglio vorrà essere di supporto, di aiuto ed a disposizione delle pubbliche amministrazioni – ha detto il neo Presidente –, specialmente nel momento delle nomine e delle scelte

delle commissioni edilizie, urbanistiche e di tutela del paesaggio, fornendo quelle professionalità che sicuramente la nostra categoria è in grado di esprimere. Professionalità riconosciute dai maggiori Enti territoriali e lombardi».

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l coinvolgimento delle “nuove leve” sarà fondamentale per tutta la categoria: «l’allontanamento delle facoltà tecniche universitarie dalla nostra città lascerà un 'vuoto' professionale non diversa-

mente colmabile – ha evidenziato Cortesi –. Il sostegno ai giovani professionisti, che, con le nuove regole, potranno entrare nel mondo del lavoro già l’anno dopo il diploma, rappresenta un’opportunità che la nostra categoria intende cogliere, contribuendo al rilancio economico della città e di tutto il tessuto sociale». In questa direzione, il nuovo Consiglio cercherà anche di promuovere le scuole per “geometri” di Mantova e provincia, seppur nel rispetto delle

proprie indipendenze, peculiarità ed indirizzi scolastici. Infine, ha concluso il Presidente Cortesi: «L’augurio che faccio al Consiglio che rappresento, confidando nella collaborazione degli iscritti e delle istituzioni, è quello di poter affrontare un quadriennio ricco di risultati e gratificazioni per tutta la Categoria». ❑

IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 55


DAL COLLEGIO DI LODI Lorenzo Negrini

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e disposizioni che regolano la materia risalgono ormai a sei anni fa: cfr. Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 46 del 25 giugno 2008 (di seguito più semplicemente “Delibera”). Dubbi e perplessità sollevati all’epoca dell’uscita del provvedimento sono a tutt’oggi rimasti irrisolti. Si ritiene pertanto opportuno rifare il punto della situazione. A norma dell’art. 1, le norme in essa contenute si applicano ai CTU ed i periti che operano nell’ambito giudiziario ex art.61 c.p.c. secondo il quale «Quando è necessario, il Giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica». L’articolo richiamato è quello che si riferisce all’attività svolta dal CTU e dal perito nell’ambito del processo di cognizione ed a tal proposito lo si ritiene applicabile – per analogia – anche al processo amministrativo. Ne rimarrebbero pertanto esclusi, a stretta interpretazione, gli ausiliari del Giudice nel processo dell’esecuzione – sia questa nella forma generica dell’esecuzione immobiliare che in quella specifica degli obblighi di fare o non fare – essendo invece regolamentati dall’art.68 c.p.c.: «Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in 56 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4

CTU, periti e privacy

una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo». Il testo della Delibera sembra non lasciar spazio ad interpretazioni estensive da un lato (il richiamo è fatto al solo art.61 c.p.c.), ma dall’altro sembra quanto meno strano che il Garante abbia voluto escludere un settore così particolarmente delicato, come quello delle esecuzioni immobiliari. Più probabilmente, con l’espressione CTU e periti si è voluto comprendere anche quest’ultima categoria non richiamata. Non vi sono invece dubbi sulla applicabilità delle disposizioni anche ai Consulenti tecnici di parte (CTP) essendo questi, invece, espressamente citati (art.6 della Delibera). La normativa in esame fornisce le istruzioni di natura generale per garantire il rispetto dei principi in materia dei dati personali regolati dal Codice promulgato con D.lgs 30 giugno 2003 n.196 (di seguito più semplicemente chiamato “Codice”). Le indicazioni non incidono sulla procedura che gli Ausiliari devono rispettare nello svolgimento del loro incarico secondo le istruzioni ricevute dal Giudice. Per tale motivo, a norma dell’art.2 della Delibera, viene riconfermata la disposizione dell’art.47 del Codice, secondo il quale non sono applicabili alla fattispecie le disposi-

zioni che riguardano: 1. Modalità di esercizio dei diritti da parte dell’interessato (art.9) 2. Riscontro da fornire al medesimo (art.10) 3. Codici di deontologia e di buona condotta (art.12) 4. Informativa agli interessati (art.13) 5. Cessazione del trattamento (art.16) 6. Trattamento svolto da soggetti pubblici (art1822) 7. Notificazione al Garante (art.37 e 38) 8. Obblighi di comunicazione all’Autorità, autorizzazioni e trasferimento dei dati all’estero (art.3945) 9. Ricorsi al Garante (art.145151) Restano invece applicabili le restanti disposizione in materia di trattamento dei dati personali, intendendosi con tale espressione «qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione, e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati» (art.4 - comma 1 - lett. a del Codice). Intendendosi per dato personale «qualunque informazione relativa alla persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o

identificabili, anche indirettamente, mediate riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso il numero di riferimento personale» (art.4 - comma 1 - lett.b del Codice). In sostanza si tratta dei dati comuni, sensibili e giudiziari di persone fisiche e giuridiche. Più nel dettaglio: 1. Dati comuni o identificativi: consentono l’identificazione diretta dell’interessato (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, targa automobilistica ...) 2. Dati sensibili: si riferiscono a dati strettamente legati alla vita dell’individuo (ad esempio razza, etnia, stato di salute, preferenze sessuali, religione, politica...) 3. Dati giudiziari: qualità d’imputato, sentenze, provvedimento di amnistia ...).

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l trattamento deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite dall’art 11 del Codice, improntate sui principi di liceità, esattezza, correttezza, pertinenza e finalità. In sostanza i dati personali: • possono essere utilizzati solo nei limiti e nell’ambito dell’incarico; • le modalità di trattamento devono essere proporzionate alo scopo perseguito; • l’incrocio dei dati deve restare in questo ambito; • le informazioni personali acquisite utilizzate o poste a fondamento delle valutazioni devono essere corrette, complete e corri-


DAL COLLEGIO DI LODI

spondenti ai dati di fatto anche quando vengono espresse valutazioni soggettive di ciascun interessato (sia questa persona fisica o giuridica); • le informazioni si devono limitare a quelle strettamente necessarie o indispensabili per lo svolgimento dell’incarico.

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n particolare problema è poi quello della conservazione e cancellazione dei dati. Richiamato l’art.11 del Codice, le Linee guida ricordano che i dati non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perse-

guimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati. Ne consegue che, terminato l’incarico, l’Ausiliario deve depositare in Cancelleria non solo la propria relazione ed i fascicoli di parte ritirati in seguito al giuramento, ma anche quella acquisita nel corso dell’attività svolta se non è stato diversamente autorizzato dal Magistrato o da specifiche disposizioni normative. E la disposizione va applicata a tutta la documentazione in senso lato, ovvero anche agli appunti, note, schemi di calcolo, rilievi. Senza autorizzazione del Giudice, il CTU ed il Perito non possono conservare presso il proprio studio la

predetta documentazione sia quella in forma cartacea che in forma elettronica. La fattispecie ha non pochi riflessi critici per il CTU ed il Perito in generale: si pensi al caso in cui venisse convocato per chiarimenti o per un supplemento di consulenza. Non avendo conservato nulla presso il proprio studio, non potrebbe che ricorrere al fascicolo di causa a suo tempo depositato per ricostruire l’iter logico che lo ha portato a determinate conclusioni. Diventa allora importante che oggetto di deposito siano tutti i documenti acquisiti nel corso della causa, ovvero diventa importante il deposito anche di tutti quegli appunti,

schizzi, memorandum, bozze che comunemente corredano il fascicolo di studio e che permettono, a distanza di tempo (magari di anni, come capita oggi per le esecuzioni immobiliari) di ricostruire il percorso logico che ha portato l’Ausiliario a determinate conclusioni ed affermazioni. Senza di queste, molto spesso, la ricostruzione è quasi impossibile. Ciò considerato, la raccomandazione sul punto per il CTU e l’Ausiliario, rimane quella di chiedere ed ottenere dal Magistrato l’autorizzazione alla Conservazione dei dati presso il proprio studio. ❑

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TECNICA Andrea Botti

S

econdo le “Linee guida per l’applicazione dei crediti Leed per le pietre ornamentali autenticamente naturali per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni”1, i manufatti lapidei, se adeguatamente impiegati, possono contribuire a migliorare le capacità energetiche dell’edificio. È dimostrato che la pietra, grazie alla sua massa termica, concorra alla riduzione dell’energia necessaria al riscaldamento/raffrescamento; che i manufatti litici in opera, se correttamente sollecitati, possano collaborare alle funzioni strutturali e, quando rimossi, vengano sempre più spesso reimpiegati; che gli scarti, ottenuti in fase di demolizione/costruzione, siano destinati alla produzione di sabbie e ghiaie originando materie prime/seconde in base alle norme d’impiego. Infine, non va dimenticata la specificità geografica: la presenza di una cava caratterizza l’architettura locale e, nella maggior parte dei casi, la pietra estratta e impiegata ne garantisce un ciclo di vita con durata senza pari. Nel confronto con l’esistente, quando l’elevato livello di degrado circoscrive le scelte del progettista al solo recupero tipologico, il materiale lapideo diviene strumento per ricucire l’antico legame interrotto fra paesaggio e architettura. Un esempio indicativo, a tal proposito, è rappresentato dalla cosiddetta House in Brito, un’abitazione unifamiliare 58 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4

Riqualificare con la pietra materia a chilometro zero

conclusa nel 2005, situata nei pressi della omonima cittadina portoghese, in una valle risparmiata dalla cementificazione. Su una delle pre-esistenze si è concentrato il progetto di recupero tipologico firmato dallo studio portoghese Topos Ate-

bienti attorno allo spazio centrale aperto (dove si trovava il pozzo), ha dato spunto alla parziale ricostruzione di un organismo che segue le irregolarità altimetriche del terreno ed è costituito da due livelli: al piano terra cucina, sala, biblio-

lier. L’originario schema a patio del ’rudere’, che prevedeva una distribuzione degli am-

teca-studio, camera, bagno e ambienti di servizio quali lavanderia e autorimessa; al primo piano le camere per

gli ospiti e i servizi annessi. Le murature perimetrali pre-esistenti e i rivestimenti dei nuovi volumi cubici a doppia altezza sono stati realizzati utilizzando, almeno in parte, i grossi conci originari, posati con malta. La continuità del paramento esterno, contrariamente al carattere tipicamente introverso della tipologia, è interrotta da una serie di affacci (grandi finestre a tutta altezza al piano terra) verso il paesaggio che contribuiscono a facilitare il rapporto con la natura circostante. I parziali rivestimenti in corten del perimetro esterno testimoniano le aggiunte e garantiscono l’integrazione con il contesto (facilitato dal processo di ossidazione del materiale e dal conseguente aspetto cromatico); le forme rigorose incastonate nel muro pre-esistente sembrano generate dai conci stessi: naturale e artificiale, entrambi denunciano il tempo che passa. Nella casa di Brito la materia litica domina: entra negli spazi del quotidiano dove convive con le superfici lisce e bianche e ne esce in forma di rivestimento delle pavimentazioni e bordure dello specchio d’acqua nel patio, alimentato dalla sorgente che garantisce la vita alla vegetazione del luogo2. Quando l’intervento è collocato nel tessuto storico e il confronto con il linguaggio architettonico delle pre-esistenze vincola le scelte del progetto, la pietra può agevolare il raggiungimento di un equilibrio fra nuovo e an-


TECNICA Nella pagina di sinistra: House in Brito, Portogallo (photo by Xavier Antunes). In questa pagina a sinistra: House in Brito, vista dell’interno (photo by Xavier Antunes).

tico. Del resto, valorizzare l’aspetto tipologico e formale originario, dialogare con l’architettura della tradizione sono i principali contenuti del progetto di Casa UP, una stalla con fienile trasformata in un’abitazione unifamiliare 3 . La realizzazione, conclusa circa tre anni fa e firmata dall’architetto Enrico Scaramellini, è localizzata a Soglio, un minuscolo villaggio nel Canton dei Grigioni. La soluzione prevedeva una definizione volumetrica ispirata alle forme e proporzioni originarie, articolata su due piani sovrapposti: al piano terra, un ampio locale diviso in tre navate rimanda alla presenza dell’antica stalla; al primo piano, l’ex- fienile ospita uno spazio di notevole altezza in parte soppalcato. Il progetto si concretizza attraverso alcune scelte specifiche: la copertura a capanna rivestita con lastre di Rhein Quarzit 4 ; l’ingresso originario trasformato in un’unica grande “finestra” in legno

In questa pagina, a destra (sopra e sotto): Casa UP, Soglio, Canton dei Grigioni, Svizzera (Photo by Marcello Mariana).

fonte di luce per l’intero spazio; il rivestimento dei prospetti in tranciato da fiume della Valchiavenna posato a vista; le grandi cornici esterne, dipinte di bianco, che coprono indifferentemente intonaco e pietra, dando origine a una diversa percezione della finitura. Il materiale lapideo è quello maggiormente diffuso nei fabbricati rurali della zona, presenta forme irregolari derivanti dalla lavorazione a spacco e variazioni cromatiche nella gamma dei grigi, la posa (a malta) rimanda ai tradizionali muri a secco locali e ad una funzione strutturale ormai abbandonata. Scelte progettuali simili, anche se l’intervento si presenta di maggior estensione, si rilevano anche nel recupero di un complesso agricolo di antica formazione5 nel comune di Radda in Chianti, in provincia di Siena, del 2003. La soluzione dell’architetto parmense Pierluigi Bontempi comprendeva re-

stauro e ristrutturazione dei corpi di fabbrica esistenti, la sistemazione degli esterni, delle aree di pertinenza e la costruzione della piscina in un pianoro panoramico. An-

cora una volta ha prevalso il rispetto delle tipologie e dei materiali pre-esistenti: la struttura muraria è stata ricostruita con pietra locale e mattoni pieni; i serramenti IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 59


TECNICA Podere Spanda, Radda in Chianti, Siena (Photo by Pier Luigi Bontempi.

realizzati in legno di rovere (essenze locali); la copertura in embrici e coppi; pavimentazioni, cornici e architravi in Pietra Serena. Le sistemazioni esterne sono state pensate nel rispetto della tradizione mediante lastricati lavorati a mano e muretti a secco in materiale di recupero. Tuttavia sarebbe fuorviante confinare l’impiego dei materiali lapidei al solo ambito delle attività di recupero/ristrutturazione; il contributo 60 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4

al tema della sostenibilità è ampiamente documentato da numerosi esempi, uno dei più recenti è noto come Ecovillaggio a 3 Zero, un complesso residenziale realizzato un anno fa circa nella Valle della Mosella a pochi chilometri da Trier in Germania. Il progetto, firmato dall’architetto tedesco Matteo Thun, rispondeva alle richieste della famiglia Longen che puntava all’ampliamento della propria a-

zienda agricolo-vinicola mediante la costruzione di un villaggio turistico (destinato a chi è interessato alla locale produzione di vino e frutta) dotato di 20 piccole abitazione autonome e isolate. La scelta del progettista si è orientata verso forme semplici e rigorose che sembrano liberamente re-interpretare i linguaggi della tradizione locale senza alcuna sottomissione: volumi a pianta quadrata, copertura a capanna e un numero di a-

perture verso l’esterno ridotto al minimo indispensabile. Il materiale lapideo è tutt’uno con l’architettura: il rivestimento è in pietra a spacco, posata a secco e la copertura interamente rivestita da lastre di ardesia a correre. Il paramento esterno s’interrompe solo per ospitare una grande portafinestra di legno a due battenti, ingresso e fonte di luce principale per l’interno. Tutte le abitazioni sono collegate da percorsi che con-


TECNICA Ecovillaggio a 3 Zero, Trier, Germania (Photo by Matteo Thun).

missioni CO 2 tendenti a zero; Zero rifiuti, un intento nato da considerazioni sull’intero ciclo di vita degli edifici e sull’ottimizzazione del bilancio degli scarti. ❑ ducono anche a terrazze in legno e ad una serie di giardini a tema con siepi di lampone e alberi da frutto. S e c o n d o Matteo Thun la filosofia del progetto è racchiusa nell’acronimo “3 Zero” che indica: Zero chilometri, poiché la scelta dei materiali da costruzione ha tenuto conto della provenienza da siti locali; Zero CO2, poiché l’obiettivo è stato quello di applicare tecniche costruttive a e-

Note 1

Documento predisposto dal Gruppo di Lavoro Settoriale: TASK FORCE IETRAP SOSTENIBILE, promosso e partecipato da: Confindustria Marmomacchine, Marmomacc – Veronafiere, Assomarmisti Lombardia, Centro Servizi Lapideo Vco, Centro Servizi Marmo – Videomarmoteca, Cet Servizi, Consorzio Marmisti Bresciani, Consorzio Marmisti di Chiampo, Distretto del Marmo e delle Pietre del Veneto, Distretto delle Pietre e del Porfido Trentino, POLITeca – Politecnico Di Milano, in collaborazione con: Habitech

e Trentino Sviluppo. Per approfondimenti vedi: A. Botti, Linee guida Leed… ora anche per le pietre naturali, Il geometra bresciano n. 1/2012. 2 Chiara Nicora, Il recupero di pietra e tradizione locale nella House in Brito, architettura ecosostenibile.it – Foto di Xavier Antunes. 3 A. Botti P. Resbelli a cura di, ARCH&STONE13 – catalogo delle opere, Ed. Magalini Due, Rezzato (Bs), 2013 4 È uno paragneiss quarzitico proveniente da Hinterrhein, nel Cantone dei Grigioni (Svizzera).La roccia si presenta a grana fine ed a tessitura scistosa. Il suo colore va dal grigio al verde chiaro e le sue caratteristiche fisico-meccaniche lo rendono un materiale utilizzabile in tutte le applicazioni interne ed esterne. N.d.R. 5 A. Botti P. Resbelli a cura di, ARCH&STONE13 – catalogo delle opere, Ed. Magalini Due, Rezzato (Bs), 2013 Immagini casa brito

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AGRICOLTURA E FORESTE Valeria Sonvico

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l Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei fitosanitari (Pan), entrato in vigore il 12 febbraio 2014, è il recepimento della direttiva europea 128/2009 e del decreto legislativo n. 150 dell’agosto 2012. Ha durata 5 anni e comprende alcune novità anche per le Imprese Agricole rispetto al passato. Gli obbiettivi principali del Programma Nazionale sono di garantire la sicurezza e la sostenibilità dell’ambiente, ridurre i rischi e gli impatti sulla salute di coloro che utilizzano i prodotti fitosanitari, tutelare maggiormente la popolazione, conservare la biodiversità e promuovere l’applicazione della difesa integrata, dell’agricol-

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Nuove regole per l’acquisto e l’utilizzo in agricoltura dei prodotti fitosanitari tura biologica e di altri approcci alternativi. In questa logica, infatti, per la prima volta viene disciplinato con attenzione l’utilizzo di prodotti fitosanitari anche in aree extra-agricole e si parla per la prima volta di utilizzatore professionale e non professionale in relazione ai quali seguirà una nuova classificazione dei prodotti fitosanitari. La razionalizzazione dei prodotti fitosanitari viene coordinata dal Pan attraverso i seguenti contenuti: – formazione e informazione per gli utilizzatori, distributori e consulenti; – controllo funzionale delle attrezzature; – misure di tutela per aree specifiche;

– gestione in azienda dei prodotti: manipolazione, stoccaggio e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze; – strategie fitosanitarie applicabili: difesa integrata obbligatoria; – monitoraggio, sperimentazione e ricerca. I destinatari a cui sono rivolti gli impegni sono: gli utilizzatori professionali (quali gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori); i distributori (coloro che immettono sul mercato un prodotto fitosanitario); i consulenti (coloro che forniscono prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui

metodi di difesa alternativi). Una panoramica sintetica dei prossimi adempimenti per le imprese agricole. Formazione e informazione per gli utilizzatori, distributori e consulenti Al fine di poter acquistare e utilizzare i prodotti fitosanitari gli imprenditori, maggiori di 18 anni, sono tenuti a frequentare un corso di formazione base di 20 ore, e sostenere un esame finale con esito positivo per ricevere il certificato di abilitazione. Esentati dall’obbligo di frequenza del corso di formazione, ma non dall’esame di abilitazione, coloro che hanno un diploma di scuola superiore di durata 5 anni o di laurea, anche triennale,


AGRICOLTURA E FORESTE

nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Fino al 26 novembre 2014 sarà possibile procedere con i rinnovi e il rilascio delle abilitazioni secondo le vecchie modalità. Il certificato ha validità cinque anni ed è riconosciuto a livello nazionale. È possibile procedere al rinnovo presentando contestualmente gli attesti comprovanti l’aggiornamento per un totale del 12 ore cumulati nei 5 anni di abilitazione. Controllo funzionale delle attrezzature È obbligatorio il controllo

funzionale delle attrezzature al fine di garantire la maggior efficienza nella distribuzione del prodotto e sicurezza dell’ambiente e della salute. Entro il 26 novembre 2016 devono essere sottoposte a controllo funzionale le seguenti tipologie: – macchine irroratrici per la distribuzione su un piano verticale; – macchine irroratrici per la distribuzione su un piano orizzontale; – macchine irroratrici e attrezzature impiegate per trattamenti alle colture protette; I controlli fino al 31 dicembre 2020 avranno frequenza ogni 5 anni, successivamente ogni 3 anni.

Laddove successivamente al 26 novembre 2011 sia già stato effettuato un controllo presso un centro riconosciuto dalla Regione è da ritenersi valido. Le attrezzature acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono sottoposte al primo controllo entro 5 anni dalla data di acquisto. Gestione in azienda dei prodotti: manipolazione, stoccaggio e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze Dal 1 gennaio 2015 dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nell’allegato VI a cui si rimanda la lettura e che coinvolgono: – lo stoccaggio dei prodotti

fitosanitari e la loro manipolazione; – la diluizione e la miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell’applicazione; – la manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari; – il recupero o il riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell’irroratrice al termine del trattamento. Difesa integrata obbligatoria Dal primo gennaio 2014 si applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria. ❑

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MEDIAZIONE Lara Baghino

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l 10 e 11 luglio si è svolto a Roma il Secondo Convegno Nazionale Geo-Cam (Associazione Nazionale Geometri Consulenti tecnici Arbitri e Mediatori), dal titolo “Dal sogno alla speranza”, durante il quale si è svolta la prima competizione di mediazione nazionale tra le sezioni distaccate Geo-Cam. La sezione di Brescia, purtroppo, non è riuscita ad iscriversi, ma all’evento hanno assistito la scrivente in qualità di referente GeoCam per la provincia di Brescia, il geom. Dei Tos, vice responsabile della sezione distaccata di Brescia del-

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L’importanza di far conoscere il ruolo del geometra nella risoluzione delle liti l’ODM e la geom. Abbiatici in rappresentanza del Collegio geometri di Brescia. La competizione ha evidenziato il ruolo del geometra mediatore nella risoluzione delle controversie. Sono stati simulati dei casi di mediazione e la gara ha visto coinvolti i colleghi, preparati per l’occasione, che hanno svolto il ruolo delle parti istante e convenuta, il ruolo dei legali che affiancavano le parti, e naturalmente il ruolo del mediatore. Vorrei ricordare che il geometra mediatore ha specifiche competenze in materia tecnica, ha la capacità professionale di dirimere que-

stioni quali: divisioni ereditarie, successioni, suddivisioni di proprietà, usucapione, condominio, confini di proprietà, controversie legate ai contratti. Il mediatore Geo-Cam viene preparato costantemente, per migliorare la comunicazione e i metodi di approccio con le parti che si rivolgono al mediatore per dirimere la loro controversia, e per garantire che il metodo e la procedura vengano eseguite nello stesso modo. I vincitori del premio GeoCam Awards sono stati i colleghi Giovanni Corsini e Alberto Campagna, rispettivamente parte e Consulente di

parte della sezione di Pesaro. Il secondo premio è stato assegnato a Giuseppe Iamiglio, coach della sezione di Parma e il terzo premio assegnato a Lorenzo Cipriani, coach della sezione di Firenze. Alla conclusione della giornata è stato assegnato un premio alla sezione distaccata Odm di Udine per aver attivato il maggior numero di procedure di mediazione, e un premio è andato al collega Cristiano Gramillano, responsabile della sezione Odm di Roma, per aver svolto il maggior numero di ore di formazione, oltre quelle annuali obbligatorie.


MEDIAZIONE Nella pagina di sinistra: da destra si notano il dott. Nicola Gratteri, magistrato; il geom. Paolo Frediani, vice presidente Geo-Cam; il geom. Filippo Vircillo, presidente di GeoCam. Qui sotto, i geometri Lara Baghino, referente Geo-Cam per la provincia di Brescia, e Daniel Dei Tos, vice responsabile Odm, sezione distaccata di Brescia.

Alla prima competizione nazionale Geo-Cam, hanno preso parte geometri associati e provenienti da ogni parte d’Italia, con l’intento di migliorare le capacità dei colleghi mediatori, di generare soluzioni alternative finalizzate al raggiungimento dell’accordo. Sono state valutate le diverse squadre in base al linguaggio del corpo, alla comunicazione adottata, alla creatività e alla capacità espositiva, che si basa sul modello facilitativo. Nel pomeriggio della prima giornata ho avuto la fortuna di partecipare alla lectio magistralis tenuta dal dott. Nicola Gratteri , magistrato e Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria: una lezione di vita e un esempio da seguire. Il presidente Geo-Cam, geo-

metra Vircillo, al termine dell’oratoria ha consegnato al Magistrato il Primo premio “Geocam…miniamo: passi nella giusta direzione (esempi da seguire)”. Durante la riunione di aggiornamento dei referenti ci è stata rivelata una novità: Geo-Cam ha l’obiettivo di creare le “Camere arbitrali” presso le sezioni distaccate nazionali, ma di questo argomento parleremo più avanti. I colleghi mediatori e associati bresciani dovranno prepararsi per i prossimi Campionati Nazionali di Mediazione che si terranno a Milano, probabilmente a febbraio 2015, con la speranza che alla prossima gara riusciremo a preparare una squadra vincente. ❑

Si informano i lettori che è stato attivato lo sportello di informazione sulla “mediazione” messo a disposizione di tutti coloro, geometri e cittadini privati, che hanno necessità di ottenere chiarimenti e delucidazioni in merito. Il proposito è quello di offrire, anche attraverso questa iniziativa, una “informazione culturale” sulle tematiche che riguardano la mediazione quale strumento alternativo alla risoluzione delle controversie civili e commerciali, attraverso la disponibilità di esperti in materia iscritti all’Organismo Mediazione Nazionale Interprofessionale GEO.C.A.M. Sez. di Brescia che – previa richiesta di appuntamento da inviare tramite email all’indirizzo mediazione@collegio.geometri.bs.it – si sono resi disponibili a gestire gli appuntamenti presso i locali della sede dell’Organismo di Mediazione, adiacenti alla sede del Collegio in P.za C. Battisti 12. Con l’occasione si suggerisce ai professionisti di fare riferimento, nella stesura delle scritture private per il conferimento d’incarico, al documento proposto dal CNGeGL – prot. 8897 del 31 agosto 2012 –, che all’art.14, in relazione alle possibili controversie e con specifico rimando al tentativo di conciliazione, riporta la seguente indicazione: “Le parti espressamente pattuiscono che ogni controversia nascente da/o collegata al presente contratto, derivante dalla sua applicazione e/o interpretazione, dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione. La sede della mediazione sarà presso la Sezione Distaccata dell’Organismo di Mediazione Interprofessionale Nazionale GEO.C.A.M. – cod. iscriz. n. 922 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione si cui all’art. 3 del D.L. 18 ottobre 2010 – presso il Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Brescia, P.za C. Battisti 12 Brescia - mediazione@collegio.geometri.bs.it.”

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CONDOMINIO Francesco Ganda

È

interessante la sentenza depositata giorni fa dalla Cassazione. Il caso in esame aveva per oggetto una situazione di condominio parziale. Vi era un condominio complessivo costituito da due diverse palazzine, i cui condòmini si sono messi a discutere in ordine ai criteri di ripartizione di alcune spese. Da una parte, un gruppo di condòmini affermava che determinate spese dovevano essere sostenute solo dai proprietari della singola palazzina, dall’altra, altri condòmini affermavano invece che determinate spese dovevano essere suddivise tra tutti i condòmini del condominio, ivi compresi i proprietari della palazzina vicina. La sentenza contiene alcune questioni del tutto specifiche che esulano dall’interesse dei nostri lettori che non consentono neppure di essere adeguatamente generalizzate. Tuttavia ciò che è importante sottolineare è che la Corte di Cassazione segnala che i fatti rilevanti ai fini del decoro architettonico dello stabile eccedono il contesto del semplice condominio parziale e devono riferirsi a tutti i condomini, anche relativamente alle spese. Questa sentenza è molto importante e riafferma la rilevanza del decoro architettonico come bene giuridico che eccede la considerazione pura e semplice del singolo bene materiale che lo caratterizza o lo limita. Il decoro architettonico, dice la Cassazione, è un 66 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4

Casi di condominio Il decoro è di tutti Spese condominiali... ed altro bene comune a tutti, sia nel caso in cui coinvolga beni oggettivamente di proprietà di tutti i condòmini, sia nel caso – altre sentenze in passato lo hanno affermato – che coinvolga beni individuali. Corte di Cassazione, sez,II Civile, sentenza n. 17875/13; depositata il 23 luglio A tale convincimento il giudice del gravame è pervenuto sulla base di argomentazioni congrue ed esaurienti, con le quali, all’esito di una dettagliata descrizione della situazione dei luoghi fondata sull’esame dei rilievi fotografici e planimetrici acquisiti, ha posto in evidenza che, per effetto

della strutturazione del complesso condominiale in oggetto, le due palazzine poste sul fondo del cortile interno, in una delle quali (quella che prosegue sul lato destro) sono allocate le unità immobiliari di proprietà dell’appellante devono considerarsi del tutto separate e autonome, sia strutturalmente che funzionalmente, dal corpo di fabbrica principale. Di qui l’affermazione secondo cui, mentre poteva ritenersi che una parte delle spese in questione, quali quelle riguardanti il decoro architettonico (fregi ornamentali, targhette citofoniche, lampade a braccio) della facciata o dello stabile princi-

pale, fossero di carattere comune a tutto il complesso condominiale, doveva escludersi il carattere comune per le spese concernenti la conservazione di muri e coperture, la posa dei portoni, il rifacimento dei pluviali riguardanti l’edificio principale, non aventi alcun riflesso diretto sulla porzione autonoma costituita dalle due palazzine poste sul fondo del cortile interno, costituenti per la loro struttura e funzione un condominio parziale ex art. 1123 comma 3 C.c. La proprietà degli impianti secondo il nuovo art. 1117 C.c. in vigore dal 18 giugno Parti comuni dell’edificio. [162 att.] 1. [1]. Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unita immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: (…) 3) le opere le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione del gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ov-


CONDOMINIO

vero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche. Di chi è la responsabilità In un angolo di una stanza del mio appartamento si è verificata una grave infiltrazione acqua. L’amministratore tuttavia mi dice che deve verificare quale conduttura sia responsabile dell’infiltrazione prima di provvedere al risarcimento dei danni. Volevo sapere se la sua asserzione deve considerarsi corretta. Secondo il codice civile gli impianti all’interno del condominio devono considerarsi comuni fino al punto di diramazione con le parti di proprietà esclusiva. Pertanto l’impianto idrico nel suo complesso non è tutto di proprietà del condominio ma è di proprietà in parte del condominio e in parte di singoli condomini. Quindi l’affermazione dell’amministratore secondo il quale si deve verificare preliminarmente dove si è verificata la rottura, anche al fine di stabile chi è il responsabile al risarcimento del danno, deve considerarsi corretta.

pagare la sola parte scaturente da sua responsabilità diretta. Spese condominiali e “Condominio” Lo scorso 30 maggio la Corte di Cassazione ha depositato una sentenza che ha deciso, per l’ennesima volta, in ordine ad una vicenda di pagamento di spese condominiali. Era accaduto che un condomino si era visto recapitare dal condominio un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il pagamento delle spese condominiali. Va ricordato che il condominio è tra i pochi privilegiati nel sistema del diritto civile ad avere di diritto la possibilità di ottenere un

decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (che deve essere pagato anche nel caso in cui il condomino faccia opposizione). Uno dei condomini, per l’appunto, ha fatto opposizione rilevando di vantare un credito verso il condominio anteriore al decreto ingiuntivo e che pertanto la somma non sarebbe da considerarsi dovuta in virtù della compensazione. La vicenda nei suoi aspetti più concreti non era molto chiara. Dalla lettura della sentenza si intende che dei denari erano stati consegnati dal condòmino all’Amministratore senza una precisa motivazione di spesa. La Cassazione ha colto l’occasione per preci-

sare in linea generale che il debito di spese condominiali non è suscettibile di compensazione con altri crediti che il Condomino possa vantare in relazione ai rapporti contrattuali condominiali o ai rapporti con gli altri condomini. Una volta approvato il bilancio il condominio deve in ogni caso essere pagato. Ammettendo diversamente, spiega la Cassazione, gli oneri correnti del condominio dovrebbero essere necessariamente sopportati dagli altri condomini. Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 13627/13; depositata il 30 maggio La delibera di spesa adot-

Cassazione civile sez. III – 16 maggio 2013 – n. 11968 Il condominio deve risarcire i danni subiti dalla singola unità immobiliare se scaturiti dalla rotture di una condotta idrica comune. Ove i danni patiti dalla singola unità abitativa scaturiscano in parte da cattiva manutenzione del cespite e in altra parte derivino dalla proprietà comune, la compagine condominiale sarà condannata a IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 67


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tata dal condominio, divenuta inoppugnabile, fa sorgere l’obbligo del condomino di pagare al condominio la somma dovuta. L’obbligazione del condomino verso il condominio e vicende delle partite debi-

torie del condominio verso i suoi fornitori o creditori sono indipendenti. Il condomino non può ritardare il pagamento delle rate di spesa in attesa dell’evolvere delle relazioni contrattuali tra condominio e oggetti creditori di quest’ultimo. Scaricherebbe altrimenti sugli altri condomini gli oneri del proprio ritardo nell’adempimento. Deve invece adempiere all’obbligazione verso il condominio e, qualora dalla gestione condominale residuino avanzi di cassa, vuoi per mancate spese, vuoi per la risoluzione di 68 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4

contratti in precedenza stipulati e conseguenti restituzioni, sorgerà eventualmente un credito nei confronti del condominio, tenuto a restituire, con il bilancio consuntivo di fine anno, l’esubero di cassa

spettante secondo i rendiconti e le provenienze dei vari fondi residui”. Tutti d’accordo Nel contesto di un’ampia ristrutturazione dell’immobile, uno dei condomini ha proposto al condominio un intervento sicuramente migliorativo dell’estetica complessiva del fabbricato. Si farebbe carico infatti pure del rifacimento di una facciata a sue esclusive spese. In cambio costui offre e chiede di costruire terrazza al servizio dell’appartamento dell’ultimo piano, to-

gliendo una parte del tetto. Uno dei condomini non accetta questa soluzione anche se a noi tutti pare molto ragionevole. Come si può fare? L’apprezzamento di ragionevolezza della maggioranza dei condomini

è importante quando si intende deliberare a maggioranza su materie che permettano decisioni a maggioranza. Quando invece si deve decidere in ordine a materie riservate al diritto dei condomini è indispensabile trovare l’accordo con tutti, ivi compreso il dissidente. La mia opinione è pertanto che, in difetto di accordo dell’ultimo condomino, l’operazione non può essere compiuta. Cassazione civile sez. II – 28 febbraio 2013- n. 5039 Qualora il proprietario del-

l’ultimo piano di un edificio condominiale provveda a modificare una parte del tetto condominiale trasformandola in terrazza (od occupandola con altra struttura equivalente od omologa) a proprio uso esclusivo, tale modifica è da ritenersi illecita, non potendo essere invocato l’art. 1102 c.c., poiché non si è in presenza di una modifica finalizzata al migliore godimento della cosa comune, bensì all’appropriazione di una parte di questa che viene definitivamente sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri; non assume alcun rilievo il fatto che la parte di tetto sostituita od occupata permanentemente continui a svolgere una funzione di coperture dell’immobile. In breve Le innovazioni di cui al nuovo testo dell’art. 1120 C.c. che entrerà in vigore il 18 giugno 2013 i condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio e per la produzione di energia


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mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del solare o di altra idonea superficie comune. 3) L’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. Il nuovo articolo 1117-Quater in vigore dal 18 giugno 2013 Tutela delle destinazioni d’uso In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma. Uso dei beni comuni

In un condominio di Bergamo all’inizio degli anni Duemila vi era un locale che a suo tempo era stato adibito dal condominio per collocarvi i motori e i quadri elettrici dei due ascensori che servivano l’edificio.

chiedere la condanna del condomino a togliere l’armadio di proprietà esclusiva e a restituire l’intero locale all’uso comune. Il tribunale faceva eseguire una consulenza tecnica. Il consulente tecnico accertava che in ef-

Corte d’Appello. La Cassazione ha tuttavia rovesciato la decisione iniziale dei giudici di merito affermando che l’utilizzo fatto da quel condomino era conforme alla destinazione data dai condomini stessi al bene e

A seguito di una ristrutturazione, questi motori e quadri elettrici condominiali sono stati collocati in altra parte dell’edificio. Il locale è rimasto quindi inutilizzato fino al momento in cui uno dei condomini, realizzando un ascensore di utilizzo suo esclusivo, collocava all’interno di questo locale un piccolo armadio chiuso contenete i contatori e i quadri di controllo dell’ascensore di sua proprietà esclusiva. Uno degli altri condomini, evidentemente non felice di questa iniziativa, si rivolgeva al tribunale per

fetti in origine e la funzione del locale era quella di accogliere i quadri elettrici e motori dell’ascensore e che successivamente tali quadri elettrici e motori comuni erano stati spostati. Ancora in un secondo tempo – stabiliva il consulente tecnico d’ufficio – questi quadri elettrici venivano collocati dal condomino chiamato in causa ad uso suo esclusivo. A fronte di questa ricostruzione il tribunale accolse la domanda e condannò il condomino a togliere tutto, con una decisione successivamente confermata dalla

rappresentava unicamente un utilizzo più intenso, lecito e non impediva, tra l’altro, il pari uso degli altri condomini. La Corte di Cassazione con questa sentenza, depositata lo scorso 25 febbraio, ha quindi rimesso nuovamente la causa ad una diversa sezione della corte d’appello. Questa dovrà definitivamente decidere sulla base di tale principio: quanto fatto dal condomino non era un uso illecito del bene comune, ma semplicemente un uso più intenso conforme alla destinazione e quindi IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 69


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da considerarsi consentito. (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 4499/14; depositata il 25 febbraio) È possibile al singolo condomino apportare delle modificazioni o innovazioni alla cosa comune, se queste non alterano la destinazione del bene.

tempestività, deve farsi riferimento alla data di deposito in cancelleria del ricorso stesso, e non alla data della sua notifica (la Suprema corte attribuisce, peraltro, rilievo al fatto che nella specie anche il giudizio di primo grado era stato introdotto con ricorso).

Come impugnare? È vero che l’impugnazione della delibera di condominio deve essere fatta secondo una certa forma? Oppure basta una comunicazione all’amministratore? Il codice conosce solo un modo di impugnare la delibera: alla luce delle norme in vigore, quello di ricorrere al giudice, previa proposizione di un’istanza di mediazione. Ma, fatta questa precisazione, l’unico modo di impugnare è ricorrere al giudice. Si discute invece su quale atto debba essere fatto: se un atto di citazione o un ricorso. Ma tale aspetto appartiene ai tecnicismi che non possono interessare il nostro lettore competendo esclusivamente alla perizia del legale al quale ci si rivolge. Quel che è certo è che non si può impugnare la delibera semplicemente con una lettera all’amministratore. (Cassazione civile – sez. II 26/07/2013 n.18117) Qualora l’appello avverso una sentenza relativa alla validità di una delibera condominiale sia stato proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, ai fini della valutazione della sua

La delibera per provare il credito Secondo l’articolo 2697 del Codice civile chi vuol far valere un diritto in giudizio e provare i fatti costituiscono il fondamento. È quello che in gergo tecnico si chiama l’onere della prova. In linguaggio più semplice ciò significa che se voglio vedere riconosciuto un mio diritto in giudizio, sono io a doverne provare gli elementi che lo sostengono, mente la parte che resiste (avversa) non è tenuta a dimostrare l’inesistenza del diritto. Questo principio è ciò che ha cercato di far valere un condomino proponente opposizione contro un decreto ingiuntivo per il pagamento di spese condominiali. Dopo aver perso sia il primo sia il secondo grado di giudizio, questo condomino ha fatto ricorso in Cassazione affermando che non bastava, a certificare la bontà del diritto del condominio al pagamento delle spese condominiali, l’esistenza di una delibera condominiale sul riparto delle spese: era indispensabile invece che nel corso di precedenti giudizi l’amministratore provasse che il credito effettivamente sussisteva. Posto che nelle

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cause iniziate con decreto ingiuntivo è il soggetto che richiede i soldi che normalmente deve dimostrare l’esistenza del suo credito, il condomino ha chiesto di accertare l’inesistenza del diritto del condominio, dato che l’amministratore si era limitato a dire che c’era una assemblea, una delibera, un riparto delle spese, ma non aveva dimostrato le spese fatte dal condominio e che il condominio le avesse effettivamente sostenute. Il condomino ha dovuto tuttavia arrendersi alla sentenza della Cassazione che ha dichiarato che il condominio ben può agire sulla base della semplice delibera di ripartizione delle spese e che, anzi, la stessa deve considerarsi prova dell’esistenza del credito. Non v’è dubbio che questa giurisprudenza, così come la disposizione di legge che prevede che i decreti ingiuntivi materia condominiale debbano essere rilasciati in formula esecutiva nonostante opposizione, è espressiva sicuramente di un favore per la posizione del condominio che proceda al recupero delle spese condominiali non pagate dal condomini. Rimane quindi ferma questa regola capitale: se i condomini hanno perplessità in ordine alle spese condominiali, non possono attendere l’emanazione del decreto ingiuntivo per fare opposizione, ma devono, prima, impugnare la delibera assembleare che ha ripartito quei costi per farne accertare la nullità o l’invalidità e,

quindi, ottenere lo sgravio di spese eventualmente non dovute. (Coret di Cassazione, sez. VI Civile, sentenza n. 7265/2014; depositata il 27 marzo). La deliberazione dell’assemblea condominiale di ripartizione della spese, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l’esistenza di tale credito, legittimando, senz’altro, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo a pagare le somma all’esito del giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto, il cui ambito sia ristretto solamente alla verifica dell’esistenza e dell’efficacia della deliberazione assembleare medesima relativa all’approvazione della spesa e alla ripartizione degli inerenti oneri. L’art. 1131 del C.c. è uno dei pochi rimasti inalterati dopo l’entrata in vigore della riforma. Rappresentanza Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione


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concernente le parti comuni dell’edificio; a lui sono notificati provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento del danni. Notifica all’amministratore Il condominio vicino tiene a distanza di soli 2 metri dal muro di confine un alto albero che sta creando tanti danni. Gli altri condomini si disinteressano, ma io intendo tutelare l’in-

tegrità della nostra proprietà rivolgendomi all’altro condominio. Mi fa paura dover chiamare in causa tutti condomini della casa vicina che sono quattordici. Esiste una soluzione alternativa? La soluzione alternativa esiste ed è individuata dall’articolo 1131 del Codice civile. Il secondo comma infatti stabilisce che l’amministratore di condominio può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio e a lui sono notificati provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Il nostro lettore potrà quindi chiamare in causa solo l’amministratore che avrà l’onere di comunicare agli altri condomini l’esi-

stenza di un’azione contro il bene comune. (Cassazione civile sez. II 28/02/2014 n. 4871) In tema di azioni negatorie confessorie (servitutis) la legittimazione passiva dell’amministratore del condominio sussiste tutte le volte in cui sorga controversia sull’esistenza e sulla estensione di servitù costituite a favore o a carico dello stabile condominiale nel suo complesso o di una parte di esso; invero, le servitù a vantaggio dell’intero edificio in condominio, contraddistinte dal fatto che l’utilitas da esse procurate accede all’intero stabile e non ai singoli appartamenti individualmente considerati, vengono

esercitate indistintamente da tutti i condomini nel loro comune interesse e, pertanto, pur appartenendo a costoro e non al condominio in quanto tale, posto che questo è privo di personalità giuridica, integrano un bene comune inerente alla sfera della rappresentanza processuale del suddetto amministratore, a norma del secondo comma dell’art. 1131 C.c. Nomina nulla? La vicenda giudiziaria che racconteremo oggi prende avvio davanti al tribunale di Bologna nel 1996. Un gruppo di condomini ha iniziato una causa che aveva per oggetto una delibera assembleare condominiale. I condomini

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sostenevano davanti al tribunale che questa delibera fosse invalida e quindi da annullare per una serie di ragioni che andavano dalle irregolare costituzione dell’assemblea, all’omessa convocazione di alcuni condomini; al mancato raggiungimento del quorum necessario. Tuttavia oltre a questi motivi i condomini hanno anche rilevato un ulteriore vizio della delibera impugnata: la stessa era stata infatti convocata dall’amministratore, la cui nomina in tempi successivi all’assemblea stessa, sarebbe poi stata dichiarata nulla dal tribunale. In considerazione di questa circostanza i condomini hanno chiesto ai giudici di dichiarare la nullità dell’assemblea in quanto con72 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4

vocata da un amministratore la cui nomina era stata (successivamente) considerata nulla da un altro giudice. La questione è stata affrontata nei vari gradi di giudizio e infine proposta alla Corte di Cassazione. Questa ha respinto la domanda di annullamento della delibera per tale preteso vizio, rilevando che la successiva dichiarazione di nullità della nomina dell’amministratore non ha inficiato la validità degli atti dallo stesso compiuti dopo la nomina stessa. Ciò in base al principio della necessità e della perennità dell’ufficio di amministratore che non ammette soluzioni di continuità. La Corte di Cassazione ha osservato che, secondo la sua precedente giurisprudenza, l’ammini-

stratore del condominio conserva i poteri conferitigli dalla legge, dall’assemblea o dal regolamento di condominio anche se la delibera di nomina, o quella di conferma, sia stata oggetto di impugnativa davanti l’autorità giudiziaria per i vizi comportanti la nullità o l’annullabilità della delibera stessa, e conserva i poteri anche nel caso in cui sia decaduto dalla carica per scadenza del termine. Ciò fino a quando non venga sostituito da un nuovo amministratore nominato o dal giudice o dall’assemblea. La Cassazione ha quindi concluso che l’impugnazione dei condomini sotto tale profilo andava respinta affermando che l’amministratore, la cui nomina successivamente sarebbe

stata dichiarata nulla, aveva pienamente il potere di procedere alla convocazione di una valida assemblea condominiale. L’amministratore di condominio conserva i poteri conferitigli dalla legge, dall’assemblea o dal regolamento di condominio, anche se la delibera di nomina, o di conferma, sia stata oggetto di impugnativa davanti all’autorità giudiziaria per vizi comportanti la nullità o l’annullabilità della delibera stessa, oppure sia decaduto dalla carica per scadenza del mandato, fino a quando non venga sostituito con provvedimento del giudice o con nuova deliberazione dell’assemblea dei condomini. (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 10607/14 depositata il


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14 maggio) Il nuovo art. 1129 C.c. prevede che l’assemblea possa subordinare la nomina dell’amministratore alla titolarità di una polizza assicurativa. “L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente

all’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l’intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio”. Tutti i requisiti necessari per procedere L’articolo 1127 del Codice civile stabilisce che il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche salvo che risulti altrimenti dal titolo e la stessa facoltà spetta a chi è proprietario e-

sclusivo del lastrico solare. Il codice quindi afferma che il diritto di sopraelevazione sussiste salvo che esista un titolo contrario ovvero un contratto tra i condomini che escluda o limiti tale diritto. Il testo della legge risponde quindi alla seconda domanda proposta dal lettore: la delibera assembleare a maggioranza non può impedire ad un condomino di effettuare una sopraelevazione. Questa è tuttavia assoggettata ai limiti di legge: non si può eseguire la sopraelevazione infatti quando la stessa pregiudichi l’aspetto architettonico dell’edificio o diminuisca in modo notevole l’aria e la luce dei piani sottostanti oppure quando pregiudichi la staticità dell’edificio.

(Cassazione civile sez. VI: 1571172013 n. 25766) Il divieto di sopraelevazione sussiste anche nel caso che le strutture dell’edificio siano tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l’urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, se le leggi antisismiche prescrivono particolari cautele tecniche da adottarsi nella sopraelevazione di edifici, di esse si deve tenere conto al fine di accertare o escludere il diritto del proprietario. ❑

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GEOLOGIA Giovanni Fasser

Le prove penetrometriche nelle indagini geotecniche dei terreni (Parte prima)

N

ella progettazione di un’opera di ingegneria civile non operano in tal senso. le indagini geognostiche rivestono un ruolo es- È inutile utilizzare nella modellazione geotecnica e nella senziale per l'acprogettazione codici di calcolo estremacertamento della natura e mente sofisticati se i dati di input sono poco delle caratteristiche geotecaffidabili o non rappresentativi (Garbage in = niche dei terreni o delle garbage out). E' preferibile utilizzare prove e rocce, anche se spesso sono mezzi di indagine semplici, ma sicuri e stansottovalutate. Esse hanno lo dard, piuttosto che cercare prove molto sofiscopo di verificare la fattibisticate non applicabili alle condizioni sul terlità dell'opera in progetto reno. (ad.es. rispetto all'impatto sull'ambiente, il territorio o Normativa sui fabbricati esisteti) e alla Gli aspetti geologici e geotecnici per la prodefinizione del modello gettazione di opere di ingegneria civile, In Igeologico e geotecnico del talia sono regolati dal : UNI ENV 1997-1-2-3 (2002):Eurocodice 7: “Progettazione sottosuolo, quindi ad indiviGeotecnica”. La norma tratta i requisiti di resistenza, stabilità e duare le principali probledurabilità delle strutture geotecniche. Fornisce i criteri e gli aspetti matiche costruttive, sia in esecutivi per il calcolo delle azioni originate dal terreno; indica la quafase di progettazione, che in lità dei materiali da utilizzare per soddisfare le prescrizioni di progetto. fase esecutiva. Infatti l'inciD.M. 14.01.2008: “Approvazione delle nuove Norme Tecdenza di una indagine accuniche sulle Costruzioni”, raccoglie in forma unitaria le norme rata sulla spesa complessiva che disciplinano la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle codell'opera sarà in ogni caso struzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli di sicurezza, la pubinferiore rispetto ai vantaggi blica incolumità. “... e si potrebbero risparmiare 900 lire evitando Circolare M.I.T. n. 617 del 2 febbraio 2009: “Istruzioni per che ne derivano, in termini le indagini sui terreni” l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al di sicurezza ed economici, Decreto Ministeriale del 14 Gennaio 2008”. Circolare esplicativa evitando una progettazione che tratta gli argomenti più innovativi e più complessi delle Nuove NTC. Il testo non motroppo conservativa e minimizzando il rischio di insuccessi difica gli argomenti trattati dalle NTC, ne' aggiunge nuovi argomenti, ma solo informadovuti a valutazioni erronee. L'ing. G. Scarpelli (Rivista Ita- zioni, chiarimenti, integrazioni ed istruzioni applicative. liana di Geotecnica - 2000) ha enfatizzato in modo chiaro Circolare M.I.T. del 5 agosto 2009: Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme l'importanza delle indagini geotecniche nella progetta- tecniche per le costruzioni di cui al Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008. “Cessazione del regime transitorio di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, zione “Troppo spesso ci si trova davanti alla necessità di ri- n. 248”. vedere importanti scelte progettuali e di introdurre modi- Circolare M.I.T. del 11 dicembre 2009: Istruzioni per l'applicazione delle nuove fiche sostanziali alle opere, perché la carenza delle indagini, norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto Ministeriale del 14 Gennaio 2008”. e probabilmente anche di conoscenza dei più elementari Circolare 5 agosto 2009 - Ulteriori considerazioni esplicative. concetti della ingegneria geotecnica, non hanno eviden- Secondo le NTC/08 “le indagini e le prove geotecniche deziato all'origine i costi reali e le difficoltà costruttive della so- vono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art.59 del DPR 6.6.2001, n.380. I laboratori su indicati fanno luzione progettuale prescelta”. parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico CenI notevoli progressi raggiunti negli ultimi 30 anni nella stru- trale del Ministero delle Infrastrutture”. A causa delle grosse mentazione e nelle modalità di esecuzione delle principali difficoltà ad applicare tale norma, legate soprattutto alla prove geotecniche in sito e laboratorio permette di pianifi- certificazione dei laboratori e delle imprese presso il Minicare le indagini con costi e tempi sostenibili, con vantaggi stero dele Infrastrutture e dei Trasporti, sono pochissime le notevoli nella progettazione e quindi nella realizzazione imprese accreditate, quindi sono stati numerosi i ricorsi contro assegnazioni di lavori in appalti pubblici, con esiti delle opere. Di fondamentale importanza è inoltre l'utilizzo di attrezza- spesso oggetto di dispute legali. Il Consiglio Superiore dei ture e modalità di esecuzione standardizzate, facendo rife- Lavori Pubblici ha quindi decretato che, in assenza di nuove rimento alle norme nazionali (A.G.I., UNI, NTC/08, ecc.) e in- disposizioni, tale norma non è più cogente. ternazionali (Eurocodici, ISRM, ASTM, BS, DIN, ecc.), in cui venga garantita il più possibile la qualità e la ripetitività dei I tipi di indagine geologica e geotecnica più utlizzati, sia in dati ed evitando l'assegnazione dei lavori ad imprese che Italia che all'estero, nella progettazine delle opere di inge74 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4


GEOLOGIA In basso: principali prove geotecniche in sito (da P. Mayne, 2009)

gneria civile, sono : • Indagini in sito : - sondaggi a rotazione (trivellazione), mediante perforatrici idrauliche, possono essere eseguiti a distruzione di nucleo, oppure a carotaggio continuo, durante la perforazione si possono : - prelevare campioni per prove di laboratorio; - eseguire prove geotecniche in avanzamento (SPT, scissometriche, pressiometriche, dilatometriche, Lefranc, Lugeon); - trincee mediante escavatore (profondità limitata) per rlievo stratigrafia e prelievo campioni. - prove geotecniche in sito (vedi schema) - prospezioni geofisiche sismica a rifrazione, riflessione, MASW, HVSR); • prove geotecniche di laboratorio su campioni prelevati in sito. Si riporta qui sopra uno

Finalità

Mezzo di indagine

Terreni coesivi

Terreni non coesivi

Profilo stratigrafico

Sondaggi a rotazione CPT(U), SPT (DPT) Dilatometro

D IN IN

D IN IN

Rilievo falda

Piezometri Sondaggi a rotazione Pozzi

D D D

D D D

Caratteristiche di permeabilità

Misure piezometriche Prove in foro di sondaggio Prove di pompaggio (pozzi, piezometri)

D -

D, R D

Pressiometro Menard Pressiometro autoperforante CPT(U) SPT (DPT) Dilatometro (DMT) Prove di carico su piastra Prova Cross-Hole, Down-Hole

D, R D NR NR E D D

D, R D E E E D D

Parametri di resistenza al taglio

Pressiometro CPT(U) SPT (DPT) Dilatometro (DMT) Scissometro Prove di carico su piastra

D E NR E D, E D

D E E E -

Pressione orizzontale a riposo

Pressiometro autoperforante Fratturazione idraulica Dilatometro

D, R D, R E,R

D, R E, R

Parametri di deformabilità

D = determinazione diretta IN = determinazione indiretta R = con riserva NR = non affidabile

E = determinazione empirica

schema tratto da Lancellotta R. (1987) sulla potenzialità delle principali indagini in sito. Tra le prove geotecniche in sito le prove penetrometriche sono le più diffuse al mondo per la semplicità esecutiva, la versatilità ed economicità e, qualora siano rispettate le procedure standard, anche per l’affidabilità. Tali prove, per le modalità esecutive, si possono suddividere in due gruppi: a) prove penetrometriche dinamiche: 1. SPT (Standard Penetration Test) con campionatore Raymond; 2. SCPT (Standard Cone Penetration Test, AGI, 77) con punta conica; 3. DP/DPT prova penetrometrica dinamica continua (Dynamic probing); B) prove penetrometriche statiche: 4. CPT (Cone Penetration Test) prova penetrometrica statica con punta meccanica (Begemann o cono “olandese”); 5. CPTE (Electric Cone Penetration Test) prova penetromeIL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 75


GEOLOGIA Esecuzione di prova SPT

trica statica con punta elettrica; 6. CPTU (Piezo-cone penetration Test) prova penetrometrica statica con piezocono, con U perché nel corso della prova si misurano le pressioni interstiziali; SCPTU (seismic cone penetration Test) con possibilità di effettuare prospezione sismica in avanzamento. Prove penetrometriche dinamiche La prova si esegue lasciando cadere una massa battente ripetutamente da un’altezza prefissata, sempre uguale, sulla testa di battuta in sommità al gruppo di aste di penetrazione. Durante la prova si misura il numero di colpi necessari per la penetrazione della punta (o di un campionatore standard, cavo) per uno spessore prefissato di terreno. Attualmente si hanno due tipologie principali di prove penetrometriche dinamiche: 1) S.P.T. (Standard Penetration Test), si esegue durante un sondaggio a rotazione, con un campionatore standard, cavo (campionatore Raymond), oppure con punta conica (in presenza di ghiaie grossolane); 2) Prova S.C.P.T. (Standard Cone Penetration Test, MeardiAGI, 1977) e prove penetrometriche dinamiche con punta conica (D.P./D.P.T.), come da EC7, che si distinguono in D.P.L., D.P.M., D.P.H. e D.P.S.H.; si eseguono dal piano campagna fino alla profondità richiesta, oppure fino al rifiuto all’avanzamento.

tervalli di 15 centimetri cadauno (N1-N2-N3), per un totale di 45 cm di infissione. Se la somma N2+N3 = 100 e non si raggiunge l’avanzamento di 30 cm, l’infissione è sospesa (rifiuto = 100 colpi/30 cm) e la prova viene interrotta annotando la relativa penetrazione. Molto spesso, in terreni ghiaiosi grossolani, nella prova SPT si sostituisce il campionatore standard (Raymond) con la punta chiusa; con essa non si preleva alcun campione, ma nei terreni contenenti ghiaia grossolana e ciottoli si rovina il tagliente della scarpa del campionatore ed il campione prelevato non è quasi mai rappresentativo per l’esigua dimensione interna del campionatore (35 mm). L’uso della punta conica, considerato dall’Eurocodice 7 una “deviazione”, deve essere autorizzato dal Direttore dei lavori; in tal caso è raccomandabile protrarre la prova oltre i 45 cm canonici, assimilandola alla prova DPT. D’altro canto si ritiene inaccettabile utilizzare le aste di perforazione pesanti (diametro > 50 mm) per l’esecuzione della prova SPT in avanzamento a foro libero, anche se ammesso dall’EC7. Come già detto, nella prova SPT si annota il numero di colpi necessari per la penetrazione di ciascuno dei tre tratti di 15 cm; il primo (N1) è considerato “per la messa in posto” e non viene utilizzato nelle correlazioni. La somma dei colpi necessari per la penetrazione del 2° (N2) e del 3° (N3) tratto costituisce il dato che rappresenta il risultato della prova: N2 + N3 = Nspt

S.P.T. (Standard Penetration Test) La prova SPT è nata negli USA negli anni Venti e si è poi diffusa in tutto il mondo, essendo ancor oggi una delle più utilizzate. È ancora quasi sconosciuta in Russia e nei Paesi ex URSS (tranne quelli europei), oltre che in Cina. In Italia è stata introdotta nel secondo dopoguerra dal prof. G. Meardi del Plitecnico di Milano ed è ancor oggi largamente utilizzata. Consiste nel far cadere ripetutamente un maglio, del peso di 63,5 kgf, da un’altezza di 76 cm, su una testina di battuta posta alla sommità di una batteria di aste che alla base hanno avvitato un campionatore standard. Si registrano il numero di colpi di maglio necessari a produrre l’infissione di 3 in-

Per le successive elaborazioni dei dati di valore NSPT deve esserer “normalizzato” N1 (60) rapportandolo al rendimento standard, stabilito a livello internazionale, pari al 60% e tenendo conto della lunghezza delle aste, del diametro del foro e della pressione geostatica. Pertanto il valore di NSPT da utilizzre dovrà essere corretto secondo la seguente equazione generale: N1(60)SPT = NSPT *(Er/60)*Cr*Cd*C Da questo dato si potranno ricavare i principali parametri geotecnici per terreni a grana grossa e, in parte, anche per i terreni coesivi mediante numerose correlazioni empiriche, basate su numerosissimi casi di studio ed esperienze in tutto il mondo. Il primo autore è stato il prof. K. Terzaghi, a cui sono seguiti alcuni suoi allievi (R. B. Peck) e molti altri (Gibbs&Holtz, Meyerholf, Hanson, Bazaara, Schmertmann, Skempton) delle principali scuole americane ed europee. Più recentemente sono state elaborate anche correlazioni tra N1(60)SPT e alcuni parametri sismici significativi, come Vs (velocità di propagazione delle onde di taglio) e G0 (modulo di-

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GEOLOGIA Campione da prova STP

namico a piccole deformazioni), oltre alla suscettibilità alla liquefazione dei terreni sabbiosi sotto falda, soprattutto ad opera di autori giapponesi e americani. Al termine della prova viene estratto il campionatore. Il campione prelevato deve essere descritto con eventuali note circa la rappresentatività (caso di lunghezza parziale in terreno ghiaioso-sabbioso). Viene poi posto in recipienti ermetici, suddividendolo in più contenitori se include un passaggio di strato o di litologia (doppio contenitore e pennarello indelebile), per portarlo eventualmente in laboratorio. La prova SPT è molto utilizzata in terreni a grana grossa

Penetrometro dinamico super pesante (DPSH)

anni ‘60 dal prof. G. Meardi (POLIMI) con il prof. K. Terzaghi, per analogia con la prova SPT, per questo molto diffusa nel nord Italia, ma non necessariamente in Europa; fa parte delle Raccomandazioni AGI, 1977. 2. D.P. o D.P.T. (Dinamic Penetration Test), segue gli standard internazionali (ISSMFE) ed europei (EC7) prevede diversi tipi di prova, in funzione dell’energia impressa dalla massa battente. In Italia si usano essenzialmente due tipi di attrezzatura: 1) super pesante (DPSH- tipo Emilia), utilizzato in Italia ed Europa, ha una strumentazione leggermente diversa dalla prova precedente. 2) medio-leggero (DPM - DL30), molto diffuso in Italia, a volte in modo eccessivo per le sue potenzialità, perché molto versatile per la maneggevolezza della strumentazione. S.C.P.T. - (Standard Cone Penetration Test) La prova consiste nell’infiggere una punta conica (diametro 51 mm, angolo 60°) nel terreno, misurando il numero di colpi (NSCPT) necessari all’avanzamento di 30 cm. Il dispositivo di infissione della punta è costituito da un maglio avente massa pari a 73,5 kgf, che cade liberamente da un’altezza di 75 cm. All’infissione della batteria di aste (diametro 34 mm) si associa, secondo le Raccomandazioni A.G.I. (1977), l’infissione di una batteria di tubi di rivestimento (diametro 48 mm), utilizzati per ridurre l’attrito laterale sulla batteria principale. L’uso dei rivestimenti, in funzione della litologia, deve essere prescritto dalla Direzione lavori, non a discre-

(sabbie e ghiaie), dove non si possono prelevare campioni indisturbati e dove non si possono effettuare altri tipi di prova (penetrometrica statica, scissometrica, dilatometrica). Si può utilizzare anche nei terreni a grana fine, coesivi, ma con risultati meno attendibili. S.C.P.T. - D.P.T. Nella prova penetrometrica dinamica con punta conica, che è una prova continua a partire dal piano campagna, si ha un maglio che batte su una testa, con una caduta da altezza standard, per infiggere nel terreno delle aste, all’estremità delle quali è avvitata una punta conica standard. Si misura il numero di colpi necessari per infiggere la punta conica di 20 o 30 centimetri. Esistono tantissimi strumenti per eseguire questa prova, con caratteristiche anche molto diverse tra loro, presenti in tutto il mondo (EU, Asia, Oceania, Sudamerica, ecc.), pertanto per questa prova non esiste uno standard internazionale, come per la prova SPT. In Italia si usano essenzialmente due tipi di prova: 1. S.C.P.T. (Standard Cone Penetration Test), ideata negli IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 77


GEOLOGIA Diagrammi di prove SCPT in terreni granulari e coesivi.

Tabella dei tipi di prove DPSH.

con penetrometro super pesante La prova viene eseguita infiggendo a percussione una batteria di aste dotate di una punta di diametro 50,8 mm ed angolo di apertura 60°. Il dispositivo di infissione della punta è costituito da un maglio avente massa pari a 63,5 Kgf (prove DPSH/ISSMFE-tipo Emilia), che cade liberamente da un’altezza di 75 cm. In questo caso non è richiesta dalle normative l’infissione di una batteria di tubi di rivestimento, utilizzati per ridurre l’attrito laterale sulla batteria principale. In ogni caso la scelta dell’uso dei rivestimenti deve essere zione dell’impresa. Il numero di colpi necessario per avanzare di 30 centimetri (NSCPT) permette di determiare la resistenza dinamica del terreno, dalla quale è possibile poi risalire ai parametri geotecnici significativi attraverso elaborazioni successive. Su questa prova esistono molte sperimentazioni nell’Italia settentrionale, soprattutto Lombardia e Piemonte, a partire dagli anni Sessanta. Pertanto i risultati di tali prove hanno un valore strettamente locale, oppure devono essere messi in relazione con altri tipi di prova per poter utilizzare correlazioni valide in altri ambiti. La prova SCPT si adatta ai terreni a grana grossa (sabbie e ghiaie), addensati, dove non si possono prelevare campioni indisturbati e non si possono effettuare altri tipi di prova in sito. Viene utilizzata anche in terreni a grana fine, ma, soprattutto nei terreni coesivi sovraconsolidati può dare risultati poco attendibili, pertanto è sconsigliabile. DPSH - tipo Emilia - D.P./D.P.T. 78 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4


GEOLOGIA Prova DPM in area di frana.

sempre della Direzione lavori (vedi sotto). Si misura il numero di colpi necessario per avanzare di 20 (ISSMFE, EC7) o di 30 cm (DPSH- tipo Emilia, per analogia con la prova SCPT). Dal valore di NDPT si può determiare la resistenza dinamica del terreno, dalla quale è possibile poi risalire ai parmetri geotecnici significativi attraverso elaborazioni successive. Su questa prova esistono numerose sperimentazioni a livello europeo (soprattutto Germania e paesi nordici), quindi i risultati di tali prove hanno un valore più ampio rispetto alle precedenti. Anche la prova DPT con penetrometro super pesante si adatta bene ai terreni a grana grossa (sabbie e ghiaie), addensati, e non è consigliabile l’utilizzo in terreni a grana fine, soprattutto nei terreni coesivi sovraconsolidati, dove può dare risultati poco significativi. DPM/exDL30 tipo Emilia – D.P./D.P.T. con penetrometro medio-leggero Le dimensioni e il peso ridotti (può essere trasportato nel bagagliaio di una automobile) e la sua versatilità hanno permesso la diffusione di tale strumentazione, anche oltre il suo corretto utilizzo. In tante situazioni, come su versanti molto acclivi, all’interno di un fabbricato, in aree inaccessibili ai mezzi di trasporto, rappresenta l’unica possibilità di eseguire una prova penetrometrica. D’altra parte l’energia

di infissione è ridotta e la profondità che si può raggiungere sarà sempre limitata. Anche in questo caso la prova viene eseguita infiggendo a percussione una batteria di aste dotate di punta di diametro 37,50 mm ed un angolo di apertura 60°. La punta può essere a perdere o riutilizzabile. Il dispositivo di infissione della punta è costituito da un maglio avente massa pari a 30 Kgf, che cade liberamente da un’altezza di 20 cm. Il numero di colpi necessario per avanzare di 10 cm permette di determinare la resistenza dinamica del terreno, dalla quale è possibile poi risalire ai parametri geotecnici significativi attraverso elaborazioni successive. Anche per questa prova esiste la possibilità di infiggere i rivestimenti. La prova DPT con penetrometro medio-leggero si adatta a tutti i tipi di terreni poco compatti, è consigliabile l’utilizzo in terreni non coesivi, dove può dare risultati significativi. I dati rilevati nella prova D.P./D.P.T. (Dinamic Penetration Test) con i vari penetrometri standard (EC7) permettono di ricavare indicazioni sulla stratigrafia dei terreni attraversati, tenendo conto del contesto geologico e di altre indagini, e su alcuni parametri geotecnici caratteristici di tali terreni. Il metodo più in uso prevede di correlare il valore di NDTP con il numero di colpi/piede della prova SPT. Esistono numerose correlazioni che permettono di ricavare N160SPT della prova SPT dai valori rilevati nei diversi tipi di prova penetrometrica dinamica, anche se va tenuto conto che tali correlazioni hanno valore strettamente locale. Da questo dato si potranno ricavare i principali parametri geotecnici per terreni a grana grossa e, in parte anche per terreni coesivi, mediante numerose correlazioni empiriche basate su numerosissimi casi di studio ed esperienze in tutto il mondo, come per la prova SPT. Alcuni autori suggeriscono invece di correlare i dati della prova D.P./D.P.T. con quelli della prova penetrometrica statica per poi utilizzare i valori ottenuti con i metodi di interpretazione di quest’ultima. ❑ (Continua al prossimo numero) IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 79


CULTURA

Pieter Bruegel il narratore edilizio Franco Robecchi

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e straordinarie risorse della rete internet consentono oggi livelli di conoscenza inimmaginabili sino a pochi anni fa. Sono risorse che sprovincializzano e innalzano il livello delle informazioni, consentendo studi, analisi, approfondimenti, confronti, che illuminano anche realtà che si davano per note, ma prima costrette al perimetro della propria biblioteca, delle biblioteche pubbliche della propria città e della libreria di fiducia. Anche per chi si interessa di edilizia e della sua storia, come i geometri, è un’occasione sinora inedita poter godere, appunto grazie ad internet, i particolari di un quadro che si trova a Vienna, come neppure una visita nel museo in cui il dipinto è conservato potrebbe consentire. Si tratta di un’opera di Pieter Bruegel il Vecchio, noto pittore fiammingo del XVI secolo, geniale e visionario così come abilissimo nella resa visiva dei suoi infiniti oggetti. Qui voglio riferirmi al quadro che raffigura la costruzione della Torre di Babele, creato nel 1563, con colori a olio su una tavola di legno di 155 centimetri per

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114. L’antico soggetto biblico, per inciso, di non facile spiegazione concettuale e religiosa, fu un’interessantissima occasione nella storia dell’arte per raffigurazioni tecniche, sin dal Medioevo, del mondo dei cantieri edili. Si ebbe modo di accennarvi su questa rivista, dieci anni fa, in occasione della pubblicazione della strenna natalizia “Cantieri in miniatura”. Il quadro di Bruegel raffigura una Torre di Babele in costruzione, in forma di tronco conico, che ebbe innumerevoli imitazioni. In tutte le opere del genere ci si profuse nella raffigurazione di innumerevoli particolari costruttivi, che sono fonte di credibili e dettagliate informazioni sul mondo delle costruzioni. Il dipinto di Bruegel resta tuttavia il più sincero, documentato e particolareggiato, frutto senz’altro di un’attenta osservazione del lavoro edile. Immaginiamo il grande pittore per giorni intento a prendere appunti grafici, seduto su uno sgabello, sotto il sole, fra muratori, carpentieri, scalpellini,


CULTURA A sinistra: il quadro di Bruegel nella sua veduta completa. In questa pagina, sopra: gli scalpellini al lavoro, in parte sospeso, per la visita del re. In basso: alcuni operai si riposano sdraiati. Si nota, a destra, l’uomo che si concede la liberazione dai suoi bisogni corporali.

polvere, vociare, scalpiccii di cavalli e muli, grida di comando e di comunicazione, odori di calce, di pece e di fumo, fra argani e gru, funi e picconi. Il lavoro edile è raramente raffigurato nell’arte antica e, per la verità, anche in quella moderna. La vicenda della costruzione della Torre di Babele fu una fortunata occasione per la nascita di un interesse specifico nei confronti delle tecniche edilizie da parte dei miniaturisti e dei pittori. Il quadro di Bruegel, fra le molte particolarità, mostra, ad e-

sempio, la meticolosa immagine del doppio sistema di murature: in mattoni all’interno e in pietra all’esterno dell’edificio. L’artista non raffigura la pratica romana, che spesso prevedeva il solo rivestimento con lastre di marmo. Qui l’impianto è più strutturale, con la pietra che costituisce, in forma massiccia, non solo il volto estetico esterno della torre, ma una sorta di possente guscio di contenimento, basato in gran parte su poderosi contrafforti di qualità architettonica. È una modalità che si riscontra nella formazione

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CULTURA

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CULTURA A sinistra: Alcuni piani della torre in visione ravvicinata, con i mille particolari che contengono. A destra: Forte veduta del complesso panorama del cantiere fra rocce e murature. In basso: un grande apparecchio di sollevamento, a ruota, con, accanto, una minore forca a carrucola.

di chiese, soprattutto delle loro facciate. Alcune, rimaste incomplete, mostrano ancora la facciata rustica in cotto. Si pensi solo alla settecentesca chiesa bresciana di S. Maria della Pace, nell’omonima via. Nel dipinto di Bruegel sono annotate con minuzia anche le centine in legno per la costruzione di volte e archi, così come è ampiamente descritta, sempre in legno, la rete delle impalcature, delle scale, delle assi inclinate e anche tipicamente imbarcate, stese come ponti di attraversamento per muratori necessariamente equilibristi. Fra le impalcature sono raffigurate anche quelle, molto particolari, che si vedono anche in dipinti di due-tre secoli prima. Si tratta di assi per camminamenti degli operai, parallele a murature già parzialmente erette, che poggiano su mensole incastrate nella stessa muratura. Le mensole cono costituite da semplici travi. La soluzione, adatta a porzioni terminali e anche piuttosto alte sul terreno circostante, semplificavano il sistema dei ponteggi incastellati a partire dal suolo. Spesso servivano per la costruzione della stessa muratura in cui si incastravano. Le mensole, una volta estratte, perché da sostituirsi con una fila più alta di travi, lasciavano file di fori nel muro, che talora erano conservati, costellando la parete con un reticolo di piccole cavità, che avevano anche un effetto decorativo. Erano i “fori pontai”.

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el dipinto appaiono accuratissime, e certamente molto realistiche, rappresentazioni di argani per il sollevamento di forti carichi, prevalentemente lapidei. In uno di questi è visibile la doppia ruota, alle estremità del cilindro di avvolgimento della fune, forIL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 83


CULTURA In un secondo dipinto del Bruegel, avente come oggetto ancora la costruzione della Torre di Babele, del 1565, si descrive un’allucinata visione dell’esasperata e disperata utopia edificatoria dell’uomo. La sommità della torre è costituita da creste dolomitiche di mattoni, fitte di ponteggi e gru, in un’immensa, filosofica follia, che si illude di poter non più porre confini al titanico sforzo di sfondare ogni limite della condizione umana.

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CULTURA

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CULTURA Particolare con la gru, argani e scale.

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CULTURA Particolare con le riserve di mattoni impilati.

mata da grandi raggi, che, spinti come leve, esercitavano la forza capace di sollevare i massi di marmo. Qualcosa di simile è anche nelle ruote di governo di timoni delle navi o nelle ruote che provocano la pressione nei torchi da stampa. A uno di questi argani sono impegnati, contemporaneamente, due operai. In una porzione alla base della torre Bruegel annota l’affiorare della falda acquifera, variamente controllata e anche utilizzata dai lavoratori. A proposito di questi ultimi, è molto particolare l’attenzione dell’artista che li raffigura anche in momenti di riposo, sdraiati in una piccola area erbosa, al limite della quale un uomo è ritratto, nel realissimo e rarissimo (in pittura) momento in cui, accovacciato, sta defecando. Molto interessante è la gru posta ad una certa quota dell’immensa torre in costruzione: la macchina che, nelle sue forme primitive, qui appunto rappresentate, è all’origine del suo nome attuale. Una doppia ruota verticale, di circa 4 metri di diametro, contiene, al suo interno, 3-4 uomini che, camminando, come gli scoiattoli nelle gabbiette, provocano la rotazione dell’asse, sul quale si avvolge la fune che solleva i pesantissimi carichi, appesi alla testa del macchinario, eretta alla fine di un braccio sporgente che assomiglia, anche nell’inclinazione, al collo di un uccello con becco finale, da che il nome. Già gli antichi Romani costruivano simili ordigni meccanici per l’edilizia, anch’essi azionati da uomini inseriti in ruote a gabbia.

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a preparazione della calce, impastata nel suo letto umido, è un particolare ricorrente anche in rappresentazioni pittoriche più sommarie dell’antico lavoro edilizio. Si vedono zone in cui sono impilati pacchi di mattoni, che formano grandi parallelepipedi, cui attingono carretti a due ruote, trainati da cavalli. Alcuni barconi spostano pesanti volumi di migliaia di mattoni, come da altri si scaricano sacchi di sabbia. Nel vasto panorama Bruegel descrive anche realtà collaterali, come la taverna che si trova non distante dal cantiere, probabilmente sorta per approfittare di qualche cliente fra le maestranze, che poteva sborsare un soldo, dei pochi percepiti, dopo i pesanti lavori, per bere un bicchiere di birra, vista l’ambientazione fiamminga del quadro. In un’altra capanna si vede l’officina del fabbro, anch’essa al servizio del cantiere, delle cazzuole rotte e degli scalpelli spuntati. A qualche piano, fra i terrazzamenti

della torre, si notano anche alcune botteghe, qualche sorta di orticello e un fuoco acceso, perché il cantiere era una sorta di cittadella. Pieter Bruegel riprese il tema della costruzione della Torre di Babele in un altro quadro, del 1565, che è conservato presso il Museum Boijmans Van Beuningen, di Rotterdam. La raffigurazione, molto simile a quella del dipinto di due anni prima, ha in sé, però, un che di cupo e tragico che non appartiene all’altra opera, molto più solare. Un senso di tragica consapevolezza domina la visione, che descrive la costruzione come patetica e disperata follia, anche sinistra nella sua cocciuta, ma sempre meno convinta pretesa di rivendicare una potenza umana libera da costrizioni e da limiti, libera dal male. Proprio l’orgoglio edificatorio, portato alla sua massima potenza, si configura come disperato scenario senza futuro, dalle tinte apocalittiche fra le nubi nerastre della sconfitta definitiva. Alcune zone del cantiere in forma di montagna hanno l’aspetto di antri oscuri, certamente reali nelle molte anse cupe di un paesaggio non edulcorato e un po’ barbaro, mentre, sugli sfondi più alti e lontani, Bruegel ha tracciato creste di archi in mattoni, come cuspidi dolomitiche, irte non di abeti ma di impalcature, verricelli, gru, centinature, scale e pennoni. Il profilo sembra però un fronte di guerra con forche per impiccati che si stagliano su un cielo irridente. È l’ultimo orizzonte di un mondo impazzito, dove un universo umano brulicante è ubriaco di follia disperata e di operosità impotente, nell’impresa più audace e velleitaria dell’homo faber. ❑ IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 87


TEMPO LIBERO Silvio Maruffi

Torneo nazionale di tennis per geometri: Arezzo dodici anni dopo

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on succede tutti gli anni che il nostro torneo nazionale di tennis abbia il privilegio di una completa e ben documentata recensione corredata da immagini fotografiche sulla qualificata stampa locale; è successo l’anno scorso, ma quest'anno la cronaca dell’avvenimento, affidata ad un partecipante del torneo e non ad un affermato giornalista, avrà un taglio ben diverso. Il titolo stesso dell’articolo ha un significato ben preciso in quanto l’avvenimento di quest’anno è messo in relazione con quello svoltosi dodici anni fa nella stessa città, quando la competizione compiva i primi passi (eravamo al terzo anno), il ché si presta ad alcune considerazioni che sono maturate in chi ha avuto modo di partecipare, a vario titolo, a tutti i campionati nazionali che si sono svolti finora. Arezzo, come già rilevato, non è stata la prima sede del campionato nazionale, ma il Collegio di codesta città da quando ha iniziato a partecipare al torneo, è l’unico che non ha mai mancato l’appuntamento e si è sempre prodigato per prendere parte al torneo con almeno due formazioni il ché lo accumuna al Collegio di Brescia che può vantare le stesse credenziali. Il regolamento del torneo di quell’anno, parlo del 2002, prevedeva che i geometri non classificati formassero la squadra del collegio, mentre i geometri classificati avrebbero dovuto disputare 88 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4

un torneo tra di loro; in sostanza i geometri non classificati avrebbero dovuto gareggiare per designare il migliore Collegio provinciale, mentre l’altro torneo avrebbe designato il più bravo geometra tennista d’Italia; a completamento della manifestazione era previsto un torneo di doppio giallo per i componenti delle squadre anticipatamente eliminate che si svolse con notevole gradimento da parte di chi ne prese parte, mentre la competizione tra i geometri classificati non ebbe luogo per mancanza di partecipanti. Da allora s’instaurò una forte rivalità tra il nostro collegio e quello di Arezzo con incontri equilibrati che premiarono negli anni or l’uno or l’altro Collegio. Dopo alcuni anni in quel di Forlì, preso atto che la federazione nazionale tennis a-

veva deciso di ampliare a dismisura la massa dei classificati articolando la quarta categoria (l’ultima della serie) in ben sei sottoclassi dando in tal modo una classifica a tutti coloro che partecipavano anche con risultati non particolarmente significativi ai tornei locali, constatato che alla luce del nuovo indi-

rizzo quasi tutti i Collegi, pur schierando gli stessi atleti degli anni passati, avevano tra i loro componenti classificati di quarta categoria, Arezzo presentò nella propria compagine un collega, titolare di una scuola di tennis, classificato in terza categoria che in quell’anno e negli anni successivi non ha mai


TEMPO LIBERO Le immagini che illustrano l’articolo si riferiscono a momenti del terneo che hanno visto protagonisti gli atleti del nostro Collegio

perso un incontro di singolare contribuendo in maniera determinante alle vittorie del proprio collegio. Cambiatesi di fatto le norme regolamentari, già lo scorso anno ci fu la partecipazione di altri atleti di terza categoria che furono altrettanto determinanti per portare il proprio Collegio alla vittoria assoluta; la partecipazione di pochi elementi nettamente superiori agli altri ha indotto parecchi Collegi che avevano partecipato negli anni alla manifestazione con spirito puramente sportivo e per trarre un sano divertimento nell’incontro con colleghi di pari capacità, a disertare la manifestazione non trovando alcun divertimento in incontri del tutto squilibrati. Se da un lato Arezzo, approfittando legittimamente di una modifica del regolamento non codificata ma tacitamente accettata, ha introdotto e stimolato la partecipazione di atleti qualificati che hanno snaturato lo spirito iniziale della manifestazione, d’altro canto ha dato luogo a manifestazioni di contorno all’avvenimento sportivo che sono divenute il parametro di confronto e di emulazione per i tornei svoltisi negli anni successivi, Chi vi scrive ricorda con grande piacere le manifestazioni di Arezzo di dodici anni fa: la visita guidata al ciclo degli affreschi di Pietro della Francesca e l’indimenticabile cena con cibi cucinati secondo ricette originali del tempo passato, preceduta dall’esibizione degli sbandieratori la cui fama e bra-

vura travalica i confini nazionali, nel suggestivo Castello di Calenzano nel Casentino. Nell’edizione di quest’anno alla consueta visita culturale che comprendeva nuovamente gli affreschi di Pietro della Francesca, la Croce di Cimabue e la Casa del Vasari, come eventi di contorno si è potuto assistere alla “provaccia” della Sagra del Saracino, evento di fama mondiale che caratterizza manifestazioni tradizionali delle città toscane (vedi Siena ed il suo Palio) e alla cena in piazza della contrada di cui il capo è il collega Felici, animatore di tutte le manifestazioni spor-tive di Arezzo ed apprezzato primo presidente della Geosport. Come ultima annotazione di questo ampio ragionamento di carattere generale, si auspica che dal prossimo anno il regolamento ritorni allo spirito originario della manifestazione, che pur dando un riconoscimento significativo a tutti quegli atleti di categoria “superiore” che concorreranno per il titolo assoluto di migliore geometra tennista d’Italia, lasci spazio, soddisfazioni, diverti-mento e gloria a tutti gli altri geometri “normali” che concorreranno per la vittoria del proprio Collegio. Alla fine di questo lungo excursus sportivo-regolamentare è doveroso tornare alla cronaca della manifestazione: il nostro Collegio ha mantenuto la stessa posizione dello scorso anno: un podio come terzo classificato che soddisfa le nostre attese, che non potevano ra-

gionevolmente essere più grandi, date le assenze a vario titolo di alcuni dei nostri migliori tennisti; anche

vento da sottolineare: il nostro atleta di punta, il bravo Federico Alberti, ha avuto modo finalmente di incro-

l’esclusione dalla competizione per il primo posto ad opera di Roma è la ripetizione di quanto avvenuto lo scorso anno, come pure l’esclusione dal podio del collegio di Arezzo ad opera dei nostri alfieri della prima squadra è la ripetizione di quanto avvenuto l’anno scorso, un particolare e-

ciare la propria racchetta con quella del capitano animatore di Arezzo, l’amico Ricciarini, e lo ha battuto al termine di un bell’incontro. Onore e merito anche agli altri titolari della prima squadra per il podio conquistato: il forte singolarista Giacomo Giribuola e i componenti dell’inedito doppio forIL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 89


TEMPO LIBERO

mato dal redivivo, s’intende in senso agonistico sportivo, Giuliano Pagani e dall’esordiente Marco Massetti. La seconda squadra composta dai singolaristi Cesare

accedere al turno decisivo per competere per il podio; in compenso, come d’altronde si verifica e si è verificato in tutti questi anni, non si è mancato di fare e ce-

l’incontro di doppio i più accreditati colleghi di Livorno, dopo che i singolari si erano conclusi in parità; da rilevare che il Collegio di Livorno era nettamente favorito per il ti-

ziale non scritta che imponeva al Collegio titolare del trofeo di organizzare la manifestazione dell’anno successivo si faccia avanti per tempo e dia la propria di-

Traininini e Ezio Bosio, dai doppisti Andrea Campanelli e dal sottoscritto, la cui partecipazione, non prevista, si è resa necessaria, suo malgrado, per completare l’organico della squadra, ha lottato nei limiti delle proprie forze, ma non è riuscita ad

mentare solide amicizie che restano e si consolideranno negli anni futuri. Ultima, ma la più importante notizia del torneo: il titolo è andato al Collegio di Roma, che nella battaglia finale ha inaspettatamente, ma con pieno merito, sconfitto nel-

tolo assoluto dopo che in semifinale aveva sconfitto l’“odiato” Collegio di Pisa. Questo in sintesi per quanto riguarda quest’anno; per il prossimo torneo è auspicabile che Roma, forte del titolo appena conquistato, rinverdendo una regola ini-

sponibilità a organizzare il torneo; Roma ha tutte le credenziali sia per ribadire i fasti sportivi appena conquistati, ma anche per organizzare manifestazioni di contorno degne della città eterna. ❑

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TEMPO LIBERO Franco Manfredini

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abato 7 giugno 2014. Sullo splendido campo di tiro di Lonato del Garda, una leggera brezza primaverile mista al classico profumo di polvere da sparo scalda gli animi dei tiratori in attesa dell’inizio della ormai tradizionale sfida tra geometri, ingegneri e architetti, egregiamente coordinata dal collega Pietro Miglioli. Quest’anno sono cinquanta i bersagli da colpire suddivisi in due specialità: la più titolata disciplina olimpica “fossa olimpica” (o “trap”) e il “compak sporting” (o “percorso di caccia in pedana”), più confacente, quest’ul-

92 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4

Trap al “Conca Verde”

timo, ad esperti cacciatori. Ecco dunque, dalla voce del direttore di tiro il momento tanto atteso: «Tiratori a posto?! Giuria attenta?! Pronti alla uno!». La sfida ha inizio. Colpo su colpo si susseguono le batterie dei tiratori, la tensione iniziale diminuisce ad ogni bersaglio e lascia trasparire la reale essenza di questa competizione: un momento di condivisione e svago tra colleghi appartenenti ai vari ordini professionali. Lo sport torna ad essere protagonista, non solo come semplice passatempo, ma come un punto d’incontro, una sfida leale. Il tutto è stato reso ancor più

avvincente dalla gradita presenza dell’amico Dario Anguissola, pluricampione del mondo di tiro, specialità elica, e medaglia d’oro al valore atletico che, in qualità d’ospite d’onore, ha partecipato al fianco del padre, l’architetto Giuseppe Anguissola. Ore 12.30, la sfida è terminata. In attesa della lettura delle due classifiche, quella generale e quella riservata alla categoria dei geometri, qualcuno ancora lamenta di non aver messo a “livello” in modo adeguato il proprio “strumento”, ma è già pronto a lanciare una nuova sfida. Ecco quindi il responso:

svetta sopra tutti di una sola lunghezza, l’ingegner Roberto Venni, seguito dal geometra Marco Ferretti e dal geometra Castagna. A premiare, non solo i più meritevoli, ma tutti i partecipanti, il presidente del Collegio geometri della provincia di Brescia, Giovanni Platto che, tra una stretta di mano ed un sorriso di sincera amicizia, rinnova l’appuntamento per il prossimo anno, con l’augurio di avere un numero sempre maggiore di colleghi tiratori e di graditissimi ospiti. ❑


TEMPO LIBERO

Classifica generale 1° classificato

ing. Venni

17+20

2° classificato

geom. Ferretti

21+15

3° classificato

geom. Castagna

15+15

4° classificato

arch. Anguissola

20+11

1° classificato

geom. Ferretti

21+15

2° classificato

geom. Castagna

21+11

3° classificato

geom. Piai

15+15

4° classificato

geom. Miglioli

14+11

Classifica geometri

IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 93


Novità di Legge a cura del geom. Alfredo Dellaglio

Finalità della rubrica è di contribuire all’informazione sull’emanazione di leggi, decreti e circolari pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. I lettori della rivista che sono interessati ad approfondire i contenuti delle norme sopra elencate potranno consultare gli organi ufficiali (GU e BURL) presso il Collegio dei Geometri. Decreto Ministero Sviluppo Economico 10 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale n.55 del 7 marzo 2014) Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Dpr 74/2013. Il Decreto reca nuove modalità del “Libretto di impianto” per tutti gli impianti termici di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria e di “Rapporto di efficienza energetica” applicabili entrambi a partire dal 15 ottobre 2014 (termine prorogato dal D.M. 20 giugno 2014). Il nuovo Libretto di impianto si applica a tutti gli impianti per la climatizzazione, anche estiva, e per la produzione di acqua calda sanitaria. Inoltre il nuovo Rapporto di efficienza energetica andrà compilato in occasione degli interventi di controllo e manutenzione (in vigore dall’8 marzo 2014). Decreto Ministero interno 28 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014). Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta, campeggi, villaggi turistici, ecc. con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Il decreto definisce termini e modalità per l’adeguamento delle attività nuove e di quelle esistenti alla nuova regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone, contenuta nel D.M. 28 febbraio 2014. Il provvedimento ha disciplinato una delle nuove attività contemplate dal Dpr 151/2011 (punto 66), in precedenza non soggette al regime di applicazione dei controlli di prevenzione incendi (in vigore dal 13 aprile 2014). Decreto Ministero Interno 3 marzo 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2014). Modifica del Titolo IV del Decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini. Il decreto aggiorna le disposizioni di prevenzione incendi per i rifugi alpini esistenti con capienza superiore a 25 posti letto, detti rifugi devono essere adeguati alla regola tecnica entro il 7 ottobre 2016 (in vigore dal 14 aprile 2014). Decreto Ministero Ambiente e Tutela Territorio e Mare 13 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 58 del 11 marzo 2014) Isituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nel94 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4

l’ambiente. Il decreto prevede l’istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con il D. Min. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare previa analisi schematica e breve esplicazione sulle origini, le finalità, le funzionalità e gli obiettivi del nuovo strumento. Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 24 aprile 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2014) Individuazione delle categorie di lavorazioni che richiedono l’esecuzione da parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione ai sensi dell’art 12 del D.L. 28 marzo 2014 n. 47. Il decreto provvede a disciplinare durante il periodo trasnsitorio successivo all’annullamento di alcune disposizioni contenute nel dpr 207/2010 ed in attesa del riordino della materia previsto dal dl 47/2014 (in vigore dal 27 aprile 2014). Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 4 aprile 2014 Norme tecniche per attraversamenti e parallelismi di condutture di liquidi e gas con ferrovie e linee di trasporto (Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2014); L’articolo esamina in forma schematica e tabellare il campo di applicazione e le principali disposizioni del D.M. 4 aprile 2014, recante “Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto”, che ha abrogato dal 13 maggio 2014 il precedente DM 2245/19671 e successive modifiche e regola i progetti di attraversamenti e parallelismi presentati a far data dal 14 maggio 2014 (in vigore dal 13 maggio 2014). Decreto Ministero Ambiente e Tutela territorio e Mare 24 aprile 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 1 maggio 2014). Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale, nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex art 188-ter, comma 1 e 3 del decreto leg.vo n. 0152 del 2006 (in vigore dal 1 maggio 2014). Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Indicazioni sulle comunicazioni di cui all’articolo 74, comma 6, del Dpr n. 207/2010, recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (Gazzetta Ufficiale n.115 del 20 maggio 2014). A decorrere dal 5 maggio 2014 le imprese sono tenute ad effettuare le comunicazioni delle variazioni dei requisiti di ordine generale e variazione tecnica, esclusivamente attraverso la compilazione e l’invio del modulo telematico. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi


e forniture 23 aprile 2014, n. 3. (Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014) Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni contenute nell’art. 38, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 afferenti alle procedure di concordato preventivo a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 186-bis della legge fallimentare (concordato con continuità aziendale).

venzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”- Indicazioni applicative. L’impianto interno di adduzione del gas come definito alla lett. h dell’allegato al DM 12 aprile ’96, è soggetto alle procedure del DM 37/2008 e deve essere progettato e realizzato secondo le norme di prodotto e di installazione adottate sia a livello comunitario (norme Uni En) che a livello nazionale dell’Ente di Unificazione Italiano (norme Uni).

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 29 aprile 2014, n. 4 Valore del coefficiente R per l’anno 2014 - Allegato C al Dpr n. 207/2010. Con riferimento all’aggiornamento delle tariffe applicate dalle SOA il valore del coefficiente è pari a 1,276.

Deliberazione Autorità Energia e Gas 8 maggio 2014, n. 205/2014/R/eel Sperimentazione tariffaria su scala nazionale rivolta ai clienti domestici in bassa tensione che utilizzano pompe di calore elettriche come unico sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni di residenza.

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 23 aprile 2014, n. 4 (Gazzetta Ufficiale n.114 del 19 maggio 2014) Procedure da utilizzare dalle S.O.A. (Società Organismi di Attestazione) per l’esercizio della loro attività di attestazione (art. 68, comma 2, lettera f) Dpr5 ottobre 2010 n. 207). Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere Terza edizione delle Linee-guida per i controlli antimafia di cui all’articolo 3 - quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, inerente la realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell’EXPO Milano 2015. (Deliberazione del 14 aprile 2014). Legge 23 maggio 2014, n. 80 (Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2014) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. Risoluzione Agenzia Entrate 20 maggio 2014, n. 53/E Indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo nel caso di pagamenti rinviati ad un momento successivo rispetto al perfezionamento degli atti di cessione immobiliare – articolo 35, comma 22, del DL 4 luglio 2006, n. 223. Legge 16/05/2014, n. 78 Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

Determinazione Autorità Energia e Gas 20 maggio 2014, n. 9 Modulistica e disposizioni procedurali di dettaglio per la sperimentazione tariffaria rivolta ai clienti domestici che utilizzano pompe di calore come unico sistema di riscaldamento della propria abitazione di residenza. Decreto Ministero dello Sviluppo economico 22 maggio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014) Approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”. Decreto-Legge 9 giugno 2014, n. 88 (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2014) Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l’anno 2014. Decreto Ministero Sviluppo ed Economia 20 giugno 2014 Proroga dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 10 febbraio 2014 recante i modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e i modelli di rapporto di efficienza energetica. Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 (Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014) Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

Circolare Ministero Interno 8 maggio 2014, n. 6181 D.M. 12 aprile 1996 “Approvazione della regola tecnica di preIL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 95


a cura del geom. Alfredo Dellaglio

Contributo di costruzione per cambio di destinazione d’uso di immobile L’UTC di […], nella persone del Dirigente Area Tecnica, dopo diversi tentennamenti, mi impone di pagare gli oneri commerciali per il cambio d’uso di un laboratorio artigianale (officina meccanica) a spazio esposizione autoveicoli di tipo commerciale, il cambio d’uso è compatibile con la norma di PGT, la zona dove è insediato l’edificio è prevista come B2 Residenziale prevalente a densità media. Il presupposto su cui si basa la richiesta di pagamento, è perché all’interno del laboratorio è stato realizzato nel 1997 un nuovo servizio igienico con atrio/wc, di detto vano abbiamo avuto la sanatoria e pagato la sanzione amministrativa di euro 516,00; alla luce di questi precedenti il tecnico comunale dopo aver assentito verbalmente per il cambio d’uso a titolo gratuito, considera il tutto in presenza di opere come se fossero state oggi eseguite e quindi richiede il pagamento degli oneri. Ringrazio anticipatamente e cordialmente saluto. geom. G.B.T.

L’argomento del mutamento di destinazione d’uso è stato affrontato più volte negli ultimi anni ed ha assunto una definizione sufficientemente chiara sotto il profilo urbanistico, ma soprattutto per legittimazione giuridica prevalente e consolidata. Ho più volte chiarito che i mutamenti di destinazione d’uso possono avvenire con o senza opere. Quelli con opere, come dice lo stesso art. 52, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005, non mutano la qualificazione dell’intervento. Questo significa che possono avvenire mediante l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo oppure con ristrutturazione edilizia. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia è ovvio che il titolo abilitativo è oneroso, come prescrive l’articolo 43 della legge regionale e pagano l’intero costo di costruzione (oneri e costo di costruzione), oltre all’eventuale maggior somma determinata in relazione alla nuova destinazione rispetto a quella che sarebbe dovuta per la destinazione precedente per quanto attiene all’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Si tenga inoltre conto di quanto dispone lo stesso articolo 52, comma 3, LR 12/2005 a proposito della modifica della destinazione della destinazione d’uso nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori. Nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo la cosa si complica in quanto, mentre in misura prevalente tali interventi sono a titolo gratuito, qualora determinino un maggior carico urbanistico derivante dalla nuova destinazione rispetto a quella precedente, possono considerarsi onerosi. Mentre per quanto riguarda i mutamenti di destinazione d’uso comportanti l’esecuzione di opere edilizie vale quanto sopra esposto in base alla tipologia di intervento eseguito, lo stesso non si può dire nei casi in cui i mutamenti avvengano senza l’esecuzione di opere edilizie. 96 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4

A questo proposito è bene ricordare che, dal punto di vista urbanistico, è necessario che il cambio d’uso sia compatibile con la disciplina edilizia e urbanistica locale, ma non gratuito qualora tali mutamenti determinino un incremento del peso insediativo rispetto alla situazione preesistente. Sebbene la normativa urbanistica edilizia non avesse previsto espressamente tale presupposto, la giurisprudenza, a vario livello, ha sancito un principio generale in base al quale, anche in assenza di opere edilizie, e sempre in condizioni di conformità urbanistica, i mutamenti di destinazione d’uso, qualora determinino un incremento del peso insediativo, comportano il pagamento degli oneri di urbanizzazione determinato dalla differenza tra la nuova destinazione e quella precedente, con applicazione delle tariffe comunali stabilite per le ristrutturazioni edilizie, come si dirà più avanti. Non è dovuta invece la quota del costo di costruzione proprio perché il mutamento di destinazione d’uso non comporta l’esecuzione di opere edilizie. A questo proposito, ricordo, tra le altre, solo alcune delle sentenze giurisprudenziali emanate in tal senso: - TAR Lombardia Brescia 13 giugno 2002, n. 957 - TAR Lombardia Brescia 10 marzo 2005, n. 145 - Consiglio di Stato, sezione VI, 12 giugno 2002, n. 3268 - TAR Campania, Salerno, sez. I, 24 settembre 1683 - TAR Emilia Romagna, Bologna. Sez. I, 7 settembre 2012, n. 537 - Corte di Cassazione, sez. III penale, 29 agosto 2012, n. 33353. Ne deriva che il comune, a fronte del mutamento di destinazione d’uso di un immobile, anche parziale, sempre conforme al PGT, anche al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 52, co. 3, LR 12/05, potrebbe richiedere il pagamento della quota del contributo afferente la sola quota degli oneri di urbanizzazione, corrispondente alla differenza tra la nuova e la precedente destinazione d’uso. Cosa del tutto diversa è quella che riguarda le opere realizzate all’interno del laboratorio nel 1977 che, sebbene irregolari, sono state sanzionate e sanate. Il pagamento della sanzione pecuniaria determina l’estinzione del reato edilizio e determina, nel contempo, una sorta di conformità che consente all’interessato di poter intervenire successivamente sugli stessi immobili, nel rispetto della disciplina edilizia e urbanistica vigente al momento dell’intervento proposto. È ovvio che il nuovo intervento edilizio debba essere conforme alle previsioni e prescrizioni dello strumento urbanistico vigente e a quello eventualmente in salvaguardia e debba essere valutato e trattato sia dal proponente che dallo SUE allo stesso modo e cioè: 1- come mutamento di destinazione d’uso con opere in funzione alla qualificazione tecnico giuridica dell’intervento edilizio proposto (manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo oppure ristrutturazione edilizia), 2- come mutamento di destinazione d’uso senza opere e, in tal caso, da considerare oneroso qualora tale mutamento determini un incremento del carico urbanistico dovuto alla nuova destinazione rispetto a quella preesistente, ma limitata alla sola quota degli oneri di urbanizzazione (primari e secondari), data dalla differenza degli importi corrispondenti alle due diverse destinazioni d’uso, calcolate al momento della richiesta edilizia ovvero di presentazione della


LA PAROLA AGLI ESPERTI

Dia (art. 44, co. 13, LR 12/05), applicando le tariffe comunali relative agli interventi di ristrutturazione edilizia. Tale equiparazione viene per altro confermata dalla giurisprudenza che abbiamo citato, secondo la quale quando il mutamento di destinazione d’uso di un immobile, o parte di questo, porta ad un organismo in parte diverso dal precedente e contribuisce ad aumentare il carico urbanistico, deve ritenersi rientrante nell’ambito della categoria della “ristrutturazione edilizia”, come si evince, del resto, dall’esplicito riferimento a tale tipologia di intervento presente nell’art. 10 comma 1° lettera c) d.p.r. n. 380/2001 (in termini, TAR Lazio Roma, sez. I, 20.09.2011, n. 7432, TAR Sardegna, sez. II, 06.10.2008, n. 1822. Nulla rileva invece la sanatoria edilizia che definisce e congela la violazione edilizia commessa, e che non può interloquire con il mutamento della destinazione d’uso che comunque avrebbe potuto verificarsi anche senza l’esecuzione di tali opere. Va da sé, come non appare invece dalla sommaria esposizione del contributo, che l’eventuale somma dovuta deve far riferimento alla effettiva Slp oggetto del cambio d’uso e all’applicazione delle tariffe comunali vigenti alla data di presentazione della richiesta edilizia o della Dia, relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, sia per il calcolo della destinazione commerciale che per quella artigianale. L’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione potrebbe derivare da precisi aspetti interpretativi e applicativi degli oneri di urbanizzazione contenuti nella deliberazione comunale (o loro adeguamento) che approva le tariffe ai sensi della legge n. 10 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni. Più verosimilmente, lo SUE potrebbe aver inteso prendere atto dal mutato orientamento giurisprudenziale che si è consolidato dopo che lo Stato ha delegato alle regioni la disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso, dando loro la facoltà di poter applicare una disciplina uniforme, tanto per quelli di carattere strutturale, introducendo la facoltà di sottoporre a permesso di costruire i mutamenti di destinazione d’uso maggiormente significativi, ovvero quelli comportanti un maggior impatto sull’assetto urbanistico-territoriale. Da ultimo l’art. 10 del Dpr 380/2001 ha previsto, al comma 2, che le Regioni stabiliscano con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività (TAR Campania-Salerno, Sez. I, sentenza 24.09.2012 n. 1683). Mi pare che il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile, oggetto di una richiesta di permesso di costruire, ovvero della presentazione di una Dia, sia da ritenersi oneroso perché non avviene tra due categorie funzionalmente omogenee sotto il profilo urbanistico e tali da determinare un maggior carico urbanistico, come sostiene la giurisprudenza prevalente e consolidata, nulla rilevando le opere interne già eseguite e sanate, anche se funzionali alla nuova attività commerciale che si vuole insediare negli stessi immobili. Nel confermare quanto sopra esposto sulla legittimità di richiedere al privato il pagamento della quota degli oneri di urbanizzazione (non legati all’esecuzione di opere), dovuta dal maggior carico urbanistico tra la nuova e la precedente destinazione d’uso, escludo che le opere realizzate e sanate nel 1977, possano in alcun modo incidere nel calcolo del contributo che, per altro, potrebbero interferire anche sulla

quota del costo di costruzione. Come accennato all’inizio del parere, e solo a titolo di semplice approfondimento della questione, se tali opere fossero state eseguite nel contesto del mutamento della destinazione d’uso e costituissero, sotto il profilo tecnico giuridico, a parere del TC, un intervento di ristrutturazione edilizia, il contributo sarebbe dovuto calcolando gli oneri di urbanizzazione in base alla superficie virtuale e il costo di costruzione in base al costo delle opere al quale applicare la percentuale corrispondente all’attività commerciale. A questo si sarebbe dovuto aggiungere, come nel caso in esame, per interventi su edifici esistenti che prevedono modifiche della destinazione d’uso, per quanto attiene all’incidenza degli oneri, anche la maggior somma determinata in relazione alla nuova destinazione rispetto a quella che sarebbe dovuta per la destinazione precedente (art. 44, co. 12, LR n. 12/2005). Non si capisce invero come siano stati determinati gli importi degli oneri primari e secondari riportati nella comunicazione del comune, posto che il dirigente dell’Area Tecnica escluda la gratuità del cambio d’uso solo perché legata all’esecuzione delle opere eseguite nel 1977, e non si sia attenuto, invece, ad eventuali aspetti interpretativi e applicativi degli oneri di urbanizzazione contenuti nella deliberazione comunale (o loro adeguamento), o meglio, più ragionevolmente alle norme regionali in materia, supportate dalla relativa giurisprudenza amministrativa prevalente e consolidata in tal senso. Il problema che si pone, in ultima analisi, non è tanto che sia gratuito il mutamento di destinazione d’uso, ma come debba essere quantificato l’importo da pagare. Il conteggio del dirigente deve essere chiaro e preciso mettendo in evidenza sia le superfici che le tariffe prese a riferimento in modo che si possa, nell’interesse del cliente, controllare il giusto e corretto importo da versare, secondo le modalità e condizioni stabilite dalla deliberazione comunale (compreso le eventuali rateizzazioni). geom. Antonio Gnecchi

Ristrutturazione ed ampliamento, mediante demolizione e ricostruzione, di edificio con ipotesi di “edificio unifamiliare” per gratuità dell’intervento È stata presentata una superdia per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma e piccolo portico in ampliamento (non slp perche inferiore al 30% slp complessiva). Il tema è l’onerosità, in quanto la demolizione e ricostruzione veniva considerata come ristrutturazione "pesante" e come nuova costruzione ai fini degli oneri specificato anche nelle delibere comunali. Ora dopo il decreto del fare che pare considerare la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione come ristrutturazione la stessa paga come ristrutturazione oppure è gratuita.(edificio è unifamiliare l’oggetto è ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione con auIL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 97


LA PAROLA AGLI ESPERTI

mento dell’altezza (ma non della slp) modifica della sagoma e limitato ampliamento per portico). Grazie per l’attenzione geom. V.M.

La risposta è alquanto articolata, sebbene abbastanza semplice. 1)- La ristrutturazione edilizia, dopo l’intervenuta modifica della definizione ad opera dell’articolo 30 del decreto del Fare, comprende, oltre alla demolizione e ricostruzione dell’edificio o parte di esso (come prima), anche la modifica della sagoma, nel rispetto della sola volumetria preesistente. È ovvio che, pur mediante la presentazione della superdia (da verificare entro 30 giorni) bisogna controllare se la volumetria dell’edificio, prima e dopo gli interventi da eseguire mediante la modifica della sagoma, mantiene la stessa volumetria in base ai parametri del PGT (Slp o Sc, h); 2)- la definizione della ristrutturazione edilizia, anche se modificata dal decreto del Fare, e pur se prevalente sulle norme locali, non interferisce sulle eventuali disposizioni urbanistiche prescrittive qualora queste prevedano che non si possa demolire o ricostruire un edificio (es. in centro storico). Nel silenzio delle norme è ovvio invece, che la demolizione e ricostruzione di un edificio, con modifica della sagoma, può essere autorizzata o assentita; 3)- dopo l’entrata in vigore della LR 12/05 non esistono più le due diverse tipologie di ristrutturazione edilizia introdotte dal Dpr 380/2001 (art.3, co. 1, lett. d) e art. 10, co. 1, lett. c), ma una sola ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 27, comma 1, lettera d), per la quale, ai sensi del successivo art. 43, comma 1, il relativo titolo abilitativo (Pdc o Dia) è oneroso (oneri + costo), a meno che il contributo di costruzione non sia dovuto nei casi espressamente previsti dalla legge; 4)- la gratuità del Pdc o della Dia per gli interventi di ristrutturazione edilizia è prevista dall’art. 17, comma 3, Dpr 380/01 per i soli edifici unifamiliari, anche comportanti ampliamenti, purché in misura non superiore al 20 per cento. È necessario quindi, in primo luogo, stabilire se l’edificio in questione è unifamiliare (vedi commento a parte) e se l’ampliamento è inferiore al 20%, calcolato in funzione delle norme locali e, quindi, in genere, in termini di volume urbanisticamente rilevante, ovvero alla slp o della superficie coperta. Mi sembra di capire che l’ampliamento, fermo restando la verifica della slp dell’edificio ed il rispetto dell’altezza del fabbricato all’interno di quella massima di zona, sia costituito dal portico. Se questo, pur escluso dal computo della slp in base ai parametri urbanistici ed edilizi del PGT perché inferiore al 30% della slp complessiva, è comunque superiore al 20% della stessa slp e non può rientrare nei casi di esenzione previsto dall’art. 17, comma 3, lettera b) del Dpr 380/2001; 5)- il contributo di costruzione (oneri e costo), in base alla LR 12/05 (art. 44 e art. 48), deve essere calcolato al momento della presentazione della Dia e va riferito: - per gli oneri di urbanizzazione: 98 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4

a) al volume o slp reale se richiesto dall’interessato, b) al volume o slp virtuale se accompagnata da CME c) le tariffe sono comunque quelle stabilite dalle delibere comunali, per le ristrutturazioni edilizie - per il costo di costruzione: a) deve determinarsi la classe dell’edificio; b) deve determinarsi il costo di costruzione dell’edificio prendendo a riferimento la Sc (Su+Snr al 60%) alla quale applicare il costo base regionale (non maggiorato) per il 2014 (euro 403,77); c) deve applicarsi la percentuale riferita alla classe dell’edificio per interventi di ristrutturazione edilizia. geom. Antonio Gnecchi

Terreno agricolo e fabbricati inclusi in area Naf (nucleo di antica formazione), soggetto a Piano di recupero parzialmente attuato, con residuo di cubatura ancora da edificare Si chiede se tutta l’area agricola inclusa nel Naf debba essere considerata edificabile ai fini Imu o in quale diversa misura. geom. N.R. Nell’incontro con i tecnici comunali del (…) si è dibattuto sull’argomento convenendo sostanzialmente con quanto di seguito esposto. Vero è che spesso i Comuni individuano all’interno dei propri strumenti urbanistici i nuclei di antica formazione anche per immobili (terreni e fabbricati), diversi e staccati dai classici centri storici, dal valore storico, architettonico, culturale e tipologico, sottoponendo gli stessi ambiti a preventivo strumento attuativo convenzionato. Vero è che questi piani di recupero servono per una trasformazione oculata di questi immobili in base a ciascuna categoria di appartenenza, distinte per la loro diversa specificità edilizia e conseguenti tipologie di intervento ammesse, finalizzati alla conservazione e al recupero delle caratteristiche architettoniche e ambientali, dei materiali e delle tecniche tradizionali. Come spesso accade lo strumento attuativo di recupero edilizio prevede la possibilità di un incremento volumetrico aggiuntivo alla cubatura preesistente, anche se l’ambito delimitato dal Naf comprende anche zone diversamente classificate, come nel caso in esame (area agricola). Ne risulta che, ai fini fiscali, questa area, sia ai fini Imu che ai fini dell’eventuale rivalutazione dei terreni ammessa dalla legislatura nazionale, fino al 30 giugno 2014, acquista un maggior valore economico. Nel caso in esame, dopo la parziale attuazione del Pr, sono ancora disponibili i volumi non utilizzati e il 10% della volumetria utilizzata dal Pr, per un totale di mc. 679. A fronte dell’intenzione dell’interessato di voler cedere ai propri figli una quota della proprietà si rende necessario dividere gli immobili


LA PAROLA AGLI ESPERTI

(fabbricati e terreno agricolo, non pertinenziale), inclusi in questo Naf, mediante frazionamento e successivi atti di compravendita. L’area inclusa nel Pgt ha una superficie di mq. 1850 e risulta dal Cdu “edificabile” in funzione della maggior volumetria attribuita al piano di recupero che non specifica l’esatta ubicazione dei volumi ancora da utilizzare. Ne deriva ahe ai fini dell’Imu e della rivalutazione del valore fiscale dei terreni (e relativa imposta), ammessa fino al 30 giugno 2014, si rende indispensabile attribuire a questi terreni un valore attraverso una asseverata perizia di stima del valore del bene oggetto della rivalutazione. È ovvio che l’intera superficie del terreno incluso nel Naf, di mq. 1850 non concorre ad attribuire al piano di recupero una maggior volumetria di mc. 679, senza peraltro avere un indice di densità fondiaria come per le altre zone omogenee del Pgt. È parere di presenti che la cosa migliore da fare sarebbe quella di procedere ad una soluzione attraverso una variante del Pgt che vada a definire questi specifici casi ed altri a cui eventualmente vengano attribuiti Slp o volumi predeterminati senza precisi parametri urbanistici. Ai fini fiscali ed in particolare ai fini Imu i comuni approvano, ogni anno con delibera di giunta comunale, i valori delle aree fabbricabili in base alle classificazioni delle zone urbanistiche del Pgt. Nel caso in esame però il comune non ha previsto un valore comparativo per questo ed altri casi in cui non è stabilito un parametro urbanistico che consenta di definire, con precisione, la superficie corrispondente alla Slp o al volume edificabile predefiniti. Il comune, quindi, dovendo approvare la tabella dei valori delle aree fabbricabili ai fini Imu per l’anno 2014, potrebbe prevedere la soluzione di seguito prospettata. Si tenga conto che i valori della delibera di comune non sono gli effettivi valori di mercato applicati sul territorio e che sono presi a riferimento nei soli casi di verifica e accertamento, fermo restando l’applicazione di diversi valori più alti risultanti da atti di compravendita o atti equivalenti a disposizione del comune. La Secoval (società dei servizi della Valle Sabbia) è stata chiamata a definire alcune situazioni analoghe e in particolare ricordo due casi: 1. “Comparto soggetto a normativa particolareggiata” e precisamente CSNT 04: ammessa la realizzazione di una Slp predeterminata pari a 150 mq, con permesso di costruire convenzionato. L’area della proprietà sulla quale era possibile realizzare tale Slp era di mq 1600 a cui era spropositato attribuire un valore di euro 85 al mq per una così limitata edificabilità. Si è concordato, anche con l’Ufficio Tributi del Comune di attribuire a questo terreno una corrispondente superficie edificabile di mq 300 sulla quale è stato determinato il valore dell’area edificabile e la relativa Imu del 7,6 per mille. 2; Area inclusa nel Centro Storico, di mq 790, e regolamentata dall’art; 22/B delle NTA del piano delle regole con particolare disciplina per singoli comparti interni ai tessuti dei nuclei di antica formazione individuati dal PdR come “comparti soggetti a normativa particolareggiata”, in base alla quale è stato individuato un comparto con apposito contrassegno con cod. CSNP 06, al quale è stata attribuita una Slp di mq 100. Anche in questo caso, la delibera della giunta municipale con la quale

si stabilivano i valori delle aree fabbricabili per il 2013, non prevedeva il relativo valore di riferimento per cui, in accordo con l’ufficio tributi del comune e la Secoval di Valle Sabbia, si è concordato di attribuire alla Slp predefinita del piano delle regole del Pgt, il valore corrispondente alla zona B2 dello strumento urbanistico, quale ambito adiacente al centro storico e servito da tutte le OO.UU, impianti e servizi pubblici. È evidente che l’amministrazione comunale, per ovviare a queste situazioni dovrebbe, se non vuole cambiare l’impostazione urbanistica data dal proprio strumento urbanistico modificando i parametri urbanistici a cui fare riferimento, prevedere una comparazione, ovvero, l’equiparazione tra la superficie edificabile e l’effettiva potenzialità edificatoria ammessa, all’interno della deliberazione annuale con la quale stabilisce i valori delle aree fabbricabili ai fini Imu, in modo da consentire agli utenti di avere un punto fermo di riferimento per il calcolo dell’imposta. Diversamente da quanto sopra prospettato, che sarebbe una soluzione pratica ed attuale per definire la controversia tra una virtuale superficie edificabile e l’effettivo utilizzo della stessa, si potrebbe, in via alternativa, aderire alla seguente soluzione. Chiedere un accertamento all’UTC per una valutazione tecnica che tenga conto della reale volumetria non ancora utilizzata rapportata alla rispettiva superficie teorica corrispondente agli indici equivalenti della zona di completamento limitrofa. Si precisa che una delibera che preveda quest’ultima ipotesi non è stata approntata dai comuni rappresentati dai tecnici presenti all’incontro, né delibere che prevedano soluzioni alternative, ma si ritiene che, stante il ripetersi di casi analoghi a quelli descritti nel presente parere e in quello in esame, le amministrazioni comunali abbiano il dovere di affrontare il problema ed adottare adeguate soluzioni. Per altro è appena il caso di accennare come la richiesta di un accertamento tecnico da parte del comune non si discosta molto dalla comparazione o equiparazione da inserire nella delibera della giunta comunale che fisserà il valore delle aree fabbricabili, ai fini Imu, per il 2014, e che potrà dirimere, una volta per tutte, la questione sollevata e quella di altri casi analoghi. geom. Antonio Gnecchi

IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 99


Aggiornamento Albo

Iscrizioni dall’Albo con decorrenza 16 giugno 2014 N. Albo Nominativo

Luogo e data di nascita

Residenza

6385

Curti Paolo

Rovato (Bs) 17/09/1953

25038 Rovato (Bs) Via San Donato 2

6386

Rongaroli Fabio

Brescia 06/12/1987

25020 Dello (Bs) Via Vivaldi 45

6387

Parola Michela

Gardone V.T. (Bs) 18/10/1991

25060 Marcheno (Bs) Via Madonnina 36

Cancellazioni dall’Albo con decorrenza 16 giugno 2014 N. Albo Nominativo

Luogo e data di nascita

Residenza

Motivo

5585

Lubian Simone

Varese 14/07/1977

21020 Buguggiate (Va) Via Garibaldi 20

Domissioni

4206

Nicolini Rosanna

Brescia 12/02/1972

25070 Caino (Bs) Via Villa Mattina 44/G/1

Dimissioni

1745

Nocivelli Bruno

Brescia 07/08/1946

25123 Brescia Via San Rocchino 62

Dimissioni

3172

Pelucchi Franco

Brescia 01/11/1954

25050 Provaglio d’Iseo (Bs) Via Regina Elena 40

Dimissioni

4547

Regalini Daniele

Brescia 25/05/1964

25064 Gussago (Bs) Via Stretta 18

Dimissioni

3342

Tonelli Claudio

Chiari (Bs) 19/08/1961

25032 Chiari (Bs) Via Maffoni 8

Dimissioni

Il mondo di B. Bat.

100 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4


Iscrizioni dall’Albo con decorrenza 28 luglio 2014 N. Albo Nominativo

Luogo e data di nascita

Residenza

6388

Gritti Matteo

Treviglio (Bg) 30/11/1979

25030 Castelcovati (Bs) Via Giotto 21

6389

Barbera Giulia

Brescia 08/11/1992

25080 Nuvolera (Bs) Via Scaiola 1

Cancellazioni dall’Albo con decorrenza 12 luglio 2014 N. Albo Nominativo

Luogo e data di nascita

Residenza

Motivo

5900

Berzo Inferiore (Bs) 28/12/1956

25044 Capo di Ponte (Bs) Via Aldo Moro 5/A

Decesso

Monchieri Armando

Cancellazioni dall’Albo con decorrenza 28 luglio 2014 N. Albo Nominativo

Luogo e data di nascita

Residenza

Motivo

3930

Abeni Agostino

Gussago (Bs) 02/03/1936

25070 Caino (Bs) Via Villa Sera 39/Z

Dimissioni

6046

Benenati Luca

Gardone V.T. 09/05/1979

25038 Rovato (Bs) Via Padre L. Corsini 35

Dimissioni

2475

Bonardelli Gianluigi

Anfo (Bs) 06/11/1948

25070 Anfo (Bs) Via Castello 10

Dimissioni

6126

Bozzoni Chiara

Orzinuovi (Bs) 02/02/1988

25027 Quinzano d’Oglio (Bs) Via Adamello 8

Dimissioni

1404

Gorlani Costantino

Dello (Bs) 27/03/1942

25020 Dello (Bs) Via X Giornate 3

Dimissioni

4529

Iora Federico

Orzinuovi (Bs) 02/12/1972

25047 Darfo (Bs) Via Caruso 7

Dimissioni

5481

Leoni Giorgio

Milano 06/04/1958

25080 Padenghe sul Garda (Bs) Via Rovadella 23

Dimissioni

4063

Monferrato Elio

Rondissone (To) 28/02/1941

25030 Villachiara (Bs) Loc. Bompensiero 11

Dimissioni

2373

Pe Renato

Pian D’Artogne 21/04/1949

25050 Pian Camuno (Bs) Via S. Giulia 63

Dimissioni

IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/4 - 101





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Anno XXXIX N. 4 luglio-agosto 2014

Rivista bimestrale d’informazione del Collegio Geometri della provincia di Brescia con la collaborazione dei Collegi delle province di

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