il TrianGolo
R I V I S TA T R I M E S T R A L E D ’ I I N F O R M A Z I O N E T E C N I C O P R O F E S S O I O N A L E D E L C O L L E G I O D E I G E O M E T R I E D E I G E O M E T R I L A U R E AT I D E L L A P R O V I N C I A
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COMO
La tutela
Como, Broletto: dettaglio dell'uso della pietra (foto di Gianluca Scacchi)
del privato nell’esproprio
Energie rinnovabili i nuovi obblighi La riscossione degli incarichi professionali Sanatoria catastale quadruplicate le sanzioni
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posa il primo mattone nel tuo cantiere. iscriviti allAlbo dei Geometri
COLLEGIO DEI GEOMETRI E D E I G E O M E T R I L A U R E AT I DELLA PROVINCIA DI COMO
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anno XV marzo 2012 spedizione in AP 70% filiale di Varese
> Editoriale Una nuova rivista proiettata sul futuro
> Attalità Meci, l’edilizia italiana si mette in mostra
> Cultura 6 Territorio San Fedelino un gioiello nascosto
> Giurisprudenza Le nuove sentenze utili alla professione
> Normativa Energie rinnovabili, i nuovi obblighi
> Approfondimento tecnico La tutela del privato nell' espropriazione
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> Approfondimento tecnico Imparare a “vestire” la casa, come se fosse il proprio corpo
> Approfondimento tecnico
index
La riscossione degli incarichi professionali
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> Catasto e topografia Sanatoria catastale, l’agenzia quadruplica le sanzioni
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> Estimo I criteri della stima e tutti gli aspetti della valutazione
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> Imposte e tasse I comuni fungeranno da esattori per conto dello Stato
> Sicurezza I dispositivi di protezione collettiva
> Condominio Balconi, i criteri di ripartizione delle spese
[ 33 ] [ 35 ] [ 36 ]
> Collegio Contributi minimi 2012, cambiate le modalità di riscossione
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RIVISTA TRIMESTRALE D’IINFORMAZIONE TECNICO PROFESSOIONALE COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA
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Editoriale a cura di Raffaella Porta, coordinatore della Commissione Stampa
Una nuova rivista proiettata sul futuro
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n questi tempi di difficoltà, abbiamo voluto dare un segno: un segno di cambiamento. E non sempre i cambiamenti implicano maggior impegni economici. Una nuova rivista, una nuova proiezione al futuro!
In questi frangenti critici per la nostra professione (e ci riferiamo anche all’annoso problema delle competenze professionali oltre naturalmente alla crisi economica che si sta attraversando) dobbiamo rivolgerci a Voi colleghi ed ai nostri clienti, con nuove energie, nuove idee e tanta professionalità. Ed è per questo che è nata l’idea di rendere ancora più qualificante la nostra rivista, peraltro già da molti apprezzata e che da tanti anni ci accompagna come strumento informativo e di aggiornamento. I tempi passano ed i sistemi di comunicazione continuano ad evolversi. La scelta era tra sospendere la pubblicazione de “Il Triangolo” a favore di periodiche comunicazioni a livello informatizzato o la creazione di una rivista ancora più tecnica e più qualificante: e questa è stata la scelta. Scelta espressa dal nostro Consiglio Direttivo che favorevolmente ha voluto condividere questa idea di rinnovo nata dalla Commissione Stampa. Sicuri che questa iniziativa sia di gradimento ai ns. iscritti, si accettano sempre eventuali suggerimenti. Un saluto a tutti Voi.
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il TrianGolo
RIVISTA TRIMESTRALE D’IINFORMAZIONE TECNICO PROFESSOIONALE COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA
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Meci, l’edilizia italiana si mette in mostra
Attualità a cura di Roberto Piadena
Una delle più importanti esposizioni del settore edilizio civile e industriale ha aperto i battenti nella Fiera di Erba. È stata un’occasione per fare il punto della situazione e gettare uno sguardo sul futuro del comparto. In prima fila alla manifestazione, gli spazi informativi del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Como e Lecco
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’edilizia del futuro si è data appuntamento a Erba. É stata, infatti, inaugurata il 9 marzo scorso la 29esima edizione di Meci, che mette in mostra tutto quanto fa edilizia in ambito civile e industriale. Si tratta di un evento, tra i più importanti del settore, che vuole proporsi come occasione di riflessione e stimolo per il futuro.Partner tra i più autorevoli della manifestazione stati proprio i Collegi dei Geometri e dei Geometri laureati di Como e Lecco. Secondo il vicepresidente di Ance Lecco e presidente del Comitato promotore della Meci, Paolo Valassi “Quella che il settore edile sta vivendo è certamente la fase più difficile degli ultimi quindici anni, e la situazione delle due province laria-
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ne non è diversa da quella di altre aree del Paese. Per uscire da questa crisi serve da parte di tutti i soggetti coinvolti nella filiera delle costruzioni dalle imprese ai professionisti - ma anche da parte delle amministrazioni pubbliche e del sistema bancario un forte impegno comune e una forte dose di corresponsabilità. Solo ripartendo dal territorio possiamo sperare di rilanciare il nostro settore. Anche le amministrazioni locali appaiono disponibili ad inaugurare una nuova stagione all’insegna di una maggior collaborazione, pur nella corretta distinzione dei ruoli e dei compiti. E la Meci rappresenta l’occasione per un confronto che vada in questa direzione”. La fiera è un appuntamento ormai consolidato per gli operatori del settore, i professionisti del mon-
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ATTUALITÀ
Nelle foto, in alto lo stand dei Collegi dei Geometri di Como e Lecco a destra Paolo Valassi, presidente del Comitato promotore della Meci do della progettazione e i tecnici e gli amministratori del territorio per confrontarsi sui temi “caldi” dell’edilizia lariana, oltre che un’opportunità per famiglie e cittadini di prendere visione delle novità in termini di materiali, soluzioni e tecnologie che il settore propone. In questo senso la Meci ha sempre rappresentato una sorta di termometro dell’andamento dell’edilizia lariana, ma anche un’occasione di stimolo e di rilancio. Per Giovanni Ciceri, dagli inizi del 2012 presidente di Lariofiere che ha come azionisti di riferimento le due Camere di commercio di Lecco e Como, la Provincia di Lecco e il Comune di Erba: “I poli espositivi, soprattutto quelli di carattere regionale come Lariofiere, possono rappresentare per le aziende un’opportunità da cogliere per entrare in contatto con un vasto pubblico di operatori e consumatori e superare le pur gravi difficoltà del momento. Lariofiere, quale espressione di un sistema economico territoriale, crede in questa formula. E lo fa condividendo con le associazioni di categoria, gli ordini professionali, le camere di commercio e gli assessorati competenti delle due province l’organizzazione delle proprie manifestazioni”. La 29esima Meci, ha visto per la prima volta quale partner di Ance, a fianco degli ordini professionali, il Polo
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regionale di Lecco del Politecnico di Milano, è stata aperta da un convegno sul tema della riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, con la presenza di quattro docenti universitari. L’incontro ha indicato alcune possibili soluzioni per il rilancio economico del comparto, a partire dall’intervento sullo stock edilizio esistente, privato e pubblico, per adeguarlo agli obiettivi di risparmio energetico. La tre giorni dedicata all’edilizia lariana è poi proseguita con un interessante calendario di incontri di approfondimento: dalla nuova normativa antisismica alle novità in materia di prevenzione incendi. Spazio anche alle riflessioni sul rapporto tra architettura e città, indagato nella Lectio Magistralis dall’architetto. Esteban Bonell, professore ordinario di Progettazione dell’Accademia di Architettura di Mendrisio. Nell’ampia area espositiva gli operatori del settore e i
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In calendario incontri sulla nuova normativa antisismica e le novità prevenzione incendi
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cittadini privati hanno trovato le ultime novità in termini di prodotti e materiali per l’edilizia, soluzioni energetiche e tecnologie innovative. Molte anche le iniziative a tema presenti nel programma della tre giorni. Nell’area esterna del centro espositivo è stato possibile visitare il modulo a basso consumo energetico, un’installazione permanente realizzata dalle categorie del settore delle costruzioni, edili, imbianchini, fabbri, elettricisti, idraulici, serramentisti di Confartigianato. Gli studenti delle scuole di formazione professionale Espe di Como si sono esibiti in dimostrazioni dal vivo dei mestieri dell’edilizia, mentre gli allievi di Lecco hanno curato le animazioni nello spazio “Costruttori in Erba”, dedicato ai più piccoli. Ancora, “La scatola magica dell’architettura” ha presentato un percorso sul recupero dei tracciati storici delle linee ferroviarie Varese - Como e Como Lecco, all’insegna della mobilità sostenibile. Grazie alla collaborazione del Collegio dei Geometri, infine, i visitatori hanno provato le proprie capacità tecnico-progettuali con l’utilizzo di un simulatore virtuale. Sul prossimo numero de “Il Triangolo” sarà pubblicato un approfondimento sui temi emersi durante la manifestazione di Erba.
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RIVISTA TRIMESTRALE D’IINFORMAZIONE TECNICO PROFESSOIONALE COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA
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San Fedelino un gioiello nascosto Sotto la lente
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Cultura & Territorio a cura di Ambra Garancini e Giorgio Costanzo, Associazione Iubilantes Fotografie dell'arch. Giorgio Costanzo (archivio fotografico Iubilantes)
Arte e fede sull’antica Via Regina di Gianluca Scacchi L’antica Strada Regina, che percorreva il Lario lungo la sua sponda occidentale, fu per molti secoli un rilevante tassello della rete di comunicazione transalpina. Sebbene per tradizione la sua costruzione sia attribuita a Teodolinda, regina dei Longobardi, questa suggestiva ipotesi non trova fondamento storico. La strada venne costruita, secoli prima, dai Romani, e risultava già documentata in una carta militare del III secolo, oggi nota come “tavola Puetingeriana”. Da Como, con tracciato litoraneo verso settentrione, conduceva a Summus Lacus, l’attuale Samolaco, e da lì, a Chiavenna (l’antica Clavenna), vera “chiave” delle vie alpine del Giulio (Julierpass), del Settimo (Septimerpass) e della Spluga. Superato il baluardo alpino, si diramavano i diversi collegamenti per le aree del Reno e del Danubio. Il nome Regina potrebbe derivare da “ via Regia”, proprio delle strade principali lastricate oppure da Rezia, antica regione romana il cui toponimo sopravvive, tutt’oggi, con la alpi Retiche. Nell’antichità e nel medioevo l’asse di comunicazione prevalente da Como a Samolaco, vertice settentrionale del Lario che all’epoca era un tutt’uno con l’attuale lago di Mezzola, fu, in realtà, la via d’acqua, il percorso navigabile lacustre. Ciò nonostante la Strada Regina venne, nel tempo, costantemente migliorata e fu utilizzata anche per le comunicazioni con Bellinzona, tramite la variante che da Dongo saliva al Passo San Jorio. Tracciato, quest’ultimo, tuttora percorribile a livello escursionistico. L’antica via, oggi evidente solo a tratti, può fungere da ideale trama per itinerari storico culturali lungo il Lario occidentale. Itinerari come quello qui illustrato.
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omune di Sorico, alto Lario occidentale: siamo presso lo sbocco del fiume Mera nelle acque del Lago di Mezzòla, all’estremità occidentale della grande piana alluvionale che, nota come Pian di Spagna, separa questo lago dal bacino del Lario. Non siamo lontani dall’antica Strada Regina, l’asse viario che, con il nome in Valchiavenna di via Francisca, dall’epoca romana collegava Milano con la Rezia attraverso i passi alpini dello Spluga (il Cuneus Aureus), del Settimo (Septimer) e del Maloggia (Maloja). Qui sorge un gioiello nascosto: la piccola antichissima chiesa detta di San Fedelino (nella foto qui a fianco). Difficile scorgerla, tanto dall'alto quanto da lonta-
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CULTURA & TERRITORIO no. Misteriosamente, la si comincia ad intravedere solo quando le ci si avvicina via lago o via Mera, oppure quando la si raggiunge da viandanti, scendendo dal faticoso sentiero di Sorico oppure arrivando dalla antica via Francisca, che collega Chiavenna con il lago di Mezzola e con il Lario. Ed è proprio così, da viandanti, che noi Iubilantes l'abbiamo per la prima volta visitata, pellegrini lungo l'antica via del Cuneus Aureus, restando subito conquistati dal suo fascino segreto e severo. Un gioiello nascosto e davvero prezioso: questo sacello ultramillenario è una pietra miliare nella storia del romanico lombardo. Pochi sanno
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Questo sacello ultramillenario è una pietra miliare nella storia del romanico lombardo
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infatti che le sue semplici forme romaniche sono le prime nel territorio lariano e tra le prime in terra lombarda: il romanico nasce qui, in questo piccolo edificio incastonato in un contesto naturale di rara suggestione, fra lago, fiume e monte, tenacemente invisibile per il viaggiatore frettolo-
so... Inevitabile arrivarci lentamente, a piedi o in barca; inevitabile esserne ripagati dal fascino di una natura incontaminata, di un luogo denso di memorie. Ma che cosa ricorda, San Fedelino? Come molti luoghi sacri, questo sacello ci riporta al cuore dolente della storia, ad una vicenda di martirio consumatasi all'inizio del IV secolo, in una “terra di mezzo” ai confini di un impero ormai in grave crisi. La vicenda è quella di sei militari romani, (secondo altre fonti, sette) che, imprigionati a Milano - allora capitale imperiale - a causa della propria fede cristiana, evadono dal carcere con l'aiuto del loro commilitone Fedele, fuggendo verso le Alpi. Presso Como i sei vengono catturati ed uccisi, ma Fedele riesce a fuggire via lago, diretto verso il confine alpino. Non riesce però a sottrarsi alla cattura: raggiunto dagli inseguitori al termine della navigazione, presso Samolaco, viene immediatamente giustiziato. Il San Fedelino ricorda, appunto, il luogo del martirio e della sepoltura. L'esistenza del sepolcro è documentata all'inizio del VI secolo da Sant’Ennodio, vescovo di Pavia. Le reliquie del martire vengono ritrovate, dicono miracolosamente, nel 964, e trasportate a Como nella basilica di S. Eufemia - al tempo, probabilmente, chiesa cattedrale - che viene quindi dedicata a San Fedele. Sul luogo del martirio viene invece costruito l'attuale sacello, risalente quindi, verosimilmente, agli anni compresi tra il 964 e 973, immediatamente successivi al ritrovamento delle reliquie. Il piccolo edificio che oggi possiamo ammirare risale quindi al secolo X. Il tempo lo ha messo duramente alla prova, ma le antiche forme non sono state alterate, forse proprio grazie all’isolamento del luogo. Nel 19921993 i danni del tempo sono stati riparati in modo decisivo dai restauri promossi e finanziati dal Distretto 2040 del Rotary Club International e dal-
CULTURA & TERRITORIO
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Le antiche forme non sono state alterate, forse proprio grazie all’isolamento del luogo
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reach1 Reach1 l’Amministrazione Provinciale di Como. Gli scavi archeologici effettuati in quella occasione hanno rivelato, sotto l'attuale pavimento, i probabili resti dell'originario martyrium del Santo. L'edificio ha una pianta quadrata di circa tre metri e mezzo per lato, con un'abside semicircolare rivolta ad est e la facciata cieca addossata alla montagna; una collocazione del tutto simile a quella di un'altra fondamentale chiesa romanica lariana: la basilica di San Carpoforo, sorta alle falde del Baradello, nelle immediate vicinanze dell’antica Via Regina, come luogo di sepoltura dei martiri commilitoni di Fedele, fra cui, appunto, Carpoforo. Una semplice coincidenza? Il sacello è costruito con materiale povero ed eterogeneo, ma è davvero unico e speciale: la piccola abside presenta infatti una assoluta novità, la prima prova lariana di quella decorazione a coppie di archetti pensili in tufo, separate da lesene - includenti a loro volta una apertura (in questo caso la piccola finestra strombata che si pare al centro dell'abside) - che diverrà il motivo decorativo dominante del paramento lapideo esterno delle chiese romaniche lombarde. Un altro particolare insolito: sopra il tetto, nel punto in cui l’abside si innesta nel corpo centrale della chiesetta, si innalza un fastigio a capanna e arco cieco coevo alla struttura e molto raro nel comasco. A che cosa poteva servire? Le tracce di
affresco rimaste lasciano pensare che dall’alto di quel piccolo coronamento una variopinta immagine del Santo questa sì ben visibile da lontano vegliasse su viandanti e naviganti. Tutta l’abside, peraltro, rivolta verso il fiume, doveva essere ben visibile: i resti degli antichi intonaci sul versante absidale nord recano ancora, infatti, tracce di affreschi. Forse un grande San Cristoforo, protettore dei viandanti? L’interno rivela nuove sorprese. Colpisce, innanzi tutto, la copertura con volta a crociera, la prima, pare, di tutto il territorio comasco; colpisce il curioso mascherone in tufo che regge la vela nord-ovest; ma soprattutto colpiscono, anche se molto lacunosi, gli splendidi millenari affreschi che gli studiosi hanno avvicinato a quelli, ben più famosi, di S. Vincenzo a Galliano (Cantù) o S. Ambrogio a Milano. Sulle pareti restano tracce di una decorazione un tempo molto vivace - rimasta sopra il sedile in muratura della controfacciata addossata alla roccia - data da motivi ad intreccio di colore rosso, marrone e giallo su fondo verde. Affiorano sulle pareti antichi volti di Santi; le immagini si affollano nel catino absidale, dove il Cristo Pantocràtore attorniato da due grandi figure di Angeli,sovrasta la serie, purtroppo moto danneggiata, dei dodici Apostoli, divisi in due gruppi di sei dalla monofora che si apre al centro
■ Per visite e informazioni: Ufficio Turistico Chiavenna Tel! "#$ %#&# ##&&' infochiavenna@provincia!so!it orari di apertura della chiesa: da marzo ad ottobre( solo sabato e domenica! ■ Per saperne di più: Guido Scaramellini( Storia e arte nel tempietto di S! Fedelino( in Volturena! Miscellanea di scritti in memoria di Egidio Pedrotti( Società Storica Valtellinese( Sondrio )$*+ (Raccolta di studi storici sulla Valtellina( XXI); S! Chierici( Italia Romanica! I! La Lombardia( Jaca Book( Milano )$,-; M! Brambilla( Il tempietto romanico di San Fedelino sul lago di Novate Mezzola( Rotary Club di Lecco( Oggiono.Lecco )$$&; M! Gregori (a cura di)( Pittura in Alto Lario e in Valtellina dall'Alto Medioevo al Settecento( Cariplo( Milano )$$+; F! Bonaiti( R! Caimi( M! David( A! Rovi( M! Sannazaro( S! Xeres( Prime pietre! Gli esordi del cristianesimo a Como: uomini( fonti e luoghi( Iubilantes( Cermenate '%%); Coop! Turistica Imago( La chiesa di S! Fedelino a Sorico( Iubilantes( ed! New Press( Como '%%+!
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Infopoint
della parete. La figura del Salvatore, in piedi, reca nella mano sinistra il Libro aperto, recante la scritta - solo in parte leggibile - "Ego sum via veritas et vita": una "teofania" (’manifestazione di Dio’) solenne e toccante, dove Cristo pare ricordare agli uomini, pellegrini nel mondo, che solo Lui è la Vera Via... Lasciamo la piccola chiesa ai visitatori più "lenti" e curiosi, con una osservazione che a noi pare importante. Un solitario sacello all’estremo limite nord del Lario, ai piedi dei valichi alpini, lungo una via antica, reca alcune fra le più importanti novità del comune linguaggio romanico. Questo significa che le vie fanno circolare popoli e culture e che è anche su di esse che si costruisce l’Europa. Per questo le vie storiche vanno tutelate e riproposte come itinerari europei, da percorrere con quella stessa lentezza che ci ha fatto scoprire un gioiello come S. Fedelino. Sarà così anche per la Via Regina? Iubilantes si sta impegnando...
Iubilantes: da Como nel mondo lungo le vie dei pellegrini
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’associazione Iubilantes è un'organizzazione di volontariato culturale - onlus - che, dal 1996, ama riscoprire il mondo con il passo lento e attento dell’antico pellegrino, senza mai perdere di vista i valori fondamentali del pellegrinaggio: la solidarietà, la condivisione, l’accoglienza, il gusto del contatto lento con i luoghi e con la storia. Iubilantes ha sede in Como, in Italia, e ha contatti e soci in tutto il mondo. È l’unica Asso-
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ciazione lombarda impegnata per statuto nella tutela dei cammini storici/di pellegrinaggio e del patrimonio culturale ed ambientale ad essi collegato e nella tutela dei loro utenti. Nel 2004 per la sua attività ha ottenuto il Riconoscimento speciale Premio per la Pace indetto da Regione Lombardia. Nel 2009 ha contribuito a costituire la "Rete dei Cammini " associazione di promozione sociale di cui Iubilantes è attualmente ente presidente. La Rete dei Cammini, che ha sede presso
Iubilantes, con le sue ormai 19 Associazioni consociate si occupa attivamente della tutela e della valorizzazione dei cammini storici/di pellegrinaggio in tutto il territorio italiano. Dal 2002 Iubilantes produce la collana "Percorsi di arte, fede e storia" composta da piccole guide monografiche trilingui dedicate alle più importanti chiese del nostro territorio, tra cui, appunto, la chiesetta di San Fedelino. Contatti: www.iubilantes.it iubilantes@iubilantes.it
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RIVISTA TRIMESTRALE D’IINFORMAZIONE TECNICO PROFESSOIONALE DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA
Le nuove sentenze utili alla professione ve e detta nuovi principi ai quali ogni professionista deve attenersi. Sotto la lente numerosi ambiti. Dalla responsabilità del datore di lavoro alle distanze legali in tema di costruzioni, dalle autorizzazzioni paesaggistiche ai vincoli da rispettare in caso di demolizioni
Corte Costituzionale n. 309/2011: nessuna demolizione e ricostruzione senza rispetto della sagoma. Nella seduta del 20.01.2010 della Commissione Va “Territorio” della Lombardia, il dott. Umberto Sala, alto funzionario regionale, ebbe a dichiarare che “da circa un anno sono intervenute sentenze dal TAR di Milano e di Brescia che hanno evidenziato un contrasto“ la normativa nazionale e quella lombarda in tema di ristrutturazione, sull’assunto che la legge dello Stato porrebbe - in punto ricostruzione con vincolo di sagoma- una norma di principio che le regioni non potrebbero derogare. “Sarebbe auspicabile che il TAR, pur continuando ad eccepire, rimettesse la questione alla Corte Costituzionale”, concludeva il dirigente. Il dott. Sala é stato accontentato. Non solo - come noto - il TAR ha rimesso alla Corte la questione nel settembre 2010, ma con sentenza 23.11.2011 n. 309 questa ha dichiarato l'incostituzionalità: 1. dell’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11.03.2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nella parte in cui esclude l’applicabi-
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Giurisprudenza a cura di Giovanni Prisinzano e Carlo Zanotta
Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Tar. La giurisprudenza si evol-
EDILIZIA PRIVATA:
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lità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione; 2. dell’art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui disapplica l’art. 3 del d.P.R. 06.06.2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A); 3. dell’art. 22 della legge della Regione Lombardia 05.02.2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010), confermando la fondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal TAR Lombardia con l'ordinanza n. 5122 del 7.9.2010 (sul punto, v. Ristrutturazione edilizia: e alla fine il TAR ha rimesso alla Corte Costituzionale il rito lombardo), ossia che non c’é spazio per una definizione di ristrutturazione edilizia diversa da quella indicata dal legislatore nazionale nell'articolo 3 del DPR 380/2011. Sugli esiti della decisione della Corte sui titoli rilasciati, v. La ristrutturazione edilizia in Lombardia alla luce della l.r. 7/2010 di interpretazione autentica dell'art. 27 l.r. 12/2005 pubblicato il 30.06.2010 all’indirizzo ... .
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GIURISPRUDENZA
In materia urbanistica la nozione di pertinenzialità ha peculiarità sue proprie che la differenziano da quella civilistica
un legame giuridico - funzionale stabile tra pertinenza e singola unità immobiliare; legame a causa del quale l’una e l’altra non possano utilizzarsi e disporsi separatamente (cft. Cons di Stato, sez. IV, sent. 17/05/2010 n. 3127; sent. 15/09/2009 n. 5509 ; sent. 23/07/2009 n. 4636; sent. 07/07/2009 n. 3379). SICUREZZA SUL LAVORO
URBANISTICA: Distanze legali nozioni di costruzione (Cassazione Civ. – sezione II – Sentenza 14/03/2011 n. 5934) In relazione alle prescrizioni di cui all’ art. 873 cod. civile costituisce “costruzione” anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizzi una determinata volumetria, sicché – al fine di verificare l’osservanza o meno delle distanze legali – la misura deve essere effettuata assumendo come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente fra le strutture portanti più avanzate del manufatto stesso. Autorizzazione paesaggistica nulla osta paesaggistico (Consiglio di Stato – sezione V Sentenza 27/04/2011 n. 2527) In tema di rilascio di nulla osta paesaggistico, l’attività di verifica della correttezza del giudizio espresso dal-
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l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo e del conseguente provvedimento comunale non implica necessariamente il compimento di un effettivo sopralluogo, ben potendo limitarsi alla valutazione documentale della condotta tenuta dalle amministrazioni interessate (Cons. di Stato, sezione VI, sent. 27/04/2010 n. 2377) Pertinenze nozione di pertinenzialità (Consiglio di Stato – sezione V Sentenza 07/04/2011 n. 2159) In materia urbanistica la nozione di pertinenzialità ha peculiarità sue proprie che la differenziano da quella civilistica, atteso che il manufatto deve esserer non solo preordinato a una oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma deve essere, oltre che di volume modesto affinché non comporti il cosiddetto carico urbanistico, altresì sfornito di autonoma destinazione e autonomo valore di mercato in virtù dell’instaurazione di
Responsabilità del datore di lavoro infortuni sul lavoro (Cassazione penale – sezione IV Sentenza 16/03/2011 n. 10645) Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, ovvero il suo preposto, è esonerato da responsabilità solo allorché il comportamento del lavoratore si presenti del tutto abnorme, dovendosi in tal guisa definirsi quello che sia stato posto in essere del tutto autonomamente i in un ambito estraneo alle mansioni affidate ovvero, seppure in esso rientrante, sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro. Prevenzioni infortuni responsabilità penale a carico del datore di lavoro, direttore di cantiere e responsabile della sicurezza (Cassazione Penale – sezione IV – Sentenza 07/04/2011 n. 13769) In tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro se vi sono più titolari della posizione di garanzia ciascuno è, per intero, destinatario del-
GIURISPRUDENZA
l’obbligo giuridico di impedire l’evento (cass. Sezione IV, sent. 06/12/1990 n. 4793). Fattispecie, in tema di lesioni colpose ex. art. 590 cod. penale riportate da un lavoratore a seguito di caduta da un ponteggio per irregolarità del piano di calpestio del ponteggio stesso e per mancanza del sottoponte di sicurezza e di protezioni dal lato interno con affermazione di responsabilità penale a carico del datore di lavoro, del direttore di cantiere e responsabile della sicurezza. EDILIZIA Permesso di costruire impugnazione da parte di terzi (Consiglio di Stato – sezione IV Sentenza 23/09/2011 n. 5436) Ai fini della tempestiva impugnazione del titolo ad aedificandum rilasciato a terzi l’effettiva piena conoscenza dell’atto deve essere ancorata all’ultimazione dei lavori oppure al momento in cui la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera per un’ eventuale non conformità urbanistico-edilizia della stessa, li dove non si può più avere dubbi in ordine alla reale portata dell’intervento edilizio assentito.
Comuni e potestà regolamentare in tema di distanze La Suprema Corte è intervenuta a Sezioni Unite per dare soluzione ad una vexta questio relativa alla possibilità per i Comuni di precisare e/o concretizzare, nei propri regolamenti, la nozione di "pareti finestrate" ai fini dell'applicazione della distanza minima assoluta di 10 metri stabilita dall'art. 9, n. 2 del DM 1444/68. L'ammissibilità di interventi regolatori locali su tali aspetti, difatti, inerisce l'applicabilità o meno della distanza "inderogabile" (posta per fini igienicosanitari - evitare la formazione di intercapedini nocive) stabilita dal DM citato. Le SS.UU. risolvono la questione ritenendo inibito qualsiasi intervento Comunale determinante "una disciplina contrastante con la lettera e lo scopo della norma di cui dovrebbe costituire l'attuazione". Pertanto la distanza di 10 metri è assoluta per il caso di "pareti finestratte", senza alcuna distinzione tra i settori di esse, secondo che siano o non dotati di finestre. Il caso riguardava un regolamento comunale che esigeva il rispetto dei 10 metri soltanto per i tratti di parete compresi tra i limiti esterni della prima e dell'ultima finestra, esonerando dall'obbligo di distanza i segmenti ulteriori qualora tali parti di pareti fronteggiantesi siano entrambe cieche. Cassazione SS.UU. Civili n. 14953/11
CAVE E MINIERE Assoggettabilità a Permesso di Costruire (Consiglio di Stato – sezione VI Sentenza 04/04/2011 n. 2083) L’attività estrattiva di cava, pur non potendo quest’ultima svolgersi in contrasto con la disciplina urbanistica, a pena di violazione dell’art. 20, lettera a) della legge 47 del 28/02/1985, non è tuttavia assoggettabile a permesso di costruire (in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, sent. 12/02/1983 n. 159 e sentenza 11/09/2008 n. 4342)
Obbligo autorizzazione paesaggistica per attività al di fuori di qualsiasi pratica colturale La sentenza in commento evidenzia: Si è già precisato al riguardo, infatti, richiamando precedenti arresti di giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. n. 29483/2004, Cass. n. 35689/2004, Cass. n. 16036/2006), che in materia di tutela ambientale (rectius: paesaggistica), qualsiasi modificazione del territorio, al di fuori delle ipotesi consentite, purchè astrattamente idonea a ledere il bene protetto, configura il reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Cass. Pen., sez. 3, 29 settembre 2011
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RIVISTA TRIMESTRALE D’IINFORMAZIONE TECNICO PROFESSOIONALE COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA
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Normativa a cura di Carlo Zanotta
Energie rinnovabili, i nuovi obblighi Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da coprire, tramite energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili,una percentuale fissa (50%) dei consumi previsti di acqua calda sanitaria, più una percentuale variabile calcolata sulla somma dei consumi previsti
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eoricamente, dopo infiniti rimandi, dal 1° gennaio di quest’anno era vigente l’obbligo di installare le rinnovabili nei nuovi edifici. Ma il Dlgs ha abrogato la normativa esistente e ha ricominciato daccapo. La storia Tutto inizia con la Legge 10/1991 che, all'art. 26 comma 7, prevede di soddisfare il fabbisogno energetico degli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia, salvo impedimenti di natura tecnica od economica. Purtroppo i decreti attuativi non hanno mai visto la luce. Il Dlgs 192/2005, così come modificato dal Dlgs 311/06, al comma 12 dell’Allegato I recita: “Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso... nel caso di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici”. L’obbligo di installare impianti a fonti rinnovabili viene ripreso dal Drp 59/2009, applicativo del Dgls 192/2005 e contenente criteri, metodi di calcolo e requisiti minimi per edifici e impianti termi-
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ci. Il Dpr riporta integralmente il succitato comma 12 dell’Allegato I, rimandando a sua volta a un “successivo provvedimento”. Il Dpr 59/09 contiene anche un elemento di novità: l'obbligo di installare impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti soggetti a ristrutturazione, con superficie utile superiore a 1000 metri quadri. Intanto, per tutt’altra strada, si è cercato di introdurre l’obbligo di fonti rinnovabili (solo elettriche, però) modificando il “Testo Unico Edilizia” (Dpr
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380/2001), che costituisce il riferimento su cui si basano i diversi regolamenti edilizi comunali. Dopo un tentativo infruttuoso contenuto nella Finanziaria 2007, ci ritenta la Finanziaria 2008. Questa volta viene individuata una data di inizio dell’obbligo (1° gennaio 2009) che permetta agli operatori del settore di adeguarsi, si indicano soglie minime di potenza più sensate (1 kW per ogni unità abitativa e 5 kW per i fabbricati industriali) e inoltre si parla in generale di “impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” anziché introdurre l'obbligo del fotovoltaico. La data d’inizio viene prorogata due volte (Dl 30 dicembre 2008, n. 207 e Dl 30 dicembre 2009, n. 194). Si arriva al 1° gennaio 2011, e la scadenza non viene prorogata. Dlgs Rinnovabili 28/2011 Il 29 marzo 2011 entra in vigore il Dlgs destinato a ristrutturare il futuro delle rinnovabili nel nostro paese, il quale, all’articolo 11 e all’allegato 3, ridefinisce completamente i criteri di integrazione e i tempi delle rinnovabili negli edifici. Definizioni Il Dlgs introduce per la prima volta nella normativa il concetto di “edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante”. Si tratta di un “edificio che ricade in una delle due seguenti categorie: a) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro; b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria”. Le disposizioni non si applicano agli edifici protetti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004) e a quelli specificamente individuati come sottoposti a prote-
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Il Dlgs introduce il concetto di “edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante”
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zione negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere storico e artistico. Il decreto cambia anche la definizione di “edificio di nuova costruzione”, che è da intendere come un “edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. E cioè il 29 marzo 2011. Regioni Sempre l’articolo 11 del Dlgs 28/2011 stabilisce che le singole regioni possano prevedere incrementi nei valori di integrazione, rispetto a quelli previsti dall’allegato 3.
Inoltre: le regioni, all’interno dei propri piani di qualità dell’aria, possono stabilire che i valori di integrazione debbano essere coperti (parzialmente o totalmente) da “impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse”, se ciò dovesse risultare necessario per mantenere determinati standard qualitativi dell’aria. In caso di impossibilità tecnica L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica, esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In questi casi è comunque obbligatorio ottenere un indice inferiore rispetto a quello obbligatorio ai sensi del Dlgs 192/2005, in conformità con formula di calcolo riportata dal comma 8 dell’Allegato 3. Accesso agli incentivi Gli impianti a fonti rinnovabili realizzati per assolvere gli obblighi sopra descritti (sia per l’energia termica che per quella elettrica), possono accedere
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agli incentivi statali previsti (con l’eccezione dei fondi rotativi e di garanzia) solo per la quota eccedente quella necessaria per soddisfare gli obblighi.
degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.
Per edifici pubblici Per gli edifici pubblici gli obblighi di integrazione delle rinnovabili sono incrementati del 10%.
Sanzioni Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Dlgs, “comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio”.
Abrogazioni Il decreto abroga esplicitamente sia l’art. 4, comma 1-bis del Testo unico edilizia che l’art. 4, commi 22 e 23 del Dpr 59/2009. Saltano dunque tutti gli obblighi in essere dal 1° gennaio 2011. Poiché il Dlgs è entrato in vigore il 29 marzo 2011, teoricamente tali obblighi sono rimasti validi per un trimestre.
Infopoint
Pannelli solari In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti
L’allegato 3 al Dlgs 28/2011 e la nuova tempistica
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’articolo 11 del Dlgs 28/2011 dispone che le fonti rinnovabili debbano coprire i “consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3”. È solo dall’allegato 3 che si evince che gli obblighi sono previsti solo a partire dal 31 maggio 2012, e sono crescenti nel tempo. Produzione di energia termica: percentuali e tempi Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da coprire tramite energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili una percentuale fissa (50%) dei consumi previsti di acqua calda sanitaria, più una percentuale variabile calcolata sulla somma dei consumi previsti per: acqua calda sanitaria + riscaldamento + raffrescamento. Ecco le percentuali variabili, secondo la
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tempistica delle relative costruzioni: • 20% se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; • 35% se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; • 50% se la richiesta del titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017. Attenzione: questi obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Inoltre, tali obblighi non si applicano ad edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento in grado di coprire l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria. Produzione di energia elettrica: coefficienti e tempi
La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, viene calcolata in kW di potenza (P) moltiplicati per la superficie (S) e sottoposta a coefficienti variabili (K: m2/kW) a seconda dei tempi di costruzione. Ecco la formula: P = (1/K) o S Dove S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m_, e K è il coefficiente da applicare Il coefficiente K assume i seguenti valori: • K = 80, se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; • K = 65, se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; • K = 50, se la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.
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La tutela del privato nell' esproprio Continua l’approfondimento in materia di espropriazione per pubblica utilità. In particolare, dopo il precedente articolo sulle fasi iniziali della procedura, qui si pone l’attenzione sulla dichiarazione di “pubblica utilità” utile ricordare che il procedimento espropriativo, come espressamente previsto dall’articolo 8 del d.P.R. 321/2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, presuppone che: a) l’opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio; b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità; c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio. Dopo aver trattato, con il precedente articolo, il punto a), ci concentriamo ora, come detto, sul punto b) di questo elenco. Coordinamento fra Codice dei contratti pubblici e Testo unico Il Codice dei contratti pubblici (d.Lgs 163/06) associa alla fase progettuale definitiva, quella intermedia nella prevista scansione dei progetti (preliminare, definito ed esecutivo), la
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Approfondimento Tecnico a cura di Gianluca Scacchi
(parte seconda)
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dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Nello specifico, l’articolo 98 del Codice, Effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi riporta: “Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi” Il rimando esplicito è al Testo unico delle espropriazioni (d.P.R. 327/01) che all’articolo 12 - Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità, testualmente dispone: 1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta: a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona; La dichiarazione di pubblica b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente utilità si intende disposta equivale a dichiarazione di quando l’autorità espropubblica utilità l'approvaziopriante approva progetto ne di uno strumento urbanistidefinitivo dell’opera e lo co, anche di settore o attuativo, la definizione di una construmento urbanistico che ferenza di servizi o il perfeziola prevede namento di un accordo di pro-
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APPROFONDIMENTO TECNICO
che misura, limitativa delle oggettive possibilità d’intervento del privato nel procedimento amministrativo. La procedura di approvazione del progetto definitivo Il Testo Unico (sulle espropriazioni ), d.P.R. 321/2001, prevede una precisa procedura per le fasi di approvazione del progetto definitivo dell’opera. Infatti, la norma dedica a questa aspetto gli articoli 16 e 17 che, nelle loro parti sostanziali, vengono di seguito trascritti.
Sotto la lente
Lo schema dell'atto di approvazione del progetto deve richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali
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Il Testo Unico (sulle espropriazioni ), d.P.R. 321/2001, prevede una precisa procedura per le fasi di approvazione del progetto definitivo dell’opera
gramma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti. Per completezza si ricorda che il Codice dei contratti all’articolo 97. Procedimento di approvazione dei progetti, riporta al comma 1-bis : …. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l’autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità. Questa possibilità di spostare in avanti, cioè al progetto esecutivo, la dichiarazione di pubblica utilità deve intendersi come residuale e, in qual-
Art. 16. Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo (L - R) 1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tale fine, egli deposita pressa l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. (L) 2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto deve richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali. (L) …. 4. Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del
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nominativo del responsabile del procedimento. (L) 5. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50 si osservano le forme di cui all'articolo 11, comma 2. (L)…. 7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato. (L) 8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale. (L) 9. L'autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene. (L) 10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso. (L) 11. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione. (L) 12. L'autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4. (L)
Al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione
13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'autorità espropriante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni. (L) 14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi. (L) Art. 17. L'approvazione del progetto definitivo (L - R)
1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio. (L) 2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio. (L) Il piano particellare di esproprio Tra i documenti che compongono il progetto definitivo vi è, anche, il piano particellare d’esproprio. Esso, come espressamente previsto dall’articolo 31 del d.P.R. 207/2010 (Regola-
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mento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) è così strutturato. Art. 31. Piano particellare di esproprio 1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni. 2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento. 3. Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare o asservire ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate. 4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità di espropriazione determinata in base alle leggi e normative
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vigenti, previo apposito sopralluogo. … Il piano di esproprio è, quindi, strumento prettamente tecnico che deve, con la necessaria precisione, mettere in evidenza le modalità “fisiche” di interessamento delle proprietà private. Esso ha come riferimento le “mappe catastali aggiornate”, ciò con tutte le correlate incognite e difficoltà, ben note ai geometri liberi professionisti. Detto “piano” deve essere visionato con attenzione dal tecnico di parte, ciò anche al fine di accertarne l’adeguatezza. In genere si rileva che nel caso di opere pubbliche puntuali (singoli edifici, interventi comunque circoscritti) è relativamente facile trovare, nel piano particellare di esproprio, fedele rappresentazione della situazione dell’assetto proprietario. Diverso è il caso delle opere lineari (dette anche a rete) come strade , marciapiedi, linee idriche, fognature e lavori similari, che per loro natura interessano un elevato numero di particelle. Qui è importante verificare, nell’elaborato grafico del piano particellare, oltre che la conformità tra il tracciato di progetto e la sua trasposizione sulla mappa catastale anche l’interessamento, di quelle aree laterali e pertinenziali all’opera, necessarie, ad esempio, quali ripe di raccordo, fasce di rispetto, fossi di guardia, sedimi di transito, ecc. Le carenze eventualmente rilevate nel piano particellare d’esproprio posso-
Il piano di esproprio è strumento tecnico che deve, con precisione, mettere in evidenza le modalità “fisiche” di interessamento delle proprietà private
no essere argomento di confronto con l’ente espropriante e, ove risultino grossolane, devono essere senz’altro corrette prima della approvazione del progetto definitivo. Il riferimento che con il ( sopra riportato) comma 4 dell’articolo 16 viene fatto all’indennità di espropriazione introduce un argomento ampio e complesso, tema che verrà trattato per intero in un successivo articolo. Il confronto espropriante espropriato La fase che precede l’approvazione del progetto definitivo è sostanziale nei rapporti tra autorità espropriante e soggetto espropriato. Ciò per diversi fattore dei quali, di seguito, propongo una sintesi. Il progetto definitivo di un’opera pubblica (o di pubblica utilità) presenta un grado di approfondimento elevato tale consentire la piena comprensione della “forma” e delle principali caratteristiche dei lavori da svolgere. Esso, quindi, può essere adeguatamente compreso ed ana-
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zioso. Il confronto in questa fase è quindi assai auspicabile, a volte necessario. La dichiarazione di pubblica utilità dell’opera
lizzato anche secondo la prospettiva di chi deve “subire” l’espropriazione. Dopo l’esame del “definitivo” e del relativo piano particellare di esproprio il soggetto privato, opportunamente supportato da un tecnico di fiducia, può formulare le proposte e le “osservazioni” (secondo il lessico giuridico) che ritiene opportune e, nell’ottica della ricerca di un’intesa, può proporre soluzioni di mediazione all’Ente espropriante. Ciò, ad esempio, richiedendo piccoli adattamenti o lievi modifiche al progetto predisposto. Su tali richieste l’Ente, prima dell’approvazione formale del progetto definitivo, è obbligato ad esprimersi, previa ponderata valutazione delle argomentazioni proposte dal privato. Questo induce a pensare che, qualora giungessero dai privati richieste non in palese contrasto con l’opera, qualche spazio di mediazione potrebbe concretizzarsi. Ciò soprattutto nelle realtà amministrative locali, dove anche l’Ente tende a preferire il raggiungimento di una “ragionevole” intesa piuttosto che l’avvio di un potenziale conten-
Generalmente l’approvazione del progetto definitivo costituisce anche formale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Con questo provvedimento siamo ad una sostanziale svolta dell’iter complessivo della procedura. Avvenuta la dichiarazione di pubblica utilità la realizzazione dell’opera diverrà, necessariamente, prioritaria nei confronti degli altri elementi e fattori che, comunque, accompagneranno la residua “vita” della procedura espropriativa. Richiamato l’articolo 8 del d.P.R. 321/2001 si nota che, a questo punto, il procedimento espropriativo ha acquisto il secondo elemento sostanziale: la dichiarazione di pubblica utilità. Al terzo elemento della procedura, non meno importante dei precedenti, cioè alla determinazione dell’indennità di esproprio sarà dedicato il prossimo articolo di approfondimento.
L’esproprio nella Costituzione L'articolo 42, terzo comma della Costituzione della Repubblica Italiana e l’articolo 834 del codice civile stabiliscono che la proprietà privata può essere espropriata per pubblica utilità. Il fondamento costituzionale dell'espropriabilità è ancora più chiaro se si legge l'articolo 42, terzo comma in combinato disposto con l'Art. 2, che sottopone tutti i cittadini a “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. In virtù di questi doveri, e della tutela e garanzia data alla proprietà privata si prevede che il privato che subisce il provvedimento espropriativo debba ottenere un indennizzo e non un risarcimento: il bene espropriato passa in capo alla pubblica amministrazione per ragioni di pubblica utilità, cioè nel perseguimento di un interesse pubblico, ovvero della collettività organizzata di cui anche l'espropriato fa parte. L'espropriazione è retta da due principi fondamentali: • legalità: i pubblici poteri possono espropriare i beni dei privati solo nei casi previsti dalla legge e solo nel rispetto delle procedure determinate dalle leggi (articolo 23 della costituzione); • indennizzo: (art. 42/III) lo Stato deve corrispondere al proprietario espropriato una somma di danaro, determinata anch’essa secondo criteri di legge, che compensi la perdita subita; questa somma non deve essere, per la Corte costituzionale, puramente simbolica, anche se non si richiede che equivalga al prezzo di mercato del bene espropriato.
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Approfondimento Tecnico a cura di Geom. Raoul Gatti Consulente Energetico Casaclima
Energie alternative Imparare a “vestire” la casa, come se fosse il proprio corpo La sfida da vincere è ridurre il più possibile il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli edifici, e l’unico modo è isolare le case affinché non ci sia bisogno di grandi quantità di energia. Solo così sarà possibile sfruttare quanto la natura offre ed applicare in maniera intelligente le migliori tecnologie impiantistiche
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egli ultimi anni l’edilizia sta quella che riusciamo a “risparmiare”, o meglio subendo profondi cambiamenti, ancora, “quella che non consumiamo”. E se ci soppiantando ogni giorno di più pensiamo bene, non è sbagliato il concetto perun modo di costruire radicato da chè è l’unica energia che non inquina in quanto secoli. Il parco edilizio esistente non deve essere nè prodotta, nè utilizzata e ci e quello di futura costruzione sono chiamati ad permette di risparmiare “subito” sui costi di un restyling complesso, impegnativo ed innova- riscaldamento. tivo che sia in grado di dare risposte intelligenti Quindi la sfida che dobbiamo vincere è quella in ambito energetico. E sempre più spesso ci ven- ridurre il più possibile il fabbisogno energetico gono proposti nuovi sistemi per produrre energie per il riscaldamento gli edifici, e l’unico modo è pulite, ad emissioni zero, le cosiddette fonti rin- isolare le nostre case affinché non ci sia bisogno novabili. Sempre di più sembra che il nostro di grandi quantità di energia. Solo così sarà posfuturo sia strettamente legato allo sfruttamento sibile sfruttare quanto la natura ci offre ed applidelle energie. care in maniera intelligente le migliori tecnologie Se da una parte è una strada che condivido piena- impiantistiche. Per poter ottenere questi risultati mente per filosofia, non sono altrettanto concor- è necessario un approccio consapevole alle prode sulla direzione presa e per spiegare meglio blematiche energetiche, quindi diventa fondaquesto concetto invito tutti a porsi questa sempli- mentale acquisire competenze specifiche, conoce domanda: “Qual e’ la migliore fonte di energia scenze sui materiali, analizzarne le caratteristidisponibile?” che e scegliere in funzione Sicuramente le risposte più dell’utilizzo finale, evitando frequenti sono: l’energia di usare i materiali per sentiLa migliore energia solare, la geotermia, i pannelto dire o affidandosi al considisponibile è quella li fotovoltaici, qualcuno più glio di un rappresentante. È anticonformista si spinge a altrettanto importante sensirisparmiata o, meglio suggerire l’energia eolica. In bilizzare addetti ai lavori e ancora, quella che realtà, la risposta è semplice, committenti facendogli capinon si consuma perché ritengo che la migliore concetti difficili con parole re energia disponibile sia ed esempi semplici.
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APPROFONDIMENTO TECNICO
Capita quotidianamente a tutti noi di dover far capire al nostro committente cosa sia un ponte termico, o perché sia fondamentale isolare tutto l’involucro, o ancora perché un dettaglio trascurato sia poi la causa di contestazioni o di problematiche molto complesse da risolvere successivamente. Da qui la necessità di fare un confronto al posto di usare il linguaggio, il confronto tra “corpo umano e casa”. Facciamo degli esempi pratici che possono essere utili a chiarire il concetto. Esempio 1: Abbigliamento corpo – Isolamento casa Se d’inverno ci prepariamo ad uscire all’aperto ci vestiamo in funzione del clima. In una giornata molto fredda abbiamo l’esigenza di essere molto coperti e siamo “indipendenti” da fonti di calore. Per la casa il concetto è identico, dobbiamo vestirla per evitare che abbia freddo e per renderla più “indipendente” possibile dalle fonti energetiche. L’unica diversità tra la casa e noi è che mentre noi possiamo renderci conto del freddo ed agire per coprirci, la casa subisce una nostra scelta senza la possibilità di coprirsi da sola!! Esempio 2: Parti scoperte corpo Ponti termici casa Il termine di confronto è ancora più efficace se per spiegare i ponti termici si paragonano alcune parti del nostro corpo ed alcuni elementi costruttivi.
Pensiamo per esempio a quelle parti del nostro corpo che non dovessimo coprire in una giornata fredda, come per esempio le mani, il viso o il collo. La sensazione di freddo che percepiremmo sul nostro corpo sarebbe la stessa che invece SUBISCE il nostro edificio in punti come le soglie e i davanzali, le spallette dei serramenti se non isolate e i balconi. Anche qui la possibilità di scelta sull’edificio è demandato alla nostra sensibilità, alle nostre “conoscenze”. Esempio 3: Piedi corpo – Fondazioni casa Lascio per ultimo questo raffronto perché di solito è sottovalutato da tutti, anche dai tecnici. I nostri piedi sono una parte fondamentale del nostro corpo, ci sostengono, sono il nostro punto di contatto con il terreno e proprio per questo motivo d’inverno cerchiamo di mettere scarpe con suole alte e comode ma soprattutto mettiamo delle scarpe calde. Per la casa le fondazioni svolgono lo stesso ruolo dei piedi, ma proprio per questo motivo diventa importante isolare anche le fondazioni al di sotto della loro quota di imposta. Nell’attuale modo di costruire dobbiamo toglierci di dosso un vestito vecchio di secoli ed indossarne uno “alla moda”. Non possiamo non essere visionari perché come diceva Victor Hugo “Le visioni di oggi sono la reltà du domani”. Solo modificando il nostro modo di operare e la nostra mentalità potremo essere protagonisti di un futuro sostenibile.
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Approfondimento Tecnico a cura di Mascia Pagani
Formazione La riscossione degli incarichi professionali Redazione del disciplinare d’incarico, parcelle e recupero giudiziale delle prestazioni del geometra sono stati i temi al centro di un seminario organizzato dalla Commissione Tariffa estimo ed attività peritali del Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Como 6 Ottobre 2011 si è tenuto a Como, al IL CODICE DEONTOLOGICO IN BREVE Circolo Arci Xanadù, il seminario orga- Risponde alla finalità di individuare, seppure in nizzato dalla Commissione Tariffa esti- modo non esaustivo, la condotta a cui i professiomo ed attività peritali del Collegio nisti devono conformarsi allo scopo di rispettare Provinciale dei Geometri e dei Geometri i principi generali di etica professionale. Laureati di Como avente per oggetto la redazio- Le norme deontologiche sono preordinate al fine ne del disciplinare d’incarico e delle parcelle, di assicurare l’esercizio della professione seconoltre al recupero giudiziale delle prestazioni pro- do canoni di correttezza, decoro e dignità, garanfessionali dei geometri. tendo altresì che il comportamento non pregiudiSono intervenuti il presidente geom. Ferruccio chi gli interessi superiori della collettività, ma Dilda, il segretario geom. Angelo Tavecchio e favorisca lo sviluppo della società. alcuni colleghi nonché componenti della Com- Il codice si compone di precetti particolari che missione, ognuno per la propria attività di com- integrano i principi generali desumibili dall’ordipetenza,bvgh in collaborazione con l’Avvocato namento professionale, il quale, tra l’altro, attriMatteo Ferraio in rappresentanza dello Studio buisce ai Consigli dei Collegi il compito di assiLegale Avvocati Bordogna, Bottinelli, Ferrari, curarne il pieno rispetto attraverso l’esercizio del Mantegazza e Associati di Como. potere disciplinare nei confronti degli iscritti Sono qui riportati in sintesi gli interventi dei rela- all’Albo. tori presenti. L’obiettivo che si intende raggiungere, mediante I primi sono stati il presidenla predisposizione del codice te geom. Ferruccio Dilda e il deontologico nazionale, è segretario geom. Angelo Taquello di fornire un quadro Il codice è composto vecchio che hanno ribadito unitario di regole di riferida precetti particolari mento per l’intera Categoria. l’esistenza e l’importanza del Codice di Deontologia ProIl Codice di Deontologia Proche integrano fessionale dei Geometri il cui fessionale è consultabile ali principi generali contenuto viene troppo spesl’indirizzo: dell’ordinamento so dimenticato e sottovalutahttp://www.collegio.geometo. tri.co.it/pdf/2007/2907.pdf
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APPROFONDIMENTO TECNICO
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remunerazione per il lavoro svolto, IL DISCIPLINARE D’INCARICO Serve coerenza per commisurata all’importanza e alla quaIl geom. Giuseppe Gaffuri ha lità della prestazione, alla responsabiapprofondito il tema del disciplinare far si che il geometra lità ed al decoro professionale. d’incarico, innanzitutto ricordando abbia la giusta Il documento della Consulta Regionale è che con l’avvento della Legge Bersani consultabile sul Notiziario Il Triangolo e la contestuale eliminazione del ricorremunerazione n. 2 dell’anno 2009 oppure all’indirizzo: so alle tariffe, è indispensabile essere del lavoro svolto http://www.collegio.geometri.co.it/garantiti da un contratto che regoli i pdf/2011/9311.pdf rapporti tra committente e professionista. Gaffuri ha evidenziato ed analizzato gli elementi essenziali che costituiscono il disciplina- SICUREZZA NEI CANTIERI re d’incarico (dati del committente e del professionista, Il geom. Luca Limonta ha esposto i criteri per la determioggetto dell’incarico, prestazioni del professionista, onora- nazione degli onorari relativi alle prestazioni professionali rio e modalità di pagamento, inadempienze contrattuali e inerenti la direttiva cantieri in base al D.Lgs. 81/2008 e controversie) e approfondito le modalità di applicazione s.m.i. per opere di committenza privata. Egli ha mostrato, delle tre casistiche per la determinazione dell’onorario in tramite esempi, come gli onorari sono determinati con riferimento alla Tabella H4 della Legge n. 144 del 02/03/1949, base alla Legge n. 144 del 02/03/1949. 1- Onorari a percentuale: art. 48-49-50-51-52-53-54-55- pubblicata a piè pagina. 56-57-58-59 2- Onorari a vacazione: art.29-30-31-32 3- Onorari a discrezione: art. 60 Un disciplinare di incarico fac-simile è consultabile sul Notiziario Il Triangolo n. 1 dell’anno 2010 oppure all’indirizzo: http://www.collegio.geometri.co.it/pdf/2011/9307.pdf TOPOGRAFIA e CATASTO Il geom. Vittorio Negri ha trattato il tema degli orientamenti tariffari in materia topografica e catastale, prendendo spunto da quanto già pubblicato dalla Consulta Regionale dei Geometri della Lombardia che ha introdotto delle metodologie di calcolo che diano un senso di coerenza alla categoria, per far si che il geometra abbia la giusta
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APPROFONDIMENTO
CTU – CTP - MEDIAZIONE Il geom. Laura Luraschi ha esposto i criteri per la determinazione dei compensi del Consulente Tecnico d’Ufficio. Ella ha mostrato tramite esempi come sono classificati gli onorari (fissi, variabili a percentuale, variabili tra minimo e massimo, a vacazione) e come sono determinati con riferimento al DPR n. 115 del 30/05/2002, al DM del 30/05/2002 e all’Art. 4 della Legge n. 319 del 08/07/1980. Diversamente i compensi del Consulente Tecnico di Parte non sono stabiliti né per Legge, né dal Giudice, ma in base a quanto stabilito nel disciplinare d’incarico. I criteri per i compensiindennità per attività di mediazione sono determinati con riferimento all’Allegato A del DM n. 180 del 18/10/2010 pubblicato qui a fianco
infoweb
TECNICO
È possibile prendere visione della documentazione relativa al seminario all’indi. rizzo: http://www!collegio!geometri!co!it/settori!asp?chk/#,-)+$)$$)%h'$b)#. M&-H+#cj%%%%%&rif/)'%&SettoreID/)%-+ e della Legge n! )&& del %'/%#/)$&$ . Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geo. metri coordinata ed aggiornata da ultimo con il D!M! * dicembre )$$#( n! +$* all’indirizzo: http://www!collegio!geometri!co!it/pdf/'%%*/*,#!pdf
CERTIFICAZIONE ENERGETICA Il geom. Alessio Ziliotto ha esposto gli orientamenti tariffari per la Provincia di Como in materia di Certificazione Energetica suddividendoli per destinazione (residenziale-uffici e artigianaleindustriale) e a loro volta per tipologia (edificio di nuova costruzione – edificio esistente).
reach1 Reach1 Recupero giudiziale delle prestazioni professionali del geometra I seminario organizzato dalla Commissione Tariffa estimo ed attività peritali del Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Como sulla redazione del disciplinare d’in. carico e delle parcelle( oltre al recupero giudiziale delle prestazio. ni professionali dei geometri è stato chiuso dall’avvocato Matteo Ferraio in rappresentanza dello Studio Legale Avvocati Bordogna( Bottinelli( Ferrari( Mantegazza e Associati di Como! L’ avvocato Ferrari ha approfondito( sotto l’aspetto legale( la professione del geometra facendo riferimento al Codice Civile
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Italiano in particolare al Libro V . del Lavoro( Titolo III . lavoro autonomo( Capo II – delle professioni intellettuali! Egli ha con. fermato la possibilità da parte del professionista di esercitare il diritto di recesso per giusta causa dal contratto.disciplinare d’in. carico e l’esistenza a favore del professionista del diritto al com. penso che come precedentemente consigliato è stabilito tra le parti da un disciplinare d’incarico! Egli ha inoltre illustrato come eventualmente procedere al recupero extragiudiziale e giudizia. le dei crediti!
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Sanatoria catastale, l’agenzia quadruplica le sanzioni
Catasto & Topografia a cura di Rachele Bonetti
L’Agenzia del Territorio ha trattato lo scorso anno la questione degli “immobili fantasma” con due importanti circolari. Con la prima vengono definiti i nuovi importi sanzionatori previsti per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili , con la seconda chiarisce che resta l'obbligo dell' aggiornamento da parte del proprietario dell'unità immobiliare
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on la Circolare 4/2011 vengono definiti i nuovi importi sanzionatori previsti per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi, applicati alle seguenti fattispecie: • omessa dichiarazione delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione, entro il termine di 30 giorni decorrente dal momento in cui sono divenute abitabili o servibili all'uso cui sono destinate; • omessa dichiarazione dei fabbricati che dalla categoria degli esenti passano a quelli soggetti all’imposta, entro il termine di 30 giorni decorrente dal momento in cui sorge l’obbligo di dichiarazione; • omessa dichiarazione di variazione delle unità immobiliari urbane, entro il termine di 30 giorni decorrente dal momento in cui la variazione è intervenuta “ A decorrere dal 1°maggio 2011 pertanto, i predetti importi minimo e massimo sono aumentati, passando rispettivamente da € 258,00 a € 1.032,00 e da € 2.066,00 a € 8.264,00. ...[omissis] Vale il principio della irretroattività della norma sanzionatoria, in base al quale nessuno può essere assoggettato a sanzione se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. Deve ritenersi esclusa la retroattività non soltanto della norma che introduce nuove fattispecie
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sanzionatorie, ma anche delle disposizioni che rendono più onerosa l’entità di una sanzione già esistente. Le medesime disposizioni normative e i medesimi principi generali sopra illustrati trovano applicazione anche per i fabbricati mai dichiarati di cui all’articolo 19, commi 8 e seguenti, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 del luglio 2010, n. 122.
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CATASTO & TOPOGRAFIA
Pertanto, anche per tali fattispecie, ai fini della corretta determinazione delle sanzioni applicabili la violazione si configura decorsi 30 giorni dal momento in cui gli immobili sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati, in caso di omessa presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale.” In caso di mancata denuncia, in base agli accordi fra l’Agenzia del Territorio e il Consiglio Nazionale dei Geometri, verranno eseguiti rilievi per l’attribuzione della rendita presunta, che verrà affissa all’albo pretorio del comune di ubicazione dell’immobile, definendo classe e consistenza dell’unità catastale. A questo punto con la circolare 7/2011 l’ Agenzia del Territorio, chiarisce che resta l’obbligo dell’ aggiornamento da parte del proprietario dell’unità immobiliare. Al punto 3 della sopra citata circolare “Qualora dagli accertamenti eseguiti emerga la necessità di procedere ad un aggiornamento catastale e, quindi, all’attribuzione della rendita presunta, gli esiti degli accertamenti sono registrati nelle banche dati censuarie di CT, di CEU e cartografica...[omissis] Permane l’obbligo, anche successivamente alla registrazione in banca dati degli esiti dell’accertamento e della rendita presunta attribuita all’immobile in via transitoria, per i soggetti interessati, di presentare, tramite i professionisti incaricati le relative di-
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chiarazioni di aggiornamento: il tipo mappale, redatto con procedura Pregeo e la dichiarazione di variazione delle UIU, redatta con procedura Docfa.” La circolare poi precisa le indicazioni e le diciture delle unità oggetto di accertamento nella cartografia e nella banca dati, andando poi a delineare il comportamento da tenere in caso di atti traslativi riguardanti le medesime. Nella fase “intermedia” il trasferimento può avvenire senza l’atto che certifica la conformità dei dati catastali allo stato di fatto dell’immobile (conformità oggettiva) in quanto effettivamente assente una planimetria catastale cui fare riferimento. In caso di successioni è obbligatoria invece la regolarizzazione catastale completa prima della presentazione della dichiarazione di successione. In ultimo la circolare 7/2011 tratta la
questione dei contenzioni e dell’autotutela “le richieste di riesame in autotutela degli avvisi di accertamento per l’attribuzione della rendita presunta possono essere presentate in relazione alle seguenti ipotesi: • errata intestazione della particella su cui è stato edificato il fabbricato non dichiarato; • verifica dell’obbligo di accatastamento dell’immobile (cioè dell’ accatastabilità o meno del fabbricato); • avvenuta presentazione di una dichiarazione di aggiornamento catastale; • quantificazione delle sanzioni, dei tributi e degli oneri connessi all’attribuzione della rendita presunta. Ai fini del riesame, è necessario che la richiesta sia debitamente motivata e corredata da idonea documentazione. Per quanto riguarda, invece, eventuali errori o inesattezze di elementi, dati o parametri utilizzati per la determinazione della rendita presunta, i soggetti destinatari dell’avviso di accertamento sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento in catasto, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, utilizzando le procedure disponibili (Pregeo e Docfa). Resta salva ovviamente, la facoltà di proporre ricorso avverso l’avviso di accertamento innanzi alla competente Commissione Tributaria provinciale, con le modalità di legge.
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I criteri della stima e tutti gli aspetti di una valutazione
Estimo a cura di Oscar Mella
La scelta del criterio di stima dipende dallo scopo pratico della stima stessa, il motivo per cui si deve eseguire, che può essere diverso secondo le diverse esigenze che si possono manifestare tra l’individuo e il bene. Può essere una compravendita, la valutazione di un danno, una successione
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on gli argomenti contenuti in questo La domanda che potrebbe essere implicita a quanto articolo, vorrei iniziare ad entrare nel appena esposto potrebbe essere: “ Il bene stimato complesso mondo estimativo. La può assumere diversi valori ?”. La risposta è sicurascelta del criterio di stima dipende mente no anche perché la stima nasce da un’esigendallo scopo pratico della stima, il za pratica e pertanto il perito darà una risposta al motivo per cui si deve eseguire una stima; motivo quesito che gli è stato posto che non può essere che che può essere diverso a seconda delle diverse esi- unica e inequivocabile. genze che si possono manifestare tra l’individuo e il Il metodo di stima è comunemente definito come un bene. Ad esempio, può essere una compravendita, processo di operazioni logiche attraverso il quale la valutazione di un danno, una successione ecc. il perito giunge alla formulazione del valore, cioè a Scaturisce da queste poche parole che in funzione stabilire un equivalenza tra il bene da stimare e la dello scopo il perito deve seguire una determinata moneta. Il metodo estimativo si basa esclusivamenvia, cioè deve individuare la strada più opportuna te sul confronto. per risolvere il quesito estimativo che gli è stato pro- Da questo assunto ne deriva che per una stima, quaposto. lunque sia il criterio di stima adottato, se non posso L’ estimo indica sei vie che vengono chiamate aspet- effettuare confronti non posso stimare. ti economici di un bene o più comunemente criteri Diventa importante evidenziare la differenza tra i di stima: seguenti termini: Prezzo e valore. • Il più probabile valore di mercato, Che cos’è il prezzo di un immobile? Possiamo defi• il più probabile valore di tranirlo come un dato certo, un dasformazione. to storico, una somma di moneIl metodo di stima è • il più probabile valore di costo ta che è stata pagata per lo scamun processo di operazioni o di costruzione/ricostruzione, bio di un determinato bene, in attraverso il quale il perito • il più probabile valore comun certo momento storico. giunge alla formulazione plementare, Possiamo definire il valore codel valore, cioè a stabilire • il più probabile valore di surme quella determinata somma di un equivalenza tra il bene rogazione o di sostituzione. moneta che il perito, dopo aver • il più probabile valore di capiscelto un processo logico, proda stimare e la moneta talizzazione pone per lo scambio di un deter-
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minato bene. In poche parole il valore ha in sè una natura probabilistica e previsionale; infatti in termini estimativi si suol dire: il più probabile valore di mercato, il più probabile valore di trasformazione,ecc. Nella stima non si stabilisce un prezzo, perché il prezzo si forma sul mercato secondo le dinamiche economiche proprie del bene, per cui Il perito accerta i prezzi, effettua una serie di operazioni che gli permetteranno di porre in relazione (comparazione) il bene con i beni di cui ha accertati i prezzi , e infine propone un valore. Il più probabile valore di Mercato Il più probabile valore di mercato: nell’estimo classico è definito come il più probabile prezzo al quale potrebbe essere scambiato il bene oggetto di stima in un mercato di libera contrattazione con riferimento alla data a cui è riferita la stima. Secondo le linee guida dell’ABI, il più probabile valore di mercato è definito : “L’importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un’operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un’adeguata pro-mozione commerciale, nell’ambito della quale le parti hanno agito con cognizioni di causa, con prudenza e senza alcuna costrizione”. Entrando nel merito della definizione: Per “Importo stimato…” ci si riferisce a un prezzo espresso in denaro, che potrebbe essere pagato per l’immobile oggetto di stima in un’operazione di mercato espresso da un valutatore che abbia i requisiti e l’esperienza per poterlo fare; alla data della valutazione…” significa che il valore, di mercato formulato dal perito sia riferito ad un precisa data, in quanto il mercato ha un evoluzione costante con variazione dei prezzi. “…in un’operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle
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normali condizioni di mercato…” ciò significa che i due contraenti agiranno secondo le normali regole di mercato e secondo i propri interessi. “…dopo un’adeguata promozione commerciale…” al fine che l’immobile sia venduto ad un prezzo equilibrato, la durata di esposizione sul mercato deve essere sufficientemente ragionevole affinché un adeguato numero di compratori ne sia venuto a conoscenza. “…nell’ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizioni di causa, con prudenza e senza alcuna costrizione…” con questa affermazione si pone in evidenza che l’acquisto e la vendita deve avvenire in condizioni normali, cioè che non sia obbligati a vendere o obbligati ad acquistare. Il più probabile valore di Trasformazione Il più probabile valore di trasformazione si determina dalla differenza dal valore del bene trasformato e i costi sostenuti per la trasformazione. Viene
utilizzato quando l’immobile presenta un potenziale di trasformazione come un’area edificabile, un immobile che non presenta più i requisiti tecnico funzionali atti ad un normale utilizzo, ecc. Il più probabile valore di trasformazione è utilizzato anche per l’analisi degli investimenti immobiliari. Il più probabile valore di Costo Il più probabile valore di costo o costruzione o di ricostruzione si ottiene sommando tutte le spese che l’imprenditore ordinario deve sostenere per produrre o riprodurre il bene oggetto di stima. Le linee guida dell’ABI riportano: “Il metodo dei costi determina il valore di mercato di un immobile edificato, sommando il valore dell’area edificata e il costo di ricostruzione del fabbri-cato esistente, eventualmente deprezzato per la vetustà e per l’obsolescenza. Il costo di ricostruzione può essere stimato come costo di sostituzione di un nuovo immobile con pari utilità e funzioni,
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considerate eventualmente la vetustà e l’obsolescenza.” Il costo di costruzione può essere rappresentato dalle seguenti spese: 1) acquisto dell’area edificabile 2) spese per la progettazione, direzione lavori, sicurezza ecc. 3) spese per gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione 4) spese di costruzione (costo tecnico o costo secco) 5) spese per allacciamenti vari 6) spese per collaudo finale dell’opera (accatastamenti, ecc) 7) spese imposte 8) spese per interessi passivi 9) spese impreviste Il più probabile valore Complementare Il più probabile valore complementare è definito come la differenza tra il valore di un insieme di beni complementari e il valore dei beni complementari senza il bene oggetto di stima. E’ comunemente detto anche metodo della doppia stima. L’esempio classico è la stima per l’esproprio parziale. Si può anche introdurre il concetto di rapporto di complementarietà economica e cioè il rapporto tra il valore della parte oggetto di stime e il valore dell’intero bene. Classico esempio il rapporto complementare che viene utilizzato per estrapolare il valore del terreno dal valore complessivo del fabbricato con il terreno. Che si esprime : C=Vt/Vt+Vf Vt = valore del terreno Vf = Valore del fabbricato.
di natura tecnica o di natura economica. Il più probabile valore di Capitalizzazione (metodi finanziari) Detto anche metodo finanziario consiste nello stimare un bene attraverso la somma economica dei redditi presenti e futuri che può fornire l’immobile oggetto di stima. La ricerca dei redditi deve essere fatta sul mercato attraverso la verifica dei canoni di locazione di immobili simili a quelli oggetto di stima.
Direct Capitalization: Il metodo classico è la capitalizzazione diretta (direct capitalization), che si ottiene attraverso la formula V=R/i dove R è il reddito netto normale e continuativo che può fornire l’immobile e i è il saggio di capitalizzazione netto (il saggio di capitalizzazione non è un valore espresso direttamente dal mercato ma si ottiene dal rapporto tra i redditi e i prezzi espressi dal mercato)
Il valore si può anche ottenere dalla formula: V= R x GRM, dove GRM rappresenta il rapporto tra il prezzo e il canone di mercato ossia l’inverso del saggio di capitalizzazione.
Capitalizzazione Finanziaria (yield capitalization): Il metodo della capitalizzazione finanziaria stima il Valore attraverso attualizzazione della somma algebrica di redditi variabili e di costi variabili e del Valore di rivendita scontato al momento di stima. Questo metodo mira ad analizzare la simulazione finanziaria di un intero ciclo finanziario dal momento dell’acquisto al momento della rivendita finale. Analisi dei flussi di cassa scontati (DCFA discounted cash flow analisys): L’analisi dei flussi di cassa scontati è strettamente legata all’analisi degli investimenti immobiliari, mira a determinare il saggio di rendimento. Nel
Il più probabile valore di Surrogazione o di sostituzione Consiste nello stimare un bene attraverso il valore di altri beni simili o analoghi aventi la stessa utilità. Questo criterio di stima si basa sul principio di sostituzione che afferma che un bene sostituito da un altro bene per certi fini può presentare uguale valore. Per effettuare la stima di deve prevedere una relazione di sostituzione che può essere
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caso in cui il saggio d’investimento è conosciuto, la DCFA può essere utilizzata per la stima del valore dell’immobile. Nella prassi comune estimativa si conoscono altri termini di Valore al di fuori di quello di mercato che riportiamo per conoscenza: Valore assicurabile è legato ad un contratto assicurativo, esso si calcola attraverso il costo di ricostruzione. Valore accertato è riferito ad una valutazione per scopi fiscali ed amministrativi. Valore cauzionale si tratta di un valore che si determina in base a un prudente apprezzamento sulla futura commerciabilità dell’immobile che dovrebbe tener conto degli aspetti dell’andamento del mercato in funzione di un’eventuale vendita forzata dell’immobile. Il valore di vendita forzata è l’impor-
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to che ragionevolmente si può ricavare dalla vendita di un bene immobile
Bibliografia Marco Simonotti - Metodi di stima immobiliare - Dario Flaccovio Editore AA.VV. - Codice delle valutazioni immobiliari- terza ed. Tecnoborsa International Valuation Standards Ottava edizione 2007- ed. GEOVAL e CNG International Valuation Standards Sesta edizione 2003ed. GEOVAL Linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie Ed. Maggio 2011 Corso GeoVal anno 2012 Stefano Amicabile - Manuale di Estimo - Hoelpi
entro un intervallo troppo breve perché rispetti i tempi di commercializzazione richiesti dalla definizione del valore di mercato. Il valore di realizzo è l’importo di un immobile escluso il terreno, posto in vendita che è prossimo o raggiunge il termine della vita utile ed è valutato per essere venduto a scopo di recupero, più che per la sua finalità originaria. É in questo contesto che il valore di realizzo è anche definito nella terminologia contabile come valore netto di realizzo del bene che non presenta più alcuna utilità per l’impresa. L’HBU La ricerca dell’ HBU (hightest and best use), il miglior valore d’uso significa ricercare il massimo valore di trasformazione degli usi che si possono prospettare per un immobile oggetto di stima. L’HBU rappresenta quindi la destinazione più remunerativa.
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La nuova Imu I comuni fungeranno In questo primo articolo, si trattano gli elementi principali della nuova imposta, quelli per i quali vi è un buon grado di consapevolezza. Si illustra il quadro generale voluto dal legislatore per la nuova IMU. Le informazioni sono, per buona parte, tratte dall’opuscolo “La nuova tassazione degli immobili “del Gruppo 24 Ore
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Soggetto attivo Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio il bene si trova totalmente o prevalentemente.
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Imposte & Tasse a cura di Gianluca Scacchi
da esattori per conto dello Stato
a quest’anno l’imposta comunale sugli immobili (ICI) viene sostituita dall’imposta municipale propria: la nuova IMU. Questa scelta, effettuata nell’ambito del generale riassetto delle finanze dello Stato, è stata, dal legislatore, operata, come spesso accade, in una condizione di emergenza. Questo fattore, uniti all’italico difetto di saper complicare le cose semplici, non consenti di tracciare un quadro chiaro della nuova imposta. Mancano infatti i decreti attuativi della norma generale ed i comuni, in capo ai quali rimane una potestà regolamentare sul tema, non hanno ancora tutti gli elementi necessari per poter esercitare appieno questa importante facoltà. Quindi, in questo primo articolo, si possono trattare solo gli elementi principali della nuova imposta, quelli per i quali vi è un buon grado di consapevolezza. Si illustra, per quanto possibile il quadro generale voluto dal legislatore per la nuova IMU. Le seguenti informazioni sono, per buona parte, tratte dall’opuscolo “La nuova tassazione degli immobili” del Gruppo 24 Ore
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Qui è il caso di annotare che, con la nuova configurazione dell’imposta, foriera di un gettito fiscale assai importante, i comuni fungeranno da esattori per conto dello Stato. A quest’ultimo, infatti, è destinata una buona parte dei proventi dell’imposta. Soggetti passivi Sono soggetti passivi IMU, a prescindere della residenza in Italia: • il proprietario, • l’usufruttuario, • il titolare del diritto d’uso, • il titolare del diritto d’abitazione, • il titolare del diritto d’enfiteusi, • il titolare del diritto di superficie, • il locatario (per i beni in leasing), • il concessionario (per i beni demaniali) Immobili soggetti ad IMU a) fabbricati (compresi quelli rurali), aree fabbricabili e terreni agricoli posseduti a titolo di investimento o di consumo proprio; b) fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli strumentali (posseduti come fattori produttivi dell’azienda sia da parte di imprese che di lavoratori autonomi);
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TASSE & IMPOSTE
c) beni merce e beni prodotto; per beni merce s’intendono gli immobili oggetto dell’attività economica dell’impresa (è il caso ad esempio degli immobili destinati alla rivendita, posseduti da un’impresa immobiliare). Per beni prodotto s’intendono i beni immobili costruiti da un’impresa e destinati alla vendita (ad esempio i beni che un’impresa edile possiede “in attesa” della loro vendita).
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Aliquota
Abitazione principale e pertinenze Fabbricati rurali strumentali Fabbricati diversi dai precedenti Terreni agricoli Aree fabbricabili
0,40 % 0,20 %
0,76 %
Detrazioni per l’abitazione principale Base imponibile per i fabbricati Per i fabbricati iscritti al catasto la nuova base imponibile è la seguente: Valore imponibile = Rendita catastale x 1,05 x coefficiente (variabile per categoria) I coefficienti, una delle principali novità introdotte ad aggravio dell’imposizione, sono i seguenti Categoria Catastale
La detrazione “base” applicabile all’abitazione principale è pari a 200 euro.A questa si può sommare una detrazione “aggiuntiva”. É una novità introdotta con l’IMU e, in qualche modo, accoglie il concetto di “quoziente familiare” nell’imposizione fiscale.Tale detrazione aggiuntiva è pari a 50 euro per ciascun figlio che dimora e risiede nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, avente età non superiore a 26 anni.
Coefficiente Regolamentazione comunale
A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7 B, C/3, C/4, C/5 D/5, A/10 D (escluso D/5) C/1
160 140 80 60 (65 dal 2013) 55
Base imponibile per le aree fabbricabili In questo caso vengono confermate le regole in vigore per l’ICI. Quindi, il valore imponibile è quello “venale in comune commercio” determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori del terreno necessari par la costruzione (ad esempio interventi di “urbanizzazione”), ai prezzi medi rilevati sul mercato per aree analoghe. Base imponibile per i terreni agricoli Il valore imponibile viene così determinato: Valore imponibile = Reddito dominicale* x 1,05 x 130 (110 se coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale) * il R.D. è quello risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno d’imposizione Aliquote Le aliquote “base” fissate dalla normativa statale sono le seguenti:
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La potestà regolamentare comunale consente di variare dette aliquote nel seguente modo. Bene Abitazione principale e pertinenze Fabbricati rurali strumentali Fabbricati diversi dai precedenti Terreni agricoli Aree fabbricabili
Aliquota
0,20 % - 0,60 % min. 0,10 %
0,46 % - 1,06 %
Tale possibilità di variazione concessa ai comuni è, per quanto riguarda l’abbassamento delle aliquote, più teorica che pratica, ciò in quanto lo Stato anche in presenza di aliquote “alleggerite” pretende comunque dai comuni il ristorno per intero della propria quota di IMU. In sostanza l’abbassamento delle aliquote inciderebbe unicamente sulla parte di gettito comunale. Ciò rende assai improbabile l’effettivo abbassamento delle aliquote IMU da parte dei singoli comuni. Come accennato la normativa è tracciata solo nel suo quadro generale, mancano o sono incomplete le disposizione attuative necessarie anche alla definizione dei regolamenti comunali. Pertanto, questa prima illustrazione della materia deve intendersi come introduttiva dell’argomento. Ogni operatività sul tema, anche come professionisti, dovrà basarsi sulla definizione che, per ciascuna realtà, emergerà dalla regolamentazione locale alla quale, in queste settimane, faticosamente e, non di rado, caoticamente i singoli comuni stanno lavorando.
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In cantiere I dispositivi
Sicurezza a cura di Walter Alberti
di protezione collettiva
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parapetti provvisori prefabbricati, utilizzati nei cantieri edili, sono opere provvisionali rientranti tra i dispositivi di protezione collettiva. Il datore di lavoro, nel valutare le misure di sicurezza da approntare in cantiere, deve anteporre, come indicato dal D.lgs. 81/08, l’utilizzo dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) ai DPI (dispositivi di protezione individuale) per la prevenzione e salvaguardia delle persone dai rischi per la salute e la sicurezza. Naturalmente la scelta dei dispositivi non può essere casuale ma determinata preliminarmente dalla natura e dall’entità e tipo di rischi ineliminabili sul luogo di lavoro. I dispositivi di protezione collettiva devo essere adeguati ed idonei all’attività da svolgere, dovranno essere installati in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante ed utilizzati e manuntenzionati regolarmente e correttamente. Sarà cura e premura del datore di lavoro, fornire ai lavoratori utilizzatori tutte le informazioni e la formazione necessarie per il loro corretto utilizzo, funzionamento e sui rischi cui sono esposti durante l’uso. La legislazione vigente in materia di sicurezza, impone al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori le attrezzature idonee e che soddisfino i requisiti previsti dalle normative. I parapetti prefabbricati allo stato attuale non possono riportare il marchio CE in quanto non esiste una direttiva specifica riferita al mercato europeo. Permane comunque il precetto generale desumibile dai dispositivi legislativi sulla tutela e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ossia che i pro-
dotti immessi sul mercato dai produttori, devono essere sicuri e garantiti in tal senso dal produttore stesso. Vi sono diverse tipologie di parapetti provvisori prefabbricati sul mercato che si diversificano in base agli elementi costitutivi la struttura di fissaggio. Ad ogni buon conto i parapetti provvisori sono costituiti da un montante, che è il supporto principale che deve essere ancorato alla costruzione sul quale vengono applicati dei correnti (almeno 3: principale, intermedio e inferiore) ed i correnti che hanno la funzione principale di “barriera” e devono essere posizionati: il principale a un metro dal piano di lavoro, l’intermedio a metà tra il piano di lavoro e il corrente principale, il corrente inferiore deve essere collocato ad una altezza di 20 cm circa dal piano. Riepilogando: • Il parapetto quindi sarà costituito da uno o più correnti paralleli all’intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio. • Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri. • Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. • È considerata equivalente al parapetto definito ai commi precedenti, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso.
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CONDOMINIO a cura di Rachele Bonetti
Balconi & co I criteri di ripartizione delle spese
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balconi, quali elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato, appartengono in via esclusiva, assieme alla colonna d'aria sovrastante, a ciascuno dei proprietari dei singoli appartamenti ai quali accedono in qualità di pertinenze. Possono definirsi, dal punto di vista giuridico, un prolungamento dei locali interni (Cass.sent. n. 8159/1996 e n. 7148/1995). Ne consegue che i proprietari delle unità immobiliari corrispondenti sono gli unici responsabili dei danni cagionati dalla caduta di frammenti di intonaco e muratura, che si siano da essi staccati, mentre i fregi ornamentali e gli elementi decorativi (rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, i frontalini e i pilastrini) sono condominiali, se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell'intero edificio. In generale competono al proprietario dell’unità immobiliare dalla quale si accede al balcone, le spese relative al piano di calpestio o alla parte interna dei parapetti del balcone, mentre gravano sul condominio le spese necessarie al fine di garantire e salvaguardare l'armonia estetica della facciata ossia tutte quelle spese che concernono gli elementi esterni
Tipologia Balcone
Tipo di intervento
Ripartizione spese
Balconi aggettanti
Manutenzione ordinaria della struttura interna,
Proprietario del balcone
pavientazione parapetti e ringhiere Tinteggiatura e intonacatura del sottofondo che fa da
Proprietario del balcone
soffitto dell’appartamento posto al piano sottostante
sottostante
Balconi incassati
Manutenzione straordinaria della struttura esperna
Condominio
Balconi incassati
Pavimento
Proprietario del balcone
Balconi incassati
Sottofondo del balcone
Proprietario del balcone
Balconi incassati
Manutenzione interna dell’interno
Proprietario del balcone
Balconate
Manutenzione ordinaria e straordinaria della
Solo i condomini che ne
struttura, pavimentazione, ringhiere
fanno uso
Balconi aggettanti
sottostante
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dei balconi che ineriscono alla facciata concorrendo insieme ad essa a conferire allo stabile quel decoro architettonico che costituisce bene comune dell’edificio. I criteri di ripartizione delle spese variano a seconda della tipologia su cui dovranno essere posti gli interventi di manutenzione. Qui a piè pagina si riporta schema esplicativo tratto da “Consulente immobiliare n. 877-2011”. Per quanto concerne i balconi aggettanti, essi costituiscono un prolungamento della corrispondente unità immobiliare e appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospet·to dell’edificio. L’art. 1125 cod. civ., il quale prevede che per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti delle volte e dei solai le spese sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, può essere invece applicato come criterio di ripartizione spese nel caso ci troviamo di fronte ai c.d. Balconi “incassati”. In questo caso si ritiene che la soletta dei balconi costituisca prolungamento del solaio stesso e, pertanto, svolga le funzioni di separazione, copertura e sostegno dei diversi piani dello stabile condominiale sicché le spese per il rifacimento di questa parte, ai sensi dell’art. 1125 cod. civ .o saranno a carico dei proprietari delle unità immobiliari cui tale solaio serve rispettivamente da piano di calpestio e da soffitto. Mentre la parte frontale dei balconi, andando a inserirsi nella facciata dello stabile, deve essere considerata di proprietà comune. Dei danni da infiltrazione di umidità subìti dal soffitto di un balcone risponde il proprietario del balcone sovrastante, dalla cui pavimentazione imperfetta penetra l’acqua che determina l’umidità della stessa (Pret. Taranto, 29 aprile 1994).
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Collegio Nazionale Geometri
Tutela responsabilità professionali? Al via il nuovo accordo Sotto la lente L'assicurazione della responsabilità civile professionale consiste nella copertura delle perdite patrimoniali subite da terzi in conseguenza di atti illeciti, reali o presunti commessi nell'esercizio dell'attività professionale. È volta a coprire alcune fattispecie come: negligenza, errori/ omissioni che generano danni patrimoniali, interruzione attività di terzi, il dolo del dipendente e dei collaboratori, ingiuria e diffamazione e violazione della privacy, violazione delle proprietà intellettuali, copyright e marchi registrati, violazione di diritti d'autore e marchi di fabbrica, sanzioni di natura fiscale e ammende inflitte ai clienti dell'assicurato, le conseguenze derivanti dalla perdita o distruzione di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina o incendio sino ad un sottolimite di 150.000 euro per sinistro e l’indennità per presenze processuali.
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In attesa che l’obbligo per ogni professionista di stipulare, per la propria attività, una polizza assicurativa per “Responsabilità civile” a tutela del committente venga recepita dal regolamento professionale, il Consiglio Nazionale, come già accennato nella circolare prot. N. 3544 del 07 aprile 2011, ha stipulato un accordo con Marsh (www.marsh.it) che consente agli iscritti di dotarsi di detta copertura assicurativa (oltre a quella della tutela legale) a condizioni, oggi, assai vantaggiose. Per poter avere tutte le informazioni, visionare le condizioni ed acquistare le polizze, è possibile: • sul web, previa registrazione, all’indirizzo http://professionisti.marsh.it/geometri - Codice Adesione: GGL0711. Il link si trova anche sul sito del CNGeGL; • scrivendo a: professionisti.italy@marsh.com; • al telefono, contattando il numero 02.48538880. Le polizze proposte presentano una vasta gamma di garanzie tra
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le quali va posta particolare attenzione alle seguenti coperture: • per tutte le attività proprie della professione geometra; • per le attività svolte anche di pronuncia di incompetenza; • per attività di mediatore/conciliatore exDM 180/2010; • per tutela legale anche in caso di patteggiamento. Anche i premi richiesti risultano, al momento, concorrenziali senza previsione di regolazione del premio stesso. L’accordo stipulato, riservato agli iscritti all’Albo professionale, prevede che: • un team di professionisti, esperti della materia assicurativa, sia al servizio dei geometri assicurati per garantire una maggior tutela in caso di sinistro e velocità di rimborso; • una commissione paritetica, tra CNGeGl e Marsh, per valutare e definire con la compagnia assicuratrice i casi di sinistro più complessi.
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Contributi minimi 2012 cambiate le modalità di riscossione
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Le nuove modalità di versamento dei contributi comporteranno uno slittamento in avanti delle scadenze previste di norma. Sì adotteranno esattamente come quelle fiscali (solitamente a partire da metà giugno salvo proroghe) in unica soluzione o in un massimo di 6 rate da versare con modello F24
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al 2011 è stata introdotta per gli iscritti la modalità di inoltro alla Cassa della comunicazione reddituale annua e dei relativi versamenti di autoliquidazione tramite, rispettivamente, “Unico” ed “F24 accise”. La riscossione dei contributi minimi obbligatori dovuti per l’anno 2011 è invece avvenuta tramite il consueto invio dei M.A.V. personalizzati. Per la riscossione dei minimi 2012, il C.d.A della Cassa, verificato il buon gradimento degli iscritti verso un’innovazione (l’utilizzo di Unico ed F24 accise) cosi utile per la semplificazione degli adempimenti ordinari verso la Cassa, oltre che per l’opportunità della compensazione con i crediti fiscali, ha ritenuto, nella seduta del 23 novembre scorso con delibera n 201/2011, di estendere, a partire dal corrente anno, le stesse scadenze e modalità di saldo, anche ai minimi annuali che pertanto, non verranno riscossi più tramite M.A.V. Nel 2012 gli importi dovuti in relazione alle diverse posizioni iscrittive, sono i seguenti: CONTRIBUTO SOGGETTIVO € 2.250,00 iscritti obbligatori, €1.125,00 pensionati attivi; € 562,50 neodiplomati per i primi 2 anni e praticanti, € 1.125,00 neodiplomati per i successivi 3 anni CONTRIBUTO INTEGRATIVO € 900,00 tutti gli iscritti e pensionati attivi
(sono esclusi i neodiplomati ed i praticanti) CONTRIBUTO Dl MATERNITÀ € 17,00 tutti gli iscritti, praticanti e pensionati attivi. Le nuove modalità di versamento dei contributi minimi 2012 comporteranno pertanto uno slittamento in avanti delle scadenze previste di norma, che sì adotteranno esattamente come quelle fiscali (solitamente a partire da metà giugno salvo proroghe) in unica soluzione o in un massimo di 6 rate da versare con modello F24 accise, distinguendone la tipologia tramite gli appositi codici già approvati nel 2011 e con l’applicazione degli Interessi di dilazione previsti per il fisco (attualmente pari al 4% su base annua).
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TASSE & IMPOSTE
Non appena saranno approvati da parte dell’Agenzia delle Entrate il modello Unico 2012 con la terza sezione del quadro RR, che interessa la Cassa in veste grafica, adattata ad indicare i contributi minimi da versare, le istruzioni specifiche del nuovo adempimento e le specifiche tecniche necessarie all’adeguamento dei software ufficiali, sarà nostra cura fornire ulteriori indicazioni per adempiere al versamento dei minimi 2012 con le nuove modalità. Per i casi (si presume residuali) nei quali gli iscritti non siano tenuti all’inoltro di Unico all’Agenzia delle Entrate sarà messa tempestivamente a disposizione sul sito delta Cassa una apposita sezione del “Portale dei Pagamenti” per poter effettuare i versamenti in questione.
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Sullo stesso sito, nell’area riservata, sarà per tempo possibile accedere ad una sezione fac-simile del quadro RR di Unico, con l’indicazione personalizzata dell’importo dei minimi 2012 dovuti (che comunque saranno resi noti anche in altre forme, come pec, mail ecc.) da indicare e versare tramite F24 accise. Eventuali interessi dovuti per il ritardato versamento dei contributi minimi 2011 potranno essere regolarizzate anch’esse tramite “Porta-
le dei Pagamenti’. Nell’assicurare che le importanti scelte di semplificazione ed innovazione volute dal C.d.A in favore degli iscritti saranno, come di consueto, tempestivamente comunicate ed illustrate ai Collegi, da sempre chiamati ad un forte impegno di supporto per gli iscritti e per la Cassa stessa, si porgono cordiali saluti Il direttore Generale Dott. Franco Minucci
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Edifici rurali: nuove scadenze per il riconoscimento
Collegio Nazionale Geometri a cura di Rachele Bonetti
L’Agenzia del Territorio ha messo a disposizione un applicazione web, con la modulistica ministeriale, per ottenere in tempo reale l’assegnazione di un identificativo numerico. La stampa della modulistica compilata e le autocertificazioni devono poi essere trasmesse all’Agenzia del Territorio di competenza
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lteriore slittamento, con il Decreto Milleproroghe, del termine per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti di ruralità, per le unità immobiliari a servizio dell’attività agricola altrimenti soggette al pagamento dell’Ici relativa al 2011. La procedura per la presentazione della domanda prevede l’utilizzo dei modelli A,B e C del Decreto Ministeriale 14 settembre 2011, scaricabili dal sito dell’Agenzia del Territorio. La richiesta di riconoscimento della ruralità va effettuata sul modello A, allegando poi le autocerficazioni richieste, redatte sul modello B se si tratta di unità abitative, sul modello C in caso di altre destinazioni. L’Agenzia del Territorio ha messo a disposizione un applicazione web, con la modulistica ministeriale, per ottenere in tempo reale l’assegnazione di un identificativo numerico. La stampa della modulistica compilata e le autocertificazioni devono poi essere trasmesse all’Agenzia del Territorio di competenza anche a mezzo fax, posta raccomandata o posta elettronica certificata. Quanto sopra è visionabile e scaricabile al sito web www.agenziaterritorio.it servizi - per privati – fabbricati rurali Si evidenzia inoltre che per l’anno 2012 anche i fabbricati rurali sono soggetti al pagamento dell’ IMU, per questo motivo si dovrà procedere alla dichiarazione al Catasto Urbano degli immobili rurali non ancora dichiarati, entro il 30 novembre 2012, per poter definire l’importo dell’imposta da versare.
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Disposizioni in materia urbanistico-ediliziaa a cura di Carlo Zanotta
Le nuove norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio Cambiano le disposizioni per la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione incentivata delle aree urbane. L’obiettivo è contenere il consumo di suolo e di energia da fonti fossili ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
C
on la nuova normativa cd “Piano Casa 2012” la Regione Lombardia, all’art. 15 ha dettato alcune modifiche riguardanti le modalità di richiesta del Permesso di Costruire e le tempistiche per gli uffici tecnici comunali per esaminare la pratica sino alla formazione del Titolo Abilitativo. La Legge Regionale è stata redatta in attuazione dell’articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e detta disposizioni per la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione incentivata delle aree urbane, anche al fine di contenere il consumo di suolo e di energia da fonti fossili ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché ulteriori disposizioni in materia urbanisticoedilizia a integrazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio). Si riporta di seguito lo stralcio di tale norma, invitando comunque la lettura dell’intera normativa, che riporta altre importantissime novità in tema di riutilizzo e sostituzione del patrimonio edilizio esistente, recupero dei sottotetti, realizzazione dei parcheggi in deroga, la possibilità di realizzare ascensori esterni agli edifici in deroga alle distanze tra pareti finestrate ed ulteriori modifiche in materia urbanistica-edilizia. Art. 15. (Disposizioni in materia di titoli abilitativi) 1. All’articolo 38 della l.r. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
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a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario dell’immobile o da chi abbia titolo per richiederlo, è presentata allo sportello unico corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e, quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dal d.p.r. 380/2001, parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
DISPOSIZIONI
dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnicodiscrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica.”; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione.”; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce avvalendosi dello sportello unico i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una
dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto."; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.”; e) il comma 7-bis è sostituito
Importantissime sono le novità in tema di riutilizzo e sostituzione del patrimonio edilizio esistente, sul recupero dei sottotetti sulla realizzazione dei parcheggi
dal seguente: “7-bis. L’ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti è determinato con riferimento alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, purché completa della documentazione prevista. Nel caso di piani attuativi o di atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, l’ammontare degli oneri è determinato al momento della loro approvazione, a condizione che la richiesta del permesso di costruire, ovvero la denuncia di inizio attività siano presentate entro e non oltre trentasei mesi dalla data dell’approvazione medesima. Fatta salva la facoltà di rateizzazione, la corresponsione al comune della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, se dovuti, deve essere fatta all’atto del rilascio del permesso di costruire, ovvero allo scadere del termine di quindici giorni previsto dal comma 7, primo periodo, nei casi di cui al comma 10.”; f) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzioassenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter.”; g) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: “10-bis. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il rilascio del relativo atto di assenso deve avvenire entro i termini previsti dal comma 3. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclu-
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DISPOSIZIONI
sivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenziorifiuto. 10-ter. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall’interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 5, comma 4, del d.p.r. 380/2001. Il termine di cui al comma 7 decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.". 2. il comma 2 dell’articolo 40 è sostituito dal seguente: “La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dagli strumenti urbanistici di pianificazione comunale, le modalità di intervento di cui all’articolo 27 della presente legge, nonché la destinazione d’uso." 3. All’articolo 41 della l.r. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività e segnalazione certificata di inizio attività)"; b) al comma 1 sono inserite, all’inizio, le seguenti parole: “Ferma restando l’applicabilità della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nei casi e nei termini previsti dall’articolo 19 della legge 241/1990 e dall’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.l. 70/2011,". 4. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 103 della l.r. 12/2005 sono soppressi i seguenti numeri: “20” e “21”. (B.U.R.L. n. 68 del 16 marzo 2012)
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Immobiliare Il borsino fa il punto sul mercato di Como
Giovedì 15 Marzo 2012 presso il Centro Congressi del Grand Hotel di Como, in occasione della presentazione della tredicesima edizione del Borsino Immobiliare Città di Como e Provincia, si è tenuto un importante convegno, promosso dalla FIMAA, sullo scenario immobiliare comasco 2012. Nel corso della manifestazione i relatori hanno toccato molti aspetti della complessa situazione del settore di questi ultimi anni. Sono emersi, dai vari interventi, dati interessanti che hanno fotografato la situazione della città di Como e della Provincia mettendo in particolare evidenza che Il mercato del 2011 è stato influenzato dalla incerta situazione economica e dalla difficoltà di accesso al credito. Gli agenti immobiliari comaschi per il 2012 prevedono stabilità nel numero delle compravendite e anche sul fronte dei prezzi; l’attesa ripresa del comparto è comunque strettamente legata alle politiche di credito delle banche. Tra le incertezze, il presidente della FIMAA Claudio Zanetti ha sottolineato che:” resta da capire, sull’andamento del mercato immobiliari,quanto inciderà l’introduzione dell’IMU per la prima casa e l’aumento dell’imposizione fiscale sugli immobili”. Sono emersi dei dati contradditori sull’andamento del mercato immobiliare dello scorso anno che ha segnato una crescita delle vendite per la città di Como, mentre le vendite in tutta la provincia hanno presentato un lieve calo. Molte anche le novità del borsino, il riferimento ai prezzi degli immobili nuovi non è più riferito ad immobili di classe energetica D, come avveniva lo scorso anno, ma alla classe energetica B. Pertanto è stato sottolineato che l’aumento dei prezzi medi riportati sul Borsino è dovuto soprattutto al salto di classe energetica. E’stato inoltre messo in evidenza un calo di prezzi relativo gli immobili usati.
Albo
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RIVISTA TRIMESTRALE D’IINFORMAZIONE TECNICO PROFESSOIONALE DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA
Tutti gli aggiornamenti dell’albo professionale
Seduta del Consiglio Direttivo del 19 gennaio 2012
Cancellazioni
Iscrizioni
N. Albo
Nominativo
CETRONE VITTORIO Casnate con B ,
Residenza
N. Albo
Nominativo
Residenza
864
2941 2942 2943 2944 2945 2946
SELVA DANIELA BINASCHI GIOELE CURTI GIUSEPPE SPINA FILIPPO OLIVIERI ETTORE RIGO STEFANIA
Torno Cadorago Carlazzo Beregazzo con F. Bregnano Cantù
Seduta del Consiglio Direttivo del 23 febbraio 2012
N. Albo
Nominativo
Residenza
2396 589 1064 2633 992 889 2256 2868 530 1983 1247 882 1628 659 376
BRUNELLI LUCIANO MARAZZI ANGELO GIORGIO CENCI GIOVANNI CATTANEO MARCO BRENNA FERRUCCIO PALAZZO GIUSEPPE PESSINI GIOVANNI PATIERNO ROBERTO BUSTI PEPPINO PAGANI FRANCO GIORI ALESSANDRO VITALI ALFREDO CASTELNUOVO P. ANGELO BORGHI GIULIO TETTAMANTI GIUSEPPE
Uggiate Trevano, Faloppio . Tavernerio Carugo Como Canzo, Grandola ed Uniti. Cagno Laino Como S. Fermo della B. Menaggio Eupilio Mozzate Luisago
Iscrizioni N. Albo 2949 2950
Nominativo FINOCCHIARO S. MATTIA CARRUS M.JORGE
Residenza Olgiate C. Brenna
Cancellazioni
Seduta del Consiglio Direttivo del 7 febbraio 2012 Iscrizioni N. Albo
Nominativo
Residenza
2948 2947
FIORIO LUCA MAGLIO FABIANO
Limido Comasco Carugo
Iscrizioni Registro praticanti Seduta del Consiglio Direttivo del 19 gennaio 2012 ■ 2204 BERALDO CLAUDIA Cantù ■ 2205 GARBUIO SELENA Malnate ■ 2206 PAGANELLI FRANC. Cucciago ■ 2207 SORBARA GABRIELLA Lurago Marinone Seduta del Consiglio Direttivo 7 febbraio 2012 ■ 2208 COLOMBO CHRISTIAN Castelmarte ■ 2209 PEDUZZI STEFANO Torno Seduta del Consiglio Direttivo del 23 febbraio 2012 ■ 2210 ORLANDI WILLIAM Binago ■ 2211 STABILE GABRIELE Ceriano Laghetto
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Vita di Collegio
WWW.geometri.co.it
NOTIZIE UTILI
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R I V I S TA T R I M E S T R A L E D ’ I I N F O R M A Z I O N E T E C N I C O P R O F E S S O I O N A L E D E L C O L L E G I O D E I G E O M E T R I E D E I G E O M E T R I L A U R E AT I D E L L A P R O V I N C I A
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IL TRIANGOLO Rivista trimestrale d’informazione tecnico- professionale del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Como Numero 1/2012 Autorizzazione del tribunale di Como n. 204 del 26 ottobre 1968 Spedizione in abbonamento postale 70% - Filiale di Como
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Redazione Via Recchi 2 - 22100 Como tel. 031/26/12/98 - fax 031/271287 E-mail: info@collegiogeometri.como.it Pec: collegio.como@geopec.it www.collegio.geometri.co.it
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Direttore di stampa Geom. Maria Allocca e-mail: info@collegiogeometri.como.it
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Commissione stampa Geom. Alberti Walter - Geom. Allocca Maria Geom. Bonetti Rachele - Geom. Luraschi Laura Geom. Mella Oscar - Geom. Pagani Mascia Geom. Porta Raffaella - Geom. Prisinzano Giovanni
Hanno inoltre collaborato Elena Barezzani - segreteria del Collegio Roberto Piadena - Ambra Garancini e Giorgio Costanzo Associazione Iubilantes - Geom. Raoul Gatti
Coordinamento giornalistico e impaginazione SEM - Servizi Editoriali & Multimediali Via Volta 18 - 20090 Corsico (Mi) tel. 02 4583153 - fax 02 4583369 www.servizieditorialiemultimediali.it info@servizieditorialiemultimediali.it
Stampa Tipografica Derthona - 15057 Tortona (Al), Strada Vicinale Ribrocca/6/5 - Tel. 0131 866233 Gli articoli inviati per la pubblicazione rispecchiano esclusivamente il pensiero dell’autore e non impegnano la responsabilità del Comitato di Redazione. É consentita la riproduzione degli articoli citando la fonte.
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Orari di apertura al pubblico: Lunedì 9.00 - 12.00 Martedì 9.00 - 12.00 Mercoledì 9.00 - 12.00 Giovedì 9.00 - 12.00 Venerdì 9.00 - 12.00 Sabato chiuso
15.00 - 17.00 15.00 - 17.00
Linea diretta Per comunicazioni durante gli orari di chiusura della Segreteria è attivo 24 ore su 24 il fax: 031/271287 oppure gli indirizzi mail: sede@collegio.geometri.co.it, PEC: collegio.como.@geopec.it tel. 031/26/12/98 www.collegio.geometri.co.it
Appuntamenti Il Presidente geom. Ferruccio Dilda e il Segretario geom. Angelo Tavecchio ricevono su appuntamento tutti i venerdì mattina. Per fissare un incontro contattare la Segreteria del Collegio: tel. 031/26/12/98 - fax 031/271287
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