Anno 5 · numero 1· Gennaio | Febbraio 2013 · Poste Italiane SPA - Spedizione in Abb. Postale - D.L. 353/2003 (Conv. in Legge 27/02/04 n. 46) Art. 1 comma 1, Lo/MI - prezzo € 12 - abbonamento annuo € 60
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Sicurezza
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Direttore Responsabile Gaspare Vannicola Comitato Tecnico Scientifico Coordinatore: Dr. Ruocco Isidoro (email: cts@lineavita.it), Sig. Buffoli Giovanni, Ing. Dalla Nora Stefano, Ing. Marengo Michele Comitato Tecnico Formativo Coordinatore: Vannicola Gaspare (email: cts@lineavita.it), Arvetti Cesare, Bajoni Leonardo, Bergamaschi Marco, Buffoli Giovanni, Capucci Serena, Dalpiaz Giordano, Gallmetzer Sebastian, Pincigher Albert, Ruocco Francesca, Ruocco Isidoro, Ruocco Luca, Scorza Raffaele, Sirtori Patrizio, Zoppirolli Mirko. Direttore Editoriale Martinelli Lorena Comitato di Redazione Gallotti Cristina, Martinelli Lorena, Pigoni Clementina, Vannicola Gaspare.
Sommario Gennaio | Febbraio 2013
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ALV Associazione Linea Vita
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Proprietà EmmeV editoria & formazione sas Sede Legale: Via Doberdò, 22 Milano Tel. 02.36708805 Fax. 02.36708803 e-mail: info@emmev.it sito: www.emmev.it Registrazioni Camera di Commercio di Milano N.REA 1947743 P.IVA 07269590969 del 01/04/2011 N.ROC: 21011 del 06/04/2011 Registrazione del Tribunale n.390 del 18 settembre 2009 Editore EmmeV editore & formazione sas Tel. 02.36708805 – Fax. 02.36708803 e-mail redazione: redazione@emmev.it Pubblicità EmmeV editoria & formazione sas Tel. 02.36708805 Fax 02.36708803 Abbonamento Annuo Normale 6 numero € 60,00 Arretrati € 12,00 salvo esaurimento scorte Per abbonarsi versare la somma su c/c codice IBAN: IT94W0326801607052370339740 Intestato a EmmeV editoria & formazione sas Via Doberdò, 22 – 20126 Milano Progetto grafico e impaginazione EmmeV editoria & formazione sas Stampa Publistampa Arti Grafiche via Dolomiti 36, Pergine Valsugana (TN) tel. 0461.511000 fax 0461.533914 www.publistampa.com Copyright La collaborazione è gradita, utile e gratuita. Tutti gli interessi sono invitati a mettersi in contatto con la redazione. I dattiloscritti, le fotografie, i disegni non si restituiscono anche se non vengono pubblicati. Le opinioni espresse dagli autori non impegnano la direzioni della rivista. La società editrice si riserva il diritto di non pubblicare e in ogni caso declina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni nonché per eventuali danni risultanti dall’uso dell’informazione contenta nella rivista. Riprodurre parte dei testi è permesso evidenziando la fonte.
Editoriale
“La centralità del documento di Valutazione dei Rischi” “La formazione del Preposto” a cura di Renato Pedrazzini
Speciale Klimahouse Klimahouse in pillole Costruire eco-sostenibile Una nuova immagine per Klimahouse Un laboratorio per il futuro delle metropoli Le nostre rubriche
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Spazio confinato
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Psicologia del lavoro
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Sicurezza macchine
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La parola al legale
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Sicurezza macchine agricole e forestali
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Sistemi anticaduta idonei: a chi rivolgersi per la scelta
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Acer: mercato immobiliare pronto a ripartire nel 2013
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Un decalogo per fare ripartire l’economia
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Macchine che possono creare un’atmosfera potenzialmente esplosiva
a cura di Adriano Paolo Bacchetta a cura di Piergiorgio Frasca a cura di Formaedil a cura di LML Avvocati Associati a cura di Nicola D’Eusanio
a cura di A + A Monferrato
a cura di Massimo Granchi e Riccardo Bozzo
il Notiziario sulla 45
Manutentori ascensori e amminastratori condominiali: responsabilità civili e penali
a cura di Luigi Cucchiararo
Sicurezza Tutela della privacy Nel caso siano allegati alla rivista, o in essa contenuti, questionari oppure cartoline commerciali, si rende noto che i dati trasmessi verranno impiegati per i principali scopi di indagini di mercato e di contatto commerciale, ex D.L. 123/97. Nel caso che la rivista Le sia pervenuta in abbonamento, si rende noto che l’indirizzo in nostro possesso potrà venire impiegato anche per l’inoltro di altre riviste o di proposte commerciali. È in ogni caso diritto dell’interessato, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione, la rettifica o l’aggiornamento ai sensi della L.675/96
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UNI CEI EN 1041 - informazioni fornite dai fabbricanti di dispositivi medici
a cura di Massimo Granchi e Christian Trinastich
editoriale
il Notiziario sulla
Sicurezza
a cura di Gaspare Vannicola
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Buongiorno care lettrici e cari lettori, in questo editoriale tratterò l’argomento dei dispositivi per operare in quota. L’obbiettivo è quello di evidenziare i punti cardine per cercare di fare chiarezza, invitando tutti i lettori a esprimere pareri perché, solo grazie al coinvolgimento delle categorie interessate - progettisti, produttori, installatori, avvocati, ispettori ASL - potremo essere utili allo scopo principale dell’Associazione Linea Vita: diffondere informazioni corrette riguardo la prevenzione contro le cadute dall’alto. Per prima cosa vorrei parlare dell’attrezzatura necessaria a lavorare in quota: linea vita, ganci, funi. Per intervenire su attrezzature e strutture poste in quota è necessario che l’operatore possa assicurare l’imbracatura (dispositivo di protezione individuale) su un accessorio sicuro, un dispositivo anticaduta la cui progettazione e realizzazione sia corretta. Un sistema anticaduta si compone dei seguenti elementi: • l’imbracatura, rispondente ai RES (requisiti essenziali di sicurezza) della Direttiva 89/686 CE relativa ai DPI (dispositivi di protezione individuale) e alle Norme attinenti, opportunamente certificata; • il collegamento, i punti di ancoraggio e i relativi connettori: i dispositivi di ancoraggio e i punti di ancoraggio sono fondamentali e sono suddivisi in classi e categorie. I punti di ancoraggio possono essere isolati (per consentire il camminamento sulla copertura tramite doppio cordino o tramite dispositivo retrattile) o “linee vita” (tramite doppio binario o tramite singola fune). Le direttive sono essenzialmente due: quella sui DPI (Dispositivi Di Protezione Individuale - 89/686 CE e DLgs 475/92) e quella sui Prodotti da costruzione (Regolamento DPR 246/93 di attuazione della 89/106 CE). Le Norme tecniche sono anch’esse sostanzialmente ripartibili in due gruppi : la UNI EN 795 e le UNI EN 516 e 517. Il problema consiste nel fatto che bisogna distinguere l’ancoraggio in base alla sua applicazione: • se è mobile (trasportabile, installabile e rimovibile) o se è fisso (permanente); • se rimane a uso della persona; • se serve a supporto di altre strutture, come le scale. Se l’ancoraggio è mobile e trasportabile a cura dell’operatore, ricade nei DPI. Se l’ancoraggio è fisso dovrebbe ricadere nella DPC, ma la marcatura è possibile solo se esistono la norma tecnica armonizzata o il Benestare Tecnico. Non sempre la Norma armonizzata e l’ETA esistono. Rimane in ultima istanza, da non tralasciare la Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti. Quindi i passaggi per collocare la propria produzione/importazione riguardano: a) dispositivi di ancoraggio (UNI EN 795); b) accessori per coperture (UNI EN 516-517); c) marcatura. La UNI EN 795 specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l’uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio, progettati esclusivamente per l’uso con i DPI anticaduta e li classifica in cinque classi. Di queste, tre riguardano dispositivi fissi, e due provvisori portatili. Le UNI EN 516-517 riguardano accessori per coperture e comprendono le installazioni per l’accesso al tetto e i ganci di sicurezza da tetto. Queste ultime due sono Norme armonizzate e quindi consentono la marcatura CE secondo la direttiva prodotti da costruzione. La UNI EN 795 è una norma condivisa, armonizzata solo in parte e non gode di Benestare Tecnico. Nella GUCE C 176/1, relativa alle norme armonizzate per la Direttiva prodotti da costruzione, questa norma non compare. Mentre compare nella GUCE C 45/1 (16 febbraio 2012) per le classi B ed E. La nuova UNI EN 795-2012, non ancora tradotta in italiano, presenta delle criticità evidenziate già dal fatto che non è stata condivisa in UNI; l’unica cosa chiara è che se faranno riferimento alla NUOVA EN 7952012, l’uso degli ancoraggi sarà limitato a una sola persona. Se vogliono che gli ancoraggi vengano utilizzati da più persone contemporaneamente, il riferimento dovrà essere cambiato in UNI EN 16415. IL sunto effettuato, fa rilevare che la problematica di come progettare e fabbricare è evidente, perché la norma è interpretabile. Ne consegue che le aree di sovrapposizione e possibile confusione sono molte. Avendo la responsabilità di rappresentare ALV, credo che l’Associazione debba dare informazioni corrette, coinvolgendo gruppi di studio, Università, centri di ricerca, Ministero del Lavoro, laboratori di prove notificati dal Ministero. Ad oggi, il comitato tecnico scientifico di cui fanno parte i responsabili della ricerca delle aziende associate ad ALV, si è fatto carico di richiedere un parere tecnico al Politecnico di Milano. Dall’università è stata indicata una strada: richiedere l’E.T.A. (Benestare Tecnico europeo) per la marcatura CE, presso un laboratorio sito nei paesi della comunità europea, presentando un CUAP (intesa comune di procedure di valutazione). Questo nuovo approccio è una strategia innovativa che ha l’obbiettivo di raggiungere l’armonizzazione
Il Notiziario sulla Sicurezza Gennaio
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Diventa socio ALV L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A: Partecipare gratuitamente ai Convegni tecnici. Usufruire di riduzioni su seminari tecnici sulla sicurezza. Ricevere la Tessera Associativa di riconoscimento A.L.V.con password personale. Utilizzare (con username e password personale) il portale Linea Vita, sistema moderno e avanzato di comunicazione per accedere tempestivamente alle informazioni disponibili su tutti i temi della sicurezza con particolare attenzione ai sistemi anticaduta. Ricevere la rivista “Il Notiziario sulla Sicurezza” Rivista Bimestrale Tecnico Scientifica. Promuovere gratuitamente la propria professionalità evidenziandola con il link del proprio sito internet. Evidenziare gratuitamente la propria qualifica di RSSP/ASSP. Utilizzare il servizio informativo esclusivo per i soci “esperto linea vita risponde” e “l’angolo del legale”. Possibilità di stipulare una polizza di copertura della responsabilità civile con brokers convenzionati con Linea Vita.
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La centralità del documento di valutazione dei rischi Dall’emanazione del D. Lgs. 626/94, la salute e sicurezza sul lavoro ha come strumento di gestione il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Il processo di valutazione dei rischi, trova quindi impegnate le aziende a redigere il DVR, sulla base dei pericoli e dei rischi che questi comportano per la salute e la sicurezza dei lavoratori. L’attualità e la centralità del DVR aziendale, deve essere riconsiderata a tutti i livelli e vedere il reale coinvolgimento dei lavoratori. L’obbligo dell’art. 17 del D. Lgs. 81/08, stabilisce in linea generale, l’obbligo della valutazione dei rischi presenti nell’ambito aziendale. Gli artt. 28 e 29 definiscono i criteri e le modalità di valutazione, sulla base dei pericoli riscontrati e i contenuti che deve avere in sostanza il DVR aziendale. Siamo di fronte a un processo di non sempre facile attuazione in considerazione, ovviamente, delle caratteristiche aziendali e della tipologia di attività. Infatti, i capitoli che costituiscono il DVR sono numerosi e, logicamente, di diversa natura, dal momento che la norma impone la valutazione di tutti i rischi. Ne consegue che il processo di valutazione dei rischi, non si può improvvisare tanto per assolvere un obbligo e sentirsi tranquilli per aver fatto il proprio dovere. Sono ancora molti i documenti che rispecchiano una struttura troppo sommaria, i cui contenuti rilevano un’attenzione piuttosto scarsa. Il processo di valutazione dei rischi, anche in una realtà lavorativa di piccole o medie dimensioni, deve essere
affrontato con perizia e attenzione ai dettagli. Questo accorgimento, porterà via sicuramente del tempo ma, se affrontato e gestito professionalmente, risulterà un valore aggiunto e quindi di concreta attuazione delle norme, nonché uno strumento veramente in grado di poter gestire, in seguito, la tematica della salute e sicurezza. E’ doveroso ricordare il senso dinamico che deve avere il processo di valutazione; con lo scopo di avere costantemente sotto controllo la situazione e tutto ciò che ne consegue in termini di adeguamenti, manutenzioni, aggiornamenti ecc. Si tratta, in sostanza, di dotarsi di uno strumento il “Documento di Valutazione dei Rischi” in grado di riportare una situazione di partenza ben circostanziata e di descrivere il percorso che occorre sviluppare per portare il valore della sicurezza aziendale, ai livelli di maggior tutela per tutti i lavoratori. Un Documento quindi, cosi detto dinamico, caratteristica spesso dimenticata, anche di fronte a un documento ben realizzato. Sono tanti i Documenti confinati in cassetti per diverso tempo; e non
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utilizzati per lo scopo per cui sono stati pensati e realizzati. Altro aspetto importante è il coinvolgimento del personale aziendale. Si consideri che i provvedimenti, adeguamenti, migliorìe ecc., hanno come destinatari i lavoratori; ecco perché è essenziale la loro collaborazione e coinvolgimento. Oltre a essere un obbligo di legge, la collaborazione dei lavoratori ha un vantaggio concreto in termini di analisi dei problemi, per poter identificare le giuste soluzioni alle criticità rilevate. Inoltre, le funzioni di dirigenti e preposti, sono direttamente coinvolte al processo migliorativo e di tutela. A questo punto, è utile avere ben chiaro il concetto di strumento quale proprietà del DVR. Ne consegue la necessità di aggiornare detto strumento, il quale permette di monitorare in modo istantaneo la situazione riferita alla sicurezza. Anche questa fase, purtroppo, trova impreparate le aziende, le quali, si focalizzano esclusivamente su una prima realizzazione del Documento, senza capire l’importanza del suo aggiornamento. Aggiornamento che trova valore, dopo aver adempiuto al programma di miglioramento formulato nella prima stesura, quindi dopo un percorso fatto di investimenti, adeguamenti, programmi di formazione ecc., che identificano l’attenzione che l’azienda sta dando alla salute e
sicurezza dei propri lavoratori e di quelli che possono operare al suo interno. La fase di aggiornamento è anche l’occasione per verificare nel dettaglio l’effettiva valutazione di tutti i rischi, come richiesto dal D. Lgs. 81 e l’efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate. La giurisprudenza, analizzando situazioni processuali che hanno chiamato in causa aziende e datori di lavoro, si è espressa con recenti sentenze di Cassazione, contestando l’omessa e/o l’insufficiente valutazione dei rischi lavorativi. Da questo si può capire la delicatezza della materia e la complessità del processo di valutazione e quindi, l’importanza del coinvolgimento dei lavoratori e delle funzioni aziendali, non solo per la fase preliminare d’analisi seguita dalla valutazione ma, anche nella fase di applicazione e gestione delle misure di prevenzione e protezione e dei programmi definiti nel piano di miglioramento. La recente introduzione delle Procedure Standardizzate, messe a disposizione delle PMI, permette di eseguire una valutazione dei rischi con criteri coerenti, in linea con la normativa e con un metodo più semplicistico; inoltre, non deve trarre in inganno i datori di lavoro ad approcciare il processo di valutazione dei rischi con sufficienza e pensando di adempiere a un aspetto puramente burocratico. In conclusione, occorre riportare al centro del sistema sicurezza aziendale il Documento di Valutazione dei Rischi, valorizzarlo come strumento d’utilità, per la gestione globale della salute e sicurezza sul lavoro. La formulazione scrupolosa e attenta del Documento di Valutazione dei Rischi, è la risposta corretta agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81; ma è anche la concreta analisi della situazione aziendale da cui iniziare il processo di miglioramento continuo, a tutela di tutti i lavoratori. a cura di Renato Pedrazzini
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La nostra missione:
Garantire una Sicurezza che Salva la Vita!
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L’Associazione Linea Vita è un’Associazione No-Profit che si prefigge lo scopo di divulgare informazioni corrette e fornire formazione adeguata in rispetto alle norme tecniche preposte in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolar modo in difesa degli operatori sottoposti al pericolo di cadute dall’alto durante la loro attività lavorativa.
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REDAZIONALE di Trentino Sicurezza
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Sicurezza sul lavoro: quale cultura?
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L’Italia è certamente un grande Paese, con solide e accettate tradizioni, tra le quali certamente possiamo annoverare “l’arte dell’arrangiarsi”. Ma, se talune volte la capacità di adeguarsi alle vicissitudini esterne deve essere considerata un valore, nell’ambito della sicurezza sul lavoro la capacità del “far da sè” trova molti limiti, addirittura può costituire un’irresponsabilità. La Direttiva 89/391/CEE, fonte di tutte le regole comunitarie riguardanti la sicurezza, all’articolo 1 dispone : “1. La presente direttiva ha lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. 2. A tal fine, essa comprende principi generali relativi alla prevenzione dei rischi professionali e alla protezione della sicurezza e della salute, all’eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, all’informazione, alla consultazione, alla partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché direttive generali per l’attuazione dei principi generali precitati. …”. La stessa Direttiva, all’art. 6 prescrive: “1. Nel quadro delle proprie responsabilità il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d’informazione e di formazione, nonché l’approntamento di un’organizzazione e dei mezzi necessari. Il datore di lavoro deve provvedere costantemente all’aggiornamento di queste misure, per tener conto dei mutamenti di circostanze e mirare al miglioramento delle situazioni esistenti. 2. Il datore di lavoro mette in atto le misure previste al paragrafo 1, primo comma, basandosi sui seguenti principi generali di prevenzione: a) evitare i rischi; b) valutare i rischi che non possono essere evitati; c) combattere i rischi alla fonte; d) adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute. e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica; f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso; g) programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro; … omissis … 3. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, il datore di lavoro, tenendo conto della natura delle attività dell’impresa e/o dello stabilimento, deve: a) valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro. A seguito di questa valutazione, e se necessario, le attività di prevenzione, i metodi di lavoro e di produzione adottati dal datore di lavoro devono: - garantire un miglior livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori; omissis …” Letto l’art. 1, non v’è dubbio che lo scopo della Direttiva è quello di creare le condizioni idonee per generare il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Lo stesso art. 1 considera l’informazione e la formazione dei lavoratori due dei fattori principali che contribuiscono alla prevenzione ed all’eliminazione dei rischi professionali e alla protezione della sicurezza e della salute.
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il Notiziario sulla
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a cura di Isidoro Ruocco
Inoltre, l’art. 6 pone l’informazione e la formazione tra i doveri del datore di lavoro, finalizzati alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. Altre Direttive comunitarie hanno fatto seguito alla Direttiva 89/391, allo scopo di dare contenuto e diversificazione nei dettagli in funzione della tipologia di lavoro che la Direttiva andava a regolamentare. Il punto comune di tutte è però costituito dai “principi generali di prevenzione”, all’interno dei quali troviamo proprio l’informazione e la formazione dei lavoratori. Dalla pubblicazione dell’originale d.lgs. 626/94, norma che ha armonizzato le direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269 /CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CEE e 1999/38/CE, e che riguarda il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, tutti coloro che si sono occupati professionalmente di sicurezza sul lavoro, hanno parlato della necessità di creare una “cultura della sicurezza”. Lamentando una diffusa superficialità degli operatori, scarsa sensibilità dei datori di lavoro, refrattarietà dei lavoratori e latitanza della scuola nella formazione dei lavoratori di domani. Siamo stati troppe volte testimoni di lamentele espresse quasi sempre da tecnici che si approcciavano all’attività di formatori con estrema disinvoltura, non sempre accompagnata da altrettanta abilità di coinvolgere e trasmettere la “cultura della sicurezza”. Concetto che in questi 18 anni è stato abusato e lo è anche oggi, il quale nonostante l’accordo della Conferenza Stato -Regioni, vede prolificare corsi di formazione gestiti da enti od organizzazioni private che proprio nulla hanno a che spartire con la “cultura della sicurezza”. Ma che in compenso drenano risorse economiche da coloro che, per accaparrarsi i famosi “crediti formativi”, non vanno troppo per il sottile accontentandosi di un pezzo di carta per pochi soldi. Forse è anche per tali motivi che, poi, camminando per le strade italiane si può riconoscere la sistematica violazione delle norme che impongono ai progettisti di progettare i posti e luoghi di lavoro tenendo in considerazione tutte le norme di prevenzioni infortuni , secondo i “principi generali di prevenzione”, i quali pretendono che le aree di lavoro che espongono i lavoratori al rischio caduta dall’alto siano adeguatamente protette con protezioni collettive o mediante dispositivi di ancoraggio¹. E che allo stesso tempo, impongono ai datori di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori luoghi di lavoro esenti da rischi per la salute e la sicurezza, sebbene con i limiti dei “principi generali”. Girando per il Paese e guardando gli edifici con l’occhio di chi li analizza tenendo presente i circa 20 anni di Dlgs. 626/1994, si ha l’impressione che la “cultura della sicurezza” sia riuscita a permeare solo alcune delle moltissime teste dei professionisti che operano in Italia. A questo proposito poche sono le differenze tra nord e sud. Abbiamo provato a interrogarci sul significato che comunemente viene dato al concetto “cultura della sicurezza” e da un’indagine svolta presso progettisti e lavoratori, la risposta comune può essere sintetizzata nel “pensare al lavoro in termini di sicurezza”. Il 14 gennaio u.s. partecipando ad un incontro organizzato a Roma da Assosistema, abbiamo avuto modo di assistere alla relazione di un Onorevole (di cui non facciamo il nome) il quale tra l’altro rivendicava il merito di aver licenziato il provvedimento che riconosceva nel 20% il limite minimo di presenza di lavoratori in nero per poter procedere alla sospensione dell’attività d’impresa. Cercando, quindi di coniugare le affermazioni di cui sopra, mi chiedo dov’è il concetto di legalità, di rispetto delle regole, di quelle scritte e di quelle che ogni imprenditore e ogni professionista deve sapersi ricavare dai principi sottesi dalle norme, siano essi espressi, siano essi semplicemente ricavabili dall’interazione delle disposizioni generali, i famosi “principi generali” relativi alla prevenzione dei rischi professionali e alla protezione della sicurezza e della salute. Ci sarebbe dell’altro su cui soffermarsi, come fa un’azienda rispettosa di tutti i vincoli normativi (previdenziali, assicurativi,fiscali, garanzia di ambienti di lavoro sicuri), che ha fatto proprio il concetto di cultura della sicurezza, con la concorrente che di tutto
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ciò fa sicuramente meno, potendo contare su un’alea del 20% di prestatori d’opera in nero? Chiaro che, all’interno di questo panorama, ogni iniziativa contenente anche solo un minimo di qualità e di rispetto delle norme merita attenzione. È per questo che la richiesta di partecipare con ALV² alla creazione di un centro di formazione nazionale altamente specializzato in tema di prevenzione delle cadute dall’alto, ha suscitato nei vertici di Trentino Sicurezza un’estrema attenzione. Merita un’attenzione ancora maggiore se si considera l’accordo quadro tra ALV e Politecnico di Milano, in materia di formazione continua per formatori e tecnici professionisti. Dunque, a seguito dell’approvazione del progetto formativo ALV, Trentino Sicurezza ha deliberato di partecipare al programma di formazione continua, che ha impegnato l’intero proprio gruppo di formatori laureati, nei mesi di novembre e dicembre, allo scopo di costituire un gruppo di formatori in grado di confrontarsi con quel concetto di “cultura della sicurezza”, che a nostro parere deve partire proprio dai tecnici, progettisti, direttori lavori e coordinatori per la sicurezza. Infatti, sono proprio loro che se correttamente formati, a essere in grado di trasferire la “cultura della sicurezza” tanto ai committenti quanto ai lavoratori impegnati nei cantieri; dall’altro, saranno nella condizione di realizzare luoghi di lavoro idonei a garantire la sicurezza e salute di coloro che cureranno la manutenzione degli edifici. Quindi, Trentino Sicurezza, partecipando al programma formativo ALV, si è impegnata ad adottare i programmi formativi riconosciuti dall’accordo Politecnico- ALV, che prevede percorsi di aggiornamento per tecnici, per installatori, per lavoratori esposti al rischio di caduta dall’alto. L’obiettivo è proprio quello di partecipare a un progetto di più ampio respiro, concordato con l’Istituzione che della cultura è il simbolo italiano di eccellenza, in grado di raccogliere il messaggio contenuto nella Direttiva 89/391 e di trasferirlo nel modo più efficace a coloro che sono i naturali destinatari dei precetti normativi, i tecnici e ai beneficiari delle tutele indicate nelle norme, i lavoratori. Partecipando al programma formativo ALV, Trentino Sicurezza può vantare (sempre, attraverso l’Associazione), I’ulteriore prerogativa rappresentata dalla possibilità di riconoscere e assegnare i “crediti formativi” ai corsisti. Crediti che corrispondono all’adempimento degli obblighi previsti dal d. lgs. 81/2008 e s.m.i., sia per professionisti (coordinatori e R.S.P.P.), sia per i lavoratori esposti a rischio specifico di caduta dall’alto. Trentino Sicurezza è la prima azienda italiana a qualificare i propri prodotti marcandoli CE, oggi sono 7 le aziende italiane che hanno seguito l’esempio della marcatura CE. Con lo stesso spirito innovativo, Trentino Sicurezza è promoter dell’opera di armonizzazione dei percorsi formativi, attraverso ALV e il Politecnico di Milano, perchè è convinta che anche attraverso la sensibilizzazione dei docenti Universitari e S.m.s., sia possibile trasmettere gli elementi base su cui far sviluppare la “cultura della sicurezza”. È noto, infatti e le statistiche ne mostrano il dato, che gli infortuni sul lavoro, sono più frequenti tra i lavoratori meno scolarizzati e tra quelli più anziani3. Dunque, ci attendiamo che l’impegno di Trentino Sicurezza, all’interno dei Centri di formazione ALV, possa contribuire a sviluppare quello che le Direttive comunitarie implicitamente hanno scritto all’interno di regole e norme, che possiamo efficacemente definire la Cultura della Sicurezza. Naturalmente, Trentino Sicurezza fa affidamento sull’ intima convinzione di tutti i consociati che le regole concordate debbono essere rispettate, indipendentemente dall’esistenza delle sanzioni. Ciò vale anche per lo svolgimento delle nostre attività quotidiane, siano esse quelle di formatore, di progettista, o quelle di lavoratore. Note: ¹ Si vedano le foto qui allegate, scattaelo scorso mese di dicembre, del tutto prive di elementi di protezione collettive e di dispositivi di ancoraggio. ² Associazione Linea Vita, con sede a Milano, via Doberdò, 22; www.lineavita.org ³ Rapporto annuale INAIL 2011- Dati in pillole- fascia di età 50/64 anni : minor calo di infortuni (-1,8%) e maggior numero di decessi (+ 6,7).
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Risposte efficaci per la sicurezza dei lavoratori che operano in quota.
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La formazione del Preposto Gli ultimi dati pubblicati dall’Inail, riferiti all’anno 2011, appaiono incoraggianti in relazione all’impegno comune di continuare e sostenere l’azione di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi.
14 Azione basata, non solo nell’innovazione tecnica, ma anche sulla formazione dei lavoratori che determina oltre alla conoscenza, anche adeguata organizzazione del lavoro in base ai rischi professionali e quindi, un corretto comportamento nell’assolvere la propria mansione lavorativa. L’intenzione è quella di sensibilizzare ulteriormente, i datori di lavoro a adempiere ai doveri in merito alla formazione generale e specifica, per consentire al personale aziendale di poter svolgere la propria funzione con adeguate conoscenze in materia di salute e sicurezza. L’Accoro Stato-Regioni del dicembre 2011, ha stabilito i contenuti e i tempi minimi di formazione dell’intero organico aziendale: dirigenti, preposti e lavoratori; oltre a definire le ore di aggiornamento nel quinquennio successivo alla formazione per ogni funzione. E’ stato quindi colmato quel vuoto che lasciava perplessi datori di lavoro e soprattutto enti formativi, che nel frattempo hanno cercato di organizzare al meglio la formazione, nella sua argomentazione e trattazione. Ora, disponendo di un riferimento preciso, il progetto di formazione risulta chiaro nella sua interezza, essendosi dipanati i dubbi originari. Vediamo ora il contenuto essenziale dell’Accordo StatoRegioni, in merito alla formazione del preposto: • la formazione del preposto, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve
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comprendere quella per i lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore. I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all’articolo 19: 1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità. 2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione. 3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio. 4. Incidenti e infortuni mancati. 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri. 6. Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera. 7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. Da quanto predisposto dall’Accordo Stato-Regioni, si evince il valore che ha la formazione del preposto, in relazione al ruolo che questa funzione ricopre nell’ambito aziendale. Una funzione determinante per l’azienda, in quanto assolve quel compito di attuazione/verifica delle disposizioni impartite dalla direzione aziendale. Una funzione purtroppo, ancora sottovalutata e improvvisata dalle aziende nella loro organizzazione. E’ necessario che le aziende mettano ordine nel loro organico e individuino la figura del preposto, in modo da poter organizzare in modo più oggettivo la sicurezza sul lavoro. Successivamente, individuare un ente di formazione adeguato alle proprie esigenze e con i requisiti del caso, in modo da far fare al preposto un percorso formativo sia di carattere generale ma, soprattutto, di natura specifica in base ai rischi lavorativi, evidenziati dal documento di valutazione dei rischi aziendale. Dai punti sopra riportati e individuati dall’Accordo StatoRegioni, che costituiscono la formazione del preposto, si può dedurre la preparazione e la conoscenza che deve avere il preposto nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro. E’ importante, quindi che il preposto conosca i compiti, gli obblighi e le responsabilità non solo proprie,ma anche di tutti i soggetti aziendali con i quali deve relazionarsi e confrontarsi sulle varie problematiche lavorative. Quindi, anche gli aspetti che riguardano le
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relazioni tra i soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione, hanno una valenza fondamentale in merito alle scelte e decisioni da prendere. Il preposto deve conoscere i concetti di base che sono stati elaborati per costituire la valutazione dei rischi aziendali in modo da aver chiaro, oltre tali concetti, anche tutto ciò che è stato predisposto e definito in ambito dell’organizzazione e gestione della salute e sicurezza. Un recente argomento in ambito di prevenzione sono gli incidenti e infortuni mancati. Sono dati che, se rilevati e analizzati, possono essere utili per migliorare la prevenzione per la sicurezza dei lavoratori. Tra gli argomenti di formazione, sono previste tecniche di comunicazione e sensibilizzazione verso lavoratori neoassunti, somministrati e stranieri. Queste tecniche hanno lo scopo di colmare quelle lacune oggettive costituite da inesperienza, conoscenza, lingua e anche culturali, alle quali il preposto è chiamato a gestire in ambito operativo. Altro argomento di formazione è la valutazione dei rischi in base al contesto operativo e quelle che sono state individuate e definite come misure tecniche, organizzative e procedurali adottate dall’azienda, riguardan-
ti la prevenzione e protezione dei lavoratori. Quindi, il preposto deve essere a conoscenza di tutto il processo di prevenzione e protezione attuato in azienda. Ultimo punto tra i contenuti della formazione, riguarda le modalità con le quali il preposto, nell’esercizio della sua funzione attua l’attività di controllo sull’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e di quelle aziendali, nonché l’uso di dispositivi di protezione collettivi e individuali. In sintesi, il datore di lavoro deve dotare il preposto di strumenti operativi adeguati, affinché possa svolgere appieno la sua funzione in ottemperanza agli obblighi dell’art. 19 del D. Lgs. 81/08. Sulla base della mia esperienza di consulente, rspp, docente di corsi di formazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro,; ho potuto constatare l’interesse e la partecipazione da parte di preposti, durante le sedute di formazione e devo sottolineare il senso di responsabilità espressa in relazione alla loro funzione. Questi valori umani e professionali non devono e non possono essere dispersi ma incoraggiati, sostenuti e ulteriormente valorizzati per proseguire il percorso verso la cultura della sicurezza sul lavoro. a cura di Renato Pedrazzini
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Sistemi anticaduta idonei: a chi rivolgersi per la scelta Scegliere il sistema anticaduta adeguato in un mercato ricco di prodotti, non sempre di alta qualità, può rappresentare sovente un problema. Il continuo evolversi delle normative e la molteplicità delle situazioni di utilizzo rendono necessario un supporto che aiuti il cliente, affiancandolo nella scelta dei prodotti giusti per le sue esigenze, e che lo segua lungo tutto il processo di selezione, fino all’ispezione e all’addestramento.
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L’importanza di scegliere sistemi anticaduta adeguati
Il vantaggio di poter contare su una preparazione trasversale
La norma EN 363 costituisce un importante punto di riferimento fissando la terminologia e le esigenze relative ai sistemi di arresto da cadute, utilizzati come equipaggiamento di protezione individuale contro le cadute dall’alto e descrivendo il modo in cui i componenti e gli assemblaggi degli stessi possono essere collegati a costituire un sistema di arresto alle cadute. Tuttavia sono ancora numerosi gli incidenti che coinvolgono i lavoratori impegnati nei lavori in quota, talvolta causati non dalla mancanza di sistemi anticaduta ma dal loro errato utilizzo. E’ infatti opportuno che i sistemi siano adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore.
Poter fare affidamento su un’unica azienda significa interloquire con persone competenti e costantemente aggiornate su tutti gli aspetti tecnico-normativi, ma anche in grado di fornire conoscenza diretta e addestramento sia all’utilizzo sia all’ispezione. Scegliere di rivolgersi a personale competente è un aiuto fondamentale nella scelta del sistema più appropriato per ridurre al minimo gli errori che talvolta, purtroppo, provocano vari incidenti, evitabili solo a fronte di un’ampia esperienza. E’ pertanto raccomandato prendere in considerazione aziende in grado di fornire un servizio completo e competente, a vantaggio di ogni datore di lavoro e di ogni lavoratore. Riconoscere un’azienda competente e in grado di fornire un supporto completo Un’azienda competente deve essere valutata non solo in base agli anni di esperienza ma anche in base alla gamma dei prodotti e alla varietà e affidabilità dei servizi proposti. Disporre di un vasto assortimento di articoli ed essere preparati su vari aspetti come l’addestramento, l’ispezione e l’installazione permette infatti di poter consigliare al cliente il prodotto migliore in base alle esigenze. L’ampia varietà di prodotti consente infatti di trovare la soluzione adatta ad ogni tipo di utilizzo, ricorrendo a prodotti compatibili tra loro e rigorosamente a norma. Le conoscenze relative all’addestramento e all’ispezione, oltre che fornire esperienza diretta nell’utilizzo, anche prolungato nel tempo, rendono possibile verificare l’adeguatezza dei sistemi già adottati a favore di una maggiore sicurezza. Riguardo alcuni servizi offerti, come ad esempio i corsi di addestramento all’utilizzo o i servizi relativi all’ispezione, è bene prestare ulteriore: è molto importante infatti tenere presente che questi possono essere svolti solo ed unicamente da personale autorizzato dal fabbricante del dispositivo. a cura di A+A Monferrato
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all’ispezione periodica di tutti i DPI anticaduta commercializzati, offre il meglio della produzione mondiale. Una gamma assai ampia attraverso la quale le aziende sono in grado di rispettare la normativa europea che impone alle imprese di dotare i propri operai degli strumenti più idonei per scongiurare qualsiasi tipo d’incidente. I prodotti anticaduta trattati dall’azienda includono numerosissime tipologie di imbracature anticaduta, dalle più semplici con un attacco dorsale, alle più professionali con attacchi frontali, laterali e imbottitura di bretelle e cosciali. Sono inoltre disponibili numerosi dispositivi anticaduta retrattili in lunghezze che variano dai due ai trenta metri, lunghezze maggiori su richiesta, e dotati di moschettoni manuali o automatici provvisti di indicatore di caduta sul corpo del dispositivo retrattile o sul moschettone. Numerose sono inoltre le soluzioni per ambienti specifici ATEX: tra cui imbracature, dispositivi anticaduta e dispositivi di recupero. Nel catalogo online, presente sul sito www.aamonferrato.com, è possibile prendere visione dei numerosi prodotti riguardanti il lavoro in spazi confinati con innumerevoli soluzione tecniche, come ad esempio il recupero laterale, da silos, vasche e cisterne, studiate dal leader mondiale del settore CAPITAL SAFETY GROUP proprietaria dei marchi PROTECTA - SALA - UCL – UNILINE. La A+A Monferrato dispone inoltre di tutti i tipi di linee di vita: orizzontali e verticali, su fune tessile o cavo in acciaio, su rotaia o binario, le quali comprendono il servizio di sopralluogo, progettazione, installazione, verifica, collaudo e addestramento al corretto utilizzo dei DPI di III categoria di rischio contro le cadute dall’alto. IL GIUSTO SUPPORTO PER SCEGLIERE IL SISTEMA ANTICADUTA IDONEO Affidarsi alla A+A Monferrato significa scegliere un’azienda che fa la differenza offrendo un servizio completo, sempre aggiornato e conforme alle vostre esigenze. Aiutando i clienti a trovare il sistema anticaduta adatto permette ai lavoratori di operare in piena sicurezza nella salvaguardia della propria e altrui salute. La sua continua e costante evoluzione permette di offrire consulenze sempre aggiornate e prodotti di ultima generazione in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, anche le più specifiche.
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NOVITA’: NANO-LOC™ LA SOLUZIONE DI SICUREZZA COMPLETA IN UN PALMO DI MANO NANO-LOC™ è il dispositivo che combina le caratteristiche di cordino e retrattile. Aumenta la sicurezza, permettendo l’ancoraggio a livello delle spalle o dei piedi con un peso fino a 141 kg. Nastro tessile rinforzato (spessore 1,5 mm, larghezza 20 mm); anello di attacco girevole che limita la torsione del dispositivo, assorbitore di energia integrato, alloggiamento resistente agli impatti. Conforme alla norma EN 360:2002. I plus del prodotto •COMPATTO: il dispositivo Nano-Lok™ è progettato ergonomicamente per assicurare un facile utilizzo ed è compatibile con la maggior parte delle imbracature. Con un peso di soli 725 g, questo dispositivo retrattile è il più leggero e compatto del settore nella sua categoria e risulta il 15% più leggero e il 30% più piccolo. Non viene praticamente avvertito sulla schiena e non costituisce alcun intralcio. Nano-Lok™ può inoltre tranquillamente sostituire il cordino. •VERSATILE: disponibile in oltre 10 modelli diversi, Nano-Lok™ si adatta a qualsiasi applicazione. Integra la tecnologia RFID di ISafe™ che aiuta a mantenere la tracciabilità delle attrezzature e a gestire i programmi per le ispezioni periodiche. • SICURO: il dispositivo Nano-Lok™ si blocca rapidamente, interrompendo la caduta del lavoratore entro pochi centimetri, offrendo dunque una maggiore sicurezza nel caso di altezze ridotte. Inoltre, il dispositivo anticaduta viene mantenuto in costante tensione in modo da ridurre trascinamenti, grovigli e cadute. Entrambe queste caratteristiche costituiscono un miglioramento fondamentale, che garantisce una protezione anticaduta continua senza limitazioni. L’assorbitore di energia integrato garantisce la visibilità dell’intervento del dispositivo, fungendo quindi da indicatore d’impatto. A+A MONFERRATO S.p.a. via Unità d’Italia 17/19, 10095 Grugliasco (TO) Tel. 011.3014211 Fax 011.3149355 sito web www.aamonferrato.com email info@aamonferrato.c Il Notiziario sulla Sicurezza Gennaio
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