Anno IX | numero 1 Gennaio | Febbraio 2017 ISSN 2283-9356
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Noi lavoriamo sicuri ’attività di Novital Srl si basa sull’esperienza ultra decennale nel settore del sollevamento di tutto lo staff che consente di offrire un servizio di assistenza tecnica e noleggio qualitativamente elevato e una gamma di prodotti estremamente articolata.
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Direttore Responsabile Gaspare Vannicola (gaspare.vannicola@vmreditrice.it)
Rubriche Fisse
Coordinatore Editoriale Barbara Mazzarelli (barbara.mazzarelli@vmreditrice.it ), Cinzia Bianchi (cinzia.bianchi@vmreditrice.it)
Anticaduta
Sicurezza Impianti
Alberto Pincigher Responsabile Comitato Tecnico Scientifico ALV. Associazione Linea Vita
Adriano Paolo Bacchetta Coordinatore network Spazioconfinato.it
Antincendio
Psicologia del Lavoro
Fernando Cordella Membro Commissione Tecnica AIFES
Piergiorgio Frasca Psicologo del lavoro e delle organizzazioni
Redazione (redazione@vmreditrice.it ) Marco Reina, Simona Laus, Noemi Olivo, Monica Mioccio, Cinzia Bianchi Comitato Tecnico-Scientifico (rts@vmreditrice.it) Ing. Bacchetta Adriano Paolo, Arch. Cordella Fernando, Dott. Frasca Piergiorgio, Ing. Granchi Massimo, Dott. Peretti Paolo, Ing. Pincigher Alberto, Ing. Romeo Mario, Ing. Vannicola Gaspare,
Medicina del Lavoro Giovanna Pirana Polo Chirurgico Confortini
Progetto grafico e impaginazione grafica@vmreditrice.it Vmr Editrice Srls
Sicurezza Macchine
Formazione sulla Sicurezza
sul Lavoro
Mario Romeo S.I.A. Srl Dirigente Nazionale UIL Sicurezza Macchine Agricole Eugenio Valsoaney Centro Formazione e ricerca Merlo
Massimo Granchi Christian Trinastich MTM Consulting s.r.l. società unipersonale
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02 | Il Notiziario sulla Sicurezza | novembre - dicembre 2016
Sommario 17 MADE EXPO 2017: INNOVAZIONE E PROGETTO.
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Infaticabili: I sistemi per lo sgombero neve Tre Emme si dimostrano efficaci e prestanti anche nelle situazioni più estreme | Paolo Peretti
41 APPUNTAMENTO ALLA
NUOVA EDIZIONE DI MECI
Dispositivi di ancoraggio per Lavori in Quota | Alberto Pincigher
61 SAMOTER 2017,
L’EVENTO DEDICATO AL SETTORE MOVIMENTO TERRA
L’editoriale
La sicurezza nelle scuole | Monica Mioccio I dpi e la procedura di certificazione | Tommaso Morandin
28 Legale | LML Avvocati Associati
30 Antincendio | Fernando Cordella
33 Spazio Confinato | Adriano Paolo Bacchetta
37 Psicologia del Lavoro | Piergiorgio Frasca
43 Sicurezza Macchine | Massimo Granchi
46 Formazione Agro-forestale | Carlo Zoppi
52 Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro | Mario Romeo
57 Medicina del Lavoro | Giovanna Pirana
59 Ingegneria Sismica | Massimo Forni
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L’editoriale Buongiorno a tutti care lettrici e cari lettori, Iniziamo un nuovo anno solare con l’obiettivo di poter dare un contributo significativo nel dare informazioni interessanti nel campo della sicurezza sul lavoro. Il notiziario sulla sicurezza è nato nel 2008 con l’idea di seguire un argomento monotematico ovvero “l’anticaduta” ma nel corso degli anni abbiamo cambiato il piano editoriale , l’interesse dei nostri lettori è rivolto maggiormente ad un prodotto editoriale che spazi a 360° nel campo della sicurezza, infatti sovente riceviamo email di responsabili della sicurezza aziendale che ci invitano ad allargare il campo dei temi trattati ed eventualmente creare un forum online per poterne discutere. Arriveremo a fare anche questo, creare questo canale online cosi da ricevere anche maggiori contributi dal punto di vista editoriale , soprattutto da parte di coloro che sul campo e ogni giorno si confrontano con il problema dell’applicazione della normativa di riferimento. A tal proposito voglio dare un cenno su un argomento di grande importanza visto la categoria merceologica interessata nel territorio nazionale vanta un numero elevato di imprese: Le Officine Meccaniche e l’applicazione della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici. Sono molti i rischi a cui può essere oggetto un lavoratore nel comparto meccanico, rischi che non dipendono solo dal contatto con le macchine, da agenti fisici come rumore e vibrazioni, dall’esposizione ad agenti chimici e dalla movimentazione dei carichi e ripetitività delle mansioni. Ad esempio in ambienti lavorativi come le officine meccaniche possono essere presenti anche rischi di esposizione a campi elettromagnetici (CEM). Per parlarne faccio riferimento ad una delle guide non vincolanti per l’implementazione della direttiva 2013/35/UE, elaborate dalla Commissione Europea, che presenta studi di casi relativi a vari comparti, in cui operano spesso lavoratori di piccole e medie imprese, con valutazioni dei rischi effettuate in relazione a situazioni reali. Ricordiamo che la direttiva 2013/35/UE è stata recepita, qualche mese fa, con il Decreto legislativo del 01 agosto 2016, n° 159 recante “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”. Decreto di recepimento che è entrato in vigore il 2 settembre 2016. Nell’officina meccanica l’azienda possiede, infatti, svariate apparecchiature elettriche, ad esempio unità di ispezione con particelle magnetiche, smagnetizzatore, rettificatrice per piani, trancia per lamiera in fogli, sega a nastro, sega elettrica a mano, troncatrice, fresatrice (motore), trapano a colonna, riscaldatore a cordone, tornio, trapano a mano e mola. Nel momento in cui l’azienda decide di effettuare la valutazione dei rischi attraverso o un consulente esterno oppure interno, lo stesso elencherà per ogni singola attività i rischi a cui incorre l’operatore. Fatto questo verrà redatto un piano d’azione al fine che la sicurezza degli operatori possa essere garantita. Conclusione: fornire una formazione che sensibilizzi gli operatori e verificare che essi conoscano i risultati della valutazione dei rischi e le pertinenti misure di protezione e prevenzione; - elaborare procedure appropriate per garantire che tutti i lavoratori, compresi i visitatori e gli appaltatori, conoscano i potenziali problemi concernenti i lavoratori esposti a particolari rischi”. L’applicazione delle normative sulla sicurezza da parte dell’azienda in qualsiasi categoria di lavoro determina la conoscenza dei rischi da parte degli operatori, maggiore attenzione degli stessi e l’impresa indirettamente ne crea beneficio con minori rischi . Gaspare Vannicola Direttore Responsabile 04 | Il Notiziario sulla Sicurezza | gennaio - febbraio 2017
Infaticabili: I sistemi per lo sgombero neve Tre Emme si dimostrano efficaci e prestanti anche nelle situazioni più estreme a cura di Paolo Peretti - Direttore del Centro Formazione e Ricerca Merlo
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risaputo che le abbondanti nevicate possono creare disagi e gravi problemi alla circolazione stradale se non si interviene in modo tempestivo e mirato per lo sgombero neve e la loro messa in sicurezza. Quando il manto nevoso supera il metro di altezza però i normali trattori ed autocarri adibiti al servizio ed equipaggiati con lame e vomeri diventano inutili e servono mezzi di altro tipo. Quanto più le condizioni diventano difficili infatti, tanto più sono necessarie macchine potenti e specializzate nella rimozione della neve, capaci di operare efficacemente anche quando il manto nevoso è molto alto o in forte pendenza. È per rispondere a questa esigenza che la società Tre Emme del Gruppo Merlo ha creato una gamma di macchine innovative, nate per le attività di sgombero neve in condizioni estreme. Tutte sono contraddistinte da soluzioni tecniche e da accorgimenti pratici che permettono di essere efficaci anche quando la massa di neve da rimuovere è enorme, la temperatura esterna è di parecchi gradi sotto lo zero e la visibilità è ridotta. Il potente impianto di climatizzazione che equipaggia le turbine da neve Tre Emme è efficace con ogni temperatura esterna e la visibilità è garantita dall’impianto di sbrinamento ad alta portata e dal parabrezza auto-riscaldante. Anche gli specchi retrovisori sono riscaldati
ed i numerosi fari garantiscono la massima illuminazione anche sotto abbondante nevicata. Quanto al lavoro, poco importa che la neve sia farinosa o ghiacciata, perché le prestazioni sono sbalorditive. È solo osservando in azione questi gioielli di tecnologia che è possibile capirne fino in fondo le potenzialità. È incredibile vederli all’opera con turbo-frese nell’apertura di un valico alpino dove il manto nevoso supera i 10 metri oppure, in condizioni di lavoro abituali, che liberano due chilometri di carreggiata stradale da un metro di neve in poco più di un’ora. Ciò è reso possibile grazie ad una progettazione mirata e ad una ingegnerizzazione di alto livello, unite ad una esperienza di oltre quarant’anni nel campo delle tecnologie meccaniche, oleodinamiche ed elettroniche. Le carte vincenti sono la trazione integrale permanente asservita da una trasmissione idrostatica ed il sistema oleodinamico per l’azionamento della turbo-fresa. Con la tecnologia Tre Emme la potenza può essere regolata in continuo in funzione della consistenza e del peso della neve ed il motore idraulico che aziona la turbo-fresa assicura una valida protezione degli organi meccanici contro i danni causati da contraccolpi o arresti improvvisi dovuti a rami, pietre o altri ostacoli nascosti dalla neve. Le ruote sono tutte sterzanti con se-
lezione da cabina del modo di sterzatura (sulle sole ruote anteriori, sulle quattro ruote oppure a granchio). La posizione avanzata dell’abitacolo garantisce inoltre la visione continua dell’attrezzo che, grazie al sollevatore anteriore flottante ed ammortizzato, permette una precisione davvero unica, ideale per mantenere alta la produttività. Attraverso i trasparenti posti sotto al parabrezza si può anche vedere molto bene la strada per un ottimo lavoro di rifinitura. Continua...
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DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO PER LAVORI IN QUOTA a cura di Alberto Pincigher
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e cadute dall’alto, nel campo delle costruzioni, ad oggi risultano essere una delle cause principali di infortuni gravi e mortali sul lavoro. Un valido strumento per fronteggiare questa piaga nazionale è quello di prevedere un’opportuna valutazione dei rischi connessi alle lavorazioni in quota sia in fase di costruzione che nelle successive fasi di manutenzione degli edifici e delle infrastrutture. A questo dovrà poi seguire un’attenta pianificazione e la messa in campo di misure di protezione adeguate. Le misure tecniche ed organizzative capaci di impedire gli infortuni nei lavori in quota sono note da tempo, da quando il d. Lgs. 81/2008 detto “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro” agli articoli 105 e se-
guenti ha stabilito la definizione di lavoro in quota e si sono individuati i principali tipi di protezione da utilizzare. Il principio fondamentale cardine dell’impianto antiinfortunistico italiano ed europeo è ben sintetizzato nell’espressione contenuta nell’articolo 111, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 81/2008, secondo il quale “1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva” (ponteggi,
Secondo le indicazioni riportate nell’articolo 115 del D. Lgs. n.81/2008. 08 | Il Notiziario sulla Sicurezza | gennaio - febbraio 2017
parapetti provvisori, reti di sicurezza) “rispetto alle misure di protezione individuale”. L’articolo 115 del D. Lgs. n.81/2008 consente un’eccezione alla misura di tutela contenuta nell’articolo 111 e al comma 1, afferma che “1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111 comma1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivi di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f ) guide o linee vita flessibili; g)Continua... guide o linee
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La nostra missione:
Garantire una sicurezza che Salva la Vita!
Associazione LineaVita
Sede operativa: Via Doberdò 22, 20126 Milano Tel/Fax +39 02.89055936 segreteriasoci@lineavita.org www.lineavita.org
L’Associazione Linea Vita è un’Associazione No-Profit che si prefigge lo scopo di divulgare informazioni corrette e fornire formazione adeguata in rispetto alle norme tecniche preposte in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolar modo in difesa degli operatori sottoposti al pericolo di cadute dall’alto durante la loro attività.
La sicurezza nelle scuole a cura di Monica Mioccio
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e scuole sono ambienti di lavoro al pari degli altri, dove svolgono attività didattica e amministrativa insegnanti, assistenti e collaboratori. Pertanto devono essere in garantire sicurezza e vivibilità. Per tale scopo, il 20 giugno del 2014 sono stati stanziati dei fondi dedicati dal Ministero. Infatti, la sicurezza deve riguardare l’ambito della formazione e dell’informazione in modo da trasmettere ai ragazzi una vera e propria cultura al riguardo: si può parlare di una educazione alla coscienza della sicurezza. Infatti,
senza educazione manca il rispetto per l’incolumità e la vita delle persone. I rischi presenti nelle scuole sono molto simili a quelli degli altri ambienti di lavoro. I più importanti sono quelli infrastrutturali, legati al pericolo degli incendi o all’uso di videoterminali o a cadute accidentali. Esistono poi istituti sperimentali in cui possono essere sempre presenti dei laboratori con il rischio chimico o biologico. A tale proposito è fondamentale la prevenzione che equivale alla consapevolezza dei pericoli e alla corretta valutazione in modo
da ridurli o tenerli sotto controllo. Il datore di lavoro è riconducibile al dirigente scolastico, che ha il dovere di valutare i rischi e di nominare gli addetti, che corrispondono a delle figure fondamentali che svolgono il compito di sorveglianza delle attività scolastiche. In tale prospettiva, è prioritaria la formazione del personale, come viene illustrato nel testo dell’accordo Stato e Regioni del Dicembre del 2011. Il Dgls 81/08 stabilisce che una figura fondamentale all’interno della scuola sia il RSPP, che corrisponde al responsabile del servizio di prevenzione. Continua...
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I dpi e la procedura di certificazione a cura di Tommaso Morandin, Direttore Commerciale DOLOMITICERT
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PI sta ad indicare “Dispositivi di Protezione Individuale”. I DPI sono regolamentati dalla Direttiva Europea CEE 89/686 del 21 dicembre 1989 e dalle modifiche successive: per DPI si intende qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta dai rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza. A seconda del tipo di protezione e dell’entità di protezione per cui essi sono stati progettati e fabbricati, i DPI sono classificati in tre categorie: • I DPI di I categoria sono dispositivi di progettazione semplice di cui il progettista presuppone che l’utilizzatore possa giudicare direttamente l’efficacia contro rischi minimi i cui effetti, se graduali, possono essere avvertiti in tempo utile e senza danni per l’utilizzatore. Gli occhiali da sole, le maschere da sci e alcune protezioni sportive appartengono a tale categoria. • i DPI di III categoria sono dispositivi di progettazione complessa destinati a proteggere contro pericoli mortali o che possono nuocere gravemente e in maniera irreversibile la salute. Rientrano esclusivamente in questa categoria gli apparecchi di protezione respiratoria, i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche o contro le radiazioni ionizzanti, i dispositivi di intervento in ambienti caldi, fiamme o grosse proiezioni di materie in fusione, i dispositivi di intervento in ambienti freddi i cui i DPI destinati a proteggere da cadute dall’alto, i DPI destinati a protegge-
re da rischi elettrici per i lavori con tensioni pericolose o quelli utilizzati come isolanti per l’alta tensione. Gli imbraghi, le corde e i moschettoni da lavoro appartengono ad esempio a tale categoria; • i DPI di II categoria sono tutti quei dispositivi che non ricadono nelle
due definizioni sopra, ad esempio gli occhiali ad uso industriale e i caschi da lavoro. La categoria del DPI viene definita dal fabbricante in base alla destinazione d’uso: l’ente notificato deve valutare se quanto dichiarato dal fabbricane è conforme alla direttiva Continua...
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DOLOMITICERT s.c.ar.l Z.I. Villanova, 7 • 32013 Longarone (BL) Tel. +39.0437.573407 • Fax +39.0437.573131 • info@dolomiticert.it • www.dolomiticert.it
La parola al legale a cura di LML Avvocati Associati - Foro di Milano
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i si è più volte soffermati sulla delicata questione delle deleghe di funzioni in materia di prevenzione infortuni. Sebbene il Decreto Legislativo n. 81/08 abbia definito con una certa precisione le condizioni di efficacia della delega da parte del datore di lavoro ad un soggetto terzo, concernente l’adozione di misure per la sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro,
tuttavia molteplici interventi della Suprema Corte sono stati comunque necessari, anche dopo il 2008, al fine di meglio chiarire la portata esimente della delega di funzioni in favore del datore di lavoro. Non senza difficoltà, infatti, i Giudici di merito hanno dato applicazione a tale normativa, talora escludendo l’esonero di responsabilità penale del datore di lavoro, pur in presenza
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di una delega di funzioni. Con ultima sentenza n.25535 del 28/6/12, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di delega di funzioni e, più precisamente, sulla delicata questione della responsabilità penale del datore di lavoro per la morte del suo dipendente avvenuta durante l’attività lavorativa. È quanto si è verificato in questo Continua...
La gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro a cura di Fernando Cordella - Presidente A.N.P.P.E. VV.F
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a valutazione del rischio incendio, redatta ancora ai sensi del DM 10 marzo 1998, costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui agli artt. 17 e 28 del dlgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.; il d.m. 10 marzo 1998 fornisce, infatti, sia i criteri per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, sia le misure di prevenzione da adottare per ridurre il pericolo di un incendio o, nel caso in cui questo si sia verificato comunque, per limitarne le conseguenze. Inoltre il D.Lgs. 81/2008 stabilisce l’esigenza, una volta valutato il rischio incendio in azienda, di “predisporre un apparato permanente composto di addetti che
si occupino di: ispezionare gli ambienti di lavoro, identificarne i pericoli e agire adeguatamente in caso di sviluppo di un focolaio o, più generalmente, di intervenire al verificarsi di un’emergenza, anche se di natura diversa dall’incendio (terremoti, crolli, allagamenti, ecc.)”. Quindi possiamo dire che il piano di emergenza è composto dal sistema organizzato degli eventi che possono verificarsi nel luogo di lavoro e la pianificazione delle azioni di risposta. Il principale obiettivo del piano di emergenza per rischio incendio è quello di minimizzare i danni dovuti all’incendio, la cui possibilità di verificarsi è dovuta alla parte residua di esposizione al rischio
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che non è stato possibile eliminare con le misure di prevenzione e protezione adottate. Per raggiungere lo scopo prefissato, il piano deve saper rappresentare scenari possibili di incendio e per ognuno organizzare un sistema di azioni di risposta che, tutti gli attori del processo di sicurezza, metteranno in campo per fronteggiare l’evento in atto. L’esame dell’efficacia del piano potrà essere condotto attraverso simulazioni, il più possibile realistiche, dell’emergenza. La fase di simulazione permette di testare effettivamente se quello che è stato pianificato, in particolare nel DVR (documento di valutazione Continua... rischi), risponde alle emergenze ipotiz-
Il DPR 177/2011 dopo cinque anni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale a cura di Adriano Paolo Bacchetta
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ono molte le occasioni nelle quali ho posto l’accento sulle carenze e complessità del DPR 14 settembre 2011, n. 177 relativo alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti confinati. E, ogni volta, mi chiedo se serviva un Decreto come questo. Certo, nessun dubbio che fosse necessario prevedere una risposta legislativa a seguito dei gravi eventi incidentali che, tra il 2009 e il 2010, si sono verificati in rapida successione coinvolgendo lavoratori” impegnati in attività in specifici ambienti di lavoro quali, ad esempio, serbatoi e vasche. Purtroppo, dopo oltre cinque anni, siamo ancora in attesa di una correzione del testo del Decreto e alcune precisazioni fondamentali per la sua corretta applicazione nel contesto produttivo nazionale. Correzione che, per quanto
sembra trapelare da ambienti governativi, non è prevista nel breve periodo. Recentemente, ho avuto modo di riproporre le mie perplessità sull’effettività ed efficacia di questo Decreto nell’ambito del 6° convegno nazionale sulle attività negli spazi confinati, dal titolo “ Confined Spaces Safety: something new?”, un evento organizzato nell’ambito del progetto “ A Modena la sicurezza sul lavoro in pratica” dal Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi C.R.I.S. e dall’European Interdisciplinary Applied Research Center for Safety. Nel mio intervento, ho ricordato che una Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa al DPR 171/2011, indicava che …era quindi evidente la necessità di porre in essere un intervento in grado di contrastare questo fenomeno,
posto che l’analisi delle dinamiche e le conseguenze degli infortuni drammaticamente succedutisi negli anni, hanno evidenziato una strutturale grave mancanza di formazione e addestramento. Il decreto è il frutto di un lavoro che ha coinvolto Stato, Regioni e parti sociali nell’intento, da tutti condiviso, di predisporre misure innovative ed efficaci a contrasto degli infortuni, gravissimi per numero e drammatici per modalità, verificatisi negli ultimi anni nei lavori in ambienti c.d. “confinati”, quali silos, cisterne e simili…. L’idea fondamentale, condivisibile, era quindi prevedere un contesto normativo nell’ambito del quale imporre un notevole innalzamento dei livelli di qualificazione – con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro – di qualunque operatore, impresa o lavoratore Continua...
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Ruolo del “CAPO” nel conflitto Produzione - Sicuro a cura di Piergiorgio Frasca
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otto la denominazione generica di “Capo” si individuano diverse figure gerarchiche dell’organizzazione aziendale, operanti con livelli diversi di potere ma accomunate dal fatto di avere un ruolo di responsabilità e di governo di altre persone. In particolare, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro l’impianto normativo del D.Lgs. 81/08 raggruppa le diverse figure organizzative di capo in due figure tipiche a ciascuna delle quali sono attribuite specifiche responsabilità: i preposti ed i dirigenti. Nella figura del “Preposto” si identificano le figure aziendali Capo squadra, Capo reparto, Capo ufficio, e simili, tutti caratterizzati dal fatto di essere i capi diretti di un gruppo di lavoratori. Sovente sono anche
identificati come Capi di prima linea. Un secondo gruppo di figure di Capo, denominate ad esempio Capo servizio, Capo settore, Direttore, Vicedirettore, ecc. sono inglobate dal D.Lgs. 81/08 nella figura del “Dirigente”, cui competono compiti di organizzazione e gestione della sicurezza. Mentre la figura del “Preposto” ha un ruolo definito ed univoco, nel senso che non esiste il Preposto del Preposto, nel caso della figura del Dirigente si riconoscono diversi livelli gerarchici, ognuno caratterizzato dal livello di autonomia e di responsabilità che l’organizzazione gli attribuisce. Le due figure si distinguono inoltre per la loro funzione nel campo della sicurezza: nel preposto è dominante la funzione di controllo dei comportamenti dei
lavoratori in relazione agli obblighi di sicurezza. Nella figura del dirigente la funzione primaria è di dare disposizioni e di vigilare sull’adempimento delle stesse e delle norme da parte dei soggetti sottoposti. Il D.Lgs. 81/08 agli articoli 18 e 19 enuclea le responsabilità specifiche di ciascuna figura ed indica i comportamenti concreti che queste figure devono adottare per garantire la sicurezza sul lavoro dei lavoratori. Oltre alle responsabilità relative alle obbligazioni prescritte dalle norme di sicurezza, queste figure rivestono una importanza determinante sul piano simbolico in quanto con il loro reale comportamento di ruolo esse danno un significato concreto alla “cultura aziendale della sicurezza”, elemento immateriale che idenContinua...
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Manutenzione delle macchine: gli obblighi del D.Lgs. n.81/2008 a cura di Massimo Granchi
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’art.71 del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., definisce gli obblighi del datore di lavoro relativamente alle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori. In linea di principio, il citato articolo del decreto richiede che tali attrezzature di lavoro siano sicure al momento della scelta e messa a disposizione dei lavoratori e che rimangano sicure nel tempo, grazie ad una loro idonea manutenzione. In questo articolo evidenziamo gli obblighi del datore di lavoro
specificamente a questo argomento: la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine in azienda. Attrezzature di lavoro e D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. analizza la sicurezza legata all’uso delle attrezzature di lavoro all’interno del Titolo III. Nello specifico, L’art. 70 richiede che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori siano rispondenti alle specifiche di-
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sposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Quindi, le macchine immesse sul mercato in Italia dopo il 21/09/1996 (data di entrata in vigore della direttiva macchine 98/37/CE) devono essere conformi ai requisiti di sicurezza del D.Lgs. n.17/2010 (recepimento italiano della Direttiva Macchine 2006/42/CE) e ai requisiti di sicurezza dei decreti di recepimento delle altre direttive europee apContinua...
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La formazione non termina più con il diploma o la laurea ma è permanente e continua, destinata a un costante riallineamento che tenga conto delle trasformazioni nei modelli organizzativi e negli scenari del business moderno. Il lavoro stesso risulta sempre più modificato dall’introduzione delle nuove tecnologie e dalle trasformazioni delle competenze.
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MARCATURA CE La dichiarazione di conformità e la marcatura CE sono il passaporto che permette ai prodotti la libera circolazione in Europa. E’ infatti stabilito già nel “Trattato di Roma” del 1957 l’esigenza di rimuovere le barriere tecniche che ostacolano la libera circolazione dei prodotti. ( Art. 100 N. 50 - 56)
SISTEMI DI GESTIONE Le imprese devono affrontare quotidianamente le esigenze del profitto, della qualità, della tecnologia e dello sviluppo sostenibile. Un sistema di gestione efficiente fatto su misura per la tua azienda può aiutarti a far fronte alle sfide del mercato globale. Un sistema di gestione può aiutarti ad organizzare e sviluppare i processi per gestire e migliorare il tuo business.
SVILUPPO SOSTENIBILE Life Cycle Assessment Environmental Product Declaration Ecolabel Bilancio Ambientale. é assolutamente indubbio che anche la gestione dell’ambiente sia oggi entrata, a pieno titolo, nel novero delle strategie ambientali. Le imprese più attente a questoi aspetti e alle tendenze del mercato considerano la gestione dell’ambiente un fattore critico del successo.
SERVICE mtm consulting s.r.l. garantisce la gamma completa dei servizi e delle consulenze utili alle imprese sia per l’ottemperanza degli adempimenti di legge che per il loro sviluppo economico. mtm consulting s.r.l. assiste l’imprenditore in tutte le tematiche legate alla specifica attività produttiva o terziaria. mtm consulting s.r.l.- via L. Ariosto, 10 - 20052 Monza (MB) tel. 039 28 48 437 - fax: 039 97 16 521
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Formare i lavoratori del comparto agro-forestale a cura di Carlo Zoppi
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a formazione è uno degli aspetti correlati all’applicazione delle norme per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sta impegnando sempre più le aziende, sia in termini di tempo, sia di costi da sostenere. Oltre alle prescrizioni di valenza generale sancite dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, negli ultimi mesi sono stati emanati ulteriori provvedimenti che, da un lato permettono di programmare con maggior precisione gli interventi formativi, ma dall’al-
tro offrono sempre meno alibi a tutti quei soggetti che per vari motivi hanno cercato di bypassare gli obblighi di legge, fornendo parziali e fuorvianti interpretazioni dello stesso testo normativo. Di seguito tenteremo di fornire un quadro generale degli adempimenti, con specifico riferimento agli obblighi previsti per le aziende del comparto agro-forestale. In questa sede non saranno trattati gli aspetti della formazione destinata ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione, ai rappresentanti dei lavoratori per la si-
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curezza e agli addetti alla gestione delle emergenze, per i quali valgono le norme specifiche previste dagli art. 32 e 37 del D.Lgs. 81/2008. Gli artt. 37 e 73 del D.Lgs. 81/2008 Questi articoli, i cui contenuti erano già previsti nel precedente D.Lgs. 626/1994, descrivono in maniera sufficientemente chiara gli obblighi di formazione di tutti i lavoratori e degli addetti all’uso di specifiche attrezzature. Nonostante siano trascorsi circa 4 anni dall’entrata in vigore del deContinua...
Assicurazione lavori pubblica utilità, messi alla prova, istruzioni Inail a cura di Sia Ingegneria
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ubblicata da Inail il 17 febbraio 2017 una circolare che riporta chiarimenti in merito all’assicurazione recentemente estesa anche per l’istituto della messa alla prova e sul Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro. L’estensione assicurativa in oggetto è stata disposta dalla Legge di bilancio 2017 art.1 comma 86 e Inail con nota del 12 gennaio 2017 ne aveva illustrato i termini annunciando la futura pubblicazione delle istruzioni operative per la gestione dei casi. Sono quindi tali istruzioni a essere raccolte nella circolare 8 del 17
febbraio, nota che riassume in dettaglio i soggetti che devono essere assicurati nell’ambito del lavoro di pubblica utilità, estensioni comprese; chi sono i soggetti assicuranti; l’applicazione del premio speciale unitario e gli importi per il 2017; attivazione della copertura; gestione delle presenze; denunce di infortunio sul lavoro o di malattia professionale; prestazioni e copertura del Fondo attivato presso il Ministero del Lavoro integrato di 3 milioni di euro. Chi sono i soggetti assicuranti. Sono i soggetti promotori dei progetti di
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pubblica utilità, ed è su di essi che incombe l’obbligo di assicurazione. Sono “quelli che hanno stipulato con il Ministero della Giustizia, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dal Decreto ministeriale 26 marzo 2001, nonché dal Decreto ministeriale 8 giugno 2015, n. 88. Soggetti promotori del progetto di pubblica utilità possono essere lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie, gli enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, anche internazionali, che operano in Italia”. Continua...
Il trattamento della patologia ipofisaria e della base cranica a cura di Giovanna Pirana
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’ipotalamo e l’ipofisi sono due piccole ghiandole, strettamente collegate fra loro, situate alla base del cranio. Sono due centri che rappresentano la più importante area di interconnessione fra il sistema nervoso e il sistema endocrino da cui partono gli impulsi e gli stimoli ormonali che governano l’intero sistema endocrino. L’ipotalamo è un centro che, nel nostro corpo, regola il ritmo sonno/ veglia, la fame, la sete la temperatura corporea. L’ipotalamo produce delle sostanze (neurormoni) che stimolano la parte anteriore dell’ipofisi (adenoipofisi) a produrre degli ormoni, detti tropine ipofisarie, i quali, a loro volta, stimolano altre ghiandole endocrine a produrre altri ormoni. Questi ultimi, infine, agiscono a livello dell’ipotalamo e dell’ipofisi regolando, a loro volta, la produzione degli stessi neurormoni e delle stesse tropine ipofisarie creando un preciso sistema di autoregolazione. Altri ormoni prodotti da cellule dell’ipotalamo, infine, possono essere liberati direttamente nella parte posteriore dell’ipofisi (neuroipofisi). Si tratta, pertanto, di una complessa rete di interazioni e di scambio di informazioni che serve per controllare molte funzioni vitali per il nostro organismo, quali l’accrescimento corporeo, l’allattamento dopo la gravidanza, l’introduzione di liquidi e, in modo indiretto, il metabolismo basale, la risposta allo stress e la funzione sessuale.
Le patologie che possono colpire l’ipotalamo o l’ipofisi sono molte e differenti ma portano tutte alla medesima situazione: una iperfunzione o una ipofunzione del sistema ipotalamo-ipofisi. Una delle cause più frequenti di iperfunzione è la presenza di piccoli tumori benigni detti adenomi che producono più ormoni del dovuto e che pertanto possono determinare delle particolari sindromi cliniche a seconda dell’ormone prodotto. L’ipofunzione è caratterizza da quadri clinici più o meno complessi a seconda che l’ipofunzione riguardi solo un ormone o più ormoni contemporaneamente. Questa situazione può verificarsi in presenza di macroadenoma (quando il tumore ha dimensioni > di 1 cm) che vanno
a comprimere l’ipofisi sana, oppure come conseguenza di interventi chirurgici e di terapia radiante, meno frequentemente per infezioni o traumi. Una patologia particolare è la mancanza dell’ormone antidiuretico che causa il diabete insipido centrale, malattia caratterizzata dalla incapacità a concentrare le urine ed a trattenere i liquidi nel corpo. In questa condizione, quindi, vi sarà una grande quantità di urina giornaliera prodotta e di acqua bevuta anche durante la notte, circa 8-10 litri. Il diabete insipido centrale può essere causato da traumi cerebrali, tumori o da infiammazioni dell’ipofisi, in particolare della parte posteriore di questa ghiandola dove, appunto, viene secreta la vasopressina. A volContinua...
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La valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici fra obblighi di legge e difficoltà tecniche a cura di Massimo Forni - Responsabile Laboratorio Ingegneria Sismica e Prevenzione dei Rischi Naturali (ISPREV), ENEA
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l rischio sismico è la misura dei danni provocati dal terremoto che possono essere ragionevolmente attesi in un dato luogo e in un determinato intervallo di tempo, ed è dato dalla combinazione di tre fattori: la pericolosità, la vulnerabilità e l’esposizione. Questo articolo tratterà maggiormente la vulnerabilità e l’esposizione, le due componenti su cui è possibile intervenire, anche se un accenno alla pericolosità è ovviamente necessario. La pericolosità è sostanzialmente definita dalla sismicità del luogo, intesa come frequenza ed intensità dei terremoti che hanno caratterizzato in passato, e che quindi sono attesi in futuro in quel particolare sito. La sua definizione è oggetto di studio da parte di sismologi e geologi e viene stabilita per legge da apposita normativa, cui il progettista deve fare riferimento. In pratica, il territorio nazionale viene classificato in base alla sua pericolosità, stimata in genere con metodi probabilistici basati su informazioni storiche e osservazioni geologiche. Al progettista vengono pertanto forniti dati (come l’accelerazione massima cui può essere sottoposto l’edificio) e strumenti (come lo spettro elastico legato al tipo di terreno) che permettono di progettare correttamente la struttura in modo che possa affrontare senza collassare il
cosiddetto terremoto di riferimento. In Italia, la classificazione sismica è iniziata dopo la catastrofe calabromessinese del 1908. Per molti anni si è proceduto a classificare come sismica una zona solo dopo il verificarsi di un grosso terremoto, come quelli della Marsica (1915), Belice (1968), Friuli (1976), Irpinia (1980). Fino al 2003 erano definite tre categorie sismiche che coprivano circa il 70% del territorio nazionale, seguendo i confini comunali. Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (G.U. n. 105 dell’8 maggio 2003) la classificazione veniva estesa a tutto il territorio (non esistono più zone “non sismiche”), sud-
diviso in una griglia a maglia quadrata di circa 5 km di lato (Figura 1), ed entrava poi definitivamente in vigore nel luglio 2009 con le Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 (attualmente in fase di revisione). Il ritardo con cui si è giunti all’attuale classificazione sismica ha fatto sì che gran parte del patrimonio edilizio italiano non sia stato progettato per resistere al massimo terremoto cui potrebbe essere esposto durante la sua vita utile che, in Italia, è piuttosto lunga, vista la diffusa riluttanza a sostituire i vecchi edifici con nuove costruzioni più sicure ed efficienti. A questo si aggiunge anche la presenza di un vastissimo patrimonio storico monumentale sul quale è particolarmente difficile Continua...
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