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Anno 5 · numero 5 · Settembre | Ottobre 2013· Poste Italiane SPA - Spedizione in Abb. Postale - D.L. 353/2003 (Conv. in Legge 27/02/04 n. 46) Art. 1 comma 1, Lo/MI - prezzo € 12 - abbonamento annuo € 60
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Il Notiziario sulla Sicurezza è un bimestrale tecnico scientifico che contribuisce alla formazione e all’aggiornamento dei professionisti della Sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita oltre che degli esperti sulle problematiche Ambientali.
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• Aziende • RSPP • Studi Tecnici • Produttori • Installatori
A chi ci rivolgiamo?
Grazie a una tiratura cartacea di 4.000 copie e una mailing list di 12.000 contatti, ogni numero raggiunge 16.000 professionisti del settore.
Cosa trovo all’interno del Notiziario? RUBRICHE FISSE: • La psicologia del lavoro • La parola al Legale • Verifiche Elettriche • Sicurezza Macchine FOCUS E APPROFONDIMENTI: • Ambiente ed Energia • Antincendio • Edilizia
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Direttore Responsabile Gaspare Vannicola Comitato Tecnico-Scientifico Coordinatore Dr. Isidoro Ruocco (email: cts@lineavita.org) Ing. Michele Marengo, Ing. Stefano Dalla Nora, Sig. Sandro Miari, P.I. Andrea Macconi, Sig. Stefan Rossi, Sig. Giovanni Buffoli, Arch. Cesare Archetti, Sig. Ezio Savojni Comitato Tecnico-Formativo Coordinatore: Gaspare Vannicola (email: ctf@lineavita.org) Cesare Arvetti, Leonardo Bajoni, Marco Bergamaschi, Giovanni Buffoli, Serena Capucci, Giordano Dalpiaz, Sebastian Gallmetzer, Alberto Pincigher, Francesca Ruocco, Isidoro Ruocco, Luca Ruocco, Raffaele Scorza, Patrizio Sirtori, Mirko Zoppiroli. Direttore Editoriale Gaspare Vannicola Redattore Editoriale Daniela Nasi Redazione Cinzia Bianchi, Cristina Gallotti, Emanuela Radicini, Saveria Smerdel, Giulia Vanoni, Eleonora Zoli Proprietà EmmeV Service sas Sede Legale: Via Doberdò, 22 Milano Tel. 02.36708805 – Fax. 02.36708803 e-mail: info@emmev.it sito: www.emmev.it Registrazioni Camera di Commercio di Milano N.REA 1947743 P.IVA 07269590969 del 01/04/2011 N.ROC: 21011 del 06/04/2011 Registrazione del Tribunale n.390 del 18 settembre 2009 Editore EmmeV Service sas Tel. 02.36708805 – Fax. 02.36708803 e-mail redazione: redazione@emmev.it Pubblicità EmmeV service sas Tel. 02.36708805 Fax 02.36708803 Abbonamento Annuo Normale 6 numero € 60,00 Arretrati € 12,00 salvo esaurimento scorte Per abbonarsi versare la somma su c/c IT94W0326801607052370339740 Intestato a EmmeV Service sas Via Doberdò, 22 – 20126 Milano Progetto grafico e impaginazione EmmeV Service sas - grafica@emmev.it Stampa Publistampa Arti Grafiche via Dolomiti 36, Pergine Valsugana (TN) tel. 0461.511000 fax 0461.533914 www.publistampa.com Copyright La collaborazione è gradita, utile e gratuita. Tutti gli interessi sono invitati a mettersi in contatto con la redazione. I dattiloscritti, le fotografie, i disegni non si restituiscono anche se non vengono pubblicati. Le opinioni espresse dagli autori non impegnano la direzioni della rivista. La società editrice si riserva il diritto di non pubblicare e in ogni caso declina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni nonché per eventuali danni risultanti dall’uso dell’informazione contenuta nella rivista. Riprodurre parte dei testi è permesso evidenziando la fonte.
Sommario Settembre | Ottobre 2013
4
Editoriale
ALV associazione linea vita
7 30
La riunione periodica a cura di Renato Pedrazzini
Speciale Fiera di S.Alessandro La Fiera di S. Alessandro fa decollare l’agroalimentare
54
Speciale ECOMONDO 2013 The Platform for Green Solution Le vie dello sviluppo attraverso la Green Economy
60
Speciale SAIE 2013 Il nuovo SAIE ridisegna l’esposizione Le nostre rubriche
12
Spazio confinato
24
Psicologia del lavoro
a cura di Piergiorgio Frasca
35
Verifiche Impianti
a cura di Claudio Malaspina
40
La parola al legale
18 46
a cura di Adriano Paolo Bacchetta
a cura di LML Avvocati Associati
Luoghi Confinati: redigere le procedure di emergenza ed evacuazione a cura di A + A Monferrato
Il rischio esplosione di una macchina
il Notiziario sulla Tutela della privacy Nel caso siano allegati alla rivista, o in essa contenuti, questionari oppure cartoline commerciali, si rende noto che i dati trasmessi verranno impiegati per i principali scopi di indagini di mercato e di contatto commerciale, ex D.L. 123/97. Nel caso che la rivista Le sia pervenuta in abbonamento, si rende noto che l’indirizzo in nostro possesso potrà venire impiegato anche per l’inoltro di altre riviste o di proposte commerciali. È in ogni caso diritto dell’interessato, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione, la rettifica o l’aggiornamento ai sensi della L.675/96
a cura di Massimo Granchi e Christian Trinastich
editoriale
il Notiziario sulla
Sicurezza
a cura di Gaspare Vannicola
Buongiorno a tutti care lettrici e cari lettori, si rinnova la nostra partecipazione come Casa Editrice alla Fiera di Bologna. Per noi di EmmeV è il settimo appuntamento e, avendo vissuto di anno in anno l’evoluzione della crisi economica, ci auguriamo che l’evento sia l’occasione per ritrovare nelle imprese quel coraggio necessario a fronteggiare le difficoltà che attanagliano in particolare il settore edile. La peculiarità dell’evento di quest’anno è il connubio Ambiente Lavoro - SAIE. Da parte nostra una doppia occasione di informazione e approfondimento, grazie al ricco calendario di eventi formativi e di sensibilizzazione programmati all’interno della Fiera.
6 Il benessere dei lavoratori è il tema fondamentale attorno a cui ruotano tutte le iniziative in programma e fulcro del nostro interesse sarà il tema delle malattie professionali, argomento di discussione e ragionamento inevitabile visto l’ultimo Rapporto dell’INAIL, riferito al 2011, che ha registrato un incremento di denunce del 9,6%. Questi dati sono l’indice del fatto che la formazione del lavoratore, per cui tanto ci stiamo battendo, non viene attuata dalle imprese perché ritenuto un esborso inutile, soprattutto nell’ambito di cantieri temporanei o mobili nei quali prevenzione e vigilanza, prendendo in esame i rischi da lavoro in quota, restano una chimera. L’entrata in vigore del Decreto del Fare, che prevede alcune modifiche volte a semplificare l’attività professionale degli imprenditori, rappresenta una novità importante a cui voglio fare riferimento. Leggendo i cento articoli che compongono questo decreto, si rileva che la prima parte è quasi interamente riservata al rilancio dell’edilizia, con un corposo pacchetto di semplificazioni burocratiche che investono anche l’ambito della 626 - gli articoli in questione del decreto divenuto Legge dello Stato, vanno dal 31 al 35, passando per il 42 e arrivando fino al 51. La sicurezza è uno dei leitmotiv del provvedimento e la ricorrenza lungo tutto il testo ne spiega la preponderanza in termini di efficacia normativa. Un’altra novità riguarda gli obblighi di formazione ed aggiornamento: (articolo 31, c) “Introdotte misure di razionalizzazione in tema di formazione degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni (art. 32, TU) e di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37, TU). In particolare, al fine di evitare duplicazioni, è stato previsto che nel caso in cui tali soggetti abbiano già svolto percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano in tutto o in parte a quelli cui sono tenuti per legge gli addetti, i responsabili e i rappresentanti, sia riconosciuto loro un apposito credito formativo in relazione alla durata e ai contenuti della formazione già ricevuta”. Completo il discorso sulla formazione toccando il settore degli Amministratori di Condominio, di fatto gestori di un macrocosmo del settore dell’edilizia che conta in Italia più di 1 milione di unità con almeno 24 milioni di abitazioni. Le nuove responsabilità a cui saranno sottoposti dal 2014 e la riforma già attuata, dimostrano che questi soggetti, identificati come “committenti”, dovranno ricevere una formazione adeguata data dalla forte evoluzione del Condominio dal punto di vista della domotica, digitalizzazione, sicurezza e organizzazione amministrativa. Per noi la sicurezza resta un obbiettivo, il mezzo siamo sicuri sia la formazione.
Il Notiziario sulla Sicurezza Settembre
Ottobre 2013
Diventa socio ALV L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A: Partecipare gratuitamente ai Convegni tecnici. Usufruire di riduzioni su seminari tecnici sulla sicurezza. Ricevere la Tessera Associativa di riconoscimento A.L.V.con password personale. Utilizzare (con username e password personale) il portale Linea Vita, sistema moderno e avanzato di comunicazione per accedere tempestivamente alle informazioni disponibili su tutti i temi della sicurezza con particolare attenzione ai sistemi anticaduta. Ricevere la rivista “Il Notiziario sulla Sicurezza” Rivista Bimestrale Tecnico Scientifica. Promuovere gratuitamente la propria professionalità evidenziandola con il link del proprio sito internet. Evidenziare gratuitamente la propria qualifica di RSSP/ASSP. Utilizzare il servizio informativo esclusivo per i soci “Esperto linea vita risponde” e “L’angolo del legale”. Possibilità di stipulare una polizza di copertura della responsabilità civile con brokers convenzionati con Linea Vita.
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il Notiziario sulla
Sicurezza
La riunione periodica Il momento più importante per fare il punto della situazione sulla salute e sicurezza in azienda
U
n sostanziale e irrinunciabile appuntamento che ogni azienda deve adottare per la corretta e concreta azione del Servizio di Prevenzione e Protezione. Nel corso della riunione periodica si prendono decisioni importanti per tutti i lavoratori e per l’azienda.
Come stabilito dall’art. 35 del Testo Unico, nelle aziende con più di 15 lavoratori, almeno una volta all’anno deve essere convocata la riunione periodica. Il motivo, non banale, del perché si è voluto introdurre questo obbligo, è sostanzialmente quello di far sì che l’azienda fissi un momento in cui il Servizio di Prevenzione e Protezione si riunisca per fare il punto della situazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza. Esporre il bilancio sulla materia vuol dire analizzare gli argomenti definiti dal comma 2 dell’art. 35. Constatare quindi l’attualità del Documento di Valutazione dei Rischi, l’entità e l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e la sorveglianza sanitaria, l’efficacia dei DPI scelti e messi a disposizione dei lavoratori, valutare i programmi di informazione, formazione e eventualmente anche i programmi di addestramento.
Insomma, una riunione piuttosto densa di argomenti, dati e considerazioni. Una riunione che non è possibile svolgere in brevissimo tempo, se si vuole dare il giusto peso agli argomenti. Sicuramente, un Servizio di Prevenzione e Protezione serio arriva preparato all’appuntamento. La riunione periodica non si può e non si deve improvvisare. Occorre dedicarle il giusto tempo, in modo da affrontare con calma e chiarezza tutti gli aspetti e i dubbi del caso e determinare e programmare gli interventi concretamente necessari, senza incorrere in errori che possono determinare costi onerosi e nessuna concreta utilità. Quindi una riunione utile per il confronto e per verificare il raggiungimento degli obiettivi individuati e programmati, attraverso l’analisi del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale e dalle precedenti riunioni periodiche. (continua...) a cura di Renato Pedrazzini Il Notiziario sulla Sicurezza Settembre
Ottobre 2013
REDAZIONALE a cura di A+A Monferrato
Luoghi confinati Addestramento con sistemi di recupero e progettazione della formazione l’importanza delle esercitazioni sul campo come validazione del percorso formativo effettuato
N
ell’ambito della gestione delle emergenze all’interno dei luoghi confinati le esercitazioni e le corrette modalità di attuazione delle procedure di emergenza, autosoccorso e recupero dei lavoratori in difficoltà costituiscono il punto critico delle attività formative necessarie al raggiungimento di un livello di qualificazione abilitante al fine di operare correttamente all’interno di tali luoghi particolari. La necessità per gli addetti, che compongono il team operante all’interno degli spazi confinati, di conoscere e saper attuare in modo approfondito sia le procedure di lavoro che le procedure di emergenza ed autosoccorso comporta una particolare attenzione nella analisi delle esigenze formative e nella attuazione delle azioni formative conseguenti, oltre ad una costante prosecuzione nel tempo di un programma di mantenimento tramite esercitazioni periodiche. Conoscenza, qualità ed efficacia di un addestramento specifico con i sistemi anticaduta e di recupero necessari in tali ambiti costituisce elemento preliminare allo svolgimento in sicurezza delle attività, attraverso la consapevolezza di corretti comportamenti e delle procedure da attuarsi. IL PROCESSO DI PROGETTAZIONE ALLA FORMAZIONE Il processo che porta alla attuazione di corrette modalità formative con particolare riferimento all’addestramento sui dispositivi di recupero nell’ambito di ambienti particolari e confinati può essere riassunto nelle seguenti fasi preliminari: • analisi del processo produttivo; • analisi delle modalità operative consolidate, se presenti; • analisi delle procedure di soccorso ed evacuazione; • analisi della valutazione dei rischi aziendali e piani di emergenza generali, se presenti; • valutazione delle competenze specifiche degli operatori nell’ambito dell’utilizzo dei dispositivi di recupero e di emergenza con particolare riferimento alla formazione di base sui DPI anticaduta. La conoscenza e capacità di utilizzo dei DPI anticaduta è una condizione preliminare all’accesso ad un corso sulla tematica dei luoghi confinati, in quanto nessun operatore può essere in grado di utilizzare correttamente sistemi di recupero laddove non abbia conoscenza delle tecniche di primo livello nell’ambito dei DPI per il lavoro in altezza, con particolare riferimento al corretto indosso e utilizzo di imbracature, doppi cordini e punti di ancoraggio e collegamento oltre alle tecniche per muoversi in quota a cui poi farà seguito l’addestramento specifico sui sistemi di recupero utilizzati nel singolo caso. Ulteriori elementi di valutazione rispetto alle attitudini del personale ed alle relative capacità necessarie per effettuare una operazione di evacuazione sono: • capacità ed idoneità psicofisica; • acquisizione formazione primo soccorso. Il processo conoscitivo è volto anche ad individuare se nel team operativo sia presente personale che abbia funzione di soccorritore, rispetto ad altri lavoratori che pur operando in luoghi confinati non presentino le caratteristiche fisiche, psichiche e di competenze tecniche necessarie ad effettuare, attraverso l’adeguato addestramento, le operazioni di soccorso ed evacuazione. (continua...) A+A Monferrato
Il Notiziario sulla Sicurezza Settembre
Ottobre 2013
RUBRICA
Spazio confinato Applicazione del D.P.R. 177/2011 a un caso particolare:
L’accesso negli apparecchi a pressione (generatore di vapore a tubi di fumo)
U
n recente articolo pubblicato sulla rivista della KAN1 a firma Dipl. - Ing. Rainer Schubert del BGRCI2, fornisce lo spunto per riprendere l’analisi di un tema di particolare rilevanza per tutti quelli che mantengono in esercizio all’interno della propria struttura produttiva apparecchiature a pressione, con particolare riferimento ai diffusi generatori di vapore a tubi di fumo.
10
Nell’articolo, dal titolo “Salvataggio di persone in serbatoi e spazi angusti: un problema sottovalutato”, l’autore ricorda che per eseguire operazioni di manutenzione, riparazione e controllo i lavoratori devono spesso introdursi in serbatoi e spazi angusti e, in molti casi le aperture di cisterne, serbatoi a pressione, tombini o pale eoliche sono così piccole che, benché si riesca a entrare, il recupero di feriti risulta difficoltoso se non impossibile. Esercitazioni pratiche svolte hanno, di fatto, dimostrato che a fronte di aperture da 300mm x 400mm o 320mm x 420mm, il salvataggio di un eventuale lavoratore privo di sensi è di estrema difficoltà: per introdursi nell’apparecchio occorre infilarsi attraverso un passo d’uomo ovale con le dimensioni sopraindicate, operazione già complessa di per se stessa, se poi s’immagina di dover far passare una persona priva di sensi attraverso quest’ultima è però difficilmente immaginabile. Almeno nei tempi che potrebbero essere necessari per portare a termine, in alcune specifiche condizioni, un salvataggio efficace. Per questo, continua l’autore, la soluzione di questo problema non può che coinvolgere soprattutto
la normazione; questo considerato che alcune norme e specifiche (p. es. la DIN EN 12953 Caldaie a tubi da fumo, la DIN 28136 Rührbehälter [Miscelatori] e il promemoria AD 20003 A51 sulle aperture dei serbatoi a pressione) fissano delle dimensioni minime troppo ridotte. Nell’ambito della normativa nazionale, bisogna peraltro notare che il D.Lgs. 81/08 all’art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento - prevede che: È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi. Ovviamente quest’ultima parte della prescrizione è, di fatto, inapplicabile considerato che fino all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, l’art. 235 del D.P.R. 547/55... (Continua) a cura di Adriano Paolo Bacchetta Studio Consulenze Industriali, Coordinatore Network www.spazioconfinato.it
Il Notiziario sulla Sicurezza Settembre
Ottobre 2013
REDAZIONALE a cura di Trentino Sicurezza S.r.l.
Trentino Sicurezza
Conosciamo l’azienda e comprendiamo come affrontare il tema della sicurezza nei lavori in quota
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bbiamo intervistato Salvatore Ruocco, Amministratore Unico di Trentino Sicurezza, per capire qual è la situazione attuale e chi sono le persone direttamente coinvolte quando si parla di responsabilità e di sicurezza anticaduta. Cominciamo a conoscere l’azienda: chi è Trentino Sicurezza? S.R. Trentino Sicurezza è una realtà nata specificamente per operare
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nel settore della sicurezza in quota. Da oltre 10 anni ci occupiamo esclusivamente di dispositivi anticaduta, seguendo i nostri clienti dalla progettazione alla produzione dei sistemi di protezione idonei alle necessità di messa in sicurezza della struttura specifica, e proponiamo corsi di formazione per differenti tipologie di professionalità e di ruoli nell’ambito della sicurezza. Le Linee Vita e tutti i dispositivi anticaduta rappresentano la risposta immediata alle esigenze di sicurezza e consentono la massima libertà di movimento all’utilizzatore. Economicamente poi hanno il grande vantaggio di un sistema definitivo che non implica nuove spese ad ogni intervento di manutenzione, come accade invece con i ponteggi o le piattaforme Salvatore Ruocco, aeree. Amministratore Unico Trentino Sicurezza, dedicandosi costantemente alla ricerca e allo sviluppo dell’azienda Trentino Sicurezza. di nuove soluzioni, ha creato negli anni una gamma di prodotti innovativi, tutti certificati CE. L’azienda dispone di comparti strutturati per affiancare attivamente progettisti e imprese, attraverso la proposta di soluzioni personalizzate e la fornitura di prodotti e servizi applicabili alle specifiche necessità degli utilizzatori e dei professionisti della progettazione.
Proprietari, progettisti, imprese edili, amministratori, chi deve interessarsi al tema della sicurezza? S.R. Ci sono differenti figure che possono essere definite come “responsabili” della sicurezza di chi si espone al rischio di caduta dall’alto. Da un lato il progettista che per primo deve pensare alla sicurezza degli edifici nuovi e di quelli in ristrutturazione, per predisporre le strutture secondo quanto previsto dalle normative in materia. Ci sono poi le imprese edili che quotidianamente... (Continua) Trentino Sicurezza
Particolare di un palo della linea vita montata sul colmo di un tetto a doppia falda. Ben visibile la marcatura che dichiara l’elemento conforme alla UNI EN 795 del 2002 per la classe C. Tutti i prodotti Trentino Sicurezza sono marcati CE.
Il Notiziario Sicurezza Marzo Il Notiziario sullasulla Sicurezza Settembre
Aprile 2013 Ottobre 2013
RUBRICA
Psicologia del lavoro
Fatica mentale, salute e benessere nel lavoro
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ino dall’antichità il lavoro è sempre stato associato all’idea di una sorta di pena, una condanna del genere umano a soffrire per espiare qualche colpa atavica. Di questa idea la fatica, all’epoca pressoché esclusivamente fisica, rappresentava la prova tangibile, la manifestazione suprema del dovere penare per potere sopravvivere. L’idea della fatica come essenza del lavorare è ancora oggi presente nel linguaggio di diverse regioni dell’Italia meridionale nelle quali il dovere andare al lavoro viene frequentemente reso con l’espressione “andare a faticare”. In altri luoghi vengono utilizzate espressioni diverse, ad esempio il francese “travailler”, derivante dal latino travagliare, il cui significato è ancora associato a penare, faticare. L’idea del “faticare” si accompagna dunque stabilmente all’idea del lavorare e la fatica, come effetto del lavorare fa perciò parte del mondo del lavoro e come tale è universalmente accettata come un fatto naturale. Lavorare stanca, si dice, ma questo non rappresenta, di per sé un problema, anche perché con il riposo gli effetti della fatica possono essere recuperati. Almeno finché la fatica si mantiene entro limiti sopportabili. La situazione cambia radicalmente aspetto quando la fatica supera i limiti umanamente tollerabili trasformandosi in sofferenza ed anche causa di eventi dannosi per la salute, quali incidenti, infortuni, esaurimento fisico e mentale, malattie. Anche il termine “infortunio” per lungo tempo è stato associato ad una condizione di pena, ad un destino umano ineluttabile: un qualcosa strettamente legato al lavoro, un destino nei cui confronti non era possibile fare nulla e quindi da accettare supinamente. Per molto tempo, infatti, è stata dominante l’idea che farsi male o morire lavorando dipendesse dal fato, ossia facesse parte della condizione umana e del destino di ognuno. Di conseguenza per molto tempo tra i lavoratori primeggiò l’idea che “se qualcuno subiva una lesione o la morte lavorando, era destino che ciò dovesse capitare”. E di fronte al destino, ovviamente non si potesse fare nulla. ”Da qui l’associazione dell’evento lesivo sul lavoro con il termine “infortunio”, il cui significato sostanziale è “sfortuna, mancanza di fortuna”. (Continua...) a cura di Piergiorgio Frasca, Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni Il Notiziario sulla Sicurezza Settembre
Ottobre 2013
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er consentire le lavorazioni in sicurezza sulle coperture degli edifici od in quota, la normativa attuale prevede l’installazione di appositi dispositivi, che chiameremo da qui in avanti “linea vita” o dispositivi anticaduta (ganci o altro), che consentono ai vari operatori di muoversi o lavorare in sicurezza in quota.
Il rovescio della medaglia dell’installazione di tali dispositivi è che diventano vie preferenziali per i malfattori che si trovano così facilitati nell’uso di vie di accesso o fuga che solitamente sono difficoltose. L’idea di applicare un sistema antifurto a tali dispositivi serve proprio ad impedire o a limitare tale situazione. Nel momento in cui qualsiasi persona non autorizzata si agganci ed utilizzi i dispositivi antintrusione ad esempio via wireless o con cablaggi opportunamente protetti verrà inviato il segnale di intrusione all’antifurto che con dispositivi acustici e visivi segnalerà la presenza e l’uso non autorizzato. Si va così ad assolvere ad una duplice funzione, anticaduta e antifurto, abbinando due dispositivi che solitamente sono utilizzati in ambiti distinti. Si avrà così la possibilità di regolamentare, ad esempio, l’accesso alle coperture; funzione particolarmente utile in ambito condominiale dove operatori incaricati dai singoli condomini accedono ai tetti senza darne comunicazione e molto spesso causando danni che difficilmente si riescono ad attribuire in maniera corretta.
Il Notiziario sulla Sicurezza Settembre
Ottobre 2013
RUBRICA
Verifiche Impianti
Il telefono nell’ascensore:
obbligo o costoso gadget? C
on l’entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 1999, n.162 si sono create situazioni nuove e di non sempre facile applicazione. Forse la novità più contrastata e di ardua attuazione è l’uso del telefono per le chiamate di emergenza in soccorso a persone bloccate nell’ascensore.
L’art. 4 comma 5 dell’allegato I del D.P.R. 162/1999 recita testualmente: “Le cabine devono essere munite di mezzi di comunicazione bidirezionali che consentano di ottenere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento”. Come si può osservare non si parla esplicitamente di telefono o di linea telefonica ma di “comunicazione bidirezionale con un servizio di pronto intervento“. Questa disposizione di legge vale per tutti gli ascensori collaudati dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 162/1999. La soluzione più semplice, ovviamente, è l’uso di una linea telefonica che si attiva premendo il pulsante di allarme dell’ascensore in modo che, chi si trova intrappolato dentro la cabina, possa mettersi in contatto con un servizio di pronto intervento che allerti i soccorsi. Dato che un servizio di soccorso deve essere dotato di caratteristiche di funzionalità, è importante sottolineare che chi riceve la telefonata deve poter individuare da quale ascensore provenga la chiamata di soccorso prima che si attivi effettivamente la comunicazione bidirezionale.
Potrebbe infatti capitare che la persona intrappolata non sia in grado di dire esattamente in quale ascensore si trovi, soprattutto se l’ascensore è ubicato all’interno di un complesso in cui ce ne sono molti, sia ferito o colto da malore. La legge prevede che questo sistema di chiamata di soccorso sia sempre attivo. Non si parla, infatti, né di limitazioni temporali né di tipologia di attività svolta nel luogo in cui l’ascensore si trova. Qualcuno potrebbe eccepire che, essendo l’ascensore ubicato in una scuola o in uno stabile per uffici, dove gli orari di ingresso e uscita sono prestabiliti, non è possibile che all’interno dell’edificio vi sia una persona sola. Comunemente si pensa che in una situazione simile l’impianto sia sempre presidiato, proprio in virtù della contemporanea presenza di più persone nello stabile, e quindi, in caso di persone bloccate all’interno della cabina... (Continua...) a cura di Claudio Malaspina OCERT S.r.l. Il Notiziario sulla Sicurezza Settembre
Ottobre 2013
RUBRICA
La parola al legale
La parola al legale
É
interessante, nell’odierna rubrica, rispondere al seguente quesito posto dell’attento lettore: “ma qual è il sottile limite comportamentale che permette di distinguere la responsabilità del lavoratore da quella del datore di lavoro in tema di rispetto ed applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro?” Sebbene, come ovvio, l’argomento richieda una trattazione lunga è il caso di far cenno, ancora una volta, alla nostra giurisprudenza e, in particolare, citare la Cassazione Pen. Sentenza n. 31679 dell’11 agosto 2010 partendo proprio dalla narrazione dei fatti. R.G. e S.M. venivano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Trento per rispondere del reato di cui agli artt. 113 e 590 del codice penale, perché il R. in qualità di amministratore unico della R. s.p.a., esecutrice dei lavori di costruzione di tre palazzine per conto dell’I.T. presso il cantiere di Spini di Gardolo, alle cui dipendenze lavorava C.G. ed il S. in qualità di preposto della R. s.p.a., in cooperazione tra loro, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, e/o imperizia, nonché per violazione dell’art. 2087 cod. civ. ed inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, avevano cagionato lesioni personali gravi (con indebolimento permanente dell’organo della deambulazione) al C. in conseguenza di infortunio sul lavoro verificatosi secondo la seguente dinamica per come descritta nel capo di imputazione: il C., unitamente ad alcuni colleghi, era intento a fissare un parapetto costituito da un prefabbricato in cemento armato al poggiolo del secondo piano di una delle palazzine erigende; il C. si trovava sul piano di calpestio del ponteggio allestito all’esterno del poggiolo mentre gli altri operai lavoravano su quest’ultimo; al fine di consentire il passaggio e la posa in opera del parapetto, su indicazione di S.M., i lavoratori stavano provvedendo a rimuovere tutte le protezioni prima ivi installate (parapetti, tavole fermapiede, cavalletti, etc.); nell’eseguire le operazioni di fissaggio, il parapetto del balcone si era improvvisamente spostato verso l’esterno, così spingendo anche il C.; non essendovi più alcuna protezione laterale, il C. stesso, il quale non indossava nemmeno un’idonea cintura di sicurezza, cadeva dal ponteggio precipitando al suolo da un’altezza di circa sei metri, riportando lesioni gravissime. Per la parte che in questa sede rileva, il sindicato Tribunale, all’esito del giudizio svoltosi con il rito abIl Notiziario sulla Sicurezza Settembre
Ottobre 2013
breviato condizionato, dichiarava entrambi gli imputati colpevoli del reato loro ascritto, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile. La Corte d’Appello di Trento, successivamente adita, confermava l’affermazione di colpevolezza pronunciata dal primo giudice e motivava il proprio convincimento con argomentazioni che possono così sintetizzarsi: Posizione S. - Il giorno del fatto, il S. si trovava sul posto e, in assenza del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere, ed essendo stato nominato assistente di cantiere per affiancare il direttore, ricopriva quanto meno il ruolo di preposto ed era stato lui a dare le disposizioni relative alla posa in opera del parapetto determinando, così, le condizioni di pericolo per il C. sprovvisto di qualsiasi protezione verso il vuoto e privo della cintura di sicurezza il cui uso non gli era stato imposto da alcuno; dalle testimonianze assunte era emerso che gli ordini di lavoro erano impartiti dal S. il quale anche in occasione dell’infortunio in oggetto aveva provveduto a dare tutte le disposizioni relative alle modalità di lavoro per la posa in opera del parapetto; di tal che, il S. aveva assunto, in relazione alle mansioni effettivamente svolte, il ruolo di preposto secondo i criteri individuati e precisati nella giurisprudenza di legittimità; Posizione R. - Quanto al R., avuto riguardo alla sua veste di amministratore unico della R. s.p.a., ed in quanto legale rappresentante della società, era il principale garante della sicurezza degli operai; il piano di sicurezza, finalizzato alla individuazione dei rischi in relazione alle attività lavorative da svolgere, la cui predisposizione rientra tra gli oneri che incombono sul datore di lavoro, non prevedeva l’installazione di un parapetto prefabbricato in cemento armato che, comportando necessariamente la rimozione della parte superiore del ponteggio, avrebbe reso il ponteggio stesso, in quanto privato dei parapetti, assolutamente inidoneo a salvaguardare l’incolumità dei lavoratori... (Continua...) a cura di LML Avvocati Associati
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