Il Manuale Operativo per la Sicurezza Sistemi Linee Vita: ResponsabilitĂ - Installazione Progettazione - Spazi confinati - Normativa UNI EN 795:2012 a cura di Maurizio Cilione Gaspare Vannicola Raffaele Scorza Adriano Paolo Bacchetta Stefano Galimberti
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Si ringraziano per il materiale iconografico: A+A Monferrato, Gamesystem Italia, Honeywell Safety Products, SicurLive Group; e per la consulenza fornita nel Capitolo 3: Lino Emilio Ceruti Studio Tecnico HSE, Studio Ing. Leonardo Bajoni.
Realizzazione editoriale: Coordinamento editoriale: Gaspare Vannicola Progetto grafico e impaginazione: Eleonora Zoli Coordinamento redazionale: Daniela Nasi Per informazioni contattare EmmeV Service Sas tel. 02.36708805 fax 02.36708803 email: redazione@emmev.it www.emmev.it Stampato da Publistampa Arti Grafiche - Pergine Valsugana (TN)
Indice Prefazione 7
5 1. Analisi dell’aspetto giuridico
Introduzione 1.1. Responsabilità del committente 1.2. Responsabilità e obblighi dei tecnici di cantiere 1.3. Il datore di lavoro 1.4. La figura del preposto 1.5. La figura del medico competente 1.6. Il lavoratore dipendente e autonomo 1.7. Il responsabile del servizio di protezione e prevenzione 1.8. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 27
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2. Installazione di Sistemi Linee Vita
2.1. Dalla legge 626 al Decreto Legislativo 81/08: come si evolve la sicurezza 2.2. Decreto Legislativo 81/08 Testo Unico: obblighi e competenze 2.3. Tipologia del rischio 2.4. DPI, Dispositivi di Protezione Individuale 2.5. Le Scale 2.6. Uso delle Piattaforme aeree PLE per l’accesso in copertura 2.7. Dispositivi di ancoraggio 2.8. Distanze anticaduta - Tirante d’aria 2.9. Informazione e formazione dei lavoratori 2.10. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota 2.11. Tipologie di caduta 2.12. Analisi del rischio Appendice 1 Appendice 2
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3. Progettazione di Sistemi Linee Vita
3.1. Vademecum per committenti e progettisti 3.2. Indicazioni per i committenti 3.3. La corretta progettazione di un Sistema Linea Vita Appendice 1 Appendice 2 Appendice 3 95
4. Ambienti sospetti di inquinamento o confinati e impiego di dispositivi di protezione contro le cadute e di salvataggio
Introduzione 4.1. DPR 177/2011 - Generalità 4.2. Cratteristiche di ambienti sospetti 4.3. Collocazione spaziale e contesto 4.4. La configurazione 4.5. Le dimensioni geometriche dell’accesso 4.6. L’orientamento dell’accesso 4.7. I sistemi linea vita e i dispositivi anticaduta 4.8. Gestione delle operazioni di salvataggio 131
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97 99 104 106 112 114 120 122 125
5. Considerazioni sulla Normativa UNI EN 795 2012
5.1. EN 795:2012. Cosa cambia? 5.2. Armonizzazione e legami con il Regolamento CPR 5.3. La situazione attuale in Italia
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Prefazione Il Manuale Operativo per la Sicurezza nasce come capofila di una collana che la casa editrice EmmeV dedica alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il primo volume è assegnato ai sistemi linee vita, attrezzature utilizzate da chi lavora in quota per prevenire le cadute dall’alto, argomento di particolare importanza essendo la caduta dall’alto attualmente una delle maggiori cause di morti bianche in Italia. L’intento dell’opera, come dichiarato dal titolo stesso, è quello di fornire al lavoratore un compendio di notizie teoriche e pratiche, utili per poter operare, e far operare, in massima sicurezza, gestendo le problematiche di prevenzione e salute alla ricerca della migliore soluzione possibile. Per ottenere questo risultato l’opera è corredata di immagini, disegni esplicativi e schemi, oltre ad alcune appendici dedicate ad approfondire argomenti specifici. Il volume vuole fornire al lettore sia notizie pratiche, che delle coordinate per inquadrare il tema dal punto di vista legale, analizzando la legislazione passata e quella attuale e le sue implicazioni. Il presente volume punta a raccogliere le conoscenze tecniche più aggiornate sull’argomento “cadute dall’alto”, soprattutto grazie ai preziosi contributi di alcuni professionisti, esperti nel settore della sicurezza, che hanno dedicato la propria esperienza e competenza a chiarire alcune specificità dell’argomento che a volte risultano ancora piuttosto controverse. Il compito è stato elaborato e l’impegno notevole. La nostra speranza è che quanto realizzato risulti effettivamente utile e possa contribuire ad accrescere la cultura della sicurezza come valore in sé e come sistema alla base del lavoro. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli autori che hanno messo a disposizione la propria professionalità e competenza per dare vita a questo manuale. Gaspare Vannicola
1. Analisi dell’Aspetto Giuridico Maurizio Cilione LML avvocati Associati
Capitolo 1
I
n queste pagine si desidera spiegare, in termini comprensibili, quali sono i compiti e le responsabilitĂ in materia di sicurezza di tutti coloro che operano all’interno del particolare mondo chiamato “cantiereâ€?.
Partiamo da ruolo e responsabilitĂ del Committente privato, cioè, la persona fisica legittimata alla firma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori. Sono committenti privati le immobiliari, l’amministratore di condomini, i privati, i singoli soggetti giuridici. Particolare cenno va certamente fatto agli obblighi del committente nei lavori in casa. Il committente o il responsabile dei lavori sono obbligati, nel caso di svolgimento di lavori in casa, ad attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In particolare, il committente o il responsabile dei lavori devono: t JO GBTF EJ QSPHFUUB[JPOF EFMM PQFSB QSFOEFSF JO DPOTJEFSB[JPOF “il piano di sicurezza e di coordinamentoâ€? ed il “fascicolo adattato alle caratteristiche dell’operaâ€? che contiene informazioni utili per la prevenzione e la protezione dei lavoratori dai rischi di incidenti sul lavoro; t USBTNFUUFSF JM QJBOP EJ TJDVSF[[B F EJ DPPSEJOBNFOUP B UVUUF MF JNQSFTF JOWJUBUF a presentare offerte per la realizzazione dei lavori; la mancata osservanza di tale obbligo comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 500â‚Ź a 1800â‚Ź; t JOGPSNBSF TJB M JNQSFTB BĂłEBUBSJB TJB RVFMMB FTFDVUSJDF FE J MBWPSBUPSJ BVUPOPmi, del nominativo del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori; questi nominativi devono essere anche indicati sul cartello di cantiere. Anche in tal caso, se la disposizione non viene rispettata, vi sono sanzioni da 500â‚Ź a 1800â‚Ź; t BTTJDVSBSF DIF TJBOP TUBUJ SJTQFUUBUJ HMJ PCCMJHIJ EB QBSUF EFM EBUPSF EJ MBWPSP EFMM JNQSFTB BĂłEBUBSJB OFJ DPOGSPOUJ EFMMF JNQSFTF FTFDVUSJDJ TVCBQQBMUBUSJDJ Se tale norma non viene rispettata è prevista o un’ammenda da 1000â‚Ź a 4800â‚Ź o l’arresto da 2 a 4 mesi. Nel caso in cui sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di due o piĂš imprese esecutrici, gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori consistono: t OFM OPNJOBSF JM DPPSEJOBUPSF QFS MB QSPHFUUB[JPOF TBO[JPOJ EB Ăť B Ăť t OFM USBTNFUUFSF QSJNB DIF J MBWPSJ BCCJBOP JOJ[JP MB OPUJĂśDB QSFMJNJOBSF BMM " 4 - ed alla Direzione Provinciale del Lavoro; t OFM OPNJOBSF JM DPPSEJOBUPSF QFS M FTFDV[JPOF EFJ MBWPSJ QSJNB EFMM BĂłEBNFOUP dei lavori stessi; in caso di violazione di tale disposizione è prevista un’ammenda EB Ăť B Ăť P M BSSFTUP EB B NFTJ Qualora il responsabile dei lavori o il committente siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge possono, loro stessi, svolgere le funzioni di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
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Analisi dell’Aspetto Giuridico
/FM DBTP JO DVJ JM DPNNJUUFOUF P JM SFTQPOTBCJMF EFJ MBWPSJ BóEJOP J MBWPSJ JO DBTB ad una sola impresa o ad un unico lavoratore autonomo, devono sempre rispettare i seguenti obblighi: t WFSJÜDBSF DIF M JNQSFTB BóEBUBSJB JNQSFTB FTFDVUSJDF F MBWPSBUPSF BVUPOPNP abbiano l’idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori che andranno svolti. In caso di violazione di tale disposizione è prevista un’ammenda da 1000₏ a 4800₏ o l’arresto da 2 a 4 mesi. Inoltre, si ritiene che nei piccoli cantieri tale requisito è soddisfatto mediante la presentazione da parte dell’impresa e del lavoratore autonomo del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, del Documento unico di regolarità contributiva DURC F EJ VO BVUPDFSUJÜDB[JPOF JO PSEJOF al possesso dei requisiti; t USBTNFUUFSF BMM "NNJOJTUSB[JPOF DPODFEFOUF QSJNB DIF BCCJBOP JOJ[JP J MBWPri oggetto del permesso di costruire o della Denuncia di inizio attività DIA VOB copia della notifica preliminare, il DURC dell’impresa o del lavoratore autonomo JO DBTP EJ WJPMB[JPOF TBO[JPOF BNNJOJTUSBUJWB EB Ý B Ý 2VBMPSB NBODIJ il piano di sicurezza e di coordinamento oppure il fascicolo delle caratteristiche dell’opera, se previsti, oppure qualora manchi la notifica preliminare, se prevista, o il DURC, ne deriva il venir meno del titolo abilitativo; cioè i titoli abilitativi concessi dall’Amministrazione, come ad esempio, il permesso di costruire o la DIA, non sono piÚ validi; t DIJFEFSF BMM JNQSFTB FTFDVUSJDF VOB Dichiarazione dell’organico medio annuo che preveda distintamente le qualifiche, gli estremi delle denuncie dei lavoratori all’Inps, all’Inail ed alle Casse edili; t DIJFEFSF BODIF VOB EJDIJBSB[JPOF SFMBUJWB BM DPOUSBUUP DPMMFUUJWP BQQMJDBUP BJ MBvoratori. Nei piccoli cantieri, tale requisito è soddisfatto tramite la presentazione da parte delle imprese del DURC e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato. In linea generale, il committente è obbligato sempre a visionare ed a controllare le attività svolte dai tecnici incaricati di seguire i lavori in casa.
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2. Installazione di Sistemi Linee Vita Gaspare Vannicola Direttore Responsabile de Il Notiziario sulla sicurezza
Capitolo 2
2.1. Dalla legge 626 al Decreto Legislativo 81/08: come si evolve la sicurezza La normativa 626/1994 FSB VOB WPMUB MB QFS BOOJ GV MB OPSNB QFS FDDFMMFO[B JO NFSJUP BMMB TJDVSF[[B "E FTTFSF QSFDJTJ MB OPSNB EFM OPO GV MB QSJNB SJHVBSEBOUF MB TJDVSF[[B nei luoghi di lavoro, giĂ regolamentata a partire dagli anni cinquanta da alcune leggi, ma fu fondamentale in quanto, recependo le normative europee in merito a salute e sicurezza dei lavoratori, permise di avere anche in Italia una norma organica e al passo coi tempi. Si passò, infatti, da una normativa incentrata su un tipo di intervento sostanzialmente “riparatorioâ€? ad una focalizzata sulla prevenzione e sull’informa[JPOF ̓*NNFEJBUBNFOUF TVDDFTTJWB BMMB OPODIĂ? TVB JOUFHSB[JPOF GV MB ̓MB cosiddetta Direttiva Cantieri, riguardante la sicurezza del lavoro nei cantieri edili, che applicava le norme della suddetta legge specificamente al settore dell’edilizia.
C
Le piĂš importanti novitĂ introdotte dal decreto sono: t M PCCMJHP EFMMB WBMVUB[JPOF EFM SJTDIJP EB QBSUF EFM EBUPSF EJ MBWPSP DIF EJWFOUB responsabile del processo di miglioramento della sicurezza del luogo di lavoro e WJFOF PCCMJHBUP B SFEJHFSF VO %PDVNFOUP EJ 7BMVUB[JPOF EFJ 3JTDIJ %73 t M JOEJWJEVB[JPOF EFMMB ĂśHVSB EFM 3FTQPOTBCJMF EFM 4FSWJ[JP EJ 1SFWFO[JPOF F 1SPUF[JPOF 3411 t MB ĂśHVSB EFM 3BQQSFTFOUBOUF EFJ -BWPSBUPSJ QFS MB 4JDVSF[[B 3-4 FMFUUP USB J MBWPratori stessi, da consultare in tutti i processi di valutazione dei rischi; t PCCMJHBUPSJFUĂ‹ EFM 14$ QJBOP EJ TJDVSF[[B F DPPSEJOBNFOUP ̓VO QJBOP E JOTJFNF che governa l’allestimento, lo sviluppo e la gestione delle attivitĂ nel cantiere; t JOUSPEV[JPOF EFM 104 QJBOP PQFSBUJWP EJ TJDVSF[[B SFEBUUP EBMM JNQSFTB FTFDVUSJce, riferito alle lavorazioni eseguite dall’impresa stessa che descrive l’adempimento del datore di lavoro ai propri obblighi principali dimostrando l’avvenuta valutazione dei rischi per le operazioni di lavoro previste; t EFTJHOB[JPOF EJ VO NFEJDP DPNQFUFOUF Emerge quindi con forza il nuovo ruolo del datore di lavoro, che non è piĂš solo “debitore della sicurezza nei posti di lavoroâ€? come recitavano le norme passate, ma deve avere un ruolo attivo e responsabile nel processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, effettuando una periodica valutazione dei rischi riportata nel DVR (art. 4 comma 2 del D.Lgs. 626/94), determinando i requisiti oggettivi di sicurezza, ma allo stesso tempo valutando anche gli aspetti organizzativi e soggettivi legati allo svolgimento dell’attivitĂ lavorativa.
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Installazione di Sistemi Linee Vita
3JDPSEJBNP DIF UBMF OPSNB WB TFNQSF BĂłBODBUB BMM art. 41 della Costituzione Italiana “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi [‌] in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertĂ , alla dignitĂ umanaâ€?, e dall’art. 2087 del Codice Civile “L’obbligo del datore di lavoro di attenersi al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibileâ€?. In aggiunta il codice penale fornisce i mezzi per punire atti e comportamenti omissivi che causino l’infortunio o la morte del lavoratore, considerandoli come reato di lesioni colpose e reato di omicidio colposo. Il Testo Unico 81/08 *M % -HT OFM DPSTP EFHMJ BOOJ IB TVCJUP BHHJVTUBNFOUJ F NPEJĂśDB[JPOJ ĂśODIĂ? MB MFHge di delega n. 123 del 2007 ha conferito al Governo il mandato, entro maggio 2008, EJ SJGPSNBSMB JOEJDBOEP J TFHVFOUJ QSJODĂ–QJ F DSJUFSJ EJSFUUJWJ HFOFSBMJ t JM SJPSEJOP F DPPSEJOBNFOUP EFMMF EJTQPTJ[JPOJ WJHFOUJ t M BQQMJDB[JPOF EFMMB OPSNBUJWB JO NBUFSJB EJ TBMVUF F TJDVSF[[B TVM MBWPSP B UVUUJ J settori di attivitĂ e a tutte le tipologie di rischio; t M BQQMJDB[JPOF EFMMB OPSNBUJWB JO NBUFSJB EJ UVUFMB EFMMB TBMVUF F TJDVSF[[B TVM MBvoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonchĂŠ ai soggetti ad essi equiparati; t MB TFNQMJĂśDB[JPOF EFHMJ BEFNQJNFOUJ NFSBNFOUF GPSNBMJ JO NBUFSJB EJ TBMVUF F sicurezza; t JM SJPSEJOP EFMMB OPSNBUJWB JO NBUFSJB EJ NBDDIJOF JNQJBOUJ BUUSF[[BUVSF EJ MBWPSP opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo; t MB SJGPSNVMB[JPOF F SB[JPOBMJ[[B[JPOF EFMM BQQBSBUP TBO[JPOBUPSJP BNNJOJTUSBUJWP e penale; t MB QSPNP[JPOF EFMMB DVMUVSB F EFMMF B[JPOJ EJ QSFWFO[JPOF JO NBUFSJB EJ TJDVSF[[B t M PCCMJHP EJ JOEPTTBSF UFTTFSJOJ EJ SJDPOPTDJNFOUP JOEJDBOUJ EBUJ EFM MBWPSBUPSF F del datore di lavoro, all’interno dei cantieri e altri luoghi di lavoro, a pena di un’ammenda; t VO SBòPS[BNFOUP EFHMJ PSHBOJDJ EFHMJ JTQFUUPSJ EFM MBWPSP (JPWFEĂ– GFCCSBJP Ă’ TUBUP ĂśSNBUP JM EFDSFUP MFHHF DIF VOJĂśDB MB HJVSJTQSVdenza degli ultimi 50 anni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e il 30 BQSJMF Ă’ TUBUP QVCCMJDBUP TVMMB (B[[FUUB 6ĂłDJBMF JM UFTUP EFĂśOJUJWP EFM Decreto Legislativo 09/04/2008 n.81 -B OVPWB OPSNBUJWB DPOUJFOF BSUJDPMJ F ̓BMMFHBUJ F costituisce il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro.
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3. Progettazione di Sistemi Linee Vita Raffaele Scorza Studio di Progettazione Geom. Raffaele Scorza
Progettazione di Sistemi Linee Vita
3.2. Indicazioni per i committenti
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uesto manuale ha come finalitĂ fornire indicazioni utili ai committenti che stanno per avere a che fare con gli obblighi in materia di sicurezza, nei cantieri edili temporanei o mobili. L’All. XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. indica quali siano i “rischi particolariâ€? nei cantieri che, se presenti, comportano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori: t -BWPSJ DIF FTQPOHPOP J MBWPSBUPSJ B SJTDIJ EJ TFQQFMMJNFOUP P EJ TQSPGPOEBNFOUP B profonditĂ superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attivitĂ o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera; t -BWPSJ DIF FTQPOHPOP J MBWPSBUPSJ BM SJTDIJP EJ FTQMPTJPOF EFSJWBOUF EBMM JOOFTDP accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivitĂ di scavo; t -BWPSJ DIF FTQPOHPOP J MBWPSBUPSJ B TPTUBO[F DIJNJDIF P CJPMPHJDIF DIF QSFTFOtano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria; t -BWPSJ DPO SBEJB[JPOJ JPOJ[[BOUJ DIF FTJHPOP MB EFTJHOB[JPOF EJ [POF DPOUSPMMBUF o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti; t -BWPSJ JO QSPTTJNJUĂ‹ EJ MJOFF FMFUUSJDIF BSFF B DPOEVUUPSJ OVEJ JO UFOTJPOF t -BWPSJ DIF FTQPOHPOP BE VO SJTDIJP EJ BOOFHBNFOUP t -BWPSJ JO QP[[J TUFSSJ TPUUFSSBOFJ F HBMMFSJF t -BWPSJ TVCBDRVFJ DPO SFTQJSBUPSJ t -BWPSJ JO DBTTPOJ BE BSJB DPNQSFTTB t -BWPSJ DPNQPSUBOUJ M JNQJFHP EJ FTQMPTJWJ t -BWPSJ EJ NPOUBHHJP P TNPOUBHHJP EJ FMFNFOUJ QSFGBCCSJDBUJ QFTBOUJ t 5VUUF MBWPSB[JPOJ QFS MF RVBMJ CJTPHOB BEPUUBSF NJTVSF F BUUFO[JPOJ EJWFSTF DPOUFstualizzate negli specifici cantieri o, se al di fuori di questi, nelle aree in cui s’intendono realizzare. Solo per una comprensibile semplificazione questo manuale tratterĂ le problematiche derivanti dai lavori in quota che comportano rischi di caduta dall’alto, specificando che il rischio particolare di caduta dall’alto è definito dalla normativa in materia di sicurezza e salute come una esposizione del lavoratore a rischio di caduta da un’altezza superiore a 2,00 m, caso molto frequente sia nei lavori edili e impiantistici di nuova costruzione che negli interventi sull’esistente attraverso ristrutturazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie. Non si pecca in eccesso se si afferma che, nella stragrande maggioranza dei casi, i lavori in quota necessitano di un “Piano di Sicurezza e Coordinamentoâ€? JO TFHVJUP P.S.C. JO RVBOUP J DPOUFOVUJ EJ RVFTUP EPDVNFOUP SBQQSFTFOUBOP MB DPOTFHVFO[B EFM-
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Capitolo 3
le scelte progettuali determinate dal Progettista dell’opera. Rappresenta un documento applicabile sia nei lavori privati che in quelli pubblici solo nel caso in cui, in cantiere, si possa ragionevolmente ritenere che l’opera possa essere realizzata con un’unica impresa, il Committente potrebbe evitare la nomina del Coordinatore della Sicurezza in Progettazione (CSP) e in Esecuzione (CSE) con la conseguente assenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Nel pubblico, in questo caso, la Legge imporrĂ al Datore di Lavoro (DdL) dell’impresa che si è aggiudicata l’appalto, l’obbligo di redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) che, l’All. XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., considera un documento con gli stessi DPOUFOVUJ EFM 1JBOP EJ 4JDVSF[[B F $PPSEJOBNFOUP 14$ DPO MB TPMB FTDMVTJPOF EFJ DPTUJ della sicurezza. Diversamente, nel caso in cui si possa ragionevolmente ritenere che M PQFSB QPTTB FTTFSF SFBMJ[[BUB EB QJĂĄ JNQSFTF BODIF TF MB MPSP QSFTFO[B OPO EPWFTTF SJTVMUBSF DPOUFNQPSBOFB JM $PNNJUUFOUF BWSĂ‹ M PCCMJHP EJ OPNJOBSF JM $PPSEJOBUPSF EFMMB 4JDVSF[[B JO 1SPHFUUB[JPOF $41 DIF BWSĂ‹ JM DPNQJUP EJ SFEJHFSF JM 1JBOP EJ 4JDVSF[[B F $PPSEJOBNFOUP 14$ %J GSPOUF B RVFTUF TJUVB[JPOJ QBSSFCCF PQQPSUVOP TVHHFSJSF BM Committente di sottoporre il quesito all’attenzione del suo Progettista dell’opera prima di decidere in un senso o nell’altro. Il committente prima dell’inizio dei lavori dovrĂ inviare la notifica preliminare alla unitĂ sanitaria locale (ASL) e alla direzione territoriale del lavoro (ex ispettorato del lavoro) che in alcuni casi come in regione Lombardia, Toscana, Piemonte, Umbria, Emilia-Romagna, parte della Liguria, dovranno essere inviate on-line all’apposito sito web regionale. In materia di sicurezza, come è stato richiamato precedentemente, il principio che deve guidare i committenti pubblici e privati nelle scelte per l’esecuzione dei lavori edili o nell’incarico di compiti specifici a professionisti specializzati quali il rivestire la figura di Responsabile dei Lavori (RdL), è rappresentato dal fatto che tutti i rischi devono essere individuati, analizzati ed eliminati o ridotti al minimo in relazione alle conoscenze acquisite ed in base al progresso tecnico. Ăˆ possibile, in ultimo, affermare che non esistono due normative diverse fra pubblico e privato circa la tutela della salute e della sicurezza nei cantieri e sul lavoro: la tutela della sicurezza e della salute nella sostanza è identica, salvo in alcuni aspetti burocratici di dettaglio e non essenziali.
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4. Ambienti sospetti di inquinamento o confinati e impiego di dispositivi di protezione contro le cadute e di salvataggio "ESJBOP 1BPMP #BDDIFUUB Studio Consulenze Industriali
Capitolo 4
G
li incidenti che hanno interessato interventi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, hanno sempre evidenziato gravi carenze strutturali e/o organizzative e, soprattutto, la mancanza di un adeguato programma di informazione/formazione e addestramento. Ăˆ indubbio che per garantire un adeguato livello di sicurezza nelle attivitĂ sono fondamentali la predisposizione di una corretta programmazione e la pianificazione di tutte le fasi operative, con particolare riferimento agli interventi in caso di emergenza1. Inoltre garantire sia un’adeguata attivitĂ d’informazione e formazione2 EJ UVUUP JM QFSTPOBMF DPNQSFTP JM EBUPSF EJ MBWPSP TJB il possesso d’idonei dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro adeguati alla prevenzione dei rischi propri delle attivitĂ lavorative in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati e il necessario addestramento al loro corretto utilizzo, rappresentano condizioni imprescindibili per la sicurezza dei lavoratori. $FSUBNFOUF SFTUBOP EB SJTPMWFSF J QSPCMFNJ TUSVUUVSBMJ FT QBTTBHHJ EJ BDDFTTP TQFTTP SBQQSFTFOUBUJ EB VO BQFSUVSB DJSDPMBSF EJBNFUSP DN QBS[JBMNFOUF PTUSVJUP EBMMB TDBMB VUJMJ[[BUB EBMM PQFSBUPSF FDD F CJTPHOB BODIF DPOTJEFSBSF HMJ BMUSJ SJTDIJ TQFDJĂści associati a tali attivitĂ che non sono stati presi in considerazione nel DPR 177/2011. E cosa dire riguardo ai contenuti e modalitĂ di erogazione della formazione che, allo stato attuale, non sono ancora stati definiti, oppure alla definizione delle procedure EJ FNFSHFO[B F BM MJWFMMP EJ RVBMJĂśDB[JPOF EFHMJ BEEFUUJ BM TBMWBUBHHJP tenuto conto che studi americani hanno inoltre dimostrato, e i recenti incidenti l’hanno purtroppo confermato, che circa il 50% delle persone che perdono la vita in questi incidenti sono proprio i soccorritori o presunti tali
Affermata sia l’importanza del DUVRI come documento che formalizza l’attività di cooperazione, coordinamento e informazione reciproca delle imprese coinvolte in un appalto, sia la necessità di verificare che la catena degli appalti e subappalti non porti aziende o artigiani a operare in attività per le quali non sono nÊ preparati nÊ attrezzati, la questione è una sola: bisogna eseguire un’approfondita e corretta vaMVUB[JPOF EFJ SJTDIJ VO BEEFTUSBNFOUP FóDBDF QSFWFEFSF M JNQJFHP EJ BUUSF[[BUVSF idonee e pianificare sia le attività ordinarie sia gli scenari di emergenza, codificando le operazioni da porre in essere. Inoltre appare necessario e urgente sia rivedere il quadro normativo di riferimento al fine di dirimere i vari problemi interpretativi del Decreto, a cominciare dall’applicabilità dello stesso ai committenti in genere e non solo ai datori di lavoro committenti, sia ricondurre la discussione sul tema su un piano prettamente tecnico, nell’ambito del quale poter elaborate una specifica norma di riferimento da sviluppare sulla base di linee guida, norme e/o standard e Best Practices presenti a livello nazionale e internazionale. Certamente l’adeguata analisi del rischio deve portare a una scelta oculata delle attrezzature di protezione necessarie per garantire la sicurezza degli operatori, ma questo è possibile solo se chi è chiamato a eseguire tale valutazione ha le competenze necessarie, conosce le caratteristiche tecniche d’impiego delle varie attrezzature
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Ambienti sospetti di inquinamento o Confinati
oggi disponibili sul mercato e, considerate le condizioni nelle quali dovranno essere utilizzate, è in grado di valutare quale risponda meglio alle specifiche necessitĂ operative. Un sistema di arresto di caduta, un DPI o un analizzatore portatile multifunzione hanno delle caratteristiche tecniche specifiche e delle limitazioni d’uso che chiunque progetta interventi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve conoscere. Elaborare procedure operative non tenendo conto di questi dati potrebbe rivelarsi VO HSBWF FSSPSF DPO DPOTFHVFO[F DBUBTUSPĂśDIF 0MUSF B RVBOUP TPQSB Ă’ BODIF OFDFTsario attuare interventi che tendano a neutralizzare o a ridurre al minimo il verificarsi di comportamenti caratterizzati da inosservanza di norme operative o regolamentari, o dal porre in essere comportamenti non conformi alle comuni pratiche di sicurezza. Ciò spostando l’attenzione di tutta l’organizzazione verso la condivisione diffusa dei “valoriâ€? della sicurezza, intesi come specifici comportamenti verbali tra lavoratori e verso l’attivazione di “comportamentiâ€? di sicurezza, misurati su parametri oggettivi come frequenza, latenza, durata, intensitĂ , ampiezza e completezza delle azioni dei singoli. Come dimostrato ampiamente nella letteratura scientifica internazionale, la TJDVSF[[B CBTBUB TVJ DPNQPSUBNFOUJ Behavior-Based Safety Ă’ JO HSBEP EJ TWJMVQpare, nei singoli componenti l’organizzazione, l’acquisizione della consapevolezza del proprio ruolo nell’ambito del sistema di prevenzione e lo sviluppo della mutua assistenza solidaristica tra colleghi. Creando adeguate contingenze nel contesto lavorativo è possibile aumentare il numero di comportamenti sicuri di ogni lavoratore e ottenere la tutela della propria e altrui salute e sicurezza. Questo ponendo attenzione alle proprie azioni e alle conseguenze, reali o potenziali, di ogni comportamento non sicuro o non conforme alle procedure stabilite3. Sentendosi parte attiva e fondamentale nel processo di sicurezza4, ogni singolo lavoratore è infatti motivato sui temi della sicurezza5 e ne diventa quindi promotore e fattivo sostenitore; condizione che favorisce molto l’instaurazione della “culturaâ€? di sicurezza all’interno dell’azienda e lo sviluppo e consolidamento dell’adozione dei comportamenti sicuri da parte di tutti .
1 Nel caso degli avvenimenti occorsi in passato, si è potuto costatare come la successione degli interventi ha spesso portato l’incidente iniziale a concatenare, attraverso improvvisati tentativi di soccorso attuati dai colleghi di lavoro non adeguatamente attrezzati e privi delle piĂš elementari conoscenze a riguardo, impossibili azioni si soccorso che, di fatto, si sono purtroppo tradotte solamente in un incremento del numero delle vittime. 2 Mirata alla conoscenza degli specifici fattori di rischio che inoltre sia oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento periodico, è certamente uno dei cardini della prevenzione. 3 BS OHSAS 18001:2007 4.4.2 4 BS OHSAS 18001:2007 â€? 4.4.3.3 Procedures for Worker Participation 5 “Involvement leadership is fundamental to sustainable success of any Behaviourâ€?Based Safety initiative, SCHUTTE, P., 30th International Conference of Safety in Mines Research Institutes, South African Institute of Mining and Metallurgy, 2003 6 Il termine inglese che viene utilizzato per descrivere questa condizione è Empowerment.
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5. Considerazioni sulla Normativa UNI EN 795:2012 Stefano Galimberti Coordinatore del Gruppo di Lavoro U500201 Dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto
Capitolo 5
5.1. EN 795:2012. Cosa cambia?
L
e nuove norme UNI EN 795 di dicembre 2012 F 6/* $&/ 54 EJ NBSzo 2013 che recepiscono, rispettivamente, le versioni europee di luglio 2012 e gennaio 2013, hanno definitivamente sostituito la UNI EN 795 del 2002 introducendo una serie di novitĂ , a partire dallo scopo e campo di applicazione, che hanno modificato radicalmente l’approccio normativo sui sistemi di ancoraggio per la protezione contro le cadute. In sostanza le modifiche piĂš importanti e piĂš discusse sono relative al fatto che i dispositivi di ancoraggio che cadono nel campo di applicazione della norma UNI EN 795:2012, quali Dispositivi di Protezione Individuale come chiaramente indicato OFMMB EFĂśOJ[JPOF EJ %1* EJ DVJ BMM "SU EFMMB %JSFUUJWB $&& EFWPOP FTTFSF PCbligatoriamente progettati per poter essere rimossi dalla struttura. Infatti la norma specifica, per esempio, che i dispositivi di ancoraggio devono poter essere rimossi anche solo per fini di ispezione. Di conseguenza la norma stessa esclude “i dispositivi che non siano intesi per essere rimossi dalla strutturaâ€?, per esempio quelli ricoperti anDIF TPMP DPO VOP TUSBUP EJ JTPMBOUF SJG &/ /PUB BM QBS F 'JHVSB D DIF andrebbe rimosso e posato di nuovo per ripristinare il sistema di ancoraggio.Inoltre, tutti i dispositivi di ancoraggio intesi come DPI, sempre nell’ottica della individualitĂ QSFWJTUB OFMMB EFĂśOJ[JPOF EFMMB %JSFUUJWB $&& TPOP PSB TPHHFUUJ BODIF BMMB limitazione ad un solo operatore collegato allo stesso dispositivo. * OVPWJ PSJFOUBNFOUJ EFMMB OPSNB MJNJUB[JPOJ F NPEJĂśDIF BM DBNQP EJ BQQMJDB[JPOF TPOP EFTUJOBUJ B DSFBSF OFM CSFWF RVBMDIF EJĂłDPMUĂ‹ B CVPOB QBSUF EFHMJ BEEFUUJ ai lavori e delle istituzioni che operano nell’ambito della tutela della sicurezza nei lavori in quota. É certo, però, che dal punto di vista tecnico si è riusciti a fare maggiore chiarezza in particolare sugli ambiti applicativi. I nuovi metodi di prova risultano maggiormente dettagliati e forniscono un discriminante piĂš preciso per la determinazione delle prestazioni degli stessi dispositivi di ancoraggio. Non esistono piĂš le vecchie “classiâ€?, come ormai eravamo abituati a chiamarle, che ora si chiamano “tipiâ€? e sono stati introdotti il divieto di utilizzare i morsetti a U in qualsiasi parte del dispositivo e la limitazione a massimo 25 kg della massa di qualsiasi elemento inteso per essere trasportato da una singola persona. Anche dal punto di vista dei requisiti e metodi di prova la norma è stata completamente rivista. Le novitĂ piĂš importanti consistono nell’introduzione di una nuova prova di deformazione, nella modifica sostanziale della prova di prestazione dinamica e nella modifica dei carichi da applicare per la prova di resistenza statica. La prova di deformazione, EFEJDBUB BJ EJTQPTJUJWJ QSPHFUUBUJ QFS EFGPSNBSTJ QFS FTFNQJP QFS BTTPSCJSF M FOFSHJB
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