Anno VI | numero 1 gennaio | febbraio 2014 ISSN 2283-9356
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Sommario 4 7
Il Notiziario sulla Sicurezza | gennaio - febbraio 2014
L’editoriale
La sicurezza in condominio | Renato Pedrazzini
12 Spazio Confinato | Adriano Paolo Bacchetta
21 Psicologia del Lavoro | Piergiorgio Frasca
16
28
Klimahouse 2014 | Go to Klimahouse 2014 | Novità assoluta della nona edizione
Antisismica | Maurizio Indirli, Anna Marzo, Giuseppe Margella
| Case a basso consumo energetico |
36
I consigli ecossostenibili che fanno bene anche alle tasche
Rischio rumore, la direttiva macchine | Massimo Granchi, Christian Trinastich
| Le novità di Klimahouse 2014 |
40
Nove anni di impegno nell’anticipare le influenze internazionali
D.Lgs 81 | Vincenzo Lucarelli
44 La Parola al Legale | Maurizio Cilione
48 L’assassino non è il maggiordomo, ma un killer silenzioso | Achille Cester
52 Formazione alla Sicurezza | Mario Romeo
26
56 Verifiche Impianti | Claudio Malaspina
62 La formazione vincente | Paolo Peretti
MECI 2014 | Riqualificare il costruito Sfida e opportunità per l’edilizia | Risparmio energetico, antisismica e isolamento acustico gli ambiti operativi
L’editoriale Care lettrici e cari lettori, l’inizio dell’anno è sempre periodo di bilanci e di programmazioni. Sicuramente l’anno appena trascorso ha visto molti settori messi sempre più in difficoltà e schiacciati dalla crisi economica, che non sembra voler allentare la sua terribile stretta neppure nel nuovo anno. Al contempo stiamo assistendo a tentativi, per il momento non particolarmente efficaci, di formulare leggi e provvedimenti che diano un nuovo impulso alle imprese e le spingano alla ripresa tanto agognata. Senza dubbio il “Decreto del Fare” - decreto che nasce con l’intento di apportare semplificazioni per ridurre i costi burocratici, contribuendo così a rimettere in moto gli investimenti e ad agevolare la ripresa in settori chiave - occupa una posizione di rilievo in questa prospettiva. Lascio ai lettori il giudizio sulla reale efficacia di tale provvedimento. La casa editrice EmmeV non è rimasta in passività degli eventi, in attesa che l’economia torni a “girare”, già dalla seconda metà del 2013 abbiamo deciso di dedicarci a una serie di nuove iniziative: per prima cosa abbiamo messo a punto un sito di facile fruizione e grafica migliorata, collegato con i principali social network; quindi abbiamo curato l’esordio di un nuovo prodotto editoriale, una collana di manuali dedicati alla sicurezza sul lavoro, di cui è già uscito il primo volume “Il Manuale operativo per la Sicurezza: Linee Vita”, che, anche grazie ai contributi di grandi professionisti, ha incontrato grande apprezzamento; infine, come molti di voi avranno sicuramente già notato, abbiamo deciso di dare alla nostra rivista una nuova veste grafica, accattivante, attuale e di migliore leggibilità, arricchita da inedite e prestigiose collaborazioni per le nostre rubriche. Ma il nostro lavoro non si conclude qui! Continuano i corsi a cadenza mensile dedicati alla sicurezza nei posti di lavoro, certificati UIL e validi a livello nazionale. Parallelamente prosegue anche la nostra attività fieristica: per il 2014 saremo presenti alle principali fiere del settore con il nostro stand e/o con il nostro materiale distribuito gratuitamente per diffondere il più largamente possibile la cultura della sicurezza. Il primo appuntamento è per il Klimahouse di Bolzano, fiera leader in Italia nel settore dell’efficienza energetica, dal 23 al 26 gennaio; segue il MECI di Erba (CO), fiera dell’edilizia civile ed industriale, dal 15 al 17 marzo e, a ruota, Expoedilizia Roma, fiera professionale per l’edilizia e l’architettura, dal 10 al 12 aprile. Maggio sarà un mese ricco di appuntamenti dove presenzieremo a ben tre fiere: Solar Expo a Milano, mostra convegno internazionale sulle energie rinnovabili e alternative, dal 6 all’8 maggio, la Fiera Edile di Bergamo a metà maggio, e per finire Marmomec Carrara, fiera internazionale di marmi, macchine e servizi, dal 21 al 24 maggio. Nella seconda metà dell’anno parteciperemo ad eventi oramai già consolidati nel nostro calendario: la Fiera di Sant’Alessandro (BG), uno degli appuntamenti dedicati alla zootecnica, all’agricoltura e all’equitazione tra i più attesi e importanti a livello regionale, 5-7 settembre 2014; Saie, Salone internazionale dell’industrializzazione edilizia, Ambiente e Lavoro, Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, uniti in una unica grande manifestazione dal 22 al 25 ottobre 2014 a Bologna; infine, Ecomondo, Fiera internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile a Rimini dal 5 all’8 novembre 2014. Le iniziative e la voglia di fare non mancano e con questo spirito proiettato all’azione e all’ottimismo vogliamo augurare a tutti i nostri lettori un buon anno nuovo, nella speranza di poterlo passare assieme. Gaspare Vannicola
Il Notiziario sulla Sicurezza | gennaio - febbraio 2014
Spazio Confinato
Applicazione del D.P.R. 177/2011 a un caso particolare: l’accesso negli apparecchi a pressione (generatore di vapore a tubi di fumo) Parte III a cura di Adriano Paolo Bacchetta
Come certamente avrà notato chi ha avuto la costanza di seguire lo sviluppo di quest’articolo nel tempo, il tema è certamente complesso e le diverse articolazioni possibili non agevolano il tentativo di fornire un quadro chiaro degli adempimenti. Tra l’altro, finora, il ragionamento è stato impostato considerando la condizione in cui si svolgono le attività di verifica vede soggetto primo il datore di lavoro (committente) che si trovi nell’eventualità della disponibilità giuridica dei luoghi. Questo considerato che nella quasi totalità dei casi l’apparecchio si trova installato all’interno dell’area di stabilimento di pertinenza.
S
e dovessimo introdurre anche quest’ulteriore condizione, la complessità del quadro generale di riferimento sarebbe molto rilevante. Ciò detto, abbiamo già delineato quali dovrebbero essere gli obblighi dell’azienda sia riguardo al soggetto verificatore, sia quale soggetto attivo che deve garantire supporto e assistenza anche in caso di emergenza. Considerata l’ovvia difficoltà che si può prevedere nel momento in cui il datore di lavoro committente dovesse richiedere al soggetto verificatore (in particolare quando si tratta di ASL/ARPA) evidenza dei requisiti d’idoneità tecnico-professionale (così come prescritto dall’articolo 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08) e il possesso dei requisiti generali di qualificazione di cui all’art 2 c1 del DPR 177/2011, si ritiene opportuno che ogni datore di lavoro prenda contatto diretto con i servizi di competenza, per conoscere il loro orientamento a riguardo. Recentemente, nell’ambito del 3° Convegno nazionale sulle attività negli Spazi Confinati, la Dott.ssa Gremita Direttrice U.O.C. Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’ASL di Pavia, ha evidenziato come il loro servizio ha avviato la redazione di linee operative d’ispezione e verifica d’impianti e attrezzature in ambienti sospetti di inquinamento o confinati per il proprio personale ispettivo. Questa impostazione, mi trova ovviamente concorde sia per quanto già evidenziato, sia per gli stessi motivi che la Dott.ssa Gremita ha indicato nella sua relazione: • gli operatori dei servizi PSAL sono in primis dei lavoratori; • gli operatori della vigilanza devono essere i primi a dare il buon esempio; • le attività a rischio necessitano di procedure operative. La procedura prevede che gli interventi d’ispezione e/o verifica all’interno di spazi confinato possono essere svolti da operatori adeguatamente informati, formati, addestrati e in possesso d’idoneità specifica alla mansione che, durante l’espletamento del servizio, svolgono i compiti assegnati adottando comportamenti coerenti con l’attività da eseguire e secondo quanto stabilito nell’ambito della procedura stessa. Un aspetto interessante della procedura, è la sua prevista doppia applicabilità: in sede di richiesta d’intervento promossa dal datore di lavoro per la verifica periodica prevista dal D.M. 329/04 oppure in caso d’ispezione nell’ambito del programma di vigilanza. Nel primo caso sono previste una serie di azioni preliminari all’intervento di verifica d’impianti e attrezzature identifica-
Il Notiziario sulla Sicurezza | gennaio - febbraio 2014
Rubrica | Spazio Confinato
bili come ambienti sospetti d’inquinamento o confinati: la ditta richiedente (ai sensi del DM 11 aprile 2011 così come modificato dal cosiddetto Decreto del Fare), contestualmente all’atto di richiesta di verifica d’impianti o attrezzature, deve compilare una check-list di verifica e produrre una specifica documentazione che consenta una valutazione complessiva delle condizioni di sicurezza previste per l’intervento. La parziale e/o incompleta compilazione della check list e/o produzione della documentazione richiesta, comporta automaticamente il rigetto dell’istanza e l’interruzione dei termini del procedimento da parte del servizio. Nell’ambito dell’attività di vigilanza programmata, invece, il dirigente assegnatario della pratica valuterà il rischio di presenza di ambienti sospetti d’inquinamento o confinati e provvederà, una volta entrato in azienda, a compilare in collaborazione con il datore di lavoro o suo delegato la check list. Qualora dalla compilazione della check list dovessero emergere rischi per la salute e sicurezza, gli operatori procederanno all’attività d’ispezione senza accedere all’ambiente sospetto d’inquinamento o confinato e in seguito procederanno alla valutazione di eventuali violazioni e difformità alla normativa. Appare quindi evidente che, al di la dal considerare la parte concernente l’attività ispettiva propria dell’Ente, emerge chiaramente come anche un soggetto particolare come l’Organo di vigilanza e controllo sia destinatario di obblighi specifici nell’applicazione del DPR 177/2011. A maggior ragione, quindi, lo dovrebbero essere i Soggetti abilitati che, quindi, dovrebbero dotarsi di una procedura operativa e garantire la qualificazione e verifica d’idoneità alla mansione del proprio personale. Condizione che dovrebbe essere oggetto di una specifica verifica da parte del datore di lavoro committente in sede di affidamento dell’incarico. Certamente aspettarsi che ASL/ ARPA rilascino una dichiarazione di possesso dei requisiti tecnico/professionali e dei requisiti di qualificazione per operare in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati, mi sembra abbastanza difficile; tali dichiarazioni dovrebbero però essere richieste ai Soggetti abilitati che dovessero intervenire per eseguire le verifiche previste, ai quali spetta di dimostrare di poter operare in tali ambiti, a prescindere dall’essere inseriti negli elenchi dell’INAIL. Al termine di questa lunga dissertazione sul tema, data la complessità del quadro giuridico in cui s’innesta l’argomento trattato, è abbastanza difficile poter trarre delle conclusioni definitive. (...) Continua
Richiesta Verifica
Attivazione
Comunicazione richieste integrazione
Registrazione AVELCO
NO
Verifica check-list 1 Positiva
SI Pianificaz. Accesso
Comp. check-list 2 Consegna verbali di verifica
Ispezione
Intervento Concluso
Eventuali richieste/ Analisi documenti integrativi
Redazione Verbale
NO
Disposizione art. 11 DPR 520/55
Tessera UPG Procedura Istruzioni Op. Verbale DPI Analizzatore Lampada Calibro Metro Avv.
Violazioni o Pericoli
Esiti
SI
Prescrizione art. 20 D.Lgs 758
| Attività di verifica |
Avvio procedura D.Lgs 758/94
“...attraverso un passo d’uomo ellittico di 32x42 cm è possibile l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi?”
Antisismica
Il comportamento degli edifici industriali prefabbricati nel terremoto dell’Emilia del 2012 a cura di Maurizio Indirli, Anna Marzo, Giuseppe Marghella
Dopo l’evento sismico del 20 maggio 2012 verificatosi nell’area della Pianura Padana e che ha interessato le città di Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Bologna in Emilia-Romagna, squadre di esperti dell’ENEA di Bologna (tra cui gli autori) si sono recate nelle località colpite al fine di condurre le verifiche di agibilità e danno sismico (compilazione delle schede AeDES), a supporto della Protezione Civile. Nel corso dei sopralluoghi sono stati ispezionati ponti, edifici civili in cemento armato e muratura, edifici industriali e i tipici casolari di campagna, sempre in muratura. Il presente articolo però focalizza l’attenzione sugli opifici prefabbricati in cemento armato precompresso (c.a.p.), il cui danneggiamento ha colpito il cuore produttivo dell’Emilia-Romagna, causando vittime e fermando molte attività industriali. Saranno descritte le principali carenze strutturali degli edifici industriali evidenziatesi nel corso dei sopralluoghi e, inoltre, si porrà in evidenza il gap esistente tra l’evoluzione della sismicità dei siti e le norme in materia di adeguamento sismico.
“...il danneggiamento degli edifici in c.a.p. ha colpito il cuore produttivo dell’Emilia-Romagna”.
Fig 1 | Danneggiamento di struttura in c.a.p. nell’area del sisma di Kocaeli, Turchia |
Il Notiziario sulla Sicurezza | gennaio - febbraio 2014
• Un breve excursus storico relativo al danno nelle strutture prefabbricate in c.a.p. sottoposte ad importanti eventi sismici Da molti decenni le strutture prefabbricate in c.a.p. sono largamente utilizzate in tutto il mondo nella costruzione di edifici industriali o, in generale, con altre destinazioni commerciali. Sebbene gran parte di esse (se ben progettate e realizzate) hanno mostrato un buon comportamento in caso di grandi eventi sismici, si sono verificati diversi casi di danneggiamento quando erano evidenti le carenze nella normative sismica e nelle caratteristiche costruttive. Di seguito si illustrano alcuni esempi. Dopo il terremoto di Northridge (17 Gennaio 1994, Los Angeles, California, USA, MW 6.7 1), diversi edifici adibiti a parcheggio subirono danno grave o collasso strutturale. Un caso emblematico fu quello del Cigna Garage2, un assemblaggio multi-piano di elementi prefabbricati o realizzati in sito, situato a circa 5.5 km dall’epicentro (la stazione di registrazione più vicina misurò valori di picco dell’accelerazione al suolo Peak Ground Acceleration PGA) pari a 0.47g, orizzontale, e 0.30g, verticale. I collegamenti dell’edificio non resistettero, con la conseguente perdita di capacità portante. Questo terremoto
Rubrica | Antisismica
dimostrò chiaramente le deficienze insite nelle norme costruttive pre-1971 (ovvero la data spartiacque del terremoto di San Fernando, MW 6.6, che colpì la California quello stesso anno) riguardo alle strutture in cemento armato, incluse le strutture prefabbricate in c.a.p.. Infatti, una profonda revisione della normativa ebbe luogo per varie tipologie di fabbricati negli anni successivi, dal 1973 in poi. Il terremoto Great Hanshin-Awaji (17 Gennaio 1995, Kobe, Giappone, MW 6.9) rappresentò un’altra dura lezione per gli ingegneri sismici3. A causa della forte amplificazione dell’eccitazione sismica dovuta a suoli soffici, di estesi movimenti del terreno (cedimenti e liquefazione), e incendi a seguito del terremoto, il danno agli insediamenti industriali si rivelò molto grave. Nell’ambito di questo scenario, le strutture prefabbricate in c.a.p., situate nell’area più colpita, si comportarono abbastanza bene4 se di nuova realizzazione, alta qualità, regolarità in pianta ed elevazione, e coerenti con la revisione della normativa giapponese del 1981 (estesa per gli edifici in cemento armato, più limitata per quelli in acciaio) non più affrontata sin dal 1924 (data dell’evento sismico chiamato “Grande Kanto”). Ovviamente, i collassi e i danni più gravi furono concentrati proprio nello stock di costruzioni (cemento armato e acciaio) risalenti a prima del 1981. Alcune costruzioni tipiche prefabbricate in c.a.p.5 (Fig. 2), situate nell’area epicentrale del terremoto Kocaeli (17 Agosto 1999, Turchia, MW 7.4,6) rimasero pressoché integre, mentre altre non mostrarono un buon comportamento7 (Fig. 1). Il collasso fu dovuto principalmente alle carenze nel progetto, nei dettagli delle connessioni e nella realizzazione in opera, fino ad arrivare al crollo completo delle coperture8-9. Anche con il terremoto di Wenchuan (12 Maggio 2008, Cina, MW 7.9), gli edifici industriali di questa tipologia furono severamente colpiti nella zona della rottura di faglia10 (Fig. 3). Il terremoto dell’Abruzzo (6 Aprile 2009, Italia, MW 6.3) ha confermato quanto già visto nei casi citati, ovvero il danneggiamento delle strutture prefabbricate in c.a.p. non adeguatamente progettate e realizzate; tenendo in considerazione la data abbastanza recente delle costruzioni danneggiate e la normative antisismica in vigore al tempo dell’evento sismico abruzzese, il livello di danno può essere considerato sorprendente11 (Fig. 4). (...) Continua
Fig 2 | Configurazione tipica in c.a.p. nell’area del sisma di Kocaeli, Turchia |
Fig 3 | Collasso nel complesso Xiting Package Ltd. Factory, Wenchuan, Cina |
Fig 4 | Struttura in c.a.p. gravemente danneggiata a L’Aquila |
“...le strutture prefabbricate in c.a.p. sono largamente utilizzate in tutto il mondo nella costruzione di edifici industriali o con altre destinazioni commerciali”.
D.Lgs 81 - Analisi - Approfondimenti - News
La sicurezza protagonista della XIV Edizione di Ambiente lavoro La “Tavola Rotonda” AIESIL a cura di Vincenzo Lucarelli
Un messaggio chiaro, semplice e diretto è quello lanciato dall’AIESIL (Associazione di Imprese impegnate a riaffermare l’insostituibilità della prevenzione dei rischi negli ambienti di vita e di lavoro) attraverso una Tavola Rotonda a più voci, affidata ai volti di specialisti della materia, chiamati a ridefinire le linee guida della sicurezza sul lavoro alla luce dei cambiamenti intervenuti nelle attività produttive presenti sul territorio, anche nella direzione dell’efficienza organizzativa oltre che della flessibilità delle mansioni specifiche affidate ai prestatori d’opera, destinatari di un nuovo paradigma informativo e formativo, finalizzato al benessere in cui si svolgono le prestazioni tecniche e professionali.
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uesto, in sintesi, l’incipit del Presidente dell’AIESIL, Dott. Antonio Malvestuto che ha aperto i lavori della Tavola Rotonda, sottolineando quanto prevenire morti, tecnopatie e invalidi, non sia un esercizio accademico e men che meno una perdita di tempo e di risorse, sebbene ultimamente sia prevalso un clima di ottimismo statistico sulle percentuali degli incidenti denunciati. Secondo Malvestuto, esse “non tengono conto della complicità della crisi economica e occupazionale. Che sollecita a non farsi illusioni, abbassando la guardia”. Specialmente “di fronte alla copiosa fioritura di documenti di valutazione dei rischi poco attendibili”, a cui dovrebbe corrispondere una mediazione tra capitale e lavoro per non lasciare il sistema di sicurezza all’egemonia del mercato, là dove altri soggetti senza scrupoli, non meglio identificati,
“...prevenire morti, tecnopatie e invalidità, non è un esercizio accademico...”
Il Notiziario sulla Sicurezza | gennaio - febbraio 2014
Rubrica | D.Lgs 81
tentano di porre “filtri selettivi di impostazioni antinfortunistiche, presentate come verità inoppugnabili”. Sulla scia di queste premesse, la Tavola Rotonda ha avviato una serie di interventi tra coloro che hanno accettato di cimentarsi in un proficuo confronto, affidato al coordinamento professionale dell’Ing. Sergio Perticaroli, già Direttore del Dipartimento di Informazione e Formazione dell’ISPESL, il quale ha sottoposto gli interlocutori all’uopo convocati ad una serrata sequenza di interrogativi. Primo dei quali se “siano necessari più controlli o più informazione e formazione per una rinnovata strategia della prevenzione”, tale da tener conto della partecipazione congiunta dei lavoratori, della C.N.A., dei sindacati e degli Organismi paritetici per fare squadra. Risposte a riguardo sono state fornite dall’Avv. Lorenzo Fantini, per il quale “il 75% della formazione alla sicurezza dipende dal comportamento umano, poiché non bastano le numerose norme di legge sulla sicurezza del lavoro”. Infatti, secondo Fantini “per invertire il trend degli infortuni occorre impostare una Aggregazione operativa interdisciplinare tra pubblico e privato”. A tale scopo “può giovare la proposta della apposita Commissione Consultiva Nazionale tesa a sostenere le imprese, affinché attuino buone prassi di lavoro sicuro, sempre che non si tratti di interventi a carattere episodico. E purché venga adottata la regola della condivisione e della consulenza sulle cose da fare”. Quanto alla domanda se il pubblico possa sintonizzarsi con il privato a supporto ausiliario della prevenzione, il Dott. Donato Ceglie, Magistrato C.A. di Napoli, “ha fatto riferimento all’esperienza della storia personale di Magistrato”, per oltre 25 anni, a contatto con una realtà territoriale nella quale gli accertamenti post-mortem, durante le indagini hanno messo in evidenza livelli discutibili di etica professionale da parte di alcuni Ispettori del lavoro, tanto da chiedersi: “chi controlla i controllori?”. Pubblici Ufficiali, sommersi da una pluralità di regole da non lasciare nel vuoto tra “l’astrattezza normativa e i danni a cose e persone realmente verificatisi all’interno del mondo del lavoro”. D’altra parte, se le leggi in vigore sono cogenti (e comunque poco rispettate) “le stesse vagano in un mondo a parte, nel quale si sorvola su violazioni che moltiplicano morti, vedove e sangue”. A cui viene meno, per il ritardo nell’informare il Magistrato di turno, l’accertamento effettivo delle responsabilità, poiché si modifica la dinamica di quanto è accaduto. A parere di Ceglie, “chi indossa l’uniforme dello Stato, non interpretando in modo integerrimo il ruolo a ciascuno assegnato, espone i lavoratori a un triste destino”. In proposito, ha fatto appello
“...per invertire il trend degli infortuni occorre impostare una Aggregazione Operativa interdisciplinare tra pubblico e privato”. alla promozione della cultura della sicurezza, non solo attraverso una prassi organizzativa a carattere permanente, ma anche “contro le carte sulle quali non si sa che cosa viene scritto”. Mentre “sarebbero indispensabili mirati controlli nelle aziende”, dandosi “regole calate nella realtà”, ribellandosi a un sistema di comportamenti che ha dimenticato lo Stato di diritto, il suo ruolo e la sua efficacia, nei luoghi di lavoro e di vita. Quindi è stata la volta del Dott. Donato Lombardi, a nome del Coordinamento Tecnico delle Regioni, che ha tracciato un esauriente percorso, (recentemente messo in piedi e avviato), per quanto riguarda la possibilità da parte degli Enti territoriali a fare informazione e formazione alla sicurezza, pure in presenza di difficoltà economiche. Che in varie zone del Paese, anche dove la crisi è meno invasiva e preoccupante fa sentire la sua presenza. (...) Continua
La Parola al Legale
La responsabilità penale del RSPP Cassazione Penale Sezione IV
Sentenza n. 2814 del 27 gennaio 2011 a cura di Maurizio Cilione, LML Avvocati Associati
Si vuole, in questa sede, porre all’attenzione degli addetti ai lavori un argomento di importante rilievo, ossia, l’individuazione della responsabilità penale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) alla luce di una delle ultime novità giurisprudenziali rinveniente da un infortunio occorso ad un lavoratore in una azienda per conto della quale lo stesso prestava la propria attività prevenzionistica.
C
i si riferisce precisamente a quanto sostenuto in Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 2814 del 27 gennaio 2011 ove la Corte fornisce anche dei suggerimenti su quali elementi deve essere fondata l’individuazione di un luogo di lavoro. Nel caso in esame il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di una azienda è stato ritenuto, con sentenza di primo grado, successivamente confermata dalla Corte di Appello, responsabile del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno di un lavoratore, dipendente dalla società per conto della quale svolgeva la propria attività prevenzionistica, il quale, mentre era alla guida di un trattore agricolo utilizzato ordinariamente per la movimentazione dei vagoni ferroviari all’interno dello stabilimento e nel mentre compiva una manovra in retromarcia entrando in un capannone, manovra necessaria per accedere nel capannone posto di fronte allo stesso e nel quale doveva essere posizionata la carrozza ferroviaria, cadeva lateralmente in una fossa di ispezione lasciata aperta e, quindi, sbalzato al di fuori della cabina, rimaneva schiacciato dalle ruote del trattore. L’imputato era stato chiamato a risponderne in qualità di RSPP della società essendo stato ravvisato a suo carico un profilo di colpa generica e specifica per non avere lo stesso valutato adeguatamente i rischi connessi alle mansioni che gli operai dovevano svolgere durante le operazioni di movimentazione della carrozze, rischi derivanti, nel caso di specie, dalla presenza del-
“...il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di un’azienda è stato ritenuto responsabile di omicidio colposo, aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica a danno di un lavoratore...”
Il Notiziario sulla Sicurezza | gennaio - febbraio 2014
Rubrica | La Parola al Legale
le fosse di lavorazione non protette, al fine di evitare la caduta accidentale di uomini e mezzi nelle stesse. Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato proponeva ricorso per Cassazione sostenendo, tra l’altro, che per entrare nel capannone nel quale doveva essere depositata la carrozza non era necessario effettuare la manovra in retromarcia ed infilarsi così nel capannone posto di fronte e che inoltre lo stesso nel documento di valutazione dei rischi aveva preso in considerazione esclusivamente i luoghi nei quali si poteva svolgere attività lavorativa provvedendo altresì a segnalare, al datore di lavoro, la necessità di tenere rigorosamente chiuso il capannone posto di fronte nel quale è successo l’infortunio da non considerarsi un luogo di lavoro e nel quale quindi non doveva essere svolta alcuna attività lavorativa. L’imputato aveva, altresì, sostenuto che la Corte d’Appello, nel decidere, non aveva tenuto conto che il RSPP non avrebbe avuto potere di intervento ma “semplice” compito di segnalare in modo tempestivo al datore di lavoro le situazioni di pericolo, così come egli aveva puntualmente fatto, né il potere di adottare le misure antinfortunistiche e di controllo dello svolgimento delle attività lavorative spettante, invero, al datore di lavoro. Ebbene, la summenzionata Corte di Cassazione ha però ritenuto infondato il ricorso condividendo le argomentazioni già addotte dalla Corte di Appello e ritenute in linea con la giurisprudenza della Corte suprema. Nello specifico essa ha sostenuto come all’imputato la responsabilità era stata addebitata per una sua negligente sottovalutazione dei rischi, rischi collegati alla presenza nei capannoni delle ampie fosse, nonché per l’imperizia dimostrata dallo stesso nell’aver indicato, all’interno del documento di valutazione dei rischi, dei rimedi, quali i paletti di recinzione e le catenelle di sicurezza da apporre alla fosse quando non vi era attività lavorativa, del tutto inidonei ad affrontare la situazione di pericolo. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, infatti, secondo la suprema Corte, era tenuto non solo a segnalare l’effettività del rischio ma anche a proporre concreti ed idonei sistemi di prevenzione e protezione per evitare un evento come quello, poi, verificatosi. La stessa Corte ha quindi posto in evidenza che nei precedenti giudizi non era stato messo in discussione il principio secondo il quale il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica e secondo cui in tale materia lo stesso opera piuttosto quale “consulente” del datore di lavoro che è e rimane direttamente obbligato ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni
“Il RSPP era tenuto non solo a segnalare l’effettività del rischio, ma anche a proporre concreti ed idonei sistemi di prevenzione e protezione per evitare un evento come quello verificatosi”. di rischio. In effetti, ha precisato la Sez. IV, la designazione del RSPP, che il datore di lavoro è tenuto a fare ai sensi delle disposizioni di legge individuandolo tra persone i cui requisiti siano “adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative” non equivale a “delega di funzioni”... (...) Continua
Formazione alla Sicurezza
Sicurezza sul lavoro le semplificazioni del D.Lgs 69/2013 Decreto del Fare e del D.Lgs 76/2013 a cura di Mario Romeo, Dirigente Salute e Sicurezza
In riferimento alle modifiche ed integrazioni apportate al Testo Unico (D.Lgs 81/08 smi) in materia di Salute e Sicurezza, illustreremo di seguito le disposizioni normative introdotte dal: • D.Lgs n° 69 del 21/06/2013 - Decreto del fare • D.Lgs n° 76 del 28/06/2013
Disposizioni di cui al D.Lgs n°69 del 21/06/2013 • Luoghi di lavoro (Art. 32 comma 4) In caso di costruzione e di realizzazione di edifici da adibire a lavorazioni industriali, di ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti, deve essere comunicata all’organo di vigilanza competente per territorio una descrizione delle lavorazioni, delle modalità di esecuzione, delle caratteristiche dei locali e degli impianti. La comunicazione, obbligatoria solo per i luoghi di lavoro dove è prevista la presenza di più di tre lavoratori, va effettuata dal datore di lavoro nell’ambito delle istanze presentate allo sportello unico per le attività produttive. • Valutazione dei rischi (Modulistica entro 90 gg. con apposito Decreto Ministeriale) In base alle modifiche apportate al D.Lgs 81/2008, nei settori a basso rischio infortunistico, i datori di lavoro “possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi”. Art. 32 comma 1 lettera b) D.Lgs. 69/2013 - Decreto del Fare • ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto al comma
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Rubrica | Formazione alla Sicurezza
6-ter,»; • dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti: 6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell’articolo 26.
Ulteriori misure semplificative previste dal D.Lgs 69/2013 in tema di sicurezza riguardano: • modelli semplificati per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza, del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del fascicolo dell’opera nei cantieri che prevedano piccoli lavori con durata inferiore a dieci uomini-giorno; • il riconoscimento di crediti formativi per gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione qualora abbiano già svolto percorsi formativi (anche corsi di laurea) i cui contenuti si sovrappongano in tutto o in parte a quelli cui sono tenuti per legge.
• DUVRI facoltativo nei settori a basso rischio Il datore di lavoro potrà incaricare un preposto per il coordinamento dei lavori in sicurezza. Un preposto aziendale con mansioni di coordinatore al posto del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI): è una delle novità in materia di semplificazione introdotte dal Decreto Legge 69/2013 (cosiddetto “del fare”). Il Decreto modifica il D.Lgs 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro e prevede che, in caso di attività classificate “a basso rischio”, il datore di lavoro possa decidere di non predisporre il DUVRI e di incaricare, in alternativa, un preposto che sovraintenda alle attività di sicurezza e coordinamento dei lavori. Il preposto incaricato deve essere soggetto a periodico aggiornamento e avere conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro. Il DUVRI sarà comunque obbligatorio nel caso di rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei particolari rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Ricordiamo che il DUVRI è il documento, redatto da un committente, che valuta i possibili rischi da interferenze quando un appaltatore sia impegnato in lavori di manutenzione o nell’impianto di cantieri temporanei, non soggetti a Piano di Sicurezza e Coordinamento. Rendendo non obbligatoria la redazione del DUVRI tra Committente e subappaltatore si ha un indebolimento del “sistema sicurezza” con forti ricadute sopratutto nella “filiera degli appalti”.
“...il DUVRI valuta i possibili rischi da interferenze quando un appaltatore sia impegnato in lavori di manutenzione o nell’impianto di cantieri temporanei, non soggetti a Piano di Sicurezza e Coordinamento”.
• Cantieri - Art. 32 comma 1 lett. h) (Modulistica entro 60 gg. con apposito Decreto Ministeriale)
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Verifiche impianti
Le verifiche straordinarie degli ascensori a cura di Claudio Malaspina, Ocert Srl
È ormai noto a tutti, anche ai soggetti non operanti nel settore, che le verifiche periodiche degli ascensori sono obbligatorie e si effettuano al fine di garantire la sicurezza degli utenti. La normativa di settore si è evoluta nel tempo ed ha subito modifiche sostanziali specie in relazione all’introduzione, con il D.P.R. 162/99, degli Organismi Notificati. Tuttavia, la distinzione fra verifica periodica e straordinaria ha subito poche modifiche rispetto al passato.
L
e verifiche periodiche e straordinarie sono disciplinate dagli artt.13 e 14 del D.P.R 162/99 e s.m.i. L’art.13 del citato decreto disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche degli ascensori che sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza e se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente. Che cosa si intende invece per verifiche straordinarie? Tali verifiche sono disciplinate dall’art.14 del D.P.R. 162/99 che le suddivide a seconda della loro specifica origine. Il comma 1 disciplina il caso di verifica straordinaria a seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, con il conseguente fermo dell’impianto da parte dell’ufficio comunale competente. In questo caso, dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l’esito negativo della verifica periodica, il proprietario o il legale rappresentante dell’impianto chiede all’Organismo Notificato di effettuare la verifica straordinaria. Se questa ha esito positivo, viene informato l’ufficio comunale che ne ha disposto il fermo affinché autorizzi la rimessa in esercizio dell’impianto.
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Rubrica | Verifiche impianti
“Dopo l’effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria e prima della rimessa in esercizio dell’impianto, il proprietario o il suo legale rappresentante devono richiedere all’Organismo Notificato la verifica straordinaria dello stesso”. Il comma 2, invece, disciplina quelle verifiche dovute al verificarsi di un incidente durante il funzionamento dell’ascensore anche se non seguito da infortunio. In questa seconda ipotesi il proprietario o il suo legale rappresentante dà immediata notizia al competente ufficio comunale che ne dispone immediatamente il fermo. Anche in questo caso, per la rimessa in servizio dell’ascensore, è necessario effettuare una verifica straordinaria con esito positivo, così come previsto dal comma 1. Infine, il comma 3 descrive il caso di verifica straordinaria in seguito a modifiche degli impianti o a sostituzione di parti di essi. Trattandosi del caso più comune, è opportuno analizzare in dettaglio questa situazione. Dopo l’effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria e prima della rimessa in esercizio dell’impianto, il proprietario o il suo legale rappresentante deve richiedere all’Organismo Notificato la verifica straordinaria dello stesso. Per le manutenzioni straordinarie la norma tecnica di riferimento è la UNI 10411 che riporta tutti i criteri di buona tecnica da seguire per la modifica o sostituzione di parti di ascensori elettrici e idraulici. Le imprese di manutenzione devono attenersi a quanto prescritto dalla norma sopra citata e fornire sia al proprietario/legale rappresentante sia all’Organismo Notificato tutta la documentazione necessaria. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di manutenzioni straordinarie aventi ad oggetto la sostituzione di parti dell’impianto che rendono necessaria la verifica straordinaria per la rimessa in funzione dello stesso. Ogni intervento deve essere corredato da una descrizione sintetica delle modifiche apportate e riportare i riferimenti identificativi dell’impianto: indirizzo, numero di matricola, numero di impianto, corsa, velocità, portata,
numero di fermate e data di collaudo. Tali esempi riportano la documentazione che deve essere prodotta dalle imprese di manutenzione a fronte degli interventi realizzati. Sostituzione del quadro di manovra: • dichiarazione di corretta installazione da parte del responsabile della modifica e di compatibilità delle apparecchiature eventualmente rimaste in opera con i nuovi valori di tensione e corrente (ad esempio cavi, contatti, dispositivi di blocco ecc.); • dichiarazione di conformità del costruttore; • schemi elettrici di principio; • istruzioni per le prove di isolamento. Sostituzione dei blocchi (serrature): • dichiarazione di corretta installazione da parte del responsabile della modifica; • dichiarazione CE di conformità del costruttore; • copia attestato CE del tipo. Sostituzione dell’argano: • dichiarazione di corretta installazione da parte del responsabile della modifica; (...) Continua
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