Il sedicesimo de Il Notiziario sulla Sicurezza Gennaio-Febbraio 2019

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Anno XI | numero 1 Gennaio | Febbraio 2019 ISSN 2283-9356

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Anno IX | numero 2 Marzo | Aprile 2017 ISSN 2283-9356

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Rubriche Fisse Anticaduta

Sicurezza Impianti

Alberto Pincigher Responsabile Comitato Tecnico Scientifico ALV. Associazione Linea Vita

Adriano Paolo Bacchetta Coordinatore network Spazioconfinato.it

Antincendio

Psicologia del Lavoro

Fernando Cordella Presidente A.N.P.P.E. Vigili del Fuoco

Piergiorgio Frasca Psicologo del lavoro e delle organizzazioni

Medicina del Lavoro Giovanna Pirana Polo Chirurgico Confortini

Sicurezza nelle scuole Monica Mioccio

Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro Mario Romeo S.I.A. Srl Dirigente Nazionale UIL Ambiente e sicurezza Davide Iaciofano

Sicurezza Macchine Massimo Granchi Christian Trinastich MTM Consulting s.r.l. società unipersonale

Contatti Ufficio Marketing (segreteria@vmreditrice.it | marketing@vmreditrice.it) Sul nostro sito internet è disponibile il prospetto relativo alle inserzioni pubblicitarie Contatti Ufficio Formazione (formazione@vmreditrice.it) Sul nostro sito internet è disponibile la lista dei corsi erogati Editore Vmr Editrice Srls Tel. / Fax 02.45498130 e-mail: info@vmreditrice.it Proprietà Vmr Editrice Srls Sede Legale: Via Doberdò, 22 Milano Tel. / Fax 02.45498130 e-mail: info@vmreditrice.it sito: www.vmreditrice.it amministrazione@pec.vmreditrice.it Registrazioni Camera di Commercio di Milano N.REA 2095877 - P.IVA 09515180967 del 03/05/2016 - N.ROC: 26858 Registrazione del Tribunale n.390 del 18 settembre 2009 Stampa Publistampa Arti Grafiche via Dolomiti 36, Pergine Valsugana (TN) tel. 0461.511000 fax 0461.533914 www.publistampa.com

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Sommario 4

L’editoriale

7 Dispositivi di ancoraggio per lavori in quota | Alberto Pincigher

15 Sostenibilità e diversità: Ambiente, Società ed Economia| Davide Iaciofano

20 I rischi dei video terminali nelle scuole | Monica Mioccio

25 La prevenzione incendi nelle attività commerciali: nuovo decreto | Fernando Cordella

32 Il pilastro europeo dei diritti sociali | Alessia Petruzzelli

38 Soccorso industriale| Adriano Paolo Bacchetta

50 Rischi e capacità del lavoratore | Piergiorgio Frasca

54 Agenti biologici | Massimo Granchi e Riccardo Bozzo

61 Malattie del ferro| Giovanna Pirana


L’editoriale Buongiorno a tutti care lettrici e cari lettori, Il 2019 dovrebbe essere un anno in cui i segnali di crescita del nostro paese evidenziati nell’ultimo semestre potrebbero confermarsi, poi purtroppo rileviamo che siamo entrati in una “rescissione tecnica” , iniziare un editoriale con questa informazione sembra essere poco rassicurante per l’anno solare in corso; ma noi cercheremo di svolgere in nostro lavoro correttamente, e cercando di essere sempre propositivi. A tal proposito la notizia di fine anno 2018 : dopo quattro anni dell’emanazione nella Regione Marche la Legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 – recante “Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza” – aveva fornito già nel 2014 una normativa in grado di migliorare le condizioni di sicurezza di coloro che operano su coperture di edifici, la legge diventa operativa attraverso l’approvazione del regolamento attuativo. Il 12 novembre 2018 è stato approvato il “Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente le misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7”. La legge - che riguarda sia i lavoratori, già tutelati dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza (D.lgs.81/2008) che altre tipologie di soggetti come, ad esempio, proprietari e amministratori di condominio – prevede la realizzazione degli apprestamenti finalizzati a prevenire la caduta dalle coperture sia nelle nuove costruzioni, sia in occasione di interventi di manutenzione per la cui esecuzione sia necessario l’ accesso in copertura, oltre che nel caso di realizzazione di nuovi impianti tecnici in copertura. L’approvazione del Regolamento regionale Determina Come previsto dall’articolo 6 della legge regionale 7/2014, le disposizioni necessarie all’attuazione della legge regionale e in particolare individua le prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle misure di prevenzione e protezione e specifica la documentazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) , della legge medesima, nonché le modalità di presentazione della stessa. E a seguito delle modifiche apportate dalla legge regionale 30/2018, il regolamento non si limitata a disciplinare l’elaborato tecnico della copertura previsto dall’articolo 4, ma detta anche altre disposizioni necessarie all’attuazione della legge stessa. Qui sotto riporto un estratto della legge regionale scaricabile sul sito della regione marche ( http://www.regione.marche.it/): il comma 1 e 2 dell’articolo 3 del Regolamento, relativo alla documentazione: Art. 3 (Documentazione da presentare) 1. L’elaborato tecnico della copertura di cui all’articolo 4 della I.r. 7/2014, redatto in fase di progettazione da un professionista abilitato, contiene i seguenti documenti: a) relazione tecnica illustrativa di cui al comma 2 di questo articolo; b) elaborati grafici della copertura di cui al comma 3 di questo articolo; c) relazione di calcolo strutturale dei sistemi permanenti di accesso e di protezione collettiva o della sola protezione Art. 3 (Documentazione da presentare) 1. L’elaborato tecnico della copertura di cui all’articolo 4 della I.r. 7/2014, redatto in fase di progettazione da un professionista abilitato, contiene i seguenti documenti: a) relazione tecnica illustrativa di cui al comma 2 di questo articolo; b) elaborati grafici della copertura di cui al comma 3 di questo articolo; c) relazione di calcolo strutturale dei sistemi permanenti di accesso e di protezione collettiva o della sola protezione collettiva di cui al comma 4 di questo articolo; d) relazione di calcolo strutturale dei fissaggi degli elementi del sistema permanente di protezione individuale dalla caduta dall’alto a parti strutturali della copertura di cui al comma 4 di questo articolo; e) dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento del sistema permanente di protezione individuale dalla caduta dall’alto o dei sistemi di ancoraggio di cui al comma 5 di questo articolo; f ) dichiarazione di corretta installazione del sistema permanente di protezione individuale dalla caduta dall’alto di cui al comma 6 di questo articolo; g) manuale d’uso, manutenzione e programma di manutenzione del sistema di protezione permanente collettiva o individuale dalla caduta dall’alto.

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ANTICADUTA

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO PER LAVORI IN QUOTA Piattaforme di lavoro elevabili a cura di Ing. Alberto Pincigher

L

e piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), definite dalla norma come “ponti mobili sviluppabili, sono quelle attrezzature che consentono di elevare una piattaforma di lavoro (o cestello) che ospita gli operatori per l’effettuazione di lavori in quota e/o in punti di difficile utilizzo di attrezzature tradizionali quali ponteggi o trabattelli. L’ accordo Stato Regioni CSR 22/02/2012, relativo alla formazione degli operatori delle attrezzature di lavoro, definisce questa attrezzatura come macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e un telaio. L’utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili, note con l’acronimo italiano PLE o anglosassone MEWP (in greco autocestello), si sta sempre più ampliando a numerose aziende che ricorrono a queste attrezzature per la rapidità e sicurezza con cui permettono di svolgere lavori in quota, soprattutto se caratterizzati da una certa rapidità esecutiva. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche edeguate deve scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure (Art. 11 del D.Lgs.81/08). Le piattaforme di lavoro mobili elevabili disponibili sul mercato e a noleggio sono di molteplici modelli ed ogni modello ha caratteristiche tecniche e prestazioni diverse determinate anche dalla configurazione della struttura di sollevamento, dalle dimensioni e dalle modalità di movimentazione del carro. La scelta della macchina più idonea per effettuare il lavoro in quota non dipende esclusivamente dall’altezza richiesta in quanto le modalità per accedere all’altezza di lavoro sono molte e non sempre il punto da raggiungere è libero da ostacoli. Si devono tenere in considerazione le posizioni in quota da raggiungere, le modalità del lavoro da eseguire, i requisiti del cantiere, le caratteristiche del suolo e dell’area di lavoro per poter individuare la tipologia di macchina, le dimensioni, le caratteristiche, le tipologie di alimentazione e gli accessori. Dal punto di vista operativo le

PLE si distinguono in due gruppi: quelle che operano su stabilizzatori e quelle che operano senza stabilizzatori. La PLE con stabilizzatori ha una stabilità migliore e una maggior possibilità di “sbracciare” ma presentano il vincolo del posizionamento fisso rispetto alla posizione in cui vanno eseguiti i lavori. Le PLE senza stabilizzatori possono essere movimentate anche con il lavoratore in quota, ma hanno di solito una capacità di spostamento orizzontale della cesta più limitata rispetto alla tipologia con stabilizzatori. La norma UNI EN 280 classifica le PLE sempre in due gruppi, ma secondo criteri diversi. Al gruppo A appartengono le PLE nelle quali la proiezione verticale del baricentro del carico è sempre all’interno delle linee di ribaltamento mentre al gruppo B appartengono le PLE nelle quali la proiezione verticale del baricentro del carico può essere all’esterno delle linee di ribaltamento. In relazione allo spostamento, le piattaforme sono suddivise in tre tipi: Tipo 1 – lo spostamento è consentito solo quando la piattaforma di lavoro mobile elevabile è in posizione di trasporto; Tipo 2 – lo spostamento della piattaforma di lavoro è controllato da un punto di comando sul telaio; Tipo 3 – lo spostamento con la piattaforma di lavoro sollevata è controllato da un punto di comando sulla piattaforma di lavoro. Gli eventi infortunistici con le PLE sono frequenti e possono avere anche esito mortale. Alcuni dei possibili rischi che coinvolgono le PLE sono: - Rovesciamento e ribaltamento, anche durante le operazioni di salita e discesa dal mezzo del veicolo di trasporto. - Investimento e schiacciamento di persone. - Interferenze con altre macchine e attrezzature in cantiere. - Elettrocuzione per contatto con linee elettriche aeree.

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FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

SOSTENIBILITÀ E DIVERSITÀ: AMBIENTE, SOCIETÀ ED ECONOMIA a cura di Davide Iaciofano

I

l termine Sostenibilità indica la caratteristica di un processo o di uno stato che può essere mantenuto ad un certo livello indefinitamente. Più in dettaglio quando parliamo di Sostenibilità ci riferiamo alle attività umane che usino risorse naturali ad un livello tale che non se ne determini l’alterazione o la degradazione. È importante non confondere il concetto di Sostenibilità con Sviluppo sostenibile, che invece è rappresentato da qualsiasi obiettivo economico che per essere raggiunto non richieda la degradazione o la distruzione del sistema naturale, inteso come risorsa. Lo sviluppo sostenibile deve permettere, oltre alla tutela dell’ambiente, il raggiungimento del benessere economico ed il mantenimento della giustizia sociale. Anche se entrambe le terminologie fanno riferimento ai tre pilastri portanti, ovvero Ambiente, Economia e Società la loro applicazione differisce sostanzialmente; la Sostenibilità riferisce all’utilizzo di risorse, siano naturali, economiche che sociali, tale da non alterarle e/o degradarle, mentre lo Sviluppo sostenibile implica un uso parsimonioso delle risorse naturali con l’obiettivo di raggiungere un benessere economico attraverso un’equa ripartizione sociale dei proventi. Si evince quindi che la Sostenibilità non è di per sé un obiettivo da perseguire mentre una prassi da seguire. Un’organizzazione per essere considerata Sostenibile deve prevedere un sistema di gestione delle risorse tale da garantire la loro fruibilità nel tempo senza alterazioni o degradazioni delle stesse. Un esempio esplicativo ma non esaustivo può essere ricercato in un’organizzazione con lo scopo di produrre prodotti agricoli. L’obiettivo di tale organizzazione è la produzione di cospicue quantità di prodotti di elevata qualità. Tale organizzazione quindi tenderà ad utilizzare prodotti atti ad incrementare la produzione, andando a trattare i propri campi con fertilizzanti per concimare i prodotti. Un’organizzazione sostenibile andrà a scegliere quella gamma di fertilizzanti che non solo andranno a soddisfare le proprie richieste, come detto pocanzi ma, allo stesso tempo a prevenire fenomeni di sovra-sfruttamento che avrebbero effetti di inaridimento del terreno con la conseguente inutilizzazione dello stesso per le generazioni future. Il termine Sostenibilità, tuttavia, non si riferisce solo al comparto ambientale ma, come sua definizione, si riferisce anche al comparto Sociale ed Economico, quindi un’organizzazione Soste-

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nibile deve prevedere azioni che non determinino il degrado e/o l’alterazione anche del personale impiegato, ad esempio, e della società con cui interagisce; ma anche azioni che non prevedano il degrado e/o l’alterazione dell’economia locale in cui l’organizzazione opera. Per semplificazione potremmo scorporare la Sostenibilità nelle tre sottocategorie Sostenibilità ambientale, Sostenibilità sociale e Sostenibilità economica. Per Sostenibilità ambientale ci riferiamo a quelle attività che prevedono un’interazione diretta ed indiretta con l’ambiente, inteso come l’insieme dei fattori fisici e biologici che ci circondano. Quindi parliamo di aria, terra, acqua ma anche di specie animali e vegetali che vivono gli ambienti. Un’organizzazione deve tener conto che le proprie attività interferiscono sia direttamente che indirettamente con l’ambiente; ad esempio con il prelievo delle risorse naturali ma anche con l’emissione di gas e produzione di scarti liquidi e solidi (impatto diretto) ma anche indirettamente attraverso l’utilizzo di prodotti e servizi di altre organizzazioni che a loro volta hanno una stretta interazione con l’ambiente, ad esempio l’uso di energia elettrica (impatto indiretto). Un’azienda che direttamente non ha nessuna relazione con l’ambiente, indirettamente ne ha molteplici. Un esempio è un ufficio commerciale, l’utilizzo di apparecchiature elettroniche richiede energia che


SICUREZZA NELLE SCUOLE

I RISCHI DEI VIDEO TERMINALI NELLE SCUOLE a cura di Monica Mioccio

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er definizione i videoterminali (VDT) sono quelle apparecchiature costituite da uno schermo alfanumerico o grafico indipendentemente dal modo di visualizzazione dotate di personal computer, di sistemi di videoscrittura, di elaborazione di dati, di testi e di immagini. La composizione dei VDT è data dallo schermo, dalla tastiera, dal supporto porta documenti, dall’ambiente circostante, da altri accessori come stampante, sistema di immissione dati e software, in relazione al rapporto tra l’uomo e la macchina. Nelle scuole nel caso in cui i programmi didattici implichino l’uso di laboratori tecnologici, bisogna valutare il rischio a cui è necessario preparare in modo adeguato gli studenti. In generale per lavorante applicato al videoterminale si considera colui che continuativamente per venti ore settimanali

lavora sul terminale. Nelle scuole appartengono a questa categoria gli “assistenti amministrativi”. Il dirigente scolastico ha l’obbligo di informare i lavoratori dei rischi legati alla vista, ai problemi connessi alla postura, all’affaticamento fisico e mentale, alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. In questa prospettiva le patologie principali legate all’uso dei videoterminali sono ascrivibili in primo luogo ai disturbi della vista, come stanchezza, bruciore, lacrimazione, visione offuscata, sensazione di corpi estranei negli occhi; in secondo luogo ai disturbi muscolari connessi alla postura, come dolori al collo, alla schiena, alle braccia e alle mani. Tutti questi disturbi nella maggior parte dei casi sono determinati da una illuminazione inadeguata dell’ambiente di lavoro con riflessi e abbagliamenti nocivi, da una distanza troppo ravvicinata e senza

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ANTINCENDIO

LA PREVENZIONE INCENDI NELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI : NUOVO DECRETO a cura di Fernando Cordella - Presidente A.N.P.P.E. VV.F

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ulla Gazzetta ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 23 novembre 2018 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015”. Con il nuovo decreto sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali in cui sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi, depositi

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e spazi comuni coperti; le norme tecniche sono contenute nell’allegato 1 al decreto stesso. Il documento, come per le altre Regole tecniche verticali (RTV) già pubblicate, è strutturato in linea con il D.M. 3 agosto 2015 e l’approccio progettuale che ne scaturisce risulta estremamente differente rispetto al D.M. 27 luglio 2010 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”. Il Decreto prevede quattro articoli ed un allegato contenente le regole tecniche verticali, articolate in: V.8.2 Definizioni; V 8.3 – Classificazione.


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IL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI: QUALI PROGRESSI SUI TEMI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI a cura di Alessia Petruzzelli - Formatore della Sicurezza

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oco più di un anno fa, durante il vertice sociale per l’occupazione e la crescita eque nel novembre 2017 a Göteborg in Svezia, il Parlamento europeo, unitamente alla Commissione europea e al Consiglio europeo, presentava ufficialmente il “Pilastro europeo dei diritti sociali” (European pillar social rights), progetto di forte impatto pubblico riguardante i diritti sociali dei cittadini europei ricondotti a tre categorie principali: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale e inclusione. La proposta, volta ad assicurare l’equità e il buon funzionamento dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale in maniera omogenea negli Stati membri dell’UE, enuncia 20 principi fondamentali: dal diritto ad un’equa retribuzione al diritto all’assistenza sanitaria, dall’apprendimento permanente a una migliore conciliazione tra vita professionale e vita privata e, non da ultimo, il diritto dei lavoratori a un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro anche in considerazione delle diverse professionalità. L’obiettivo di rafforzare ulteriormente la dimensione sociale dell’Unione, mantenendo l’equità sociale, include infatti anche l’innalzamento del livello di prevenzione e protezione dei lavoratori europei da infortuni e malattie professionali, percorso avviato 25 anni fa con l’adozione della prima direttiva europea sul tema. Il periodico riesame della normativa europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha contribuito nel tempo alla costruzione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali e, grazie anche alle consultazioni e ai dibattiti susseguenti, è stata riconosciuta l’importanza della salute e della sicurezza sul lavoro quali elementi fondamentali del diritto comunitario, ponendo l’accento sulla prevenzione e sull’applicazione delle norme. Già con l’iniziativa adottata il 10 gennaio 2017, la Commissione europea aveva inteso proteggere più efficacemente i lavoratori contro i tumori professionali, assistere le aziende - in particolare le PMI e le microimprese - negli sforzi necessari per conformarsi al quadro legislativo esistente e porre maggiormente l’accento sui risultati anziché sugli aspetti burocratici, attraverso le seguenti azioni, ricomprese nei principi del pilastro sociale europeo: - definizione di limiti di esposizione o di altre misure per nuovi sette agenti chimici cancerogeni, al fine di evitare l’esposizione

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e implementare la prevenzione e la protezione dei lavoratori, fornendo indicazioni ai datori di lavoro e alle autorità preposte circa l’applicazione delle norme e delle modifiche della direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni; - assistenza alle aziende, in particolare alle piccole e microimprese, negli sforzi necessari per conformarsi alle norme d’igiene e di sicurezza, soprattutto nella attività della valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, fornendo suggerimenti e segnalazioni su nuove tipologie di rischi o su aspetti psicosociali, ergonomici o legati all’invecchiamento; - collaborazione con gli Stati membri e le parti sociali al fine di eliminare o aggiornare le norme obsolete entro un biennio, con l’obiettivo di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi. Durante questo primo anno i principi del Pilastro, che di fatto corrispondono alle priorità sociali più volte espresse dalla Commissione europea, hanno visto una loro prima realizzazione grazie alle azioni degli Stati membri e al sostegno finanziario del Fondo Sociale Europeo (FSE). Tale fondo principale, avviato oltre sessanta anni fa, sarà sostituito nel prossimo bilancio a lungo termine dell’UE 2021-2027 dal “Fondo sociale europeo Plus” (FSE+), il cui valore ammonterà a 101,2 miliardi di euro e che concentrerà gli investimenti sulle persone sostenendo l’attuazione, appunto, del pilastro europeo dei diritti sociali. Riguardo al principio del Pilastro europeo che stabilisce che “i lavoratori hanno diritto a un ambiente di lavoro adegua


SPAZIO CONFINATO

IL SOCCORSO INDUSTRIALE a cura di Adriano Paolo Bacchetta

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a gestione dell’emergenza, quale che sia la sua origine, è un aspetto particolarmente importante che deve vedere uno specifico impegno da parte degli HSE manager. ll Datore di lavoro, come previsto dall’art. 43 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 che individua obblighi preventivi essenzialmente di natura procedimentale (che si indirizzano sia verso l’esterno, in quanto attinenti all’organizzazione dei rapporti con istituzioni e servizi pubblici competenti in materia di emergenze, sia verso l’interno riguardando la pianificazione ed attuazione di procedure ed azioni idonee a garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro anche a fronte di eventi straordinari ed imprevisti) e la specifica redazione di un piano di gestione dell’emergenza, deve anche designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. La loro designazione, deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in relazione alla loro salute e sicurezza, oltre che delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva. Tutti i lavoratori addetti a tali attività, devono ricevere una specifica formazione attraverso dei corsi specifici che, nel caso della prevenzione incendi prevede corsi di formazione con contenuti che devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio delle stesse (rischio basso, rischio medio o rischio elevato) e conformi al D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” considerato che il D.Lgs. 81/08, all’art.37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, al punto 9 prevede che “I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 10 marzo 1998“. Nel caso dell’emergenza di origine sanitaria, invece, i corsi devo-

no rispondere ai requisiti previsti dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”. A tale riguardo, da sottolineare i limiti specifici dell’intervento previsto, posto che già la denominazione “primo”, anziché “pronto” come riscontrabile in ottica di soccorso sanitario qualificato riconducibile al Servizio di urgenza ed emergenza medica, risulta essere maggiormente in linea con il concetto di first-aid proprio delle Direttive comunitarie. Con riferimento alla natura dell’attività e alle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, il Datore di lavoro deve quindi prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati (art. 45, comma 1). In particolare deve identificare le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio. Si può quindI affermare che il Legislatore ha regolamentato in maniera particolare l’attività formativa destinata a coloro che svolgono un ruolo nell’emergenza, prevedendo sia l’obbligo

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PSICOLOGIA DEL LAVORO

RISCHI E CAPACITÀ DEL LAVORATORE a cura di Dott. Piergiorgio Frasca

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ondizione essenziale per evitare incidenti ed infortuni è che vi sia una adeguata corrispondenza tra le esigenze di sicurezza che il compito e la situazione richiedono e la capacità del soggetto di dare risposte adeguate a tali necessità. In proposito il decreto 81/08 dà indicazioni molto precise, sia per quanto riguarda la determinazione di tali capacità, sia per quanto riguarda i modi per trasferirle ai lavoratori, sia per quanto riguarda la verifica delle stesse. Giova ricordare cosa affermano in proposito i passaggi principali della norma, con riferimento ai seguenti aspetti: 1) individuazione delle esigenze di sicurezza del compito e della situazione. Le esigenze di sicurezza del compito e della situazione sono correlate alle necessità connesse con i rischi individuati tramite la valutazione dei rischi che il compito e la situazione presentano ed ai rischi residuali ancora esistenti dopo avere provveduto ad attuare le misure correttive e migliorative atte ad eliminare o contenere tutti i potenziali rischi individuati con la valutazione dei rischi. Questo è possibile a condizione che durante la valutazione dei rischi venga posta adeguata attenzione oltre che alle caratteristiche fisiche del lavoro, anche alle caratteristiche psichiche e psicosociali che lo caratterizzano e che entrano in gioco nella relazione uomo-compito-ambiente, con particolare riferimento ai loro possibili effetti per la sicurezza e la salute sul lavoro.. 2) individuazione delle reali capacità possedute dai lavoratori in relazione alla loro salute e sicurezza. E’ un preciso obbligo al quale sono tenuti i datori di lavoro ed i dirigenti, in quanto nell’affidare i compiti ai lavoratori devono preventivamente assicurarsi (art. 18, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 81/08) che questi siano in possesso di capacità adeguate a tutelare la loro sicurezza e salute. 3) capacità per il lavoratore di assumere i suoi obblighi in materia di sicurezza, come previsto dall’art. 20. E’ una capacità che si riflette nell’espressione di una qualità generale del lavoratore, indicata, tra l’altro, nella formulazione del primo comma dell’art. 20 (“... prendersi cura della propria sicurezza e salute e...”) che il datore di lavoro e i dirigenti devono assicurare anche attraverso una informazione e una formazione adeguate e sufficienti.

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Capacità e competenze Operativamente il concetto di capacità espresso dalla norma fa riferimento alle qualità di un soggetto che denotano una corrispondenza tra ciò che il soggetto deve fare e le esigenze, in termini di conoscenze, abilità ed esperienza che il compito richiede. In questo senso è assimilabile al concetto di competenza come comunemente intesa, piuttosto che al concetto psicologico di capacità, che si riferisce a delle attitudini dell’individuo, ossia a dei suoi attributi consolidati. Normalmente la competenza viene accertata a posteriori, sulla base della riuscita nel compito. Questo modo di procedere non offre sufficienti garanzie circa la possibilità di predire lo stato reale delle competenze del soggetto ed è quindi inadeguato sia sul piano tecnico operativo, sia sul piano della responsabilità giuridica: esso non consente infatti di determinare con certezza che il comportamento agito sia realmente improntato ad una o più capacità effettive, limitandosi invece ad avanzare delle ipotesi circa la continuità nel tempo della qualità dell’esecuzione di una determinata prestazione. Un esempio tipico di questa dissonanza èdato dagli infortuni dovuti a confidenza nei quali una anche lunga e consolidata esperienza non si traduce sempre in un comportamento competente. La norma chiede invece al datore di lavoro ed al dirigente di stabilire con certezza 1’esistenza della capacità di affrontare i rischi del compito, prima di affidare lo stesso al lavoratore: anzi l’affidamento del compito è una conseguenza dell’accertamento dell’esistenza di tale capacità in una misura almeno sufficiente. In altri termini occorre prima verificare in che modo si è costruita quell’esperienza, sempre con riferimento alla sicurezza. Stabilire 1’esistenza di una capacità sulla sola base dei risultati delle prestazioni precedenti non è dunque sufficiente, mentre è essenziale fare riferimento agli elementi che costituiscono la capacità nella sicurezza ed ai modi con cui è possibile fornirla qualora manchi o sia carente. Inoltre anche nel caso di una esperienza effettivamente valida, la stessa non può rappresentare l’unico elemento fondante della capacità: essa indubbiamente la rafforza, ma non la sostituisce. La capacità deve dunque essere presente ed accertabile indipendentemente dall’esperienza che il soggetto ha avuto modo di fare su di essa. È essenziale tenere presente che le capacità e le attitudini sono elementi


Studio Frasca di Piergiorgio Frasca

Servizi di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Formazione e aggiornamento per la sicurezza e salute sul lavoro, Ergonomia

____________________________________________________________________________ Studio Frasca opera da diversi anni nel campo della Psicologia del lavoro e delle organizzazioni applicata alla prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro offrendo alle aziende servizi qualificati per lo studio e la valutazione dei rischi psicosociali, per l’applicazione dei principi ergonomici alle attività lavorative, per la formazione di dirigenti, preposti e lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro. I servizi offerti comprendono:

Servizio di valutazione del rischio di stress correlato al lavoro. Assistenza e supporto alle aziende per la definizione e l’attuazione di strategie personalizzate per la prevenzione, il controllo ed il monitoraggio del rischio di stress da lavoro Servizio di monitoraggio sullo stress lavoro correlato Formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori alla sicurezza e salute sul lavoro e sul rischio di stress correlato al lavoro. Valutazione dei bisogni di formazione e dell’efficacia della formazione attuata Progettazione e realizzazione di attività formative Progettazione e realizzazione di interventi di Behavior Safety Valutazione ergonomica delle mansioni e applicazione dei principi ergonomici alle attività lavorative. Valutazione conoscenza e competenza nella lingua italiana per lavoratori stranieri (D.Lgs. 81/08, artt. 36 e 37, comma 13)

Servizio di valutazione, intervento e monitoraggio del rischio stress correlato al lavoro Studio Frasca effettua l’intero ciclo di valutazione, intervento e monitoraggio sul rischio di stress da lavoro come prescritto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. secondo le modalità indicate dalla Commissione Consultiva permanente (CM del 18/11/2010). Per la valutazione dei dati oggettivi sono utilizzate specifiche check-list, mentre per i fattori soggettivi sono utilizzati appositi questionari somministrabili anche on-line. Il Servizio viene svolto su tutto il territorio nazionale e per qualsiasi comparto lavorativo, compresi l’ambito sanitario, le costruzioni, la P.A. Di seguito è riportato un esempio di analisi realizzata con il questionario QUERTI SLC.

Test ITALSIC di valutazione della conoscenza e competenza linguistica per lavoratori stranieri In relazione agli adempimenti prescritti dagli articoli 36 e 37, comma 13, del D.Lgs. 81/08 Studio Frasca ha messo a punto il Test ITALSIC espressamente dedicato alla valutazione delle conoscenze e competenze nella lingua italiana con riferimento alla sicurezza e salute sul lavoro. Il Test è di semplice utilizzo e non richiede competenze specialistiche per la somministrazione. Per l’elaborazione dei risultati è utilizzato uno specifico software acquistabile con la prima fornitura del test. Apposite istruzioni guidano l’utilizzatore, ad esempio l’RSPP, in tutte le fasi di impiego. Il Test è acquistabile inviando la richiesta tramite e-mail a Studio Frasca, al quale ci si può rivolgere per ulteriori informazioni. E’ anche possibile la somministrazione del test on line.

Per informazioni sui costi dei servizi, telefonare al n° 348-6507545 o inviare una e-mail all’indirizzo studiofrasca@iol.it o collegarsi al sito www.benessereorganizzativo.eu Studio Frasca di Piergiorgio Frasca è a Monza (20052), via Lecco 88 – Tel. 348-6507545.


SICUREZZA MACCHINE

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI NELLE AZIENDE PRODUTTIVE a cura di Massimo Granchi e Riccardo Bozzo

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ntroduzione L’INAIL ha reso disponibile nell’anno 2017 un applicativo software per la valutazione del rischio biologico presso gli ambienti sanitari. Le attività svolte nei servizi sanitari (ospedali, ambulatori, studi dentistici, servizi di assistenza) rientrano tra quelle che possono comportare rischio di esposizione ad agenti biologici per tutti i dipendenti ivi addetti. Ma anche nel settore produttivo, metalmeccanico e manifatturiero in generale, si è esposti a tale rischio, magari l’esposizione non riguarda la totalità degli addetti ma sicuramente alcune lavorazioni in azienda devono essere valutate anche in tal senso. Questo tipo di rischio quindi, indipendentemente dall’at-

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tività svolta in azienda, deve essere considerato dal Datore di Lavoro tramite una valutazione del rischio dedicata e formalizzata. Sebbene, a differenza di altri rischi, sono poco noti metodi di valutazione e buone prassi operative per addetti di settori differenti da quello sanitario, farmaceutico, alimentare e zootecnico, ovvero i settori ove la consapevolezza in merito all’esposizione a tali rischi è diffusa e radicata, come l’uso di buone prassi in merito, queste sono presenti ed attuabili in azienda per redigere la valutazione del rischio specifico. Nel corso del presente articolo si vuole appunto trattare la metodologia di valutazione del rischio, tramite anche il supporto delle schede


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