Anno X | numero 6 Novembre | Dicembre 2018 ISSN 2283-9356
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Anno IX | numero 2 Marzo | Aprile 2017 ISSN 2283-9356
Anno IX | numero 3 Maggio | Giugno 2017 ISSN 2283-9356 | Spedizione in abb. postale Poste Italiane Spa Sped in abb postale d.l. 353/2003 (conv.in l. 27/02/2014 n.4) art.1 comma 1 lom/mi 5488 | | Prezzo € 12,00 Abb. annuale € 60,00 |
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Direttore Responsabile Gaspare Vannicola (gaspare.vannicola@vmreditrice.it) Coordinatore Editoriale Irene Molin (grafica@vmreditrice.it) Redazione (redazione@vmreditrice.it ) Noemi Olivo, Monica Mioccio, Marta Monsellato, Irene Molin Comitato Tecnico-Scientifico (cts@vmreditrice.it) Ing. Bacchetta Adriano Paolo, Arch. Cordella Fernando, Dott. Frasca Piergiorgio, Ing. Granchi Massimo, Dott. Peretti Paolo, Ing. Pincigher Alberto, Ing. Romeo Mario, Ing. Vannicola Gaspare, Dr.ssa Pirana Giovanna. Progetto grafico e impaginazione grafica@vmreditrice.it irene.molin@vmreditrice.it Vmr Editrice Srls
Rubriche Fisse Anticaduta
Sicurezza Impianti
Alberto Pincigher Responsabile Comitato Tecnico Scientifico ALV. Associazione Linea Vita
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Antincendio
Psicologia del Lavoro
Sicurezza Macchine Agricole
Fernando Cordella Presidente A.N.P.P.E. Vigili del Fuoco
Piergiorgio Frasca Psicologo del lavoro e delle organizzazioni
Paolo Peretti Centro Formazione e ricerca Merlo
Sicurezza nelle scuole
Sicurezza Macchine
Monica Mioccio
Massimo Granchi Christian Trinastich MTM Consulting s.r.l. società unipersonale
Medicina del Lavoro Giovanna Pirana Polo Chirurgico Confortini
Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro Mario Romeo S.I.A. Srl Dirigente Nazionale UIL
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Sommario 21
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NON SOLO CEMENTIFICAZIONE. IL CALCESTRUZZO A SERVIZIO DELL’AMBIENTE E DELLE ATTIVITÀ LUDICHE
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L’editoriale
5 Dispositivi di ancoraggio per lavori in quota | Alberto Pincigher
RISPOSTE CONCRETE ALL’EVOLUZIONE DELL’INDUSTRIA EDILIZIA PER INTERCETTARE LA RIPRESA DIGITALIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, SISMICA E INFRASTRUTTURE, I QUATTRO FOCUS DI SAIE 2018
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DALL’EDILIZIA SCOLASTICA ALLE GRANDI OPERE, IL DRIVER DELLA DIGITALIZZAZIONE PER UN AMBIENTE COSTRUITO 4.0 SICURO, SOSTENIBILE, INTERCONNESSO.
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Formazione e Ricerca | Paolo Peretti
16 Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro | Mario Romeo
18 Sicurezza degli impianti nelle scuole | Monica Mioccio
Antincendio | Fernando Cordella
27 Formatore della Sicurezza | Alessia Petruzzelli
29 Spazio Confinato | Adriano Paolo Bacchetta
44 Psicologia del Lavoro | Piergiorgio Frasca
48 Sicurezza Macchine | Massimo Granchi
52 Medicina del Lavoro | Giovanna Pirana
L’editoriale Buongiorno a tutti care lettrici e cari lettori, innanzitutto visto che questo è l’ultimo numero dell’anno 2018, volevo ringraziare tutti gli autori per la collaborazione data. Inoltre volevo anticipare che stiamo lavorando per rendere il piano editoriale del 2019 ancora piu’ performante per dare informazioni corrette e utili a tutti i professionisti e aziende sul tema sicurezza sul lavoro, per questo stiamo coinvolgendo alcune associazioni di categoria al fine possano essere coadiuvanti sui temi che vorremmo trattare di volta in volta con specificità. In questo editoriale volevo toccare un argomento che presenta delle criticità: Il ruolo dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza figure importanti per un’efficace gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Innanzitutto si sottolinea che a 10 anni dalla sua emanazione “sono ancora tanti i decreti attuativi mancanti per completarla, altri sono stati fatti in ritardo rispetto alle reali esigenze per una corretta applicazione”. E questi vuoti e ritardi “possono essere tradotti con un possibile disimpegno istituzionale nonostante i dati annuali sugli infortuni parlino da soli, con una assenza di politiche attive per un tema di fondamentale importanza quale la sicurezza”. Insomma, come hanno ricordato più volte in questi anni le organizzazioni sindacali, si evidenzia “come non ci sia nessuna programmazione nazionale sulla SSL”. La mancanza di questo elemento fondamentale è “la causa che ha fatto perdere la giusta occasione per l’emanazione dei decreti mancanti la quale emanazione sarebbe stato di valore strategico per l’applicazione della normativa stessa”. Si elencano alcuni decreti mancanti o in ritardo: • “art 52 (in via di ‘definizione’) fondo a sostegno RLS e delle piccole e medie imprese, utile per l’importanza del ruolo strategico della pariteticità e della bilateralità quale fondamentale strumento previsto dal TU a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori delle piccole e medie imprese; • il SINP (in ritardo) con un ritardo di quasi 10 anni nonostante era stato pensato con un ruolo importante e quindi doveva partire prima possibile, per orientare programmare, pianificare e valutare l’efficace delle attività di prevenzione degli infortuni e delle MP indirizzando le attività di vigilanza; • art 47 (mancante) la determinazione della giornata nazionale per la SSL e le modalità di attuazione della elezione degli RLS/ RLST o RLS di comparto”. Partendo da queste considerazioni occorrerebbe comprendere che una legge prima di migliorarla bisognerebbe completarla. Gli RlS/RLST sono importanti nell’organizzazione del lavoro, pertanto sarebbe utile per la sicurezza sul lavoro rafforzare queste figure all’interno di ogni azienda, come: È importante “promuovere un ruolo attivo e informato degli RLS sia nella contrattazione che nella valutazione dei rischi che produce il DVR”. E il rafforzamento di queste figure deve essere fatto attraverso azioni quali il loro maggiore “coinvolgimento”, la “consultazione tempestiva e preventiva in caso di modifiche organizzative o di mansioni o per altri motivi”, una “formazione ed informazione aggiuntiva”. Senza dimenticare che attraverso “SGSL e/o eventuali linee guida aziendali e/o territoriali si creano le giuste condizioni per un ambiente di lavoro sano e sicuro”. Anche per gli RLST è necessario rafforzare il ruolo, “a maggior ragione oggi che il tessuto produttivo del nostro paese, del nostro territorio è costituito sostanzialmente da piccole e piccolissime imprese con un numero di lavoratori che va da 2 a 5 (mediamente)”. L’RLST “non può essere una ‘figura notarile’, non può essere concepita come una figura da adempimento burocratico previsto dal TU, non è al servizio degli organismi paritetici come fosse uno strumento asettico. L’RLST è una figura importante per tutte quelle lavoratrici e lavoratori che lavorano nelle piccole e piccolissime aziende e che sono esposti a rischi esattamente come i lavoratori delle aziende medio-grandi”. Termino indicando un’altra figura importante che potrebbe poi contribuire al rafforzamento e coinvolgimento degli RLS/RLST “sono i medici competenti, che ‘collaborano’ alla valutazione dei rischi. La sorveglianza sanitaria “non è un controllo generico ma identifica un percorso sanitario di garanzia a tutela per i lavoratori a partire dalla idoneità alla mansione. La sicurezza sul lavoro è un tema ampio e importante per la salute dei lavoratori e crea futuro per le aziende che ci investono. Gaspare Vannicola Direttore Responsabile
ANTICADUTA
DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO PER LAVORI IN QUOTA (Seconda parte) a cura di Ing. Alberto Pincigher
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ome visto nella precedente uscita i trabattelli vengono utilizzati in molteplici attività effettuate nei cantieri temporanei o mobili quando ci sia la necessità di spostarsi rapidamente nel luogo di lavoro e si debbano eseguire attività ad altezze non elevate. Vengono impiegati come attrezzatura di lavoro sia verso la copertura (senza scendere da essi) sia come mezzo di accesso alla copertura. Tale utilizzo deve essere previsto dal fabbricante e riportato nel libretto delle istruzioni. I trabattelli da utilizzare nei luoghi di lavoro devono essere conformi al D.Lgs. 81/08. Non sono coperti da direttiva o regolamento europeo specifico e pertanto non possono essere marcati CE. Dopo aver analizzato cosa sono, come sono classificati a che normative devono
essere conformi si sono valutati i tipi di rischio a cui l’operatore può essere soggetto durante il loro utilizzo. Per completare la trattazione non resta che affrontare le questioni relative alla scelta, il montaggio, l’uso, lo smontaggio e la manutenzione. La scelta, il montaggio, l’uso e lo smontaggio devono essere eseguiti nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/08 e del manuale di istruzioni che il fabbricante deve produrre a corredo di ogni trabattello e che deve essere disponibile nel luogo di utilizzo e nella lingua del Paese di utilizzo. Il manuale deve fornire tutte le informazioni sull’utilizzo, sul montaggio e lo smontaggio in sicurezza del trabattello. Nel manuale il produttore deve specificare tutti i fattori che possono influire
sulla stabilità dell’attrezzatura e in particolare: a) le condizioni del vento e gli interventi da effettuare nel caso in cui esse non permettano di lavorare sul trabattello e quando lo stesso deve essere smontato o fissato; b) le istruzioni per l’uso degli stabilizzatori, sporgenze esterne e/o zavorra per tutte le condizioni previste dal trabattello c) gli avvertimenti relativi ai carichi orizzontali e verticali che contribuiscono a rovesciare il trabattello, quali: - carichi orizzontali causati dall’uso, per esempio per effetto del lavoro in corso su una struttura adiacente - carichi aggiuntivi del vento (effetto galleria di edifici aperti verso l’alto, edifici non rivestiti e sugli angoli [continua...]
ESPERTO PROGETTISTA DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO SPECIALIZZATO NELL'ANTICADUTA E LAVORI IN QUOTA. - Consulenza sulla scelta e l’utilizzo dei dispositivi anticaduta per prevenire le cadute dall’alto e sulle normative di riferimento. - Sviluppo e Progettazione di dispositivi di ancoraggio per lavori in quota conformi alle norme vigenti. - Documentazione marcatura CE dispositivi di protezione individuali e prodotti da costruzione. - Stesura elaborato tecnico della copertura (elaborati grafici, relazione tecnica illustrativa-manuale di utilizzo dei dispositivi). - Relazione di calcolo per la verifica dell’idoneità della struttura di supporto e del fissaggio del dispositivo di ancoraggio e dei parapetti alle strutture. - Verifica in sito della tenuta del fissaggio. - Formazione per installatori, progettisti e utilizzatori dei dispositivi anticaduta per lavori in quota.
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a cura di Paolo Peretti - Direttore del Centro Formazione e Ricerca Merlo
a cura di Paolo Peretti - Direttore del Centro Formazione e Ricerca Merlo
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l rischio di caduta durante la salita o l rischio di caduta la di salita la discesa dalla cabinadurante di guida una o la discesa dalla cabina di guida di macchina operatrice è più reale di quanto una macchina operatrice è più reale si possa immaginare: uscire dall’abitacolo di quanto si farsi possa immaginare: uscire è facile ma per male ci vuole poco. dall’abitacolo è facile ma per farsi male ci vuole poco.come la stragrande magBasta guardare Basta guardare comeesce la stragrande maggioranza degli operatori dall’abitacolo gioranza degli operatori esce dall’abitadella loro macchina operatrice per capire coloundella loroapparentemente macchina operatrice per come rischio margicapire come un rischio apparentemente
nale viene troppo spesso sottovalutato. marginale viene troppo spesso sottovaPer quanto le operazioni ed i gesti da lutato. Per quanto le operazioni ed i gesti compiere per raggiungere il posto di guida da compiere per raggiungere il posto siano quasi naturali e facilmente fattibilidi guida siano quasi naturali e facilmente da chiunque entri per la prima volta nella fattibili da chiunque per laoprima cabina di una macchina entri industriale agrivolta nella cabina di una macchina inducola, nella realtà sono invece sconosciute striale o agricola, nella realtà sono invece ai più le corrette modalità per l’uscita e la sconosciute ai più le corrette modalità discesa dall’abitacolo. per l’uscita e la discesa dall’abitacolo. Se la salita e l’ingresso, agevolati dalla Se la salita e l’ingresso, agevolati dalla
presenza di maniglie e predellini, vengono presenza di maniglie vengonaturalmente fatti con eil predellini, volto rivolto verso no naturalmente fatti con il volto il posto di guida impugnando con lerivolto mani verso il posto di guida impugnando con gli appositi appigli, l’uscita invece è troppo le mani gli appositi appigli, l’uscita invespesso affidata al caso e purtroppo il più ce è volte troppo spesso affidata al caso e purdelle viene eseguita in modo distratto troppo il più delle volte viene eseguita in o sbagliato, magari con la schiena rivolta modo distratto o sbagliato, magari con all’abitacolo. la schiena rivoltadiall’abitacolo. Ecco che il rischio cadere e subire lesioni, Ecco che il rischio cadere e subire leanche gravi, diventadireale. sioni, anche gravi, diventa [continua...]
REGIONE MARCHE E INAIL “PROGETTO DI PREVENZIONE REGIONALE PER IL SETTORE MARITTIMO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE PESCA”.
a cura di Sia Ingegneria
T
ra la Regione Marche e INAIL è stato definito un accordo attuativo per la realizzazione di un “Progetto di Prevenzione Regionale per il settore marittimo, con particolare riferimento al settore pesca”. Il comparto marittimo secondo l’Agenzia Europea per la sicurezza (EU-OSHA) è uno dei settori a più elevato livello di pericolosità. Il rischio di infortunio è 2,4 volte maggiore della media di tutti i settori industriali dell’UE. Il settore della Pesca, in particolare, presenta una serie di rischi eterogenei e particolarmente correlati all’esercizio dell’attività lavorativa svolta. Secondo i dati forniti dall’IREPA, l’Istituto di ricerche economiche per la pesca e l’acquacoltura, nel 2015 gli occupati nel settore peschereccio nazionale erano circa 30 mila unità. Secondo l’INAIL le navi da pesca rappresentano il 48,5% di tutte le imbarcazioni assicurate: la quasi totalità - il 47% del totale - è costituta dalle imbarcazioni da pesca costiera, cioè svolta lungo le coste continentali e insulari italiane a distanza non superiore alle venti miglia. Nel comparto pesca si verifica il 70% di tutti gli eventi mortali del settore navigazione. Nella Regione Marche il settore pesca è rappresentato da 7 marinerie con circa 2500 imbarcazioni (comprese quelle per la piccola pesca artigianale) e tale settore si colloca al terzo posto come comparto produttivo a livello nazionale. Per implementare il sistema della prevenzione regionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con delibera n°432 del 02/05/2017, è stato ampliato il campo d’applicazione del V protocollo di in-
tesa tra Regione Marche ed INAIL (DGR Marche n°1220/2014), integrandolo con il comparto marittimo. La Regione Marche e l’INAIL quindi hanno definito uno schema di accordo attuativo per la realizzazione di un progetto comune per affrontare i temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore marittimo, con particolare riferimento al settore pesca, poiché settore caratterizzato da proprie complessità e caratteristiche che rendono problematica l’attuazione di un sistema di prevenzione infortuni. Con tale accordo si vuole: - migliorare, con adeguamento o sostituzione, le attrezzature il cui uso è un potenziale fattore di rischio; - attuare percorsi di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori del comparto. L’INAIL interverrà, con una dotazione finanziaria di euro 170.000,00, che verrà utilizzata dalla Regione Marche per la realizzazione di appositi bandi allineati ed integrati con quelli previsti per l’attuazione del FEAMP 2014/2020 (asse prioritario 1 del Reg. CE 508/2014; misura 1.32 investimenti per l’incremento dei livelli di sicurezza a bordo delle imbarcazioni da pesca). Ad oggi la misura è già stata attivata con la pubblicazione del bando DDPF n°16 del 07/08/2017, con una dotazione finanziaria di € 300.000,00. La PF Economia Ittica della Regione Marche ha ricevuto 38 domande attualmente in fase di istruttoria. La stessa PF Economia Ittica predisporrà ed emanerà bandi per cofinanziare interventi di adeguamento o sostituzione di quelle at-
trezzature, che possono generare infortuni, anche mortali, nonché finanziare interventi di concessione o sostituzione dei DPI. L’intesa prevede una collaborazione con le Associazioni di Categoria del settore; verranno finanziate misure per promuovere una cultura della sicurezza tra le figure professionali, con corsi di formazione, informazione, assistenza, consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. L’applicazione di diversi Protocolli istituzionali nella regione ha permesso, ad oggi, la realizzazione di significative iniziative utili, alla crescita del “Sistema regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”, ovvero di un sistema integrato di rapporti e relazioni tra istituzioni e parti sociali con diretto riferimento al Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 7 del D. Lg n.81/2008. L’accordo evidenzia come siano obiettivi comuni: - lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e quello di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali; - la collaborazione per lo sviluppo di iniziative nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro, in considerazione delle specificità del settore marittimo, con particolare riferimento al settore della “pesca”. Il progetto prevede: - specifici percorsi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori adibiti alle attrezzature adeguate con finanziamenti dell’INAIL e [continua...]
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI NELLE SCUOLE
I RISCHI NELLE SCUOLE a cura di Monica Mioccio
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ome sappiamo la prevenzione è fondamentale per la sicurezza nelle scuole, in quanto la garanzia di essa permette di evitare quei danni che potrebbero minacciare il regolare funzionamento della scuola stessa. In tale prospettiva è indispensabile strutturare scuole in modo tale che i rischi di vario genere vengano assolutamente evitati. Innanzitutto va valutato il rischio impiantistico che implica che l’edificio venga fornito di impianti tecnologici che consentano l’illuminazione dei locali,
l’alimentazione delle apparecchiature didattiche e di servizio, l’illuminazione di emergenza, il riscaldamento dei locali predisposti per l’attività didattica ad una temperatura di 18/20 gradi. Inoltre è importante la fornitura di acqua calda e fredda fornita da un adeguato impianto idro-sanitario. Sempre dal punto di vista impiantistico occorre la presenza all’interno della scuola di un impianto elettrico efficiente e sicuro, quindi tutti i componenti elettrici come prese ed interruttori privi di qualsiasi danneggiamento e dove si ri-
scontrasse un danno gli impianti elettrici devono essere disattivati. Anche le prolunghe o gli adattatori devono essere usati solo se sono privi di anomalie e con la giusta razionalità. I locali della scuola devono inoltre avere un’illuminazione naturale o artificiale che non causino uno sforzo della vista. Pertanto devono essere indicate le zone d’ombra ed eliminate. D’altra parte i locali di transito o di accesso come corridoi, scale, atri, viali esterni, devono essere corredati dalla giusta illuminazione artificiale. Naturalmente [continua...]
NON SOLO CEMENTIFICAZIONE. IL CALCESTRUZZO A SERVIZIO DELL’AMBIENTE E DELLE ATTIVITÀ LUDICHE Comunicato stampa GIC
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l calcestruzzo è davvero un materiale così impattante e “nemico” della natura? Abbiamo mai pensato che, oltre ad essere utilizzato per costruire metropoli, grattacieli, ponti e gallerie, è fondamentale per costruire le oasi di benessere che servono a rendere gli spazi metropolitani un po’ meno aridi e i parchi più fruibili? Piste ciclabili, campi sportivi e parchi gioco non potrebbero infatti esistere e risultare così funzionali se non venisse utilizzato questo materiale.
Piste ciclabili sicure e piacevoli L’Italia, si sa, non è propriamente un Paese bike friendly, soprattutto rispetto ai Paesi dell’Europa del Nord. Eppure, stando ai dati di Legambiente, la mobilità su due ruote è in aumento, anche se non in modo uniforme. In testa alla classifica delle città più ciclabili figurano Bolzano e Pesaro, dove il 28% della domanda urbana di mobilità è soddisfatta dalla bici. Anche in altre città si avverte però un certo fermento nella riorganizzazione
degli spazi, così come in molte aree extraurbane. La pista ciclabile, oltre a facilitare gli spostamenti, decongestionare il traffico e ridurre le emissioni di CO2, permette anche di riappropriarsi degli spazi pubblici, sia all’interno delle città che nelle aree verdi: in altre parole consente un nuovo approccio con l’ambiente, più ecologico, ma anche più ludico e rilassato. Ma il dedalo di percorsi ciclabili che si snoda per l’Italia si deve proprio all’utilizzo del calcestruzzo. [continua...]
VIE DI FUGA SGOMBRE DA MATERIALI IN MODO DA CONSENTIRE L’UTILIZZAZIONE IN CASO DI EMERGENZA: IL DATORE DI LAVORO CONDANNATO DALLA CASSAZIONE a cura di Fernando Cordella - Presidente A.N.P.P.E. VV.F
C
on la sentenza n. 14657/2018 la Corte di Cassazione fornisce un’interpretazione sull’obbligo imposto dalle disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni e la relativa applicazione dell’articolo 64 del dlgs 81/2008 in base a cui: - il datore di lavoro provvede affinché: • i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2e3 • le vie di circolazione interne o all’aper-
to che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza • i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori • i luoghi di lavoro, gli impianti e i dis-
positivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate • gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. In particolare, la Cassazione ha esaminato un caso accaduto a un lavoratore rimasto vittima di una grave [continua...]
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L’A.N.P.P.E.VV.F. è una associazione sindacale-professionale autonoma con finalità scientifiche e di tutela legale. L’ Associazione si prefigge di affrontare tutti i problemi lavorativi dei Vigili del Fuoco e di contribuire alla loro risoluzione. All’attività sindacale, tesa alla salvaguardia dei Vigili del Fuoco, affianca un’intensa attività propositiva e di studio, fornendo il proprio contributo nelle materie strettamente legate alla Prevenzione, Emergenza e Sicurezza, volendo porsi come un laboratorio di idee e progetti caratterizzato da un approccio concreto, frutto dell’esperienza diretta sul campo.
FORMATORE DELLA SICUREZZA
La formazione del lavoratore straniero: confermato dalla Corte di Cassazione l’obbligo della specificità e dell’adeguatezza a cura di Alessia Petruzzelli - Formatore della Sicurezza
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on la recente sentenza n. 34805 del 23 luglio 2018 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio della necessaria specificità dei contenuti dell’informazione e della formazione dei lavoratori stranieri in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. La sentenza, che conferma le pronunce di primo grado e di appello, si riferisce a un infortunio mortale occorso nel 2008 a un operario straniero addetto alle opere di finitura esterna di un prefabbricato, rimasto folgorato per effetto di un “arco voltaico” mentre era impegnato a lavorare in quota su una piattaforma elevabile in prossimità di una linea dell’alta tensione non disattivata. Confermando infatti la condanna per omicidio colposo degli amministratori delegati della società datrice di lavoro e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori per l’insufficiente stesura del piano operativo di sicurezza, per l’omessa vigilanza e le carenze del piano di sicurezza e coordinamento, la Cassazione Penale ha riconfermato la responsabilità per colpa specifica degli imputati anche per mancati formazione e addestramento del lavoratore in ordine alla mansione cui era adibito e ai rischi specifici connessi all’utilizzo della piattaforma in dotazione. Già in passato la Corte si è pronunciata circa la formazione dei lavoratori stranieri, riconoscendo in un caso “la sussistenza del nesso causale tra l’infortunio e la omessa somministrazione al lavoratore di un’adeguata formazione, in una lingua che egli avrebbe potuto
comprendere (essendo il lavoratore di nazionalità indiana), e non già in lingua italiana, circa le modalità con cui procedere all’operazione che stava eseguendo” (Cassazione Penale, Sez. IV, 8 aprile 2015 n.14159) o, ancora, rilevando in un altro caso che “sarebbe stato onere del datore di lavoro accertare se le “procedure scritte” di movimentazione consegnate ai lavoratori fossero state comprese e recepite dagli stessi e in particolare da quelli stranieri” (Cassazione Penale, Sez.IV, 1° ottobre 2013 n.40605). Questa volta la Suprema Corte ha ritenuto di entrare nel merito del rapporto tra i datori di lavoro del settore industriale del nostro paese e i lavoratori stranieri, fissando con questa sentenza definitiva un principio ferreo. In particolare si precisa che “poiché privo di competenze tecniche e linguistiche, all’operaio di origine romene non poteva richiedersi di leggere autonomamente il piano di sicurezza e il manuale d’uso del macchinario impiegato”, affermando che il mancato svolgimento di uno specifico addestramento e di una adeguata informazione al dipendente, “tanto più se straniero”, dei rischi che corre sul posto del lavoro, “può causarne la morte” ( Cass. Penale, Sez.IV, 23 luglio 2018 n. 34805). Come ben noto, il Testo Unico della Sicurezza, d.lgs. n. 81/2008, all’articolo 2, comma 1, lettera aa) definisce la formazione come: “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conos-
cenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”. E’ di tutta evidenza quanto il legislatore abbia voluto attribuire all’attività di formazione un significato dinamico, come un sistema di azioni correlate tra loro tese all’educazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo produttivo e grazie al quale possano realizzarsi sia l’effettivo trasferimento delle competenze sia la condivisione delle procedure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ne consegue che è responsabilità di ogni organizzazione aziendale assicurare adeguate “informazione e formazione” e un valido “addestramento”. E la presenza di lavoratori stranieri è un elemento, dunque, di cui tener conto in ogni attività di informazione e formazione rispetto alla prevenzione di infortuni e malattie professionali. L’art. 36 comma 4 prevede infatti che “Il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l’informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo” e l’art. 37 comma 13 che “Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa [continua...]
SPAZIO CONFINATO
IL MEDICO COMPETENTE E IL DPR 177/2011 a cura di Adriano Paolo Bacchetta
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n un precedente articolo (diviso in tre parti nei numeri marzo-aprile, maggio-giugno e luglio agosto 2016), è stato presentato un protocollo sanitario per la valutazione dell’idoneità e la sorveglianza dei lavoratori addetti alle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Nel testo, si evidenziava come sebbene sia concreta e attuale la problematica dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori impiegati in questi particolari ambienti di lavoro, a oggi manca un profilo specifico di sorveglianza sanitaria che li riguardi, lasciando a ogni singolo Medico Competente la valutazione sull’idoneità o meno dei lavoratori addetti a operare in questi particolari ambienti di lavoro. Evitando di ripetere la trattazione già svolta, in questo approfondimento cercheremo di analizzare il problema specifico della collaborazione del Medico Competente nella valutazione dei rischi, nella redazione delle procedure operative (definizione delle condizioni limite di lavoro, tempi di pausa/lavoro, gestione dei tempi di recupero, ecc..) e di gestione dell’emergenza (procedura di soccorso, livello di preparazione dei soccorritori, ecc..) per quanto attiene le attività da eseguire negli ambienti di cui al DPR 177/2011. Innanzi tutto rivediamo com’è delineata questa specifica figura professionale nel D.Lgs. 81/08. Il Medico competente è definito come “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini
della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”. Non può sfuggire la sostanziale modifica del suo ruolo che si è avuta nel passaggio dal D. Lgs. 626/94 al ruolo che, attualmente, gli viene attribuito: dove il D.Lgs. 626/94 richiamava il Medico Competente collaborare con il Datore di lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione, la normativa cogente ne delinea un ruolo proattivo e collaborativo ai fini della valutazione dei rischi (lo stesso art. 28 indica la necessità dell’indicazione nel DVR del nominativo del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio). Questo significa che il Medico Competente non può (ne deve) limitarsi ad apporre una firma sul DVR per dimostrare che ne ha preso visione o, nella migliore delle ipotesi, che ne condivide i contenuti. Egli, invece, è chiamato a partecipare attivamente alla valutazione dei rischi, cui apporta il proprio bagaglio di conoscenze e competenze per tutti quegli aspetti che sottendono allo specifico profilo sanitario nella visione più ampia possibile. Infatti, nella nova concezione del suo ruolo, il Medico Competente non si può limitare alla sola definizione/applicazione del protocollo di Sorveglianza Sanitaria coerente con la specifica mansione affidata al lavoratore (inteso come insieme di atti medici finalizzati all’espressione del giudizio di idoneità) ed esaurendo così il dettato di legge. La sua attività deve avere un orizzonte più ampio e deve comprendere un’analisi puntuale
delle attività previste. Questo a partire dalla conoscenza dei processi e delle lavorazioni, da ricavare sia dalle informazioni ricevute dal Datore di lavoro, sia mediante i sopralluoghi, che risultano essere parte dinamica ed essenziale di una politica di tutela della salute e gestione della sicurezza in continua evoluzione ed aggiornamento, fino alla disamina delle schede di sicurezza degli agenti chimici pericolosi impiegati, alla conoscenza della storia lavorativa e clinica del lavoratore, per arrivare alla stesura di un protocollo di sorveglianza sanitaria che potrà così essere personalizzato per ogni lavoratore. Ma come si coniugano questi compiti con la tematica delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati? Proviamo ad analizzare i vari punti in dettaglio. Collaborazione ai fini della valutazione dei rischi Nell’ambito del documento intitolato “Valutazione del rischio da parte del medico competente: assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente” e curato da S. Bianchi, A. Capri, A. Maviglia, C. Mirisola, A. Serra curato dal gruppo di lavoro MeLC (Medici del Lavoro Competenti) SIMLII (Società italiana di Medicina del lavoro e igiene industriale), si affronta affrontano le novità per il Medico Competente derivanti dal Decreto legislativo 81/2008, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 106/09. Secondo gli autori, la norma ha stabilito una precisa funzione, non individuando successivamente [continua...]
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La valutazione soggettiva dei rischi ed i riflessi sul comportamento di lavoro. a cura di Dott. Piergiorgio Frasca
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l comportamento umano è generalmente motivato dalla ricerca di un vantaggio o da un tentativo di evitare un danno e la decisione di agire comporta sempre l’assunzione di un rischio. Il rischio rappresenta pertanto una componente essenziale nella dinamica vitale dell’individuo e non può essere eliminato. Per questo è necessario stimolarne la corretta assunzione, fattore che richiede la piena comprensione della differenza esistente tra rischio e pericolo. Non è infatti infrequente constatare che il termine rischio viene utilizzato come sinonimo di pericolo, trascurando il fatto che il termine pericolo identifica una condizione obiettiva in cui l’individuo potrebbe subire l’eventualità di un danno. Il pericolo esiste pertanto indipendentemente dall’individuo, che lo può percepire o meno, ma non modificare. Il termine rischio identifica invece la probabilità che il fattore, oggetto o elemento identificabile come “pericolo” provochi effettivamente un danno alla persona. Non è perciò importante vedere un pericolo come fatto reale o tangibile, quanto vedere come un individuo riesca a percepire (o non) tale situazione obiettiva e come ad essa reagisca: ossia il modo con cui vengono percepiti e valutati i rischi associati agli elementi pericolosi e vengono prese le decisioni su come affrontarli. La percezione del rischio rappresenta pertanto un fattore determinante per la decisione dell’individuo di affrontare o meno una situazione potenzialmente pericolosa, in quanto
condiziona il processo di scelta e decisione dell’individuo. È evidente che un pericolo esistente ma non percepito è di fatto soggettivamente inesistente nell’agire del soggetto. Ma il modo con cui si struttura il processo decisionale di un soggetto può a sua volta essere esso stesso fonte di pericolo. Accanto ai rischi tecnici e ambientali si apre dunque l’esigenza di esplorare il campo dei rischi riconducibili ai processi di scelta e di decisione che sottendono alla formazione dei comportamenti che hanno rilevanza per la sicurezza e la tutela della salute. Tali rischi vanno associati agli elementi che entrano, determinandoli, nei processi di scelta e nelle strategie decisionali che sono importanti per determinare un comportamento di sicurezza. In particolare si tratta ad esempio dei problemi connessi con: • la percezione e la detezione dei rischi; • la tendenza a rischiare; • la capacità di apprendere e di trasferire l’apprendimento nelle situazioni di lavoro; • le abilità cognitive nell’anticipare gli eventi; • le capacità relazionali; • la tolleranza all’ansia e allo stress; • la capacità di rappresentazione dei rischi e delle situazioni pericolose; Ognuno di questi elementi ha un peso nella definizione delle strategie comportamentali in relazione ai rischi; tale peso può essere più o meno rilevante in funzione della specificità dei rischi e delle situazioni in cui essi si annidano.
Mentre il pericolo esiste indipendentemente dall’individuo, la valutazione dei rischi è sempre un’operazione caratterizzata da una elevata dose di soggettività e pertanto ha una valenza personale. Questo spiega ad esempio come mai in un gruppo di lavoratori impegnati in una stessa situazione di rischio, quest’ultimo venga percepito e valutato in modo differente. Nella maggior parte degli ambienti di lavoro moderni, il riconoscimento dei pericoli e dei rischi presenti ad essi associati è mediato dalle conoscenze acquisite e oramai generalmente uniformemente diffuse negli individui. Di conseguenza nella percezione di tali elementi lo scostamento cognitivo è ridotto. Rimane invece possibile uno scostamento legato a fattori soggettivi, emotivi ed affettivi. Operativamente la valutazione dei rischi da parte di un soggetto va inteso come un processo circolare (vedi figura modello comportamentale nell’approccio al rischio) mediante il quale l’individuo ha modo di ricostruire mentalmente la situazione di rischio e di elaborare delle risposte in merito. Tale modello è caratterizzato da una sequenza circolare di passi mediante i quali, a partire dal modo come viene percepita la situazione, si configurano mentalmente gli elementi che portano il soggetto ad operare le scelte e le decisioni da prendere in una determinata situazione. Un importante momento dell’approccio al rischio è anche dato dalla possibilità di riorganizzare il [continua...]
Studio Frasca di Dott. Piergiorgio Frasca Servizi di Psicologia del lavoro e sviluppo organizzativo, Formazione e aggiornamento per la sicurezza e salute sul lavoro, Ergonomia
____________________________________________________________________________ Studio Frasca opera da diversi anni nel campo della Psicologia del lavoro e delle organizzazioni applicata alla prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro offrendo alle aziende servizi qualificati per lo studio e la valutazione dei rischi psicosociali, per l’applicazione dei principi ergonomici alle attività lavorative, per la formazione di dirigenti, preposti e lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro. I servizi offerti comprendono: � � � � � � �
Servizio di valutazione e di monitoraggio del rischio di stress correlato al lavoro. Assistenza e supporto alle aziende per la definizione e l’attuazione di strategie personalizzate per la prevenzione, il controllo ed il monitoraggio del rischio di stress da lavoro Formazione di base e approfondita dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori alla sicurezza e salute sul lavoro e sul rischio di stress correlato al lavoro. Valutazione dei bisogni di formazione e dei risultati della formazione attuata Progettazione e realizzazione di attività formative specifiche sulla base delle esigenze del cliente. Progettazione e realizzazione di interventi di Behavior Safety (BBS) Valutazione conoscenza e competenza nella lingua italiana per lavoratori stranieri (D.Lgs. 81/08, artt. 36 e 37, comma 13)
Servizio di valutazione, gestione e monitoraggio del rischio stress correlato al lavoro Studio Frasca effettua l’intero ciclo di valutazione, intervento e monitoraggio sul rischio di stress da lavoro. Per la valutazione preliminare sono utilizzate specifiche check-list, mentre per la valutazione approfondita dei fattori soggettivi sono utilizzati appositi questionari somministrabili anche on-line. I risultati con la valutazione del rischio sui fattori del Contesto lavorativo e del Contenuto del lavoro e l’indicazione delle criticità rilevate sono sintetizzati illustrati in una relazione dettagliata arricchita con grafici e tabelle. Il Servizio viene svolto su qualsiasi comparto lavorativo, compreso l’ambito sanitario, le costruzioni, la P.A. Di seguito è riportato un esempio di grafici e tabelle relativi all’analisi approfondita dei fattori potenziali di rischio, realizzata con il questionario QUERTI SLC., messo a punto dallo Studio.
Test ITALSIC di valutazione della conoscenza e competenza linguistica per lavoratori stranieri In relazione agli adempimenti prescritti dagli articoli 36 e 37, comma 13, del D.Lgs. 81/08 Studio Frasca ha messo a punto il Test ITALSIC espressamente dedicato alla valutazione delle conoscenze e competenze nella lingua italiana con riferimento alla sicurezza e salute sul lavoro.
Per informazioni sui costi dei servizi, telefonare al n° 348-6507545 o inviare una e-mail all’indirizzo studiofrasca@iol.it . Studio Frasca di Dott. Piergiorgio Frasca è a Monza (20900), via Lecco 88.
LA MANOMISSIONE DI UN DISPOSITIVO DI INTERBLOCCO ASSOCIATO AD UN RIPARO a cura di Massimo Granchi e Riccardo Bozzo
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ntroduzione Con dispositivo di interblocco associato ad un riparo si intende il sistema che controlla lo stato di uno sportello interbloccato e lo comunica al sistema di gestione di un macchinario, allo scopo di abilitare o arrestare parti dello stesso macchinario in funzione della raggiungibilità di organi o elementi pericolosi di varia natura. Nel corso dell’anno 2016 l’INAIL ha pubblicato un interessante caso studio in merito alla manomissione di un tale dispositivo. Questo tema è di particolare importanza poiché secondo la Direttiva Macchine il fabbricante deve rendere impossibile o noto l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile e quindi impedire anche i normali o prevedibili metodi di manomissione dei dispositivi di sicurezza, utilizzando accorgimenti e soluzioni che fanno parte della buona tecnica attuale della protezione. Nel presente articolo vogliamo esporre e commentare i punti di maggior interesse emersi da tale caso studio. La manomissione La norma EN ISO 14119:2013 “Sicurezza del macchinario. Dispositivi di interblocco associati ai ripari. Principi di progettazione e scelta” fornisce delle indicazioni per limitare le possibili manomissioni ragionevolmente prevedibili di detti dispositivi di interblocco. Essa inoltre definisce la manomissione, o meglio neutralizzazione, come “l’azione che rende non funzionante o bypassa il dispositivo di interblocco, facendo sì che una macchina sia utilizzata in modo non previsto dal
fabbricante o senza le necessarie misure di sicurezza”. La neutralizzazione di un dispositivo di interblocco può essere vista come un uso scorretto ragionevolmente prevedibile e quindi come una mancanza del fabbricante, visto che la Direttiva Macchine 2006/42/CE richiede appunto di considerare anche tali tipi di usi scorretti nell’applicazione del principio di integrazione della sicurezza. Qui non si parla di una modalità di esclu-
sione dei ripari come funzione progettata dal fabbricante, la quale risulta, in funzione della puntuale valutazione del rischio e con situazione di controllo del comando migliorato (ad esempio con dispositivi di comando ad azione mantenuta, velocità di lavoro ridotte, dispositivi a uomo presente, etc.), possibile: si parla di manomissione del sistema di controllo messo in atto dal fabbricante sull’apertura di un riparo. I datori di lavoro che hanno [continua...]
LA MEDICINA TIBETANA a cura di Giovanna Pirana
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Fino a quando esisterà lo spazio E con esso le creature viventi, Possa anch’io concorrere A cancellare i dolori del mondo” (preghiera tibetana)
La storia Gli insegnamenti del Buddha, finalizzati a liberare l’uomo dal mondo dell’illusione e a sviluppare in lui il senso della compassione per tutti gli esseri viventi,
possono essere visti, già di per sé, come una forma di “medicina” che allontana l’uomo dalle sofferenze della vecchiaia, della malattia e della morte. Gli specifici insegnamenti medici della tradizione tibetana, enunciati dello stesso Buddha Shakyamuni a Sarnath, nei pressi di Banares in India circa 2500 anni fa, sono stati codificati nel tempo in diversi testi tra i quali va considerato, in particolare, il discorso “Tantra delle se-
grete istruzioni sugli otto rami dell’essenza dell’immortalità” (più comunemente conosciuto come Gyushi o i “Quattro Tantra medici”) pronunciato dal Buddha della medicina, rappresentazione primordiale del guaritore divino, conosciuto anche come Re della Luce Acquamarina. In esso sono contenuti elementi di fisiologia, patologia, diagnosi e terapia. La versione attualmente in uso, compilata nel dodicesimo [continua...]
Gli inserzionisti | Copertina |
| Pag. 39 |
Riwega
Tariffe Inserzionisti
| II di Cop. |
| Pag. 47 |
VMR Editrice
| Pag. 1 |
| Pag. 51 |
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MTM consulting
| Pag. 9 |
| III di Cop. |
Alberto Pincigher
Hermes Italia
| Pag. 11-12 |
| IV di Cop. |
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L’Associazione Linea Vita è un’Associazione No-Profit che si prefigge lo scopo di divulgare informazioni corrette e fornire formazione adeguata in rispetto alle norme tecniche preposte in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolar modo in difesa degli operatori sottoposti al pericolo di cadute dall’alto durante la loro attività.
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| Pag. 25 |
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