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RESPONSABILITA' IN AMBITO EQUESTRE

AVV. LAURA BORELLA E AVV. ROMINA SIGNORINI

L’equitazione è sempre stata una disciplina molto diffusa nel nostro paese ed è tutt’oggi un settore sempre più in espansione. Nell’ultimo anno, in particolare, l’incremento di tesseramenti presso le federazioni equestri da parte di neofiti è stato determinato dall’insorgere della pandemia, che ha portato a preferire la pratica di sport all’aperto e che possono svolgersi immersi nella natura, rispetto ad altri sport di contatto o da praticare in ambienti chiusi. Da un lato, molti centri ippici già consolidati si sono dovuti riadattare alla ‘nuova’ forma di richiesta del settore da parte di principianti, più propensi alle passeggiate o a una forma di sport meno agonistica e più ludico-ricreativa, dall’altro, vi è stato un avvento di nuovi gestori, spesso autodidatti, che hanno deciso di investire nel campo equestre, senza però prendere in considerazione tutte le dovute misure di cautela che si rendono necessarie in un lavoro dove si ha a che fare con i cavalli, animali che anche solo per la loro mole sono in grado di causare danni di rilevante entità. Seppur gestire un maneggio o semplicemente lavorare con i cavalli possa dare molte soddisfazioni, nemmeno possono ignorarsi le responsabilità che ne derivano, sia da un punto di vista civile che penale.

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Pertanto è bene essere consapevoli, ancor prima di intraprendere qualsivoglia attività equestre, a che cosa si può andare incontro, in modo da essere preparati a ogni evenienza e “poter dormire sonni tranquilli”. Va innanzitutto fatta una distinzione a seconda che l’attività equestre sia svolta da allievi esperti o da allievi principianti, dal momento che l’inesperienza esige maggiori cautele. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, l’attività dell’insegnamento dell’equitazione viene definita come attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c. quando esercitata nei confronti dei principianti o dei minori (considerati, di per sé, privi di esperienza, perché sprovvisti delle conoscenze e delle capacità idonee per la gestione di un cavallo).

Ne deriva una possibile responsabilità sia civile che penale, sia a carico dell’istruttore che a carico del gestore: quest’ultimo, infatti, riveste una sorta di ‘posizione di garanzia’ per l’attività svolta nel proprio maneggio. Ma, quindi, cosa significa attività pericolosa? Significa che si presuppone a priori una responsabilità ‘oggettiva’ nel sinistro verificatosi, salvo che l’istruttore e/o il gestore riescano a provare una totale assenza di colpa, oltre che di aver adottato ogni mezzo idoneo a evitare il danno. Per colpa si intende che l’evento non è voluto dall’agente, ma si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Resta che tale prova liberatoria, il più delle volte, è impossibile da poter raggiungere. A mero titolo esemplificativo, è da considerarsi connotato da colpa il comportamento dell’istruttore che, dopo una prima lezione effettuata a un principiante, lo conduce direttamente in passeggiata senza che quest’ultimo abbia acquisito le necessarie competenze per poter montare all’esterno del maneggio. Parimenti, è da considerarsi colpevole l’istruttore che non provvede alla sostituzione di un cavallo che ha dato segni di nervosismo nel corso di una lezione, provocando successivamente la caduta dell’allievo. O ancora, è da ritenersi colpevole l’istruttore che, nonostante la reticenza dell’allieva a far galoppare il cavallo, induce comunque il cavallo al galoppo mediante comando vocale, con conseguente caduta dell’allieva. Nelle ipotesi appena descritte la giurisprudenza ha ritenuto oggettiva la responsabilità non solo del quadro tecnico, ma anche del gestore del maneggio, che si sono ritrovati a essere condannati al risarcimento integrale di tutti i danni patiti dall’allievo, oltre che a essere sottoposti ad un procedimento penale per il reato di lesioni colpose previsto dall’art. 590 c.p. (o, nei casi più gravi, per il reato di omicidio colposo previsto dall’art. 589 c.p.). Di contro, quando l’insegnamento dell’equitazione è rivolo a soggetti esperti trova applicazione l’art. 2052 del c.c. che prevede la responsabilità per i danni cagionati a terzi dal proprio cavallo, salvo che si provi il caso fortuito, ossia che il sinistro si è verificato per un fatto colposo del danneggiato o del terzo, che interrompe il nesso causale tra la condotta del cavallo e il danno arrecato. Ad esempio, è da escludersi la responsabilità del gestore del maneggio nel caso in cui l’allievo frusti ripetutamente e immotivatamente il cavallo, inducendo la reazione dell’equide a disarcionarlo. Si precisa che per la giurisprudenza la reazione imprevedibile del cavallo non è considerata come una ipotesi di caso fortuito, in quanto il cavallo viene qualificato come un animale con un limitato raziocinio. Ciò significa che nel caso di danno riportato da un allievo a seguito dell’imbizzarrirsi dell’equide, il gestore del maneggio e il quadro tecnico sono considerati responsabili dei danni patiti dall’utente. A nulla valgono tutte quelle scritture preventive fatte sottoscrivere da taluni gestori che prevedono l’esclusione a priori della responsabilità del maneggio per i danni patiti dagli allievi, in quanto trattasi di pattuizioni nulle ai sensi dell’art. 1229 del codice civile. Lo stesso discorso vale anche per le passeggiate e/o i trekking (molto frequenti nella stagione turistica), dove la maggior parte della clientela è caratterizzata da avventori occasionali che, spesso, si avvicinano al cavallo per la prima volta. Nessuna esenzione preventiva da responsabilità può quindi essere fatta valere, né da un punto di vista di responsabilità civile, né tantomeno da un punto di vista di responsabilità penale. Infatti, una pattuizione di questo genere non esenta dall’essere condannati in un processo penale a una pena che comporta - nelle ipotesi di maggiore gravità - la reclusione, oltre che l’iscrizione della condanna nel Casellario Giudiziale e la conseguente preclusione all’accesso a bandi, gare o a qualsivoglia rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione, che spesso richiede tra i requisiti, appunto, l’assenza di condanne penali. Pertanto, per andare esente da qualsiasi tipo di responsabilità bisogna adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare il verificarsi di effetti dannosi, dimostrando che il fatto è dipeso esclusivamente da causa esterna alla condotta del gestore (e/o istruttore). Come ci si può tutelare? Innanzitutto, adottando tutte le misure di cautela necessarie a mettere in sicurezza gli utenti e il personale del maneggio (con l’utilizzo di adeguate protezioni, sia per la persona, sia per la messa in sicurezza del centro ippico), oltre che dotandosi di idonea assicurazione che copra tutti i rischi che derivano dall’attività equestre e dall’insegnamento della relativa pratica. Sarebbe altresì opportuno rivolgersi a un professionista esperto nel settore che, tramite consulenza preventiva, individui tutti i profili di rischio dell’attività e suggerisca le forme di tutela più idonee.

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