6 minute read

RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE

L'EQUITAZIONE FATTA DA PROFESSIONISTI

DI TINO NICOLOSI

Advertisement

Negli anni tra il 2006 e il 2007 il mio lavoro consisteva nello stipulare, per conto di compagnie assicurative, polizze e prodotti finanziari prevalentemente per la categoria forense degli avvocati di Milano. Da allora ad oggi, tutta l’esperienza e la conoscenza acquisita in questo settore è stata riversata a beneficio di quello che faccio oggi, vedendomi così impegnato in prima linea, tra le mie attività, a stipulare con le compagnie assicurative le coperture assicurative a vantaggio di tutti i nostri centri ippici, quadri tecnici e tesserati, nonché la gestione ed apertura dei sinistri a livello nazionale. Fortemente richiesto come tematica formativa sin dal 2013, le coperture assicurative vigenti sono argomento trattato in ogni corso di aggiornamento o di formazione erogato dal nostro ente, ma nonostante ciò spesso mi rendo conto che questo non basta a sensibilizzare gli operatori del settore che di frequente rischiano di sottovalutare fortemente un aspetto importante di questo lavoro. Proprio in questi mesi stiamo coinvolgendo durante corsi di formazione sempre più avvocati e professionisti che spieghino i basilari concetti delle responsabilità civili e penali e quindi l’importanza di tutelarsi attraverso le compagnie assicurative in convenzione. Andiamo per ordine.

A che punto è arrivata la giurisprudenza?

Ecco alcuni articoli e sentenze in materia di equitazione: “Il gestore di un maneggio risponde quale esercente di attività pericolose, ai sensi dell’art. 2050 Codice civile, dei danni riportati da soggetti partecipanti, qualora gli allievi siano cavalieri principianti o inesperti”. [cassazione 22 luglio 2010 n 17216, in Rep. Civ. 2010] “impartire lezioni a principianti comporta pericoli che non sussistono quando gli allievi sono esper ti ”. [cassazione civ. 9 aprile 2015 n 7093] “L’imprevedibilità del comportamento da parte di un animale non può costituire caso fortuito che esonera dalla responsabilità il proprietario/custode , atteso che l’imprevedibilità costituisce una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio”. [cassazione civ. 9 aprile 2015 n 7093]

Per quando possa essere “nebbioso” l’argomento cerchiamo di aiutarci con l’esperienza sul campo. Ci sono due Articoli del codice civile che prevalentemente, in caso di sinistro, un maneggio o un istruttore si troverà a dibattere in tribunale con i propri legali e cioè Art. 2050 Codice civile e Art. 2052 di seguito riportati:

ART. 2050 CODICE CIVILE Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”

ART. 2052 CODICE CIVILE Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, e’ responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

In questi due articoli del codice civile vi sono due dati di fatto in relazione ai quali nell’applicazione concreta, per quanto possano essere chiari, possono intervenire tantissime varianti che è bene conoscere. L’articolo 2050 disciplina un’ipotesi di responsabilità oggettiva per cui vi è la totale responsabilità di chiunque cagiona danno a terzi durante l’espletamento dell’attività equestre: tuttavia, al fine di sottrarsi a tale responsabilità, lo stesso articolo afferma che tale responsabilità è esclusa nell’ipotesi in cui colui che reca danno dimostri di aver adottato tutte le misure di sicurezza necessarie ad evitare il danno, oltre ad essere esente da colpa. Per intenderci spesso nelle sentenze si fa riferimento ai dispositivi di sicurezza individuale, idoneità dell’equide che è stato utilizzato e non solo... l’idoneità delle strutture, dei percorsi e delle attrezzature. Tale articolo, per giurisprudenza, trova applicazione nell’ipotesi in cui la pratica equestre abbia ad oggetto minori e /o principianti, soggetti per definizione non esperti nella gestione del cavallo. Nel secondo articolo del codice, l’art. 2052, civile troviamo indicata da una parte la totale responsabilità del proprietario dell’animale “o di chi ne ha custodia”, dall’altra parte l’esclusione di responsabilità nell’ipotesi in cui il medesimo proprietario o chi ha la custodia dell’animale “provi il caso fortuito”, ed è proprio in quest’ultima frase di questo articolo che è possibile fare dello stesso evento tante interpretazioni. Provare il caso fortuito significa dimostrare in sede di giudizio che il fatto si è verificato esclusivamente per fatto colposo del danneggiato o del terzo che interrompe il nesso causale tra la condotta del cavallo e il danno arrecato e che, quindi, non si tratta di responsabilità dovuta a negligenza e/o colpa del proprietario. Tale articolo, per giurisprudenza, trova applicazione nell’ipotesi in cui la pratica equestre abbia ad oggetto soggetti già esperti. In una Italia in piena ripartenza stiamo assistendo ad una impennata non solo degli iscritti in equitazione, che facendo passare l’equitazione in vetta tra gli sport più richiesti per tutti gli innumerevoli benefici di cui spesso abbiamo parlato, ma anche dei sinistri, dato che in realtà potrebbe non essere così allarmante poiché rapportato all’aumento dei praticanti neofiti e quindi all’aumento delle probabilità di incorrere in un sinistro. Il dato più importante da valutare, ogni qualvolta si verifica un sinistro è risalire alla responsabilità che eventualmente l’istruttore o il maneggio ha nei confronti del sinistrato ovvero... è stato un caso fortuito o procurato? Ecco che negli anni interviene il sistema ENGEA con il suo knowhow e tutte le sue procedure e regolamenti che in questo periodo hanno fatto senza dubbio la differenza nei maneggi con il proprio sistema. Ogni istruttore formato con il nostro sistema ISO9001VI- SION2015 certificato da TU- VHESSEN riceve già, in sede di erogazione del corso, tutta la documentazione sui rischi delle attività equestri e le procedure di sicurezza non solo come documentazione da conoscere bensì come documentazione da dare ai propri allievi e soprattutto ai genitori che portano i propri figli in maneggio. A questo si aggiunge il sistema delle abilitazioni a montare dove troviamo nell’abilitazione a montare 3 livello la conferma che il cavaliere è un cavaliere esperto e quindi non più neofita o principiante, potrà sembrare banale ma in sede di giudizio rappresenta un elemento in più per un giudice chiamato a giudicare le responsabilità. Su tutte le strutture vi è sempre una consulenza gratuita da parte dei nostri dirigenti e dalla segreteria generale sulle strutture e sui dispositivi da utilizzare come ad esempio una chiara e trasparente cartellonistica. Vediamo sempre più negli anni che l’unione di tantissime accortezze e sistemi di lavoro applicati alle più svariate attività equestri hanno portato e portano sempre più ad abbassare la casistica dei sinistri, di conseguenza riuscendo ad ottenere sempre più credito nelle compagnie assicurative che intervengono in ogni caso sia infortunistico sia di responsabilità civile e negli ultimi tre anni anche con un avvocato con la polizza di tutela legale o malattia in caso di ricovero ospedaliero causa Covid19.

Nella giurisprudenza italiana l’attività di maneggio è considerata attività pericolosa, sta quindi a noi abbattere il rischio del verificarsi di eventi spiacevoli sia per la sicurezza dei nostri tesserati sia per la nostra stessa sicurezza, rendendo questo sport sempre più sicuro e fruibile a tutti. Da anni quando spiego le procedure di sicurezza durante i corsi di formazione concludo sempre con una piccola massima e cioè “Più hai paura che un determinato evento possa accadere, più aumenti le probabilità del 50% che quel determinato evento accada”. Non a caso è nostro dovere quello di formarsi sempre e di aumentare sempre di più la nostra preparazione in modo da essere pronti non solo ad intervenire bensì a prevenire spiacevoli eventi. Competenza, preparazione, professionalità, conoscenza, determinazione e allenamento sono le parole d’ordine che oggi ogni nostro quadro tecnico attua tutti i giorni e sono le stesse peculiarità che fanno si di continuare questa bellissima passione, sport e lavoro in sicurezza per tutti.

This article is from: